Sintesi contrattuale
Sintesi contrattuale
(quale strumento di lavoro, si riportano gli aspetti caratterizzanti il CCNL SERVIZI. Per tutto quanto non previsto si rinvia al CCNL. Tale sintesi non sostituisce il CCNL.)
Tabella 1: Note generali
AMBITO D’APPLICAZIONE DEL C.C.N.L. E LIMITI NUMERICI | |
Dal 01/11/2012 al 31/10/2015 | |
Parti stipulanti datoriali | CONFAZIENDA; FEDIMPRESE, UNICA, ANPIT; CIDEC |
Parti stipulanti sindacali | C.I.S.A.L. TERZIARIO; C.I.S.A.L. |
Sfera d’applicazione: Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina i rapporti di lavoro tra le Aziende e le Cooperative esercenti attività nel settore dei “Servizi”, iscritte ad una Associazione Datoriale sottoscrittrice. Esso disciplina, per quanto compatibile con le vigenti disposizioni di Xxxxx, tutti i rapporti di lavoro, ivi compresi quelli speciali e le prestazioni effettuate nei periodi di “stage”, dagli addetti occupati con le diverse forme d’impiego e attività formative. |
SEZIONE ECONOMICA
Tabella 2: Retribuzioni in vigore dal 01/11/2012 (dal 01/06/2014 la P.B.N.M. subirà un incremento secondo quanto
stabilito all’art. 139).
Liv. | P.B.N.M. (o Oraria) (*) | IMMC (12/13) (**) | Quota Mensile dell’IAMC (Annuale/13) (***) | Totale (****) |
Q | 2019,36 | 67,61 | 67,61 | 2154,58 |
I | 1751,30 | 58,64 | 58,64 | 1868,58 |
II | 1563,66 | 52,35 | 52,35 | 1668,36 |
III | 1402,83 | 46,97 | 46,97 | 1496,77 |
IV | 1250,93 | 41,88 | 41,88 | 1334,69 |
V | 1116,90 | 37,40 | 37,40 | 1191,70 |
VI | 1027,55 | 34,40 | 34,40 | 1096,35 |
VII | 947,13 | 31,71 | 31,71 | 1010,55 |
VIII | 893,52 | 29,91 | 29,91 | 953,34 |
Lav disc. | 4,58 | 0,15 | 0,15 | 4,88 |
Op 1 | 1163,36 | 41,88 | 41,88 | 1247,12 |
Op 2 | 1038,72 | 37,40 | 37,40 | 1113,52 |
Op 3 | 955,62 | 34,40 | 34,40 | 1024,42 |
NOTA BENE:
* L’importo della P.B.N.M. è comprensivo dell’indennità di contingenza, per la quale si rinvia all’Allegato 6 del CCNL..
** Indennità Mensile di Mancata Contrattazione (art. 141 IMMC): l’importo dell’Indennità indicato nella tabella 2 che precede, ai fini dell’allineamento della retribuzione annuale, è riportato in 13 mensilità, ma contrattualmente è spettante a tutti i lavoratori in forza nel mese di competenza per 12 mensilità all’anno. Essa è erogata in base dell’effettiva presenza al lavoro e si ottiene moltiplicando il valore VM per il correttivo H in base ai giorni di assenza nel mese, secondo la seguente formula:
IMMC= VM x H
Livello | VM |
Quadro | 73,25 |
I | 63,53 |
II | 56,72 |
III | 50,89 |
IV Op. di Vendita di 1° Cat | 45,38 |
V Op. di Vendita di 2° Cat | 40,52 |
VI e Op. di Vendita di 3° Cat | 37,27 |
VII | 34,36 |
VIII | 32,41 |
Lavoratori discontinui €/h | 0,17 |
Assenze nel mese | Correttivo H |
0 | 1,00 |
1 | 0,75 |
2 | 0,55 |
3 | 0,35 |
4 | 0,15 |
5 | 0,00 |
*** Indennità Annuale di Mancata Contrattazione (art. 141 IAMC): l’importo dell’Indennità indicato nella tabella 2 che precede, ai fini dell’allineamento della retribuzione annuale, è riportato in 13 mensilità, ma contrattualmente è liquidato con la retribuzione del mese di giugno di ciascun anno, con base di calcolo sulle presenze dei 12 mesi di calendario dell’anno precedente, in base alla seguente formula:
IAMC= (ORE ORDINARIE LAVORATE – 1640 X TP) X K
Livello | K (in €/h) |
Quadro | 3,05 |
I | 2,65 |
II | 2,36 |
III | 2,12 |
IV Op. di Vendita di 1° Cat | 1,89 |
V Op. di Vendita di 2° Cat | 1,69 |
VI e Op. di Vendita di 3° Cat | 1,55 |
VII | 1,43 |
VIII | 1,35 |
Lavoratori discontinui €/h | 1,35 |
Entrambe le Indennità (sia IMMC sia IAMC) essendo condizionate e variabili, sono già comprensive di tutto quanto legalmente dovuto per retribuzione differita e, quindi, sono ininfluenti nella determinazione della tredicesima mensilità e dell’indennità di ferie, e non saranno utili ai fini del calcolo del TFR dovuto.
Le indennità saranno spettanti solo in caso di mancata contrattazione di secondo livello e decadono dall'ultimo giorno del mese antecedente alla decorrenza dei benefici della contrattazione di secondo livello.
Xxxx apprendisti non sono dovute le indennità di mancata contrattazione, sia IMMC che IAMC.
Norma Transitoria: ai fini dell’equipollenza tra i trattamenti retributivi per i Dipendenti provenienti da diverso CCNL, le indennità di mancata contrattazione mensile ed annuale si computeranno al 90% del loro valore pieno, indipendentemente dall’effettiva presenza al lavoro che si realizzerà e, quindi, dell’importo che sarà riconosciuto.
NOTA BENE:
**** Al Totale Mensile della tabella 2 che precede, si deve aggiungere l’Elemento Perequativo Regionale (art. 140), introdotto per recuperare circa 1/3 del differenziale del costo della vita tra le varie Regioni. Esso è un elemento fisso della retribuzione, è dovuto per 13 mensilità ed è conforme alla tabella riportata di seguito.
LIV | Lomb. | Liguria | Trentino AA | Lazio | Toscana | Xxxxxx Xxxxxxx | Friuli Ven. Giulia | Umbria | Val D’Aosta | Piemonte |
Indici | 114,4 | 112,8 | 112,6 | 111,9 | 111,3 | 109 | 107,8 | 106,5 | 106,5 | 105,1 |
Q | 192,73 | 182,28 | 180,97 | 176,40 | 172,48 | 157,45 | 149,61 | 141,12 | 141,12 | 131,97 |
1 | 167,15 | 158,08 | 156,95 | 152,98 | 149,58 | 136,55 | 129,75 | 122,38 | 122,38 | 114,45 |
2 | 149,24 | 141,14 | 140,13 | 136,59 | 133,55 | 121,92 | 115,85 | 109,27 | 109,27 | 102,19 |
3 | 133,89 | 126,63 | 125,72 | 122,54 | 119,82 | 109,38 | 103,93 | 98,03 | 98,03 | 91,68 |
4 Op.V 1 | 119,39 | 112,91 | 112,11 | 109,27 | 106,84 | 97,54 | 92,68 | 87,42 | 87,42 | 81,75 |
5 Op.V 2 | 106,60 | 100,82 | 100,09 | 97,56 | 95,40 | 87,09 | 82,75 | 78,05 | 78,05 | 72,99 |
6 Op.V 3 | 98,07 | 92,75 | 92,09 | 89,76 | 87,76 | 80,12 | 76,13 | 71,81 | 71,81 | 67,15 |
7 | 90,40 | 85,49 | 84,88 | 82,73 | 80,90 | 73,85 | 70,17 | 66,19 | 66,19 | 61,90 |
8 | 85,28 | 80,65 | 80,08 | 78,05 | 76,32 | 69,67 | 66,20 | 62,44 | 62,44 | 58,39 |
Lav disc. | 0,437 | 0,414 | 0,411 | 0,400 | 0,391 | 0,357 | 0,339 | 0,320 | 0,320 | 0,299 |
LIV | Veneto | Marche | Abruzzo | Sicilia | Puglia | Camp. | Sardegna | Calabria | Basilicata | Molise |
Indici | 101,3 | 97 | 92,7 | 92,6 | 91,8 | 91,1 | 90,7 | 85,2 | 85 | 84,9 |
Q | 107,14 | 79,05 | 50,96 | 50,31 | 45,08 | 40,51 | 37,24 | 2,0 | 0,7 | 0,0 |
1 | 92,92 | 68,56 | 44,19 | 43,63 | 39,10 | 35,13 | 32,30 | 1,7 | 0,6 | 0,0 |
2 | 82,97 | 61,21 | 39,46 | 38,95 | 34,91 | 31,37 | 28,84 | 1,5 | 0,5 | 0,0 |
3 | 74,43 | 54,92 | 35,40 | 34,95 | 31,32 | 28,14 | 25,87 | 1,4 | 0,5 | 0,0 |
4 Op.V 1 | 66,37 | 48,97 | 31,57 | 31,16 | 27,93 | 25,09 | 23,07 | 1,2 | 0,4 | 0,0 |
5 Op.V 2 | 59,26 | 43,72 | 28,19 | 27,82 | 24,93 | 22,40 | 20,60 | 1,1 | 0,4 | 0,0 |
6 Op.V 3 | 54,52 | 40,23 | 25,93 | 25,60 | 22,94 | 20,61 | 18,95 | 1,0 | 0,3 | 0,0 |
7 | 50,25 | 37,08 | 23,90 | 23,59 | 21,14 | 19,00 | 17,47 | 0,9 | 0,3 | 0,0 |
8 | 47,41 | 34,98 | 22,55 | 22,26 | 19,95 | 17,92 | 16,48 | 0,9 | 0,3 | 0,0 |
Lav disc. | 0,243 | 0,179 | 0,116 | 0,114 | 0,102 | 0,092 | 0,085 | 0,004 | 0,001 | 0,000 |
Mensilità Contrattuali: 13
Divisore Giornaliero: 26
Divisore Orario: 173, con orario settimanale di 40 ore e 195, con orario settimanale di 45 ore
Tabella 3: Maggiorazioni Orarie sulla Retribuzione Oraria Normale.
Descrizione | Maggiorazione sulla XXX |
Lavoro ordinario non a turni (artt. 145, 146 e 147): a. ordinario festivo; b. ordinario notturno(*); c. ordinario festivo notturno. | 10% 15% 20% |
Lavoro ordinario a turni (artt. 145, 146 e 147): a. ordinario festivo; b. ordinario notturno; c. ordinario festivo notturno. | 5% 10% 15% |
Lavoro straordinario (art. 148): | |
a. supplementare nel Tempo Pieno; | 5% |
b. straordinario entro le 48 ore settimanali; | 10% |
c. straordinario eccedente la 48° ora settimanale; | 15% |
d. straordinario diurno festivo; | 20% |
e. straordinario notturno; | 25% |
f. straordinario notturno festivo. | 30% |
Lavoro parziale (art. 32): a. variazione prestazione a Tempo Parziale; b. supplementare nel Tempo Parziale Orizzontale (fino a raggiungere il 25% del normale orario di lavoro mensile); c. supplementare nel Tempo Parziale Verticale in giorni diversi da quelli pattuiti. | 5% |
15% | |
20% | |
Lavoro discontinuo (art. 83): | |
a. straordinario dalla 46° alla 53° ora settimanale; | 15% |
b. straordinario dalla 54° ora settimanale. | 20% |
Banca delle Ore (art. 149): a. intensificazione; b. accredito (5% all’atto dell’intensificazione e 5% all’atto della cessazione); c. retribuzione (5% all’atto dell’intensificazione e 15% alla liquidazione); d. indennità di minor preavviso: - da 72 a 24 ore; - da 24 a 0 ore. | 5% |
10% | |
20% | |
0,30 euro/ora | |
0,60 euro/ora |
* per lavoro notturno si intende quello prestato dalle ore 23:00 alle 6:00.
NOTA BENE: Tutte le predette maggiorazioni sono già comprensive della quota parte per le retribuzioni differite e per il
T.F.R. e, pertanto, sono ininfluenti ai fini della determinazione delle stesse.
Tabella 4: Durata e Suddivisione in periodi dell’Apprendistato Professionalizzante. Art. 155 e Accordo Interconfederale del 29 aprile 2013 in Allegato 1.
Inquadramento Finale | Durata Primo Periodo | Durata Secondo Periodo | Durata Totale |
1° Livello | 18 mesi | 18 mesi | 36 mesi |
2° Livello | 18 mesi | 18 mesi | 36 mesi |
3° Livello | 18 mesi | 18 mesi | 36 mesi |
4° Livello e Op. 1° | 18 mesi | 18 mesi | 36 mesi |
5° Livello e Op. 2° | 16 mesi | 16 mesi | 32 mesi |
6° Livello | 15 mesi | 15 mesi | 30 mesi |
7° Livello | 14 mesi | 14 mesi | 28 mesi |
Nel primo periodo di cui sopra, l’inquadramento, e la corrispondente retribuzione, sarà di due livelli inferiori rispetto a
quella prevista per l’inquadramento finale.
Nel secondo periodo, l’inquadramento, e la corrispondente retribuzione, sarà di un livello inferiore rispetto al predetto
inquadramento finale.
Xxxxx inteso che l’apprendista con qualifica finale al 7° livello permarrà all’8° livello anche nel secondo periodo.
Non è possibile la qualifica finale di 8° livello e di Operatore di vendita di terza categoria.
SEZIONE NORMATIVA
Tabella 5: Classificazione unica. Autonomia, Qualifiche e Mansioni. Art. 133
Classificazione | Autonomia | Qualifiche | Mansioni |
Quadro | Rappresentativa, Organizzativa e Funzionale | Quadro | - |
1° Livello | Organizzativa e Funzionale | Impiegato | Elevate Funzioni Direttive |
2° Livello | Organizzativa e Funzionale | Impiegato | Funzioni Direttive |
3° Livello | Funzionale Elevata | Impiegato/Operaio | Elevato Concetto / Specializzato Provetto |
4° Livello | Funzionale | Impiegato/Operaio | Concetto / Specializzato |
5° Livello | Esecutiva | Impiegato/Operaio | Elevata Qualificazione |
6° Livello | Operativa S | Impiegato/Operaio | Qualificato |
7° Livello | Operativa | Impiegato/Operaio | Ordine |
8° Livello | Semplice | Impiegato/Operaio | Comune |
Tabella 6: Classificazione del Personale. Art. 134 e 135
DECLARATORIE* | |
Quadri | Appartiene alla categoria di Quadro, il Lavoratore con le caratteristiche dell’art. 127 del CCNL e che in autonomia Rappresentativa, Organizzativa e Funzionale, con delega di poteri e di firma, abbia poteri decisionali e responsabilità gestionale anche nei confronti di terzi e nella conduzione e coordinamento di risorse umane e materiali, in settori o servizi di particolare complessità operativa. |
1° Livello | Appartiene a questo livello l’Impiegato con “Elevate Funzioni Direttive” che, con specifica collaborazione ed in condizioni di completa autonomia Organizzativa e Funzionale, svolge mansioni di alto contenuto professionale con un contributo al generale andamento dell'attività. Egli, in possesso delle necessarie elevatissime competenze tecniche, amministrative, commerciali o del personale, comunque acquisite, al fine realizzare gli obiettivi aziendali, svolge con continuità compiti di sovrintendenza, conduzione, coordinamento e controllo dei relativi sottoposti. Opera con specifica delega di poteri e di firma per i settori coordinati, gestisce anche le necessarie risorse materiali e risponde dell’efficienza e dei risultati dell’intera area coordinata, nell’ambito delle funzioni delegate, direttamente al vertice tecnico, amministrativo o commerciale dell’azienda. |
2° Livello | Appartiene al livello secondo l’Impiegato con “Funzioni Direttive” d’importante settore o, intersettoriale, nelle piccole aziende che, con specifica collaborazione ed in condizioni di elevata autonomia Organizzativa e Funzionale e con delega di poteri e di firma, svolga nelle aree di propria competenza, attività che richiedono ampie conoscenze d’area, comunque acquisite, esercitando funzioni organizzative, di coordinamento, responsabilità e controllo d’altri Lavoratori, garantendo i risultati del servizio o degli uffici coordinati. In autonomia può gestire i contatti esterni (clienti, fornitori, banche, Enti) dando soluzione ai problemi gestionali, organizzativi, tecnici e amministrativi, facendo riferimento e rispondendo al Responsabile apicale di settore. |
3° Livello | Appartiene a questo livello l’Impiegato di “Elevato Concetto”, cui sono richieste specifica collaborazione, particolari conoscenze ed elevatissima esperienza, comunque acquisita, nel settore amministrativo, legale, del personale, commerciale o tecnico, che, anche per la presenza di deleghe nell'ambito delle proprie mansioni, opera in condizioni di elevata autonomia Funzionale ed elevata autonomia Esecutiva. Inoltre, nell’ambito di un ufficio articolato su diverse competenze d’area, coordina un gruppo di altri Lavoratori, con responsabilità dei risultati, anche formativi, dell’intero gruppo di lavoro. Appartiene a questo livello l’Operaio “Provetto Specializzato multisettoriale” che, in condizione di elevata autonomia Funzionale ed Esecutiva ed in possesso di elevate ampie competenze tecniche e capacità documentali, coordina un gruppo di operai specializzati e qualificati, di diversi settori. Risponde dei risultati ottenuti dal gruppo di lavoro, del rispetto dei parametri operativi richiesti dall’Azienda, del rispetto delle norme legali e di buona tecnica, del rispetto delle disposizioni sulla sicurezza e sull’igiene del lavoro ed ambientale e garantisce gli elevati livelli di competenza settoriale richiesta. |
4° Livello | Appartiene a questo livello l’Impiegato di “Concetto” in possesso di elevate competenze settoriali che, con specifica collaborazione, opera in condizioni di autonomia Funzionale e di adeguata iniziativa nell’ambito delle proprie mansioni e coordina e forma, nel proprio ambito di competenza, altri lavoratori, con responsabilità diretta dei risultati da loro conseguiti. Avendo padronanza dei programmi gestionali e applicando procedure operative complesse relative al sistema tecnico e/o amministrativo adottato nello specifico ambito di competenza, è incaricato di svolgere, anche congiuntamente, compiti che richiedano specialistiche conoscenze merceologiche, tecniche, legali, amministrative, linguistiche o commerciali approntando i conseguenti interventi operativi, anche con utilizzo di lingue straniere. Appartiene a questo livello il Lavoratore “Specializzato” che, con specifica collaborazione ed in condizioni d’autonomia Funzionale, sceglie l’impiego di materiali, prodotti, macchine, attrezzature ed utensili, definendo i parametri di lavorazione secondo criteri di buona tecnica e le norme vigenti. Attua, quando richiesto, complessi interventi e/o lavorazioni, essendo in possesso di elevate conoscenze tecniche settoriali. Coordina un gruppo |
omogeneo di altri lavoratori qualificati rispondendo dei risultati nel loro ambito di competenza; Appartengono a questo livello i Lavoratori, Impiegati ed Operai, destinatari del livello superiore (terzo livello) nei primi 24 mesi di inserimento nella mansione. | |
5° Livello | Appartiene a questo livello l’Impiegato di “Elevata Qualificazione” in possesso di ampie competenze settoriali che, con specifica collaborazione, opera in condizioni di autonomia Esecutiva e di adeguata iniziativa nell’ambito delle proprie mansioni. Avendo padronanza dei programmi gestionali e applicando procedure operative complesse relative al sistema tecnico e/o amministrativo adottato nello specifico ambito di competenza, può coordinare l’organizzazione di un gruppo di altri lavoratori di livello/i inferiore/i senza responsabilità per i singoli lavori da essi effettuati. E’ incaricato di svolgere, anche congiuntamente, compiti che richiedano specialistiche conoscenze merceologiche, tecniche, legali, amministrative, linguistiche o commerciali, approntando i conseguenti interventi operativi, anche con utilizzo di lingue straniere. Appartiene a questo livello il Lavoratore di “Elevata Qualificazione” che, in autonomia Esecutiva e con specifica collaborazione, sceglie l’impiego di materiali, prodotti, macchine, attrezzature ed utensili, definisce i parametri di lavorazione secondo criteri di buona tecnica e le norme vigenti. Attua, quando richiesto, complessi interventi e/o lavorazioni, essendo in possesso di elevate conoscenze settoriali. Può coordinare l’organizzazione di un gruppo di altri lavoratori di livello/i inferiore/i senza responsabilità tecnica per i singoli lavori da essi effettuati. Appartengono a questo livello i Lavoratori, Impiegati od Operai, destinatari di livello superiore (quarto livello) nei primi 24 mesi di inserimento nella mansione. |
6° Livello | Appartiene a questo livello l’Impiegato Tecnico, Amministrativo o Commerciale “Qualificato” che, con specifica collaborazione opera in condizioni di elevata autonomia Operativa, per la provata esperienza e le proprie competenze, garantendo il raggiungimento del risultato. Egli sceglie soluzioni e svolge con personale responsabilità mansioni specialistiche settoriali, anche di vendita, e relative operazioni complementari. Risponde al proprio Capo Ufficio o Coordinatore. Appartiene a questo livello il Lavoratore “Qualificato” che, a fronte di specifiche richieste e/o interventi previsti a calendario, effettua in elevata autonomia Operativa lavori richiedenti conoscenze tecniche particolari ed adeguate capacità tecnico-pratiche comunque acquisite. Individua guasti di normale rilevazione ed effettua riparazioni, manutenzioni elettriche, idrauliche e/o meccaniche o la messa a punto di macchine o di impianti, rispondendo ad un Coordinatore di settore. Appartengono a questo livello i Lavoratori destinatari di livello superiore (V livello) nei primi 21 mesi di inserimento. |
7° Livello | Appartiene a questo livello l’Impiegato d’”Ordine” che, con le competenze richieste dalla natura del lavoro, e con specifica collaborazione, svolga in condizioni di autonomia Operativa uno o più lavori che richiedano competenze, acquisite anche mediante prolungata esperienza nel settore in cui operano e che garantiscono il raggiungimento del risultato. Risponde al Capo Ufficio, o Capo Servizio, o al Coordinatore, o al Titolare od altro Lavoratore inquadrato a livello superiore Appartiene a questo livello il Lavoratore d’”Ordine” che, con specifica esperienza e collaborazione, esegue in condizioni di autonomia Operativa lavori per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze teoriche specifiche ed adeguate capacità tecnico-pratiche, comunque acquisite. Risponde al Coordinatore di settore, o al Titolare od altro Lavoratore inquadrato a livello superiore. Appartengono a questo livello i Lavoratori destinatari del livello superiore (VI livello) nei primi 21 mesi d’inserimento. |
8° Livello | Appartiene a questo livello il Lavoratore che, con semplice autonomia, nel rispetto delle disposizioni di lavoro ricevute e sotto la direzione od il controllo di altro responsabile, esegue semplici operazioni, anche diverse e concatenate, con l’uso di normali macchine e/o apparecchiature, che richiedano modesta formazione specifica e/o breve esperienza pratica. Appartengono a questo livello i Lavoratori destinatari di livello superiore (VII livello) nei primi 18 mesi d’inserimento. |
Op. di 1° Cat. | Appartiene a questa categoria l’impiegato di “Concetto” che, oltre ad avere tutte le caratteristiche dell’Operatore di Vendita di 2ª categoria, coordina un gruppo di altri Operatori di Vendita con responsabilità dei risultati anche formativi. |
Op. di 2° Cat. | Appartiene a questa categoria l'impiegato di “Elevata Qualificazione” assunto stabilmente da una Azienda con l'incarico di viaggiare per la trattazione con la clientela e la ricerca della stessa, anche effettuando il collocamento degli articoli per i quali ha avuto incarico. |
Op. di 3° Cat. | Appartiene a questa categoria l'impiegato “Qualificato” assunto stabilmente dall'Azienda con l'incarico di collocare gli articoli trattati dalla medesima, anche quando provveda contemporaneamente alla loro diretta consegna. |
* NOTA BENE: per le esemplificazioni ed i profili si rinvia all’art. 134 e 135 del CCNL.
Tabella 7: Disciplina per i Quadri. Artt. 127 – 132.
DISCIPLINA PARTICOLARE PER I QUADRI | |
Orario a tempo parziale | Assunzione a tempo indeterminato parziale senza il limite orario minimo mensile. L’orario di lavoro con contratto sino a 30 ore mensili si articolerà, salvo diverso accordo tra le Parti, in giornate lavorative di almeno 4 ore. |
Formazione e aggiornamento | Le Aziende favoriranno l’accesso a specifici corsi di formazione per le materie di loro diretta competenza. |
Assegnazione della qualifica | L’assegnazione al Lavoratore dipendente delle mansioni superiori di Quadro, che non siano avvenute in sostituzione di Lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto, diventa definitiva quando si sia protratta per il termine previsto dalla Legge. Per il tempo di assegnazione alla categoria superiore, al Lavoratore spetterà il riconoscimento della differenza tra la PBNM del livello Quadro e la PBNM del livello di appartenenza. |
Assistenza sanitaria | Assistenza Sanitaria Integrativa al Servizio Sanitario Nazionale istituita presso l’ENBIC. |
Polizza assicurativa | Polizza assicurativa o forme equivalenti per la copertura, nei limiti dei massimali previsti, di spese di assistenza legale in caso di procedimenti civili/penali, connesse all’esercizio delle proprie |
funzioni, non dipendenti da colpa grave o dolo; rischio conseguente a colpa nell’esercizio delle proprie funzioni. | di | responsabilità | civile | verso | terzi |
Tabella 8: Istituti contrattuali.
Definizioni Art. 27 e 133 | Sono stati definiti i termini contrattualmente utilizzati relativi: - alla parte economica; - al “Datore di Lavoro” e al “Lavoratore; - ai “giorni” e ”giorni lavorabili”; - alla “Classificazione del personale”. |
Scatti di anzianità Art. 144 | Il dipendente ha diritto a 10 scatti triennali. L’anzianità di servizio decorre dal 1° giorno successivo alla data di assunzione (o dall’attribuzione della qualifica in seguito ad un contratto di Apprendistato). All’occasione del nuovo scatto, l’importo va sommato agli scatti precedentemente maturati. Viene corrisposto il 1° giorno del mese successivo a quello in cui si compie il triennio. Gli importi degli scatti, per ciascun livello d’inquadramento, in cifra fissa sono determinati nelle seguenti misure: – Quadro € 29,10 € – 1° Livello € 25,20 € – 2° Livello € 22,50 € – 3° Livello € 20,20 € – 4° Livello/Op. V. 1 Cat. € 18,00 € – 5° Livello/Op. V. 2 Cat. € 16,10 € – 6° Livello/Op. V. 3 Cat. € 14,80 € – 7° Livello € 13,60 € – 8° Livello/Lav. Discontinui € 12,90 € In caso di prima applicazione dell’Azienda da altro CCNL, all’atto del passaggio, l’importo totale degli scatti singolarmente maturati sarà diviso per il nuovo valore dello scatto spettante per il nuovo livello d’inquadramento. Il quoziente intero originerà il nuovo numero di scatti triennali maturati. Il resto sarà riconosciuto al Lavoratore come elemento assorbibile all’atto della maturazione dello scatto successivo. Da quanto precede, al Lavoratore dovrà essere riconosciuto un importo (scatti più elemento assorbibile) uguale a quello maturato con il precedente contratto. Tale importo sarà incrementato del valore dello scatto o del complemento a tale valore, assorbibile al compimento del nuovo triennio. |
Tredicesima Art. 103 | In occasione della ricorrenza natalizia l’Azienda corrisponderà una gratifica natalizia o 13° mensilità di importo pari a una Retribuzione Mensile Normale. In caso di servizio inferiore all’anno sarà dovuta nella misura di un dodicesimo per ogni mese di servizio; a tal fine le frazioni che superano 15 giorni sono da considerarsi mese intero. Per i contratti a tempo determinato inferiori i 12 mesi, la contrattazione di secondo livello o il contratto individuale possono stabilire di erogare la tredicesima in rate mensili per 12 mensilità. |
Trasferta Art. 152 (modificabilità dell’Istituto con la contrattazione di secondo livello) | In caso di prestazione per l’intero orario giornaliero ad almeno 70 km dalla sede di lavoro, o comunque raggiungibile in tempo normale superiore ad un’ora, al Lavoratore spetterà il rimborso delle spese di viaggio e quelle sostenute per conto dell’Azienda, documentate e nei limiti della normalità o definite dall’Azienda, oltre al rimborso spese non documentabili purché analiticamente attestate fino ad un importo massimo giornaliero € 12,00 e una diaria giornaliera pari a 1/52° della PBNM. In caso di tempo di viaggio superiore alle 2 ore giornaliere, tale tempo sarà retribuito con il 70% della XXX. Se il mezzo di trasporto è di proprietà del lavoratore, è corrisposto un rimborso spese pari al 60% del costo chilometrico ACI. La trasferta all’estero deve essere comunicata con almeno 3 giorni di preavviso. |
Trasferimento Art. 151 (modificabilità dell’Istituto con la contrattazione di secondo livello) | Sposta la titolarità del rapporto di lavoro tra sedi diverse della medesima Azienda. Normalmente avviene con il consenso del lavoratore, salvo per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive. Il consenso è necessario se l’interessato è eletto a cariche sindacali o se è genitore di figlio con età inferiore a un anno. Il lavoratore ha diritto al rimborso: per spese effettivamente documentate di trasferimento, trasporto e trasloco; dell’eventuale affitto; dell’indennità di trasferimento pari a quella prevista per il personale in trasferta per un massimo di 9 settimane (ridotte di una settimana per ciascun mese di preavviso ricevuto); in caso di trasloco del mobilio, 24 ore di premesso straordinario o della relativa indennità; in caso di lavoratore capofamiglia, anche delle spese effettivamente documentate per ciascun convivente a carico, unitamente al 50% della diaria per il tempo previsto. Se trasferito all’estero, il lavoratore ha diritto all’indennità di trasferimento commisurata a 3 retribuzioni mensili e se vi è comprovato trasferimento del nucleo familiare a carico, tale indennità è aumentata del 50%. |
Distacco Art. 153 (modificabilità dell’Istituto con la contrattazione di secondo livello) | Per soddisfare un interesse dell’Azienda il lavoratore è posto temporaneamente a disposizione di altro soggetto per l’esecuzione di una determinata attività. Il distacco che comporti un mutamento di mansioni deve avvenire con il consenso del Lavoratore interessato e, nel caso che il distacco comporti mansioni superiori, al Lavoratore sarà riconosciuta la PBNM del livello professionale in cui opera. Nel caso di distacco, fermo restando l’adeguamento retributivo di cui al capoverso precedente, vi è deroga alle previsioni legali e contrattuali in tema di definitiva automatica acquisizione del livello superiore ex art. 79 del CCNL. Il tempo del distacco sarà, quindi, neutro rispetto alla decorrenza del termine di 3 mesi, ivi previsti. Quando comporti un trasferimento ad un’unità produttiva sita a più di 50 km da quella in cui il Lavoratore è adibito, il distacco può avvenire soltanto per comprovate ragioni tecniche, organizzative, produttive o sostitutive. In caso di distacco all’estero, il lavoratore conserverà il |
trattamento goduto precedentemente salvo indennità e competenze inerenti alle condizioni locali o particolari modi presso la sede di origine non presenti nella nuova destinazione. Il trattamento complessivo non deve essere più svantaggioso di quello riservato ai lavoratori residenti. | |
Periodo di prova Art.138 | L’assunzione con periodo di prova deve risultare da atto scritto e non sono ammesse né la protrazione né il rinnovo, escluso il caso in cui il periodo di prova sia interrotto per causa di malattia o di infortunio, per un periodo superiore a giorni 15 di calendario. In tale ipotesi, il Lavoratore, previo assenso scritto dell’Azienda, sarà ammesso a completare il periodo di prova qualora sia in grado di riprendere il servizio entro 3 mesi, anche superando così, per effetto della sola interruzione, la durata massima complessiva di calendario prevista per la prova dal presente CCNL. La durata in mesi di calendario è la seguente: – Quadro € 6 mesi – 1° Livello € 6 mesi – 2° Livello € 6 mesi – 3° Livello € 4 mesi – 4° Livello/Op. V. 1 Cat. € 3 mesi – 5° Livello/Op. V. 2 Cat. € 2 mesi – 6°, 7°, 8° Livello/Op. V. 3 Cat./Lav. Disc. € 1 mese Al fine di garantire un tempo minimo di verifica a favore del lavoratore, si pone una clausola di durata minima del periodo di prova pari al 50% della durata prevista dal presente CCNL. Salvo giusta causa o giustificato motivo, solo superato il 50% del periodo ed entro il limite massimo dello stesso, il rapporto di lavoro potrà essere risolto in qualsiasi momento dal Datore, senza preavviso o indennità sostitutiva, ma con diritto al Trattamento di Fine Rapporto. E’ in ogni caso fatto salvo il diritto del lavoratore al libero recesso per tutta la durata del periodo di prova. Superato il periodo di prova l’assunzione si intende confermata ed tale periodo sarà computato a tutti gli effetti nell’anzianità di servizio. |
Orario di lavoro Artt. 81 – 83 (modificabilità dell’Istituto con la contrattazione di secondo livello) | Definizione: qualsiasi periodo in cui il Lavoratore è a disposizione del Datore nell’esercizio della sua attività o delle sue funzioni. Normalmente la durata dell’orario di lavoro è di 40 ore settimanali distribuite su 5 o 6 giorni. Per far fronte a eventi imprevedibili o intensificazioni dei servizi richiesti, l’Azienda può realizzare diversi regimi di orario con il superamento dell’orario contrattuale, attivando la Banca delle Ore. La durata media dell’orario di lavoro, per ogni periodo di 45 giorni non dovrà superare le 58 ore medie settimanali, comprese le ore di straordinario; per un periodo di 6 mesi, non deve superare le 48 ore settimanali. La contrattazione di secondo livello potrà concordare profili di orario, includendo la domenica come giorno lavorativo. In caso di istituzione di turni di lavoro giornalieri, il lavoratore non può rifiutarsi di effettuarli. Sospensione: in caso di sospensione inferiore ai 30 minuti, per fatto indipendente dalla volontà del lavoratore, ha diritto alla normale retribuzione; se invece pari o superiore i 30 minuti, il Datore può porre in libertà il lavoratore con conseguente interruzione della retribuzione. Lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia: per quelle occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia (custodi, guardiani, portinai ecc.), la durata del contratto può essere fissata in 45 ore ordinarie, con retribuzione commisurata all’orario settimanale ordinario pattuito. Tali lavoratori sono esclusi dall’ambito di applicazione della disciplina legale dell’orario normale di lavoro, ma soggetti alla durata massima settimanale. Superato l’orario di 45 ore settimanali, decorre la qualificazione straordinaria con la maggiorazione del 15% (entro la 53° ora) o del 20% (dalla 54° ora). |
Lavoro a tempo parziale Artt. 31 - 34 | Definizione: comporta lo svolgimento dell’attività lavorativa con orario ridotto rispetto quello ordinario previsto nel CCNL, e può essere orizzontale (prestazione ridotta per tutti i giorni lavorati), verticale (prestazione a tempo pieno svolta solo in alcuni giorni della settimana) e misto (combinazione delle due tipologie precedenti). La retribuzione e gli istituti contrattuali saranno commisurati alla percentuale di tempo parziale. Clausole flessibili: necessita, di norma, della volontà di entrambe le parti, risultante da atto scritto, con indicazione della durata, dei giorni e di un preavviso di almeno 5 giorni lavorativi. Le variazioni inferiori al mese, per il periodo in cui sono effettuate, comportano una maggiorazione del 5% della XXX. È consentito, anche senza il consenso del Lavoratore, per punte di attività o sostituzione di lavoratori assenti, la prestazione supplementare fino a raggiungere il 25% del normale orario di lavoro, compensato con la maggiorazione del 15% della XXX. Nel tempo parziale verticale è consentito lo svolgimento in giorni ulteriori, retribuito con la maggiorazione del 20% della XXX. La trasformazione da tempo pieno a parziale e viceversa deve avvenire con il consenso delle parti. Condizioni di assunzione: la prestazione sarà fissata tra Datore e Lavoratore, in misura non inferiore ai seguenti limiti: a. 16 ore nel caso di orario ridotto settimanale; b. 64 ore nel caso di orario ridotto mensile; c. 532 ore nel caso di orario ridotto annuale. |
Post partum e assistenza o cura di invalidi/tossicodipendenti: le domande saranno accolte nel rispetto delle esigenze organizzative, in funzione della fungibilità dei lavoratori interessati e del criterio cronologico nella presentazione della domanda, con dei limiti numerici previsti nel CCNL. | |
Riposo giornaliero e settimanale Artt. 86 e 87 (modificabilità dell’Istituto con la contrattazione di secondo livello) | Il riposo giornaliero deve essere di almeno 11 ore consecutive ogni 24 ore. Tale disposizione può essere derogata dalla contrattazione di secondo livello. In attesa di regolamentazione, è consentito il frazionamento del riposo giornaliero per non più di 20 giorni lavorativi per anno solare, nelle seguenti ipotesi: a. cambio del turno o nastro orario; b. interventi di ripristino della funzionalità di macchinari, impianti e attrezzature; c. manutenzioni svolte presso terzi; d. attività straordinarie finalizzate alla sicurezza; e. allestimenti in fase di avvio di nuove attività; f. quando l’intervallo tra la fine e l’inizio dell’attività del giorno successivo sia inferiore alle 11 ore; g. vigilanza degli impianti e custodia; h. tempo degli inventari, redazione bilanci, adempimenti fiscali o amministrativi straordinari. Il riposo settimanale deve essere di 24 ore, in aggiunta a quello giornaliero, ogni 7 giorni, normalmente coincidente con la domenica. Tale disposizione può essere derogata dalla contrattazione di secondo livello. In attesa di regolamentazione, il numero dei riposi che, in ciascun anno solare, possono essere fruiti ad intervalli più lunghi di una settimana è di 20 (con il limite massimo di 2 settimane al mese). In caso di rinvio oltre il 7° giorno, è riconosciuta a titolo risarcitorio un’indennità fissa di 10,00 € per ciascuna settimana. |
Banca delle ore Art. 149 (modificabilità dell’Istituto con la contrattazione di secondo livello) | Nel caso di lavoro per più intensa attività, con successivi prevedibili periodi di attività ridotta, il Datore può: a. intensificare l’orario ordinario con successiva rarefazione (superare l’orario normale di lavoro nel limite di 48 ore per un massimo di 24 settimane all’anno, accreditando le ore eccedenti in Banca delle Ore con maggiorazione del 5% della XXX); b. recuperare, mediante rarefazione, le ore lavorate nell’intensificazione; c. ridurre l’orario di lavoro (rarefazione) a fronte di successiva prevedibile intensificazione (il Datore, potrà ridurre l’orario settimanale lavorato fino al limite minimo di 24 ore, anticipando la retribuzione contrattuale di 40 ore settimanali e ponendo le ore anticipate al lavoratore a debito nel suo conto della Banca delle ore, senza riconoscere alcuna maggiorazione). Il limite massimo potrà essere di 168 ore a favore del Datore o del Lavoratore ed il saldo al 31 dicembre dovrà essere riportato nell’anno successivo. In caso di cessazione, con le competenze di chiusura, sarà addebitato o accreditato il saldo della Banca delle Ore. In caso di accredito, spetterà un’ulteriore maggiorazione del 5% della XXX (maggiorazione complessiva del 10%: 5% all’atto dell’intensificazione e 5% all’atto della liquidazione). Su richiesta del Lavoratore, il saldo potrà essere monetizzato con il riconoscimento di una maggiorazione del 15% (maggiorazione complessiva del 20%: 5% all’atto dell’intensificazione e 15% all’atto della liquidazione). La comunicazione d’intensificazione dovrà avvenire con preavviso normale di 72 ore o, eccezionalmente, 24 ore; la volontaria accettazione del minor preavviso determina il diritto alle indennità previste nella tabella 3 della presente Sintesi. Nel caso di lavoro a tempo parziale i limiti e benefici saranno proporzionati pro-quota. Le maggiorazioni non concorrono a formare base di calcolo per il TFR e per retribuzioni differite per festività e ferie. |
Ferie Art. 98 | 28 giornate di calendario, pari a 4 settimane (160 ore lavorative) comprensive dei relativi sabati e domeniche. Durante il periodo spetta al lavoratore la retribuzione mensile lorda normale. È facoltà del datore concordare un periodo di ferie consecutivo pari a 3 settimane, il lavoratore ha diritto di precedenza nel fissare la quarta settimana. Le ferie non possono essere frazionate in più di 2 periodi. È un diritto irrinunciabile e può essere monetizzato solo in caso di cessazione del rapporto di lavoro. Il datore può richiamare il lavoratore in servizio, per indifferibili ragioni, fermo restando il diritto del lavoratore di completare il periodo successivamente e al rimborso di spese documentate sostenute per il rientro. Le ferie sono sospese in caso di ricovero ospedaliero o malattia con prognosi superiore a 7 giorni di calendario, qualora il lavoratore abbia assolto agli obblighi di comunicazione e certificazione ed altri adempimenti richiesti. In tal caso, il lavoratore avrà diritto al godimento del periodo feriale residuo. |
Congedo per matrimonio Art. 93 | In occasione di matrimonio, ai lavoratori non in prova e con contratto superiore ai 12 mesi, sarà concesso un periodo di congedo straordinario retribuito della durata di 15 giorni di calendario consecutivi. Entro 30 giorni dal termine del periodo di congedo matrimoniale, il lavoratore dovrà produrre all’Azienda copia del certificato di matrimonio. Durante il congedo matrimoniale, il lavoratore qualificato percepirà la retribuzione lorda mensile normale. |
Permessi sindacali Art. 8 | I lavoratori in Aziende con oltre 15 dipendenti hanno diritto di riunirsi in assemblea, fuori o durante l’orario di lavoro, nei limiti di 10 ore retribuite. Il monte ore dovrà essere utilizzato entro il 31 dicembre di ogni anno a pena di decadenza e non può essere sostituito da indennità. |
Permessi retribuiti Art. 88 | 48 ore annuali (comprensive delle 32 ore annuali di festività abolite): concesse per brevi permessi retribuiti (senza maggiorazioni) per giustificati motivi (visite mediche, colloqui insegnanti/genitori ecc.), attraverso la richiesta con 1 giorno di anticipo, salvo casi necessità e urgenza. In caso di mancata fruizione, il lavoratore ha il diritto alla corrispondente indennità sostitutiva. |
Funzioni elettorali: richiesta con almeno un giorno di anticipo e diritto di assentarsi per tutto il giorno corrispondente alle consultazioni elettorali e referendarie. Diritto alla retribuzione giornaliera normale. | |
Permessi straordinari retribuiti Art. 88 | - 1 giorno per evento: per matrimonio del figlio; - 2 giorni per evento: per nascita o adozione di un figlio; - 3 giorni per anno: decesso o grave infermità documentata di familiari conviventi con il lavoratore; - secondo L. n. 52/2001 art. 5: per donatori di midollo osseo. In tutti i casi percepirà la retribuzione giornaliera normale senza maggiorazioni. In casi di forza maggiore il lavoratore potrà concordare congedi retribuiti deducibili anche dai permessi retribuiti spettanti o dalla Banca delle Ore. |
Permessi non retribuiti Art. 88 | Possono essere concessi al lavoratore 48 ore l’anno di permesso non retribuito, usufruite in gruppi di 8 ore. Per gravi e comprovate esigenze personali e familiari, si può concedere al lavoratore un periodo di aspettativa, senza corresponsione della retribuzione e, conseguentemente, la non maturazione di tutti gli istituti contrattuali, salvo l’anzianità di servizio. |
Lavoratori studenti Art. 95 | Saranno concessi ai lavoratori non in prova che frequentano corsi di studio diversi dalla formazione e dall’aggiornamento professionale, i seguenti benefici: a. concordare un orario di lavoro, compatibile con le esigenze aziendali, che agevoli la frequenza ai corsi e preparazione esami; b. considerare il lavoro straordinario non obbligatorio; c. considerare come permessi retribuiti i giorni documentati delle prove d’esame; d. nel caso di esami universitari che si articolano su più prove in giorni diversi: 10 giorni di permessi non retribuiti nell’anno solare in concomitanza con la sessione di esami; e. per i lavoratori con almeno 5 anni di servizio un congedo non retribuito di massimo sei mesi nell’arco della vita lavorativa, non cumulabile con ferie, malattia o altri congedi. |
Maternità Art. 96 | Congedo di maternità/paternità: 5 mesi (normalmente 2 prima e 3 dopo la data presunta del parto) ed eventuale maternità anticipata verificate le condizioni alla DTL o all’ASL. Indennità dall’Inps all’80% della Retribuzione Media Giornaliera, ed integrazione datoriale del 20% del valore dei ratei afferenti la 13° mensilità. Prevista la copertura previdenza al 100%. Può essere richiesta dal padre nei casi di morte/grave infermità, abbandono del bambino dalla madre o affidamento esclusivo al padre, dopo la nascita del bambino, percependo la stessa indennità. Recentemente è stata introdotta la previsione di un congedo obbligatorio per il padre, della durata di un giorno entro 5 mesi dalla nascita del bambino, oltre alla facoltà di altre due giornate in alternativa alla madre. Congedo parentale: (ex maternità facoltativa) 6 mesi continuativi o frazionati, 10 mesi in caso di un solo genitore, con periodo di godimento nei primi 8 anni di vita del bambino e indennità economica pari al 30% per massimo 6 mesi goduti nei primi 3 anni di vita del bambino, per i restanti se soddisfatta condizione di reddito richiesta. Stesse condizioni per richiesta del padre. Riposi giornalieri: 2 ore di permesso se l’orario di lavoro è superiore a 6 ore, 1 ora permesso se inferiore. Si ha il diritto di uscire dall’orario di lavoro entro il primo anno di vita del bambino. Le ore di riposo sono retribuite con retribuzione normale a carico dell’Inps. Godimento possibile anche al padre se il figlio è affidato solo a lui e la madre non se ne avvale o è lavoratrice autonoma. Malattia del bambino: per i primi tre anni di vita del bambino per tutto il periodo della malattia, dai 3 agli 8 anni 5 giorni lavorativi per ciascun genitore nell’anno. Non spetta nessuna retribuzione ma, decorre comunque l’anzianità di servizio. La copertura previdenziale è al 100% fino al terzo anno di vita e dal 3° all’8° è ridotta, con possibilità di integrarla mediante riscatto o prosecuzione volontaria. Madre gestante: permessi per esami prenatali, accertamenti e visite mediche, con normale retribuzione e copertura previdenziale. |
Malattia o infortunio non professionali Art. 99 | Condizioni: comunicazione al datore dell’assenza entro 4 ore dall’inizio del lavoro e trasmissione del certificato all’Azienda entro il giorno successivo. In mancanza di tali comunicazioni, salvo provate e giuste ragioni d’impedimento, le assenze saranno considerate ingiustificate. Periodo di comporto: fino a 2 anni di anzianità: conservazione del posto fino a 120 giorni solari, frazionati o continuati, calcolati entro il periodo mobile di 36 mesi; oltre i 2 anni di anzianità: conservazione del posto fino a 120 giorni incrementati di 20 giorni per ciascun anno lavorato oltre il biennio, con il limite massimo complessivo di 365 giorni calcolati entro il periodo mobile degli ultimi 5 anni. In caso di malattia, anche non continuativa, superiore a 180 giorni, senza esaurimento del periodo di comporto, il successivo periodo di comporto riparte da 120 giorni incrementati del residuo prima spettante e non utilizzato. Indennità INPS: dal 4° al 20° giorno: spetta il 50% della retribuzione media giornaliera; dal 21° fino al 180° giorno: spetta il 66,66%. Integrazione datoriale: dal 1° al 3° giorno: 50% della normale retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore, corrisposta solo per i primi 6 giorni cumulativi di carenza, salvo terapie salvavita e ricovero ospedaliero documentati; dal 4° al 20° giorno: integrazione pari al 25% della retribuzione lorda normale, escluse le voci |
legate all’effettiva presenza; dal 21° al 180° giorno: integrazione pari al 30% della retribuzione lorda normale, escluse le voci legate all’effettiva presenza. Ove venisse a cessare l’indennità di malattia da parte dell'INPS, per superamento dei 180 giorni nell’anno solare, il Datore di lavoro riconoscerà un sussidio pari al 35% della normale retribuzione, per il periodo di malattia non indennizzato ma entro il termine di conservazione del posto, sopra anche detto periodo di comporto contrattuale. Dovute al lavoratore anche le prestazioni/integrazioni assicurative previste dall’ENBIC. In caso di infortunio non sul lavoro o in itinere, il datore di lavoro ha la facoltà di rivalersi sul terzo, eventualmente responsabile, delle somme corrisposte al lavoratore in conseguenza all’infortunio. Aspettativa allo scadere del periodo di comporto: prima dello scadere del periodo di comporto il lavoratore può chiedere un periodo di aspettativa non retribuita con durata massima di 7,5 giorni per ogni 12 mesi di anzianità maturata, con il massimo di 3 mesi. Previdenza: copertura nei limiti del periodo di comporto retribuito. Ferie: se la malattia è iniziata durante le ferie programmate, vengono sospese nelle ipotesi di ricovero giornaliero o prognosi superiore i 7 giorni. Controllo dell’assenza: all’interno delle fasce orarie contrattual-mente previste per le infermità non professionali. Se il lavoratore prevede di allontanarsi durate le fasce orarie, per visite o cure non rinviabili, dovrà informare preventivamente di tale fatto il datore. In caso di assenza ingiustificata il lavoratore è soggetto a sanzione disciplinare e/o perdita dell’integrazione datoriale; se presta lavoro presso terzi è passibile di licenziamento per giusta causa. | |
Malattia o infortunio professionali Art. 100 | Condizioni: L’assenza per infortunio in itinere deve essere comunicata, con tempestiva diligenza che, salvo i casi di giustificata impossibilità, deve avvenire entro le prime 4 ore dall’inizio del lavoro. L’infortunio sul lavoro, anche se consente la continuazione dell’attività lavorativa, deve essere denunciato immediatamente dal Lavoratore al proprio superiore diretto affinché possano essere prestate le previste cure di primo soccorso ed effettuate le denuncie di Xxxxx. Il Lavoratore che non ottemperi a quanto precede, salvo provate ragioni di impedimento sarà disciplinarmente sanzionabile, ferme restando le conseguenze previste dalla Legge per il ritardo o la mancata consegna della comunicazione. Periodo di comporto: infortunio sul lavoro: diritto alla conservazione del posto fino a quando dura l’inabilità temporanea, comunque non oltre la data indicata nel certificato medico; malattia professionale: conservazione del posto per 9 mesi anche non consecutivi, senza interruzione dell’anzianità. Ai fini del calcolo del periodo di comporto decorso, si fa riferimento all’arco temporale degli ultimi 5 anni dalla data dell’inizio dell'ultimo evento morboso. Se superati 30 giorni dalla scadenza del periodo di comporto il datore non procede al licenziamento del lavoratore, si considera sospeso il rapporto dalla data di compimento del periodo di comporto. Il periodo di sospensione è neutro ai fini del computo del periodo di comporto. Il lavoratore che entro 5 giorni dal termine della malattia non si ripresenti a lavoro sarà considerato dimissionario. Aspettativa allo scadere del periodo di comporto: prima dello scadere del periodo di comporto il lavoratore può chiedere un periodo di aspettativa non retribuita con durata massima di 7,5 giorni per ogni 12 mesi di anzianità maturata, con il massimo di 3 mesi. Indennità INAIL: dal 4° al 90° giorno: 60% della retribuzione media normale giornaliera; dal 91° giorno: il 75%. Integrazione datoriale: restano le norme di legge previste per la malattia o infortunio non professionali, il datore corrisponderà un’anticipazione dell’indennità di malattia o infortunio riconosciute dall’Inail e una integrazione atta a garantire il 75% della Retribuzione Giornaliera Normale Lorda. Controllo dell’assenza: all’interno delle fasce orarie contrattual-mente previste per le infermità non professionali. Se il lavoratore prevede di allontanarsi durate le fasce orarie, per visite o cure non rinviabili, dovrà informare preventivamente di tale fatto il datore. In caso di assenza ingiustificata il lavoratore è soggetto a sanzione disciplinare e/o perdita dell’integrazione datoriale; se presta lavoro presso terzi, ancorché non retribuito, è passibile di licenziamento per giusta causa. |
Aspettativa non retribuita per ragioni di salute Art. 101 | Al lavoratore assunto a tempo indeterminato, che ne faccia richiesta per comprovate e gravi ragioni di salute propria o dei suoi familiari ed entro il termine del periodo di comporto, può essere concesso un periodo d’aspettativa continuativo pari a 15 giorni per ogni anno d’anzianità maturata, fino ad un massimo 6 mesi, con conservazione del posto di lavoro. Tale periodo non è retribuito e non decorre l’anzianità ad alcun effetto, ivi compreso il TFR. Il lavoratore dipendente che entro 7 giorni di calendario dalla scadenza del periodo d’aspettativa non si presenti per riprendere servizio sarà considerato, dimissionario. Il lavoratore che durante l’aspettativa presti a terzi lavoro subordinato, ancorché non retribuito, è passibile di licenziamento per giusta causa, e se in assenza di accordo scritto con il datore, presti opera in forma diversa dal lavoro subordinato, sarà passibile di licenziamento per giustificato motivo soggettivo. Nel caso in cui, durante l’aspettativa ed in assenza di preventivo accordo scritto con il Datore, il Lavoratore presti opera in forma diversa dal lavoro subordinato, sarà passibile di licenziamento |
per giustificato motivo soggettivo, cioè con riconoscimento del preavviso contrattuale. | |
Preavviso Art. 174 | La parte che risolve il rapporto di lavoro senza i termini di preavviso di cui sopra, o con preavviso insufficiente, dovrà corrispondere all’altra un’indennità pari all’importo della Retribuzione lorda di fatto che sarebbe spettata per il periodo di mancato od insufficiente preavviso. Tale indennità sostitutiva sarà utile agli effetti del computo del TFR. Il periodo di preavviso si calcola dal giorno successivo alla data di presentazione della lettera di dimissioni o di licenziamento. Le Parti possono concordare la rinuncia del periodo di preavviso o dell’indennità sostitutiva. Tale rinuncia dovrà risultare da atto scritto. |
Intervallo per la consumazione dei pasti Art. 92 | Salvo Accordi di secondo livello, può variare dai 30 minuti ad un massimo di 2 ore, ed è concordata tra i lavoratori e il datore di lavoro, in funzione delle esigenze di servizio, per quanto possibile, conciliate con quelle del lavoratore. |
Mansioni del lavoratore Artt. 78 - 80 | Mansioni promiscue: lavoratore adibito con carattere di prevalenza a una mansione e che effettua con frequenza, anche calendarizzata, sostituzioni o supplenze di lavoratori con professionalità superiori, sarà inquadrato a categoria superiore con la relativa retribuzione, quando essa rilevi per oltre il 50% del tempo complessivo delle attività svolte. Se le mansioni di qualifica superiore sono svolte con continuità ma senza il criterio di prevalenza e siano richieste da esigenze particolari, quali la copertura di pausa pranzo del titolare, parziale completamento di un turno e simili, il Lavoratore percepirà un’indennità di mansione commisurata alla differenza retributiva tra il livello d’appartenenza e quello della mansione superiore in funzione del tempo mediamente dedicato alla mansione superiore. Mutamento di mansioni: il lavoratore può essere adibito a mansioni diverse da quelle abituali se compatibili con le competenze acquisite e con il livello d’inquadramento. Se adibito a mansioni superiori per un mese solare, percepirà la relativa retribuzione del livello superiore. Se tale modifica si protrae per più di 3 mesi consecutivi, il lavoratore sarà inquadrato al livello superiore, salvo che l’assegnazione non sia avvenuta per sostituzione di un altro lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto di lavoro. Jolly: mansioni che comprendono qualifiche che si articolino su più categorie. L’inquadramento sarà al livello della mansione più qualificata. |
T.F.R. Artt. 104 - 106 | Trattamento spettante al lavoratore in caso di risoluzione del rapporto di lavoro. Il trattamento si calcola sommando, per ciascun anno di servizio, l’importo della retribuzione lorda mensile normale e tredicesima dovute per l’anno stesso, diviso 13,5. È corrisposto all’atto della cessazione tenendo conto dei tempi necessari per l’elaborazione ma, comunque, non superiore a 30 giorni dalla scadenza del normale pagamento delle competenze di fine rapporto. Anticipazioni: fino al 70% dell’importo per i lavoratori con almeno 8 anni di servizio, secondo previsioni legali. |
Xxxxxxx | Fino 5 anni di anzianità | Da 5 a 10 anni di anzianità | Oltre i 10 anni di anzianità |
Quadro I e II livello | 60 | 90 | 120 |
III, IV, V livello Op. 1, 2, 3 cat. | 30 | 45 | 60 |
VI, VII livello | 20 | 30 | 45 |
VIII livello | 15 | 15 | 30 |
* unità espresse in giorni di calendario |
Livello di approdo | Livello di inquadramento iniziale | Durata |
3° livello | 4° livello | 24 mesi |
4° livello | 5° livello | 24 mesi |
5° livello | 6° livello | 21 mesi |
6° livello | 7° livello | 21 mesi |
7° livello | 8° livello | 18 mesi |
Tabella 9: Tipologie contrattuali.
Apprendistato Artt. 155 - 167 | Tipologie di Apprendistato: 1. Apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere d’istruzione e formazione. È rivolto ai giovani di età compresa tra i 16 e 18 anni, e la durata massima prevista è di 3 anni. 2. Apprendistato per l’acquisizione di un diploma o percorsi di alta formazione. È rivolto ai giovani dai 18 ai 29 anni. 3. Apprendistato professionalizzate. Rivolto ai giovani dai 18 ai 29 anni che vogliono conseguire una qualifica attraverso il lavoro. Per la disciplina del Contratto di Apprendistato si rinvia all’Accordo Interconfederale dell’Apprendistato del 29 aprile 2013, in allegato 1 al presente CCNL. |
Lavoratori di prima assunzione Art. 74 | Per favorire l’assunzione a tempo indeterminato di lavoratori non in possesso dei requisiti anagrafici di apprendistato o contratto di inserimento, le Aziende potranno inizialmente inquadrarli come elencato di seguito: Il trattamento economico sarà quello del livello di inquadramento. Superato il periodo di prova, le previste verifiche periodiche ed entro i termini massimi che |
precedono, la progressione di carriera spettante per le mansioni effettivamente svolte non potrà essere posticipata per altre cause o ragioni. Tutto quanto sopra previsto, le condizioni di progressione nella carriera dovranno essere riportate nel contratto d’assunzione, in caso contrario la progressione di carriera non è automatica ed il Lavoratore dovrà essere immediatamente inquadrato nel livello “di approdo” o, comunque, corrispondente alle mansioni effettivamente svolte. L’attivazione delle Condizioni d’Ingresso è subordinata all’approvazione del Progetto formativo da parte dall’Ente Bilaterale, nel quale s’indicheranno le mansioni nel livello d’inquadramento iniziale e di approdo, i tempi, i contenuti e i modi di formazione e di verifica (compresi i tempi ed i contenuti di eventuali verifiche intermedie). Il Progetto dovrà ottenere il consenso del Lavoratore prima di essere posto all’approvazione dell’Ente Bilaterale. | |
Telelavoro Artt. 54 - 65 | Lavoro a distanza attraverso l’utilizzo di sistemi informatici e rete di comunicazione tra telelavoratore e datore. Può essere domiciliare (svolto nell’abitazione del telelavoratore); mobile (uso di apparecchiature portatili); remotizzato o a distanza (in appositi telecentri); misto (parte della prestazione svolta presso l’Azienda). La postazione, i collegamenti telematici, le manutenzioni, le spese di gestione e la fornitura dei necessari supporti tecnici sono a carico del datore. Il recesso immotivato del telelavoratore, entro 3 anni dalla costituzione del rapporto, comporta che le spese sostenute siano pro-quota a carico del lavoratore. Il telelavoratore ha, in proporzione al lavoro svolto, gli stessi diritti normativi, retributivi e sindacali dei Lavoratori dipendenti che operano nell’Azienda con le medesime mansioni e/o qualifica, nonché ha diritto alle medesime opportunità d’accesso alla formazione ed allo sviluppo della carriera previsti per i Lavoratori dipendenti con mansioni identiche od analoghe. |
Tempo determinato Artt. 36 - 39 | L’assunzione deve risultare da atto scritto con apposizione del termine, contente elementi previsti legalmente. Nel caso di primo rapporto di lavoro a tempo determinato con il Lavoratore, è ammessa l’apposizione del termine per il massimo di 12 mesi, anche senza precisarne i motivi, e per lo svolgimento di qualsiasi mansione. Quando tale contratto ha una durata prevista inferiore a 12 mesi, è ammessa una sola proroga al massimo fino al raggiungimento del termine complessivo di mesi 12. Escluso il caso che precede, l’apposizione del termine è consentita in presenza di ragioni tecniche, produttive, organizzative o sostitutive, anche se riferibili all’ordinaria attività del datore di lavoro. In generale il contratto non deve superare i 36 mesi di effettivo lavoro, comprensivi di proroghe, rinnovi e lavoro somministrato, ad eccezione della c.d “deroga assistita” di ulteriori 12 mesi a condizione che sia stipulata presso la D.P.L. competente e con l’assistenza di una rappresentanza sindacale. La limitazione alla successione non trova applicazione nelle attività stagionali, zone di villeggiatura e/o turistiche, nonché per attività produttive/commerciali concentrate solo in alcuni periodi dell’anno e/o finalizzate a rispondere a una intensificazione della domanda per ragioni climatiche o connesse a ricorrenze e festività, per massimo 6 mesi all’anno. La tredicesima mensilità per i lavoratori con contratto inferiore ai 12 mesi, può essere corrisposta mensilmente mediante riconoscimento del 8,33% della retribuzione mensile lorda normale spettante per ciascun mese, o frazione di mese superiore a 15 giorni, che sia stato lavorato. Tale facoltà è ammessa con accordo delle Parti o con la contrattazione di secondo livello. |
Lavoratori dipendenti | Lavoratori somministrati |
Da 0 a 5 | 2 |
Da 6 a 10 | 3 |
Da 11 a 15 | 4 |
Da 16 a 30 | 5 |
Tabella 10: Particolari istituti contrattuali
Somministrazione di lavoro Artt. 71 - 73 | L’Azienda, che assume le vesti di “utilizzatore”, per soddisfare le esigenze lavorative può ricorrere alla somministrazione di lavoro che potrà essere, come previsto dalla Legge, a tempo determinato o a tempo indeterminato. Nel caso di primo rapporto a tempo determinato di durata non superiore a 12 mesi, concluso tra l’Utilizzatore e il Lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione, non sono richieste le indicazioni delle motivazioni. I lavoratori somministrati, non possono superare in ciascuna unità produttiva i seguenti limiti: Non si può ricorrere al lavoro somministrato se l’Azienda non ha effettuato la valutazione dei rischi o per sostituire dei lavoratori in sciopero o se abbia proceduto a licenziamento per giustificato motivo nelle identiche mansioni nei 3 mesi precedenti l’assunzione o quando siano in corso riduzioni dell’orario di lavoro per identiche mansioni con ricorso alla cassa integrazione. |
Lavoro Intermittente Artt. 66 - 70 | Contratto di lavoro, determinato od indeterminato, con il quale il lavoratore si mette a disposizione dell’Azienda, che può utilizzarne le prestazioni, nelle ipotesi di: 1. svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente, e per i casi di svolgimento straordinario di lavoro (guardiani, sorveglianza, addetti a centralini telefonici e fattorini); 2. prestazioni rese da soggetti in stato di disoccupazione con meno di 24 anni di e con più di 55 anni se in mobilità e di collocamento, anche pensionati; 3. prestazioni da rendersi nel fine settimana, nei periodi di ferie estive e vacanze natalizie e pasquali. Presso lo stesso Datore di Lavoro, per ciascun lavoratore, è possibile utilizzare il lavoro |
intermittente per massimo 400 giornate di effettivo lavoro nell’arco degli ultimi 36 mesi. Il Lavoratore intermittente deve ricevere, per i periodi lavorati ed a parità di mansioni svolte, un trattamento economico complessivamente uguale rispetto ai Lavoratori di pari livello, che sarà proporzionato in base alla prestazione lavorativa effettivamente eseguita. Qualora il lavoratore si impegni a restare in attesa di chiamata, ha diritto a percepire un’indennità di disponibilità, che non può essere inferiore al 20% della retribuzione mensile lorda normale. Non si può ricorrere al lavoro intermittente se l’Azienda non ha effettuato la valutazione dei rischi o per sostituire dei lavoratori in sciopero o se abbia proceduto a licenziamento per giustificato motivo nelle identiche mansioni nei 3 mesi precedenti l’assunzione o quando siano in corso riduzioni dell’orario di lavoro per identiche mansioni con ricorso alla cassa integrazione. Il Datore di lavoro deve comunicare alla D.T.L. competente per territorio l’inizio della prestazione lavorativa o di un ciclo integrato di prestazioni di durata non superiore a 30 giorni, secondo le modalità previste per Xxxxx. | |
Lavoro ripartito Art. 53 | Due lavoratori dipendenti svolgendo il medesimo lavoro, alternandosi, garantiscono un’unica prestazione di lavoro, con diritto, a parità di mansioni, al trattamento economico pari a quello di un lavoratore subordinato, in funzione delle ore di lavoro effettivamente prestate. Le dimissioni o il licenziamento di un lavoratore comportano l’estinzione dell’intero vincolo contrattuale, salvo i casi in cui l’Azienda chieda all’altro lavoratore di adempiere all’obbligazione lavorativa integralmente o parzialmente, trasformando il rapporto in contratto di lavoro subordinato a tempo pieno o parziale. |
Contratto espansivo Art. 51 | Al fine d’incrementare gli organici, l’Azienda e le Associazioni Sindacali firmatarie possono stipulare un contratto collettivo che preveda, una riduzione stabile dell’orario di lavoro, con riduzione della retribuzione e la contestuale assunzione a tempo indeterminato di nuovo personale. |
Contratto Difensivo Art. 52 | Tramite accordo sindacale, nell’Azienda che abbia avviato procedure di mobilità o di riduzione del personale, è possibile ridurre l’orario di lavoro contrattuale, al fine di ridurre i licenziamenti previsti. In tal caso vi sarà integrazione delle retribuzioni ridotte. |
Tabella 11: Ente Bilaterale Confederale. Artt. 113 – 117.
EN.BI.C. Art. 113 | È costituito dalle Parti datoriali e sindacali firmatarie il CCNL. Regolamenta il sistema di prestazioni e servizi presenti nel CCNL, con finalità formative, a sostegno dell’occupazione, sociali, di monitoraggio, di interpretazione autentica del CCNL e di risoluzione delle controversie, di emanazione regolamenti, di gestione dei contributi obbligatori, di conciliazione e certificazione. | ||||
Iscrizione obbligatoria Art. 114 | Per quanti applicato il CCNL vi è obbligatorietà dell’iscrizione sia delle Aziende che dei Lavoratori, nonché relative contribuzioni. L’iscrizione deve avvenire entro il primo mese di applicazione del Contratto, con contributo a carico dell’Azienda dell’”una tantum” di € 60,00. I lavoratori neo assunti saranno iscritti entro 5 giorni dall’inizio del lavoro. | ||||
Contributi obbligatori Art. 115 | Corrisposti mensilmente dal datore di lavoro e dal lavoratore, per le prestazioni sanitarie previste e per il finanziamento degli Organismi Contrattuali Bilaterali. | ||||
Contributi per i rapporti di lavoro inferiore ai 12 mesi Art. 115 | Contributo mensile Datori di lavoro: 2,50€ * Contributo mensile Lavoratori: 0,50 € * Totale contributo finanziamento Enti Bilaterali: 3,00 € * *contributo mensile per ogni lavoratore in forza | ||||
Contributi per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato o superiore i 12 mesi Art. 115 | Mensili* | Annui | |||
Datore di lavoro (fisso per 12 mensilità) | 7,50 € | 90,00 € | |||
Lavoratori (fisso per 12 mensilità) | 1,50 € | 18,00 € | |||
Totale contributi | 9,00 € | 108,00 € | |||
* per ciascun lavoratore in forza, a tempo pieno o parziale e apprendisti. | |||||
Contributo per prestazioni integrative al S.S.N. Art. 115 | Mensili* | Annui | |||
Datore di lavoro (fisso per 13 mensilità) | 20,00 € | 260,00 € | |||
* Contributi mensili per ciascun lavoratore in forza, con diritto dello stesso di usufruire di rimborsi e prestazioni in ambito sanitario, anche tramite assicurazioni o, in attesa del perfezionamento del sistema di mutualità, tramite voucher. Resta inteso che tali contributi sono dovuti esclusivamente per i dipendenti assunti con orario di lavoro di almeno 16 ore settimanali o 64 ore mensili o 532 ore annuali. Nel caso in cui l’orario di lavoro fosse inferiore ai predetti limiti, spetterà al lavoratore solo l’Elemento Retributivo Perequativo di cui all’art. 116 del CCNL “Servizi” proporzionato alla percentuale di tempo parziale effettuato. | |||||
Elemento retributivo perequativo Art. 116 | Per i dipendenti assunti con contratti di durata inferiore all’anno, ai quali non competono le prestazioni integrative, sarà corrisposto l’Elemento Retributivo Perequativo, pari a 20,00 € mensili per 13 mensilità, utili alla determinazione dei ratei di mensilità differita e TFR spettanti. | ||||
Commissioni Art. 118 e 119 | Sono istituite, nell’ambito dell’Ente Bilaterale: 1. la Commissione Nazionale di Garanzia, Interpretazione e Conciliazione; 2. la Commissione di Certificazione e Conciliazione. 3. la Commissione per la Sicurezza sul lavoro; 4. la Commissione per la Formazione; 5. la Commissione Pari Opportunità, 6. l’Osservatorio sul mercato del lavoro. |
Per le relative competenze si rinvia a quanto stabilito nel CCNL. | |
Interpretazioni e testo contrattuale | Nel caso si rilevi che una dicitura origini dubbio, le Parti, per il tramite dell’apposita Commissione Bilaterale, formuleranno il testo d’interpretazione autentica, con le eventuali esemplificazioni che saranno di volta in volta inserite “in corsivo” nel Testo contrattuale editato nel sito dell’ENBIC, subito alla fine dell’articolo cui si riferiscono. Con tale procedura, il testo modificato avrà piena efficacia contrattuale dal primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione. Nel presente CCNL sono già state inserite alcune Interpretazioni Contrattuali pubblicate nel sito istituzionale. |
Allineamenti contrattuali | In caso di prima applicazione del presente CCNL a dipendenti precedentemente assunti con altri CCNL, si dovranno rispettare i seguenti criteri di allineamento, ferma restando la possibilità di riconoscere eventuali trattamenti migliorativi: Inquadramento contrattuale: il Lavoratore sarà nuovamente inquadrato in base all’effettiva mansione svolta nell’Azienda, con riferimento alle previsioni della Classificazione del Personale prevista dal presente CCNL; quanto precede potrà anche determinare non corrispondenza con il preesistente livello di inquadramento. Inquadramento retributivo: rispettando il principio di incomprimibilità della retribuzione, il cambio di CCNL non dovrà determinare, per i Lavoratori già in forza, un trattamento peggiorativo complessivo rispetto a quello precedentemente riconosciuto. Pertanto, la retribuzione lorda annuale complessivamente spettante al Lavoratore all’atto del passaggio di CCNL dovrà rimanere invariata, salvo eventuali previsioni migliorative. La nuova retribuzione annua da riconoscere, dall’applicazione del presente CCNL, sarà determinata dalla P.B.N.M. per 13 mensilità, dall’E.P.M.R., dall’indennità di mancata contrattazione di secondo livello annuale e mensile per 12 mensilità, o, in alternativa, dalla contrattazione di secondo livello, dal valore annuale di ogni altra voce retributiva dovuta al Lavoratore e da un eventuale importo a titolo di “Superminimo assorbibile ad personam”, che sarà determinato fino a concorrenza con l’importo annuo precedentemente erogato. Inquadramento normativo: eventuali differenze a sfavore del Lavoratore su Ferie, Permessi e ROL, saranno riconosciute ad personam fino alla prevista scadenza del CCNL di provenienza. In alternativa, con accordo scritto tra Datore di lavoro e Xxxxxxxxxx, le stesse potranno essere temporaneamente monetizzate. Norma Transitoria: ai fini dell’equipollenza tra i trattamenti retributivi per i Dipendenti provenienti da diverso CCNL, le indennità di mancata contrattazione mensile ed annuale si computeranno al 90% del loro valore pieno. Per garantire la correttezza dell’Allineamento e per agevolare il lavoro degli addetti, le Parti hanno previsto un servizio di “Allineamento contrattuale” da richiedere all’indirizzo: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xx. Per ulteriori informazioni, si rinvia al sito: xxx.xxxxx.xx |
Co. As. Co. Art. 123 | Contributo di Assistenza Contrattuale: per garantire la pratica realizzazione degli strumenti contrattuali paritetici elencati in precedenza, è determinato a carico dei Datori di lavoro un contributo obbligatorio inderogabile per ciascun dipendente per 13 mensilità. Il versamento dovrà essere effettuato secondo le indicazioni fornite dell’Associazione Datoriale firmataria alla quale l’Azienda aderisce. |