FRONTESPIZIO DEL CONTRATTO DI GARANZIA
GARANZIA DI COOPERFIDI ITALIA SOC. COOP.: Garanzia connessa con operazioni di natura finanziaria
FRONTESPIZIO DEL CONTRATTO DI GARANZIA
Documento redatto ai sensi del D. lgs. 385/93 e succ. mod. (Testo Unico Bancario) e delle norme di vigilanza della Banca d’Italia in materia di trasparenza (Provvedimento del 29 luglio 2009 e succ. mod.)
VERSIONE N. 3/2022 (DECORRENZA 13/01/2022)
Riepilogo delle condizioni contrattuali ed economiche praticate da Cooperfidi Italia soc. coop. al CLIENTE in relazione al rilascio della garanzia.
NATURA DELLA GARANZIA
La garanzia è separata e distinta da ogni altra garanzia prestata nell’ambito del medesimo finanziamento.
La natura e le modalità di funzionamento della garanzia sono previste dalla Convenzione sottoscritta da Cooperfidi Italia soc. coop. con il Soggetto finanziatore sotto indicato: la garanzia potrà essere “a prima richiesta” o “sussidiaria”.
FORMA TECNICA DEL FINANZIAMENTO E COSTO DELLA GARANZIA
CLIENTE:
FORMA TECNICA:
IMPORTO DEL FINANZIAMENTO:
PERCENTUALE DI GARANZIA:
COMMISSIONI DI GARANZIA DOVUTE DAL CLIENTE:
DIRITTI DI ISTRUTTORIA: SPESE DI SEGRETERIA:
SOGGETTO FINANZIATORE (EROGATORE DEL PRESTITO):
A fronte della garanzia prestata il CLIENTE autorizza l’ISTITUTO FINANZIATORE a trattenergli, all’erogazione del finanziamento, la somma sopra specificata a titolo di ‘commissioni di garanzia’ (corrisposte in un’unica soluzione anticipata).
COSTO PER EVENTUALI e SUCCESSIVE “CONFERME DELLA GARANZIA”
Il Cliente dovrà corrispondere i seguenti corrispettivi, aggiuntivi:
• un importo a titolo di “SPESE DI SEGRETERIA”, in vigore alla data della conferma di garanzia;
• un importo a titolo di “COMMISSIONI DI GARANZIA, nel caso di una variazione della durata dell’operazione (nuova scadenza). Le “commissioni per la conferma della garanzia” sono indicate nel foglio informativo vigente alla data della domanda di “conferma della garanzia” nella sezione ALTRE CONDIZIONI CONTRATTUALI-EVENTUALI ULTERIORI COSTI AGGIUNTIVI.
Per il prolungamento della durata, l’importo delle commissioni aggiuntive è pari al prodotto tra i seguenti fattori: a) importo in euro della garanzia di Cooperfidi Italia; b) valore percentuale delle “commissioni per la conferma di garanzia”, in vigore alla data della conferma di garanzia; c) maggior numero di anni di durata della garanzia (calcolato come rapporto tra numero dei mesi e 12).
Il Cliente verserà le “SPESE DI SEGRETERIA” contestualmente alla presentazione della “Domanda di Conferma della Garanzia”; le “COMMISSIONI DI GARANZIA” aggiuntive, dovranno essere versate a seguito di richiesta scritta da parte di Cooperfidi Italia.
SPESE PER OTTENERE COPIA DELLA DOCUMENTAZIONE RELATIVA AL RAPPORTO DI XXXXXXXX, A RICHIESTA DEL
CLIENTE: 1 euro per pagina (costo complessivo massimo 100 euro). Tale previsione non si applica per ottenere copia del documento di sintesi con le condizioni economiche in vigore, che rimane gratuita.
CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELLA GARANZIA RILASCIATA DA COOPERFIDI ITALIA
La garanzia tecnicamente si configura nel rilascio di una fideiussione, contratto con il quale un soggetto, chiamato fideiussore, in questo caso Cooperfidi Italia, garantisce un’obbligazione altrui - imprese socie - obbligandosi personalmente nei confronti del creditore, in questo caso la Banca convenzionata. Codice civile all'art.1936 e seguenti.
La garanzia prestata da Cooperfidi Italia è, di norma, a prima richiesta, separata e distinta da ogni altra garanzia prestata nell’ambito del medesimo finanziamento. Esistono tuttavia ipotesi particolari di operazioni assistite da garanzia sussidiaria: in caso di mancato pagamento da parte
dell’obbligato principale (il “cliente”) la Banca convenzionata provvede ad inviare al soggetto finanziato (il “cliente”) richiesta di pagamento relativa al residuo debito (per capitale, interessi e spese) e, nel caso in cui lo stesso non provveda al pagamento di quanto dovuto, può richiedere l’intervento di Cooperfidi Italia per il versamento della garanzia.
Il rischio tipico del prodotto/servizio: in seguito al pagamento della garanzia, effettuato da Cooperfidi Italia al beneficiario, il cliente inadempiente è obbligato a rimborsare Cooperfidi Italia le somme corrisposte.
Con il pagamento della garanzia al beneficiario, il rapporto di garanzia si chiude trasformandosi da credito “di firma” a credito “per cassa”, con conseguente obbligo per Cooperfidi Italia di dover segnalare il nominativo del cliente al servizio di centralizzazione dei rischi creditizi gestito dalla Banca d'Italia (denominato “Centrale dei rischi”), nella categoria di censimento “sofferenze” (Circolare n. 139/1991 di Banca d’Italia).
Qualora la garanzia sia assistita da fondi pubblici di agevolazione (a titolo indicativo e non esaustivo: il Fondo di Garanzia per le PMI ex L. n. 662/1996) il rischio che grava sul cliente è quello di essere sottoposto alla revoca dell’aiuto pubblico e di dover rimborsare il valore dell’“equivalente sovvenzione” (lordo o netto), vale a dire il valore economico effettivo dell’aiuto, all’Amministrazione competente. Ciò può avvenire in caso di inadempienza del Cliente rispetto agli obblighi a suo carico o ai requisiti previsti dai regolamenti, rilevata in fase di rendicontazione o di controllo successivo.
Per accettazione,
Luogo e Data, Bologna / /
Firma CLIENTE Firma Cooperfidi Italia soc. coop.
CONTRATTO DI GARANZIA
tra
Cooperfidi Italia soc. coop. con sede legale in xxx X.Xxxxxxx, 0/0 – 00000 Xxxxxxx, codice fiscale 10732701007, 'iscrizione all'Albo degli INTERMEDIARI FINANZIARI EX. ART.106 TUB (C.D. ALBO UNICO) n. 100, Codice Meccanografico n. 19549, numero di iscrizione al REA BO483612 , in persona del legale rappresentante , nato a il _/__/ domiciliato per la carica presso la sede sociale
e
, con sede legale in VIA ( ), codice fiscale , in persona del titolare/legale
rappresentante, (nato a ( ), il
, residente in ( ), (denominata in seguito anche CLIENTE)
PREMESSO CHE
1. il CLIENTE ha richiesto all’Istituto di Credito specificato a pag. 1 un finanziamento (da qui in avanti denominato sempre “finanziamento”) e firmato una “domanda di garanzia” rivolta a Cooperfidi Italia al fine di garantire il rimborso di tale finanziamento;
2. il frontespizio del presente documento (cosiddetto “Documento di Sintesi”, a pag. 1) riporta: a) le specifiche del finanziamento; b) le specifiche della garanzia; c) le condizioni economiche applicate e le spese a carico per il rilascio al CLIENTE della garanzia;
3. il Documento di Sintesi costituisce il frontespizio del presente contratto e, su richiesta del CLIENTE (formulata contestualmente alla
“Domanda di Garanzia”), ne è parte integrante;
4. il CLIENTE ha preso visione della “Guida Pratica sull’Arbitro Bancario e Finanziario” e del Foglio Informativo vigente;
5. con riferimento al finanziamento, Cooperfidi Italia soc. coop. ha deliberato di rilasciare, a favore dell’Istituto di credito menzionato, garanzia con le caratteristiche previste nel Documento di Sintesi a pag. 1;
6. il CLIENTE ha preso visione del vigente Statuto di Cooperfidi Italia.
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 - Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto.
Art. 2 (Oggetto e validità del contratto) - Cooperfidi Italia soc. coop., una volta sottoscritto il presente contratto, provvederà a rilasciare garanzia (mediante “lettera di garanzia”) all’Istituto di credito nelle forme con esso convenute in apposita “convenzione”.
Il contratto è da considerarsi sospensivamente condizionato ai sensi dell’art. 1353 e ss. del codice civile e pertanto esso si considera produttivo di effetti a partire dal momento dell’effettiva erogazione, da parte dell’Istituto di credito, del finanziamento richiesto dal CLIENTE. Nel caso di delibera negativa o mancata erogazione del finanziamento da parte dell’Istituto di credito, il presente contratto non produrrà alcun effetto giuridico.
Cooperfidi Italia soc. coop. provvederà ad informare il CLIENTE del rilascio della predetta garanzia,
inviandogli una copia della “lettera di garanzia”
Il presente contratto non ha efficacia fra Cooperfidi Italia soc. coop. ed il CLIENTE nel caso in cui il CLIENTE rinunci al finanziamento concesso dall’Istituto di credito. La rinuncia al finanziamento deve essere comunicata dal CLIENTE a Cooperfidi Italia soc. coop..
Art. 3 (Corrispettivi) - Per la prestazione definita all’art. 2 il CLIENTE versa a Cooperfidi Italia soc. coop. i corrispettivi di seguito elencati, secondo gli importi specificati nel documento di sintesi. I corrispettivi a titolo di “spese di segreteria” vengono versati alla presentazione della “domanda di garanzia”; i corrispettivi a titolo di “diritti di istruttoria” vengono versati entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto; i corrispettivi a titolo di “commissioni di garanzia” vengono versati simultaneamente all’erogazione del finanziamento. Il CLIENTE, con la firma della domanda di garanzia, ha conferito il proprio consenso, che qui viene confermato, affinché l’Istituto di credito provveda, all’atto dell’erogazione, all’addebito nei propri confronti degli importi ancora dovuti a favore di Xxxxxxxxxx Italia soc. coop. a titolo di “commissioni di garanzia”. Le “commissioni di garanzia” vengono corrisposte in un’unica soluzione anticipata (versamento una tantum).
Il CLIENTE, con la firma della domanda di garanzia, ha inoltre conferito il proprio consenso, che qui viene confermato, affinché, nelle fattispecie di “non validità” previste al secondo e quarto capoverso dell’art. 2, le “spese di segreteria” ed i “diritti di istruttoria” versati non gli saranno restituiti.
Nel caso in cui l’Istituto di credito non dovesse, per qualsiasi ragione, erogare il finanziamento richiesto dal CLIENTE, nonostante il rilascio della garanzia di Cooperfidi Italia soc. coop., il CLIENTE non sarà tenuto a riconoscere a Cooperfidi Italia soc. coop. quanto dovuto a titolo di “commissioni di garanzia” previste dal “documento di sintesi”.
Art. 4 (Modifiche dei corrispettivi) - Nel caso l’erogazione del finanziamento avvenga per un importo o una durata differenti rispetto a quelle già comunicate a Cooperfidi Italia soc. coop., e in base alle quali è stato effettuato il calcolo dei corrispettivi di cui all’art. 3, Cooperfidi Italia soc. coop. invierà al CLIENTE il nuovo documento di sintesi, che sostituisce quello comunicato con il presente contratto.
In tal caso, qualora il nuovo corrispettivo fosse maggiore di quello inizialmente previsto, il CLIENTE provvederà senza indugio al pagamento di quanto dovuto a Cooperfidi Italia soc. coop., anche mediante addebito da parte dell’istituto di credito.
In caso contrario, qualora il nuovo corrispettivo fosse minore di quello inizialmente previsto, Cooperfidi Italia soc. coop. provvederà senza indugio al ristorno di quanto dovuto al CLIENTE.
Art. 5 (Garanzia) - La “lettera di garanzia” di cui all’art. 2 ha una validità di 180 giorni dalla data di delibera da parte di Cooperfidi Italia, salvo che la convenzione di cui all’art. 2 non preveda diversamente. Superato tale termine, senza perfezionamento/erogazione del finanziamento, la “lettera di garanzia” perderà la sua efficacia e con essa il presente contratto, fatto salvo il diritto di Cooperfidi Italia Soc. Coop. a non rimborsare le “spese di segreteria” ed i “diritti di istruttoria” come definiti al precedente art. 3 (corrispettivi).
La “lettera di garanzia” produce i suoi effetti soltanto a seguito dell'incasso dei corrispettivi di cui all’art. 3 dovuti dal CLIENTE, conformemente a quanto precisato nel Foglio Informativo.
Il CLIENTE prende atto che Cooperfidi Italia soc. coop. può inoltrare richieste di riassicurazione e controgaranzia al Fondo di Garanzia ex L. 662/96, ad altri Fondi Pubblici e Fondi di Intermediari Finanziari. A tal fine il CLIENTE autorizza Cooperfidi Italia soc. coop. ad utilizzare i dati contenuti nel “modulo di domanda” ed ogni altro documento/informazione fornito dallo stesso che sia propedeutico all’ottenimento della controgaranzia manlevando Cooperfidi Italia soc. coop. da ogni responsabilità circa la veridicità dei dati.
Il CLIENTE prende atto che, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato del CE e della Comunicazione 2008/C155/02, la garanzia può essere considerata “Aiuto di Stato” qualora fornita con il concorso di risorse di origine pubblica. In tal caso, la garanzia è concessa in regime di “ de minimis”.
Art. 6 (Rendiconto) - Per tutta la durata della garanzia prestata, Cooperfidi Italia soc. coop. invierà al CLIENTE una comunicazione analitica, almeno annuale, che dia una completa e chiara informazione sullo svolgimento del rapporto e un quadro aggiornato delle condizioni economiche applicate. In mancanza di opposizione scritta da parte del CLIENTE, le comunicazioni si intendono approvate trascorsi sessanta giorni dal ricevimento. La comunicazione periodica è effettuata mediante invio o consegna di un rendiconto e del documento di sintesi delle principali condizioni economiche. Se le condizioni economiche in vigore non sono variate rispetto alla comunicazione precedente, l’invio o la consegna del documento di sintesi possono essere omessi a condizione che: a) in qualsiasi momento del rapporto il CLIENTE possa ottenere gratuitamente da Cooperfidi Italia xxx.xxxx. copia del documento di sintesi con le condizioni economiche in vigore o b) il cliente che abbia scelto il regime di comunicazioni telematiche possa accedere al documento di sintesi aggiornato, in qualsiasi momento, tramite il sito web dell’intermediario o ottenerne tempestivamente copia per posta elettronica.
Rimane salvo il diritto del CLIENTE ad ottenere, a proprie spese, entro 90 gg. dalla richiesta e anche dopo la chiusura dell’operazione di garanzia, copia della documentazione sugli interventi in garanzia effettuati da Cooperfidi Italia soc. coop. negli ultimi dieci anni a favore del CLIENTE stesso. Le spese per ottenere copie della documentazione sono le seguenti: 1 euro per pagina / massimo 100 euro.
Alla scadenza della garanzia prestata da Cooperfidi Italia soc. coop. il CLIENTE riceverà formale comunicazione di avvenuta estinzione della garanzia.
Art. 7 (Controlli) – Il finanziamento e la garanzia richiesti potranno essere assistiti dalla riassicurazione, dalla cogaranzia e/o controgaranzia prestate dal Fondo di cui alla L. 662/96 o da altri Istituti e/o Confidi e/o Fondi di Garanzia attivi o che saranno attivati. In tal caso il CLIENTE acconsente fin d'ora di fornire a Cooperfidi Italia tutta la documentazione necessaria per l'espletamento delle attività di vigilanza da parte delle autorità preposte ai controlli per la gestione dei Fondi/Istituti/Confidi sopracitati.
Il CLIENTE dichiara di essere consapevole che, sulle operazioni controgarantite dal FEI, la Corte dei Conti Europea ed i Funzionari della Commissione Europea possono in ogni momento effettuare accertamenti documentali ed ispezioni. Il CLIENTE riconosce che il FEI, gli agenti del FEI, la Corte dei Conti della Comunità Europea (CCE), la commissione e gli agenti della Commissione, compreso l'OLAF, hanno il diritto di effettuare controlli e di chiedere informazioni in relazione all'accordo e alla sua esecuzione. Il CLIENTE consente al FEI e ai suoi agenti, al CCE, alla Commissione e agli agenti di controllare le sue attività aziendali, i suoi libri e i suoi registri. Poiché questi controlli possono includere ispezioni in loco il CLIENTE consente l'accesso ai suoi locali, al FEI e ai suoi agenti, alla CCE, alla Commissione e a gli agenti durante il normale orario di lavoro
Art. 8 (Risoluzione) – Il presente contratto si intenderà automaticamente risolto senza necessità per Cooperfidi Italia soc. coop. di preventiva comunicazione al CLIENTE con conseguente revoca della garanzia nei seguenti casi:
- mancato perfezionamento/erogazione da parte dell’Istituto di credito del finanziamento richiesto dal CLIENTE;
- qualora il Cliente non abbia provveduto al pagamento dei corrispettivi dovuti ai sensi dell’art. 3 riguardanti il rilascio iniziale della garanzia e ai sensi dell’art. 11 riguardanti eventuali successive conferme della garanzia.
Nella fattispecie di cui al primo punto elenco Cooperfidi Italia soc. coop. non rimborserà al cliente le “spese di segreteria” ed i “diritti di istruttoria” corrisposti.
Art. 9 (Recesso, termine ed estinzione anticipata) - Il CLIENTE ha diritto di recedere dal contratto di garanzia previa “lettera di manleva”, rilasciata dall’Istituto di credito, che esoneri in modo definitivo Cooperfidi Italia soc. coop. da ogni residuo obbligo fideiussorio.
L’intervento di Cooperfidi Italia soc. coop. in garanzia del CLIENTE si chiude alla naturale scadenza della garanzia oppure anticipatamente previo rilascio di una “lettera di manleva”, come al capoverso precedente, da parte dell’Istituto di credito.
In caso di recesso o di perdita di efficacia della garanzia rilasciata da Cooperfidi Italia soc. coop. per estinzione anticipata del finanziamento garantito (sempre previa “lettera di manleva” rilasciata dal suddetto Istituto di credito di cui al capoverso precedente), non è previsto alcun rimborso degli importi pagati dal CLIENTE per “spese di segreteria”, “diritti di istruttoria” e a titolo di “commissioni di garanzia” di
cui all’art. 3.
Art. 10 (Modifiche unilaterali) - Nel rispetto di quanto previsto dall’ art. 118 del D. Lgs. 385/93 e succ. mod., Cooperfidi Italia soc. coop. si riserva la facoltà di modificare unilateralmente, in presenza di giustificato motivo, le condizioni previste dal presente contratto, anche in senso sfavorevole al CLIENTE, dandone a quest’ultimo comunicazione di “Proposta di modifica unilaterale del contratto”, con preavviso minimo di due mesi. Le modifiche si intendono approvate qualora il CLIENTE non receda dal contratto entro 60 giorni dalla data di ricezione della comunicazione secondo le modalità previste all’art. 9.
Art. 11 (Conferma di garanzia) - Qualora si rendesse necessario effettuare una “Conferma della Garanzia”, il CLIENTE verserà a Cooperfidi Italia soc. coop. i corrispettivi a titolo di “spese di segreteria” e di “commissioni di garanzia” dovuti sulla base dei criteri di calcolo e delle modalità di versamento definiti nel Documento di Sintesi.
Art. 12 (Escussione) - I termini e le modalità dell’eventuale escussione della garanzia sono disciplinati dalla convenzione di cui all’art. 2. In caso di escussione della garanzia, Cooperfidi Italia soc. coop. potrà esercitare nei confronti del CLIENTE e degli eventuali garanti il diritto di surroga e di rivalsa per le somme pagate senza che possa essere opposta eccezione alcuna, intendendosi fin d’ora rimosso ogni obbligo di reintegro delle ragioni di credito del CLIENTE. Il CLIENTE e gli eventuali garanti devono a Cooperfidi Italia soc. coop., oltre all’importo da quest’ultimo corrisposto all’Istituto di credito, il rimborso di eventuali spese sostenute per il recupero del credito.
Il CLIENTE e gli eventuali garanti non possono opporre alcuna eccezione nonostante l’eventuale pendenza di controversie su esistenza, natura e/o esigibilità del finanziamento garantito. Resta ferma la facoltà di Cooperfidi Italia soc. coop. di effettuare, in qualsiasi momento la cessione a
terzi del proprio credito. Delle cessioni Cooperfidi Italia soc. coop. darà comunicazione al CLIENTE ai sensi di legge.
A seguito del pagamento conseguente all'escussione della garanzia, Cooperfidi Italia soc. coop. ha diritto di compensare il credito vantato, ancorché liquido ed esigibile, con le quote, le cauzioni e qualsiasi altra somma dal CLIENTE versata e detenuta da Cooperfidi Italia soc. coop. in relazione al rapporto instaurato,in conformità a quanto indicato nello Statuto di Cooperfidi Italia soc. coop., senza obbligo di preavviso o formalità.
Art. 13 (Comunicazioni) - Tutte le comunicazioni previste e valide ai sensi del presente contratto possono essere effettuate da Cooperfidi Italia soc. coop. al CLIENTE con le seguenti modalità: a) raccomandata A/R all’indirizzo della sede legale dichiarato dal CLIENTE nella domanda di garanzia o in comunicazioni successive; b) fax (se disponibile) indicato dal CLIENTE nella domanda di garanzia o in comunicazioni successive; c) posta elettronica certificata indicata dal CLIENTE nella domanda di garanzia o in comunicazioni successive.
Il CLIENTE si impegna a comunicare a Cooperfidi Italia soc. coop. il cambiamento dei propri indirizzi e recapiti.
Tutte le comunicazioni previste e valide ai sensi del presente contratto possono essere effettuate dal CLIENTE a Cooperfidi Italia soc. coop. con le seguenti modalità: a) raccomandata A/R all’indirizzo xxx Xxxxxxx 0/0 – 00000 Xxxxxxx; b) al numero di fax 051 – 00.00.000; c) all’indirizzo di posta elettronica certificata xxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx.
Cooperfidi Italia soc. coop. si impegna a comunicare al CLIENTE il cambiamento dei propri indirizzi e recapiti.
Art. 14 (Perfezionamento) - Il presente contratto si considererà perfezionato nel momento della sottoscrizione del medesimo di entrambe le parti e del pagamento dei corrispettivi previsti all’art. 3 del presente Contratto di Garanzia. La sottoscrizione potrà avvenire anche mediante scambio di corrispondenza per raccomandata A/R o mediante scambio di documento elettronico digitalmente firmato su posta elettronica certificata.
Art. 15 (Reclami) - Il CLIENTE può presentare reclamo a Cooperfidi Italia soc. coop. per lettera raccomandata A/R o via e-mail all’indirizzo di posta elettronica: xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xx. o all’indirizzo di posta elettronica certificata: xxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx
Cooperfidi Italia soc. coop. deve evadere la risposta al reclamo entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione del reclamo stesso. La procedura è gratuita per il CLIENTE.
Se Cooperfidi Italia soc. coop. accoglie le ragioni del CLIENTE, comunica i tempi tecnici per la risoluzione dell’anomalia. Qualora il CLIENTE
sia rimasto insoddisfatto dal ricorso a Cooperfidi Italia soc. coop., prima di ricorrere al giudice, può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere a Cooperfidi Italia soc. coop.
Cooperfidi Italia soc. coop. mette a disposizione del CLIENTE - presso i propri locali e sul proprio sito internet - le guide relative all’accesso all’ABF.
Art. 16 (Legge applicabile e foro competente) - Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per eventuali controversie che dovessero insorgere tra il CLIENTE e Cooperfidi Italia soc. coop. è competente il Foro di Bologna.
Per accettazione,
Luogo e Data, Bologna / /
Timbro e Firma CLIENTE
Timbro e Firma
Cooperfidi Italia soc. coop.
Il CLIENTE dichiara di approvare specificatamente, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1341, comma 2, del codice civile le seguenti clausole contrattuali:
Art. 3 (Corrispettivi)
Art. 4 (Modifiche dei corrispettivi) Art. 6 (Rendiconto)
Art. 9 (Recesso, termine ed estinzione anticipata) Art. 12 (Escussione)
Art. 13 (Comunicazioni)
Art. 14 (Perfezionamento)
Art. 16 (Legge applicabile e foro competente) Per accettazione
Luogo e Data, Bologna / /
Timbro e Firma CLIENTE
Timbro e Firma
Cooperfidi Italia soc. coop.
Il CLIENTE dichiara di aver ricevuto copia del presente contratto (comprensivo delle condizioni economiche riportate nel documento di sintesi che ne costituisce il frontespizio
Luogo e Data, Bologna _ / _ /
Timbro e Firma CLIENTE
Timbro e Firma
Cooperfidi Italia soc. coop.