DISCIPLINARE DI GARA
DISCIPLINARE DI GARA
PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO, AI SENSI DELL’ART. 54 COMMA 3 DEL D. LGS. N. 50/2016, AVENTE AD OGGETTO IL SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE DELLA PIATTAFORMA PER LA SOMMINISTRAZIONE COMPUTER BASED TEST DELLE PROVE STANDARDIZZATE INVALSI SU LARGA SCALA CONNESSO AL PROGETTO “MISURAZIONE DIACRONICO-LONGITUDINALE DEI LIVELLI DI APPRENDIMENTO DEGLI STUDENTI”, PER IL PERIODO 2015-2023 NELL’AMBITO DEL PON PLURIFONDO FSE-FESR 2014-2020 “PER LA SCUOLA – COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” IN FAVORE DI TUTTE LE SCUOLE DEL TERRITORIO NAZIONALE E FINANZIATO A VALERE SULL’ASSE III “CAPACITA’ ISTITUZIONALE E AMMINISTRATIVA”. Codice CUP F88C15001080006.
1. INFORMAZIONI GENERALI
1.1 PREMESSA
Il presente documento disciplina la partecipazione alla gara comunitaria a procedura aperta in un unico lotto indetta dall’INVALSI, per la conclusione di un Accordo Quadro con un solo operatore economico ai sensi dell’art. 54, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016, a condizioni tutte fissate, avente ad oggetto il servizio di implementazione della piattaforma per la somministrazione Computer Based Test delle prove standardizzate INVALSI su larga scala connesso al progetto "Misurazione diacronico-longitudinale dei livelli di apprendimento degli studenti", per il periodo 2015-2023 nell'ambito del PON plurifondo FSE-FESR 2014-2020 "Per la scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento" in favore di tutte le scuole del territorio nazionale e finanziato a valere sull'Asse III "Capacità istituzionale e amministrativa", di cui al Bando di gara inviato per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea in data 14/04/2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 19 aprile 2017, sul “profilo del committente” xxx.xxxxxxx.xx, sul sito xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx/ e per estratto nei seguenti quotidiani: Il Manifesto, Il Dubbio, Il Giornale ed. Roma/Lazio e Il Corriere dello Sport ed. Roma/Lazio
Ai sensi dell’art. 216, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016, le spese per la pubblicazione sulla GURI del presente Bando sono rimborsate all’INVALSI dall'aggiudicatario dell’Accordo Quadro, entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. Tali importi sono stimati, in misura indicativa, complessivamente in Euro 2.000,00; rimane inteso che l’INVALSI renderà noto all’aggiudicatario dell’Accordo Quadro, nella comunicazione di aggiudicazione, l'esatto ammontare del suddetto importo, comprensivo anche dei costi degli eventuali avvisi relativi a proroghe e/o rettifiche al Bando.
1.2 Responsabile del procedimento
E’ designato quale Responsabile del procedimento, la Dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxxxxxxx ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 del D. Lgs.n. 50/2016.
Resta ferma la necessità di nominare il direttore dell’esecuzione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 e 101 del D. Lgs.n. 50/2016, relativamente al singolo contratto di fornitura che verrà stipulato con l’aggiudicatario dell’Accordo Quadro.
1.3 Modalità di reperimento della documentazione di gara
La documentazione ufficiale di gara è disponibile in formato elettronico sul sito
xxxx://xxx.xxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxx.xxx?xxxxxXxxx.
1.4 Durata del procedimento
Ai sensi del combinato disposto dell’articolo 2, comma 2, della L. n. 241/1990, e dell’art. 32, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, il termine del procedimento è fissato in 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.
1.5 Richieste di chiarimenti
Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto del Bando di gara, del presente Disciplinare, dello Schema di Accordo Quadro, del Capitolato Tecnico e degli altri documenti della procedura, potranno essere richiesti all’INVALSI. Le richieste, formulate in lingua italiana, dovranno essere trasmesse entro e non oltre il termine delle ore 12:00 del giorno 10/05/2017, al seguente indirizzo di posta elettronica: xxxxxx.xxxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xx.
I chiarimenti e le informazioni sulla documentazione della procedura verranno pubblicati sul sito internet dell’INVALSI, nella sezione dedicata alla presente procedura.
Eventuali rettifiche al Bando di gara verranno pubblicate secondo le modalità di legge.
2. CARATTERISTICHE DELL’ACCORDO QUADRO
2.1. Oggetto
La presente procedura è finalizzata alla stipula di un Accordo Quadro ai sensi dell’art. 54, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016, a condizioni tutte fissate, per l’affidamento del servizio di implementazione della piattaforma per la somministrazione Computer based Test delle prove standardizzate INVALSI su larga scala connesso al progetto "Misurazione diacronico-longitudinale dei livelli di apprendimento degli studenti", per il periodo 2015-2023 nell'ambito del PON plurifondo FSE-FESR 2014-2020 "Per la scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento" in favore di tutte le scuole del territorio nazionale e finanziato a valere sull'Asse III "Capacità istituzionale e amministrativa".
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 51, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. si precisa che la presente procedura non è suddivisa in lotti, atteso che l’INVALSI non ritiene tale suddivisione tecnicamente ed economicamente conveniente.
Nel caso di specie i servizi da affidare non sono caratterizzati da una propria autonomia e funzionalità. In virtù della stretta connessione e complementarietà che tra essi sussiste, si ritiene che gli stessi non possano essere separati, sotto il profilo tecnico o economico, senza grave nocumento per l’INVALSI.
2.2. Valore stimato dell’Accordo Quadro
Il valore stimato massimo dell’Accordo Quadro è il seguente:
Descrizione | Valore massimo stimato in Euro (iva esclusa) |
Servizio annuo di supporto e assistenza | € 480.000,00 |
Servizio di Software Engineering | € 1.495.000,00 |
Servzio di cloud per il CBT | € 7.119.600,00 |
Valore Stimato complessivo dell’Accordo Quadro | € 9.094.600,00 |
Si precisa inoltre che il valore massimo dell’Accordo Quadro è frutto di una stima relativa al presumibile fabbisogno dell’INVALSI nell’arco temporale di durata dell’Accordo Quadro medesimo.
Pertanto, la predetta stima non è in alcun modo impegnativa, né vincolante per l’INVALSI nei confronti dell’aggiudicatario dell’Accordo Quadro medesimo.
Qualora anteriormente alla scadenza del termine di durata dell'Accordo Quadro, anche eventualmente prorogata, gli importi stimati degli Appalti Specifici affidati dall’INVALSI eccedano del 20% i massimali stimati dell'Accordo Quadro stesso, l’INVALSI potrà considerare quest’ultimo come giunto a scadenza e di conseguenza non sarà possibile affidare ulteriori Appalti Specifici.
Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, come meglio precisato al paragrafo 7.
2.3. Durata dell’Accordo Quadro
Il presente Accordo Quadro ha una durata di 48 (quarantotto) mesi, decorrenti dalla data di attivazione. Qualora alla scadenza del termine non sia esaurito l’importo massimo dell’Accordo Quadro, tale durata potrà essere prorogata fino ad ulteriori 12 (dodici) mesi, su comunicazione scritta dell’INVALSI che verrà inviata al Fornitore a mezzo PEC, con almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla scadenza del termine.
Per durata dell’Accordo Quadro si intende il periodo entro il quale l’INVALSI potrà affidare Appalti Specifici, con l’unico operatore economico parte dell’Accordo Quadro che effettuerà la prestazione.
2.4. CIG
Il codice identificativo della gara (CIG), anche ai fini delle contribuzioni dovute, ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dagli operatori economici che intendono partecipare alla gara in oggetto, è il seguente: 70474950DB.
Le istruzioni operative relative al pagamento della suddetta contribuzione sono pubblicate e consultabili sul sito internet dell’ANAC.
2.5. Costi per rischi da interferenza (dvri)
Ai sensi dell’art. 26, comma 3 ter, del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, l’INVALSI ha redatto il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze”. Resta inteso che sarà cura dell’INVALSI procedere all’integrazione del predetto documento in sede di Appalto Specifico, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto, con l’indicazione delle misure per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenza, nonché dei relativi costi.
3. PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
3.1. Invio dell’offerta
Il plico contenente l’offerta e la documentazione, a pena di esclusione, deve essere sigillato e deve pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale entro le ore 12.00 del giorno 19 maggio 2017, esclusivamente al seguente indirizzo: INVALSI, xxx Xxxxxxxx Xxxxx, 00 00000 Xxxx, piano 6°- Ufficio del protocollo. Si precisa che per “sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca o piombo, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l’integrità e la non manomissione del plico e delle buste della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l’integrità e la non manomissione del plico e delle buste.
È altresì facoltà dei concorrenti consegnare a mano il plico, tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 10.00 alle ore 12.00 presso l’ufficio protocollo della stazione appaltante, sito in xxx Xxxxxxxx Xxxxx, 00 00000 Xxxx 6° piano. Il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico.
Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione, richiesto pena l’esclusione dalla gara, farà fede unicamente il timbro dell'INVALSI, con l'attestazione del giorno e dell'ora di arrivo (l’orario sarà riportato qualora il plico sia recapitato l’ultimo giorno utile per la presentazione).
L’inoltro della documentazione è a completo ed esclusivo rischio del concorrente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Stazione appaltante ove, per disguidi postali o di altra natura ovvero per qualsiasi altro motivo, il plico non pervenga all’indirizzo di destinazione entro il termine perentorio sopra indicato.
Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi, neanche se integrativi o sostitutivi di quelli già presentati nei termini, pervenuti oltre il suddetto termine di scadenza, anche per ragioni indipendenti dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine indicato. Ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo di raccomandata A/R o altro vettore, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale. Tali plichi non verranno aperti e saranno considerati come non consegnati. Potranno essere riconsegnati al concorrente su sua richiesta scritta.
"NON APRIRE - PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO, AI SENSI DELL’ART. 54 COMMA 3 DEL D. LGS. N. 50/2016, AVENTE AD OGGETTO IL SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE DELLA PIATTAFORMA PER LA SOMMINISTRAZIONE COMPUTER BASED TEST DELLE PROVE STANDARDIZZATE INVALSI SU LARGA SCALA CONNESSO AL PROGETTO “MISURAZIONE DIACRONICO-LONGITUDINALE DEI LIVELLI DI APPRENDIMENTO DEGLI STUDENTI”, PER IL PERIODO 2015-2023 NELL’AMBITO DEL PON PLURIFONDO FSE-FESR 2014-2020 “PER LA SCUOLA – COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” IN FAVORE DI TUTTE LE SCUOLE DEL TERRITORIO NAZIONALE E FINANZIATO A VALERE SULL’ASSE III “CAPACITA’ ISTITUZIONALE E AMMINISTRATIVA”. Codice CUP F88C15001080006. Lotto CIG 70474950DB - Scadenza 19 maggio 2017 ore 12.00".
Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei di impresa, consorzio ordinario,) vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti, già costituiti o da costituirsi.
L’“OFFERTA” è composta da:
A – Documentazione amministrativa; B – Offerta tecnica;
C – Offerta economica;
il cui contenuto è meglio descritto nei successivi paragrafi.
Tutta la documentazione amministrativa, l’offerta tecnica e quella economica devono essere in lingua italiana o, se redatte in lingua straniera, devono essere corredate da traduzione qualificata in lingua italiana.
3.2. Forma di partecipazione
È ammessa la partecipazione alla presente procedura degli operatori economici di cui all’articolo 3, comma 1, lettera p), del D.Lgs. n. 50/2016 e di cui all’art. 45, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, ivi inclusi gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi. In particolare è ammessa la partecipazione:
• di raggruppamenti temporanei di concorrenti (RTI), di cui all’art. 45, comma 2, lett. d) del D. Lgs.
n. 50/2016, costituiti o costituendi, con l’osservanza della disciplina di cui all’art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016;
• di Consorzi ordinari di cui di cui all’art. 45, comma 2, lett. e) del D.Lgs. n. 50/2016, costituti o costituendi, con l’osservanza della disciplina di cui all’art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016;
• di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, di consorzi tra imprese artigiane e di consorzi stabili di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del D.Lgs. n. 50/2016. Per quanto riguarda i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettera c), del detto Decreto, è necessario che i consorziati abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici per un periodo di tempo non inferiore a 5 anni.
E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un Raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in Raggruppamento o Consorzio ordinario di concorrenti.
I Consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del D. Lgs. n. 50/2016, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in
qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il Consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del c.p..
Ai sensi dell’art 37 della Legge n. 122/2010, gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle così dette black list di cui al decreto del MEF del 4.5.1999 e al decreto del MEF del 21.11.2001 devono essere in possesso dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14.12.2010 del MEF. L’INVALSI effettuerà nei confronti di tutti i concorrenti i dovuti controlli d’ufficio attraverso la consultazione del sito internet del Dipartimento del Tesoro ove sono presenti gli elenchi degli operatori economici aventi sede nei paesi inseriti nelle black list in possesso dell’autorizzazione ovvero di quelli che abbiano presentato istanza per ottenere l’autorizzazione medesima.
Saranno inoltre esclusi dalla gara i concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.
4. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
4.1. Documenti amministrativi da produrre
Con riferimento alla “Documentazione amministrativa” il concorrente dovrà inviare e far pervenire all’INVALSI i seguenti documenti:
1. documento di gara unico europeo (DGUE) (allegato 1);
2. documento di partecipazione alla gara (allegato 2);
3. dichiarazione del patto di integrità (allegato 3);
4. n. 2 referenze bancarie;
5. documento attestante il versamento del contributo all’X.X.XX.;
6. garanzia provvisoria;
7. PASSOE
ove necessario:
7. documentazione relativa all’avvalimento;
8. procura;
9. documenti per il caso di fallimento, concordato preventivo con continuità aziendale;
10. atti relativi al RTI o Consorzio;
il tutto come meglio specificato nei successivi paragrafi.
4.2. Documento di gara unico europeo (d’ora in poi anche DGUE)
A pena di esclusione, il concorrente dovrà predisporre il Documento di gara unico europeo (Allegato 1), in conformità al modello allegato al presente Disciplinare.
Il DGUE dovrà sempre a pena di esclusione dalla procedura essere sottoscritto dal legale rappresentante del concorrente avente i poteri necessari per impegnare l’impresa nella presente procedura.
In caso di RTI o in Consorzio, a pena di esclusione dalla procedura del RTI o Consorzio, un DGUE, sottoscritto da soggetto avente i poteri necessari per impegnare l’operatore nella presente procedura dovrà essere prodotto:
i) da tutte le imprese componenti il RTI o il Consorzio, in caso di RTI o Consorzi ordinari di concorrenti sia costituiti che costituendi;
ii) dal Consorzio medesimo e da tutte le imprese consorziate indicate quali concorrenti, in caso di Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016.
Inoltre, il DGUE dovrà essere prodotto:
iii) in caso di avvalimento, dall’impresa ausiliaria (il DGUE dovrà essere firmato da soggetto munito di poteri idonei ad impegnare l’ausiliaria);
iv) in caso di subappalto, dalle subappaltatrici (in tal caso il documento dovrà essere firmato da soggetto munito di idonei poteri delle subappaltatrici).
In caso di procuratore i cui poteri non siano riportati sulla CCIAA, dovrà essere prodotta la procura come nel seguito meglio indicato.
Ogni DGUE deve essere compilato in conformità alle Linee Guida predisposte dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), nonché delle Linee Guida eventualmente adottate dall’X.X.XX. e alle seguenti ulteriori istruzioni.
Con tale documento il concorrente dovrà, tra le altre cose, autodichiarare ai sensi del D.P.R. n. 445/2000:
a) il possesso di tutti i requisiti richiesti al punto III.2.1 del Bando di gara (Parte IV del DGUE) con particolare riferimento al punto III.2.1 lett. a) il concorrente dovrà indicare nella Sezione A, n. 1) il numero di iscrizione al registro delle imprese e l’oggetto sociale;
b) il possesso dei requisiti relativi alla capacità professionale e tecnica di cui al punto III.2.2, lettera b) del Bando di gara (Parte IV Sezione C del DGUE 1b);
c) l’assenza delle cause di incompatibilità di cui all’art. 53, co. 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 nei confronti della stazione appaltante (INVALSI);
d) l’intenzione, o meno, di ricorrere al subappalto e la terna dei subappaltatori (si precisa che, in tal caso, il DGUE di ogni subappaltatore, redatto con le modalità sopra indicate, dovrà contenere le informazioni di cui alle sezioni A e B della parte II, alla parte III, alla parte IV lett. A n. 1 e alla parte VI);
e) in caso di ricorso all’avvalimento, l’identità dell’Impresa ausiliaria ed i requisiti oggetto di avvalimento (si precisa che in tal caso il DGUE dell’ausiliaria, redatto con le modalità sopra indicate, dovrà contenere le informazioni di cui alle sezioni A e B della parte II, alle parti III, alla parte IV ove pertinente e alla parte VI).
Le cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del DL n. 306/1992, convertito, con modificazioni, dalla L. 356/1992 o degli artt. 20 e 24 del D. Lgs. n. 159/2011, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.
***
La dichiarazione sull’assenza della causa di esclusione di cui all’art. 80, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, dovrà essere resa dal legale rappresentante del concorrente o da soggetto munito di idonei poteri del concorrente per tutti i soggetti che rivestono le cariche di cui all’art. 80, comma 0, xxx X. Xxx. x. 00/0000 (xxxxx il titolare e il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il un socio e il direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; i soci accomandatari e il direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza e dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, il direttore tecnico e il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza – persona fisica - in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio, nonchè i soggetti cessati dalle cariche sopra indicate nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara e fino alla presentazione dell’offerta, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata).
Le cariche rilevanti sopra indicate sono quelle delineate nel Comunicato del Presidente dell’X.X.XX. del 26 ottobre 2016 recante “Indicazioni alle stazioni appaltanti e agli operatori economici sulla definizione dell’ambito soggettivo dell’art. 80 del d.lgs. 50/2016 e sullo svolgimento delle verifiche sulle dichiarazioni sostitutive rese dai concorrenti ai sensi del d.p.r. 445/2000 mediante utilizzo del modello di DGUE” pubblicato sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx.
In caso di cessione/affitto d’azienda o di ramo d’azienda, incorporazione o fusione societaria intervenuta nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando e comunque sino alla data di presentazione dell’offerta, la dichiarazione sull’assenza della causa di esclusione di cui all’art. 80, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, deve essere resa anche nei confronti di tutti i soggetti sopra indicati, che hanno operato presso la impresa cedente/locatrice, incorporata o le società fusesi nell’anno antecedente la pubblicazione del bando e comunque sino alla data di presentazione dell’offerta e ai cessati dalle relative cariche nel medesimo periodo, che devono considerarsi “soggetti cessati” per il concorrente.
I reati di cui al comma 1 dell’art 80 non rilevano quando sono stati depenalizzati ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando i reati sono stati dichiarati estinti dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.
Si precisa infine che il motivo di esclusione di cui al comma 2, dell’art. 80 del d. lgs. n. 50/2016, e la relativa dichiarazione devono essere riferiti a tutti soggetti che sono sottoposti alla verifica antimafia ai sensi dell’art. 85 del d. lgs. n. 159/2011.
Nel DGUE parte III il concorrente dovrà rendere le dichiarazioni ivi indicate e riferite a tutti i soggetti indicati ai commi 2 e 3 dell’art. 80, come sopra individuati, senza prevedere l’indicazione del nominativo dei singoli soggetti.
Tale indicazione sarà chiesta con le modalità, successivamente descritte, ai concorrenti collocati al primo ed al secondo posto nella graduatoria provvisoria di merito.
***
Nel caso in cui nel DGUE siano dichiarate condanne o conflitti di interesse o fattispecie relative a risoluzioni o altre circostanze idonee ad incidere sull’integrità o affidabilità del concorrente (di cui all’art. 80, commi 1 e 5 del D.Lgs. n. 50/2016, sulla base delle indicazioni, eventualmente rese nelle Linee Guida dell’X.X.XX.) o siano state adottate misure di self cleaning, dovranno essere prodotti tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi i provvedimenti di condanna) al fine di consentire alla stazione appaltante INVALSI ogni opportuna valutazione.
***
In caso di partecipazione in RTI o Consorzio, a pena di esclusione:
• i requisiti di partecipazione di cui al punto III.2.1) lett. a) e b) del Bando di gara dovranno essere posseduti e dichiarati:
(i) da ciascuna delle imprese raggruppande o raggruppate in caso di RTI (sia costituito che costituendo);
(ii) da ciascuna delle imprese consorziande o consorziate in caso di Consorzio ordinario di concorrenti (sia costituito che costituendo);
(iii) dal Consorzio e dalle imprese indicate quali concorrenti nel caso di Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs n. 50/2016;
• il requisito di capacità economico-finanziaria delle referenze bancarie di cui al punto III.2.2, lettera a) del Bando di gara dovrà essere posseduto e presentato in sede di gara:
• (i) da ciascuna delle imprese raggruppande o raggruppate in caso di RTI (sia costituito che costituendo);
• (ii) da ciascuna delle imprese consorziande o consorziate in caso di Consorzio ordinario di concorrenti (sia costituito che costituendo);
• (iii) dal Consorzio e dalle imprese indicate quali concorrenti nel caso di Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs n. 50/2016;
• il requisito di capacità professionale e tecnica, di cui al punto III.2.2 lettera b) del Bando di gara:
i) dovrà essere dichiarato e posseduto, in caso di RTI, dalla capogruppo;
ii) dovrà essere dichiarato e posseduto, in caso di Xxxxxxxxx, dal consorzio per il quale si partecipa;
4.3. Documento di partecipazione
A pena di esclusione, il concorrente dovrà predisporre il “Documento di partecipazione alla gara” tramite la dichiarazione conforme al modello allegato (Allegato 2).
Il Documento di partecipazione dovrà sempre a pena di esclusione dalla procedura essere sottoscritto con dal legale rappresentante del concorrente avente i poteri necessari per impegnare l’impresa nella presente procedura.
In caso di RTI o in Consorzio, a pena di esclusione dalla procedura del RTI o Consorzio, il suddetto documento, sottoscritto da soggetto avente i poteri necessari per impegnare l’operatore nella presente procedura dovrà essere prodotto:
i) da tutte le imprese componenti il RTI o il Consorzio, in caso di RTI o consorzio ordinario di concorrenti sia costituiti che costituendi;
ii) dal Consorzio medesimo e da tutte le imprese consorziate indicate quali concorrenti, in caso di Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs.n. 50/2016.
In caso di procuratore i cui poteri non siano riportati sulla CCIAA, dovrà essere prodotta la procura, come nel seguito meglio indicato.
Il documento contiene attestazioni relative ai dati del soggetto che sottoscrive la dichiarazione, i dati del concorrente e la forma di partecipazione, l’accettazione delle modalità della procedura, nonché le ulteriori informazioni ivi indicate, tra le quali in particolare quelle relative a:
- la conoscenza del Patto di integrità allegato al presente Disciplinare e l’impegno a sottoscriverlo in sede di stipula;
- se del caso, le autodichiarazioni sul possesso dei requisiti di cui all’art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 ai fini della riduzione della garanzia provvisoria;
- in caso di RTI e Consorzi ordinari di concorrenti costituendi, l’impegno, in caso di aggiudicazione, a costituire RTI/Consorzio conformandosi alla disciplina di cui all’art. 48, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata mandataria, la quale stipulerà l’Accordo Quadro in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- in caso di RTI e Consorzi ordinari, la ripartizione delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata, raggruppanda, consorziata e/o consorzianda assume nell’ambito dell’Accordo Quadro;
- in caso di Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016, le consorziate che fanno parte del Consorzio e quelle per le quali il Consorzio concorre.
4.4 Referenze bancarie
A pena di esclusione, il concorrente dovrà presentare, già in sede di gara, due idonee referenze bancarie, di data non anteriore a sei mesi rispetto alla scadenza della presentazione delle offerte, rilasciate da istituti bancari o intermediari autorizzati, attestanti la correttezza e la puntualità nell’adempimento degli impegni assunti con l’istituto o intermediario.
4.5 Avvalimento
Secondo le modalità e condizioni di cui all’articolo 89 del D.Lgs. n. 50/2016, il concorrente - singolo o consorziato o raggruppato - può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti tecnico- professionali, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto (anche partecipante al raggruppamento o al consorzio) dichiarandolo espressamente nel DGUE.
Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido delle obbligazioni assunte con la stipula dell’Accordo Quadro e degli Appalti Specifici.
A tale fine, si ricorda che l’appalto è in ogni caso eseguito dall’impresa avvalente e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
Si precisa inoltre, che, in caso di ricorso all’avvalimento:
- non è ammesso, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, pena l’esclusione di tutti i concorrenti che si siano avvalsi della medesima impresa;
- non è ammessa la partecipazione contemporanea alla gara dell’impresa ausiliaria e di quella che si avvale dei requisiti di quest’ultima, pena l’esclusione di entrambe le imprese;
- è ammesso che il concorrente possa avvalersi di più imprese ausiliarie per il medesimo requisito. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto;
- è sempre ammesso l’avvalimento all’interno di un RTI o Consorzio ordinario tra mandante e mandataria o tra consorziate.
Il concorrente deve, a pena di esclusione dalla procedura, inviare all’INVALSI nell’ambito della
Documentazione amministrativa i seguenti documenti:
a) Dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l’impresa ausiliaria attestante:
- l’obbligo incondizionato e irrevocabile, verso il concorrente e verso l’INVALSI, di messa a disposizione per tutta la durata del dell’Accordo Quadro e dei singoli Appalti Specifici delle risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- la non partecipazione alla gara in proprio o associata o consorziata;
b) Documento di gara Unico Europeo, di cui al precedente paragrafo 4.2;
c) originale (firmato dal concorrente e dall’ausiliaria) o copia autentica notarile del contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse e/o i mezzi prestati necessari per tutta la durata del contratto. Il predetto contratto dovrà essere determinato nell’oggetto, nella durata, e dovrà contenere ogni altro elemento utile ai fini dell’avvalimento. Pertanto il contratto di avvalimento dovrà riportare, in modo compiuto, specifico, esplicito ed esauriente la durata del contratto, l’oggetto dell’avvalimento, il tutto con dettagliata indicazione delle risorse e/o dei mezzi prestati in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento. Le Amministrazioni eseguiranno in corso d'esecuzione dei singoli Appalti Specifici le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria e l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto ed in particolare verificheranno che le prestazioni oggetto di appalto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento.
Si precisa che nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell’art. 80, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016 nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente ed escute la garanzia provvisoria.
L’INVALSI verificherà se l’ausiliaria soddisfa i criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 ed imporrà all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione, entro un termine perentorio che non sarà inferiore a 20 giorni, pena l’esclusione dalla gara.
4.6 Pagamento del contributo all’ANAC
Il concorrente dovrà presentare, secondo quanto indicato nel bando di gara al punto IV.3, a pena di esclusione dalla procedura e con le modalità che seguono, il documento attestante l’avvenuto pagamento del contributo, pari a euro 200,00 (duecento/00), di cui all’art. 1, commi 65 e 67, della L. 266/2005, recante evidenza del codice di identificazione, di cui al punto 2.4 del presente Disciplinare di gara.
Le istruzioni operative relative al pagamento della suddetta contribuzione sono pubblicate e consultabili sul sito internet dell’Autorità Nazionale Anticorruzione.
A riprova dell'avvenuto pagamento del contributo all’X.X.XX., il partecipante deve inviare e fare pervenire all’INVALSI:
• in caso di versamento on line mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express, copia della ricevuta, trasmessa dal “sistema di riscossione”, del versamento del contributo;
• in caso di versamento in contanti – mediante il modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione e attraverso i punti vendita della rete dei tabaccai abilitati - copia dello scontrino rilasciato dal punto vendita corredata da dichiarazione di conformità all’originale ai sensi del DPR 445/2000, sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l’impresa nella presente procedura;
• in caso di versamento attraverso bonifico bancario internazionale da parte di operatore economico straniero copia della ricevuta del bonifico bancario corredata da dichiarazione di autenticità, sottoscritta del legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l’impresa nella presente procedura.
Nel caso di RTI costituito o costituendo il versamento è effettuato a cura dell’impresa mandataria. In caso di Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del D.Lgs. n. 50/2016, il versamento è effettuato dal Consorzio, anche nel caso di indicazione delle consorziate esecutrici.
4.7 Garanzia provvisoria ed impegno del fideiussore
Ai fini della partecipazione alla presente procedura il concorrente dovrà presentare una garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 di importo pari ad euro 181.892,00 con validità fino al termine di validità dell’offerta indicato nel Bando.
La garanzia provvisoria potrà essere costituita a scelta del concorrente mediante:
a) cauzione in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore dell’INVALSI;
b) fideiussione bancaria o assicurativa oppure rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nel nuovo “albo” di cui all’art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993. Come precisato con Comunicato della Banca d’Italia del 12/5/2016, possono esercitare l’attività di concessione di finanziamenti nei confronti del pubblico, oltre agli intermediari già iscritti al nuovo “albo” ex art. 106 TUB, anche gli intermediari che, avendo presentato
istanza nei termini previsti per l’iscrizione nel medesimo “albo”, abbiano un procedimento amministrativo avviato ai sensi della l. n. 241/90 e non ancora concluso.
La fideiussione bancaria o assicurativa dovrà prevedere, a pena di esclusione:
(i) la rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
(ii) la rinuncia espressa all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile;
(iii) la sua operatività entro quindici giorni su semplice richiesta scritta dell’INVALSI.
La garanzia provvisoria dovrà essere corredata:
i) da una autodichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, con la quale il sottoscrittore dell’istituto di credito/assicurativo dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante. In tal caso, l’INVALSI si riserva di effettuare controlli a campione interrogando direttamente gli istituti di Credito/assicurativi circa le garanzie rilasciate ed i poteri dei sottoscrittori;
oppure, in alternativa
ii) da sottoscrizione del garante autenticata da notaio che attesti la titolarità dei poteri del sottoscrittore.
Ferma la produzione dell’apposita autodichiarazione o, in alternativa, della dichiarazione notarile, si precisa che, ove la garanzia provvisoria ne fosse sprovvista, l’INVALSI provvederà a richiedere la regolarizzazione di quanto prodotto.
La garanzia provvisoria dovrà essere prodotta:
(i) in caso di RTI costituito, dalla impresa mandataria con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese del raggruppamento;
(ii) in caso di RTI costituendo, da una delle imprese raggruppande con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese raggruppande;
(iii) in caso di Consorzio ordinario di concorrenti costituito, dal Consorzio con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese costituite in Consorzio;
(iv) in caso di Consorzio ordinario di concorrenti costituendo, da una delle imprese consorziande con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese che intendono costituirsi in consorzio;
(v) in caso di Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016, dal Consorzio medesimo.
Inoltre, ai sensi dell’art. 93, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016, il concorrente dovrà, a pena d’esclusione, produrre, eventualmente anche all’interno della garanzia provvisoria, l’impegno di un fideiussore (istituto bancario o assicurativo o intermediario iscritto nel nuovo “albo” di cui all’articolo 106 del D.Lgs. n. 385/1993) anche diverso da quello che ha emesso la garanzia provvisoria a rilasciare la garanzia definitiva per l’esecuzione dell’Accordo Quadro, ove il concorrente risultasse aggiudicatario.
In caso di cauzione provvisoria costituita in contanti: (i) il versamento dovrà essere effettuato sul conto corrente bancario intestato all’INVALSI numero: 0000001356, IBAN: IT 63 W 05584 03202 000000001356, BIC/SWIFT: XXXXXXXXXXX , agenzia: 00253, indirizzo agenzia: xxx xx Xxxxx Xxxxxxx, 000 - 00000 XXXX, CIN: W, ABI: 05584, CAB: 03202; (ii) dovrà essere presentata una copia del versamento con indicazione del codice IBAN del soggetto che ha operato il versamento stesso. Resta inteso che il concorrente dovrà comunque produrre a pena di esclusione, l’impegno al rilascio della garanzia definitiva per l’esecuzione dell’Accordo Quadro e degli Appalti Specifici, ove il concorrente risultasse aggiudicatario.
La garanzia provvisoria viene escussa per la mancata sottoscrizione dell’Accordo Quadro, per fatto del concorrente aggiudicatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave.
4.8 Eventuali riduzioni della garanzia
L’importo della garanzia provvisoria indicato al paragrafo 4.7, può essere diminuito in ragione di quanto stabilito dall’art. 93, comma 7, del D.Lgs n. 50/2016, sulla base di riduzioni progressive, in ragione del/i requisito/i di cui il concorrente sia in possesso.
Si precisa inoltre che:
a) in caso di partecipazione in RTI e/o Consorzio ordinario di concorrenti, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui tutte le imprese che lo costituiscono siano in possesso delle/dei predette/i certificazioni/registrazioni/inventari /impronte/rating/attestazioni (d’ora in poi insieme “requisiti”), attestato da ciascuna impresa secondo le modalità sopra previste;
b) in caso di partecipazione in Consorzio di cui alle lettere b) e c) dell’art. 45, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui il Consorzio o le consorziate esecutrici, sia/ano in possesso dei predetti requisiti, attestato da ciascuna impresa secondo le modalità sopra previste.
Ai fini della riduzione della garanzia il concorrente dovrà produrre “Eventuale documentazione necessaria ai fini della riduzione della cauzione”:
• copia del/della certificazione con dichiarazione di conformità all’originale ai sensi del DPR 445/2000 sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente avente i poteri necessari per impegnare l’operatore nella presente procedura;
oppure
• (ove applicabile) dichiarazione, sottoscritta, rilasciata dall’Ente Competente attestante il possesso dei requisiti di cui sopra. Tale dichiarazione dovrà riportare il numero del documento, l’organismo che lo ha rilasciato/approvato, la data del rilascio/approvazione, la data di scadenza, l’attuale vigenza.
In alternativa, il possesso dei suddetti requisiti potrà essere oggetto di idonea dichiarazione resa dal concorrente ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, attestante il possesso degli stessi, come riportato nel “documento di partecipazione”, sottoscritta da soggetto avente i poteri necessari per impegnare l’operatore nella presente procedura.
L’INVALSI si riserva di eseguire verifiche a campione per riscontare la veridicità delle dichiarazioni prodotte chiedendo ai concorrenti di presentare entro apposito termine la documentazione necessaria per dimostrare il possesso dei requisiti. Nel caso in cui, tale documentazione non fosse fornita o, ove fornita, non fosse idonea a dimostrare il possesso dei requisiti dichiarati, l’INVALSI chiederà un’integrazione del valore della garanzia.
4.9 Documento “PASSOE” (Pass Operatore Economico)
Rilasciato dal Servizio “AVCPASS” comprovante la registrazione al servizio per la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e tecnico-organizzativo in capo all'operatore economico ai sensi dell'art. 81, commi 1 e 2 e art. 216, comma 13 del d.lgs 50/2016. Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi a sistema accedendo all'apposito link sul portale dell’ANAC (xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx) “Servizi” - ”Servizi on line” – “AVCPASS Operatore Economico” secondo le istruzioni ivi contenute.
L’amministrazione si riserva la facoltà di verificare tali dichiarazioni tramite sistema Avcpass. In particolare i requisiti di ordine generale e di capacità tecnica-professionale verranno verificati in capo all'aggiudicataria a seguito dell'aggiudicazione provvisoria.
4.10 Patto integrità, pena l’esclusione
La dichiarazione di accettazione del patto di integrità (Allegato 3) allegato alla documentazione di gara (art. 1, comma 17, della l. 6 novembre 2012, n. 190). Tale dichiarazione dovrà essere prodotta, pena l’esclusione, da ciascun concorrente (impresa singola, ciascuna impresa partecipante a raggruppamento o consorzio).
4.11 Procura
Qualora le dichiarazioni e/o attestazioni e/o offerta tecnica e/o offerta economica siano sottoscritte da un procuratore (generale o speciale) la cui procura (riferimenti dell’atto notarile), nonché l’oggetto della procura medesima, non siano attestati nel certificato di iscrizione al Registro delle imprese, il concorrente dovrà produrre, a pena di esclusione dalla procedura, copia della procura (generale o speciale), oppure del verbale di conferimento, che attesti i poteri del sottoscrittore e gli estremi dell’atto notarile.
Tale copia dovrà essere inviata e fatta pervenire all’INVALSI con le modalità e nei termini perentori previsti.
L’INVALSI si riserva di richiedere al concorrente, in ogni momento della procedura, la consegna di una copia autentica o copia conforme all’originale della procura o del verbale; nella relativa comunicazione di richiesta verranno fissati il termine e le modalità per l’invio della documentazione richiesta.
4.12 Fallimento, concordato preventivo con continuità aziendale
In caso di fallimento, concordato preventivo con continuità aziendale il concorrente dovrà produrre i documenti di cui al 110, commi 3, 4 e 5, del D. Lgs. n. 50/2016.
4.13 Atti relativi al RTI o Consorzio
In caso di partecipazione in R.T.I. o Consorzio, già costituiti al momento della presentazione dell’offerta, il concorrente deve, a pena di esclusione dalla procedura, inviare e far pervenire all’INVALSI copia dell’atto notarile di mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa capogruppo, ovvero dell’atto costitutivo del Consorzio. Il mandato collettivo speciale del RTI e l’atto costitutivo del Consorzio dovranno espressamente contenere l’impegno delle singole imprese facenti parte del RTI o del Consorzio al puntuale rispetto degli obblighi derivanti dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i., anche nei rapporti tra le imprese raggruppate o consorziate. Qualora il mandato speciale del RTI e l’atto costitutivo del consorzio, presentati in fase di partecipazione, non contengano il suddetto impegno, lo stesso dovrà necessariamente essere prodotto, in caso di aggiudicazione, al momento della presentazione dei documenti per la stipula.
In caso di partecipazione di consorzio stabile non iscritto alla CCIAA il concorrente deve inviare e far pervenire all’INVALSI copia autentica dell’atto costitutivo e dello Statuto del Consorzio; nel caso in cui le imprese consorziate indicate quali esecutrici non risultino dall’atto costituivo o dallo Statuto, il concorrente deve inviare e far pervenire all’INVALSI copia autentica della delibera dell’organo deliberativo di ogni consorziata indicata quale esecutrice, dalla quale si evinca la volontà di operare esclusivamente in modo congiunto per un periodo di tempo non inferiore a 5 anni. La mancata produzione di detta documentazione non comporta l’esclusione.
4.14 Soccorso Istruttorio
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016. In particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo (DGUE), con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal
bando di gara, nella misura di euro 5.000,00. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a cinque giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione. La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con tale procedura, ma non applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.
La mancata separazione dell’offerta economica dalla documentazione amministrativa, ovvero l’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all’offerta economica, costituirà causa di esclusione.
5. OFFERTA TECNICA
Il concorrente deve inviare e fare pervenire all’INVALSI a pena di esclusione dalla gara
a) la Relazione Tecnica, sottoscritta, conforme al modello di cui all’Allegato 4 del presente Disciplinare
In aggiunta a quanto sopra, il concorrente dovrà inviare, una dichiarazione, anch’essa sottoscritta, contenente l’indicazione analitica delle parti dell’offerta coperte da riservatezza, con riferimento a marchi, know-how, brevetti ecc..
La Relazione Tecnica, sempre a pena di esclusione dalla gara, deve essere sottoscritta:
- in caso di impresa singola, dal suo legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l’impresa nella presente procedura o da persona munita di comprovati poteri di firma;
- in caso di RTI o di Consorzi ordinari costituiti al momento di presentazione dell’offerta, dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l’impresa mandataria o il Consorzio Ordinario nella presente procedura o da persona munita di comprovati poteri di firma;
- in caso di RTI e Xxxxxxxx ordinari costituendi, dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l’impresa nella presente procedura di tutte le imprese raggruppande o consorziande o da persona munita di comprovati poteri di firma;
- in caso di Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare il Consorzio stesso nella presente procedura o da persona munita di comprovati poteri di firma.
Nel caso in cui i poteri di firma non siano riportati sulla CCIAA, dovrà essere stata prodotta apposita documentazione probatoria, come previsto al precedente paragrafo 4.9.
La presenza nella documentazione che compone l’“Offerta Tecnica” di indicazioni di carattere economico relative all'offerta che consentano di ricostruire la complessiva offerta economica costituisce causa di esclusione dalla gara.
6. OFFERTA ECONOMICA
Il concorrente dovrà inviare e fare pervenire all’INVALSI, a pena di esclusione, un’Offerta economica
secondo la procedura e le modalità che seguono.
La dichiarazione di offerta economica, dovrà essere redatta in lingua italiana, firmata o siglata in ogni pagina e sottoscritta, a pena di esclusione, nell’ultima pagina dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l’impresa nella presente procedura.
La Dichiarazione di offerta dovrà essere conforme al fac-simile di cui all’Allegato 5 al presente Disciplinare.
In caso di discordanza tra i prezzi offerti e i ribassi percentuali e in caso di discordanza tra le cifre e lettera prevale l’importo più favorevole all’Amministrazione.
Tutti i valori offerti dovranno essere indicati in cifre 2 (due) decimali dopo la virgola (es. Euro 250,35=); qualora il concorrente inserisca valori con un numero maggiore di decimali, tali valori saranno arrotondati per difetto se la terza cifra è compresa tra 0 e 4, e per eccesso se la terza cifra è compresa tra 5 e 9.
Ad esempio: • 12,241 verrà arrotondato a 12,24; • 12,245 verrà arrotondato a 12,25.
Gli importi offerti espressi in Euro si intendono al netto di IVA ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 21 gennaio 1999, n. 22.
***
Il Concorrente potrà corredare l’offerta producendo unitamente all’offerta economica, le “Giustificazioni dell’anomalia” di cui all’art. 97 del D.Lgs. 50/2016 con riferimento a ciascuna voce di prezzo che concorre a formare l’importo complessivo, sottoscritte.
***
Nell’Offerta economica, nella stessa il concorrente dovrà, tra l’altro:
- indicare i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui all’art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016;
- manifestare l’impegno a tenere ferma l’offerta per il periodo di tempo indicato nel Bando di gara al punto IV.3.7.
L’Offerta Economica dovrà essere, pena l’esclusione dalla presente procedura, sottoscritta:
- in caso di impresa singola, dal suo legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l’impresa nella presente procedura o da persona munita di comprovati poteri di firma;
- in caso di RTI o di Consorzi ordinari costituiti al momento di presentazione dell’offerta, dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l’impresa mandataria o il Consorzio Ordinario nella presente procedura o da persona munita di comprovati poteri di firma;
- in caso di RTI e Xxxxxxxx ordinari costituendi, dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l’impresa nella presente procedura di tutte le imprese raggruppande o consorziande o da persona munita di comprovati poteri di firma;
- in caso di Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare il Consorzio stesso nella presente procedura o da persona munita da comprovati poteri di firma.
Nel caso in cui i poteri di firma non siano riportati sulla CCIAA, dovrà essere stata prodotta apposita documentazione probatoria come previsto al precedente paragrafo 4.9.
7. AGGIUDICAZIONE DELL’ACCORDO QUADRO
La presente procedura di affidamento del servizio di implementazione della piattaforma per la somministrazione Computer Based Test delle prove standardizzate INVALSI su larga scala connesso al progetto "Misurazione diacronico-longitudinale dei livelli di apprendimento degli studenti", per il periodo 2015-2023 nell'ambito del PON plurifondo FSE-FESR 2014-2020 "Per la scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento" in favore di tutte le scuole del territorio nazionale e finanziato a valere sull'Asse III "Capacità istituzionale e amministrativa", avverrà in due fasi:
• Prima fase: aggiudicazione da parte dell’INVALSI dell’Accordo Quadro;
• Seconda fase: affidamento di ciascun singolo Appalto Specifico all’unico operatore economico aggiudicatario dell’Accordo Quadro, alle condizioni fissate nell'Accordo Quadro stesso, mediante la stipula di singoli contratti secondo quanto meglio specificato al successivo paragrafo 12.
7.1. Numero degli aggiudicatari
Ai sensi dell’art. 54, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016, l’aggiudicazione della presente procedura è stabilita in favore di un solo operatore economico con il quale verrà stipulato un Accordo Quadro.
7.2. Criterio di aggiudicazione della prima fase
L’Accordo Quadro della presente procedura verrà aggiudicato a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016, secondo i criteri e le modalità di seguito stabiliti.
Il punteggio massimo complessivo che potrà essere attribuito è pari a 100 punti, così suddivisi:
Punteggio Tecnico (PT) | 70 |
Punteggio Economico (PE) | 30 |
Punteggio Totale (Ptotale) | 100 |
Per l'Offerta tecnica il punteggio massimo pari a 70 è ripartito sulla base dei seguenti elementi e sub elementi:
Elementi | Sub criterio (s) | X. xxx (ws) |
1) Qualità della proposta metodologica e delle modalità di erogazione del servizio | a) Qualità della proposta metodologica per l’esecuzione delle attività di predisposizione di una piattaforma open source interamente on-line per la somministrazione CBT di prove standardizzate su larga scala, di un ambiente di authoring, di item banking e di cloud | 18 |
b) Modalità di erogazione del servizio | 5 | |
Totale Elemento 1) | 23 | |
2) Organizzazione del servizio, in linea con le esigenze dell’istituto | c) Modalità organizzative per la gestione dei servizi (Struttura Organizzativa, processi di gestione del servizio, tempi di risposta per la soluzione dei problemi) | 5 |
d) Modalità di governo della fornitura e pianificazione del servizio | 5 |
e) Adozione e implementazione di strumenti, misure, sistemi e procedure per l’esecuzione delle attività oggetto del servizio | 10 | |
Totale Elemento 2) | 20 | |
3) Caratteristiche del servizio offerto | f) modularità g) integrabilità h) Scalabilità i) Certificazione open source l) Portabilità delle soluzioni proposte m) qualità e flessibilità di sistemi cloud per la somministrazione on-line delle prove | 27 |
Totale Elemento 3) | 27 | |
Totali Elementi 1), 2), 3) | 70 |
Specificatamente, ai fini della determinazione del Punteggio Tecnico PT attribuito a ciascuna offerta, la Commissione, procederà in base al metodo di seguito descritto:
(i) relativamente a ciascun subcriterio (identificato dall’indice s, ad esempio s(d)), attribuirà discrezionalmente, a ciascuna offerta, un giudizio cui corrisponde un “coefficiente percentuale” (cs), secondo quanto di seguito riportato:
Ottimo | 100% |
Più che adeguato | 75% |
Adeguato | 50% |
Parzialmente adeguato | 25% |
Inadeguato | 0% |
(ii) successivamente, per ciascun subcriterio, procederà a trasformare i “coefficienti percentuali” attribuiti a ogni offerta in punteggi definitivi (PTs), riportando i punteggi in valore assoluto, moltiplicando il coefficiente (cs) per il massimale previsto (ws). Nella determinazione dei punteggi, computerà sino alla seconda cifra decimale.
Per esempio: se al subcriterio s(d) assegnerà un coefficiente percentuale (cs) pari al 50%, il PTs sarà uguale, PTs= cs x ws (di s(d)); PTs= 50% di 5 = 2,5. Pertanto per ogni subcriterio individuerà un PTs.
(iii) sommerà tra loro tali punteggi (PTs) e il risultato di tale somma costituirà il punteggio tecnico provvisorio
pt attribuito a ciascuna offerta tecnica:
pt= ∑ PTs
(iv) trasformerà i punteggi tecnici provvisori così determinati in Punteggi Tecnici definitivi PT per ogni singolo partecipante. Il punteggio tecnico è ottenuto moltiplicando il punteggio massimo (70) per il rapporto tra
il punteggio tecnico definitivo di ciascun partecipante per il punteggio tecnico massimo attribuito. In formule:
pt
PT= 70 x ----------------
max (pt)
L’intera procedura di calcolo sarà effettuata computando sino alla seconda cifra decimale.
Terminato l’esame delle offerte tecniche, sarà fissata un’apposita riunione della Commissione aperta al pubblico per procedere alla lettura dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche dei concorrenti ammessi nonché alla apertura delle buste “C” e dalla lettura dei prezzi offerti.
Di seguito, in seduta riservata, la Commissione procederà:
1. all’esame e verifica delle offerte economiche presentate;
2. alla verifica in ordine alla sussistenza in capo ai concorrenti di una situazione di controllo ex art. 2359 c.c. proponendo l’esclusione dei concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale sulla base di univoci elementi;
3. all’attribuzione dei relativi punteggi parziali relativi all’offerta economica.
Il punteggio riferito alla voce “offerta economica” verrà determinato attraverso la seguente procedura: per ogni tariffa esposta posta a base d’asta,
1. Servizio annuo di supporto e assistenza: € 120.000,00 annui (centoventimila/00). Esso deve includere:
a. Help desk con le seguenti caratteristiche:
i. numero illimitato di incidenti sulla piattaforma,
ii. capacità di risposta entro 60 minuti,
iii. disponibilità dalle 7.00 alle 20.00 da lunedì a sabato (inclusi);
b. assistenza sulla piattaforma;
c. assistenza in fase di produzione (somministrazione) delle prove;
d. assistenza in fase di pre-produzione delle prove;
e. assistenza sulle customizzazioni di proprietà dell’INVALSI sviluppate dall’aggiudicatario;
f. assistenza e gestione dei servizi end-of-live sulle customizzazioni di proprietà dell’INVALSI sviluppate dall’aggiudicatario;
g. Assicurazione Open source a favore di INVALSI;
h. Incontri trimestrali di aggiornamento e revisione sulle modalità di assistenza e supporto.
2. Servizio di Software Engineering: € 2.300,00 giorno/persona (duemilatrecento/00). Esso deve comprendere le attività di programmazione, di pianificazione e di managment correlate, compresi tutti i connessi costi di:
- quality assurance,
- di gestione,
- amministrativi;
3. Servizio di cloud per il CBT (computer based test) mediante piattaforma open source. Il servizio di CBT cloud comprende tutti I servizi necessari per la somministrazione on line di test e per tutte le attività connesse alla produzione delle domande (authoring).
A. Servizio di somministrazione on line di test. Esso deve includere:
- la predisposizione di una infrastruttura che soddisfi elevati requisiti di flessibilità e sicurezza;
- supporto e assistenza;
- disponibilità del servizio per almeno il 98% del tempo dichiarato;
- sistemi di back-up attivi almeno una volta ogni 60 minuti.
B. Servizio per tutte le attività connesse alla produzione delle domande (authoring). Esso deve includere:
- la predisposizione di una infrastruttura che soddisfi elevati requisiti di flessibilità e sicurezza;
- supporto e assistenza;
- sistemi di back-up attivi almeno una volta ogni 60 minuti.
Tariffe di riferimento per il presente servizio:
SERVIZIO 3.A: Servizio di somministrazione on line di test | 1. CBT Cloud fino a 10.000 studentI | 2,25 € | Costo per uno studente per un test, una materia, un livello scolastico e per un periodo massimo di 6 mesi (180 giorni) |
2. CBT Cloud fino a 25.000 studentI | 1,70 € | ||
3. CBT Cloud fino a 100.000 studentI | 1,15 € | ||
4. CBT Cloud fino a 400.000 studentI | 0,60 € | ||
5. CBT Cloud per più di 400.000 studentI | 0,40 € | ||
SERVIZIO 3.B: Servizio per tutte le attività connesse alla produzione delle domande (authoring) | CBA Cloud Tests/Items Banking (Authoring) | 2.450,00 € | Costo mensile omnicomprensivo |
ogni singola società/ditta partecipante dovrà produrre un’offerta migliorativa. Dette offerte saranno quindi ponderate attraverso l'attribuzione dei seguenti pesi:
1. Servizio 1 (Servizio annuo di supporto e assistenza) - peso 20%
2. Servizio 2 (Servizio di Software Engineering) - peso 40%
3. Servizio 3 (Servzio di cloud per il CBT):
o servizio 3.A.1 - peso 10%
o servizio 3.A.2 - peso 5%
o servizio 3.A.3 - peso 5%
o servizio 3.A.4 - peso 5%
o servizio 3.A.5 - peso 10%
o servizio 3.B - peso 5%
Quindi verrà elaborata la media aritmetica dei costi giornalieri pesati1 delle offerte fatte dalla singola società/ditta partecipante con offerte economiche ammesse per i diversi servizi di cui al punto a) e rideterminate secondo i pesi prima esposti.
Dalle “medie delle offerte” così ottenute e calcolate per ogni società/ditta partecipante con offerte economiche ammesse, sarà assegnato un punteggio secondo la seguente formula:
M . 30
Xk = -----------------
Mi
Dove:
Xk = punteggio normalizzato a 30 con k = 1,…………..,K e K = numero ditte partecipanti con offerte economiche ammesse
Mk = “media aritmetica dei costi giornalieri pesati” con k = 1,………,K e K = numero ditte partecipanti con offerte economiche ammesse
M = “minimo della media aritmetica dei costi giornalieri pesati" M = min (Mk) con k = 1,....,K e K = numero ditte partecipanti con offerte economiche ammesse
Il punteggio così determinato sarà computato sino alla seconda cifra decimale.
Ogni Società partecipante dovrà produrre le proprie migliori offerte per i servizi 1, 2, 3.A e 3.B La mancanza di una sola delle offerte relativamente anche ad uno solo dei predetti sei servizi comporterà l’esclusione dalla gara.
La Commissione procederà, sempre in seduta riservata:
1. alla somma di tutti i punteggi parziali attribuiti alle diverse offerte (Punteggio Tecnico + Punteggio Economico), attribuendo il punteggio complessivo a ciascuna offerta;
2. in caso di parità in graduatoria, si procederà, tramite sorteggio: a tal fine si rappresenta l’opportunità che alla relativa seduta partecipi un rappresentante del concorrente munito di un documento idoneo ad attestare i poteri di rappresentare l’impresa;
Si precisa, inoltre, che:
• saranno esclusi dalla gara i concorrenti che:
- non presenteranno offerta;
- presenteranno offerta solo per alcune Voci di offerta;
- offrano tariffe eccedenti gli importi unitari a base d’asta stabiliti alla precedente tabella;
• i valori offerti dovranno essere espressi con due cifre decimali Per valori imputati con più cifre decimali si prenderà in considerazione fino alla prime due cifre decimali senza procedere ad alcun arrotondamento.
1 Per il calcolo del costo giornaliero l’offerta per il servizio 1 e dei servizi 3.A.1, 3.A.2, 3.A.3, 3.A.4 e 3.A.5 devono essere diviso per 180 e l’offerta per il servizio 3.B per 30.
Il calcolo del punteggio sarà effettuato dalla Commissione, in seduta riservata.
8. PROCEDURA DI GARA
8.1. Nomina Commissione e sedute
Allo scadere del termine di presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente dall’INVALSI.
L’INVALSI nomina una Commissione di gara per la valutazione delle offerte presentate. Nelle more dell’attuazione dell’art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016, i membri della Commissione saranno scelti secondo le modalità della procedura riportata nel regolamento di cui alla Determinazione n. 253/2016 pubblicata sul sito internet xxx.xxxxxxx.xx, nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
La procedura di aggiudicazione sarà aperta il giorno 22 maggio 2017, con inizio alle ore 9.30, dalla Commissione all’uopo nominata che si riunirà presso gli uffici dell’INVALSI in Via Xxxxxxxx Xxxxx, n. 35, in Roma, e procederà, in seduta pubblica allo svolgimento delle seguenti attività:
a) la verifica della ricezione delle offerte tempestivamente presentate. La tempestività della ricezione delle offerte è riscontrata dalla data e dal numero attribuito dall’Ufficio di protocollo dell’INVALSI, come meglio stabilito nel precedente paragrafo 3, le eventuali offerte intempestive ed incomplete non sono accettate dall’INVALSI;
b) successivamente la Commissione procederà alla apertura dei plichi presentati, per verificare la presenza della busta Documentazione Amministrativa, Offerta tecnica e Offerta economica e, quindi, ad aprire la busta Documentazione amministrativa di ciascuna singola offerta presentata, mentre le Offerte tecniche e le Offerte economiche resteranno segrete e chiuse e, quindi, il relativo contenuto non sarà visibile, né alla Commissione di gara, né all’INVALSI, né ai concorrenti, né a terzi; pertanto, la Commissione procederà alla verifica della presenza dei documenti richiesti nella busta Documentazione amministrativa ed ivi contenuti.
Alle operazioni di gara in seduta pubblica potranno partecipare i titolari e legali rappresentanti dei concorrenti o persone appositamente delegate munite di atto formale di delega. I concorrenti dovranno comunicare il nominativo del titolare o del rappresentante di cui sopra all’indirizzo di posta elettronica xxxxxx.xxxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xx entro le ore 12.00 del giorno feriale precedente a quello fissato per l’apertura dei plichi. Alla comunicazione dovrà essere allegata copia del documento di identità dell’incaricato in corso di validità.
Le successive sedute pubbliche avranno luogo presso la medesima sede in data e orari che saranno comunicati tempestivamente ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul sito informatico xxxx://xxx.xxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxx.xxx?xxxxxXxxx nella sezione dedicata alla presente procedura.
La Commissione di gara, quindi, procederà, in seduta riservata, all’analisi dettagliata della documentazione presente nella Documentazione amministrativa.
Ai sensi dell’art. 83, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in caso di mancanza, incompletezza e irregolarità essenziali della documentazione amministrativa e del documento di gara unico europeo (DGUE), con esclusione di quelle afferenti l’offerta tecnica ed economica, il concorrente verrà invitato a completare o a fornire quanto richiesto entro un termine perentorio non superiore a cinque giorni, applicandosi altresì la sanzione pecuniaria come quantificata (euro 5.000,00) e secondo le modalità previste nel Bando di gara.
Si precisa che il concorrente dovrà produrre unitamente alla documentazione necessaria per la regolarizzazione documentazione attestante l’intercorso pagamento.
L’omesso pagamento entro il termine assegnato comporterà l’esclusione dalla gara.
Nel caso in cui il concorrente non produca quanto richiesto nel termine assegnato, l’INVALSI procederà alla sua esclusione e non applicherà alcuna sanzione.
In caso di plurime dichiarazioni incomplete/irregolari/mancanti, si applicherà un’unica sanzione solo ove le stesse afferiscano alla condotta della medesima impresa.
***
Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la Commissione ne richiede al concorrente la regolarizzazione entro un termine perentorio non superiore a cinque giorni, ma non applica alcuna sanzione.
In caso di inutile decorso del termine in assenza di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.
***
Al termine dell’analisi dei documenti contenuti nella documentazione amministrativa, all’esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali, sarà adottato il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura e le ammissioni.
Al fine di consentire l'eventuale proposizione dei ricorsi ai sensi dell'articolo 120 del codice del processo amministrativo, sono altresì pubblicati sul sito xxx.xxxxxxx.xx gli atti di cui all’art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016.
***
Conclusa la suddetta fase istruttoria sulla documentazione amministrativa, la Commissione, riunita in seduta aperta al pubblico, la cui data sarà comunicata ai concorrenti ammessi tramite pubblicazione di avviso sul sito internet dell’INVALSI, procederà all’apertura delle Offerte tecniche per la verifica della presenza dei documenti relativi alle singole Offerte Tecniche. Della esecuzione della predetta attività verrà data preventiva comunicazione ai concorrenti ammessi.
Successivamente, in apposite sedute riservate, la Commissione procederà a verificare la regolarità dei documenti delle Offerte Tecniche, nonché la rispondenza delle caratteristiche/requisiti dichiarate/i nell’Offerta Tecnica con quelle/i minime/i previste/i nel Capitolato Tecnico, a pena d’esclusione.
Terminato l’esame delle offerte tecniche, pertanto, si procederà alla attribuzione del “punteggio tecnico” (PT) sulla base dei sub-criteri ed in ragione dei relativi sub-punteggi massimi stabiliti nel precedente paragrafo 7.2 del presente Disciplinare.
***
Successivamente la Commissione procederà, in seduta aperta al pubblico, la cui data sarà preventivamente comunicata ai concorrenti ammessi sempre tramite pubblicazione di avviso sul sito internet dell’INVALSI, alla apertura delle Offerte economiche. Nella medesima seduta aperta al pubblico la Commissione procederà a dare lettura:
1. del “punteggio tecnico” (PT) precedentemente attribuito;
2. in seguito all’apertura delle offerte economiche, dei valori offerti.
Di seguito, in seduta riservata, la Commissione procederà:
1. all’esame e verifica delle offerte economiche presentate;
2. alla verifica in ordine alla sussistenza in capo ai concorrenti di una situazione di controllo ex art. 2359
c.c. proponendo l’esclusione dei concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale sulla base di univoci elementi, così come previsto dall’art. 80, comma 5, lett.
m) del D. Lgs 50/2016;
3. all’attribuzione del punteggio economico;
4. alla somma di tutti i punteggi parziali attribuiti alle diverse offerte (PT + PE), attribuendo il punteggio totale a ciascuna;
5. a stilare la graduatoria provvisoria di merito; in caso di parità in graduatoria, si procederà, in conformità a quanto previsto dall’articolo 18, co. 5, del D.M. 28.10.85;
6. alla verifica della presenza di eventuali offerte anormalmente basse, ai sensi dell’art. 97 del D. Lgs. n. 50/2016.
Nel caso di anomalia delle offerte o in caso di presenza di elementi specifici che facciano apparire le offerte anormalmente basse ai sensi dell’art. 97, comma 6, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., la Commissione comunica al Responsabile del procedimento i nominativi dei concorrenti che le hanno presentate.
Il Responsabile del procedimento svolge la verifica di congruità delle offerte con il supporto della Commissione nominata ex articolo 77 del Codice e, nelle more della sua attuazione, della Commissione nominata dall’INVALSI. Sarà chiesto ai concorrenti interessati di produrre entro un termine non inferiore a 15 giorni dettagliate giustificazioni sull’offerta presentata. Ove il termine non fosse rispettato sarà, successivamente, fissato un termine perentorio, il cui mancato rispetto comporterà l’esclusione dalla gara.
All’esito del procedimento di verifica dell’anomalia la Commissione procederà alla formulazione della graduatoria provvisoria di merito.
Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte, non rileva per il calcolo delle medie della procedura e l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte.
8.2. Ulteriori regole e vincoli
Saranno esclusi dalla procedura i concorrenti che presentino:
- offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni di fornitura specificate nello Schema di Accordo Quadro e/o nel Capitolato Tecnico;
- offerte che siano sottoposte a condizione;
- offerte che sostituiscano, modifichino e/o integrino le predette condizioni di fornitura;
- offerte incomplete e/o parziali;
- offerte di servizi che non rispettino le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato Tecnico e/o nello Schema di Accordo Quadro, ovvero di servizi connessi offerti con modalità difformi, in senso peggiorativo, da quanto stabilito nel Capitolato Tecnico e/o nello Schema di Accordo Quadro.
Si rammenta, che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci:
• comportano sanzioni penali ai sensi dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000;
• costituiscono causa d’esclusione dalla partecipazione alla presente procedura;
• saranno oggetto di comunicazione all’X.X.XX. ai sensi dell’art. 80, comma 12 e saranno valutate ai sensi dello stesso articolo comma 5, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016.
In ordine alla veridicità delle dichiarazioni, l’INVALSI si riserva di procedere, anche a campione, a verifiche d’ufficio.
L’INVALSI si riserva il diritto di:
a) non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto dell’Accordo Quadro, in conformità a quanto previsto dall’articolo 95, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016;
b) procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida,
c) sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente;
d) non stipulare motivatamente l’Accordo Quadro, anche qualora sia intervenuta in precedenza l’aggiudicazione.
Gli offerenti sono vincolati alle offerte presentate per un periodo di 180 giorni naturali e consecutivi dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.
Qualora venga accertata la realizzazione nella presente gara di pratiche e/o intese restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, l’INVALSI si riserva la relativa valutazione, anche ai sensi dell’articolo 80, comma 5, lettera c), del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’articolo 68 del
R.D. n. 827/1924, al fine della motivata esclusione dalla partecipazione alle successive procedure di gara indette dall’INVALSI stesso ed aventi il medesimo oggetto della presente gara. L’INVALSI si riserva, altresì, di segnalare alle Autorità competenti eventuali elementi che potrebbero attestare la realizzazione (o il tentativo) nella presente gara di pratiche e/o intese restrittive della concorrenza e del mercato anche al fine della verifica della sussistenza di eventuali fattispecie penalmente rilevanti, provvedendo a mettere a disposizione delle dette autorità qualsiasi documentazione utile in suo possesso.
L’INVALSI provvederà a comunicare al Casellario Informatico le informazioni di cui alla Determinazione dell’Avcp n. 1 del 10/01/2008.
8.3. Controllo sul possesso dei requisiti di accesso alla gara
Prima dell’aggiudicazione, l’INVALSI procederà alle verifiche di cui all’art. 32, comma 7, e 85, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016.
L’INVALSI procederà inoltre alla verifica del possesso dei prescritti requisiti di cui al punto III.2.2 del Bando di gara attraverso la produzione dei seguenti documenti:
• per il requisito di cui al punto III.2.2, lett. b), del Bando di gara
- produzione di certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni e/o dichiarazioni dei privati rese ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. n. 445/2000, che attestino la regolare esecuzione a proprio favore del/i contratto/i avente/i ad oggetto i servizi analoghi oggetto del presente appalto – con indicazione dei relativi importi, date, destinatari, pubblici o privati, e tipologia dei servizi resi. Tali documenti devono essere sottoscritti dall’Amministrazione o dal privato dichiarante. Qualora non prodotti in originale, i certificati e le dichiarazioni dovranno essere accompagnati da dichiarazione di conformità all’originale resa ai sensi del
d.P.R. n. 445/2000 dal concorrente firmata.
***
Qualora la predetta documentazione a comprova non venga fornita entro il termine assegnato, ovvero qualora il possesso dei requisiti richiesti non risulti confermato dalla documentazione prodotta a
comprova si procederà all’esclusione del concorrente dalla gara, e ove ne ricorrano i presupposti, alla segnalazione del fatto all'X.X.XX. ai sensi dell’art. 80, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016 .
E’ in facoltà della stazione appaltante chiedere chiarimenti in ordine alla documentazione tempestivamente presentata da produrre entro un termine perentorio, non superiore a dieci giorni; nel caso in cui i chiarimenti non vengano presentati entro il termine assegnato o qualora la documentazione prodotta non sia in grado di chiarire quanto richiesto, il concorrente sarà escluso dalla gara.
In virtù di quanto previsto dal comma 4 dell’art. 13 della L. 11 novembre 2011 n.180, la stazione appaltante non procederà ad effettuare le verifiche di cui sopra nel caso in cui il primo Concorrente non aggiudicatario che segue in graduatoria rientri tra le Micro, Piccole e Medie Imprese secondo i parametri fissati dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003. Qualora la Micro, Piccola e Media Impresa partecipi alla gara in forma associata, la stessa verrà sottoposta, unitamente all’intera compagine, alle verifiche di cui sopra.
Contestualmente alla richiesta della documentazione sopra indicata, l’INVALSI chiederà al primo e secondo concorrente posizionati nella graduatoria provvisoria di merito di produrre, entro 15 giorni, una dichiarazione, resa da soggetto munito di poteri idonei ad impegnare gli operatori ai sensi del DPR 445/2000, firmata, con l’indicazione del nominativo dei soggetti di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 80, come indicati al precedente paragrafo 4.2, nonché, in caso di cessione/affitto d’azienda o di ramo d’azienda, incorporazione o fusione societaria intervenuta nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando e comunque sino alla data di presentazione dell’offerta le singole operazioni intercorse, la data di sottoscrizione e quella di efficacia nonché il nominativo dei soggetti come individuati al precedente paragrafo 4.2.
Tale dichiarazione dovrà essere prodotta:
i) in caso di RTI e Consorzi ordinari da tutte le imprese componenti il RTI o il Consorzio, in caso di RTI o Consorzi ordinari di concorrenti sia costituiti che costituendi;
ii) dal Consorzio medesimo e da tutte le imprese consorziate indicate quali concorrenti, in caso di Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016;
iii) dall’impresa ausiliaria, in caso di avvalimento;
iv) da ogni impresa subappaltrice, in caso di subappalto.
Ove il termine non fosse rispettato, sarà fissato, successivamente, un termine perentorio, il cui mancato rispetto comporterà l’esclusione dalla gara.
Nel caso in cui fossero intercorse variazioni in corso di gara rispetto ai soggetti che rivestono le cariche di cui all’art. 80, comma 2 e 3, o nuove operazioni societarie, gli operatori di cui sopra (concorrente, ausiliarie, subappaltatori) dovranno elencare i nominativi di tali soggetti e rendere nei loro confronti le dichiarazioni sull’assenza delle cause di esclusione previste dai medesimi commi dell’art. 80.
In tale contesto, dovranno essere altresì tempestivamente comunicate le eventuali ulteriori variazioni alle dichiarazioni ed informazioni contenute nel “Documento di gara unico europeo” e nel “Documento di Partecipazione” producendo gli stessi documenti con le medesime modalità, evidenziando le variazioni intervenute e producendo se del caso documentazione opportuna.
L’INVALSI si riserva comunque la facoltà di eseguire il controllo della veridicità delle autodichiarazioni rese nel DGUE anche a campione e in tutti i casi in cui si rendesse necessario per assicurare la correttezza della procedura, chiedendo a qualsiasi concorrente di produrre con le modalità sopra descritte i nominativi dei soggetti di cui all’art. 80, comma 2 e 3, e le operazioni societarie.
Successivamente, si procederà agli adempimenti relativi all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32 del D. Lgs.
n. 50/2016. L’INVALSI effettuerà la comunicazione di aggiudicazione ai sensi dell’art. 76, comma 5 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016. Trova applicazione quanto previsto dall’art. 32, comma 7, D. Lgs. n. 50/2016.
Atteso che:
(i) nella presente iniziativa trova applicazione, per la valutazione degli aspetti qualitativi delle offerte presentate (Offerte tecniche), la c.d. “riparametrazione” di alcuni punteggi e, per la valutazione delle Offerte economiche, la formula di attribuzione del punteggio economico sopra riportata,
(ii) tali modalità di valutazione delle offerte possono determinare una “interdipendenza” tra le diverse offerte nell’attribuzione dei punteggi definitivi;
nel caso in cui si verifichi un’esclusione:
- dopo l’attribuzione da parte della Commissione dei punteggi tecnici, o
- dopo l’attribuzione da parte della Commissione dei punteggi economici, o
- a seguito di verifica dell’anomalia, o
- in seguito ai controlli di cui agli artt. 32, comma 7, e 85, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016.
La Commissione procederà alla “revisione” dei punteggi tecnici ed economici attribuiti alle diverse offerte rimaste in gara, effettuando una nuova ”riparametrazione” dei punteggi tecnici per i quali è prevista ed un nuovo calcolo di quelli economici, senza prendere in considerazione l’Offerta del Concorrente escluso.
8.4. Accesso agli atti all’esito della procedura di gara
Si evidenzia, preliminarmente, che, fermo restando quanto previsto in materia di accesso agli atti nel D. Lgs. n. 50/2016 all’art. 53, l’esercizio del diritto di accesso può essere esercitato ai sensi degli artt. 22 e segg. della l. n. 241/1990.
Si rappresenta, altresì, che il concorrente è tenuto ad indicare analiticamente nell’Offerta Tecnica e nelle giustificazioni prodotte (nel caso di una eventuale offerta anomala) le parti delle stesse contenenti segreti tecnici o commerciali, ove presenti, che intenda non rendere accessibili ai terzi. Tale indicazione dovrà essere adeguatamente motivata ed il concorrente dovrà allegare ogni documentazione idonea a comprovare l’esigenza di tutela. L’INVALSI garantirà comunque visione ed eventuale estrazione in copia di quella parte della documentazione che è stata oggetto di valutazione, e conseguente attribuzione del punteggio, da parte della Commissione giudicatrice qualora strettamente collegata all’esigenza di tutela del richiedente.
Rimane inteso che l’INVALSI in ragione di quanto dichiarato dal concorrente e di ciò che è stato sottoposto a valutazione dalla Commissione giudicatrice, procederà ad individuare in maniera certa e definitiva le parti che debbano essere segretate.
Saranno inoltre sottratti all’accesso tutti i dati giudiziari rinvenuti nella documentazione presentata dal Concorrente, nonché le informazioni annotate sul Casellario istituito presso l’X.X.XX..
9. ADEMPIMENTI PER LA STIPULA DELL’ACCORDO QUADRO
Con la comunicazione di cui all’art. 76, comma 5, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, viene richiesto all’aggiudicatario dell’Accordo Quadro di far pervenire all’INVALSI
- nel termine di 5 (cinque) giorni solari dalla ricezione della suddetta comunicazione:
(i) dichiarazione attestante gli estremi identificativi del/i conto/i corrente dedicato/i, anche non in via esclusiva, al presente Accordo Quadro ed ai Contratti di Fornitura, nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i, in adempimento a quanto previsto dall’art. 3, co. 7, della L. n. 136/2010.
- nel termine di 15 (quindici) giorni solari dalla ricezione della suddetta comunicazione la seguente documentazione (in originale o in copia autenticata e in regolare bollo laddove previsto dalla normativa vigente):
a) xxxxxx documento comprovante la prestazione di una garanzia definitiva in favore dell’INVALSI a garanzia degli impegni contrattuali assunti con la stipula dell’Accordo Quadro e degli Appalti Specifici, secondo le modalità e condizioni indicate nel successivo paragrafo 10.1 del presente Disciplinare; si precisa che, al fine di fruire delle riduzioni di cui all’art. 93, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, della suddetta garanzia, l’aggiudicatario dovrà produrre, nei modi e nelle forme stabilite al precedente paragrafo 4.8 del presente Disciplinare, la documentazione di cui al predetto paragrafo, ove non precedentemente prodotta;
In caso di RTI e di Consorzi:
• la documentazione di cui al precedente punto a) dovrà essere presentata:
- in caso di RTI o di Consorzi ordinari di tipo orizzontale, dall’Impresa mandataria in nome e per conto di tutte le imprese raggruppate con responsabilità solidale ai sensi dell’art. 48 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016;
- in caso di Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. dal Consorzio stesso.
• dovrà inoltre essere presentata, qualora non prodotta già in fase di partecipazione, originale o copia autentica del mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza alla impresa capogruppo con indicazione specifica delle percentuali di esecuzione dei servizi/forniture che ciascuna impresa svolgerà, così come riportate nel “Documento di partecipazione”, ovvero dell’atto costitutivo del Consorzio. Il mandato speciale del RTI e l’atto costitutivo del Consorzio dovranno espressamente contenere l’impegno delle singole imprese facenti parte del RTI o del Consorzio al puntuale rispetto degli obblighi derivanti dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i, anche nei rapporti tra le imprese raggruppate o consorziate. Resta inteso che laddove il mandato speciale del RTI e l’atto costitutivo del consorzio presentati in fase di partecipazione siano sprovvisti dell’impegno di cui sopra, quest’ultimo dovrà essere prodotto con le medesime forme dell’atto originario sotto forma di addendum all’atto stesso.
Scaduto il termine sopra menzionato, l’INVALSI verificherà se la documentazione prodotta sia completa nonché formalmente e sostanzialmente regolare.
Qualora nei termini assegnati, la documentazione di cui sopra non pervenga o risulti incompleta o formalmente e sostanzialmente irregolare, l’INVALSI si riserva di assegnare un termine perentorio scaduto il quale la stessa procederà alla revoca dell’aggiudicazione.
Ove l’INVALSI non preferisca indire una nuova procedura, nel rispetto degli adempimenti relativi all’aggiudicazione di cui agli articoli 30 e 76 del D. Lgs. n. 50/2016, procederà all’aggiudicazione della gara al concorrente che segue nella graduatoria, che, in tal caso, sarà tenuto a presentare rispettivamente entro 5 (cinque) e 15 (quindici) giorni solari dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione, la documentazione precedentemente indicata.
In ogni caso, l’INVALSI potrà rivalersi sulla garanzia prestata dall’aggiudicatario a garanzia dell’offerta cui è stata revocata l’aggiudicazione, procedendo all’incameramento della stessa.
Con l’aggiudicatario verrà stipulato un Accordo Quadro, conforme allo Schema di Accordo Quadro allegato al presente Disciplinare.
Successivamente, l’INVALSI comunicherà l’avvenuta stipulazione dell’Accordo Quadro con l’aggiudicatario.
10. GARANZIA
10.1. Garanzia definitiva
Ai fini della stipula dell’Accordo Quadro, l’aggiudicatario dovrà prestare garanzia fideiussoria ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016.
La garanzia copre l'adempimento di tutte le obbligazioni dell’Accordo Quadro e degli Appalti Specifici e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore, nonché il rispetto degli impegni assunti con il Patto di integrità, l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore, il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.
La garanzia potrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nel nuovo “albo” di cui all’art. 106 del D. Lgs. n. 385/1993. Come precisato con Comunicato della Banca d’Italia del 12/5/2016, possono esercitare l’attività di concessione di finanziamenti nei confronti del pubblico, oltre agli intermediari già iscritti al nuovo “albo” ex art. 106 TUB, anche gli intermediari che, avendo presentato istanza nei termini previsti per l’iscrizione nel medesimo “albo”, abbiano un procedimento amministrativo avviato ai sensi della l. n. 241/90 e non ancora concluso. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all’art. 1957, secondo comma, del cc, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’INVALSI.
Trovano applicazione le regole sulle riduzioni previste in caso di possesso da parte dell’aggiudicatario dei requisiti (certificazioni/registrazioni/inventari/impronte/ attestazioni/rating) previsti dall’art. 93, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, nonché quelle previste in caso di presentazione della garanzia da parte dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2 lett. b), c) d) ed e) del D. Lgs. n. 50/2016 di cui al paragrafo 4.8 del presente Capitolato d’oneri.
La mancata costituzione della suddetta garanzia determina la decadenza dell’aggiudicazione e l’acquisizione della garanzia provvisoria e l’INVALSI potrà aggiudicare l’Accordo Quadro al concorrente che segue nella graduatoria.
La garanzia cessa di avere effetto a completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dall’Accordo Quadro e dagli Appalti Specifici con l’emissione dei certificati di verifica di conformità e solo comunque con la restituzione della stessa al garante.
Qualora l’ammontare delle garanzie dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l’aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro secondo quanto espressamente previsto nello Schema di Accordo Quadro.
La garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell’80 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all’art. 103, comma 5, D.Lgs. n. 50/2016.
11. ADEMPIMENTI NEL CORSO DI VIGENZA DELL’ACCORDO QUADRO
11.1. Aggiornamento documentazione amministrativa
L’operatore economico parte dell’Accordo Quadro dovrà tenere costantemente aggiornato l’INVALSI in ordine alla conservazione del possesso dei requisiti di cui al punto III.2 del Bando di gara producendo all’uopo idonea documentazione amministrativa.
In particolare, l’aggiudicatario dell’Accordo Quadro ha l’obbligo di comunicare entro 15 (quindici) giorni dall’intervenuta modifica e/o integrazione:
A) ogni modificazione e/o integrazione relativa al possesso dei requisiti di cui al paragrafo III.2.1 del Bando di gara, nonché ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi;
B) le modifiche soggettive di cui all’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016;
Nello Schema di Accordo Quadro sono previste penali e ipotesi di risoluzione in caso di inadempimento a detti obblighi, ovvero, nel caso in cui vengano meno i requisiti richiesti al punto III.2.1.
12. APPALTI SPECIFICI BASATI SULL’ACCORDO QUADRO
12.1. Oggetto dell’Appalto Specifico
Successivamente alla stipula dell’Accordo Quadro e per tutta la durata dello stesso, l’INVALSI potrà affidare all’operatore economico parte dell’Accordo Quadro uno o più Appalti Specifici alle medesime condizioni (economiche e tecnico-prestazionali) stabilite nell’Accordo Quadro.
Il Contratto di Appalto Specifico avrà una durata massima di 4 (quattro) anni.
Si precisa che, ai sensi dell’art. 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016, ove ciò si renda necessario in corso di esecuzione, l’Amministrazione potrà imporre al fornitore affidatario dell’Appalto Specifico un aumento o una diminuzione delle prestazioni contrattuali fino a concorrenza di un quinto dell’importo del contratto alle stesse condizioni ed agli stessi prezzi unitari previsti dall’Accordo Quadro.
Si precisa, altresì, che trova applicazione l’art. 106 co. 11 del D. Lgs. n. 50/2016, per cui la durata del contratto derivante dal singolo Appalto Specifico può essere prorogata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente, ivi inclusa la stipula del contratto. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per l’Amministrazione.
12.2. Subappalto
Il subappalto è ammesso in conformità all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, nei limiti del 30% dell’importo complessivo del contratto relativo all’Appalto Specifico.
Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’affidatario dell’Appalto Specifico che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’INVALSI delle prestazioni subappaltate.
L’affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, alle seguenti condizioni:
1. il concorrente deve aver indicato in fase di gara le attività e/o i servizi che intende subappaltare e la terna dei subappaltatori, con il relativo DGUE;
2. per lo svolgimento delle attività subappaltate da parte del subappaltatore è necessaria la preventiva autorizzazione da parte dell’INVALSI;
3. il Fornitore deve depositare presso l’INVALSI originale o copia autentica del contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate.
Il Fornitore, unitamente al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell’articolo 105, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, deve produrre:
- la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’articolo 2359 c.c. con l’impresa subappaltatrice. Nel caso in cui il Fornitore sia un RTI o un consorzio, analoga dichiarazione dovrà essere prodotta da ciascuna delle imprese facenti parte del RTI o del consorzio;
- la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione/certificazione prescritti dal Bando di gara in relazione alla prestazione subappaltata;
- la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice.
L’INVALSI provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nelle fattispecie previste ai sensi di quanto previsto dall’art. 105, comma 13, D. Lgs. n. 50/2016. In tal caso, il Fornitore dovrà comunicare all’INVALSI la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.
L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.
Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni dell’art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016.
12.3. Affidamento dell’Appalto Specifico
L’INVALSI potrà affidare gli Appalti Specifici (II^ fase) in favore dell’unico operatore affidatario dell’Accordo Quadro.
Come specificato nello Schema di Accordo Quadro, l’INVALSI, ai fini della conclusione di un Appalto Specifico, dovrà emettere apposita Nota di richiesta contenente le specifiche tecniche del/dei servizio/i richiesto/i ed il relativo importo.
Il Fornitore dell’Accordo Quadro, entro quattro giorni lavorativi dal ricevimento della Nota di richiesta, deve inviare Nota di adesione alla fornitura richiesta.
In seguito all’acquisizione della Nota di adesione, si procederà alla stipula del singolo contratto di Appalto Specifico, con l’effetto che il Fornitore è tenuto a dare esecuzione completa alla fornitura richiesta.
12.4. Nota di richiesta
La Nota di richiesta, attraverso cui viene affidato al Fornitore il singolo Appalto Specifico:
- determinerà i servizi oggetto del singolo Appalto Specifico e la loro dimensione, l’importo contrattuale stimato e la sua durata;
- potrà eventualmente contenere l’indicazione del/i luogo/ghi di esecuzione della fornitura.
13. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” (di seguito la “Legge”), l’INVALSI fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali alla stessa resi.
Finalità del trattamento
I dati forniti dai concorrenti vengono acquisiti dall’INVALSI per verificare la sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara ed in particolare delle capacità amministrative e tecnico- economiche dei concorrenti richieste per l’esecuzione della fornitura nonché per l’aggiudicazione e, per quanto riguarda la normativa antimafia, in adempimento di precisi obblighi di legge.
I dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti dall’INVALSI ai fini della stipula dell’Accordo Quadro per l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa dell’Accordo Quadro stesso.
Tutti i dati acquisiti dall’INVALSI potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.
Natura del conferimento
Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti dall’INVALSI potrebbe determinare, a seconda dei casi, l’impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione.
Dati sensibili e giudiziari
Di norma i dati forniti dai concorrenti e dall’aggiudicatario non rientrano tra i dati classificabili come “sensibili”, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettere d) del D.Lgs. n. 196/2003. I dati “giudiziari” di cui all’articolo 4, comma 1, lettera e) del D.Lgs. n. 196/2003 sono trattati esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa. Con la partecipazione alla presente procedura, il Fornitore acconsente espressamente al trattamento dei dati giudiziari necessari per la partecipazione al presente procedimento.
Modalità del trattamento dei dati
Il trattamento dei dati verrà effettuato dall’INVALSI in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a trattarli nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla Legge e/o dai Regolamenti interni.
Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati
I dati potranno essere:
- trattati dal personale dell’INVALSI che cura il procedimento di gara o da quello in forza ad altri uffici della società che svolgono attività ad esso attinente o attività per fini di studio e statistici;
- comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza od assistenza all’INVALSI in ordine al procedimento di gara, anche per l’eventuale tutela in giudizio dell’INVALSI, o per studi di settore o fini statistici;
- comunicati ad eventuali soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e di collaudo che verranno di volta in volta costituite;
- comunicati, ricorrendone le condizioni, ad altra Pubblica Amministrazione per la quale l’INVALSI svolga attività ai sensi dello statuto, relativamente ai dati forniti dal concorrente aggiudicatario;
- comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- comunicati all’Autorità Nazionale Anticorruzione (già Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture) in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione n. 1 del 10/01/2008.
Inoltre, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33/2012; nonché art. 29 D. Lgs. n. 50/2016), il concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet xxx.xxxxxxx.xx, sezione “Amministrazione Trasparente”.
Diritti del concorrente/interessato
Al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui all’articolo 7 del D.Lgs. n. 196/2003. In particolare, l’interessato ha il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione. Ai sensi del medesimo articolo, ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.
Titolare del trattamento
Titolare del trattamento è l’INVALSI, con sede in Roma, Via Xxxxxxxx Xxxxx n. 35 al quale ci si potrà rivolgere per esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e chiedere l’elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento.
Consenso del concorrente/interessato
Acquisite, ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell’offerta e/o la sottoscrizione dell’Accordo Quadro, il concorrente acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito.
14. CODICE ETICO
In relazione all’appalto, nello svolgimento delle attività oggetto dell’Accordo Quadro, l’affidatario dovrà uniformarsi ai principi e doveri richiamati nel Codice Etico in vigore presso l’INVALSI. nonché ai principi e alle previsioni ivi contenute, nonché a quanto previsto nel Piano di Prevenzione della Corruzione adottato dall’INVALSI ai sensi della L. 190/2012.
A tal fine, in seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula dell’Accordo Quadro, l’aggiudicatario di ciascun lotto ha l’onere di prendere visione dei predetti documenti presso il sito xxx.xxxxxxx.xx.
ALLEGATI
Sono parte integrante del presente Disciplinare i seguenti allegati: Bando di gara
Allegato 1 – Documento unico di gara europeo (DGUE) Allegato 2 – Documento di partecipazione
Allegato 3 – Dichiarazione del Patto di Integrità Allegato 4 – Modello di Relazione Tecnica Allegato 5 - Modello di offerta economica Allegato 6 – Schema di Accordo Quadro Capitolato Tecnico
Il Direttore Generale
Firmato da:
Xxxxx Xxxxxxx Motivo:
Xxxxx Xxxxxxx