ALLEGATO B SCHEMA DI CONVENZIONE
ALLEGATO B
SCHEMA DI CONVENZIONE
CONVENZIONE n. del
Per l’attivazione di Progetti di Tirocini di Inserimento Lavorativo
TRA
SOGGETTO PROMOTORE…………………….…..……………………..…………………………………….
(D'ora in poi denominato “soggetto promotore”)
Codice Fiscale ,
Partita IVA ,
Sede legale in (INDIRIZZO) – (COMUNE) – (PROVINCIA) ,
Rappresentato da ,
Nato/a in …………………………il ,
E
SOGGETTO OSPITANTE ,
(D'ora in poi denominato "soggetto ospitante")
Codice Fiscale ,
Partita IVA ,
Sede legale in (INDIRIZZO) – (COMUNE) – (PROVINCIA) ,
Sede operativa (luogo di svolgimento del tirocinio)
(INDIRIZZO) – (COMUNE) – (PROVINCIA) ,
Rappresentato da ,
Nato/a in ………………………….…………………il ,
Settore aziendale (ATECO 2007)
PREMESSO CHE:
• I tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento sono finalizzati a favorire l’inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati e di altri destinatari.
• I Tirocini non costituiscono rapporti di lavoro.
• Poiché il tirocinio non configura attività lavorativa, la partecipazione al medesimo e la percezione dell'indennità non comportano la perdita dello stato di disoccupazione
eventualmente posseduto dal tirocinante.
• I Tirocini di inserimento/reinserimento lavorativo non possono costituire elusione del rapporto di lavoro.
SI CONVIENE QUANTO SEGUE:
Art. 1 – Oggetto della Convenzione
La premessa, nonché gli atti e i documenti (comprensivi degli allegati) richiamati dalla presente Convenzione, costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione stessa.
Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le proprie strutture al massimo
n tirocinante/i
su proposta del soggetto promotore. Alla presente Convenzione, per ciascun tirocinante accolto, viene allegato il relativo Progetto di Tirocinio (Learning Agreement) di inserimento lavorativo, nel quale sono definiti gli obiettivi e le modalità di attuazione del tirocinio stesso.
Art. 2 – Modalità di attivazione del tirocinio
I progetti di Xxxxxxxx di inserimento lavorativo sono svolti sulla base della presente Convenzione stipulata tra soggetto promotore e soggetto ospitante.
Art. 3 – Obblighi del soggetto promotore
Il soggetto promotore si impegna a presiedere e monitorare il progetto di Tirocinio; a nominare un proprio tutor che assiste ed accompagna il tirocinante nell’inserimento in azienda e ne verifica la frequenza (accompagnatore/tutor aziendale), indicato nel singolo progetto di Tirocinio.
Il soggetto promotore è tenuto a conservare agli atti tutta la documentazione inerente ai tirocini promossi.
Formare/informare il tirocinante in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.lgs. 81/2008, nonché del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 settembre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID- 19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 7 settembre 2020, n. 222 e della corrispondente normativa dello Stato Maltese.
Art. 4 – Obblighi del soggetto ospitante
Il soggetto ospitante garantisce lo svolgimento del tirocinio in coerenza con gli obiettivi previsti nel Progetto di Tirocinio.
Effettua le Comunicazioni obbligatorie di cui al D.L. n. 510/1996 (ad es.: UNILAV, ecc.) o da normativa corrispondente in vigore nello Stato di Malta.
Ai fini della sicurezza, i tirocinanti sono da intendersi alla stregua di lavoratori, pertanto, il
soggetto ospitante deve assicurare:
• di applicare, nei confronti del tirocinante, gli stessi protocolli di sicurezza previsti per i lavoratori, ivi comprese le prescrizioni previste, in capo ai datori di lavoro, dalla normativa nazionale e regionale vigente, e dichiara di adottare le misure di sicurezza sopra citate;
• di fornire ai tirocinanti le prescrizioni e i dispositivi di protezione individuale previsti per la sicurezza sanitaria dai protocolli applicati per i lavoratori.
• Il Soggetto ospitante è, inoltre, responsabile della corretta applicazione dei protocolli emanati dalle Autorità competenti per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori dal possibile contagio da nuovo coronavirus e garantire la salubrità dell'ambiente di lavoro.
Art. 5 – Diritti e doveri del tirocinante/destinatario
Il/la tirocinante ha l’obbligo di attenersi a quanto previsto nel Progetto di Tirocinio svolgendo le attività concordate. Il Tirocinante è tenuto a rispettare la corretta applicazione dei protocolli emanati dalle Autorità competenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19
Art. 6 – Modalità di tutoraggio
Il soggetto ospitante nomina un referente aziendale, responsabile dell’inserimento e affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro, che possiede esperienze e competenze professionali adeguate a garantire il raggiungimento degli obiettivi del tirocinio.
Art. 7 – Indennità di partecipazione e Garanzie assicurative
L’ammontare dell’indennità di partecipazione e il soggetto che ne sosterrà il costo sono indicati nel singolo progetto di Tirocinio di Inserimento Lavorativo (TIL) allegato alla presente convenzione.
I Costi delle garanzie assicurative saranno a carico del progetto Men Italia/Malta. Il/i soggetto/i (partner) che sosterrà/anno i tali costi è/sono indicato/i nel singolo progetto TIL allegato alla presente convenzione.
Art. 8 – Decorrenza e durata della Convenzione
La presente Convenzione ha durata dalla data di stipula al ........................, nel rispetto del limite di tempo previsto in sei mesi.
Gli impegni assunti dalle parti con la presente Convenzione permangono fino alla data di conclusione dei Tirocinigià attivati entro la data di scadenza della stessa.
Art. 9 – Recesso
Il soggetto ospitante può recedere unilateralmente dal singolo Tirocinio, previo confronto con il Soggetto Promotore, nei seguenti casi:
• comportamenti del tirocinante tali da far venir meno le finalità del progetto personalizzato;
• reiterato mancato rispetto da parte del tirocinante delle norme in materia di sicurezza. Il soggetto promotore può recedere unilateralmente nel caso in cui:
• il soggetto ospitante non riesca a garantire il regolare svolgimento del tirocinio;
• mancato adempimento da parte del soggetto ospitante degli obblighi di cui all’art. 4;
• si ravvisi nei confronti dell’ospitante una condizione di elusione di rapporto di lavoro. Il
recesso dovrà essere comunicato all'altra parte e al tirocinante in forma scritta.
Art. 10 – Monitoraggio
Le finalità e modalità del monitoraggio dei tirocini sono definite nel progetto di TIL.
Art. 11 – Attestazione dell’attività svolta
Al termine del tirocinio, sulla base del progetto di Tirocinio e della Scheda Individuale, è rilasciata al tirocinante un’Attestazione di realizzazione.
Art. 12 – Trattamento dati personali - Privacy
Le Parti dichiarano reciprocamente, ai sensi del D. Lgs. n.196/03 e s.m.i. nonché del GDPR Regolamento UE 679/2016, di essere informate e di acconsentire espressamente che i dati personali concernenti i firmatari della presente Convenzione, comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell’esecuzione della Convenzione, vengano trattati esclusivamente per le finalità della stessa. Titolari del trattamento sono rispettivamente il soggetto ospitante e il soggetto promotore.
Art. 13 – Rinvio
Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.
Luogo ……………………… Data …… / …… / …………
.......................................................................................................
(firma per il soggetto promotore)
.......................................................................................................
(firma per il soggetto ospitante)
(La copia dei documenti di riconoscimento dei firmatari è conservata agli atti del soggetto promotore)