Contract
Il Lavoro in Pillole
Contratti di lavoro e dintorni
a cura dell’Ufficio Legale di Adecco Italia
INDICE
Il lavoro in pillole
contratti di lavoro e dintorni
1. Somministrazione di lavoro a tempo determinato, di Xxxxxx Xxxxxxxx 1
2. Apprendistato in somministrazione, di Xxxxxx Xxxxxxxx 11
▪ IL CONTRATTO DI APPRENDISTATO 11
▪ APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE IN SOMMINISTRAZIONE 15
▪ SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO (STAFF LEASING) 18
3. Contratto a tempo determinato, di Xxxxxx Xxxxxxxx 20
4. Prestazioni lavoro autonomo: lavoro a progetto, di Xxxxxx Xxxxxxx 27
5. Prestazioni lavoro autonomo: partita IVA, di Xxxxxx Xxxxxxx 33
6. Lavoro intermittente, di Xxxxxxxx Xxxxxxx 36
7. Lavoro accessorio, di Xxxxxxx Xxxxxxx 42
8. Lavoro a tempo parziale, di Xxxxxxx Xxxxxxx 44
9. XXXXXXXX, di Xxxxxxxx Xxxxxxx 47
10. Licenziamenti individuali, di Xxxxx Xxxxxxx 56
11. ASSICURAZIONE SOCIALE PER L’IMPIEGO, di Xxxxxxx Xxxxx 61
12. Agevolazioni contributive e incentivi economici, di Xxxxxxx Xxxxx 69
13. Incentivi alle assunzioni, norme antielusione, di Xxxxxxx Xxxxx 72
14. Legge n. 68 del 1999, diritto al lavoro dei disabili, di Xxxxxxxxxx Xxx 73
15. Contratti di lavoro nella Pubblica Amministrazione, di Xxxxxxxxxx Xxx 76
1. SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO
di Xxxxxx Xxxxxxxx
La normativa sul contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato è contenuta nel Decreto Legislativo n. 276 del 2003, in particolare negli articoli da 20 a 28.
L’istituito della somministrazione può essere così graficamente rappresentato:
SOMMINISTRATORE
Contratto di somministrazione
Contratto di lavoro
UTILIZZATORE
Potere direttivo
e di controllo
LAVORATORE
Prestazione di lavoro
in cui:
- il Somministratore (Agenzia per il Lavoro) è il soggetto, debitamente autorizzato dal Ministero del Lavoro, che fornisce (somministra) la manodopera
- l’Utilizzatore è il soggetto che si avvale dell’attività lavorativa del prestatore di lavoro “oggetto” di somministrazione
- il Lavoratore, assunto da un datore di lavoro (somministratore), svolge la propria prestazione lavorativa nell’interesse, sotto la direzione ed il controllo dell’utilizzatore
pertanto:
nella relazione triangolare della somministrazione, utilizzatore e somministratore divengono, di fatto e di diritto, co-datori di lavoro e danno vita ad una fattispecie tipizzata legalmente di “co- impiego” nei confronti di uno stesso lavoratore subordinato (Cass. 27 febbraio 2003, n. 3020).
Nella tabella seguente sono descritte le principali caratteristiche.
Contratto di somministrazione di lavoro: il contratto avente ad | |
oggetto la fornitura professionale di manodopera, a tempo | |
indeterminato o a termine. | |
Missione: il periodo durante il quale, nell’ambito di un contratto di | |
DEFINIZIONI | somministrazione di lavoro, il lavoratore dipendente da un’agenzia di |
(art. 2, comma 1, | somministrazione è messo a disposizione di un utilizzatore e opera |
lettere a, a-bis, a-ter) | sotto il controllo e la direzione dello stesso. |
Condizioni di base di lavoro e d’occupazione: il trattamento | |
economico, normativo e occupazionale previsto da disposizioni | |
legislative, regolamentari e amministrative, da contratti collettivi o da | |
altre disposizioni vincolanti di portata generale in vigore presso un |
utilizzatore, ivi comprese quelle relative: 1) all’orario di lavoro, le ore di lavoro straordinario, le pause, i periodi di riposo, il lavoro notturno, le ferie e i giorni festivi; 2) alla retribuzione; 3) alla protezione delle donne in stato di gravidanza e in periodo di allattamento, nonché la protezione di bambini e giovani; la parità di trattamento fra uomo e donna, nonché altre disposizioni in materia di non discriminazione. | |
CARATTERISTICHE (art. 20, comma 2) | Per tutta la durata della somministrazione i lavoratori, assunti dall'Agenzia per il lavoro, svolgono la propria attività nell'interesse nonché sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore. |
CAUSALE (art. 20, comma 4) | Ferme restando le numerose ipotesti di acausalità (descritte nei paragrafi successivi), la somministrazione di lavoro a tempo determinato é ammessa a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all'ordinaria attività dell'utilizzatore. A titolo esemplificativo e senza che gli esempi possano costituire formule da riportare nei contratti: ▪ ragioni di carattere tecnico: lavorazioni in fasi successive complesse, che richiedono lo svolgimento di mansioni non rintracciabili nell’attuale contesto aziendale, perché comportano particolari attitudini o specializzazioni; ▪ ragioni di carattere produttivo: necessità di provvedere ad un incremento straordinario, occasionale e non prevedibile, in forza delle commesse che hanno determinato una specifica “punta di lavoro”, ovvero per l’esecuzione di un’attività lavorativa determinata dalla stagionalità dell’attività produttiva considerata; ▪ ragioni di carattere organizzativo: necessità di provvedere alla copertura di posti temporaneamente vacanti a causa di un processo di riorganizzazione e/o ristrutturazione in atto in azienda; necessità di provvedere alla organizzazione di una linea produttiva commerciale; provvedere alla inizializzazione di un nuovo processo lavorativo legato all’utilizzo di attrezzature o macchinari appena acquistati; ▪ ragioni di carattere sostitutivo: necessità di provvedere alla copertura di posti di lavoro resi temporaneamente vacanti, ad esempio, per sostituire lavoratrici madri in astensione obbligatoria; per sostituire dipendenti che hanno subito un infortunio o che si trovano in malattia o in ferie. Il punto sul quale insiste la giurisprudenza è, soprattutto, quello della coerenza tra la ragione tecnico, produttiva, organizzativa o sostitutiva e l’apposizione del termine. Quanto al controllo sulla causale, esso è rivolto ad appurare che la ragione posta a fondamento dell’assunzione sia oggettiva e specificata accuratamente, escludendo la legittimità di ragioni generiche, ripetitive, stereotipate, standardizzate, alternative ed eccessivamente ampie. |
CAUSALE SOSTITUTIVA (Corte Cost. sent. n. 214/2009) | Con particolare riferimento alle ragioni di carattere sostitutivo, la Corte Costituzionale ha statuito che tutte le volte in cui l'assunzione a tempo determinato avvenga per soddisfare ragioni di carattere sostitutivo, risulti per iscritto anche il nome del lavoratore sostituito (leggasi: n. di matricola o altro codice identificativo univoco) e la causa della sua assenza. |
ACAUSALITA’ (art. 20, commi 5-bis e 5- ter) | Non operano le disposizioni di cui all’art. 20, comma 4, D.Lgs. n. 276/2003 e, pertanto, non deve essere indicata la causale di somministrazione e non operano gli eventuali limiti quantitativi, qualora il contratto di somministrazione preveda l’utilizzo di soggetti: 1. in mobilità, assunti a termine dal somministratore ai sensi dell’art. 8, comma 2, della L. 223/91, con contratto di durata non superiore a 12 mesi. 2. disoccupati percettori dell'indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali o ridotti, da almeno sei mesi. 3. percettori di ammortizzatori sociali, anche in deroga, da almeno sei mesi. 4. definiti “svantaggiati” o “molto svantaggiati” ai sensi dei numeri 18) e 19) dell’articolo 2 del regolamento (CE) 6 agosto 2008, n. 800. Con decreto del Ministero del Lavoro del 20 marzo 2013 si è provveduto all’individuazione dei lavoratori di cui alle lettere a), b) ed e) del n. 18 dell’articolo 2 del suddetto regolamento (CE) n. 800/2008. |
ACAUSALITA’ lavoratori svantaggiati (art. 2, numero 18), regolamento CE n. 800/2008) | Per "lavoratore svantaggiato" si intende chiunque rientri in una delle seguenti categorie: a) chi non ha un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi; b) chi non possiede un diploma di scuola media superiore o professionale; c) lavoratori che hanno superato i 50 anni di età; d) adulti che vivono soli con una o più persone a carico; e) lavoratori occupati in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato; f) membri di una minoranza nazionale all'interno di uno Stato membro che hanno necessità di consolidare le proprie esperienze in termini di conoscenze linguistiche, di formazione professionale o di lavoro, per migliorare le prospettive di accesso ad un'occupazione stabile. |
ACAUSALITA’ lavoratori molto svantaggiati (art. 2, numero 19), regolamento CE n. 800/2008) | È considerato "lavoratore molto svantaggiato" un lavoratore senza lavoro da almeno 24 mesi. |
ACAUSALITA’ primo rapporto di lavoro (D.Lgs. n. 368/2001, art. 1, comma 1-bis, lett. a) | La causale di somministrazione a tempo determinato non deve essere indicata nella prima missione a tempo determinato tra utilizzatore e lavoratore, per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione, di durata non superiore a 12 mesi (missione prorogabile, ferma restando la durata massima di 12 mesi). La Circolare del Ministero del Lavoro (n. 18 del 2012) ha precisato che dovrà farsi riferimento a precedenti rapporti di lavoro subordinato o di somministrazione di lavoro: nel caso ci siano stati tra lavoratore e datore di lavoro/utilizzatore precedenti rapporti di questo genere, dunque, questa ipotesi di acausalità non potrà essere utilizzata. |
Altre ipotesi di ACAUSALITA’ (art. 20, comma 5- quater) | Fermi restando gli eventuali limiti quantitativi, ulteriori ipotesi di acausalità possono essere individuate dai contratti collettivi nazionali, territoriali ed aziendali stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro. |
SUCCESSIONE DI CONTRATTI cd "stop&go" | Sul punto si rimanda alla Circolare n. 8, del 28 novembre 2012, di Assolavoro Servizi. |
LIMITI QUANTITATIVI (art. 20, comma 4) | La individuazione di limiti quantitativi di utilizzazione della somministrazione a tempo determinato é affidata ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati da sindacati comparativamente più rappresentativi in conformità alla disciplina di cui all'articolo 10 del D.Lgs. n. 368/2001. Sono in ogni caso esenti da limitazioni quantitative i contratti di somministrazione a tempo determinato conclusi: a) nella fase di avvio di nuove attività (per i periodi definiti dai contratti collettivi nazionali) b) per ragioni di carattere sostitutivo, o di stagionalità c) per specifici spettacoli oppure programmi radiofonici o televisivi d) con lavoratori di età superiore a 55 anni (ridotta a 50 anni, in considerazione di una specifica ipotesi di acausalità). Sono inoltre esenti da limitazioni quantitative i contratti di somministrazione acausali qualora relativi a lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, lavoratori percettori di indennità di disoccupazione o di altro ammortizzatore sociale da almeno sei mesi, lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati (art. 20, commi 5-bis e 5-ter). |
DIVIETI (art. 20, comma 5) | Il contratto di somministrazione di lavoro é vietato: 1) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero; 2) salva diversa disposizione degli accordi sindacali, presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione, a meno che: |
a) tale contratto sia stipulato per provvedere alla sostituzione di lavoratori assenti; b) abbia ad oggetto prestazioni di lavoro di soggetti iscritti nelle liste di mobilità, assunti con contratto a termine della durata non superiore a 12 mesi; c) abbia una durata iniziale non superiore a tre mesi. 3) salva diversa disposizione degli accordi sindacali, il divieto opera altresì presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell'orario, con diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione; 4) da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008. | |
STABILIZZAZIONE in capo all’utilizzatore (d.lgs. 368/2001, art. 5, commi 4-bis e 4-ter) | Al fine del computo dei 36 mesi utili per la trasformazione a tempo indeterminato in capo al datore di lavoro/utilizzatore, oltre ai periodi di lavoro con contratto a tempo determinato si tiene altresì conto dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni equivalenti, svolti fra medesimi soggetti (lavoratore e datore/utilizzatore) in esecuzione di contratti di somministrazione a tempo determinato. Sono fatte salve diverse disposizioni di contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali e restano escluse le attività stagionali così come definite dal DPR n. 1525/1963, nonché come individuate dagli avvisi comuni o dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro. La Circolare del Ministero del Lavoro n. 18 del 2012 ha precisato che i datori di lavoro dovranno tener conto, ai fini del limite dei 36 mesi, dei periodi di lavoro svolti in forza di contratti di somministrazione a tempo determinato stipulati a far data dal 18 luglio 2012 (data di entrata in vigore della L. n. 92/2012). Per una disamina più completa dell’argomento si rimanda alla trattazione contenuta nel capitolo “3. Contratto a tempo determinato”. |
RAPPORTO DI LAVORO (art. 22, comma 2) | In caso di somministrazione a tempo determinato il rapporto di lavoro tra somministratore e prestatore di lavoro é soggetto alla disciplina di cui al Decreto Legislativo n. 368/2001, per quanto compatibile, e in ogni caso con esclusione delle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 3 e seguenti (successione di contratti, stabilizzazione, diritto di precedenza). Il termine inizialmente posto al contratto di lavoro può in ogni caso essere prorogato, con il consenso del lavoratore e per atto scritto, nei casi e per la durata prevista dal contratto collettivo applicato dal somministratore. |
PROROGHE (art. 42, CCNL ApL) | Il periodo di assegnazione iniziale può essere prorogato per 6 volte nell’arco di 36 mesi. Il periodo temporale dei 36 mesi si intende comprensivo del periodo iniziale di missione, fermo restando che l’intero periodo si configura come un’unica missione. Qualora, nell’ambito della medesima somministrazione del lavoratore presso la stessa impresa utilizzatrice, vengano utilizzate al massimo |
due proroghe nell’arco dei primi 24 mesi comprensivi del periodo iniziale, le proroghe residue, in deroga a quanto previsto al punto precedente, potranno prevedere il raggiungimento di una durata complessiva del contratto fino a 42 mesi. Resta inteso che, nei casi di somministrazione per la sostituzione di lavoratori assenti, il periodo iniziale della missione può essere prorogato fino alla permanenza delle ragioni che hanno causato le assenze. L’informazione al lavoratore della durata temporale della proroga va fornita, salvo motivi d’urgenza, con un anticipo di 5 giorni rispetto alla scadenza inizialmente prevista o successivamente prorogata, e, comunque, mai inferiore a 2 giorni. | |
PERIODO DI PROVA (art. 28, CCNL ApL) | È consentito apporre un periodo di prova per ogni singola missione; nel caso di successive missioni intervenute entro 12 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro precedente, presso la stessa impresa utilizzatrice e con le medesime mansioni, non è consentito apporre il periodo di prova. Il periodo di prova è determinato in 1 giorno di effettiva prestazione per ogni quindici giorni di calendario a partire dall’inizio della missione. In ogni caso il periodo di prova non può essere inferiore a 1 giorno e superiore a 11 per missioni fino a 6 mesi nonché a 13 per quelle superiori a 6 mesi. Resta inteso che per le missioni di durata inferiore a 15 giorni può essere stabilito un solo giorno di prova. |
COMPUTO (art. 22, comma 5) | In caso di contratto di somministrazione, il prestatore di lavoro non é computato nell'organico dell'utilizzatore ai fini della applicazione di normative di legge o di contratto collettivo, fatta eccezione per quelle relative alla materia dell'igiene e della sicurezza sul lavoro. |
PARITA’ DI TRATTAMENTO (art. 23, comma 1 e art. 18 comma 3-bis) | Per tutta la durata della missione presso un utilizzatore, e ferma restando l’integrale applicabilità delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, i lavoratori dipendenti dal somministratore hanno diritto a condizioni di base di lavoro e d’occupazione complessivamente non inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello dell’utilizzatore, a parità di mansioni svolte (la violazione, per il somministratore e l’utilizzatore, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250 a euro 1.250). |
RETRIBUZIONE (art. 26, comma 1, CCNL ApL) | La retribuzione dei lavoratori viene liquidata con periodicità mensile, sulla base delle ore lavorate e di quelle contrattualmente dovute nel corso di ciascun mese dell’anno, assumendo come coefficiente divisore orario mensile quello risultante dalla seguente formula, valida anche per ferie e mensilità aggiuntive: orario settimanale aziendale * 52 / 12. |
SERVIZI SOCIALI ED ASSISTENZIALI (art. 23, comma 4 e art. 18 comma 3-bis) | I lavoratori dipendenti dal somministratore hanno diritto a fruire di tutti i servizi sociali e assistenziali di cui godono i dipendenti dell'utilizzatore addetti alla stessa unità produttiva, esclusi quelli il cui godimento sia condizionato alla iscrizione ad associazioni o società cooperative o al conseguimento di una determinata anzianità di servizio (la violazione, per il solo utilizzatore, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250 a euro 1.250). |
PREMI DI RISULTATO E DI PRODUZIONE (art. 23, comma 4) | I contratti collettivi applicati dall'utilizzatore stabiliscono modalità e criteri per la determinazione e corresponsione delle erogazioni economiche correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati tra le parti o collegati all'andamento economico dell'impresa. Il CCNL ApL, all’art. 26 comma 7, dispone che: - i premi di produzione di qualsiasi natura non collegati a risultati e/o obiettivi aziendali sono erogati in rapporto alla durata della missione - i premi di risultato sono erogati in base ad un importo che faccia riferimento all’ultimo PDR effettivamente e complessivamente erogato dall’utilizzatore rapportato alla durata della missione, salva esplicita esclusione contrattuale prevista per i rapporti a tempo determinato o in somministrazione. |
SALUTE E SICUREZZA (art. 23, comma 5) | Il somministratore informa i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive in generale e li forma e addestra all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento della attività lavorativa per la quale essi vengono assunti. Il contratto di somministrazione può prevedere che tale obbligo sia adempiuto dall'utilizzatore; in tale caso ne va fatta indicazione nel contratto con il lavoratore. L'utilizzatore osserva, nei confronti del lavoratore in somministrazione, tutti gli obblighi di protezione previsti nei confronti dei propri dipendenti ed é responsabile per la violazione degli obblighi di sicurezza individuati dalla legge e dai contratti collettivi. Il Testo Unico Sicurezza (D.Lgs. n. 81/2008) all’art. 3, comma 5, ribadisce che nell’ipotesi di prestatori di lavoro nell’ambito di un contratto di somministrazione di lavoro di cui agli articoli 20, e seguenti, del D.Lgs. n. 276/2003, fermo restando quanto specificamente previsto dal comma 5 dell’articolo 23, tutti gli obblighi di prevenzione e protezione di cui al presente decreto sono a carico dell’utilizzatore. Il CCNL ApL (art. 21, comma 6) dispone, in linea con quanto sopra riportato, che la sorveglianza sanitaria obbligatoria, ove richiesta, resta a carico dell’impresa utilizzatrice. |
POTERE DISCIPLINARE (art. 23, comma 7) | Ai fini dell'esercizio del potere disciplinare, che é riservato al somministratore, l'utilizzatore comunica al somministratore gli elementi che formeranno oggetto della contestazione ai sensi dell'articolo 7 della Legge n. 300/1970. |
RESPONSABILITA’ CIVILE (art. 26) | Nel caso di somministrazione di lavoro l'utilizzatore risponde nei confronti dei terzi dei danni a essi arrecati dal prestatore di lavoro nell'esercizio delle sue mansioni. |
NULLITA’ DEL CONTRATTO (art. 21, comma 4) | In mancanza di forma scritta il contratto di somministrazione é nullo e i lavoratori sono considerati a tutti gli effetti alle dipendenze dell'utilizzatore. |
SOMMINISTRAZIONE IRREGOLARE (art. 27, comma 1) | La normativa definisce irregolare la somministrazione quando: - il somministratore non possiede la necessaria autorizzazione ministeriale - il potere di direzione e controllo non è esercitato dall'utilizzatore - non è correttamente specificata e/o non è comprovata la causale di utilizzo - sono violati gli eventuali limiti quantitativi - risulta essere in divieto - mancano gli estremi dell'autorizzazione ministeriale sul contratto - la somministrazione è per un numero di lavoratori superiore a quello indicato sul contratto - il contratto non contiene l'indicazione della presenza dei rischi per l'integrità e la salute del lavoratore e delle misure di prevenzione adottate - la durata del contratto non copre l'intera durata dell'attività lavorativa. In caso di somministrazione irregolare il lavoratore può chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell'articolo 414 del codice di procedura civile, notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo, con effetto dall'inizio della somministrazione. |
SOMMINISTRAZIONE FRAUDOLENTA (art. 28) | Quando la somministrazione di lavoro é posta in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicato al lavoratore, somministratore e utilizzatore sono puniti con una ammenda di 20 euro per ciascun lavoratore coinvolto e ciascun giorno di somministrazione. Inoltre, nell’ipotesi in cui il contratto sia posto in essere in frode a norme inderogabili di legge, lo stesso è da considerarsi nullo per illiceità della causa e, pertanto, il lavoratore è considerato a tutti gli effetti alle dipendenze dell’utilizzatore (artt. 1343 e 1418 cod. civ.). |
TERMINI DI DECADENZA PER L’IMPUGNAZIONE (art. 32, comma 4, lett. d, Legge n. 183/2010 e art. 6, commi 1 e 2, Legge n. 604/1966) | Impugnazione stragiudiziale, con qualsiasi atto scritto: entro 60 giorni. Impugnazione giudiziale: entro i successivi 180 giorni. |
OBBLIGHI IN CAPO ALL’UTILIZZATORE | L’utilizzatore: - garantisce ai dipendenti del somministratore condizioni di base di lavoro e d’occupazione complessivamente non inferiori a quelle dei propri dipendenti, a parità di mansioni svolte (art. 23, comma 1) - garantisce ai dipendenti del somministratore la fruizione di tutti i servizi sociali e assistenziali di cui godono i propri dipendenti addetti alla stessa unità produttiva, esclusi quelli il cui godimento sia condizionato alla iscrizione ad associazioni o società cooperative o al conseguimento di una determinata anzianità di servizio (art. 23, comma 3) - informa i dipendenti del somministratore sui posti vacanti presso la propria organizzazione, affinché possano aspirare, al pari dei propri dipendenti, a ricoprire posti di lavoro a tempo indeterminato. Tali informazioni possono essere fornite mediante un avviso generale opportunamente affisso all’interno dei locali dell’utilizzatore presso il quale e sotto il cui controllo detti lavoratori prestano la loro opera (art. 23, comma 7-bis) - comunica alla r.s.u., ovvero alle r.s.a. e, in mancanza, alle associazioni territoriali di categoria aderenti alle confederazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (art. 24, comma 4): a) il numero e i motivi del ricorso alla somministrazione di lavoro prima della stipula del contratto di somministrazione; ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità di stipulare il contratto, l'utilizzatore fornisce le predette comunicazioni entro i cinque giorni successivi; b) ogni dodici mesi, anche per il tramite della associazione dei datori di lavoro alla quale aderisce o conferisce mandato, il numero e i motivi dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati. Il mancato rispetto degli obblighi sopra riportati (pari condizioni di base di lavoro e d’occupazione, servizi sociali ed assistenziali, informazione posti vacanti e comunicazione alle organizzazioni sindacali) è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250 a euro 1.250. L’utilizzatore: - è obbligato in solido con il somministratore a corrispondere ai lavoratori in somministrazione i trattamenti retributivi e contributivi (art. 23, comma 3) - osserva, nei confronti del lavoratore in somministrazione, tutti gli obblighi di prevenzione e di protezione previsti nei confronti dei propri dipendenti ed é responsabile per la violazione degli obblighi di sicurezza individuati dalla legge e dai contratti collettivi (art. 23, comma 5) - nel caso in cui adibisca il lavoratore dipendente del somministratore o mansioni superiori o comunque non equivalenti a quelle dedotte in contratto, deve darne immediata comunicazione scritta al somministratore consegnandone |
copia al lavoratore. Qualora non abbia adempiuto a tale obbligo, l’utilizzatore risponde in via esclusiva per le differenze retributive spettanti al lavoratore e per l’eventuale risarcimento del danno derivante dall’assegnazione a mansioni inferiori (art. 23, comma 7) - per tutta la durata della somministrazione, deve garantire ai dipendenti del somministratore l’esercizio dei diritti di libertà e di attività sindacale nonché la partecipazione alle assemblee dei propri dipendenti (art. 24, comma 2). |
2. APPRENDISTATO IN SOMMINISTRAZIONE
di Xxxxxx Xxxxxxxx
CONTRATTO DI APPRENDISTATO
Decreto Legislativo n. 167/2011 (Testo Unico Apprendistato)
DEFINZIONE (art. 1, comma 1) | L'apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani. |
DISCIPLINA GENERALE (art. 2, comma 1) | La disciplina del contratto di apprendistato è rimessa ad appositi accordi interconfederali ovvero ai contratti collettivi nazionali di lavoro, nel rispetto dei seguenti (principali) principi: - forma scritta del contratto, del patto di prova e del relativo piano formativo individuale da definire entro trenta giorni dalla stipulazione del contratto (lettera a) - possibilità di inquadrare il lavoratore fino a due livelli inferiori rispetto alla categoria spettante ovvero, in alternativa, di stabilire la retribuzione dell'apprendista in misura percentuale e in modo graduale all’anzianità di servizio (lettera c) - presenza di un tutore o referente aziendale (lettera d) - possibilità di finanziare i percorsi formativi aziendali per il tramite di fondi paritetici (tra cui ex art. 12 del D.Lgs. 276/2003, FormaTemp) anche attraverso accordi con le Regioni (lettera e) - divieto per le parti di recedere dal contratto durante il periodo di formazione in assenza di una giusta causa o di un giustificato motivo (lettera l) - possibilità per le parti di recedere dal contratto con preavviso decorrente dal termine del periodo di formazione (se nessuna delle parti esercita la facoltà di recesso il contratto prosegue come rapporto di lavoro a tempo indeterminato). Nel periodo di preavviso continua a trovare applicazione la disciplina del contratto di apprendistato (lettera m). |
RAPPORTO APPRENDISTI CON LAVORATORI SPECIALIZZATI (art. 2, comma 3) | Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere, direttamente o indirettamente per il tramite delle agenzie di somministrazione di lavoro ai sensi dell’articolo 20 del D.Lgs. n. 276/2003 non può superare il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il medesimo datore di lavoro. Dal 1 gennaio 2013, è esclusa la possibilità di assumere in somministrazione apprendisti con contratto di somministrazione a tempo determinato di cui all’articolo 20, comma 4, del D.Lgs. n. 276/2003. Pertanto l’apprendistato indiretto in somministrazione è possibile solo con contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato, cd staff leasing (vedi infra). Tale rapporto non può superare il 100% per i datori di lavoro che occupano un numero di lavoratori inferiore a dieci unità. Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non superiore a tre. |
CONFERMA IN SERVIZIO (art. 2, comma 3-bis) | L’assunzione di nuovi apprendisti è subordinata alla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 50% degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro (percentuale ridotta al 30% per il periodo di 36 mesi decorrente dal 18 luglio 2012). Dal computo della predetta percentuale sono esclusi i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, per dimissioni o per licenziamento per giusta causa. Qualora non sia rispettata la predetta percentuale, è consentita l’assunzione di un ulteriore apprendista rispetto a quelli già confermati, ovvero di un apprendista in caso di totale mancata conferma degli apprendisti pregressi. |
Gli apprendisti assunti in violazione dei limiti sopra riportati sono considerati lavoratori subordinati a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto. | |
Le disposizioni sulla conferma in servizio non si applicano nei confronti dei datori di lavoro che occupano alle loro dipendenze un numero di lavoratori inferiore a dieci unità (art. 2, comma 3-ter). | |
Possono essere assunti in tutti i settori di attività, pubblici o privati, con contratto di apprendistato professionalizzante (detta anche di mestiere) per il conseguimento di una qualifica professionale a fini contrattuali i soggetti di età compresa tra i diciotto anni e i ventinove anni (per i soggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi del D.Lgs. n. 226/2005, il contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età). | |
APPRENDISTATO professionalizzante (art. 4, commi 1, 2, 3 e 5) | Gli accordi interconfederali e i contratti collettivi stabiliscono, in ragione dell'età dell'apprendista e del tipo di qualificazione contrattuale da conseguire: - la durata e le modalità di erogazione della formazione per l'acquisizione delle competenze tecnico professionali e specialistiche in funzione dei profili professionali stabiliti nei sistemi di classificazione e inquadramento del personale; - nonché la durata, anche minima, del contratto che, per la sua componente formativa, non può comunque essere superiore a tre anni (oppure cinque per i profili professionali caratterizzanti la figura dell’artigiano individuati dalla contrattazione collettiva di riferimento). |
La formazione di tipo professionalizzante e di mestiere, svolta sotto la responsabilità della azienda, è integrata, nei limiti delle risorse annualmente disponibili, dalla offerta formativa pubblica, interna o esterna alla azienda, finalizzata alla acquisizione di competenze di base e trasversali per un monte complessivo non superiore a 120 ore nel triennio e disciplinata dalle Regioni sentite le parti sociali e tenuto conto dell'età, del titolo di studio e delle competenze dell'apprendista. Le Linee Guida definite il 17 ottobre 2013 dalla Conferenza Stato Regioni - in corso di approvazione definitiva alla data in cui si scrive - |
prevedono una durata variabile in funzione del titolo di studio posseduto dall’apprendista al momento dell’assunzione (120 ore nel triennio, per gli apprendisti privi di titolo, in possesso di licenza elementare o della sola licenza di scuola secondaria di I grado; 80 ore, per gli apprendisti in possesso di diploma di scuola secondaria di II grado o di qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale, 40 ore per gli apprendisti in possesso di laurea) Per i datori di lavoro che svolgono la propria attività in cicli stagionali i contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono prevedere specifiche modalità di svolgimento del contratto di apprendistato, anche a tempo determinato. | |
SANZIONI (art. 7, commi 1 e 2) | In caso di inadempimento nella erogazione della formazione di cui sia esclusivamente responsabile il datore di lavoro e che sia tale da impedire la realizzazione delle finalità formative il datore di lavoro è tenuto a versare la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato, maggiorata del 100%, con esclusione di qualsiasi altra sanzione per omessa contribuzione. Per ogni violazione delle disposizioni contrattuali collettive attuative dei principi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c) e d), il datore di lavoro è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 600 euro. In caso di recidiva la sanzione amministrativa pecuniaria varia da 300 a 1.500 euro. |
COMPUTO (art. 7, comma 3) | Fatte salve specifiche previsioni di legge o di contratto collettivo, i lavoratori assunti con contratto di apprendistato sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l'applicazione di particolari normative e istituti. |
LAVORATORI IN MOBILITA’ (art. 7, comma 4) | Ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale è possibile assumere in apprendistato i lavoratori in mobilità. Per essi trovano applicazione, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera m (libero recesso al termine del periodo di formazione), le disposizioni in materia di licenziamenti individuali di cui alla L. n. 604/1966, nonché il regime contributivo agevolato di cui all'articolo 25, c. 9, della L. n. 223/1991 e l'incentivo di cui all'articolo 8, comma 4, della medesima legge. |
ASSENZA OFFERTA FORMATIVA PUBBLICA (art. 7, comma 7) | In assenza della offerta formativa pubblica di cui all'articolo 4, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti |
INCENTIVI ECONOMICI (art. 7, comma 9) | In attesa della riforma degli incentivi all’occupazione, restano fermi gli attuali sistemi di incentivazione economica dell'apprendistato (contribuzione pari alla contribuzione per i lavoratori in mobilità). I benefici contributivi in materia di previdenza e assistenza sociale sono mantenuti per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di formazione, con esclusione dei lavoratori assunti ai sensi del comma 4 del presente articolo. |
DATORI DI LAVORO CON PIU’ SEDI (art. 7, comma 10) | I datori di lavoro che hanno sedi in più Regioni possono fare riferimento al percorso formativo della Regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni obbligatorie nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale. |
APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE IN SOMMINISTRAZIONE
Accordo del 5 aprile 2012 - Assolavoro, Felsa CISL, UIL Tem.p@
RAPPORTO DI LAVORO DELL’APPRENDISTA (art. 1) | L’apprendista viene assunto a tempo indeterminato dall’Agenzia mediante un contratto di apprendistato professionalizzante. La retribuzione, l’inquadramento e l’orario di lavoro dell’apprendista sono disciplinati dalle norme del contratto collettivo applicabile dall’impresa utilizzatrice, in conformità con quanto previsto dall’articolo 20, comma 1, del D.Lgs. n. 276/2003 e dall’art. 26 del CCNL ApL L’eventuale patto di prova potrà essere apposto una sola volta al momento dell’assunzione e la sua durata non potrà in ogni caso essere superiore a quella prevista dall’art. 28, lettera B), CCNL ApL per i lavoratori in somministrazione assunti a tempo indeterminato. Ai lavoratori somministrati assunti con contratto a tempo indeterminato si applicano nello specifico i seguenti periodi massimi di prova: Gruppo A: 6 mesi di calendario Gruppo B: 50 giorni di servizio effettivo Gruppo C: 30 giorni di servizio effettivo (Gruppo A: comprende i lavoratori di elevato contenuto professionale quali dirigenti, quadri e impiegati direttivi. Gruppo B: comprende i lavoratori di concetto, operai specializzati e/o corrispondenti alle cosiddette categorie intermedie con contenuti professionali caratterizzati da autonomia operativa ma non decisionale e da un elevato livello di conoscenze teorico/pratiche. Gruppo C: comprende i lavoratori qualificati e d’ordine, che eseguono il lavoro sotto la guida e il controllo di altri). Nell’ipotesi in cui la disciplina collettiva applicata dal’utilizzatore preveda per gli apprendisti periodi di prova di durata inferiore a quelli previsti dall’art. 28, lettera B), CCNL ApL, dovranno allora essere applicati quelli di durata inferiore. |
PIANO FORMATIVO INDIVIDUALE (art. 2, commi 1, 2 e 3) | Il piano formativo individuale determina, sulla base della disciplina del contratto collettivo applicato dall’impresa utilizzatrice, il percorso formativo che l’apprendista in somministrazione dovrà compiere per conseguire la qualifica prevista. Il piano formativo individuale è predisposto dall’Agenzia per il Lavoro congiuntamente all’utilizzatore e al lavoratore e deve essere sottoposto al parere di conformità di Forma.Temp entro 30 giorni dall’inizio della missione. Il parere di conformità viene rilasciato per iscritto dalla apposita Commissione costituita presso Forma.Temp. La Commissione esprime il proprio parere entro 30 giorni. In caso di mancata risposta entro tale termine, il piano formativo individuale si intende approvato. |
TUTOR (art. 3, commi 1-4) | Durante il periodo di apprendistato, il lavoratore somministrato dovrà rapportarsi con due Tutor, uno nominato dall’Agenzia per il Lavoro ed uno indicato dall’impresa utilizzatrice. L’Agenzia per il lavoro, prima di inviare in missione un apprendista, nomina il Tutor e richiede lo svolgimento di analogo adempimento all’utilizzatore. Il Tutor nominato dall’utilizzatore deve essere scelto tra i soggetti che ricoprono una qualifica professionale non inferiore a quella individuata nel piano formativo individuale e che possiedono competenze adeguate ed un livello d’inquadramento pari o superiore a quello che l’apprendista conseguirà alla fine del periodo di apprendistato. Il Tutor di Agenzia, individuato nel piano formativo, è un dipendente o un consulente dell’Agenzia per il Lavoro che, a seguito di comunicazione della stessa, viene iscritto nell’apposito Albo istituto presso Forma.Temp. Il Tutor di Agenzia possiede adeguate competenze professionali che possono derivare, alternativamente, da un’esperienza professionale di durata non inferiore a due anni acquisita in qualità di dirigente, quadro, funzionario o professionista, nel campo - della gestione o della ricerca e selezione del personale - della fornitura di lavoro temporaneo - della ricollocazione professionale - dei servizi per l’impiego - della formazione professionale - dell’orientamento - della mediazione tra domanda e offerta di lavoro - delle relazioni sindacali. |
FORMAZIONE DELL’APPRENDISTA (art. 4, comma 1) | L’Agenzia per il lavoro è responsabile del corretto adempimento degli obblighi formativi e, per mezzo del Tutor di Agenzia, compie le seguenti principali attività: - definisce, prima dell’avvio in missione e di comune intesa con il lavoratore e con l’impresa utilizzatrice, il piano formativo individuale; - comunica al lavoratore, prima dell’inizio della missione, il tutor nominato dall’impresa utilizzatrice; - svolge, con cadenza semestrale e dandone comunicazione all’utilizzatore, un colloquio con l’apprendista per verificare l’effettiva attuazione del piano formativo, lo sviluppo delle sue capacità professionali e personali, le difficoltà incontrate, gli eventuali miglioramenti da adottarsi nel restante periodo di apprendistato; - attesta periodicamente l’effettivo svolgimento della formazione e, sulla base delle dichiarazioni e delle attestazioni rilasciate dall’utilizzatore al termine del periodo di apprendistato, attribuisce specifica qualifica professionale sentito il parere della Commissione Nazionale istituita presso Forma.Temp. Al termine del periodo di apprendistato l’Agenzia attesterà l’avvenuta formazione dando comunicazione all’apprendista dell’acquisizione |
della qualifica professionale. L’Agenzia è tenuta a comunicare, entro 5 giorni, a Forma.Temp i nominativi degli apprendisti ai quali è stata attribuita la qualifica. | |
DURATA DEL PERIODO DI APPRENDISTATO (art. 5, comma 1) | La durata minima del contratto di somministrazione non può essere inferiore al periodo di apprendistato previsto dalla vigente disciplina del CCNL applicato dall’impresa utilizzatrice, ferma restando l’ipotesi di assunzione diretta da parte dell’utilizzatore prima del termine dell’apprendistato. |
RECESSO (art. 7, commi 1, 2 e 3) | L’Agenzia per il Lavoro può recedere dal rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, comunicando per iscritto la disdetta con un preavviso di 30 giorni a decorrere dal termine del periodo di formazione, ai sensi dell’art. 2118 del codice civile. In caso di mancato recesso, il rapporto dell’apprendista prosegue alle dipendenze dell’Agenzia per il Lavoro come un ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 2 del Testo Unico Apprendistato, non è possibile recedere dal contratto durante il periodo di formazione qualora non sussista una giusta causa o un giustificato motivo di risoluzione del rapporto, fatto salvo quanto previsto nello specifico dalla disciplina del settore applicata all’impresa utilizzatrice. |
LA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO (STAFF LEASING)
Decreto Legislativo n. 276/2003
CASI DI AMMISSIBILITA’ (art. 20, comma 3) | La somministrazione di lavoro a tempo indeterminato è ammessa: - in tutti i settori produttivi, in caso di utilizzo da parte del somministratore di uno o più lavoratori assunti con contratto di apprendistato (lettera i-ter) - per servizi di consulenza e assistenza nel settore informatico, compresa la progettazione e manutenzione di reti intranet e extranet, siti internet, sistemi informatici, sviluppo di software applicativo, caricamento dati (lettera a) - per servizi di pulizia, custodia, portineria (lettera b) - per servizi, da e per lo stabilimento, di trasporto di persone e di trasporto e movimentazione di macchinari e merci (lettera c) - per la gestione di biblioteche, parchi, musei, archivi, magazzini, nonché servizi di economato (lettera d) - per attività di consulenza direzionale, assistenza alla certificazione, programmazione delle risorse, sviluppo organizzativo e cambiamento, gestione del personale, ricerca e selezione del personale (lettera e) - per attività di marketing, analisi di mercato, organizzazione della funzione commerciale (lettera f) - per la gestione di call-center, nonché per l'avvio di nuove iniziative imprenditoriali nelle aree Obiettivo 1 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali (lettera g) - per costruzioni edilizie all'interno degli stabilimenti, per installazioni o smontaggio di impianti e macchinari, per particolari attività produttive, con specifico riferimento all'edilizia e alla cantieristica navale, le quali richiedano più fasi successive di lavorazione, l'impiego di manodopera diversa per specializzazione da quella normalmente impiegata nell'impresa (lettera h) - in tutti gli altri casi previsti dai contratti collettivi di lavoro nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative (lettera i) - in tutti i settori produttivi, pubblici e privati, per l'esecuzione di servizi di cura e assistenza alla persona e di sostegno alla famiglia (lettera i-bis). |
RAPPORTO DI LAVORO (art. 22, comma 1) | In caso di somministrazione a tempo indeterminato i rapporti di lavoro tra somministratore e prestatori di lavoro sono soggetti alla disciplina generale dei rapporti di lavoro di cui al codice civile e alle leggi speciali. |
DEFINIZIONI | |
CARATTERISTICHE | |
DIVIETI | |
COMPUTO | |
PARITA’ DI TRATAMENTO | |
RETRIBUZIONE | |
SERVIZI SOCIALI ED ASSISTENZIALI | |
PREMI DI RISULTATO E DI PRODUZIONE | |
SALUTE E SICUREZZA | Per questi aspetti la somministrazione di lavoro a tempo indeterminato segue le stesse regole della somministrazione di lavoro a tempo determinato. |
POTERE DISCIPLINARE | Si rimanda, quindi, alle singole trattazioni contenute nel capitolo “1. Somministrazione a tempo determinato”. |
RESPONSABILITA’ CIVILE | |
NULLITA’ DEL CONTRATTO | |
SOMMINISTRAZIONE IRREGOLARE | |
SOMMINISTRAZIONE FRAUDOLENTA | |
TERMINI DI DECADENZA PER L’IMPUGNAZIONE | |
OBBLIGHI IN CAPO ALL’UTILIZZATORE |
3. CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO
di Xxxxxx Xxxxxxxx
La normativa sul contratto di lavoro a tempo determinato è contenuta nel Decreto Legislativo n. 368 del 2001, decreto attuativo della Direttiva Comunitaria 1999/70/CE.
Il testo attualmente in vigore ha subito diverse modifiche nel corso degli anni, da ultimo ad opera della Legge n. 92/2012 (Legge Fornero) e del Decreto Legge n. 76/2013 (Decreto Xxxxxxxxxx Xxxxx).
Nella tabella seguente sono sintetizzate le principiali caratteristiche.
PREMESSA (art. 1, comma 01) | “Il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune di rapporto di lavoro”. Si tratta della riproposizione, nella normativa italiana, della medesima considerazione formulata dalle parti sociali nel preambolo dell’Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito ed attuato con direttiva europea n. 99/70/CE del 28 giugno 1999. |
L’apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro a tempo | |
determinato è consentita a fronte di ragioni di carattere tecnico, | |
produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili alla ordinaria | |
attività del datore di lavoro. | |
L’apposizione del termine è priva di effetto se non risulta da un atto | |
CAUSALE e FORMA SCRITTA (art. 1, commi 1-4) | scritto nel quale, salvi i casi di acausalità sotto descritti, devono essere specificate le ragioni che determinano l’apposizione del termine (causale). Il datore di lavoro deve consegnare al lavoratore una copia dell’atto |
scritto entro cinque giorni lavorativi dall’inizio della prestazione | |
lavorativa. | |
L’atto scritto non è necessario se la durata del rapporto di lavoro non è | |
superiore a dodici giorni. | |
La causale di assunzione a tempo determinato (come anche la | |
causale di somministrazione a tempo determinato di cui al D.Lgs. n. | |
276/2003, art. 20, comma 4) non deve essere indicata nel primo | |
rapporto di lavoro a tempo determinato tra datore di lavoro o | |
utilizzatore e lavoratore, per lo svolgimento di qualunque tipo di | |
ACAUSALITA’ | mansione, di durata non superiore a 12 mesi, comprensiva di |
primo rapporto di | eventuale proroga. |
lavoro | |
(art. 1, comma 1-bis, | Tenendo in considerazione le indicazioni della Circolare del Ministero |
lett. a) | del Lavoro (n. 18 del 2012), dovrà farsi riferimento a precedenti |
rapporti di lavoro subordinato o di somministrazione di lavoro: nel caso | |
ci siano stati tra lavoratore datore di lavoro/utilizzatore precedenti | |
rapporti di questo genere, dunque, questa ipotesi di acausalità non | |
potrà essere utilizzata. | |
Altre ipotesi di ACAUSALITA’ (art. 1, comma 1-bis, lett. b) | La causale non è richiesta, inoltre, in ogni altra ipotesi individuata dai contratti collettivi, anche aziendali, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. |
DIVIETI (art. 3) | Il contratto di lavoro a tempo determinato è vietato: a) per sostituire lavoratori in sciopero b) presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto a tempo determinato (salvo si sia in presenza di una di queste ipotesi: 1. diversa disposizione degli accordi sindacali, 2. che il contratto sia concluso per sostituire lavoratori assenti, oppure con lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, oppure con una durata iniziale non superiore a tre mesi) c) presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell’orario con diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto a tempo determinato d) da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 |
PROROGA (art. 4) | Il termine del contratto a tempo determinato può essere prorogato solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a tre anni. In tali casi la proroga è ammessa una sola volta a condizione che: a) sia richiesta da ragioni oggettive b) si riferisca alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato a tempo determinato Con esclusivo riferimento a tale ipotesi la durata complessiva del rapporto non potrà essere superiore a tre anni. |
Se il contratto a tempo determinato prosegue oltre la scadenza del termine inizialmente fissato o successivamente prorogato, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore una maggiorazione per ogni giorno di continuazione: a) pari al venti per cento fino al decimo giorno successivo b) pari al quaranta per cento per ciascun giorno ulteriore. | |
PROSECUZIONE (art. 5, commi 1, 2) | Se il rapporto di lavoro (instaurato anche in ipotesi di acausalità) continua: a) oltre il trentesimo giorno in caso di contratto di durata inferiore a sei mesi b) oltre il cinquantesimo giorno negli altri casi il contratto si considera a tempo indeterminato dalla scadenza di tali termini. |
Qualora il lavoratore venga riassunto a termine: a) entro un periodo di dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi b) entro un periodo di venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore a sei mesi il secondo contratto si considera a tempo indeterminato. | |
SUCCESSIONE DI CONTRATTI cd "stop&go" (art. 5, commi 3, 4) | Quando si tratta di due assunzioni successive a termine (senza soluzione di continuità) il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato dalla data di stipulazione del primo contratto. Entrambe le disposizioni sopra richiamate non trovano applicazione: a) nei confronti dei lavoratori impiegati nelle attività stagionali definite dal DPR n. 1525/1963 nonché in quelle individuate dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative b) in relazione alle ipotesi individuate dai contratti collettivi, anche aziendali, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. |
STABILIZZAZIONE (art. 5, commi 4-bis, 4 - ter) | Fatte salve diverse disposizioni dei contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale qualora: a) per effetto di successione di contratti a tempo determinato b) per lo svolgimento di mansioni equivalenti c) indipendentemente dai periodi di interruzione il rapporto di lavoro fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore abbia complessivamente superato i trentasei mesi (comprensivi di proroghe e xxxxxxx), il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato. Al fine del computo dei 36 mesi utili per la trasformazione a tempo indeterminato, oltre ai periodi di lavoro con contratto a tempo determinato, si tiene altresì conto dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni equivalenti, svolti fra medesimi soggetti (lavoratore e datore/utilizzatore) in esecuzione di contratti di: - somministrazione a tempo determinato causale (ai sensi del D.Lgs. n. 276/2003, art. 20, comma 4) - somministrazione a tempo determinato acausale (ai sensi del D.Lgs. n. 368/2001, art. 1, comma 1-bis). Dal computo, restano esclusi i periodi di missione in esecuzione di contratti di somministrazione acausale ai sensi del D.Lgs. n. 276/2003, art. 20, commi: - 5-bis (lavoratori iscritti nelle liste di mobilità) - 5-ter (lavoratori percettori di ammortizzatori sociali da almeno 6 mesi e lavoratori svantaggiati/molto svantaggiati) - 5-quater (eventuali ipotesi di acausalità introdotte dalla contrattazione collettiva ai sensi del d.lgs. n. 24/2012). Restano esclusi, inoltre, i periodi di missione ai sensi del D.Lgs. n. 276/2003, art. 20, comma 3 (somministrazione a tempo indeterminato). In sede di prima interpretazione - riporta la Circolare n. 6/2012 di Assolavoro - qualora il lavoratore sia impiegato da un’azienda utilizzatrice unicamente nell’ambito di una somministrazione a tempo determinato, e quindi senza un impiego diretto con contratto a termine, i relativi periodi di somministrazione non rientrano nel limite dei 36 mesi di flessibilità consentita, non operandosi in tale ipotesi il cumulo tra le due fattispecie. Tale conclusione, prosegue Assolavoro, deriva inoltre da una duplice considerazione: - in primo luogo, se il Legislatore della Riforma avesse voluto imporre un limite legale di durata unicamente alla somministrazione di lavoro a tempo determinato, sarebbe intervento sulla disciplina regolatrice della relativa fattispecie, e cioè il D.Lgs. n. 276/2003, e non viceversa sulla fonte del contratto di lavoro a tempo determinato - in secondo luogo occorre tener presente la Legislazione Comunitaria che opportunamente ha operato una netta distinzione tra contratto a termine e somministrazione di lavoro. |
La Circolare del Ministero del Lavoro (n. 18 del 2012) ha precisato che i datori di lavoro dovranno tener conto, ai fini del limite dei 36 mesi, dei periodi di lavoro svolti in forza di contratti di somministrazione a tempo determinato stipulati a far data dal 18 luglio 2012 (data di entrata in vigore della Riforma). Da ultimo occorre far menzione del fatto che, con la medesima Circolare sopra citata, il Ministero del Lavoro ha affermato come il periodo massimo di 36 mesi rappresenta un limite alla stipulazione di contratti a tempo determinato e non al ricorso alla somministrazione di lavoro. Ne consegue che, prosegue il Ministero, raggiunto tale limite il datore di lavoro (utilizzatore) potrà comunque ricorrere alla somministrazione a tempo determinato con lo stesso lavoratore anche successivamente al raggiungimento dei 36 mesi. Questa interpretazione è stata confermata con risposta ad Interpello n. 32/2012 (prot. 37/0018938), del 19 ottobre 2012, con cui lo stesso Ministero afferma, in conclusione, che “un datore di lavoro, una volta esaurito il periodo massimo di trentasei mesi, possa impiegare il medesimo lavoratore ricorrendo alla somministrazione di lavoro a tempo determinato”. Le disposizioni sopra richiamate non trovano applicazione nei confronti delle attività stagionali definite dal DPR n. 1525/1963 nonché di quelle individuate dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative. | |
DIRITTO DI PRECEDENZA (art. 5, commi 4-quater, 4-quinquies, 4-sexies) | Fatte salve diverse disposizioni di contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, il lavoratore che: a) abbia prestato attività lavorativa presso la stessa azienda b) per un periodo superiore a sei mesi ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine. Il lavoratore assunto a termine per lo svolgimento di attività stagionali ha diritto di precedenza rispetto a nuove assunzioni a termine da parte dello stesso datore di lavoro per le medesime attività stagionali. I diritti di precedenza sopra descritti possono essere esercitati a condizione che il lavoratore manifesti la propria volontà al datore di lavoro entro: a) sei mesi (per la prima ipotesi) b) tre mesi (per le attività stagionali) dalla data di cessazione rapporto di lavoro. In ogni caso tali diritti si estinguono entro un anno dalla cessazione del rapporto di lavoro. |
NON DISCRIMINAZIONE (art. 6) | Al lavoratore assunto con contratto di lavoro a tempo determinato spettano: a) le ferie b) la tredicesima mensilità c) il trattamento di fine rapporto d) ogni trattamento in atto nell’impresa per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato comparabili |
CRITERI DI COMPUTO (art. 8) | I limiti prescritti dal primo e secondo comma dell’art. 35 dello Statuto dei lavoratori (attività sindacale), per il computo dei dipendenti, si basano sul numero medio mensile dei lavoratori a tempo determinato, impiegati negli ultimi due anni, sulla base dell’effettiva durata dei loro rapporti di lavoro. |
LAVORATORI IN MOBILITA’ (art. 10, comma 1, lettera c-ter) | Sono esclusi dal campo di applicazione del D.Lgs. n. 368/2001, in quanto già disciplinati da specifiche normative: - i rapporti instaurati ai sensi dell’art. 8, comma 2, della L. n. 223/1991 (assunzione a tempo determinato, per una durata massima di dodici mesi, di lavoratori in mobilità), ferme restando le disposizioni degli articoli 6 (principio di non discriminazione) e 8 (criteri di computo). |
LIMITI QUANTITATIVI (art. 10, comma 7) | L’individuazione, anche in misura non uniforme, di limiti quantitativi all’utilizzo del contratto a tempo determinato (stipulato sia con causale che in ipotesi di acausalità) è affidata ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi. Sono in ogni caso esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato conclusi: a) nella fase di avvio di nuove attività (per i periodi definiti dai contratti collettivi nazionali) b) per ragioni di carattere sostitutivo, o di stagionalità c) per specifici spettacoli oppure programmi radiofonici o televisivi d) con lavoratori di età superiore a 55 anni. |
TERMINI DI DECADENZA (DL n. 183/2010) | Impugnazione stragiudiziale, con qualsiasi atto scritto: entro 120 giorni. Impugnazione giudiziale: entro i successivi 180 giorni. |
INDENNITA’ RISARCITORIA OMNICOMPRENSIVA (DL n. 183/2010) | La Legge n. 92/2012 (Riforma Fornero) contiene una interpretazione autentica che chiarisce come l’indennità risarcitoria (da un minimo di 2,5 e sino ad un massimo di 12 mensilità) spettante al lavoratore per nullità del contratto a tempo determinato, in aggiunta alla conversione a tempo indeterminato, ha natura omnicomprensiva, ristorando per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e contributive relative al periodo compreso fra la scadenza del termine e la pronuncia del provvedimento con il quale il giudice abbia ordinato la ricostituzione del rapporto di lavoro. |
CONTRIBUTO ADDIZIONALE del 1,4% (L. n. 92/2012 e L. n. 147/2013) | Dal 1 gennaio 2013, incremento del 1,4% dei contributi previdenziali, per finanziare l’Assicurazione Sociale per l’Impiego. Non applicabile: - ai lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti - ai lavoratori assunti a termine per lo svolgimento della attività stagionali di cui al DPR n. 1525/1963 e, per il solo periodo 2013-2015, per quelle definite dai CCNL entro il 31.12.2011 - ai lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni. Tale contributo addizionale è restituito al datore di lavoro, successivamente al periodo di prova, in caso di trasformazione a tempo indeterminato (per le trasformazioni effettuate prima del 1 gennaio 2014 la restituzione è limitata alle ultime 6 mensilità). La restituzione (nel limite delle ultime 6 mensilità) avviene anche se il datore di lavoro assume il lavoratore con contratto a tempo indeterminato entro 6 mesi dalla cessazione del contratto a tempo determinato (con detrazione delle mensilità decorrenti dalla cessazione sino alla assunzione). |
4. PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO: LAVORO A PROGETTO
di Xxxxxx Xxxxxxx
La normativa sul lavoro a progetto è contenuta nel D.Lgs. n. 276/2003 (da artt. 61 a 69), così come recentemente modificato dall'art. 1, comma 23, della L. n. 92/2012 (Riforma Fornero) e dall'art. 24-bis, D.L. n. 83/2012 (Decreto Xxxxxxxxxx Xxxxx)
Gli interventi normativi che si sono andati stratificando in questo ultimo decennio hanno come finalità comune quella di contrastare quella flessibilità “spuria” che negli anni si è andata a realizzare nel nostro Paese o, per meglio dire, il loro intendo è quello di rimuovere la possibilità di un uso improprio e strumentale della flessibilità in entrata.
In particolare gli obiettivi della Riforma Fornero (Legge n. 92/2012) sono stati quelli di razionalizzare e regolamentare l’uso del contratto a progetto al fine di evitare un uso distorto del contratto stesso che porti alla riduzione di tutele e garanzie per i collaboratori.
FONTI | Articoli 61-69 del D.Lgs n. 276/2003 (così come modificati dalla L. n. 92/2012 – Riforma Fornero - e dalla L. n. 99/2013 – Decreto Xxxxxxxxxx Xxxxx) |
DEFINIZIONE | La definizione del lavoro a progetto si rinviene nel primo comma nell'art. 61, D.Lgs. n. 276/2003, recentemente modificato dall'art. 1, comma 23, della L. n. 92/2012 e dall'art. 24-bis, DL n. 83/2012, secondo il quale "ferma restando la disciplina degli agenti e rappresentanti di commercio, nonché le attività di vendita diretta di beni e servizi realizzate attraverso call center "outbound", per le quali il ricorso ai contratti di collaborazione a progetto è consentito sulla base del corrispettivo definito dalla contrattazione collettiva nazionale di riferimento, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione, di cui all'art. 409, n. 3), del codice di procedura civile, devono essere riconducibili a uno o più progetti specifici determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore. Il progetto deve essere funzionalmente collegato a un determinato risultato finale e non può consistere in una mera riproposizione dell'oggetto sociale del committente, avuto riguardo al coordinamento con l'organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione dell'attività lavorativa. Il progetto non può comportare lo svolgimento di compiti meramente esecutivi e ripetitivi, che possono essere individuati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale". |
IL PROGETTO | a) il progetto dovrà essere funzionalmente collegato a un determinato risultato finale e non potrà consistere in una mera riproposizione dell’oggetto sociale di parte committente; b) vengono eliminati i riferimenti al programma di lavoro o fase di esso: pertanto, le collaborazioni dovranno essere riconducibili esclusivamente ad uno o più progetti specifici come previsto al |
punto che precede; c) il progetto non potrà comportare lo svolgimento di compiti meramente esecutivi e1 ripetitivi, che potranno essere individuati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale; d) la committente non potrà più limitarsi a individuare il progetto, ma dovrà descriverlo individuandone il contenuto caratterizzante e il risultato finale che con esso si intende conseguire. | |
AUTONOMIA DEL COLLABORATORE | Nell'ambito del progetto la definizione dei tempi di lavoro e delle relative modalità deve essere rimessa al collaboratore. Ciò perché l'interesse del committente è relativo al perfezionamento del risultato convenuto e non, come avviene nel lavoro subordinato, alla disponibilità di una prestazione di lavoro eterodiretta. |
COORDINAMENTO | Indipendentemente da quanto indicato sopra nel requisito dell'autonomia, tuttavia, il collaboratore a progetto può operare all'interno del ciclo produttivo del committente e, per questo, deve necessariamente coordinare la propria prestazione con le esigenze dell'organizzazione del committente. Il coordinamento può essere riferito sia ai tempi di lavoro che alle modalità di esecuzione del progetto, ferma restando l'impossibilità del committente di richiedere una prestazione o un'attività esulante dal progetto originariamente convenuto. |
OBBLIGO DI RISERVATEZZA | Il lavoratore che opera a progetto può svolgere la propria attività per più committenti: a questo principio di carattere generale si può derogare in favore dell'esclusività soltanto sulla base di un accordo tra le parti. Inoltre, nei confronti del collaboratore opera il divieto di: - svolgimento di attività in concorrenza con i propri committenti (divieto di concorrenza); - diffondere notizie e apprezzamenti riguardanti sia il progetto che l'organizzazione; - compiere attività che siano lesive o che rechino pregiudizio all'attività dei committenti medesimi (art. 64, D.Lgs. n. 276/2003). |
TUTELE | a) Igiene e sicurezza sul lavoro Ai rapporti di lavoro a progetto si applicano le norme in materia di sicurezza e igiene sul lavoro, ogni qual volta la prestazione si svolga nei luoghi del committente, nonché le norme di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, e quelle del D.M. 12 gennaio 2001 sull'indennità economica di malattia in caso di degenza ospedaliera. b) Xxxxxxxx, infortunio, gravidanza ed altri diritti L'art. 66 del D.Lgs. n. 276/2003, appronta un sistema di tutele minimo con particolare riferimento alla gravidanza, alla malattia ed all'infortunio stabilendo in primo luogo che essi |
1 Come modificato dal Decreto Xxxxxxxxxx Xxxxx
non comportano l'estinzione del rapporto contrattuale, che rimane sospeso, senza erogazione del corrispettivo. In caso di malattia e infortunio, fermo restando l'invio, ai fini della prova, di idonea certificazione scritta, la sospensione del rapporto non comporta una proroga della durata del contratto, che si estingue alla scadenza (la previsione è derogabile dalle parti), ma il committente può recedere dal contratto se la sospensione si protrae per un periodo superiore a un sesto della durata stabilita nel contratto, quando essa sia determinata, ovvero superiore a trenta giorni per i contratti di durata determinabile. Per effetto del D.M. 12 luglio 2007, dal 7 novembre 2007 è estesa la disciplina di cui agli artt. 16 (congedo di maternità), 17 (interdizione anticipata e prorogata) e 22 (trattamento economico e normativo) del D.Lgs. n. 151/2001 (T.U. della maternità/paternità) in favore delle lavoratrici a progetto. Destinatarie della tutela sono le lavoratrici iscritte alla gestione separata INPS che non risultino iscritte ad altra forma previdenziale obbligatoria e non siano pensionate. Le lavoratrici a progetto tenute ad astenersi dall'attività lavorativa nei periodi di cui agli artt. 1 e 3 del D.M. 12 luglio 2007, hanno diritto alla proroga della durata del rapporto di lavoro per un periodo di 180 giorni, salva più favorevole disposizione del contratto individuale. La proroga non opera se l'interruzione di gravidanza interviene prima del 180º giorno dall'inizio della gestazione, poiché l'aborto è da qualificarsi come malattia e per quest'ultima la proroga non è prevista (ML interpello n. 58/2008). c) Invenzioni Viene previsto il diritto al lavoratore a progetto ad esser riconosciuto autore dell'invenzione fatta durante lo svolgimento del rapporto. In tal caso i diritti e gli obblighi delle parti sono regolati dalle leggi speciali, compreso l'art. 12-bis della legge n. 633/1941 concernente la protezione del diritto di autore e degli altri diritti connessi al suo esercizio (art. 65, D.Lgs. n. 276/2003). | |
FORMA DEL CONTRATTO | Il contratto di lavoro a progetto è stipulato in forma scritta e deve contenere l'indicazione dei seguenti elementi: - la durata, determinata o determinabile, della prestazione di lavoro; - la descrizione del progetto, con individuazione del suo contenuto caratterizzante e del risultato finale che si intende conseguire; - il corrispettivo e i criteri per la sua determinazione, nonchè i tempi e le modalità di pagamento e la disciplina dei rimborsi spese; - le forme di coordinamento del lavoratore a progetto al committente sulla esecuzione, anche temporale, della prestazione lavorativa, che in ogni caso non possono essere tali da pregiudicarne l'autonomia nella esecuzione dell'obbligazione lavorativa; |
- le eventuali misure per la tutela della salute e sicurezza del collaboratore a progetto. La forma scritta degli elementi sopra elencati (elementi essenziali) è richiesta "ad substantiam"2, in assenza il contratto a progetto è irregolare con applicazione della sanzione prevista dall’art 29 del D.Lgs. n. 276/2003 (conversione a TI). | |
RECESSO | La disciplina in tema di recesso viene modificata con la sostituzione dell’articolo 67, comma 2 del D.Lgs. n. 276/2003 ed in particolare: a) resta ferma la possibilità di recedere per entrambe le parti (committente e collaboratore) prima del termine per giusta causa; non sarà più possibile prevedere la facoltà di libero recesso per le parti; b) al di fuori dell’ipotesi di giusta causa, parte committente potrà recedere solo nel caso siano emersi oggettivi profili di inidoneità professionale del collaboratore tali da rendere impossibile la realizzazione del progetto; c) al di fuori dell’ipotesi di giusta causa, il collaboratore potrà recedere prima della scadenza del termine, previo preavviso, unicamente nel caso in cui tale facoltà sia prevista all’interno del contratto. |
CONVALIDA DIMISSIONI | La procedura di convalida delle dimissioni prevista dalla Riforma Fornero per i dipendenti assunti con contratto di lavoro subordinato è stata estesa dal Decreto Xxxxxxxxxx Xxxxx anche alle dimissioni dei collaboratori a progetto. L’obbligatorietà della procedura di convalida è estesa anche alle dimissioni e alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro a progetto della lavoratrice madre e del lavoratore padre, intervenute durante la gravidanza o entro i primi tre anni di età del bambino. |
CORRISPETTIVO | Viene modificato l’art 63 del D.Lgs. n. 276/2003 secondo la previsione che l’emolumento del collaboratore a progetto non può essere inferiore ai minimi stabiliti in modo specifico per ciascun settore di attività e in ogni caso deve tenere conto dei minimi salariali applicati nel settore medesimo alle mansioni equiparabili svolte dai lavoratori subordinati e determinati nei contratti collettivi nazionali (interconfederali o di categoria) o, su delega, decentrati. In assenza di tale contrattazione collettiva, il corrispettivo non può essere inferiore, tenuto conto dell’estensione temporale della prestazione, ai minimi retributivi previsti per figure professionali il cui profilo di competenza e di esperienza è analogo a quello del collaboratore a progetto. |
CONTRIBUZIONE IN AUMENTO | Si prevede un innalzamento del prelievo contributivo per i lavoratori iscritti alla gestione separata INPS. L’aumento della pressione è di un punto percentuale per anno per arrivare, nel 2018, alla misura del 33% per coloro che non sono assicurati presso altre forme di previdenza obbligatoria. |
2 Così come modificato dal Decreto Xxxxxxxxxx Xxxxx
INDENNNITÀ UNA TANTUM | I collaboratori a progetto disoccupati ed iscritti alla gestione separata INPS, a far data dal 2013 hanno diritto ad ottenere una indennità una tantum a carico INPS nel caso sussistano tutte le condizioni che seguono : a) aver operato, nel corso dell’anno precedente, in regime di monocommittenza; b) aver conseguito, nell’anno precedente, un reddito lordo complessivo soggetto a imposizione fiscale non superiore al limite di 20.000 euro (rivalutato annualmente); c) con riguardo all’anno di riferimento, sia stato accreditato presso la gestione separata un numero di mensilità non inferiore a uno; d) aver avuto un periodo di disoccupazione ininterrotto di almeno due mesi nell’anno precedente; e) risultino accreditate nell’anno precedente almeno quattro mensilità. L’indennità viene riconosciuta (in unica soluzione se di importo inferiore a 1.000,00 euro) in misura pari al 5% del minimale annuo di reddito, moltiplicato per il minor numero tra le mensilità accreditate l’anno precedente e quelle non coperte da contribuzione. È prevista una disciplina transitoria relativamente agli anni 2013, 2014 e 2015, con criteri parzialmente diversi. Restano esclusi i soggetti titolari di redditi di lavoro autonomo che hanno titolo ad addebitare ai committenti una percentuale nella misura del 4 per cento dei compensi lordi. |
PRESUNZIONE DI SUBORDINAZIONE | Il legislatore prevede due presunzioni di subordinazioni distinte (e dal diverso valore processuale). La prima è una presunzione assoluta di subordinazione (ossia senza ammettere prova contraria), statuendo che il “progetto costituisce elemento essenziale di validità del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, la cui mancanza determina la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato”. La seconda prevede una presunzione relativa di subordinazione (ossia salva prova contraria a carico di parte committente) sin dalla data di costituzione del rapporto, nel caso in cui l’attività del collaboratore sia stata svolta con modalità analoghe a quelle dei lavoratori dipendenti dell’impresa committente fatte salve le prestazioni di elevata professionalità che possono essere individuate dai contratti collettivi. |
SANZIONE | L'art. 69 del D.Lgs. n. 276/2003 stabilisce in caso di prestazioni a progetto non genuine la sanzione della conversione del contratto a tempo indeterminato ad origine. Al collaboratore andranno, altresì riconosciuti le differenze dei versamenti retributivi e contributivi dall’origine del rapporto. |
TERMINI DI DECADENZA | Il collaboratore a progetto che intende impugnare il contratto deve rispettare i seguenti termini (Collegato Lavoro) a pena di decadenza - 60 giorni dalla scadenza del contratto per l’impugnativa stragiudiziale - nei 180 giorni successi deve procedere con l’impugnativa giudiziale. |
ESCLUSIONI | L’esclusione dal campo di applicazione della disciplina in tema di lavoro a progetto concerne: • le sole collaborazioni il cui contenuto concreto sia riconducibile alle attività professionali intellettuali per l’esercizio delle quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi professionali, ruoli o elenchi professionali • disciplina Agenti e Rappresentanti di commercio • percettori della pensione di vecchiaia • prestazioni occasionali (30 giorni complessivi nell’anno solare – 240 ore per servizi di cura e assistenza alla persona – ed in ogni caso non superiore ai 5.000 euro). Sulla base di una prima interpretazione della legge di conversione del “Decreto Sviluppo” risulterebbero escluse anche le attività di vendita diretta di beni e di servizi realizzate attraverso call center “outbound” per le quali il ricorso ai contratti di collaborazione a progetto e` consentito sulla base del corrispettivo definito dalla contrattazione collettiva nazionale di riferimento. |
5. PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO: PARTITA IVA
di Xxxxxx Xxxxxxx
DEFINIZIONE E CARATTERISTICHE | Non esiste in diritto una definizione contrattuale specifica per le collaborazioni a P.IVA. L’accezione si è andata sviluppando nella pratica e successivamente anche nelle previsioni normative (cfr Riforma Fornero) anche se esse non sono direttamente riconducibili ad una fattispecie contrattuale definita. La forma più comune di lavoro reso dai titolari a P.IVA si svolge in base al contratto d’opera. L’art. 2222 cod. civ. definisce il contratto d’opera come il negozio con cui “ una parte si obbliga a compiere un corrispettivo un’opera o un servizio, con il lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente” Nel lavoro autonomo l’oggetto della prestazione non consiste in un facere, cioè la messa a disposizione delle energie lavorative caratterizzate da eterodirezione, ma consiste nella realizzazione di un opus. Ai sensi dell'art. 2222 del cod. civ., è lavoratore autonomo occasionale chi si obbliga a compiere un'opera od un servizio, con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione e senza alcun coordinamento con il committente. L'esercizio dell'attività, peraltro, deve essere del tutto occasionale, senza i requisiti della professionalità e della prevalenza. Pertanto, i caratteri differenziali del lavoro autonomo occasionale rispetto alla collaborazione a progetto vanno individuati, tendenzialmente, nell'assenza del coordinamento con l'attività del committente, nella mancanza dell'inserimento funzionale nell'organizzazione aziendale, nel carattere episodico dell'attività, nella completa autonomia del lavoratore circa il tempo ed il modo della prestazione (INPS circ. n. 103/2004). |
FONTI | Art. 2222 cod. civ. e art. 69-bis del D.Lgs. n. 276/2003 (introdotto dalla Riforma Fornero). |
CORRISPETTIVO | Il compenso per la realizzazione dell’opera e/o del servizio dedotto nel contratto può essere liberamente stabilito dalle parti. Nel determinare l’entità del compenso le parti, in base alle indicazioni dottrinali e giurisprudenziali, non sono soggette al vincolo della necessaria proporzionalità e sufficienza posto dall’art. 36 della Costituzione con riferimento alla retribuzione. |
DURATA DEL CONTRATTO | Il contratto d’opera deve contenere il termine iniziale ed il termine finale; in assenza di termine iniziale si considera applicabile l’art. 1183 comma 1 cod. civ. per cui la prestazione deve svolgersi con effetto immediato. In assenza di termine finale il committente può chiedere al Giudice la fissazione di un termine finale che verrà fissato in base alla tipologia del servizio e dell’attività normalmente necessaria per conseguirlo. |
PRESUNZIONI DI COORDINAMENTO E CONTINUATIVITA’ | Il primo comma dell’art. 69-bis introduce una presunzione relativa (salvo prova contraria da parte del committente) in base alla quale le prestazioni lavorative svolte da lavoratori autonomi titolari di partita IVA sono considerate come rapporti di collaborazione coordinata e continuativa in presenza di almeno due dei seguenti tre indicatori: a) che la collaborazione abbia una durata complessivamente superiore a otto mesi per due anni consecutivi; b) che il corrispettivo derivante da tale collaborazione, anche se fatturato a più soggetti riconducibili al medesimo centro d’imputazione di interessi, costituisca più dell’80 per cento dei corrispettivi complessivamente percepiti dal collaboratore nell’arco di due anni solari consecutivi; c) che il collaboratore disponga di una postazione fissa di lavoro presso una delle sedi del committente. |
ECCEZIONE ALLE PRESUNZIONI DI COORDINAMENTO E CONTINUATIVITA’ | Il secondo comma dell’art. 69-bis stabilisce che la presunzione di cui sopra viene meno ove operino, congiuntamente, due criteri idonei a far considerare genuinamente autonoma la prestazione lavorativa nonostante la eventuale sussistenza degli indicatori sopra analizzati. Per non essere soggetta alla presunzione la prestazione dovrà pertanto essere: a) connotata da competenze teoriche di grado elevato acquisite attraverso significativi percorsi formativi, ovvero da capacità tecnico-pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze maturate nell’esercizio concreto di attività; b) svolta da soggetto titolare di un reddito annuo da lavoro autonomo non inferiore a 1,25 volte il livello minimo imponibile ai fini del versamento dei contributi previdenziali di cui all’art. 1, comma 3, della L. n. 233/1990 (reddito, per il 2012, pari a € 18.663). |
Il terzo comma dell’art. 69-bis aggiunge una ulteriore eccezione alle presunzioni di cui sopra per le prestazioni lavorative svolte nell’esercizio di attività professionali per le quali l’ordinamento richiede l’iscrizione ad un ordine professionale, ovvero ad appositi registri, albi, ruoli o elenchi professionali qualificati. | |
Si chiarisce che tale disposizione deve essere intesa in senso restrittivo: ciò significa che non si deve ritenere che l’iscrizione ad un albo di per sé costituisca una esenzione soggettiva all’obbligo del progetto, ma che l’eccezione in esame si riferisce all’esercizio delle specifiche attività professionali per il quale è richiesta l’iscrizione all’albo. |
Nel quarto comma dell’art. 69-bis vi è un riferimento | |
all’applicazione della disposizione di cui all’art. 69, comma 1, | |
D.Lgs. n. 276/2003, la quale, nella nuova formulazione, prevede | |
l’applicazione di un criterio di presunzione assoluta di | |
subordinazione, nel caso in cui la collaborazione coordinata e | |
continuativa non contenga la necessaria individuazione di un | |
CONVERSIONE A TEMPO INDETERMINATO | progetto. La norma in esame dunque prevede i seguenti passaggi: i) presunzione legale assoluta che può condurre alla conversione |
del contratto di lavoro autonomo in collaborazione coordinata e | |
continuativa; | |
ii) se non è stato individuato un progetto, il contratto può essere | |
convertito, in sede giudiziale o in via amministrativa, in rapporto di | |
lavoro subordinato a tempo indeterminato (ab origine). |
6. LAVORO INTERMITTENTE
di Xxxxxxxx Xxxxxxx
Il Decreto Legislativo n. 276/2003 nei suoi articoli 33-40 disciplina il contratto di lavoro intermittente (detto anche “lavoro a chiamata” o “job on call”).
Le recenti riforme Fornero (Legge. N. 92 del 28 giungo 2012) e Xxxxxxxxxx Xxxxx (Decreto Legge
n. 76 del 28 giugno 2013) sono intervenute anche sulla disciplina normativa inerente il contratto di lavoro intermittente limitando la casistica e la durata di ricorso a tale tipologia contrattuale ed introducendo regole finalizzate ad un maggiore controllo rispetto all’utilizzo del personale applicato a questo contratto.
DEFINIZIONE (art. 33) | Il contratto di lavoro intermittente é il contratto mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorativa nei limiti di cui all'articolo 34 D.Lgs. n. 276/03 e può essere stipulato anche a tempo determinato. |
XXXX XX XXXXXXX (xxx. 00, comma 1) | Il contratto di lavoro intermittente può essere concluso per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero per periodi predeterminati nell'arco della settimana, del mese o dell'anno. |
AMBITO SOGGETTIVO DI UTILIZZO (art. 34, comma 2) | La Riforma Fornero ha limitato la platea dei soggetti che possono essere avviati con tale contratto. Il contratto può essere stipulato solo con soggetti con più di 55 anni (prima il limite era di 45 anni) ovvero con giovani entro il compimento del 24° anno di età, fermo restando, in tal caso, che le prestazioni contrattuali devono essere svolte entro il venticinquesimo anno di età. |
RIDUZIONE AMBITO OGGETTIVO DI UTILIZZO | La Riforma Fornero (abrogando l’art. 37 del D.Lgs. n. 276/2003) ha anche eliminato la previsione normativa che disciplinava il ricorso al lavoro intermittente per prestazioni da rendersi il fine settimana, nonché nei periodi delle ferie estive o delle vacanze natalizie, nonché negli ulteriori periodi individuati dalla contrattazione collettiva. |
LIMITI DI UTILIZZO (art. 34, comma 2-bis) | Il Decreto Xxxxxxxxxx Xxxxx ha introdotto alcuni limiti di utilizzo. In particolare, con l’eccezione dei settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo, è introdotto un limite di utilizzo per ciascun lavoratore, con il medesimo datore di lavoro, pari a 400 giornate nell’arco di 3 anni solari. SANZIONI Il superamento del nuovo limite introdotto dal decreto (400 giornate di lavoro in 3 anni solari) comporta la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato. |
REGIME TRANSITORIO | I contratti di lavoro intermittente già sottoscritti alla data di entrata in vigore della Riforma Fornero, che non siano compatibili con le disposizioni dettate dalla stessa, cesseranno di produrre effetti, non decorsi 12 mesi dalla data di entrata in vigore della |
Riforma Fornero come da questa previsto, bensì l’1 gennaio 2014. Con riferimento al nuovo limite delle 400 giornate nell’arco di 3 anni solari introdotto dal Decreto Xxxxxxxxxx Xxxxx viene precisato che si computano esclusivamente le giornate di effettivo lavoro prestate successivamente all’entrata in vigore del decreto stesso. La Riforma Xxxxxxx ha anche eliminato la previsione normativa che disciplinava il ricorso al lavoro intermittente per prestazioni da rendersi il fine settimana, nonché nei periodi delle ferie estive o delle vacanze natalizie, nonché negli ulteriori periodi individuati dalla contrattazione collettiva. | |
FORMA DEL CONTRATTO (art. 35) | Il contratto di lavoro intermittente é stipulato in forma scritta ai fini della prova dei seguenti elementi: a) indicazione della durata e delle ipotesi, oggettive o soggettive, previste dall'articolo 34 che consentono la stipulazione del contratto; b) luogo e la modalità della disponibilità, eventualmente garantita dal lavoratore, e del relativo preavviso di chiamata del lavoratore che in ogni caso non può essere inferiore a un giorno lavorativo; c) il trattamento economico e normativo spettante al lavoratore per la prestazione eseguita e la relativa indennità di disponibilità, ove prevista, nei limiti di cui all’articolo 36 D.Lgs. n. 276/2003; d) indicazione delle forme e modalità, con cui il datore di lavoro é legittimato a richiedere l'esecuzione della prestazione di lavoro, nonché delle modalità di rilevazione della prestazione; e) i tempi e le modalità di pagamento della retribuzione e della indennità di disponibilità; f) le eventuali misure di sicurezza specifiche necessarie in relazione al tipo di attività dedotta in contratto. Nell'indicare i suddetti elementi le parti devono recepire le indicazioni contenute nei contratti collettivi ove previste. Fatte salve previsioni più favorevoli dei contratti collettivi, il datore di lavoro é altresì tenuto a informare con cadenza annuale le rappresentanze sindacali aziendali, ove esistenti, sull'andamento del ricorso al contratto di lavoro intermittente. |
OBBLIGO DI COMUNICAZIONE INIZIO RAPPORTO (art. 35, comma 3 bis) | La Riforma Fornero ha introdotto dei particolari obblighi di comunicazione in virtù dei quali prima dell'inizio della prestazione lavorativa o di un ciclo integrato di prestazioni di durata non superiore a trenta giorni, il datore di lavoro è tenuto a comunicarne la durata alla Direzione Territoriale del Lavoro competente per territorio, mediante sms o posta elettronica. Sul tema è intervenuto con chiarimenti il Ministero del Lavoro tramite sua Circolare (n. 20/2012), affermando che il richiamo ai trenta giorni sia da riferirsi alla prestazione nel suo complesso e non all’arco temporale massimo all’interno del quale individuare i periodi di attività del lavoratore. In sostanza, potranno essere effettuate comunicazioni che prendano quale parametro di riferimento periodi anche lunghi, purché le giornate di prestazione all’interno degli stessi non siano superiori a trenta (ad esempio, trenta giorni individuati nell’arco |
temporale che va dal 1° ottobre 2012 al 30 aprile 2013). La comunicazione, contenente i dati identificativi del datore di lavoro, del lavoratore (comprensivi del codice fiscale) ed il luogo della prestazione, può essere effettuata lo stesso giorno della prestazione, ma prima che la stessa inizi. La citata Circolare n. 20 ipotizza la possibilità che la modifica o l’annullamento della precedente comunicazione siano effettuate entro le 48 ore successive al giorno in cui la prestazione doveva essere resa. In caso di violazione dei suddetti obblighi si applica la sanzione amministrativa da euro 400 ad euro 2.400 in relazione a ciascun lavoratore per cui e' stata omessa la comunicazione. | |
DIVIETI (Art. 34, comma 3) | É vietato il ricorso al lavoro intermittente: a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero; b) salva diversa disposizione degli accordi sindacali, presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli articoli 4 e 24 della Legge 23 Luglio 1991, n. 223, che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro intermittente ovvero presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell'orario con diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro intermittente; c) da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni. |
INDENNITA’ DI DISPONIBILITA’ (art. 36) | Nel contratto di lavoro intermittente é stabilita la misura della indennità mensile di disponibilità, divisibile in quote orarie, corrisposta al lavoratore per i periodi nei quali il lavoratore stesso garantisce la disponibilità al datore di lavoro in attesa di utilizzazione. La misura di detta indennità é stabilita dai contratti collettivi e comunque non é inferiore alla misura prevista, ovvero aggiornata periodicamente, con decreto del Ministro del Lavoro, sentite le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Su detta indennità i contributi sono versati per il loro effettivo ammontare, anche in deroga alla vigente normativa in materia di minimale contributivo. L'indennità di disponibilità é esclusa dal computo di ogni istituto di legge o di contratto collettivo. In caso di malattia o di altro evento che renda temporaneamente impossibile rispondere alla chiamata, il lavoratore é tenuto a informare tempestivamente il datore di lavoro, specificando la durata dell'impedimento. Nel periodo di temporanea indisponibilità non matura il diritto alla indennità di disponibilità. |
Ove il lavoratore non provveda a tale comunicazione perde il diritto alla indennità di disponibilità per un periodo di quindici giorni, salva diversa previsione del contratto individuale. Le precedenti disposizioni si applicano soltanto nei casi in cui il lavoratore si obbliga contrattualmente a rispondere alla chiamata del datore di lavoro. In tal caso, il rifiuto ingiustificato di rispondere alla chiamata può comportare la risoluzione del contratto, la restituzione della quota di indennità di disponibilità riferita al periodo successivo all'ingiustificato rifiuto, nonché un congruo risarcimento del danno nella misura fissata dai contratti collettivi o, in mancanza, dal contratto di lavoro. Il Decreto Ministeriale del Ministero del Lavoro di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 30 dicembre 2004 è stata stabilita la misura della retribuzione convenzionale in riferimento alla quale i lavoratori intermittenti possono versare la differenza contributiva per i periodi in cui abbiano percepito una retribuzione inferiore rispetto a quella convenzionale ovvero abbiano usufruito della indennità di disponibilità fino a concorrenza della medesima misura. | |
PRINCIPIO DI NON DISCRIMINAZIONE (art. 38) | Xxxxx restando i divieti di discriminazione diretta e indiretta previsti dalla legislazione vigente, il lavoratore intermittente non deve ricevere, per i periodi lavorati, un trattamento economico e normativo complessivamente meno favorevole rispetto al lavoratore di pari livello, a parità di mansioni svolte. Il trattamento economico, normativo e previdenziale del lavoratore intermittente é riproporzionato, in ragione della prestazione lavorativa effettivamente eseguita, in particolare per quanto riguarda l'importo della retribuzione globale e delle singole componenti di essa, nonché delle ferie e dei trattamenti per malattia, infortunio sul lavoro, malattia professionale, maternità, congedi parentali. Per tutto il periodo durante il quale il lavoratore resta disponibile a rispondere alla chiamata del datore di lavoro non é titolare di alcun diritto riconosciuto ai lavoratori subordinati né matura alcun trattamento economico e normativo, salvo l'indennità di disponibilità di cui all'articolo 36. |
COMPUTO DEL LAVORO INTERMITTENTE (art. 39) | Il prestatore di lavoro intermittente é computato nell'organico dell'impresa, ai fini della applicazione di normative di legge, in proporzione all'orario di lavoro effettivamente svolto nell'arco di ciascun semestre. |
SOSTEGNO E VALORIZZAZIONE DELL’AUTONOMIA COLLETTIVA (art. 40) | Il D.Lgs. n. 276/03 stabiliva che qualora, entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore dello stesso Decreto Legislativo, non fosse intervenuta, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e dell'articolo 37, comma 2, la determinazione da parte del contratto collettivo nazionale dei casi di ricorso al lavoro intermittente, il Ministro del Lavoro avrebbe provveduto a convocare le organizzazioni sindacali interessate dei datori di lavoro e dei lavoratori e le assiste al fine di promuovere l'accordo. In caso di mancata stipulazione dell'accordo entro i quattro mesi successivi, il Ministro del Lavoro avrebbe individuato in via provvisoria e con proprio decreto i casi in cui é ammissibile il ricorso al lavoro intermittente ai sensi della disposizione di cui all'articolo 34, comma 1, e dell'articolo 37, comma 2. |
Ed invero, Il Ministro del Lavoro con il D.M. 23 ottobre 2004 ha indicato nelle occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo elencate nella tabella approvata con R.D. n. 2657/1923 le ipotesi oggettive per le quali in via provvisoriamente sostitutiva della contrattazione collettiva è possibile stipulare i contratti di lavoro intermittente3. |
3 Tabella approvata con R.D. n. 2657/1923
1. Custodi;
2. Guardiani diurni e notturni, guardie daziarie
3. Portinai
4. Fattorini (esclusi quelli che svolgono mansioni che richiedono una applicazione assidua e continuativa), uscieri e inservienti
5. Camerieri, personale di servizio e di cucina negli alberghi, trattorie, esercizi pubblici in genere, carrozze-letto, carrozze ristoranti e piroscafi, a meno che nelle particolarità del caso, a giudizio dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro, manchino gli estremi di cui all'art. 6 del regolamento 10 settembre 1923, n. 1955
6. Xxxxxxxx, magazzinieri, dispensieri ed aiuti
7. Personale addetto alla estinzione degli incendi
8. Personale addetto ai trasporti di persone e di merci: Personale addetto ai lavori di carico e scarico, esclusi quelli che a giudizio dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro non abbiano carattere di discontinuità
9. Cavallanti, stallieri e addetti al governo dei cavalli e del bestiame da trasporto, nelle aziende commerciali e industriali
10. Personale di treno e di manovra, macchinisti, fuochisti, manovali, scambisti, guardabarriere delle ferrovie interne degli stabilimenti
11. Sorveglianti che non partecipino materialmente al lavoro
12. Addetti ai centralini telefonici privati
13. Personale degli ospedali, dei manicomi, delle case di salute e delle cliniche, fatta eccezione per il personale addetto ai servizi di assistenza nelle sale degli ammalati, dei reparti per agitati o sudici nei manicomi, dei reparti di isolamento per deliranti o ammalati gravi negli ospedali, delle sezioni specializzate per ammalati di forme infettive o diffusive, e, in genere, per tutti quei casi in cui la limitazione di orario, in relazione alle particolari condizioni della assistenza ospedaliera, sia riconosciuta necessaria dall'Ispettorato dell'industria e del lavoro, previo parere del medico provinciale
14. Commessi di negozio nelle città con meno di cinquantamila abitanti a meno che, anche in queste città, il lavoro dei commessi di negozio sia dichiarato effettivo e non discontinuo con ordinanza del prefetto, su conforme parere delle organizzazioni padronali ed operaie interessate, e del capo circolo dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro competente per territorio
15. Personale addetto alla sorveglianza degli essiccatoi
16. Personale addetto alla sorveglianza degli impianti frigoriferi
17. Personale addetto alla sorveglianza degli apparecchi di sollevamento e di distribuzione di acqua potabile
18. Personale addetto agli impianti di riscaldamento, ventilazione e inumidimento di edifici pubblici e privati
19. Personale addetto agli stabilimenti di bagni e acque minerali, escluso il personale addetto all'imbottigliamento, imballaggio e spedizione
20. Personale addetto ai servizi di alimentazione e di igiene negli stabilimenti industriali
21. Personale addetto ai servizi igienici o sanitari, dispensari, ambulatori, guardie mediche e posti di pubblica assistenza, a meno che, a giudizio dell'Ispettorato corporativo, manchino nella particolarità del caso, gli estremi di cui all'art. 6 del Regolamento 10 settembre 1923, n. 1955 (prestazioni discontinue o di semplice attesa o custodia)
22. Xxxxxxxx, parrucchieri da uomo e da donna nelle città con meno di centomila abitanti, a meno che, anche in queste città, il lavoro dei xxxxxxxx e parrucchieri da uomo e da donna sia dichiarato effettivo e non discontinuo con ordinanza del prefetto su conforme parere delle organizzazioni padronali ed operaie interessate e del capo circolo dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro competente per territorio
23. Personale addetto alla toeletta (manicure, pettinatrici)
24. Personale addetto ai gazometri per uso privato
25. Personale addetto alla guardia dei fiumi, dei canali e delle opere idrauliche
26. Personale addetto alle pompe di eduzione delle acque se azionate da motori elettrici
27. Personale addetto all'esercizio ed alla sorveglianza dei forni a fuoco continuo nell'industria della calce e cemento, a meno che, a giudizio dell'Ispettorato del lavoro, nella particolarità del caso, concorrano speciali circostanze a rendere gravoso il lavoro. Fuochisti adibiti esclusivamente alla condotta del fuoco nelle fornaci di laterizi, di materiali refrattari, ceramiche e vetrerie
28. Personale addetto nelle officine elettriche alla sorveglianza delle macchine, ai quadri di trasformazione e di distribuzione, e alla guardia e manutenzione delle linee e degli impianti idraulici, a meno che, a giudizio dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro, la sorveglianza, nella particolarità del caso, non assuma i caratteri di cui all'art. 6 del regolamento 10 settembre 1923, n. 1955
29. Personale addetto alla sorveglianza ed all'esercizio: a) degli apparecchi di concentrazione a vuoto; b) degli apparecchi di filtrazione; c) degli apparecchi di distillazione; d) dei forni di ossidazione, riduzione e calcinazione nelle industrie chimiche, a meno che si tratti di lavori che, a giudizio dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro, non rivestano i caratteri di cui all'art. 6 del regolamento 10 settembre 1923, n. 1955; e) degli impianti di acido solforico e acido nitrico; f) degli apparecchi per l'elettrolisi dell'acqua; g) degli apparecchi per la compressione e liquefazione dei gas
30. Personale addetto alle gru
31. Capistazione di fabbrica e personale dell'ufficio ricevimento bietole nella industria degli zuccheri
32. Personale addetto alla manutenzione stradale
33. Personale addetto esclusivamente nell'industria del candeggio e della tintoria, alla vigilanza degli autoclavi ed apparecchi per la bollitura e la lisciviatura ed alla produzione con apparecchi automatici del cloro elettrolitico
34. Personale addetto all'industria della pesca
35. Impiegati di albergo le cui mansioni implichino rapporti con la clientela e purchè abbiano carattere discontinuo (così detti "impiegati di bureau" come i capi e sottocapi addetti al ricevimento, cassieri, segretari con esclusione di quelli che non abbiano rapporti con i passeggeri), a meno che nella particolarità del caso, a giudizio dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro, manchino gli estremi di cui all'art. 6 del regolamento 10 settembre 1923, n. 1955 (prestazioni discontinue o di semplice attesa o custodia)
36. Operai addetti alle pompe stradali per la distribuzione della benzina, comunemente detti pompisti, a meno che nella particolarità del caso, a giudizio dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro manchino gli estremi di cui all'art. 6 del regolamento 10 settembre 1923, n. 1955 (prestazioni discontinue o di semplice attesa o custodia)
37. Operai addetti al funzionamento e alla sorveglianza dei telai per la segatura del marmo, a meno che nella particolarità del caso a giudizio dell'Ispettorato corporativo manchino gli estremi di cui all'art. 6 del regolamento 10 settembre 1923, n. 1955
38. Interpreti alle dipendenze di alberghi o di agenzie di viaggio e turismo, esclusi coloro che hanno anche incarichi od occupazioni di altra natura e coloro le cui prestazioni, a giudizio dell'Ispettorato corporativo, non presentano nella particolarità del caso i caratteri di lavoro discontinuo o di semplice attesa
39. Operai addetti alle presse per il rapido raffreddamento del sapone, ove dall'Ispettorato corporativo sia, nei singoli casi, riconosciuto il carattere discontinuo del lavoro
40. Personale addetto al governo, alla cura ed all'addestramento dei cavalli nelle aziende di allevamento e di allenamento dei cavalli da corsa
41. Personale addetto esclusivamente al governo e alla custodia degli animali utilizzati per prodotti medicinali o per esperienze scientifiche nelle aziende o istituti che fabbricano sieri
42. Personale addetto ai corriponti, a meno che nella particolarità del caso, a giudizio dell'Ispettorato del lavoro, manchino gli estremi di cui all'art. 6 del regolamento 10 settembre 1923, n. 1955 (prestazioni discontinue o di semplice attesa o custodia)
43. Artisti dipendenti da imprese teatrali, cinematografiche e televisive; operai addetti agli spettacoli teatrali, cinematografici e televisivi, cineoperatori, cameramen-recording o teleoperatori da ripresa, fotografi e intervistatori occupati in imprese dello spettacolo in genere ed in campo documentario, anche per fini didattici
44. Operai addetti esclusivamente alla sorveglianza dei generatori di vapore con superficie non superiore a 50 mq. quando, nella particolarità del caso, detto lavoro abbia carattere di discontinuità, accertato dall'Ispettorato del lavoro
45. Operai addetti presso gli aeroporti alle pompe per il riempimento delle autocisterne e al rifornimento di carburanti e lubrificanti agli aerei da trasporto, eccettuati i singoli casi nei quali l'Ispettorato del lavoro accerti l'inesistenza del carattere della discontinuità
46. Operai addobbatori o apparatori per cerimonie civili o religiose ove dall'Ispettorato del lavoro sia, nei singoli casi, riconosciuto il carattere discontinuo del lavoro
- All'attività indicata al punto 14 della tabella è equiparata anche quella di "addetto alle vendite" (ML interpello n. 46/2011).
- Nelle attività indicate al n. 20 rientrano anche le attività di pulizia di stabilimenti industriali (ML nota n. 3252/2006).
- La figura di cui al n. 19 della tabella è assimilabile a quella dei bagnini assistenti bagnanti degli stabilimenti balneari (ML interpello n. 13/2013).
- Nel n. 43 la locuzione "anche a fini didattici" costituisce solo un elemento chiarificatore aggiuntivo, per cui il lavoro intermittente è ammesso per le attività indicate, anche se non svolte per fini didattici (ML interpello n. 7/2013).
- Nell'ottica di un ampliamento del concetto di servizi espletati dagli operai addetti agli spettacoli televisivi di cui al n. 43 della tabella, il contratto di lavoro intermittente può essere utilizzato anche per l'assunzione di lavoratori addetti a servizi di live streaming, webcasting ovvero a servizi prestati su internet, di natura discontinua ed intermittente (ML interpello n. 28/2012).
Il Ministero del lavoro con interpello n. 38/2011 ha precisato che è possibile utilizzare la tipologia contrattuale del lavoro intermittente con riferimento agli operatori socio-sanitari impiegati presso strutture o aziende ospedaliere in esecuzione di un appalto di servizi.
7. LAVORO ACCESSORIO
di Xxxxxxx Xxxxxxx
La prestazione occasionale di tipo accessorio è una particolare forma contrattuale prevista dall’art. 70 e segg. del D.Lgs n. 276/2003 ed è caratterizzata da un sistema di pagamento del compenso al lavoratore attraverso i buoni lavoro (voucher).
Tale modalità di pagamento, che caratterizza tale topologia contrattuale, consente una semplificazione degli adempimenti connessi alla gestione del rapporto di lavoro. In particolare il pagamento dei lavoratori tramite voucher consente direttamente di ottemperare agli oneri contributivi.
Nella tabella seguente sono sintetizzate le principiali caratteristiche.
LIMITI | Si può ricorrere al lavoro accessorio qualora le relative attività rientrino nei limiti dei seguenti compensi. In particolare: 1. I’importo complessivo non può essere superiore a 5.000 euro nel corso di un anno solare, con riferimento alla totalità dei committenti 2. per quanto concerne le prestazioni rese nei confronti di imprenditori commerciali o professionisti, fermo restando il limite dei compensi fissato in linea generale a 5.000 euro annui, le attività svolte a favore di ciascun committente non possono comunque superare 2.000 euro annui. |
ATTIVITA’ AGRICOLE | Nelle attività agricole le norme sul lavoro accessorio si applicano: 1. alle attività lavorative di natura occasionale rese nell’ambito delle attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati e da giovani con meno di 25 anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell’anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l’università 2. in favore di agricoltori con volume di affari non oltre 7.000 euro annui, tranne che per gli iscritti, nell’anno precedente, negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli. |
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE | Il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio da parte di un committente pubblico è consentito nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese per il personale e ove previsto, dal patto di stabilità interno. |
LAVORATORI STRANIERI | I compensi percepiti nell’ambito del lavoro accessorio rilevano nel calcolo del reddito necessario per il rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno. |
BUONI LAVORO (VOUCHER) | Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, i beneficiari devono acquistare presso le rivendite autorizzate uno o più carnet di buoni orari, numerati progressivamente e datati. Il compenso per il prestatore di lavoro accessorio è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato. |
INCREMENTO CONTRIBUTIVO | E’ previsto l’adeguamento delle aliquote dei contributi previdenziali rispetto a quelle previste per gli iscritti alla gestione separata dell’INPS, da rideterminare con Decreto Ministeriale. |
Per specifiche categorie di soggetti correlate allo stato di disabilità, di | |
CONDIZIONI CONTRIBUTIVE PER PARTICOLARI CATEGORIE | detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali per i quali è prevista una contribuzione figurativa, utilizzati nell'ambito di progetti promossi da amministrazioni pubbliche, il Ministro del Lavoro, con proprio decreto, può stabilire specifiche condizioni, modalità e importi dei voucher. |
8. LAVORO A TEMPO PARZIALE
di Xxxxxxx Xxxxxxx
La normativa sul lavoro a tempo parziale è contenuta nel Decreto Legislativo n. 61 del 2000 e s.m.i.. Nella tabella seguente sono sintetizzate le principiali caratteristiche.
DEFINIZIONI | • L'”orario normale di lavoro” è fissato in 40 ore settimanali o l'eventuale minor orario normale fissato dai contratti collettivi applicati; • per "tempo parziale" s’intende l'orario di lavoro, fissato dal contratto individuale, cui sia tenuto un lavoratore, che risulti comunque inferiore all’orario normale di lavoro; • per "rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale" s’intende quello in cui la riduzione di orario rispetto al tempo pieno è prevista in relazione all'orario normale giornaliero di lavoro; • per "rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale" s’intende quello in relazione al quale risulti previsto che l'attività lavorativa sia svolta a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx o dell'anno; • per "rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo misto” s’intende quello che si svolge secondo una combinazione tra lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale e di tipo verticale; • per "lavoro supplementare" s’intende quello corrispondente alle prestazioni lavorative svolte oltre l'orario di lavoro concordato fra le parti ed entro il limite del tempo pieno. |
FORMA E CONTENUTI | Il contratto di lavoro a tempo parziale deve essere stipulato in forma scritta ai fini probatori. In difetto di prova in merito alla stipulazione a tempo parziale del contratto di lavoro, su richiesta del lavoratore, può essere dichiarata la sussistenza fra le parti di un rapporto di lavoro a tempo pieno a partire dalla data in cui la mancanza della scrittura sia giudizialmente accertata. Nel contratto di lavoro a tempo parziale deve essere riportata la puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno. Clausole difformi sono ammissibili solo tramite CCNL stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Il lavoro a tempo parziale può essere stipulato anche a tempo determinato ai sensi dell'articolo 1 del D.Lgs. n. 368/2001. |
LAVORO SUPPLEMENTARE | Nelle ipotesi di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale4, anche a tempo determinato, il datore di lavoro ha facoltà di richiedere lo svolgimento di prestazioni supplementari rispetto a quelle concordate con il lavoratore con i limiti dettati da: • contratti collettivi, i quali stabiliscono il numero massimo delle ore di lavoro supplementare effettuabili e le relative causali in relazione alle quali si consente di richiedere ad un lavoratore a tempo parziale lo svolgimento di lavoro supplementare; • consenso del lavoratore interessato ove l'effettuazione di prestazioni di lavoro supplementare non sia prevista e regolamentata dal contratto collettivo. I contratti collettivi possono prevedere una percentuale di maggiorazione sull'importo della retribuzione oraria globale di fatto, dovuta in relazione al lavoro supplementare. |
LAVORO STRAORDINARIO | Nel rapporto di lavoro a tempo parziale verticale o misto, anche a tempo determinato, è consentito lo svolgimento di prestazioni lavorative straordinarie. A tali prestazioni si applica la disciplina legale e contrattuale vigente in materia di lavoro straordinario nei rapporti a tempo pieno. |
CLAUSOLE FLESSIBILI ed ELASTICHE | Fermo restando l’obbligo di riportare la puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell'orario di lavoro, i CCNL stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono stabilire clausole flessibili relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione stessa. Nei rapporti di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto possono essere stabilite anche clausole elastiche relative alla variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa. I predetti CCNL stabiliscono: • condizioni e modalità in relazione alle quali il datore di lavoro può modificare la collocazione temporale della prestazione lavorativa; • condizioni e modalità in relazioni alle quali il datore di lavoro può variare in aumento la durata della prestazione lavorativa; • i limiti massimi di variabilità in aumento della durata della prestazione lavorativa; Il potere del datore di lavoro di variare in aumento la durata della prestazione lavorativa o di modificare la collocazione temporale della stessa, comporta in favore del prestatore di lavoro il diritto ad un preavviso, salvo diverse intese fra le parti, di almeno due giorni lavorativi, nonché il diritto a specifiche compensazioni, nella misura ovvero nelle forme fissate dai CCNL. La disponibilità allo svolgimento del rapporto di lavoro a tempo |
4 Ciò non esclude che il lavoro supplementare possa ipotizzarsi anche nel lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto tutte le volte che la prestazione pattuita sia inferiore all’orario settimanale (Circolare Ministero del Lavoro, n. 9 del 2004).
parziale con clausole flessibili o elastiche richiede il consenso del lavoratore formalizzato attraverso uno specifico patto scritto. L'eventuale rifiuto del lavoratore non integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento. | |
DIRITTO DI PRECEDENZA | Il contratto individuale può prevedere, in caso di assunzione di personale a tempo pieno, un diritto di precedenza in favore dei lavoratori assunti a tempo parziale in attività presso unità produttive site nello stesso ambito comunale, adibiti alle stesse mansioni od a mansioni equivalenti rispetto a quelle con riguardo alle quali é prevista l'assunzione. |
TUTELA ED INCENTIVAZIONE DEL LAVORO A TEMPO PARZIALE | Il rifiuto del lavoratore di trasformare il proprio rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, o il proprio rapporto di lavoro a tempo parziale in rapporto a tempo pieno, non costituisce giustificato motivo di licenziamento. |
COMUNICAZIONI DA DATORE DI LAVORO | In caso di assunzione di personale a tempo parziale il datore di lavoro è tenuto a darne tempestiva informazione al personale già dipendente con rapporto a tempo pieno occupato in unità produttive site nello stesso ambito comunale ed a prendere in considerazione le eventuali domande di trasformazione a tempo parziale del rapporto dei dipendenti a tempo pieno. |
PRINCIPIO DI NON DISCRIMINAZIONE | Il lavoratore a tempo parziale non deve ricevere un trattamento meno favorevole rispetto al lavoratore a tempo pieno comparabile. |
9. TIROCINI
di Xxxxxxxx Xxxxxxx
I tirocini formativi e di orientamento identificati anche col nome “stage” rappresentano una forma d'inserimento temporaneo dei giovani all'interno dell'azienda finalizzata a realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell’ambito dei processi formativi ed agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro (art. 1, D.M. 25 marzo 1998, n. 142).
Tali forme di inserimento nel mondo del lavoro (pubblico e privato) non costituiscono rapporti di lavoro per espressa previsione dell’art. 1, comma 2, D.M. 25 marzo 1998, n. 142.
L’art. 18 della Legge n. 196/1997 (e il D.M. attuativo n. 142/1998) aveva riformato la materia dei tirocini che era prima contenuta in diverse norme di legge. | |
Tale norma aveva confermato quanto già stabilito dalla Legge n. 236/1993 e cioè che il tirocinio formativo e di orientamento non ha natura contrattuale, escludendo totalmente che lo stesso possa configurarsi come rapporto di lavoro subordinato. | |
CENNI ALLA NORMATIVA PRERIFORMA FORNERO | Nel 2001 la Riforma del Titolo V della Costituzione Italiana ha attribuito alle Regioni una potestà legislativa esclusiva in materia di formazione, facendo sì che le norme regionali emanate in materia di tirocini prevalessero su quelle statali pur ancora in vigore (Corte Cost. n. 50/2005). |
INCOSTITUZIONALITA’ ART. 11 D.L. n. 138/2011 | Nel 2011 l’art. 11 del DL n. 138 (convertito con Legge n. 148/2011) ha indicato una serie di limiti per l’utilizzo dei tirocini che hanno ridotto la possibilità di utilizzo dello strumento. La norma è stata oggetto di ricorsi di legittimità da parte di alcune Regioni a causa della invasione delle ridefinite competenze regionali da parte della norma statale. A tale proposito la Corte Costituzionale l’11 dicembre del 2012 con sentenza n. 287 ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 11 della Legge n. 148/2011. La dichiarazione di incostituzionalità ha comportato la reviviscenza delle leggi regionali in materia e, in mancanza di queste ultime, dell’art. 18 della Legge n. 196/1997 e dal relativo regolamento di attuazione (D.M. 25 marzo 1998, n. 142). |
RIFORMA DELEGA e CRITERI | La Legge n. 92/2012 (Riforma Fornero) ha demandato la definizione di linee-guida condivise in materia di tirocini formativi e di orientamento ad un accordo tra il Governo e le Regioni da concludersi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della Riforma stessa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano. L’obiettivo della Riforma era quello di dettare linee guida con lo scopo di prevenire gli abusi e un uso distorto dei contratti di tirocinio attraverso la definizione di un quadro normativo chiaro ed omogeneo su tutto il territorio nazionale. |
I criteri delineati dalla Riforma per l’elaborazione delle suddette linee guida, sono: a) revisione della disciplina dei tirocini formativi, anche in relazione alla valorizzazione di altre forme contrattuali a contenuto formativo; b) previsione di azioni e interventi volti a prevenire e contrastare un uso distorto dell’istituto, anche attraverso la puntuale individuazione delle modalità con cui il tirocinante presta la propria attività; c) individuazione degli elementi qualificanti del tirocinio e degli effetti conseguenti alla loro assenza; d) riconoscimento di una congrua indennità, anche in forma forfetaria, in relazione alla prestazione svolta. | |
RIFORMA SANZIONI | Sono, infine, individuate direttamente dalla Riforma le conseguenze per il caso di mancata corresponsione dell’indennità di cui alla lettera d) dei criteri individuati dalla stessa e che consistono nell’irrogazione a carico del trasgressore di una sanzione amministrativa il cui ammontare è proporzionato alla gravità dell’illecito commesso, in misura variabile da un minimo di 1.000 a un massimo di 6.000 euro, conformemente alle previsioni di cui alla Legge 24 novembre 1981, n. 689. |
ACCORDO STATO-REGIONI | Il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano hanno concluso il 24 gennaio 2013 l’accordo previsto dalla Riforma. Perché la normativa sia completa occorre che le Regioni e le Province Autonome provvedano (entro 6 mesi dalla definizione dell’accordo) a dare attuazione all’Accordo mediante delibere, regolamenti o leggi regionali, cui occorre, in ogni caso, fare riferimento per conoscere la disciplina concretante applicabile ai tirocini. |
ACCORDO STATO-REGIONI TIPOLOGIE DI TIROCINIO E NORME APPLICABILI | Le linee guida dell’Accordo si applicano, per sua esplicita previsione, ai: a) tirocini formativi e di orientamento, svolti da soggetti che abbiano conseguito un titolo di studio entro e non oltre i 12 mesi, finalizzati ad agevolare le scelte professionali e l’occupabilità dei giovani nella transizione scuola lavoro; b) tirocini di inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro, finalizzati a percorsi di recupero occupazionale a favore di inoccupati e disoccupati, anche in mobilità, nonché a beneficiari di ammortizzatori sociali sulla base di specifici accordi in attuazione di politiche attive del lavoro; c) tirocini di orientamento e formazione oppure di inserimento/reinserimento in favore di disabili, persone svantaggiate e richiedenti asilo politico o titolari di protezione internazionale. Nel caso di soggetto ospitante multilocalizzato il tirocinio sarà regolato dalla normativa della Regione dove è ubicata la sua sede legale. In questi casi è anche possibile accentrare presso il Servizio informatico nel cui territorio è ubicata la sede legale del soggetto ospitante le comunicazioni ai Servizi competenti ex art. 1 commi 1180 |
e xx. Xxxxx x. 000/0000 (xxx. 2 comma 5-ter Legge n. 99/2013). Nel caso di periodi di tirocini attivati in una regione ma che prevedono attività formative anche in altre, la normativa di riferimento è quella della Regione in cui il tirocinio è stato promosso. Non rientrano invece tra le materie oggetto delle linee guida: 1) i tirocini curriculari (disciplinati dai regolamenti di Ateneo o degli Istituti di formazione); 2) i periodi di pratica professionale; 3) i tirocini transnazionali; 4) i tirocini per soggetti extracomunitari promossi all’interno delle quote di ingresso; 5) i tirocini estivi (disciplinati dalle Regioni). | |
ACCORDO STATO-REGIONI DURATA TIROCINIO | L’accordo individua la durata delle tre tipologie di tirocinio: a) tirocini formativi e di orientamento: la durata massima è di 6 mesi; b) tirocini di inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro: la durata massima è di 12 mesi; c) tirocini di orientamento e formazione: la durata massima è di 12 mesi, salvi i tirocini a favore di soggetti disabili per i quali la durata massima è di 24 mesi. La durata massima prevista per le diverse tipologie è comprensiva di eventuali proroghe. Il tirocinante ha anche diritto ad una sospensione del tirocinio per maternità o malattia lunga (intendendosi per tale quella che si protrae per una durata pari o superiore ad un terzo del tirocinio). Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio secondo i limiti massimi precedentemente indicati. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano potranno definire misure di agevolazione per assicurare il conseguimento delle finalità proprie dei tirocini per persone in situazioni di svantaggio (tossicodipendenti, ex detenuti, immigrati, richiedenti asilo politico ecc.) o di disabilità (tirocini ex precedente lett. c) e prevedere deroghe circostanziate in materia di durata e ripetibilità allo scopo di garantire l’inclusione. |
ACCORDO STATO-REGIONI SOGGETTI PROMOTORI | Nelle more della definizione della disciplina regionale, cui spetta individuare i requisiti dei soggetti, pubblici e privati, che possono promuovere il tirocinio nel proprio territorio, l’accordo ha individuato i soggetti promotori (anche associati fra loro) nei: - servizi per l’impiego; - istituti d’istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici; - istituzioni scolastiche statali e non statali che rilasciano titoli di studio con valore legale; - uffici scolastici regionali e provinciali; - centri pubblici o a partecipazione pubblica di formazione professionale e/od orientamento, nonché centri operanti |
in regime di convenzione con la Regione o la Provincia competente, ovvero accreditati; - comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali purché iscritti negli specifici albi regionali, ove esistenti; - servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla Regione; - istituzioni formative private, non aventi scopo di lucro, diverse da quelle indicate in precedenza, sulla base di una specifica autorizzazione della Regione; - soggetti autorizzati all’intermediazione dal Ministero del Lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 276/2003 e s.m.i. Spetta al soggetto Promotore il presidio della qualità dell’esperienza di tirocinio. I suoi compiti specifici sono: ▪ Favorire l’attivazione dell’esperienza di tirocinio supportando il soggetto ospitante ed il tirocinante nella fase di avvio nella gestione delle procedure amministrative e nella predisposizione del progetto formativo; ▪ Individuare un referente quale responsabile organizzativo del servizio con il compito di: - collaborare alla stesura del progetto formativo; - coordinare l’organizzazione e programmare il percorso di tirocinio; - monitorare l’andamento del tirocinio a garanzia di quanto previsto nel progetto e per assicurare la soddisfazione del soggetto ospitante e del tirocinante; - acquisire dal tirocinante elementi in merito all’esperienza svolta, e ai suoi esiti con particolare riferimento ad un’eventuale prosecuzione del rapporto col soggetto ospitante che non sia PA; - concorrere alla redazione dell’attestazione finale sulle base degli elementi forniti dal soggetto ospitante; - deve collaborare col tutor del soggetto ospitante nel: o definire le condizioni organizzative e didattiche favorevoli all’apprendimento; o garantire il monitoraggio dello stato di avanzamento del percorso formativo del tirocinante; o garantire il processo di attestazione dell’attività svolta e delle competenze acquisite dal tirocinante. ▪ Promuovere il buon andamento del tirocinio attraverso un’azione di monitoraggio; ▪ Contribuire al monitoraggio territoriale dell’andamento dei tirocini (attraverso un rapporto sintetico annuale di analisi dei tirocini realizzati da inviare alla Regione e alle Province Autonome e pubblicato sul sito internet del soggetto promotore stesso nel rispetto della privacy dei tirocinanti); ▪ Rilasciare, sulla base delle valutazioni del soggetto ospitante, un’attestazione dei risultati, specificando le eventuali competenze acquisite. |
ACCORDO STATO-REGIONI SOGGETTI OSPITANTI | Premesso che le Regioni e le Province Autonome hanno facoltà di specificare ulteriormente le caratteristiche soggettive ed oggettive dei soggetti ospitanti, essi sono individuati dall’Accordo come i soggetti pubblici o privati presso i quali viene realizzato il tirocinio. Il soggetto ospitante deve attenersi alle seguenti regole: ▪ fatta salva la possibilità di proroga entro i limiti di durata precedentemente indicati, il soggetto ospitante non può realizzare più di un tirocinio col medesimo tirocinante; ▪ il tirocinante non può essere utilizzato per attività non coerenti con gli obiettivi formativi del tirocinio stesso; ▪ possono realizzare più tirocini per il medesimo profilo professionale, fatti salvi i seguenti limiti numerici o di quelli che saranno definiti dalle Regioni: - soggetti con massimo 5 dipendenti a tempo indeterminato: 1 tirocinante; - soggetti con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra 6 e 19: massimo 2 tirocinanti contemporaneamente; - soggetti con più di 20 dipendenti a tempo indeterminato: tirocinanti nel numero massimo pari al 10% dei dipendenti a tempo indeterminato contemporaneamente, con arrotondamento all’unità superiore. I soci lavoratori rientrano sempre nella base di computo mentre i tirocini attivati con soggetti appartenenti alle categorie previste dalla Legge n. 68/1999 o con soggetti svantaggiati non rientrano nel computo del numero di tirocini attivabili. ▪ inoltre: - essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; - essere in regola con la normativa di cui alla Legge n. 68/1999 e s.m.i.; - non aver effettuato licenziamenti nei 12 mesi precedenti l’attivazione del tirocinio (fatti salvi quelli per giusta causa e specifici accordi sindacali con le organizzazioni sindacali territoriali più rappresentative); - non avere in corso procedure di Cig straordinaria o in deroga per attività equivalenti a quelle del tirocinio; ▪ inoltre, assicurare (anche per le eventuali attività rientranti nel progetto formativo anche se svolte dal tirocinante al di fuori dell’azienda) il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL, oltre che per la responsabilità civile verso terzi (le Regioni e le Province Autonome possono assumere a proprio carico detti oneri assicurativi; se il soggetto ospitante è un Pubblica Amministrazione saranno le convenzioni a stabilire le modalità con cui il soggetto ospitante possa assumere a suo carico l’onere assicurativo); ▪ provvedere alla comunicazione obbligatoria del tirocinio entro il giorno antecedente l’instaurazione del rapporto con le modalità di cui al comma 1180 della Legge n. 296/2006; ▪ stipulare la convenzione con il soggetto promotore e definire il progetto formativo, in collaborazione col soggetto |
promotore; ▪ designare un tutor fra i propri lavoratori in possesso di competenze professionali adeguate e coerenti con il progetto formativo individuale con funzioni di affiancamento al tirocinante sul luogo di lavoro, e che: - può seguire massimo 3 tirocinanti contemporaneamente; - deve favorire l’inserimento del tirocinante; - deve promuovere l’acquisizione delle competenze secondo le previsioni del progetto formativo; - deve aggiornare la documentazione relativa al tirocinio (registri ecc.); - deve accompagnare e supervisionare il percorso formativo del tirocinante; - deve collaborare col referente del soggetto promotore nel: o definire le condizioni organizzative e didattiche favorevoli all’apprendimento; o garantire il monitoraggio dello stato di avanzamento del percorso formativo del tirocinante; o garantire il processo di attestazione dell’attività svolta e delle competenze acquisite dal tirocinante. ▪ assicurare la realizzazione del percorso di tirocinio secondo quanto previsto dal progetto; ▪ al termine del tirocinio rilasciare al tirocinante un’attestazione dell’attività svolta e delle eventuali competenze acquisite. | |
I tirocinanti sono tenuti ad attenersi a quanto previsto nel progetto formativo svolgendo le attività concordate col tutor. | |
ACCORDO STATO-REGIONI TIROCINANTI | Ai fini della registrazione sul libretto formativo del cittadino (art. 2 comma 1 lett i) D.Lgs. n. 276/03) il tirocinante deve avere partecipato almeno al 70% della durata prevista dal progetto formativo. |
I tirocini sono svolti sulla base di apposite convenzioni stipulate tra i soggetti promotori e i soggetti ospitanti pubblici e privati. | |
ACCORDO STATO-REGIONI MODALITA’ DI ATTIVAZIONE: LA CONVENZIONE | Alla convenzione (che può riguardare anche diversi tirocini) deve essere allegato un progetto formativo per ciascun tirocinante predisposto sulla base dei modelli definiti dalle Regioni e dalle Province Autonome, che deve essere sottoscritto dal tirocinante, dal soggetto ospitante e dal soggetto promotore. Il progetto formativo deve essere strutturato nelle seguenti sezioni: ▪ anagrafica (dati anagrafici dei soggetti coinvolti compreso il tutor ed il referente nominato del soggetto promotore); ▪ elementi descrittivi del tirocinio (tipologia di tirocinio, codice Ateco per l’identificazione dell’attività economica dell’azienda o PA, codici di classificazione Cp Istat per l’identificazione dell’area professionale di riferimento per l’attività del tirocinante, estremi delle assicurazioni, durata e periodo di svolgimento importo dell’indennità corrisposta al tirocinante); ▪ specifiche del progetto formativo (indicazione, ove |
possibile, della figura professionale di riferimento nel Repertorio Nazionale ex art. 4, comma 67 Legge n. 92/2012 (nelle more della definizione del Repertorio Nazionale si fa riferimento ai Repertori Regionali se definiti dalla Regione) ed eventuale livello EQF, attività da affidare al tirocinante durante il tirocinio, obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, competenze da acquisire con riferimento alla figura professionale di riferimento); ▪ diritti e doveri delle parti coinvolte nel tirocinio (tirocinante, tutor del soggetto ospitante e referente del soggetto promotore). | |
Il tempo di presenza presso il soggetto ospitante è regolato in funzione degli obiettivi contenuti nel progetto. | |
ACCORDO STATO-REGIONI | La Riforma ha stabilito che al tirocinante sia corrisposta una congrua indennità, anche in forma forfetaria, in relazione alla prestazione svolta. L’Accordo, sull’argomento, ha stabilito che, stante la preponderante componente formativa del tirocinio, è da ritenersi che sia congrua l’indennità pari almeno a 300 euro lordi mensili. |
MODALITA’ DI ATTUAZIONE | L’indennità non sarà corrisposta nei tirocini in favore di lavoratori in Cassa Integrazione o, comunque, percettori di ammortizzatori sociali. Resta ferma la facoltà delle Regioni e delle Province Autonome di definire misure di agevolazione o sostegno e prevedere a fini inclusivi eventuali circostanziate deroghe sulla corresponsione e ammontare dell’indennità. |
Ai soli fini fiscali l’indennità è assimilata al reddito da lavoro dipendente. La natura formativa del tirocinio fa sì che il tirocinante non perda a causa del tirocinio il suo eventuale stato di disoccupazione. | |
ACCORDO STATO-REGIONI | È previsto un monitoraggio (anche attraverso le comunicazioni obbligatorie) per la verifica dei requisiti di accesso, in itinere ed ex post da parte delle amministrazioni titolari. Il Ministero del Lavoro, (supportato da Isfol e Italia Lavoro) oltre a promuovere tale monitoraggio, è tenuto a predisporre annualmente un report nazionale di analisi e monitoraggio dell’attuazione dei tirocini, sulla base dei dati disponibili a livello centrale e di quelli forniti dalle Regioni e dalla Province Autonome. |
MONITORAGGIO E VIGILANZA | Qualora nel corso delle verifiche da parte del Ministero del Lavoro il tirocinio non risulti conforme alla nuova disciplina e alla relativa regolamentazione regionale, il personale ispettivo dovrà procedere, sussistendone le condizioni, a riqualificare il rapporto come di natura subordinata con relativa applicazione delle sanzioni amministrative previste in tali ipotesi, disponendo il recupero dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi. |
Viene, infine, confermata la sanzione amministrativa per l’ipotesi di mancata corresponsione dell’indennità (infra Riforma sanzioni). |
LEGGE N. 99/2013 FINANZIAMENTI | Tirocini formativi e di orientamento Per l’anno 2014 è istituito presso il presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo un Fondo straordinario con stanziamento pari a 1 milione di euro, denominato «Fondo mille giovani per la cultura», destinato alla promozione di tirocini formativi e di orientamento nei settori delle attività e dei servizi per cultura rivolti a giovani fino a ventinove anni di età. I criteri e le modalità di accesso al Fondo sono stabiliti con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del DL n. 76/2013 (23 agosto 2013). Per gli anni 2013, 2014 e 2015 è istituito in via sperimentale presso il Ministero del lavoro un fondo con dotazione di 2 milioni di euro annui per consentire la corresponsione delle indennità per la partecipazione ai tirocini formativi e di orientamento nelle ipotesi in cui i soggetti ospitanti siano amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, che, per comprovate ragioni, non siano in grado di farvi fronte attingendo ai fondi già destinati alle esigenze formative di tale amministrazione. Le modalità attuative del fondo sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e del Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto Legge n. 76/2013 (28 giugno 2013). E’ previsto un monitoraggio ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della Legge 28 giugno 2012, n. 92. Tirocini curriculari E’ autorizzata: - per l'anno 2013 una spesa di 3 milioni di euro - per l’anno 2014 una spesa di 7,6 milioni di euro da destinare al sostegno delle attività di tirocinio curriculare degli studenti iscritti ai corsi di laurea nell'anno accademico 2013- 2014. I criteri e le modalità per la ripartizione tra le Università, su base premiale, delle predette risorse sono stabilite dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università della Ricerca con proprio decreto da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto Lavoro (n. 76/2013). In ogni caso le Università provvedono all'attribuzione agli studenti delle risorse assegnate sulla base di graduatorie formate secondo i seguenti criteri di premialità: a) regolarità del percorso di studi; b) votazione media degli esami; c) condizioni economiche dello studente. |
Con Raccomandazione del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2013 | |
l’Unione Europea ha istituito il principio della “garanzia per i giovani” | |
con lo scopo di porre un freno all’emergenza occupazionale | |
giovanile. | |
I TIROCINI E L’EUROPA | Nell’ambito di tali indicazioni con particolare riferimento ai tirocini la Commissione Europea ha approvato una proposta di raccomandazione che, una volta approvata, dovrebbe indicare alcuni principi chiave da trasporre nelle legislazioni degli Stati membri con lo |
scopo di incrementare la qualità di tirocini non curriculari quanto agli | |
aspetti formativi e alle condizioni di “lavoro” ed, infine, con lo scopo di | |
agevolare il restringimento dei tempi necessari al passaggio dalla | |
scuola al lavoro. |
10. LICENZIAMENTI INDIVIDUALI
di Xxxxx Xxxxxxx
La Legge n. 92/2012 (Riforma Fornero) interviene in maniera significativa sulla disciplina dei licenziamenti individuali regolamentati dall’art. 18 della Legge n. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori) con l’obiettivo dichiarato di rendere più dinamico ed efficiente il mercato del lavoro, compiendo il tentativo di superare la regola generale della reintegrazione sul posto di lavoro, in presenza dei previsti requisiti dimensionali dell’impresa.
Il nuovo testo dell’articolo 18 regolamenta ora sette differenti tipologie di licenziamenti individuali invalidi.
LICENZIAMENTI DISCRIMINATORI e NULLI | Le conseguenze restano immutate rispetto alla precedente formulazione dell’art. 18 della L. n. 300/1970. Nel caso di condanna, il Giudice, qualunque sia il numero dei dipendenti, ordina di reintegrare il dipendente nel posto di lavoro, stabilendo, a titolo di risarcimento, la corresponsione a favore del lavoratore di un’indennità commisurata all’ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell’effettiva reintegrazione, dedotto quanto eventualmente percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative. In ogni caso la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità della retribuzione globale. Il datore di lavoro è condannato, inoltre, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. Il licenziamento conduce alle conseguenze descritte qualora: - sia fondato su ragioni di credo politico o fede religiosa, sull’appartenenza ad un sindacato e sulla partecipazione ad attività sindacali; - sia determinato da motivazioni di natura politica, religiosa, razziale, di lingua o di sesso, di handicap, di età o basata sull'orientamento sessuale o sulle convinzioni personali; - sia intimato tra la richiesta di pubblicazione del matrimonio sino ad un anno dalla celebrazione dello stesso ovvero nel periodo di tutela previsto dalla legge per la lavoratrice madre o comunque derivante dalla domanda o dalla fruizione del congedo parentale; - nonché in tutte le altre ipotesi di nullità oppure di motivo illecito. |
LICENZIAMENTO INEFFICACE Per vizi formali o procedurali | Nel caso di licenziamenti ritenuti dal Giudice inefficaci esclusivamente per vizi formali o procedurali ovvero per: - violazione requisito della motivazione del licenziamento (art. 2 L. n. 604/1966) - violazione della procedura disciplinare (art. 7 L. n. 300/1970) - violazione procedimento di conciliazione preventiva (art. 7 L. n. 604/1966) il Giudice dichiara comunque risolto il rapporto di lavoro |
disponendo il pagamento, in favore del lavoratore, di un’indennità risarcitoria omnicomprensiva, che può essere modulata dal giudice tra 6 e 12 mensilità di retribuzione. | |
Qualora venga accertato in sede giudiziale che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa addotti dal datore di lavoro per | |
- l’“insussistenza” del fatto contestato | |
oppure perché: | |
- il fatto rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni di legge, dei CCNL oppure dei codici disciplinari, | |
il Giudice: | |
LICENZIAMENTO DISCIPLINARE INGIUSTIFICATO - con reintegrazione | - annulla il licenziamento; - condanna il datore di lavoro alla reintegrazione nel posto di lavoro; - al posto della reintegrazione, il lavoratore può optare per un’indennità pari a 15 mensilità, senza contribuzione. La richiesta dell’indennità deve essere effettuata entro trenta giorni dalla comunicazione del deposito della sentenza o dall’invito del datore di lavoro a riprendere servizio, se anteriore alla predetta comunicazione; - dispone il pagamento di un’indennità risarcitoria commisurata all’ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell’effettiva reintegrazione, tolto quanto il lavoratore ha percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative, nonché quanto avrebbe potuto percepire dedicandosi con diligenza alla ricerca di una nuova occupazione. In ogni caso la misura dell’indennità risarcitoria non può essere superiore a dodici mensilità della retribuzione globale di fatto; - il datore di lavoro è condannato, inoltre, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell’effettiva reintegrazione, maggiorati degli interessi nella misura legale senza applicazione di sanzioni per omessa o ritardata contribuzione, per un importo pari al differenziale contributivo esistente tra la contribuzione che sarebbe stata maturata nel rapporto di lavoro risolto dall’illegittimo licenziamento e quella accreditata al lavoratore in conseguenza dello svolgimento di altre attività lavorative. |
LICENZIAMENTO DISCIPLINARE INGIUSTIFICATO - senza reintegrazione | In tutte “le altre ipotesi” di accertata illegittimità del licenziamento disciplinare, il Giudice: - dichiara risolto il rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento; - condanna il datore di lavoro al pagamento di un’indennità risarcitoria omnicomprensiva determinata tra un minimo di |
dodici e un massimo di ventiquattro mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, in relazione all’anzianità del lavoratore tenuto conto di: ▪ numero dei dipendenti occupati ▪ dimensioni dell’attività economica ▪ comportamento e delle condizioni delle parti. Sussiste l’onere di specifica motivazione riguardo tali requisiti. Non appaiono, al momento, definite quali possano essere le “altre ipotesi” di accertata illegittimità per cui si possa presentare questa regolamentazione. Dovremo attendere gli sviluppi giurisprudenziali. | |
LICENZIAMENTI per inidoneità fisica/psichica o periodo di comporto | Nel caso di: - difetto di giustificazione del licenziamento per inidoneità fisica o psichica; o di: - violazione normativa sul licenziamento per superamento del periodo di comporto il Giudice: - annulla il licenziamento; - condanna il datore di lavoro alla reintegrazione nel posto di lavoro; - al posto della reintegrazione, il lavoratore può optare per 15 mensilità, senza contribuzione come sopra visto; - dispone il pagamento di un’indennità risarcitoria commisurata all’ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell’effettiva reintegrazione, tolto quanto il lavoratore ha percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative, nonché quanto avrebbe potuto percepire dedicandosi con diligenza alla ricerca di una nuova occupazione. In ogni caso la misura dell’indennità risarcitoria non può essere superiore a dodici mensilità della retribuzione globale di fatto; - il datore di lavoro è condannato, inoltre, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell’effettiva reintegrazione, maggiorati degli interessi nella misura legale senza applicazione di sanzioni per omessa o ritardata contribuzione, per un importo pari al differenziale contributivo esistente tra la contribuzione che sarebbe stata maturata nel rapporto di lavoro risolto dall’illegittimo licenziamento e quella accreditata al lavoratore in conseguenza dello svolgimento di altre attività lavorative. |
LICENZIAMENTI per GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO (c.d. ECONOMICI) - con possibilità di reintegrazione | Il Giudice, nel caso di manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento, può (pertanto, discrezionalmente) disporre quanto descritto con riguardo all’ipotesi precedente. |
LICENZIAMENTI per GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO (c.d. ECONOMICI) - senza possibilità di reintegrazione | In tutte “le altre ipotesi” in cui non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, il Giudice: - dichiara risolto il rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento; - condanna il datore di lavoro al pagamento di un’indennità risarcitoria omnicomprensiva determinata tra un minimo di dodici e un massimo di ventiquattro mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, in relazione all’anzianità del lavoratore, tenuto conto di: ▪ numero dei dipendenti occupati: ▪ dimensioni dell’attività economica; ▪ comportamento e delle condizioni delle parti, con onere di specifica motivazione a tale riguardo. Non appaiono, al momento, ben definite quali possano essere “le altre ipotesi” nelle quali possano ricorrere gli estremi del giustificato motivo oggettivo di licenziamento. Dovremo attendere gli sviluppi giurisprudenziali. |
LICENZIAMENTI per GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO (c.d. ECONOMICI) procedura obbligatoria di conciliazione | Il licenziamento deve essere preceduto da una comunicazione effettuata dal datore di lavoro alla Direzione Territoriale del Lavoro con l’invito al lavoratore a presenziare all’incontro presso la Commissione Provinciale di conciliazione. La comunicazione deve indicare i motivi del licenziamento medesimo nonché le eventuali misure di assistenza alla ricollocazione del lavoratore interessato. In caso di legittimo e documentato impedimento del lavoratore a presenziare all’incontro, la procedura può essere sospesa per un massimo di quindici giorni. |
APPLICAZIONE DELLE NOVITA’ IN MATERIA DI LICENZIAMENTI INDIVIDUALI | Le nuove disposizioni dell’articolo 18 della L. n. 300/1970, ad eccezione che per i licenziamenti nulli, si applica alle unità produttive di aziende composte da più di 15 dipendenti o per le aziende che occupano più di 15 dipendenti nello stesso comune. Esse si applicano in ogni caso al datore di lavoro che occupa più di sessanta dipendenti. |
TERMINI DI DECADENZA | I termini di impugnazione verso la comunicazione di licenziamento possono riassumersi come segue: comunicazione del licenziamento in forma scritta o dei suoi motivi se non riferiti nella comunicazione iniziale 60 giorni per l’impugnazione in forma scritta con atto anche stragiudiziale
180 giorni per depositare oppure 180 giorni per richiesta ricorso giudiziale conciliazione o arbitrato 60 giorni per presentare ricorso giudiziale (in caso di rifiuto alla conciliazione/arbitrato o accordo non raggiunto) |
11. ASSICURAZIONE SOCIALE PER L’IMPIEGO
di Xxxxxxx Xxxxx
Dal 1 gennaio 2013 è istituita una nuova prestazione di sostegno al reddito (Assicurazione Sociale per l’Impiego – ASpI) che sostituisce le attuali indennità di mobilità, indennità di disoccupazione non agricola ordinaria con requisiti ridotti e normali e indennità di disoccupazione speciale edile.
Il nuovo sistema sarà a regime dal 2016. Nel periodo transitorio, 01.01.2013 – 31.12.2015, le attuali indennità saranno progressivamente assorbite dall’ASpI.
Rimane invariato il sistema di indennità di disoccupazione agricola.
ASpI Assicurazione Sociale per l’Impiego | |
DECORRENZA | 1 gennaio 2013 |
SOGGETTI INTERESSATI | Tutti i lavoratori dipendenti, compresi : - apprendisti - soci lavoratori che abbiano stabilito un rapporto di lavoro in forma subordinata - il personale artistico, teatrale e cinematografico con rapporto di lavoro in forma subordinata - i dipendenti a tempo determinato delle Pubbliche Amministrazioni. |
SOGGETTI ESCLUSI | - dipendenti assunti a tempo indeterminato delle Pubbliche Amministrazioni - operai agricoli a tempo determinato o indeterminato - lavoratori cessati per dimissioni, salvo le dimissioni rassegnate durante il periodo di tutela per maternità o rassegnate per giusta causa - lavoratori cessati per risoluzione consensuale del rapporto, salvi i casi di cui all’art. 7 L. n. 604/1966 come modificato L. n. 92/2012 art. 1 comma 40, o a seguito di trasferimento del dipendente presso altra sede distante più di 50 km dalla residenza del lavoratore e/o raggiungibile con mezzi pubblici mediamente in 80 minuti o più - lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro stagionale. |
REQUISITI | L’indennità è riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino i seguenti requisiti: - siano in stato di disoccupazione ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett c) del D.Lgs. n. 181/2001 smi (soggetto privo di lavoro, che sia immediatamente disponibile allo svolgimento ed alla ricerca di una attività lavorativa secondo modalità definite con i servizi competenti); |
- possano far valere almeno 2 anni di anzianità assicurativa (da calcolare a ritroso a decorrere dal primo giorno in cui il lavoratore risulta disoccupato) - almeno un anno di contribuzione contro la disoccupazione nel biennio precedente l’inizio del periodo di disoccupazione. | |
DURATA | Sarà a regime a decorrere dal 1 gennaio 2016. Dal 1 gennaio 2013 fino al 31 dicembre 2015 l’istituto sarà applicato in concomitanza con quelli destinati ad essere definitivamente sostituiti. La sua durata massima è: - 12 mesi per lavoratori con meno di 55 anni di età (detratti i periodi di indennità eventualmente fruiti negli ultimi 12 mesi, anche in relazione ai trattamenti brevi di MiniAspi) - 18 mesi per lavoratori con almeno 55 anni di età (nei limiti delle settimane di contribuzione degli ultimi 2 anni e detratti i periodi di indennità eventualmente fruiti negli ultimi 18 mesi, anche in relazione ai trattamenti brevi di MiniAspi). |
IMPORTO INDENNITA’ | Base di calcolo dell’indennità mensile (B.I.M.): retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi 2 anni x 4,33 = B.I.M. n° settimane di contribuzione degli ultimi 2 anni |
Indennità mensile: - Se retribuzione mensile nell’anno 2013 <= € 1.180 → 75% di B.I.M. - Se retribuzione mensile nell’anno 2013 > € 1.180 →75% di € 1.180 + 25% della differenza tra retribuzione mensile e € 1.180 L’importo di € 1.180 viene annualmente rivalutato sulla base della variazione dell’indice Istat dei prezzi al consumo. L’indennità mensile: - non può superare l’importo mensile massimo dell’art. unico comma 2 lett. b) L. n. 427/1980; - non è soggetta a prelievo contributivo - per il periodo di fruizione sono riconosciuti i contributi figurativi settimanali utili ai fini del diritto e della misura dei trattamenti pensionistici. Dopo i primi 6 mesi di fruizione si applica riduzione del 15% dell’indennità mensile; ulteriore riduzione del 15% dopo il dodicesimo mese di fruizione. | |
MODALITA’ DI RICHIESTA | I lavoratori aventi diritto devono, a pena di decadenza, presentare apposita domanda, esclusivamente in via telematica, all’INPS, entro il termine di 2 mesi dalla data di spettanza del trattamento, |
ovvero: a) ottavo giorno successivo alla data di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro; b) data di definizione della vertenza sindacale o data di notifica della sentenza giudiziaria; c) data di riacquisto della capacità lavorativa nel caso di un evento patologico (malattia comune, infortunio) iniziato entro gli otto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro; d) ottavo giorno dalla fine del periodo di maternità in corso al momento della cessazione del rapporto di lavoro; e) ottavo giorno dalla data di fine del periodo corrispondente all’indennità di mancato preavviso ragguagliato a giornate; f) trentottesimo giorno successivo alla data di cessazione per licenziamento per giusta causa L’indennità mensile spetta: - dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro, se la domanda viene presentata entro l’ottavo giorno; - dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda, nel caso in cui questa sia stata presentata dopo l’ottavo giorno; - dalla data di rilascio della dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa nel caso in cui questa non sia stata presentata all’INPS ma al centro per l’impiego e sia successiva alla presentazione della domanda; - dalle date di cui alle precedenti lett. c), d), e), f), qualora la domanda sia stata presentata prima di tali date o dal giorno successivo alla presentazione della domanda, qualora presentata successivamente ma, comunque, nei termini di legge. | |
SOSPENSIONE INDENNITA’ | La fruizione dell’indennità è condizionata alla permanenza dello stato di disoccupazione ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett c) D.Lgs n. 181/2001 smi. In caso di nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato, l’indennità è sospesa d’ufficio fino ad un massimo di 6 mesi; al termine di un periodo di sospensione di durata inferiore a 6 mesi l’indennità riprende a decorrere dal momento in cui era stata sospesa. In caso di svolgimento di attività lavorativa in forma autonoma, dalla quale derivi un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, il soggetto deve informare l’INPS entro 1 mese dall’inizio attività, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarre da tale attività: l’INPS provvede a ridurre il pagamento dell’indennità di un importo pari all’80% dei proventi preventivati, rapportati al tempo intercorrente tra la data di inizio attività e la data di fine dell’indennità o, se antecedente, la fine dell’anno. |
E’ possibile svolgere attività lavorativa di natura meramente occasionale (lavoro accessorio), purchè la stessa non dia luogo a compensi superiori a 3.000 € (al netto dei contributi previdenziali) nel corso dell’anno solare 2013. | |
Il beneficiario dell’indennità ASpI decade nel caso di: | |
DECADENZA DALL’INDENNITA’ | - perdita dello stato di disoccupazione - rioccupazione con contratto di lavoro subordinato superiore a 6 mesi - inizio attività autonoma senza comunicazione all’INPS - pensionamento di vecchiaia o anticipato - assegno ordinario di invalidità, se non si opta per l’indennità - rifiuto di partecipare, senza giustificato motivo, ad una iniziativa di politica attiva (attività di formazione, tirocini ecc.) o non regolare partecipazione - mancata accettazione di un’offerta di lavoro il cui livello retributivo sia superiore almeno del 20% dell’importo lordo dell’indennità. |
Mini ASpI Mini Assicurazione Sociale per l’Impiego | |
DECORRENZA | 1 gennaio 2013 |
SOGGETTI INTERESSATI | Tutti i lavoratori dipendenti, compresi : - apprendisti - soci lavoratori che abbiano stabilito un rapporto di lavoro in forma subordinata - il personale artistico, teatrale e cinematografico con rapporto di lavoro in forma subordinata - i dipendenti a tempo determinato delle Pubbliche Amministrazioni - i lavoratori a tempo determinato della scuola. |
SOGGETTI ESCLUSI | - dipendenti assunti a tempo indeterminato delle Pubbliche Amministrazioni - operai agricoli a tempo determinato o indeterminato - lavoratori cessati per dimissioni, salvo le dimissioni rassegnate durante il periodo di tutela per maternità o rassegnate per giusta causa - lavoratori cessati per risoluzione consensuale del rapporto, salvi i casi di cui all’art. 7 L. n. 604/1966 come modificato L. n. 92/2012 art. 1 comma 40, o a seguito di trasferimento del dipendente presso altra sede distante più di 50 km dalla residenza del lavoratore e/o raggiungibile con mezzi pubblici mediamente in 80 minuti o più - lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro stagionale. |
REQUISITI | L’indennità è riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino i seguenti requisiti: - siano in stato di disoccupazione ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett c) D.Lgs. n. 181/2001 smi (soggetto privo di lavoro, che sia immediatamente disponibile allo svolgimento ed alla ricerca di una attività lavorativa secondo modalità definite con i servizi competenti) - possano far valere almeno 13 settimane di contribuzione di attività lavorativa nei 12 mesi precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione |
DURATA | L’indennità è corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione nell’ultimo anno, detratti i periodi di indennità eventualmente fruiti nel periodo. |
IMPORTO INDENNITA’ | Base di calcolo dell’indennità mensile (B.I.M.) retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi 2 anni x 4,33 = B.I.M. n° settimane di contribuzione degli ultimi 2 anni |
Indennità mensile: - Se retribuzione mensile nell’anno 2013 <= € 1.180 → 75% di B.I.M. - Se retribuzione mensile nell’anno 2013 > € 1.180 →75% di € 1.180 + 25% della differenza tra retribuzione mensile e € 1.180 L’importo di € 1.180 viene annualmente rivalutato sulla base della variazione dell’indice Istat dei prezzi al consumo. L’indennità mensile non può superare l’importo mensile massimo dell’art. unico comma 2 lett. b) L. n. 427/1980, non è soggetta a prelievo contributivo e per il periodo di fruizione sono riconosciuti i contributi figurativi settimanali utili ai fini del diritto e della misura dei trattamenti pensionistici. | |
MODALITA’ DI RICHIESTA | I lavoratori aventi diritto devono, a pena di decadenza, presentare apposita domanda, esclusivamente in via telematica, all’INPS, entro il termine di 2 mesi dalla data di spettanza del trattamento, ovvero: a) ottavo giorno successivo alla data di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro b) data di definizione della vertenza sindacale o data di notifica della sentenza giudiziaria c) data di riacquisto della capacità lavorativa nel caso di un evento patologico (malattia comune, infortunio) iniziato entro gli otto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro d) ottavo giorno dalla fine del periodo di maternità in corso al |
momento della cessazione del rapporto di lavoro e) ottavo giorno dalla data di fine del periodo corrispondente all’indennità di mancato preavviso ragguagliato a giornate f) trentottesimo giorno successivo alla data di cessazione per licenziamento per giusta causa. L’indennità mensile spetta: - dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro, se la domanda viene presentata entro l’ottavo giorno - dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda, nel caso in cui questa sia stata presentata dopo l’ottavo giorno - dalla data di rilascio della dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa nel caso in cui questa non sia stata presentata all’INPS ma al centro per l’impiego e sia successiva alla presentazione della domanda - dalle date di cui alle precedenti lett. c), d), e), f), qualora la domanda sia stata presentata prima di tali date o dal giorno successivo alla presentazione della domanda, qualora presentata successivamente ma, comunque, nei termini di legge.. | |
SOSPENSIONE INDENNITA’ | La fruizione dell’indennità è condizionata alla permanenza dello stato di disoccupazione ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett c) D.Lgs. n. 181/2001 smi. In caso di nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato, l’indennità è sospesa d’ufficio fino ad un massimo di 5 giorni; al termine del periodo di sospensione l’indennità riprende a decorrere dal momento in cui era stata sospesa. In caso di svolgimento di attività lavorativa in forma autonoma, dalla quale derivi un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, il soggetto deve informare l’Inps entro 1 mese dall’inizio attività, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarre da tale attività: l’Inps provvede a ridurre il pagamento dell’indennità di un importo pari all’80% dei proventi preventivati, rapportati al tempo intercorrente tra la data di inizio attività e la data di fine dell’indennità o, se antecedente, la fine dell’anno. E’ possibile svolgere attività lavorativa di natura meramente occasionale (lavoro accessorio), purché la stessa non dia luogo a compensi superiori a 3.000 € (al netto dei contributi previdenziali) nel corso dell’anno solare 2013. |
Il beneficiario dell’indennità Mini-ASpI decade nel caso di: | |
DECADENZA DALL’INDENNITA’ | - perdita dello stato di disoccupazione - rioccupazione con contratto di lavoro subordinato superiore a 5 giorni - inizio di attività autonoma senza comunicazione all’INPS - pensionamento di vecchiaia o anticipato - assegno ordinario di invalidità, se non si opta per l’indennità - rifiuto di partecipare, senza giustificato motivo, ad una iniziativa di politica attiva (attività di formazione, tirocini ecc.) o non regolare partecipazione - mancata accettazione di un’offerta di lavoro il cui livello retributivo sia superiore almeno del 20% dell’importo lordo dell’indennità Mini-ASpI. |
ASpI e Mini ASpI Finanziamento | |
DECORRENZA | 1 gennaio 2013 |
CONTRIBUZIONE | Ordinaria: continuerà ad applicarsi l’attuale contribuzione del 1,31% (già prevista per la disoccupazione); introduzione di un aumento contributivo del 1,31% per i rapporti in apprendistato. Addizionale: solo per i rapporti di lavoro non a tempo indeterminato, contributo aggiuntivo a carico del datore di lavoro nella misura del 1,4% calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali Tale contributo addizionale è restituito al datore di lavoro, successivamente al periodo di prova, in caso di trasformazione a tempo indeterminato (per le trasformazioni effettuate prima del 1 gennaio 2014 la restituzione è limitata alle ultime 6 mensilità). La restituzione (nel limite delle ultime 6 mensilità) avviene anche se il datore di lavoro assume il lavoratore con contratto a tempo indeterminato entro 6 mesi dalla cessazione del contratto a tempo determinato (con detrazione delle mensilità decorrenti dalla cessazione sino alla assunzione). Una tantum in caso di licenziamento: 41% del massimale mensile di ASpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni; il contributo è dovuto dal datore di lavoro per tutti i casi di interruzione anticipata del rapporto di lavoro a tempo indeterminato che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto all’ASpI, nonché per interruzioni di rapporti di apprendistato diversi dalle dimissioni o dal recesso del lavoratore e, dal 2017, per i licenziamenti collettivi. |
Non è dovuto per: - fino al 31.12.2016 per le procedure di mobilità dove viene versato il contributo d’ingresso; - fino al 31.12.2015 per i casi di licenziamento in conseguenza di cambi di appalto e, in particolari casi, nel settore delle costruzioni edili. | |
SOGGETTI ESCLUSI (dalla contribuzione addizionale del 1,4%) | - lavoratori assunti a termine, anche in somministrazione, in sostituzione di lavoratori assenti - lavoratori assunti a termine, anche in somministrazione, per lo svolgimento della attività stagionali di cui al DPR n. 1525/1963 e, per il solo periodo 2013-2015, per quelle definite dai CCNL entro il 31.12.2011 - lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni - apprendisti |
12. AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE E INCENTIVI ECONOMICI
di Xxxxxxx Xxxxx
Agevolazioni contributive (Over 50 e occupazione femminile - Legge n. 92/2012) | |
DECORRENZA | Per le assunzioni dal 1 gennaio 2013 |
Mediante contratto di lavoro dipendente a tempo determinato o a tempo indeterminato, in entrambi i casi anche in somministrazione: | |
SOGGETTI INTERESSATI | - lavoratori/lavoratrici di età superiore a 50 anni disoccupati da 12 mesi; - donne di qualsiasi età, prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, residenti in aree svantaggiate;5 - donne di qualsiasi età, prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti; - donne di qualsiasi età (occupate in professioni o settori caratterizzati da disparità uomo-donna > 25% la media nazionale) senza impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, ovunque residenti. |
Riduzione del 50% dei contributi INPS e INAIL a carico del datore di lavoro: | |
MISURA AGEVOLAZIONE | - per 12 mesi in caso di assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione - fino a 18 mesi dalla data di assunzione con il contratto a tempo determinato in caso di trasformazione a tempo indeterminato, anche in somministrazione - per 18 mesi in caso di assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche in somministrazione |
CONDIZIONI | • incremento occupazionale netto del numero dei dipendenti rispetto alla media dei 12 mesi precedenti da calcolare al momento dell’assunzione o proroga del contratto (da valutare in relazione all’intera organizzazione del datore di lavoro e non rispetto alla singola unità produttiva). La base di computo dell’incremento occupazionale netto comprende le assunzioni a tempo indeterminato, a tempo determinato ed i lavoratori che sono somministrati nell’ambito di un rapporto di lavoro a tempo determinato intercorrente con l’ApL. • regolarità contributiva (per l’ApL in caso di somministrazione). • osservanza delle norme a tutela delle condizioni di lavoro. • rispetto di accordi, CCNL e accordi regionali, territoriali o aziendali. • osservanza delle norme antielusione previste dall’art. 4 commi 12, |
5 Regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito di fondi strutturali dell’Unione europea e nelle aree di cui all’art. 2 p.18 lett. e) Regolamento CE 800/2008 (lavoratori occupati in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato), annualmente individuate con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze.
13 e 15 L. n. 92/2012. • Rispetto delle condizioni generali di compatibilità con il mercato interno (artt. 1 e 40 regolamento (CE) n. 800/2008). |
Incentivi economici DL. 76/2013 (assunzione giovani - Decreto Xxxxxxxxxx Xxxxx) | |
DECORRENZA | Per le assunzioni dal 7 agosto 2013 fino al 30 giugno 2015: - a tempo indeterminato - a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, sia essa a tempo determinato o indeterminato - in apprendistato nonché per - le trasformazioni a tempo indeterminato di un rapporto a termine. |
SOGGETTI INTERESSATI | Giovani con età compresa tra i 18 e 29 anni e 364 giorni, senza impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi o privi di diploma di scuola media superiore o professionale (ISCED 1 e 2). |
MISURA INCENTIVO | Un terzo della retribuzione mensile lorda ai fini previdenziali e, comunque, per un importo massimo mensile di € 650,00 per lavoratore: - per 18 mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato - per 12 mesi in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine In caso di assunzione o trasformazione a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, l’incentivo non spetta durante i periodi di disponibilità. L’incentivo previsto per l’assunzione di un apprendista non può mensilmente superare l’importo della contribuzione dovuta per il medesimo lavoratore. L’incentivo è limitato alle disponibilità finanziarie stanziate per ogni regione o provincia autonoma ed è autorizzato dall’INPS. |
CONDIZIONI | • incremento e mantenimento (per ogni mese di vigenza dell’incentivo) occupazionale netto del numero dei dipendenti rispetto alla media dei lavoratori occupati nell’anno precedente da calcolare al momento dell’assunzione o trasformazione del contratto (da valutare in relazione all’intera organizzazione del datore e delle eventuali società collegate o controllate). La base di computo dell’incremento occupazionale netto comprende le assunzioni a tempo indeterminato, a tempo determinato ed i lavoratori che sono somministrati nell’ambito di un rapporto di lavoro a tempo determinato intercorrente con l’ApL. • regolarità contributiva (per l’ApL in caso di somministrazione). • osservanza delle norme a tutela delle condizioni di lavoro. • rispetto di accordi, CCNL e accordi regionali, territoriali o aziendali. • osservanza delle norme antielusione previste dall’art. 4 commi 12, 13 e 15 L. n. 92/2012. • rispetto delle condizioni generali di compatibilità con il mercato interno (artt. 1 e 40 regolamento (CE) n. 800/2008). |
13. INCENTIVI ALLE ASSUNZIONI, NORME ANTIELUSIONE
di Xxxxxxx Xxxxx
L’art. 4 commi 12-15 della Legge n. 92/2012 (Riforma Fornero) indica quali sono i casi di divieto e le regole generali per il riconoscimento degli incentivi alle assunzioni (compresi i casi di disoccupati di lunga durata o in CIGS, art. 8 comma 9 L. n. 407/1990, e di mobilità, art. 8 commi 2 e 4 art. 25 comma 9 L. n. 223/1991).
DECORRENZA | 18 luglio 2012 |
DIVIETI di applicabilità degli incentivi alle assunzioni | Gli incentivi non spettano quando l’assunzione: - costituisca attuazione di un preesistente obbligo previsto dalla legge o dalla contrattazione collettiva, anche nel caso in cui l’avente diritto all’assunzione venga utilizzato mediante contratto di somministrazione; - non rispetti il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dalla contrattazione collettiva, di riassunzione di altro lavoratore licenziato da rapporto a tempo indeterminato o cessato da rapporto a termine; nonché, prima dell’utilizzo di un lavoratore mediante contratto di somministrazione, quando l’utilizzatore non abbia preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore titolare del diritto di precedenza per essere stato licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine; - sia effettuata presso unità produttive in cui il datore di lavoro (o utilizzatore) abbia in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l’assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all’acquisizione di professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori sospesi; - riguardi lavoratori licenziati nei 6 mesi precedenti da parte di datore di lavoro che al momento del licenziamento presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro (utilizzatore nei casi di somministrazione) che assume oppure che risulti con quest’ultimo in rapporto di collegamento o controllo. |
REGOLE GENERALI | Per la determinazione del diritto agli incentivi e la loro durata si cumulano i periodi in cui il lavoratore ha prestato la propria attività in favore dello stesso soggetto con contratto di lavoro subordinato (datore di lavoro) o in somministrazione (utilizzatore); nonché, in caso di più utilizzatori, se tra gli stessi ricorrono assetti proprietari sostanzialmente coincidenti oppure intercorrano rapporti di collegamento o controllo (vedi anche Interpello Min. Lav. n. 40/2012). Gli incentivi per le assunzioni agevolate non spettano in caso di mancato adempimento degli obblighi relativi alle comunicazioni obbligatorie; in caso di adempimento tardivo, gli incentivi decorrono dal momento dell’avvenuta comunicazione. |
14. LEGGE N. 68 DEL 1999, DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI
di Xxxxxxxxxx Xxx
La Legge n. 68 del 1999 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” ha lo scopo di promuovere l'inserimento e l'integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato.
Le aziende con una determinata dimensione occupazionale sono obbligate ad assumere una percentuale di lavoratori (c.d. quote di riserva) nel rispetto di particolari procedure.
CAMPO DI APPLICAZIONE | Disabili. La Legge n. 68/1999 protegge i soggetti affetti da diversi tipi di minorazioni sia fisiche che psichiche (accertate da appositi organi): Si intende per disabili • Invalidi civili: sono tali le persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche e/o sensoriali con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%, i non vedenti e i sordomuti • Invalidi del lavoro: a seguito di infortunio sul lavoro o malattia professionale aventi un grado di invalidità superiore al 33% • Invalidi di guerra o per servizio: con minorazioni rientranti nelle cat. (tra la 1° e l’8°) del Testo Unico delle norme in materia di pensioni di guerra DPR n. 915/1978 Ai fini della computabilità nella quota di riserva il grado di disabilità per causa extralavorativa deve essere almeno del 60% e per causa lavorativa almeno del 33%6. Datori di Lavoro. I datori di lavoro che occupano almeno 15 dipendenti7 sono obbligati ad assumere un numero di soggetti appartenenti alle categorie protette che varia a seconda del numero dei lavoratori validi occupati. |
DIMENSIONE OCCUPAZIONALE | Per individuare la dimensione occupazionale dell’azienda si computano tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato. Sono esclusi dal computo: • apprendisti • assunti con contratto d’inserimento e reinserimento • assunti a tempo determinato: durata del rapporto sino a 6 mesi8 • lavoratori socialmente Utili • lavoratori in somministrazione • dirigenti • lavoratori assunti per attività da svolgersi all'estero per la durata di tale attività |
6 La legge individua anche alcune categorie così dette “equiparate” che beneficiano con precedenza e preferenza rispetto alle categorie protette: gli orfani o il coniuge superstite dei caduti sul lavoro, le vittime del terrorismo o della criminalità organizzata ed i loro familiari supersiti
7 Sono esclusi dall’obbligo i datori di lavoro operanti nei settori del: trasporto aereo, marittimo o terrestre, autotrasporti, edilizia (personale di cantiere), impianti a fune, minerario.
8 L'articolo 4, comma 27, della legge 92/12 ha apportato modifiche ad alcune disposizioni della Legge n. 68/1999, allo scopo di agevolare maggiormente l'inserimento e l'integrazione nel mondo del lavoro delle persone con disabilità. In particolare scompaiono dal novero dei soggetti non computati nell’organico aziendale, i lavoratori “occupati […] con contratto a tempo determinato di durata non superiore a nove mesi”.
Oggi, ai fini della individuazione della base occupazionale, i lavoratori a tempo determinato dovranno essere computati pro-quota qualora il contratto abbia durata superiore ai sei mesi.
• i soci di cooperative di produzione e lavoro • I lavoratori a domicilio I lavoratori part-time si computano per la quota di orario effettivamente svolto. | |
OBBLIGO DI RISERVA | Datori di lavoro che occupano da 15 a 35 dipendenti = unità: 1 assunzione obbligatoria. Datori di lavoro che occupano da 36 a 50 dipendenti = unità: 2 assunzioni obbligatorie. Datori di lavoro che occupano oltre i 50 dipendenti = unità: 7% degli occupati. Il computo dei lavoratori disabili assunti part-time a copertura della quota di riserva avviene in relazione all’orario prestato da ciascuno rapportato al normale orario a tempo pieno con arrotondamento all’unità qualora l’orario prestato sia superiore al 50% dell’orario ordinario. |
COMPENSAZIONE TERRITORIALE ESONERO PARZIALE SOSPENSIONE | Compensazione territoriale (art. 5 commi 8 e 8 quater L. n. 68/1999): è l’opportunità che ogni singola azienda ha di assumere un numero maggiore di disabili in un’unità produttiva piuttosto che in un’altra. Un datore di lavoro pubblico o privato che ha più filiali ha la possibilità di assumere, previa apposita autorizzazione, un numero maggiore di lavoratori aventi diritto al collocamento obbligatorio in un’unità produttiva rispetto ad un’altra; le eccedenze andranno a compensare il numero di lavoratori in meno assunti in altre unità produttive ubicate nella stessa regione tramite collocamento obbligatorio (art. 5 comma 8 Legge n. 68 del 12 marzo 1999). La richiesta di compensazione territoriale riguardante più unità produttive dislocate in regioni differenti deve essere inviata dal datore di lavoro privato alla Direzione Generale per l’impiego del Ministero del Lavoro, motivandola in modo adeguato ed allegando alla stessa l’ultimo prospetto informativo presentato dall’azienda. Esonero parziale (art. 5 comma 3 Legge n. 68/1999): consente ai datori di lavoro, che per le speciali condizioni della loro attività non possono occupare l’intera percentuale di disabili, di chiedere di essere esonerati parzialmente dall’obbligo di assunzione. L’esonero parziale può essere chiesto solo dai datori di lavoro che occupano più di 35 dipendenti. Spetta al servizio provinciale per l’impiego competente verificare la sussistenza di speciali condizioni di attività ed accertare la presenza nelle attività di almeno una delle seguenti caratteristiche: a) faticosità della prestazione lavorativa richiesta; b) pericolosità connaturata al tipo di attività, anche derivante da condizioni ambientali nelle quali si svolge l’attività stessa; c) particolare modalità di svolgimento dell’attività lavorativa. |
Sospensione (art. 3 comma 5 Legge n. 68/1999): gli obblighi di assunzione delle categorie protette sono sospesi qualora l’azienda si trovi in una delle situazioni indicate: 1. imprese che versano in stato di difficoltà e che hanno richiesto l’intervento della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria per ristrutturazione, riconversione o crisi aziendale (art. 1 della Legge n. 223/1991) o che si trovano in una situazione prossima alla |
“decozione”, perché soggette a procedure concorsuali (art. 3 della Legge n. 223/1991). 2. “contratti di solidarietà difensiva” stipulati per riduzioni di orario dirette ad evitare, in tutto od in parte, la riduzione o la dichiarazione di esubero del personale (art. 1 della Legge n. 863/1984). 3. durata della procedura di mobilità disciplinata dagli articoli 4 e 24 della Legge n. 223/1991 e, nel caso in cui si concluda con almeno cinque licenziamenti, per il periodo in cui permane il diritto di precedenza all’assunzione previsto dall’art. 8, comma 1, della stessa legge. | |
L’assunzione può avvenire con le seguenti modalità: | |
MODALITA’ CON CUI AVVIENE L’ASSUNZIONE | • Richiesta nominativa: è possibile assumere mediante richiesta nominativa, indicando cioè agli organi di collocamento il nominativo del lavoratore, per le aziende che occupano sino a 35 dipendenti, nella misura del 50% per quelle che occupano sino a 50 dipendenti e nella misura del 60% per quelle che ne occupano più di 50. • Richiesta numerica: è ammessa in via residuale per le assunzioni che non ammettono la nominativa. Il datore di lavoro indicherà, nella richiesta di avviamento agli uffici provinciali, solo la qualifica richiesta. • Passaggio diretto: il passaggio diretto come modalità di assunzione di disabili deve essere legata alle seguenti condizioni: - il rapporto di lavoro con azienda dalla quale il lavoratore intende distaccarsi deve risultare instaurato ai sensi delle norme che disciplinano il collocamento obbligatorio; - il lavoratore deve aver svolto effettive prestazioni lavorative presso l’azienda cedente per un periodo non inferiore ad un anno; - il numero, la frequenza e le circostanze dei passaggi di azienda effettuati in un determinato periodo di tempo dalle imprese interessate, valutati in rapporto agli avviamenti di personale disposti nello stesso periodo, non devono costituire la forma abituale o prevalente delle assunzioni obbligatorie; - il lavoratore deve essere assunto nella nuova azienda con le stesse od analoghe mansioni svolte precedentemente presso l'azienda cedente. |
Stipula di convenzioni: il datore di lavoro può assolvere all’obbligo di assunzione dei disabili in modo graduale e programmato mediante la stipula di convenzioni con le strutture pubbliche competenti. Sono previste tre tipologie di convenzioni: 1. Convenzioni volte all’inserimento e all’integrazione di soggetti disabili in azienda. 2. Convenzioni volte all’inserimento lavorativo dei disabili con finalità formative. 3. Convenzioni quadro volte a promuovere l’inserimento di lavoratori disabili nell’ambito delle cooperative sociali attraverso il conferimento di commesse di lavoro alle cooperative da parte delle imprese associate o aderenti. |
15. CONTRATTI DI LAVORO NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
di Xxxxxxxxxx Xxx
All'interno del complessivo disegno di riforma del lavoro pubblico e, più in generale, degli interventi per il contenimento delle spese di personale, si collocano le misure volte a disciplinare l'utilizzo del lavoro flessibile nelle pubbliche amministrazioni, al fine di circoscriverne l'utilizzo a fronte di determinate esigenze. La disciplina è contenuta nell’art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001 che nel corso degli anni ha subito diverse e significative modifiche sino ad arrivare al testo attuale ad opera del DL n. 101/2013 convertito nella Legge 30 ottobre 2013 n. 125.
EXCURSUS STORICO | L’art. 36 del D.lgs. n. 165/2001 individua come forme di lavoro flessibile adottabili dalla Pubblica amministrazione: • contratti a tempo determinato, • contratti di formazione e lavoro, • altri rapporti formativi • fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo Stesura originaria art. 36 D.Lgs. n. 165/2001 “Utilizzo di contratti di lavoro flessibile” Le PPAA possono utilizzare forme di lavoro flessibile nel rispetto delle norme sul reclutamento del personale e secondo quanto disposto dalla contrattazione collettiva Dal 2001 ad oggi l’art. 36 è stato modificato 5 volte: 1° intervento: Legge n. 80 del 9.03.2006. Favor somministrazione di lavoro a TD Comma 1 bis. Le amministrazioni possono attivare i contratti di lavoro flessibile solo per esigenze temporanee ed eccezionali e previo esperimento di procedure inerenti assegnazione di personale anche temporanea, nonché previa valutazione circa l’opportunità di attivazione di contratti con le agenzie di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, per la somministrazione a tempo determinato di personale, 2° intervento : Finanziaria del 2008 Legge 24.12.2007 n. 244 (finalità superamento lavoro precario) Le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato e non possono avvalersi delle forme contrattuali di lavoro flessibile previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa se non per esigenze stagionali o per periodi non superiori a tre mesi .Con la Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 3 del 19 marzo 2008 recante “Linee d’indirizzo in merito alla stipula dei contratti di lavoro subordinato da parte delle PPAA” si specifica che la norma riguarda solo i contratti |
stipulati alle dipendenze della PPAA: STD esclusa 3° intervento: DL n. 112/2008 art. 49, convertito nella L. n. 133 del 2008 “disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica” Per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili .. Al fine di evitare abusi nell'utilizzo del lavoro flessibile, le amministrazioni, nell'ambito delle rispettive procedure, rispettano principi di imparzialità e trasparenza e non possono ricorrere all'utilizzo del medesimo lavoratore con più tipologie contrattuali per periodi di servizio superiori al triennio nell'arco dell'ultimo quinquennio. 4° intervento: DL n. 78/2009 convertito nella L. n 102 del 2009 “Provvedimenti anticrisi”. Viene eliminato il del triennio nell’ultimo quinquennio. 5° ed ultimo intervento: DL n. 101/2013 convertito nella legge 30 ottobre 2013 n. 125 in tema di “razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni”. Per rispondere ad esigenze temporanee od eccezionali le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili. Viene inserita la disgiunzione “o” invece della congiunzione “e”. Sarà pertanto possibile attivare contratti di lavoro flessibile in presenza di esigenza solo temporanee o solo eccezionali. | |
DIVIETO ALL’UTILIZZO DELLA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO | L’unico divieto espresso all’utilizzo da parte delle PPAA della Somministrazione di lavoro a Tempo Determinato è contenuto nell’art. 36 D.Lgs. n. 165/01 comma 2 ultimo capoverso, che recita: “Non è possibile ricorrere alla somministrazione di lavoro per l'esercizio di funzioni direttive e dirigenziali.” Non sono previsti altri divieti di legge e nemmeno di contrattazione collettiva in quanto manca ancora l’accordo Quadro Aran per i Comparti Pubblici sulla somministrazione di lavoro a tempo determinato. |
PRINCIPIO COMUNE | L’ultimo comma art. 36 D.Lgs. n. 165/2001 : nella sostanza è sempre rimasto invariato La violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni |
imperative. Le amministrazioni hanno l'obbligo di recuperare le somme pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave. I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente articolo sono responsabili. | |
• Tagli alle consulenze esterne: le spese per le consulenze nelle amministrazioni pubbliche non può essere superiore per il 2014 all’80% di quanto speso nel 2013, e per il 2015 al 75% di quanto speso nel 2014. | |
• Spending review: le PPAA che non si adegueranno entro il 31.12.2013 alle regole della spending review (ridurre organici, adottare i regolamenti di riorganizzazione) non potranno procedere dal 1 gennaio 2014 ad assunzioni di qualsiasi genere di qualsiasi tipo. | |
LE NOVITA’ IN TEMA DI “PUBBLICO IMPIEGO” INTRODOTTE DAL DL N. 101/2013 CONVERTITO NELLA L. 30 OTTOBRE 2013 N. 125 | • Forme di lavoro flessibili: no al precariato. Si ribadisce che nella PPAA si accede solo mediante concorso e a tempo indeterminato. Il lavoro flessibile è consentito per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale. Sono introdotte sanzioni erariali, disciplinari ed economiche per i dirigenti che violino il divieto, oltre alla nullità del contratto. |
• Concorsi riservati: fino al 31.12.2016 nel limite del 50% delle risorse per le assunzioni, le PPAA possono svolgere concorsi riservati a personale già impiegato a tempo determinato con almeno tre anni di servizio negli ultimi cinque. | |
• Concorso unico: per le stesse competenze il reclutamento avverrà con Concorsi Pubblici Unici organizzati dal Dipartimento per la Funzione Pubblica. |
Adecco è l'Agenzia per il Lavoro leader in Italia. Grazie a un network di 400 uffici capillarmente distribuiti su tutto il territorio nazionale e alla consulenza di 1.800 professionisti, ogni giorno offre lavoro a più di 25.000 persone.
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A cura dell’Ufficio Legale di
Adecco Italia Holding di Partecipazione e Servizi S.p.A. Gennaio 2014