7^SETTORE
7^SETTORE
Polizia Municipale
Comune di Sciacca
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)
Determinazione Dirigenziale
n. 39 del 16\04\2019
Reg. Gen. n° del
OGGETTO Servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegra delle matrici ambientali compromesse dal verificarsi di incidenti stradali. Determina a contrarre. Approvazione Bando/Capitolato e Disciplinare di gara. CIG : Z6A280AFE4 Il Responsabile del Settore x.xx (Avv. Xxxxxxxxx XXXXX) Il Responsabile del procedimento x.xx (Comm. Xxxx.Xxxxxxxxx XXXXXXX) | IL RESPONSABILE DEL SETTORE PREMESSO che i Comuni, in ossequio a quanto previsto dal Titolo II del D.Lgs. n.285 del 30 aprile 1992 - “Codice della Strada” – e, specificamente, dall’art.14 che disciplina la responsabilità dell’Ente proprietario delle infrastrutture stradali, devono provvedere : a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze ed arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi ; b) al controllo tecnico dell’efficienza delle strade e relative pertinenze assicurando, in particolare, il ripristino delle condizioni di viabilità e di sicurezza dell’area interessata da incidenti stradali, ponendo in essere tutti gli interventi di bonifica atti a garantire la fluidità del traffico, la salvaguardia ambientale e, in generale, la tutela della salute e dell’incolumità pubblica ; CONSIDERATO, peraltro, quanto disposto dall’art.1 del D.Lgs. n.285/1992 citato, che recita testualmente : “La sicurezza delle persone, nella circolazione stradale, rientra tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato”, finalità cui necessariamente concorrono anche i Comuni ; RITENUTO che l’attività di ripristino della sede viaria a seguito di incidente deve essere eseguita, altresì, nel pieno rispetto delle norme contenute nel D.Lgs. n.152 del 03 aprile 2006 – “Codice dell’Ambiente”, fra le quali pare opportuno ricordare : • l’art.192 che sancisce che l'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel sottosuolo sono vietati; • l’art.256 che vieta la gestione dei rifiuti in mancanza delle prescritte procedure di abilitazione ; • l’art.239 che, in applicazione al principio ‘chi inquina paga’ e in armonia con la legislazione comunitaria, introduce le norme che governano procedure, modalità e requisiti necessari per il corretto disinquinamento delle aree contaminate ; CONSIDERATO, inoltre, che il D.Lgs. n.285/1992 all’art.15 lettera f) pone il divieto di “gettare o depositare rifiuti o materie di qualsiasi specie, insudiciare e imbrattare comunque la strada e le sue pertinenze” ; all’art.161 prevede la fattispecie secondo la quale, allorquando si verifichi la caduta o lo spargimento di materie viscide e/o infiammabili o comunque atte a creare peri- |
colo o intralcio alla circolazione stradale, il conducente del veicolo, fonte della caduta o dello spargimento, è tenuto ad adottare ogni cautela necessaria per rendere sicura la circolazione e libero il transito (comma 2), provvedendo altresì a segnalare il pericolo agli altri viaggiatori ed informare del fatto l’Ente proprietario della strada o un organo di Polizia (comma 3), al fine di garantire il corretto ripristino delle condizioni di sicurezza della strada ;
CONSIDERATO che è intendimento di questa Amministrazione, per assicurare gli adempimenti citati e in relazione all’obbligo di ripristino dello stato dei luoghi di cui all’art.211 D.Lgs. n.285/1992, di affidare il servizio di “Ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegra delle matrici ambientali compromesse dal verificarsi di incidenti stradali”, nell’ambito del territorio comunale di Sciacca, ad apposita Ditta/Società che esegua l’attività di ripristino post-incidente mediante “pulitura della piattaforma stradale e delle sue pertinenze” interessate da incidenti stradali, con la massima professionalità, efficienza e assenza di costi per la Pubblica Amministrazione e per il cittadino ;
ATTESO quanto evidenziato nella materia de qua dall’AVCP – Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, e cioè :
“L’art. 3, comma 12, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 stabilisce che la concessione di servizi è un contratto che presenta le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di servizi, ad eccezione del fatto che il corrispettivo della fornitura del servizio consiste unicamente nel diritto di gestire il servizio stesso. L’essenza dell’istituto e, al tempo stesso, l’elemento discretivo rispetto all’appalto di servizi è dato proprio dalla mancanza del corrispettivo, in quanto il concessionario ritrae il suo utile dallo sfruttamento economico e dalla gestione del servizio. La controprestazione a favore del concessionario consiste nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio oggetto della concessione.
Come assume la giurisprudenza, le concessioni, nel quadro del diritto comunitario, si distinguono dagli appalti non per il titolo provvedimentale dell’attività, né per il fatto che ci si trovi di fronte ad una vicenda di trasferimento di pubblici poteri o di ampliamento della sfera giuridica del privato, né per la loro natura autoritativa o provvedimentale rispetto alla natura contrattuale dell’appalto, ma per la traslazione dell’alea inerente una certa attività in capo al soggetto privato” (Parere AVCP n.25/2012 del 20 dicembre 2012).
Continua l’AVCP nel parere medesimo : “Le attività dirette a ripristinare la viabilità e la sicurezza delle strade interessate da incidenti stradali (cd. servizio di ripristino post incidente) … sono riconducibili alla manutenzione delle strade, che in base all’art. 14, comma 1, lett. a), del D.Lgs.
n.285 del 30 aprile 1992, recante il Codice della Strada, è affidata agli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione”. Con l’affidamento a Società esterna “ … l’amministrazione non sostiene i costi delle attività che si sono rese necessarie per il ripristino della viabilità stradale post incidente, in quanto tali interventi sono posti a carico della compagnia di assicurazione che assicura il soggetto civilisticamente responsabile dell’incidente stradale. L’affidatario del servizio, quindi, non percepisce alcun corrispettivo dall’amministrazione, ma ottiene la sua remunerazione unicamente attraverso lo sfruttamento economico del servizio stesso. La struttura del rapporto negoziale descritta dall’Istante, riproduce, sebbene con qualche adattamento, quello della concessione di servizi. L’oggetto del contratto, infatti, è un servizio pubblico, affidato ex lege all’ente proprietario della strada che, a sua volta, lo ha affidato in concessione a un operatore economico, il quale non percepisce corrispettivi dalla P.A., né dagli utenti della strada, i quali tuttavia sono indubbiamente i beneficiari ultimi dell’attività di ripristino. I costi sostenuti dall’Istante per ripulire le strade e riportare il sedime stradale nello stato che lo caratterizzava prima dell’incidente, sono posti a carico dell’assicurazione del soggetto che ha provocato il danno, sul quale dunque il concessionario del servizio si rivale” ;
DATO ATTO che la Convenzione stipulata in data 9 giugno 2017 per la durata di anni 2 (due) con la quale è stato affidato alla Soc.”Sicurezza ed Ambiente” s.p.a., con sede in Roma, il servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale, viabilità e reintegro delle matrici ambientali compromesse dal verificarsi di incidenti stradali nel territorio comunale di Sciacca, andrà a scadere il prossimo 8 giugno 2019 ; RILEVATO che il servizio oggetto della presente ha comportato per l’Amministrazione comunale un abbattimento dei costi discendenti dalla necessità di bonificare/pulire i siti interessati da sinistri stradali sia per non dovere impiegare personale dipendente che per il risparmio nell’uso di mezzi e materiali propri ;
CONSIDERATO che tale indirizzo - anche in relazione ai benefici economici derivanti dall’affidamento all’azienda delle attività di cui sopra - risponde ai principi di efficienza, efficacia ed adeguatezza dell’azione amministrativa in relazione agli scopi sociali dei servizi demandati alla competenza del Comune ;
ATTESO che, inoltre, le tipologie di intervento di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegra delle matrici ambientali, post-incidente stradale, consistono nella bonifica e nella pulitura della piattaforma stradale con:
a) aspirazione dei liquidi inquinanti di dotazione funzionale dei veicoli, versati sul manto stradale ;
b) recupero dei rifiuti solidi relativi all’equipaggiamento dei veicoli, non biodegradabili, dispersi sul manto stradale ;
c) ogni altra attività necessaria a seguito della perdita di carichi trasportati e rovinati sul manto stradale ;
RITENUTO, altresì, che le tipologie d’intervento di cui ai precedenti punti a), b) e c) devono essere assicurate anche nel caso di incidenti relativamente ai quali non è possibile pervenire all’individuazione del responsabile dell’evento con la conseguenza che, in tale eventualità, l’onere economico relativo a tale intervento resterà a carico esclusivo del Concessionario del servizio che non potrà recuperare i costi dalla compagnia assicurativa del veicolo coinvolto ;
ATTESA, altresì, la necessità che il Concessionario si impegni a svolgere il servizio oggetto della presente determinazione anche su strade non di proprietà comunale, ma sulle quali sia chiamato ad intervenire da personale dipendente del Corpo di Polizia Municipale di Sciacca o delle altre Forze di Polizia che operano in città ;
TENUTO CONTO, altresì, di quanto sostenuto dall’AVCP nella Deliberazione n.64 – Adunanza del 27 giugno 2012 :
1. “l'affidamento del servizio di ripristino post-incidente … può correttamente inquadrarsi nell'ambito delle concessioni di servizi, con conseguente assoggettamento alla disciplina dettata dall'art. 30 del codice dei contratti pubblici” ;
2. “la richiesta avanzata, in alcuni bandi ed avvisi, da parte di talune stazioni appaltanti, e finalizzata ad ottenere dal concessionario il versamento di una percentuale sui risarcimenti ad esso erogati dalle compagnie di assicurazione non può ritenersi consentita trattandosi di concessione, senza costi per gli Enti locali” ; e ciò, anche “ … alla luce del preliminare inquadramento giuridico del servizio in questione in termini di concessione e non di appalto. Trattandosi di concessione, infatti, non sussiste un corrispettivo da corrispondere al concessionario e la possibilità che il soggetto concedente stabilisca in sede di gara anche un prezzo è limitata dall'art. 30 comma 2 del codice alle sole ipotesi in cui venga imposto al concessionario di praticare nei confronti degli utenti prezzi inferiori a quelli corrispondenti alla somma del costo del servizio e dell'ordinario utile di impresa, ovvero qualora sia necessario assicurare al concessionario il perseguimento dell’equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione in relazione alla qualità del servizio da prestare” ;
3. Da ultimo : “In merito, invece, all'ulteriore richiesta, contenuta negli stessi avvisi e bandi di concessione, concernente, in particolare, l'espletamento di servizi aggiuntivi, da espletarsi ad opera del concessionario e/o promotore, si osserva quanto segue.
Tale richiesta, può ritenersi consentita qualora strettamente attinente all'oggetto principale del contratto ed, altresì, strumentale, ai fini di un più tempestivo, efficiente ed efficace mantenimento e ripristino delle ordinarie condizioni di sicurezza stradale e reintegro delle condizioni ambientali compromesse dal verificarsi di incidenti stradali. In tale ottica può, pertanto, ritenersi consentita la richiesta del servizio consistente nel posizionamento, nel più breve tempo possibile, di segnaletica per situazioni di emergenza, transenne, ecc., per la protezione di punti singolari a seguito di incidente, od anche la previsione di un servizio di call center al pubblico per la rimozione e la sistemazione di segnaletica mobile, in grado di comportare una notevole riduzione dei tempi di intervento, rispetto all'ordinaria richiesta ad opera della Polizia Municipale e/o degli altri organi di Polizia, ovvero del personale dipendente del Comune. Qualora, il servizio aggiunto richiesto manchi di siffatte caratteristiche e preveda, al contrario, lo svolgimento di attività non funzionalmente attinenti, deve ricordarsi quanto più evidenziato dall'Autorità in diverse sue pronunce, ossia che la previsione di ulteriori servizi rispetto a quelli oggetto della concessione finisce, altresì, per sottrarre gli stessi al confronto concorrenziale del mercato, con possibile lesione dei principi di concorrenza, di parità di trattamento e di non discriminazione di cui all'articolo 2 del Codice dei Contratti Pubblici” ;
VISTO il Capitolato speciale d’oneri - allegato alla presente Determinazione - dal quale si rileva, tra l’altro, che nessun onere economico è posto a carico del Comune di Sciacca in dipendenza del servizio oggetto della presente Determinazione dal momento che i costi del servizio medesimo, reso dal Concessionario, saranno sostenuti dalle Compagnie di assicurazione che coprono la Responsabilità Civile Auto (RCA) dei veicoli coinvolti in sinistri stradali lungo le strade urbane ed extraurbane di Sciacca. Nessuna pretesa, conseguentemente, potrà essere avanzata dal Concessionario nei riguardi del Comune di Sciacca nell’eventualità di un mancato recupero nei confronti dei soggetti obbligati ;
ATTESO che la Sez.Viabilità del Comando in intestazione ha provveduto a determinare il costo presunto del servizio su base annuale, che deve quantificarsi in euro 15.900,00, ragion per cui il costo complessivo del servizio, per la durata biennale, si attesta sul valore complessivo di euro 31.800,00 circa ;
Detto valore deve considerarsi puramente indicativo, essendo stato calcolato sulla base di una stima presunta (desunta da dati storici) del numero annuo di interventi effettuati dal precedente Concessionario sulle strade di competenza comunale, nel corso del triennio 2016/2018, al netto degli interventi senza individuazione del veicolo responsabile ;
RICHIAMATA la Legge n.94/2012, di conversione del D.L. n.52/2012, che stabilisce per le Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 del D.Lgs. n.165/2001 l’obbligo di ricorrere al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) o ad altri mercati elettronici istituiti, per tutti gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore ad € 200.000,00 ;
ACCERTATO che la Consip ha deciso di eliminare dal catalogo del M.E.P.A. il metaprodotto “Servizio di supporto post-sinistro” nel mese di febbraio 2013 e che, di conseguenza, nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione non sono presenti imprese che operino nel settore del ripristino delle sicurezza stradale post incidente ;
ACCERTATO, sulla base di quanto sopra, che l’aggiudicazione del servizio di che trattasi, ai sensi dell’art.36, comma 2, lett.a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 - “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, può attuarsi tramite affidamento diretto ;
DATO ATTO, altresì, che:
✓ per l’affidamento del servizio di cui trattasi, ricorrono i presupposti per procedere mediante procedura aperta con pubblicazione di bando, ex art.60 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 ;
✓ ai sensi dell’art.95 comma 2 del D.Lgs. n.50/2016 il criterio di aggiudicazione prescelto è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ;
✓ lo stesso criterio, ai sensi dell’art.173 dello stesso decreto, riferendosi la presente procedura ad una concessione di servizio che non comporta né oneri né costi per l’Amministrazione e che non prevede quindi una base d’asta soggetta a ribasso, verrà declinato avendo riguardo alle caratteristiche tecniche dell’offerta (per un massimo di 100 punti) ;
RITENUTO che la durata del servizio sarà di anni 2 (due), decorrenti dalla data di stipula della Convenzione con la Società aggiudicataria prevista dall’art.5 del Capitolato Speciale d’Oneri - allegato alla presente Determinazione ;
RICHIAMATO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 - “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, per tutto quanto non espressamente previsto dal presente atto ;
RITENUTO di nominare Responsabile del Procedimento l’Istruttore Direttivo di Vigilanza/Commissario di
P.M. Xxxx.Xxxxxxxxx Xxxxxxx, Capo Sezione Viabilità, Segnaletica Stradale e Provvedimenti Contravvenzionali del Comando di Polizia Municipale di Sciacca ;
RITENUTO di stabilire che la Commissione di gara sarà nominata con successivo atto interno del Dirigente del 7^Settore e sarà composta dal predetto Dirigente in qualità di Presidente, da n.1 (uno) Commissario di P.M.
– Membro, e da un Ispettore/Agente di P.M. (Membro e Segretario) ;
DATO ATTO che, ai sensi della vigente normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, è stato acquisto il seguente CIG : Z6A280AFE4;
ACCERTATO che il provvedimento viene emesso in assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, sia per quanto attiene al Dirigente che sottoscrive l’atto medesimo, ai sensi dell’art.6 bis della L. n.241/1990, del co.2, art.6 del D.P.R. n.62/2013 – “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici”,
della Delibera di Giunta Comunale n.249/2013 – “Codice di Comportamento dei Dipendenti del Comune di Sciacca” e della Delibera di Giunta Comunale n.18/2019 – “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2019-2021”, sia per il Responsabile del procedimento come nominato ;
VISTA la Deliberazione di G.M. n.41 del 9 febbraio 2007 con la quale il Comune di Sciacca ha aderito al Protocollo di Legalità “Xxxxx Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxx” ;
VISTA la legge 6 novembre 2012 n.190 – “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, e considerato che l’art.1 comma 1 del “Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Sciacca” testè citato ha previsto che le disposizioni di detto Regolamento “… si estendono, per quanto compatibile, a collaboratori e consulenti dell’Ente, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico, e a qualsiasi titolo, nonché ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzino opere in favore dell’amministrazione comunale” ;
DATO ATTO che, ai sensi del comma.4, art.3, Legge n.241/90, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:
• Giurisdizionale al T.A.R. Sicilia/Palermo, ai sensi dell’art.2 lett. b) e art.21 della L. n.1034/1971 e xx.xx., entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ovvero da quello in cui l’interessato ne abbia ricevuto la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza ; ovvero
• Straordinario al Presidente della Regione Sicilia, entro giorni 120 (centoventi) decorrenti dal medesimo termine di cui sopra.
VISTE la L.R. n.48/1991, la L.R. n.23/1998, la L.R. n.30/2000 e la L.R. n.10/1991 ;
VISTA, altresì, la L.R. n.12/2011 ;
VISTO l’artt. 184 del T.U.EE.LL. (D.Lgs. n.267/2000) ;
VERIFICATO :
• la regolarità dell’istruttoria svolta dall’Ufficio ;
• il rispetto della tempistica della legge ;
• l’idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell’azione amministrativa ;
• la conformità a leggi, statuto e regolamenti
D E T E R M I N A
1. Di approvare lo schema di Bando/Capitolato di gara all’uopo predisposto ed il relativo Capitolato speciale d’oneri, riguardanti l’affidamento del “Servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegra delle matrici ambientali compromesse dal verificarsi di incidenti stradali”, nonché la pertinente modulistica ;
2. Di dare atto che l’affidamento di detto Servizio non comporta alcun onere economico a carico del Comune e che i costi di quanto reso dal Concessionario saranno sostenuti dalle compagnie di assicurazione che coprono la Responsabilità Civile Auto (RCA) dei veicoli interessati ;
3. Di affidare l’incarico di cui sopra mediante procedura aperta con pubblicazione di bando, ex art.60 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 ;
4. Di dare atto che, ai sensi dell’art.95 comma 2 del D.Lgs. n.50/2016, il criterio di aggiudicazione prescelto è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa con la precisazione che, ai sensi dell’art.173 dello stesso decreto, riferendosi la presente procedura ad una concessione di servizio che non comporta né oneri né costi per l’Amministrazione e che non prevede quindi una base d’asta soggetta a ribasso, il criterio medesimo verrà declinato avendo riguardo alle caratteristiche tecniche dell’offerta (per un massimo di 100 punti) ;
5. Di dare atto che possono partecipare alla gara tutti coloro che ne abbiano interesse e che siano in possesso dei requisiti previsti nel Bando di gara ;
6. Di nominare Responsabile del Procedimento l’Istruttore Direttivo di Vigilanza/Commissario di P.M. Xxxx.Xxxxxxxxx Xxxxxxx, Capo Sezione Viabilità, Segnaletica Stradale e Provvedimenti Contravvenzionali del Comando di Polizia Municipale di Sciacca ;
7. Di stabilire che la Commissione di gara sarà nominata con successivo atto interno del Dirigente del 7^Settore e sarà composta dal predetto Dirigente, da n.1 (uno) Commissario di P.M. – Membro, e da un Ispettore/Agente di P.M. (Membro e Segretario) ;
8. Di dare atto che l’affidamento avrà una durata di anni 2 (due) decorrenti dalla stipula della Convenzione fra il Comune di Sciacca ed il Soggetto aggiudicatario ;
9. Di dare ancora atto che la presente non comporta impegno di spesa ;
10. Dare atto che ai sensi dell’art.53 del Decreto Leg/vo n.165/2001 e ss.mm.ii. non sussistono situazioni di conflitto, anche potenziale, di interesse che pregiudicano l’esercizio imparziale delle funzioni attribuite ai soggetti firmatari per l’adozione del presente atto ;
11. Di inviare il presente atto all’Ufficio competente per la pubblicazione ufficiale all’Albo Pretorio on- line del Comune di Sciacca da eseguirsi, a pena di nullità, entro 7 (sette) giorni ai sensi dell’art.18 c.1
L.R. n.22/2008, come modificato dall’art.6 c.1 L.R. n.11/2015 ;
12. Di pubblicare il presente atto sul sito web istituzionale del Comune di Sciacca all’indirizzo :
xxx.xxxxxx.xxxxxxx.xx.xx, alla Sez. “Amministrazione Trasparente/Bandi di gara e contratti”.
Il Responsabile del procedimento x.xx (Comm. Xxxx.Xxxxxxxxx XXXXXXX) | Il Dirigente/C.te la P.M. x.xx (Avv.Xxxxxxxxx XXXXX) |
7^ SETTORE – POLIZIA MUNICIPALE
SCIACCA
Servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegra delle matrici ambientali compromesse dal verificarsi di incidenti stradali.
(C.I.G. Z6A280AFE4)
BANDO - CAPITOLATO
Art. 1
Oggetto della procedura di gara
L’Amministrazione Comunale di Sciacca intende procedere all’affidamento del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza della viabilità, di reintegra delle matrici ambientali e di bonifica delle superfici stradali di competenza dell’Ente procedente che vengano ad essere compromesse dal verificarsi di incidenti, in ossequio a quanto disposto dal Titolo II del D.Lgs. n.285 del 30 aprile 1992 – “Codice della Strada”.
La presenza sul sedime stradale di qualsivoglia residuo di materiali, derivanti da sinistri stradali che abbiano a verificarsi e che possano costituire condizioni di pericolo per la fluidità e la sicurezza del traffico, per l’ambiente e/o per la salute pubblica, deve essere eliminata prima della riapertura dell’arteria stradale al traffico veicolare.
Inoltre, sulla base del combinato disposto degli artt. 240, 242 e 250 del D.Lgs. n.152 del 3 aprile 2006 - Codice dell’Ambiente circa gli interventi di bonifica stradale, l’Ente è tenuto a porre in essere le necessarie misure volte a garantire il ripristino dello stato dei luoghi ed assicurare la prevenzione da aggravamenti delle conseguenze provocate da incidenti rilevanti.
Tali interventi di ripristino devono essere effettuati nel rispetto della normativa vigente ed, in particolare, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 - “Norme in materia ambientale”.
Per le considerazioni che precedono, il Comune di Sciacca intende individuare un soggetto idoneo e qualificato al quale affidare il servizio in questione, in osservanza dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, oltrecché quelli di libera concorrenza, di non discriminazione, di trasparenza, di proporzionalità e di pubblicità, in ossequio a quanto disposto dall’art.30 del D.Lgs. n.50/2016, comma 1.
Il costo presunto del servizio su base annuale deve quantificarsi in euro 15.900,00 circa, ragion per cui il costo complessivo del servizio, per la durata biennale del servizio, si attesta sul valore complessivo di euro 31.800,00 circa.
Detto valore deve considerarsi puramente indicativo, essendo stato calcolato sulla base di una stima presunta (desunta da dati storici) del numero annuo di interventi effettuati dal precedente Concessionario sulle strade di competenza comunale, al netto degli interventi senza individuazione del veicolo responsabile.
Per l’affidamento del servizio di cui trattasi, ricorrono i presupposti per procedere mediante procedura aperta con pubblicazione di bando, ex art.60 comma 1 del D.Lgs. n.50/2016 ; ai sensi dell’art.95 comma 2 del D.Lgs. testè citato, il criterio di aggiudicazione prescelto è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ; lo stesso criterio, ai sensi dell’art.173 dello stesso decreto, riferendosi la presente procedura ad una concessione di servizio che non comporta né oneri né costi per l’Amministrazione e che non prevede quindi una base d’asta soggetta a ribasso, verrà declinato avendo riguardo alle caratteristiche tecniche dell’offerta (per un massimo di 100 punti).
Art. 2 Amministrazione procedente
L’Amministrazione procedente è il Comune di Sciacca, con sede ivi nella Via Roma n.5.
L’Ufficio competente è il 7^ Settore/Polizia Municipale, di cui è Responsabile il Comandante/Dirigente pro- tempore Avv.Xxxxxxxxx XXXXX, domiciliato ai fini della carica presso la sede del Comando di P.M. sito in Sciacca nella via Figuli (Palazzo ex Centro Direzionale “Terme di Sciacca” s.p.a.).
Responsabile del procedimento è il l’Istruttore Direttivo di Vigilanza/Commissario di P.M. Xxxx.Xxxxxxxxx XXXXXXX, nella qualità di Capo Sez.2^/Viabilità, Segnaletica e Provvedimenti Contravvenzionali.
Recapiti :
• E-mail : pmviabilità @xxxxxxxxxxxxxxx.xx
• PEC : xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxx.xx
• Tel. 0925 - 28957
• Fax 0925 - 28843
Art. 3
Durata dell’affidamento
L’affidamento ha una durata di anni 2 (due), decorrenti dalla data di stipula della convenzione di cui all’art.7 del Disciplinare di gara.
Il Concessionario dovrà, a pena della risoluzione del contratto per inadempimento, dare inizio al servizio entro e non oltre gg.20 (venti) dalla data di cui al comma 1.
Il contratto può essere prorogato alle stesse condizioni contrattuali, ai sensi dell’art. 106, comma 11 del D.Lgs. n.50/2016 per il periodo necessario per l’espletamento della nuova gara per l’affidamento della concessione. L’ente si riserva la facoltà di applicare il disposto dell’art.63 comma 5 del D.lgs. n.50/2016, entro il triennio successivo alla stipulazione del contratto dell'appalto iniziale,
La proroga contrattuale sarà richiesta dalla Stazione Appaltante, alle condizioni originarie e controparte sarà tenuta a comunicare la propria disponibilità entro gg.15 (quindici) dal ricevimento della richiesta della Stazione appaltante.
Art. 4
Descrizione delle prestazioni inerenti all’attività di ripristino.
Modalità degli interventi
Il servizio di ripristino oggetto del presente Bando si declina nelle seguente prestazioni :
DENOMINAZIONE | DESCRIZIONE PRESTAZIONI | |
A | Interventi standard | Ripristino della sicurezza stradale e reintegra delle matrici ambientali compromesse dal verificarsi di incidenti stradali che comportino l’aspirazione dei liquidi inquinanti versati e il recupero dei detriti solidi dispersi in dotazione funzionale dei veicoli, dal sedime stradale |
B | Interventi senza individuazione del veicolo responsabile | Interventi standard eseguiti normalmente ancorché in assenza dell’individuazione del veicolo il cui conducente abbia causato l’evento e, quindi, della possibilità di recuperare i costi delle |
compagnie assicurative, con costi ad esclusivo carico della ditta interveniente | ||
C | Interventi di perdita di carico | Attività di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegra delle matrici ambientali, a seguito del verificarsi di incidenti stradali che comportino la perdita di carico da parte di veicoli trasportanti coinvolti, se ricorre la possibilità di recuperare i costi delle compagnie assicurative del responsabile civile |
D | Interventi rilevanti | Attività strumentale alla sicurezza stradale e alla salvaguardia ambientale, svolta a seguito di incidenti stradali di particolare gravità che vedano coinvolti veicoli trasportanti merci pericolose o comunque comportanti problematiche di complessa risoluzione, se ricorre la possibilità di recuperare i costi delle compagnie assicurative del responsabile civile |
Le condizioni dettagliate e le specifiche contrattuali e tecniche del servizio in oggetto sono ulteriormente meglio individuate nel Disciplinare di gara e nella Convenzione da stipularsi con l’impresa aggiudicataria.
Gli interventi di ripristino di cui trattasi dovranno essere effettuati in conseguenza di incidenti stradali su tutte le strade e sulle loro pertinenze che siano di competenza dell’Ente appaltante, comprese le strade vicinali, le piste ciclabili, i terreni, i fossi e le proprietà limitrofe alla sede stradale interessata dagli incidenti stradali in riferimento ai quali la Stazione Appaltante è tenuta ad intervenire al fine di garantire la pubblica incolumità. Il Concessionario del servizio deve disporre di una Centrale Operativa con numero verde gratuito e attiva in servizio h 24, per ogni giorno della durata del contratto, con personale specializzato per la gestione delle emergenze post-incidente stradale. Il presidio dovrà garantire tempi di risposta, alla ricezione della richiesta telefonica, tali da consentire al centro operativo più vicino al concessionario di intervenire in modo risolutivo nei tempi stabiliti al successivo art.8 del presente capitolato o in quelli migliorativi offerti in sede di gara.
Gli interventi di cui trattasi potranno essere richiesti dalla Polizia Municipale, da tutti gli altri organi di Polizia ai sensi dell’art.12 del Codice della Strada, ovvero dal personale dipendente della Stazione Appaltante attraverso comunicazione a numero telefonico che il concessionario avrà messo a disposizione prima dell’inizio dell’esecuzione del contratto.
E' necessaria la sussistenza di una o più strutture operative locali, legate al Concessionario da vincoli contrattuali, che sia/siano deputate alla realizzazione degli interventi di ripristino post-incidente con solerzia e tempestività.
Le operazioni di ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità di cui alla presente concessione sono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti:
⮚ recupero dei detriti solidi, non biodegradabili, dispersi nell’ambiente e relativi all’equipaggiamento dei veicoli stessi ;
⮚ pulitura del manto stradale e delle sue pertinenze, consistente nella bonifica del sito e nell’aspirazione dei liquidi inquinanti sversati di dotazione funzionale dei veicoli coinvolti nel sinistro ;
⮚ lavaggio della pavimentazione con tensioattivi ecologici e/o disgregatori della catena molecolare degli idrocarburi ;
⮚ aspirazione dell’emulsione risultante ed eventuale lavaggio finale.
Le prestazioni inerenti la concessione del servizio che si intende effettuare dovranno essere svolte nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n.152/06, eseguendo il servizio con diligenza e buona fede, impegnandosi a dare tempestiva comunicazione alla Stazione Appaltante circa le eventuali variazioni che dovessero rendersi necessarie ai fini dell’esatto e migliore adempimento della prestazione. Tale comunicazione dovrà avvenire con celerità e, comunque, in tempo congruo in modo da consentire all’Ente di adottare tutti i provvedimenti di propria competenza.
Il personale impiegato dal Concessionario dovrà aver ricevuto preventiva specifica formazione, in particolare in materia di sicurezza, per gli interventi operativi in situazioni di traffico, tecniche e modalità operative di
pulitura, aspirazione di liquidi inquinanti e detriti solidi, trasporto degli stessi e conferimento alle strutture autorizzate per il trattamento a norma di legge.
Il Concessionario dovrà gestire i propri interventi utilizzando veicoli debitamente omologati e conformi alle norme vigenti e provvisti di adeguati equipaggiamenti e apparecchiature per fronteggiare le varie casistiche operative.
Il Concessionario si impegna a realizzare tutti gli interventi previsti dal presente capitolato nel pieno rispetto delle normative in termini di sicurezza stradale, di tutela ambientale e di sicurezza sul lavoro, per come applicabili. In particolare, il personale addetto alle operazioni in strada dovrà essere dotato di vestiario che lo renda visibile anche in condizioni di scarsa visibilità e deve essere in possesso di tutte le dotazioni di sicurezza previste dal D.Lgs. n.81/08, come emendato. La tipologia degli indumenti e le caratteristiche dei materiali dovranno essere conformi al D. M. del 9 Giugno 1995.
E’ esclusa ogni responsabilità della Stazione Appaltante per eventuali danni verificatisi durante le operazioni di bonifica.
La Stazione Appaltante, alla luce dei rilevanti interessi posti a tutela dell’incolumità pubblica, appura la sussistenza di una struttura aziendale tale da consentire l’unitaria gestione del servizio di ripristino nel rispetto delle leggi vigenti.
Ciascun intervento di ogni Centro Logistico Operativo del Concessionario potrà essere posto sotto la direzione della linea operativa della Stazione Appaltante, la quale si riserva altresì la possibilità di coordinare le diverse fasi di intervento, di assumerne la direzione e/o di documentare le fasi delle operazioni senza che ciò possa essere oggetto di richieste economiche da parte del concessionario.
Tutti i mezzi impiegati dalle strutture operative deputate alla realizzazione degli interventi di ripristino post- incidente, conformi alle prescrizioni previste dalla vigente normativa, devono essere uniformemente colorati e devono recare sugli sportelli il logo della Stazione Appaltante, se lo stesso fornirà i relativi adesivi.
Ai fini di sicurezza e di efficienza/efficacia operativa, detti “veicoli polifunzionali” dispongono anche di un adeguato sistema di illuminazione del teatro dell’intervento, da attivare di notte o in caso di scarsa visibilità. Il Concessionario è tenuto a fornire alla Stazione Appaltante reports trimestrali riepilogativi dei singoli interventi effettuati contenenti:
• i dati identificativi del sinistro (luogo, data, ecc.);
• la compagnia di assicurazione del danneggiante;
• la sintetica descrizione delle operazioni di ripristino effettuate (tipologia di operazioni di ripristino effettuate, ecc.);
• gli estremi e l’importo della fattura emessa;
• la data in cui è stata quietanzata la fattura emessa.
In ogni caso il Concessionario aggiorna annualmente, entro l’ultimo giorno del mese di gennaio, i dati relativi alle fatture quietanzate dalle Compagnie assicurative con riferimento ai sinistri oggetto di reportistica trimestrale dell’anno precedente.
Per gli incidenti più gravi potranno essere richieste al Concessionario specifiche relazioni, elaborate dalla competente struttura aziendale o da consulenti tecnici, sulla situazione e sugli interventi eseguiti.
Art.5
Presa visione della documentazione.
La documentazione riguardante la presente procedura è disponibile sul sito internet istituzionale : xxxx://xxx.xxxxxx.xxxxxxx.xx.xx
Sarà possibile prendere visione della documentazione di gara per la formulazione dell’offerta presso gli uffici della Stazione Appaltante, siti in Xxx Xxxxxx x.0 (Xxxxxxx ex Centro Direzionale Soc.”Terme di Sciacca” s.p.a.) in tutti i giorni feriali dalle ore 09.00 alle ore 12.00, previo appuntamento telefonico al numero 0925-28957. Il soggetto incaricato dal concorrente della visione della documentazione dovrà dimostrare la propria titolarità alla rappresentanza tramite delega firmata dal titolare o dal legale rappresentante del soggetto che intende concorrere.
Art.6 Chiarimenti.
E’ possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al RUP, all’indirizzo pec di cui al precedente art.2, almeno 7 (sette) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.
Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana.
Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, saranno pubblicate in forma anonima all’indirizzo istituzionale internet.
Art.7
Costi del servizio e delega ad operare per conto della Stazione Appaltante
Il servizio in oggetto non dovrà comportare oneri a carico della Stazione Appaltante e dei cittadini, dal momento che il corrispettivo del servizio sarà costituito unicamente dal diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio.
La Stazione Appaltante - in qualità di Ente proprietario della strada danneggiata dall’incidente - conferirà al Concessionario, all’atto della stipula del relativo contratto, specifica delega ad intraprendere ogni più opportuna azione nei confronti del responsabile del sinistro ex art.2054 Cod.Civ., a denunciare il sinistro alla Compagnia di assicurazione, a trattarne la liquidazione, a incassare e a sottoscrivere i relativi atti di quietanza in proprio, trattenendo quindi l’indennizzo corrisposto per l’attività eseguita per il ripristino delle condizioni di sicurezza dell’area dell’incidente.
Per i soli interventi di cui al precedente art.4 lett.B), nel caso in cui non sia possibile individuare il responsabile, i costi dovranno rimanere ad esclusivo carico del Concessionario, il quale non potrà rivalersi nei confronti della Stazione Appaltante, ribadendosi che il servizio sarà effettuato senza oneri per l’Ente.
Art.8
Tempi di intervento
I tempi di intervento non devono superare :
o 30 (trenta) minuti nei giorni feriali, dalle h 06:00 alle h 22:00
o 45(quarantacinque) minuti per tutti i giorni feriali, dalle h 22:00 alle h 06:00;
o 45 (quarantacinque) minuti per i giorni festivi e i sabati.
I tempi di intervento decorrono dal momento della richiesta effettuata al numero della Centrale Operativa di cui al precedente art.4.
Art.9
Sicurezza nei luoghi di lavoro
Il costo della sicurezza in relazione all’esecuzione della concessione è pari a 0 (zero) in quanto la concessione prevede una forma di gestione complessiva da parte del Concessionario non determinante interferenze e non valutabile in termini di rischi specifici e, conseguentemente, non è obbligatorio redigere il D.U.V.R.I. (documento unico di valutazione dei rischi da interferenze).
Tuttavia tale documento potrà essere redatto dalla Stazione Appaltante, anche su richiesta del Concessionario, nel caso si renda necessario per possibili interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei luoghi su cui vengono operati gli interventi ovvero in caso di modifiche tecniche e/o logistiche che possano incidere sulle modalità organizzative e/o operative generali, ferma restando la disponibilità da parte della Stazione Appaltante, nel rispetto dei principi di cooperazione e di coordinamento di cui all’art.26 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n.81/2008, per ogni altra eventuale informazione richiesta in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Rimane a carico del Concessionario il rispetto di tutte norme contenute nel D.Lgs. n.81/08 “Attuazione dell’art.1 della legge 3 agosto 2007, n.123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, come emendato ed aggiornato, provvedendo altresì per i rischi non riferibili alle interferenze, ad elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi (DVR) e a provvedere all’attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare e/o ridurre al minimo i rischi specifici propri dell’attività svolta.
Il personale incaricato dal Concessionario, durante lo svolgimento del presente servizio, oltrecchè essere munito dei necessari Dispositivi di protezione individuali (D.P.I.) ed essere in regola con qualsivoglia altra disposizione in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, per come applicabile, dovrà essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia contenente le generalità del lavoratore (inclusa la data di nascita) e l’indicazione del Datore di lavoro.
Art.10
Mappatura delle strutture operative.
Referente del Concessionario e pianificazione incontri periodici
Il Concessionario deve fornire alla Stazione Appaltante la mappatura delle Strutture operative deputate alla realizzazione degli interventi di ripristino post-incidente, ove si preveda che sul territorio dell’Ente abbia ad operare più di una Struttura Operativa Periferica.
Detta mappatura avrà lo scopo di consentire una gestione più efficace dell’attribuzione degli interventi alle strutture operative medesime presenti sul territorio, anche a mezzo di eventuale specifico software.
Il Concessionario, almeno dieci giorni prima dell’avvio dell’esecuzione del servizio, sarà tenuto a comunicare il nominativo, il recapito telefonico e l’indirizzo di posta elettronica dell’ufficio e/o del Responsabile del servizio, unico referente per la Stazione Appaltante. Tutte le comunicazioni/segnalazioni saranno trasmesse al Referente e si intenderanno come validamente effettuate al Concessionario ai sensi e per gli effetti di legge. L’Ufficio e/o il Responsabile gestiranno i rapporti organizzativi con l’Ente, intendendosi come tali (a titolo esemplificativo e non esaustivo) : richieste particolari dell’Ente o degli Organi di polizia competenti, chiarimenti su eventuali disservizi nei rapporti con l’Ente concedente, ecc.
Le Parti, inoltre, programmeranno incontri periodici per fare il punto della situazione, con l’analisi del complesso delle attività fino ad allora prestate, allo scopo di verificare qualità e quantità degli interventi, per poter introdurre eventuali miglioramenti o per attivare altri servizi di reciproco interesse.
La Stazione Appaltante, prima dell’esecuzione del contratto, potrà nominare un Direttore dell’esecuzione del contratto (DEC) e gli assistenti del DEC.
In tale eventualità, i nominativi del DEC e degli assistenti del DEC verranno comunicati al Concessionario.
Art.11
Accesso alle informazioni riguardanti i sinistri
La Stazione Appaltante avrà cura di consentire al Concessionario l’acquisizione, anche presso altre Forze di Polizia che sono intervenute sul luogo del sinistro, dei dati necessari per attivare la pratica di richiesta danni nei confronti delle Compagnie assicurative coinvolte nei sinistri, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa in materia di “accesso agli atti”.
Tali dati saranno trasmessi e/o consegnati al Concessionario del servizio, che si impegna a trattarli nel rispetto del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196, al solo scopo di avviare le procedure di rimborso delle spese sostenute per gli interventi di ripristino.
Art.12
Cessione del contratto e dei crediti
Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.
Le cessioni di crediti soggiacciono alle disposizioni di del D.Lgs. n.50/2016 e successive modificazioni, sono soggette alle norme sulla tracciabilità di cui alla legge n.136/2010 e ad ogni altra disposizione di legge come applicabile.
Art.13
Disposizioni in materia di sub-appalto
Il concorrente deve indicare all’atto dell’offerta le parti del servizio o l’attività che intende subappaltare o concedere in cottimo in conformità a quanto previsto dagli artt.105 e 174 del D.lgs. n.50/2016 ; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.
Si precisa che la quota percentuale subappaltabile deve essere contenuta entro il limite massimo del 30 (trenta)
% dell’importo contrattuale.
In caso di sub-appalto il Concessionario resterà sempre responsabile di fronte alla Stazione Appaltante dell’osservanza di tutti gli obblighi derivanti dal contratto, anche relativamente alle attività oggetto di sub- appalto.
Art.14
Obblighi verso il personale dipendente e personale addetto al servizio
Il Concessionario dovrà avvalersi di un congruo numero di personale appositamente qualificato che garantisca l’efficacia e la tempestività degli interventi
Il Concessionario :
⮚ è obbligato ad attuare nei confronti del personale impiegato nelle prestazioni oggetto del contratto condizioni normative e retributive non inferiori a quelle dei contratti collettivi nazionale e di zona applicabili alla categoria ;
⮚ deve rispettare tutti gli obblighi verso i propri dipendenti risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, sicurezza e assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi ;
⮚ è responsabile in solido dell’osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto.
Il personale deve tenere un comportamento corretto e civile nei confronti dell’utenza e svolgere il servizio assegnato con alto senso di responsabilità.
Per il personale che risulti non adeguato, qualunque sia il ruolo e il servizio di impiego, la Stazione Appaltante procederà alle dovute segnalazioni e, nei casi più gravi, procederà alla richiesta di sostituzione che dovrà avvenire prontamente.
Art.15 Responsabilità e assicurazione
Il Concessionario è responsabile nei confronti della Stazione Appaltante dell’esatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto.
Il Concessionario ha l’obbligo di tenere indenne l’Ente da qualsiasi responsabilità verso terzi per fatti conseguenti ad atti e comportamenti comunque connessi con l’adempimento delle prestazioni oggetto del presente appalto, anche se derivanti dall’operato dei suoi dipendenti e consulenti, nonché dall’operato di eventuali subappaltatori.
A garanzia di tale responsabilità, il Concessionario dovrà dimostrare di essere titolare di idonea polizza assicurativa con valore massimale di almeno euro 10.000.000,00 (dieci milioni virgola zero), a garanzia e copertura della responsabilità civile verso terzi per danni derivanti dal mancato puntuale ripristino delle condizioni di sicurezza stradale post-incidente. L’esistenza della polizza di cui ai commi precedenti non libera il Concessionario dalle propria responsabilità avendo essa solo lo scopo di ulteriore garanzia.
Copia della polizza assicurativa o della appendice di polizza di cui ai commi precedenti dovrà essere consegnata all’Ente prima della stipula del contratto. In caso di mancata consegna entro il termine indicato dalla Stazione Appaltante potrà disporre la decadenza dall’aggiudicazione.
Art. 16
Clausola risolutiva espressa e recesso
L’Ente Committente si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione di diritto del contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art.1456 Cod.Civ., anche senza previa costituzione in mora, nei seguenti casi :
▪ subappalto non autorizzato ;
▪ totale e/o parziale cessione del contratto ;
▪ fallimento, liquidazione, concordato preventivo, salvo il caso di cui all’art.186-bis del X.X. 00 marzo 1942 n.267, in cui sia incorso il Concessionario ;
▪ inosservanza delle leggi in materia di rapporti di lavoro, di contribuzione previdenziale e assistenziale e di sicurezza sui luoghi di lavoro, per come applicabili ;
▪ applicazione di un numero superiore a 3 (tre) penali nella successione temporale indicata al successivo art.18 del presente capitolato ;
▪ applicazione di un numero di penali, a prescindere dalla successione temporale del punto precedente, per un importo superiore al 10 (dieci) % dell’importo contrattuale ;
▪ mancato rispetto degli obblighi derivanti dal “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici” emanato con D.P.R. n.62 del 16 aprile 2013, dal “Codice di Comportamento dei Dipendenti del Comune di Sciacca” adottato dall’Ente con Delibera di Giunta Comunale n.249/2013, nonché dal “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2019-2021” (Delibera di Giunta Comunale n.18/2019), e meglio specificati nel successivo art.23.
▪ accertamento da parte degli Organi preposti del mancato possesso o di violazione di qualunque autorizzazione e/o permesso previsto dalle attuali norme di legge in merito all’attività svolta ;
▪ mancato utilizzo di bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative all’appalto oggetto del presente capitolato.
L’effetto risolutorio opererà nel momento in cui il Concessionario riceverà la comunicazione dell’Ente di volersi avvalere della presente clausola.
In tali eventualità l’Ente avrà diritto ad incamerare la cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento del danno anche in relazione ai maggiori costi relativi all’affidamento a terzi del servizio.
Per quanto non espressamente regolato nel presente capitolato le parti fanno riferimento alla disciplina della risoluzione del contratto di cui agli articoli 1453 e seguenti del Codice Civile, nonché le disposizioni di cui agli artt. 134, 135 e 136 del D.Lgs. n.50/2016.
Fermo restando quanto previsto al precedente art.2, per i primi sei mesi di vigenza del contratto, l’Ente, in caso di sopravvenuti motivi di interesse pubblico, si riserva la facoltà di recedere dal presente contratto, in ogni momento, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, da inviarsi a mezzo raccomandata A.R. o tramite posta elettronica certificata.
In caso di recesso, l’aggiudicatario ha diritto a trattare direttamente l’incasso dei crediti dalle Compagnie assicurative e/o danneggianti relativi ai servizi prestati, purché correttamente eseguiti fino alla data del recesso. E' escluso ogni ulteriore compenso.
Art. 17
Controllo e mantenimento dei requisiti
Per tutta la durata della concessione e dell’affidamento del servizio di ripristino di cui trattasi, l’impresa affidataria dovrà garantire il mantenimento dei requisiti e delle caratteristiche oggetto della presente procedura; a tal fine, la Stazione Appaltante potrà effettuare controlli e richiedere documenti per verificare la continuazione della regolare titolarità degli elementi assunti a fondamento della procedura medesima.
Art. 18 Penali
La Stazione Appaltante procederà all’applicazione di penali, a carico del Concessionario, in funzione delle infrazioni riscontrate direttamente e con riferimento ai seguenti casi di disservizio:
a) ritardo immotivato e/o ingiustificato superiore a 25(venticinque) minuti rispetto ai tempi di intervento di cui al precedente art.8 :
• alla prima infrazione, applicazione della penale pari ad Euro 400,00 (quattrocento,00) ;
• al ripetersi dell’infrazione nell’ambito dello stesso o del mese successivo a quello in cui è avvenuta la prima infrazione, penale di Euro 800,00 (ottocento,00) ;
• qualora una terza infrazione dovesse verificarsi nello stesso mese ovvero anche nei due mesi successivi a quello in cui è avvenuta la prima infrazione, penale di € 1.600,00 (milleseicento,00) ;
• qualora si dovesse verificare un quarto ritardo rispetto alle predette scadenze temporali nello stesso mese ovvero anche nei tre mesi successivi a quello in cui è avvenuta la prima infrazione, la Stazione Appaltante potrà procedere alla risoluzione del contratto in danno.
b) mancata esecuzione di interventi senza individuazione di responsabile : applicazione della penale pari ad euro 1.000,00 (mille,00), salva l’esecuzione in danno nei confronti del concessionario.
Le penali non potranno, comunque, essere superiori al 10 (dieci) % del valore complessivo del contratto.
La Stazione Appaltante potrà intimare direttamente al Concessionario l’esclusione definitiva di una Struttura operativa deputata alla realizzazione degli interventi di ripristino post-incidente nei seguenti casi :
✓ su base trimestrale, per un numero di violazioni di medesima natura, maggiore di 3 (tre) ;
✓ su base semestrale, per un numero di violazioni di diversa natura, maggiore di 5 (cinque) ;
✓ qualora sia stata ripetutamente accertata e notificata un’infrazione che configuri grave irregolarità nello svolgimento del servizio.
La Stazione Appaltante riterrà il Concessionario responsabile della corretta e puntuale esecuzione degli interventi di base per la sicurezza della circolazione eseguiti dalle strutture operative deputate alla realizzazione degli interventi di ripristino post-incidente.
La richiesta o il pagamento delle penali indicate nel presente capitolato non esonera in nessun caso l’appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per il quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
E’ fatto sempre salvo il diritto della Stazione Appaltante al risarcimento di eventuali ulteriori danni e all’affidamento a terzi dell’esecuzione in danno dell’appaltatore.
Per il pagamento delle penali, il risarcimento o l’esecuzione in danno di cui all’articolo successivo, la Stazione Appaltante può rivalersi sul deposito cauzionale che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.
Art.19 Esecuzione in danno
Qualora il Concessionario ometta di eseguire l’intervento o gli interventi richiesti in tutto in parte, la Stazione Appaltante potrà incaricare un altro operatore economico, previa comunicazione al concessionario e con rivalsa nei suoi confronti delle spese sostenute.
Art.20 Controversie
Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti contraenti in relazione al contratto, comprese quelle inerenti la sua validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione saranno deferite in via esclusiva al Foro di Sciacca, con rinuncia di qualsiasi altro.
Art.21
Sciopero – Periodi di ferie
Il Concessionario è tenuto a comunicare, almeno un giorno prima, l’adesione ad eventuali scioperi anche relativamente alle Strutture operative utilizzate per l’esecuzione del servizio.
Il Concessionario è altresì tenuto a comunicare eventuali periodi di ferie o chiusure superiori a tre giorni, anche relativamente alle Strutture operative utilizzate per l’esecuzione del servizio.
Art.22 Riservatezza
Il Concessionario, ai sensi del D.lgs. n.196/2013, ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga a conoscenza in dipendenza dell’esecuzione della convenzione di cui alla presente gara, non divulgandoli in alcun modo e non utilizzandoli per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione medesima.
L’aggiudicatario potrà citare i termini essenziali del contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione a gare ed appalti, previa comunicazione alla Stazione Appaltante.
I dati forniti dal Concessionario sono trattati dalla Stazione Appaltante esclusivamente per le finalità connesse alla stipula e gestione del contratto.
Art.23
Codice di comportamento
Piano Triennale di prevenzione della corruzione e per la Trasparenza.
Il Comune committente estende, per quanto compatibili, alla Ditta concessionaria del servizio gli obblighi di condotta previsti dal “Codice di Comportamento per i dipendenti pubblici”, approvato con D.P.R.n.62/2013 nonché dal “Codice di Comportamento integrativo”, adottato dal Comune di Sciacca per i suoi dipendenti con atto deliberativo n.249/2013.
La Ditta concessionaria deve impegnarsi ad osservare la disciplina di cui ai prefati Codici nei confronti dei propri dipendenti/collaboratori a qualsiasi titolo, dei collaboratori di imprese fornitrici di beni e servizi nonché nei confronti di eventuali subappaltatori. Le Parti convengono che la convenzione/contratto che sarà fra le stesse stipulata si risolve, ai sensi dell’art.1456 Cod.Civ., nel caso di gravi violazioni degli obblighi di cui ai citati Codici, come previsto dal superiore art.16.
Ai sensi dell’art.53 comma 16/ter del D.lgs. n.165/2001, la Ditta concessionaria, ai fini della partecipazione alla presente gara, deve attestare di non avere concluso contratti di lavoro subordinato e/o autonomo e di non avere attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune di Sciacca che hanno esercitato poteri autoritativi e/o negoziali per conto della Pubblica Amministrazione, nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.
Art.24 Norma di rinvio
Per quanto non previsto dal presente capitolato, si fa rinvio, oltre che al Codice Civile, alla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia di ambiente e di contratti pubblici.
7^ SETTORE – POLIZIA MUNICIPALE
SCIACCA
Servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegra delle matrici ambientali compromesse dal verificarsi di incidenti stradali.
(C.I.G. Z6A280AFE4)
DISCIPLINARE DI GARA
Premessa
Il presente disciplinare di gara, allegato al Bando/Capitolato di gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale, reca le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dal Comune di Sciacca per il “Servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegra delle matrici ambientali compromesse dal verificarsi di incidenti stradali”, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, alla documentazione da presentare a corredo della stessa, alla procedura di aggiudicazione nonché alle altre ulteriori informazioni relative alla concessione in oggetto come meglio specificato nel capitolato di cui prima.
Art.1
Prestazioni oggetto della concessione. Rinvio
La concessione ha per oggetto la gestione del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità delle sedi stradali di pertinenza del Comune di Sciacca che risultino interessate da incidenti stradali.
Per migliore cognizione, si fa rinvio a quanto previsto dagli artt.1 - “Oggetto della procedura di gara” e 4 - “Descrizione delle prestazioni inerenti all’attività di ripristino. Modalità degli interventi” del Bando- Capitolato.
Art.2 Soggetti ammessi
Sono ammessi alla gara gli operatori economici in possesso dei requisiti prescritti dal successivo art.9 del presente disciplinare di gara, tra i quali, in particolare :
1. operatori economici con idoneità individuale di cui alle lett. a) (imprenditori individuali anche artigiani, società commerciali, società cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane) e c) (consorzi stabili) dell’art.45, comma 2, del Codice ;
2. operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lett. d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), e/bis (le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete) ed f) (gruppo europeo di interesse economico), dell’art.45, comma 2, del Codice, oppure da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art.48, comma 8, del Codice ;
3. operatori economici con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea, alle condizioni di cui all’art.45 c.1 del Codice nonché del presente disciplinare di gara.
Si applicano le disposizioni di cui all’art.48 del Codice
Art.3
Condizione di partecipazione
Non è ammessa la partecipazione alla gara dei concorrenti per i quali sussistano :
a) le cause di esclusione di cui all’art.80 del Codice ;
b) le condizioni di cui all’art.53, comma 16/ter, del D.Lgs. n.165/2001 o di cui all’art.35 del D.L. 24 giugno 2014 n.90 (convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 2014 n.114) o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.
Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list” di cui al decreto del Ministro delle finanze del 04 maggio 1999 e al decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 e xxxx.xx. ed int. devono essere in possesso, pena l’esclusione dalla gara, dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi dell’art.37 del D.L. 3 maggio 2010, n.78.
Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’art.48, comma 7, del Codice, è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).
Ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), ai sensi dell’art.48, comma 7, del Codice è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara; il medesimo divieto vige per i consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio (consorzi stabili).
Costituiscono cause di esclusione dalla gara, senza possibilità di regolarizzazione :
a) mancata indicazione sul plico esterno generale del riferimento della gara cui l’offerta è rivolta ;
b) apposizione sul plico esterno generale di un’indicazione totalmente errata e/o generica al punto che non sia possibile individuare il plico pervenuto come contenente l’offerta per una determinata gara ;
c) mancata sigillatura del plico e delle buste interne con modalità di chiusura ermetica che ne assicurino l’integrità e ne impediscano l’apertura senza lasciare manomissioni;
d) carenza di sottoscrizione della domanda e dell’offerta.
Costituiscono invece irregolarità essenziali, ma comportanti l’attivazione della procedura di regolarizzazione:
1) mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive e di altre dichiarazioni;
2) ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità riferita alla cauzione provvisoria ;
3) ogni ipotesi di mancanza, incompletezza riferita al contratto di avvalimento, a condizione che quest’ultimo sia stato già stipulato alla data di presentazione dell’offerta;
4) mancata allegazione della procura, in caso di offerta sottoscritta da procuratore speciale ;
5) mancata allegazione del documento d’identità ;
6) le fattispecie per cui è prevista la dicitura “a pena di esclusione”, nel caso sia dimostrabile che la loro mancata allegazione sia dovuta a mera dimenticanza, e i rispettivi documenti siano già stati costituiti al momento della presentazione dell’offerta.
Tutte le dichiarazioni e gli elementi non elencati espressamente all’interno dei precedenti punti, sono da considerarsi non essenziali ; in caso di loro irregolarità e/o incompletezza, si potranno configurare due alternative :
• attivazione del soccorso istruttorio, senza alcuna sanzione per il concorrente;
• non attivazione del soccorso istruttorio, nei casi in cui si ritenga che la dichiarazione/elemento in questione non sia indispensabile all’ammissione del concorrente in gara.
Rimane inteso che il soccorso istruttorio in nessun caso può essere utilizzato per il recupero di requisiti, di ordine generale o speciale, non posseduti al momento fissato dalla lex specialis di gara, quale termine perentorio per la presentazione dell’offerta o della domanda.
Art.4
Presa visione della documentazione.
La documentazione è disponibile sul sito istituzionale internet del Comune di Sciacca, all’indirizzo : xxxx://xxx.xxxxxx.xxxxxxx.xx.xx
Sarà possibile prendere visione della documentazione di gara per la formulazione dell’offerta, altresì, presso gli uffici del Comando di Polizia Municipale di Sciacca siti in Xxx Xxxxxx x.0 (Xxxxxxx ex Centro Direzionale Soc.”Terme di Sciacca” s.p.a.) in tutti i giorni feriali dalle ore 09.00 alle ore 12.00, previo appuntamento telefonico al numero 0925-28957.
Il soggetto incaricato dal concorrente della visione della documentazione dovrà dimostrare la propria titolarità alla rappresentanza tramite delega firmata dal titolare o dal legale rappresentante del soggetto che intende concorrere.
Art.5
Modalità di presentazione della documentazione
Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara :
a) devono essere rilasciate ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 e ss.mm.ii. in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso) ; a tale fine, le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante in corso di validità. Per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti.
b) potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati ed, in tal caso, va allegata copia conforme all’originale della relativa procura.
c) devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza.
La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt.18 e 19 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza ; si applicano le disposizioni dell’art.83, comma 3, del Codice.
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In tale eventualità, in caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
Le dichiarazioni devono essere redatte sui modelli predisposti dalla Stazione Appaltante e messi a disposizione all’indirizzo istituzionale internet prima indicato. E’ consentito integrare, ove necessario, la predetta modulistica con parti aggiunte e/o in variante.
Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richiesta di chiarimenti da parte della Stazione Appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all’art. 83, commi 8 e 9 del D.lgs. n.50/2016.
Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alle richieste della Stazione Appaltante, formulate ai sensi dell’art.83 comma 9 del D.lgs. n.50/2016 costituiscono causa di esclusione. Si rinvia al successivo punto 18. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel D.lgs. 7 marzo 2005, n.82.
Art.6 Comunicazioni
Le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra Stazione Appaltante e operatori economici partecipanti alla selezione si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo di PEC indicato dai concorrenti.
Ai sensi degli artt.40 e 52 del D.lgs. n.50/2016 e dell’art.6 del D.lgs. n.82/2005, in caso di indicazione di indirizzo PEC, le comunicazioni verranno effettuate in via esclusiva e/o principale attraverso la PEC medesima. Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC o del numero di fax o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all’ufficio ; diversamente, l’Ente declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recepimento delle comunicazioni.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
Art.7
Ulteriori disposizioni
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.
E' facoltà della Stazione Appaltante non procedere all’aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente e/o idonea in relazione all’oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto medesimo.
La presentazione dell’offerta vincola il concorrente per 180 (centottanta) giorni dal termine indicato nel bando per la scadenza della presentazione dell’offerta, salvo proroghe richieste dalla Stazione Appaltante e comunicate sul sito internet dell’Ente all’indirizzo indicato ai paragrafi precedenti.
Fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l’ipotesi di differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario, il contratto verrà stipulato nel termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla data in cui l’aggiudicazione definitiva è divenuta efficace.
La stipulazione della convenzione/contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti.
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di cui all’art.110 del D.Lgs. n.50/2016 in materia di procedure di affidamento in caso di fallimento dell’esecutore o di risoluzione del contratto e misure straordinarie di gestione.
Art.8
Requisiti di idoneità professionale, requisiti di qualità, capacità tecnico-organizzativa, capacità economico - finanziaria
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti.
1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE (art.83 D.Lgs. n.50/2016)
a. iscrizione nel Registro delle Imprese o Albo provinciale delle Imprese artigiane ai sensi della L. 25 gennaio 1994, n.82 e del D.M. 7 luglio 1997, n.274. Per le imprese non residenti in Italia, la predetta iscrizione dovrà risultare da apposito documento da cui risulti l’iscrizione stessa in analogo registro professionale o commerciale secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
b. iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali (ai sensi del D.Lgs. n.152/2006) :
• alla categoria 5 - “raccolta e trasporto rifiuti speciali pericolosi” ;
• alla categoria 9 - “bonifica di siti” ;
• alla categoria 2-bis – “produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno, di cui all’art.121, comma 8, del D.Lgs.n.152/2006”.
2. REQUISITI DI QUALITÀ (art.87 D.Lgs. n.50/2016)
Possesso delle seguenti certificazioni di qualità da parte degli operatori economici che svolgono le attività principali previste dal Capitolato di gara, esclusa l’attività di “riparazione e/o fornitura e sostituzione di manufatti stradali” per la quale le certificazioni non sono richieste :
✓ UNI EN ISO 9001/2008 (Certificazione del sistema di qualità) - controllo dei sistemi di qualità del processo produttivo
✓ UNI EN ISO 14001/2004 (Certificazione di sistemi di gestione ambientale) - adeguata gestione del controllo degli impatti ambientali della propria attività, con ricerca tesa al miglioramento in modo coerente, efficace e soprattutto sostenibile per la qualità, l’ambiente, la salute e la sicurezza dei lavoratori.
3. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA (art.86 D.Lgs. n.50/2016)
La capacità economica e finanziaria dei concorrenti potrà essere provata, alternativamente, attraverso:
o Dichiarazione di almeno 2 (due) istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993.
L’offerente che, per giustificati motivi, non sia in grado di presentare due referenze bancarie è tenuto a presentarne almeno una ed è autorizzato a sostituire la seconda con qualsiasi altro documento considerato idoneo dall’Amministrazione comunale. All’uopo si precisa che la scrivente Amministrazione procedente considera l’autocertificazione, ai sensi del DPR n.445/2000, documento non idoneo ad attestare che l’offerente ha sempre onorato tutti gli impegni con regolarità e puntualità e a certificare la capacità finanziaria ed economica per l’adeguato svolgimento del servizio oggetto di gara, trattandosi di un’autocertificazione di dati non verificabili dall’Amministrazione procedente. Si considera, invece, idonea a provare la capacità economica e finanziaria dell’operatore offerente la referenza rilasciata da intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. n.385 dell’1.9.1993, con i quali il concorrente intrattiene rapporti commerciali (es. la società che rilascia la polizza fideiussoria a titolo di cauzione provvisoria e definitiva, la
società di assicurazione con cui l’operatore offerente stipula abitualmente le polizze assicurative, ecc.) ;
o Riclassificazione dei bilanci degli ultimi 3 (tre) anni, sottoscritti dal legale rappresentante e da un revisore contabile o da una società di revisione che ne attesti la conformità alle scritture e ai documenti contabili dell’Ente ;
o Dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. n.445/2000, concernente il fatturato globale d’impresa e l’importo relativo ai servizi nel settore oggetto della gara, realizzati negli ultimi 3 (tre) esercizi 2016-2017-2018 per un fatturato globale d’impresa che non sia inferiore complessivamente (per i tre anni) ad euro 40.000,00 (quarantamila/00). (Tale dichiarazione concernente gli ultimi tre esercizi è necessaria all’Amministrazione procedente per verificare la capacità economica degli operatori, alla luce dei rilevanti interessi posti a tutela).
4. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICO - ORGANIZZATIVA (art.83 D.Lgs. n.50/2016 - Allegato XVII)
Avere svolto con buon esito, nel triennio immediatamente antecedente la data di pubblicazione del presente disciplinare, almeno 2 (due) servizi della stessa natura e di importo almeno pari a quello oggetto della presente concessione, in Comuni o Provincie con popolazione pari o superiore a quello della Stazione Appaltante, con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi stessi.
(Se trattasi di servizi prestati a favore di Amministrazioni o Enti pubblici essi sono provati, in sede di controllo, da certificati rilasciati e/o vistati dalle Amministrazioni o dagli Enti medesimi. Se trattasi di servizi prestati a privati, l’avvenuta effettuazione della prestazione è dichiarata da questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente).
Art.9
Indicazioni per i concorrenti con idoneità plurisoggettiva e per i consorzi
Per il requisito relativo all’iscrizione nel Registro della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o Albo Nazionale delle Società Cooperative (nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete), ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppante o consorziate/consorziande o aderenti al contratto di rete deve possedere i requisiti di idoneità professionale in questione.
Per il requisito relativo all’iscrizione l’Albo Nazionale Gestori Ambientali (nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete), l’impresa mandataria/capofila o capogruppo e/o ciascuna dei mandanti consorziati/consorziandi o aderenti al contratto di rete e tutti i soggetti che svolgono le attività indicate al precedente art.1.1 devono possedere l’iscrizione alle categorie indicate nel precedente art.8.
Per i requisiti di qualità (nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete), l’impresa mandataria/capofila o capogruppo e ciascuna dei mandanti consorziati/consorziandi o aderenti al contratto di rete che svolgono le attività indicate al precedente art.1.1 devono possedere tutti i requisiti di qualità.
Per i requisiti di capacità tecnico professionale (per il requisito di aver svolto almeno due servizi di ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità post-incidente) : devono essere posseduti dal raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi o di aggregazione di imprese di rete nel suo complesso.
Art.10 Avvalimento
Ai sensi dell’art.89 del Codice, il concorrente singolo, consorziato, raggruppato o aggregato in rete può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere tecnico e organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. Si ricorda che, ai sensi dell’art.49, comma l-bis, del Codice non è ammesso l’avvalimento del requisito dell’iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali di cui all’art.212 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152.
Art.11
Criterio di aggiudicazione
L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa determinata da una Commissione giudicatrice, nominata dalla Stazione Appaltante, che procederà ad individuare la migliore OFFERTA TECNICA con l’attribuzione di un relativo punteggio (max 100 punti).
Il punteggio dell’offerta tecnica sarà attribuito sulla base dei criteri, sub-criteri, pesi, sub-pesi riportati nella Tabella A, come risultante dall’applicazione della formula di calcolo (Tabella B), tenuto conto dei coefficienti di cui alla Tabella C, che seguono :
TABELLA A | |||
CRITERI | n. | SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA | SUB-PESO |
A) Organizzazione aziendale deputata alla gestione del servizio di ripristino post- incidente (PESO TOTALE MAX = punti 50) | A.l | Struttura organizzativa dell’operatore principale, numero di risorse dedicate al servizio e metodologie utilizzate | Max punti 35 |
A.2 | Strumentazione tecnologica ed informatica a supporto per la gestione delle emergenze connesse al verificarsi di incidenti stradali, per la maggiore tutela dell’incolumità delle persone, per la sicurezza della strada e per il rispetto dell’ambiente | Max punti 5 | |
A.3 | Mezzi e strumenti messi a disposizione | Max punti 5 | |
A.4 | Materiali e misure oggettivamente valutabili e verificabili utilizzate per garantire la sicurezza degli operatori durante gli interventi di ripristino | Max punti 5 | |
B) Caratteristiche dei prodotti utilizzati per l’attività di ripristino post- sinistro (PESO TOTALE MAX = punti 20) | B.l | Caratteristiche dei prodotti impiegati, con attenzione a particolari prestazioni nel rispetto dell’ambiente | Max punti 10 |
B.2 | Procedure e metodologie di gestione dei rifiuti atte a garantire la tracciabilità delle operazioni | Max punti 5 | |
B.3 | Elementi di sostenibilità ambientale derivanti dall’utilizzo di tecniche ecocompatibili per l’approvvigionamento, l’uso, lo smaltimento di materiali, prodotti, imballi, ecc. | Max punti 5 | |
C) Modalità con cui viene assicurato l’equilibrio economico del servizio (PESO TOTALE MAX = punti 20) | C.l | Definizione delle procedure per la quantificazione ed il recupero dei costi sostenuti dalle compagnie assicuratrici, con particolare riferimento ad eventuali accordi (da provare documentalmente) stipulati con le stesse compagnie in ordine alle modalità di quantificazione dei costi | Max punti 20 |
D) Centri Logistici abilitati al servizio presenti sul territorio (PESO TOTALE MAX = punti 5) | D.1 | Numero di Centri Logistici abilitati con sede entro 30 (trenta) km dal Comune di Sciacca (inteso come centro città) : da 1 a 2 centri = punti 2 da 3 a 4 centri = punti 3 oltre 4 centri = punti 4 | Max punti 4 |
D.2 | Almeno una struttura con sede oltre i 30 (trenta) km dal Comune di Sciacca ma entro 50 (cinquanta) km | Max punti 1 |
E) Elementi aggiuntivi e preferenziali (PESO TOTALE MAX = punti 5) | E.l | Elencazione e modalità di svolgimento di servizi aggiuntivi offerti all’Amministrazione procedente, senza costo alcuno per la P.A. e per il cittadino | Max punti 5 |
TOTALE PUNTEGGIO 100 |
**************
TABELLA B Formula generale per l’applicazione del metodo di calcolo |
Pi = (CA.1i x PA.1) + (CA.2bi x Pb)+….. |
dove |
Pi = punteggio concorrente i CA.1i = coefficiente attribuito al sub-criterio di valutazione A.1 del concorrente i CA.2i = coefficiente attribuito al sub-criterio di valutazione A.2 del concorrente i, ecc. PA.1 = peso sub-criterio di valutazione A.1 PA.2 = peso sub-criterio di valutazione A.2, ecc. |
*************
TABELLA C Coefficienti di calcolo | |
ECCELLENTE | 1 |
MOLTO BUONO | 0,8 |
BUONO | 0,6 |
DISCRETO | 0,4 |
SUFFICIENTE | 0,2 |
INSUFFICIENTE | 0 |
Ciascun Membro della Commissione di valutazione, sulla base dell’esame della documentazione contenuta nella Busta B - ‘Offerta Tecnica’ presentata dal concorrente procederà, preliminarmente, all’attribuzione discrezionale del coefficiente di calcolo di cui alla Tabella C, variabile tra 0 (zero) ed 1 (uno), a ciascun sub- criterio di valutazione previsto dalla tabella A.
La somma dei punteggi dei sub-criteri di valutazione ottenuti moltiplicando il coefficiente di calcolo attribuito x il sub-peso indicato nella tabella A (secondo la formula di cui alla Tabella B) determinerà il punteggio complessivo ottenuto da ciascun concorrente, relativamente a ciascun Membro della Commissione di valutazione.
La media fra i tre punteggi come sopra ottenuti da parte di ogni Commissario costituirà il punteggio finale del concorrente valutato.
Con riferimento al Criterio D) - “Centri logistici abilitati al servizio presenti sul territorio”, si specifica che per Centro Logistico Idoneo si intende una struttura deputata alla attività di pulitura della sede stradale oggetto della presente gara che, alla data del termine di presentazione dell’offerta, abbia un rapporto di disponibilità/collaborazione/dipendenza giuridica, ecc. con il Concorrente, risultante da apposito accordo/contratto/convenzione, ecc., e che sia in regola con tutte le iscrizioni ed i codici necessari per la produzione ed il trasporto dei rifiuti prodotti dalla attività ; a tal fine dovrà essere indicato – pena la attribuzione di un punteggio pari a 0 (zero) – il numero di iscrizione presso l’Albo Nazionale Gestori Ambientali, la targa del veicolo utilizzato ed il proprietario/utilizzatore, ecc.
Si specifica, altresì, che ai fini del computo chilometrico di cui ai sub-criteri D.1 e D.2 dovrà essere indicata la sede legale del soggetto deputato ad intervenire, ed il calcolo verrà effettuato mediante il sito google maps prendendo come riferimento il centro del Comune appaltante.
Con riferimento al Sottocriterio E, saranno oggetto di valutazione eventuali servizi aggiuntivi rispetto alle prescrizioni del capitolato d’oneri, purché siano senza costo alcuno per l’Ente e per i cittadini e siano ritenute significative dalla Commissione di gara nonché specificamente attinenti all’oggetto della gara medesima. La Commissione assegnerà 1 punto per ciascuna proposta di servizio aggiuntivo ritenuta utile per le esigenze dell’Ente, fino ad un massimo di 5 punti corrispondenti a cinque proposte valutate positivamente.
Art.12
Modalità di presentazione dell’offerta
Il plico contenente la documentazione di gara, a pena di esclusione, deve essere sigillato e deve pervenire a mezzo servizio postale con raccomandata A/R, entro le ore 12.00 del giorno 17/5/2019 al seguente indirizzo : Comune di Sciacca - Ufficio Protocollo Generale - Xxx Xxxx, x.0 - XXX 00000 - XXXXXXX.
E’, altresì, facoltà dei concorrenti consegnare a mano il plico, tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 09-00 alle ore 12.00 presso l’Ufficio Protocollo Generale dell’Ente come prima indicato. Il personale addetto rilascerà ricevuta/attestazione nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico.
Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.
Si precisa che per ”sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno e/o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca o piombo, ecc., tale da rendere chiuso il plico, attestare l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l’integrità e la non manomissione del plico.
Il plico deve recare, all’esterno, le informazioni relative all’operatore economico concorrente (esatta indicazione della ragione sociale del mittente con relativo indirizzo e codice fiscale, l’indirizzo PEC per le comunicazioni) e riportare la dicitura “CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA STRADALE, REINTEGRA DELLE MATRICI AMBIENTALI COMPROMESSE DAL VERIFICARSI DI INCIDENTI STRADALI - CIG Z6A280AFE4”.
Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei di impresa, consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete) vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti, già costituiti o da costituirsi (esatta indicazione della ragione sociale dei singoli partecipanti con relativo indirizzo e codice fiscale, l’indirizzo PEC per le comunicazioni).
Il plico deve contenere al suo interno due buste chiuse e sigillate, recanti l’intestazione del mittente, l’indicazione dell’oggetto della concessione e la dicitura, rispettivamente :
• “A - Documentazione amministrativa”;
• “B - Offerta tecnica”.
La Documentazione amministrativa e l’Offerta tecnica devono essere contenute in buste chiuse e sigillate secondo le indicazioni di cui al presente articolo, recanti all’esterno l’intestazione del mittente, l’indicazione dell’oggetto della concessione e la dicitura, rispettivamente : “A-Documentazione amministrativa” e “B- Offerta tecnica”.
Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, alternative.
Art.13
Documentazione amministrativa prescritta per la partecipazione alla gara.
Nel plico devono essere contenuti i seguenti documenti :
1. DOMANDA di partecipazione sottoscritta da presentare in bollo competente, ai sensi dell’art.3, comma l, Tariffa (parte I) D.M.20/08/1992 e del Decreto 25 Maggio 2007 del Ministero dell’Economia e delle Finanze e ss.mm.ii. Sono fatte salve le esenzioni previste dalla legge. Nel caso di irregolarità dell’offerta ai fini dell’imposta di bollo si procederà ai sensi dell’art.19 del D.P.R. n.641/1972.
La domanda deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante del concorrente o da un procuratore del legale rappresentante ed, in tal caso, va allegata, a pena di esclusione, copia conforme all’originale della relativa procura.
Si precisa che :
‑ nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, a pena di esclusione la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
‑ nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete :
o se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica,
ai sensi dell’art.3, comma 4-quoter, del d.1. 10 febbraio 2009, n.5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dall’operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
o se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.1. 10 febbraio 2009, n.5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
o se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante dell’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.
2. DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000
n.445 e ss.mm.ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza con le quali il concorrente, a pena di esclusione, attesta, indicandole specificatamente, di non trovarsi nelle condizioni previste nell’art.80 del D.lgs. n.50/2016 e rende le ulteriori dichiarazioni necessarie alla partecipazione alla gara :
2.1 - attesta che non intende ricorrere al subappalto ovvero che intende ricorrervi per quanto riguarda le attività subappaltabili ;
2.2 - attesta l’iscrizione per attività rientranti nell’oggetto della concessione sul registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura, ovvero, nel caso di cooperative o consorzi di cooperative, il numero di iscrizione all’Albo delle società cooperative ai sensi del D.M. 23 giugno 2004 ;
2.3 - attesta le iscrizioni ANGA ai sensi del D.lgs. n.152/2006 alle categorie previste dal precedente art.8 ;
2.4 - attesta il possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001/2008 (Certificazione del sistema di qualità) nonché della certificazione di qualità UNI EN ISO 14001/2004 (Certificazione di sistemi di gestione ambientale);
2.5 - dichiara il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria di cui al precedente punto 8 del presente disciplinare;
2.6 - dichiara il possesso dei requisiti di capacità tecnico-organizzativa di cui al precedente punto 8 del presente disciplinare.
In ogni caso attesta:
2.7 - di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all’art.186/bis del X.X. 00 marzo 1942 n.267 o nei casi in cui nei sui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni ;
oppure (in caso di concordato preventivo con continuità aziendale)
a. di avere depositato il ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’art.186/bis del X.X. 00 marzo 1942 n.267, e di essere autorizzato alla partecipazione a procedure per l’affidamento di contratti pubblici dal Tribunale di (
inserire riferimenti autorizzazione, n. , data, ecc.) : per tale motivo, dichiara di non partecipare alla gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese; alla dichiarazione, a pena di esclusione, devono essere, altresì, allegati i documenti di cui ai successivi punti b.1- b.4;
oppure
b. di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità, di cui all’art.186-bis del X.X. 00 marzo 1942 n.267, giusto decreto del Tribunale di (inserire riferimenti autorizzazione, numero, data,
ecc.) : per tale motivo, dichiara di non partecipare alla gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese ; alla dichiarazione, a pena di esclusione, devono essere, altresì, allegati i seguenti documenti:
b.1 - Relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’art.67 lett.d) del X.X. 00 marzo 1942 n.267, che attesta la conformità al piano di risanamento e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;
b.2 - dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente indica l’operatore economico che, in qualità di impresa ausiliaria, metterà a disposizione, per tutta la durata della concessione, le risorse e i requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione richiesti per l’affidamento della concessione e potrà subentrare, in caso di fallimento nel corso della gara oppure dopo la stipulazione del contratto, ovvero nel caso in cui non sia più in grado, per qualsiasi ragione, di dare regolare esecuzione alla concessione;
b.3 - dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante di altro operatore economico, in qualità di impresa ausiliaria, con la quale :
▪ attesta il possesso, in capo all’impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all’art.80 del Codice e il possesso dei requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica e di certificazioni richiesti per l'affidamento della concessione;
▪ si obbliga verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata della concessione, le risorse necessarie per l’esecuzione del contratto ed a subentrare all’impresa ausiliaria nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara oppure dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia in grado, per qualsiasi ragione, di dare regolare esecuzione alla concessione;
▪ attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata;
b.4 - originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie all’esecuzione del contratto per tutta la durata della concessione e a subentrare allo stesso in caso di fallimento oppure in caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo;
2.8 - indica i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza, qualifica) del titolare e del direttore tecnico dell’impresa individuale, ovvero di tutti i soci e del direttore tecnico nel caso di società in nome collettivo, di tutti i soci accomandatari e del direttore tecnico nel caso di società in accomandita semplice, di tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, del direttore tecnico del socio unico persona fisica ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, nel caso di altro tipo di società.
2.9 - che non è pendente un procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art.6 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n.159 o di una delle cause ostative previste dall’art.67 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n.159. L’esclusione e il divieto opera se la pendenza del procedimento riguarda : il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale ; i soci e/o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo ; i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice ; gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, o il socio unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci se si tratta di altro tipo di società o consorzio ; il procuratore nel caso lo stesso abbia sottoscritto gli atti di gara.
2.10 - che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art.444 c.p.p. per reati gravi in danno dello Stato o della U.E. che incidono sulla moralità professionale;
oppure (se presenti) :
Indica tutte le sentenze di condanna passate in giudicato, i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art.444 del codice di procedura penale emessi nei propri confronti, xxx comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione, ad esclusione delle condanne per reati depenalizzati o per le quali è intervenuta la
riabilitazione o quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di revoca della condanna xxxxxxxx.
L’esclusione o il divieto opera se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; dei soci e o del direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice ; degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico, o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza. In caso di società con meno di quattro soci se si tratta di altro tipo di società o consorzio ; nel caso di società diverse dalla società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci.
In ogni caso l’esclusione o il divieto opera anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara qualora l’impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata.
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le suddette attestazioni devono essere rese anche dagli amministratori e dai direttori tecnici che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che hanno ceduto l’azienda nell’ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. Qualora i suddetti soggetti non siano in condizioni di rendere la richiesta attestazione questa può essere resa dal legale rappresentante, mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art.47
D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, nella quale si dichiari il possesso dei requisiti richiesti, indicando nominativamente i soggetti per i quali si rilascia la dichiarazione.
2.11 – attesta :
✓ opzione 1
di non essere in una situazione di controllo di cui all’art.2359 del codice civile con altri operatori economici e di aver formulato l’offerta autonomamente ;
✓ opzione 2
di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori economici che si trovano nei suoi confronti in una delle situazioni di controllo di cui all’art.2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente l’offerta ;
✓ opzione 3
di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori economici che si trovano nei suoi confronti in una delle situazioni di controllo di cui all’art.2359 del codice civile (specificare l’operatore economico o gli operatori economici) e di aver formulato autonomamente l’offerta ;
2.12 - di non avere, ai sensi di quanto disposto dall’art.37 comma 1 del D.L. n.78/2010, così come modificato dalla legge di conversione n.122/2010, sede, residenza o domicilio in Paesi inseriti nella
c.d. “black list” di cui al D.M. Ministero del Finanze del 4 maggio 1999 e nel decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001, e ss.mm.ii. ;
oppure
- di avere sede, residenza o domicilio in Paesi inseriti nella c.d. “black list” di cui al D.M. Ministero del Finanze del 4 maggio 1999 e nel decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 e ss.mm.ii., ma di essere in possesso dell’autorizzazione di cui al citato art.37;
2.13 - attesta l’insussistenza della causa di esclusione di cui all’art.53 comma 16-ter del D.Lgs. n.163/2001 inerente il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione per i soggetti privati che hanno concluso contratti o conferito incarichi di attività lavorativa o professionale ai soggetti indicati nel citato comma 16-ter nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego;
2.14 - attesta che non sussiste la causa interdittiva di cui all’art.35 del D.L. n.90/2014 (ovvero di non essere società o ente estero, per il quale, in virtù della legislazione dello Stato in cui ha sede, non è possibile l’identificazione dei soggetti che detengono quote di proprietà del capitale o comunque il controllo oppure che nei propri confronti sono stati osservati gli obblighi di adeguata verifica del titolare effettivo della società o dell’ente in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007 n.231) ;
2.15 - indica per quali consorziati il consorzio concorre (nel caso di consorzi cooperativi e artigiani o di consorzi stabili);
2.16 - indica (nel caso di raggruppamento o consorzio ordinario):
o a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza
o funzioni di capogruppo;
o le parti del servizio che daranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;
o l’impegno in caso di aggiudicazione ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture con riguardo ai raggruppamenti temporanei;
2.17 - attesta di aver svolto con buon esito e senza contestazioni, nel triennio immediatamente antecedente la data di pubblicazione del bando, almeno 2 (due) servizi di ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità post-incidente con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi stessi, per un importo non inferiore complessivamente al valore presunto della concessione ;
2.18 - di aver preso esatta cognizione della natura della concessione e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione;
2.19 - di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando/capitolato di gara e nel disciplinare di gara ;
2.20 - di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro, di previdenza e assistenza;
2.21 - di applicare pienamente ed integralmente i contratti collettivi nazionali di settore, gli accordi sindacali integrativi, con particolare riferimento al rispetto dei salari minimi contrattuali derivanti dagli stessi;
2.22 - di essere in regola con le norme sulla sicurezza dei lavoratori ai sensi del D.Lgs. n.81/2008 ed in particolare, di avere effettuato la valutazione dei rischi, il relativo esame e la definizione delle conseguenti misure di sicurezza e che la propria organizzazione è adeguata per le prestazioni previste;
2.23 - di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono aver influito o influire sia sulla esecuzione della concessione sia sulla determinazione della propria offerta, assumendo il rischio da questa derivante;
2.24 - indica il domicilio eletto, il codice fiscale, la partita IVA, l’indirizzo di posta elettronica e di posta elettronica certificata e il numero di fax, il cui utilizzo autorizza, ai sensi dell’art.79, comma 5- bis, del Codice, per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara.
Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra questa Stazione Appaltante e gli operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese al domicilio eletto, all’indirizzo di posta elettronica certificata o al numero di fax indicati dai concorrenti, il cui utilizzo sia stato espressamente autorizzato dal concorrente. In caso di indicazione di indirizzo Pec le comunicazioni verranno effettuate in via esclusiva o principale attraverso Pec. Eventuali modifiche dell’indirizzo Pec o del numero di fax o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all’Ente ; diversamente, questa Stazione Appaltante declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
2.25 - dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal “Codice di comportamento” adottato dall’Amministrazione per conto della quale avviene l’acquisizione e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto Codice, pena la risoluzione del contratto, giusta quanto previsto dalla legge 6 novembre 2012 n.190 – “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, nonché dall’art.1 comma 1 del “Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Sciacca” (approvato con Deliberazione di G.M. n.249 del 31 dicembre 2013) laddove è dato leggere che le disposizioni di detto Regolamento “… si estendono, per quanto compatibile, a collaboratori e consulenti dell’Ente, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico, e a qualsiasi titolo, nonché ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzino opere in favore dell’amministrazione comunale” ;
2.26 – attesta, ai sensi dell’art.53 comma 16/ter del D.lgs. n.165/2001, di non avere concluso contratti di lavoro subordinato e/o autonomo e di non avere attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune di Sciacca che hanno esercitato poteri autoritativi e/o negoziali per conto della Pubblica Amministrazione, nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.
2.27 - dichiara di avere preso visione ed attuare quanto previsto dalla Deliberazione di G.M. n.41 del 9 febbraio 2007 con la quale il Comune di Sciacca ha aderito al Protocollo di Legalità “Xxxxx Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxx” ;
2.28 - dichiara di autorizzare il diritto di accesso alle informazioni fornite nell’ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle stesse;
oppure
⮚ dichiara di non autorizzare il diritto di accesso alle informazioni fornite nell’ambito delle offerte ovvero a giustificazioni delle stesse. (Si ricorda che qualora il concorrente intenda negare il diritto di accesso dovrà produrre una motivata e comprovata dichiarazione da inserire nel plico contenente la documentazione amministrativa circa il fatto che tali informazioni costituiscono segreti tecnici e commerciali. E’ comunque consentito l’accesso al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto nell’ambito del quale viene formulata la richiesta di accesso - art. 53 D.lgs. n.50/2016 e successive modifiche). In caso di operatore economico a capacità plurisoggettiva (Raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio stabile, consorzio ordinario, ecc.), a pena di esclusione, le dichiarazioni di cui al presente punto B) devono essere rese da tutti i soggetti che partecipano alla gara. Inoltre, in caso di consorzi di cooperative e artigiani e di consorzi stabili, le dichiarazioni di cui al presente punto
B) devono essere rese anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre. Si precisa che :
1. le attestazioni dei requisiti di cui all’art.80, comma 1, devono essere rese personalmente da ciascuno dei soggetti indicati dal medesimo articolo, comma 3 del Codice : dal titolare o dal direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; da un socio o dal direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dai soci accomandatari o dal direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, dal direttore tecnico o dal socio unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.
2. In ogni caso l’esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l’impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l’esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna xxxxxxxx.
3. Nel caso di società diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci.
4. In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le suddette attestazioni devono essere rese anche dagli amministratori e da direttori tecnici che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. Qualora i suddetti soggetti non siano in condizione di rendere la richiesta attestazione, questa può essere resa dal legale rappresentante mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art.47 D.P.R. 29 dicembre 2000 n.445 nella quale si affermi “per quanto a propria conoscenza” il possesso dei requisiti richiesti, indicando nominativamente i soggetti per i quali si rilascia la dichiarazione.
Si precisa inoltre che:
a) Le dichiarazioni di cui al presente art.15 possono essere sottoscritte dal legale rappresentante del concorrente o da un altro soggetto munito di poteri idonei ad impegnare la volontà del concorrente.
b) Le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di identità o di riconoscimento del dichiarante in corso di validità ; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di identità o di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti.
c) Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori; in tal caso va allegata, a pena di esclusione dalla gara, originale o copia conforme all’originale della procura.
Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituito
d) Le predette dichiarazioni devono essere prodotte da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio ordinario.
Nel caso di consorzi di cooperative, consorzi di artigiani e consorzi stabili
e) Le predette dichiarazioni devono essere prodotte anche dai consorziati per i quali il consorzio concorre.
Le dichiarazioni di cui al presente art.15 potranno essere rese utilizzando il modulo “Dichiarazione sostitutive ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. n.445/2000 s.m.i. e ulteriori dichiarazioni a corredo dell'offerta”, predisposto dalla Stazione Appaltante.
Avvalimento : sono oggetto di avvalimento esclusivamente i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale di cui ai precedenti paragrafi.
In caso di avvalimento, a pena di esclusione, il concorrente dovrà allegare alla domanda :
• dichiarazione sostitutiva con cui il concorrente indica specificatamente i requisiti di partecipazione di carattere tecnico-organizzativo per i quali intende ricorrere all’avvalimento ed indica l'impresa ausiliaria;
• dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria, con la quale:
1. attesta il possesso, in capo all’impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all’art.80 del Codice e il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
2. si obbliga verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata della concessione, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
3. attesta che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata;
• originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata della concessione, oppure, in caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo ; dal contratto e dalla suddetta dichiarazione discendono, ai sensi dell’art.89 del Codice, nei confronti del soggetto ausiliario, medesimi obblighi in materia di normativa antimafia previsti per il concorrente.
Nel caso di raggruppamento già costituito (EVENTUALE] :
f) mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e della quota di partecipazione al raggruppamento in originale o in copia conforme all'originale;
Nel caso di consorzio già costituito [EVENTUALE]
g) atto costitutivo e statuto del consorzio con indicazione del soggetto designato quale capogruppo e con l’indicazione della quota di partecipazione al consorzio in originale o in copia conforme all'originale;
3. CAUZIONE PROVVISORIA : l’offerta dei concorrenti deve essere corredata, a pena di esclusione, da cauzione provvisoria, come definita dall’art.93 del Codice, pari al 2 (due) % dell’importo complessivo della concessione e, cioè, pari ad euro 636,00 (seicentotrentasei,00) ; il predetto importo è ridotto al 50 (cinquanta)
% e cioè ad euro 318,00 (trecentodiciotto,00) per le imprese certificate ai sensi dell’art.93 comma 7 D.Lgs. n.50/2016. L’impresa singola o in raggruppamento, per avvalersi della riduzione del 50% della cauzione provvisoria, deve produrre la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEIISO 9000 in corso di validità, in originale o copia autenticata secondo le modalità di cui al D.P.R. 444/2000.
Nel caso di raggruppamenti o consorzi costituiti o costituendi o GEIE, la riduzione sarà possibile se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione di qualità.
La cauzione deve essere costituita, a scelta del concorrente:
• in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
• in contanti, con versamento presso la tesoreria del Comune di Sciacca
• con fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del D.lgs. n.38/1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art.161 del D.lgs. n.58/1998.
In caso di prestazione della cauzione provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico dovrà essere presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui previsto dall’art.93 del Codice, contenente l’impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario, garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva in favore della Stazione Appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità di cui all’art.324 del Regolamento o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei servizi risultante dal relativo certificato.
In caso di prestazione della cauzione provvisoria sotto forma di fideiussione questa dovrà:
✓ essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell’art.127 del Regolamento (nelle more dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n.123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, comma 2 del Cod.Civ., mentre ogni riferimento all’art.30 della L.109/1994 deve intendersi sostituito con l’art.75 del Codice);
✓ essere prodotta in originale, o in copia autenticata ai sensi dell’art.18 del D.P.R. n.444/2000 e s.m.i., con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
✓ avere validità di almeno 180 (centottanta) giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
✓ qualora si riferisca a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE, a partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, essere tassativamente intestata a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, l’aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE ovvero, in alternativa, riportare la seguente clausola: “La fideiussione è prestata a garanzia dell’adempimento degli obblighi derivanti dalla partecipazione alla gara dalle Imprese
(denominazione) con sede
e (denominazione) con sede
che partecipano in
Raggruppamento Temporaneo di Imprese ovvero Consorzio o GEIE non ancora costituiti”;
✓ prevedere espressamente :
‑ la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art.1944 del Cod.Civ., volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
‑ la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art.1957 del Cod.Civ.;
‑ la sua operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante;
‑ la dichiarazione contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione della concessione, a richiesta del concorrente, una garanzia fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva di cui all’art.113 del Codice, in favore della Stazione Appaltante, valida fino alla data di emissione del
certificato di verifica di conformità di cui all’art.324 del Regolamento o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni risultante dal relativo certificato;
‑ la competenza del Foro della Stazione Appaltante per le eventuali controversie tra Ente garantito e società di assicurazione o Istituto bancario o Istituto di intermediazione finanziaria.
La mancata presentazione della cauzione provvisoria ovvero la presentazione di una cauzione di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate costituirà causa di esclusione.
Ai sensi dell’art.93, comma 6 del Codice, la cauzione provvisoria verrà svincolata all’aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell’art.93, comma 9 del Codice, verrà svincolata entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.
Si precisa che:
a) in caso di partecipazione in RTI orizzontale, o consorzio ordinario di concorrenti, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione;
b) in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell’oggetto contrattuale all'interno del raggruppamento;
c) in caso di partecipazione in consorzio, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio.
Art.14
Contenuto della busta “B - offerta tecnica”
L’Offerta Tecnica deve essere redatta secondo il Modello All.n.4 ed essere contenuta in una apposita busta chiusa e sigillata recante all’esterno l’intestazione del mittente e la seguente dicitura : “OFFERTA TECNICA”. Al Modello deve essere allegato un elaborato (relazione) redatto in formato A4, di massimo 30 (trenta) pagine scritte su una sola facciata, ed eventualmente corredate da schede, disegni, schemi grafici, tabelle, foto, ecc., che illustrino tutti gli elementi contenuti nella tabella riportata al precedente art.11 del presente disciplinare, avendo cura di indicare le soluzioni proposte, le prestazioni offerte e le relative modalità di esecuzione.
L’Offerta Tecnica deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal Legale Rappresentante o da un altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il concorrente e siglata in ciascuna pagina.
In caso di sottoscrizione da parte di procuratore va allegato l’originale o la copia conforme all’originale della procura.
Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituito la relazione deve essere sottoscritta e siglata in ciascuna pagina da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio.
Art.15 Operazioni di gara
La prima seduta pubblica avrà luogo presso la sede della Stazione Appaltante il giorno 23/5/2019 alle ore 10.00 e vi potranno partecipare i Legali Rappresentanti delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega, loro conferita da suddetti Legali Rappresentanti.
Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi. Le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo PEC.
Art.16 Procedura di gara
Nel giorno fissato per l’apertura dei plichi, in seduta pubblica, la Commissione di gara :
1. verifica la regolarità e l’integrità dei plichi pervenuti ed, in caso negativo, procede all’esclusione ;
2. apre i plichi dei concorrenti ammessi ;
3. verifica la regolarità formale delle buste contenute nei plichi ed, in caso negativo, procede all’esclusione;
4. verifica la regolarità delle istanze di partecipazione e delle dichiarazioni sostitutive ed, in caso di esito positivo, dispone l’ammissione ;
5. dispone, in caso di mancanza, di incompletezza o di ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive, di richiedere la loro regolarizzazione assegnando al/i concorrente/i il termine di cui al successivo articolo 19;
6. colloca le buste contenenti le Offerte Xxxxxxxx in appositi contenitori che vengono successivamente chiusi e sigillati e ne dispone idonea conservazione ;
7. dichiara chiusa la seduta pubblica.
Nella stessa o nella eventuale successiva seduta pubblica, comunicata a tutti i concorrenti, il Presidente:
a. dichiara l’ammissione o l’esclusione del/i concorrente/i al/i quale/i si è/sono richiesta/e la regolarizzazione delle dichiarazioni sostitutive;
b. procede, previa dissigillatura e apertura del contenitore nel quale sono state collocate, all’apertura delle buste contenenti l’Offerta Tecnica dei concorrenti ammessi ; alla inventariazione dei documenti in esso contenuti e alla verifica della presenza dei documenti indicati nel disciplinare di gara ;
c. reinserisce la documentazione costituente l’offerta tecnica nelle buste che, xxxxxxxx, vengono collocate nell’originario contenitore ;
d. dispone, dopo aver provveduto alla sua chiusura e sigillatura, la valutazione, in sedute riservate, delle offerte tecniche ;
e. dichiara chiusa la seduta.
Nella successiva seduta pubblica, il Presidente:
⮚ legge il verbale di valutazione delle offerte tecniche e comunica il punteggio attribuito alle offerte tecniche ;
⮚ redige la graduatoria dei concorrenti ammessi ;
⮚ aggiudica provvisoriamente la concessione al concorrente che ha conseguito il punteggio più alto.
Art.17 Ulteriori indicazioni
1. Mancanza, incompletezza, e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive :
• Soccorso istruttorio ed esclusioni : in ottemperanza a quanto previsto dall’art.83 del Codice, l’Ente eserciterà, in tutte le fasi di gara, il soccorso istruttorio sulla base dei criteri interpretativi forniti dall’ANAC con la determinazione n.1 del 8 gennaio 2015.
In tal caso al concorrente verrà assegnato un termine non superiore a 7 (sette) giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta affinché siano resi, integrati o regolarizzati i suddetti elementi e/o dichiarazioni. Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alla richiesta dell’Ente costituisce causa di esclusione.
2. Documentazione esigibile ai fini di una celere definizione del procedimento : l’Ente potrà richiedere la sottoelencata documentazione integrativa non essenziale ai fini della partecipazione alla gara :
a) dichiarazione dei dati relativi agli Enti competenti a rilasciare i certificati a comprova dei requisiti dichiarati in sede di offerta (es : sede, via , pec ... ).
3. Cauzione definitiva : all’atto della stipulazione del contratto l’aggiudicatario deve presentare la cauzione definitiva nei modi previsti dall’art.103 del Codice e nella misura del 10 (dieci) % dell’importo contrattuale, che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dal richiamato art.103 del Codice.
4. Assicurazione : l’impresa dovrà provvedere a proprie spese, prima della sottoscrizione del contratto, a stipulare, presso primaria compagnia assicuratrice, l’apposita polizza che copra i rischi RCT, con un massimale di almeno euro10.000.000,00 (euro diecimilioni/00), cosi come previsto dal capitolato, che dovrà essere mantenuta operante dall’inizio del servizio fino alla scadenza del contratto.
5. Fallimento : la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di cui all’art.110 del Codice.
6. Specificazioni:
o Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.
o E’ facoltà della Stazione Appaltante non procedere all’aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente e/o idonea in relazione all’oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto.
o L’offerta vincolerà il concorrente per 180 (centottanta) giorni dal termine indicato nel bando per la scadenza della presentazione dell’offerta, salvo proroghe richieste dalla Stazione Appaltante.
o E’ ammessa la possibilità di consegnare il servizio in via d’urgenza ai sensi dell’art.32 del Codice.
o La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti.
Art.18 Controversie
Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza esclusiva del Foro di Sciacca, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.
Art.19 Trattamento del dati personali
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 e ss.mm.ii – “Codice in materia di protezione dei dati personali”, nonché, per quanto applicabile, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati), esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente disciplinare.
In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che:
✓ i dati inseriti nella domanda di partecipazione e nella scheda di rilevazione dei requisiti di carattere generale vengono acquisiti ai fini della partecipazione in particolare ai fini dell’effettuazione della verifica dei requisiti di ordine generale, nonché dell'aggiudicazione e, comunque, in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti;
✓ i dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti, oltre che ai fini di cui sopra, anche ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale.
Il trattamento dei dati potrà essere effettuato mediante strumenti informatici e telematici idonei a memorizzarli e gestirli garantendo la sicurezza e la riservatezza.
I dati potranno essere comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dalla Legge n.241/1990 e dalla L.R. n.10/1991.
Relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui all’art.7 del D.Lgs. 30 2003, n.196. La presentazione dell’offerta e la sottoscrizione del contratto da parte del concorrente attesta l’avvenuta presa visione delle modalità relative al trattamento dei dati personali, indicate nell’informativa ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196.
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Sciacca.
Responsabile del trattamento dei dati è il Comandante della Polizia Municipale pro-tempore.
Incaricati del trattamento dei dati sono i dipendenti del Comando di Polizia Municipale assegnati alle strutture interessate dal presente appalto.
MODELLO DI DOMANDA
Al COMUNE DI SCIACCA
Xxx Xxxx x.0 00000 - XXXXXXX
OGGETTO : Affidamento del “Servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegra delle matrici ambientali compromesse dal verificarsi di incidenti stradali”.
Il sottoscritto nato a il , residente nel Comune di (Provincia ), Via/Piazza n. , nella qualità di _ della Società avente :
1. sede legale nel Comune di
) Via/Piazza n. ;
2. domicilio fiscale nel Comune di
) Via/Piazza n. ;
3. sede operativa nel Comune di
) Via/Piazza n. . codice fiscale
partita I.V.A. n. telefono fax
(Provincia (Provincia (Provincia
indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)
con espresso riferimento alla Ditta che rappresenta,
FORMULA ISTANZA DI AMMISSIONE
alla gara in oggetto, a cui intende partecipare :
□ come Impresa Singola
□ come Impresa Singola, pur facendo parte del Consorzio
□ quale Impresa Capogruppo della Associazione Temporanea di Imprese, con le Ditte qui di seguito specificate :
1. con sede in
via Codice Fiscale/P.IVA ;
2. con sede in via Codice Fiscale /P.IVA ;
3. con sede in via Codice Fiscale/P.IVA .
□ quale Impresa mandante della Associazione Temporanea di Imprese, con le Ditte qui di seguito specificate :
1. con sede in via Codice Fiscale/P.IVA ;
2. con sede in via Codice Fiscale/P.IVA ;
3. con sede in via Codice Fiscale /P.IVA .
□ come Consorzio o GEIE - Gruppo europeo di interesse economico in proprio
□ quale Consorzio o GEIE - Gruppo europeo di interesse economico per le seguenti Imprese Consorziate o facenti parte del GEIE :
1. con sede in via Codice Fiscale/P.IVA ;
2. con sede in via Codice Fiscale/P.IVA ;
3. con sede in via Codice Fiscale/P.IVA .
□ come Società Cooperativa (specificare la tipologia)
□ come Cooperativa Sociale (specificare la tipologia) :
.
A tal fine, ai sensi e per gli effetti degli artt.46 e 47 D.P.R. n.445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti in dipendenza del provvedimento emanato
DICHIARA
A1) REQUISITI GENERALI
1. che nei propri confronti non è stata emessa condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art.444 del codice di procedura penale, per :
a) xxxxxxx, consumati o tentati, di cui agli artt.416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art.416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall’art.74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, dall’art.291-quater del D.P.R. 23 gennaio 1973, n.43 e dall’art.260 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152, in quanto
riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale quale definita all’art.2 della Decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio ;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli artt.317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'art.2635 del codice civile ;
c) frode ai sensi dell’art.1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee ;
d) xxxxxxx, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell’ordine costituzionale, reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
e) delitti di cui agli artt.648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’art.1 del D.Lgs. 22 giugno 2007, n.109 e successive modificazioni ;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il D.Lgs. 4 marzo 2014, n.24 ;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione.
OVVERO (se presenti condanne)
di aver subito le seguenti condanne (sentenze passate in giudicato, decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art.444 del c.p.p., per le quali non sia intervenuto provvedimento di riabilitazione, di estinzione ovvero di revoca), indicando gli estremi del provvedimento (autorità, numero, data), gli articoli di legge violati, le pene principali ed accessorie, l’epoca di commissione del reato, una breve descrizione del fatto da cui è scaturito il reato, gli eventuali benefici accordati (non menzione, sospensione condizionale della pena) :
.
2. che nei propri confronti non è sussistente una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’art.67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n.159 o un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art.84, comma 4, del medesimo decreto ;
3. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte, tasse e/o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti ;
4. di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’art.30, comma 3 del D.Lgs. n.50/2016, accertabili dalla stazione appaltante con qualunque mezzo adeguato ;
5. di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo e che nei propri riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni
OPPURE
□ di avere depositato ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’art.186-bis del X.X. 00 marzo 1942, n.267, e di essere stato autorizzato alla partecipazione a procedure per l’affidamento di contratti pubblici dal Tribunale di
con autorizzazione n. del ;
□ di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’art.186-bis del
X.X. 00 marzo 1942, n.267, giusta decreto del Tribunale di n. del
;
6. di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, accertabili dalla Stazione appaltante con qualunque mezzo adeguato (fra cui : significative carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all’esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della Stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione ovvero l’omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione) ;
7. che la propria partecipazione non determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell’art.42, comma 2 del D.Lgs. n.50/2016 ;
8. di non aver partecipato alla preparazione della procedura ;
9. di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’art.9, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 8 giugno 2001, n.231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art.14 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81;
10. di non risultare iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l’iscrizione ;
11. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’art.17 della legge 19 marzo 1990, n.55;
12. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili poiché:
□ ha ottemperato al disposto della L. n.68/99 art.17 in quanto, con organico oltre i 35 dipendenti o con organico da 15 a 35 dipendenti, ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000;
□ non è assoggettabile agli obblighi derivanti dalla L. n.68/99 in quanto, con organico fino a 15 dipendenti o con organico da 15 a 35 dipendenti, non ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000 ;
13. di non ricadere nella situazione di cui all’art.80 c. 5 lett. l) del D.Lgs. n.50/2016 ;
14. di non essere in una situazione di controllo di cui all’art.2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, con alcuno dei partecipanti alla medesima procedura e di aver formulato l’offerta autonomamente
OVVERO
□ di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al presente concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’art.2359 del codice civile, e di aver formulato l'’offerta autonomamente
□ di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti (citare i soggetti
) che si trovano, rispetto al presente concorrente, in situazione di controllo di cui all’art.2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente.
A2) REQUISITI PROFESSIONALI
1. che l’Impresa è iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio di
, per la seguente attività :
,
secondo i seguenti dati :
a) Numero di iscrizione :
b) Data di iscrizione :
c) Durata Ditta/Data Termine :
d) Forma Giuridica :
e) Nominativo e dati anagrafici dei legali rappresentanti e titolari di cariche :
1.
2.
3.
4.
5.
2. Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali (ai sensi del D.lgs. n.152/2006) :
• alla categoria 5 - “raccolta e trasporto rifiuti speciali pericolosi” ;
• alla categoria 9 - “bonifica di siti” ;
• alla categoria 2-bis – “produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno, di cui all’art.121, comma 8, del D.Lgs.n.152/2006”.
A3) REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICO-ORGANIZZATIVA
L’impresa ha eseguito con buon esito o ha in xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx 0 (xxx) anni precedenti la pubblicazione del Bando (2014-2015-2016), almeno 2 (due) servizi della stessa natura e di importo almeno pari a quello oggetto della presente concessione, in Comuni o Provincie con popolazione pari o superiore a quello della Stazione Appaltante, con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi stessi.
Committente (denominazione/indirizzo) Oggetto del contratto Data di stipula Periodo di esecuzione (inizio e fine)
A4) REQUISITI DI QUALITÀ
Possesso delle seguenti certificazioni di qualità :
✓ UNI EN ISO 9001/2008 (Certificazione del sistema di qualità) - controllo dei sistemi di qualità del processo produttivo
✓ UNI EN ISO 14001/2004 (Certificazione di sistemi di gestione ambientale) - adeguata gestione del controllo degli impatti ambientali della propria attività, con ricerca tesa al miglioramento in modo coerente, efficace e soprattutto sostenibile per la qualità, l’ambiente, la salute e la sicurezza dei lavoratori.
A5) REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICO-ORGANIZZATIVA (Vedasi Art.8 - Requisiti di idoneità professionale, requisiti di qualità, capacità tecnico-organizzativa, capacità economico – finanziaria del Disciplinare di gara)
La società ha realizzato, negli ultimi 3 (tre) esercizi, un fatturato globale pari o superiore ad Euro 40.000,00 (quarantamila/00)
B) ULTERIORI DICHIARAZIONI
1. dichiara di essere edotto del fatto che la presente concessione non comporterà nessun onere economico a carico del Comune e che il corrispettivo per il concessionario sarà costituito unicamente dalla vendita dei servizi resi al mercato, per mezzo del trasferimento al concessionario del rischio operativo.
2. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal “Codice di comportamento” adottato dall’Amministrazione per conto della quale avviene l’acquisizione e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto Xxxxxx, pena la risoluzione del contratto.
3. dichiara, ai sensi dell’art.53 comma 16/ter del D.lgs. n.165/2001, di non avere concluso contratti di lavoro subordinato e/o autonomo e di non avere attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune di Sciacca che hanno esercitato poteri autoritativi e/o negoziali per conto della Pubblica Amministrazione, nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.
4. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara.
5. autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, l’Amministrazione aggiudicatrice a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara; (oppure)
□ non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, l’Amministrazione aggiudicatrice a rilasciare copia dell’offerta tecnica e/o delle giustificazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. In tale eventualità, l’Amministrazione aggiudicatrice si riserva di valutare la compatibilità dell’istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati;
6. (In caso di utilizzo del subappalto, secondo quanto previsto dall’art.105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,
□ Di non subappaltare, le prestazioni contrattuali oggetto della presente gara in quanto le stesse saranno effettuate attraverso le risorse di cui l’impresa ha la disponibilità;
□ Di subappaltare, previa autorizzazione scritta dell’Ente, la/le seguente/i prestazione/i:
nel limite del 30 % (trenta) dell’importo contrattuale complessivo.
7. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.
8. dichiara di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, l’Impresa, oltre a subire le conseguenze penali del caso, verrà esclusa dalla presente procedura di gara o, se risultata aggiudicataria, decadrà dall’aggiudicazione medesima, la quale verrà revocata e l’Ente avrà la facoltà di escutere la cauzione provvisoria ; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere risolto di diritto dall’Ente, ai sensi dell’art.1456 C.C.
9. di applicare a favore dei lavoratori dipendenti (ovvero in favore dei soci se Cooperativa) condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal C.C.N.L. (specificare contratto applicato)
.
10. di essere in regola con i versamenti agli Enti previdenziali e assicurativi ;
11. che l’Impresa mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative :
□ I.N.P.S. : Sede di
c.a.p.
via
n.
Tel
fax
Matricola Azienda n.
(In caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte)
□ I.N.A.I.L. : Sede di
c.a.p.
via
n.
Tel
fax
Matricola Azienda n.
12. che l’Impresa non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla Legge n.383/2001 ovvero che pur essendosi avvalsa il periodo di emersione si è concluso ;
, lì
FIRMA
N.B. : Alla presente domanda deve essere allegata, a pena di esclusione, fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità.
ALLEGATO 2
Dichiarazione di avvalimento
Al COMUNE DI SCIACCA
Xxx Xxxx x.0 00000 - XXXXXXX
OGGETTO : Affidamento del “Servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegra delle matrici ambientali compromesse dal verificarsi di incidenti stradali”.
Il sottoscritto nato a il , residente nel Comune di (Provincia ), Via/Piazza n. , nella qualità di della Società avente :
4. sede legale nel Comune di
_) Via/Piazza n. ;
5. domicilio fiscale nel Comune di
) Via/Piazza n. ;
6. sede operativa nel Comune di
) Via/Piazza n. . codice fiscale
partita I.V.A. n. telefono fax
(Provincia (Provincia (Provincia
indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)
Ai sensi e per gli effetti degli artt.46 e 47 D.P.R. n.445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti in dipendenza del provvedimento emanato
DICHIARA
1. che il concorrente , al fine di rispettare i requisiti di ordine speciale prescritti nel bando di gara fa riferimento alle capacità economiche, finanziarie, tecniche e organizzative possedute dal soggetto appresso specificato;
2. che i requisiti di ordine speciale prescritti nel bando di gara di cui il concorrente è carente, e dei quali si avvale per poter essere ammesso alla gara ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016, sono i seguenti:
a) ;
b) ;
c) .
3. che le generalità del soggetto ausiliario della quale si avvale per i requisiti di ordine speciale da questo posseduti e messi a disposizione a proprio favore, sono le seguenti:
Soggetto Legale Rappresentante Sede legale in: Via Comune
C.A.P.
Codice Fiscale n. Partita I.V.A. n.
iscritta nel Registro delle Imprese istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura di
.
al n.
in data
Dichiaro di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nel rispetto della disciplina dettata dal D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ed esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
(luogo) (data)
timbro e firma impresa ausiliata
N.B.: Alla documentazione amministrativa va allegato il contratto, in originale o copia autentica, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto.
Nota: considerato che l’avvalimento di garanzia (in cui l’ausiliaria mette in campo la propria solidità economica e finanziaria e la propria esperienza a servizio dell’ausiliata, come nel presente caso), comporta l’estensione della base patrimoniale della responsabilità da esecuzione, per garantire la stazione appaltante sulla solidità effettiva della propria controparte contrattuale, il contratto di avvalimento dovrà dettagliare puntualmente le risorse e l’apparato organizzativo che vengono prestate all’ausiliato (ex art. 88 del D.P.R. 207/2010); ciò al fine di permettere alla stazione appaltante di appurare se sia soddisfatto il requisito della effettiva messa a disposizione del concorrente, per tutta la durata del contratto, degli elementi necessari ad una corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto
ALLEGATO 3
Al COMUNE DI SCIACCA
Xxx Xxxx x.0 00000 - XXXXXXX
OGGETTO : Affidamento del “Servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegra delle matrici ambientali compromesse dal verificarsi di incidenti stradali”.
Il sottoscritto nato a il , residente nel Comune di (Provincia ), Via/Piazza n. , nella qualità di della Società avente :
7. sede legale nel Comune di
) Via/Piazza n. ;
8. domicilio fiscale nel Comune di
) Via/Piazza n. ;
9. sede operativa nel Comune di
) Via/Piazza n. . codice fiscale
partita I.V.A. n. telefono fax
(Provincia (Provincia (Provincia
indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)
Ai sensi e per gli effetti degli artt.46 e 47 D.P.R. n.445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti in dipendenza del provvedimento emanato
PREMESSO
che, secondo quanto previsto dal X.Xxx. n.50/2016, le imprese/società/consorzi che rappresenta, partecipano congiuntamente alla gara in oggetto :
□ come raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale non ancora costituito ;
oppure
□ come raggruppamento temporaneo di tipo verticale non ancora costituito ;
oppure
□ come raggruppamento temporaneo di tipo misto non ancora costituito;
oppure
□ come consorzio ordinario non ancora costituito
DESIGNA
quale CAPOGRUPPO/MANDATARIA l’impresa/società/consorzio
, con sede in
, che accetta, incaricandola/o di rappresentarli in ogni e qualsiasi rapporto con l’Ente appaltante e di stipulare il relativo contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
DICHIARA
che le parti del servizio che saranno svolte dalle singole imprese facenti parte del raggruppamento sono :
1. impresa/società/consorzio servizio %
2. impresa/società/consorzio servizio %
3. impresa/società/consorzio servizio %
SI IMPEGNA
a rispettare quanto prescritto dalla disciplina vigente in materia di appalti pubblici con riguardo ai Raggruppamenti o Consorzi.
Dichiaro di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nel rispetto della disciplina dettata dal D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ed esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
(luogo) (data)
timbro e firma impresa
N.B.: Alla documentazione amministrativa va allegato il contratto, in originale o copia autentica, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto.
Nota: considerato che l’avvalimento di garanzia (in cui l’ausiliaria mette in campo la propria solidità economica e finanziaria e la propria esperienza a servizio dell’ausiliata, come nel presente caso), comporta l’estensione della base patrimoniale della responsabilità da esecuzione, per garantire la stazione appaltante sulla solidità effettiva della propria controparte contrattuale, il contratto di avvalimento dovrà dettagliare puntualmente le risorse e l’apparato organizzativo che vengono prestate all’ausiliato (ex art. 88 del D.P.R. 207/2010); ciò al fine di permettere alla stazione appaltante di appurare se sia soddisfatto il requisito della effettiva messa a disposizione del concorrente, per tutta la durata del contratto, degli elementi necessari ad una corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.
ALLEGATO 4
Requisiti tecnici
Al COMUNE DI SCIACCA
Xxx Xxxx x.0 00000 - XXXXXXX
OGGETTO : Affidamento del “Servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegra delle matrici ambientali compromesse dal verificarsi di incidenti stradali”.
Il sottoscritto nato a il , residente nel Comune di (Provincia ), Via/Piazza n. , nella qualità di della Società avente :
1. sede legale nel Comune di
) Via/Piazza n. ;
2. domicilio fiscale nel Comune di
) Via/Piazza n. ;
3. sede operativa nel Comune di
) Via/Piazza n. . codice fiscale
partita I.V.A. n. telefono fax
(Provincia (Provincia (Provincia
indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)
Ai sensi e per gli effetti degli artt.46 e 47 D.P.R. n.445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti in dipendenza del provvedimento emanato
DICHIARA
1. di aver svolto con buon esito, nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, servizi analoghi a quello oggetto del presente affidamento, specificando quanto di seguito indicato:
TABELLA A
CRITERI | n. | |
A) Organizzazione aziendale deputata alla gestione del servizio di ripristino post- incidente | A1 | |
A2 | ||
A3 | ||
A4 | ||
B) Caratteristiche dei prodotti utilizzati per l’attività di ripristino post-sinistro, con riferimento all’eco- compatibilità della qualità ecologica | B.1 | |
B.2 | ||
B.3 | ||
C) Modalità con cui viene assicurato l’equilibrio economico del servizio | C.1 | |
D) Centri Logistici abilitati al servizio presenti sul territorio | D.1 | |
D.2 |
E) Elementi aggiuntivi e preferenziali | E.1 |
, lì
FIRMA