CAPITOLATO SPECIALE
CAPITOLATO SPECIALE
POLIZZA DI ASSICURAZIONE
DELLA RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO
CIG: ZD627968B2
La presente polizza è stipulata tra
COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO |
XXXXXX XXX XXXXXXXXX, 0 |
00000 XXX XXXXXXX XX XXXXXX (XX) |
C.F./P.IVA 00349150300 |
e
COMPAGNIA |
Agenzia di |
INDIRIZZO |
C.F./P.I. |
Durata del contratto
Dalle ore 24.00 del: | 30/06/2019 |
Alle ore 24.00 del: | 30/06/2021 |
Con scadenze dei periodi di assicurazione successivi al primo fissati
Alle ore 24.00 di ogni | 30/06 |
SOMMARIO
SEZIONE 1 - DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’
Art. 1 Definizioni
Art. 2 Attività degli Assicurati e loro individuazione
SEZIONE 2 - NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE
Art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Art. 2 Assicurazione presso diversi Assicuratori
Art. 3 Durata del contratto
Art. 4 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia Art. 5 Tracciabilità dei flussi finanziari
Art. 6 Regolazione del premio
Art. 7 Recesso a seguito di sinistro
Art. 8 Modifiche dell’assicurazione
Art. 9 Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società Art. 10 Oneri fiscali
Art. 11 Foro competente
Art. 12 Interpretazione del contratto
Art. 13 Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio Art. 14 Coassicurazione e delega
Art. 15 Clausola Broker
Art. 16 Diritto di recesso (Clausola CONSIP) Art. 17 Rinvio alle norme di legge
Art. 18 Trattamento dei dati
SEZIONE 3 - CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE
Art. 1 Oggetto dell’Assicurazione di Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)
Art. 2 Oggetto dell’Assicurazione di Responsabilità Civile verso i Prestatori di lavoro (R.C.O.) Art. 2.1 Lavoratori con rapporto di lavoro somministrato
Art. 3 Malattie professionali
Art. 4 Qualifica di terzo
Art. 5 Esclusioni
Art. 6 Responsabilità civile personale
Art. 7 Rinuncia alla rivalsa
Art. 8 Esemplificazioni di garanzia
Art. 9 Obblighi in caso di sinistro
Art. 10 Gestione della franchigia
Art. 11 Gestione delle vertenze di danno e spese legali Art. 12 Validità territoriale
Art. 13 Gestione sinistri in Franchigia
SEZIONE 4 - MASSIMALI, SCOPERTI, FRANCHIGIE E CALCOLO DEL PREMIO
Art. 1 Massimali
Art. 2 Sottolimiti di risarcimento, scoperti e franchigie Art. 3 Calcolo del premio
Art. 4 Riparto di coassicurazione
Art. 5 Disposizione finale
SEZIONE 1 - DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’
Art. 1 – Definizioni
Assicurazione: | Il contratto di assicurazione. |
Polizza: | Il documento che prova l'assicurazione. |
Contraente: | Il soggetto che stipula l’assicurazione riportato nel frontespizio della presente polizza. |
Assicurato: | La persona fisica o giuridica il cui interesse è tutelato dall'assicurazione. Hanno la qualifica di Assicurato: ● l'Ente Contraente; ● il Legale Rappresentante; ● tutte le persone fisiche e/o giuridiche dipendenti o non del Contraente, di cui questo si avvalga, a qualunque titolo, ai fini delle proprie attività (con esclusione delle ditte appaltatrici previste dal D.Lgs. 50/2016), ivi compresi gli amministratori, l’eventuale Commissario Prefettizio e collaboratori a qualsiasi titolo, prestatori d’opera con contratto di somministrazione lavoro, collaboratori in forma coordinata e continuativa (Parasubordinati), tutte le figure disciplinate dal D.Lgs n. 276/2003 s.m.i., i lavoratori utilizzati in lavori socialmente utili, i soggetti in inserimento sociale in contesto lavorativo, gli stagisti, i tirocinanti, le associazioni dopolavoristiche e ricreative o di volontariato ed i loro aderenti, i volontari del servizio civile nazionale, i volontari in genere. Nei lavoratori socialmente utili rientrano anche le persone condannate alla pena di lavoro di pubblica utilità ai sensi dell’art. 54, comma 6, X.Xxx. 28/08/2000, n. 274 e dall’art. 2 D.M. 26/2001; |
Società: | l’Impresa Assicuratrice nonché le Coassicuratrici; |
Broker: | Several S.r.l. quale mandatario incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società. |
Premio: | la somma dovuta dal Contraente alla Società. |
Rischio: | la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne. |
Sinistro: | il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. |
Indennizzo: | la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. |
Franchigia: | la parte di danno in importo fisso che l'Assicurato tiene a suo carico. |
Scoperto: | la parte percentuale di danno che l'Assicurato tiene a suo carico. |
Cose: | sia gli oggetti materiali sia gli animali. |
Danni corporali: | il pregiudizio economico (danni patrimoniali e non patrimoniali) conseguente a morte o lesioni di persone. |
Danni materiali: | il pregiudizio economico conseguente a ogni distruzione, deterioramento, alterazione, danneggiamento totale o parziale di una |
Perdite patrimoniali: | il pregiudizio economico subito da terzi che non sia conseguenza di danni corporali e/o danno materiali. |
Massimale per sinistro: | la massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà. |
Annualità assicurativa o periodo assicurativo: | il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione. |
Retribuzione annua lorda ai fini del conteggio del premio: | per retribuzione annua lorda si intende la somma di: ● quanto al lordo delle ritenute previdenziali i dipendenti dell’Ente obbligatoriamente assicurati presso l'INAIL e quelli non INAIL effettivamente ricevono a compenso delle loro prestazioni; ● gli importi lordi versati dal Contraente: - agli amministratori a titolo di indennità di funzione o di gettone di presenza; - a ditte regolarmente autorizzate quale corrispettivo per l’utilizzo di prestatori d’opera presi con contratto di somministrazione lavoro; - ai collaboratori in forma coordinata e continuativa (Parasubordinati); le retribuzioni convenzionali stabilite dalla legge per i lavoratori utilizzati in lavori socialmente utili nonché per i soggetti in inserimento sociale in contesto lavorativo, per le persone condannate alla pena di lavoro di pubblica utilità ai sensi dell’art. 54, comma 6, |
Art. 2 – Attività degli Assicurati e loro individuazione
L’assicurazione è operante per la responsabilità civile derivante agli Assicurati nello svolgimento delle attività e competenze, ovunque svolte, dall’Ente Contraente, siano esse previste dalla legge, da regolamenti, altri atti o delegate all’Ente Contraente o di fatto svolte o comunque comportino un coinvolgimento dell’Assicurato, inclusi attività e servizi che in futuro possano essere esplicati, il tutto svolto con ogni mezzo ritenuto utile e/o necessario. La presente polizza esplica la propria validità per tutti i casi in cui possa essere reclamata una responsabilità anche in qualità di committente, organizzatore o altro degli Assicurati salve le esclusioni espressamente menzionate. La garanzia è inoltre operante per tutte le attività, che possono essere anche svolte partecipando ad Enti o Consorzi od avvalendosi di terzi o appaltatori/subappaltatori, esercitate dagli Assicurati per legge, regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi, nonché eventuali modificazioni e/o integrazioni presenti e future. L'assicurazione comprende altresì tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata. La garanzia vale anche per la responsabilità civile che possa ricadere sugli Assicurati, a qualunque titolo, per fatti commessi da altri Enti, da imprese e/o persone che, appositamente delegati, svolgano o gestiscano servizi e lavori per conto dell’Ente Contraente.
Per l’individuazione degli Assicurati si farà riferimento agli atti ed alle registrazioni tenuti dal Contraente, che si impegna, in caso di sinistro, a fornirne, a semplice richiesta, copia alla Società.
SEZIONE 2 - NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE
Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 C.C.
Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 C.C. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.
Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Tuttavia, l'omissione, incompletezza o inesattezza delle dichiarazioni da parte del Contraente di circostanze eventualmente aggravanti il rischio, durante il corso della validità della presente assicurazione così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempre che tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo dei legali rappresentanti degli assicurati.
Il Contraente e l’Assicurato sono esentati da qualsiasi obbligo di dichiarare i danni che avessero colpito le polizze da loro sottoscritte a copertura dei medesimi rischi precedentemente la stipulazione della presente polizza di assicurazione.
Art. 2 - Assicurazione presso diversi Assicuratori
Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio. In tal caso, per quanto coperto di assicurazione con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente polizza. Per quanto efficacemente coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde soltanto per la parte di danno eccedente il massimale delle altre polizze.
Si esonera il Contraente dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto; l'Assicurato ha l’obbligo di farlo in caso di sinistro, se ne è a conoscenza.
Art. 3 - Durata del contratto
Il contratto ha la durata indicata in frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo. Pur essendo il contratto di durata poliennale, le Parti si riservano la facoltà di risolverlo alla scadenza di ciascun periodo assicurativo annuo mediante lettera raccomandata da inviarsi almeno 120 (centoventi) giorni prima della scadenza.
Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell'assicurazione, salvo esplicita accettazione dell'Assicurato e conseguente riduzione del premio.
Precedentemente alla scadenza contrattuale il Contraente si riserva di richiedere alla Società la rinnovazione del contratto nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti.
Per il pagamento del relativo premio vale il termine di rispetto contrattualmente previsto per il pagamento delle rate successive.
Il Contraente si riserva la possibilità di prorogare il contratto per un ulteriore anno, alle condizioni economiche e normative in essere al momento della scadenza del contratto stesso.
È facoltà del Contraente richiedere alla Società la proroga della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore.
Art. 4 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza ancorché il premio venga versato entro i 60 giorni successivi al medesimo.
I premi devono essere pagati alla Società Assicuratrice per il tramite del Broker incaricato della gestione del contratto.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore
24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai
sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.
Per le regolazioni e/o le variazioni che comportino il pagamento di un premio, il Contraente potrà pagare tale premio entro 60 giorni dal ricevimento delle relative appendici, ritenute corrette.
Ai sensi dell’art. 48 e 48 bis del DPR 602/1973 la Società da atto che l’assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D.M.E.F. del 18 gennaio 2008, n, 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all’art. 3 del Decreto. Inoltre, il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all’Agente di Riscossione ai sensi dell’art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell’art. 1901 del Codice Civile nei confronti della Società stessa.
L’assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il Contraente deve effettuare in capo all’aggiudicatario della presente polizza circa il possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni ai sensi del Dlgs 50/2016 e successive modifiche, anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti al primo capoverso del presente articolo.
Art. 5 – Tracciabilità dei flussi finanziari
La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.
Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.
L’Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all’appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l’assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
La Società s’impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.
Secondo quanto previsto dall’art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all’altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all’art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.
Art. 6 – Regolazione del premio
Il premio, essendo convenuto in tutto o in parte in base ad elementi variabili di rischio, viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza (Sezione 4) ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo eventualmente previsto in polizza.
A tale scopo, entro 90 (novanta) giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari per il conteggio del premio consuntivo e cioè l’indicazione degli elementi variabili contemplati in polizza (retribuzioni).
Le differenze attive o passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 (sessanta) giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice di regolazione, ritenuta corretta, emessa dalla Società.
Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 (trenta) giorni dandone comunicazione scritta, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della
differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.
In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio non dovuti a comportamento doloso del Contraente, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più conguaglio).
Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un termine di 30 (trenta) giorni trascorso il quale, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, la Società stessa non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata comunicazione dei dati di regolazione od il mancato pagamento della regolazione attiva.
La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.
Art. 7 - Recesso a seguito di sinistro
Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o dal rifiuto dell’indennizzo, la Società ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto rispettando comunque un termine di preavviso non inferiore a 90 (novanta) giorni. Tale recesso deve essere comunicato tramite lettera raccomandata.
In ambedue i casi di recesso la Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte.
Art. 8 - Modifiche dell’assicurazione
Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto.
Art. 9 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società
Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo (telefax, PEC o simili) indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.
Art. 10 - Oneri fiscali
Tutti gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.
Art. 11 - Foro competente
Per qualsiasi controversia tra le parti relativa, derivante o collegata al presente contratto, comprese le controversie relative alla sua interpretazione, validità, efficacia, esecuzione e/o risoluzione, le Parti, a seguito di specifica trattativa ex art. 28 c.p.c., si sono determinate ad indicare quale foro di esclusiva competenza territoriale, quello del luogo ove il Contraente ha sede legale.
Inoltre, in deroga alle prescrizioni ex legge 28/2010 e s.m.i. le Parti individuano sin d’ora e si obbligano ad adire quale organismo di mediazione competente, esclusivamente quello del luogo ove il Contraente ha la sede legale.
Art. 12 - Interpretazione del contratto
Si conviene fra le Parti che verrà data l’interpretazione più estensiva e più favorevole all’Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.
Art. 13 - Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio
La Società, alle scadenze annuali, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:
a) numero sinistri denunciati;
b) numero sinistri riservati riportando per ogni sinistro i seguenti dati: numero di sinistro, data del sinistro, nominativo dell’assicurato o della controparte, importo a riserva e motivazione;
c) sinistri liquidati riportando per ogni sinistro i seguenti dati: numero di sinistro, data del sinistro, nominativo dell’assicurato o della controparte, data di liquidazione, importo liquidato, importo di scoperto e/o franchigia;
d) sinistri respinti riportando per ogni sinistro i seguenti dati: numero di sinistro, data del sinistro, nominativo dell’assicurato o della controparte, data di chiusura della pratica, motivazione scritta della reiezione.
Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un
aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.
Per i contratti scaduti la Società si impegna a fornire comunque le statistiche aggiornate finché tutti i sinistri generati dalla polizza non siano definitivamente chiusi.
Art. 14 - Coassicurazione e delega (opzionale)
L’assicurazione è ripartita per quota tra le Società indicate nel riparto del premio; ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto. In caso di inadempienza di una delle società partecipanti al rischio, la relativa quota verrà ripartita fra le rimanenti che avranno facoltà, una volta liquidata l’indennità, di rivalersi nei confronti della Società che non ha adempiuto ai propri obblighi. Le imprese assicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla Società designata in frontespizio della presente polizza; di conseguenza, tutti i rapporti, anche in sede giudiziaria, inerenti alla presente assicurazione faranno capo sia dal punto di vista attivo che passivo alla Delegataria la quale provvederà ad informarle.
In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il contratto, xxx comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.
Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione stragiudiziale e giudiziale compiuti dalla Delegataria per conto comune.
La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalla Coassicuratrici indicate negli atti suddetti (polizza e appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto. Pertanto, la firma apposta dalla Società Delegataria sui Documenti di Assicurazione, li rende ad ogni effetto validi anche per le quote delle Coassicuratrici.
Art. 15 - Clausola Broker
Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla SEVERAL S.r.l. in qualità di broker, ai sensi del D.lgs n. 209/05 e s.m.i..
Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, le comunicazioni a cui le Parti sono tenute potranno essere fatte anche tramite il Broker, ed in tal caso si intenderanno come fatte all’altra Parte.
La Società Assicuratrice inoltre riconosce che il pagamento dei premi sia fatto tramite il Broker sopra designato e che tale pagamento è liberatorio per il Contraente.
Farà fede, ai fini della copertura assicurativa, la data di una comunicazione scritta del Broker alla Società Assicuratrice. La Società riconosce che la provvigione del Broker è a proprio carico. L’opera del broker sarà remunerata, nella misura del 3% del premio imponibile, dall’Assicuratore aggiudicatario.
La Società è inoltre a conoscenza che non appena il contratto di brokeraggio assicurativo, stipulato dal Contraente con SEVERAL S.r.l., scadrà, il Contraente comunicherà alla Società il nominativo del nuovo soggetto affidatario del servizio di brokeraggio assicurativo, nonché le condizioni praticate da quest’ultimo.
Art. 16 - Diritto di recesso (Clausola CONSIP)
Il Contraente ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione alla Società aggiudicataria da inviarsi con un preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell’importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell’art. 26, comma 1, della Legge 23/12/99 n. 488, successivamente alla data di stipulazione del contratto, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e la Società aggiudicataria non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche, tale da rispettare il limite dell’art. 26, comma 3, della Legge 488/1999.
Ogni patto contrario alla disposizione contenuta nel D.L. 95/2012 ed alla relativa Legge di conversione è nullo.
Art.17 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art.18 – Trattamento dei dati
Ai sensi del D.Lgs. N. 196/03 e del Regolamento UE 2016/679 e s.m.i., ciascuna delle parti consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.
SEZIONE 3 - CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE
Art. 1 – Oggetto dell’Assicurazione di Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.)
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta.
L'assicurazione comprende altresì i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizio, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termine di polizza anche se l’interruzione colpisca soggetti diversi da quelli che hanno subito il danno materiale.
L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante all’Assicurato da fatto doloso di persone delle quali l’Assicurato debba rispondere.
La garanzia RCT vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall’INPS ai sensi dell’art.14 della Legge 12/06/84 n. 222.
Art. 2 – Oggetto dell’Assicurazione di Responsabilità Civile verso i Prestatori di lavoro (R.C.O.)
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:
1. ai sensi degli artt.10 e 11 del D.P.R. n.1124/1965, del D.Lgs. n.38/2000, loro successive modifiche ed integrazioni, per gli infortuni ed i danni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti e/o lavoratori parasubordinati nonché da lavoratori utilizzati, ai sensi della legislazione vigente, in lavori socialmente utili nonché da soggetti in inserimento sociale in contesto lavorativo, da persone condannate alla pena di lavoro di pubblica utilità ai sensi dell’art. 54, comma 6, D.Lgs. 28/08/2000,
n. 274 e dall’art. 2 D.M. 26/2001, da stagisti, tirocinanti; sono ricomprese le figure professionali disciplinate dal D. Lgs. n. 276/2003, successive modifiche ed integrazioni;
2. per gli infortuni ed i danni sofferti da prestatori di lavoro non soggetti all’assicurazione obbligatoria di legge contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), di cui al punto 1. che precede;
3. ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. n.1124/1965 e del D.Lgs. n. 38/2000, loro successive modifiche ed integrazioni, cagionati a prestatori di lavoro dipendenti, a lavoratori parasubordinati nonché ai lavoratori utilizzati in lavori socialmente utili e soggetti in inserimento sociale in contesto lavorativo, a persone condannate alla pena di lavoro di pubblica utilità ai sensi dell’art. 54, comma 6, X.Xxx. 28/08/2000, n. 274 e dall’art. 2 D.M. 26/2001, a stagisti, tirocinanti, comprese le figure professionali disciplinate dal D. Lgs. n. 276/2003, successive modifiche ed integrazioni, di cui al precedente punto 1, per morte e per lesioni personali.
La garanzia RCO vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall’INPS ai sensi dell’art.14 della Legge 12/06/84 n. 222.
L’assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l’Assicurato sia in regola con gli obblighi per l’assicurazione di legge; qualora tuttavia l’irregolarità derivi da comprovate inesatte o erronee interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia, l’assicurazione conserva la propria validità. I dipendenti, soggetti all’assicurazione obbligatoria INAIL, inviati all’estero, saranno considerati terzi qualora l’INAIL non riconosca la propria copertura assicurativa.
Art. 2.1 - Lavoratori con rapporto di lavoro somministrato
L’assicurazione viene estesa all’utilizzo di prestatori di lavoro con rapporto di lavoro somministrato:
i prestatori di lavoro con rapporto di lavoro somministrato sono equiparati ai dipendenti dell’assicurato in caso di morte e di lesioni personali da loro sofferti e di cui sia responsabile civilmente ai sensi di legge l’assicurato o il personale di cui debba rispondere ai sensi dell’art. 2049 C.C.;
l’assicurazione è operante per la responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato per fatto dei prestatori di lavoro con rapporto di lavoro somministrato;
l’assicurazione è operante per la responsabilità civile personale derivante ai prestatori di lavoro con rapporto di lavoro somministrato per danni a terzi, ed ai prestatori di lavoro dipendenti dal Contraente od ai lavoratori parasubordinati, ai lavoratori impiegati in lavori socialmente utili, ai soggetti in inserimento sociale in contesto lavorativo, da persone condannate alla pena di lavoro di pubblica utilità
ai sensi dell’art. 54, comma 6, D.Lgs. 28/08/2000, n. 274 e dall’art. 2 D.M. 26/2001 mentre svolgono l’attività per conto del Contraente stesso; il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra loro. La garanzia vale anche per l’azione di rivalsa dell’INPS e dell’INAIL ai sensi dell’art.1916 C.C.
Art. 3 – Malattie professionali
La garanzia di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O.) è estesa al rischio delle malattie professionali indicate dalle tabelle allegate al D.P.R. n.1124/1965 o contemplate dal D.P.R. n. 482/1975, dal D.P.R. n. 336/1994 e successive modifiche, integrazioni ed interpretazioni, in vigore al momento del sinistro, nonché a quelle malattie che fossero riconosciute come professionali dalla magistratura, escluse le malattie conseguenti a contagio da HIV, la silicosi e qualunque patologia direttamente od indirettamente derivante dall’amianto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l’amianto.
L’estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza ma non oltre 24 mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
Il massimale di garanzia indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società:
a) per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale;
b) per più danni verificatisi in uno stesso periodo di assicurazione.
La garanzia non vale:
1. per quei prestatori di lavoro per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
2. per le malattie conseguenti:
a) alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell'Assicurato;
b) alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'Assicurato. La presente esclusione cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze.
La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti ed uffici dell’Assicurato, ispezioni per le quali l’Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessarie.
Art. 4 – Qualifica di terzo
Si conviene fra le parti che tutti i soggetti, sia persone fisiche che giuridiche, agli effetti della presente polizza vengono considerati "Terzi" rispetto all'Assicurato, con esclusione del legale rappresentante dello stesso, il quale, peraltro, mantiene la qualifica di “terzo” limitatamente alle lesioni corporali durante lo svolgimento del proprio incarico e per lesioni corporali e qualsiasi altro danno quando utilizzi le strutture del Contraente in quanto utente dei servizi dallo stesso erogati.
Non sono considerati terzi i prestatori di lavoro dipendenti, i lavoratori parasubordinati dell'Assicurato nonché i lavoratori utilizzati in lavori socialmente utili, i soggetti in inserimento sociale in contesto lavorativo, le persone condannate alla pena di lavoro di pubblica utilità ai sensi dell’art. 54, comma 6, D.Lgs. 28/08/2000, n. 274 e dall’art. 2 D.M. 26/2001, gli stagisti, i tirocinanti, le figure professionali disciplinate dal D. Lgs. n. 276/2003 e successive modifiche ed integrazioni, quando subiscano il danno in occasione di servizio, operando nei loro confronti l'assicurazione R.C.O. (Art.2 della presente Sezione). I medesimi sono invece considerati terzi in caso di danni a cose di loro proprietà, nonché al di fuori dell’orario di lavoro o servizio, ovvero per i danni materiali sofferti durante il servizio e in tutti i casi in cui l’INAIL non dovesse riconoscere l’infortunio compreso e/o coperto dalle proprie prestazioni.
Gli Assicurati sono considerati terzi tra loro fermo restando il massimale per sinistro che rappresenterà comunque il massimo esborso della Società.
Art. 5 - Esclusioni
A) Dall'assicurazione RCT sono esclusi i danni:
1. da furto;
2. ricollegabili a rischi di responsabilità civile da circolazione per i quali, in conformità della Legge, l'Assicurato sia tenuto all'assicurazione obbligatoria, nonché da impiego di aeromobili;
3. derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
4. di qualsiasi natura o da qualunque causa determinati, conseguenti a:
● inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, aria, terreni o colture;
● interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua;
● alterazioni od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibili di sfruttamento;
fermo quanto previsto dall’art. 8 – punto 17 Esemplificazioni di garanzia – Sezione 3.
5. derivanti da detenzione ed impiego di esplosivi, ad eccezione della responsabilità derivante all'Assicurato in qualità di committente di lavori che richiedano l'impiego di tali materiali e della responsabilità derivante all'Assicurato stesso dalla detenzione da parte della Polizia Comunale di armi e relativo munizionamento;
6. derivanti da inquinamento di qualsiasi natura relativamente alla proprietà e/o gestione di discariche;
7. derivanti direttamente od indirettamente da amianto o da prodotti contenenti amianto o che si siano verificati in connessione con amianto o con prodotti contenenti amianto;
8. derivanti direttamente od indirettamente da organismi/prodotti geneticamente modificati e/o trasformati;
9. verificatisi in connessione diretta od indiretta con campi elettromagnetici;
10.conseguenti a guerra dichiarata e no, guerra civile, tumulti popolari, sommosse, terrorismo;
11.alle opere ed installazioni in genere dopo l’ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di riparazioni, manutenzioni o posa in opera, quelli non avvenuti durante l’esecuzione dei lavori.
B) Dall'assicurazione RCO sono esclusi i danni:
1. derivanti da detenzione ed impiego di esplosivi, ad eccezione della responsabilità derivante all'Assicurato in qualità di committente di lavori che richiedano l'impiego di tali materiali e della responsabilità derivante all'Assicurato stesso dalla detenzione da parte della Polizia Comunale di armi e relativo munizionamento;
2. derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
3. derivanti direttamente od indirettamente da amianto o da prodotti contenenti amianto o che si siano verificati in connessione con amianto o con prodotti contenenti amianto;
4. derivanti direttamente od indirettamente da organismi/prodotti geneticamente modificati e/o trasformati;
5. verificatisi in connessione diretta od indiretta con campi elettromagnetici;
6. conseguenti a guerra dichiarata e no, guerra civile, tumulti popolari, sommosse, terrorismo.
Art. 6 – Responsabilità civile personale
La Società risponde, per danni a persone e/o cose, della Responsabilità Civile personale – escluse le perdite patrimoniali - dei sottoindicati soggetti, i quali sono considerati terzi fra loro:
a) degli Amministratori e del Segretario Comunale, l’eventuale Commissario Prefettizio, nonché delle persone a cui vengono legittimamente delegate, in nome e per conto del Contraente, funzioni di rappresentanza;
b) di tutti i Dipendenti, i parasubordinati, i lavoratori temporanei, i lavoratori impiegati, ai sensi della legislazione vigente, in lavori socialmente utili, i soggetti in inserimento sociale in contesto lavorativo, stagisti, tirocinanti, le figure professionali disciplinate dal D. Lgs. n. 276/2003, successive modifiche ed
integrazioni. Si precisa che l’inserimento sociale in contesto lavorativo può avvenire presso il Contraente stesso, Enti, Istituzioni, Centri od Imprese con esso convenzionati;
c) delle persone non aventi alcun rapporto di dipendenza con il Contraente, ma della cui opera questo si avvalga a qualsiasi titolo, compresi tutori, volontari di servizio civile, volontari di Protezione Civile, volontari e collaboratori in genere, soci di associazioni senza scopo di lucro, stagisti, allievi, tirocinanti, ricercatori, praticanti, borsisti e consulenti, le persone condannate alla pena di lavoro di pubblica utilità ai sensi dell’art. 54, comma 6, D.Lgs. 28/08/2000, n. 274 e D.M. 26/2001;
d) del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e degli addetti al servizio di prevenzione e protezione nonché di ogni altra figura sulla quale gravino gli obblighi connessi ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni.
La presente estensione di garanzia viene prestata entro i limiti della normativa e dei massimali convenuti per l'assicurazione di R.C.T. e di R.C.O. In ogni caso i massimali per sinistro della R.C.T. e della R.C.O. convenuti in polizza rimangono il limite entro cui la Società può essere chiamata a rispondere, anche in caso di corresponsabilità dei dipendenti con l'Assicurato o fra di loro.
In deroga all’art. 1916 del Codice Civile la Società rinuncia all’azione di rivalsa nei confronti degli Assicurati e di tutti i suindicati soggetti, salvo il caso in cui il danno sia dovuto a dolo dei citati soggetti giudizialmente accertato con sentenza passata in giudicato.
Resta in ogni caso impregiudicato il diritto di rivalsa spettante al Contraente per legge.
Art. 7 – Rinuncia alla rivalsa
In deroga all’art. 1916 del Codice Civile la Società rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti dei dipendenti del Contraente, Enti o Istituzioni senza scopo di lucro e delle persone tutte elencate nel precedente Art. 6 della presente Xxxxxxx, salvo il caso in cui il danno sia dovuto a fatto doloso dei citati soggetti giudizialmente accertato con sentenza passata in giudicato.
Art. 8 – Esemplificazioni di garanzia
A puro titolo esemplificativo e senza che ciò possa comportare limitazioni di sorta alle garanzie assicurative prestate con il presente contratto, si precisa che l'assicurazione vale anche per:
1. La responsabilità civile derivante all’Assicurato da proprietà e/o conduzione e/o uso, a qualsiasi titolo o destinazione, di fabbricati comprese tensostrutture, terreni e relativi impianti ed attrezzature che possono essere usati, oltre che dall'Assicurato per la sua attività, da Terzi per, a solo titolo esemplificativo e non limitativo:
● attività sportive, ricreative, sociali, assistenziali, culturali, didattiche;
● civili abitazioni, uffici;
● attività rurali;
● attività industriali, commerciali e/o di deposito merci.
L’assicurazione è operante anche in caso in cui il fabbricato sia in cattivo stato di manutenzione e conservazione e/o sia stato abbandonato e non più in uso. Per tutto quanto del punto 1. è inclusa la ordinaria e straordinaria manutenzione, pulizia, ristrutturazione, riparazione, demolizione, conservazione e risanamento, inclusi gli ampliamenti, sopraelevazione, costruzioni di nuovi edifici in genere.
2. La responsabilità civile derivante all’Assicurato dalla proprietà e/o conduzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, pulizia, ristrutturazione, riparazione, demolizione, conservazione e risanamento, di strade e fognature, (comprese le operazioni di sgombero della neve e/o spargimenti di cloruri, sabbia e/o ghiaino), piazze, monumenti, impianti ed attrezzature per la segnaletica stradale, fluviale, marina, pubblici mercati, uffici, magazzini, stabilimenti, garage, officine, scuole, biblioteche, musei, teatri, auditori, cinematografi, cimiteri, gallerie d'arte, case, alberghi, pensionati, colonie estive e invernali, stabilimenti balneari e termali, monumenti, macelli, ponti, canali, corsi d'acqua, elettrodotti, acquedotti, parcheggi, rete fognaria, depositi, parchi pubblici, parchi giochi, palestre, piscine, stadi ed altri impianti sportivi e ricreativi, il tutto ancorché gestiti da terzi; strade, piazze, tubazioni e tombinature, illuminazione pubblica, terreni, giardini e piante (anche con alberi ad alto fusto), aiuole e verde pubblico in genere (compresa la potatura ed abbattimento piante) impianti, macchinari ed attrezzature in genere, a qualunque uso destinati. La garanzia comprende i danni arrecati a terzi per intasamenti di loro grondaie provocati da fogliame proveniente esclusivamente da alberi di proprietà comunale, la responsabilità civile derivante all’Assicurato dalla caduta di alberi o rami, nonché per i danni alle recinzioni in genere di proprietà privata confinanti con la pubblica via, provocati dall’uscita delle radici degli alberi di proprietà comunale. La
garanzia è operante in qualunque stadio si trovino i lavori.
3. La responsabilità civile derivante all’Assicurato connessa alla proprietà e/o conduzione di piazzole ecologiche, ecocentri.
4. La responsabilità civile derivante all’Assicurato dalla gestione di asili nido, scuole, compresa la Responsabilità Civile degli organi collegiali, del responsabile dell’Istituto e di ogni altra persona addetta, dei bambini frequentanti il nido, degli alunni e per danni dagli stessi causati a terzi nel corso dell’attività scolastica e durante il tragitto da casa a scuola e viceversa. Gli assicurati sono considerati terzi fra loro.
5. La responsabilità civile derivante all’Assicurato dall’organizzazione, gestione ed esercizio di centri estivi, centri di soggiorno, case di riposo e/o soggiorno per anziani; escursioni, gite, campeggi, visite guidate, periodi di vacanza e/o soggiorno climatico e/o colonie; la garanzia è inoltre operante in relazione a danni causati dai partecipanti alle suddette attività. Si precisa che i sorveglianti e gli ospiti/frequentanti sono considerati terzi tra loro.
6. La responsabilità civile per danni da deterioramento, distruzione, sottrazione di cose consegnate e non consegnate (artt. 1783, 1784, 1785 bis, 1786 C.C.).
7. La responsabilità civile derivante all’Assicurato quale proprietario ed esercente gli impianti di distribuzione del gas e dell’acqua, la rete fognaria o quale committente della gestione effettuata in concessione o in convenzione da terzi degli impianti di distribuzione del gas e dell'acqua e della rete fognaria. Per quanto riguarda la rete fognaria sono compresi in garanzia i danni derivanti da rottura di condutture.
8. La responsabilità derivante all’Assicurato da operazioni di prelievo, trasporto e consegna di merci e materiali, incluso carico e scarico, per danni cagionati ai mezzi di trasporto sotto carico e scarico, riempimento o svuotamento, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, nonché alle cose di terzi sugli stessi giacenti, quando vengono trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate e scaricate, ai veicoli di terzi e/o di Dipendenti, del Segretario, degli Amministratori, dell’eventuale Commissario Prefettizio stazionanti nell'ambito dei luoghi ove sono ubicate le strutture o le sedi amministrative del Contraente/Assicurato.
9. La responsabilità derivante all'Assicurato per i danni arrecati alle cose in consegna e/o custodia all'Assicurato, esclusi denaro, valori bollati e titoli al portatore.
10. La responsabilità civile derivante all’Assicurato da qualunque tipo di attività complementare a quella istituzionale quale, a titolo esemplificativo e non limitativo: pubblicitaria, promozionale, sportiva, artistica, culturale, assistenziale, scientifica, nella qualità di promotore ed organizzatore e/o partecipante a manifestazioni ed eventi siano essi sportivi, culturali, ricreativi, di gemellaggio e di volontariato, artistici, storici e simili, seminari, concorsi, congressi, simposi, convegni e simili, corsi linguistici e di aggiornamento, ricevimenti, centri socioformativi, gite, visite guidate, associazioni (culturali, ricreative, artistiche, sportive e simili), spettacoli, proiezioni, mostre e fiere, esposizioni, mercati, macelli e simili, incluso allestimento e smontaggio di stands, e spazi destinati a tali attività. Il tutto anche nella qualità di concedente spazi o strutture nelle quali terzi siano organizzatori; l'assicurazione comprende la responsabilità civile per i danni derivanti dalla conduzione dei locali presi in uso a qualsiasi titolo, compresi quelli cagionati agli arredi, alle strutture e ai locali stessi, nonché la responsabilità civile per i danni riportati dagli artisti, orchestrali e protagonisti sia alle cose che alla loro persona. È altresì compresa la responsabilità civile dell’Assicurato nella sua qualità di organizzatore di gite, viaggi per scopi didattici, scientifici, ricreativi o assistenziali ovunque effettuati, congressi e stages applicativi svolti anche presso terzi.
11. La responsabilità civile derivante all’Assicurato per danni a cose altrui da incendio, esplosione o scoppio di cose dall'Assicurato o da lui detenute. Resta inteso che, qualora l'Assicurato fosse già coperto da polizza incendio con garanzia "RICORSO DEI VICINI/TERZI" la presente opererà in secondo rischio, per l'eccedenza rispetto alle somme assicurate con la suddetta polizza incendio.
12. La responsabilità civile derivante all’Assicurato per il servizio di rimozione di veicoli in divieto di sosta, da cui derivino danni ai veicoli trasportati, rimorchiati o sollevati danni a seguito di caduta, sganciamento, collisione o uscita di strada, compresi i danni alle cose contenute o trasportate sui veicoli medesimi. La garanzia è altresì operante in caso di danni subiti dai suddetti veicoli custoditi dall’Assicurato in apposite aree.
13. La responsabilità civile personale dei dipendenti nella loro qualifica di: “Datore di Lavoro”; “Responsabili del servizio di prevenzione e protezione” nonché nella loro qualità di “Responsabili dei lavori ovvero di coordinatori per la progettazione e/o per l’esecuzione dei lavori”, ai sensi del D.Lgs. 09/04/2008,
n. 81, s.m.i..
14. La responsabilità derivante all’Assicurato da inquinamento, improvviso ed accidentale, di acqua, aria e suolo provocato da sostanze di qualunque natura a fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti, condutture e contenitori anche se trasportati su veicoli e natanti dell'Assicurato; in caso di inquinamento accidentale causato da veicoli o natanti, la presente garanzia opera a secondo rischio rispetto alla copertura prestata dalla rispettiva polizza RCA.
15. La responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni a cavi, condutture ed impianti sotterranei.
16. La responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni da vibrazione, cedimento, franamento e/o assestamento del terreno.
17. La responsabilità derivante all’Assicurato per danni causati da scavo, posa e reinterro di opere e installazioni in genere, sia se eseguiti dall'Assicurato che commissionati a terzi, ma in tal caso limitatamente alla responsabilità civile della committenza.
18. La responsabilità civile derivante all'Assicurato nella qualità di committente, ai sensi dell'art. 2049 C.C., per gli incarichi, lavori, servizi o prestazioni in genere attinenti alle proprie attività, servizi, funzioni e/o proprietà. La responsabilità civile derivante all’Assicurato ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile per danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti e non, in relazione alla guida di autovetture, motocicli, ciclomotori purché i medesimi non siano di proprietà o in usufrutto dall'Assicurato o allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate.
19. La responsabilità civile derivante all’Assicurato per uso di biciclette, veicoli a pedali in genere e veicoli a mano da parte dell’Assicurato, di suoi dipendenti o di persone, che pur non essendo in rapporto di lavoro subordinato con il Contraente/Assicurato, egli si avvalga nell’esercizio della propria attività.
20. La responsabilità civile derivante all’Assicurato per danni cagionati dalla circolazione di veicoli e natanti di proprietà dell’Assicurato nell’ambito delle proprietà dell’Ente o su aree “private” in genere, in quanto tale ambito non sia strada ad uso pubblico o area a questa equiparata, come disposto dalla Legge 990 del 21.12.1969 e successive modifiche e integrazioni, così come sostituita dal D.Lgs. 209/05.
21. La responsabilità civile derivante all’Assicurato per danni a terzi trasportati sui veicoli a motore di proprietà o in uso all’Assicurato mentre circolano all’interno dei recinti degli stabilimenti, salvo quanto previsto dalla Legge sull’assicurazione obbligatoria del rischio da circolazione.
22. La responsabilità civile derivante all’Assicurato in relazione ai veicoli immatricolati ad uso privato, di cui il Contraente/Assicurato medesimo sia proprietario, usufruttuario o locatario o ne disponga con patto di riservato dominio, per i danni subiti dal conducente (Amministratore, Xxxxxxxxxx, dipendente, volontari ed in genere persone di cui l’Assicurato si avvalga) a causa di difetto di manutenzione e comunque per danni di cui il Contraente/Assicurato debba rispondere.
23. La responsabilità civile derivante all’Assicurato dalla gestione, anche se affidata a terzi, di bar, spacci, mense aziendali e/o scolastiche, per asili o altri centri di assistenza, compreso il rischio della distribuzione, somministrazione e smercio, anche tramite distributori automatici, di prodotti e bevande in genere, compresi i farmaceutici ed i galenici. L’assicurazione comprende i danni cagionati, entro un anno dalla consegna dei citati prodotti somministrati o venduti, esclusi i danni dovuti a difetto originario dei prodotti stessi. Per i generi alimentari e farmaceutici di produzione propria somministrati o venduti l’assicurazione vale anche per i danni dovuti a difetto originario del prodotto.
24. La responsabilità civile derivante all’Assicurato per fatto di ditte appaltatrici, altri Enti o persone appositamente delegate, qualora l’Assicurato non gestisca direttamente proprie competenze, lavori e/o servizi ed ai predetti soggetti ne abbia affidato l’esplicazione.
25. La responsabilità civile derivante all’Assicurato, a parziale deroga della Sezione 3 - art. 5, punto 1, da furto perpetrato mediante l’utilizzazione di impalcature e ponteggi eretti dall’Assicurato o dalle imprese o persone di cui lo stesso si avvalga, per l’esecuzione di lavori commissionati dall’Assicurato.
26. La responsabilità civile derivante all’Assicurato da mancanza o insufficienza di segnaletica stradale, malfunzionamento di impianti semaforici, di segnalazione e di allarme, mancata ed insufficiente manutenzione stradale, si precisa che sono compresi i danni dovuti ad omesso, erroneo o insufficiente servizio di vigilanza o di pubblica sicurezza, di intervento sulla segnaletica, sui ripari o sulle recinzioni e/o transenne poste a protezione della incolumità personale, nonché dall'esistenza in luoghi aperti al pubblico di opere o lavori, di macchine, impianti ed attrezzi, di depositi di materiali.
27. La responsabilità civile derivante all’Assicurato dall'esistenza, proprietà, conduzione e manutenzione di targhe, cartelli, tende, striscioni e simili, bandiere e insegne, anche luminose, ovunque installate, antenne radiotelevisive, muri di cinta, tettoie, cancelli per passaggi pedonali, porte e cancelli manovrati
elettricamente, impianti speciali di sicurezza, ascensori e montacarichi, garage, officine meccaniche, falegnamerie, impianti di autolavaggio, centraline termiche, cabine elettriche e di trasformazione con le relative condutture, centrali di compressione, depositi di carburante e colonnine di distribuzione, depositi di gas in genere, impianti di saldatura autogena e ossiacetilenica e relativi depositi, nonché altre simili attività ed attrezzature impiegate per uso del Contraente, anche per i danni causati da cose sollevate e/o trasportate dal vento.
28. La responsabilità civile derivante all’Assicurato per i servizi di assistenza domiciliare ed accompagnamento di anziani, disabili o malati, anche effettuati tramite terzi o volontari o comunque da persone delle quali l’Assicurato debba rispondere a norma di legge.
29. La responsabilità civile derivante all’Assicurato dall’attività di accoglienza e sorveglianza degli alunni della scuola elementare e della scuola media mezz’ora prima dell’inizio delle lezioni e mezz’ora dopo il termine delle stesse. A tale servizio provvedono i collaboratori scolastici dipendenti dei rispettivi Istituti Scolastici e volontari od altri soggetti incaricati dall’Amministrazione Comunale, sulla base di intese definite dal Comune contraente/assicurato con le Direzioni degli istituti scolastici predetti. La garanzia vale per la responsabilità civile che possa ricadere sul Contraente/Assicurato e sui collaboratori scolastici, sui volontari o su altri soggetti per fatti connessi all’espletamento del cennato servizio.
30. La responsabilità civile derivante all’Assicurato dal noleggio, anche se la gestione è affidata a terzi, di biciclette ed altri veicoli a pedali od a mano. La garanzia comprende i danni causati all’utente, alle persone, alle cose ed agli animali derivanti dall’uso e dalla circolazione per errata, difettosa ed omessa manutenzione imputabile all’Ente. La garanzia vale anche per i danni cagionati alle eventuali persone trasportate, sempre che il trasporto avvenga nel rispetto di norme e limitazioni imposte dalla legge in materia di sicurezza.
31. La responsabilità civile da proprietà e/o conduzione nonché manutenzione di acquedotti, compresi i danni da erogazione di acqua alterata.
32. La responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla promozione e/o gestione di attività e servizi di carattere amministrativo, sociale, culturale, sportivo, ricreativo ed assistenziale (incluse, a titolo esemplificativo, le convenzioni stipulate con i Tribunali per lavori di pubblica utilità), compresa la responsabilità civile personale dei sorveglianti, degli animatori e operatori in genere, nonché la responsabilità civile derivante all'Assicurato per il servizio di assistenza e affidamento di minori e da progetti di attività riabilitativa per favorire l’inserimento sociale di persone portatrici di handicap presso cooperative ed attività commerciali, agricole, industriali di terzi. Inoltre, i minori in affidamento e le persone portatrici di handicap sono considerate terzi anche fra di loro, e per le persone portatrici di handicap tale estensione vale anche quando siano inseriti nelle strutture scolastiche.
La garanzia è operante anche per la responsabilità civile personale delle suddette persone portatrici di handicap e per la responsabilità civile ascrivibile alle famiglie aventi in carico i minori per i danni che i medesimi possono arrecare a terzi. È compresa inoltre la responsabilità civile derivante all’Assicurato per i danni subiti dai minori medesimi limitatamente alle lesioni corporali. Qualora occasionalmente uno dei minori affidati ricada sotto la responsabilità della propria famiglia di origine, si intende compresa anche tale responsabilità temporanea per danni provocati a terzi dal minore stesso. Sono annoverate fra i terzi le famiglie che accolgono i minori in affido. La famiglia affidataria e il minore in affidamento sono considerati terzi fra loro. La presente garanzia non è invece operante per l'affidamento alla famiglia di origine qualora ciò comporti il definitivo rientro del bambino al proprio nucleo familiare.
33. La responsabilità civile derivante all'Assicurato per operazioni di disinfestazione, anche eseguite con autocarri attrezzati e con l’utilizzo di prodotti tossici (anticrittogamici e/o antiparassitari).
34. La responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla proprietà delle apparecchiature concesse in comodato a terzi, incluse le apparecchiature utilizzate a domicilio dai dipendenti nell’ambito dei progetti di telelavoro; la garanzia è inoltre operante per i danni provocati da apparecchiature che l'Assicurato ha in comodato d'uso o servizio e purché sussista responsabilità dell'Assicurato nella produzione deldanno.
35. La responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni a cose di terzi nell'ambito di esecuzione dei lavori, nonché ai locali ove si eseguono i lavori.
36. La responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni ad apparecchi, impianti e cose in genere di terzi sulle quali si eseguono i lavori, con esclusione dei danni alle parti direttamente oggetto della lavorazione.
37. La responsabilità civile derivante all'Assicurato dall'organizzazione in ambito interno ed esterno di visite guidate a scopo dimostrativo, dall’organizzazione e gestione di corsi di istruzione tecnico-pratica,
formazione e/o borse di studio, nonché dall’attività di selezione o prove pratiche per l’assunzione di personale.
38. La responsabilità civile derivante all’Assicurato dalla gestione di centri di accoglienza per extra comunitari, tossicodipendenti, persone socialmente disagiate.
39. La responsabilità civile derivante all'Assicurato per i servizi di trasporti sociali (alunni, portatori di handicap, anziani) compreso il rischio della committenza.
40. La responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla proprietà ed esercizio di impianti video esterni con telecamere ed antenne paraboliche posizionati presso parcheggi ed altri luoghi del territorio comunale.
41. La responsabilità civile derivante all’Assicurato per danni subiti e/o provocati da dipendenti di società e/o Enti distaccati e/o comandati presso il Contraente e per danni subiti e/o provocati da dipendenti del Contraente distaccati e/o comandati presso altri Enti e/o Società.
Art. 9 – Obblighi in caso di sinistro
In caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso scritto alla Società o al Broker, entro il 30° (trentesimo) giorno lavorativo da quando la richiesta scritta di risarcimento del terzo è prevenuta all’ufficio del Contraente competente per le assicurazioni e/o i sinistri. Tuttavia, è concessa facoltà al Contraente di denunciare tutte quelle circostanze che presumibilmente potranno dar luogo a richiesta di risarcimento e la Società accetta fin d’ora tale notifica come denuncia di sinistro ancorché non vi sia ancora stata richiesta scritta da parte del terzo.
Il Contraente è tenuto a denunciare alla Società eventuali sinistri rientranti nella garanzia "responsabilità civile verso prestatori di lavoro" solo ed esclusivamente:
in caso di sinistro per il quale ha luogo l’inchiesta giudiziaria/amministrativa a norma di legge;
in caso di richiesta di risarcimento o azione legale da parte di dipendenti o loro aventi diritto nonché da parte dell'INAIL, qualora questo esercitasse diritto di surroga a sensi del DPR 30.06.1965, n. 1124 e successive modifiche ed integrazioni.
È in facoltà della Società richiedere al Contraente e/o all’Assicurato tutti i documenti probatori che ritenesse utili all’accertamento delle circostanze del sinistro.
Art. 10 – Gestione della franchigia
La Società, anche in presenza di franchigie e/o scoperti a carico del Contraente/Assicurato, è tenuta alla gestione dei sinistri e delle eventuali vertenze, nonché al pagamento del danno a norma delle condizioni contrattuali al lordo delle franchigie e/o scoperti. La Società provvederà, all’atto della consegna del tabulato riepilogativo dei sinistri di cui all’Art. 13 - Sezione 2 della presente polizza, ad incassare dal Contraente, a mezzo di apposita appendice di incasso, le franchigie e/o gli scoperti anticipati. Il Contraente effettuerà il pagamento entro 60 (sessanta) giorni dalla data del ricevimento dell’appendice da parte della Società.
Art. 11 – Gestione delle vertenze di danno e spese legali
La Società assume la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, civile e penale a nome dell'Assicurato, designando legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni che spettano all'Assicurato stesso, e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del/i danneggiato/i. Qualora la tacitazione del/i danneggiato/i intervenga durante le fasi delle indagini preliminari, l'assistenza legale verrà ugualmente fornita se il magistrato competente abbia già, in quel momento, deciso per la richiesta del rinvio a giudizio dell'Assicurato. Sono a carico della Società le spese legali sostenute, sia per le vertenze civili che per quelle penali, per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite previsto dall'Art. 1917 C.C.
La Società non riconosce spese incontrate dall’Assicurato per i legali ed i tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende, né delle spese di giustizia penale.
Art.12 – Validità territoriale
La presente assicurazione ha validità nel mondo intero.
Art. 13 – Gestione sinistri in Franchigia
La Società, fermo l’obbligo di gestire i sinistri che dovessero rientrare per intero nell’importo della franchigia, prima di pagare o di negare il pagamento provvederà a presentare al Contraente ed al Broker una proposta formale e motivata di definizione del sinistro ed il Contraente si impegna ad aderire o meno a tale definizione entro 30 giorni dalla trasmissione della stessa.
SEZIONE 4 - MASSIMALI, SCOPERTI, FRANCHIGIE E CALCOLO DEL PREMIO
Art. 1 – Massimali
La Società, alle condizioni tutte della presente polizza, presta l’assicurazione fino alla concorrenza dei seguenti massimali:
Responsabilità Civile verso Terzi | € 5.000.000,00 per ogni sinistro, con il limite di |
€ 5.000.000,00 per ogni persona lesa e | |
€ 5.000.000,00 per danni a cose | |
Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro | € 5.000.000,00 per ogni sinistro, con il limite di |
€ 5.000.000,00 per persona lesa. |
Resta convenuto fra le parti che, in caso di sinistri che interessino contemporaneamente sia la garanzia RCT che la garanzia RCO, il massimale è pari ad € 10.000.000,00.
Art. 2 – Sottolimiti di risarcimento, scoperti e franchigie
La Società, nei limiti dei massimali di cui all’Art. 1, ed alle condizioni tutte della presente polizza, liquiderà i danni per le garanzie sotto riportate con l’applicazione dei relativi sottolimiti, franchigie e scoperti.
Rimane inteso che, fatte salve le garanzie sotto riportate, nessun altro limite, scoperto o franchigia potranno essere applicati alla liquidazione del danno.
GARANZIA | LIMITI DI RISARCIMENTO | SCOPERTO E/O FRANCHIGIA | |||
Franchigia frontale R.C.T. € 1.000,00 per sinistro, salvo diversamente disciplinato | |||||
Interruzioni e sospensioni di attività (Sez. 3 - Art.1 II° comma) | € 1.500.000,00 per sinistro | 10% minimo € 1.000,00 per sinistro | |||
R.C.O. Danni non rientranti nel D.P.R. 1124/1965 – D. Lgs. 38/2000 (Sez. 3 - Art. 2, punto 3) | I massimali R.C.O. di polizza | € 2.500,00 per sinistro | |||
Malattie professionali (Sez. 3 -Art.3) | I massimali R.C.O. di polizza | Nessuna | |||
R.C. per danni da deterioramento, distruzione, sottrazione di cose consegnate e no – artt. 1783, 1784, 1785 bis, 1786 C.C. (Sez. 3 - Art. 8, punto 6) | € 330.000,00 per danneggiato | € 1.000,00 per sinistro | |||
Danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ai veicoli di terzi e/o di Dipendenti, Segretario, Amministratori (Sez. 3 - Art. 8, punto 8) | I massimali di polizza | € 1.000,00 per | sinistr o | ||
R.C. per danni a cose di terzi in consegna e/o custodia (Sez. 3 - Art.8, punto 9) | € 330.000,00 per sinistro assicurativo | e | anno | € 150,00 per sinistro |
R.C. per danni a cose altrui da incendio, scoppio, esplosione di cose dell’assicurato (Sez. 3 - Art.8, punto 11) | € 1.000.000,00 per sinistro | € 1.000,00 per sinistro | ||||
R.C. per servizio di rimozione veicoli (Sez. 3 - Art. 8, punto 12) | € 100.000,00 per sinistro e anno assicurativo | € 750,00 per sinistro | ||||
R.C. Inquinamento Accidentale (Sez. 3 - Art.8, punto 14) | € 1.500.000,00 per sinistro | 10% minimo € 1.000,00 per sinistro | ||||
R.C. per danni ad impianti e condutture sotterranei (Sez. 3 - Art.8, punto 15) | € 250.000,00 per sinistro e anno assicurativo | € 500,00 per sinistro | ||||
R.C. per danni da cedimento o franamento del terreno (Sez. 3 - Art. 8, punto 16) | € 1.500.000,00 per sinistro e anno assicurativo | € 1.000,00 per sinistro | ||||
R.C. per furto perpetrato mediante uso di impalcature e ponteggi eretti dall’Assicurato o da imprese o persone di cui lo stesso si avvalga (Sez. 3 - Art. 8, punto 25) | € 150.000,00 assicurativo | per | sinistro | e | anno | € 1.000,00 per sinistro |
Art. 3 – Calcolo del premio
Il premio anticipato dovuto dalla Contraente viene così calcolato:
Retribuzione annua lorda | Tasso lordo pro-mille | Premio lordo anticipato |
€ 1.322.000,00 | ‰ | €……………………. |
Scomposizione del premio annuale:
Premio annuo imponibile | € | |
Imposte | € | |
Premio annuo lordo anticipato | € |
Rimane convenuto tra le parti che la regolazione premio da effettuarsi a norma dell’Art.6 - Sezione 2 della presente polizza verrà calcolata sulla base del tasso lordo espresso nel presente articolo.
Art. 4 – Riparto di coassicurazione
Il rischio viene ripartito tra le seguenti Società secondo le percentuali qui di seguito indicate:
Società | Agenzia | Percentuale di ritenzione |
Art.5 – Disposizione finale
Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte. Il presente capitolato normativo abroga e sostituisce ogni diversa previsione degli stampati della Società eventualmente uniti all’assicurazione, restando convenuto che la firma apposta dal Contraente su detti stampati vale esclusivamente quale presa d’atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società eventualmente partecipanti alla coassicurazione.
IL CONTRAENTE LA SOCIETÀ
……………………….. ………………….
Ai fini degli artt. 1341 e 1342 del C.C. il sottoscritto dichiara di avere attentamente letto e di approvare espressamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione:
● Sez. 2 - art. 6) Regolazione del premio;
● Sez. 2 - art. 7) Recesso a seguito di sinistro;
● Sez. 2 - art. 11) Foro ed Organismo di mediazione competenti;
● Sez. 3 - art. 5) Esclusioni;
● Sez. 3 - art. 9) Obblighi in caso di sinistro;
● Sez. 4 - art. 2) Limiti di risarcimento, scoperti, franchigie.
IL CONTRAENTE
………………………..
Xxxxx, accettato e sottoscritto in il
IL CONTRAENTE
………………………..
CRITERIO DI VALUTAZIONE TECNICA E RELATIVI PUNTEGGI
Massimale di polizza per ogni sinistro RCT | PUNTEGGIO ATTRIBUITO | |
Opzione base € 5.000.000,00 | 0 | |
Opzione 1 € 6.000.000,00 | 10 | |
Opzione 2 € 7.000.000,00 | 20 | |
Massimale di polizza per ogni sinistro RCO | PUNTEGGIO ATTRIBUITO | |
Opzione base € 5.000.000,00 per sinistro e persona | 0 | |
Opzione 1 € 6.000.000,00 per sinistro e per persona | 10 | |
Opzione 2 € 7.000.000,00 per sinistro e per persona | 20 |
Sottolimite Interruzioni e sospensioni di attività | PUNTEGGIO ATTRIBUITO | |
Opzione base € 1.500.000,00 per sinistro | 0 | |
Opzione 1 € 2.000.000,00 per sinistro | 5 | |
Opzione 2 € 2.500.000,00 per sinistro | 10 |
Sottolimite Inquinamento accidentale | PUNTEGGIO ATTRIBUITO | |
Opzione base € 1.500.000,00 per sinistro | 0 | |
Opzione 1 € 2.000.000,00 per sinistro | 3 | |
Opzione 2 € 2.500.000,00 per sinistro | 10 |
Franchigia frontale RCT | PUNTEGGIO ATTRIBUITO | |
Opzione base € 1.000,00 per sinistro | 0 | |
Opzione 1 € 750,00 per sinistro | 3 | |
Opzione 2 € 500,00 per sinistro | 10 |