Settore Gestione Risorse Ufficio Risorse Materiali
Direzione Regionale dell’ Xxxxxx Xxxxxxx
Settore Gestione Risorse Ufficio Risorse Materiali
Contratto per la concessione del servizio di gestione della mensa e del bar della sede dell’Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale dell’Xxxxxx Xxxxxxx - Xxx Xxxxx Xxxx, 00 – Bologna - Servizio a ridotto impatto ambientale D.M. 25/7/2011.
CIG:
Il giorno _ _ 2015
in Bologna in Xxx Xxxxx Xxxx x. 00,
l’Agenzia delle Entrate (di seguito denominata anche semplicemente “Agenzia”), con sede in Bologna, Xxx Xxxxx Xxxx, 00 – 00000 Xxxxxxx, codice fiscale e Partita IVA 06363391001, in questo atto rappresentata dal dott. nella sua qualità di Direttore Regionale, domiciliato per la carica presso la sede della Direzione Regionale dell’Xxxxxx Xxxxxxx, in Bologna, alla Xxx Xxxxx Xxxx x. 00,
e
la Società _ con sede legale in alla via
- codice fiscale e Partita IVA n. nella
persona del Sig. nato a il
nella sua qualità di procuratore speciale elettivamente domiciliato, ai fini del presente contratto, presso la sede della stessa,
PREMESSO CHE
- l’Agenzia delle Entrate ha indetto una procedura aperta per l’affidamento del servizio di gestione della mensa e del bar a ridotto impatto ambientale - secondo il D.M. 25/7/2011 ed in linea con i principi del Piano d’Azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione - della sede della Direzione Regionale dell’Xxxxxx Xxxxxxx, mediante bando spedito all’Ufficio delle Pubblicazioni della Comunità Europea in data 7 luglio 2015;
- la Società, avendo presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa, è risultata aggiudicataria della gara a seguito del provvedimento del Direttore Regionale prot. n. _ _ del , fatto salvo l’esito delle verifiche antimafia, fiscali, penali e le altre prescritte e consentite dalla legge;
1
- le parti convengono che il Capitolato tecnico ed i suoi allegati, il Disciplinare nonché le offerte tecnica ed economica e gli atti menzionati nel presente contratto costituiscono parte integrante e sostanziale del medesimo;
tutto ciò premesso, si conviene e stipula quanto segue:
Art. 1 – OGGETTO
Il presente contratto ha ad oggetto il servizio di gestione della mensa e del bar a ridotto impatto ambientale - ai sensi del D.M. 25/7/2011 e in linea con i principi del Piano d’Azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione ovvero Piano d’Azione Nazionale sul Green Public Procurement (PANGPP) - della Direzione Regionale dell’Xxxxxx Xxxxxxx dell’Agenzia le cui attività consistono principalmente in:
a) approvvigionamento, preparazione e cottura degli alimenti oggetto dei pasti presso la cucina della mensa di Xxx Xxxxx Xxxx, 00;
b) collocazione delle vivande nella apposita catena self-service;
c) distribuzione dei pasti agli utenti;
d) pulizia locali ed attrezzature, manutenzione attrezzature;
e) predisposizione del menù giornaliero che dovrà essere affisso in luogo concordato con l’Agenzia stessa;
f) servizio bar presso i locali destinati a tale uso presso la sede di Xxx Xxxxx Xxxx, 00.
Art. 2 - MODALITÀ DI ESECUZIONE
Il servizio dovrà essere eseguito secondo le modalità definite nel Capitolato tecnico al quale si fa espressamente rinvio ed in base all’offerta tecnica presentata dalla Società in sede di gara che viene integralmente recepita.
L’orario minimo di funzionamento del servizio bar è compreso nell’arco di tempo dalle ore 7,45 alle ore 15,30 per 5 giorni alla settimana, dal lunedì al venerdì, con esclusione delle festività infrasettimanali.
L’orario minimo di funzionamento del servizio di mensa interna è compreso nell’arco di tempo dalle ore 12,30 alle ore 14,30 per 5 giorni alla settimana, dal lunedì al venerdì, con esclusione delle festività infrasettimanali.
Deve essere garantita agli utenti la disponibilità di tutte le portate previste nel menù giornaliero almeno sino alle ore 14,15.
L’utilizzo della mensa potrà essere concesso insindacabilmente dall’Agenzia, previa specifica autorizzazione, anche a soggetti esterni e/o non dipendenti, alle medesime condizioni contrattuali riservate ai dipendenti. La Società si impegna espressamente ad espletare il servizio nel rispetto della vigente normativa fiscale.
L’Agenzia si riserva altresì la facoltà, con preavviso di 15 giorni, di modificare le modalità e l’orario di erogazione del servizio.
Sospensione del servizio: qualora l’Agenzia debba ordinare per qualsiasi causa la
sospensione del servizio mensa anche per periodi rilevanti, l’appaltatore non avrà diritto ad alcun risarcimento.
Art. 3 - DECORRENZA E DURATA
Il servizio avrà la durata di tre anni a decorrere dalla stipula del presente contratto senza possibilità di proroga, se non per il periodo necessario all’espletamento della procedura di gara per l’individuazione del nuovo gestore.
Art. 4 - OBBLIGHI A CARICO DELLA SOCIETA’
4.1 La Società si obbliga ad eseguire le attività di pulizia della cucina e delle attrezzature in essa presenti, nonché della sala mensa e del bar e delle relative zone di servizio come dettagliatamente descritto al punto 17.2 del Capitolato tecnico.
4.2 Nei casi di sciopero del personale, agitazioni sindacali, ecc. la Società dovrà essere in grado di fornire il servizio come indicato all’art. 14.1 del Capitolato tecnico.
In situazioni di emergenza, come ad esempio la mancanza di acqua o di energia elettrica, verranno adottate le precauzioni di cui al suddetto articolo 14.2 del Capitolato tecnico.
Verranno tuttavia concordate le soluzioni più idonee a limitare i disagi arrecati.
4.3 La Società si fa carico degli oneri indicati nell’art. 15 del Capitolato tecnico.
4.4 La Società si obbliga ad osservare le norme igienico-sanitarie di cui all’art. 17 del Capitolato tecnico.
4.5 La Società si obbliga a presentare un rapporto semestrale nel quale dovrà elencare tipi, quantità dei prodotti alimentari, metodi di produzione ed origine dei prodotti acquistati per la commessa, allegando documentazione appropriata (per l’origine, ad esempio, le certificazioni relative allo standard internazionale sui sistemi di gestione della rintracciabilità di filiera ISO 22005:200710). L’Agenzia si riserva la facoltà di richiedere ulteriori report, documentazioni o informazioni. Dovrà dichiarare inoltre la quantità approssimativa di prodotti alimentari non consumati nel corso del periodo e le misure intraprese per ridurre tali quantità.
4.6 La Società si obbliga ad utilizzare - nella fase di somministrazione e consumo dei pasti - posate, stoviglie e bicchieri riutilizzabili (in ceramica, vetro, metallo, etc.).
Solo per documentate esigenze tecniche potrà essere possibile il ricorso a prodotti monouso, forniti dall’Aggiudicataria.
In tal caso, qualora nel territorio comunale sia attiva la raccolta della frazione organica dei rifiuti, potranno essere utilizzate posate, stoviglie e bicchieri biodegradabili e compostabili in conformità alla norma UNI EN 13432:2002. La Società dovrà fornire certificati di prodotto che attestino la conformità a tale norma.
4.7 La società si obbliga a garantire al proprio personale che, nell’ambito delle attività di formazione previste nel proprio sistema di gestione ambientale, siano affrontate le seguenti tematiche:
Alimentazione e salute
Alimentazione e ambiente affrontando, tra gli altri, il tema dell’opportunità di ridurre i consumi di carne anche per gli impatti ambientali causati dalle pratiche correnti di allevamento di animali
Caratteristiche dei prodotti alimentari in relazione al territorio di coltivazione e di produzione
Stagionalità degli alimenti
Corretta gestione dei rifiuti
Uso dei detersivi a basso impatto ambientale
Energia, trasporti e mense.
Art. 5 - LOCALI, ATTREZZATURE, UTENZE
5.1 L’Agenzia, concede in uso, a titolo di comodato, alla Società aggiudicataria dell’appalto, i locali mensa ubicati in Xxx Xxxxx Xxxx x. 00 con i relativi impianti, arredi ed attrezzature, fisse e mobili, di dotazione, necessari per l’espletamento del servizio.
La Società si obbliga a conservare e custodire con cura e diligenza quanto affidatole adottando ogni cura finalizzata alla migliore conservazione delle stesse ed al puntuale rispetto delle norme di igiene.
I locali concessi in comodato saranno presi in carico dalla Società e dovranno essere mantenuti e adeguati, a cura della Società stessa, a norma delle vigenti leggi in materia di sicurezza (D.lgs. n. 81/2008) nonché in materia di igiene degli alimenti (D.lgs. n. 155/1997).
5.2 La Società provvederà, come previsto all’art. 13 del Capitolato di gara:
alla manutenzione ordinaria delle strutture, delle attrezzature, degli impianti, degli arredi, degli elettrodomestici e dei materiali presenti. Detta manutenzione dovrà comprendere in particolare tutti gli interventi ed i controlli;
alla integrazione e sostituzione di attrezzature, arredi, materiali, vasellame, posateria e vassoi ricevuti in comodato;
al pagamento delle utenze telefoniche;
alla pulizia dei locali, lavaggio e riordino delle attrezzature;
agli interventi di disinfestazione e derattizzazione
alla pulizia degli scarichi, dei pozzetti degrassatori e delle fosse biologiche.
5.3 Resta a carico dell’Agenzia la manutenzione straordinaria delle attrezzature fisse e mobili, degli impianti e dei locali.
La Società si impegna a segnalare tempestivamente gli eventuali guasti degli impianti e delle attrezzature usate.
Graveranno sulla Società i costi per i tutti i danni causati da incuria, cattivo uso, negligenza, imperizia, dolo o colpa del personale della Società.
5.4 Le condizioni dei locali e dei beni al momento della consegna risulteranno da apposito verbale che verrà congiuntamente redatto tra l’Ufficio Risorse Materiali dell’Agenzia e l’appaltatore.
Entro il 31 dicembre di ogni anno la Società e l’Agenzia effettueranno congiuntamente l’inventario dei beni di cui sopra.
Al termine del servizio la Società si impegna a riconsegnare i locali, gli impianti e le attrezzature messi a disposizione dall’Agenzia, nello stato in cui si trovano al momento della consegna, tenuto conto della normale usura.
Le eventuali difformità riscontrate rispetto al corrispondente verbale di consegna formano oggetto di valutazione economica e i relativi importi sono addebitati alla Società, alla quale è comunque riconosciuto il diritto del contraddittorio.
5.5 Restano a carico dell’Agenzia il pagamento della Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani , le spese per il consumo di energia elettrica, acqua, gas e quant’altro dovesse essere strettamente necessario all’esecuzione del servizio. Sono altresì a carico dell’Agenzia le utenze relative ai consumi per il condizionamento termico.
Art. 6 - PERSONALE DI SERVIZIO
6.1 La Società si obbliga ad impiegare personale qualificato ed idoneo a svolgere il servizio, istruito ed informato in materia di igiene alimentare nonché addestrato ad utilizzare in sicurezza i vari macchinari e attrezzature presenti nei locali destinati alla mensa.
L’Agenzia declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone e/o a cose derivanti da un cattivo uso delle apparecchiature concesse in dotazione.
6.2 Il personale dovrà presentarsi in ordine e munito di apposita divisa; gli indumenti indossati per la preparazione e distribuzione del pasto devono essere distinti da quelli adoperati per le operazioni di pulizia, lavaggio e manutenzione locali, impianti, attrezzature, stoviglie, ecc..
La Società rilascerà all’Agenzia l’elenco nominativo, con relativa qualifica e mansione, del personale addetto.
Almeno cinque giorni prima dell’attivazione del servizio dovrà fornire all’Agenzia la documentazione indicata nel Capitolato tecnico relativa al personale che impiegherà nel servizio.
La stessa documentazione dovrà essere presentata ogniqualvolta si verifichino modifiche nell’organico impiegato.
6.3 Qualora il personale incaricato dalla Società sia ritenuto dall’Agenzia non idoneo ad operare all’interno delle proprie strutture, dovrà essere sostituito con altro che risponda pienamente ai requisiti che si esigono. L’Agenzia si riserva la facoltà di richiedere, con nota motivata, la sostituzione del responsabile della cucina, qualora il servizio prestato non riscontri il gradimento degli utenti.
6.4 La Società è tenuta ed erogare a favore di ciascun dipendente impiegato nell’appalto il numero delle ore di formazione e addestramento proposte in sede di gara.
Dell’esecuzione di tale incombenza alla fine di ogni anno dovrà essere rilasciata idonea documentazione.
6.5 La Società si obbliga inoltre ad adempiere alle disposizioni comunque previste all’art. 19.2 del Capitolato di gara.
Art. 7 - OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI
La Società si obbliga ad applicare nei confronti dei propri dipendenti, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi
nazionali e provinciali di lavoro di categoria, nonché ad assolvere tutti i conseguenti oneri, compresi quelli previdenziali, assicurativi e sociali, manlevando l’Agenzia da ogni responsabilità in merito.
La Società si obbliga, infine, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino al loro rinnovo.
Art. 8 - SICUREZZA SUL LUOGO DEL LAVORO
La Società si impegna formalmente a porre in atto tutti gli accorgimenti necessari affinché siano scrupolosamente rispettate, durante lo svolgimento del servizio, le disposizioni relative alla normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro ed in particolare del D.lgs. n. 81/2008 e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di validità del presente contratto in quanto applicabili.
La Società si obbliga ad adempiere alle disposizioni comunque previste al punto
19.3 del Capitolato di gara.
La Società si impegna, infine, ad uniformarsi alle procedure di emergenza e di pronto soccorso sanitario in vigore presso la sede ove si svolgeranno le attività contrattuali.
Per motivi di sicurezza, il personale della Ditta aggiudicataria sarà dotata di apposito badge dal quale evincere l’ora di ingresso e di uscita, al fine di avere contezza del personale presente nella struttura in caso di esodo.
Art. 9 - RAPPRESENTANTI DELLE PARTI
(Rappresentante Società-DDE-Commissione di vigilanza-RUP-Agenzia)
9.1 La Società nominerà un proprio responsabile del servizio con l’incarico di organizzare e controllare il personale addetto, coordinandone le mansioni e verificando che tutti i compiti inerenti il servizio di ristorazione vengano eseguiti puntualmente e diligentemente.
9.2 Il Capo Ufficio Risorse Materiali della Direzione Regionale dell’Xxxxxx Xxxxxxx, in qualità di Direttore dell’Esecuzione del contratto, sarà l’interlocutore del responsabile del servizio nominato dalla Società e della Commissione di vigilanza di cui sotto.
9.3 L’Agenzia ha istituito una apposita Commissione di vigilanza (“Commissione Mensa e Bar”) incaricata di verificare periodicamente, di norma con cadenza trimestrale, la qualità e la rispondenza del servizio proposto ai dipendenti. La Commissione ha inoltre facoltà di procedere in ogni tempo a: ispezioni, verifiche tecniche, igieniche, sia con riguardo ai cibi e alle bevande somministrate, sia con riguardo alla cura e alla pulizia dei locali e delle attrezzature. La medesima facoltà è riconosciuta al Direttore dell’Esecuzione.
La Commissione di vigilanza riferirà gli esiti delle attività di propria competenza, debitamente verbalizzate in maniera dettagliata al Capo Ufficio Risorse Materiali della Direzione Regionale dell’Xxxxxx Xxxxxxx, in qualità di Direttore dell’Esecuzione del presente Contratto.
9.4 Qualora la Commissione abbia rilevato degli inadempimenti della Società che comportino l’applicazione di penali, il Direttore dell’Esecuzione procederà alla contestazione scritta degli addebiti all’esecutore, assegnandogli un termine di 15 giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Della contestazione è informato anche il Responsabile del Procedimento.
9.5 Qualora le predette controdeduzioni siano valutate negativamente ovvero sia scaduto il termine senza che l’esecutore abbia risposto, il Direttore dell’Esecuzione comunica tempestivamente al Responsabile del Procedimento - anche tramite e-mail - ogni elemento utile per procedere all’applicazione delle penali.
9.6 Nel caso in cui vengano rilevati gravi inadempimenti o si verifichino casi per cui l’Agenzia ha la facoltà di risolvere di diritto il contratto, il Direttore dell’Esecuzione comunica tempestivamente al Responsabile del Procedimento - anche tramite e-mail - ogni elemento utile alla determinazione della gravità della situazione ai fini della valutazione della risoluzione del contratto.
9.7 Il Responsabile del Procedimento, su segnalazione del Direttore dell’Esecuzione, propone all’Agenzia l’applicazione delle penali e/o la risoluzione del contratto.
9.8 Il provvedimento di applicazione delle penali e di risoluzione del contratto sono adottati dal Direttore Regionale su proposta del Responsabile del Procedimento.
Art. 10 - CONTROLLI IGIENICI E MERCEOLOGICI
L’Agenzia si riserva la più ampia facoltà di effettuare o far effettuare a terzi visite e controlli dei locali con prelievo di campioni dei generi somministrati secondo quanto meglio dettagliato all’art. 18 del Capitolato tecnico.
Dal canto suo la Società aggiudicataria deve avviare tutte le procedure di autocontrollo per verificare l’igiene e la sicurezza dei prodotti alimentari secondo i principi su cui è basato il sistema di analisi dei rischi e di controllo dei punti critici HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) di cui al D.lgs. 155/97 e secondo quanto dalla stessa indicato nell’offerta tecnica.
Art. 11 - ASSICURAZIONI - RESPONSABILITA’ – LICENZE
11.1 A copertura dei rischi connessi all’attività oggetto del presente atto, ivi compresi incendi, scoppi ed intossicazioni alimentari, la Società aggiudicataria ha stipulato con primaria compagnia assicuratrice una polizza assicurativa
R.C.T. verso terzi ed una R.C.O per i prestatori d’opera, per tutta la durata dell’appalto, con massimali, in ogni caso non inferiori a:
- 4 milioni di Euro per sinistro, col limite di 2,5 milioni di Euro per ogni persona danneggiata (per morte o lesioni personali) e di 1 milione di Euro per danni a cose, relativamente alla Responsabilità civile verso terzi (Rct);
- 2,5 milioni di Euro per sinistro, col limite di 1,5 milioni di Euro per persona infortunata, relativamente alla Responsabilità civile verso prestatori d'opera (Rco).
Sono escluse eventuali franchigie.
11.2 Alla Società fa interamente carico ogni responsabilità per danni che, in relazione all’espletamento del servizio possono derivare all’Agenzia o a terzi, persone o cose, ivi compresa la responsabilità del buon funzionamento degli impianti adoperati e quella riguardante gli infortuni del personale addetto nonché l’addestramento del personale stesso in materia di prevenzione.
L’Agenzia non si assume alcuna responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero derivare alla Società o ai suoi dipendenti nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Capitolato o per qualsiasi altra causa.
11.3 Sono a carico dell’appaltatore tutti gli adempimenti e gli oneri relativi al rilascio ed al rinnovo delle autorizzazioni sanitarie e delle licenze commerciali.
Art. 12 - RESPONSABILITA’ CIVILE
12.1 La Società assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da persone o cose, dell’Agenzia e/o terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze o quant’altro attiene all’esecuzione delle prestazioni contrattuali riferibili ad essa o a soggetti incaricati.
12.2 La Società si obbliga a tenere indenne e, dunque, risarcire l’Agenzia per ogni eventuale pregiudizio e/o danno che la stessa Agenzia dovesse subire a seguito di qualsiasi azione e/o pretesa proposta o avanzata nei propri confronti da parte di terzi.
Art. 13 – CAUZIONE
A garanzia dell’esatto e completo adempimento degli obblighi contrattuali, la Società ha costituito, secondo le modalità di cui all’art. 6.2 del Disciplinare di gara, una cauzione definitiva per un importo pari ad € ( )
rilasciata da……………………………………………….
In caso di inesatto o mancato adempimento degli obblighi contrattuali l’Agenzia si rivarrà, senza alcuna formalità, sulla cauzione definitiva, incamerandola, a ristoro di ogni danno e delle penali contrattuali, salvi gli ulteriori eventuali danni subiti.
Art. 14 - CORRISPETTIVI E MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il corrispettivo per l’erogazione dei pasti sarà versato alla Società direttamente dai dipendenti dell’Agenzia.
La Società si obbliga ad accettare in luogo del pagamento in denaro anche i buoni pasto cartacei o elettronici in dotazione al personale dell’Agenzia.
L’Agenzia potrà aderire alle convenzioni Consip per la fornitura dei buoni pasto, ovvero procedere ad autonoma selezione. Ai fini del pagamento dei singoli pasti si terrà in considerazione esclusivamente il valore facciale dei buoni pasto, non rilevando le eventuali commissioni richieste dalle Società emettitrici.
La Società si organizzerà con opportuni strumenti (es. schede magnetiche) per consentire ai dipendenti dell’Agenzia l’utilizzo anche parziale del buono pasto.
MENSA: Per le diverse tipologie di menù verranno corrisposti i seguenti corrispettivi:
inserire prezzi offerti
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In ogni tipologia di menù è inclusa l’acqua microfiltrata.
BAR:
inserire prezzi offerti
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Art. 15 - DIVIETO DI CESSIONE
È fatto divieto alla Società di cedere il presente contratto. In caso di inosservanza, da parte della Società, del predetto divieto, l’Agenzia, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno e spesa, avrà facoltà di risolvere immediatamente il contratto e di commissionare a terzi l’esecuzione delle residue prestazioni contrattuali in danno della Società.
Art 16 - CESSIONE DELL’AZIENDA E/O MUTAMENTO DELL’OGGETTO SOCIALE
16.1 La Società, qualora intenda cedere l’intera azienda o il ramo di attività che assicura le prestazioni contrattuali o prima di mutare tipo sociale, deve darne comunicazione scritta all’Agenzia, trasmettendo all’Ufficio Risorse Materiali tutta la documentazione riguardante l’operazione, almeno 30 giorni prima del compimento della stessa.
16.2 L’Agenzia si riserva, a suo insindacabile giudizio, di proseguire o meno il rapporto contrattuale con il soggetto cessionario ovvero di recedere dal contratto.
16.3 Il mancato preavviso di cui sopra fa sorgere in capo all’Agenzia la facoltà di recedere dal presente contratto.
Art. 17 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
17.1 L’Agenzia potrà risolvere il contratto di diritto ex art. 1456 cod. civ., mediante semplice lettera raccomandata senza bisogno di messa in mora, nei seguenti casi:
- frode e grave negligenza nell’esecuzione del servizio;
- stato di inosservanza della Società riguardo a tutti i debiti contratti per l’esercizio della propria impresa e per l’esecuzione del contratto;
- manifesta incapacità nell’esecuzione del servizio;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie dei lavoratori;
- sospensione del servizio da parte della Società senza giustificato motivo;
- rallentamento del servizio senza giustificato motivo in misura tale da pregiudicare la realizzazione del servizio nei termini previsti dal contratto;
- subappalto fuori dei casi espressamente consentiti dal Disciplinare di gara, dal presente contratto e dalla legislazione vigente;
- reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti;
- sopravvenienza di provvedimenti fiscali, contributivi e penali che accertassero delle irregolarità, a carico della Società o degli amministratori;
- mancato rispetto dell’obbligo di effettuare tutte le transazioni relative all’esecuzione del presente contratto attraverso l’utilizzo dei conti correnti dedicati accesi presso le banche o la società Poste Italiane S.p.A., ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, così come previsto dalla legge n. 136/2010 e s.m.i., da ultimo modificata dal D.L. 187/2010;
- provvedimenti definitivi che attestino violazioni rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte, tasse e contributi e, comunque, in ogni caso di perdita dei requisiti di accesso alle pubbliche gare ex art. 38 D.lgs. 163/2006 e s.m.i.;
- tutte le altre ipotesi previste dal presente Xxxxxxxxx.
17.2 Con la risoluzione del contratto, sorge per l’Agenzia il diritto di affidare a terzi l’esecuzione del servizio, o la parte rimanente di questo, in danno della Società inadempiente.
17.3 L’affidamento a terzi verrà comunicato alla Società inadempiente, mediante comunicazione scritta, trasmessa anche via fax, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione e degli importi relativi.
17.4 Alla Società inadempiente saranno addebitate le eventuali spese sostenute in più dall’Agenzia rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse possono essere prelevate dal deposito cauzionale, senza pregiudizio dei diritti dell’Agenzia sui beni della Società. Nel caso di minore spesa nulla compete alla Società inadempiente.
17.5 L’esecuzione in danno non esime la Società dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere, a norma di legge, per i fatti che hanno motivato la risoluzione.
Art. 18 - RECESSO
18.1 La Società espressamente acconsente a che l’Agenzia possa recedere dal contratto in qualsiasi momento, dandone avviso, mediante lettera raccomandata, almeno un mese prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione.
18.2 La Società rinuncia, fin d’ora, a qualsiasi pretesa di indennizzo e/o risarcimento e/o rimborso alcuno a qualsiasi titolo.
18.3 L’Agenzia si riserva, inoltre, la facoltà di recedere insindacabilmente ed in ogni tempo dal contratto qualora, nel corso dell’esecuzione dell’appalto, vengano attivate convenzioni Consip che prevedano condizioni più vantaggiose per l’Amministrazione.
Art. 19 – PENALI
19.1 L’Agenzia, previa contestazione alla Società da parte del Direttore dell’esecuzione, la quale ha la facoltà di fornire le proprie controdeduzioni nel termine di 15 giorni, si riserva di applicare le seguenti penali, per singola rilevazione e giorno.
19.2 Qualora vengano impiegate figure professionali diverse da quelle previste in numero e qualifica rispetto a quanto stabilito nell’art. 19.1 del Capitolato tecnico, l’Agenzia applicherà una penale pari ad € 500,00, salvo il diritto al risarcimento del maggior danno.
19.3 Qualora il personale indossi indumenti da lavoro non conformi rispetto a quanto stabilito nell’art. 19.1 del Capitolato tecnico, l’Agenzia applicherà una penale pari ad € 200,00, salvo il diritto al risarcimento del maggior danno.
19.4 Qualora venga praticato un orario di apertura al pubblico del servizio di mensa e bar diverso da quanto previsto agli artt. 7.1 e 7.2.1 del Capitolato tecnico, l’Agenzia applicherà una penale pari ad € 200,00, salvo il diritto al risarcimento del maggior danno.
19.5 Qualora non venga garantita agli utenti la disponibilità di tutte le portate previste nel menù giornaliero almeno sino alle 14,15, secondo quanto previsto all’art. 7.2.1 del Capitolato tecnico, l’Agenzia applicherà una penale pari ad € 300,00, salvo il diritto al risarcimento del maggior danno.
19.6 Per ogni giorno di ritardo nella presentazione delle documentazioni, report o informazioni richieste all’art. 15 del Capitolato tecnico, l’Agenzia applicherà una penale pari ad € 200,00, salvo il diritto al risarcimento del maggior danno.
19.7 Qualora la Società non rispetti la temperatura di conservazione degli alimenti, l’Agenzia applicherà una penale pari ad € 500,00, salvo il diritto al risarcimento del maggior danno.
19.8 Qualora la Società non assicuri il regolare svolgimento del servizio nella distribuzione dei pasti, come indicato all’art. 19.1 del Capitolato, l’Agenzia applicherà una penale pari ad € 300,00, salvo il diritto al risarcimento del maggior danno.
19.9 Qualora, anche una sola materia prima, immagazzinata o presente in cucina, non sia conforme ai requisiti previsti nel Capitolato tecnico, l’Agenzia applicherà una penale pari ad € 500,00, salvo il diritto al risarcimento del maggior danno.
19.10 In caso di mancato rispetto delle grammature previste dall’All. A al Capitolato tecnico (verificato su 3 pesate della stessa preparazione), l’Agenzia applicherà una penale pari ad € 300,00, salvo il diritto al risarcimento del maggior danno.
19.11 In caso di mancata attuazione delle norme locali di gestione dei rifiuti, l’Agenzia applicherà una penale pari ad € 500,00, salvo il diritto al risarcimento del maggior danno.
19.12 In caso di mancata conformità alle prassi di autocontrollo igienico sanitario di cui all’art. 18.3 del Capitolato tecnico, l’Agenzia applicherà una penale pari ad
€ 1000,00, salvo il diritto al risarcimento del maggior danno.
19.13 Qualora non venga correttamente preparato o non predisposto, nonostante la richiesta, un menù per celiaci, di cui all’art. 7.2.3 del Capitolato tecnico, l’Agenzia applicherà una penale pari ad € 500,00, salvo il diritto al risarcimento del maggior danno.
19.14 In caso di risultanze da analisi di matrici alimentari non conformi per indicatori igienici, l’Agenzia applicherà una penale pari ad € 500,00, salvo il diritto al risarcimento del maggior danno.
19.15 In caso di rilevazione di corpi estranei nei pasti serviti, anche se imputabile alle materie prime, l’Agenzia applicherà una penale pari ad € 300,00, salvo il diritto al risarcimento del maggior danno.
19.16 In caso di risultanze da analisi di matrici alimentari non conformi per indicatori patogeni, mancato rispetto di quanto previsto dal Capitolato e non specificato nelle penali, l’Agenzia applicherà una penale pari ad € 500,00, salvo il diritto al risarcimento del maggior danno.
19.17 In caso di mancato rispetto circa gli aspetti di sostenibilità ambientale richiesti (specifiche tecniche di base) e dichiarati in sede di offerta (specifiche tecniche premianti), l’Agenzia applicherà una penale pari ad € 500,00, salvo il diritto al risarcimento del maggior danno.
19.18 In caso di mancato rispetto degli obblighi di formazione che la Società ha nei confronti dei propri dipendenti, l’Agenzia applicherà una penale pari ad € 500,00, salvo il diritto al risarcimento del maggior danno.
19.19 In caso di mancato rispetto di quanto previsto dal Capitolato o dal presente Contratto e non specificato sopra, l’Agenzia applicherà una penale pari ad € 300,00, salvo il diritto al risarcimento del maggior danno.
19.20 Nel caso in cui l’evento che ha causato l’applicazione della penale abbia a ripetersi nell’arco dello stesso anno solare, l’Agenzia si riserva di raddoppiare la penale precedentemente assegnata, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
19.21 L’Agenzia può altresì procedere alla determinazione dei danni sofferti rivalendosi, nei confronti della Società, con l’incameramento della cauzione e, ove se ciò non bastasse, agendo nel pieno risarcimento dei danni subiti, oltre alla risoluzione del contratto.
Art. 20 – SERVIZI AUSILIARI
Il concessionario ha dichiarato/non ha dichiarato di affidare a terzi i soli servizi di lavanderia e pulizia xxxxxx (xxxx xxxxx 0 Xxxxxxxxxxxx xx xxxx).
Art. 21 - TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
21.1 La Società, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010, così come modificata dal D.L. 187/2010 e s.m.i., è obbligata ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
21.2 Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.
21.3 Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall’Agenzia e dalla Società, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall’Autorità di vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture.
Ai sensi del comma 7 dell’art. 3 della legge citata il conto dedicato è il seguente:
.
La Società si impegna a comunicare all’Agenzia, entro 7 giorni, ogni eventuale variazione relativa ai predetti conti corrente e ai soggetti autorizzati ad operare su di essi.
21.4 La Società, inoltre, si obbliga ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti un’apposita clausola, a pena di nullità assoluta, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata legge.
La Società si impegna a dare immediata comunicazione all’Agenzia ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia di
della notizia di inadempimento della propria controparte (subappaltatore-subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
La Società si impegna, altresì, a trasmettere i predetti contratti all’Agenzia, stante l’obbligo di verifica imposto alla stazione appaltante dal comma 9 del predetto art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i.
21.5 La Società si impegna, ancora, ad effettuare i pagamenti destinati ai dipendenti, ai consulenti nonché ai fornitori di beni e servizi rientranti nelle spese generali nonché quelli destinati ad immobilizzazioni tecniche tramite il conto corrente dedicato.
21.6 Ai sensi dell’art. 3, comma 5 della L.136/2010 e s.m.i., l’Agenzia indica che il Codice Identificativo di Gara (CIG) è: 6319738CC4
Art. 22 - DISPOSIZIONI ANTIMAFIA
22.1 La Società prende atto che la validità e l’efficacia del presente contratto è subordinata all’integrale e assoluto rispetto della vigente legislazione antimafia, incluse le disposizioni di cui alla L. 136/2010 relativa al “Piano straordinario contro le mafie” e s.m.i. In particolare, la Società garantisce che nei propri confronti non sono stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né sono pendenti procedimenti per l’applicazione delle
medesime disposizioni, ovvero condanne che comportino l’incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.
22.2 La Società si impegna a comunicare tempestivamente all’Agenzia, pena la risoluzione di diritto del presente contratto:
- eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori, emessi a carico della Società stessa ovvero del suo legale rappresentante, nonché dei componenti del proprio organo di amministrazione, anche successivamente alla stipula del contratto;
- ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% (due percento), ed ogni altra modificazione intervenuta nel proprio assetto proprietario, nella struttura, negli organismi tecnici e/o amministrativi;
- ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione emanata successivamente alla stipula del presente contratto.
22.3 L’Agenzia si riserva, inoltre, il diritto di verificare la permanenza, per tutta la durata del contratto, dei requisiti previsti dalle disposizioni antimafia relativamente a tutti i soggetti di cui ai commi precedenti.
22.4 Le parti convengono espressamente che, nel caso fossero emanati i provvedimenti di cui al precedente comma 1 nell’arco della durata del contratto, esso si intenderà immediatamente risolto, fatta salva la facoltà dell’Agenzia di richiedere il risarcimento dei danni subiti.
Art. 23 - OBBLIGO DI RISERVATEZZA
La Società si impegna, pena la risoluzione del presente contratto e fatto salvo, in ogni caso, il diritto dell’Agenzia al risarcimento dei danni subiti, a non divulgare, anche successivamente alla scadenza del contratto, notizie relative all’attività svolta dall’Agenzia quale Pubblica Amministrazione, delle quali sia venuta a conoscenza nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché a non eseguire e a non permettere che altri eseguano copia, estratti, note od elaborazioni di qualsiasi genere di atti di cui sia eventualmente venuta in possesso in ragione dell’incarico ad essa affidato con il presente contratto.
Art. 24 - RAPPRESENTANZA LEGALE E TECNICA
24.1 Per la forma e l’esecuzione del presente contratto le Parti sono rappresentate come segue:
- la Società: , domiciliato per la carica in , alla via
;
- Agenzia: , Direttore Regionale domiciliato per la carica in Bologna alla xxx Xxxxx Xxxx, 00.
24.2 La Società indica, quale proprio rappresentante tecnico al quale l’Agenzia comunicherà le eventuali modifiche da apportare all’oggetto del servizio,
.
Art. 25 - DOMICILIO LEGALE
25.1 A tutti gli effetti del presente contratto le Parti convengono di eleggere il proprio domicilio come segue:
- la Società: ;
- l’Agenzia: xxx Xxxxx Xxxx, 00 - 00000 - Xxxxxxx.
25.2 Resta, pertanto, inteso che ogni comunicazione relativa al presente contratto deve essere indirizzata al domicilio di cui al precedente comma.
Art. 26 - TUTELA DEI DATI PERSONALI
26.1 I dati personali conferiti ai fini dell’esecuzione del presente contratto saranno oggetto di trattamento manuale, informatico e telematico da parte dell’Agenzia nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, esclusivamente per le finalità connesse all’esecuzione del presente atto.
26.2 Resta inteso che competono alla Società i diritti di cui all’art. 7 del succitato decreto.
26.3 Il titolare del trattamento dei dati personali è l’Agenzia medesima.
Art. 27 - FORO COMPETENTE
Le parti convengono che per qualsiasi controversia derivante dall’interpretazione e/o dall’esecuzione del presente contratto, il Foro competente sia esclusivamente quello di Bologna.
Art. 28 - SPESE
Sono a carico della Società tutte le spese contrattuali e gli oneri fiscali.
La Società Agenzia delle Entrate
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La Società dichiara di conoscere ed espressamente approva, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del c.c., le clausole di cui agli articoli:
2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 19, 21, 27, 28.
La Società