Servizio per il trasporto marittimo e aereo e della continuità territoriale
Servizio per il trasporto marittimo e aereo e della continuità territoriale
Oggetto: “Contratto di servizio pubblico in emergenza di trasporto marittimo in continuità territoriale con l’isola dell’Asinara: linea Porto Xxxxxx – Asinara (Cala Reale) e v.v. (CIG 84713245B6).” Rep. n. 18 del 20.11.2020 - Proroga tecnica dal 1° aprile 2023 al 31 dicembre 2023.
IL DIRETTORE
VISTO lo Statuto Speciale della Regione Autonoma della Sardegna, approvato con Legge Costituzionale n. 3 del 26 febbraio 1948, e le relative norme di attuazione;
VISTA la Legge Regionale 7 gennaio 1977 n. 1, recante “Norme sull’organizzazione amministrativa della Regione Sarda sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali” e s.m.i.;
VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998 n. 31, concernente “Disciplina del personale regionale e dell’organizzazione degli Uffici della Regione” e s.m.i.;
VISTA la nota della Direzione generale dei trasporti prot. n. 13064 del 09.08.2022 con la quale, ai sensi del comma 4 dell’art. 30 della L.R. n. 31/1998, sono state attribuite, per vacanza del titolare, le funzioni di Direttore del Servizio per il trasporto marittimo e aereo e della continuità territoriale all’Ing. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, in quanto dirigente con maggiore anzianità nella qualifica fra quelli assegnati alla Direzione generale di cui il servizio fa parte;
VISTO il Regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio concernente l’applicazione del principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi all’interno degli Stati membri (cabotaggio marittimo) e la Comunicazione della Commissione Europea del 22 aprile 2014 (COM (2014) 232 final);
VISTO il Decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 recante “Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell’articolo 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59” e s.m.i, per quanto compatibili;
VISTO il Decreto legislativo del 17 aprile 2001, n. 234 e s.m.i., recante “Norme di attuazione dello statuto speciale della Sardegna per il conferimento di funzioni amministrative” con il quale si è data attuazione alla legge “Bassanini” n. 59 del 1997 e sono state espressamente attribuite alla Regione Sardegna le funzioni e i compiti che il D.Lgs. n. 112/1998 ha conferito alle regioni a statuto ordinario, subordinandole, peraltro, all’effettivo trasferimento delle risorse e beni necessari;
VISTO l’art. 19-ter del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135 - “Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità' europee” convertito, con modificazioni, nella legge 20 novembre 2009 n. 166 “Disposizioni di adeguamento comunitario in materia di liberalizzazione delle rotte marittime” – per quanto compatibile, il quale prevede, tra l’altro, la liberalizzazione delle rotte di cabotaggio marittimo, il conferimento alle regioni (per quelle a statuto speciale nel rispetto dei relativi statuti) delle funzioni e dei compiti di programmazione e di amministrazione relativi ai servizi di cabotaggio marittimo di servizio pubblico che si svolgono all’interno di una stessa regione;
VISTA la Legge Regionale 7 dicembre 2005 n. 21, recante “Disciplina e organizzazione del trasporto pubblico locale in Sardegna” e s.m.i.;
VISTA la Legge Regionale 12 ottobre 2012 n. 18, recante “Disposizioni in materia di continuità territoriale marittima e modifiche alla legge regionale n. 1 del 1977” che, tra l’altro, individua, all‘art. 4, comma1, lett. c, fra i servizi marittimi di preminente interesse regionale anche i servizi di collegamento di passeggeri e merci con le isole minori della Sardegna e con la Corsica;
VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “Codice dei contratti pubblici”, e s.m.i,
VISTO in particolare l’art. 106 comma 11 del D.Lgs. 50/2016 secondo cui “la durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante”.
VISTA la Legge 6 novembre 2012 n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione" e s.m.i.;
VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e s.m.i.;
VISTO il Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2022/2024, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 14/6 del 29.04.2022;
VISTE le Leggi Regionali 21 febbraio 2023, n. 1, “Legge di Stabilità 2023” e n. 2 “Bilancio di Previsione 2023–2025”;
VISTA la Delibera dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART) n. 22/2019 del 13.03.2019, recante “Misure regolatorie per la definizione dei bandi delle gare per l'assegnazione dei servizi di trasporto marittimo di passeggeri da, tra e verso le isole, e degli schemi delle convenzioni da inserire nei capitolati delle medesime gare, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, lettera f), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni e integrazioni” e rispettivi allegati, con la quale l’Autorità ha approvato le linee guida in materia di affidamento dei servizi di cabotaggio marittimo di passeggeri;
VISTO il Decreto dell’Assessore dei trasporti n. 6 del 03.12.2019, recante “Definizione dei servizi minimi di trasporto pubblico marittimo in continuità territoriale fra la Sardegna e l’Isola dell’Asinara e del quadro tariffario di riferimento”, con il quale sono stati definiti i servizi minimi di trasporto pubblico marittimo in continuità territoriale con l’isola dell’Asinara (linea Porto Xxxxxx – Cala Reale) e del quadro tariffario di riferimento;
DATO ATTO che con Determinazioni Rep. n. 13 Prot. n. 778 del 23.01.2020 e Rep. n. 172 Prot. n. 4087 del 08.05.2020 è stata indetta una procedura di gara aperta per l’affidamento del servizio pubblico di trasporto marittimo in oggetto, e che con Determinazione n. 301/6647 del 20.7.2020 è stata formalizzata la presa d’atto di gara deserta in quanto non sono pervenute offerte;
DATO ATTO che con Determinazione Rep. n. 482 Prot. n. 9204 del 21.10.2020 è stata indetta la procedura negoziata informatizzata, senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell’Art. 2, comma 3 e 4, del D.L. 16 luglio 2020 n. 76, convertito con modificazioni nella L. 120/2020, e dell’Art. 63, comma 2, lett. c), del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento in emergenza del servizio in argomento, e che con Determinazione Rep. n. 541 Prot. n. 10201 del 18.11.2020 il medesimo servizio è stato aggiudicato alla Società Delcomar S.r.l. unico operatore economico che ha presentato offerta;
VISTO il Contratto di servizio Rep. n. 18 del 20.11.2020 (e rispettivi allegati) stipulato con l’aggiudicataria Delcomar S.r.l. - con sede legale in Xxx Xxxxxxx 00 – 00000 Xxxxxxxx - C.F/P.I. 01217940905 per lo svolgimento del servizio in oggetto, per l’importo di euro 1.846.300,00, IVA esclusa, per una durata di dodici mesi con decorrenza dal 23.11.2020 al 22.11.2021;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 20/17 del 01.06.2021 recante “Disposizioni di indirizzo politico-amministrativo per l’affidamento con procedura ad evidenza pubblica dei servizi minimi di trasporto marittimo in continuità territoriale con l’isola dell’Asinara - linea Porto Xxxxxx Cala Reale e v.v. ai sensi dell’art. 8 della legge regionale n. 31 del 13 novembre 1998 e s.m.i.”;
VISTA la Determinazione rep. n. 738 prot. n. 17732 del 22.12.2021 con la quale è stata indetta una procedura aperta informatizzata per l’affidamento in concessione del servizio pubblico di trasporto marittimo in continuità territoriale Linea Porto Xxxxxx-Cala Reale (Isola dell’Asinara) e
v.v. (CIG 902634792D), per la durata di 72 mesi, da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, e contestualmente sono stati approvati gli atti di gara (GU/S S251 27/12/2021 667468-2021-IT, GURI: GU n. 150 del 29.12.2021);
DATO ATTO che nelle more dell’espletamento della suddetta procedura, il contratto di servizio rep. 18/2020 è stato prorogato, con Determinazione Rep. n. 607 Prot. n. 16118 del 19.11.2021, (per il periodo dal 23.11.2021 al 03.12.2021) e con Determinazione Rep. n. 658 Prot. n. 16813 del 02.12.2021
(periodo dal 04.12.2021 al 22.04.2022);
DATO ATTO che per la predetta procedura aperta non sono pervenute offerte, e con Determinazione Rep.
n. 96 Prot. n. 5420 del 01.03.2022 è stata formalizzata la presa d’atto di gara deserta;
DATO ATTO che in seguito all’esito di gara deserta, sono intercorse delle interlocuzioni con l’Autorità di Regolazione dei Trasporti relativamente alla possibilità di effettuare alcune modifiche agli atti di gara su alcuni aspetti tecnico-economici in vista dell’espletamento di una nuova procedura di gara ad evidenza pubblica;
DATO ATTO che in esito a tali interlocuzioni è stata attuata una complessa rivalutazione e ridefinizione di alcuni aspetti economico/finanziari, finalizzata all’individuazione di opportune soluzioni alternative atte a garantire un livello di utile ragionevole tale da consentire il raggiungimento dell’equilibrio economico-finanziario del servizio, oltre che un contenimento dei costi correlati all’espletamento del medesimo e una congrua remunerazione per l’attività svolta dall’impresa affidataria;
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 2, comma 3 e 4, del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 e s.m.i., e dell’art. 63, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016, si è ritenuto di provvedere all’affidamento del servizio in argomento mediante procedura negoziata;
VISTA la Determinazione Rep. n. 344 Prot. n. 11092 del 16.06.2022 di approvazione dell’avviso di indagine di mercato finalizzato all’acquisizione di manifestazioni di interesse per individuare gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata a seguito della quale è pervenuta, entro il 23.06.2022, una sola manifestazione di interesse (Delcomar S.r.l.) acquisita agli atti d’ufficio con protocollo n. 11360 del 23.06.2022;
VISTA la propria determinazione Rep. 386 prot. n. 11496 del 27.06.2022 con la quale è stata indetta la procedura negoziata informatizzata, senza previa pubblicazione di un bando di gara, ed invitato l’unico operatore che ha manifestato interesse alla suindicata indagine di mercato e ritenuto idoneo in quanto ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti richiesti ai sensi di legge e dalla citata Determinazione n. 344/2022;
DATO ATTO che in ragione delle ulteriori tempistiche che si sono rese necessarie per l’espletamento della suddetta procedura, il Contratto di servizio Rep. 18/2020 è stato prorogato, con Determinazione Rep. n. 165 Prot. n. 8313 del 15.04.2022 per il periodo dal 23.04.2022 al 30.06.2022 e con Determinazione Rep. n. 393 Prot. n. 11565 del 29.06.2022 per il periodo dal 01.07.2022 al 31.12.2022;
DATO ATTO che anche per la predetta procedura negoziata non sono pervenute offerte, e con Determinazione Rep. 475 Prot. n. 12729 del 01.08.2022 è stata formalizzata la presa d’atto di gara deserta;
DATO ATTO che successivamente l’esito della suddetta procedura sono state avviate nuove e numerose interlocuzioni con l’Autorità di Regolazione dei Trasporti e con l’Associazione di categoria al fine di valutare le criticità sottese alle procedure di affidamento andate deserte e le possibili soluzioni da adottare per far fronte alle stesse;
RITENUTO quindi necessario - nel rispetto dei principi di economicità, semplificazione, non aggravamento del procedimento, oltre che della estrema urgenza, derivante da eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice (gara aperta deserta e procedura negoziata deserta) - provvedere ad un nuovo affidamento del servizio tramite una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 50/2016;
DATO ATTO che agli atti di gara sono state apportate le medesime innovazioni comunicate all’ART con nota prot. 17456 del 25.11.2022 in sede di indizione di procedura aperta per l’affidamento in concessione del servizio di collegamento marittimo con le isole minori di San Xxxxxx e La Maddalena;
DATO ATTO che previamente alla pubblicazione della nuova procedura di gara, con Determinazione Rep.
n. 10 Prot. n. 228 del 05.01.2023 è stato approvato l’Avviso pubblico di indagine di mercato e rispettivi allegati, finalizzato all’acquisizione di manifestazioni di interesse per l’individuazione di operatori economici da invitare alla medesima e che è pervenuta una sola manifestazione di interesse da parte della Compagnia Ensamar S.r.l.;
VISTA la propria Determinazione Rep. n. 57 Prot. n. 2393 del 30.01.2023 con la quale è stata indetta una procedura negoziata - senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. c), per la durata massima di 72 mesi, da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, per un importo complessivo a base d’asta pari a euro 12.262.500,96 (IVA esclusa), ed è stato invitato l’unico operatore che ha manifestato interesse alla suindicata indagine di mercato;
DATO ATTO che in ragione delle ulteriori tempistiche che si sono rese necessarie per l’espletamento della suddetta procedura, il Contratto di servizio Rep. 18/2020 è stato prorogato, con Determinazione Rep. n. 811 Prot. n. 18890 del 27.12.2022 per un periodo di tre mesi dal 1° gennaio al 31 marzo 2023;
DATO ATTO che per la predetta procedura negoziata non sono pervenute offerte, e con Determinazione Rep. n. 92 Prot. n. 5077 del 20.02.2023, è stata formalizzata la presa d’atto di gara deserta;
CONSIDERATO che tale grave situazione venutasi a creare in conseguenza della mancata risposta degli operatori economici a partecipare a ben tre procedure ad evidenza pubblica, nonostante le innovazioni introdotte nella seconda e terza gara (tra le quali, tra l’altro, l’aumento della base d’asta) è riconducibile a dinamiche di mercato esogene all’Amministrazione che si è prontamente e diligentemente attivata per arrivare all’affidamento dei servizi;
CONSIDERATO che nelle more dell’espletamento della nuova procedura ad evidenza pubblica e quindi della successiva individuazione del nuovo soggetto aggiudicatario e dell’effettiva consegna del servizio, il venir meno del collegamento marittimo, determinerebbe un grave nocumento all’interesse pubblico generale poiché verrebbero lese le finalità di salvaguardia e tutela dell’Ente Parco dell’Asinara e la possibilità di assicurare il trasporto di mezzi e merci, oltre che delle persone, da e verso l’isola dell’Asinara l’interruzione del servizio in oggetto può essere ricompresa nel concetto di “danno grave all’interesse pubblico” previsto dall’art. 32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 configurando, pertanto, l’ipotesi di interruzione di pubblico servizio;
ATTESO che la previsione di cui all’art. 2, commi 2 e 3, del contratto – che disciplina la proroga del contratto - debba essere necessariamente ponderata con l’interesse superiore e primario di
garantire senza soluzione di continuità, il servizio pubblico essenziale di trasporto marittimo in argomento, a partire dal 1°aprile c.a. quale unico ed insostituibile collegamento tra le isole minori e la Sardegna e valutata sulla base del peculiare contesto di riferimento;
RITENUTO pertanto di procedere con un’ulteriore proroga tecnica del contratto di servizio vigente ai medesimi patti e condizioni, per un periodo di 9 mesi, dal 01.04.2023 al 31.12.2023, e, comunque, non oltre l’individuazione del nuovo soggetto aggiudicatario e stipulazione del relativo contratto, che determinerà automaticamente la risoluzione della predetta proroga tecnica;
TENUTO CONTO che con nota prot. n. 6599 del 07.03.2023 è stata comunicata alla Società Delcomar S.r.l., la volontà di procedere alla proroga tecnica del contratto;
VISTA la nota prot. n. 38 del 20.03.2023 (prot. RAS 7505 del 20.03.2023) con la quale la Società Delcomar S.r.l. ha riscontrato la nota sopracitata evidenziando la richiesta di riconoscimento dei maggiori oneri che dovrà sostenere per l’acquisto del carburante;
VISTA la propria nota prot. n. 8077 del 29.03.2023 di riscontro alla suddetta richiesta, con la quale è stata confermata alla Compagnia la volontà di procedere alla proroga tecnica sino al 31.12.2023 ai medesimi patti e condizioni tecniche ed economiche;
CONSIDERATO che l’importo dovuto per la proroga del Contratto Rep. n. 18/2020 dal 01.04.2023 al 31.12.2023 è pari ad euro 1.530.152,25 (di cui imponibile pari a euro 1.391.047,50 e IVA al 10% pari a euro 139.104,75), calcolato sul prezzo determinato in sede di vigenza contrattuale e riportato nel sopracitato contratto;
DATO ATTO che gli oneri conseguenti dalla presente proroga trovano copertura a valere sullo stanziamento per l’anno 2023 del cap. SC07.0611 - CdR 00.13.01.02 – iscritto nell’ambito della Missione 10, Programma 03, Titolo 1, Macroaggregato 103 del Bilancio regionale 2023-2025 e che all’impegno delle relative somme si provvederà con successivo provvedimento contabile;
DATO ATTO che è stato predisposto uno schema di atto aggiuntivo al contratto di servizio in oggetto con il quale è stato fissato il nuovo termine di scadenza del contratto al 31.12.2023 limitatamente al periodo di proroga in argomento;
ATTESTATA l'assenza di situazioni di conflitto di interessi del Dirigente e dei dipendenti che hanno partecipato al procedimento, ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 7, 15 e 19, comma 9, del Codice di comportamento del personale della Regione Autonoma della Sardegna adottato con D.G.R. n. 43/7 del 29/10/2021;
D E T E R M I N A
ART. 1 Per le motivazioni in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione, il Contratto di servizio Rep. n. 18 del 20.11.2020 (e rispettivi allegati) stipulato tra la Regione e la Società Delcomar S.r.l - con sede legale in Xxx Xxxxxxx 00 – 00000, Xxxxxxxx
– C.F./P.I. 01217940905 – disciplinante il “servizio pubblico in emergenza di trasporto marittimo in continuità territoriale con l’Isola dell’Asinara: linea Porto Xxxxxx – Asinara (Cala Reale) e v.v. (CIG:84713245B6)” è prorogato per nove mesi dal 1° aprile 2023 al 31 dicembre 2023 e, comunque, non oltre l’individuazione del nuovo soggetto aggiudicatario e stipulazione del relativo contratto, che determinerà automaticamente la risoluzione della predetta proroga tecnica.
ART. 2 Il corrispettivo per la proroga dal 1° aprile 2023 al 31 dicembre 2023 del predetto Contratto Rep.
n. 18/2020 è pari è pari ad euro 1.530.152,25 (di cui imponibile pari a euro 1.391.047,50 e IVA al 10% pari a euro 139.104,75) calcolato sul prezzo determinato in sede di vigenza contrattuale e riportato nel sopracitato contratto.
ART. 3 Gli oneri conseguenti dalla proroga di cui al presente provvedimento trovano copertura a valere sullo stanziamento per l’anno 2023 del cap. SC07.0611 - CdR 00.13.01.02 - iscritto nell’ambito della Missione 10, Programma 03, Titolo 1, Macroaggregato 103 del Bilancio regionale 2023-
2025.
ART. 4 È approvato lo schema di atto aggiuntivo al Contratto di servizio Rep. 18/2020, allegato al presente provvedimento e che si trasmette contestualmente alla Società Delcomar S.r.l. per la relativa sottoscrizione.
ART. 5 Il responsabile unico del procedimento (RUP) è il Direttore pro tempore del Servizio per il trasporto marittimo e aereo e della continuità territoriale dell’Assessorato dei Trasporti.
ART. 6 Il presente provvedimento è comunicato alla Società Delcomar S.r.l., aggiudicataria del contratto di servizio in oggetto.
ART. 7 La presente determinazione è pubblicata, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna e sul sito della Regione Autonoma della Sardegna xxx.xxxxxxx.xxxxxxxx.xx.
ART. 8 Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) della Sardegna, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica o comunicazione dello stesso.
La presente Determinazione è trasmessa, ai sensi dell’art. 21 della L.R. n. 31/98, all’Assessore Regionale dei Trasporti ed al Direttore Generale di questo Assessorato.
Il Direttore del Servizio
(ex art. 30, comma 4, L.R. 31/1998) Xxxxxxxx Xxxxxxxxx
Firmato digitalmente da Xxxxxxxx Xxxxxxxxx 30/03/2023 18:32:54