CONTRATTO DI POLIZZA AUTO
Set Informativo
CONTRATTO DI POLIZZA AUTO
Il presente Set Informativo, contenente il Documento Informativo Precontrattuale (DIP),
il Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo (DIP Aggiuntivo), le Condizioni Contrattuali comprensive di glossario e l’informativa sulla privacy, deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione del contratto.
EDIZIONE 25 GENNAIO 2023
Sommario
DOCUMENTO INFORMATIVO DEI CONTRATTI
DI ASSICURAZIONE DANNI (DIP) Pag 1 di 2
DOCUMENTO INFORMATIVO PRECONTRATTUALE AGGIUNTIVO PER I PRODOTTI ASSICURATIVI R.C. AUTO
(DIP AGGIUNTIVO) Pag 1 di 6
CONDIZIONI CONTRATTUALI Pag 1 di 16
GLOSSARIO Pag 1 di 16
CAPITOLO 1 - NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE Pag 1 di 16
1.1 Come posso stipulate la mia polizza? Pag 1 di 16
1.2 In che modo si conclude il mio contratto? Pag 1 di 16
1.3 Cosa devo fare se i dati che ho dichiarato
cambiano nel tempo? Pag 1 di 16
1.4 Cosa fa Direct Assicurazioni per il controllo
e la repressione delle frodi? Pag 2 di 16
1.5 Sono previste delle spese in caso di modifica
di contratto? Pag 2 di 16
1.6 Cosa succede se trasferisco la proprietà della mia auto (se la vendo, la cedo in conto vendita,
la demolisco, la esporto definitivamente all’estero,
la ritiro dalla pubblica circolazione)? Pag 2 di 16
1.6.1 Se ometto di comunicare a Direct Assicurazioni
di aver trasferito la proprietà della mia auto? Pag 2 di 16
1.7 Cosa succede al mio contratto se mi rubano
l’auto? Pag 2 di 16
1.8 Se anche Direct Assicurazioni è d’accordo, posso
annullare il mio contratto anche per altri motivi? Pag 2 di 16
1.9 Se mi rivolgo a un intermediario? Pag 2 di 16
1.10 Qual è il foro competente? Pag 2 di 16
CAPITOLO 2 - RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO Pag 2 di 16
2.1 Che cosa è assicurato? Pag 2 di 16
2.2 Ci sono limiti di copertura? Pag 3 di 16
2.4 Opzione con sconto di premio Pag 3 di 16
2.4.1 Risarcimento in forma specifica- cosa comporta? Pag 3 di 16
2.5 Opzione con pagamento di premio aggiuntivo –
Zero rivalsa in caso di guida in stato di ebbrezza Pag 3 di 16
2.6 Quale forma tariffaria è applicata
al mio contratto? Pag 3 di 16
2.7 Cos’è l’attestato di rischio? Pag 4 di 16
2.8 Dove vale la mia assicurazione x.x.xxxx? Pag 4 di 16
CAPITOLO 3 - DANNI AL VEICOLO Pag 4 di 16
3.1 Cosa assicurano le garanzie danni? Pag 4 di 16
3.2 Ci sono dei limiti di copertura? Pag 4 di 16
3.3 Cosa comprende la garanzia Incendio e furto? Pag 4 di 16
3.3.1 Ci sono delle esclusioni/limitazioni specifiche
della garanzia Incendio e furto? Pag 4 di 16
3.4 Che cosa assicura la garanzia Cristalli? Pag 5 di 16
3.4.1 Ci sono delle esclusioni/limitazioni specifiche
della garanzia Cristalli? Pag 5 di 16
3.5 Cosa assicura la garanzia Eventi Naturali? Pag 5 di 16
3.5.1 Ci sono delle esclusioni/limitazioni specifiche
della garanzia Eventi Naturali? Pag 5 di 16
3.6 Cosa assicura la garanzia Kasko? Pag 5 di 16
3.7 Perdita delle chiavi Pag 5 di 16
3.8 Che cosa si intende con diritto di surrogazione?
Come opera? Pag 5 di 16
3.9 Dove vale la mia assicurazione danni al veicolo? Pag 5 di 16
CAPITOLO 4 - INFORTUNI DEL CONDUCENTE Pag 5 di 16
4.1 Cosa assicura la garanzia Infortuni
del Conducente? Pag 5 di 16
4.1.1 Morte Pag 5 di 16
4.1.2 Invalidità permanente Pag 6 di 16
4.2 Ci sono delle esclusioni/limitazioni? Pag 6 di 16
4.3 Le lesioni sono cumulabili fra loro? Pag 6 di 16
4.4 Dove vale la copertura? Pag 6 di 16
CAPITOLO 5 - ASSISTENZA Pag 6 di 16
DEFINIZIONI Pag 6 di 16
5.1 Norme Generali Pag 6 di 16
5.1.1 Operatività della polizza Pag 6 di 16
5.1.2 Esclusioni Pag 6 di 16
SEZIONE A) SOCCORSO STRADALE Pag 7 di 16
5.2 Prodotto BASE - Assistenza autoveicoli Pag 7 di 16
5.2.1 Dépannage (riparazione del veicolo sul luogo
dell’immobilizzo) Pag 7 di 16
5.2.2 Soccorso stradale Pag 7 di 16
5.2.3 Recupero difficoltoso Pag 7 di 16
5.2.4 Servizio di accompagnamento Pag 7 di 16
5.3 Prodotto TOP - Assistenza autoveicoli Pag 7 di 16
5.3.1 Spese di albergo e Rientro al domicilio/ prosecuzione del viaggio (prestazioni valide
ad oltre 100 km dal domicilio dell’Assicurato) Pag 7 di 16
5.3.2 Recupero del veicolo riparato (prestazione valida
ad oltre 100 km dal domicilio dell’Assicurato) Pag 8 di 16
5.3.3 Recupero del veicolo ritrovato dopo il furto (prestazione valida ad oltre 100 km dal domicilio
dell’Assicurato) Pag 8 di 16
5.3.4 Invio pezzi di ricambio Pag 8 di 16
5.3.5 Rimpatrio/Abbandono legale del veicolo Pag 8 di 16
5.3.6 Trasferimento/Rimpatrio sanitario Pag 8 di 16
5.3.7 Viaggio di un familiare in caso di ricovero Pag 9 di 16
5.3.8 Rientro/Assistenza dei fi gli minori privi di tutela Pag 9 di 16
5.3.9 Interprete a disposizione Pag 9 di 16
5.3.10 Auto Sostitutiva Pag 9 di 16
5.4 Estensione territoriale prodotto base
e prodotto Top Pag 9 di 16
CAPITOLO 6 - TUTELA LEGALE Pag 9 di 16
6.1 Cosa assicura Pag 9 di 16
6.2 Delimitazioni dell’oggetto dell’assicurazione Pag 9 di 16
6.3 Casi assicurati Pag 9 di 16
6.4 Estensione della garanzia ad altre fattispecie
di circolazione Pag 10 di 16
6.5 Esclusioni Pag 10 di 16
6.6 Decorrenza della garanzia – Insorgenza
del sinistro Pag 10 di 16
6.7 Denuncia di sinistro e libera scelta del legale Pag 10 di 16
6.8 Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia
assicurativa Pag 10 di 16
6.9 Gestione del sinistro Pag 10 di 16
6.10 Recupero di somme Pag 10 di 16
6.11 Estensione territoriale Pag 10 di 16
CAPITOLO 7 - IL SINISTRO Pag 11 di 16
7.1 Norme comuni Pag 11 di 16
7.1.1 Cosa devo fare in caso di sinistro? Pag 11 di 16
7.1.2 Cosa succede se non denuncio il sinistro
o presento la denuncia in ritardo? Pag 11 di 16
7.1.3 Gestione delle vertenze Pag 11 di 16
7.1.4 Quando si prescrive il diritto al risarcimento
del danno? Pag 11 di 16
7.1.5 Chi può accedere agli atti d’impresa?
In che modo? Pag 11 di 16
7.1.6 Come viene liquidato il danno? Pag 11 di 16
7.1.7 Cosa fa Direct Assicurazioni per controllare
e reprimere le frodi? Pag 11 di 16
7.2 Sinistro Responsabilità Civile Auto Pag 11 di 16
7.2.1 Quando e come posso chiedere il risarcimento del danno direttamente a Direct Assicurazioni? (
Procedura di risarcimento diretto) Pag 11 di 16
7.2.2 Quando devo richiedere il risarcimento del danno all’Impresa di assicurazione
del veicolo responsabile? Pag 11 di 16
7.2.3 Come può ottenere il risarcimento del danno
il passeggero trasportato? Pag 11 di 16
7.2.4 Come ottenere Il rimborso del sinistro per
evitare il malus? Pag 11 di 16
7.2.5 Lesioni di lieve entità Pag 11 di 16
7.2.6 Cosa devo fare se ho un incidente con
un veicolo con targa estera? Pag 11 di 16
7.2.7 Quando posso rivolgermi al fondo
vittime della strada? Pag 12 di 16
7.3 Sinistro Garanzie Danni al veicolo Pag 12 di 16
7.3.1 Cos’è il degrado? Pag 12 di 16
7.3.2. Come viene quantificata la somma assicurata? Pag 12 di 16
7.3.3 Gli optional della mia auto sono assicurati? Pag 12 di 16
7.3.4 Come viene determinato l’ammontare del danno? Pag 12 di 16
7.3.5 Carrozzerie Convenzionate Pag 12 di 16
7.3.6 Procedure di valutazione del danno –
Nomina dei periti Pag 12 di 16
7.3.7 Norme per la liquidazione dei danni
al veicolo Pag 12 di 16
7.4 Sinistro – Garanzia Infortuni Pag 13 di 16
7.4.1 Criteri di indennizzabilità Pag 13 di 16
7.4.2 Obblighi in caso di sinistro Pag 13 di 16
7.5 Sinistro Soccorso stradale Pag 13 di 16
7.6 Sinistro tutela legale Pag 13 di 16
ALLEGATO 1 - LA DISCIPLINA DEL BONUS MALUS Pag 14 di 16
TABELLA A – Coefficienti di determinazione del premio Pag 14 di 16 TABELLA A1 – Variazioni percentuali in assenza
di sinistro Pag 14 di 16
TABELLA B - Classe di conversione universale Pag 15 di 16 TABELLA C – Corrispondenza tra classe CU e classe
interna Direct Assicurazioni Pag 15 di 16
TABELLA D1 - Tabella delle regole evolutive
Direct Assicurazioni Pag 15 di 16
TABELLA D2 - Regole evolutive del bonus/malus –
scala comune di corrispondenza Pag 15 di 16
ALLEGATO 2 - TABELLA DI VALORIZZAZIONE
DEL GRADO DI INVALIDITÀ PERMANENTE Pag 16 di 16
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Pag 1 di 4
INFORMATIVA SULL’USO DELLE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA
PER LE INFORMAZIONI PRECONTRATTUALI
E LA GESTIONE DEI CONTRATTI ASSICURATIVI Pag 4 di 4
Assicurazione R.C. Auto (autovetture e autotassametri) Documento informativo dei contratti di assicurazione danni (DIP)
Impresa: QUIXA Assicurazioni S.p.A.
Prodotto: Auto Direct Assicurazioni Autovetture e Autotassametri
Data Realizzazione 25/01/2023 - Ultima edizione disponibile
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti
Che tipo di assicurazione è?
Ci sono limiti di copertura?
L’Impresa ha diritto a recuperare dall’assicurato le somme pagate ai terzi danneggiati (rivalsa) principalmente nei casi seguenti:
guida in stato di ebbrezza (fino a € 15.000); conducente non abilitato alla guida;
xxxxx subìti dai terzi trasportati in violazione delle disposizioni vigenti;
conducente minore di 22 anni che non abbia conseguito la patente da almeno due anni in caso di opzione “Guida esperta” (fino a € 15.000).
Che cosa è assicurato?
✔ Danni causati a terzi dalla circolazione del veicolo;
✔ Responsabilità civile dei trasportati: danni che questi pos- sono involontariamente causare durante la circolazione;
✔ Responsabilità civile per fatto di figli minori: danni causati dalla circolazione dell’auto guidata, illecitamente, da fi- gli minori;
✔ Ricorso terzi da incendio: danni materiali provocati a ter- zi dall’incendio dell’auto che non si trovi in circolazione fino a un massimo di € 150.000,00.
✔ Pet on board - Animali a bordo: le spese medico veterina- rie sostenute per la cura di lesioni riportate dall’ animale trasportato a bordo del veicolo assicurato, a condizione che il trasporto sia effettuato secondo quanto disposto dal Codice della strada, che le lesioni riscontrate siano compatibili con la dinamica dell’incidente e che lo stesso riscontrabile attraverso un danno alla carrozzeria o alla meccanica del veicolo assicurato. L’estensione opera fino a un massimale di € 500 per un solo incidente durante l’annualità assicurativa;
✔ Xxxxxx Xxxxxx: la responsabilità civile per i danni causati a terzi dal traino di eventuali rimorchi a condizione che tali operazioni siano effettuate in osservanza delle vigenti disposizioni in materia.
La compagnia di assicurazione risarcisce i danni fino a un importo massimo stabilito in polizza (c.d. massimale). La legge prevede un massimale minimo per sinistro di 6 milioni e 70 mila euro per i danni alla persona e di 1 milione e 220 mila euro per i danni alle cose, indipendentemente dal numero di persone coinvolte nel sinistro.
Incendio e furto (opzionale) Cristalli (opzionale)
Eventi Naturali (opzionale) Kasko (opzionale)
Soccorso stradale (opzionale) Infortuni del conducente (opzionale) Tutela legale (opzionale)
Zero rivalsa di caso di ebbrezza (opzionale) Xxxxxxx xxxxxx (opzionale).
Che cosa non è assicurato?
Per legge non sono considerati terzi e non sono coperti dall’assicurazione:
✘ il conducente del veicolo responsabile del sinistro, per i danni a persone e a cose;
✘ il proprietario del veicolo, l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato dominio, il locatario di veicolo in lea- sing, per i danni a cose;
✘ Il coniuge non legalmente separato, il convivente, gli ascendenti e discendenti del conducente e del proprieta- rio del veicolo, dell’usufruttuario, dell’acquirente con pat- to di riservato dominio, del locatario di veicolo in leasing, per i danni a cose;
✘ i parenti ed affini entro il terzo grado del conducente e del proprietario del veicolo, dell’usufruttuario, dell’acqui- rente con patto di riservato dominio, del locatario per veicolo in leasing, se conviventi o a loro carico, per i danni a cose;
✘ se l’assicurato è una società, i soci a responsabilità illimi- tata e, se conviventi o a loro carico, i relativi coniugi non legalmente separati, i conviventi, gli ascendenti e discen- denti, i parenti ed affini entro il terzo grado, per i danni a cose.
Questa polizza assicura la Responsabilità Civile Auto (R.C.A.) delle Autovetture e degli Autotassametri per i danni causati a terzi dalla circolazione in aree pubbliche e private, con formula bonus malus.
Dove vale la copertura?
L’assicurazione ti copre in Italia, nella Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino e negli Stati aderenti all’Unione Europea, nonché in Islanda, in Liechtenstein, in Norvegia, nel Principato di Monaco, in Svizzera, Andorra e Serbia. L’assicurazione ti copre anche negli Stati facenti parte del sistema della Carta Verde riportati nel certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde), che ti viene rilasciato insieme al certificato di assicurazione. L’assicurazione non vale invece per gli Stati le cui sigle internazionali siano barrate sulla Carta Verde.
Che obblighi ho?
Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l’omessa comunicazione dell’aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della polizza e l’esercizio, da parte dell’Impresa, del diritto di rivalsa totale o parziale nei tuoi confronti per i danni pagati ai terzi danneggiati.
Quando e come devo pagare?
Il Premio deve essere pagato al rilascio della polizza. Puoi pagare il premio tramite Carta di credito o MyBank.
Nel caso in cui sia espressamente previsto, il pagamento potrà essere inoltre effettuato mediante finanziamento erogato da Findomestic. Il premio è comprensivo di imposte e contributo al Servizio Sanitario Nazionale (SSN).
Quando comincia la copertura e quando finisce?
La copertura R.C. Auto dura un anno dalla data di decorrenza indicata in polizza, e termina alla scadenza indicata in polizza senza necessità di disdetta. La copertura assicurativa resta comunque attiva per i 15 giorni successivi alla scadenza.
Non è prevista la sospensione temporanea dell’assicurazione.
Come posso disdire la polizza?
Se ci ripensi, hai 15 giorni di tempo dalla decorrenza della polizza per disdire il contratto, sempre che in tale periodo tu non sia stato coinvolto in sinistri.
Inoltre, puoi disdire il contratto in qualsiasi momento per vendita, consegna in conto vendita, furto o rapina, demolizione o esportazione definitiva del veicolo. In questi casi sei tenuto a darne tempestiva comunicazione all’impresa e hai diritto al rimborso della parte di premio già pagata relativa al periodo residuo che però, non comprende le quote relative alle imposte e al contributo al SSN.
Assicurazione R.C. Auto
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi R.C. auto (DIP Aggiuntivo R.C. auto)
Impresa: QUIXA Assicurazioni S.p.A.
Prodotto: Auto Direct Assicurazioni Autovetture e Autotassametri
Data Realizzazione 25/01/2023 - Ultima edizione disponibile.
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’Impresa.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
QUIXA Assicurazioni S.p.A. – marchio commerciale DIRECT Assicurazioni. Sede Legale: Xxxxx Xxxx 00, 00000 – Xxxxxx (XX), Xxxxxx
QUIXA Assicurazioni S.p.A. – Sede Legale: Xxxxx Xxxx 00, 00000 – Xxxxxx (XX), Xxxxxx– sito: xxx.xxxxx.xx - PEC: quixa.assicurazioni@legal- xxxx.xx – email: xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx Telefono: (x00) 00 0000 0000 – Ufficio del Registro delle Imprese di Milano – Monza Brianza – Lodi e C. F. n. 10370450966 – P. I.V.A. GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967 – R.E.A. di Milano n. Ml-2526115 – Direzione
e Coordinamento di AXA Assicurazioni S.p.A. ai sensi dell’art. 2497 bis c.c. – Autorizzata all’esercizio delle Assicurazioni con Provvedimento IVASS n. 0107264 del 17 aprile 2019 – Compagnia iscritta alla Sez. I dell’Albo delle Imprese IVASS al n. 1.00181 – Appartenente al Gruppo Assicurativo AXA ITALIA, iscritto all’Albo Gruppi IVASS con il n. 041.
DIRECT ASSICURAZIONI è un marchio commerciale concesso in uso da QUIXA Assicurazioni S.p.A.
La gestione del servizio di Assistenza e di Tutela Legale è stata affidata da Direct Assicurazioni ad Inter Partner Assistance S.A. - Rappresentan- za Generale per l’Italia - Via Xxxxx Xxxxxxx, 121 - 00156 ROMA - Tel. Numero Verde 000 00 00 00 (per chiamate dall’Italia) – Tel. +39. 00 00000000 (per chiamate dall’estero) – Fax x00.00.00.00.000, di seguito denominata AXA Assistance
Il patrimonio netto di QUIXA Assicurazioni S.p.A., riferito all’ultimo bilancio approvato (esercizio 2021), ammonta a € 109,2 milioni di cui
€ 107,6 milioni di capitale sociale interamente versato e € 1,6 milioni di riserve patrimoniali, compreso il risultato di esercizio. Il solvency ratio al 31 dicembre 2021, ovvero la misura sintetica del grado di solidità patrimoniale della Compagnia, calcolata secondo i criteri e le modalità indicate dalla Direttiva 2009/138/CE del Parlamento Europeo e dal Regolamento delegato (UE) 2015/35, come rapporto tra Fondi propri ammissibili per la copertura del Requisito patrimoniale di solvibilità ed il Requisito stesso, è pari al 161%. Per informazioni patrimoniali sulla società (relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell’impresa) è possibile consultare il sito: xxx.xxxxx.xx.
Al contratto si applica la Legge Italiana
Che cosa è assicurato? | |
Ad integrazione delle informazioni fornite nel Dip Base, si precisa che la responsabilità civile auto è la copertura assicurativa che copre i danni involontariamente cagionati ad altre persone, ai loro animali e alle loro cose, durante la circolazione della tua auto in aree pubbliche e private fino all’importo massimo indicato in polizza (massimale). | |
QUALI PERSONALIZZAZIONI/OPZIONI È POSSIBILE ATTIVARE? | |
Massimali | L’importo minimo previsto dalla legge è pari a: ✔ € 6.450.000 per danni a persona ✔ € 1.300.000 per danni a cose La polizza può essere stipulata per massimali superiori a quelli minimi accettando di pagare un premio più alto. |
Garanzie estese | Estensioni di garanzia (già descritte nel Dip Base) che sono offerte gratuitamente: Gancio Traino, Pet on Board (animali a bordo), Figli Minori, RCA Trasportati, e Ricorso terzi da incendio |
Tipi di guida | La garanzia x.x.xxxx è prestata con la formula “Guida Libera” che ti consente di far guidare l’ auto assicurata da qualunque conducente purché in possesso di regolare patente di guida. Sulla base delle tue richieste ed esigenze di copertura assicurativa, l’offerta può prevedere l’opzione “Guida Esperta” che in tal caso puoi scegliere di attivare. Con tale formula l’auto può essere guidata, oltre che dal proprietario, solo da Conducenti che abbiano compiuto 22 anni e conseguito la patente da almeno 2 anni. L’Impresa potrà esercitare il suo diritto di recuperare dall’assicurato tutte le somme pagate alle persone danneggiate, ai loro animali e alle cose fino a € 15.000 (rivalsa) se il Conducente al momento del sinistro non presenta i requisiti previsti dalla formula “Guida Esperta”. |
OPZIONI CON SCONTO DI PREMIO | |
Risarcimento in forma specifica | L’opzione è applicata a tutti i contratti Direct Assicurazioni e prevede, in caso di incidente con ragione soggetto alla pro- cedura di risarcimento diretto, il tuo impegno a far riparare il veicolo presso una carrozzeria convenzionata. La violazione dell’impegno di cui alla presente clausola comporta l’applicazione a carico dell’assicurato di una penale contrattuale da calcolarsi in misura pari al 30% dell’importo che risulterà dovuto a titolo di risarcimento del danno al veicolo. |
Nel caso in cui la tua auto sia guidata da conducente in stato di ebbrezza e solamente per il primo sinistro, Direct Assicurazioni rinuncia al proprio diritto di rivalsa, a condizione che il tasso alcolemico rilevato non superi il limite di 0.8gr/l.
OPZIONI PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO
Quali coperture posso aggiungere alla mia R.C. Auto con un premio aggiuntivo?
In aggiunta alla garanzia R.C. Auto obbligatoria è possibile, ma non obbligatorio, acquistare ulteriori garanzie e servizi di assistenza, qualora previste dall’offerta a te riservata.
INCENDIO/FURTO (sottoscrizione opzionale) | |
Garanzia di base | La garanzia copre i danni arrecati alla tua auto in caso di ✔ furto (totale o tentato) o rapina; ✔ incendio, scoppio o esplosione dell’impianto di alimentazione. Sono compresi i danni da circolazione causati all’auto successivi al furto o alla rapina, i danni causati alla tua auto nel tentativo di rubare eventuali oggetti trasportati e il valore degli oggetti stessi con i seguenti massimali: ✔ € 1000: massimale complessivo (danni all’auto e oggetti trasportati); ✔ € 200 (massimale per i soli oggetti trasportati). |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | Se la tua auto è stata danneggiata nel tentativo di rubarla, in caso di riparazione presso una carrozzeria non conven- zionata, gli scoperti e i minimi riportati in polizza saranno raddoppiati. La garanzia non comprende i danni: ✔ alle ruote (cerchioni, coperture ed eventuali camere d’aria); ✔ conseguenti ad appropriazione indebita; ✔ verificatisi in occasione di tumulti popolari, sommosse, scioperi, atti di guerra o di terrorismo; ✔ determinati da incendio doloso. All’ estensione riguardante la copertura ai danni causati all’auto per rubare gli oggetti trasportati e il rimborso del valore degli oggetti stessi si applica una franchigia di € 100. |
CRISTALLI (sottoscrizione opzionale) | |
Garanzia di base | La garanzia Cristalli copre le spese che dovrai sostenere per riparare/sostituire i cristalli della tua auto in seguito a rotture accidentali. |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | Sono comprese nella garanzia una riparazione e una sostituzione del vetro nell’annualità assicurativa presso uno dei centri convenzionati con Direct Assicurazioni (Carglass, Glassdrive, VetroCar). La riparazione viene effettuata senza applicazioni di scoperti/franchigie. La sostituzione comporta l’applicazione di uno scoperto pari al 5% o di un minimo pari a € 100. La scelta di rivolgersi a un centro non convenzionato determina il raddoppio degli scoperti e minimi sia per la ripara- zione, sia per la sostituzione. La garanzia non comprende: ✔ le rotture conseguenti a collisione con altri veicoli nonché quelle conseguenti a uscita di strada e ribaltamento; ✔ le rotture conseguenti ad atti vandalici o grandine o conseguenti al furto o tentato furto del veicolo; ✔ i danni determinati ad altre parti del veicolo a seguito della rottura dei cristalli; ✔ i danni ai gruppi ottici e agli specchi retrovisori interni ed esterni; ✔ i danni determinati al tetto apribile o panoramico. |
EVENTI NATURALI (sottoscrizione opzionale) | |
Garanzia di base | La garanzia copre i danni alla tua auto provocati dalla grandine e da altri fenomeni naturali. |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | In caso di riparazione della tua auto presso un riparatore non autorizzato, gli scoperti e i minimi riportati in polizza saranno raddoppiati. È compresa nella garanzia una sola riparazione nell’annualità assicurativa. La garanzia non comprende i danni: ✔ causati dalla pressione dovuta alla caduta di neve o ghiaccio dai tetti, cornicioni, balconate e simili; ✔ causati da eruzioni vulcaniche, terremoti e fenomeni sismici in genere; ✔ al motore e alla trasmissione in conseguenza alla circolazione in zone allagate. |
KASKO (sottoscrizione opzionale) | |
Garanzia di base | La garanzia copre i danni diretti provocati alla tua auto, in seguito a collisione, urto, uscita di strada e ribaltamento. |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | In caso di riparazione della tua auto presso una carrozzeria non convenzionata, gli scoperti e i minimi riportati in polizza saranno raddoppiati. È compresa nella garanzia una sola riparazione nell’annualità assicurativa. La garanzia non comprende i danni: ✔ alle ruote (cerchioni, coperture ed eventuali camere d’aria); ✔ se il conducente guida in stato di ebbrezza; ✔ se il conducente non abilitato alla guida; ✔ conseguenti ad atti di guerra, servizio militare, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo. |
INFORTUNI AL CONDUCENTE (sottoscrizione opzionale) | |
Garanzia di base | La garanzia Infortuni del conducente, assicura il conducente dell’auto in caso di incidente con colpa, corrispondendo un indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell’infortunio fino a un massimale di € 100.000. |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | Nessun indennizzo è previsto per invalidità permanente di grado pari o inferiore al 3% del totale. Se invece l’invalidità permanente risulta superiore a tale percentuale, l’indennizzo sarà liquidato solo per la parte eccedente. Se al momento del sinistro il conducente non ha la cintura di sicurezza allacciata, la percentuale del 3% si intende aumentata al 5% e la somma massima indennizzabile sarà pari al 70% dell’intera somma assicurata. |
Sono esclusi dalla garanzia gli infortuni: ✔ verificatisi in occasione di tumulti popolari, sommosse, scioperi, atti di guerra o di terrorismo; ✔ derivanti da uso di psicofarmaci che non consentano la guida del veicolo, di stupefacenti, o di allucinogeni; ✔ derivanti dall’abuso di alcool se il tasso alcolemico rilevato supera il limite di 0.8 gr/l; ✔ durante la salita o discesa dal veicolo o durante le operazioni di carico e scarico. | |
SOCCORSO STRADALE (sottoscrizione opzionale) | |
Garanzia di base | La garanzia Soccorso Stradale Base offre un servizio di assistenza attivo 24 ore su 24 in Italia e in Europa. Il servizio prevede, in caso di incidente o guasto, l’invio di un carro attrezzi o la riparazione sul posto, qualora sia possibile. La garanzia copre anche il fermo causato dalla foratura delle gomme, dall’esaurimento/errore carburante, dalla rot- tura/smarrimento delle chiavi (o blocco della serratura o dell’antifurto) dall’esaurimento della batteria. Per ogni sinistro il costo massimo sostenuto dall’Impresa è pari a € 150. È previsto inoltre il recupero del veicolo ritrovato a seguito di furto. |
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo | La garanzia Soccorso Stradale Top prevede, in aggiunta alle prestazioni incluse nell’opzione base, il rimborso delle spese sostenute per proseguire il viaggio o per pernottare in hotel, l’invio dei pezzi di ricambio, l’interprete a disposi- zione in caso di ricovero all’estero, il rimpatrio\abbandono legale del veicolo e l’auto sostitutiva. |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | La garanzia copre un massimo di due sinistri durante ciascun anno di validità della copertura. Non sono rimborsate le spese per interventi non autorizzati preventivamente dalla Centrale Operativa. Il soccorso non verrà effettuato in caso di: ✔ circolazione del veicolo al di fuori della rete stradale pubblica o ad essa equivalente (percorsi fuoristrada o zone non raggiungibili da un mezzo di soccorso ordinario); ✔ uso improprio del veicolo e specificatamente atti di pura temerarietà, gare su strada, rally e relative prove); ✔ atti di guerra, servizio militare, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo; ✔ fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale. |
TUTELA LEGALE (sottoscrizione opzionale) | |
Garanzia di base | La garanzia Tutela Legale copre le spese legali e ti fornisce l’assistenza di un avvocato in seguito ad un incidente. Se hai già un avvocato di fiducia, potrai rivolgerti a lui beneficiando dei suoi servizi fino ad un massimale di € 15.000. Tale tutela è estesa anche all’ipotesi in cui il contraente (persona fisica), il coniuge e i figli minori conviventi siano coin- volti in un incidente in veste di pedoni, ciclisti, o come passeggeri di un qualsiasi veicolo pubblico o privato diverso da quello identificato in polizza. |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | Nel caso di controversie tra assicurati con la stessa polizza, la garanzia viene prestata unicamente a favore del contraente. Le garanzie non sono valide: ✔ in materia fiscale, tributaria ed amministrativa; ✔ per le controversie derivanti da rapporti contrattuali in genere; ✔ nelle controversie nei confronti dell’Impresa, durante la procedura del Risarcimento Diretto nel caso in cui l’incarico venga conferito al legale prima che l’Impresa abbia già formulata l’offerta e che tu abbia deciso di non accettarlo. |
XXXXXXX XXXXXX (sottoscrizione opzionale) | |
Garanzia di base | La garanzia, in caso di perdita, smarrimento o sottrazione delle chiavi, ti rimborsa le spese sostenute per la sostitu- zione della serratura (con altra dello stesso tipo), per lo sbloccaggio del congegno antifurto, o per la creazione del duplicato fino a un massimale di € 250. |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | La garanzia non è operante nel caso cui le chiavi siano state smarrite prima della stipula del contratto. La perdita delle chiavi deve essere comprovata da regolare denuncia effettuata alle Autorità competenti. La garanzia opera una sola volta all’interno dell’annualità assicurativa. |
Che cosa non è assicurato? | |
Rischi esclusi | Ad integrazione di quanto già indicato nel DIP Base, sono esclusi anche danni causati da eventuali rimorchi una volta sganciati dalla tua auto. In nessun caso gli assicuratori/ i riassicuratori saranno tenuti a fornire alcuna copertura assicurativa, soddisfare ri- chieste di risarcimento o garantire alcuna indennità in virtù del presente contratto, qualora tale copertura, pagamento o indennità possano esporli a divieti, sanzioni economiche o restrizioni ai sensi di Risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche o commerciali, leggi o norme dell’Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d’America, ove applicabili in Italia. |
Ad integrazione di quanto indicato nel DIP Base, la garanzia Responsabilità Civile esclude i danni causati dalla circolazione dei veicoli nelle aree militari e in quelle riservate al traffico e sosta di aeromobili oppure in piste o circuiti privati e dalla partecipazione a competizioni sportive a prove libere, allenamenti, gare.
Inoltre, l’Impresa potrà esercitare il suo diritto di recuperare dall’assicurato tutte le somme pagate alle persone danneggiate, ai loro animali e alle cose (rivalsa) se il Conducente al momento del sinistro:
✔ abbia provocato danni con dolo;
✔ Si trovi in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti oppure per abuso di psicofarmaci;
✔ si dia alla fuga omettendo di prestare soccorso;
✔ utilizzi il telefono senza utilizzare le auricolari o non in modalità viva voce; oppure recuperare fino a 15.000 euro se:
✔ il conducente abbia la patente scaduta da oltre 180 giorni ma meno di un anno;
✔ la revisione dell’auto sia scaduta da oltre 4 mesi
✔ l’auto circola nonostante sia soggetta a fermo amministrativo
✔ il contratto è stato formulato sulla base di dichiarazioni inesatte/reticenze effettuate dal Contraente
✔ l’auto venga utilizzata per le esercitazioni alla guida per conseguire la patente senza osservare le disposizioni vigenti.
✔ l’auto venga posta in circolazione in violazione delle disposizioni vigenti.
Ci sono limiti di copertura?
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? | |
Cosa fare in caso di sinistro | Denuncia di sinistro: in caso di incidente devi darne comunicazione al Servizio Sinistri di Direct Assicurazioni via e-mail all’indirizzo di posta elettronica xxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx , entro 3 giorni dalla data di accadimento del sinistro o da quando ne sei venuto a conoscenza. La richiesta di risarcimento del danno può essere effettuata direttamente a Direct Assicurazioni (procedura di risarcimento diretto) se concorrono le seguenti condizioni: ✔ il sinistro deve consistere in un urto diretto che non coinvolga più di due veicoli; ✔ il conducente non deve riportare lesioni superiori al 9% d’invalidità; ✔ il luogo di accadimento del sinistro deve essere in Italia, nella Repubblica di San Marino o nella Città del Vaticano; ✔ i veicoli coinvolti devono essere immatricolati in Italia, nella Repubblica di San Marino o nella Città del Vaticano; ✔ i veicoli devono essere assicurati con imprese aventi sede legale in Italia; ✔ qualora il sinistro coinvolga un ciclomotore, questo deve essere munito della targa. Nel caso in cui non ricorrano i presupposti per l’applicazione della procedura di risarcimento diretto, devi inoltrare, xxx xxxxxxxxxxxx x/x, la richiesta di risarcimento dei danni subiti direttamente all’impresa di assicurazione del responsabile utilizzando l’apposito modulo disponibile sul sito www. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx nella sezione “modulistica”. Qualora il veicolo estero coinvolto nell’incidente, risulti immatricolato in uno stato dello Spazio Economico Europeo potrai inviare la richiesta di risarcimento all’impresa italiana che rappresenta quella straniera. Per individuarla, devi rivolgerti a CONSAP - Centro informazioni, tel 06.85.79.61. Per informazioni puoi collegarti al sito internet xxxx://xxx.xxxxxx.xx/ fondi-e-attivita/mondo-assicurativo/centrodi-informazione-italiano, in questa sezione è disponibile anche la modulistica necessaria per la richiesta di accesso alle informazioni sulla copertura r.c. auto. In caso di Incidente stradale avvenuto in uno dei Paesi dello Spazio Economico Europeo (Unione Europea più Islanda, Liechtenstein e Norvegia) provocato da un veicolo non identificato, o di cui risulti impossibile entro due mesi dal sinistro identificare l’assicuratore, devi rivolgere la richiesta di risarcimento a CONSAP S.p.A. xxx.xxxxxx.xx, gestione Fondo di garanzia per le vittime della strada, quale organismo di indennizzo nazionale. Sono risarciti dal fondo vittime della strada, nei limiti del massimale minimo di Legge, i danni a persone e cose causati da: ✔ veicoli non assicurati; ✔ veicoli assicurati con imprese poste in liquidazione coatta amministrativa; ✔ veicoli in circolazione contro la volontà del proprietario; veicoli spediti da altro Stato UE in Italia, sempreché il sinistro sia avvenuto entro 30 giorni dalla data di accettazione della consegna del veicolo; ✔ veicoli esteri con targa non corrispondente o non più corrispondente allo stesso veicolo. ✔ Inoltre, in caso di sinistro causato da veicolo non identificato, sono risarciti: i danni alla persona; i danni alle cose, con una franchigia di € 500, solo nel caso in cui nello stesso sinistro si siano verificati anche danni gravi alla persona. |
Assistenza diretta in convenzione: | |
Rimborso del sinistro per evitare il malus: in caso di incidente con colpa hai facoltà di evitare le penalizzazioni derivanti dall’applicazione del malus e dall’in- dicazione del sinistro nell’ attestato di rischio, rimborsando all’Impresa la somma di denaro liquidata per il sinistro. Nel caso in cui il sinistro ti sia stato liquidato tramite procedura di risarcimento diretto (la controparte è stata liquidata direttamente dalla sua impresa), devi indirizzare la richiesta di rimborso CONSAP – Stanza di compensazione xxx Xxxx, 00 – 00000 Xxxx; telefono: 00.00000000; Fax:00.00000000/547; sito internet: xxx.xxxxxx.xx; e-mail: xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx. Se preferisci puoi richiedere a Quixa Assicurazioni S.p.A. di effettuare la richiesta in tua vece, fermo restando che CONSAP invierà direttamente a te la risposta con l’indicazione dell’importo da versare e gli estremi su cui effettuare il pagamento. In ogni caso, Quixa Assicurazioni S.p.A. si riserva la facoltà di effettuare la richiesta per tuo conto, fermo restando che in tal caso ti verrà fornita opportuna comunicazione circa l’esercizio di tale facoltà e che, anche in questo caso, CONSAP invierà direttamente a te la risposta con l’indicazione dell’importo da versare e gli estremi su cui effettuare il pagamento. Se invece il sinistro sia stato liquidato direttamente da Quixa Assicurazioni S.p.A., potrai rimborsare direttamente l’Impresa. A fronte del rimborso dell’importo liquidato per il sinistro, il contratto viene riclassificato con la conseguente elimina- zione del sinistro nell’attestato di rischio. | |
Gestione da parte di altre Imprese: La gestione dei sinistri relativi alle garanzie Assistenza e Tutela Legale è stata affidata da Direct Assicurazioni ad Inter Par- tner Assistance S.A. - Rappresentanza Generale per l’Italia - Via Xxxxx Xxxxxxx, 121 - 00156 ROMA - Tel. Numero Verde 000 00 00 00 (per chiamate dall’Italia) – Tel. +39. 00 00000000 (per chiamate dall’estero) – Fax x00.00.00.00.000, di seguito denominata AXA Assistance. | |
Prescrizione: ✔ il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze; ✔ i diritti derivanti dal contratto si prescrivono nel termine di due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda; nell’assicurazione della responsabilità civile il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all’Assicurato o ha promosso contro di questo l’azione. | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Le dichiarazioni inesatte o reticenti effettuate al momento della stipula del contratto, possono comportare in caso di sinistro: ✔ per la garanzia responsabilità civile auto, il diritto dell’Impresa di recuperare dall’assicurato tutte le somme pagate alle persone danneggiate, ai loro animali e alle cose (rivalsa) ✔ per le altre garanzie, la mancata operatività delle prestazioni stabilite. |
Obblighi dell’Impresa | L’impresa, una volta ricevuta la richiesta di risarcimento completa di tutti i requisiti previsti dalla normativa in vigore, è tenuta a formulare l’offerta di risarcimento oppure a negarla indicandone i motivi entro 60 giorni per i danni materiali. Il termine di 60 giorni si riduce a 30 nel caso in cui il modulo di denuncia del sinistro sia stato sottoscritto da entrambi i conducenti. In caso di lesioni/ decesso la formulazione dell’ offerta o del diniego dovrà essere adempiuta entro il termine di 90 giorni. |
Qualora la richiesta di risarcimento risulti incompleta, l’impresa richiede al danneggiato entro 30 giorni dalla ricezione della stessa le necessarie integrazioni; in tal caso i termini di cui sopra decorrono nuovamente dalla data di ricezione dei dati o dei documenti integrativi. In caso di risarcimento ex art. 148 del C.A.P., cosiddetta procedura ordinaria, l’impresa deve corrispondere la somma offerta entro 15 giorni, sia in caso di accettazione da parte del danneggiato, sia in caso di suo rifiuto. Nell’ipotesi di silenzio da parte del danneggiato l’offerta dovrà essere invece formulata entro 30 giorni. In caso di risarcimento ex art 149 del C.A.P., cosiddetta procedura di risarcimento diretto, l’impresa deve corrispondere la somma offerta entro 15 giorni, sia in caso di accettazione da parte del danneggiato, che in caso di suo rifiuto o silenzio. In caso sia stata sottoscritta la garanzia Infortuni al Conducente, QUIXA Assicurazioni S.p.A. provvede al pagamento dell’indennizzo entro il termine di 15 giorni dalla data dell’atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo. |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | Puoi effettuare il pagamento del premio, comprensivo di imposta e del contributo sanitario nazionale attraverso le modalità descritte nel DIP Base. |
Rimborso | Se trasferisci la proprietà del tuo veicolo (lo vendi, lo cedi in conto vendita) oppure lo rottami, lo demolisci, lo esporti definitivamente all’estero e decidi di non sostituirlo con un altro veicolo, oppure nel caso in cui ti sia stato rubato, QUIXA ti restituirà la parte di premio R.C. Auto pagata e non goduta, al netto dell’imposta e del contributo al servizio sanitario nazionale. Se ci ripensi entro 14 giorni dalla data di decorrenza della polizza (diritto di recesso), l’impresa è tenuta a rimborsarti il premio per il periodo di rischio non corso al netto dell’imposta e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | Le garanzie presenti in polizza sono in vigore dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza come data di decorrenza. Il contratto ha durata annuale, pertanto l’assicurazione cessa automaticamente alle ore 24.00 della data di scadenza indicata in polizza. La garanzia x.x.xxxx è prestata sino alle ore 24.00 del 15° giorno successivo alla data di scadenza del contratto a condizione che nel frattempo non sia stato stipulato un altro contratto R.C. Auto per il medesimo veicolo presso un’altra Impresa assicurativa. Le garanzie diverse dalla x.x.xxxx sono quindi prestate fino alle ore 24.00 della data di scadenza indicata in polizza. |
Sospensione | Non è prevista la possibilità di sospendere le garanzie. |
Come posso disdire la polizza? | |
Clausola di tacito rinnovo | Il contratto è annuale senza necessità di disdetta e non è dunque previsto il tacito rinnovo nemmeno per le garanzie diverse dalla x.x.xxxx (es. infortuni del conducente, incendio e furto, ecc.). |
Ripensamento dopo la stipulazione | Se ci ripensi, hai 14 giorni di tempo dalla decorrenza della polizza per disdire il contratto, sempre che in tale periodo tu non sia stato coinvolto in sinistri. Direct Assicurazioni provvede al rimborso della parte di premio pagata e non goduta al netto dell’imposta e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale. |
Risoluzione | Hai diritto di risolvere il contratto, ottenendo il rimborso della parte di premio pagata e non goduta, relativa alla sola R.C. Auto, al netto dell’imposta e del contributo al servizio sanitario nazionale, se la tua auto viene: ✔ venduta/consegnata conto vendita ✔ demolita/rottamata ✔ esportata definitamente all’estero ✔ ritirata dalla pubblica circolazione ✔ rubata/ rapinata |
Il prodotto è rivolto ai proprietari di autovetture e autotassametri per cui l’assicurazione r.c auto si intende obbligatoria.
A chi è rivolto questo prodotto?
Il prodotto è distribuito da Quixa Assicurazioni S.p.A. sia direttamente sia attraverso intermediari.
Nel caso in cui il prodotto sia acquistato direttamente presso Quixa Assicurazioni S.p.A., non sono previsti costi di intermediazione. Nel caso in cui la distribuzione del prodotto avvenga attraverso una rete di intermediari la quota parte percepita è pari al 7.39%.
Quali costi devo sostenere?
COME POSSO PRESENTARE RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’impresa assicuratrice | Xxxxxx presentare eventuali reclami relativi al rapporto contrattuale o alla gestione del sinistro a all’ Ufficio Reclami di QUIXA Assicurazioni S.p.A. con le seguenti modalità: 1) Tramite e-mail all’indirizzo xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx 2) Tramite posta all’indirizzo Xxxxx Xxxx 00, 00000 - Xxxxxx (XX) L’impresa dovrà fornirti una risposta entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo. |
All’IVASS | In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all’IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, fax 00.00000000, PEC: xxxxx@xxx.xxxxx.xx . Info su: xxx.xxxxx.xx |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi dei seguenti sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | |
Mediazione | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx. (Legge 9/8/2013, n. 98). |
La Mediazione è obbligatoria e condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un’azione civile nei confronti dell’Impresa, attinente ai contratti assicurativi (ad esclusione delle controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti). | |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa. La Negoziazione Assistita è obbligatoria e condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un’azione civile nei confronti dell’Impresa, attinente alle controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti oppure ad una domanda di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non eccedenti 50.000 euro (salvo che, in relazione a quest’ultimo caso, si tratti di controversie relative a materie già soggette alla mediazione obbligatoria). |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | Conciliazione paritetica: per le controversie relative ai sinistri r.c. auto, la cui richiesta di risarcimento per danni a persone e/o cose non sia superiore a €15.000 è possibile rivolgersi aduna delle Associazioni dei Consumatori ade- renti all’accordo con l’Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici (ANIA). Per attivare tale strumento occorre compilare l’apposito modulo, reperibile sul sito dell’ANIA e sui siti delle Associazioni dei Consumatori suddette, seguendo le istruzioni ivi fornite, ed inviarlo all’Associazione dei Consumatori prescelta. Tale sistema di risoluzione delle controversie è facoltativo. Arbitrato: L’ ammontare del danno è definito direttamente da Direct Assicurazioni, o da persona da questa incaricata. Per le controversie relative ai sinistri non r.c. auto, in caso di mancata accettazione di tale importo, si procederà, per iscritto, e di comune accordo tra le Parti, alla definizione della valutazione del danno fra due periti nominati uno da Direct Assicurazioni e uno dal Contraente con apposito atto unico. I due periti possono nominarne un terzo in caso di disaccordo tra loro. Per la risoluzione di liti transfrontaliere il reclamante con domicilio in Italia può presentare il reclamo all’Ivass o diretta- mente al sistema estero competente per l’attivazione della procedura FINNET o della normativa applicabile. |
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (C.D. HOME INSURANCE) PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.
Assicurazione R.C. Auto
Condizioni Contrattuali comprensive di glossario
Impresa: QUIXA Assicurazioni S.p.A.
Prodotto: Auto Direct Assicurazioni Autovetture e Autotassametri
Data Realizzazione 25/01/2023 - Ultima edizione disponibile
Glossario
– Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione.
– Atto vandalico: il danneggiamento o deturpamento ed imbrattamento del veicolo per puro gusto di distruzione, così come disciplinato dagli artt. 635 e 639 Codice Penale.
– Carta Verde: documento attestante l’estensione della copertura di assicurazione R.C.A. del veicolo assicurato nei paesi esteri indicati nella carta verde medesima e non barrati.
– Classe C.U.: classe di merito di Conversione Universale stabilita dal Regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006 e successive modifiche.
– Codice delle assicurazioni: Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
– Contraente: il soggetto che stipula l’assicurazione.
– Degrado: percentuale di riduzione che viene applicata sulla parte del danno indennizzabile relativa ai materiali sostituiti sul veicolo in conseguenza del sinistro. Tale percentuale di riduzione è determinata sulla base del rapporto esistente fra il valore a nuovo (di listino o suo equipollente) e il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.
– Emissione della polizza: registrazione del contratto nel sistema infor- matico di Direct Assicurazioni.
– Franchigia: la somma, contrattualmente pattuita, che rimane a carico dell’Assicurato per ogni sinistro.
– Impresa: QUIXA Assicurazioni S.p.A. – Società per Azioni con Socio Unico – marchio commerciale Direct Assicurazioni.
– Indennizzo: la somma dovuta in caso di sinistro.
– Infortunio: ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che procura lesioni fi siche obiettivamente constatabili.
– Locatario: l’utilizzatore del veicolo affidatogli in locazione finanziaria o leasing, le cui generalità sono Riportate sulla carta di circolazione.
– Massimali: somme fi no a concorrenza delle quali Direct Assicurazio- ni presta l’assicurazione.
– M.C.T.C.: la Motorizzazione Civile e Trasporti in Concessione territo- rialmente competente facente parte del Ministero dei Trasporti.
– Polizza: il documento che prova l’assicurazione.
– P.R.A.: il Pubblico Registro Automobilistico.
– Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società.
– Proprietario del veicolo: l’intestatario al P.R.A. o colui che possa legit- timamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà.
– Direct Assicurazioni: marchio commerciale di Quixa Assicurazioni S.p.A.
– R.C.A.: abbreviazione di Responsabilità Civile Auto, cioè l’assicura- zione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circola- zione dei veicoli a motore prevista dal Codice delle assicurazioni.
– Risarcimento: somma corrisposta dalla Società al terzo danneggiato in caso di sinistro.
– Risarcimento in forma specifica: procedura di risarcimento diretto prevista dal D.P.R. n. 254, 18 luglio 2006 in attuazione degli artt. 149, 150 del Codice delle assicurazioni ed entrata in vigore il 1° febbraio 2007.
– Rivalsa: diritto dell’assicuratore nei confronti dell’assicurato di recu- perare l’importo pagato ai terzi danneggiati nei casi in cui l’assicu- ratore stesso avrebbe avuto diritto di rifiutare o di ridurre la propria prestazione.
– Scoperto: la percentuale di danno liquidabile a termini di polizza che rimane a carico dell’Assicurato.
– Sinistro: in tutti i settori di rischio, il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione.
– Sinistro tardivo: sinistro pagato fuori dal periodo di osservazione oppure pagato dopo la scadenza del contratto, laddove l’assicurato abbia cambiato Impresa.
– Surrogazione: Il diritto dell’impresa di recuperare le somme risarcite nei confronti dei terzi responsabili (art 1916 del codice civile).
– Tariffa: le condizioni di premio e le norme di assunzione predisposte da Direct Assicurazioni.
– Tutela Legale: l’assicurazione di tutela legale ai sensi degli artt. 163,164,173 e 174 e correlati del Codice delle assicurazioni.
– Valore a nuovo: il prezzo (IVA inclusa, salvo diversa pattuizione) di listino del veicolo al momento della stipulazione del contratto.
– Valore commerciale: il valore (IVA inclusa, salvo diversa pattuizione) del veicolo così come determinato al momento del sinistro.
Capitolo 1 - Norme Comuni a tutte le garanzie
1.1 Come posso stipulate la mia polizza?
Al salvataggio del tuo preventivo, Direct Assicurazioni effettua in via telematica i controlli sui dati che hai dichiarato, avvalendosi dell’au- silio delle banche dati istituzionali e complementari, in ottemperanza a quanto previsto dall’art 132 del Codice delle assicurazioni private. L’esito positivo di tali controlli determina la possibilità dell’acquisto im- mediato della polizza attraverso le modalità di pagamento previste nel DIP BASE.
Nel caso i controlli telematici abbiano esito negativo, dovrai inviare a Direct Assicurazioni, tramite e-mail i documenti richiesti e comprovanti le dichiarazioni rese. Sulla base della verifica documentale, Direct Assi- curazioni ti invierà la conferma della correttezza del preventivo, oppure una nuova proposta modificata.
1.2 In che modo si conclude il mio contratto?
La conclusione del contratto avviene a seguito della comunicazione ef- fettuata via mail che ti conferma l’avvenuta emissione della polizza.
Contestualmente Direct Assicurazioni procede alla consegna, secondo la modalità di spedizione da te scelta, del Certificato di assicurazione.
1.3 Cosa devo fare se i dati che ho dichiarato cambiano nel tempo?
Hai l’obbligo di comunicare all’Impresa ogni variazione dei dati inter- venuta nel tempo.
In caso di variazione della residenza del proprietario del veicolo, Di- rect, una volta effettuate le verifiche necessarie, procederà all’emissione di un’appendice di contratto riportante i dati aggiornati. La differen- za di premio determinata dalla variazione del rischio assicurato verrà applicata a partire dalla prossima scadenza contrattuale, così come previsto degli artt. 1897 e 1898 del Codice Civile.
Nel caso in cui la variazione comporti un aggravamento del rischio Direct Assicurazioni, ai sensi dell’art 1898 del Codice Civile, si riserva il diritto di recedere dal contratto entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto la comunicazione o ha avuto in altro modo conoscenza di tale aggravamento.
Tuttavia, al fine di consentirti di evitare gli effetti del recesso e mantene- re in vita il contratto, l’Impresa, in deroga alla previsione di legge, potrà proporre al contraente di pagare l’eventuale integrazione di premio determinata dal recepimento delle modifiche.
Il pagamento dell’integrazione entro il termine di 15 giorni dalla data
della comunicazione farà venir meno gli effetti del recesso.
In caso di mancato pagamento del conguaglio, Direct Assicurazioni, ferma la facoltà di recedere dal contratto, si riserva il diritto di effettuare azione di rivalsa in caso di sinistro r.c. auto, secondo quanto previsto dall’art. 144 del Codice delle assicurazioni.
Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la co- municazione e per l’efficacia del recesso, il risarcimento dovuto dall’ Impresa, potrà essere, a seconda dei casi, ridotto o negato.
Il recesso comporta l’interruzione della copertura assicurativa nella ban- ca dati prevista dal Decreto interministeriale n.110/2013 in uso alle forze dell’ordine.
1.4 Cosa fa Direct Assicurazioni per il controllo e la repressione delle frodi?
Direct Assicurazioni ha predisposto una serie di strumenti volti a pre- venire e a contrastare le frodi legate a dichiarazioni mendaci e alla falsificazione documentale.
In particolare, nel caso in cui i documenti inviati risultassero contraffatti, o le anomalie rilevate integrassero una fattispecie con rilievo penale, Direct Assicurazioni potrà risolvere di diritto il contratto, inviandone co- municazione scritta al contraente a mezzo raccomandata, riservandosi di esperire ogni azione legale a tutela dei propri interessi.
In qualunque caso Direct Assicurazioni ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l’annullamento.
L’Impresa utilizza ogni mezzo che l’ordinamento giuridico mette a di- sposizione allo scopo di tutela dei propri interessi, degli assicurati e della collettività.
1.5 Sono previste delle spese in caso di modifica di contratto?
Se richiedi una modifica al contratto che comporta una sostituzione del- la polizza, è previsto il pagamento di € 30 per le spese di lavorazione. Nel caso in cui Direct Assicurazioni rilevi irregolarità relative al premio di polizza e/o alle dichiarazioni contrattuali rese dal contraente o assi- curato, potrà, sino a completa regolarizzazione:
– ricalcolare la quota di premio eventualmente dovuta, a seguito dell’o- perazione richiesta, al netto dell’eventuale credito vantato dall’Impre- sa nei confronti del contraente stesso (Compensazione crediti artt.
1241 e ss. del Codice Civile);
– attivare l’eventuale recupero coattivo del maggior premio dovuto.
1.6 Cosa succede se trasferisco la proprietà della mia auto (se la vendo, la cedo in conto vendita, la demolisco, la esporto definitivamente all’e- stero, la ritiro dalla pubblica circolazione)?
Devi darne immediata comunicazione a Direct Assicurazioni e scegliere tassativamente tra una delle tre opzioni previste dalla Legge (art 171 del Codice delle assicurazioni private):
a) Puoi risolvere il contratto ottenendo la restituzione della parte di pre- mio pagata e non goduta relativa alla sola garanzia R.C. Auto, al netto dell’imposta e del contributo al servizio sanitario nazionale.
b) Puoi cedere il contratto all’acquirente del veicolo.
c) Puoi sostituire l’auto con un altro veicolo di tua proprietà trasferendo- ne la copertura assicurativa, mantenendo la classe di merito matura- ta (se i veicoli appartengono alla stessa tipologia), previo conguaglio di premio. L’edizione tariffaria di riferimento è quella in vigore al momento della stipula del contratto sostituito. Direct Assicurazioni si riserva la facoltà di valutare se confermare o concedere le eventuali garanzie diverse dalla R.C. Auto presenti nella polizza sostituita e/o richieste dal contraente.
In tutte e tre le ipotesi sei tenuto a non utilizzare e a distruggere il certifi- cato di assicurazione e qualora ne avessi fatto richiesta, la carta verde, dell’auto di cui hai trasferito la proprietà.
Se non rispetti tale impegno, in caso di incidente sarai tenuto a rimbor-
1.6.1 Se ometto di comunicare a Direct Assicurazioni di aver trasferito la proprietà della mia auto?
Se non comunichi a Direct Assicurazioni l’eventuale trasferimento di proprietà della tua auto nel corso dell’annualità assicurativa e non sce- gli, in modo irrevocabile, una tra le tre opzioni sopra descritte e pre- viste dall’art 171 del Codice delle assicurazioni private (risoluzione, cessione del contratto o sostituzione del veicolo assicurato), il contratto è invalido ai sensi dell’art 1896 del Codice Civile.
Direct Assicurazioni, avvalendosi dell’utilizzo delle apposite banche dati, effettua periodicamente specifici controlli circa il verificarsi di questa circostanza. Nel caso in cui l’Impresa rilevi un trasferimento di proprietà che non le sia stato notificato, ti richiede di scegliere tempesti- vamente una delle possibilità previste dalla citata norma.
In caso di mancato riscontro entro il termine di 10 giorni, Direct Assi- curazioni provvede all’annullamento del contratto rimborsando la parte di premio non goduta al netto dell’imposta e del contributo al Servi- zio Sanitario Nazionale, interrompendo contestualmente la copertura assicurativa nella banca dati prevista dal Decreto Interministeriale n. 110/2013 in uso alle forze dell’ordine.
In caso di sinistro avvenuto successivamente al trasferimento di pro- prietà non comunicato Direct Assicurazioni si riserva la facoltà di effet- tuare rivalsa per quanto abbia dovuto pagare a eventuali danneggiati.
1.7 Cosa succede al mio contratto se mi rubano l’auto?
Devi darne immediata comunicazione a Direct Assicurazioni inviandoci contestualmente la copia della denuncia di furto, anche qualora la ga- ranzia Furto non sia presente nella tua polizza.
Direct Assicurazioni procede alla interruzione del contratto dal giorno successivo alla data della denuncia del furto e a restituirti del premio pagato e non goduto trattenendo l’imposta pagata e il contributo al Ser- vizio Sanitario Nazionale. Puoi stipulare una nuova polizza per un’altra auto beneficiando della classe di merito maturata.
1.8 Se anche Direct Assicurazioni è d’accordo, posso annullare il mio contratto anche per altri motivi?
In caso di accordo con Direct Assicurazioni, il contratto può essere risolto prima della scadenza annuale.
Sei tenuto a inviare a Direct Assicurazioni apposita richiesta. Tale xxxxxx- sta dovrà comprendere il tuo impegno a non utilizzare e a distruggere il certificato di assicurazione e qualora ne avessi fatto richiesta, la carta verde.
La data di invio della richiesta costituirà la data di chiusura del contratto (dalle ore 24.00) e verrà utilizzata per il calcolo del rimborso dell’even- tuale parte di premio non goduto, al netto di imposta e contributo al Servizio Sanitario Nazionale.
1.9 Se mi rivolgo a un intermediario?
Nel caso tu decida di avvalerti, per la conclusione del contratto di un proprio broker/mediatore, quest’ultimo deve darne immediata informa- zione all’Impresa.
Il broker, dunque, è tenuto a inviare insieme alla documentazione con- trattuale eventualmente richiesta anche la procura scritta rilasciatagli dal contraente, insieme a un documento di identità di quest’ultimo, in modo che l’Impresa possa accertare i poteri di rappresentanza dell’in- termediario (art. 1393 del Codice Civile).
Direct Assicurazioni consentirà l’acquisto del preventivo solo in caso di regolare iscrizione del broker al registro pubblico di riferimento (RUI). Nel caso invece venga omessa la suddetta informazione e Direct Assi- curazioni rilevi la presenza di un intermediario non legittimato a svol- xxxx l’attività di intermediazione, l’acquisto del preventivo non potrà es- sere autorizzato sino a che non verranno forniti i chiarimenti necessari.
1.10 Qual è il foro competente?
sare integralmente quanto eventualmente pagato da Direct Assicurazio-
ni ai terzi come conseguenza dell’utilizzo improprio di tale documen- tazione.
Il Foro competente è quello dell’Autorità Giudiziaria del luogo di resi- denza del Contraente.
Capitolo 2 - Responsabilità Civile Auto
2.1 Che cosa è assicurato?
La responsabilità civile auto è la copertura assicurativa che copre i dan- ni involontariamente cagionati ad altre persone, ai loro animali e alle loro cose, durante la circolazione della tua auto in aree pubbliche e private fino all’importo massimo indicato in polizza (massimale).
La garanzia, entro i massimali indicati in polizza, copre anche:
A) CIRCOLAZIONE AREEE PRIVATE: la responsabilità per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private, ad eccezione delle aree militari ed aeroportuali;
B) XXXXXX XXXXXX: la responsabilità civile per i danni causati a ter- zi dal traino di eventuali rimorchi a condizione che tali operazioni
siano effettuate in osservanza delle vigenti disposizioni in materia e conformemente alle indicazioni riportate sui documenti di circolazio- ne del veicolo assicurato;
C) PET ON BOARD (ANIMALI A BORDO): le spese medico veterinarie sostenute dall’assicurato per la cura di lesioni riportate in caso di inci- dente dal proprio animale domestico trasportato a bordo del veicolo assicurato, a condizione che:
- il trasporto dell’animale sia effettuato secondo quanto disposto dall’art. 169 del Codice della strada;
- le lesioni riscontrate siano compatibili con la dinamica dell’incidente;
- l’effettivo verificarsi dell’incidente sia riscontrabile attraverso un danno alla carrozzeria o alla meccanica del veicolo assicurato;
- l’animale sia identificato e registrato qualora previsto dalla legge n. 281 del 1991.
L’estensione opera fino a un massimale di € 500 per un solo inciden- te durante l’annualità assicurativa.
D) FIGLI MINORI: (la responsabilità civile per fatto di figli minori) Direct Assicurazioni, nel caso in cui il veicolo assicurato sia guidato all’ in- saputa del proprietario da figli minori o da persone con lui conviventi soggette alla sua tutela, rinuncia al proprio diritto di rivalsa fino a un massimo di € 5000;
E) RCA TRASPORTATI: la responsabilità civile dei trasportati per i danni che i trasportati possono involontariamente cagionare a terzi durante la circolazione del veicolo. I trasportati non sono considerati terzi fra di loro;
F) RICORSO TERZI DA INCENDIO: danni involontariamente cagionati a terzi in caso di incendio del veicolo che non si trovi in circolazione fino a un massimo di € 150.000,00 per ogni sinistro.
2.2 Ci sono limiti di copertura?
competizioni sportive a prove libere, allenamenti, gare.
b) dalla circolazione in piste o circuiti privati e dalla partecipazione a
al traffico e sosta di aeromobili;
a) dalla circolazione dei veicoli nelle aree militari e in quelle riservate
La garanzia Responsabilità Civile esclude i danni causati:
funzionalità non necessitino l’utilizzo delle mani.
adoperato in modalità viva voce o sia dotato di auricolare e che tali
un apparecchio radiotelefonico salvo il caso in cui il dispositivo sia
f) nel caso in cui il conducente, al momento del sinistro, stia utilizzando
del sinistro;
prestare soccorso come accertato dalle Autorità intervenute sul luogo
e) se il conducente, in caso di sinistro, si dà alla fuga omettendo di
tutti i sinistri successivi al primo causati nell’annualità assicurativa;
brezza accertato dalle Autorità intervenute sul luogo del sinistro per
d) nel caso in cui il veicolo sia guidato da un conducente in stato di eb-
in vigore;
c) se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni
farmaci;
Autorità intervenute sul luogo del sinistro oppure per abuso di psico-
terazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti accertato dalle
b) nel caso in cui il veicolo sia guidato da un conducente in stato di al-
a) in caso di dolo del conducente;
delle assicurazioni:
guenti casi, e in tutti gli altri in cui sia applicabile l’art. 144 del Codice
Direct Assicurazioni eserciterà il proprio diritto alla rivalsa totale nei se-
della strada;
g) nei casi di gravi irregolarità contrattuali;
to di fermo amministrativo ai sensi dell’art. 214 del vigente Codice
f) in caso di danni cagionati a terzi da veicolo soggetto a provvedimen-
presente la formula “guida esperta”;
non abbia conseguito la patente da almeno due anni e in polizza sia
e) nel caso in cui il conducente del veicolo abbia meno di 22 anni che
sarebbe dovuto sottoporre alla revisione medesima;
siano trascorsi più di quattro mesi dalla data in cui il veicolo stesso si
xxxxx accertata dalle Autorità intervenute sul luogo del sinistro ove
d) nel caso di veicolo non abilitato alla circolazione per mancata revi-
dalle Autorità intervenute sul luogo del sinistro;
strada o alle indicazioni del libretto di circolazione come accertato
tuato in conformità alle disposizioni vigenti previste dal Codice della
c) in caso di danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effet-
limitatamente al primo sinistro causato per annualità assicurativa;
ebbrezza accertato dalle Autorità intervenute sul luogo del sinistro,
b) nel caso in cui il veicolo sia guidato da un conducente in stato di
di un anno;
a) se il conducente ha la patente scaduta da oltre 180 giorni ma meno
un massimo di € 15.000 nei seguenti casi:
Direct Assicurazioni eserciterà, inoltre, il proprio diritto di rivalsa fino a
disposizioni vigenti.
la patente nel caso in cui la circolazione avvenga senza osservare le
h) se il veicolo utilizzato per le esercitazioni alla guida per conseguire
2.3 Posso personalizzare la polizza in base al conducente? (Guida Libe- ra – Guida Esperta)
La garanzia x.x.xxxx è prestata con la formula “Guida Libera”.
Con tale formula, il veicolo assicurato può essere guidato da qualunque Conducente purché abilitato alla guida ai sensi della normativa vigente in Italia.
Esperta”.
tue richieste ed esigenze di copertura assicurativa, la formula “Guida
Direct Assicurazioni si riserva la possibilità di offrirti, sulla base delle
Con tale formula il veicolo può essere guidato, oltre che dall’intestatario al PRA, solo da Conducenti che abbiano compiuto 22 anni e conseguito la patente da almeno 2 anni.
Qualora, in caso di sinistro, il Conducente non presenti i requisiti previsti |
dalla formula “Guida Esperta”, I ‘Impresa eserciterà il proprio diritto di |
rivalsa fino ad un massimo di € 15.000, fermo restando il risarcimento nei |
confronti dei terzi danneggiati nel limite del massimale indicato in polizza. |
Si precisa che tale diritto di rivalsa non verrà esercitato:
se alla guida del veicolo si trova un addetto alla riparazione del veicolo stesso; nel caso in cui tu abbia perso la disponibilità del veicolo in se- guito di comportamento colposo, di furto o di rapina
2.4 Opzione con sconto di premio
2.4.1 Risarcimento in forma specifica- cosa comporta?
In caso di sinistro:
– gestito secondo la procedura di risarcimento diretto nei casi previsti dall’art. 149 del Codice delle Assicurazioni;
– totalmente risarcibile (ovvero quando l’assicurato non sia, neppure in parte, responsabile del danno);
– con danni al veicolo o con danni al veicolo e persone ma limitata- mente ai danni al veicolo;
se decidi di far riparare il tuo veicolo, ti impegni a far eseguire la ripa- razione presso una delle carrozzerie convenzionate con Direct Assicu- razioni, usufruendo del servizio di riparazione “diretta”, senza alcun costo aggiuntivo.
Per riparazione “diretta” del veicolo si intende l’impegno dell’Impresa a corrispondere i costi di riparazione direttamente alla carrozzeria con- venzionata, senza alcun esborso di denaro da parte dell’assicurato.
Puoi consultare l’elenco delle carrozzerie convenzionate su www.di- xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, e potrà essere aggiornato in corso di polizza.
Nella sola ipotesi in cui in corso di riparazione, o a riparazione avvenu- ta, emerga il concorso di colpa o il torto del conducente del tuo veicolo al momento del sinistro, sarai tenuto a corrispondere alla carrozzeria convenzionata, o a rimborsare a Direct Assicurazioni, i costi a suo cari- co in proporzione alla quota di responsabilità attribuita.
La violazione dell’impegno di cui alla presente clausola comporta l’ap- | |
plicazione a carico dell’assicurato di una penale contrattuale da calco- | |
larsi in misura pari al 30% dell’importo che risulterà dovuto a titolo di | |
risarcimento del danno al veicolo. Tale penale, che sarà applicata ogni | |
qualvolta il veicolo venga riparato presso una carrozzeria diversa da | |
quelle convenzionate, potrà essere opposta in compensazione nell’am- | |
bito della procedura di risarcimento diretto del danno. |
Nel caso in cui la carrozzeria convenzionata più vicina si trovi a più di 20 KM di distanza dall’indirizzo di residenza dell’assicurato (o dal luogo di accadimento del sinistro, se il veicolo non sia nelle condizioni di circolare) viene meno l’obbligo di rivolgersi a una carrozzeria con- venzionata; in tal caso la penale non sarà applicata.
Sei comunque libero di non far riparare il veicolo e chiedere il risarci- mento in denaro per equivalente, senza alcuna applicazione di penale.
In ogni caso, se il danno accertato equivale o supera il valore commer- | |
ciale del veicolo al momento del sinistro, il risarcimento verrà liquidato | |
in denaro per equivalente al netto del valore del relitto. | |
Nell’ipotesi in cui la carrozzeria convenzionata metta a disposizione il | |
servizio “auto di cortesia” nessun risarcimento potrà essere richiesto per | |
spese di noleggio/locazione di un’auto sostitutiva, anche se giustificate | |
da comprovate esigenze obiettive |
2.5 Opzione con pagamento di premio aggiuntivo – Zero rivalsa in caso di guida in stato di ebbrezza
rilevato non superi il limite di 0.8gr/l.
nuncia al proprio diritto di rivalsa, a condizione che il tasso alcolemico
il primo sinistro, ri-
Direct Assicurazioni, nel caso in cui il veicolo assicurato sia guidato da conducente in stato di ebbrezza e solamente per
Dovrai, di conseguenza, inviare documentazione idonea a dimostrare il mancato raggiungimento del tasso alcolemico sopra indicato.
La presente opzione opera solo se espressamente richiamata in polizza e opera a parziale deroga del punto b2 art. 2.2.
2.6 Quale forma tariffaria è applicata al mio contratto?
Al contratto è applicata la forma tariffaria Bonus/Malus che prevede diciotto classi di merito dalla 18 alla 1.
A ogni classe corrisponde un livello di premio decrescente indicati nella tabella A dell’Allegato 1 – “La disciplina del bonus malus” del presente Set Informativo.
La classe di bonus/malus viene assegnata, all’atto della stipula del con- tratto, in base ai criteri indicati nella tabella B di cui all’Allegato 1 oppure alla situazione del veicolo risultante dagli elementi indicati nella Tabella C dell’Allegato 1.
Per l’applicazione delle regole evolutive si considera il periodo di osser- vazione, determinato come segue:
Primo periodo (prima annualità assicurativa con Direct Assicurazioni): ha la durata di dieci mesi, inizia il giorno della decorrenza della prima polizza stipulata con Direct Assicurazioni e termina 60 giorni prima della scadenza dell’annualità assicurativa.
Periodi successivi (annualità con Direct Assicurazioni successive alla prima): ha la durata di dodici mesi, decorre dalla scadenza del primo periodo e termina 60 giorni prima della scadenza dell’annualità assi- curativa.
In caso di sinistro tardivo non presente nell’ attestato di rischio perché pagato negli ultimi 60 giorni del contratto r.c. auto o dopo la scadenza, questo viene recuperato nel successivo attestato di rischio, anche qualo- ra l’assicurato abbia cambiato impresa.
Per le annualità successive a quella della stipula, il contratto è assegna- to, alla classe di merito di pertinenza delle regole evolutive riportate nella tabella D1 dell’Allegato 1, a seconda che Direct Assicurazioni abbia o meno effettuato, nel periodo di osservazione, pagamenti per il risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a sinistri per i quali sia stata accertata la responsabilità principale del conducente del veicolo assicurato.
Qualora la responsabilità sia da attribuirsi in pari misura a carico dei conducenti dei veicoli coinvolti (concorso di colpa), non verrà applicato il malus; tuttavia, la responsabilità paritaria darà luogo ad annotazione del grado di responsabilità nell’attestato di rischio ai fi ni del peggio- ramento della classe di merito in caso di successivi sinistri in cui vi sia nuovamente concorso di colpa del conducente del veicolo assicurato. Ai fini dell’eventuale variazione di classe a seguito di più sinistri, la per- centuale di responsabilità “cumulata” che può dar luogo all’applicazio- ne del malus deve essere pari ad almeno il 51%. Ai medesimi fini viene considerato un periodo temporale coincidente con l’ultimo quinquennio di osservazione della sinistrosità.
Le variazioni in aumento o in diminuzione rispettivamente in assenza o in presenza di un sinistro da applicarsi alla tariffa che risulterà in vigo- re, sono descritte nella tabella A1 dell’Allegato 1.
Il proprietario di un veicolo regolarmente assicurato ha diritto di uti- lizzare la classe di merito di un contratto in corso per assicurare un veicolo appena acquistato della stessa tipologia del veicolo assicurato,
a condizione che il veicolo sia intestato a lui oppure a un suo familiare convivente (indicato nella certificazione dello stato di famiglia). Tale agevolazione è prevista per le sole persone fisiche.
2.7 Cos’è l’attestato di rischio?
L’attestazione sullo stato del rischio (di seguito attestato di rischio) certi- fica la situazione assicurativa r.c. auto degli ultimi cinque anni e viene trasmesso da Direct in via telematica alla banca dati prevista dal Re- golamento Ivass n.9 del 19 maggio 2015, almeno 30 giorni prima di ogni scadenza annuale del contratto, a condizione che la polizza non sia stata interrotta prima della conclusione del periodo di osservazione. Contestualmente, l’attestato di rischio sarà messo a disposizione on line all’interno dell’apposita area del sito internet dell’Impresa riservata ai contraenti. A tale area personale è possibile accedere tramite le cre- denziali inviate al salvataggio della proposta o comunque acquisibili on line in ogni momento.
L’ultimo attestato di rischio conseguito conserva validità per un periodo di 5 anni, a decorrere dalla scadenza del contratto al quale tale atte- stato si riferisce, decorsi più di 15 giorni da tale scadenza, la validità dell’attestato di rischio è subordinata alla presentazione da parte del contraente/proprietario di una dichiarazione di mancata circolazione o di stipula di polizza temporanea, riferita al periodo successivo alla scadenza del contratto al quale l’attestato si riferisce.
2.8 Dove vale la mia assicurazione x.x.xxxx?
L’assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Cit- tà del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell’U- nione Europea, nonché per il territorio della Croazia, dell’Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco, della Svizze- ra, dell’Andorra e delle Serbia.
assicurativa è consultabile al sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
L’elenco degli Stati dove Direct Assicurazioni garantisce la copertura
Se lo desideri, puoi ricevere via posta la carta verde: l’assicurazione in questo caso vale per gli stati non barrati sulla carta verde.
.
Capitolo 3 - Danni al veicolo
previste dall’offerta a te riservata.
R.C. Auto obbligatoria è possibile, ma non obbligatorio, acquistare le garanzie descritte nel presente capitolo, qualora
In aggiunta alla garanzia
3.1 Cosa assicurano le garanzie danni?
Le garanzie del presente capitolo prevedono l’indennizzo dei danni materiali e diretti arrecati al alla tua auto e agli accessori di serie sta- bilmente fissati.
La somma assicurata, salvo diverso massimale previsto dal contratto, corrisponde al valore dell’auto come risultante:
– dal prezzo di listino della casa costruttrice al momento della stipula del contratto, per i veicoli di nuova immatricolazione;
– dal valore di mercato risultante dai listini della rivista “Quattroruote” per i veicoli usati.
Tale somma si intende comprensiva di IVA.
con
In caso di danno parziale l’ammontare del danno è pari al costo di riparazione o di sostituzione delle parti danneggiate o sottratte,
valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.
rapporto esistente fra il valore a nuovo (di listino o suo equipollente) e il
del sinistro. Tale percentuale di riduzione è determinata sulla base del
veicolo in conseguenza
ta sulla parte del danno indennizzabile relativa ai materiali sostituiti sul
Il degrado percentuale è la percentuale di riduzione che viene applica-
l’applicazione del degrado.
Per i sinistri avvenuti entro 6 mesi dalla data di prima immatricolazione, anche se avvenuta all’estero, l’ammontare del danno è pari al prezzo di listino del veicolo con il limite della somma assicurata.
Gli optional, non di serie sono compresi nel valore indennizzabile fi no | |
a un massimo di € 2.000 (al netto di xxxxxxx eventualmente applicati) | |
a condizione che siano stati istallati stabilmente a nuovo e che la loro | |
presenza sia documentabile dalla fattura di acquisto. |
sinistro;
persone da lui incaricate alla custodia del veicolo al momento del
a) determinati o agevolati da dolo o colpa grave dell’assicurato o dalle
ranzie al veicolo non comprendono i danni:
Ad integrazione di quanto già indicato nel DIP Aggiuntivo, tutte le ga-
capitolo solo a seguito di perizia del veicolo in fase assuntiva.
L’ Impresa si riserva la facoltà di concedere le garanzie del presente
zionata scoperti e minimi riportati in polizza si intendono raddoppiati.
In caso di riparazione del veicolo presso una carrozzeria non conven-
scoperto e relativo minimo indicati in polizza.
in polizza, sono prestate con applicazione, per ciascun sinistro, dello
Le garanzie danni al veicolo operanti, solo se espressamente richiamate
3.2 Ci sono dei limiti di copertura?
g) alle ruote (cerchioni, coperture ed eventuali camere d’aria)
f) conseguenti ad appropriazione indebita
di guerra o di terrorismo;
e) verificatisi in occasione di tumulti popolari, sommosse, scioperi, atti
BOARD
fermo restando quanto disposto dall’estensione di copertura PET ON
d) a cose/animali eventualmente trasportati al momento del sinistro,
godimento ed uso dello stesso o di altri eventuali pregiudizi;
c) indiretti, quali le spese di ricovero del veicolo, i danni da mancato
xxxx al veicolo in occasione della sua riparazione;
b) conseguenti alle spese per modificazioni, aggiunte o migliorie appor-
Di seguito trovi la descrizione di dettaglio di ogni garanzia con l’elenco completo delle specifiche limitazioni/esclusioni che integrano quelle pre- viste per tutte le garanzie danni al veicolo.
3.3 Cosa comprende la garanzia Incendio e furto?
La garanzia copre i danni materiali e diretti arrecati al veicolo assicu- rato da:
– incendio, scoppio o esplosione dell’impianto di alimentazione;
– furto (consumato o tentato) e rapina.
Sono compresi i danni causati diretti al veicolo da circolazione conse- guenti al furto o alla rapina.
La garanzia comprende altresì i danni causati al veicolo per il furto con- sumato o tentato delle cose trasportate e degli oggetto eventualmente rubati.
ne di una franchigia pari a € 100.
getti trasportati e un massimale complessivo di € 1000 con l’applicazio-
Quest’ultima estensione opera fino a un massimo di € 200 per gli og-
3.3.1 Ci sono delle esclusioni/limitazioni specifiche della garanzia In- cendio e furto?
all’interno del veicolo, delle chiavi di accensione.
La garanzia furto non opera in caso di furto agevolato dalla presenza,
b) determinati da incendio doloso.
manifestatosi non seguiti da incendio,
danni agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque
a) causati da semplici bruciature non seguite da incendio, nonché i
xxx non comprende i danni:
Ferme le esclusioni comuni a tutte le garanzie danni al veicolo, la garan-
Limitatamente all’ipotesi di danni causati da grandine, qualora la ripa- | |
razione avvenga presso un riparatore delle reti SOS Grandine (www. | |
xxxxxxxxxxx.xxx), Maestri (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx) o Car Cli- | |
nic (xxx.xxxxxxxxx.xx), scoperti e minimi riportati in polizza non verran- | |
no applicati. |
effrazione o di manomissione del veicolo.
Non opera altresì in caso di mancata chiusura del veicolo attraverso gli appositi dispositivi di sicurezza e comunque in assenza di segni di
In caso di riparazione del veicolo presso una carrozzeria non conven- zionata scoperti e minimi riportati in polizza si intendono raddoppiati.
In caso di incendio, non è prevista l’applicazione di scoperti e minimi.
3.4 Che cosa assicura la garanzia Cristalli?
La garanzia Cristalli copre le spese sostenute dall’assicurato per ripa- rare/sostituire i cristalli del veicolo assicurato a seguito di rotture acci- dentali.
mo di € 100.
La garanzia prevede l’applicazione di uno scoperto del 5% o un mini-
Nel caso di riparazione presso uno dei riparatori autorizzati CAR- GLASS (Numero Verde 800.360036 - www. xxxxxxxx.xx), GLASSDRIVE (Numero Verde 800.010606 - xxx.xxxxxxxxxx.xx), VETROCAR (Nume- ro Verde 000.00.00.00 - xxx.xxxxxxxx.xx), convenzionati con Direct As- sicurazioni, non sarà necessario alcun esborso da parte dell’assicurato e scoperti e minimi non saranno applicati.
3.4.1 Ci sono delle esclusioni/limitazioni specifiche della garanzia Cri- stalli?
lità assicurativa.
La garanzia è prestata entro il limite massimo di un sinistro per annua-
3.6 Cosa assicura la garanzia Kasko?
La garanzia copre i danni materiali e diretti cagionati al veicolo assicu- rato, a seguito di collisione, urto, uscita di strada e ribaltamento.
piati.
In caso di riparazione della tua auto presso una carrozzeria non con-
venzionata, gli scoperti e i minimi riportati in polizza saranno raddop-
il limite di 0.8 gr/l.
Nel caso di veicolo condotto da conducente in stato di ebbrezza, l’in-
xxxxxxxx verrà effettuato solo se il tasso alcolemico rilevato non superi
mano o di circolazione “fuori strada”.
b) subiti a causa di traino attivo o passivo, di manovre a spinta o a
a) causati da operazioni di carico e scarico
Sono inoltre esclusi i danni:
condizioni contrattuali.
e rivalsa previste per la garanzia r.c. auto descritte al par 2.2 delle
ranzia non comprende i danni per cui operano le cause di esclusione
Ferme le esclusioni comuni a tutte le garanzie danni al veicolo, la ga-
3.6.1 Ci sono delle esclusioni/limitazioni specifiche della garanzia Kasko
ranzia non comprende:
a) le rotture conseguenti a collisione con altri veicoli;
Ferme le esclusioni comuni a tutte le garanzie danni al veicolo, la ga-
lità assicurativa.
La garanzia è prestata entro il limite massimo di un sinistro per annua-
annualità assicurativa.
La garanzia è prestata entro il limite massimo di un sinistro per ripara-
zione del cristallo ed un sinistro per la sostituzione dello stesso per ogni
e minimi si intendono raddoppiati.
In caso di riparazione e/o sostituzione del Cristallo presso un riparatore
non autorizzato CARGLASS, GLASSDRIVE oppure VETROCAR scoperti
scoperto e del minimo.
La sostituzione del cristallo comporta comunque l’applicazione dello
f) i danni determinati al tetto apribile o panoramico.
e) i danni ai gruppi ottici e agli specchi retrovisori interni ed esterni;
dei cristalli;
d) i danni determinati ad altre parti del veicolo a seguito della rottura
furto o tentato furto del veicolo;
c) le rotture conseguenti ad atti vandalici o grandine o conseguenti al
b) nonché quelle conseguenti a uscita di strada e ribaltamento;
3.5 Cosa assicura la garanzia Eventi Naturali?
La garanzia copre i danni materiali e diretti arrecati al veicolo assicurato da:
– grandine, uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascina- te, tromba d’aria, quando la violenza che caratterizza detti eventi atmosferici sia riscontrata su una pluralità di enti, assicurati o non;
– da fuoriuscita di corsi d’acqua, di laghi e bacini idrici, da inondazio- ni, da allagamenti, da valanghe e slavine, da pressione della neve da franamento o cedimento del terreno, da caduta di pietre e di alberi purché in conseguenza di eventi sopra indicati.
3.5.1 Ci sono delle esclusioni/limitazioni specifiche della garanzia Even- ti Naturali?
In caso di riparazione del veicolo presso una carrozzeria non conven-
zionata scoperti e minimi riportati in polizza si intendono raddoppiati.
rozzerie convenzionate con Direct Assicurazioni.
La riparazione del veicolo deve essere effettuata presso una delle car-
zone allagate.
b) causati da eruzioni vulcaniche, terremoti e fenomeni sismici in genere;
c) al motore e alla trasmissione in conseguenza alla circolazione in
tetti, cornicioni, balconate e simili;
a) causati dalla pressione dovuta alla caduta di neve o ghiaccio dai
xxx non comprende i danni:
Ferme le esclusioni comuni a tutte le garanzie danni al veicolo, la garan-
Capitolo 4 - Infortuni del conducente
3.7 Perdita delle chiavi
La garanzia, in caso di perdita, smarrimento o sottrazione delle chiavi, ti rimborsa le spese sostenuta per la sostituzione della serratura (con altra dello stesso tipo), per lo sbloccaggio del congegno antifurto, o per la creazione del duplicato fino a un massimale di € 250.
3.7.1 Ci sono delle esclusioni/limitazioni specifiche della garanzia per- dita chiavi?
Ferme le esclusioni comuni a tutte le garanzie danni al veicolo, la garan- | |
zia non è operante nel caso cui le chiavi siano state smarrite prima della | |
stipula del contratto. La perdita delle chiavi deve essere comprovata | |
da regolare denuncia effettuata alle Autorità competenti. La garanzia | |
opera una sola volta all’interno dell’annualità assicurativa. |
3.8 Che cosa si intende con diritto di surrogazione? Come opera?
Con diritto di surrogazione si intende il diritto dell’assicuratore, che ha corrisposto l’indennizzo, di sostituirsi all’assicurato nei diritti verso il terzo responsabile.
L’assicurato, ai sensi dell’art 1916 del codice civile, surroga Direct As- sicurazioni nei propri diritti nei confronti dei responsabili civili e/o del Fondo Garanzia Vittime delle Strada, nei limiti dell’entità dell’indenniz- zo ricevuto.
Resta ferma la facoltà dell’assicurato di agire verso i responsabili civili e il Fondo Garanzia per le Vittime della Strada stessi per quanto non coperto dalle garanzie assicurative.
3.9 Dove vale la mia assicurazione danni al veicolo?
Le garanzie del presente capitolo valgono per il territorio della Repub- blica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell’Unione Europea, nonché per il territorio della Croazia, dell’Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Mona- co, della Svizzera, dell’Andorra e delle Serbia.
In aggiunta alla garanzia R.C. Auto obbligatoria è possibile, ma non obbligatorio, acquistare la garanzia descritta nel presente capitolo.
4.1 Cosa assicura la garanzia Infortuni del Conducente?
Direct Assicurazioni si obbliga, alle condizioni che seguono, a inden- nizzare gli infortuni, avvenuti durante la circolazione del veicolo assicu- rato, che determinino la
morte o l’invalidità permanente del conducente del veicolo assicurato.
Le percentuali di invalidità sono descritte nella tabella di cui all’Allegato 2 del presente Fascicolo Informativo.
Nessun indennizzo è previsto per invalidità permanente di grado pari od inferiore al 3% del totale; se invece l’invalidità permanente risulta
superiore a tale percentuale, l’indennizzo sarà liquidato solo per la parte | |
eccedente. La percentuale del 3% si aumenta al 5% quando il conducen- | |
te, al momento del sinistro, non utilizzi i presidi di sicurezza obbligatori. | |
Inoltre, nel caso in cui il conducente, al momento del sinistro, non utilizzi | |
i presidi di sicurezza obbligatori, la somma massima indennizzabile | |
sarà pari al 70% dell’intera somma assicurata. |
4.1.1 Morte
L’indennizzo per il caso di morte è dovuto se il decesso stesso si verifica entro 2 anni dal giorno dell’infortunio.
Tale indennizzo viene liquidato agli eredi mediante i criteri della succes- sione legittima del Conducente assicurato.
4.1.2 Invalidità permanente
Per invalidità permanente si intende l’incapacità fisica definitiva e ir- rimediabile dell’assicurato a svolgere, in tutto o in parte, un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla professione esercitata.
L’indennizzo per il caso di invalidità permanente è dovuto qualora l’in- validità stessa si verifichi entro 2 anni dal giorno dell’infortunio.
Di seguito sono indicati i criteri di indennizzabilità:
a) Se l’infortunio ha come conseguenza l’invalidità totale, permanente e definitiva, Direct Assicurazioni corrisponde la somma assicurata.
b) Se l’infortunio ha come conseguenza una invalidità parziale perma- nente definitiva, l’indennizzo viene calcolato sulla somma assicurata in proporzione al grado di invalidità come riportato nella tabella di cui all’Allegato 2. Si precisa che i valori ivi indicati sono da ritenersi massimi.
c) Se l’infortunio ha come conseguenza una invalidità parziale, perma- nente e definitiva non determinabile sulla base dei valori previsti alla lettera B), si farà riferimento ai criteri qui di seguito indicati:
– nel caso di minorazioni, anziché di perdite di un arto o di un orga- no, e nel caso di menomazioni diverse da quelle elencate al punto B), le stesse sono calcolate con il limite delle percentuali indicate nella tabella di cui all’Allegato 2 in proporzione alla funzionalità perduta;
– nel caso di menomazioni di uno o più dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procederà alla valutazione con som- ma matematica fino a raggiungere al massimo il valore corrispon- dente alla perdita totale dell’arto stesso.
d) Nel caso in cui l’invalidità permanente non sia determinabile sulla base dei valori elencati alla lettera B) e C), la stessa viene determi- nata riferendosi alla complessiva diminuzione della capacità dell’as- sicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione.
La perdita anatomica o funzionale di più organi, arti o loro parti è de- terminata sommando le singole lesioni fino al raggiungimento massimo del valore corrispondente alla perdita dell’organo/arto stesso.
Il diritto all’indennizzo per invalidità permanente è di carattere persona- le e quindi non è trasmissibile agli eredi.
Tuttavia, se l’assicurato muore per causa indipendente dall’infortunio dopo che l’indennizzo sia stato liquidato o comunque offerto in misura determinata, Direct Assicurazioni paga agli eredi l’importo liquidato o offerto secondo le norme della successione testamentaria o legittima.
4.2 Ci sono delle esclusioni/limitazioni?
salita o discesa dal veicolo o durante le operazioni di carico e scarico.
Sono altresì esclusi eventuali infortuni accorsi al conducente durante la
di guerra o di terrorismo;
g) verificatisi in occasione di tumulti popolari, sommosse, scioperi, atti
f) causati da movimenti tellurici, inondazioni o eruzioni vulcaniche;
avviene contro la volontà del proprietario;
seguenza di azioni delittuose, e in ogni caso se l’utilizzo del veicolo
e) causati da atti dolosi compiuti o tentati dal conducente oppure in con-
piste o circuiti privati;
stiche e alle relative prove ufficiali, nonché durante la circolazione in
d) avvenuti durante la partecipazione a gare competizioni automobili-
limite di 0.8 gr/l
c) derivanti dall’abuso di alcool se il tasso alcolemico rilevato supera il
veicolo, di stupefacenti, o di allucinogeni;
b) derivanti da uso di psicofarmaci che non consentano la guida del
a) se il conducente ha la patente scaduta da oltre 180 giorni;
Sono esclusi dalla garanzia gli infortuni subiti dal conducente:
4.3 Le lesioni sono cumulabili fra loro?
Le indennità per tutte le lesioni sono cumulabili fra di loro, tranne quella per il caso morte che non è cumulabile con quella per l’invalidità per- manente; tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, ma entro 2 anni dal giorno dell’infortunio ed in conse- guenza di questo l’assicurato muore, gli eredi dell’assicurato hanno diritto alla differenza tra l’indennizzo per morte e quello già pagato per invalidità permanente.
4.4 Dove vale la copertura?
La garanzia è operante nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell’U- nione Europea, nonché per il territorio della Croazia, dell’Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco, della Svizze- ra, dell’Andorra e delle Serbia.
Capitolo 5 - Assistenza
In aggiunta alla garanzia R.C. Auto obbligatoria è possibile, ma non obbligatorio, acquistare le garanzie descritte nel presente capitolo.
La gestione del servizio di assistenza di cui alle prestazioni previste dal contratto è stata affidata da Direct Assicurazioni ad Inter Partner Assistance
S.A. - Rappresentanza generale per l’Italia - Via Xxxxx Xxxxxxx, 121 - 00156 ROMA - Tel. Numero Verde 000 00 00 00 (per chiamate dall’Italia) – Tel.
+39. 00 00000000 (per chiamate dall’estero) – Fax x00.00.00.00.000, di seguito denominata AXA Assistance.
DEFINIZIONI
Guasto: l’evento meccanico, elettrico o idraulico improvviso ed impre- visto che metta il veicolo in condizioni tali da non poter continuare il viaggio previsto o che lo metta in condizioni di circolazione anormale o pericolosa sul piano della sicurezza delle persone o dei veicoli.
Non sono considerati guasti gli immobilizzi derivanti da operazioni di manutenzione ordinaria/periodica, da montaggio di accessori o da interventi sulla carrozzeria, nonché le conseguenze di un malfunziona- mento di tipo meccanico, elettrico o idraulico del sistema di manuten- zione dei sistemi di sollevamento che possono equipaggiare il veicolo assicurato o il relativo rimorchio.
Sono considerati guasti:
• errore carburante;
• esaurimento carburante;
• gelo carburante;
• rottura e/o smarrimento chiavi;
• blocco della serratura o dell’antifurto/immobilizer;
• tentato furto o furto parziale;
• rottura o foratura dello pneumatico;
• esaurimento batteria;
• furto totale e successivo ritrovamento.
Incendio: la combustione con fiamma del veicolo o di sue parti, che può autoestendersi o propagarsi e che non sia di natura dolosa.
Incidente: l’evento accidentale subito dal veicolo durante la circolazione stradale, incluso l’urto o la collisione con ostacolo mobile o fisso, con altri veicoli identificati e non, il ribaltamento o l’uscita di strada, anche se dovuto ad imperizia, negligenza ed inosservanza di norme e regolamenti (così come definiti dalla legge), tale da provocare un danno che deter- mina l’immobilizzo immediato del veicolo stesso ovvero ne consente la marcia con il rischio di aggravamento del danno ovvero non gli consente di circolare autonomamente in normali condizioni di sicurezza.
5.1 Norme Generali
5.1.1 Operatività della polizza
entro le successive 24 (ventiquattro) ore.
possibile prestare una pronta risposta, l’Assicurato sarà richiamato
– Per le prestazioni di consulenza o le informazioni, qualora non fosse
di assistenza.
– entro il limite del massimale previsto per ciascun tipo di prestazione
stro;
– senza limite di numero di prestazioni nell’ambito del medesimo sini
– a seguito di xxxxxx (come di seguito definito), incidente e incendio;
veicolo, durante ciascun anno di validità della copertura;
– con costi a carico dell’impresa entro il limite di 2 (due) sinistri per
giorno, 365 giorni l’anno;
– mediante contatto telefonico con la Centrale Operativa 24 ore al
zioni, la garanzia opera:
Salvo quanto diversamente specificato all’interno delle singole presta
-
-
5.1.2 Esclusioni
e) eventi il cui accadimento sia fuori dal periodo di copertura;
suicidio o tentato suicidio;
d) dolo o colpa grave dell’Assicurato o dei passeggeri, compreso il
are o di radioattività;
c) sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucle-
di calamità naturale;
inondazioni, maremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche
b) eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d’aria, uragani, alluvioni,
alla sua partenza);
l’Assicurato risulti sorpreso mentre si trovava in un paese in pace
tari, invasioni (dopo il 10° giorno dall’inizio delle ostilità qualora
peri, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, occupazioni mili-
a) atti di guerra, servizio militare, insurrezioni, tumulti popolari, scio-
1. Le prestazioni non sono dovute per eventi provocati o dipendenti da:
da un’Autorità pubblica competente.
operativo un divieto o una limitazione (anche temporanea) emessa
in stato di belligeranza dichiarata o di fatto e nei territori ove sia
5. Le prestazioni non sono altresì fornite in quei paesi che si trovassero
da questi provocati.
dizioni particolari stabilite dai fornitori, nonché per eventuali danni
4. L’Impresa non si assume responsabilità per eventuali restrizioni o con-
da circostanze fortuite o imprevedibili.
xxxxx conseguenti ad un mancato o ritardato intervento determinato
le eventuali perdite economiche a seguito dell’evento, così come i
ni agli effetti personali ed alle merci trasportate a bordo del veicolo,
diverse da quelle convenute con la Centrale Operativa nonché i dan-
burante e i dazi doganali, le spese di sorveglianza e di parcheggio
ne (manodopera compresa) del veicolo, le spese di pedaggio, di car-
3. L’Impresa non riconosce e quindi non rimborsa le spese di riparazio-
bile giudizio di Axa Assistance.
casi verificatisi a causa di forza maggiore e ritenuti tali ad insindaca-
non autorizzati preventivamente dalla Centrale Operativa, salvo i
2. L’Impresa non riconosce e quindi non rimborsa spese per interventi
r) appropriazione indebita (ART. 646 del Codice Penale);
successive modifiche;
24.12.1969 n° 990 come sostituita dal D. Lgs. 209/2005, e
q) qualora il mezzo non sia assicurato ai sensi della legge
da un mezzo di soccorso ordinario);
ad essa equivalente (percorsi fuoristrada o zone non raggiungibili
p) circolazione del veicolo al di fuori della rete stradale pubblica o
psicofarmaci nonché dall’uso di stupefacenti e allucinogeni;
o) conduzione del veicolo in stato di ebbrezza o sotto gli effetti di
zione del veicolo a norma delle disposizioni di legge vigenti;
xxx o sprovvista della patente di guida o non abilitata alla condu-
n) conduzione del veicolo da persona non autorizzata dal proprieta-
m) atti di pura temerarietà, gare su strada, rally e relative prove;
l) uso improprio del veicolo e specificatamente:
k) immobilizzi causati da normale operazione di manutenzione;
ta previsti dalla casa costruttrice;
j) mancata esecuzione degli interventi di manutenzione programma-
i) con acclarato richiamo della casa costruttrice;
h) immobilizzi causati per difetti di fabbricazione
radioattivo o di sostanze pericolose;
g) circolazione stradale di veicoli adibiti al trasporto di materiale
NIZIONI, Veicolo assicurato);
f) circolazione stradale di veicoli non previsti in polizza (vedi DEFI-
Nel massimale sopra indicato sono incluse le eventuali spese di custodia del veicolo presso il deposito dell’autosoccorritore dal giorno del suo ingresso fi no al giorno di consegna al punto di assistenza. Si intende comunque esclusa ogni responsabilità della Centrale Operativa e della Società per la custodia del veicolo; sono altresì incluse le eventuali spese di traino, dal de- posito dell’autosoccorritore al punto di assistenza (secondo traino), qualora si sia reso necessario il rimessaggio del veicolo presso il deposito dell’au- tosoccorritore stesso causa la chiusura temporanea del punto di assistenza.
o carrelli appendice.
– la prestazione non opera per il traino di roulotte/ caravan, rimorchi
guito del sinistro;
sabile degli eventuali danni e delle perdite economiche subite a se-
merce trasportata sono a totale carico dell’Assicurato, unico respon-
– il recupero, il trasferimento e la custodia degli effetti personali e della
o in aree ad essa equivalenti;
soccorso ordinario, ovvero durante la circolazione stradale pubblica
mento del sinistro, si trovi in un luogo raggiungibile da un mezzo di
– la prestazione si intende operante a condizione che il veicolo, al mo-
trale Operativa fornirà informazioni specifiche all’Assicurato;
– in caso di immobilizzo avvenuto in autostrada, l’operatore della Cen-
Si specifica che:
5.2.3 Recupero difficoltoso
nibilità in zona dei mezzi stessi ed entro il limite di euro 200 per sinistro.
L’intervento sarà effettuato compatibilmente con la dispo-
Qualora il veicolo sia uscito dalla rete stradale e risulti danneggiato in modo tale da non potervi ritornare autonomamente, la Centrale Operativa invierà sul posto un mezzo di soccorso per riportare in carreggiata il veico- lo danneggiato.
5.2.4 Servizio di accompagnamento
Qualora, contestualmente al Soccorso stradale, l’Assicurato debba re- carsi presso l’officina dove viene trainato il proprio veicolo, la Centrale Operativa potrà organizzare un servizio di accompagnamento.
L’Impresa terrà a proprio carico i costi relativi entro il limite di euro | ||
50,00 (IVA inclusa) per sinistro indipendentemente dal numero di perso- | ||
ne coinvolte (conducente ed eventuali passeggeri). | ||
Qualora non sia possibile effettuare la prestazione, la Società rimbor- | ||
serà i costi sostenuti dietro presentazione di idoneo giustificativo di spe- | ||
sa (ricevuta fiscale, etc.) nei limiti del massimale sopra indicato. |
SEZIONE A) SOCCORSO STRADALE
5.2 Prodotto BASE - Assistenza autoveicoli
5.2.1 Dépannage (riparazione del veicolo sul luogo dell’immobilizzo)
Qualora il veicolo non sia in grado di circolare autonomamente a segui- to di guasto, la Centrale Operativa, valutata la possibilità di effettuare la riparazione sul posto e la disponibilità di un fornitore sul luogo, orga- nizzerà il dépannage tenendo a carico le spese di uscita e del percorso chilometrico (andata e ritorno) del riparatore incaricato.
Le spese per gli eventuali pezzi di ricambio restano a totale carico dell’Assicurato.
Qualora il dépannage non sia possibile, la Centrale Operativa provve- derà al soccorso stradale del veicolo come di seguito descritto.
5.2.2 Soccorso stradale
per i veicoli il cui peso supera i 25 quintali.
o festivo, per i veicoli di grandi dimensioni (es. SUV, fuoristrada, ecc.) e
dell’Assicurato, per i soccorsi in autostrada, richiesti in orario notturno
simale sopra indicato e pertanto l’eventuale eccedenza resta a carico
Si precisa che il costo del soccorso stradale potrebbe superare il mas-
150 per sinistro.
La società terrà a carico i costi entro il limite di euro
Qualora il veicolo non sia in grado di circolare autonomamente a seguito di guasto, incidente o incendio, la Centrale Operativa si occuperà di reperire ed inviare un mezzo di soccorso per il traino del veicolo pres- so il più vicino punto di assistenza autorizzato della casa costruttrice. In alternativa, in accordo con l’Assicurato, la Centrale Operativa potrà organizzare il traino del veicolo presso l’officina generica più vicina al luogo dell’evento.
5.3 Prodotto TOP - Assistenza autoveicoli
Alle garanzie previste dal prodotto BASE si aggiungono le seguenti:
5.3.1 Spese di albergo e Rientro al domicilio/ prosecuzione del viaggio (prestazioni valide ad oltre 100 km dal domicilio dell’Assicurato)
Qualora il veicolo resti immobilizzato a seguito di guasto, incidente o incendio o furto totale/parziale/tentato e, al momento del sinistro, il punto di assistenza sia chiuso notturno o festivo) oppure qualora il veicolo necessiti di oltre 8 (otto) ore di manodopera effettiva certificata dal capo officina secondo i tempari della casa costruttrice, la Centrale Operativa provvederà alternativamente:
A) alla prenotazione e sistemazione dell’Assicurato e degli eventuali passeggeri in un albergo nei pressi dell’officina dove il veicolo è stato trasportato, fino ad un massimo di 3 (tre) notti.
L’Impresa terrà a proprio carico le spese di pernottamento entro il limite di euro 75 per notte e per persona ed euro 250 per sinistro, indipendentemente dal numero di persone coinvolte.
sto il “Rientro al domicilio/ prosecuzione del viaggio”.
– la prestazione non è fornita qualora l’Assicurato abbia già xxxxxx-
richiamo;
l’effettuazione del tagliando periodico e in caso di campagna di
– la prestazione non è fornita in caso di immobilizzo del veicolo per
manodopera effettiva;
dei pezzi di ricambio non è considerato nel calcolo delle ore di
– il tempo necessario per la ricerca del guasto e per il reperimento
nuncia inoltrata alle Autorità competenti del luogo;
presentazione alla Centrale Operativa di copia della regolare de-
– in caso di furto totale del veicolo, la prestazione opera previa
mente quelle per il conducente e gli eventuali passeggeri del veicolo;
– le spese di pernottamento prese in carico dalla Società sono esclusiva-
e prima colazione;
– la prestazione si intende limitata alle sole spese di pernottamento
Si specifica che:
Il Soccorso stradale sarà fornito, ad insindacabile giudizio della Cen- trale Operativa, anche qualora il sinistro abbia come conseguenza il danneggiamento del veicolo o di sue parti tali da consentirne la marcia, ma con rischio di aggravamento del danno o delle condizioni di perico- losità per l’Assicurato o per la circolazione stradale.
In caso il sinistro avvenga in orario festivo o notturno, al di fuori del nor- male orario di apertura di officina, in prossimità dell’orario di chiusura dell’officina tenendo conto del tempo necessario al trasporto presso l’officina stessa, il veicolo verrà condotto presso il deposito dell’auto- soccorritore.
150 per sinistro.
La Società terrà a proprio carico i relativi costi entro il limite di euro
B) al rientro dell’Assicurato e degli eventuali passeggeri fino al proprio domicilio in Italia o, in alternativa, fino al luogo di destinazione ini- zialmente previsto.
Il rientro o il proseguimento sarà effettuato, ad insindacabile giudizio della Centrale Operativa:
– in aereo (classe turistica) qualora il viaggio superi i 500 Km di percorrenza,
– in treno (prima classe)
– con un’auto in sostituzione.
sto la prestazione “Spese di albergo”.
– la prestazione non è fornita qualora l’Assicurato abbia già xxxxxx-
previsto dalla prestazione “Auto sostitutiva”;
– l’eventuale auto sostitutiva è messa a disposizione secondo quanto
richiamo;
l’effettuazione del tagliando periodico e in caso di campagna di
– la prestazione non è fornita in caso di immobilizzo del veicolo per
manodopera effettiva;
dei pezzi di ricambio non è considerato nel calcolo delle ore di
– il tempo necessario per la ricerca del guasto e per il reperimento
i biglietti di viaggio dell’Assicurato e degli eventuali passeggeri;
– le spese prese in carico dalla Società sono esclusivamente quelle per
nuncia inoltrata alle Autorità competenti del luogo;
presentazione alla Centrale Operativa di copia della regolare de-
– in caso di furto totale del veicolo, la prestazione opera previa
Si specifica che:
mitato, per la durata massima di 48 (quarantotto) ore.
– il costo del noleggio dell’auto in sostituzione a chilometraggio illi-
e 400 per sinistro;
– il costo dei biglietti ferroviari entro il limite di euro 100 per persona
1.000 per sinistro;
– il costo dei biglietti aerei entro il limite di euro 250 per persona e
legale corrente.
termine, la somma anticipata sarà gravata dagli interessi al tasso
entro 30 (trenta) giorni dalla data dell’anticipo stesso; trascorso tale
– rimborsare quanto anticipato dall’Impresa al più presto e comunque
L’Impresa terrà a proprio carico:
5.3.2 Recupero del veicolo riparato (prestazione valida ad oltre 100 km dal domicilio dell’Assicurato)
Qualora il veicolo venga riparato sul luogo dell’immobilizzo e le ripa- razioni abbiano richiesto più di 8 (otto) ore di manodopera effettiva certificata dal capo officina secondo i tempari della casa costruttrice, la Centrale Operativa, a suo insindacabile giudizio, metterà a disposizio- ne dell’Assicurato al fine di consentirgli il recupero del veicolo:
– un biglietto aereo di classe turistica di sola andata in caso di percor- renza superiore a 500 km entro il limite di euro 250 per sinistro;
– un biglietto ferroviario di prima classe di sola andata entro il limite di euro 100 per sinistro.
previsto dalla prestazione “Auto sostitutiva”.
– l’eventuale auto sostitutiva è messa a disposizione secondo quanto
il biglietto di viaggio dell’Assicurato;
– le spese prese in carico dalla Società sono esclusivamente quelle per
richiamo;
l’effettuazione del tagliando periodico e in caso di campagna di
– la prestazione non è fornita in caso di immobilizzo del veicolo per
pera effettiva;
pezzi di ricambio non è considerato nel calcolo delle ore di manodo-
– il tempo necessario per la ricerca del guasto e per il reperimento dei
Si specifica che:
5.3.3 Recupero del veicolo ritrovato dopo il furto (prestazione valida ad oltre 100 km dal domicilio dell’Assicurato)
Qualora il veicolo venga ritrovato a seguito di furto totale la Centrale Operativa, a suo insindacabile giudizio, metterà a disposizione dell’As- sicurato al fine di consentirgli il recupero del veicolo:
– un biglietto aereo di classe turistica di sola andata in caso di percor- renza superiore a 500 km entro il limite di euro 250 per sinistro;
– un biglietto ferroviario di prima classe di sola andata entro il limite di euro 100 per sinistro.
mento del veicolo rilasciato dalle Autorità competenti del luogo.
– l’Impresa potrà richiedere all’Assicurato copia del verbale di ritrova-
il biglietto di viaggio dell’Assicurato;
– le spese prese in carico dalla Società sono esclusivamente quelle per
Si specifica che:
5.3.4 Invio pezzi di ricambio
la spedizione dei pezzi di ricambio entro il limite di euro 600 per sinistro.
L’Impresa terrà a proprio carico il costo della ricerca, dell’imballaggio e del-
Qualora i pezzi di ricambio indispensabili al funzionamento del veicolo immobilizzato all’estero per guasto o incidente non siano reperibili sul posto, la Centrale Operativa provvederà ad inviarli, con il mezzo più rapido (tenendo conto delle norme vigenti in materia), fino al luogo di sdoganamento più vicino alla località di immobilizzo. L’Assicurato per ritirare i pezzi di ricambio dovrà portare con sé il libretto di circolazio- ne, il passaporto ed i pezzi danneggiati; questo accorgimento potrà in molti casi evitargli il pagamento delle spese doganali.
La prestazione non opera qualora i pezzi di ricambio necessari alla riparazione non siano più in produzione o non siano reperibili presso i fornitori ufficiali della rete italiana della Casa Costruttrice oppure se il loro trasporto debba essere effettuato con “mezzi eccezionali”.
In caso di spedizione via aerea, il pezzo di ricambio sarà messo a disposizione dell’Assicurato all’aeroporto internazionale più vicino al luogo delle riparazioni.
5.3.5 Rimpatrio/Abbandono legale del veicolo
riore a 5 giorni lavorativi
superiore a 8 ore di manodopera ed un tempo di immobilizzo supe-
risulti danneggiato in modo tale da richiedere un tempo di riparazione
Qualora a seguito di guasto, incidente o incendio il veicolo assicurato
, AXA Assistance provvederà ad organizzare il rimpatrio, in Italia, del veicolo stesso fi no ad un’officina designata dall’Assicurato, tenendo a proprio carico le spese di trasporto.
AXA Assistance provvederà al rimpatrio del veicolo dopo aver preso contatto con il personale dell’officina onde accertare le effettive condi- zioni dello stesso; peri tempi di riparazione si fa riferimento ai tempari della casa costruttrice o alla fattura o documento equivalente compro- vante la riparazione.
La procedura di rimpatrio sarà avviata anche nei casi eccezionali in cui non siano verificabili le effettive ore di manodopera, per chiusura o im- possibilità dell’officina, salvo poi una verifica a posteriori dell’effettivo diritto ad usufruire del servizio da parte dell’Assicurato.
Nel caso in cui l’Assicurato non avesse avuto diritto al servizio, i costi d’intervento verranno fatturati al Contraente.
comunicazione alla Centrale Operativa.
comprese le eventuali spese di posteggio o custodia dal momento della
La presente garanzia è prestata entro il limite di euro 1.000 per evento,
La prestazione opera anche in caso di furto, quando il veicolo venga ritrovato dopo il rientro dell’Assicurato al domicilio e risulti danneggiato in modo tale da non poter essere guidato.
L’impegno di AXA Assistance non potrà in ogni caso superare il valore commerciale in Italia del veicolo dopo il sinistro.
Qualora il valore commerciale del veicolo a seguito del sinistro risul- ti inferiore all’ammontare delle spese previste per il suo rimpatrio in Italia, AXA Assistance, su richiesta dell’Assicurato, provvederà al suo abbandono legale in loco, tenendo a proprio carico i relativi costi, sia amministrativi che organizzativi.
AXA Assistance non si assume alcuna responsabilità per eventuali atti di vandalismo, furto di accessori o parti del veicolo, eventuali ulteriori danneggiamenti da parte di terzi durante l’immobilizzo.
L’Assicurato è tenuto a fornire alla Centrale Operativa i documenti ne- cessari alla demolizione entro 15 giorni.
La mancata produzione degli stessi comporta la decadenza del diritto alla prestazione.
5.3.6 Trasferimento/Rimpatrio sanitario
Qualora il servizio medico della Centrale Operativa consigli, a seguito di incidente stradale, il trasporto sanitario dell’Assicurato, previa analisi del quadro clinico e d’intesa con il medico curante sul posto, la Centrale Operativa organizzerà:
– il trasferimento sanitario presso una struttura medica adeguata più vicina;
– il rimpatrio sanitario nel paese di origine se le sue condizioni lo per- mettono e lo richiedono;
– la necessaria assistenza durante il trasporto con personale medico o paramedico.
Il trasporto sanitario sarà effettuato con i mezzi ritenuti più idonei ad insindacabile giudizio della Centrale Operativa:
– aereo sanitario (entro il limite di euro 10.000 per sinistro);
– aereo di linea, classe economica, eventualmente barellato;
– treno prima classe e, ove necessario, vagone letto;
– autoambulanza, senza limiti di chilometraggio;
– altro mezzo di trasporto.
– tutte le spese sostenute per malattie preesistenti.
– tutte le spese diverse da quelle indicate;
xxxx presso la quale fosse ricoverato;
volontariamente le dimissioni contro il parere dei sanitari della strut-
– tutti i casi in cui l’Assicurato o i familiari dello stesso sottoscrivessero
norme sanitarie nazionali o internazionali;
– le malattie infettive, nel caso in cui il trasporto implichi violazione di
zione del viaggio o del soggiorno;
– le infermità o lesioni che non precludano all’Assicurato la continua-
– curate sul posto;
trale Operativa, possono essere
– le infermità o lesioni che, a giudizio del servizio medico della Cen-
Sono escluse dalla prestazione:
Restano a carico dell’Assicurato il costo dei pezzi di ricambio e le even- tuali spese doganali.
costruttrice riportato su ogni ricambio;
minazione dei pezzi necessari e il numero di riferimento della casa
motore e anno di costruzione del veicolo e precisare l’esatta deno-
– comunicare marca, tipo, modello, cilindrata, numero di telaio e/o di
pezzi di ricambio e delle eventuali spese doganali;
sindacabile giudizio della Società per l’importo relativo al costo dei
– fornire adeguate garanzie bancarie di rimborso ritenute tali ad in-
Obblighi dell’Assicurato:
5.3.7 Viaggio di un familiare in caso di ricovero
Qualora l’Assicurato venga ricoverato in seguito ad incidente strada- le per un periodo superiore a 7 (sette) giorni, la Centrale Operativa fornirà un biglietto di sola andata (ferroviario di prima classe o aereo classe economica o altro mezzo a proprio insindacabile giudizio) per permettere ad un familiare residente nel paese di origine di raggiunge- re l’Assicurato ricoverato.
Sono escluse dalla prestazione le spese di soggiorno del familiare.
5.3.8 Rientro/Assistenza dei fi gli minori privi di tutela
Qualora l’Assicurato, in viaggio con figli minorenni, sia impossibilitato a prendersi cura degli stessi a seguito di ricovero per incidente stradale e non vi sia nessun altro in grado di farlo, la Centrale Operativa fornirà ad un familiare, residente nel paese di origine, un biglietto di andata e ritorno (ferroviario di prima classe o aereo classe economica o altro mezzo a proprio insindacabile giudizio) per permettere allo stesso di raggiungere i minori e riportarli al paese di origine.
Sono escluse le spese di soggiorno del familiare le spese diverse dai | ||
biglietti di viaggio. | ||
La prestazione non è fornita qualora l’Assicurato abbia già richiesto il | ||
“Viaggio di un familiare in caso di ricovero”. |
5.3.9 Interprete a disposizione
Qualora l’Assicurato venga ricoverato in un istituto di cura all’estero a seguito di incidente stradale e abbia difficoltà linguistiche a comunicare con i medici, la Centrale Operativa provvederà ad inviare un interprete sul posto entro le successive 48 (quarantotto) ore.
La Società terrà a carico i costi dell’interprete per un massimo di 4 | |
(quattro) ore lavorative per sinistro. | |
Qualora non sia possibile organizzare l’invio dell’interprete, la Centra- | |
le Operativa rimborserà, a seguito di presentazione dei relativi giustifi- | |
cativi di spesa, i costi sostenuti entro il limite di euro 500 per sinistro e | |
per periodo di assicurazione | . |
5.3.10 Auto Sostitutiva
periore a 4 (quattro) ore di manodopera effettiva
di un intervento di riparazione su-
Qualora l’Assicurato subisca il furto totale del veicolo o qualora il vei- colo rimanga immobilizzato a seguito di guasto, incidente o incendio o furto parziale/ tentato e necessiti
, certificata dal capo officina secondo i tempari della casa costruttrice, o qualora al momento
del sinistro il punto di assistenza sia chiuso (notturno e festivo), la So- cietà metterà a disposizione dell’Assicurato un veicolo in sostituzione fornito di copertura assicurativa RC auto e a chilometraggio illimitato, alle seguenti condizioni:
ad eseguire le riparazioni del veicolo.
tazione dell’officina da cui risultino le ore di manodopera necessarie
– l’Assicurato, su richiesta dell’Impresa, è tenuto a fornire la documen-
deposito cauzionale sotto forma di carta di credito;
– al momento del ritiro del veicolo a noleggio è previsto il rilascio di un
contrattuali previste;
apertura delle stesse, in base alla disponibilità ed alle condizioni
noleggio convenzionate con la Centrale Operativa, negli orari di
– Il veicolo sostitutivo è messo a disposizione presso società di auto-
richiamo;
l’effettuazione del tagliando periodico e in caso di campagna di
– la prestazione non è fornita in caso di immobilizzo del veicolo per
pera effettiva;
pezzi di ricambio non è considerato nel calcolo delle ore di manodo-
– il tempo necessario per la ricerca del guasto e per il reperimento dei
garantiti, che rimangono a carico dell’Assicurato.
non espressamente previsto, così come il tempo eccedente i giorni
genere (autostrade, traghetti, ecc.), le eventuali multe, e quant’altro
assicurazioni facoltative, la franchigia furto e Kasko, i pedaggi in
del veicolo in un paese diverso da quello di presa in consegna), le
al momento della riconsegna al noleggiatore, il drop-off (riconsegna
– sono escluse le spese di carburante, così come il mancato rabbocco
Si specifica che:
– di cilindrata 1.600 c.c.;
– per un periodo massimo di 3 (tre) giorni;
5.4 Estensione territoriale prodotto base e prodotto Top
La garanzia è operante nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell’U- nione Europea, nonché per il territorio della Croazia, dell’Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco, della Svizze- ra, dell’Andorra e delle Serbia. Le prestazioni sono operanti altresì per eventi verificatisi negli Stati facenti parte del sistema della Carta Verde, le cui sigle internazionali, indicate in Carta Verde, non siano barrate. In caso di ritrovamento del veicolo a seguito di furto totale, le presta- zioni sono operanti a condizione che sa il furto che il ritrovamento del veicolo si verifichino in uno dei Paesi nei quali è valida la garanzia.
Capitolo 6 - Tutela Legale
In aggiunta alla garanzia R.C. Auto obbligatoria è possibile, ma non obbligatorio, acquistare la garanzia descritta nel presente capitolo.
La Compagnia si avvale per la gestione dei sinistri Tutela Legale di Inter Partner Assistance S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia - Ufficio Tutela Legale Xxx Xxxxx Xxxxxxx, 000 - 00000 XXXX Tel. x00 00 00.000.000 | Fax. x00 00 00.00.000 di seguito denominata AXA Assistance alla quale l’assicurato può rivolgersi in orario di ufficio (dal lunedì al giovedì dalle 09:00 alle 17:00 e il venerdì dalle 09:00 alle 13:00).
La garanzia Tutela Legale seguono le sorti del contratto di assicurazione a cui si riferiscono e del quale formano parte integrante pertanto sono efficaci esclusivamente in presenza di valida copertura contrattuale.
Per tutto quanto non è espressamente regolato dall’assicurazione Tutela Legale, valgono, in quanto applicabili, le definizioni e le norme che rego- lano l’assicurazione in generale.
6.1 Cosa assicura
nel limite di
Avvalendosi di AXA Assistance per la gestione e la liquidazione dei sinistri, la Compagnia, alle condizioni di seguito indicate e
€ 15.000,00 per sinistro, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili della controparte, occorrente all’assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale nei casi indicati al successivo Art. 6.3 - “Casi assicurati”.
Tali oneri sono:
– le spese per l’intervento di un legale incaricato alla gestione del caso assicurativo; è garantito il rimborso delle spese per l’intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio;
fino ad un mas-
– le spese per l’intervento di un legale domiciliatario,
simo di € 2.500,00. Tali spese vengono riconosciute solo in fase giudiziale quando il distretto di Corte d’Appello nel quale viene radi- cato il procedimento giudiziario è diverso da quello cui appartiene il Comune ove l’assicurato ha la residenza;
– le spese per l’intervento di un perito/consulente tecnico nominato dall’autorità giudiziaria, o dall’assicurato se autorizzato dalla Axa Assistance;
– le spese liquidate a favore della controparte in caso di soccomben- za;
– le spese conseguenti ad una transazione, comprese le spese della controparte, sempreché siano state autorizzate da Axa Assistance;
– le spese per il contributo unificato;
– le spese di giustizia in sede penale;
– le spese investigative per la ricerca e l’acquisizione di prove a difesa;
entro il limite mas-
– gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari
simo di € 500,00
;
– le spese per il tentativo di conciliazione (D. Lgs. 28/2010);
– le spese per la negoziazione assistita obbligatoria(D. L. n. 132/2014);
– le spese derivanti da procedimenti arbitrali.
6.2 Delimitazioni dell’oggetto dell’assicurazione
ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi.
ciascuno sopportati. Le operazioni di esecuzione forzata non vengono
viene ripartito tra loro a prescindere dal loro numero e dagli oneri da
tutti i soggetti assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e
Nell’ipotesi di un unico sinistro la garanzia prestata viene ripartita tra
nei procedimenti penali (art. 541 del Codice di Procedura Penale).
– spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l’assicurato
– multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;
AXA Assistance non si assume il pagamento di:
sentarsi nel corso o alla fine della causa.
– assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse pre-
bollo e di registro, i documenti necessari per la gestione del sinistro;
– regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme fi scali di
L’assicurato deve:
6.3 Casi assicurati
Le garanzie vengono prestate al proprietario, al locatario in base ad un contratto di leasing, al conducente autorizzato, ai trasportati, per i casi assicurativi connessi alla circolazione del veicolo indicato in polizza e precisamente:
a) l’azione in sede civile (o la costituzione di parte civile in sede penale) per ottenere il risarcimento di danni a persone o a cose subiti per
fatto illecito di terzi. Per i danni rientranti nella procedura di risarci- mento diretto (ai sensi dell’art.149 del D.Lgs. n.209/2005 - Codice delle Assicurazioni Private e del D.P.R. n. 254/2006 - regolamento recante disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione) la garanzia viene prestata per l’intervento del legale purché incaricato della gestione del sinistro solo dopo la presenta- zione dell’offerta da parte della Compagnia qualora questa non sia stata accettata;
b) la difesa in sede penale nei procedimenti per reati colposi che siano conseguenza diretta di un incidente stradale;
c) difesa penale per delitti dolosi, comprese le violazioni in materia fi scale e amministrativa. Fermo restando l’obbligo per gli Assicurati di denunciare il sinistro nel momento in cui ne hanno conoscenza, la prestazione opera purché gli Assicurati vengano assolti con decisio- ne passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo o sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa;
d) anticipo cauzione penale in caso di arresto all’estero, a seguito di incidente stradale.
e) il ricorso contro il provvedimento di ritiro e sospensione della patente per eventi derivanti dalla circolazione stradale;
f) il ricorso contro il provvedimento di sequestro del veicolo a motore adottato in seguito ad incidente stradale;
viene prestata unicamente a favore del contraente;
Nel caso di controversie tra assicurati con la stessa polizza, la garanzia
g) opposizione alle sanzioni amministrative derivanti dalla violazione di norme relative al codice della strada nel solo caso in cui il ricorso sia stato accolto totalmente.
qualora il contraente non rientri fra questi assicurati, la garanzia viene prestata unicamente a favore del conducente, salvo contraria disposizione del contraente stesso
6.4 Estensione della garanzia ad altre fattispecie di circolazione
Le garanzie di cui al precedente Art. 6.3 - “Casi assicurati”, valgono altresì in favore del contraente - come persona fisica - del coniuge e dei figli minori conviventi quando, in veste di pedoni, ciclisti, alla guida di veicoli non soggetti all’assicurazione obbligatoria o come passeggeri di un qualsiasi veicolo pubblico o privato diverso da quello identificato in polizza, siano coinvolti in incidenti stradali.
6.5 Esclusioni
Le garanzie non sono valide:
del Risarcimento Diretto.
lettera a) dell’Art. 6.3 “Casi Assicurati” relativamente alla procedura
j) le controversie nei confronti della Società, salvo quanto previsto dalla
dioattive.
sciopero e serrate nonché da detenzione o impiego di sostanze ra-
polari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto,
i) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse po-
h) per le controversie derivanti da rapporti contrattuali in genere;
dall’ACI o dalla FMI;
e relative prove, salvo che si tratti di gare di regolarità pura indette
g) per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive
difesa sostenute quando la sentenza è passata in giudicato;
del reato per qualsiasi causa. AXA Assistance rimborsa le spese di
con decisione passata in giudicato; sono esclusi i casi di estinzione
(D.Lgs. n. 285/1992), salvo il caso di proscioglimento o assoluzione
(comportamento in caso di incidente) di cui al Codice della Xxxxxx
xxxx), 000 (xxxxx sotto l’influenza di sostanze stupefacenti) o 189
f) nei casi di violazione degli artt. 186 (guida sotto l’influenza dell’al-
Private (D.Lgs. n. 209/2005);
za dell’omissione degli obblighi di cui al Codice delle Assicurazioni
alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscen-
l’assicurato, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed
è coperto da regolare assicurazione obbligatoria R.C.A., salvo che
o un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione o non
colo è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione
e) se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure se il vei-
menti negligenti;
d) per fatti da inquinamento ambientale derivanti da ripetuti comporta-
c) per fatti dolosi delle persone assicurate;
zioni o aeromobili;
b) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarca-
samente previsto;
a) in materia fiscale, tributaria ed amministrativa, salvo quanto espres-
6.6 Decorrenza della garanzia – Insorgenza del sinistro
La garanzia opera per le controversie determinate da fatti verificatisi | |
nel periodo di validità della garanzia e più precisamente dopo le ore | |
24.00 del giorno di decorrenza dell’assicurazione e che siano denun- | |
ciate entro 12 mesi dalla cessazione del contratto. |
rate e dovuti al medesimo evento o fatto.
– le indagini o i rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicu-
domande identiche o connesse;
– le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto
Si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro:
cui è stato posto in essere il primo atto.
più atti successivi, il sinistro stesso si considera avvenuto nel momento in
xxxxx; qualora il fatto che dà origine al sinistro si protragga attraverso
versia si intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della
Ai fini del comma precedente, i fatti che hanno dato origine alla contro-
6.7 Denuncia di sinistro e libera scelta del legale
L’assicurato deve immediatamente denunciare all’Impresa o ad AXA As- sistance qualsiasi sinistro nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza.
In ogni caso deve fare pervenire ad AXA Assistance notizia di ogni atto | |
a lui notificato entro 3 giorni dalla data della notifica stessa. | |
In caso di sinistro rientrante nella procedura di risarcimento diretto, l’as- | |
sicurato deve denunciare il sinistro entro 3 giorni dal realizzarsi della | |
condizione prevista alla lett. a) dell’Art. 6.3 - “Casi assicurati” (mancata | |
accettazione dell’offerta). |
L’assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il
legale cui affidare la tutela dei suoi interessi, indicandolo ad AXA Assi- stance contemporaneamente alla denuncia di sinistro.
Se l’assicurato non fornisce tale indicazione, AXA Assistance lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l’assicurato non vi prov- veda, può nominare direttamente il legale, al quale l’assicurato deve conferire mandato. L’eventuale nomina di consulenti tecnici di parte e di periti in genere viene concordata con AXA Assistance.
L’assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il
proprio legale nel caso di conflitto di interessi con la Compagnia e/o con AXA Assistance.
6.8 Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla presta- zione della garanzia assicurativa
documenti necessari.
i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i
nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare
b) conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi
e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
tiero di tutti i particolari del sinistro nonché indicare i mezzi di prova
a) informare immediatamente AXA Assistance in modo completo e veri-
Se l’assicurato richiede la copertura assicurativa deve:
6.9 Gestione del sinistro
Ricevuta la denuncia di sinistro, AXA Assistance si adopera per realiz- zare un bonario componimento della controversia. Ove ciò non riesca, se le pretese dell’assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al legale scelto nei termini dell’Art. 6.7 - “Denuncia di sini- stro e libera scelta del legale”. La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale soltanto se l’impugnazione presenta possibilità di successo.
AXA Assistance, così come la Compagnia, non sono responsabili dell’o- perato di legali, di consulenti tecnici di parte e di periti in genere.
L’assicurato non può giungere direttamente con la controparte ad al- | |
cuna transazione della vertenza sia in sede extragiudiziaria sia giu- | |
diziaria senza preventiva autorizzazione di AXA Assistance, pena il | |
rimborso delle spese legali e peritali da questa sostenute, fatto salvo | |
quanto previsto dal successivo comma. |
In caso di conflitto d’interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei sinistri tra l’assicurato e la Compagnia e/o AXA Assistance, fermo il diritto dell’assicurato di adire le vie giudiziarie, la decisione può es- sere demandata in via alternativa ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal residente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile. Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spe- se arbitrali, quale che sia l’esito dell’arbitrato. AXA Assistance avverte l’assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.
6.10 Recupero di somme
Spettano integralmente all’assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.
Spettano invece ad AXA Assistance, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o con- cordate transattivamente e/o stragiudizialmente.
6.11 Estensione territoriale
La garanzia è operante nell’ambito territoriale per il quale è valida l’assicurazione R.C.A. cui si riferisce.
Capitolo 7 - Il Sinistro
7.1 Norme comuni
7.1.1 Cosa devo fare in caso di sinistro?
In caso di sinistro, devi, ai sensi dell’art. 1913 del Codice Civile, co- municare l’evento al Servizio Sinistri di Direct Assicurazioni via e-mail all’indirizzo di posta elettronica xxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx , entro 3 giorni dalla data del sinistro o da quando ne sei venuto a conoscenza. La denuncia scritta dovrà essere completa della documentazione richie- sta a seconda della tipologia di sinistro. Si rinvia agli artt. 7.2 e 7.3 per le norme che disciplinano la liquidazione del danno.
7.1.2 Cosa succede se non denuncio il sinistro o presento la denuncia in ritardo?
Direct Assicurazioni applica l’art. 1915 del Codice Civile, esercitando il diritto di:
– rivalersi in tutto o in parte nei confronti dell’assicurato in ragione del pregiudizio sofferto per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato in caso di sinistro x.x.xxxx;
– negare l’indennizzo spettante all’assicurato per tutte le altre garan- zie.
Tale diritto verrà esercitato anche in caso di omissione ritardo nell’invio di documentazione o di atti giudiziari.
7.1.3 Gestione delle vertenze
Direct Assicurazioni assume, fino a quando ne ha interesse a nome dell’assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell’assicurato in sede pe- nale sino all’atto di tacitazione dei danneggiati. L’assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle sud- dette vertenze ed è tenuto altresì a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda e a comunicare tempestivamente a Direct Assicurazioni gli atti processuali che gli vengono notificati.
Direct Assicurazioni non riconosce le spese sostenute dall’assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe, di ammende e di spese di giustizia penali
7.1.4 Quando si prescrive il diritto al risarcimento del danno?
Il diritto al risarcimento del danneggiato si prescrive nel termine di due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto.
Nel caso in cui tale fatto venga qualificato dalla legge come reato, l’a- zione civile si prescrive nello stesso termine previsto dalla legge penale per la prescrizione del reato stesso.
7.1.5 Chi può accedere agli atti d’impresa? In che modo?
Il contraente, l’assicurato e il danneggiato hanno diritto di richiedere a Direct Assicurazioni, mediante raccomandata a/r, di poter accedere agli atti che abbiano rilievo ai fi ni della liquidazione del danno. Direct Assicurazioni, entro 15 giorni risponde all’avente diritto, accogliendo o rigettando la richiesta specificandone i motivi. Nel caso in cui la richie- sta sia accolta, Direct Assicurazioni invia copia della documentazione richiesta entro 60 giorni
7.1.6 Come viene liquidato il danno?
La liquidazione dei danni relativi alle garanzie previste dal contratto viene effettuata in Italia e in valuta corrente.
7.1.7 Cosa fa Direct Assicurazioni per controllare e reprimere le frodi?
Direct Assicurazioni, anche in ottemperanza all’art 30 del Decreto-leg- ge 24 gennaio 2012, n. 1, c.d. Decreto liberalizzazioni, coordinato con la legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, esercita un’attenta attività di controllo e repressione delle frodi.
In caso di frode accertata circa l’effettivo accadimento del sinistro, la dinamica o la compatibilità dei danni lamentati, Direct Assicurazioni respingerà la richiesta risarcitoria, riservandosi la facoltà di presentare denuncia alle autorità competenti ed esperire azione legale a tutela dei propri interessi.
7.2 Sinistro Responsabilità Civile Auto
7.2.1 Quando e come posso chiedere il risarcimento del danno diretta- mente a Direct Assicurazioni? (Procedura di risarcimento diretto)
Puoi effettuare la richiesta di risarcimento del danno direttamente a Di- rect Assicurazioni se ricorrono i presupposti previsti per l’applicazione dalla procedura di risarcimento diretto ai sensi dell’art 149 del Codice delle assicurazioni:
– il sinistro deve consistere in un urto diretto che non coinvolga più di due veicoli;
– il conducente non deve riportare lesioni superiori al 9% d’invalidità;
– il luogo di accadimento del sinistro deve essere in Italia, nella Repub- blica di San Marino o nella Città del Vaticano;
– i veicoli coinvolti devono essere immatricolati in Italia, nella Repubbli- ca di San Marino o nella Città del Vaticano;
– i veicoli devono essere assicurati con imprese aventi sede legale in Italia;
– qualora il sinistro coinvolga un ciclomotore, questo deve essere muni- to della targa prevista dal D.P.R 153/2006.
La richiesta di risarcimento deve essere compilata utilizzando il modulo disponibile sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx nella sezione “Moduli- stica” e deve essere restituita al Servizio Sinistri Direct Assicurazioni congiuntamente al modulo di “Constatazione amichevole di incidente” o “modulo blu” debitamente compilato.
Nel caso in cui la somma sia offerta da Direct Assicurazioni entro i ter- mini di legge, sugli importi da corrispondere non sono dovuti compensi per la consulenza professionale di cui si sia avvalso il danneggiato diversa da quella medico-legale per i danni a persona (sono pertanto compresi soltanto i costi della perizia medica ed escluse le spese legali dell’avvocato e/o le spese di eventuali periti danni da incidenti stradali incaricati dall’assicurato).
7.2.2 Quando devo richiedere il risarcimento del danno all’Impresa di assicurazione del veicolo responsabile?
Nel caso in cui non ricorrano i presupposti per l’applicazione della pro- cedura di risarcimento diretto (vedi paragrafo precedente) devi, ai sensi dell’art 148 del Codice delle assicurazioni, inoltrare, xxx xxxxxxxxxxxx x/x, la richiesta di risarcimento dei danni subiti direttamente all’impresa di assicurazione del responsabile utilizzando l’apposito modulo dispo- nibile sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx nella sezione “modulistica”.
7.2.3 Come può ottenere il risarcimento del danno il passeggero tra- sportato?
Nel caso di sinistro che comporti lesioni ai passeggeri del veicolo assi- curato, il danneggiato, ai sensi dell’art. 141 del Codice delle assicura- zioni, deve inviare la richiesta di risarcimento direttamente al Servizio Sinistri Direct Assicurazioni, mediante raccomadata a/r.
7.2.4 Come ottenere Il rimborso del sinistro per evitare il malus?
in caso di incidente con colpa hai facoltà di evitare le penalizzazioni derivanti dall’applicazione del malus e dall’indicazione del sinistro nell’ attestato di rischio, rimborsando all’Impresa la somma di denaro liqui- data per il sinistro.
Nel caso in cui il sinistro ti sia stato liquidato tramite procedura di risar- cimento diretto (la controparte è stata liquidata direttamente dalla tua impresa), devi indirizzare la richiesta di rimborso CONSAP – Stanza di compensazione xxx Xxxx, 00 – 00000 Xxxx; telefono: 00.00000000; Fax: 00.00000000/547; sito internet: xxx.xxxxxx.xx; e-mail: rimbor- xxxxxxxx@xxxxxx.xx.
Se preferisci puoi richiedere a QUIXA di effettuare la richiesta in tua vece, fermo restando che CONSAP invierà direttamente a te la risposta con l’indicazione dell’importo da versare e gli estremi su cui effettuare il pagamento. In ogni caso, QUIXA si riserva la facoltà di effettuare la richiesta per tuo conto, fermo restando che in tal caso ti verrà fornita opportuna comunicazione circa l’esercizio di tale facoltà e che, an- che in questo caso, CONSAP invierà direttamente a te la risposta con l’indicazione dell’importo da versare e gli estremi su cui effettuare il pagamento.
Se invece il sinistro sia stato liquidato direttamente da QUIXA, potrai rimborsare direttamente l’Impresa.
A fronte del rimborso dell’importo liquidato per il sinistro, il contratto viene riclassificato con la conseguente eliminazione del sinistro nell’at- testato di rischio.
7.2.5 Lesioni di lieve entità
In ottemperanza all’art 139 del Codice delle assicurazioni, nel caso in cui le lesioni di lieve entità non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, non potranno dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente.
Lesione di lieve entità può essere considerata, a titolo di esempio, la distorsione del rachide cervicale o “colpo di frusta” che potrà essere ri- sarcito solo a seguito di accertamento clinico strumentale (es. radiografi a) sia oggettivamente riscontrabile la lesione.
Il danno alla persona per lesioni di lieve entità e di carattere tempora- neo, è risarcito solo a seguito di riscontro medico legale da cui risulti visivamente o strumentalmente accertata l’esistenza della lesione.
La liquidazione del danno sarà dunque subordinata dalla certificazione rilasciata dal medico legale attestante le lesioni.
7.2.6 Cosa devo fare se ho un incidente con un veicolo con targa estera?
Nel caso in cui veicolo assicurato resti coinvolto sul territorio italiano in un incidente con un veicolo straniero, devi inviare la richiesta di risarci-
mento all’UCI – Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx, X.xx Xxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx (tel. 02.34968.1; fax 00.00000.000), e-mail xxx@xxx.xxxxx.xx che in seguito comunicherà il nome della Società incaricata di liquidare il danno.
Nel caso in cui l’incidente con veicolo straniero sia avvenuto all’estero, la richiesta di risarcimento deve essere inviata al “Bureau” dello stato, dove è avvenuto l’incidente (equivalente dell’UCI italiano), è dunque molto importante individuare esattamente l’assicuratore del veicolo stra- niero. Qualora il veicolo estero coinvolto nell’incidente, risulti imma- tricolato in uno stato dello Spazio Economico Europeo la richiesta di risarcimento potrà essere inviata all’impresa italiana che rappresenta quella straniera. Per individuarla, devi rivolgerti a CONSAP – Centro informazioni, tel 06.85.79.61. Per informazioni è possibile collegarsi al sito internet xxxx://xxx.xxxxxx.
it/fondi-e-attivita/mondo-assicurativo/centrodi- informazione-italiano, in questa sezione è disponibile anche la modulistica necessaria per la richiesta di accesso alle informazioni sulla copertura r.c. auto.
In caso di Incidente stradale avvenuto in uno dei Paesi dello Spazio Economico Europeo (Unione Europea più Islanda, Liechtenstein e Nor- vegia) provocato da un veicolo non identificato, o di cui risulti impos- sibile entro due mesi dal sinistro identifi care l’assicuratore, la richiesta di risarcimento dovrà essere rivolta a CONSAP S.p.A. xxx.xxxxxx.xx , gestione Fondo di garanzia per le vittime della strada, quale organismo di indennizzo nazionale.
7.2.7 Quando posso rivolgermi al fondo vittime della strada?
Sono risarciti dal fondo vittime della strada, nei limiti
– del massimale minimo di Xxxxx, i danni a persone e cose causati da:
– veicoli non assicurati;
– veicoli assicurati con imprese poste in liquidazione coatta ammini- strativa;
– veicoli in circolazione contro la volontà del proprietario;
– veicoli spediti da altro Stato UE in Italia, sempreché il sinistro sia avvenuto entro 30 giorni dalla data di accettazione della consegna del veicolo;
– veicoli esteri con targa non corrispondente o non più corrispondente allo stesso veicolo.
Inoltre, in caso di sinistro causato da veicolo non identificato, sono ri- sarciti:
– i danni alla persona;
– i danni alle cose, con una franchigia di € 500, solo nel caso in cui nello stesso sinistro si siano verificati anche danni gravi alla persona. La richiesta di risarcimento deve essere inviata all’impresa designata dall’Ivass a trattare e liquidare il sinistro, individuabile rivolgendosi a CONSAP, servizio fondo garanzia per le vittime della strada, tel.
7.3 Sinistro Garanzie Danni al veicolo
7.3.1 Cos’è il degrado?
Il degrado percentuale è la percentuale di riduzione che viene applicata sulla parte del danno indennizzabile relativa ai materiali sostituiti sul vei- colo in conseguenza del sinistro. Tale percentuale di riduzione è determi- nata sulla base del rapporto esistente fra il valore a nuovo (di listino o suo equipollente) e il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro. La riduzione per degrado viene applicata all’indennizzo se il sinistro si verifica dopo i primi sei mesi dalla data di prima immatricolazione.
7.3.2. Come viene quantificata la somma assicurata?
La somma assicurata corrisponde al valore del veicolo come risultante: dal prezzo di listino della casa costruttrice al momento della stipula del contratto, per i veicoli di nuova immatricolazione; dal valore di mercato risultante dai listini della rivista “Quattroruote” per i veicoli usati.
Tale somma si intende comprensiva di IVA.
La somma assicurata è indicata nel contratto di polizza in riferimento alla data di stipula. In caso di sinistro la quantificazione del danno avviene secondo i criteri indicati al par 7.3.4, salvo diverso massimale indicato in polizza.
7.3.3 Gli optional della mia auto sono assicurati?
Gli optional, non di serie sono compresi nel valore indennizzabile fino a un massimo di € 2.000 (al netto di degradi eventualmente applicati) a condizione che siano stati istallati stabilmente a nuovo e che la loro presenza sia documentabile dalla fattura di acquisto.
7.3.4 Come viene determinato l’ammontare del danno?
Per la determinazione dell’ammontare del danno valgono i seguenti criteri:
1. in caso di perdita totale se il sinistro si verifica nei 6 mesi dalla data di prima immatricolazione del veicolo, l’ammontare del danno è pari al prezzo d’acquisto del veicolo. Se la perdita totale si verifica successivamente, l’ammontare del danno è determinato dal valore commerciale al momento del sinistro decurtato dell’eventuale importo del relitto.;
2. in caso di danno parziale l’ammontare del danno è pari al costo di riparazione o di sostituzione delle parti danneggiate o sottratte, con l’applicazione del degrado.
Se il veicolo è assicurato per il relativo prezzo d’acquisto e il sinistro si verifica nei primi 6 mesi dalla data di prima immatricolazione, la riduzione per degrado non è applicata.
Nella determinazione del danno si terrà conto dell’incidenza dell’I.V.A., nel caso la richiesta sia comprovata da fattura o ricevuta f i scale, a ec- cezione dell’ipotesi in cui l’assicurato sia un soggetto d’imposta al quale è consentita la detrazione a norma di legge.
In nessun caso può essere indennizzata una somma superiore a quella assicurata o al massimale eventualmente indicato in polizza.
Salvo per le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il vei- colo danneggiato in rimessa o in officina, l’assicurato non deve provve- dere ad alcuna riparazione prima di aver ricevuto il consenso di Direct, purché detto consenso sia dato entro 8 giorni non festivi dal ricevimento della denuncia di sinistro.
Qualora l’assicurato, prima della scadenza del termine di cui al comma precedente, provveda alla riparazione senza aver ricevuto il consenso di Direct Assicurazioni, l’indennizzo sarà ridotto in relazione all’even- tuale pregiudizio sofferto da Direct Assicurazioni per l’anticipata ripa- razione.
L’importo liquidato a termini di contratto verrà ridotto della percentuale di scoperto e minimo prevista in polizza. Nel caso in cui sia previsto un massimale, la liquidazione avverrà entro il limite indicato.
7.3.5 Carrozzerie Convenzionate
L’elenco delle carrozzerie convenzionate con Direct Assicurazioni è di- sponibile sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
In caso di riparazione della tua auto presso una carrozzeria non con- venzionata, gli scoperti e i minimi riportati in polizza saranno raddop- piati.
7.3.6 Procedure di valutazione del danno –Nomina dei periti
L’ammontare del danno è definito direttamente da Direct Assicurazioni, o da persona da questa incaricata.
In caso di mancata accettazione a quanto precede si procederà, per iscritto, e di comune accordo tra le Parti, alla definizione della valuta- zione del danno fra due periti nominati uno da Direct Assicurazioni e uno dal Contraente con apposito atto unico.
I due periti possono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito inter- viene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre perso- ne, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i pe- riti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine anche su istan- za di una sola delle Parti sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. I risultati delle valutazioni sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all’indennizzabilità del danno.
La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriver- la; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.
Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono ripartite a metà.
7.3.7 Norme per la liquidazione dei danni al veicolo
Verificata l’operatività della garanzia, Quixa, provvede al pagamento dell’indennizzo entro 60 giorni.
L’indennizzo del danno è subordinato al ricevimento da parte di Direct Assicurazioni di specifica documentazione, compresa eventuale perizia al veicolo.
L’indennizzo del danno è subordinato al ricevimento da parte di Direct Assicurazioni di specifica documentazione.
Di seguito sono indicati i documenti necessari e le
modalità di liquidazione per singola copertura assicurativa.
FURTO:
In caso di furto o rapina senza ritrovamento del veicolo Direct Assicura- zioni provvede al pagamento dell’indennizzo, sempre che l’assicurato abbia sporto denuncia presso l’autorità competente e che sia trascorso il termine di 30 giorni dalla presentazione della ulteriore documentazio- ne occorrente, ovvero:
– denuncia di sinistro;
– in caso di furto avvenuto entro i primi sei mesi della stipula della polizza, fattura di acquisto del veicolo;
– originale o copia autentica della denuncia inoltrata all’Autorità com- petente; qualora l’evento si sia verificato all’estero la denuncia deve
essere effettuata oltre che all’Autorità straniera anche a quella Italiana;
– il certificato di proprietà (CDP) ed estratto giuridico originale (ex estratto cronologico) e rilasciati dal P.R.A. con annotata la perdita di possesso;
– libretto di circolazione se disponibile;
– tutte le chiavi in dotazione del veicolo assicurato (comprese quelle di eventuali antifurto);
– una procura notarile a vendere intestata a Direct Assicurazioni, per agevolare in caso di ritrovamento del veicolo l’eventuale vendita del- lo stesso;
– quietanza (documento attestante l’importo liquidabile) debitamente sottoscritta;
– nel caso in cui sia stata dichiarata la presenza di antifurto satellitare, qualora richiesta, documentazione idonea a provare sia l’installazio- ne sul veicolo dell’apparato antifurto, sia l’operatività del medesimo al momento del sinistro rilasciata dalla centrale di telesorveglianza che eroga il relativo servizio.
In assenza di produzione di quanto precede, o di inoperatività dell’an- tifurto al momento del sinistro, l’indennizzo verrà liquidato con uno sco- perto pari al 30%.
L’assicurato è tenuto, non appena abbia notizia del recupero del veico- lo rubato o di parti di esso, ad informarne Direct Assicurazioni entro 3 giorni, nonché a far verbalizzare alle Autorità l’avvenuto ritrovamento del veicolo, facendo evidenziare i danni eventualmente riscontrati.
Di tale verbale dovrà essere fornita copia alla società.
Qualora il veicolo sia ritrovato prima del pagamento dell’indennizzo, il relativo valore sarà computato in detrazione dell’indennizzo stesso. Quanto fosse recuperato dopo il pagamento dell’indennizzo, diverrà di proprietà della Direct Assicurazioni se questa ha pagato integralmente; se invece l’indennizzo fosse stato pagato parzialmente, i recuperi sa- ranno suddivisi fra le Parti in proporzione del danno sopportato.
L’assicurato ha tuttavia la facoltà di riacquistare quanto venisse recupe- rato restituendo a Direct Assicurazioni l’indennizzo ricevuto.
INCENDIO:
– denuncia di sinistro;
– in caso di danno parziale, e qualora richiesta, fattura
– comprovante la riparazione del veicolo;
– copia autentica della denuncia inoltrata all’Autorità competente e se intervenuti, del verbale dei Vigili del Fuoco.
CRISTALLI
– denuncia di sinistro;
– qualora richiesta, fattura comprovante la riparazione del veicolo;
– regolare fattura o di altro documento probante le spese sostenute.
EVENTI NATURALI:
– denuncia di sinistro
– idonea documentazione a prova dell’evento; salvo esistenza di plu- ralità di eventi già noti a Direct Assicurazioni.
– qualora richiesta, fattura comprovante la riparazione del veicolo.
KASKO
– denuncia di sinistro;
– qualora richiesta, fattura comprovante la riparazione del veicolo.
– in caso di incidente con veicolo non assicurato, verbale delle autorità intervenute sul luogo del sinistro o denuncia all’ Autorità competente.
PERDITA DELLE CHIAVI
– denuncia di sinistro;
– regolare fattura o di altro documento probante le spese sostenute;
– originale o copia autentica della denuncia inoltrata all’Autorità com- petente
7.4 Sinistro – Garanzia Infortuni
7.4.1 Criteri di indennizzabilità
Direct Assicurazioni corrisponde l’indennizzo per le conseguenze diret- te ed esclusive dell’infortunio.
Se, al momento dell’infortunio, l’assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l’infortunio avesse colpito una persona fi- sicamente integra e sana.
In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, i valori di cui alla tabella di percentuali di cui all’Alle- gato 2 sono diminuiti tenendo conto del grado di invalidità preesistente. Nessun indennizzo è previsto per invalidità permanente di grado pari od inferiore al 3% del totale; se invece l’invalidità permanente risulta superiore a tale percentuale, l’indennizzo sarà liquidato solo per la parte eccedente. La percentuale del 3% si intende aumentata al 5% quando il conducente, al momento del sinistro, non utilizzi i presidi di sicurezza obbligatori.
Qualora il conducente, al momento del sinistro, non utilizzi i presidi di sicurezza obbligatori la somma massima indennizzabile sarà pari al 70% dell’intera somma assicurata.
L’assicurazione vale per gli assicurati di qualsiasi età.
Le indennità per tutte le garanzie sono cumulabili fra di loro, tranne quella per il caso morte che non è cumulabile con quella per l’invali- dità permanente; tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, ma entro 2 anni dal giorno dell’infortunio ed in conseguenza di questo l’Assicurato
muore, gli eredi dell’Assicurato non sono tenuti ad alcun rimborso, men- tre gli eredi hanno diritto soltanto alla differenza tra l’indennizzo per morte - se superiore - e quello già pagato per invalidità permanente.
7.4.2 Obblighi in caso di sinistro
In caso di sinistro il contraente, l’assicurato, o i suoi aventi diritto, devo- no darne avviso scritto a Direct Assicurazioni entro 3 giorni da quando ne hanno avuto la possibilità, ai sensi dell’art. 1913 del Codice Civile. L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o par- ziale del diritto all’indennizzo, ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile. La denuncia dell’infortunio deve contenere l’indicazione del luogo, giorno, ora e causa dell’evento e deve essere corredata da certificato medico. Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici. L’assicurato, o in caso di morte gli eredi, deve consen- tire alla Società le indagini e gli accertamenti necessari.
L’assicurato deve sottoporsi agli accertamenti e controlli medici dispo- sti dalla Società, fornire alla stessa ogni informazione e produrre co- pia della cartella clinica completa, a tal fi ne sciogliendo dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e curato, acconsentendo al trattamento dei dati personali secondo le norme legislative vigenti (Normativa sulla “Privacy” - Leggi sulla protezione e trattamento dei dati personali).
Verificata l’operatività della garanzia, ricevuta la documentazione rela- tiva al sinistro e concordato il danno, la Società provvede al pagamento dell’indennizzo entro 15 giorni dalla data dell’atto di liquidazione ami- chevole o del verbale di perizia definitivo.
7.5 Sinistro Soccorso stradale
Si rimanda al capitolo 5.
7.6 Sinistro tutela legale
Si rimanda al capitolo 6.
ALLEGATO 1 - La disciplina del bonus malus
– TABELLA A
Coefficienti di determinazione del premio
BM Class | Coefficienti |
da -8 in poi | 0,84700 |
-7 | 0,86880 |
-6 | 0,89690 |
-5 | 0,89920 |
-4 | 0,90160 |
-3 | 0,95610 |
-2 | 0,97190 |
-1 | 1,00000 |
0 | 1,01110 |
1 | 1,01770 |
2 | 1,01870 |
3 | 1,03240 |
4 | 1,05330 |
5 | 1,06910 |
6 | 1,08390 |
7 | 1,09920 |
8 | 1,11280 |
9 | 1,15900 |
10 | 1,16270 |
11 | 1,24420 |
12 | 1,24750 |
13 | 1,37720 |
14 | 1,70180 |
15 | 2,08920 |
16 | 2,43370 |
17 | 3,37590 |
18 | 3,77980 |
La scala di Bonus/Malus si articola in diciotto classi di appartenenza corrispondenti ciascuna a livelli di premio decrescenti o crescenti deter- minati secondo la seguente tabella:
– TABELLA A1
Variazioni percentuali in assenza di sinistro
Di seguito sono indicate le variazioni in diminuzione e in aumento di premio rispettivamente in presenza e in assenza di un sinistro, da ap- plicarsi alla tariffa che risulterà in vigore al tempo della stipula della polizza.
Si precisa che la variazione in valore assoluto di seguito riportata è sta- ta calcolata sul premio medio e che tale variazione concorrerà in sede di rinnovo alla determinazione del premio richiesto per il nuovo periodo di assicurazione congiuntamente ad altre variabili, tra cui il possibile incremento di fabbisogno tariffario dell’impresa per garantire la tutela della collettività assicurata e l’eventuale scontistica applicata.
BM Class | Coefficienti | In assenza di sinistri | In presenza di sinistri | ||
% | € | % | € | ||
da -8 in poi | 0,84700 | -- | -- | 0,00% | 0,00 |
-7 | 0,86880 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
-6 | 0,89690 | -1,45% | -4,42 | -1,45% | -4,42 |
-5 | 0,89920 | -1,80% | -5,60 | -1,80% | -5,60 |
-4 | 0,90160 | -0,23% | -0,72 | -0,23% | -0,72 |
-3 | 0,95610 | -0,23% | -0,71 | 3,99% | 12,44 |
-2 | 0,97190 | -2,80% | -8,99 | 1,84% | 5,91 |
-1 | 1,00000 | -1,06% | -3,45 | 1,16% | 3,77 |
0 | 1,01110 | -0,75% | -2,46 | 0,46% | 1,49 |
1 | 1,01770 | -0,40% | -1,31 | 0,88% | 2,87 |
2 | 1,01870 | -0,06% | -0,18 | 2,07% | 6,79 |
3 | 1,03240 | -0,81% | -2,69 | 2,17% | 7,18 |
4 | 1,05330 | -1,22% | -4,10 | 1,79% | 6,00 |
5 | 1,06910 | -0,91% | -3,07 | 1,75% | 5,91 |
6 | 1,08390 | -0,86% | -2,92 | 1,66% | 5,65 |
7 | 1,09920 | -0,87% | -2,99 | 3,14% | 10,81 |
8 | 1,11280 | -0,77% | -2,66 | 2,55% | 8,84 |
9 | 1,15900 | -2,30% | -8,15 | 3,82% | 13,57 |
10 | 1,16270 | -0,19% | -0,69 | 3,80% | 13,51 |
11 | 1,24420 | -3,49% | -12,87 | 6,57% | 24,20 |
12 | 1,24750 | -0,17% | -0,63 | 22,39% | 82,67 |
13 | 1,37720 | -6,00% | -23,57 | 33,10% | 129,98 |
14 | 1,70180 | -13,08% | -59,10 | 28,96% | 130,86 |
15 | 2,08920 | -13,56% | -70,88 | 41,13% | 215,01 |
16 | 2,43370 | -10,29% | -59,97 | 38,84% | 226,34 |
17 | 3,37590 | -21,01% | -155,03 | 9,67% | 71,30 |
18 | 3,77980 | -8,81% | -71,30 | -- | -- |
– TABELLA B
Classe di conversione universale
Nel caso in cui il precedente contratto si riferisca a veicolo già assi- curato con forma tariffaria “franchigia”, il medesimo è assegnato alla classe CU risultante dall’applicazione dei criteri contenuti nella seguen- te tabella.
N.B. non sono considerati anni senza sinistri quelli per i quali la tabella della sinistrosità pregressa riporta le sigle N.A. (veicolo non assicurato)
Anni senza sinistri | Classe di merito |
5 | 9 |
4 | 10 |
3 | 11 |
2 | 12 |
1 | 13 |
0 | 14 |
– TABELLA D1
Tabella delle regole evolutive Direct Assicurazioni
– TABELLA C
Corrispondenza tra classe CU e classe interna Direct Assicurazioni
Classe CU | Classe Direct Assicurazioni | Classe CU | Classe Direct Assicurazioni |
1 | -8 | 6 | 6 |
1 | -7 | 7 | 7 |
1 | -6 | 8 | 8 |
1 | -5 | 9 | 9 |
1 | -4 | 10 | 10 |
1 | -3 | 11 | 11 |
1 | -2 | 12 | 12 |
1 | -1 | 13 | 13 |
1 | 0 | 14 | 14 |
2 | 2 | 15 | 15 |
3 | 3 | 16 | 16 |
4 | 4 | 17 | 17 |
5 | 5 | 18 | 18 |
– TABELLA D2
Regole evolutive del bonus/malus – scala comune di corrispondenza
Classe di merito Direct Assicurazioni | Classe interna di collocazione in base ai sinistri osservati | ||||
0 SINISTRI | 1 SINISTRI | 2 XXXXXXXX | 0 XXXXXXXX | 0 O PIÙ SINISTRI | |
-8 | -8 | -8 | -1 | 1 | 3 |
-7 | -8 | -8 | -2 | 2 | 4 |
-6 | -7 | -7 | -1 | 2 | 5 |
-5 | -6 | -6 | 0 | 3 | 6 |
-4 | -5 | -5 | 1 | 4 | 7 |
-3 | -4 | -1 | 2 | 5 | 8 |
-2 | -3 | 0 | 3 | 6 | 9 |
-1 | -2 | 1 | 4 | 7 | 10 |
0 | -1 | 2 | 5 | 8 | 11 |
1 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 |
2 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 |
3 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 |
4 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
5 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 |
6 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 |
7 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 |
8 | 7 | 10 | 13 | 16 | 18 |
9 | 8 | 11 | 14 | 17 | 18 |
10 | 9 | 12 | 15 | 18 | 18 |
11 | 10 | 13 | 16 | 18 | 18 |
12 | 11 | 14 | 17 | 18 | 18 |
13 | 12 | 15 | 18 | 18 | 18 |
14 | 13 | 16 | 18 | 18 | 18 |
15 | 14 | 17 | 18 | 18 | 18 |
16 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 |
17 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 |
18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Classe di merito Direct Assicurazioni | Classe di collocazione in base ai sinistri osservati | ||||
0 SINISTRI | 1 SINISTRI | 2 XXXXXXXX | 0 XXXXXXXX | 0 O PIÙ SINISTRI | |
1 | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 |
2 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 |
3 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 |
4 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
5 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 |
6 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 |
7 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 |
8 | 7 | 10 | 13 | 16 | 18 |
9 | 8 | 11 | 14 | 17 | 18 |
10 | 9 | 12 | 15 | 18 | 18 |
11 | 10 | 13 | 16 | 18 | 18 |
12 | 11 | 14 | 17 | 18 | 18 |
13 | 12 | 15 | 18 | 18 | 18 |
14 | 13 | 16 | 18 | 18 | 18 |
15 | 14 | 17 | 18 | 18 | 18 |
16 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 |
17 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 |
18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Allegato 2 – Tabella di valorizzazione del grado di invalidità permanente
Perdita anatomica o funzionale di: | |
• un arto superiore | 70% |
• una mano o un avambraccio | 60% |
• un pollice | 18% |
• un indice | 14% |
• un medio | 8% |
• un anulare | 8% |
• un mignolo | 12% |
• falange ungueale del pollice | 9% |
• una falange di altro dito della mano | 1/3 del dito |
Anchilosi della scapola omerale con arto in posizione favorevole, ma con immobilità della scapola | 25% |
Anchilosi del gomito in angolazione compresa fra 120° e 70° con prono supinazione libera | 20% |
Anchilosi del polso in estensione rettilinea con prono supinazione libera | 10% |
Paralisi completa del nervo radiale | 35% |
Paralisi completa del nervo ulnare | 20% |
Perdita anatomica o funzionale di un arto inferiore: | |
• al di sopra della metà della coscia | 70% |
• al di sotto della metà della coscia, ma al di sopra del ginocchio | 60% |
• al di sotto del ginocchio, ma al di sopra del terzo medio di gamba | 50% |
• un piede | 40% |
• ambedue i piedi | 100% |
• un alluce | 5% |
• un altro dito del piede | 1% |
• la falange ungueale dell’alluce | 2,50% |
Anchilosi dell’anca in posizione favorevole | 35% |
Anchilosi del ginocchio in estensione | 25% |
Anchilosi della tibio-tarsica ad angolo retto con anchilosi della sotto astragalica | 15% |
Paralisi completa del nervo sciatico popliteo esterno | 15% |
Esiti di frattura scomposta di una costa | 1% |
Esiti di frattura amielica somatica con deformazione a cuneo di: | |
• una vertebra cervicale | 12% |
• una vertebra dorsale | 5% |
• 12a dorsale | 10% |
• una vertebra lombare | 10% |
Postumi di trauma distorsivo cervicale con contrattura muscolare e limitazione dei movimenti del capo e del collo | 2% |
Esiti di frattura del sacro | 3% |
Esiti di frattura del coccige con callo deforme | 5% |
Perdita totale, anatomica o funzionale di un occhio | 25% |
Perdita totale, anatomica o funzionale di ambedue gli occhi | 100% |
Sordità completa di un orecchio | 10% |
Sordità completa di ambedue gli orecchi | 40% |
Perdita della voce | 30% |
Stenosi nasale assoluta monolaterale | 4% |
Stenosi nasale assoluta bilaterale | 10% |
Perdita anatomica di un rene | 20% |
Perdita anatomica della milza senza compromissioni signifi cative della crasi ematica | 10% |
Tutti i valori indicati sono da ritenersi quali valori massimi. |
Informativa Sul Trattamento Dei Dati Personali
QUIXA Assicurazioni S.p.A. (di seguito, alternativamente, “QUIXA” o la “Compagnia”), nella propria qualità di Titolare del Trattamento dei Dati Personali, rispetta tutti i soggetti con cui entra in contatto. Per tale motivo, tratta con cura i Dati Personali a riferibili a ciascun interessato1 (di seguito, alternativamente, “Dati Comuni”, quali – ad esempio – Dati identificativi e di contatto), che utilizza per lo svolgimento delle proprie attività e che possono essere forniti direttamente dai soggetti interessati, reperiti da Terze Parti, ovvero acquisiti consultando apposite Banche Dati, Elenchi e Registri legittimamente accessibili. A conferma di tale impegno, nonché per dare esecuzione alle norme che tutelano il Trat- tamento dei Dati Personali, la Compagnia provvede a fornire – con la presente apposita Informativa – le necessarie informazioni essenziali che permettono di esercitare in modo agevole e consapevole i diritti previsti dalla vigente normativa applicabile in materia2.
Ai sensi della vigente normativa in materia di protezione Dati Personali, nonché nel quadro del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al Trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera circolazione di tali Dati)3, in relazione ai Dati Per- sonali che riguardano una persona fisica identificata o identificabile4 e che formeranno oggetto di Trattamento, informiamo che, per fornire al soggetto interessato i servizi e/o i prodotti assicurativi richiesti, la Com- pagnia deve poter disporre di Dati Personali che riguardano il soggetto di riferimento, raccolti direttamente presso lo stesso, ovvero presso altri soggetti quali – ad esempio – operatori assicurativi, gestori di banche Dati legittimamente utilizzabili ed organismi associativi e consortili pro- pri del settore assicurativo.
1. Trattamento dei Dati Personali per Finalità Assicurative5
Per svolgere adeguatamente le attività necessarie alla gestione del rapporto assicurativo, QUIXA Assicurazioni S.p.A. ha la necessità di disporre dei Dati Personali riferiti all’interessato (già acquisiti dalla Compagnia stessa, forniti direttamente dall’interessato, ovvero reperiti presso altri soggetti terzi6, anche mediante la consultazione di apposi- te Banche Dati legittimamente consultabili o attraverso il dispositivo di BlackBox, nonché Dati Personali ancora da acquisire, alcuni debbono essere necessariamente forniti per adempiere a specifici obblighi di leg- ge7), e – a tal fine – si trova nella necessità di trattarli nel quadro dello specifico rapporto assicurativo.
In tale ambito, tratteremo i Dati Personali dell’interessato di riferimento per fornire servizi e/o prodotti assicurativi della Compagnia nell’ambi- to, a titolo esemplificativo e non esaustivo, delle seguenti attività:
i. quotazione, preventivi, predisposizione, stipulazione di polizze as- sicurative ed esecuzione degli obblighi dalle stesse derivanti; rac- colta dei premi; liquidazione dei sinistri, pagamento o esecuzione di altre prestazioni;
ii. riassicurazione e coassicurazione;
iii. prevenzione ed individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali conseguenti; esercizio o difesa di diritti dell’assicura- zione;
iv. adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali;
v. analisi di nuovi mercati assicurativi o prodotti o servizi;
vi. gestione e controllo interno;
vii. attività statistiche, anche a fini di tariffazione – tra le quali attività di studio statistico sulla base clienti di QUIXA – anche strumentali a future evoluzioni della Compagnia (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo – negli ambiti di sofisticazione della tariffazione, ottimizzazione della gestione dei sinistri e studio di nuove offerte commerciali sulla base dei comportamenti dei clienti) utilizzando anche tutti i Dati raccolti per il tramite della c.d. BlackBox o Scatola Nera (quali, ad titolo esemplificativo, le informazioni sui movimenti e le localizzazioni del veicolo, la relativa ubicazione, i Dati di percorrenza, i Dati di profilazione, la tipologia di percorso, le colli- sioni e/o incidenti, le accelerazioni e le decelerazioni, la velocità, i comportamenti di guida, nonché i Dati raccolti dalla BlackBox prima dell’elaborazione – ossia i cc.dd. “Dati grezzi”);
viii. valutazione inerente eventuali finanziamenti per il pagamento del premio e/o il frazionamento del premio stesso, attraverso infor- mazioni sull’affidabilità creditizia (c.d. Credit Scoring), basata su Dati dell’interessato ed informazioni pubbliche allo stesso riferibili (tra cui – ad esempio – presenza di eventi negativi, quali protesti o fallimenti sul soggetto valutato e sulle persone giuridiche ad esso collegate in base ai Dati camerali quali carica sociale o parteci- pazioni). Tali informazioni posso essere elaborate anche da un soggetto terzo (che opera in qualità di Titolare autonomo o Respon- sabile del Trattamento dei Dati Personali sottesi al merito creditizio) per determinare, attraverso attività di profilazione, un indicatore di rischio creditizio dell’interessato;
ix. attività antifrode con screening delle informazioni pubbliche, tra cui quelle raccolte tramite siti web e social media;
x. utilizzo dei dati raccolti tramite la BlackBox8 necessari per dare esecuzione a specifici servizi assicurativi che, per puntuale pre- visione contrattuale, possono comportare anche l’attribuzione au- tomatica di specifici profili che permettono di definire una tariffa personalizzata (quali, a titolo esemplificativo, le informazioni sui movimenti e le localizzazioni del veicolo, la relativa ubicazione, i Dati di percorrenza, i Dati di profilazione, la tipologia di percorso, le collisioni e/o incidenti, le accelerazioni e le decelerazioni, la velocità, i comportamenti di guida, nonché i Dati raccolti dalla BlackBox prima dell’elaborazione – ossia i cc.dd. “Dati grezzi”);
xi. utilizzo dei Dati in forma anonima per attività di analisi e statistiche di mercato.
I Dati Personali forniti potranno essere utilizzati confrontandoli ed ar- ricchendoli mediante la consultazione di Banche Dati legittimamente accessibili – a titolo meramente esemplificativo, i sistemi di informazioni creditizie – utili per verificare il possesso di requisiti specifici richiesti dalla Compagnia per l’accesso ad agevolazioni e vantaggi, quali la ra- teizzazione del premio. A tali fini, non è richiesto all’interessato il Con- senso per il Trattamento dei Dati Personali strettamente necessari per la fornitura dei suddetti servizi e/o prodotti assicurativi e/o prestazioni da parte di QUIXA e/o di Terze Parti a cui tali Dati saranno comunicati9. Si precisa, inoltre, che non è richiesto il Consenso per il Trattamen-
1 Dove, per “Dato Personale”, s’intende – ex art. 4 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 – « […] qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (“interessato”); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale ».
2 Qualora i Dati Personali si riferiscano a soggetti minori di età sui quali l’interessato eserciti la responsabilità genitoriale o la tutela legale, ovvero a familiari / congiunti per l’esecuzione di prestazioni assicurative (quali, ad esempio, polizze collettive), le presenti informazioni e le dichiarazioni di volontà formulate rispetto alle richieste di Xxxxxxxx si intendono riferite altresì ai Trattamenti di tali ultimi Dati Personali.
3 E che abroga la direttiva 95/46/CE..
4 Ex co.1 dell’art. 4 del GDPR, « […] si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un iden- tificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale ».
5 La “Finalità Assicurativa” richiede che i dati siano trattati necessariamente per: predisposizione, stipulazione di polizze assicurative ed esecuzione degli obblighi dalle stesse derivati; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri, pagamento o esecuzione di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; esercizio o difesa di diritti dell’assicurazione; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assi- curativi o prodotti o servizi; gestione e controllo interno; attività statistiche ed utilizzo a fini tariffari dei Dati raccolti.
6 Quali, ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che riguarda l’Interessato (contraenti di assicurazioni in cui risulti assicurato, beneficiario, coobbligati, ecc.); altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, imprese di assicurazione ecc.); soggetti che, per soddisfare le Sue richieste (quali una copertura assicurativa, la liquidazione di un sinistro ecc.), forniscono informazioni creditizie e commerciali; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo, nonché eventuali ulteriori soggetti pubblici.
7 Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio.
8 Laddove l’Utente Interessato abbia aderito alla relativa garanzia che preveda il Servizio di riferimento.
9 I dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti: società del Gruppo a cui appartiene AXA (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori, ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione quali banche, società di gestione del risparmio, SIM; legali; periti; società specializzate per informazione e promozione commerciale, per ricerche di mercato e per indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti; società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, tra cui centrale operativa di assistenza, società di consulenza per tutela giudiziaria, clinica convenzionata; società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela); società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti; organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo; IVASS, Ministero dell’Industria, del commercio e dell’Artigianato, CONSAP, UCI, commissione di vigilanza sui fondi pensione, Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ed altre banche Dati nei confronti delle quali la comunicazione dei Dati è obbligatoria.
to dei Dati telematici raccolti attraverso la c.d. BlackBox, nel caso in cui il Trattamento degli stessi Dati risulti necessario per la conclusione o l’esecuzione del contratto tra l’interessato e la Compagnia, ovvero nell’ipotesi in cui le condizioni generali di polizza prevedano l’utiliz- zo di tale strumento anche per la gestione del rapporto contrattuale. L’adesione a tale tipologia di contratto comporta quindi la necessità di trattare i Dati raccolti tramite la c.d. BlackBox per poter dare esecuzione al contratto richiesto dall’interessato. Resta inteso che, nell’ambito di tale Trattamento, i Dati telematici (quali le informazioni sui Movimenti e la Localizzazioni del Veicolo, i Comportamenti di Guida e i cc.dd. “Dati grezzi”) sono necessari per dare esecuzione ai servizi assicurati- vi, che prevedono anche l’attribuzione automatica di specifici profili al fine di definire una tariffa personalizzata. Inoltre, tale tipologia di con- tratto comporta un processo decisionale automatizzato finalizzato alla determinazione dello sconto / premio applicabile (determinato sulla base – a titolo esemplificativo e non esaustivo – del numero di chilome- tri percorsi rilevati attraverso la c.d. BlackBox o sulla base del profilo del comportamento di guida dell’interessato). L’adesione a tale tipo di contratto comporta quindi la necessità di procedere ad una profilazio- ne, in relazione ad esempio al comportamento di guida. Il processo decisionale automatizzato connesso, secondo il tipo di contratto, alla percorrenza chilometrica e/o alla profilazione, permette l’attribuzione automatica di una tariffa più aderente al comportamento di guida del singolo interessato, oltre che ad eventuali caratteristiche del territorio e/o della situazione meteorologica. La profilazione e decisione auto- matizzata comporta che una guida virtuosa possa determinare benefici sull’importo del premio, determinati per mezzo di parametri oggettivi rilevati attraverso la BlackBox.
necessità di disporre di Xxxx Personali per l’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte, ovvero all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dell’interessato stesso. Ulteriore Base Giuridica che legittima l’utilizzo dei Dati Personali per tale finalità si sostanzia nella necessità di disporre di Dati Personali per adempiere ad un obbligo le- gale al quale il Titolare del Trattamento è soggetto. Infine, il Trattamento è necessario per il perseguimento del Legittimo Interesse del Titolare del Trattamento a svolgere l’attività assicurativa, incluse le attività di studio statistico, l’esaminazione atta ad individuare e gestire eventuali possibi- li comportamenti fraudolenti e illeciti, nonché l’invio di comunicazioni di servizio strumentali ed utili al miglioramento della gestione del rapporto assicurativo stesso.
Per maggiori informazioni sul Legittimo Interesse ed il Bilanciamento con i Diritti e le Libertà dell’Interessato, è sempre possibile contattare il Titolare, c.a. Data Protection Officer (D.P.O.), agli appositi canali di contatto previsti12.
2. Trattamento dei Dati Personali per attività Commerciali e di Marketing
Al fine di migliorare i propri servizi e prodotti, nonché per provvedere ad informare l’interessato sulle novità e le opportunità che potrebbero essere di proprio interesse, QUIXA chiede di consentire all’utilizzo dei Dati Personali dell’interessato non “Sensibili” nel rispetto della normati- va vigente in materia di protezione dei Dati.
Laddove l’interessato fornisca liberamente gli specifici consensi richiesti per tali finalità, QUIXA sarà in grado di:
i. comprendere quali siano i bisogni, le esigenze dell’interessato,
Il Consenso dell’interessato è richiesto per il Trattamento delle cc.dd. Categorie Particolari di Dati Personali10 (di seguito indicati altresì come “Dati Sensibili”), l’utilizzo dei quali è strettamente inerente alla fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi, nonché delle relative eventuali prestazioni sottostanti. Inoltre, esclusivamente per le finalità ivi indicate, e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra l’interessato e la Compagnia, i Dati Personali possono o debbono essere comunicati ad altri soggetti del settore assicurativo o di natura pubblica i quali operano – in Italia o all’estero – come autonomi Titolari del Trattamento o Responsabili del Trattamento dei Dati Personali appositamente designati / nominati dalla Compagnia, rientranti nella la c.d. “Catena Assicurativa”11, in parte anche con funzioni meramente organizzative. Il Consenso che QUIXA chiede di prestare concerne, pertanto, altresì gli specifici Trattamenti e le comunicazioni previste all’interno della c.d. “Catena Assicurativa”,
effettuati dai soggetti ivi menzionati. Si precisa che, senza i cc.dd. “Dati
ii. iii.
iv.
v.
vi.
vii.
nonché le opinioni sui prodotti ed i servizi offerti; effettuare analisi sulla qualità dei servizi forniti;
attivare iniziative dedicate alla raccolta di informazioni, con lo sco- po di migliorare l’offerta per l’interessato;
realizzare ricerche di mercato; effettuare indagini statistiche;
proporre prodotti e servizi che possano essere effettivamente di interesse per l’interessato;
inviare comunicazioni promozionali e permettere la partecipazio- ne dell’interessato ad iniziative di marketing (quali, ad esempio, Programmi Fedeltà, Concorsi o Operazioni a Premio, Campagne Promozionali, ecc.) mediante i canali di comunicazione accessibili per il tramite dei Dati di recapito riferiti all’interessato stesso (quali posta ordinaria, posta elettronica, App, telefono, fax, SMS, MMS, social media e/o altri servizi di messaggistica e di comunicazione telematica);
Sensibili” dell’interessato, la Compagnia non è in grado di fornire le prestazioni, i servizi e/o i prodotti assicurativi citati. Quindi, in relazio- ne a questa specifica finalità, il suo Consenso è il presupposto necessa- rio per lo svolgimento del rapporto assicurativo.
La Compagnia si avvale, inoltre, della facoltà di utilizzare i Dati di recapito ricevuti dall’interessato per inviare comunicazioni di servizio, strumentali ed utili al miglioramento della gestione del rapporto assi- curativo nel quadro dei servizi al cliente e della verifica della qualità dei servizi stessi. In mancanza dei Dati di recapito dell’interessato, non sarà possibile per QUIXA contattarla tempestivamente per fornirle infor- mazioni utili in relazione al rapporto contrattuale, nonché altre comu- nicazioni di servizio. L’adesione a processi diretti di sottoscrizione di polizze assicurative (tramite il sito web della Compagnia o attraverso il canale telefonico) e/o di alcune fasi della gestione del rapporto pre- contrattuale comporta un processo decisionale automatizzato, finaliz- zato alla gestione automatica della richiesta di copertura assicurativa ed all’attribuzione automatica della tariffa più aderente alle esigenze del singolo interessato. Ciò consente di velocizzare il processo di sotto- scrizione della polizza e di adottare decisioni coerenti con le concrete caratteristiche del singolo soggetto, e non solo sulla base delle analisi statistiche generali.
Per la Finalità Assicurativa ivi descritta, in tutte le sue ampie esemplifica- zioni, la Base Giuridica che legittima il Trattamento è – in ogni caso – la
viii. comunicare novità ed opportunità relative a prodotti e/o servizi sia di società appartenenti al Gruppo AXA, sia di società esterne partner di QUIXA o che collaborano con essa, avendo in ogni caso cura di evitare di far conoscere a tali soggetti i Dati Personali di riferimento dell’interessato;
ix. proporre prodotti e servizi sulla base dei Dati generati nel caso di utilizzo da parte dell’interessato di strumenti che permettano la rilevazione della posizione nel territorio.
In particolare, la Compagnia potrà provvedere alle seguenti attività:
i. invio di materiale pubblicitario;
ii. vendita diretta;
iii. compimento di ricerche di mercato;
iv. comunicazione commerciale di prodotti della singola Compagnia e/o delle altre società del Gruppo AXA Italia;
v. inviti ad eventi istituzionali del Gruppo AXA.
Il Consenso che si richiede all’interessato è facoltativo. In mancanza, non vi sono effetti sull’erogazione dei servizi assicurativi, ma l’interes- sato non potrà conoscere le nostre offerte, né partecipare alle iniziative ivi indicate. Si precisa inoltre che – in caso di un Consenso esplicito fornito da parte dell’interessato – la Compagnia potrà inviare messaggi utilizzando sia strumenti tradizionali (posta e/o telefono), sia strumenti automatici (quali posta elettronica, App, SMS, MMS, fax, social media, nonché altri servizi di messaggistica e di comunicazione telematica),
10 Ai sensi del comma 1 dell’art. 9 del GDPR, si tratta di « […] Dati Personali che rivelino l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché […] dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona ».
11 La c.d. “Catena Assicurativa” è il complesso tessuto di rapporti contrattuali tra le imprese di assicurazioni e numerosi soggetti (persone fisiche e giuridiche, operanti in Italia e/o all’estero) i quali cooperano nel gestire un medesimo rischio assicurativo. Tra tali soggetti rientrano (a titolo esemplificativo e non esaustivo): le Società del Gruppo (control- lanti, controllate e collegate, anche indirettamente); altri assicuratori e/o coassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; Banche, Società di Gestione del Risparmio, SIM; Legali; Periti; Medici; Autofficine; Enti Pubblici o Associazioni di Categoria. Tale pluralità di rapporti è peculiare dell’attività assicurativa e necessario per la gestione dei servizi assicurativi che si articola fisiologicamente in una pluralità di “fasi” (dalla c.d. fase assuntiva a quella liquidativa) che possono interessare i soggetti appartenenti alla Catena Assicurativa, i quali devono necessariamente trattare i Dati Personali di diversi interessati (contraente, assicurato, beneficiario e, a determinate condizioni, terzi danneggiati), taluni dei quali possono non entrare direttamente in contatto con l’assicurazione in sede di conclusione del contratto.
12 Si veda Par. 7, “Diritti degli Interessati”.
nonché tramite l’apposita Area Riservata o l’App della Compagnia, fermo restando la possibilità per l’interessato, in ogni momento, di mo- dificare e/o revocare il Consenso precedentemente prestato attraverso gli appositi canali a disposizione. QUIXA potrà inoltre provvedere, sem- pre in base al Consenso espresso dall’interessato, all’invio di materiale pubblicitario, all’esecuzione di attività di vendita diretta, al compimento di ricerche di mercato, nonché alla comunicazione di novità in merito a prodotti e servizi forniti da partner della Compagnia e/o del Grup- po AXA. In questo caso, tali Xxxxxxxx non riceveranno i Dati Personali dell’Interessato se non in caso di adesione dello stesso alle offerte e/o alle iniziative proposte.
Precisiamo che le attività di comunicazione e di marketing ivi descritte potranno essere realizzate direttamente dalla Compagnia anche per il tramite di propri Agenti e/o Collaboratori, i quali agiranno in qualità di Responsabili e Soggetti autorizzati al Trattamento dei Dati Personali, nominati dal Titolare stesso. Per la Finalità Commerciale e di Marketing ivi descritta, la Base Giuridica che legittima il Trattamento consiste nella manifestazione del Consenso dell’interessato al Trattamento dei propri Dati Personali per tale specifica finalità. Infine, i Dati Personali – pre- vio apposito e separato consenso espresso dell’Interessato – potranno anche essere comunicati ad altre Società facenti parte del medesimo Gruppo AXA – del quale QUIXA Assicurazioni S.p.A. fa parte – nonché a Soggetti Terzi intrattenenti specifici Accordi di Partnership e/o Colla- borazione con il Titolare del Trattamento al fine di permettere a questi Soggetti (i quali agiranno in qualità di Titolari Autonomi del Trattamen- to) la proposizione di offerte e vantaggi riservati.
3. Trattamento dei Dati Personali per Attività di Profilazione
Con specifico e separato Consenso fornito liberamente da parte dell’in- teressato, la Compagnia potrà svolgere attività di profilazione, attraver- so l’analisi dei Dati Personali, con lo scopo di rilevare i comportamenti e le preferenze dell’interessato in relazione a specifici prodotti e/o ser- vizi, anche attraverso l’utilizzo di trattamenti e decisioni automatizzate, compresa la profilazione, per consentire di accedere a vantaggi per- sonalizzati, di ricevere proposte maggiormente in linea con i bisogni dell’interessato, nonché per migliorare l’offerta dei prodotti di QUIXA. Per tali specifiche attività e finalità, si precisa che la Compagnia potrà utilizzare, unitamente ai Dati Personali forniti direttamente dall’interes- sato, altresì:
i. informazioni ottenute attraverso la consultazione di Banche Dati
pubbliche quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, Catasto e
utilizzando modalità manuali ed automatizzate, ivi comprese tecniche comunemente usate in ambito di data science nel rispetto del principio di minimizzazione. Sono utilizzate le medesime modalità e procedure anche quando i Dati vengono comunicati per gli stessi fini ai soggetti già indicati nella presente Informativa, i quali – a propria volta – sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente ne- cessarie per le specifiche finalità indicate nella presente Informativa.
5. Destinatari dei Dati Personali (a chi e dove sono comunicati i Dati)
In QUIXA, i Dati sono trattati da dipendenti e collaboratori nell’ambito delle rispettive funzioni ed in conformità alle istruzioni ricevute, per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente Informa- tiva; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente Infor- mativa a cui i Dati Personali possono venire comunicati.
In particolare, secondo il particolare rapporto assicurativo, i Dati posso- no essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti:
i. Assicuratori, Coassicuratori e Riassicuratori; Agenti, Subagenti, Mediatori di Assicurazione e di Riassicurazione, Produttori ed al- tri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; Banche; Legali; Periti; Medici; Autofficine; Centri di Demolizione di Autoveicoli;
ii. società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sini- stri, tra cui centrale operativa di assistenza, società di consulenza, cliniche convenzionate; società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbu- stamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clien- tela); società di revisione e di consulenza; società che gestiscono sistemi di informazioni creditizie ai sensi del Codice deontologico di cui all’allegato A.5 del Codice Privacy; società di informazione commerciale per rischi finanziari ai sensi del Codice deontologico di cui all’allegato A.7 del Codice Privacy; società di servizi per il controllo delle frodi ed il monitoraggio delle attività di distribu- zione; società di recupero crediti; società che possono verificare l’accessibilità a finanziamenti per il pagamento dei premi. Si pre- cisa che il Titolare fornirà alle società che gestiscono sistemi di informazione creditizie e sistemi di informazione commerciale per rischi commerciali esclusivamente i Dati Personali necessari per la consultazione dei Dati di tali sistemi;
iii. società del Gruppo a cui appartiene la Compagnia (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti
ii.
Pubblici Registri dell’Agenzia delle Entrate;
informazioni elaborate anche da Terze Parti in qualità di Titolari o Responsabili del Trattamento dei Dati Personali.
disposizioni di legge) anche per finalità amministrativo-contabili e
Cassa Assistenza Assicurazioni AXA per finalità assistenziali e di servizio;
Si precisa, inoltre, che fornendo tale Xxxxxxxx, al solo scopo di assun- zione del rischio assicurativo e per la determinazione di eventuali van- taggi, quali sconti e/o premi, nonché tariffe personalizzate, a seconda del prodotto scelto, la Compagnia potrà utilizzare altresì:
i. informazioni sull’affidabilità creditizia (c.d. Credit Scoring), basata su Dati dell’interessato ed informazioni pubbliche allo stesso rife- ribili (tra cui – ad esempio – presenza di eventi negativi, quali protesti o fallimenti sul soggetto valutato e sulle persone giuridiche ad esso collegate in base ai Dati camerali quali carica sociale
iv. società Partner, autonome Titolari del Trattamento:
a. se applicabile al singolo prodotto, per la fornitura di garanzie e servizi connessi e strumentali all’esecuzione del contratto assicu- rativo (quali, ad esempio, prevenzione rischi cyber; servizio di antifurto; ecc.);
b. per attività di studio statistico sulla base clienti QUIXA, anche strumentali a future evoluzioni della Compagnia (ad esempio negli ambiti di sofisticazione della tariffazione, ottimizzazione della gestione dei sinistri e studio di nuove offerte commerciali
o partecipazioni). Tali informazioni posso essere elaborate anche da un soggetto terzo (che opera in qualità di Titolare autonomo o Responsabile del Trattamento dei Dati Personali sottesi al merito creditizio) per determinare, attraverso attività di profilazione, un indicatore di rischio creditizio dell’interessato;
ii. Dati prelevati da Banche Dati pubbliche afferenti il grado di ri- schiosità dell’interessato o del mezzo assicurato, quali – a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo – i punti della patente, le sanzioni derivanti dalle violazioni del Codice della Strada, lo stato delle Revisioni del Veicolo, ecc.
Il Consenso che chiediamo di esprimere all’interessato è facoltativo. In mancanza di tale consenso, non vi sono effetti sull’erogazione dei servizi assicurativi. La Base Giuridica del Trattamento per le attività di profilazione ivi menzionate e descritte è la manifestazione del Con- senso dell’interessato al Trattamento dei propri Dati Personali per tale specifica finalità.
4. Modalità di utilizzo dei Dati Personali
I Dati Personali dell’interessato sono trattati13 da QUIXA – nella propria qualità di Titolare del Trattamento – solo con modalità strettamente ne- cessarie per fornire le prestazioni, i servizi e/o i prodotti assicurativi richiesti o previsti in favore del soggetto stesso, ovvero – laddove sia stato prestato l’apposito consenso – per ricerche di mercato, indagi- ni statistiche, attività promozionali, attività di profilazione e di analisi,
sulla base dei comportamenti dei clienti);
v. ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici); orga- nismi associativi e consortili propri del settore assicurativo; IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni); nonché altri soggetti, quali: UIC (Ufficio Italiano dei Cambi); Casellario Centrale Infor- tuni; Ministero delle infrastrutture – Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione; CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa); Ministero del lavoro e della previdenza so- ciale; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS, INPDAI, INPGI ecc.; Ministero dell’economia e delle finanze - Ana- grafe tributaria; Magistratura; Forze dell’ordine (P.S.; C.C.; G.d.F.; VV.FF; VV.UU); altri soggetti o banche Dati nei confronti dei quali la comunicazione dei Dati è obbligatoria.
Per talune attività si prevede l’ingaggio di soggetti di fiducia della Com- pagnia – operanti talvolta anche al di fuori dell’Unione Europea (e.g. India) – che svolgono, per conto di QUIXA, compiti di natura tecnica, organizzativa o gestionale; lo stesso fanno anche i soggetti già indica- ti nella presente Informativa a cui i Dati vengono comunicati. In ogni caso, il trasferimento dei Dati fuori dall’Unione Europea avverrà sulla base delle ipotesi previste dalla vigente normativa, tra cui l’utilizzo di regole aziendali vincolanti (cc.dd. BCR – Binding Corporate Rules) per i trasferimenti all’interno del Gruppo AXA, l’applicazione di clausole con- trattuali standard definite dalla Commissione Europea per i trasferimenti verso società non appartenenti al Gruppo AXA, ovvero la verifica della presenza di un giudizio di adeguatezza del sistema di protezione dei
13 Il trattamento può comportare le operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, distruzione di dati; è invece esclusa l’operazione di diffusione di dati.
Dati Personali del Paese importatore dei Dati. Resta inteso che il Titolare potrà agire anche avvalendosi di società esterne specializzate, nonché di società di servizi informatici, telematici, di archiviazione e postali cui vengono affidati compiti di natura tecnica od organizzativa. Tali sogget- ti terzi agiranno attenendosi alle istruzioni e alle procedure di sicurezza che QUIXA avrà definito per tutelare pienamente la riservatezza. Questi soggetti, a tutela dell’Interessato, svolgeranno la funzione di Respon- sabile o di Incaricato del Trattamento dei Dati Personali oppure, ove la legge lo consenta, operano come distinti Titolari del Trattamento. Il Consenso che chiediamo riguarda pertanto anche l’attività di tali ultimi soggetti. I Dati Personali degli Interessati saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per effettuare le attività suddette, e non verranno in alcun caso diffusi.
Per maggiori informazioni sul Legittimo Interesse ed il Bilanciamento con i Diritti e le Libertà dell’Interessato, è sempre possibile contattare il Titolare, c.a. Data Protection Officer (D.P.O.), agli appositi canali di contatto previsti14.
6. Tempi di Conservazione dei Dati Personali
I Dati Personali vengono conservati per tutto il tempo necessario alla ge- stione del rapporto con l’interessato, in accordo a quanto previsto dalla normativa vigente, fermo restando che – decorsi 10 (dieci) anni dalla cessazione del rapporto con il cliente – si procede alla cancellazione dei Dati stessi.
Per le attività di marketing, in caso di apposita manifestazione dei con- sensi opzionali richiesti, i Dati Personali raccolti saranno conservati per il tempo necessario coerente con le finalità commerciali e/o nel rispetto della correttezza e del bilanciamento fra legittimo interesse del Tito- lare e diritti e libertà dell’Interessato, e comunque per non più di 24 (ventiquattro) mesi – 2 (due) anni – dalla cessazione del rapporto tra
l’Interessato ed il Titolare del Trattamento, mentre – per le attività di profilazione, sempre in caso di apposita manifestazione del consenso opzionale richiesto – i Dati Personali raccolti saranno conservati per il tempo necessario coerente con le finalità sottostanti e, comunque, per non più di 12 (dodici) mesi – 1 (un) anno – dal momento della raccolta del Dato Personale.
7. Diritti degli Interessati
Ogni Interessato ha il diritto di conoscere chi sono i Responsabili del Trattamento nonché i Soggetti Terzi a cui il Titolare comunica i Dati Personali, ad accedere ai Dati Personali ad esso riferiti / riferibili, all’aggiornamento dei Dati stessi, nonché ad integrare, rettificare o can- cellare i propri Dati Personali, a chiederne la limitazione, ad opporsi al Trattamento dei Dati Personali nei casi previsti dalla Legge, a xxxxxx- dere la portabilità, a far valere il diritto all’oblio e, per il processo di decisione automatizzata, ad ottenere l’intervento umano da parte del Titolare del Trattamento, ad esprimere la propria opinione e contestare la decisione.
Per l’esercizio dei diritti previsti in capo a tali Soggetti, l’Interessato può rivolgersi a QUIXA Assicurazioni S.p.A., c.a. Data Protection Officer (D.P.O.), Xxxxxxx Xxxxxxx x. 000, X.X.X. 00000 Xxxxxx (XX) – E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xx. Inoltre, l’Interessato potrà propor- re reclamo all’Autorità di Controllo in materia di Protezione dei Dati Personali – in Italia, il Garante per la Protezione dei Dati Personali: Xxxxxx Xxxxxxx x. 00 – 00000, Xxxx; (x00) 00000000; protocollo@ xxx.xxxx.xx.
Per qualsiasi eventuale ulteriore informazione, si invita a visitare l’appo- sita sezione Privacy del sito web della Compagnia.
Informativa sull’Uso delle Tecniche di Comunicazione a Distanza
per le Informazioni Precontrattuali e la Gestione dei Contratti Assicurativi
Fatti salvi gli altri obblighi informativi relativi alla disciplina vigente, il contratto è assoggettato anche alle norme di cui agli articoli 67-quater e seguenti del D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (c.d. “Codice del Con- sumo”). Il contratto è stipulato tra il Contraente e QUIXA Assicurazioni
S.p.A. (di seguito, alternativamente, “QUIXA” o la “Compagnia”), la quale promuove e colloca il contratto di assicurazione avvalendosi di tecniche di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contrat- to, ivi compresa la conclusione del contratto stesso.
Per “Tecnica di Comunicazione a Distanza” deve intendersi qualun- que tecnica di contatto con la clientela che, senza la presenza fisica e simultanea del distributore e del contraente, possa essere impiegata per il collocamento a distanza di contratti assicurativi. In particolare, il presente contratto di assicurazione viene offerto e collocato da QUIXA tramite i seguenti canali di comunicazione a distanza:
i. Sito Web quixa (xxx.xxxxx.xx);
ii. Applicazione (App) di quixa;
iii. Siti Web di Aggregatori / Comparatori;
iv. Siti Web e/o Piattaforme di Società con le quali QUIXA intrattiene rapporti di Collaborazione e/o Partnership.
Si informa il Contraente di quanto segue.
Al primo contatto e, in ogni caso, prima della conclusione di un con- tratto di assicurazione a distanza, i distributori sono tenuti a fornire al Contraente le informazioni di cui all’articolo 121, comma 1, del CAP
– Codice delle Assicurazioni Private (D. Lgs. 209 / 2005), inclusa la documentazione informativa precontrattuale del prodotto assicurativo (ex artt. 185 – 185-bis – 185-ter del CAP).
Il Contraente ha il diritto di scegliere di ricevere e di trasmettere la documentazione precontrattuale e contrattuale secondo quanto previsto dall’articolo 120-quater del CAP, su supporto cartaceo o altro supporto durevole. Per “Supporto Durevole” deve intendersi qualunque strumento che permetta al Contraente di memorizzare le informazioni a lui perso- nalmente dirette in modo che possano essere agevolmente recuperate durante un periodo di tempo adeguato e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni stesse.
In particolare, in riferimento al presente contratto di assicurazione, prima della conclusione del Contratto il Contraente potrà visualizzare, scaricare e salvare in formato .pdf (sul sito web xxx.xxxxx.xx) tutta la documentazione precontrattuale prevista dalla normativa in vigore; tutta la documentazione verrà poi, comunque, trasmessa al Contraente via posta elettronica (e-mail) o via posta tradizionale / cartacea sulla base della scelta dallo stesso effettuata, unitamente alla documentazio- ne contrattuale.
La modalità di consegna della documentazione precontrattuale sarà an- che la modalità di ricezione delle comunicazioni in corso di contratto da QUIXA al Contraente. Il Contraente ha diritto in ogni momento di modificare la modalità, contattando QUIXA. Il Contraente ha in ogni caso diritto di ricevere gratuitamente la documentazione in formato car- taceo, contattando QUIXA.
14 Si veda Par. 7, “Diritti degli Interessati”.
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