CONVENZIONE TRA L'AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE (ATS) E LA CLINICA TOMMASINI S.P.A. PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI ANALISI DI LABORATORIO DI CHIMICA CLINICA, EMATOLOGIA, BATTERIOLOGIA, IMMUNOLOGIA, ETC, PER I PAZIENTI RICOVERATI PRESSO LA...
CONVENZIONE TRA L'AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE (ATS) E LA CLINICA TOMMASINI S.P.A. PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI ANALISI DI LABORATORIO DI CHIMICA CLINICA, EMATOLOGIA, BATTERIOLOGIA, IMMUNOLOGIA, ETC, PER I PAZIENTI RICOVERATI PRESSO LA CLINICA E GLI UTENTI AMBULATORIALI ESTERNI.
L’anno 2019, il giorno del mese di presso la sede di Lanusei, in via Piscinas n. 5 Tra
L’ATS Sardegna – AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE, P.I. 00935650903, con sede
legale in xxx Xxxxxx Xxxxx x. 00 (Xxxxxx Xxxxx), Xxxxxxx, nell’interesse e per conto della ASSL di Lanusei, legalmente rappresentata dal Direttore Generale di Area Socio Sanitaria Locale, Xxxx.
Xxxxxx Xxxxxx, da una parte
e
La Clinica Tommasini S.p.A., con sede in Xxxxx (XX), Xxx Xxxxxx Xxx x. 00, P.I 01905680920, nella persona del Dott. Xxxx Xxx, nato a Cagliari il 12/01/1974 e residente in Sinnai (CA), Xxx Xxxxx x. 00, X.X. XXXXXX00X00X000X (xxxxxx procura rep. N. 4578 – racc. n. 2916, registrata a Padova in data 28/09/2015 al n°11160) di seguito denominata genericamente “società”,
PREMESSO CHE:
− La Legge 296/2006 (Finanziaria 2007), sulla base delle necessità di riequilibrio economico del sistema, aveva previsto che le Regioni definissero piani per la riorganizzazione della rete delle strutture di diagnostica di laboratorio;
− L’Agenzia Nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas), nel marzo del 2009, in coerenza con la normativa sopra richiamata, ha elaborato un documento denominato “Linee di Indirizzo per la Riorganizzazione dei Servizi di Medicina di Laboratorio nel servizio Sanitario Nazionale” al fine di:
a) orientare le iniziative regionali per la riorganizzazione delle attività di laboratorio erogate dalle strutture pubbliche, definendo con le stesse logiche i criteri di selezione delle strutture private del settore e di gestione degli accordi di fornitura con le stesse per una corretta sinergia fra pubblico e privato, nell’ottica di un servizio effettivamente centrato sul paziente e sui reali bisogni di salute;
b) definire i requisiti essenziali, le tipologie di servizi erogati, e gli indicatori di qualità ed efficienza, anche in rapporto alle aree specialistico-disciplinari, nonché i criteri di funzionamento delle reti di laboratorio a livello locale e regionale, e anche, per quanto attiene le strutture di riferimento, interregionale e/o nazionale;
c) predisporre i criteri di verifica da adottare per il monitoraggio a livello centrale dai Piani regionali di riorganizzazione comprensivi dei livelli qualitativi, di efficienza ed efficacia di tutte le strutture di laboratorio clinico siano esse pubbliche e/o private.
− In data 23 marzo 2011, la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ha sancito un accordo in materia elaborando un documento recante “Criteri per la riorganizzazione delle reti di offerta di diagnostica di laboratorio”;
− Il citato documento detta alle Regioni indirizzi strategici affinché i piani di riorganizzazione della medicina di laboratorio prevedano:
a) Creazione di Reti di laboratorio al cui interno concentrare l’attività analitica;
b) Sostegno alla capillarizzazione dei punti prelievi;
c) Definizione di una soglia minima di produzione da parte delle strutture;
d) Definizione delle modalità di trasferimento dei campioni biologici;
e) Definizione di modalità per l’esecuzione degli esami presso altre strutture;
− L’ATS Sardegna, sulla base della normativa sopra richiamata ed all’interno di un percorso di razionalizzazione dei servizi e delle spese sanitarie ambulatoriali offerte sul territorio Ogliastrino, ha ritenuto strategica la centralizzazione, presso il Presidio Ospedaliero di Lanusei, della esecuzione degli esami di laboratorio sul territorio su cui converge, tra le altre strutture, anche la Clinica Tommasini S.p.A. di Jerzu, sia per pazienti interni ricoverati che ambulatoriali esterni;
− Con deliberazione del Commissario Straordinario della ASSL di Lanusei n. 236 del 25/06/2015 è stata approvata la convenzione, per gli anni 2015/2017 tra la ASL n. 4 di Lanusei e la Clinica Tommasini S.p.A. di Jerzu per l’esecuzione di analisi di laboratorio di chimica clinica, ematologia, batteriologia, immunologia, etc., per i pazienti ricoverati presso la Clinica stessa e gli utenti ambulatoriali esterni;
− Con determinazione del Direttore dell’ASSL di Lanusei n. 333 del 01/03/2019, è stato formalizzato il rapporto anche per l’anno 2018, alle medesime condizioni della prima convenzione approvata e stipulata;
− E’ intenzione dell’ATS Sardegna di stipulare apposita convenzione anche per il biennio 2019/2021;
− La Clinica Tommasini S.p.A. ha dato la propria disponibilità alla sottoscrizione della presente convenzione;
Tutto ciò premesso,
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE ART. 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE
La presente convenzione disciplina lo svolgimento del servizio di analisi di laboratorio di chimica clinica, ematologia, batteriologia, immunologia, etc, per i pazienti ricoverati presso la Clinica Tommasini S.p.A. e per gli utenti ambulatoriali esterni.
ART. 2 – PRESTAZIONI OGGETTO DELLA CONVENZIONE
La Clinica Tommasini S.p.A. si impegna ad effettuare, per conto della ASSL di Xxxxxxx, tutti i prelievi per gli utenti che, in possesso di idonea impegnativa del SSN, si rechino presso la Clinica stessa per l’effettuazione di esami di laboratorio. Si impegna, inoltre, a mettere a disposizione gli spazi e il personale necessari per l’attività di prelievo (per il quale vige autorizzazione e accreditamento istituzionale).
L’ATS, per il tramite dell’Area Socio Sanitaria Locale di Lanusei, si impegna all’esecuzione delle analisi di laboratorio dei campioni biologici trasmessi dalla Clinica Tommasini S.p.A, sia in regime di routine che di urgenza, per i pazienti ivi ricoverati e per pazienti esterni ambulatoriali accettati presso la Clinica stessa.
ART. 3 – DURATA DELLA CONVENZIONE
La presente convenzione ha durata pari ad anni due, a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa ed è rinnovabile, a seguito di accordo scritto tra le parti, per ugual periodo, salvo eventuale disdetta da comunicare per atto scritto almeno sessanta giorni prima dalla scadenza.
È fatta salva la conclusione delle attività in essere al momento della scadenza della convenzione.
È facoltà delle parti di recedere unilateralmente mediante comunicazione scritta, fermo restando quanto previsto al comma 2.
ART. 4 – MODALITA' DI EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI
La Clinica Tommasini S.p.A. provvederà all’effettuazione dei prelievi, per conto dell’Area Socio Sanitaria Locale di Lanusei, come sancito dall’art. 2 della presente convenzione.
Le prestazioni saranno fatturate direttamente agli utenti ambulatoriali esterni ed i ricavi scaturenti da tale attività saranno versati all’ASSL di Lanusei, in apposito conto corrente bancario dedicato.
La società provvederà a trasmettere, a propria cura e spese, i campioni biologici all’U.O. Laboratorio Analisi del Presidio Ospedaliero di Lanusei, nei tempi e con le modalità concordate col Direttore Dirigente Medico dello stesso .
L’ATS mette a disposizione, su una o più postazioni di proprietà della Clinica Tommasini S.p.A. (con le caratteristiche tecniche minime del PC della banda garantita e della connessione richieste dall’Azienda), applicazioni software per l’accesso ai dati del Laboratorio Analisi dell’Azienda Sanitaria, per l’inserimento delle richieste degli esami e la visualizzazione dei referti che costituiranno il flusso telematico di ritorno (DN Territorio dell’ azienda NoemaLife).
L’ATS si impegna a mantenere un collegamento sicuro e criptato (VPN), come concordato con i Sistemi Informativi Aziendali. La Clinica Tommasini S.p.A. si impegna a mantenere le idonee misure di sicurezza per l’uso della VPN e delle attrezzature informatiche e sarà direttamente ritenuta responsabile a fronte di eventuali attacchi (virus, spyware, etc.) derivanti da inadempienze e tenuta al risarcimento dei danni conseguenti a tali inadempienze arrecati all’Azienda ed a terzi.
La modalità di interfacciamento dei rispettivi software gestionali è oggetto di un disciplinare tecnico redatto congiuntamente dal Responsabile dei Sistemi Informativi del Presidio di Lanusei e dal Responsabile del Sistema Informatico della Clinica Tommasini S.p.A.. Gli oneri di tale interfacciamento sono di rispettiva competenza delle Aziende, verso i rispettivi fornitori.
La Clinica Tommasini S.p.A. prende atto che il proprio personale è abilitato all’uso dell’applicativo ai soli fini oggetto della convenzione.
La responsabilità della preparazione, conservazione e trasporto dei campioni biologici è della Clinica Tommasini S.p.A..
Per tutti gli aspetti tecnico-organizzativi si rimanda ad apposito regolamento redatto in maniera congiunta dai responsabili delle due aziende.
Qualsiasi adempimento inerente la presente convenzione è demandato alla supervisione della Direzione Sanitaria P.O. di Lanusei.
ART. 5 – PROVENTI ED ONERI FINANZIARI
L’ATS Sardegna, per l’attività di prelievo, dovrà corrispondere alla Clinica Tommasini S.p.A., dietro presentazione di regolare fattura, un importo pari a €. 20.000,00 (ventimila/00) annuali.
La Clinica Tommasini S.p.A. dovrà corrispondere all’ATS Sardegna, a copertura dei costi per la lavorazione degli esami riguardanti i propri ricoverati, nonché al costo dell’ammortamento relativo all’attrezzatura POCT per esami d’urgenza e alle licenze software messe a disposizione, un importo pari a € 70.000,00 (settanta/00) annuali.
Tali importi si considerano esenti da I.V.A., ai sensi dell’art. 10 D.P.R.633/72, essendo riferiti a prestazioni di prelievo strettamente connesse all’attività effettuata dal Laboratorio Analisi.
I costi, riferiti a volumi di produzione di annualità pregresse, possono variare in virtù di eventuali aumenti o diminuzioni rispetto al target indicato, a seguito di apposite verifiche effettuate semestralmente dall’ASSL di Lanusei.
ART. 6 – SICUREZZA
L’Azienda si riserva di effettuare controlli semestrali a garanzia del corretto trattamento dei dati e dello svolgimento delle prestazioni, nonché per la verifica dei volumi effettivamente lavorati per l’eventuale rimodulazione degli importi dovuti.
Qualsiasi adempimento inerente la sicurezza e la vigilanza della presente convenzione è demandato alla supervisione della Direzione Sanitaria P.O. di Lanusei.
ART. 7 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Le parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all’espletamento di attività riconducibili alla presente convenzione, in conformità al D.Lgs 30 Giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e al Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali (UE/2016/679).
Per lo svolgimento delle attività oggetto del presente atto, l’ATS Sardegna nomina la Clinica Tommasini S.p.A. quale responsabile esterno del trattamento dei dati personali dei pazienti riportati nell’archivio dell’applicativo di laboratorio.
La Clinica Tommasini S.p.A. si impegna a curare gli aspetti inerenti il rispetto degli adempimenti del D.lgs. 163/2006 (Codice in materia di protezione dei dati personali), predisponendo, tra l’altro, idonea documentazione informativa per l’acquisizione del consenso, da parte dei pazienti, al trattamento dei dati personali relativi all’intero percorso clinico. Le parti danno atto che
l’acquisizione del consenso costituisce presupposto indispensabile per l’esecuzione delle prestazioni presso il P.O. di Lanusei.
ART. 8 – CONTROVERSIE
Per eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti nel corso dell’esecuzione del presente accordo è competente in via esclusiva il Foro di Lanusei.
ART. 9 – IMPOSTE DI XXXXX E SPESE DI REGISTRAZIONE
Le spese relative all’imposta di bollo della presente convenzione, di cui al D.P.R. 642/1972, sono a carico della Clinica Tommasini S.p.A.. La presente convenzione potrà essere registrata con spese a carico della parte richiedente.
ART. 10 – DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non espressamente disciplinato nella convenzione le parti convengono di fare riferimento alle norme di legge disciplinanti la materia.
Le parti si danno reciprocamente atto di aver concorso congiuntamente alla stesura della presente convenzione. La presente convenzione viene redatta in duplice originale, di cui uno per ognuna delle parti.
Letto, confermato e sottoscritto
Il Direttore Generale dell’ASSL di Xxxxxxx Xxxx. Xxxxxx Xxxxxx | La Clinica Tommasini S.p.A. Dott. Xxxx Xxx |