Contratto di assicurazione Ramo Danni
Contratto di assicurazione Xxxx Xxxxx
DIP – Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni
Compagnia: Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.
Prodotto: Exclusive
Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. è registrata in Italia ed autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con Decreto del Ministro dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato del 20 ottobre 1993 (Gazzetta Ufficiale del 03 novembre 1993 n. 258. E’ iscritta alla Sez. I, al n. 1.00115, dell'Albo delle Imprese IVASS e ne è soggetta a controllo.
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite nel seguente documento:
⮚ Set informativo
Che tipo di assicurazione è?
La presente polizza copre i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato a seguito di Furto, Incendio, Ricorso Terzi da Incendio, Eventi Naturali e Sociopolitici, Rottura Cristalli, Garanzie Aggiuntive, Collsione/Kasko, Mobilità, Kasko Pneumatici, Assistenza, Tutela Legale e Infortuni del Conducente.
Che cosa non è assicurato?
🗶 Non sono assicurabili i veicoli diversi da Autovetture e Veicoli Commerciali nuovi ed usati, acquistati tramite piano finanziario con FCA Bank.
🗶 Non sono assicurabili tutti i veicoli immatricolati da più di 10 anni.
Si rammenta come le coperture operanti saranno quelle risultanti dal Modulo di Adesione sottoscritto dall’Assicurato.
Che cosa è assicurato?
⮚ danni al veicolo assicurato.
✓ Furto e Incendio
L’Impresa si obbliga, fino alla concorrenza dell’importo indicato in polizza e nei limiti ed alle condizioni che seguono, a tenere a proprio carico i costi per la riparazione dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato
- inclusi i suoi pezzi di ricambio e gli accessori ad esso stabilmente fissati e risultanti dalla fattura di acquisto - in conseguenza di furto, rapina e incendio con sviluppo di fiamma, esplosione, scoppio ed azione del fulmine.
Sono altresì compresi i danni da urto, collisione, ribaltamento e uscita di strada subiti dal veicolo assicurato durante la circolazione dello stesso successiva al furto.
Ci sono limiti di copertura?
Tutte le garanzie non comprendono i danni:
! Verificatisi in conseguenza di atti di guerra, insurrezione, occupazioni militari, invasioni;
! Verificatisi in conseguenza di sviluppo – comunque insorto, controllato o meno di energia nucleare o di radioattività;
! Determinati od agevolati da dolo del Contraente, dell’Assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato nonché dei trasportati;
! Causati da bruciature verificatesi in assenza di incendio, nonché quelli agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi;
! Consistenti in rigature, segnature, screpolature, scheggiature e danni similari dei cristalli del veicolo assicurato;
! Causati da circolazione del veicolo in piste o circuiti privati;
! Causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali, prove libere e allenamenti e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
! Ad apparecchi audiofonovisivi e ai navigatori satellitari non stabilmente fissati al veicolo e i danni causati a parti del veicolo per la loro asportazione;
! Derivanti da negligente custodia del veicolo assicurato.
! Relativamente alle garanzie Collisione e Kasko l’Assicurazione non opera:
- Se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
- Per i danni subiti a causa di traino attivo o passivo, di manovre a spinta o a mano o di circolazione fuori dalla sede stradale;
- Per i danni alle ruote-cerchioni, coperture e camere d'aria- se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile a termini di polizza;
- Per i danni da circolazione successiva al furto o alla rapina del veicolo assicurato;
- Per i danni cagionati da cose o animali trasportati sul veicolo, nonché da operazioni di carico e scarico.
! All’interno di ciascuna garanzia sono indicate le eventuali ulteriori esclusioni proprie delle stesse.
✓ Ricorso Terzi da Incendio
L’Impresa risponde dei danni diretti e materiali cagionati ai beni mobili ed immobili dei terzi dall’incendio del veicolo assicurato sino alla concorrenza di € 50.000,00 (cinquantamila/00) per sinistro. Tale estensione opera esclusivamente per i danni non rientranti in quelli risarcibili dalla polizza di Responsabilità Civile Terzi stipulata ai sensi del decreto legislativo 7/09/2005 n. 209.
✓ Eventi Naturali e Sociopolitici
L’Impresa si obbliga, entro i limiti del valore assicurato, a tenere a proprio carico i costi per la riparazione dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato, inclusi i pezzi di ricambio e gli accessori stabilmente fissati sul veicolo assicurato stesso e risultanti dalla fattura di acquisto, in conseguenza di: trombe d'aria, uragani, bufere, tempeste, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, esondazioni, alluvioni, mareggiate, frane, voragini, caduta grandine ed altre calamità naturali nonché di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e atti vandalici.
✓ Rottura Cristalli
L’Impresa rimborsa sino alla concorrenza del limite massimo di € 3.000,00 (tremila/00) per sinistro/anno le spese necessarie per la sostituzione o la riparazione, comprese le spese di messa in opera, dei cristalli dell'abitacolo del veicolo assicurato in caso di rottura determinata da causa accidentale o da fatto involontario di terzi indipendentemente dal numero dei cristalli danneggiati.
La garanzia comprende:
- I danni causati ad altre parti del veicolo assicurato dalla rottura dei cristalli;
- I danni conseguenti ad operazioni di applicazione o rimozione dei cristalli stessi.
✓ Garanzie Aggiuntive
In caso di Furto o Incendio totali del veicolo assicurato l’Impresa rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato per l'immatricolazione al momento dell'acquisto del veicolo assicurato nonché per l'imposta di proprietà pagata e non goduta sino ad un massimo di € 520,00 (cinquecentoventi/00) per sinistro ed anno assicurativo.
In caso di Xxxxx totale del veicolo assicurato l’Impresa rimborsa le spese di taxi sostenute dall'Assicurato per il ritorno al proprio domicilio sino al massimo di € 80,00 (ottanta/00) per sinistro.
L’Impresa, solo ed esclusivamente in caso di riacquisto di altro veicolo presso la rete di Vendita convenzionata con FCA Bank, mette a disposizione dell’assicurato un’auto sostitutiva, con spese a carico dell’Impresa.
In caso di Furto totale del veicolo assicurato l’Impresa rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato e dal medesimo documentate per la rimozione, custodia, traino e parcheggio del veicolo assicurato disposti dall'Autorità, dal giorno del ritrovamento a quello dell'avvenuta comunicazione della circostanza all'Assicurato sino ad un massimo di € 160,00 (centosessanta/00) per sinistro ed anno assicurativo nonché le spese di rifacimento documenti fino ad un massimo di € 260,00 (duecentosessanta/00) per sinistro ed anno assicurativo.
L’Impresa garantisce inoltre il rimborso delle spese sostenute dall'Assicurato in caso di furto e smarrimento delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere del veicolo assicurato, sono compresi gli esborsi sostenuti per la sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo nonché quelli relativi allo sbloccaggio del sistema antifurto e/o all'apertura delle portiere, sino ad un massimo di € 160,00 (centosessanta/00) per sinistro ed anno assicurativo.
✓ Collisione
L’Impresa risponde dei danni subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di Collisione con altri veicoli identificati.
✓ Kasko
L’Impresa risponde dei danni subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di collisione con altri veicoli identificati, ribaltamento, urto, uscita di strada.
✓ Mobilità
In caso di comprovata impossibilità oggettiva da parte dell’Assicurato (escluso il caso di furto) di condurre il veicolo in copertura per un periodo superiore a 30 giorni, l’Impresa corrisponde, per il periodo di impossibilità di utilizzo ed entro il massimo di € 10.000,00 per l’intera copertura assicurativa, il rimborso delle seguenti spese sostenute dall’assicurato:
- Rimborso delle spese di Taxi o noleggio di veicolo con autista sostenute e documentate per un massimo giornaliero di € 150,00;
- Rimborso della tassa di proprietà del veicolo in copertura pro rata temporis per il periodo
di mancato utilizzo;
- Rimborso delle spese di pernottamento e di vitto purché sostenute entro le successive dodici ore dal verificarsi dalla impossibilità oggettiva di mettersi alla guida del veicolo per un massimo di € 10.000,00;
- Rimborso delle spese di deposito del veicolo.
✓ Kasko Pneumatici
L’Assicurazione copre i costi di riparazione o sostituzione dello o degli pneumatici assicurati (inclusi pneumatici RUNFLAT) che subiscono una Foratura ed i relativi cerchi (soltanto in caso di Foratura) se danneggiati strutturalmente.
✓ Assistenza Stradale
L’Impresa si obbliga, dietro pagamento del premio convenuto a fornire assistenza mettendo ad immediata disposizione dell’assicurato, entro i limiti convenuti, un aiuto, in denaro o in natura, nel caso in cui questi venga a trovarsi in difficoltà a seguito del verificarsi di un evento fortuito fra quelli previsti nel contratto e comunque occorso durante il periodo di validità della garanzia. L’assistenza è erogata dall’Impresa tramite la struttura organizzativa dell’assistenza disponibile 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno. I massimali indicati relativamente alle singole garanzie si intendono comprensivi di IVA.
✓ Tutela Legale
L’Impresa assume a proprio carico, nei limiti del massimale e delle condizioni previste nella presente polizza, l’onere dell’assistenza stragiudiziale e giudiziale a seguito di un sinistro rientrante nelle garanzie previste dal contratto.
✓ Infortuni del Conducente
L’Impresa si obbliga, ad indennizzare l’assicurato per gli infortuni che determinino la morte o l’invalidità permanente, occorsi in conseguenza della circolazione del veicolo assicurato mentre il conducente si trovi a bordo del veicolo medesimo. L’Assicurazione comprende anche gli infortuni: - Avvenuti in caso di fermata forzata durante le operazioni necessarie a consentire al veicolo di riprendere la marcia; - Derivanti da imperizia o negligenza; - Subiti in stato di malore, vertigini o incoscienza.
N.B: Le coperture effettivamente operanti sono quelle riportate sul Modulo di Adesione sottoscritto dall’Assicurato.
Dove vale la copertura?
✓ L’assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino. L’assicurazione è estesa ai danni che avvengono negli Stati facenti parte del sistema della Carta Verde.
Che obblighi ho?
Al momento della sottoscrizione del contratto, il Contraente/Assicurato ha il dovere di fare dichiarazioni non reticenti, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, tutti i cambiamenti che comportano una modifica del rischio. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti o l’omessa comunicazione delle modifiche del rischio possono comportare la cessazione della polizza o la perdita, parziale o totale, del diritto all’Indennizzo.
Il Contraente/Assicurato ha altresì l’obbligo di pagare il premio al fine di determinare l’operatività della copertura assicurativa.
Il Contraente/Assicurato, in caso di sinistro, deve mettere a disposizione dell’Impresa tutta la documentazione necessaria alla verifica del caso.
Quando e come devo pagare?
Il contratto si intende perfezionato con il pagamento, per il tramite del contraente, del premio che è determinato per periodi di assicurazione annuale o pluriennale. Resta fermo il disposto dell’art. 1901 c.c.
Il pagamento potrà avvenire per tramite dell’Intermediario oppure direttamente all’Impresa. Il premio è già comprensivo di imposte.
Quando comincia la copertura e quando finisce?
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 (o comunque dall'ora convenuta) del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
Il contratto sottoscritto dal Contraente avrà durata pluriennale. Le singole coperture potranno avere durata annuale o pluriennale in base all’opzione che sarà scelta dall’Assicurato e cesseranno alla loro naturale scadenza senza necessità di disdetta.
Resta salva la facoltà delle Parti di recedere dal contratto in caso di sinistro.
Come posso disdire la polizza?
Il contratto si risolve automaticamente alla sua naturale scadenza e non può essere tacitamente rinnovato. Resta salva la facoltà delle Parti di recedere dal contratto in caso di sinistro.
Assicurazione Corpi Veicoli Terrestri
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP Aggiuntivo Danni)
Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. Prodotto Exclusive
Versione n. 1 del Marzo 2019 (ultimo disponibile)
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento
informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (XXX Xxxxx), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A., con sede Legale a 00000 Xxxxxxx Xxxxxxxx (XX) alla xxx Xxxxx 00 e Direzione Generale a 00000 Xxxxxx Xxxxxxx (XX) alla xxxxx Xxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx 00. Tel: x00.000.0000000, sito internet xxx.xxxxx.xx, e-mail: xxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xx, PEC: xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xx. Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. è registrata in Italia ed autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con Decreto del Ministro dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato del 20 ottobre 1993 (Gazzetta Ufficiale del 03 novembre 1993 n. 258). E’ iscritta alla Sez. I, al n. 1.00115, dell'Albo delle Imprese IVASS e ne è soggetta a controllo. Capogruppo del Gruppo Nobis, iscritto al n. 052 del’Albo dei Gruppi Assicurativi. |
Esercizio 2017 Xxxxxxxx approvato il 10/05/2018 Il patrimonio netto della Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. ammonta ad € 38.516.840 di cui capitale sociale € 34.013.382, riserva di sovrapprezzo € 100.382 e riserve patrimoniali € 4.103.076 Si precisa che gli indici di solvibilità, regime Solvency II, riferito alla gestione danni è pari a: 124,67% che rappresenta il Ratio Fondi propri ammissibili su SCR (Requisito Patrimoniale di Solvibilità) e 262,98% che rappresenta il Ratio Fondi propri ammissibili su MCR (Requisito Patrimoniale Minimo). |
Al contratto si applica la normativa italiana e lo stesso è soggetto alla giurisdizione italiana. |
Che cosa è assicurato? |
Il prodotto Exclusive offre a seconda del pacchetto assicurativo prescelto una serie di coperture per i danni diretti al veicolo assicurato, coperture aggiuntive, coperture infortuni conducente, Mobilità, Kasko Pneumatici, prestazioni di Assistenza Stradale e copertura Tutela Legale. In merito alle garanzie Furto, Incendio, Ricorso Terzi da Incendio, Eventi Naturali e Sociopolitici, Rottura Cristalli, Garanzie Aggiuntive, Collisione, Kasko, Mobilità, Kasko Pneumatici e Infortuni Conducente non vi sono informazioni aggiuntive rispetto a quanto indicato nel Dip Base Exclusive. I pacchetti acquistabili dall’Assicurato sono: PACCHETTO EXCLUSIVE Garanzie Incendio e Furto totale e parziale, Ricorso Terzi da Incendio, Eventi Naturali, Eventi Sociopolitici, Rottura Cristalli, Garanzie Aggiuntive, Infortuni conducente, Mobilità, Kasko Pneumatici, Assistenza e Tutela Legale. PACCHETTO EXCLUSIVE COLLISIONE Garanzie Incendio e Furto totale e parziale, Ricorso Terzi da Incendio, Eventi Naturali, Eventi Sociopolitici, Rottura Cristalli, Garanzie Aggiuntive, Infortuni conducente, Mobilità, Kasko Pneumatici, Assistenza, Tutela Legale e Collisione. PACCHETTO EXCLUSIVE KASKO Garanzie Incendio e Furto totale e parziale, Ricorso Terzi da Incendio, Eventi Naturali, Eventi Sociopolitici, Rottura Cristalli, Garanzie Aggiuntive, Infortuni conducente, Mobilità, Kasko Pneumatici, Assistenza, Tutela Legale e Kasko. |
Assistenza Stradale | Qualora il veicolo rimanga immobilizzato in seguito a guasto, incidente, incendio, furto (o tentato furto o furto di parti dell’auto o ritrovamento dopo il furto), esaurimento batteria, smarrimento e o rottura delle chiavi, foratura pneumatico, la centrale operativa potrà erogare una o più delle seguenti prestazioni: Officina Mobile in caso di: - Foratura del pneumatico a) Dèpannage del veicolo sul luogo dell’immobilizzo; b) Soccorso Stradale - Esaurimento Batteria Taxi - Per trasferimento passeggeri - Per presa e riconsegna auto in sostituzione Rientro passeggeri o proseguimento del viaggio Traino per soccorso stradale Autovettura in sostituzione Recupero del veicolo riparato Spese di Albergo Anticipo spese prima necessità Rimpatrio del veicolo dall’estero Assistenza alla persona: - Rientro Sanitario - Viaggio di un familiare - Autista a disposizione |
Tutela Legale | L’assicurazione è prestata per le spese, competenze e onorari dei professionisti liberamente scelti dall’assicurato, quali: • l’intervento di un unico Legale per ogni grado di giudizio, compreso il procedimento di mediazione; • le spese per un informatore (investigatore privato) per la ricerca di prove a difesa; • per un legale e/o un perito di controparte, in caso di soccombenza dell’assicurato con condanna alle spese; • per arbitrati rituali e/o irrituali, compreso l’arbitrato e azioni legali nei confronti di compagnie di assicurazioni, per un valore di lite non inferiore ad Euro 1.000; • per transazioni preventivamente autorizzate dall’Impresa; • per formulazioni di ricorsi ed istanze da presentarsi alle Autorità competenti. • L’intervento di un avvocato domiciliatario – per giudizi civili di valore superiore a Euro 5.000,00. • Il Consulente Tecnico d’Ufficio Tutale della Circolazione La garanzia riguarda esclusivamente i sinistri concernenti il veicolo o la persona indicata in polizza fino ad un massimale di Euro 10.000 per ogni sinistro e senza limite annuo. Sono assicurati il proprietario o locatario del veicolo, il conducente autorizzato ed i trasportati per gli eventi assicurativi connessi al veicolo identificato. La garanzia è operante nei seguenti casi: 1. Arbitrato e azioni legali nei confronti di compagnie di assicurazioni, relativamente a controversie inerenti richieste di risarcimento danni. Sono inoltre comprese le spese sostenute in ambito stragiudiziale, fino alla concorrenza di Euro 500 per evento, anche nei confronti della propria Compagnia di Responsabilità Civile Auto in merito all’applicazione della Convenzione CARD (Convenzione tra gli Assicuratori per il Risarcimento Diretto). Le spese in ambito stragiudiziale sono garantite nei seguenti casi: • Inosservanza dei termini previsti per la formulazione dell’offerta • Mancata comunicazione o diniego di offerta; • Mancato accordo tra le parti. 2. Xxxxx subiti dal veicolo, dal proprietario, dal conducente autorizzato e/o dai trasportati per fatti illeciti posti in essere da altri soggetti in occasione dell’uso dei veicolo; 3. Danni cagionati dal proprietario o dal conducente autorizzato, a trasportati o ad altri soggetti in conseguenza dell’uso del veicolo; 4. Difesa penale del proprietario, conducente autorizzato e trasportati per reato colposo o contravvenzione avvenuti in conseguenza dell’uso del veicolo; 5. Istanza di dissequestro del veicolo in caso di sequestro avvenuto in conseguenza di incidente della circolazione. |
OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO | |
Indicare l’opzione | Non sono previste riduzioni di premio per il prodotto Exclusive |
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO | |
Pacchetto Platinum | Non vi sono informazioni aggiuntive rispetto a quanto indicato nel DIP Base. |
Pacchetto Diamond | Non vi sono informazioni aggiuntive rispetto a quanto indicato nel DIP Base. |
Che cosa NON è assicurato? | |
Rischi esclusi | I rischi esclusi sono già stati dettagliati nel DIP Base, alla consultazione del quale si rimanda in questa sede. |
Ci sono limiti di copertura? | |||
Qui di seguito, si riportano le principali esclusioni specifiche per ciascuna garanzia. Le esclusioni, valide per tutte le garanzie, sono già state elencate nel DIP Base. Ripartizione Territoriale SPECIAL: Veneto, Toscana, Umbria, Friuli Venezia Giulia, Xxxxxx Xxxxxxx, Marche, Molise, Trentino Alto Adige - RSM Zona 1: Xxxxx x’Xxxxx, Xxxxxxxx (xxxxxxx Xxxxxx), Xxxxxxx, Xxxxxxxxx (esclusa Milano e Monza Brianza), Abruzzo, Basilicata, Lazio (esclusa Roma), Sardegna (esclusa Cagliari), Sicilia (esclusa Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx) Xxxx 0: Calabria (esclusa Xxxxxx Xxxxxxxx), Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx Xxxx 0: Roma Zona 4: Xxxxxx, Xxxxxx Xxxx 0: Campania, Puglia, Reggio Calabria e Catania | |||
Incendio e Furto | Le garanzie Furto o Incendio totali, vengono prestate con applicazione del seguente scoperto: - In caso di riacquisto presso l’Ente di Vendita di acquisto del veicolo assicurato o comunque convenzionato con il Contraente, non verrà applicato alcuno scoperto per le Zone 1, 2, 3, 4 e Special mentre è previsto uno scoperto del 15% per la zona 5 Il riacquisto di altro veicolo dovrà avvenire entro 7 mesi dalla data del furto. - In caso di non riacquisto presso l’Ente di Vendita di acquisto del veicolo assicurato o comunque convenzionato con il Contraente, verrà applicato uno scoperto del 20% dell’importo indennizzabile per le Zone 1, 2, 3, 4 e Special, del 30% per la zona 5. Le garanzie Furto o Incendio parziali vengono invece prestate con uno scoperto, per ciascun sinistro, del 10% dell’importo indennizzabile con il minimo di €250,00 (duecentocinquanta/00) per le Zone 1, 2, 3, 4 e Special. Relativamente alla zona 5 lo scoperto si intende elevato al 20% con il minimo di € 500,00 (cinquecento/00). I minimi non indennizzabili di € 250,00 (duecentocinquanta/00) ed € 500,00 (cinquecento/00) sopra indicati si intendono raddoppiati, rispettivamente ad € 500,00 ed € 1.000,00 qualora l’assicurato non ripari il veicolo danneggiato o comunque non lo ripari nell’ambito della Rete autorizzata. | ||
Ricorso Terzi da Incendio | Si intendono esclusi i danni causati da scoppio non seguito da incendio nonché quelli alle cose in uso, custodia e possesso dell’Assicurato. L’Impresa, pertanto, nei casi di responsabilità dell'Assicurato in conseguenza dell'evento di cui sopra, risponde fino alla concorrenza della somma assicurata. |
Eventi Naturali e Sociopolitici | Le garanzie Eventi Naturali e Sociopolitici vengono prestate con uno scoperto, per ciascun sinistro, del 10% dell’importo indennizzabile con il minimo di €250,00 (duecentocinquanta/00) per le Zone 1, 2, 3, 4 e Special elevato ad €500,00 (cinquecento/00) per i soli danni da grandine ed atti vandalici. Relativamente alla zona territoriale 5 lo scoperto si intende elevato al 20% con il minimo di € 500,00 (cinquecento/00). I minimi non indennizzabili di € 250,00 (duecentocinquanta/00) ed € 500,00 (cinquecento/00) sopra indicati si intendono raddoppiati rispettivamente ad € 500,00 ed € 1.000,00 qualora l’assicurato non ripari il veicolo danneggiato o comunque non lo ripari nell’ambito della Rete autorizzata. Per i soli danni da grandine è previsto un limite di risarcimento pari al 10% della somma assicurata con il minimo di € 1.000,00 (mille/00) e il massimo di € 10.000,00 (diecimila/00) per sinistro. | ||
Cristalli | L’assicurazione non si estende ai vetri dei gruppi ottici e dei retrovisori interni ed esterni. La garanzia cristalli prevede una franchigia fissa di Euro 100,00 (cento/00) per sinistro a carico dell’assicurato. Tale franchigia si intende raddoppiata ad Euro 200,00 qualora l’Assicurato non utilizzi la Rete Autorizzata. La franchigia non verrà applicata solo nel caso di riparazione e non sostituzione del cristallo danneggiato. | ||
Garanzie Aggiuntive | Auto sostitutiva: Adibita ad uso privato, senza autista, con pari cilindrata rispetto al veicolo coperto dalla presente Polizza, sarà fornita fino ad un massimo di 90 giorni consecutivi e comunque non oltre le ore 12.00 del giorno successivo a quello del ritrovamento, a seguito di furto o rapina se il veicolo è circolante oppure, in caso di riparazione, non oltre le ore 12.00 del giorno successivo a quello di consegna del veicolo assicurato riparato. In caso di mancato ritrovamento del veicolo assicurato, l’autovettura sostitutiva dovrà essere restituita entro le ore 12.00 del giorno della consegna del nuovo veicolo. Il riacquisto di altro veicolo dovrà avvenire entro 7 mesi dalla data del furto, in caso contrario l’Impresa provvederà al recupero delle spese sostenute per il noleggio nei confronti dell’Assicurato. L’Assicurato dovrà formulare la richiesta di veicolo sostitutivo entro il termine massimo di 72 ore dalla data di denuncia del sinistro alle autorità, contattando l’Ufficio Sinistri di Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. Si intendono a carico dell’Assicurato le spese per il carburante, i pedaggi autostradali, le assicurazioni non obbligatorie per legge e le relative franchigie nonché ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio. Il noleggio può originare la richiesta da parte del punto convenzionato di costituzione di un deposito cauzionale: lo stesso deve essere versato direttamente dall’Assicurato. Il servizio non è erogabile in caso di dolo dell’Assicurato o delle persone di cui egli deve rispondere a norma di legge. | ||
Collisione | La garanzia Collisione sia totale che parziale viene prestata con uno scoperto, per ciascun sinistro, del 10% dell'importo indennizzabile con il minimo di € 600,00 (seicento/00). Tale minimo non indennizzabile si intende raddoppiato ad € 1.200,00 qualora l’assicurato non ripari il veicolo danneggiato o comunque non lo ripari nell’ambito della Rete autorizzata. | ||
Kasko | La garanzia Kasko sia totale che parziale viene prestata con uno scoperto, per ciascun sinistro, del 15% dell'importo indennizzabile con il minimo di €750,00 (settecentocinquanta/00). Il minimo non indennizzabile si intende raddoppiato ad € 1.500,00 per i veicoli ad uso noleggio con e senza conducente. Tali minimi non indennizzabili si intendono raddoppiati, rispettivamente ad € 1.500,00 ed € 3.000,00 qualora l’assicurato non ripari il veicolo danneggiato o comunque non lo ripari nell’ambito della Rete autorizzata. | ||
Kasko Pneumatici | La polizza non copre gli obblighi legali in materia di responsabilità contrattuale civile o penale previsti da norme o regolamenti nazionali, applicabili al costruttore, al distributore, al venditore o a qualsiasi altro soggetto e/o entità. Se i pneumatici assicurati subiscono una Foratura e devono essere riparati o sostituiti, l’Impresa rimborsa il costo della riparazione o della sostituzione con i seguenti massimali e scoperti a patto che lo pneumatico danneggiato abbia un battistrada residuo di almeno mm2: - In caso di utilizzo della rete convenzionata, non verrà applicato nessuno scoperto e verrà riconosciuto un massimale per sinistro/anno pari ad € 500,00, invece in caso di utilizzo di una struttura non convenzionata verrà |
applicato uno scoperto del 50% e il massimale per sinistro/anno sarà pari ad € 300,00.
- Fino a 2 (due) pneumatici rimborsati all’anno, anche a causa del medesimo sinistro.
- Chilometraggio massimo di 25.000 km all’anno (ad esempio 75.000 km per la garanzia di 36 mesi).
- Se il modello di pneumatico danneggiato non è più commercializzato e risulta necessario sostituirlo con un altro modello, o se la differenza d’usura tra lo pneumatico sostituito e l’altro pneumatico dello stesso asse è superiore a mm5, la garanzia coprirà la sostituzione del secondo pneumatico dello stesso asse, applicando comunque i massimali precedentemente indicati.
- Fino a 4 (quattro) riparazioni e/o sostituzioni durante la durata totale della garanzia.
- 1 assistenza stradale per anno (massimo 4 per la durata totale della garanzia).
Il costo della riparazione o della sostituzione del cerchio relativo allo pneumatico danneggiato sono comprese nel summenzionato massimale di 500€ o 300 € IVA inclusa.
Le spese di smontaggio, equilibratura e montaggio dello pneumatico assicurato o dello pneumatico di sostituzione sono comprese nel summenzionato massimale di
€500,00 o €300,00 IVA inclusa.
Sono esclusi dalle prestazioni comprese nella garanzia ogni indennizzo, prestazione, conseguenza e/o evento derivante direttamente o indirettamente da:
- Furto, tentativo di furto, incendio, vandalismo, guerra civile o con altri paesi, scioperi, atti sociopolitici, esplosioni o eventi naturali, danni d’origine nucleare;
- Xxxxx subiti da altri componenti del veicolo al di fuori dei pneumatici;
- Danni o cause dei danni anteriori alla sottoscrizione della polizza;
- Danni dovuti all’usura, compresa l’usura irregolare del pneumatico, a problemi della sospensione o degli ammortizzatori e alla mancata effettuazione della manutenzione;
- Danni causati da difetti di fabbricazione e/o da richiami, compresi quelli del costruttore del veicolo;
- Danni causati dalla pratica sportiva come le corse, i rally e gli allenamenti;
- In termini generali, ogni danno causato direttamente o indirettamente in malafede dal Contraente, dall’Assicurato o dal guidatore autorizzato;
- Colpa grave o dolo dell’assicurato;
- Danni o danneggiamenti derivanti da qualsiasi responsabilità legale, civile o professionale.
Oltre ai casi d’esclusione summenzionati la garanzia non copre:
- I costi relativi alle spese d’assistenza, di recupero del veicolo presso il deposito municipale, di traino o di custodia;
- I danni indiretti di qualsiasi tipo subiti dal Veicolo, da altri beni o dalle persone;
- Le spese causate dalla riparazione o dalla sostituzione scorretta del pneumatico;
- La fornitura di ricambi, di componenti dell’impianto frenante o della sospensione;
- Le campagne di richiamo sistematiche di serie e i difetti di fabbricazione;
- I pneumatici rigenerati o ricostruiti;
- I pneumatici che sono stati riparati se il danno è nello stesso punto precedentemente riparato;
- I pneumatici con scolpiture del battistrada inferiori a 5 mm al momento del sinistro;
- I pneumatici di scorta o di ricambio (ruotino);
- I pneumatici non omologati per uso stradale, compresi quelli con usura, al momento del sinistro, causata da usi non conformi rispetto alle normali condizioni d’uso previste dal fabbricante dei pneumatici;
- I pneumatici montati su un veicolo diverso da quello menzionato nel certificato assicurativo;
- Le spese di sostituzione delle valvole del o dei pneumatici danneggiati;
- La foratura intervenuta dopo un incidente della circolazione;
- I danni causati al pneumatico da fonti di calore o da idrocarburi;
- I danni causati dal montaggio non conforme o da un utilizzo improprio o illecito dei pneumatici;
- I danni quali le perdite lente (a causa del montaggio errato del pneumatico), i ronzii o le vibrazioni;
- L’usura;
- Il montaggio di componenti non conformi e/o le modifiche non autorizzate dal fabbricante;
- I componenti complementari del pneumatico danneggiato (valvole, coprimozzi e viti); - I danni causati da vizi nascosti; - I danni che non consentono all’assicurato di mettere a disposizione il pneumatico assicurato. Sono comunque esclusi dalla copertura i seguenti veicoli: - Veicoli con meno di 4 ruote; - Veicoli con più di 4 ruote (senza contare la ruota di scorta); - Quad, caravan e camper; - Veicoli destinati al Servizio Pubblico, ambulanze, auto della polizia, furgoni funerari e più in generale auto di servizio pubblico di proprietà di un cliente pubblico; - Veicoli utilizzati nelle competizioni sportive, dilettantistiche o professionistiche o per gli allenamenti. Esempi funzionamento scoperti e massimali: 1. In caso di pneumatico di origine che ha raggiunto un chilometraggio massimo di 37.000 chilometri (in due anni) e comunque con un battistrada residuo al momento del sinistro non inferiore a 2mm: - Danno € 120,00 In rete – Massimale Euro 500,00 – Risarcimento € 120,00 Fuori Rete – Massimale Euro 300,00 – Scoperto 50% - Risarcimento € 60,00 - Danno € 550,00 In rete – Massimale Euro 500,00 – Risarcimento € 500,00 Fuori Rete – Massimale Euro 300,00 – Scoperto 50% - Risarcimento € 150,00 2. In caso di pneumatico di origine che ha raggiunto un chilometraggio di 30.000,00 chilometri (il primo anno) e comunque con un battistrada residuo al momento del sinistro inferiore a 2mm: non verrà riconosciuto alcun indennizzo. | |||
Assistenza | • Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri avvenuti durante e per effetto di gare automobilistiche e relative prove ed allenamenti, stato di guerra, rivoluzione, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo o vandalismo, scioperi, terremoti, inondazioni ed altri fenomeni atmosferici dichiarati calamità naturali nonché fenomeni verificatisi in connessione con trasformazione od assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati artificialmente. Tale esclusione non è operante nei casi isolati cioè quando non si è in presenza di calamità naturali dichiarate o situazioni di emergenza sociale evidenti. • Le prestazioni non sono fornite in quei Paesi che si trovano in stato di belligeranza dichiarata o di fatto. • Per quanto riguarda le prestazioni di soccorso stradale esse si intendono limitate al solo caso di traino e non anche al recupero, fermo quanto disposto dalle norme che precedono. • L’Impresa non riconosce rimborsi né indennizzi compensativi per prestazioni organizzate da altre Compagnie di assicurazione o da altri Enti o che non siano state richieste preventivamente alla Struttura Organizzativa e da questa organizzate. Il rimborso può essere riconosciuto (entro i limiti previsti dal presente contratto) nel caso in cui la Struttura Organizzativa, preventivamente contattata, ha autorizzato l’assicurato a gestire autonomamente l’organizzazione dell’intervento di assistenza: in tal caso devono pervenire alla Struttura Organizzativa i giustificativi in originale delle spese sostenute dall’assicurato. • L’Impresa non assume responsabilità per danni conseguenti ad un ritardo o mancato intervento dovuto a causa di forza maggiore od a inesatte o incomplete informazioni fornite dall’assicurato. • L’Impresa in nessun caso potrà farsi carico delle spese di recupero di beni di qualsiasi natura e/o strutture trasportate dal veicolo assicurato e disperse e/o deteriorate e/o danneggiate a seguito dell’evento sinistroso. • Relativamente a ciascun assicurato la durata massima della copertura per ciascun periodo di permanenza continuativa all’estero nel corso di ogni annualità è di 60 giorni. • Qualora l’assicurato non usufruisca di una o più prestazioni previste, l’Impresa non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione. |
Tutela Legale | Sono esclusi dalla garanzia: • il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere; • gli oneri fiscali; • le spese attinenti all’esecuzione forzata oltre i primi due tentativi in qualità di creditore; • le spese per controversie in materia amministrativa, tributaria e fiscale; • le spese per controversie derivanti da fatti dolosi dell’assicurato; • le spese per successioni, donazioni, e/o vertenze derivanti da compravendita permuta di immobili, terreni e beni mobili registrati; • le spese per controversie di natura contrattuale nei confronti delle Compagnie di assicurazione; • spese per controversie tra assicurati (più persone assicurate nell’ambito dello stesso contratto); • tasse di registro; • xxxxxxxx insorti nel periodo di assicurazione ma denunciati successivamente alla data di risoluzione del contratto. Esclusioni e limiti specifici per la garanzia “Tutela della Circolazione” La garanzia non è operante: a)se il veicolo indicato in polizza non è coperto da assicurazione obbligatoria di responsabilità civile da circolazione; b)nel caso di trasporto di persone se il trasporto non avviene in conformità a quanto previsto dalla carta di circolazione, dalle disposizione vigenti; c)se il conducente del veicolo non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore o se viene sottoposto a procedimento penale per guida in stato di ebbrezza o per fuga o per omissione di soccorso; d)in relazione a fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall’ACI; e)per le controversie di natura contrattuale nei confronti dell’assicuratore RCA del veicolo indicato in polizza inerenti il mancato pagamento del premio assicurativo; f) nel caso in cui la Compagnia di Responsabilità Civile Auto agisca nei modi e nei termini previsti dagli artt. 148 e 149 Codice delle Assicurazioni Private | ||
Infortuni del Conducente | La garanzia viene prestata con massimali (non cumulabili) di € 80.000,00 (ottantamila/00) in caso di Morte ed € 80.000,00 (ottantamila/00) in caso di Invalidità Permanente. La garanzia Infortuni Conducente prevede una franchigia del 5% in caso di Invalidità Permanente di grado pari od inferiore al 5% del totale; se l’invalidità permanente risulta superiore a tale percentuale, l’indennizzo sarà liquidato solo per la parte eccedente. La percentuale del 5% si intende ridotta al 3% quando il conducente, al momento del sinistro, utilizzi i presidi di sicurezza obbligatori. Qualora la percentuale d’invalidità accertata risultasse superiore al 70% si procederà ad indennizzare l’intera somma assicurata. Sono esclusi dall’assicurazione gli infortuni subiti dal conducente: - Non abilitato alla guida secondo le norme e le disposizioni in vigore; - Nel caso in cui il veicolo adibito ad uso privato sia utilizzato come scuola guida, se al fianco del conducente non vi sia una persona abilitata ai sensi della vigente legge a svolgere funzioni di istruttore. Che si trovi: - In stato di ebbrezza ovvero presenti un tasso alcolemico maggiore od uguale a quello previsto dalla normativa vigente; - Sotto l’influenza di sostanze stupefacenti oppure al quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli art.186 o 187 del D. LGS. n. 285 del 30/04/92 e successive modificazioni; - In conseguenza di proprie azioni delittuose o comunque se l’utilizzo del veicolo avviene contro la volontà del proprietario; - A seguito di partecipazione a imprese temerarie; - Durante la partecipazione del veicolo a gare e competizioni sportive e relative prove e allenamenti e alle relative prove ufficiali, prove libere e allenamenti e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara; non sono inoltre compresi i danni verificatisi dalla circolazione del veicolo in piste o circuiti privati; - In conseguenza di: azioni di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di sabotaggio, di terrorismo e di vandalismo, eruzioni vulcaniche e terremoto; - Avvenuti in conseguenza di sviluppo - comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare; - In caso di suicidio o tentato suicidio; - In fase di salita e discesa dalla vettura. | ||
Per ogni singola garanzia indicata nel presente prodotto ed esplicitamente sottoscritta dall’Assicurato sono previsti somme assicurabili (massimali), limiti ed eventuali franchigie o scoperti identificati nella Scheda di Polizza/Modulo di Adesione/Condizioni di Assicurazione. |
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? | |
Cosa fare in caso di sinistro? | In caso di sinistro, secondo le modalità previste dalle singole garanzie, il Contraente o l’Assicurato, deve darne avviso scritto all’Intermediario al quale è assegnato il contratto e per conoscenza alla Direzione – Servizio Sinistri – di Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. (Via Xxxxx, 29 – 10071 Borgaro Torinese – Torino, Numero Verde 800.894.154 o Numero Nero: x00.000.0000.000, E-Mail: xxxxxxxxxx@xxxxx.xx - limitatamente ai veicoli a marchio Maserati, E-Mail: xxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xx – limitatamente ai veicoli a marchio Aston Xxxxxx) entro 5 giorni dall’evento oppure immediatamente da quando ne ha avuto conoscenza, indicando la data, il luogo, l’ora e le modalità del fatto nonché l’entità dello stesso, il nome e il domicilio degli eventuali testimoni. Nel caso di omissione dell’obbligo di avviso di cui sopra, l’Assicurato, può perdere integralmente o parzialmente il diritto all’indennità. Alla documentazione scritta è necessario allegare: 1. In caso di furto o rapina: originale o copia autentica della denuncia inoltrata all'Autorità competente; qualora il furto si verifichi all'estero la denuncia deve essere effettuata oltre che all'Autorità straniera anche all'Autorità Italiana e inviare i documenti indicati al punto 5. 2. In caso di eventi sociopolitici ed atti vandalici: originale o copia autentica della denuncia inoltrata all'Autorità competente e, se intervenuti, verbale dei Vigili del Fuoco. 3. In caso di eventi naturali: idonea documentazione a prova dell'evento, salvo l'esistenza di pluralità degli eventi già conosciuti dall’Impresa. 4. In caso di incendio: originale o copia autentica della denuncia inoltrata all'Autorità competente e, se intervenuti, verbale dei Vigili del Fuoco e inviare i documenti indicati al punto 5. Qualora l'evento si sia verificato all'estero, la denuncia deve essere effettuata oltre che all'Autorità straniera, anche a quella italiana. 5. In caso di Furto senza ritrovamento o incendio totale del veicolo assicurato, alla denuncia devono essere allegati: - Originale o copia della fattura di acquisto del veicolo assicurato - Estratto cronologico rilasciato dal P.R.A. con annotata la perdita di possesso - Kit completo chiavi originali del veicolo assicurato - Certificato di proprietà 6. In caso di Infortunio del conducente il certificato medico redatto dal Pronto Soccorso ed ogni ulteriore documentazione medica in possesso. 7. In caso di indennizzo con riacquisto, l'Assicurato dovrà produrre la fattura di riacquisto del nuovo veicolo entro 30 giorni dall'emissione di tale titolo. 8. In caso di Collisione x Xxxxx copia della patente del conducente del veicolo al momento del sinistro e Xxxxxx CAI in originale firmato, se è stato compilato. 9. In caso di sinistro relativo alla garanzia Kasko Pneumatici: Al fine di poter ottenere il rimborso/l’indennizzo delle spese di sostituzione o riparazione del pneumatico, le richieste circa l’esistenza del diritto ed il pagamento effettuato dovranno essere comprovate da documentazione in originale/copia conforme all’originale. Alla denuncia di Xxxxxxxx, pena la non indennizzabilità del sinistro, l’Assicurato deve fornire la seguente documentazione: a) denuncia dell’accaduto; b) fattura pagata di riparazione; c) copia del Libretto di circolazione del veicolo; d) fattura di riparazione Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. corrisponderà l’indennizzo esclusivamente all’Assicurato al netto della franchigia/ scoperto o del minimo indicato in polizza. Il pagamento dell’indennizzo all'Assicurato, in caso di utilizzo delle strutture non convenzionate con FCA e/o Maserati, avverrà esclusivamente previa autorizzazione del preventivo di spesa da parte di Nobis, fattura, regolarmente saldata in Euro, al netto della franchigia/scoperto indicata/o in polizza, fermo il limite di indennizzo per anno assicurativo indicato. Il diritto all'indennizzo, comunque, non può essere oggetto di cessione a terzi. 10. In caso di sinistro relativo alla garanzia Mobilità, lo stesso deve essere denunciato alla Compagnia entro 90 giorni dalla prima spesa effettuata dall’assicurato della quale è richiesto il rimborso. Obblighi in caso di sinistro garanzia Assistenza Dovunque si trovi ed in qualsiasi momento, l’Assicurato dovrà telefonare alla Struttura Organizzativa, in funzione 24 ore su 24, facente capo al Numero Verde 800.894.154 o, se dall’estero, x00.000.0000.000. In ogni caso l’Assicurato dovrà comunicare con precisione: 0.xx tipo di assistenza di cui necessita; 2.nome e cognome; 3.numero di Polizza; 4.targa del veicolo; 5.modello del veicolo; 6.indirizzo del luogo in cui si trova il veicolo; 0.xx recapito telefonico a cui la Struttura Organizzativa potrà contattarlo nel corso |
direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l’effettuazione. Le prestazioni di Assistenza non prevedono alcuna forma di rimborso o di indennizzo qualora l’Assicurato non si rivolgesse alla Struttura Organizzativa al momento del sinistro. Viene fatta eccezione per il caso in cui l’Assicurato non potesse mettersi in contatto con la Struttura Organizzativa per causa di forza maggiore (come ad esempio intervento di forze dell’ordine e/o di servizi pubblici di emergenza), che dovrà essere debitamente documentata (verbale o certificato di pronto soccorso). La Struttura Organizzativa potrà richiedere all’Assicurato - e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente – ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell’assistenza; in ogni caso è necessario inviare alla Struttura Organizzativa gli originali (non le fotocopie) dei giustificativi, fatture, ricevute delle spese. L’Impresa si riserva il diritto di chiedere all’Assicurato il rimborso delle spese sostenute in seguito all’effettuazioni di prestazioni di assistenza che si accertino non essere dovute in base a quanto previsto nella polizza o dalla Legge. Obblighi in caso di sinistro garanzia Tutela Legale L’Assicurato dovrà trasmettere all’Impresa la documentazione idonea entro e non oltre 30 giorni dalla data del sinistro o dell’avvenuta conoscenza. L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto alla garanzia. In ogni caso l’Assicurato deve trasmettere all’Impresa, con la massima urgenza, i provvedimenti, le notifiche e, comunque, ogni altra comunicazione relativa al sinistro al seguente indirizzo: Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. - Centro Direzionale Colleoni – ufficio Tutela Legale – Xxxxx Xxxxxxxx,00 – 00000 Xxxxxx Xxxxxxx (XX). Numero Verde 800.894137 – Dall’estero o xxx xxxxx xxxxxxxxxxx all’indirizzo email: xxxxxx@xxxxx.xx | |
Assistenza diretta/in convenzione: Si specifica che il contratto prevede la presenza di prestazioni fornite direttamente all’Assicurato da enti/strutture convenzionate con FCA Bank e/o Maserati. | |
Gestione da parte di altre imprese: si specifica che il contratto non prevede la trattazione dei sinistri da parte di altre Compagnie. | |
Prescrizione: ai sensi dell’art. 2952 c.c., i diritti dell’assicurato derivanti dal contratto si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto e/o dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all’Assicurato o ha promosso contro di questi azione. | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente/Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione. Il Contraente e l’Assicurato devono dare comunicazione scritta a Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. di ogni aggravamento o diminuzione del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti a Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A., possono comportare la perdita parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione. |
Obblighi dell’impresa | L’Impresa si obbliga a istruire il sinistro nel più breve tempo possibile e, sempre nel più breve tempo possibile, a provvedere alla liquidazione del danno a seguito della ricezione di tutta la documentazione necessaria e dell’accertamento del diritto all’indennizzo. In caso di sinistro da Furto o Incendio, Collisione, Kasko e Urto totali i pagamenti degli indennizzi, quando dovuti, saranno effettuati a favore del proprietario del veicolo trascorsi almeno 30 giorni dalla presentazione all’Impresa della documentazione necessaria. |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | Il pagamento del premio per la polizza base è unico ed anticipato come indicato nel frontespizio di polizza. Il pagamento del premio risultante dal cumulo delle singole coperture di ogni singolo mese deve essere versato in unica soluzione entro ogni mese successivo. Il premio da corrispondere alla Compagnia viene calcolato su base territoriale ed in funzione della durata della polizza e del valore del veicolo da assicurare per quanto riguarda le coperture CVT cui sono sommati i premi annui ad importo fisso degli infortuni, della mobilità, della tutela legale, della kasko gomme e dell’assistenza stradale, moltiplicati per la durata della polizza. La tariffa è determinata applicando alle annualità successive alla prima le riduzioni tariffarie che comprendono sia il degrado del bene assicurato in misura pari al 95% che lo sconto applicato, in misura del 5% in conseguenza della rinuncia della facoltà di recesso dell'assicurato. L’assicurazione ha effetto dalla data indicata sul Modulo di polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24,00 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 15° giorno successivo a quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze. Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, salvo il caso di contratti di durata inferiore, ed è dovuto per intero anche se sia stato concesso in due o più rate, come stabilito nel contratto e fermo il disposto di cui all’articolo 1901 Codice Civile. Al contratto vengono applicate le seguenti aliquote fiscali: del 13,50% per le garanzie CVT; del 10% per le prestazioni Assistenza; del 2,5% per le garanzie Infortuni; del 12,50% per la garanzia Tutela Legale. Del 21,25% per le garanzie Perdite Pecuniarie. |
Rimborso | In caso di adesione alla presente Convenzione con contratto di Finanziamento/Leasing/Finanziamento della sola polizza In caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento o leasing del veicolo o del finanziamento della sola polizza a seguito di danno totale, l’Impresa rimborsa, per il tramite del Contraente, il rateo di premio imponibile pagato e non goduto a partire dall'annualità successiva alla data di estinzione del finanziamento. In tutti i casi di estinzione anticipata volontaria del contratto di finanziamento o del finanziamento della sola polizza (non a seguito di danno totale), la copertura assicurativa proseguirà fino alla naturale scadenza indicata sul Modulo di adesione, salva diversa indicazione dell'Assicurato espressa al Contraente al momento della richiesta di estinzione anticipata. In questo caso l’Impresa rimborsa il rateo di premio imponibile pagato e non goduto a partire dalla mensilità successiva alla data dell'estinzione anticipata del contratto. In caso di estinzione anticipata volontaria del contratto di Xxxxxxx (non a seguito di danno totale), invece, la copertura cesserà. In caso di cessazione del rischio (per vendita, distruzione, esportazione definitiva, demolizione, cessazione pubblica circolazione), l’Impresa rimborsa, per il tramite del Contraente, il rateo di premio imponibile pagato e non goduto a partire dalla mensilità successiva alla data di alienazione del veicolo e la copertura risulta risolta, previa estinzione, da parte dell'assicurato, del contratto di finanziamento sottoscritto con il Contraente (entro 30 giorni dalla data dell'evento). In caso di adesione alla presente Convenzione con contratto di Finanziamento o Finanziamento della sola polizza, l’Impresa rimborsa altresì, per il tramite del Contraente, il rateo di Premio imponibile pagato e non goduto afferente le annualità future in caso di Furto o Incendio totali del veicolo assicurato, previa estinzione da parte dell’Assicurato (entro 30 giorni dalla data dell'evento) del contratto di Finanziamento o Finanziamento della sola polizza sottoscritto con il Contraente. In caso di adesione alla presente Convenzione con contratto di Leasing, l’Impresa rimborsa altresì, per il tramite del Contraente, il rateo di Premio imponibile pagato e non goduto afferente le annualità future in caso di Furto o Incendio totali del veicolo assicurato, in seguito all'avvenuta liquidazione del sinistro da parte dell’Impresa stessa o dell'avvenuto pagamento del debito residuo totale da parte dell'Assicurato al Contraente. In caso di adesione alla presente Convenzione senza contratto di Finanziamento o Leasing In caso di estinzione anticipata della copertura a seguito di danno totale, l’Impresa rimborsa il rateo di premio imponibile pagato e non goduto a partire dall'annualità successiva alla data del sinistro. In caso di cessazione del rischio (per vendita, distruzione, esportazione definitiva, demolizione, cessazione pubblica circolazione), l’Impresa rimborsa il rateo di premio imponibile pagato e non goduto a partire dalla mensilità successiva alla data di alienazione del veicolo e la copertura risulta risolta. L’Impresa rimborsa altresì il rateo di Premio imponibile pagato e non goduto afferente le annualità future in caso di Furto o Incendio totale del veicolo assicurato. Dopo ogni sinistro, denunciato a termini di polizza, e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, l’Impresa Assicuratrice o il Contraente/Assicurato possono recedere dall’assicurazione con preavviso di 30 giorni, da inoltrarsi tramite raccomandata. In caso di recesso esercitato dall’Impresa Assicuratrice, quest’ultima, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso rimborsa la parte di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso. L’Assicurato può esercitare la facoltà di recesso soltanto dopo il quinto anno. In questo caso l’Impresa rimborsa il rateo di premio imponibile pagato e non goduto a partire dalla mensilità successiva alla data di richiesta del recesso. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | Le presente polizza collettiva ha durata poliennale e non si rinnova tacitamente alla scadenza. Le singole coperture hanno durata annuale o poliennale, secondo quanto indicato nel modulo di adesione, e non si rinnovano tacitamente alla relativa scadenza. |
Sospensione | Non è ammessa la sospensione del contratto o delle singole garanzie. |
Come posso disdire la polizza? | |
Ripensamento dopo la stipulazione | In caso di adesione alla presente Convenzione con contratto di Finanziamento/Leasing/Finanziamento della sola polizza l’aderente ha il diritto di recedere dal contratto nei 60 giorni successivi alla definizione della polizza, avvenuta con il pagamento del premio, effettuando richiesta scritta da inviare a mezzo lettera raccomandata A.R. a FCA Bank S.p.A., Corso Agnelli, 200 – 00000 Xxxxxx. Alla ricezione di tale richiesta Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A., per il tramite del Contraente, provvederà al rimborso del premio pagato, al netto dell’imposta. In caso di adesione alla presente Convenzione senza contratto di Finanziamento o Leasing l’aderente ha il diritto di recedere dal contratto nel 14 giorni successivi alla definizione della polizza, avvenuta con il pagamento del premio, effettuando richiesta scritta da inviare a mezzo lettera raccomandata A.R., a Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A., Xxx Xxxxx, 00 -00000 Xxxxxxx Xxxxxxxx (XX). Alla ricezione di tale richiesta Xxxxx, provvederà al rimborso del premio pagato, al netto dell’imposta. |
Risoluzione | Il Contraente può chiedere la risoluzione del Contratto nei seguenti casi: • Sostituzione, demolizione, distruzione, esportazione definitiva, alienazione o Furto dell’autoveicolo; • In caso di sinistro • Estinzione del Contratto di Finanziamento o leasing del veicolo o Finanziamento della sola polizza |
A chi è rivolto questo prodotto? |
Il presente contratto è rivolto alla persona fisica o giuridica che ha sottoscritto un contratto di Finanziamento erogato dal Contraente per l’acquisto di un veicolo e che ha sottoscritto il modulo di adesione ed il cui interesse è protetto dall’Assicurazione. |
Quali costi devo sostenere? |
L’Assicurato al momento della sottoscrizione del contratto di assicurazione dovrà sostenere il costo relativo al premio quantificato secondo la tariffa predisposta per la tipologia del veicolo assicurando e le garanzie prescelte. Costi d’intermediazione: la quota spettante all’Intermediario per il ramo 1 (Infortuni) è pari al 65% per la Zona Special, al 63,50% per le Zone da 1 a 4, al 60,50% per la Zona 5, per il ramo 3 (Corpi Veicoli Terrestri) è pari al 65% per la Zona Special, al 63,50% per le Zone da 1 a 4, al 60,50% per la Zona 5, per il ramo 16 (Perdite Pecuniarie) è pari al 65% per la Zona Special, al 63,50% per le Zone da 1 a 4, al 60,50% per la Zona 5, per il ramo 17 (Tutela Legale) è pari al 65% per la Zona Special, al 63,50% per le Zone da 1 a 4, al 60,50% per la Zona 5, per il ramo 18 (Assistenza) è pari al 65% per la Zona Special, al 63,50% per le Zone da 1 a 4, al 60,50% per la Zona 5. |
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere | |
All’impresa assicuratrice | inoltrati dal Cliente all'Ufficio Reclami di Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A., Viale Xxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx n. 21, 20864 Xxxxxx Xxxxxxx (MB) – Tel Fax fax 039/6890.432 – xxxxxxx@xxxxx.xx. Risposta entro 45 giorni. |
All’IVASS | L’Assicurato qualora non si ritenga soddisfatto dalla risposta dell’Impresa potrà rivolgersi all’IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00, - 00000 – Xxxx, fax 00.00000000, PEC: xxxxx@xxx.xxxxx.xx, utilizzando l'apposito modulo denominato "Allegato 2" (reperibile dal sito xxx.xxxxx.xx, sezione "guida reclami", "come presentare un reclamo") corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall'Impresa. |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori): | |
Mediazione | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx. (Legge 9/8/2013, n. 98) |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa. |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | - Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET o dalla normativa applicabile. - Per le garanzie Incendio e Furto, Eventi naturali, Eventi sociopolitici ed Atti vandalici, Rottura cristalli, Collisione e Kasko: In caso di discordanza sull'entità del danno, la liquidazione può aver luogo mediante accordo tra le Parti, ovvero, quando una di queste lo richieda, mediante periti nominati rispettivamente dall’Impresa e dall'assicurato. I periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza di voti. Se una delle Parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà delegata al Presidente del Tribunale ove risiede l'assicurato. I periti decidono inappellabilmente senza alcuna formalità giudiziaria e la loro decisione è presa a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge, ed è vincolante per le Parti. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito; la spesa del terzo perito è a carico dell’Impresa e dell'assicurato in parti uguali, esclusa ogni solidarietà. |
- Per la garanzia Infortuni del conducente: | |
Le controversie di natura medica sul grado di invalidità permanente sono demandate per iscritto a un Collegio di tre medici, nominati uno per parte e il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell'Ordine dei medici avente giurisdizione nel comune più vicino al luogo di residenza dell'assicurato. Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti. Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio consulente; la spesa del terzo arbitro è a carico di Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. e dell'assicurato in parti uguali. |
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO
IN CASO DI ESTINZIONE ANTICIPATA O DI TRASFERIMENTO DEL MUTUO O DEL FINANZIAMENTO, L’IMPRESA HA L’OBBLIGO DI RESTITUIRTI LA PARTE DI PREMIO PAGATO RELATIVO AL PERIODO RESIDUO RISPETTO ALLA SCADENZA ORIGINARIA. IN ALTERNATIVA PUOI RICHIEDERE ALL’IMPRESA LA PROSECUZIONE DELLA POLIZZA FINO ALLA SCADENZA ANCHE DESIGNANDO UN NUOVO BENEFICIARIO.
Nobis Compagnia di Assicurazioni
Contratto di Assicurazione
Exclusive
Set Informativo
EDIZIONE: Marzo 2019
Versione: 001.03.2019
Il Set Informativo prevede i seguenti documenti:
a) Dip Base;
b) Dip Aggiuntivo;
c) Glossario;
d) Condizioni di assicurazione
che devono essere consegnati al contraente prima della sottoscrizione del contratto.
Prima della sottoscrizione leggere attentamente l’Informativa Precontrattuale
GRUPPO NOBIS
SIE-001032019 pag. 1 di 29
Fascicolo Informativo Contratto di Assicurazione
P
Modello: Infortuni
EDIZIONE: Novembre 2012
Versione: 11.12.01
Il presente Fascicolo
Informativo, contenente:
a) La Nota Informativa (comprensiva del Glossario)
b) Le Condizioni di assicurazione
deve essere consegnato al
contraente prima della sottoscrizione del contratto
o, dove prevista, della proposta di
assicurazione.
A1. NOTA
1. GLOSSARIO
ACCESSORI DI SERIE | Installazioni stabilmente fissate al veicolo costituenti normale dotazione di serie, senza supplemento al prezzo base di listino, compresi gli apparecchi fonoaudiovisivi e gli airbags costituenti dotazione di serie. |
ALIENAZIONE DEL VEICOLO | Vendita, consegna in conto vendita, demolizione, rottamazione, esportazione definitiva del veicolo, cessazione della circolazione del veicolo. |
APPARECCHI FONOAUDIOVISIVI | Radio radiotelefoni, lettori, CD, lettori DVD, mangianastri, registratori, televisori, dispositivi di navigazione satellitare e altri apparecchi del genere stabilmente fissati al veicolo. |
ARBITRATO | Clausola con la quale le parti, di comune accordo, rinunciano ad adire l’Autorità giudiziaria ordinaria per la risoluzione di vertenze concernenti l’interpretazione o l’esecuzione del contratto. |
ASSICURATO | Ciascun soggetto, persona fisica o giuridica, il cui interesse è protetto dall'assicurazione che ha aderito alla polizza collettiva sottoscrivendo il modulo di adesione. |
ASSICURAZIONE | Garanzia prestata con il contratto di assicurazione ai sensi dell'alt 1882 del Cod. Civ. |
AZIONE DEL FULMINE | L'effetto provocato da una scarica elettrica naturale avvenuta nell'atmosfera. |
BENEFICIARIO | La persona alla quale deve essere pagata la somma prevista dal contratto. |
CARTA VERDE | Certificato Internazionale di Assicurazione veicoli a motore rilasciata per la circolazione negli Stati esteri in essa indicati |
CERCHIO | Parte metallica (lamiera/lega) di una ruota che assicura il collegamento tra il mozzo e lo pneumatico. |
CODICE DELLE ASSICURAZIONI | Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 “Codice delle assicurazioni private” e sue successive modifiche ed integrazioni. |
CONDUCENTE | La persona fisica che pone in circolazione il veicolo. |
CONTRAENTE | FCA Bank S.p.A., che stipula la polizza collettiva in qualità di contraente e la offre ai propri clienti in abbinamento alla stipula di un contratto di finanziamento e/o leasing e/o al finanziamento della sola polizza. |
COSE | Gli oggetti materiali e/o animali. |
DEGRADO | La riduzione del valore dei pezzi di ricambio da sostituire sul veicolo danneggiato, determinata in base al rapporto esistente tra il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro e il suo valore a nuovo. |
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DENUNCIA SINISTRO | Comunicazione verbale o scritta dell'accadimento di un evento che danneggi o coinvolga il veicolo assicurato che attiva validamente il processo di liquidazione del danno da parte di Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. |
FIRMA ELETTRONICA AVANZATA | Un particolare tipo di Firma Elettronica basata su un certificato “qualificato” (che garantisce l’identificazione univoca del titolare, rilasciato da certificatori accreditati) e realizzato mediante un dispositivo sicuro per la generazione della firma che soddisfa particolari requisiti di sicurezza, quali l’utilizzo di una OTP di cui il firmatario ha il controllo esclusivo. |
FIRMA ELETTRONICA QUALIFICATA | Particolare tipo di Firma Elettronica basata su un certificato “qualificato” (che garantisce l’identificazione univoca del titolare, rilasciato da certificatori accreditati) e realizzato mediante un dispositivo sicuro per la generazione della firma che soddisfa particolari requisiti di sicurezza, quali l’utilizzo di una OTP di cui il firmatario ha il controllo esclusivo. |
FIRMA GRAFOMETRICA | Particolare tipo di Firma Elettronica Avanzata ottenuta grazie al rilevamento dinamico dei dati calligrafici (ritmo, pressione, velocità, inclinazione della penna, movimento, ecc.) della firma di un individuo tramite una penna elettronica su specifici dispositivi idonei a rilevare le caratteristiche sopra indicate |
FORATURA | Qualsiasi perdita di pressione, sgonfiaggio o scoppio dei pneumatici assicurati, per una causa esterna, fulminea, improvvisa e indipendente dalla volontà dell’assicurato o del guidatore autorizzato, con Xxxxxxx in marcia o fermo, che ne provoca il danneggiamento o la distruzione. |
FRANCHIGIA | La franchigia viene identificata con una cifra fissa espressa in Euro, rimane a carico dell'assicurato e viene applicata sull'ammontare del danno. |
FURTO | Il reato previsto dall'Art.624 del Codice Penale commesso da chiunque sottrae il bene assicurato a colui che lo detiene al fine di trarne profitto per sé o per altri. |
IMPRESA ASSICURATRICE | Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. |
INCENDIO | La combustione con sviluppo di fiamma. |
INCIDENTE | Qualsiasi evento accidentale, in connessione con la circolazione stradale - collisione con altro veicolo, urto contro ostacolo fisso, ribaltamento, uscita di strada - che provochi all'autoveicolo danni tali da determinarne l'immobilizzo immediato ovvero ne consenta la marcia, ma con il rischio di aggravamento del danno ovvero in condizioni di pericolosità e/o di grave disagio per l'Assicurato. |
INDENNIZZO | L'importo dovuto da Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. all'assicurato in caso di sinistro ai sensi delle Condizioni di assicurazione. |
INFORTUNIO | L’evento, connesso con la circolazione del veicolo, dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte, una invalidità permanente o una inabilità temporanea. |
INSORGENZA DEL SINISTRO | Per insorgenza del sinistro si intende: Il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento di danni extracontrattuali; Il momento in cui l’assicurato, la Controparte o un Terzo inizi a violare norme di legge o di contratto in tutti gli altri casi. |
INVALIDITA’ PERMANENTE | Perdita o diminuzione, in via definitiva ed irrimediabile, della capacità lavorativa generica del soggetto assicurato. |
LOCATARIO | L’utilizzatore di un Veicolo affidatogli in base a un contratto di locazione, le cui generalità siano riportate sulla carta di circolazione. |
MASSIMALE | Il massimale è la somma fino alla concorrenza della quale la garanzia e/o la prestazione prevista viene prestata. |
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MEDIAZIONE | Istituto giuridico introdotto con il Decreto Legislativo n. 28 del 4 marzo 2010 e s.m.i., per la composizione tra soggetti privati dei conflitti relativi a “diritti disponibili” |
MODULO DI ADESIONE | La dichiarazione sottoscritta dall’Assicurato mediante la quale aderisce alla Polizza Collettiva e che contiene le dichiarazioni rilevanti ai fini dell’Assicurazione e che può essere sottoscritto anche con firma elettronica avanzata o qualificata con OTP. |
OPTIONAL | L'installazione stabilmente fissata al veicolo fornita dalla casa costruttrice con supplemento al prezzo base di listino, esclusi gli apparecchi fonoaudiovisivi e gli airbags. |
OTP (ONE-TIME-PASSWORD) | Password numerica, non ripetibile (utilizzabile una sola volta), e resa disponibile al sottoscrittore in una delle modalità previste dalla norma in un momento immediatamente antecedente all’apposizione della Firma Elettronica Qualificata. |
PNEUMATICO ASSICURATO | Qualsiasi pneumatico per auto montato sul veicolo omologato per l’uso stradale, nuovo, delle dimensioni d’origine (tutte le dimensioni), a condizione che vengano rispettati i seguenti requisiti: - Marcatura d’omologazione “E” o “e” che certifica che lo pneumatico è conforme alla Direttiva 92/23/CEE in materia di dimensioni, struttura e marcatura. |
PNEUMATICO DI SOSTITUZIONE | Pneumatico nuovo, dello stesso modello, marchio e dimensioni dello pneumatico assicurato o se tale pneumatico non è più commercializzato e/o disponibile, di uno pneumatico equivalente, avente caratteristiche tecniche similari allo pneumatico assicurato. |
PERDITA TOTALE | Il furto totale senza ritrovamento, l'incendio totale e i danni parziali in caso di riparazione antieconomica, ovvero quando il valore del danno supera il valore commerciale del veicolo. |
POLIZZA COLLETTIVA | Xxxxxxx stipulata tra Contraente e Assicurato disciplinata dal Set Informativo. |
PREMIO | L'importo complessivamente dovuto dal Contraente/assicurato a Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. |
PRESTAZIONE | Per la garanzia Assistenza Stradale è l’aiuto che, in caso di sinistro, l’Impresa deve fornire all’Assicurato, nel momento del bisogno, tramite la Struttura Organizzativa. |
PREZZO D’ACQUISTO | Il prezzo che risulta dalla fattura di acquisto. |
PROCEDIMENTO PENALE | Inizia con la contestazione di una presunta violazione di norme penali che viene notificata alla persona, di norma attraverso l’informazione di garanzia. |
PROPRIETARIO | L'intestatario al P.R.A. o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà. |
RAPINA | La sottrazione del bene assicurato mediante violenza o minaccia a colui che lo detiene, perpetrata per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto. |
RELITTO | Quanto residua del veicolo in caso di danno antieconomico. |
RETE AUTORIZZATA | I centri autorizzati (carrozzeria, autofficina o service) del gruppo FCA e/o Maserati limitatamente ai veicoli a marchio Maserati, o del gruppo Aston Xxxxxx Lagonda per i veicoli a marchio Aston Xxxxxx. |
RISCHIO | La probabilità che si verifichi il sinistro. |
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SCOPERTO | L'importo, da calcolarsi in misura percentuale sul danno, contrattualmente pattuito, che rimane a carico dell'assicurato per ciascun sinistro. |
SINISTRO O CASO ASSICURATIVO | Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione. |
STRUTTURA ORGANIZZATIVA | La struttura dell’Impresa costituita da tecnici ed operatori, in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno che provvede al contatto telefonico con l’Assicurato e organizza ed eroga le prestazioni di assistenza. |
SOMMA ASSICURATA | L'importo, indicato sul modulo di adesione, che rappresenta il limite massimo dell'indennizzo contrattualmente stabilito. |
SURROGAZIONE | Il diritto che Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. ha di sostituirsi all'assicurato, esercitandone i diritti nei confronti del terzo responsabile, o di sostituirsi al terzo danneggiato, esercitandone i diritti nei confronti del responsabile civile o di altro coobbligato. |
VALORE A NUOVO | Il prezzo che risulta dalla fattura di acquisto del veicolo comprensivo di optional se assicurati. |
VALORE COMMERCIALE | La quotazione riportata dalla rivista specializzata “Quattroruote” o in caso di cessazione della sua pubblicazione la quotazione media del mercato. |
VANDALISMO | Atto doloso e violento operato con qualunque mezzo allo scopo di danneggiare l'altrui proprietà senza ricavarne lucro alcuno e profitti per sé o per altri. |
VEICOLO | Il mezzo descritto nel modulo di adesione e identificato dal numero di xxxxx. Xx intendono assicurabili ai sensi della presente convenzione tutti i veicoli nuovi e usati (con limite di 10 anni dalla data di immatricolazione). |
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Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente Set Informativo.
Il Rappresentante legale dr. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx
2. CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
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Art. 2.1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Modifica del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente/Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione, ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
Il Contraente e l’Assicurato devono dare comunicazione scritta a Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. di ogni aggravamento o diminuzione del rischio.
Gliaggravamentidirischiononnotia Nobis Compagniadi Assicurazioni S.p.A., possonocomportare laperditaparziale deldiritto all’indennizzo nonché lastessacessazione dell’assicurazione (art. 1898 c.c.).
Art. 2.2 Assicurazione presso diversi assicuratori
Il Contraente e/o l’Assicurato deve comunicare per iscritto a Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. l’esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni, da chiunque stipulate, per le medesime persone e/o per gli stessi rischi, garantiti dal contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1910 Codice Civile.
In caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri. L’omissione dolosa delle comunicazioni di cui sopra, comporta per l’assicurato la decadenza del diritto all’indennizzo. E’ facoltà dell’assicurato richiedere a ciascun Assicuratore l’importo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato, purché le somme complessivamente riscosse non superino l’ammontare del danno.
Art. 2.3 Decorrenza dell’assicurazione - Pagamento del premio
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. I premi devono essere pagati all'Intermediario alla quale è assegnata la polizza oppure all’Impresa. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento fermi le successive scadenze ed il diritto della Impresa al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 C.C.
Art. 2.4 Polizza collettiva ad adesione
La presente copertura è rilasciata in forma collettiva ad adesione, il Contraente provvede a consegnare agli Assicurati le condizioni di Assicurazione ed i certificati di adesione alle singole coperture e si impegna a comunicare giornalmente all’Impresa Assicuratrice che ha in carico il contratto i relativi dati; la mancata comunicazione corrisponde a mancata copertura. Il Contraente trasmette giornalmente all’Impresa Assicuratrice le singole coperture ed alla fine del mese provvede ad inoltrarle giusto documento riepilogativo. L’Impresa Assicuratrice entro il 5 del mese successivo produce un’appendice per l’incasso dei premi dovuti agli inserimenti avvenuti nel mese precedente. Il Contraente dovrà procedere al pagamento dell’appendice entro 10 giorni dall’emissione. Le singole coperture hanno durata annuale o poliennale e non si rinnovano tacitamente alla scadenza.
Art. 2.5 Durata del contratto e delle singole coperture – Senza tacito rinnovo
Le presente polizza collettiva ha durata poliennale e non si rinnova tacitamente alla scadenza. Le singole coperture hanno durata annuale o poliennale, secondo quanto indicato nel modulo di adesione, e non si rinnovano tacitamente alla relativa scadenza.
Art. 2.6 Aggravamento del rischio
L’Assicurato deve dare comunicazione scritta all’Impresa di ogni aggravamento del rischio.
Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dall’Impresa possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi dell’art. 1898 del Codice Civile.
Art. 2.7 Forza probatoria del contratto - Validità delle variazioni – Forma delle comunicazioni
Il Modulo di polizza firmato dal Contraente ed i Moduli di Adesione sottoscritti dagli Assicurati, sono i soli documenti che attestano le condizioni regolatrici dei rapporti tra le Parti. Le eventuali variazioni dell’assicurazione devono essere provate per scritto dalle Parti.
Le comunicazioni che il Contraente intende effettuare durante il corso del contratto assicurativo devono essere fatte con lettera raccomandata indirizzata alla Direzione Tecnica dell’Impresa Assicuratrice.
Art. 2.8 Validità
Il rapporto assicurativo è regolato dalle presenti condizioni generali di assicurazione, dal Modulo di Polizza/Modulo di Adesione nonché dalle specifiche condizioni di copertura allegate al modulo stesso. In caso di discordanza, queste ultime condizioni sono prevalenti rispetto alle condizioni generali di assicurazione.
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Art. 2.9 Comunicazione per l’operatività della polizza
Il Contraente provvederà a comunicare alla Compagnia i seguenti dati relativi alle Coperture attivate:
- Targa del veicolo.
- Dati dell’Assicurato.
- Inizio della copertura.
- Fine della copertura.
- Pacchetto di Garanzie Attivato.
tramite canale “Web Services” implementato dall’Impresa.
Resta dunque espressamente inteso tra le Parti che l’omessa, incompleta o ritardata comunicazione da parte del Contraente dei dati relativi agli Assicurati aventi diritto alle prestazioni, non potrà in alcun modo essere imputata all’Impresa Assicuratrice la quale, fermo quanto disposto dall’Art. 2.4, verrà comunque tenuta indenne dal Contraente per ogni ulteriore e diversa pretesa che le venisse avanzata dagli Assicurati medesimi o loro aventi causa, ivi compresi eventuali richieste di risarcimento danni e delle spese legali.
Art. 2.10 Competenza territoriale
Per le controversie riguardanti l’esecuzione del presente contratto, l’Autorità Giudiziaria competente è quella del luogo di residenza o Sede Legale dell’Assicurato, in alternativa saranno osservate le norme previste dal Codice di Procedura Civile.
Art. 2.11 Oneri fiscali ed amministrativi
Gli oneri fiscali, quelli stabiliti dalle norme legislative nonché quelli relativi all’esecuzione del presente contratto sono a carico del Contraente/Assicurato.
Art. 2.12 Sospensione del contratto
Non è ammessa la sospensione del contratto o delle singole garanzie.
Art. 2.13 Rinvio alle norme di Legge
Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto, valgono le norme di legge ed i regolamenti vigenti.
Art. 2.14 Forma delle comunicazioni - Reclami
Tutte le comunicazioni fra le Parti debbono farsi con raccomandata, telegramma, fax o E-Mail. Se hanno lo scopo di introdurre modifiche contrattuali, queste debbono risultare da dichiarazione firmata dalle Parti.
Art. 2.15 Perfezionamento del contratto e decorrenza delle garanzie
a) In caso di adesione alla presente Convenzione con contratto di Finanziamento/Leasing/Finanziamento della sola polizza
La copertura ha effetto dalla data di attivazione del contratto di Finanziamento o Leasing del veicolo o di Finanziamento della sola polizza (come comunicata dal Contraente) o dal momento della consegna del veicolo assicurato se successiva ed ha efficacia per la durata indicata sul Modulo di Adesione.
La durata della polizza non potrà essere in ogni caso superiore alla durata del Finanziamento.
In caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento o leasing del veicolo o del finanziamento della sola polizza a seguito di danno totale, l’Impresa rimborsa, per il tramite del Contraente, il rateo di premio imponibile pagato e non goduto a partire dall'annualità successiva alla data di estinzione del finanziamento.
In tutti i casi di estinzione anticipata volontaria del contratto di finanziamento o del finanziamento della sola polizza (non a seguito di danno totale), la copertura assicurativa proseguirà fino alla naturale scadenza indicata sul Modulo di adesione, salva diversa indicazione dell'Assicurato espressa al Contraente al momento della richiesta di estinzione anticipata. In questo caso l’Impresa rimborsa il rateo di premio imponibile pagato e non goduto a partire dalla mensilità successiva alla data dell'estinzione anticipata del contratto. In caso di estinzione anticipata volontaria del contratto di Xxxxxxx (non a seguito di danno totale), invece, la copertura cesserà.
In caso di cessazione del rischio (per vendita, distruzione, esportazione definitiva, demolizione, cessazione pubblica circolazione), l’Impresa rimborsa, per il tramite del Contraente, il rateo di premio imponibile pagato e non goduto a partire dalla mensilità successiva alla data di alienazione del veicolo e la copertura risulta risolta, previa estinzione, da parte dell'assicurato, del contratto di finanziamento sottoscritto con il Contraente (entro 30 giorni dalla data dell'evento).
In caso di adesione alla presente Convenzione con contratto di Finanziamento o Finanziamento della sola polizza, l’Impresa rimborsa altresì, per il tramite del Contraente, il rateo di Premio imponibile pagato e non goduto afferente le annualità future in caso di Furto o Incendio totali del veicolo assicurato, previa estinzione da parte dell’Assicurato (entro 30 giorni dalla data dell'evento) del contratto di Finanziamento o Finanziamento della sola polizza sottoscritto con il Contraente.
In caso di adesione alla presente Convenzione con contratto di Leasing, l’Impresa rimborsa altresì, per il tramite del Contraente, il rateo di
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Premio imponibile pagato e non goduto afferente le annualità future in caso di Furto o Incendio totali del veicolo assicurato, in seguito all'avvenuta liquidazione del sinistro da parte dell’Impresa stessa o dell'avvenuto pagamento del debito residuo totale da parte dell'Assicurato al Contraente.
b) In caso di adesione alla presente Convenzione senza contratto di Finanziamento o Leasing
La copertura ha effetto dalla data di avvenuto pagamento del premio ovvero dalla data valuta Beneficiario del pagamento da parte dell'Aderente, qualora questa non coincidesse con la data di avvenuto pagamento, ed ha efficacia per la durata indicata sul Modulo di Adesione.
In caso di estinzione anticipata della copertura a seguito di danno totale, l’Impresa rimborsa il rateo di premio imponibile pagato e non goduto a partire dall'annualità successiva alla data del sinistro.
In caso di cessazione del rischio (per vendita, distruzione, esportazione definitiva, demolizione, cessazione pubblica circolazione), l’Impresa rimborsa il rateo di premio imponibile pagato e non goduto a partire dalla mensilità successiva alla data di alienazione del veicolo e la copertura risulta risolta.
L’Impresa rimborsa altresì il rateo di Premio imponibile pagato e non goduto afferente le annualità future in caso di Furto o Incendio totale del veicolo assicurato.
Art. 2.16 Coperture assicurative offerte
Le garanzie vengono rilasciate per pacchetti assicurativi. Il pacchetto è costituito dall’unione di una o più garanzie. PACCHETTO EXCLUSIVE
Garanzie Incendio e Furto totale e parziale, Ricorso Terzi da Incendio, Eventi Naturali, Eventi Sociopolitici, Rottura Cristalli, Garanzie Aggiuntive, Infortuni conducente, Mobilità, Kasko Pneumatici, Assistenza e Tutela Legale.
PACCHETTO EXCLUSIVE COLLISIONE
Garanzie Incendio e Furto totale e parziale, Ricorso Terzi da Incendio, Eventi Naturali, Eventi Sociopolitici, Rottura Cristalli, Garanzie Aggiuntive, Infortuni conducente, Mobilità, Kasko Pneumatici, Assistenza, Tutela Legale e Collisione.
PACCHETTO EXCLUSIVE KASKO
Garanzie Incendio e Furto totale e parziale, Ricorso Terzi da Incendio, Eventi Naturali, Eventi Sociopolitici, Rottura Cristalli, Garanzie Aggiuntive, Infortuni conducente, Mobilità, Kasko Pneumatici, Assistenza, Tutela Legale e Kasko.
Le garanzie sono operanti solo se richiamate sul Modulo di Adesione. Art. 2.17 Determinazione dell’ammontare del danno
Per la determinazione dell'ammontare del danno valgono i criteri di seguito indicati.
Relativamente alle garanzie Furto o Incendio totali, Collisione e Kasko con danno totale, compresi i casi di danno parziale con perdita totale:
a) In caso di riacquisto di veicolo presso l'Ente di Vendita di acquisto del veicolo assicurato o comunque convenzionato con il Contraente:
1. Valore a nuovo se il sinistro si verifica nei primi 18 mesi dalla data di prima immatricolazione del veicolo assicurato;
2. Successivamente, l'importo indennizzabile si determina in base alla quotazione Quattroruote o, in assenza, in base alla quotazione media di mercato con riferimento al mese di accadimento dell'evento, maggiorata del valore commerciale degli eventuali accessori non di serie e optionals.
b) In caso di non riacquisto del veicolo presso l'Ente di Vendita del veicolo assicurato o comunque convenzionato con il Contraente:
1. Valore a nuovo se il sinistro si verifica nei primi 6 mesi dalla data di prima immatricolazione del veicolo assicurato;
2. Successivamente, l'importo indennizzabile si determina in base alla quotazione Quattroruote o, in assenza, in base alla quotazione media di mercato con riferimento al mese di accadimento dell'evento, maggiorata del valore commerciale degli eventuali accessori non di serie ed optionals.
Si considera altresì perdita totale del veicolo assicurato il caso in cui le spese di riparazione raggiungano o superino il valore commerciale dello stesso al momento del sinistro.
Relativamente alle garanzie Furto o Incendio, Collisione e Kasko parziali, Eventi Naturali e Sociopolitici e Rottura Cristalli, l'assicurazione è prestata nella forma valore a nuovo e pertanto dal costo della riparazione che comporti sostituzione di parti del veicolo assicurato danneggiate o sottratte, non verrà dedotto il deprezzamento delle stesse per effetto della loro usura o vetustà al momento del sinistro ad eccezione di: ammortizzatori, pneumatici, batterie, filtri, dischi freni ed accessori non di serie ed in ogni caso l'indennizzo non potrà essere superiore al valore del veicolo assicurato al momento del sinistro determinato come sopra.
In caso di danno parziale si conviene che non verrà applicata la regola proporzionale per sottoassicurazione qualora il veicolo risulti assicurato per un valore almeno uguale e comunque non inferiore a quello di fattura.
Nel caso l'Assicurato richieda l'indennizzo di accessori (stabilmente fissati al veicolo assicurato) dovrà inviare all'ufficio sinistri originale o copia della fattura d'acquisto del veicolo assicurato indicanti la presenza ed il valore degli accessori stessi.
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Art. 2.18 Limiti di indennizzo
In ogni caso l'indennizzo non può essere superiore alla somma assicurata.
In caso di danno totale, la somma indennizzabile si intende per sinistro/annualità assicurativa.
Per Somma assicurata si intende il valore di fattura del veicolo assicurato come risultante dal modulo di adesione e dal flusso informatico giornaliero nel campo definito “Prezzo di vendita del veicolo assicurato” ed alla voce “Prezzo di Vendita” o “Valore della Fornitura” di cui al contratto di finanziamento, leasing o finanziamento della sola polizza.
Non sono indennizzabili le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate al veicolo assicurato in occasione della riparazione.
Art. 2.19 Recuperi
L'Assicurato è tenuto ad informare l’Impresa non appena abbia notizia del recupero del veicolo assicurato rubato o di parti di esso. Il valore del recupero realizzato prima del pagamento dell'indennizzo sarà computato in detrazione dell'indennizzo stesso.
In caso di recupero dopo il pagamento dell'indennizzo, l'Assicurato, qualora non abbia rilasciato all’Impresa la procura a vendere, si impegna a porre in atto le procedure necessarie per consentire alla stessa di venire in possesso del veicolo assicurato ritrovato e successivamente provvedere alla sua alienazione, autorizzandola a trattenerne il ricavato; se l'indennizzo fosse stato parziale, il ricavato sarà ripartito fra le Parti secondo i rispettivi interessi. L'Assicurato ha tuttavia facoltà di conservare quanto venisse recuperato: in questo caso si procederà ad una nuova valutazione del danno, sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto verrà ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettueranno i relativi conguagli con l'indennizzo precedentemente pagato.
Art. 2.20 Non cedibilità e trasferibilità dell’assicurazione
Le garanzie assicurative non sono trasferibili su altro veicolo o su altra persona fisica o giuridica, fatto salvo i casi di vendita tra coniugi, familiari appartenenti allo stesso nucleo familiare con medesima residenza, conviventi more uxorio, eredi legittimi o testamentari e amministratori delle ditte assicurate.
In caso di vendita a terzi/procura a vendere a soggetti diversi dai casi sopra indicati, cessazione del rischio per distruzione, rottamazione, demolizione, esportazione definitiva del veicolo assicurato, la copertura assicurativa viene pertanto ad estinguersi automaticamente dalle ore 24.00 della data dell’atto di vendita, procura a vendere, cessazione del rischio per distruzione, rottamazione, demolizione o esportazione.
In tali casi, nonché nel caso in cui si sia verificato un danno totale, Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. s'impegna a rimborsare l'Assicurato secondo le modalità indicate all’Art.2.15 delle Condizioni di assicurazione - Perfezionamento del contratto e decorrenza delle garanzie.
Art. 2.21 Ripartizione Territoriale
La ripartizione territoriale è stabilita in base alla provincia di residenza del proprietario del veicolo assicurato o del locatario in caso di Leasing come segue:
SPECIAL: Veneto, Toscana, Umbria, Friuli Venezia Giulia, Xxxxxx Xxxxxxx, Marche, Molise, Trentino Alto Adige - RSM
Zona 1: Xxxxx x’Xxxxx, Xxxxxxxx (xxxxxxx Xxxxxx), Xxxxxxx, Xxxxxxxxx (esclusa Milano e Monza Brianza), Abruzzo, Basilicata, Lazio (esclusa Roma), Sardegna (esclusa Cagliari), Sicilia (esclusa Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx)
Xxxx 0: Calabria (esclusa Xxxxxx Xxxxxxxx), Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx
Xxxx 0: Roma
Zona 4: Xxxxxx, Xxxxxx
Xxxx 0: Campania, Puglia, Reggio Calabria e Catania
Art. 2.22 Estensione Territoriale
L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.
L'assicurazione è estesa ai danni che avvengono negli Stati facenti parte del sistema della Carta Verde. Per le spese sostenute all'estero, i rimborsi vengono effettuati in Italia, in valuta italiana al cambio medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta dall'Assicurato.
Art. 2.23 Premi
Il premio da corrispondere alla Compagnia viene calcolato su base territoriale ed in funzione della durata della polizza e del valore del veicolo da assicurare per quanto riguarda le coperture CVT cui sono sommati i premi annui ad importo fisso degli infortuni, della mobilità, della tutela legale, della kasko gomme e dell’assistenza stradale, moltiplicati per la durata della polizza.
La tariffa è determinata applicando alle annualità successive alla prima le riduzioni tariffarie che comprendono sia il degrado del bene assicurato in misura pari al 95% che lo sconto applicato, ai sensi dell'art. 1899 c.c., in misura del 5% in conseguenza della rinuncia della facoltà di recesso dell'assicurato.
L'Assicurato non potrà perciò anticipatamente recedere dal contratto in conformità dell'art. 1899 c.c. secondo il quale, in presenza di uno sconto, l'Assicurato può esercitare la facoltà di recesso soltanto dopo il quinto anno. In questo caso l’Impresa rimborsa il rateo di premio imponibile pagato e non goduto a partire dalla mensilità successiva alla data della richiesta di recesso.
AVVERTENZE:
- Il tasso CVT è definito in funzione della durata della polizza e della area territoriale di residenza del proprietario.
- In caso di adesione alla presente Convenzione con contratto di Finanziamento/Leasing/Finanziamento della sola polizza, qualora il contratto assicurativo venga risolto, Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. rimborserà all’Assicurato, per il tramite del Contraente, la parte di premio imponibile pagato e non goduto.
- In caso di adesione alla presente Convenzione senza contratto di Finanziamento o Leasing, qualora il contratto assicurativo venga risolto, Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. rimborserà all’Assicurato la parte di premio imponibile pagato e non goduto.
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Art. 2.24 Rivalse
Non sono previste rivalse.
Art. 2.25 Diritto di ripensamento e facoltà di recesso bilaterale in caso di sinistro
In caso di adesione alla presente Convenzione con contratto di Finanziamento/Leasing/Finanziamento della sola polizza l’aderente ha il diritto di recedere dal contratto nei 60 giorni successivi alla definizione della polizza, avvenuta con il pagamento del premio, effettuando richiesta scritta da inviare a mezzo lettera raccomandata A.R. a FCA Bank S.p.A., Corso Agnelli, 200 – 00000 Xxxxxx. Alla ricezione di tale richiesta Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A., per il tramite del Contraente, provvederà al rimborso del premio pagato, al netto dell’imposta.
In caso di adesione alla presente Convenzione senza contratto di Finanziamento o Leasing l’aderente ha il diritto di recedere dal contratto nel 14 giorni successivi alla definizione della polizza, avvenuta con il pagamento del premio, effettuando richiesta scritta da inviare a mezzo lettera raccomandata A.R., a Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A., Xxx Xxxxx, 00 -00000 Xxxxxxx Xxxxxxxx (XX).
Alla ricezione di tale richiesta Xxxxx, provvederà al rimborso del premio pagato, al netto dell’imposta.
Dopo ogni sinistro, denunciato a termini di polizza, e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, l’Impresa Assicuratrice o il Contraente/Assicurato possono recedere dall’assicurazione con preavviso di 30 giorni, da inoltrarsi tramite raccomandata. In caso di recesso esercitato dall’Impresa Assicuratrice, quest’ultima, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso rimborsa la parte di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso.
Art. 2.26 Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto
I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni.
Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in due anni. Nel caso in cui il fatto sia considerato dalla legge come reato, il diritto al risarcimento si prescriverà nel termine più lungo eventualmente previsto dalla norma penale.
Art. 2.27 Reclami
In caso di reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri i Clienti potranno rivolgersi all’Ufficio Reclami di Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.:
Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. - Ufficio Reclami
Centro Direzionale Colleoni – Xxxxx Xxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, 00 00000 Xxxxxx Xxxxxxx – MB - fax 039/0000000 - xxxxxxx@xxxxx.xx
in caso di mancato riscontro scrivere a:
IVASS – Servizio Tutela degli Utenti Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00
00000 XXXX (XX)
In base alle norme generali e quelle che regolano ciascuna prestazione, occorre specificare correttamente il danno subito ed, al fine di accelerare i tempi di liquidazione, occorre allegare alla denuncia del sinistro la documentazione indicata in ciascuna prestazione assicurativa.
Art. 2.28 Sottoscrizione del contratto tramite firma grafometrica
FCA Bank S.p.A., in qualità di distributore, mette a disposizione della clientela, il servizio di Firma Grafometrica (di seguito il “Servizio”) vale a dire la possibilità di firmare la documentazione contrattuale e la modulistica ad essa correlata in formato elettronico.
La firma grafometrica, consiste in una modalità di firma autografa che possiede requisiti informatici e giuridici che consentono per legge di qualificarla come “firma elettronica avanzata”.
La sottoscrizione della documentazione contrattuale avviene mediante l’utilizzo di tale Servizio, che consiste in una firma elettronica apposta dal cliente attraverso uno stilo elettronico (una pen drive, vale a dire una sorta di penna elettronica), azionato direttamente dalla sua mano analogamente a quanto accade con una tradizionale penna ad inchiostro, sulla superficie sensibile di un dispositivo di firma.
Tale dispositivo è costituito da una tavoletta grafica (tablet o apparecchio analogo) dotata di uno schermo in grado di rilevare l’immagine del segno grafico della firma apposta dal cliente mediante lo stilo elettronico.
Il cliente ha naturalmente diritto di avere copia dei documenti sottoscritti con la firma grafometrica e, in particolare, nel caso abbia firmato un contratto, deve ricevere un esemplare del contratto avente tutti i requisiti stabiliti dalla legge. Il Cliente, nella dichiarazione di accettazione all’utilizzo della firma grafometrica, può chiedere:
• Che la copia dei documenti da lui firmati gli sia consegnata in formato cartaceo;
• Oppure di ricevere il documento in formato elettronico.
L’utilizzo della firma grafometrica con valore di firma elettronica avanzata avviene dopo che il Cliente ha accettato, con un’apposita dichiarazione, di utilizzare questa modalità di firma.
Il Cliente può chiedere in ogni momento, una copia della suddetta dichiarazione di accettazione da lui firmata, contestualmente o successivamente al momento della firma.
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE pag.6 di 6
Art. 2.29 Sottoscrizione del contratto tramite firma elettronica qualificata
FCA Bank S.p.A. offre, ai propri Clienti che scelgono di sottoscrive elettronicamente il contratto, oltre al servizio di Firma Grafometrica anche il Servizio di Firma Elettronica Qualificata.
Il servizio di Firma Elettronica Qualificata offerto permette di sottoscrivere validamente i documenti che avranno la stessa efficacia giuridica e probatoria riconosciuta dal nostro ordinamento alla firma autografa.
La Firma Elettronica Qualificata è ottenuta attraverso una procedura informatica che garantisce la connessione univoca al firmatario e la sua univoca autenticazione informatica, creata con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo e collegata ai dati ai quali si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati.
La Firma Elettronica Qualificata in aggiunta alla firma elettronica avanzata possiede queste caratteristiche:
• E’ creata su un dispositivo qualificato per la creazione di una firma elettronica;
• E’ basata su un certificato elettronico qualificato
• Ha effetto giuridico equivalente a quello di una firma autografa
Questo tipo particolare di firma digitale remota è sicura e facile da usare. Rispetto alla firma Digitale consente di apporre firme senza la necessità di ricorrere all'installazione di hardware o software sul supporto utilizzato (PC, Tablet, Smartphone) a condizione che vi sia un accesso dati ad Internet.
La Firma Digitale Remota si presenta infatti come servizio fruibile online: il certificato di Firma non è presente su un supporto nelle mani del firmatario ma risiede presso un server sicuro di Aruba e l'utilizzatore, per sottoscrivere digitalmente i propri documenti, richiama il proprio certificato inserendo Username, password e un'ulteriore credenziale di Autenticazione Forte fornita da sistemi One Time Password (OTP). La firma
apposta è qualificata e totalmente equivalente a quella di un Kit di Firma tradizionale.
L’utilizzo della firma Elettronica Qualificata avviene dopo che il Cliente ha accettato, con un’apposita dichiarazione, di utilizzare questa modalità di firma.
Il Cliente può chiedere in ogni momento, una copia della suddetta dichiarazione di accettazione da lui firmata, contestualmente o successivamente al momento della firma.
3. Sezione Danni al Veicolo
SEZIONE DANNI AL VEICOLO pag.1 di 4
Art. 3.1 Furto e Incendio
L’Impresa si obbliga, fino alla concorrenza dell’importo indicato in polizza e nei limiti ed alle condizioni che seguono, a tenere a proprio carico i costi per la riparazione dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato - inclusi i suoi pezzi di ricambio e gli accessori ad esso stabilmente fissati e risultanti dalla fattura di acquisto - in conseguenza di furto, rapina e incendio con sviluppo di fiamma, esplosione, scoppio ed azione del fulmine.
Sono altresì compresi i danni da urto, collisione, ribaltamento e uscita di strada subiti dal veicolo assicurato durante la circolazione dello stesso successiva al furto.
Le garanzie Furto o Incendio totali, vengono prestate con applicazione del seguente scoperto:
- In caso di riacquisto presso l’Ente di Vendita di acquisto del veicolo assicurato o comunque convenzionato con il Contraente, non verrà applicato alcuno scoperto per le Zone 1, 2, 3, 4 e Special mentre è previsto uno scoperto del 15% per la zona 5
Il riacquisto di altro veicolo dovrà avvenire entro 7 mesi dalla data del furto.
- In caso di non riacquisto presso l’Ente di Vendita di acquisto del veicolo assicurato o comunque convenzionato con il Contraente, verrà applicato uno scoperto del 20% dell’importo indennizzabile per le Zone 1, 2, 3, 4 e Special, del 30% per la zona 5.
Le garanzie Furto o Incendio parziali vengono invece prestate con uno scoperto, per ciascun sinistro, del 10% dell’importo indennizzabile con il minimo di €250,00 (duecentocinquanta/00) per le Zone 1, 2, 3, 4 e Special. Relativamente alla zona 5 lo scoperto si intende elevato al 20% con il minimo di € 500,00 (cinquecento/00).
I minimi non indennizzabili di € 250,00 (duecentocinquanta/00) ed € 500,00 (cinquecento/00) sopra indicati si intendono raddoppiati, rispettivamente ad € 500,00 ed € 1.000,00 qualora l’assicurato non ripari il veicolo danneggiato o comunque non lo ripari nell’ambito della Rete autorizzata.
Per le zone territoriali vedi Art. 2.21 delle condizioni di assicurazione.
Art. 3.2 Ricorso Terzi da Incendio
L’Impresa risponde dei danni diretti e materiali cagionati ai beni mobili ed immobili dei terzi dall’incendio del veicolo assicurato sino alla concorrenza di
€ 50.000,00 (cinquantamila/00) per sinistro.
Tale estensione opera esclusivamente per i danni non rientranti in quelli risarcibili dalla polizza di Responsabilità Civile verso Terzi stipulata ai sensi del decreto legislativo 7/09/2005 n.209.
Sono comunque esclusi i danni causati da scoppio non seguito da incendio nonché quelli alle cose in uso, custodia e possesso dell’Assicurato. L’Impresa, pertanto, nei casi di responsabilità dell'Assicurato in conseguenza dell'evento di cui sopra, risponde fino alla concorrenza della somma assicurata.
La garanzia Ricorso Terzi da Incendio non prevede alcuno scoperto a carico dell'Assicurato.
Art. 3.3 Eventi Naturali e Sociopolitici
L’Impresa si obbliga, entro i limiti del valore assicurato, ed alle condizioni che seguono, a tenere a proprio carico i costi per la riparazione dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato, inclusi i pezzi di ricambio e gli accessori stabilmente fissati sul veicolo assicurato stesso e risultanti dalla fattura di acquisto, in conseguenza di: trombe d'aria, uragani, bufere, tempeste, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, esondazioni, alluvioni, mareggiate, frane, voragini, caduta grandine ed altre calamità naturali nonché di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e atti vandalici.
Le garanzie Eventi Naturali e Sociopolitici vengono prestate con uno scoperto, per ciascun sinistro, del 10% dell’importo indennizzabile con il minimo di €250,00 (duecentocinquanta/00) per le Zone 1, 2, 3, 4 e Special elevato ad €500,00 (cinquecento/00) per i soli danni da grandine ed atti vandalici. Relativamente alla zona territoriale 5 lo scoperto si intende elevato al 20% con il minimo di € 500,00 (cinquecento/00).
I minimi non indennizzabili di € 250,00 (duecentocinquanta/00) ed € 500,00 (cinquecento/00) sopra indicati si intendono raddoppiati rispettivamente ad € 500,00 ed € 1.000,00 qualora l’assicurato non ripari il veicolo danneggiato o comunque non lo ripari nell’ambito della Rete autorizzata.
Per i soli danni da grandine è previsto un limite di risarcimento pari al 10% della somma assicurata con il minimo di € 1.000,00 (mille/00) e il massimo di € 10.000,00 (diecimila/00) per sinistro.
Art. 3.4 Rottura cristalli
L’Impresa rimborsa sino alla concorrenza del limite massimo di € 3.000,00 (tremila/00) per sinistro/anno le spese necessarie per la sostituzione o la riparazione, comprese le spese di messa in opera, dei cristalli dell'abitacolo del veicolo assicurato in caso di rottura determinata da causa accidentale o da fatto involontario di terzi indipendentemente dal numero dei cristalli danneggiati.
La garanzia comprende:
- I danni causati ad altre parti del veicolo assicurato dalla rottura dei cristalli;
- I danni conseguenti ad operazioni di applicazione o rimozione dei cristalli stessi.
L’assicurazione non si estende ai vetri dei gruppi ottici e dei retrovisori interni ed esterni.
La garanzia Rottura Cristalli prevede una franchigia fissa di € 100,00 (cento/00) per sinistro a carico dell’assicurato.
SEZIONE DANNI AL VEICOLO pag.2 di 4
Tale franchigia si intende raddoppiata ad € 200,00 qualora l’assicurato non utilizzi la Rete autorizzata.
La franchigia non verrà applicata solo nel caso di riparazione e non sostituzione del cristallo danneggiato.
Art. 3.5 Garanzie aggiuntive
In caso di Furto o Incendio totali del veicolo assicurato l’Impresa rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato per l'immatricolazione al momento dell'acquisto del veicolo assicurato nonché per l'imposta di proprietà pagata e non goduta sino ad un massimo di € 520,00 (cinquecentoventi/00) per sinistro ed anno assicurativo.
In caso di Xxxxx totale del veicolo assicurato l’Impresa rimborsa le spese di taxi sostenute dall'Assicurato per il ritorno al proprio domicilio sino al massimo di € 80,00 (ottanta/00) per sinistro.
L’Impresa, solo ed esclusivamente in caso di riacquisto di altro veicolo presso la rete di Vendita convenzionata con FCA Bank, mette a disposizione dell'assicurato un'auto sostitutiva, con spese a carico dell’Impresa. Tale autovettura, adibita ad uso privato, senza autista, con pari cilindrata rispetto al veicolo coperto dalla presente Polizza, sarà fornita fino ad un massimo di 90 giorni consecutivi e comunque non oltre le ore 12.00 del giorno successivo a quello del ritrovamento, a seguito di furto o rapina se il veicolo è circolante oppure, in caso di riparazione, non oltre le ore 12.00 del giorno successivo a quello di consegna del veicolo assicurato riparato. In caso di mancato ritrovamento del veicolo assicurato, l’autovettura sostitutiva dovrà essere restituita entro le ore 12.00 del giorno della consegna del nuovo veicolo. Il riacquisto di altro veicolo dovrà avvenire entro 7 mesi dalla data del furto, in caso contrario l’Impresa provvederà al recupero delle spese sostenute per il noleggio nei confronti dell’Assicurato. L’Assicurato dovrà formulare la richiesta di veicolo sostitutivo entro il termine massimo di 72 ore dalla data di denuncia del sinistro alle autorità, contattando l’Ufficio Sinistri di Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.
Si intendono a carico dell’Assicurato le spese per il carburante, i pedaggi autostradali, le assicurazioni non obbligatorie per legge e le relative franchigie nonché ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio. Il noleggio può originare la richiesta da parte del punto convenzionato di costituzione di un deposito cauzionale: lo stesso deve essere versato direttamente dall’Assicurato.
Il servizio non è erogabile in caso di dolo dell’Assicurato o delle persone di cui egli deve rispondere a norma di legge.
In caso di Furto totale del veicolo assicurato l’Impresa rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato e dal medesimo documentate per la rimozione, custodia, traino e parcheggio del veicolo assicurato disposti dall'Autorità, dal giorno del ritrovamento a quello dell'avvenuta comunicazione della circostanza all'Assicurato sino ad un massimo di € 160,00 (centosessanta/00) per sinistro ed anno assicurativo nonché le spese di rifacimento documenti fino ad un massimo di € 260,00 (duecentosessanta/00) per sinistro ed anno assicurativo.
L’Impresa garantisce inoltre il rimborso delle spese sostenute dall'Assicurato in caso di furto e smarrimento delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere del veicolo assicurato, sono compresi gli esborsi sostenuti per la sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo nonché quelli relativi allo sbloccaggio del sistema antifurto e/o all'apertura delle portiere, sino ad un massimo di € 160,00 (centosessanta/00) per sinistro ed anno assicurativo.
Art. 3.6 Collisione
L’Impresa risponde dei danni subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di Collisione con altri veicoli identificati.
La garanzia Collisione sia totale che parziale viene prestata con uno scoperto, per ciascun sinistro, del 10% dell'importo indennizzabile con il minimo di € 600,00 (seicento/00).
Tale minimo non indennizzabile si intende raddoppiato ad € 1.200,00 qualora l’assicurato non ripari il veicolo danneggiato o comunque non lo ripari nell’ambito della Rete autorizzata.
Art. 3.7 Kasko
L’Impresa risponde dei danni subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di collisione con altri veicoli identificati, ribaltamento, urto, uscita di strada.
La garanzia Xxxxx sia totale che parziale viene prestata con uno scoperto, per ciascun sinistro, del 15% dell'importo indennizzabile con il minimo di
€750,00 (settecentocinquanta/00).
Il minimo non indennizzabile si intende raddoppiato ad € 1.500,00 per i veicoli ad uso noleggio con e senza conducente.
Tali minimi non indennizzabili si intendono raddoppiati, rispettivamente ad € 1.500,00 ed € 3.000,00 qualora l’assicurato non ripari il veicolo danneggiato o comunque non lo ripari nell’ambito della Rete autorizzata.
Art.3.8 Esclusioni
L’assicurazione non comprende i danni:
- Verificatisi in conseguenza di atti di guerra, insurrezione, occupazioni militari, invasioni;
- Verificatisi in conseguenza di sviluppo - comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività;
- Determinati od agevolati da dolo del Contraente, dell’Assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato nonché dei trasportati;
- Causati da bruciature verificatesi in assenza di incendio, nonché quelli agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi;
- Consistenti in rigature, segnature, screpolature, scheggiature e danni similari dei cristalli del veicolo assicurato;
- Causati dalla circolazione del veicolo in piste o circuiti privati;
- Causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali, prove libere e allenamenti e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
SEZIONE DANNI AL VEICOLO pag.3 di 4
- Ad apparecchi audiofonovisivi e ai navigatori satellitari non stabilmente fissati al veicolo e i danni causati a parti del veicolo per la loro asportazione;
- Derivanti da negligente custodia del veicolo assicurato
Relativamente alle garanzie Collisione e Kasko l'assicurazione non opera inoltre:
- Se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
- Per i danni subiti a causa di traino attivo o passivo, di manovre a spinta o a mano o di circolazione fuori dalla sede stradale;
- Per i danni alle ruote-cerchioni, coperture e camere d'aria- se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile a termini di polizza;
- Per i danni da circolazione successiva al furto o alla rapina del veicolo assicurato;
- Per i danni cagionati da cose o animali trasportati sul veicolo, nonché da operazioni di carico e scarico.
Art.3.9 Mobilità
In caso di comprovata impossibilità oggettiva da parte dell’Assicurato (escluso il caso di furto) di condurre il veicolo in copertura per un periodo superiore a 30 giorni, l’Impresa corrisponde, per il periodo di impossibilità di utilizzo ed entro il massimo di € 10.000,00 per l’intera copertura assicurativa, il rimborso delle seguenti spese sostenute dall’assicurato:
- Rimborso delle spese di Taxi o noleggio di veicolo con autista sostenute e documentate per un massimo giornaliero di € 150,00;
- Rimborso della tassa di proprietà del veicolo in copertura pro rata temporis per il periodo di mancato utilizzo;
- Rimborso delle spese di pernottamento e di vitto purché sostenute entro le successive dodici ore dal verificarsi dalla impossibilità oggettiva di mettersi alla guida del veicolo per un massimo di € 10.000,00;
- Rimborso delle spese di deposito del veicolo.
Art. 3.10 Kasko Pneumatici
L’Assicurazione copre i costi di riparazione o sostituzione dello o degli pneumatici assicurati (inclusi pneumatici RUNFLAT) che subiscono una Foratura ed i relativi cerchi (soltanto in caso di Foratura) se danneggiati strutturalmente e una garanzia ASSISTENZA (vedasi Sezione 4 Assistenza Stradale).
La polizza non copre gli obblighi legali in materia di responsabilità contrattuale civile o penale previsti da norme o regolamenti nazionali, applicabili al costruttore, al distributore, al venditore o a qualsiasi altro soggetto e/o entità.
Se i pneumatici assicurati subiscono una Foratura e devono essere riparati o sostituiti, l’Impresa rimborsa il costo della riparazione o della sostituzione con i seguenti massimali e scoperti a patto che lo pneumatico danneggiato abbia un battistrada residuo di almeno mm2:
- In caso di utilizzo della rete convenzionata, non verrà applicato nessuno scoperto e verrà riconosciuto un massimale per sinistro/anno pari ad € 500,00, invece in caso di utilizzo di una struttura non convenzionata verrà applicato uno scoperto del 50% e il massimale per sinistro/anno sarà pari ad € 300,00.
- Fino a 2 (due) pneumatici rimborsati all’anno, anche a causa del medesimo sinistro.
- Chilometraggio massimo di 25.000 km all’anno (ad esempio 75.000 km per la garanzia di 36 mesi).
- Se il modello di pneumatico danneggiato non è più commercializzato e risulta necessario sostituirlo con un altromodello, o se la differenza d’usura tra lo pneumatico sostituito e l’altro pneumatico dello stessoasse èsuperiore amm5, la garanzia coprirà la sostituzione delsecondo pneumatico dello stesso asse, applicando comunque i massimali precedentemente indicati.
- Fino a 4 (quattro) riparazioni e/o sostituzioni durante la durata totale della garanzia.
- 1 assistenza stradale per anno (massimo 4 per la durata totale della garanzia).
Il costo della riparazione o della sostituzione del cerchio relativo allo pneumatico danneggiato sono comprese nel summenzionato massimale di 500€ o 300 € IVA inclusa.
Le spese di smontaggio, equilibratura e montaggio dello pneumatico assicurato o dello pneumatico di sostituzione sono comprese nel summenzionato massimale di €500,00 o €300,00 IVA inclusa.
Sono esclusi dalle prestazioni comprese nella garanzia ogni indennizzo, prestazione, conseguenza e/o evento derivante direttamente o indirettamente da:
- Furto, tentativo di furto, incendio, vandalismo, guerra civile o con altri paesi, scioperi, atti sociopolitici, esplosioni o eventi naturali, danni d’origine nucleare;
- Xxxxx subiti da altri componenti del veicolo al di fuori dei pneumatici;
- Danni o cause dei danni anteriori alla sottoscrizione della polizza;
- Danni dovuti all’usura, compresa l’usura irregolare del pneumatico, a problemi della sospensione o degli ammortizzatori e alla mancata effettuazione della manutenzione;
- Danni causati da difetti di fabbricazione e/o da richiami, compresi quelli del costruttore del veicolo;
- Danni causati dalla pratica sportiva come le corse, i rally e gli allenamenti;
SEZIONE DANNI AL VEICOLO pag.4 di 4
- In termini generali, ogni danno causato direttamente o indirettamente in malafede dal Contraente, dall’Assicurato o dal guidatore autorizzato;
- Colpa grave o dolo dell’assicurato;
- Danni o danneggiamenti derivanti da qualsiasi responsabilità legale, civile o professionale.
Oltre ai casi d’esclusione summenzionati la garanzia non copre:
- I costi relativi alle spese d’assistenza, di recupero del veicolo presso il deposito municipale, di traino o di custodia;
- I danni indiretti di qualsiasi tipo subiti dal Veicolo, da altri beni o dalle persone;
- Le spese causate dalla riparazione o dalla sostituzione scorretta del pneumatico;
- La fornitura di ricambi, di componenti dell’impianto frenante o della sospensione;
- Le campagne di richiamo sistematiche di serie e i difetti di fabbricazione;
- I pneumatici rigenerati o ricostruiti;
- I pneumatici che sono stati riparati se il danno è nello stesso punto precedentemente riparato;
- I pneumatici con scolpiture del battistrada inferiori a 5 mm al momento del sinistro;
- I pneumatici di scorta o di ricambio (ruotino);
- I pneumatici non omologati per uso stradale, compresi quelli con usura, al momento del sinistro, causata da usi non conformi rispetto alle normali condizioni d’uso previste dal fabbricante dei pneumatici;
- I pneumatici montati su un veicolo diverso da quello menzionato nel certificato assicurativo;
- Le spese di sostituzione delle valvole del o dei pneumatici danneggiati;
- La foratura intervenuta dopo un incidente della circolazione;
- I danni causati al pneumatico da fonti di calore o da idrocarburi;
- I danni causati dal montaggio non conforme o da un utilizzo improprio o illecito dei pneumatici;
- I danni quali le perdite lente (a causa del montaggio errato del pneumatico), i ronzii o le vibrazioni;
- L’usura;
- Il montaggio di componenti non conformi e/o le modifiche non autorizzate dal fabbricante;
- I componenti complementari del pneumatico danneggiato (valvole, coprimozzi e viti);
- I danni causati da vizi nascosti;
- I danni che non consentono all’assicurato di mettere a disposizione il pneumatico assicurato.
Sono comunque esclusi dalla copertura i seguenti veicoli:
- Veicoli con meno di 4 ruote;
- Veicoli con più di 4 ruote (senza contare la ruota di scorta); Quad, caravan e camper;
- Veicoli destinati al Servizio Pubblico, ambulanze, auto della polizia, furgoni funerari e più in generale auto di servizio pubblico di proprietà di un cliente pubblico;
- Veicoli utilizzati nelle competizioni sportive, dilettantistiche o professionistiche o per gli allenamenti.
4. Sezione Assistenza Stradale
SEZIONE ASSISTENZA STRADALE pag.1 di 5
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.
Art. 4.1 Garanzia Assistenza
La copertura assicurativa si intende estesa alle sotto indicate garanzie le quali sono valide ed operanti solo se sono state richiamate sul modulo di adesione alla polizza ed è stato corrisposto il relativo premio.
Le attività di servizio inserite nella garanzia assistenza sono offerte a titolo gratuito
Oggetto dell’Assicurazione
L’Impresa si obbliga, dietro pagamento del premio convenuto a fornire assistenza mettendo ad immediata disposizione dell’assicurato, entro i limiti convenuti, un aiuto, in denaro o in natura, nel caso in cui questi venga a trovarsi in difficoltà a seguito del verificarsi di un evento fortuito fra quelli previsti nel contratto e comunque occorso durante il periodo di validità della garanzia. L’assistenza è erogata dall’Impresa tramite la struttura organizzativa dell’assistenza disponibile 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno. I massimali indicati relativamente alle singole garanzie si intendono comprensivi di IVA.
Modalità per l’erogazione dell’assistenza
L’assicurato potrà telefonare alla Struttura Organizzativa componendo il numero verde 800.894.154; dall’estero è possibile contattare la Struttura Organizzativa componendo il numero telefonico x00.000.0000.000 ed in caso di chiamate dall’estero l’Impresa accetta addebiti a carico del destinatario o rimborsa le spese telefoniche documentate o pertinenti sostenute dall’assicurato. La Struttura Organizzativa, ricevuta la richiesta di assistenza, interverrà erogando il servizio previsto. La Struttura Organizzativa è a disposizione 24 ore su 24 e tutti i giorni dell’anno per accogliere le richieste dell’assicurato. L’Impresa ha il diritto di verificare l’esistenza delle condizioni che rendono operante la garanzia; l’assicurato, su richiesta dell’Impresa, deve fornire gli elementi necessari ad attestare l’effettivo verificarsi dell’evento dannoso.
Obblighi dell’assicurato
L’Assicurato per ottenere assistenza, deve obbligatoriamente contattare la Struttura Organizzativa alla quale dovrà comunicare le sue generalità e l’eventuale indirizzo o recapito temporaneo (località, via, telefono e simili), il tipo di intervento richiesto, nonché (per l’inoltro di ricambi), il genere del pezzo di ricambio e i dati dell’officina incaricata delle riparazioni.
L’Impresa non riconosce rimborsi né indennizzi compensativi per prestazioni organizzate da altre Compagnie di assicurazione o da altri Enti o che non siano state richieste preventivamente alla Struttura Organizzativa e da questa organizzate. Il rimborso può essere riconosciuto (entro i limiti previsti dal presente contratto) nel caso in cui la Struttura Organizzativa, preventivamente contattata, ha autorizzato l’assicurato a gestire autonomamente l’organizzazione dell’intervento di assistenza: in tal caso devono pervenire alla Struttura Organizzativa i giustificativi in originale delle spese sostenute dall’assicurato.
Art. 4.2 Garanzie Prestate
Qualora il veicolo rimanga immobilizzato in seguito a guasto, incidente, incendio, furto (o tentato furto o furto di parti dell’auto o ritrovamento dopo il furto), esaurimento batteria, smarrimento e o rottura delle chiavi, foratura pneumatico, la centrale operativa potrà erogare una o più delle seguenti prestazioni:
Officina Mobile in caso di:
• Foratura pneumatico un mezzo di soccorso provvederà alla sostituzione dello pneumatico, o all’utilizzo del kit riparazione pneumatici (solo se entrambi sono presenti in dotazione alla vettura). Nell’impossibilità oggettiva della sostituzione, provvederà al traino del veicolo dal luogo dell’immobilizzo fino al più vicino concessionario o officina autorizzata (massimale €300,00 per sinistro/anno, massimo 1 assistenza stradale per anno, massimo 4 per la durata totale della garanzia), a seguito di:
a) Dépannage del veicolo sul luogo dell’immobilizzo:
Qualora il veicolo non sia in grado di circolare autonomamente a seguito di foratura dello pneumatico, la Centrale Operativa, valutata la possibilità di effettuare la riparazione/l’intervento sul posto e la disponibilità di un fornitore sul luogo, organizzerà il dépannage tenendo a carico le spese di uscita e del percorso chilometrico (andata e ritorno) del riparatore incaricato.
Le spese per gli eventuali pezzi di ricambio restano a totale carico dell’Assicurato.
Qualora il dèpannage non sia possibile, la Centrale Operativa provvederà al soccorso stradale del veicolo come di seguito descritto.
b) Soccorso Stradale
In caso di foratura dello pneumatico: in caso di scoppio, foratura o rottura di un pneumatico occorso durante la circolazione stradale, la Centrale Operativa provvederà ad organizzare, in funzione delle specifiche circostanze in cui si trova il veicolo, il Dépannage o il Traino.
L’Impresa terrà a proprio carico i relativi costi entro il limite di euro 300 € per sinistro. Si specifica che:
• Nel massimale unico sopra indicato sono incluse le eventuali spese di custodia del veicolo presso il deposito dell’auto soccorritore dal giorno del suo ingresso fino al giorno di consegna al punto di assistenza, con il massimo di 5 (cinque) giorni;
• Nel massimale unico sopra indicato sono incluse le eventuali spese di traino, dal deposito dell’auto soccorritore al punto di assistenza (secondo traino), qualora si sia reso necessario il rimessaggio del veicolo presso il deposito dell’auto soccorritore stesso causa la chiusura temporanea del punto di assistenza;
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• In caso di immobilizzo avvenuto in autostrada, l’operatore della Centrale Operativa fornirà informazioni specifiche all’Assicurato;
• La prestazione si intende operante a condizione che il veicolo, al momento del sinistro, si trovi in un luogo raggiungibile da un mezzo di soccorso ordinario, ovvero durante la circolazione stradale pubblica o in aree ad essa equivalenti;
• La prestazione non è fornita nel caso di immobilizzo del veicolo assicurato presso un deposito o garage o rimessa (intervento difficoltoso);
• Il recupero, il trasferimento e la custodia degli effetti personali e della merce trasportata sono a totale carico dell’Assicurato, unico responsabile degli eventuali danni e delle perdite economiche subite a seguito del sinistro;
• Si intende comunque esclusa ogni responsabilità dell’Impresa per la custodia del veicolo.
• Xxxxxxxxxxx batteria un mezzo di soccorso provvederà, con idonea strumentazione, al riavvio del veicolo per consentire all’Assicurato di poter raggiungere la più vicina officina autorizzata. Per garantire il corretto funzionamento della vettura non è ammessa la sostituzione dellabatteria.
Non sono ammessi altri interventi.
Restano a carico dell’Assicurato il costo degli eventuali pezzi di ricambio utilizzati e ogni altra eventuale spesa di riparazione autorizzata dall’Assicurato stesso.
Taxi
• Per trasferimento dei passeggeri
In caso di immobilizzo del veicolo per i motivi sopra indicati, la Centrale Operativa si farà carico o rimborserà le spese del trasporto dell’Assicurato (dietro presentazione di fattura o ricevuta) e degli eventuali passeggeri sino alle più vicine tra le seguenti destinazioni: albergo, stazione ferroviaria o aeroportuale, autonoleggio o domicilio mediante taxi (massimale di € 300,00).
• Per presa e riconsegna auto in sostituzione
In seguito al traino e/o al ricovero del veicolo presso un concessionario o officina autorizzata per i motivi sopra indicati e l’Assicurato debbarecarsi:
- Dal concessionario o dall’officina alla stazione di autonoleggio per il ritiro di un’auto in sostituzione,
- E/o a riparazione avvenuta, dalla stazione di autonoleggio al concessionario o all’officina presso la quale la vettura è stata riparata, la Centrale Operativa terrà a proprio carico, o rimborserà, le spese per il taxi (dietro presentazione del relativo giustificativo), fino ad un massimale di € 150,00 per tratta.
Non sono previste spese di taxi diverse da quelle indicate.
Rientro passeggeri o proseguimento del viaggio
In caso di immobilizzo del veicolo per i motivi sopra indicati e la riparazione richieda oltre 24 ore di manodopera certificate da un’officina autorizzata, la Centrale Operativa provvederà ad organizzare il viaggio dell’Assicurato e degli eventuali passeggeri dal luogo dell’immobilizzo al luogo di destinazione, o di residenza, mettendo a disposizione un biglietto ferroviario di prima classe, o aereo classe economica (fino ad un massimale di € 650,00 a persona) o una vettura a noleggio secondo le modalità previste dalla prestazione “Autovettura in Sostituzione”.
Traino per soccorso stradale
• In caso immobilizzo del veicolo per i motivi sopra indicati un mezzo di soccorso provvederà al traino dello stesso dal luogo del fermo sino al più vicino concessionario o officina autorizzata.
• In caso di incidente con danno alla carrozzeria, un mezzo di soccorso provvederà al traino del veicolo dal luogo dell’immobilizzo alla più vicina carrozzeria autorizzata.
• In caso di esaurimento carburante il mezzo di soccorso trainerà il veicolo fino al più vicino punto di rifornimento. Restano a carico dell’Assicurato il costo del carburante, e le spese per il traino qualora il veicolo abbia subito l’evento al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalenti (percorsi fuoristrada).
Restano altresì a carico dell’Assicurato le spese relative all’intervento di mezzi eccezionali, quando questi ultimi siano indispensabili per il recupero del veicolo.
Autovettura in sostituzione
In caso di immobilizzo del veicolo per i motivi sopra indicati (o nel caso in cui essa sia in grado di marciare autonomamente ma non in condizioni normali o di sicurezza), e un’officina autorizzata certifichi che sono necessarie più di 4 ore di manodopera per la riparazione, la centrale operativa metterà a disposizione dell’Assicurato un’autovettura in sostituzione, senza autista, di cilindrata 2.000cc., presso una stazione di noleggio con essa convenzionata (compatibilmente con le disponibilità dell’autonoleggio e durante l’orario di apertura dello stesso), per il periodo strettamente necessario alla riparazione (e comunque non oltre 5 giorni consecutivi), a chilometraggio illimitato e coperta da assicurazione RC, incendio, Furto e Kasko.
La prestazione non è operante per l’esecuzione delle operazioni di ordinaria e straordinaria manutenzione previste dal piano delle manutenzioni programmate della casa costruttrice.
All’Assicurato potrà essere chiesto un deposito cauzionale in contanti o tramite carta di credito secondo le condizioni contrattuali previst e dalla società di noleggio.
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NOTA: Restano a carico dell’Assicurato, le penalità risarcitoria danni e furto, le spese di carburante, l’eventuale eccedenza di giorni rispetto ai 5 previsti, il drop-off in caso di riconsegna in una nazione o città diversa da quella in cui l’autovettura è stata presa a noleggio ed eventuali o ulteriori costi di servizi aggiuntivi facoltativi.
Recupero del veicolo riparato
Nel caso in cui il veicolo, per i motivi sopra indicati, rimanga immobilizzato sul posto per la riparazione, la Centrale Operativa metterà a disposizione dell’Assicurato una delle seguenti alternative:
- Un biglietto aereo (di sola andata e in classe economica);
- Un biglietto ferroviario (di sola andata in prima classe);
- Un’automobile a noleggio secondo le modalità previste dalla prestazione “Autovettura in sostituzione”;
- Il trasporto del veicolo (con mezzi idonei) o un autista per condurre il veicolo sino alla residenza dell’Assicurato all’indirizzo da questi indicato;
Sono escluse le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.) che restano a carico dell’Assicurato.
Spese di Albergo
In caso di immobilizzo del veicolo per i motivi sopra indicati e non possa essere riparata in giornata, e l’Assicurato e gli eventuali passeggeri trasportati fossero costretti ad una sosta forzata prima di rientrare o proseguire il viaggio, la Centrale Operativa prenoterà all’Assicurato ed agli eventuali passeggeri trasportati un albergo di categoria 4 o 5 stelle o equivalente.
La prestazione prevede le spese di pernottamento e prima colazione fino ad un massimo per evento di € 2.000,00 qualsiasi sia il numero delle persone coinvolte.
Non sono previste spese di albergo diverse da quelle sopra indicate.
Anticipo spese prima necessità
Qualora in seguito a guasto, incidente o a seguito di malattia o infortunio da incidente stradale nel quale fosse rimasta coinvolto il veicolo, l’Assicurato dovesse sostenere delle spese impreviste e non gli fosse possibile provvedervi direttamente o immediatamente, la Centrale Operati$va provvederà a pagare sul posto, a titolo di anticipo percontodell’Assicurato, le fatture fino ad unimportomassimo complessivodi€ 1.000,0. Il servizio diventerà operante dal momento in cui la Centrale Operativa avrà ricevuto garanzie di restituzione ritenute da essa adeguate. Il servizio non è operante:
• Nei Paesi in cui non esistono Filiali o Corrispondenti della Centrale Operativa;
• Se il trasferimento di valuta all’estero comporta violazione delle disposizioni vigenti in materia nel Paese di residenza o nel Paese in cui si trova l’Assicurato;
• Se l’Assicurato non è in grado di fornire alla Centrale Operativa garanzie di restituzione da quest’ultima ritenute adeguate.
Istruzioni: L’Assicurato dovrà comunicare la causa della richiesta, l’ammontare della cifra necessaria, il suo recapito e le indicazioni delle referenze che consentano alla Centrale Operativa di verificare i termini delle garanzie di restituzione dell’importo anticipato. La somma deve essere restituita entro un mese dalla data dell’anticipo. Oltre tale data si dovranno corrispondere gli interessi legali.
Rimpatrio del veicolo dall’estero
In caso di immobilizzo del veicolo all’estero, per i motivi sopra indicati, ed il fermo per la riparazione sia superiore a cinque giorni certificati da un’officina autorizzata, la Centrale Operativa, con i mezzi appositamente attrezzati, effettuerà il trasporto dal luogo dell’immobilizzo fino al punto di assistenza autorizzato della Casa Costruttrice, più vicino alla residenza dell’Assicurato.
Sono esclusi dalla prestazione i costi dei diritti doganali e la prestazione non è erogabile:
- Se il danno permette al veicolo di continuare il viaggio in sicurezza,
- Se il veicolo si trova in una nazione diversa da quelle previste nell’estensione territoriale,
- Se, in caso di ritrovamento dopo furto, non era stata fatta regolare denuncia alle Autorità di Polizia locali.
Istruzioni: L’Assicurato deve contattare la Centrale Operativa la quale riceverà dall’officina autorizzata le informazioni necessarie per stabilire l’entità del danno e la durata dell’immobilizzo richiesto per la riparazione. Qualora emerga l’impossibilità di effettuare la riparazione sul posto, l’Assicurato dovrà lasciare insieme al veicolo: libretto di circolazione, carta verde, chiavi, scheda informativa e delega al rimpatrio del veicolo debitamente compilate.
Avvertenze: Nei Paesi extra Unione Europea o in quelli in cui il Veicolo è stato registrato sul passaporto o su altro documento specifico, prima di compiere qualsiasi operazione, l’Assicurato dovrà consultare la Centrale Operativa. In caso contrario, la stessa declinerà ogni responsabilità in ordine alla possibilità di effettuare il servizio.
L’Assicurato non deve lasciare sul veicolo bagagli di nessun genere, e quanto non costituisca dotazione di serie, poiché la Centrale Operativa non si assume la responsabilità per la custodia di tali oggetti.
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NOTE:
1. Sono esclusi i veicoli utilizzati per il trasporto a pagamento di persone e merci;
2. In caso di furto è indispensabile inviare alla Centrale Operativa copia della denuncia fatta alle locali Autorità Giudiziarie;
3. Le prestazioni non sono operanti per l’esecuzione dei tagliandi periodici e le operazioni di ordinaria o straordinaria manutenzione previste dal Brand i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli dell’immobilizzo per i motivi sopra citati.
ASSISTENZA ALLA PERSONA
Rientro sanitario:
(Servizio erogabile ad oltre 50 km dal comune di residenza dell’Assicurato).
Qualora l’Assicurato, in seguito ad infortunio da incidente stradale nel quale sia rimasto coinvolto il veicolo o in seguito a malattia improvvis a durante la guida del veicolo e necessitasse, a giudizio dei medici della Centrale Operativa ed in accordo con il medico curante sul posto, del trasporto in un ospedale attrezzato nel Paese di residenza o del rientro alla sua residenza, la Centrale Operativa provvederà, tenendone a proprio conto le spese, ad organizzare il rientro con i mezzi e nei tempi ritenuti più idonei dai medici della Centrale Operativa, dopo il consulto di questi con il medico curante sul posto.
Tale mezzo potrà essere:
- L’aereo di linea in classe economica eventualmente con posto barellato; (massimale di € 5.000,00)
- Il treno prima classe e, occorrendo, il vagone letto (massimale di € 500,00)
- L’autoambulanza (senza limiti di chilometraggio) (massimale di € 500,00)
Il trasporto sarà interamente organizzato dalla Centrale Operativa inclusa l’assistenza medica od infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria dai medici della Centrale Operativa.
Sono esclusi dal servizio:
• Le infermità o lesioni che, a giudizio dei medici della Centrale Operativa, possono essere curate sul posto o che non impediscano all’Assicurato di proseguire il viaggio;
• Le malattie infettive nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie nazionali od internazionali;
• Tutti i casi in cui l’Assicurato o i familiari dello stesso addivengano a dimissioni volontarie, contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale l’Assicurato è ricoverato.
Viaggio di un familiare
(Servizio erogabile ad oltre 50 km dal comune di residenza dell’Assicurato)
Qualora l’Assicurato in viaggio da solo venisse ricoverato in ospedale, a seguito di malattia improvvisa durante la guida del veicolo o di infortunio da incidente stradale nel quale risulti coinvolti il veicolo, per un periodo superiore a 5 giorni, la Centrale Operativa provvederà a fornire un biglietto ferroviario, in prima classe, o uno aereo, in classe economica, di andata e ritorno, per permettere ad un familiare convivente di recarsi presso l’Assicurato ricoverato. (Fino ad un massimale di € 250,00 se nel paese di residenza dell’Assicurato e fino ad un massimale di € 500,00 se all’estero).
Sono escluse dal servizio le spese di soggiorno del familiare.
Autista a disposizione
(Servizio erogabile ad oltre 50 km dal comune di residenza dell’Assicurato)
Qualora l’Assicurato non fosse in condizioni di guidare il veicolo per malattia improvvisa o infortunio durante la guida e nessuno degli eventuali passeggeri fosse in grado di sostituirlo per ragioni obiettive, la Centrale Operativa, tenendone a proprio conto le spese, metterà a disposizione un autista per ricondurre il Veicolo ed eventualmente i passeggeri fino al luogo di residenza dell’Assicurato, secondo l’itinerario più breve. (massimale di € 500,00).
Istruzioni: l’Assicurato dovrà comunicare il nome ed il recapito telefonico del medico che ha accertato la sua impossibilità a guidare. Nel caso in cui l’Assicurato rientrasse senza attendere l’autista, dovrà specificare il luogo dove è in custodia il veicolo da ritirare e lasciare sul posto le chiavi, il libretto di circolazione, l’autorizzazione alla guida del Veicolo, e se si trova all’estero, la carta verde.
Sono a carico dell’Assicurato le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.).
Nb: per tutte le prestazioni sanitarie: restano a carico dell’Assicurato tutte le eccedenze rispetto al massimale previsto.
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Art. 4.3 Esclusioni e limiti specifici per la garanzia assistenza
• Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri avvenuti durante e per effetto di gare automobilistiche e relative prove ed allenamenti, stato di guerra, rivoluzione, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo o vandalismo, scioperi, terremoti, inondazioni ed altri fenomeni atmosferici dichiarati calamità naturali nonché fenomeni verificatisi in connessione con trasformazione od assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati artificialmente.
Tale esclusione non è operante nei casi isolati cioè quando non si è in presenza di calamità naturali dichiarate o situazioni di emergenza sociale evidenti.
• Le prestazioni non sono fornite in quei Paesi che si trovano in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.
• Per quanto riguarda le prestazioni di soccorso stradale esse si intendono limitate al solo caso di traino e non anche al recupero, fermo quanto disposto dalle norme che precedono.
• L’Impresa non riconosce rimborsi né indennizzi compensativi per prestazioni organizzate da altre Compagnie di assicurazione o da altri Enti o che non siano state richieste preventivamente alla Struttura Organizzativa e da questa organizzate. Il rimborso può essere riconosciuto (entro i limiti previsti dal presente contratto) nel caso in cui la Struttura Organizzativa, preventivamente contattata, ha autorizzato l’assicurato a gestire autonomamente l’organizzazione dell’intervento di assistenza: in tal caso devono pervenire alla Struttura Organizzativa i giustificativi in originale delle spese sostenute dall’assicurato.
• L’Impresa non assume responsabilità per danni conseguenti ad un ritardo o mancato intervento dovuto a causa di forza maggiore od a inesatte o incomplete informazioni fornite dall’assicurato.
• L’Impresa in nessun caso potrà farsi carico delle spese di recupero di beni di qualsiasi natura e/o strutture trasportate dal veicolo assicurato e disperse e/o deteriorate e/o danneggiate a seguito dell’evento sinistroso.
• Relativamente a ciascun assicurato la durata massima della copertura per ciascun periodo di permanenza continuativa all’estero nel corso di ogni annualità è di 60 giorni.
• Qualora l’assicurato non usufruisca di una o più prestazioni previste, l’Impresa non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.
Art. 4.4 Obblighi in caso di sinistro
Dovunque si trovi ed in qualsiasi momento, l’Assicurato dovrà telefonare alla Struttura Organizzativa, in funzione 24 ore su 24, facente capo al Numero Verde 800.894.154 o, se dall’estero, x00.000.0000.000.
In ogni caso l’Assicurato dovrà comunicare con precisione:
1. il tipo di assistenza di cui necessita;
2. nome e cognome;
3. numero di Polizza;
4. targa del veicolo;
5. modello del veicolo;
6. indirizzo del luogo in cui si trova il veicolo;
7. il recapito telefonico a cui la Struttura Organizzativa potrà contattarlo nel corso dell’assistenza.
L’intervento dovrà sempre essere richiesto alla Struttura Organizzativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l’effettuazione.
Le prestazioni di Assistenza non prevedono alcuna forma di rimborso o di indennizzo qualora l’Assicurato non si rivolgesse alla Struttura Organizzativa al momento del sinistro. Viene fatta eccezione per il caso in cui l’Assicurato non potesse mettersi in contatto con la Struttura Organizzativa per causa di forza maggiore (come ad esempio intervento di forze dell’ordine e/o di servizi pubblici di emergenza), che dovrà essere debitamente documentata (verbale o certificato di pronto soccorso).
La Struttura Organizzativa potrà richiedere all’Assicurato - e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente – ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell’assistenza; in ogni caso è necessario inviare alla Struttura Organizzativa gli originali (non le fotocopie) dei giustificativi, fatture, ricevute delle spese. L’Impresa si riserva il diritto di chiedere all’Assicurato il rimborso delle spese sostenute in seguito all’effettuazioni di prestazioni di assistenza che si accertino non essere dovute in base a quanto previsto nella polizza o dalla Legge.
5. Sezione Tutela Legale
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NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato. (Operante solo se riportata sul Modulo di Adesione)
Art. 5.1 Condizioni particolari della garanzia “Tutela Legale”
L’Impresa assume a proprio carico, nei limiti del massimale e delle condizioni previste nella presente polizza, l’onere dell’assistenza stragiudiziale e giudiziale a seguito di un sinistro rientrante nella garanzia prevista dal successivo art. 5.5. L’assicurazione è prestata per le spese, competenze e onorari dei professionisti liberamente scelti dall’assicurato, quali:
• l’intervento di un unico Legale per ogni grado di giudizio, compreso il procedimento di mediazione ai sensi del D.Lgs. n. 28/2010;
• le spese per un informatore (investigatore privato) per la ricerca di prove a difesa;
• per un legale e/o un perito di controparte, in caso di soccombenza dell’assicurato con condanna alle spese;
• per arbitrati rituali e/o irrituali, compreso l’arbitrato e azioni legali nei confronti di compagnie di assicurazioni, per un valore di lite non inferiore ad Euro 1.000;
• per transazioni preventivamente autorizzate dall’Impresa;
• per formulazioni di ricorsi ed istanze da presentarsi alle Autorità competenti.
• L’intervento di un avvocato domiciliatario – per giudizi civili di valore superiore a Euro 5.000,00.
• Il Consulente Tecnico d’Ufficio
Art. 5.2 Esclusioni e limiti specifici per la garanzia “Tutela Legale” Sono esclusi dalla garanzia:
• il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
• gli oneri fiscali;
• le spese attinenti all’esecuzione forzata oltre i primi due tentativi in qualità di creditore;
• le spese per controversie in materia amministrativa, tributaria e fiscale;
• le spese per controversie derivanti da fatti dolosi dell’assicurato;
• le spese per successioni, donazioni, e/o vertenze derivanti da compravendita permuta di immobili, terreni e beni mobili registrati;
• le spese per controversie di natura contrattuale nei confronti delle Compagnie di assicurazione;
• spese per controversie tra assicurati (più persone assicurate nell’ambito dello stesso contratto);
• tasse di registro;
• xxxxxxxx insorti nel periodo di assicurazione ma denunciati successivamente alla data di risoluzione del contratto.
Art. 5.3 Insorgenza del sinistro – Decorrenza della garanzia
Ai fini dell’operatività della presente polizza, per insorgenza del sinistro si intende:
• per l’esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;
• per tutte le restanti ipotesi, il momento in cui l’assicurato, la Controparte o un Terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto.
La garanzia viene prestata per sinistri determinati da fatti verificatisi nel periodo di validità della polizza, e precisamente dopo le ore 24 del giorno di decorrenza dell’assicurazione.
I fatti che hanno dato origine al sinistro si intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma o dell’inadempimento; qualora il fatto che dà origine al sinistro si protragga attraverso più atti successivi, esso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo di tali atti.
Le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro. In caso di imputazioni a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo fatto, il sinistro è unico a tutti gli effetti.
Art. 5.4 Gestione del sinistro
L’Assicurato, dopo avere fatto all’Impresa la denuncia del sinistro, segnala per la tutela dei suoi interessi un Legale da lui scelto tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove egli ha il domicilio o hanno sede gli uffici giudiziari competenti. Successivamente l’Impresa comunicherà proprio benestare e l’assicurato procederà alla nomina.
L’Impresa, assume a proprio carico le relative spese fino alla concorrenza del massimale assicurato e nei limiti delle condizioni previste dalla presente polizza, secondo tabelle professionali determinate ai sensi del D.M. 585/94 e successive modificazioni.
L’Assicurato non può dare corso ad azioni di natura giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni in sede stragiudiziale o in corso di causa senza preventivo benestare dell’Impresa (che dovrà pervenire all’assicurato entro 30 giorni dalla richiesta) pena il rimborso delle spese da questa sostenute e l’obbligo di restituire quelle eventualmente anticipate dall’Impresa. Negli stessi termini e con adeguata motivazione dovrà essere comunicato il rifiuto del benestare. L’Assicurato deve trasmettere, con la massima urgenza, al Legale da lui prescelto tutti gli atti giudiziari e la documentazione necessaria – relativi al sinistro
– regolarizzati a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore. Copia di tale documentazione e di tutti gli atti giudiziari predisposti dal Legale devono essere trasmessi all’Impresa.
In caso di disaccordo tra il Contraente/Assicurato e l’Impresa in merito alla gestione dei sinistri, la decisione verrà demandata ad un arbitro nominato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente ai sensi di legge. Ciascuna delle parti contribuirà alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l’esito dell’arbitrato.
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SOTTO SEZIONE 1 - TUTELA DELLA CIRCOLAZIONE
La copertura assicurativa si intende estesa alle sotto indicate garanzie le quali sono valide ed operanti solo se sono state richiamate sulla scheda di polizza ed è stato corrisposto il relativo premio.
Art. 5.5 Oggetto dell’Assicurazione
Con riferimento all’art. 5.1 delle Condizioni Generali di Assicurazione della Sezione Tutela Legale, la garanzia riguarda esclusivamente i sinistri concernenti il veicolo o la persona indicata in polizza fino ad un massimale di Euro 10.000 per ogni sinistro e senza limite annuo.
Sono assicurati il proprietario o locatario del veicolo, il conducente autorizzato ed i trasportati per gli eventi assicurativi connessi al veicolo identificato. La garanzia è operante nei seguenti casi:
1. arbitrato e azioni legali nei confronti di compagnie di assicurazioni, relativamente a controversie inerenti richieste di risarcimento danni.
Sono inoltre comprese le spese sostenute in ambito stragiudiziale, fino alla concorrenza di Euro 500 per evento, anche nei confronti della propria Compagnia di Responsabilità Civile Auto in merito all’applicazione della Convenzione CARD (Convenzione tra gli Assicuratori per il Risarcimento Diretto). Ai sensi degli artt. 148 e 149 del Codice delle Assicurazioni Private le spese in ambito stragiudiziale sono garantite nei seguenti casi:
• inosservanza dei termini previsti per la formulazione dell’offerta
• mancata comunicazione o diniego di offerta;
• mancato accordo tra le parti.
2. danni subiti dal veicolo, dal proprietario, dal conducente autorizzato e/o dai trasportati per fatti illeciti posti in essere da altri soggetti in occasione dell’uso dei veicolo;
3. xxxxx xxxxxxxxx dal proprietario o dal conducente autorizzato, a trasportati o ad altri soggetti in conseguenza dell’uso del veicolo;
4. difesa penale del proprietario, conducente autorizzato e trasportati per reato colposo o contravvenzione avvenuti in conseguenza dell’uso del veicolo;
5. istanza di dissequestro del veicolo in caso di sequestro avvenuto in conseguenza di incidente della circolazione;
Art. 5.6 Esclusioni e limiti specifici per la garanzia “Tutela della Circolazione” La garanzia non è operante:
a) se il veicolo indicato in polizza non è coperto da assicurazione obbligatoria di responsabilità civile da circolazione;
b) nel caso di trasporto di persone se il trasporto non avviene in conformità a quanto previsto dalla carta di circolazione, dalle disposizione vigenti;
c) se il conducente del veicolo non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore o se viene sottoposto a procedimento penale per guida in stato di ebbrezza o per fuga o per omissione di soccorso;
d) in relazione a fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall’ACI;
e) per le controversie di natura contrattuale nei confronti dell’assicuratore RCA del veicolo indicato in polizza inerenti il mancato pagamento del premio assicurativo;
f) nel caso in cui la Compagnia di Responsabilità Civile Auto agisca nei modi e nei termini previsti dagli artt. 148 e 149 Codice delle Assicurazioni Private
Art. 5.7 Obblighi in caso di sinistro
L’Assicurato dovrà trasmettere all’Impresa la documentazione idonea entro e non oltre 30 giorni dalla data del sinistro o dell’avvenuta conoscenza. L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto alla garanzia, ai sensi dell’art. 1915 Codice Civile.
Art. 5.8 Modalità di liquidazione
Il rimborso viene corrisposto in seguito alla presentazione della documentazione relativa alle spese sostenute ed entro trenta giorni dalla presentazione delle stesse.
Art. 5.9 Cosa fare in caso di sinistro
In caso di sinistro contattare IMMEDIATAMENTE la Centrale Operativa dell’Impresa che è in funzione 24 ore su 24 e per 365 giorni all’anno, telefonando al seguente numero verde
800.894137
dall’estero è possibile contattare la Centrale Operativa telefonando al numero x00.000.0000000 comunicando subito le seguenti informazioni:
• Nome e Cognome;
• Numero di polizza;
• Targa del veicolo e la sua reperibilità;
• Motivo della chiamata;
• Numero telefonico e/o indirizzo al quale sarà possibile contattarVi.
La corrispondenza o la documentazione andrà inviata a:
Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. Ufficio Sinistri – Centro Direzionale Colleoni
Xxxxx Xxxxxxxx, 00 - 00000 XXXXXX XXXXXXX (XX)
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Per eventuali reclami scrivere a NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.p.A. con le modalità descritte all’interno del Set Informativo, allegando alla denuncia del sinistro la documentazione indicata in ciascuna prestazione assicurativa e di seguito riassunta:
IN CASO DI TUTELA LEGALE
Occorre inviare all’Impresa una descrizione dettagliata dei fatti che hanno originato la controversia legale, l’imputazione del reato, il sequestro del mezzo fornendo tutte le notizie, documenti, verbali od eventuali atti giudiziari relativi al sinistro. Se l’assicurato è sottoposto a procedimento penale o pensa che ciò possa accadere, deve attivarsi celermente nella denuncia del sinistro affinchè l’Impresa possa intervenire con la massima efficacia.
NOTA IMPORTANTE
Nel caso in cui il veicolo che ha subito il danno sia gravato da vincolo o privilegio: inviare copia della denuncia al creditore ipotecario o alla Impresa di leasing proprietaria dello stesso veicolo.
L’Impresa si riserva il diritto di richiedere ogni ulteriore documentazione necessaria per una corretta valutazione del sinistro denunciato. E’ necessario comunicare all’Impresa ogni modifica del rischio che dovesse intervenire successivamente alla stipula del contratto.
Ricordarsi che il diritto all’indennizzo si prescrive trascorsi due anni dall’ultima richiesta scritta pervenuta all’Impresa in merito al sinistro. (art. 2952 Codice Civile).
Importante! In ogni caso di sinistro insieme alla documentazione, l’assicurato invia all’Impresa gli estremi del conto corrente su cui desidera che venga accreditato il rimborso o l’indennizzo (numero di conto corrente, codice IBAN).
6. Sezione Infortuni del Conducente
SEZIONE INFORTUNI DEL CONDUCENTE pag.1 di 1
Art. 6.1 Infortuni Conducente
L’Impresa si obbliga, alle condizioni che seguono, ad indennizzare l'assicurato per gli infortuni che determinino la morte o l'invalidità permanente, occorsi in conseguenza della circolazione del veicolo assicurato e mentre il conducente si trovi a bordo del veicolo medesimo. L'assicurazione comprende anche gli infortuni:
- Avvenuti in caso di fermata forzata durante le operazioni necessarie a consentire al veicolo di riprendere la marcia;
- Derivanti da imperizia o negligenza;
- Subiti in stato di malore, vertigini o incoscienza.
La garanzia viene prestata con massimali (non cumulabili) di € 80.000,00 (ottantamila/00) in caso di Morte ed € 80.000,00 (ottantamila/00) in caso di Invalidità Permanente.
La garanzia Infortuni Conducente prevede una franchigia del 5% in caso di Invalidità Permanente di grado pari od inferiore al 5% del totale; se l’invalidità permanente risulta superiore a tale percentuale, l’indennizzo sarà liquidato solo per la parte eccedente. La percentuale del 5% si intende ridotta al 3% quando il conducente, al momento del sinistro, utilizzi i presidi di sicurezza obbligatori. Qualora la percentuale d’invalidità accertata risultasse superiore al 70% si procederà ad indennizzare l’intera somma assicurata.
Art. 6.2 Esclusioni
Sono esclusi dall’assicurazione gli infortuni subiti dal conducente:
- Non abilitato alla guida secondo le norme e le disposizioni in vigore
- Nel caso in cui il veicolo adibito ad uso privato sia utilizzato come scuola guida, se al fianco del conducente non vi sia una persona abilitata ai sensi della vigente legge a svolgere funzioni di istruttore
Che si trovi:
- In stato di ebbrezza ovvero presenti un tasso alcolemico maggiore od uguale a quello previsto dalla normativa vigente
- Sotto l’influenza di sostanze stupefacenti oppure al quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli art.186 o 187 del D. LGS. n. 285 del 30/04/92 e successive modificazioni
- In conseguenza di proprie azioni delittuose o comunque se l’utilizzo del veicolo avviene contro la volontà del proprietario
- A seguito di partecipazione a imprese temerarie
- Durante la partecipazione del veicolo a gare e competizioni sportive e relative prove e allenamenti e alle relative prove ufficiali, prove libere e allenamenti e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara; non sono inoltre compresi i danni verificatisi dalla circolazione del veicolo in piste o circuiti privati
- In conseguenza di: azioni di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di sabotaggio, di terrorismo e di vandalismo, eruzioni vulcaniche e terremoto
- Avvenuti in conseguenza di sviluppo - comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare
- In caso di suicidio o tentato suicidio
- In fase di salita e discesa dalla vettura
- Se l’invalidità permanente è di grado pari od inferiore al 5% del totale, fermo quanto previsto dal precedente articolo 6.1.
7. SEZIONE SINISTRI
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Art. 7.1 Modalità per la denuncia del sinistro
I termini per la liquidazione o il pagamento dei danni sono quelli previsti dalla normativa vigente. AVVERTENZE: Termini per la denuncia del sinistro
In caso di sinistro, secondo le modalità previste dalle singole garanzie, il Contraente o l’Assicurato, ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile, deve darne avviso scritto all’Intermediario al quale è assegnato il contratto e per conoscenza alla Direzione – Servizio Sinistri - di Nobis Compagnia di Assicurazioni
S.p.A. (Via Xxxxx, 29 – 00000 Xxxxxxx Xxxxxxxx - Xxxxxx, Numero Verde 800.894.154 o Numero Nero: x00.000.0000.000, E-Mail: xxxxxxxxxx@xxxxx.xx
- limitatamente a veicoli a marchio Maserati – E-Mail xxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xx – limitatamente a veicoli a marchio Aston Xxxxxx) entro 5 giorni dall’evento oppure immediatamente da quando ne ha avuto conoscenza, indicando la data, il luogo, l’ora e le modalità del fatto nonché l’entità dello stesso, il nome ed il domicilio degli eventuali testimoni.
Nel caso di omissione dell’obbligo di avviso di cui sopra, l’Assicurato, ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile, può perdere integralmente o parzialmente il diritto all’indennità.
Alla documentazione scritta è necessario allegare:
1. In caso di furto o rapina: originale o copia autentica della denuncia inoltrata all'Autorità competente; qualora il furto si verifichi all'estero la denuncia deve essere effettuata oltre che all'Autorità straniera anche all'Autorità Italiana e inviare i documenti indicati al punto 5.
2. In caso di eventi sociopolitici ed atti vandalici: originale o copia autentica della denuncia inoltrata all'Autorità competente e, se intervenuti, verbale dei Vigili del Fuoco.
3. In caso di eventi naturali: idonea documentazione a prova dell'evento, salvo l'esistenza di pluralità degli eventi già conosciuti dall’Impresa.
4. In caso di incendio: originale o copia autentica della denuncia inoltrata all'Autorità competente e, se intervenuti, verbale dei Vigili del Fuoco e inviare i documenti indicati al punto 5. Qualora l'evento si sia verificato all'estero, la denuncia deve essere effettuata oltre che all'Autorità straniera, anche a quella italiana.
5. In caso di Furto senza ritrovamento o incendio totale del veicolo assicurato, alla denuncia devono essere allegati:
- Originale o copia della fattura di acquisto del veicolo assicurato
- Estratto cronologico rilasciato dal P.R.A. con annotata la perdita di possesso
- Kit completo chiavi originali del veicolo assicurato
- Certificato di proprietà
6. In caso di Infortunio del conducente il certificato medico redatto dal Pronto Soccorso ed ogni ulteriore documentazione medica in possesso.
7. In caso di indennizzo con riacquisto, l'Assicurato dovrà produrre la fattura di riacquisto del nuovo veicolo entro 30 giorni dall'emissione di tale titolo.
8. In caso di Collisione x Xxxxx copia della patente del conducente del veicolo al momento del sinistro e Xxxxxx CAI in originale firmato, se è stato compilato.
9. In caso di sinistro relativo alla garanzia Kasko Pneumatici:
Al fine di poter ottenere il rimborso/l’indennizzo delle spese di sostituzione o riparazione del pneumatico, le richieste circa l’esistenza del diritto ed il pagamento effettuato dovranno essere comprovate da documentazione in originale/copia conforme all’originale.
Alla denuncia di Xxxxxxxx, pena la non indennizzabilità del sinistro, l’Assicurato deve fornire la seguente documentazione:
a) denuncia dell’accaduto;
b) fattura pagata di riparazione;
c) copia del Libretto di circolazione del veicolo;
d) fattura di riparazione
Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. corrisponderà l’indennizzo esclusivamente all’Assicurato al netto della franchigia/ scoperto o del minimo indicato in polizza.
Il pagamento dell’indennizzo all'Assicurato, in caso di utilizzo delle strutture non convenzionate, avverrà esclusivamente previa autorizzazione del preventivo di spesa da parte di Nobis, fattura, regolarmente saldata in Euro, al netto della franchigia/scoperto indicata/o in polizza, fermo il limite di indennizzo per anno assicurativo indicato. Il diritto all'indennizzo, comunque, non può essere oggetto di cessione a terzi.
10. In caso di sinistro relativo alla garanzia Mobilità, lo stesso deve essere denunciato alla Compagnia entro 90 giorni dalla prima spesa effettuata dall’assicurato della quale è richiesto il rimborso.
Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. in caso di pendenza di procedimenti giudiziari, nei quali si procede per il reato di cui all’articolo 642 del codice penale, limitatamente all’ipotesi che il bene assicurato sia un autoveicolo, ha facoltà di richiedere il previo rilascio del certificato di chiusa inchiesta, prima di corrispondere il risarcimento del danno derivante da furto o incendio dell’autoveicolo stesso, il tutto ex art. 34 ter D.L. n. 1/202.
Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. ha inoltre facoltà, in caso di Furto totale, di richiedere che l'Assicurato fornisca:
- Una procura notarile a vendere per consentire a Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. di venire in possesso del veicolo assicurato ritrovato e successivamente di poter provvedere alla sua alienazione;
- Un'autorizzazione a trattenere il ricavato derivante da suddetta alienazione.
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Art. 7.2 Pagamento degli indennizzi – Beneficiario
- In caso di sinistro da Furto o Incendio, Collisione, Kasko e Urto totali i pagamenti degli indennizzi, quando dovuti, saranno effettuati a favore del proprietario del veicolo trascorsi almeno 30 giorni dalla presentazione all’Impresa della documentazione di cui all’art. 7.1 - Modalità per la denuncia del sinistro.
- In caso di ritrovamento del veicolo assicurato trascorsi 30 giorni dalla data di denuncia, previa liquidazione del danno, la proprietà e la gestione del veicolo assicurato saranno sempre dell’Impresa, nel caso in cui l’indennizzo non sia ancora stato effettuato, tutte le incombenza restano in capo al proprietario del mezzo (recupero del veicolo, eventuali costi di giacenza in parcheggi giudiziari, alienazione del bene, eccetera).
- In caso invece di ritrovamento entro 30 giorni l’Impresa non sarà obbligata ad acquisire la proprietà del veicolo assicurato.
- In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, conseguente a danni parziali, i pagamenti degli indennizzi saranno effettuati a favore del proprietario o del locatario in presenza di fattura di riparazione a lui intestata.
- Qualora il veicolo danneggiato sia da considerarsi relitto, ridotto allo stato di scocca o tecnicamente ed economicamente irreparabile, l’Impresa, ha sempre facoltà di subentrare nella proprietà dei residui del sinistro. A richiesta dell’Impresa l’Assicurato dovrà esibire il certificato rilasciato dal P.R.A. attestante le cessata circolazione per rottamazione oppure fornire la copia del certificato di cui all’art. 46, 4° comma, D. Lgs. 05.02.1997, n. 22, rilasciato da un centro di raccolta autorizzato ovvero da un concessionario o succursale di casa costruttrice attestante l’avvenuta consegna del veicolo per la demolizione o rottamazione.
- In caso di Invalidità Permanente causata da infortunio alla guida del veicolo assicurato, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato a favore del conducente e sarà calcolato sulla somma assicurata, in proporzione al grado d'invalidità accertato in base alle percentuali contenute nella tabella ANIA riportata nell'allegato 1 del presente Set Informativo. Nei casi di menomazioni non considerate in tabella i postumi si devono valutare con riferimento alla riduzione della capacità generica a un qualsiasi lavoro proficuo, procedendo per analogia e comparazione con le percentuali riportate in tabella. In caso di mancinismo saranno applicate al lato sinistro le percentuali previste per il lato destro. La perdita totale, anatomica o funzionale, di più organi o arti comporta l'applicazione di una percentuale d'invalidità pari alla somma delle singole percentuali per ciascuna lesione, con il massimo del 100%.
- In caso di Morte causata da infortunio alla guida del veicolo assicurato in polizza, l’Impresa corrisponderà la somma assicurata ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi dell'assicurato in parti uguali, se la morte si verifica - anche successivamente alla scadenza della polizza - entro due anni dal giorno del sinistro. L'indennizzo per il caso morte non è cumulabile con quello di invalidità permanente. Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell'infortunio e in conseguenza di questo, il conducente muore, gli eredi del conducente non sono tenuti ad alcun rimborso, mentre i beneficiari hanno diritto soltanto alla differenza tra l'indennizzo per morte e quello già pagato per l'invalidità permanente.
Art.7.3 Controversie – Arbitrato irrituale
a) Per le garanzie Incendio e Furto, Eventi naturali, Eventi sociopolitici ed Atti vandalici, Rottura cristalli, Collisione e Kasko:
In caso di discordanza sull'entità del danno, la liquidazione può aver luogo mediante accordo tra le Parti, ovvero, quando una di queste lo richieda, mediante periti nominati rispettivamente dall’Impresa e dall'assicurato. I periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza di voti. Se una delle Parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà delegata al Presidente del Tribunale ove risiede l'assicurato. I periti decidono inappellabilmente senza alcuna formalità giudiziaria e la loro decisione è presa a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge, ed è vincolante per le Parti. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito; la spesa del terzo perito è a carico dell’Impresa e dell'assicurato in parti uguali, esclusa ogni solidarietà.
b) Per la garanzia Infortuni del conducente:
Le controversie di natura medica sul grado di invalidità permanente sono demandate per iscritto a un Collegio di tre medici, nominati uno per parte e il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell'Ordine dei medici avente giurisdizione nel comune più vicino al luogo di residenza dell'assicurato. Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti. Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio consulente; la spesa del terzo arbitro è a carico di Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. e dell'assicurato in parti uguali.
AVVERTENZA: è possibile in ogni caso rivolgersi all’autorità giudiziaria.
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ALLEGATO 1: TABELLA ANIA
MENOMAZIONI | % Invalidità Permanente | ||
Perdita della facoltà visiva di un occhio | 25 | ||
Cecità completa bilaterale | 100 | ||
Sordità completa monolaterale | 10 | ||
Sordità completa bilaterale | 40 | ||
Perdita completa della voce | 30 | ||
Stenosi nasale assoluta monolaterale | 4 | ||
Stenosi nasale assoluta bilaterale | 10 | ||
Perdita di un rene | 15 | ||
Perdita della milza | 8 | ||
Perdita dell'arto superiore | 70 | 60 | |
Perdita dell'avambraccio o della mano | 60 | 50 | |
Perdita di tutte le dita di una mano | 60 | 50 | |
Perdita del pollice | 18 | 16 | |
Perdita dell'indice | 14 | 12 | |
Perdita del medio | 8 | 6 | |
Perdita dell'anulare | 8 | 6 | |
Perdita del mignolo | 12 | 10 | |
Perdita della falange ungueale del pollice | 9 | 8 | |
Perdita della falange ungueale di un altro dito della mano | 1/3 del dito | ||
Perdita della coscia al di sopra della sua metà | 70 | ||
Perdita della coscia al di sotto della sua metà | 60 | ||
Perdita di tutta la gamba | 50 | ||
Perdita di un piede | 40 | ||
Perdita di un alluce | 5 | ||
Perdita di ogni altro dito del piede | 1 | ||
Anchilosi dell'anca con arto in estensione e in posizione favorevole | 35 | ||
Anchilosi del ginocchio in estensione completa o quasi | 25 | ||
Paralisi completa del nervo sciatico-popliteo esterno | 15 | ||
Esiti di frattura con schiacciamento di un corpo vertebrale cervicale | 12 | ||
Esiti di frattura con schiacciamento di un corpo vertebrale dorsale | 5 | ||
Esiti di frattura con schiacciamento del corpo della 12A vertebra dorsale | 10 | ||
Esiti di frattura con schiacciamento di un corpo vertebrale lombare | 10 | ||
Esiti di frattura di una vertebra sacrale | 3 | ||
Esiti di frattura coccigea con callo deforme e dolente | 5 | ||
Postumi di trauma distorsivo cervicale con contrattura muscolare e limitazione dei movimenti del collo | 2 |
INFORMATIVA PRIVACY pag.1 di 2
GESTIONE DEI RAPPORTI ASSICURATIVI VIA WEB
Il Contraente e l’Assicurato, in presenza dei requisiti previsti dalla vigente normativa, potranno richiedere le credenziali per l’accesso alla propria area riservata web selezionando nella home page del sito dell’Impresa xxx.xxxxx.xx la voce “Xxxxxxxx le tue credenziali” e compilando i dati presenti nell’apposita pagina.
Accertata l’esattezza dei dati inseriti, l’Impresa invia una e-mail all’indirizzo registrato con la login ed una password provvisoria, che dovrà essere sostituita da parte dell’utente al primo nuovo accesso e ogni 6 mesi successivi.
L’accesso all’area riservata da diritto, alla consultazione della propria posizione assicurativa relativamente a:
a) le coperture assicurative in essere;
b) le condizioni contrattuali sottoscritte;
c) lo stato dei pagamenti dei premi e le relative scadenze.
In caso di difficoltà di accesso è possibile ottenere assistenza contattando 24 ore su 24 il Call Center dell’Impresa al numero x00.000.0000.000.
INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DEL CAPO III – SEZIONE 2 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 E DELLA NORMATIVA ITALIANA DI RIFERIMENTO
Nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione di dati personali, La informiamo che Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. (di seguito anche la “Compagnia" e/o “Impresa Assicuratrice”) intende trattare dati personali che La riguardano, nell’ambito delle attività a Lei prestata dalla Compagnia.
1. Titolarità e contatti
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. con sede legale in xxx Xxxxx 00, 00000 Xxxxxxx Xxxxxxxx (XX). E' possibile contattare i responsabili dei trattamenti e il responsabile della protezione dati (DPO) presso la Direzione Xxxxxxx Xxxxx, xxxxx Xxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx 00, 00000 Xxxxxx Xxxxxxx (XX).
2. Fonte da cui hanno origine i dati personali
La compagnia assicurativa, Titolare del trattamento, raccoglie i dati personali dell’interessato presso il proprio intermediario assicurativo FCA Bank S.P.A., con sede legale in Torino, Xxxxx X. Xxxxxxx 000, 00000 Xxxxxx, che stipula la Polizza Collettiva in qualità di contraente e la offre ai propri clienti sottoscrittori di un contratto di Finanziamento e/o di Locazione Finanziaria relativo all’Autoveicolo (autonomo Titolare del Trattamento).
FCA Bank S.P.A. ottiene i dati personali raccogliendoli direttamente presso l’interessato oppure presso i propri addetti (interni ed esterni) all’attività di intermediazione assicurativa (i quali agiscono in qualità di responsabili esterni del trattamento nominati da FCA Bank S.p.A.). FCA Bank S.p.A., così raccolti i dati dell’interessato, li comunica alla compagnia di assicurazione per le finalità di cui al punto 3).
3. Trattamenti e finalità
I dati personali, con riferimento anche a dati di natura particolare (c.d. sensibili) definiti tali ai sensi della normativa vigente, forniti o acquisiti, saranno utilizzati per:
a) finalità strettamente correlate a trattamenti legati all'offerta, conclusione ed esecuzione dei contratti assicurativi stipulati con la Compagnia, alla gestione di obblighi attinenti pratiche di risarcimento danni, all'adempimento di specifiche richieste dell’interessato. Il conferimento dei dati personali necessari per questa finalità è necessario per la conclusione del contratto (che ne costituisce base giuridica del trattamento); il rifiuto dell’Interessato comporta l’impossibilità per la Compagnia di eseguire la prestazione richiesta;
b) finalità correlate a obblighi imposti da leggi, regolamenti e disposizioni delle Autorità o della normativa comunitaria (che ne costituiscono base giuridica del trattamento). Il conferimento, da parte dell’interessato o di terzi, dei dati personali necessari al perseguimento di tali finalità è obbligatorio; un eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità di instaurare o proseguire il rapporto contrattuale al quale la presente informativa si riferisce;
c) previo consenso dell’interessato, finalità correlate ad attività di post vendita rivolte a valutare il grado di soddisfazione degli utenti o danneggiati e per analisi e ricerche di mercato sui servizi offerti. Il conferimento dei dati in tal senso è facoltativo e un eventuale rifiuto comporterebbe l'impossibilità per la Compagnia di avere riscontri utili per il miglioramento delle attività oggetto di trattamento ma non avrebbe conseguenze sull'esecuzione delle pratiche in corso;
d) previo consenso dell’interessato, finalità correlate ad attività commerciali di promozione di servizi e prodotti assicurativi offerti dalla Compagnia e dal Gruppo Nobis quali invio di materiale pubblicitario e di comunicazioni commerciali mediante il ricorso a comunicazione tradizionali (quali ad esempio posta cartacea e chiamate con l'intervento dell'operatore), automatizzate (quali ad esempio chiamate senza l'intervento dell'operatore, email, telefax, mms, sms ecc.), nonché mediante l'inserimento dei messaggi pubblicitari e promozionali nell'area del sito web della Compagnia riservata ai propri clienti; un eventuale rifiuto comporterebbe l'impossibilità per la Compagnia di promuovere e fornire informazioni utili all'Interessato ma non avrebbe conseguenze sull'esecuzione delle pratiche in corso.
4. Comunicazione e diffusione dei dati
Non è prevista alcuna forma di diffusione dei dati raccolti. I dati personali trattati per le finalità di cui sopra potranno essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti:
• soggetti interni della Compagnia incaricati dei trattamenti sopraindicati;
• soggetti esterni di supporto ai trattamenti quali medici e organismi sanitari, periti, officine e carrozzerie, soggetti facenti parte della rete distributiva della Compagnia;
• altre funzioni aziendali o soggetti esterni di natura accessoria o strumentale, quali società consortili proprie del settore assicurativo, banche e società finanziarie, riassicuratori, coassicuratori, società incaricate della consegna di corrispondenza, soggetti addetti alle attività di consulenza ed assistenza
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fiscale, finanziaria, legale, informatica, conservazione dati, revisione contabile e certificazione del bilancio;
• soggetti preposti da provvedimenti delle Autorità di vigilanza alla raccolta dati polizze per finalità statistiche, antifrode, antiriciclaggio, antiterrorismo.
• società controllanti e/o collegate alla Compagnia;
• Autorità pubbliche di controllo, vigilanza e di pubblica sicurezza.
5. Tipologia dei dati trattati, localizzazione dei dati e dei trattamenti, periodo di conservazione dei dati
In relazione alle finalità descritte, l'utilizzo dei dati personali è limitato ai soli dati necessari alla conclusione e gestione dei trattamenti previsti con la presente informativa.
I trattamenti avvengono mediante elaborazioni manuali e strumenti elettronici o comunque automatizzati, secondo logiche di elaborazione e conservazione strettamente correlate alle finalità stesse o dettate da leggi e disposizioni delle Autorità e, comunque, in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati personali contro i rischi di accesso e divulgazione impropri nonché la loro distruzione al cessare della finalità, fatti salvi eventuali obblighi di conservazione derivanti da indicazioni normative o delle Autorità.
I trattamenti e la conservazione dei dati saranno svolti in Italia. Su richiesta esplicita dell'interessato i dati personali trattati potrebbero essere trasmessi a soggetti esteri coinvolti nella trattazione delle pratiche, fatto salvo impedimenti dettati da normativa stringente, manifesta carenza del soggetto ricevente su misure di sicurezza atte a tutelare la riservatezza dell'informazione trasmessa, indicazioni delle Autorità.
6. Diritti dell’interessato
L’interessato, in relazione ai predetti trattamenti, può esercitare i diritti di accesso, revoca, rettifica, cancellazione (oblio), limitazione, portabilità, opposizione con riferimento alla vigente normativa in materia di privacy.
Per l’esercizio dei diritti sopracitati l'interessato potrà rivolgersi mediante lettera AR indirizzata alla sede operativa di Agrate Brianza (MI), presso la Direzione Risorse Umane, o mediante e-mail agli indirizzi xxxx@xxxxx.xx oppure xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xx.
L’interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo direttamente all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, nei termini previsti dalla normativa vigente.
Set Informativo Exclusive (SIE-001032019) ed. 2019/03 – Ultimo aggiornamento 01.03.2019