Accordo
Traduzione1
Accordo
relativo all’applicazione dell’articolo VII
0.632.231.3
dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio
Conchiuso a Ginevra il 12 aprile 1979
Approvato dall’Assemblea federale il 12 dicembre 19792
Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 17 dicembre 1979 Entrato in vigore per la Svizzera, giusta l'articolo 24
Introduzione generale
1. La base principale per la determinazione del valore in dogana a norma di questo Accordo è il «valore di transazione» come viene definito nell’articolo 1. L’articolo 1 si ricollega all’articolo 8 che prevede, inter alia, adattamenti al prezzo effettivamen- te pagato o da pagare quando taluni elementi specifici che vengono considerati come facenti parte del valore in dogana sono a carico dell’acquirente ma non sono inclusi nel prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci importate. L’articolo 8 prevede parimenti l’inclusione nel valore di transazione di talune prestazioni dell’acquirente a favore del venditore sotto forma di merci o di servizi determinati piuttosto che sotto forma di denaro. Gli articoli 2–7 compreso, indicano i metodi da impiegare per calcolare il valore in dogana qualora tale determinazione non sia pos- sibile in applicazione dell’articolo primo.
2. Quando il valore in dogana non può essere stabilito in applicazione dell’arti- colo 1, l’amministrazione delle dogane e l’importatore dovrebbero di norma consul- tarsi per calcolare la base del valore richiamandosi agli articoli 2 o 3. Può accadere, ad esempio, che l’importatore abbia informazioni sul valore in dogana di merci importate identiche o analoghe di cui l’amministrazione delle dogane del porto d’importazione non dispone direttamente. D’altra parte, l’amministrazione delle dogane può essere in possesso d’informazioni sul valore in dogana di merci importa- te identiche o similari a cui l’importatore non ha facilmente accesso. Una consulta- zione tra le due parti permetterà uno scambio d’informazioni, pur rispettando gli obblighi imposti dal segreto commerciale, in modo da fornire una base adeguata per la valutazione in dogana.
3. Gli articoli 5 e 6 forniscono due basi per la determinazione del valore in dogana quando non è possibile calcolarlo sulla base del valore di transazione delle merci importate o di merci importate identiche o similari. In virtù dell’articolo 5, para- grafo 1, il valore in dogana è fissato sulla base del prezzo a cui le merci vengono vendute nella forma in cui sono importate a un compratore non vincolato al vendi- tore nel paese d’importazione. L’importatore ha inoltre il diritto, a sua richiesta, di
RU 1979 2472; FF 1979 III 1
1 Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta.
2 Cpv. 1 lett. f del DF del 12 dic. 1979 (RU 1979 2153).
far valutare secondo l’articolo 5 le merci che, dopo l’importazione, devono subire trasformazioni. In virtù dell’articolo 6, il valore in dogana viene determinato sulla base del valore calcolato. Ambedue i metodi presentano talune difficoltà e, per que- sto motivo, l’importatore ha diritto, in virtù dell’articolo 4, di scegliere l’ordine d’applicazione dei due metodi.
4. L’articolo 7 stabilisce come si debba calcolare il valore in dogana qualora non possa essere determinato in virtù degli articoli precedenti.
Accordo
Preambolo
Visti i negoziati commerciali multilaterali, le parti a questo Accordo, (in seguito denominato «le parti»),
Desiderose di promuovere gli obiettivi dell’Accordo generale sulle Tariffe e il Commercio3 (qui di seguito denominato Accordo generale o GATT) e di assicurare vantaggi supplementari al commercio internazionale dei paesi in via di sviluppo;
Riconoscendo l’importanza dell’articolo VII dell’Accordo generale sulle Tariffe e il Commercio e desiderose di elaborare delle norme per assicurare una maggiore uni- formità e una maggiore certezza nell’applicazione di detto articolo;
Riconoscendo la necessità di un sistema equo, uniforme e neutro di valutazione in dogana delle merci che escluda l’utilizzazione di valori in dogana arbitrari o fittizi;
Riconoscendo che la base della valutazione in dogana delle merci dovrebbe, per quanto possibile, essere il valore di transazione delle merci da valutare;
Riconoscendo che il valore in dogana dovrebbe essere stabilito secondo criteri sem- plici e equi compatibili con la prassi commerciale e che le procedure di valutazione dovrebbero essere d’applicazione generale senza distinzione tra fonti d’approvvigio- namento;
Riconoscendo che le procedure di valutazione non dovrebbero essere impiegate per combattere il dumping,
Convengono quanto segue:
Parte I
Norme di valutazione in dogana
Art. 1
1. Il valore in dogana delle merci importate sarà il valore di transazione, cioè il prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci quando vengono vendute per
3 RS 0.632.21
l’esportazione nel Paese d’importazione modificato conformemente all’articolo 8, a condizione che:
a) non sussistano restrizioni riguardanti la disposizione o l’utilizzazione di merci da parte del compratore oltre a restrizioni che:
i) vengono imposte o richieste dalla legge o dalle autorità del paese d’importazione;
ii) limitano l’area geografica nella quale le merci possono essere riven- dute, oppure
iii) non riguardano sostanzialmente il valore delle merci;
b) la vendita o il prezzo non sia subordinato a condizioni o prestazioni per cui il valore non è determinabile per quel che riguarda le merci da valutare;
c) nessuna parte del ricavato dalle ulteriori vendite o da altri atti di disposizione o anche dall’utilizzazione di cui le merci dovessero formare oggetto succes- sivamente da parte del compratore spetterà, direttamente o indirettamente, al venditore a meno che non si proceda ad un adattamento adeguato in virtù dell’articolo 8; e
d) il compratore e il venditore non siano legati o, se lo sono, il valore di transa- zione sia accettabile per le finalità doganali in virtù del paragrafo 2 del pre- sente articolo.
2. a) Nel determinare se il valore di transazione sia accettabile ai fini dell’appli- cazione del paragrafo 1, il fatto che il compratore e il venditore siano legati a norma dell’articolo 15 non sarà motivo sufficiente per considerare il valore di transazione come inaccettabile. In questo caso dovranno essere esaminate le circostanze che riguardano la vendita e il valore di transazione sarà accet- tato purché tali legami non abbiano influito sul prezzo. Se, alla luce delle informazioni fornite dall’importatore o ottenute da altre fonti, l’amministra- zione delle dogane ha motivo di pensare che il legame abbia influito sul prezzo, essa comunicherà i suoi motivi all’importatore e gli accorderà una possibilità adeguata di controbattere. A richiesta dell’importatore, i motivi gli saranno comunicati per iscritto.
b) In una vendita tra persone legate, il valore di transazione sarà accettato e le merci verranno valutate conformemente al paragrafo 1 qualora l’importatore dimostri che detto valore si avvicina a uno dei valori seguenti, nello stesso momento o quasi:
i) il valore di transazione all’atto di vendita a compratori indipendenti uno dall’altro di merci identiche o similari per l’esportazione a destinazione dello stesso paese d’importazione;
ii) il valore in dogana di merci identiche o similari quale viene determinato mediante l’applicazione dell’articolo 5;
iii) il valore in dogana di merci identiche o similari quale viene determinato mediante l’applicazione dell’articolo 6;
iv) il valore di transazione all’atto di vendite a compratori indipendenti uno dall’altro, per l’esportazione nello stesso paese d’importazione di merci identiche alle merci importate se non per il fatto che queste provengono
da un paese di produzione diverso, purché, nel confronto, di volta in volta, di due transazioni, i venditori siano indipendenti uno dall’altro.
c) Nell’applicazione dei criteri di cui al paragrafo 2 b), bisognerà tenere in dovuto conto le differenze tra i livelli commerciali, i livelli di quantità, gli elementi elencati all’articolo 8 ed i costi sostenuti dal venditore nelle transa- zioni in cui egli è indipendente dal compratore e che egli invece non sostiene quando è legato all’acquirente.
d) I criteri di cui al paragrafo 2 b) devono essere applicati su richiesta dell’im- portatore e soltanto a scopo di confronto. A norma del paragrafo 2 b) non si possono stabilire valori di sostituzione.
Art. 2
1. a) Se non può essere determinato in applicazione dell’articolo 1 il valore in dogana delle merci importate sarà dato dal valore di transazione di merci identiche vendute per l’esportazione nello stesso paese d’importazione e esportate nello stesso momento o quasi delle merci da valutare.
b) Nell’applicazione del presente articolo, il valore in dogana sarà determinato mediante il valore di transazione di merci identiche vendute allo stesso livello commerciale e circa nella stessa quantità delle merci da valutare. Qualora non si riscontri una transazione del genere, si ricorrerà al valore di transazione di merci identiche vendute a un livello commerciale differente e/o in quantità differenti, adeguato in modo da tener conto delle differenze inerenti al livello commerciale e/o alla quantità, purché, sia che aumentino o diminuiscano il valore, tali adattamenti possano basarsi su prove che dimo- strino chiaramente la loro equità ed esattezza.
2. Se i costi e le spese di cui all’articolo 8, paragrafo 2, sono compresi nel valore di transazione, quest’ultimo verrà adeguato in modo da tener conto delle differenze significative esistenti tra i costi e le spese delle merci importate e delle merci identi- che derivanti dalle diverse distanze e modalità di trasporto.
3. Se, in applicazione di questo articolo, si riscontrano più valori di transazione per merci identiche, per determinare il valore in dogana delle merci importate, si terrà conto del valore di transazione più basso.
Art. 3
1. a) Se il valore in dogana delle merci importate non può essere determinato in applicazione degli articoli 1 e 2, il valore in dogana sarà dato dal valore di transazione di merci similari vendute per l’esportazione nello stesso paese d’importazione e esportate allo stesso momento o quasi delle merci da valu- tare.
b) Nell’applicazione del presente articolo, il valore in dogana verrà determinato tenendo conto del valore di transazione di merci similari vendute allo stesso livello commerciale e circa in quantità uguale a quella delle merci da valu- tare. Qualora non si riscontri una transazione del genere, si ricorrerà al valo-
re di transazione di merci similari vendute a un livello commerciale diffe- rente e/o in quantità differenti, adeguato in modo da tener conto delle diffe- renze inerenti al livello commerciale e/o alla quantità, purché sia che aumen- tino o diminuiscano il valore, tali adattamenti possano basarsi su prove che dimostrino chiaramente la loro equità ed esattezza.
2. Se i costi e le spese di cui all’articolo 8 paragrafo 2, sono compresi nel valore di transazione, quest’ultimo verrà adeguato in modo da tener conto delle differenze significative esistenti tra i costi e le spese delle merci importate e delle merci similari derivanti dalle diverse distanze e modalità di trasporto.
3. Se, in applicazione di questo articolo, si riscontrano più valori di transazione per merci similari, per determinare il valore in dogana delle merci importate si terrà conto del valore di transazione più basso.
Art. 4
Se il valore in dogana delle merci importate non può essere determinato in base agli articoli 1–3, il valore in dogana sarà determinato in base all’articolo 5 oppure, qua- lora il valore in dogana non possa essere determinato in questo modo, si ricorrerà all’articolo 6 salvo il caso in cui, a richiesta dell’importatore, l’ordine d’applicazione degli articoli 5 e 6 venga invertito.
Art. 5
1. a) Se le merci importate o merci importate identiche o similari vengono ven- dute tale quali nel paese d’importazione a norma del presente articolo, il valore in dogana di dette merci si baserà sul prezzo unitario al quale vengono vendute le merci importate o merci importate identiche o similari nel quanti- tativo complessivo maggiore, effettuate a persone indipendenti dai venditori, all’atto o quasi dell’importazione delle merci da valutare, salve restando le seguenti detrazioni:
i) commissioni generalmente pagate o concordate oppure margini gene- ralmente praticati per profitti e spese generali inerenti alle vendite e in tale paese di merci importate della stessa categoria o tipo;
ii) spese usuali di trasporto e d’assicurazione e spese collegate sostenute nel paese d’importazione;
iii) se del caso, costi e spese di cui all’articolo 8, paragrafo 2; e
iv) dazi doganali e altre tasse nazionali da pagare nel paese d’importazione in ragione dell’importazione o vendita delle merci.
b) Se, né le merci importate né le merci importate identiche o similari vengono vendute all’atto o quasi dell’importazione delle merci da valutare, il valore in dogana si baserà, salvo restando il paragrafo 1 a) di questo articolo, sul prezzo unitario al quale le merci importate o merci importate identiche o similari sono vendute tale quali nel paese d’importazione alla data più pros- sima ma in ogni caso entro novanta giorni dall’importazione delle merci da valutare.
2. Se, né le merci importate né le merci importate identiche o similari vengono ven- dute tale e quali nel paese d’importazione, il valore in dogana sarà calcolato, su richieste dell’importatore, in base al prezzo unitario a cui vengono vendute le merci importate, in seguito a trasformazione, nel quantitativo complessivo maggiore a per- sone nel paese d’importazione indipendenti dai venditori, tenendo in dovuto conto il valore aggiunto per tale trasformazione e le deduzioni di cui al paragrafo 1 a) del presente articolo.
Art. 6
1. Il valore in dogana delle merci importate determinato a norma del presente arti- colo, si baserà su un valore calcolato. Il valore calcolato è pari alla somma:
a) del costo del valore dei materiali e della fabbricazione o di altri procedimenti applicati per produrre le merci importate;
b) di un importo per i benefici e le spese generali pari a quello che general- mente rientra nelle vendite di merci della stessa categoria o tipo delle merci da valutare dei produttori nei paesi d’esportazione per l’esportazione nel paese d’importazione;
c) del costo o del valore di qualsiasi altra spesa di cui si deve tener conto secondo opzione in materia di valutazione della parte a norma dell’articolo 8 paragrafo 2.
2. Nessuna parte potrà esigere o obbligare una persona non residente sul suo territo- rio di produrre una contabilità oppure altri documenti, oppure di consentire, per esame, l’accesso allo scopo di determinare un valore calcolato. Tuttavia, le informa- zioni fornite dal produttore di merci per determinare il valore in dogana a norma del presente articolo possono venire verificate in un altro paese dalle autorità del paese d’importazione, con l’accordo del produttore e a condizione che esse diano un pre- avviso sufficiente al governo del paese in questione e che quest’ultimo non si opponga all’inchiesta.
Art. 7
1. Se il valore in dogana delle merci importate non può venire determinato a norma degli articoli 1 a 6 incluso, questo verrà determinato con mezzi idonei compatibili con i principi e le disposizioni generali del presente accordo e dell’articolo VII dell’Accordo Generale sulle Tariffe e il Commercio e sulla base dei dati disponibili nei paesi d’importazione.
2. Il valore in dogana determinato a norma del presente articolo non si deve basare su:
a) il prezzo di vendita nel paese d’importazione delle merci prodotte in tale paese;
b) un sistema che prevede l’accettazione a fini doganali del valore più elevato tra due valori possibili;
c) il prezzo delle merci sul mercato interno del paese d’esportazione;
d) il costo di produzione, diverso dai valori calcolati che sono stati determinati per merci identiche o similari conformemente all’articolo 6;
e) il prezzo delle merci vendute per l’esportazione in un paese diverso dal paese d’importazione;
f) valori in dogana minimi;
g) valori arbitrari o fittizi.
3. Dietro sua richiesta, l’importatore verrà informato per iscritto del valore in dogana determinato in applicazione del presente articolo nonché del metodo impie- gato.
Art. 8
1. Per determinare il valore in dogana conformemente all’articolo 1, al prezzo real- mente pagato o da pagare per le merci importate verranno aggiunti:
a) gli oneri seguenti, qualora siano sostenuti dal compratore ma non siano stati inclusi nel prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci:
i) commissioni e spese di xxxxxxxx, salvo commissione di acquisto;
ii) costo dei contenitori che, ai fini doganali, vengono trattati come tutt’uno con la merce;
iii) costo dell’imballaggio, comprendente sia la manodopera che i materiali;
b) il valore imputato in modo adeguato, dei seguenti prodotti e servizi quando sono forniti direttamente o indirettamente dal compratore, senza spese o a costo ridotto, e impiegati per la produzione e la vendita per l’esportazione delle merci importate, purché detto valore non sia stato incluso nel prezzo effettivamente pagato o da pagare:
i) materiali, componenti, parti e simili incorporati nelle merci importate;
ii) utensili, matrici, stampi e simili utilizzati per la produzione delle merci importate;
iii) materiali usati nella produzione delle merci importate;
iv) tecnica, sviluppo, lavori di artigianato e di design, progetti e bozze, ese- guiti al di fuori del paese d’importazione e necessari per la produzione delle merci importate;
c) diritti, anche sulle licenze relative alla merce da valutare che il compratore deve pagare, sia direttamente che indirettamente, come condizione per la vendita delle merci da valutare, purché tali diritti non siano stati inclusi nel prezzo effettivamente pagato o da pagare;
d) il valore di una qualsiasi parte del ricavato di una successiva rivendita, ces- sione o utilizzazione delle merci importate che vada, direttamente o indiret- tamente, al venditore.
2. Nell’elaborazione della propria normativa, ogni parte adotterà delle disposizioni per includere (o escludere) nel valore in dogana, in totalità o in parte, quanto segue:
a) le spese di trasporto delle merci importate fino al porto o al luogo d’importazione;
b) spese di carico, scarico e manutenzione connesse con il trasporto delle merci importate fino al porto o luogo d’importazione; e
c) il costo dell’assicurazione.
3. Qualsiasi aumento applicato, a norma del presente articolo, al prezzo effettiva- mente pagato o da pagare, si baserà su dati obiettivi e quantificabili.
4. Per determinare il valore in dogana, sul prezzo effettivamente pagato o da pagare, non verranno applicati aumenti tranne quelli previsti dal presente articolo.
Art. 9
1. Qualora per la determinazione del valore in dogana si renda necessaria una con- versione di monete, il tasso di cambio da adottare, dovrà essere stato debitamente pubblicato dalle competenti autorità del paese d’importazione interessato e dovrà riflettere il più possibile effettivamente, per ogni periodo coperto da tale pubblica- zione, il valore corrente di questa moneta nelle transazioni commerciali, espresso nella moneta del paese d’importazione.
2. Si dovrà adottare il tasso di conversione in vigore al momento dell’esportazione o dell’importazione, come verrà stabilita da ciascuna parte.
Art. 10
Qualsiasi informazione a carattere riservato o fornita a titolo confidenziale per valu- tazione in dogana verrà trattata come tale dalle autorità interessate, che non la divul- gheranno senza esplicita autorizzazione della persona o del governo che l’avrà for- nita, salvo il caso in cui ciò si rendesse necessario nel quadro di procedimenti giudi- ziari.
Art. 11
1. La normativa di ogni parte dovrebbe prevedere un diritto d’appello senza pena- lità, per quel che riguarda la determinazione del valore in dogana, per l’importatore o per una qualsiasi altra persona tenuta al pagamento dei dazi.
2. Un primo diritto d’appello, senza penalità, può essere presentato a un’autorità dell’amministrazione delle dogane o a un organo indipendente, ma la legislazione di ogni parte dovrà prevedere un diritto d’appello, senza penalità, di fronte a un’auto- xxxx giudiziaria.
3. La notifica della decisione in appello verrà comunicata all’appellante e le moti- vazioni della decisione verranno esposte per iscritto. L’appellante dovrà parimenti essere informato dei suoi eventuali diritti per un ulteriore appello.
Art. 12
Xxxxx, regolamenti, decisioni giudiziarie e amministrative d’applicazione generale che rendono effettivo il presente accordo verranno pubblicati dal paese d’impor- tazione interessato in conformità dell’articolo X dell’Accordo generale GATT.
Art. 13
Se, nel xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx di merci importate, si renda necessario differire la determinazione definitiva di tale valore, l’importatore potrà tuttavia ritirare le sue merci dalla dogana a condizione di fornire, sotto richiesta, una sufficiente garanzia sotto forma di cauzione, di deposito o di altro strumento ade- guato, a copertura del pagamento dei dazi doganali a cui le merci potrebbero essere soggette. La normativa delle parti deve prevedere disposizioni da applicare in tali circostanze.
Art. 14
Le note che figurano nell’Allegato I del presente Accordo fanno parte integrante di quest’ultimo, onde i suoi articoli devono essere collegati e applicati con le rispettive note. Gli Allegati II e III fanno pure parte integrante del presente Accordo.
Art. 15
1. Nel presente Accordo:
a) l’espressione «valore in dogana delle merci importate» significa il valore delle merci determinato nella prospettiva della riscossione dei dazi doganali ad valorem sulle merci importate;
b) l’espressione «paese d’importazione» comprende il paese o il territorio doganale d’importazione;
c) il termine «prodotti» significa parimenti coltivati, fabbricati oppure estratti.
2. a) Nel presente Accordo, l’espressione «merci identiche» significa merci che sono le stesse sotto tutti i punti di vista, ivi comprese le caratteristiche fisi- che, la qualità e la reputazione. Differenze esteriori minori non impediranno che merci altrimenti conformi alla definizione vengano considerate come identiche.
b) Nel presente Accordo, l’espressione «merci similari» significa merci che, senza essere uguali sotto tutti i punti di vista, presentano caratteristiche simili e sono costituite da materiali simili, ciò che consente loro di servire allo stesso scopo e di essere commercialmente interscambiabili. La qualità delle merci, la loro reputazione e l’esistenza di un marchio di fabbrica sono tra i fattori da prendere in considerazione per determinare se delle merci sono similari.
c) Le espressioni «merci identiche» e «merci similari» non comprendono le merci che incorporano o comportano, secondo il caso, elementi tecnici, o di sviluppo, lavori di artigianato o di design, progetti e bozze per cui non sia
stato operato alcun adattamento a norma dell’Articolo 8.1 b) iv) in quanto tali elementi non sono originari del paese d’importazione.
x) Xxxxx merci saranno considerate come «merci identiche» o «merci similari» soltanto se prodotte nello stesso paese delle merci da valutare.
e) Delle merci prodotte da una persona diversa saranno prese in considerazione unicamente se non esistono merci identiche o merci similari, secondo il caso, prodotte dalla stessa persona delle merci da valutare.
3. Nel presente Accordo, l’espressione «merci della stessa categoria o dello stesso tipo» significa merci classificate in un gruppo o in una gamma di merci prodotte da un’industria particolare o settore industriale, e comprende merci identiche o similari.
4. Ai fini dell’applicazione del presente Accordo, delle persone saranno considerate come legate soltanto se:
a) fanno parte della direzione o del consiglio d’amministrazione dell’impresa e viceversa;
b) sono legalmente riconosciute come associati;
c) se sono datore di lavoro e impiegato;
d) se una persona qualunque possiede, controlla o detiene, direttamente o indi- rettamente, almeno il 5% delle azioni o titoli emessi con diritto di voto, dell’uno e dell’altro;
e) se una di esse controlla l’altra direttamente o indirettamente;
f) se ambedue sono direttamente o indirettamente controllate da una terza per- sona;
g) se esse controllano, insieme, direttamente o indirettamente una terza per- sona; oppure
h) se esse sono membri della stessa famiglia.
5. Le persone che sono associate tra di loro in quanto l’una è agente, distributore o concessionario esclusivo, quale che sia la definizione impiegata, dell’altra, saranno considerate come legate ai fini dell’applicazione del presente Accordo se esse rispondono a uno dei criteri elencati al paragrafo 4 del presente articolo.
Art. 16
Su richiesta scritta, l’importatore avrà diritto da parte dell’amministrazione delle dogane ad una spiegazione scritta su come è stato determinato il valore in dogana delle merci importate.
Art. 17
Nessuna disposizione del presente Accordo sarà interpretata come limitante x xxxxx- stante i diritti delle amministrazioni doganali di verificare la veridicità o l’esattezza di qualsiasi affermazione, documento o dichiarazione presentata per la valutazione in dogana.
Parte II
Amministrazione e risoluzione delle controversie
Art. 18 Istituzioni
Sarà istituito in virtù del presente Accordo:
1. Un Comitato di valutazione in dogana (denominato qui di seguito «il Comitato»), composto di rappresentanti di ogni Parte. Il Comitato eleggerà il suo presidente e si riunirà di norma una volta all’anno, oppure secondo le modalità previste dalle dispo- sizioni pertinenti del presente Accordo, allo scopo di fornire alle parti la possibilità di procedere a consultazioni su questioni concernenti la gestione del sistema di valutazione in dogana di una qualsiasi parte, qualora ciò dovesse influire sul funzio- namento dell’Accordo stesso o sul proseguimento dei suoi obiettivi nonché per espletare gli altri incarichi che gli potrebbero essere affidati dalle parti. Il segreta- riato del GATT espleterà le funzioni di segreteria presso il Comitato;
2. Un Comitato tecnico di valutazioni in dogana (qui di seguito chiamato «Comitato tecnico») posto sotto gli auspici del Consiglio di cooperazione doganale, che esple- terà gli incarichi di cui all’Allegato II del presente Accordo e opererà in conformità delle norme di procedura definita in detto allegato.
Art. 19 Consultazioni
1. Nel caso in cui una parte ritenga che un vantaggio derivantele, direttamente o indirettamente, dal presente Accordo venga annullato oppure compromesso o che la realizzazione di uno degli obiettivi di detto Accordo sia compromessa a causa di misure prese da una delle parti, detta parte potrà, per giungere ad una soluzione reciprocamente soddisfacente della questione, chiedere consultazioni con la parte o le parti in questione. Ogni parte esaminerà con comprensione qualsiasi richiesta di consultazione formulata da un’altra parte.
2. Le parti interessate avvieranno rapidamente le consultazioni richieste.
3. Le parti impegnate in consultazioni su una questione particolare riguardante il funzionamento del presente Accordo cercheranno di portare a termine tali consulta- zioni in tempi ragionevolmente brevi. Il Comitato tecnico fornirà, su richiesta, con- sigli e aiuto alle parti impegnate in consultazioni.
Art. 20 Risoluzione delle controversie
1. Se le consultazioni intraprese conformemente all’Articolo 19 di cui sopra non portano, per le parti interessate, a una soluzione reciprocamente soddisfacente, il Comitato si riunirà a richiesta di qualsiasi parte nella controversia, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda per esaminare la questione al fine di giungere ad una soluzione reciprocamente soddisfacente.
2. Nell’esame della questione e nella definizione delle procedure, il Comitato esa- minerà se le controversie sono legate a considerazioni di politica commerciale oppure a problemi che richiedono un esame tecnico dettagliato. Il Comitato potrà, di sua iniziativa, chiedere al Comitato tecnico di procedere, come previsto nel para-
grafo 4 seguente, all’esame di qualsiasi questione che richiede un esame tecnico. Su richiesta di qualunque parte alla controversia che riterrà che le questioni sono colle- gate a problemi di carattere tecnico, il Comitato chiederà al Comitato tecnico di pro- cedere a tale esame.
3. Nel corso di una qualsiasi fase della procedura per la risoluzione della vertenza potranno essere consultati organismi competenti ed esperti qualificati nelle materie esaminate; a questi organismi ed esperti potrebbero venire richieste informazioni e assistenza adeguate. Il Comitato prenderà in considerazione i risultati di qualsiasi lavoro del Comitato tecnico attinente alla vertenza.
Questioni tecniche
4. Conformemente al paragrafo 2 di cui sopra, se adito, il Comitato tecnico esami- nerà la questione e presenterà un rapporto al Comitato entro tre mesi dalla data in cui sarà stato incaricato della questione tecnica, salvo proroga della scadenza in seguito a reciproco accordo delle parti.
Procedure di commissioni (panels)
5. Nei casi in cui la questione non venga deferita al Comitato tecnico, il Comitato istituirà una commissione su richiesta di qualsiasi parte alla controversia qualora non sia stata raggiunta alcuna soluzione reciprocamente soddisfacente entro tre mesi a partire dal giorno in cui il Comitato è stato adito. Se la questione è stata sottoposta al Comitato tecnico, il Comitato istituirà una commissione su richiesta di una qualun- que parte in causa qualora non sia stata raggiunta alcuna soluzione reciprocamente soddisfacente entro un mese dal giorno in cui il Comitato tecnico abbia presentato il suo rapporto al Comitato.
6. a) Quando verrà istituita la commissione, sarà disciplinata dalle procedure sta- bilite nell’Allegato III.
b) Se il Comitato tecnico ha presentato una relazione sugli aspetti tecnici della controversia, la commissione si baserà su questa relazione per gli aspetti tec- nici della vertenza.
Applicazione
7. Ad esame ultimato, o quando il Comitato tecnico o la Commissione avranno fatto rapporto al Comitato, quest’ultimo esaminerà la questione senza indugio. Quanto alle relazioni delle Commissioni, il Comitato dovrà prendere provvedimenti in modo adeguato, di norma entro trenta giorni a partire dal loro ricevimento. In particolare il Comitato dovrà:
i) esporre i fatti e
ii) rivolgere raccomandazioni a una o più Parti oppure deliberare nel modo che riterrà più appropriato.
8. Se una parte alla quale siano state rivolte delle raccomandazioni ritenga di non essere in grado di metterle in atto, dovrà motivarlo immediatamente per iscritto al Comitato. In questo caso, il Comitato esaminerà quali ulteriori misure adottare.
9. Se ritiene che le circostanze siano sufficientemente gravi per giustificare un tale provvedimento, il Comitato potrà autorizzare una o più Parti a sospendere, nei con- fronti di una qualsiasi delle altre parti, l’applicazione degli obblighi derivanti da detto Accordo.
10. Il Comitato terrà sotto controllo qualsiasi questione al cui riguardo avrà formu- lato raccomandazioni o norme.
11. Se dovesse sorgere una controversia relativa a diritti e obblighi derivanti dal presente Accordo, le parti dovranno seguire la procedura di risoluzione delle contro- versie di cui al presente Accordo prima di far valere i diritti derivanti dall’Accordo generale, ivi compreso quello di richiamarsi all’Articolo XXIII.
Parte III
Trattamento speciale e differenziato
Art. 21
1. I paesi in via di sviluppo parti al presente Accordo potranno differire l’applica- zione delle sue disposizioni per un periodo non superiore ai cinque anni a partire dal giorno della sua entrata in vigore nei confronti di tali paesi. I paesi in via di sviluppo che opteranno per un’applicazione differita dal presente Accordo dovranno notifica- re la loro decisione al Direttore generale delle Parti contraenti al GATT.
2. Oltre al paragrafo 1 di cui sopra, i paesi in via di sviluppo partecipanti potranno differire l’applicazione dell’Articolo 1, paragrafo 2 b) iii), e dell’Articolo 6 per un periodo non superiore ai tre anni a decorrere dal giorno in cui saranno applicate tutte le altre disposizioni del presente Accordo. I paesi in via di sviluppo che opteranno per un’applicazione differita delle disposizioni specificate in questo paragrafo dovranno notificare la loro decisione al Direttore generale delle Parti contraenti al GATT.
3. I paesi sviluppati che sono parti del presente accordo forniranno, a condizioni reciprocamente concordate, assistenza tecnica ai paesi in via di sviluppo pure parti all’Accordo che ne faranno richiesta. Su questa base, i paesi sviluppati stabiliranno dei programmi d’assistenza tecnica che potranno comprendere, inter alia, la forma- zione di personale, l’assistenza per preparare le misure d’applicazione, l’accesso a fonti d’informazione per quanto riguarda la metodologia della valutazione in dogana, ed eventuali proposte per l’applicazione del presente Accordo.
Parte IV Disposizioni finali
Art. 22 Approvazione e adesione
1. Il presente Accordo sarà aperto, per approvazione, mediante firma o altrimenti ai governi che sono parti contraenti del GATT e della Comunità economica europea.
2. Il presente Accordo sarà aperto, per approvazione mediante firma o altrimenti, ai governi che avranno aderito provvisoriamente al GATT, alle condizioni relative all’applicazione effettiva dei diritti e degli obblighi derivanti dall’Accordo stesso, che tengano conto dei diritti e degli obblighi previsti dagli strumenti predisposti per la loro adesione provvisoria.
3. Il presente Accordo sarà aperto all’adesione da parte di qualsiasi altro governo alle condizioni relative all’effettiva applicazione dei diritti e degli obblighi derivanti dal presente Accordo da concordare fra il governo e le parti mediante deposito presso il Direttore generale delle Parti contraenti al GATT di uno strumento d’adesione che sancisca le condizioni così convenute.
4. Riguardo all’approvazione, si applica l’Articolo XXVI paragrafo 5 a) e b) dell’Accordo generale.
Art. 23 Riserve
Non si potranno formulare riserve per quanto riguarda le disposizioni del presente Accordo senza il consenso delle altre parti all’Accordo.
Art. 24 Entrata in vigore
Il presente Accordo entrerà in vigore il 1° gennaio 1981 per i governi4 che lo avran- no approvato e che avranno aderito entro quella data. Per gli altri governi, esso entrerà in vigore il trentesimo giorno dalla data della sua approvazione o della sua adesione.
Art. 25 Legislazione nazionale
1. Ogni governo che approverà o aderirà al presente Accordo, assicurerà non oltre la sua data di entrata in vigore nella misura in cui lo riguarda, la conformità delle sue leggi, norme e procedure amministrative con le disposizioni dell’Accordo stesso.
2. Ogni Parte informerà il Comitato di qualsiasi modifica apportata alle sue leggi e norme in relazione al presente Accordo nonché all’applicazione di queste leggi e norme.
Art. 26 Esame
Il Comitato procederà ogni anno a una rassegna dell’applicazione e funzionamento del presente Accordo, tenendo conto dei suoi obiettivi. Il Comitato informerà ogni anno le Parti contraenti al GATT degli sviluppi riscontrati nel periodo in esame.
4 Il termine «governo» è considerato come comprendente le autorità competenti della Comunità economica europea.
Art. 27 Emendamenti
Le parti potranno emendare il presente Accordo tenendo conto, inter alia, dell’espe- rienza acquisita nella sua applicazione. Quando sarà stato approvato dalle parti conformemente alle procedure stabilite dal Comitato, l’emendamento entrerà in vigore nei confronti di una parte soltanto dopo la sua approvazione da parte di quest’ultima.
Art. 28 Denuncia
Ogni Parte potrà denunciare il presente Accordo. La denuncia avrà effetto alla sca- denza di sessanta giorni dal giorno in cui il Direttore generale delle Parti contraenti al GATT ne avrà ricevuto notifica per iscritto. A seguito di tale notifica, ogni Parte potrà chiedere la convocazione immediata del Comitato.
Art. 29 Segretariato
Il segretariato dell’Accordo generale assumerà la segreteria del presente Accordo, eccezion fatta per i compiti specificatamente conferiti al Comitato tecnico la cui se- greteria sarà assunta dal Consiglio di cooperazione doganale.
Art. 30 Deposito
Il presente Accordo sarà depositato presso il Direttore generale delle Parti con- traenti al GATT, che fornirà immediatamente a ogni Parte nonché ad ogni Parte contraente del GATT una copia certificata conforme dell’Accordo stesso e di qual- siasi emendamento apportato conformemente all’Articolo 27, nonché una notifica di ogni approvazione o adesione a norma dell’Articolo 22, o di qualsiasi altra denuncia di cui all’Articolo 28.
Art. 31 Registrazione
Il presente Accordo sarà registrato conformemente all’Articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.
Fatto a Ginevra il dodici aprile millenovecentosettantanove, in un solo esemplare, nelle lingue inglese, francese e spagnola, ciascuno di questi testi facente ugualmente fede.
(Seguono le firme)
Note interpretative
Allegato I
Nota generale
Applicazione successiva dei metodi di valutazione
1. Gli Articoli 1 a 7 incluso, definiscono il modo in cui deve essere determinato il valore in dogana delle merci importate a norma del presente Accordo. I metodi di valutazione sono indicati nell’ordine in cui sono applicabili. Il metodo principale per la determinazione del valore in dogana è definito all’Articolo 1 e le merci importate devono essere valutate conformemente a questo articolo ogniqualvolta che sono riunite le condizioni previste.
2. Quando il valore in dogana non può essere determinato in base all’Articolo 1, è necessario passare successivamente agli articoli seguenti fino al primo che ne con- senta la determinazione. Fatto salvo l’Articolo 4, soltanto quando il valore in dogana non può essere determinato a norma di un dato articolo è consentito il ricorso all’articolo che segue immediatamente nell’ordine d’applicazione.
3. Se l’importatore non chiede che venga invertito l’ordine degli Articoli 5 e 6, si deve rispettare il normale ordine d’applicazione. Se, tuttavia, a seguito di una siffatta richiesta da parte dell’importatore, non si possa procedere alla determinazione del valore in dogana a norma dell’Articolo 6, essa deve avvenire possibilmente in appli- cazione dell’Articolo 5.
4. Se il valore in dogana non può essere determinato a norma di uno degli Articoli 1 a 6 incluso, si può ricorrere all’Articolo 7.
Applicazione di principi di contabilità generalmente ammessi
1. I «principi di contabilità generalmente ammessi» sono quelli che in un paese e in un dato momento costituiscono oggetto di un consenso riconosciuto o di un sostegno sostanziale facente autorità e che determinino quali siano le risorse e gli obblighi economici da registrare all’attivo o al passivo, i cambiamenti da registrare nell’attivo e nel passivo, come si debbano considerare l’attivo e il passivo come pure i cambia- menti intercorsi, quali informazioni dovrebbero venire divulgate e in quale maniera, quale stato finanziario dovrebbe essere stabilito. Queste norme possono consistere in orientamenti d’applicazione generale così come in pratiche e procedure dettagliate.
2. Ai fini del presente Accordo, l’amministrazione delle dogane delle parti utilizzerà i dati raccolti in modo compatibile con i principi di contabilità generalmente am- messi nel paese adatto considerato l’Articolo in questione. Ad esempio, i benefici e le spese generali correnti dovrebbero essere determinati, a norma dell’Articolo 5, utilizzando i dati raccolti in maniera compatibile con i principi di contabilità gene- ralmente ammessi nel paese d’importazione. D’altra parte, i benefici e le spese gene- rali correnti sarebbero determinati, a norma dell’Articolo 6, utilizzando i dati raccolti in maniera compatibile con i principi di contabilità generalmente ammessi nel paese di produzione. Un altro esempio, la determinazione di un elemento di cui
all’Articolo 8.1 b) ii), compiuta nel paese d’importazione, avverrebbe utilizzando i dati in maniera compatibile con i principi di contabilità generalmente ammessi in quel paese.
Nota all’Articolo 1
Prezzo effettivamente pagato o da pagare
Il prezzo effettivamente pagato o da pagare è il pagamento totale effettuato o da effettuare da parte del compratore al venditore o a beneficio di quest’ultimo, per le merci importate. Il pagamento non deve necessariamente avvenire in contanti; esso può essere effettuato mediante lettere di credito o strumenti negoziabili. Il paga- mento può essere diretto o indiretto. Un pagamento indiretto potrebbe consistere, ad esempio, nel regolamento totale o parziale, da parte del compratore, di un debito del venditore.
Le attività intraprese dal compratore per suo conto, diverse da quelle per le quali è previsto un adeguamento all’Articolo 8, non sono considerate come un pagamento indiretto al venditore, anche se si può ritenere che il venditore ne tragga beneficio. Di conseguenza, per la determinazione del valore in dogana, il costo di tali attività non verrà aggiunto al prezzo realmente pagato o da pagare.
Il valore in dogana non comprenderà le spese o i costi seguenti, a condizione ch’essi siano distinti dal prezzo realmente pagato o da pagare per le merci importate:
a) spese relative a lavori di costruzione, d’installazione, di montaggio, di manu- tenzione o d’assistenza tecnica intrapresi dopo l’importazione delle parti ne- cessarie quali impianti, macchinari o attrezzature industriali;
b) costo del trasporto dopo l’importazione;
c) dazi e tasse del paese d’importazione.
Il prezzo effettivamente pagato o da pagare si riferisce al prezzo per le merci impor- tate. I trasferimenti di dividendi o altri pagamenti dal compratore al venditore che non si riferiscono alle merci importate non rientrano quindi nel valore in dogana.
Paragrafo 1 a) iii)
Tra le restrizioni che non renderebbero un prezzo effettivamente pagato o da pagare inaccettabile figurano quelle che non intaccano sostanzialmente il valore delle merci. Questo potrebbe essere il caso, ad esempio, quando un venditore chiede ad un com- pratore di automobili di non rivendere o di non esporre un dato modello prima di una data stabilita che rappresenta l’inizio della campagna di vendita per i modelli in questione.
Paragrafo 1 b)
Se la vendita o il prezzo sono subordinati a condizioni o a prestazioni il cui valore, nel caso di merci da valutare, non possa essere determinato, il valore di transazione non sarà accettabile a fini doganali. Si possono citare i seguenti esempi:
a) il venditore stabilisce il prezzo delle merci importate subordinandolo alla condizione che l’acquirente compri anche altre merci determinate in quan- tità;
b) il prezzo delle merci importate dipende dal prezzo o dai prezzi a cui il com- pratore delle merci importate vende altre merci al venditore di dette merci importate;
c) il prezzo viene stabilito sulla base di una forma di pagamento senza rapporto con le merci importate: ad esempio, le merci importate sono delle merci semilavorate che il venditore ha fornito a condizione di ricevere una quantità determinata di merci finite.
Tuttavia, le condizioni o prestazioni inerenti alla produzione o alla commercializza- zione delle merci importate non comporteranno il rifiuto del valore di transazione. Ad esempio, il fatto che il compratore fornisca al venditore lavori tecnici e progetti eseguiti nel paese d’importazione, non comporterà il rifiuto del valore di transazione ai fini dell’applicazione dell’Articolo 1. Parimenti, se il compratore intraprende per proprio conto, anche nel quadro di un accordo con il venditore, delle attività legate alla commercializzazione delle merci importate, il valore di tali attività non fa parte del valore in dogana e dette attività non comporteranno il rifiuto del valore di tran- sazione.
Paragrafo 2
1. I paragrafi 2 a) e 2 b) dispongono di mezzi diversi per stabilire l’accettabilità del valore di transazione.
2. Il paragrafo 2 a) stabilisce che, qualora il compratore e il venditore siano legati, è necessario esaminare le circostanze della vendita ed accettare il valore di transazione come valore in dogana a condizione che questi legami non abbiano influenzato il prezzo. Ciò non significa che le circostanze di vendita debbano essere esaminate ogni volta che il compratore e il venditore sono legati. Quest’esame sarà richiesto soltanto quando vi saranno dubbi sull’accettabilità del prezzo. Quando l’ammini- strazione delle dogane non nutre alcun dubbio sull’accettabilità del prezzo, questo dovrà essere accettato senza che l’importatore sia tenuto a fornire ulteriori informa- zioni. Ad esempio l’amministrazione delle dogane può avere esaminato in prece- denza la questione dei legami d’affari, o essere già in possesso d’informazioni riguardanti il compratore e il venditore, e potrebbe essersi già convinta, in base a questo esame o a queste informazioni, che detti legami non hanno influito sul prezzo.
3. Qualora l’amministrazione delle dogane non sia in grado d’accettare il valore di transazione senza ulteriori indagini, essa dovrà dare all’importatore la possibilità di fornire ulteriori informazioni dettagliate necessarie per consentire l’esame delle cir- costanze riguardanti la vendita. A questo proposito l’amministrazione delle dogane dovrebbe essere disposta a esaminare gli aspetti relativi alla transazione, compreso il modo in cui il compratore e il venditore organizzano i loro rapporti commerciali e il modo in cui il prezzo in questione è stato determinato, al fine di stabilire se i legami d’affari abbiano influito sul prezzo. Qualora si possa provare che il compratore e il venditore, benché legati a norma dell’Articolo 15, procedano a transazioni come se fossero indipendenti uno dall’altro, verrebbe dimostrato che detti legami non hanno influito sul prezzo. Ad esempio, se il prezzo fosse stato stabilito in modo compati- bile con le normali procedure di fissazione dei prezzi nel settore di produzione in questione, o nel modo in cui il venditore fissa i prezzi per le vendite a compratori
indipendenti da lui ciò dimostrerebbe che i legami d’affari non hanno influito sui prezzi. Inoltre, qualora si dimostrasse che il prezzo è sufficiente a coprire tutti i costi e ad assicurare un beneficio rappresentativo per il profitto totale realizzato dalla ditta su un periodo rappresentativo (ad esempio, su base annua) per vendite di merci della stessa categoria o dello stesso tipo, si dimostrerebbe così che il prezzo non è stato influenzato.
4. Il paragrafo 2 b) prevede la possibilità per l’importatore di dimostrare che il valore di transazione è molto vicino a un valore precedentemente accettato dal- l’amministrazione delle dogane e di conseguenza accettabile secondo l’articolo 1. Quando uno dei criteri di cui al paragrafo 2 b) è soddisfatto, non è necessario esami- nare la questione dell’influenza di cui al paragrafo 2 a). Se è già in possesso di informazioni sufficienti per giungere alla conclusione, senza ulteriori ricerche appro- fondite, che uno dei criteri di cui al paragrafo 2 b) è soddisfatto, l’amministrazione delle dogane non avrà motivo di esigere che l’importatore ne fornisca le prove. Nel paragrafo 2 b) l’espressione «compratori non legati» intende compratori indipen- denti dal venditore.
Paragrafo 2 b)
Un certo numero di fattori deve essere preso in considerazione per determinare se un valore è «molto vicino» a un altro valore. Si tratta in particolare della natura delle merci importate, della natura del settore di produzione considerato, della stagione in cui le merci vengono importate e se la differenza di valore sia significativa dal punto di vista commerciale. Dato che questi fattori possono variare secondo i casi, è impossibile applicare sempre una norma uniforme, quale una percentuale fissa. Ad esempio, per determinare se il valore di transazione è molto vicino ai valori stabiliti all’Articolo 1, paragrafo 2 b), una piccola differenza di valore potrebbe essere inac- cettabile nel caso di un certo tipo di merce, mentre invece una differenza maggiore sarebbe forse accettabile per un altro tipo.
Nota all’Articolo 2
1. Per l’applicazione dell’articolo 2 l’amministrazione delle dogane dovrà, ogni volta che sia possibile, basarsi su una vendita di merci identiche allo stesso livello commerciale e sostanzialmente in quantità uguali alle merci da valutare. In man- canza di tale vendita, si potrà ricorrere ad una vendita di merci identiche realizzata in una qualunque delle tre situazioni seguenti:
a) vendita allo stesso livello commerciale, ma in quantità differenti;
b) vendita a un livello commerciale differente, ma sostanzialmente in quantità uguali; oppure
c) vendita a un livello commerciale differente e in quantità differenti.
2. Allorché si constaterà la vendita in una qualsiasi di queste tre situazioni, verranno operati degli adeguamenti che tengano conto, secondo i casi:
a) soltanto di fattori inerenti alle quantità;
b) soltanto di fattori relativi al livello commerciale; oppure
c) di fattori inerenti al livello commerciale nonché alle quantità.
3. L’espressione «e/o» dà la facoltà d’utilizzare le vendite e di operare gli adatta- menti necessari in una qualsiasi delle tre situazioni sopra descritte.
4. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 2, il valore di transazione di merci impor- tate identiche s’intende come un valore in dogana, adeguato conformemente ai para- grafi 1 b) e 2 di detto articolo, che è già stato accettato a norma dell’articolo 1.
5. Una condizione per operare un qualsiasi adeguamento a causa di livelli commer- ciali o di quantità differenti è che tale adeguamento, che comporti un aumento o una diminuzione del valore, avvenga unicamente sulla base di prove che stabiliscano chiaramente la sua ragionevolezza ed esattezza, come ad esempio dei prezzi di listino validi dove figurano prezzi che si riferiscono a livelli o a quantità differenti. Se le merci importate da valutare consistono per esempio in una spedizione di dieci unità, e le sole merci identiche importate per cui esiste un valore di transazione riguardano una vendita di 500 unità, ed è riconosciuto che il venditore concede sconti sulla quantità, si potrà operare l’adeguamento necessario basandosi sul prezzo di listino del venditore e tenendo conto del prezzo applicabile alla vendita di dieci unità. Non è necessario a questo scopo, che una vendita di dieci unità abbia avuto luogo, purché il prezzo di listino sia stato calcolato in bona fide sulla base di vendite e quantità differenti. Tuttavia, in mancanza di un tale criterio obiettivo, la determi- nazione di un valore in dogana secondo l’articolo 2 non è adeguata.
Nota all’articolo 3
1. Per l’applicazione dell’articolo 3, l’amministrazione delle dogane dovrà, ogni volta che ciò sia possibile, basarsi su una vendita, di merci similari realizzata allo stesso livello commerciale e sostanzialmente in quantità uguali a quelle della merce da valutare. In mancanza di tale vendita, ci si potrà basare su una vendita di merci similari realizzata in una qualsiasi delle tre situazioni seguenti:
a) vendita allo stesso livello commerciale, ma in quantità differenti;
b) vendita a un livello commerciale differente, ma sostanzialmente in quantità uguali; oppure
c) vendita a un livello commerciale differente e in quantità differenti.
2. Dopo aver riscontrato una vendita in una qualsiasi di queste tre situazioni, saran- no operati gli adeguamenti che tengano conto, secondo i casi:
a) solamente di fattori inerenti alle quantità;
b) solamente di fattori relativi al livello commerciale; oppure
c) di fattori inerenti al livello commerciale nonché alle quantità.
3. L’espressione «e/o» dà la facoltà di ricorrere alle vendite e di apportare gli ade- guamenti necessari in una qualsiasi delle tre situazioni sopra descritte.
4. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 3, il valore di transazione di merci impor- tate similari s’intende come un valore in dogana, adeguato conformemente ai para- grafi 1 b) e 2 di detto articolo, che è già stato accettato a norma dell’articolo 1.
5. Una condizione per operare un qualsiasi adeguamento a causa di livelli commer- ciali o di quantità differenti è che tale adeguamento, che comporti una diminuzione o un aumento del valore, avvenga unicamente sulla base di prove che stabiliscano chiaramente la sua ragionevolezza ed esattezza, come ad esempio prezzi di listino validi dove figurano prezzi che si riferiscono a livelli o a quantità differenti. Se, ad esempio, le merci importate da valutare consistono in una spedizione di dieci unità, e le sole merci similari importate per cui esiste un valore di transazione riguardano una vendita di 500 unità, ed è riconosciuto che il venditore concede sconti sulla quantità, si potrà operare l’adeguamento necessario basandosi sul prezzo di listino del venditore e tenendo conto del prezzo applicabile alla vendita di dieci unità. A questo scopo non è necessario che abbia avuto luogo una vendita di dieci unità, pur- ché il prezzo di listino sia stato calcolato in bona fide sulla base di vendite e quantità differenti. Tuttavia, in mancanza di un tale criterio obiettivo, la determinazione di un valore in dogana secondo l’articolo 3 non è adeguata.
Nota all’articolo 5
1. L’espressione «prezzo unitario corrispondente alle vendite ... nella quantità com- plessiva maggiore» si riferisce al prezzo a cui viene venduto il numero maggiore di unità in vendita a persone indipendenti dalle persone da cui acquistano le merci in oggetto, al primo livello commerciale al quale avvengono le vendite dopo l’importa- zione.
2. Ad esempio: delle merci vengono vendute sulla base di prezzi unitari favorevoli per acquisti effettuati in quantità maggiori.
Quantità di vendita | Prezzo unitario | Numero di vendite | Quantità totale venduta ad ogni prezzo |
1 – 10 unità | 100 | 10 vendite di | |
5 unità | 65 | ||
5 vendite di | |||
3 unità | |||
11 – 25 unità | 95 | 5 vendite di | |
11 unità | 55 | ||
oltre 25 unità | 90 | 1 vendita di | |
30 unità | 80 |
1 vendita di
50 unità
Il numero maggiore di unità vendute a un dato prezzo è 80; di conseguenza il prezzo unitario corrispondente a vendite nella quantità complessiva maggiore è 90.
3. Ancora un esempio: due vendite hanno luogo; nella prima, vengono vendute 500 unità al prezzo di 95 unità monetarie ciascuna; nella seconda, vengono vendute 400 unità al prezzo di 90 unità monetarie ciascuna. In questo esempio, il numero mag- giore di unità vendute a un dato prezzo è 500; quindi il prezzo unitario corrispon- dente alla quantità complessiva maggiore è di 95.
4. Terzo esempio: nella situazione seguente, diverse quantità vengono vendute a prezzi diversi.
Quantità di vendita Prezzo unitario
a) Vendite | 40 unità | 100 |
30 unità | 90 | |
15 unità | 100 | |
50 unità | 95 | |
25 unità | 105 | |
35 unità | 90 | |
5 unità | 100 |
Quantità totale venduta | Prezzo unitario | |
b) Totale | 65 | 90 |
50 | 95 | |
60 | 100 | |
25 | 105 |
In questo esempio il numero maggiore di unità vendute a un dato prezzo è 65; di conseguenza, il prezzo unitario corrispondente alla quantità complessiva maggiore è 90.
5. Le vendite nel paese d’importazione, nelle condizioni descritte al paragrafo 1 di cui sopra, a persone che forniscono direttamente o indirettamente, senza spese o a costo ridotto per la produzione e la vendita per l’esportazione delle merci importate, uno qualsiasi degli elementi specificati all’articolo 8.1 b) non dovrebbero essere prese in considerazione per definire il prezzo unitario ai fini dell’applicazione dell’articolo 5.
6. È opportuno rilevare che i «benefici e le spese generali» di cui all’articolo 5.1 dovrebbero essere considerati nell’insieme. La cifra considerata per questa dedu- zione dovrebbe essere determinata sulla base di informazioni fornite dall’importa- tore o a suo nome, a meno che i suoi dati siano incompatibili con quelli inerenti alle vendite nel paese d’importazione di merci importate della stessa categoria o dello stesso tipo. Quando i dati dell’importatore sono incompatibili con tali dati, l’importo da trattenere per i benefici e le spese generali si può basare su informazioni pertinen- ti diverse da quelle che sono state fornite dall’importatore od a suo nome.
7. Le «spese generali» comprendono i costi diretti e indiretti di commercializza- zione delle merci in questione.
8. Le imposte locali da pagare a seguito della vendita di merci per cui non sia pos- sibile operare una deduzione a norma dell’articolo 5.1 a) iv) saranno detratte con- formemente all’articolo 5.1 a) i).
9. Per calcolare le commissioni nonché i benefici e le spese generali correnti con- formemente all’articolo 5.1, si dovrà determinare caso per caso se talune merci rien- trano «nella stessa categoria o nello stesso tipo» di altre merci, tenuto conto delle singole circostanze. Si dovrebbero esaminare le vendite nel paese d’importazione del gruppo o della gamma più ristretta di merci importate della stessa categoria o dello stesso tipo in cui figurano le merci da valutare e per le quali potranno venire fornite
le informazioni necessarie. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 5, le «merci della stessa categoria o dello stesso tipo» includono le merci importate dello stesso paese delle merci da valutare, come pure le merci importate da altri paesi.
10. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 5.1 b), la «data più prossima» sarà quella data in cui le merci importate o merci importate identiche o similari vengono ven- dute in quantità sufficiente affinché possa essere determinato il prezzo unitario.
11. Quando si ricorra al metodo di cui all’articolo 5.2, le deduzioni operate per te- nere conto del valore aggiunto mediante trasformazioni successive si baseranno su dati obiettivi e quantificabili relativi al costo di tale lavorazione. 1 calcoli si effettue- ranno sulla base di formule, prescrizioni, metodi di costruzione ammessi nel settore di produzione e di altre pratiche del settore.
12. Si ritiene che il metodo di valutazione, di cui all’articolo 5.2, non sia normal- mente applicabile quando, in seguito a trasformazioni successive, le merci importate abbiano perduto la loro identità. Tuttavia, è possibile che, sebbene le merci impor- tate abbiano perduto la loro identità, il valore aggiunto con la trasformazione possa essere determinato con precisione senza eccessiva difficoltà. E invece anche possi- bile che le merci importate conservino la loro identità, ma rappresentino un elemento talmente insignificante delle merci vendute nel paese d’importazione che il ricorso a tale metodo di valutazione sarebbe ingiustificato. In considerazione di quanto sopra, le situazioni di questo tipo dovranno essere esaminate caso per caso.
Nota all’articolo 6
l. Come norma generale, il valore in dogana è determinato, secondo il presente Ac- cordo, sulla base d’informazioni immediatamente disponibili nel paese d’impor- tazione. Tuttavia, al fine di determinare un valore calcolato, potrà essere necessario esaminare i costi di produzione delle merci da valutare e di altre informazioni che dovranno essere ottenute al di fuori del paese d’importazione. Inoltre, nella maggior parte dei casi, il produttore di merci non dipenderà dalla giurisdizione delle autorità del paese d’importazione. Il ricorso al metodo del valore calcolato sarà limitato, in generale, al caso in cui il compratore e il venditore sono legati, e il produttore è di- sposto a fornire alle autorità del paese d’importazione i dati necessari per la deter- minazione dei costi e ad agevolare qualsiasi verifica successiva che si rendesse ne- cessaria.
2. Il «costo o il valore» di cui all’articolo 6.1 a) deve essere determinato sulla base di informazioni relative alla produzione di merci da valutare che saranno fornite dal produttore o a suo nome. Dovrà basarsi sulla contabilità commerciale del produttore, con la riserva che tale contabilità sia compatibile con i principi di contabilità gene- ralmente ammessi applicabili nel paese di produzione delle merci.
3. Il «costo o il valore» comprenderà il costo degli elementi specificati all’arti- colo 8.1 a) ii) e iii). Questo comprenderà altresì il valore, attribuito secondo propor- zioni adeguate conformemente alla nota relativa all’articolo 8, di qualsiasi elemento specificato nell’articolo 8.1 b) che sarà stato fornito direttamente o indirettamente dal compratore per essere impiegato nella produzione di merci importate. Il valore degli elementi specificati all’articolo 8.1 b) iv) provenienti dal paese d’importazione sarà incluso soltanto nel caso in cui tali elementi saranno a carico del produttore.
Rimane inteso che nessun costo o valore degli elementi considerati in questo para- grafo deve essere contato due volte nella determinazione del valore calcolato.
4. L’«importo per i benefici e le spese generali» di cui all’articolo 6.1 b) verrà de- terminato sulla base delle informazioni fornite dal produttore o a suo nome, a meno che i dati da lui comunicati siano incompatibili con quelli relativi alle vendite di merci della stessa categoria o dello stesso tipo delle merci da valutare, effettuate dai produttori nei rispettivi paesi per l’esportazione nel paese d’importazione.
5. Occorre rilevare in proposito che l’«importo per i benefici e le spese generali» deve essere considerato nell’insieme. Ne consegue che, se in un particolare caso il beneficio del produttore è basso e le sue spese generali elevate, il suo beneficio e le spese generali considerate insieme potrebbero tuttavia essere compatibili con quelle relative alle vendite di merci della stessa categoria o dello stesso tipo. Questa situa- zione potrebbe verificarsi ad esempio nel caso del lancio di un prodotto in un paese d’importazione per il quale il produttore accetta un beneficio nullo o basso allo scopo di controbilanciare le spese generali elevate del lancio stesso. Qualora il pro- duttore possa dimostrare che a causa delle circostanze commerciali particolari egli trae un basso beneficio sulle sue vendite di merci importate, si dovrebbero prendere in considerazione le cifre dei suoi benefici effettivi a condizione ch’egli adduca va- lidi motivi commerciali e che la sua politica dei prezzi rifletta le politiche dei prezzi correnti nel ramo di produzione considerato. Ad esempio, questo potrebbe verificarsi quando i produttori sono stati costretti ad abbassare temporaneamente i loro prezzi, a causa di una diminuzione imprevedibile delle domande, oppure quando vendano le merci per completare una gamma di merci prodotte nel paese d’importazione accon- tentandosi di un debole profitto per mantenersi competitivi. Nei casi in cui i dati del produttore riguardanti i benefici e le spese generali non siano compatibili con quelle che figurano generalmente nelle vendite di merci della stessa categoria o dello stesso tipo delle merci da valutare, effettuate da produttori del paese d’importazione, l’importo dei benefici e delle spese generali potrà basarsi su informazioni attinenti diverse da quelle che saranno state fornite dal produttore di merci o a suo nome.
6. Se per determinare un valore calcolato, saranno utilizzate informazioni diverse da quelle fornite dal produttore o a suo nome, le autorità del paese d’importazione do- vranno informare l’importatore, qualora lo richieda, della fonte di tali informazioni, dei dati utilizzati e dei calcoli effettuati sulla base di tali dati, secondo l’articolo 10.
7. Le «spese generali» di cui all’articolo 6.1 b) comprendono i costi diretti e indi- retti inerenti alla produzione e alla vendita di merci per l’esportazione e che non sono incluse nell’articolo 6.1 a).
8. Per stabilire se talune merci sono «della stessa categoria o dello stesso tipo» di altre merci, bisognerà procedere caso per caso, tenendo conto delle relative circo- stanze. Per calcolare i benefici e le spese generali correnti conformemente all’arti- colo 6, occorrerebbe procedere a un esame delle vendite per l’esportazione nel paese d’importazione del gruppo o della gamma di merci le più ristrette dove figurino le merci da valutare e per le quali possano venire fornite le informazioni necessarie. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 6, le «merci della stessa categoria o dello stesso tipo» dovranno provenire dallo stesso paese delle merci da valutare.
Nota all’articolo 7
1. I valori in dogana determinati mediante applicazione dell’articolo 7 dovrebbero, per quanto possibile, basarsi su valori in dogana precedentemente determinati.
2. I metodi di valutazione da impiegare in base all’articolo 7 dovrebbero essere quelli definiti negli articoli 1 a 6 incluso, ma nell’applicazione di tali metodi, una ragionevole elasticità sarebbe conforme agli obiettivi e alle disposizioni dell’arti- colo 7.
3. Alcuni esempi di elasticità ragionevole sono i seguenti:
a) Merci identiche – la norma secondo cui le merci identiche debbano essere esportate allo stesso momento o quasi delle merci da valutare potrebbe es- sere interpretata in modo elastico; merci identiche importate, prodotte in un paese diverso dal paese di esportazione delle merci da valutare, potrebbero costituire la base della valutazione in dogana; si potrebbero utilizzare i valori in dogana di merci identiche importate, già determinati secondo gli articoli 5 e 6.
b) Merci similari – la norma secondo cui le merci similari debbano essere e- sportate allo stesso momento o quasi delle merci da valutare potrebbe essere interpretata in modo elastico; merci similari importate, prodotte in un paese diverso dal paese d’esportazione delle merci da valutare, potrebbero costitui- re la base della valutazione in dogana; si potrebbero utilizzare i valori in do- gana delle merci similari importate, già determinati secondo gli articoli 5 e 6.
c) Metodo deduttivo – la norma secondo cui le merci debbano essere state ven- dute «nello stato in cui sono importate» di cui all’articolo 5.1 a) potrebbe es- sere interpretata con elasticità; il termine di «novanta giorni» potrebbe essere applicato in modo elastico.
Nota all’articolo 8
Paragrafo 1 a) i)
L’espressione «commissioni di vendita» intende gli onorari versati da un importatore al suo agente che lo rappresenta all’estero per l’acquisto delle merci da valutare.
Paragrafo 1 b) ii)
1. Due fattori intervengono nell’imputazione degli elementi specificati nell’articolo
8.1 b) ii) alle merci importate, cioè il valore dell’elemento stesso e il modo in cui questo valore deve essere attribuito alle merci importate. L’imputazione di questi elementi dovrebbe avvenire in modo ragionevole, adatto alle circostanze e conforme ai principi di contabilità generalmente ammessi.
2. Per quel che riguarda il valore dell’elemento, se l’importatore acquista detto ele- mento da un venditore indipendente, ad un dato costo, il valore dell’elemento è pari a quel costo. Se l’elemento è stato prodotto dall’importatore o da una persona legata a costui, il suo valore sarà pari al costo della sua produzione. Se l’elemento è stato utilizzato in precedenza dall’importatore, che sia stato o meno acquistato o prodotto dallo stesso, il costo iniziale d’acquisto o di produzione dovrebbe essere ridotto per tener conto dell’utilizzazione al fine di ottenere il valore dell’elemento.
3. Una volta determinato il valore dell’elemento, è necessario imputarlo alle merci importate. Esistono varie possibilità. Ad esempio, il valore potrebbe essere intera- mente imputato alla prima spedizione, se l’importatore desidera pagare i dazi in una sola volta sul valore totale. Altro esempio, l’importatore potrebbe chiedere che il valore sia attribuito a un numero di unità prodotte fino al momento della prima spe- dizione. Oppure, egli potrebbe chiedere che il valore venga imputato alla totalità della produzione prevista, se esistono contratti o impegni fissi per quella produzione. Il metodo d’imputazione utilizzato dipenderà dalla documentazione fornita dall’importatore.
4. A titolo illustrativo, si può considerare il caso di un importatore che fornisce al produttore uno stampo da utilizzare per la produzione di merci da importare e che stipuli un contratto d’acquisto per 10 000 unità. Al momento dell’arrivo della prima spedizione, che comprende 1000 unità, il produttore ha già prodotto 4000 unità. L’importatore può chiedere all’amministrazione delle dogane d’attribuire il valore dello stampo a 1000, 4000 o 10 000 unità.
Paragrafo 1 b) iv)
1. I valori da aggiungere per gli elementi specificati all’articolo 8.1 b) iv) dovreb- bero basarsi su dati oggettivi e quantificabili. Al fine di ridurre al minimo l’onere sia per l’importatore che per l’amministrazione delle dogane, nel determinare i valori da aggiungere, converrebbe utilizzare, per quanto possibile, i dati immediatamente di- sponibili nel sistema di computo commerciale dell’acquirente.
2. Per quegli elementi forniti dal compratore che egli ha acquistato o affittato, il valore da aggiungere sarebbe il costo dell’acquisto o dell’affitto. Gli elementi che sono di dominio pubblico non daranno luogo a nessun’altra aggiunta tranne quella del costo delle riproduzioni.
3. I valori da aggiungere potranno essere calcolati con maggiore o minore facilità secondo la struttura della ditta considerata, i suoi metodi di gestione e i suoi metodi contabili.
4. Ad esempio, è possibile che una ditta importatrice di vari prodotti da diversi paesi tenga la contabilità del suo centro di disegno al di fuori del paese d’importazione, in modo da mostrare accuratamente i costi imputabili ad un dato prodotto. In simili casi un adeguamento diretto potrà essere effettuato mediante l’applicazione dell’articolo 8.
5. In un altro caso, una ditta può fare rientrare i costi del suo centro di disegno si- tuato al di fuori del paese d’importazione nelle sue spese generali, senza imputare i costi a determinati prodotti. In simili casi, sarebbe possibile operare conformemente all’articolo 8, un appropriato adeguamento per quanto riguarda le merci importate, imputando il totale dei costi del centro di disegno all’insieme della produzione che beneficia dei servizi di questo centro e aggiungendovi i costi così attribuiti al valore delle importazioni, su base unitaria.
6. A seguito delle variazioni nelle succitate circostanze, certamente, sarà necessario prendere in considerazione diversi fattori per determinare il metodo d’imputazione adeguato.
7. Nel caso in cui la produzione dell’elemento in questione coinvolga un certo nu- mero di paesi e sia scaglionata per un dato periodo, l’adeguamento dovrebbe essere limitato al valore effettivamente aggiunto a quell’elemento al di fuori del paese d’importazione.
Paragrafo 1 c)
1. I diritti, anche sulle licenze, di cui all’articolo 8.1 c), possono comprendere, tra l’altro, i pagamenti effettuati a titolo di brevetti, di marchi di fabbrica e di diritti d’autore. Tuttavia, nel determinare il valore in dogana, le spese relative al diritto di riproduzione delle merci importate nel paese d’importazione non saranno aggiunte al prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci importate.
2. I pagamenti effettuati dal compratore per avere il diritto di distribuzione o di ri- vendita delle merci importate non saranno aggiunti al prezzo realmente pagato o da pagare per le merci importate se tali pagamenti non sono una condizione della ven- dita per l’esportazione nel paese d’importazione di dette merci.
Paragrafo 3
Se non esistono dati oggettivi e quantificabili per quel che riguarda le aggiunte da apportare conformemente all’articolo 8, il valore di transazione non può essere de- terminato in base all’articolo 1. Ad esempio, viene versato un diritto sulla base del prezzo di vendita nel paese d’importazione di un litro di un dato prodotto, che è stato importato al chilogrammo e successivamente trasformato in soluzione. Se il diritto si basa in parte sulle merci importate e In parte su altri fattori che non hanno alcun rapporto con i primi (ad esempio, nel caso in cui le merci importate siano mischiate a ingredienti d’origine nazionale e non possano più venire identificate sepa- ratamente, oppure quando il diritto non possa essere distinto da speciali accordi fi- nanziari tra il compratore e il venditore), non sarebbe appropriato apportare un’aggiunta per detto diritto. Tuttavia, se l’importo del diritto si basa unicamente sulle merci importate e può essere facilmente quantificato, si può fare un’aggiunta al prezzo effettivamente pagato o da pagare.
Nota all’articolo 9
Ai fini dell’applicazione dell’articolo 9, il «momento dell’importazione» può essere quello della dichiarazione in dogana.
Nota all’articolo 11
1. L’articolo 11 conferisce all’importatore un diritto d’appello contro una determi- nazione del valore in dogana fatta dall’amministrazione delle dogane per le merci da valutare. Si potrà fare appello, in primo luogo a una autorità superiore dell’ammini- strazione delle dogane, ma l’importatore avrà diritto, in ultima istanza, di appellarsi alle autorità giudiziarie.
2. «Senza penalità» significa che l’importatore non potrà essere soggetto a una am- menda o minaccia d’ammenda per il semplice motivo ch’egli avrà scelto d’esercitare il suo diritto d’appello. Le spese normali di giudizio e gli onorari degli avvocati non saranno considerati come un’ammenda.
3. Tuttavia, l’articolo 11 non impedisce a una parte d’esigere che i dazi doganali fissati vengano completamente pagati prima dell’appello.
Nota all’articolo 15
Paragrafo 4
Ai fini dell’applicazione di questo articolo, il termine «persone» comprende, se- condo i casi, le persone morali.
Paragrafo 4 e)
Al fini dell’applicazione del presente Accordo, si considera che una persona ne con- trolli un’altra quando essa sarà, di diritto o di fatto, in grado di limitare od orientare le azioni dell’altra.
Comitato tecnico per la valutazione in dogana
Allegato II
1. Conformemente all’articolo 18 del presente Accordo, il Comitato tecnico di valutazione in dogana sarà istituito sotto gli auspici del Consiglio di cooperazione doganale in modo da assicurare, a livello tecnico, l’uniformità d’interpretazione e d’applicazione del presente Accordo.
2. I compiti del Comitato tecnico comprenderanno le responsabilità seguenti:
a) esaminare i problemi tecnici che si presenteranno nella gestione quotidiana dei sistemi di valutazione in dogana delle parti e dare dei pareri consultivi riguardo alle soluzioni appropriate sulla base dei fatti presentati;
b) studiare, su richiesta, le leggi, procedure e metodi di valutazione nella misura in cui essi dipendono dal presente Accordo e preparare rapporti sui risultati di questi studi;
c) preparare e distribuire dei rapporti annuali sugli aspetti tecnici del funzio- namento e dello statuto del presente Accordo;
d) fornire, al riguardo di qualsiasi questione concernente la valutazione in dogana delle merci importate, le informazioni e i pareri che potrebbero veni- re richiesti da qualunque Parte o dal Comitato. Queste informazioni o pareri potranno essere formulati come pareri consultivi, commenti o note esplica- tive;
e) facilitare, su richiesta, l’assistenza tecnica alle Parti al fine di promuovere l’approvazione del presente Accordo sul piano internazionale; e
f) espletare tutti gli altri incarichi che il Comitato potrebbe conferirgli.
Considerazioni generali
3. Il Comitato tecnico cercherà di concludere in un tempo ragionevolmente breve i suoi lavori su questioni specifiche, in particolare quelle che gli saranno state affidate dalle Parti o dal Comitato.
4. Il Comitato tecnico sarà assistito, nelle sue attività, in maniera adeguata dal se- gretariato del Consiglio di cooperazione doganale.
Rappresentanza
5. Ogni parte al presente Accordo avrà il diritto d’essere rappresentata nel Comitato tecnico. Ogni parte potrà nominare un delegato e uno o più supplenti per rappresen- tarla presso il Comitato tecnico. La parte così rappresentata presso il Comitato tec- nico è qui di seguito chiamata membro del Comitato tecnico. I rappresentanti dei membri del Consiglio tecnico potranno essere assistiti da Consiglieri. Il segretariato
del GATT potrà assistere parimenti alle riunioni del Comitato in qualità d’osserva- tore.
6. I membri del Consiglio di cooperazione doganale che non sono Parti al presente Accordo potranno farsi rappresentare alle riunioni del Comitato tecnico da un dele- gato o da uno o più supplenti. Questi rappresentanti assisteranno come osservatori alle riunioni del Comitato tecnico.
7. Fatta salva l’approvazione del presidente del Comitato tecnico, il Segretariato generale del Consiglio di cooperazione doganale (di seguito denominato «il Segre- tariato Generale») potrà invitare rappresentanti dei governi che non siano parte del presente accordo, né siano membri del Consiglio di cooperazione doganale, e rap- presentanti di organizzazioni governative e professionali internazionali, ad assistere in qualità d’osservatori alle riunioni del Comitato tecnico.
8. Le designazioni dei delegati, supplenti e consiglieri alle riunioni del Comitato tecnico saranno rivolte al Segretariato generale.
Riunioni del Comitato tecnico
9. Il Comitato tecnico si riunirà secondo le necessità, ma almeno due volte all’anno. La data di ogni riunione verrà fissata dal Comitato tecnico nella precedente sessione. La data della riunione potrà venire modificata su richiesta sia di un membro del Comitato tecnico confermata dalla maggioranza semplice dei membri del Comitato tecnico sia, per i casi urgenti, del presidente.
10. Le riunioni del Comitato tecnico si terranno nella sede del Consiglio di coope- razione doganale, salvo decisione contraria.
11. Il Segretario generale informerà, salvo casi urgenti, con un anticipo di almeno trenta giorni dalla data di apertura di ogni sessione del Comitato tecnico, tutti i membri del Comitato tecnico e i partecipanti di cui ai paragrafi 6 e 7.
Ordine del giorno
12. Un ordine del giorno provvisorio di ogni sessione verrà stabilito dal Segretario generale e comunicato ai membri del Comitato tecnico e ai partecipanti di cui ai paragrafi 6 e 7 almeno trenta giorni prima dell’apertura della sessione, salvo casi urgenti. Questo ordine del giorno comprenderà tutti i punti la cui inclusione sarà stata approvata dal Comitato tecnico nel corso della sessione precedente, tutti i punti inclusi dal presidente di sua Iniziativa e tutti i punti la cui inclusione sarà stata richiesta dal Segretario generale, dal Comitato, o da un qualsiasi membro del Comi- tato tecnico.
13. Il Comitato tecnico definirà l’ordine del giorno all’apertura di ogni sessione; l’ordine del giorno potrà essere modificato in qualsiasi momento dal Comitato tecnico.
Composizione dell’ufficio e metodi di lavoro
14. Il Comitato tecnico eleggerà tra i delegati dei suoi membri un presidente e uno o più vicepresidenti. Il mandato del presidente e dei vicepresidenti sarà di un anno. Il presidente e i vicepresidenti uscenti potranno essere rieletti. Un presidente o un vicepresidente che cesserà di rappresentare un membro del Comitato tecnico perderà automaticamente il suo mandato.
15. Se il presidente è assente a una seduta o a una parte della seduta, un vicepresi- dente assicurerà la presidenza con gli stessi poteri e gli stessi doveri del presidente.
16. Il presidente della riunione parteciperà ai dibattiti del Comitato tecnico in qua- lità di Presidente e non in qualità di rappresentante di un membro del Comitato tec- nico.
17. Oltre all’esercizio dei poteri che gli sono conferiti dal presente regolamento, il presidente annuncia l’apertura e la chiusura di ogni seduta, dirigerà la discussione, darà la parola e, conformemente al presente regolamento, controllerà i lavori. Il pre- sidente potrà parimenti richiamare all’ordine un oratore se le osservazioni di quest’ultimo non sono pertinenti.
18. Durante la discussione di qualsiasi questione, una delegazione potrà presentare una mozione. In questo caso, il presidente delibererà immediatamente. Se la sua decisione è contestata, il presidente la metterà ai voti e, se non è invalidata, verrà mantenuta invariata.
19. Il Segretariato generale, o i membri del Segretariato ch’egli designerà, assume- ranno la segreteria delle riunioni del Comitato tecnico.
Quorum e votazioni
20. Il quorum sarà costituito dai rappresentanti della maggioranza semplice dei membri del Comitato tecnico.
21. Ogni membro del Comitato tecnico disporrà di un voto. Qualsiasi decisione del Comitato tecnico verrà presa alla maggioranza di almeno due terzi dei membri pre- senti. Indipendentemente dal risultato di una votazione su una data questione, il Comitato tecnico avrà la facoltà di presentare un rapporto completo al Comitato e al Consiglio di cooperazione doganale, indicando i diversi punti di vista espressi in occasione dei relativi dibattiti.
Lingue e documenti
22. Le lingue ufficiali del Comitato tecnico saranno l’inglese, lo spagnolo e il fran- cese. Gli interventi o le dichiarazioni pronunciate in una di queste tre lingue saranno immediatamente tradotti nelle altre lingue ufficiali a meno che le delegazioni non vi rinuncino all’unanimità. Gli interventi o dichiarazioni pronunciati in una lingua diversa saranno tradotti in inglese, spagnolo e francese alle stesse condizioni, ma all’occorrenza, la delegazione interessata fornirà la traduzione in inglese, spagnolo e
francese. L’inglese, lo spagnolo e il francese saranno le sole lingue utilizzate nei documenti ufficiali del Comitato tecnico. I memorandum e la corrispondenza sotto- posta all’esame del Comitato tecnico dovranno essere presentati in una delle lingue ufficiali.
23. Il Comitato tecnico redigerà un rapporto per ogni sessione e, se il presidente lo ritiene necessario, verbali e resoconti delle sue riunioni. Il presidente o il suo rappre- sentante presenterà un rapporto sui lavori del Comitato tecnico a ogni riunione del Comitato e a ogni riunione del Consiglio di cooperazione doganale.
Commissioni («panels»)
Allegato III
1. Le Commissioni istituite dal Comitato in base al presente accordo, avranno i compiti seguenti:
a) esaminare le questioni sottoposte dal Comitato;
b) procedere a consultazioni con le parti in causa e fornire ad esse tutte le pos- sibilità per arrivare a una soluzione reciprocamente soddisfacente; e
c) esporre i fatti nella misura in cui si riferiscono all’applicazione del presente accordo e a pervenire a delle conclusioni che aiuteranno il Comitato a for- mulare delle raccomandazioni o a deliberare sulla questione.
2. Per facilitare la costituzione delle Commissioni, il presidente del Comitato terrà un elenco indicativo ufficioso dei funzionari statali qualificati nel campo della valu- tazione in dogana e esperti in materia di relazioni commerciali e dello sviluppo eco- nomico. Questo elenco può anche includere persone che non siano funzionari di Stato. A questo riguardo, ogni Parte sarà invitata a indicare al presidente del Comi- tato, all’inizio di ogni anno, i nomi di uno o due esperti governativi ch’essa sarebbe disposta a mettere a disposizione per tale incarico. Se viene incaricato di formare una Commissione, il presidente, previa consultazione delle parti interessate e entro sette giorni da tale richiesta, proporrà la composizione della Commissione, che con- sisterà di tre o cinque membri, preferibilmente funzionari di Stato. Le parti diretta- mente interessate faranno conoscere il loro parere, entro sette giorni lavorativi, sulle designazioni dei membri della Commissione fatte dal presidente e non vi si oppor- ranno, salvo per ragioni cogenti.
I cittadini i cui governi siano parti di una vertenza, non potranno essere membri della Commissione chiamata a definirla. I membri di una Commissione ne fanno parte a titolo personale e non in qualità di rappresentanti del loro governo o di una organiz- zazione. I governi e le organizzazioni non impartiranno loro istruzioni riguardo alle questioni di cui la Commissione sarà investita.
3. Ogni Commissione stabilirà i suoi metodi di lavoro. Xxxxxxxxx parte che abbia un sostanziale interesse nella questione, e che lo abbia notificato al Comitato, avrà la possibilità di essere ascoltata. Ogni Commissione potrà consultare, chiedere infor- mazioni e pareri tecnici a qualsiasi fonte ch’egli riterrà appropriata. Prima di chie- dere informazioni o pareri tecnici a una fonte nella giurisdizione territoriale, la Commissione informerà il governo di tale parte. Le Parti dovranno rispondere senza indugio ed in modo esauriente a qualsiasi richiesta d’informazione che la Commis- sione ritenga necessaria o opportuna. Le informazioni riservate comunicate alla Commissione non dovranno essere divulgate senza formale autorizzazione della per- sona o del governo da cui provengono. Qualora siano richieste tali informazioni alla Commissione, ma la loro divulgazione da parte di tale Commissione non sia autoriz- zata, verrà fornito un riassunto non riservato autorizzato dalla persona o dal governo che ha fornito le informazioni.
4. Qualora le parti in causa non siano arrivate a una soluzione soddisfacente, la Commissione esporrà per iscritto le sue conclusioni. Il rapporto di una Commissione dovrebbe normalmente comprendere una motivazione delle sue conclusioni. Se è stato raggiunto un accordo tra le parti, la Commissione potrà, nel suo rapporto, limitarsi a esporre brevemente il caso segnalando che è stato risolto.
5. La Commissione dovrà basarsi sul rapporto del Comitato tecnico che sarà stato presentato conformemente all’articolo 20.4 del presente accordo, per esaminare i problemi che riguardano questioni di ordine tecnico.
6. Il tempo necessario per le deliberazioni varierà secondo i casi. Le Commissioni dovrebbero fare tutto il possibile per presentare le loro conclusioni, e, se del caso, le loro raccomandazioni al Comitato, senza ritardi ingiustificati e di norma entro tre mesi a partire dal giorno in cui sono state istituite.
7. Per incoraggiare le parti a pervenire a soluzioni reciprocamente soddisfacenti e per raccogliere le loro osservazioni, ogni Commissione dovrà dapprima sottoporre alle parti interessate la parte descrittiva del suo rapporto e successivamente sotto- porrà le sue conclusioni, oppure un riassunto delle sue conclusioni, in un termine ragionevole prima che vengano comunicate alle Parti al presente accordo.