Contract
Il gruppo Helsana comprende Helsana Assicurazioni SA, Helsana Assicurazioni integrative SA, Helsana Infortuni SA e Progrès Assicurazioni SA.
Edizione 1° gennaio 2011
Condizioni supplementari d’assicurazione (CSA)
COMPLETA – assicurazione integrativa di cura medica
Indice
In generale
1 Scopo
Prestazioni
2 Trattamenti medici ambulatoriali
3 Medicamenti
4 Prestazioni all’estero
5 Assistenza di persone
6 Costi di trasporto in Svizzera
7 Lenti, mezzi e apparecchi
8 Ortodonzia
9 Terapie particolari
10 Medicina complementare
11 Prevenzione
12 Promozione della salute
13 Protezione giuridica sanitaria
14 Protezione giuridica all’estero
Variante assicurativa
15 Copertura assicurativa contro gli infortuni
Varie
16 Trasferimenti
17 Assicurazione per bambini
18 Sospensione della copertura assicurativa
19 Tessera d’assicurato
Allegato I Allegato II
In generale
1 Scopo
Nell’ambito dell’assicurazione integrativa di cura medica COMPLETA, l’assicuratore corrisponde, in caso di necessità medica, prestazioni per trattamenti ambulatoriali secondo la tariffa privata da parte di medici non convenzionati, prestazioni per medicamenti non ammessi, prestazioni all’estero, assistenza di persone, costi di trasporto, lenti, mezzi e apparecchi, cure ortodontiche per bambini e terapie particolari.
La presente assicurazione corrisponde anche presta zioni per i costi di trattamenti ambulatoriali e stazio nari della medicina complementare, per le misure preventive e per la promozione della salute. Inoltre l’assicurazione integrativa COMPLETA comprende un’assicurazione di protezione giuridica sanitaria e un’assicurazione di protezione giuridica all’estero
di Helsana Protezione giuridica SA.
Prestazioni
2 Trattamenti medici ambulatoriali
In caso di trattamento ambulatoriale da parte di medici non convenzionati, psicoterapia esclusa, l’assicuratore corrisponde il 90% dei costi fatturati delle tariffe private riconosciute dall’assicuratore. Sono considerati medici non convenzionati i medici che, secondo l’articolo 44 capoverso 2 della Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal), rifiutano di fornire prestazioni conformemente a tale legge (cosiddetta ricusa).
3 Medicamenti
3 .1 I medicamenti prescritti dal medico che non rientra no nell’obbligo di prestazione dell’assicurazione
obbligatoria delle cure medicosanitarie sono assunti dall’assicuratore al 90% dei costi fatturati, purché
il relativo medicamento sia omologato presso l’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici (Swissmedic) per l’indicazione in questione.
3 .2 I prodotti riportati sulla lista dei preparati farmaceutici con applicazione particolare (LPFA) non vengono rim borsati. Tale lista viene costantemente aggiornata e può essere consultata presso l’assicuratore o se ne può richiedere un estratto.
4 Prestazioni all’estero
4 .1 Se la persona assicurata si reca all’estero per un trattamento ambulatoriale mirato, l’assicuratore
si assume il 90% dei costi fatturati, al massimo però CHF 1000.– per anno civile. L’assunzione dei costi per i trattamenti della medicina complementare è esclusa.
4 .2 In caso di un soggiorno temporaneo all’estero fino a un massimo di 12 mesi, si assumono i costi per i trattamenti acuti, ambulatoriali e stazionari, scientifi camente riconosciuti e mirati, a condizione che si tratti di un’emergenza e che il rientro a casa o il trasfe rimento in uno stabilimento di cura svizzero non siano ragionevolmente esigibili.
HEL-00020-it-0916-0008-36025
4 .3 Per i trattamenti ambulatoriali ai sensi del para grafo 4.2 sono corrisposti il 90% dei costi con riserva del paragrafo 21.1 lettera m CGA per le assicura zioni integrative di malattia.
4 .4 In caso di trattamento stazionario ci si deve rivolgere immediatamente all’assicuratore o all’orga nizzazione da esso designata. Se si rinuncia ad avvertire tale organizzazione, non vi è diritto alle prestazioni secondo il paragrafo 4.2.
4 .5 Prestazioni per le persone assicurate che sottostanno agli Accordi bilaterali sulla libera circolazione delle persone tra la Svizzera e l’Unione Europea (UE) rispet tivamente l’Associazione europea di libero scambio
(AELS): su presentazione di una fattura dettagliata emessa da un fornitore di prestazioni che esercita in un paese dell’UE o dell’AELS, l’assicuratore si fa carico di ogni partecipazione pecuniaria sostenuta dalla persona assicurata (franchigia, aliquota percen tuale, ecc.), in applicazione della legislazione vigente nel paese di soggiorno, e che supera i CHF 300.–.
Non hanno diritto a tale prestazione le persone assi curate che risiedono nei paesi dell’UE, in Islanda o
in Norvegia o vi soggiornano per gran parte dell’anno se le prestazioni sono state corrisposte nel paese di residenza o in Svizzera.
4 .6 Clausola di sussidiarietà
In deroga ai paragrafi 22.1 e 22.2 CGA AIM, tutte le prestazioni secondo le presenti condizioni generali e supplementari d’assicurazione sono corrisposte sempre a complemento di eventuali prestazioni di altri assicuratori privati. In tale contesto i costi sono indennizzati complessivamente una volta sola. La
copertura della presente assicurazione si limita a quella parte delle prestazioni che eccede le prestazioni di altri assicuratori. Se anche gli altri assicuratori corri spondono le prestazioni solo in via sussidiaria, trovano applicazione le norme di legge previste per il caso
di una doppia assicurazione.
5 Assistenza di persone
5 .1 Se all’estero una persona assicurata si ammala,
subisce un infortunio o un peggioramento inaspetta to e attestato dal medico di un disturbo cronico
oppure decede, l’assicuratore o l’organizzazione da esso designata assume le seguenti prestazioni:
a) azioni di salvataggio e trasporti, a condizione che
il medico incaricato dall’assicuratore o dall’organiz zazione da esso designata lo ritenga necessario;
b) azioni di ricerca ai fini del salvataggio e del recupero della persona assicurata. Al massimo CHF 20 000.– per persona assicurata;
c) rientro al domicilio o all’ospedale svizzero, a condi zione che il medico incaricato dall’assicuratore
o dall’organizzazione da esso designata lo ritenga necessario;
d) garanzia di assunzione dei costi nei limiti della coper tura assicurativa esistente se una persona assicurata deve sottoporsi a un trattamento ambulatoriale o stazionario all’estero;
e) se una degenza ospedaliera all’estero dura oltre
7 giorni, si assumono le spese di viaggio per la visita di una persona molto vicina a quella assicurata
nella seguente misura:
ea) per i costi documentati del viaggio di andata e ritorno al massimo quelli corrispondenti a un volo in classe economica;
eb) per i costi documentati di vitto e alloggio al massimo CHF 200.– al giorno per un totale di CHF 1000.– per caso di sinistro;
f) inoltre sono assunti i costi supplementari di viaggio in caso di rientro anticipato, fino a un massimo di CHF 500.–, per i seguenti eventi:
fa) se un accompagnatore vicino alla persona assicurata deve essere rimpatriato in seguito a malattia o infortunio;
fb) se una persona vicina si ammala gravemente, si infortuna gravemente oppure decede;
fc) se i beni al domicilio in Svizzera della persona assicurata sono gravemente danneggiati in seguito a scasso, a danni causati da incendio o acqua o a danni della natura;
fd) se in seguito a scioperi, epidemie o il venir meno dei trasporti pubblici non è possibile proseguire il viaggio secondo il programma entro 72 ore.
I costi supplementari dovuti a deviazioni e ritardi non sono coperti;
fe) se il sostituto sul posto di lavoro si ammala grave mente, subisce un infortunio grave o decede e
la presenza della persona assicurata sul posto di lavoro è indispensabile;
g) se a causa di una degenza ospedaliera non è possibile effettuare il viaggio di ritorno, i costi per il cambio di prenotazione del volo di ritorno. Se non è possibile cambiare la prenotazione, allora un volo di ritorno nella classe economica. Le prestazioni vengono corrisposte solo se non sussiste un’altra assicurazione viaggi
e presentando il biglietto aereo di ritorno scaduto. L’elencazione è esaustiva.
5 .2 La premessa per l’assunzione delle prestazioni secondo il paragrafo 5.1 è il ricorso alla centrale per le chiamate d’emergenza dell’assicuratore. Le presta zioni non sono corrisposte se non sono organizzate da tale centrale.
6 Costi di trasporto in Svizzera
Per i costi di trasporti di salvataggio, di recupero e
di emergenza in Svizzera e di trasporti da uno stabili mento di cura a un altro sul territorio nazionale, l’assicuratore o l’organizzazione da esso designata assume al massimo CHF 100 000.– per anno civile.
Il mezzo di trasporto utilizzato deve essere economico e appropriato.
7 Lenti, mezzi e apparecchi
7 .1 Per le lenti per occhiali e a contatto ottiche, l’assi curatore assume il 90% dei costi fatturati, comples sivamente al massimo CHF 300.– per anno civile.
I diritti a prestazioni per lenti dall’assicurazione
obbligatoria delle cure medicosanitarie vengono detratti dall’importo di cui sopra.
7 .2 Per i mezzi e gli apparecchi necessari, adeguati
al danno della salute e atti a migliorare funzioni fisiche pregiudicate, l’assicuratore assume il 90% dei costi fatturati, complessivamente al massimo CHF 1500.– per anno civile, premesso che vi sia una prescrizione medica. L’assicuratore allestisce una lista dei mezzi e degli apparecchi per i quali esiste un diritto a presta zioni. Tale lista viene costantemente aggiornata e può essere consultata presso l’assicuratore o se ne può richiedere un estratto.
7 .3 I mezzi e gli apparecchi riutilizzabili messi a disposi zione dalla Federazione svizzera per i compiti comu nitari degli assicuratori malattia vengono consegnati gratuitamente in prestito alla persona assicurata.
7 .4 I costi per l’esercizio, la manutenzione e la riparazione dei mezzi e degli apparecchi non sono assunti.
8 Ortodonzia
8 .1 Per i costi di cure ortodontiche e di chirurgia maxillo facciale, l’assicuratore assume per le persone assi curate, a partire dalla nascita fino al compimento del 20° anno d’età, il 75% dei costi fatturati, al massimo CHF 10 000.– per anno civile.
8 .2 I contributi dell’igiene dentale scolastica o giovanile vengono dedotti dalle prestazioni secondo il paragra fo 8.1.
8 .3 Le cure all’estero sono assunte a condizione che
il personale sanitario estero disponga di una forma zione equivalente a quella svizzera e i costi non siano superiori a quelli che risulterebbero in Svizzera.
9 Terapie particolari
9 .1 Per le terapie particolari prescritte dal medico, l’assi curatore assume al massimo il 75% dei costi di tratta mento fatturati. L’assicuratore definisce nei singoli casi se, tenendo conto della formazione professionale del terapista, un trattamento dà diritto a prestazioni.
9 .2 Il diritto complessivo per tutte le prestazioni secondo il paragrafo 9.1 ammonta al massimo a CHF 4500.– per anno civile.
9 .3 L’assicuratore allestisce una lista delle terapie che danno diritto alle prestazioni. Tale lista viene costan temente aggiornata e può essere consultata presso l’assicuratore o se ne può richiedere un estratto.
10 Medicina complementare
10 .1 Per i trattamenti ambulatoriali effettuati secondo i
metodi della medicina complementare, l’assicuratore rimborsa, in caso di necessità medica, il 75% dei costi fatturati, purché siano effettuati da un medico, da un naturopata riconosciuto dall’assicuratore o
da una persona riconosciuta dall’assicuratore per la pratica di una professione ausiliaria di medicina complementare. L’assicuratore allestisce una lista delle persone riconosciute per l’esercizio della medicina complementare. Tale lista viene costantemente aggior nata e può essere consultata presso l’assicuratore
o se ne può richiedere un estratto.
10 .2 I medicinali consegnati o prescritti dai medici o dai naturopati di cui sopra sono rimborsati al 75%.
10 .3 L’assicuratore può definire nei singoli casi se, tenendo conto della formazione professionale del terapista, un trattamento dà diritto a prestazioni. Non vi è diritto a prestazioni per le seguenti terapie:
a) astrologia;
b) guarigione spirituale, compresa la teleterapia;
c) pranoterapia;
d) magnetopatia;
e) ipnosi.
10 .4 Per i trattamenti stazionari prescritti dal medico effettuati secondo i metodi della medicina comple mentare in stabilimenti o case di cura riconosciuti dall’assicuratore, esso rimborsa i costi fatturati, al massimo comunque CHF 5000.– per anno civile.
10 .5 In caso di un soggiorno temporaneo all’estero fino a 12 mesi, sono assunti i costi per i trattamenti
ambulatoriali prescritti dal medico ed effettuati secon do i metodi della medicina complementare, purché la persona assicurata non si rechi all’estero allo scopo di effettuare il trattamento.
11 Prevenzione
11 .1 Per i provvedimenti di medicina preventiva eseguiti
o prescritti da un medico nell’ambito delle vaccinazio ni, delle visite profilattiche, delle terapie d’allena mento, della riduzione del peso per bambini e della disassuefazione dal fumo, l’assicuratore assume
il 90% dei costi fatturati, al massimo comunque CHF 750.– per anno civile.
11 .2 Per garantire la qualità vengono corrisposte prestazioni solo per i fornitori di prestazioni riconosciuti dall’as sicuratore. L’assicuratore tiene una lista dei provvedi menti e dei programmi riconosciuti nonché dei fornitori di prestazioni riconosciuti. Tale lista viene costante mente aggiornata e può essere consultata presso l’assi curatore o se ne può richiedere un estratto.
12 Promozione della salute
12 .1 Per i provvedimenti di promozione della salute, nell’ambito dei corsi per la schiena (compresi i pro grammi collaterali), del fitness, della gravidanza, dei corsi sull’alimentazione, del rilassamento e del movimento, come pure dei corsi su altri temi della salute, si assume per ogni ambito il 75% dei costi fatturati, al massimo comunque CHF 200.– per anno civile. Se nello stesso anno si eseguono più provve dimenti di promozione della salute in diversi ambiti,
la quota massima dei costi assunti complessivamente dall’assicuratore ammonta a CHF 500.– per anno civile.
12 .2 Per garantire la qualità vengono corrisposte presta zioni solo per i fornitori di prestazioni riconosciuti dall’assicuratore. L’assicuratore tiene una lista dei provvedimenti e dei corsi riconosciuti nonché dei fornitori di prestazioni riconosciuti. Tale lista viene costantemente aggiornata e può essere consul tata presso l’assicuratore o se ne può richiedere un estratto.
13 Protezione giuridica sanitaria
L’assicurazione integrativa di cura medica COMPLETA comprende una protezione giuridica sanitaria di Helsana Protezione giuridica SA.
Le condizioni generali d’assicurazione di tale assi curazione di protezione giuridica costituiscono parte integrante delle presenti CSA.
14 Protezione giuridica all’estero
L’assicurazione integrativa di cura medica COMPLETA comprende una protezione giuridica all’estero di Helsana Protezione giuridica SA.
Le condizioni generali d’assicurazione di tale assi curazione di protezione giuridica costituiscono parte integrante delle presenti CSA.
Variante assicurativa
15 Copertura assicurativa contro gli infortuni
La copertura assicurativa per conseguenze di infor tuni può essere esclusa. Le persone assicurate che hanno escluso la copertura assicurativa contro gli infortuni possono chiedere, fino al compimento del 70° anno d’età, l’ammissione o la riammissione nella copertura assicurativa contro gli infortuni.
Varie
16 Trasferimenti
Per evitare lacune nella copertura assicurativa, le persone assicurate che hanno compiuto il 20° anno d’età vengono trasferite automaticamente e senza nuovo esame del rischio nell’assicurazione per cure dentarie DENTAplus, variante Bronzo. In deroga ai termini di disdetta ordinari previsti dal paragrafo 10 CGA, tali persone hanno il diritto di recedere dall’assi curazione integrativa per cure dentarie DENTAplus, con effetto retroattivo, entro tre mesi dal trasferimento.
17 Assicurazione per bambini
I bambini possono essere assicurati a partire dal giorno della nascita, a condizione che la proposta d’assicurazione sia pervenuta all’assicuratore prima della nascita. In tal caso nell’assicurazione integrativa di cura medica COMPLETA non vengono applicate esclusioni di prestazioni per eventuali danni alla salute preesistenti.
18 Sospensione della copertura assicurativa
18 .1 Con una riduzione di premio il contraente può sospen dere il diritto alle prestazioni dell’assicurazione inte grativa di cura medica COMPLETA se può dimostrare che per l’assicurazione da sospendere esiste una
copertura altrove (contratto collettivo, assicurazione malattia aziendale, assicurazione all’estero, ecc.).
18 .2 Entro 30 giorni dalla cessazione dell’altra copertura assicurativa il contraente deve riattivare la copertura assicurativa, dopodiché i premi verranno adeguati ai sensi del paragrafo 12 CGA. In caso d’inosservanza di questo termine, per la continuazione delle assicu razioni si applicano le condizioni di una nuova ammis sione.
19 Tessera d’assicurato
Le persone assicurate ricevono una tessera d’assi curato ai sensi del paragrafo 28 CGA.
Allegato I
Condizioni generali di protezione giuridica Protezione giuridica sanitaria
(Edizione 1° gennaio 2009)
In generale
1 Introduzione
La protezione giuridica sanitaria è un prodotto
di Helsana Assicurazioni SA in collaborazione con Helsana Protezione giuridica SA.
Tutti i termini riferiti a persone usati nel testo sono intesi per ambo i sessi.
2 Assicuratore
Helsana Protezione giuridica SA è l’assicuratore
e s’impegna ad accordare le prestazioni assicurate secondo le seguenti condizioni.
3 Basi del contratto
Sono determinanti le seguenti condizioni generali
di protezione giuridica, la Legge federale sul contratto d’assicurazione, la Legge sulla sorveglianza
degli assicuratori e l’Ordinanza sulla sorveglianza.
Assicurazione
4 Oggetto dell’assicurazione
In relazione a un danno alla salute sono assicurate le seguenti controversie.
4 .1 Controversie in materia di diritto di responsabilità civile con fornitori di prestazioni. Sono assicurate le controversie in materia di diritto di responsabilità civile nei confronti di medici, dentisti, odontotecnici, igienisti dentali, chiropratici, ospedali o altri fornitori di prestazioni mediche riconosciuti dall’assicuratore e la cui attività è stata autorizzata dalle autorità sanitarie.
4 .2 Altre controversie in materia di diritto di responsa bilità civile
È assicurata la rivendicazione di pretese extraconrat tuali di risarcimento danni per danni alla salute nei confronti dell’autore del danno e della sua assicura zione di responsabilità civile.
4 .3 Controversie in materia di diritto assicurativo Sono assicurate le controversie nei confronti di assicuratori sociali e/o privati.
4 .4 Sussidiarietà
Nei casi secondo i paragrafi 4.2 e 4.3 esiste un diritto a protezione giuridica se e per quanto le pre stazioni non debbano essere corrisposte da un altro assicuratore.
5 Prestazioni
5 .1 La protezione giuridica sanitaria comprende le seguenti prestazioni:
– consulenza e spiegazioni dei diritti della persona assicurata;
– tutela degli interessi extragiudiziali e giudiziali;
– assunzione dei costi.
5 .2 Le prestazioni sono accordate fino a un importo mas simo di CHF 250 000.– (CHF 50 000.– per i casi
fuori dall’Europa) per ogni caso di sinistro assicurato e comprendono:
– onorari di avvocati;
– costi di perizie ordinate dal tribunale o da Helsana Protezione giuridica SA;
– spese giudiziarie e indennità ripetibili.
5 .3 Cessione
Le spese e le indennità processuali riconosciute a favore della persona assicurata devono essere cedute a Helsana Protezione giuridica SA nella misura in cui non superano le prestazioni effettiva mente corrisposte da quest’ultima.
6 Validità territoriale
La copertura assicurativa è valida in tutto il mondo.
Inizio e fine dell’assicurazione
7 Validità temporale
7 .1 Sono assicurate le persone che nel momento in cui subentra un caso di protezione giuridica hanno stipulato una relativa assicurazione integrativa.
7 .2 Con lo scioglimento di tale assicurazione
cessa anche il diritto alla protezione giuridica per i casi avvenuti successivamente.
7 .3 Il caso subentra al momento della violazione del diritto; nei casi di diritto assicurativo al momento in cui subentra l’evento assicurato.
Caso di sinistro
8 Obblighi in caso di sinistro
8 .1 Notifica del caso di protezione giuridica
La persona assicurata deve comunicare immediata mente il verificarsi di un caso di protezione giuridica per telefono, al numero d’emergenza riportato sulla tessera d’assicurato, oppure per iscritto.
8 .2 Collaborazione della persona assicurata
La persona assicurata deve fornire le dovute infor mazioni e notificare subito ogni evento in relazione al caso di protezione giuridica. Inoltre la stessa dovrà inoltrare senza indugio l’insieme delle comunicazioni a lei inviate direttamente, soprattutto dalle autorità.
Su richiesta devono essere forniti tutti i mezzi di prova. La persona assicurata deve autorizzare Helsana Protezione giuridica SA a consultare tutti gli atti relativi al caso, a contrarre accordi e a ricevere indennizzi. L’eventuale violazione colposa di tali obblighi autorizza a ridurre le prestazioni nella misura in cui ne siano derivati costi supplementari. Una violazione grave può autorizzare a negare le prestazioni.
9 Disbrigo del caso di sinistro
9 .1 Previa consultazione con la persona assicurata,
si prendono le misure necessarie atte alla tutela degli interessi della stessa.
9 .2 Nel caso in cui risulti necessario l’intervento di un avvocato, soprattutto per procedure giudiziarie o amministrative o allorquando sussistano conflitti
di interesse, la persona assicurata può proporne uno di sua scelta. Nell’eventualità in cui Helsana Prote zione giuridica SA non accetti tale scelta, la persona assicurata ha la possibilità di proporre tre altri avvo cati tra i quali dovrà essere stabilito a chi concedere il mandato.
9 .3 Se la persona assicurata dovesse decidere di cam biare il legale senza validi motivi, dovrà assumersi i costi derivanti da tale cambiamento.
Limitazione della copertura assicurativa
10 Esclusioni di prestazioni
La protezione giuridica non è accordata:
– per tutte le controversie che non risultano espressamente menzionate;
– in casi verificatisi prima della stipulazione della relativa assicurazione integrativa e del presente contratto collettivo d’assicurazione;
– in relazione a trattamenti psichiatrici o psicotera peutici errati;
– nel caso di una privazione della libertà a scopo d’assistenza;
– per controversie concernenti fatture o onorari;
– per controversie sui premi;
– per le richieste di risarcimento danni inoltrate nei confronti della persona assicurata;
– se il valore della controversia è inferiore a CHF 500.–;
– per i casi relativi a reati premeditati o provocati intenzionalmente;
– per i casi relativi a eventi bellici o a disordini;
– per i casi relativi a mere procedure di riscossione di crediti o a crediti ceduti;
– per controversie della persona assicurata con Helsana Protezione giuridica SA, i suoi organi o incaricati.
Varie
11 Modo di procedere in caso di divergenze d’opinione
11 .1 In caso di divergenze d’opinione tra Helsana Prote zione giuridica SA e la persona assicurata sull’ulte
riore conduzione della pratica, in particolar modo per i casi in cui Helsana Protezione giuridica SA giudica insufficienti le probabilità di successo, la persona assicurata ha la possibilità di richiedere l’apertura di una procedura arbitrale. L’arbitro sarà designato di comune accordo fra le parti. Per il resto la procedura si svolgerà conformemente alle vigenti disposizioni
del concordato sull’arbitrato.
11 .2 Se la persona assicurata desidera procedere a proprie spese e così facendo ottiene un risultato in sostanza migliore rispetto alla valutazione espressa dall’assi curatore, lo stesso provvederà a rimborsarle le spese di procedura sostenute nei limiti delle vigenti dispo sizioni contrattuali.
12 Foro competente
Per ogni controversia derivante dal presente contratto è riconosciuto il domicilio svizzero della persona assicurata oppure Aarau (sede di Helsana Protezione giuridica SA).
13 Disposizione transitoria
Nei casi secondo i paragrafi 4.2 e 4.3, il diritto alla protezione giuridica esiste a partire dal 1° marzo 2000.
Allegato II
Condizioni generali di protezione giuridica Protezione giuridica all’estero
(Edizione 1° gennaio 2009)
In generale
1 Introduzione
La protezione giuridica all’estero è un prodotto
di Helsana Assicurazioni SA in collaborazione con Helsana Protezione giuridica SA.
Tutti i termini riferiti a persone usati nel testo sono intesi per ambo i sessi.
2 Assicuratore
Helsana Protezione giuridica SA è l’assicuratore
e s’impegna ad accordare le prestazioni assicurate secondo le seguenti condizioni.
3 Basi del contratto
Sono determinanti le seguenti condizioni generali
di protezione giuridica, la Legge federale sul contratto d’assicurazione, la Legge sulla sorveglianza degli assicuratori e l’Ordinanza sulla sorveglianza.
Assicurazione
4 Ambito di validità personale
Durante il viaggio di andata e ritorno e il soggiorno per vacanze o per studi all’estero, la persona assicu rata ha diritto alla protezione giuridica in qualità di:
– conducente, detentore o proprietario del veicolo utilizzato;
– noleggiante di veicoli noleggiati all’estero;
– pedone;
– passeggero in qualsiasi mezzo di trasporto.
5 Oggetto dell’assicurazione
5 .1 Controversie in materia di responsabilità civile
È assicurata la rivendicazione di pretese di risar cimento danni per danni fisici o materiali subiti nei confronti dell’autore e della sua assicurazione di responsabilità civile. Sono escluse le pretese di risarcimento danni per furto, sottrazione, perdita di cose e uso abusivo di carte di credito.
5 .2 Controversie contrattuali
– Contratti relativi all’autoveicolo: rappresentanza per controversie derivanti da contratti di riparazione
e di noleggio del veicolo utilizzato durante il viaggio. Sono escluse le controversie risultanti da contratti d’acquisto e leasing.
– Contratti di viaggio: rappresentanza per controversie derivanti da contratti di viaggio con un’agenzia viaggi domiciliata in Svizzera, purché il foro competente sia situato in Svizzera e venga applicato il diritto svizzero.
– Contratti scolastici: rappresentanza per controversie derivanti da contratti stipulati con scuole all’estero, purché il foro competente sia situato in Svizzera e venga applicato il diritto svizzero.
– Contratti per carte di credito: rappresentanza per controversie con una ditta di carte di credito xxxxxxx xxxxx in Svizzera, purché la persona assicurata abbia osservato gli obblighi ai sensi del contratto relativo alle carte di credito.
5 .3 Controversie in materia di diritto assicurativo Sono assicurate le controversie nei confronti di
assicuratori sociali e/o privati con concessione d’eser cizio in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein, in relazione a un infortunio all’estero.
È inoltre accordata la protezione giuridica per contro versie con assicuratori esteri derivanti dal noleggio
di veicoli e barche a motore nonché di attrezzi sportivi non motorizzati usati per hobby.
5 .4 Procedure penali e amministrative
Rappresentanza in procedure penali e amministrative davanti ai tribunali penali e di polizia stranieri e nei confronti delle autorità amministrative all’estero in seguito alla violazione per negligenza della legislazione straniera.
6 Prestazioni
6 .1 La protezione giuridica all’estero comprende le seguenti prestazioni:
– consulenza e spiegazioni dei diritti della persona assicurata;
– tutela degli interessi extragiudiziali e giudiziali;
– assunzione dei costi.
6 .2 Le prestazioni sono accordate fino a un importo mas simo di CHF 250 000.– (CHF 50 000.– per i casi
fuori dall’Europa) per ogni caso di sinistro assicurato e comprendono:
– onorari di xxxxxx, comprese le spese di traduzione e autenticazione;
– costi di perizie ordinate dal tribunale, da Helsana Protezione giuridica SA o dai periti incaricati;
– spese giudiziarie e spese di procedura a carico della persona assicurata;
– spese ripetibili;
– spese d’esecuzione;
– pagamento anticipato delle cauzioni penali fino a un massimo di CHF 100 000.– (CHF 50 000.– per i casi fuori dall’Europa) onde evitare una detenzione pre ventiva in relazione a un caso coperto. La persona assicurata è tenuta a restituire tale importo;
– indennizzo per la comparizione necessaria in tribunale fino a un massimo di CHF 1000.–;
– costi di traduzione per sentenze giudiziarie fino a un massimo di CHF 500.–.
6 .3 Cessione
Le spese e le indennità processuali riconosciute a favore della persona assicurata devono essere cedute a Helsana Protezione giuridica SA nella misura in cui non superano le prestazioni effettivamente corrisposte da quest’ultima.
6 .4 L’assicurazione di protezione giuridica non assume risarcimenti danni e multe dovuti dalla persona assi curata né i costi a carico di un terzo responsabile.
7 Validità territoriale
La copertura assicurativa è valida fuori dalla Svizzera e dal Principato del Liechtenstein in tutto il mondo.
Inizio e fine dell’assicurazione
8 Validità temporale
8 .1 Sono assicurate le persone che nel momento in cui subentra un caso di protezione giuridica hanno stipulato una relativa assicurazione integrativa.
8 .2 Con lo scioglimento di tale assicurazione cessa anche il diritto alla protezione giuridica per i casi avvenuti successivamente.
8 .3 Il caso subentra al momento della violazione del diritto.
Caso di sinistro
9 Obblighi in caso di sinistro
9 .1 Notifica del caso di protezione giuridica
La persona assicurata deve comunicare immediata mente il verificarsi di un caso di protezione giuridica per telefono, al numero d’emergenza riportato sulla tessera d’assicurato, oppure per iscritto.
9 .2 Collaborazione della persona assicurata
La persona assicurata deve fornire le dovute infor mazioni e notificare subito ogni evento in relazione al caso di protezione giuridica. Inoltre la stessa dovrà inoltrare senza indugio l’insieme delle comuni cazioni a lei inviate direttamente, soprattutto dalle
autorità. Su richiesta devono essere forniti tutti i mez zi di prova. La persona assicurata deve autorizzare Helsana Protezione giuridica SA a consultare tutti gli atti relativi al caso, a contrarre accordi e a ricevere indennizzi.
L’eventuale violazione colposa di tali obblighi auto rizza a ridurre le prestazioni nella misura in cui ne siano derivati costi supplementari. Una violazione grave può autorizzare a negare le prestazioni.
10 Disbrigo del caso di sinistro
10 .1 Previa consultazione con la persona assicurata, si prendono le misure necessarie atte alla tutela degli interessi della stessa.
10 .2 Nel caso in cui risulti necessario l’intervento di un avvocato, soprattutto per procedure giudiziarie o amministrative o allorquando sussistano conflitti di
interesse, la persona assicurata può proporne uno di sua scelta. Nell’eventualità in cui Helsana Protezione giuridica SA non accetti tale scelta, la persona assi curata ha la possibilità di proporre tre altri avvocati tra i quali dovrà essere stabilito a chi concedere il mandato.
10 .3 Se la persona assicurata dovesse decidere di cam biare il legale senza validi motivi, dovrà assumersi i costi derivanti da tale cambiamento.
Limitazioni della copertura assicurativa
11 Esclusioni di prestazioni
La protezione giuridica non è accordata:
– per tutte le controversie che non risultano espressa mente menzionate;
– in casi verificatisi prima della stipulazione della relativa assicurazione integrativa;
– per le richieste di risarcimento danni inoltrate nei confronti della persona assicurata;
– per i casi relativi a reati premeditati o provocati intenzionalmente;
– per i casi relativi a eventi bellici o a disordini;
– per controversie della persona assicurata con Helsana Protezione giuridica SA, i suoi organi o incaricati;
– in casi in relazione alla partecipazione attiva a competizioni con veicoli a motore, barche a motore e velivoli;
– per controversie in relazione alla pratica di un hobby con barche e velivoli per la cui conduzione è necessaria una patente ufficiale.
Varie
12 Modo di procedere in caso di divergenze d’opinione
12 .1 In caso di divergenze d’opinione tra Helsana Prote zione giuridica SA e la persona assicurata sull’ulte
riore conduzione della pratica, in particolar modo per i casi in cui Helsana Protezione giuridica SA giudica insufficienti le probabilità di successo, la persona assicurata ha la possibilità di richiedere l’apertura di una procedura arbitrale. L’arbitro sarà designato di comune accordo fra le parti. Per il resto la procedura si svolgerà conformemente alle vigenti disposizioni
del concordato sull’arbitrato.
12 .2 Se la persona assicurata desidera procedere a proprie spese e così facendo ottiene un risultato in sostanza migliore rispetto alla valutazione espressa dall’assicu ratore, lo stesso provvederà a rimborsarle le spese di procedura sostenute nei limiti delle vigenti disposizio ni contrattuali.
13 Foro competente
Per ogni controversia derivante dal presente contratto è riconosciuto il domicilio svizzero della persona assicurata oppure Aarau (sede di Helsana Protezione giuridica SA).