CONTRATTO PER LA MESSA IN DISPONIBILITÀ DI LOCALI DA ADIBIRE AD USO BIGLIETTERIA CON OPERATORE NELLA STAZIONE DI [TBC]
CONTRATTO PER LA MESSA IN DISPONIBILITÀ DI LOCALI DA ADIBIRE AD USO BIGLIETTERIA CON OPERATORE NELLA STAZIONE DI [TBC]
GRANDI STAZIONI RAIL S.p.A., con sede legale in Roma, Via Giolitti, n. 34 con capitale sociale di Euro 4.304.201,10, R.E.A. di Roma n. 841620, iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma, Codice Fiscale e Partita IVA n. 05129581004, PEC [TBC], in persona [TBC] nella sua qualità di [TBC], giusta procura per atto del notaio [TBC] di seguito “GS RAIL”
E
[TBC] di seguito l’ “Impresa Ferroviaria e/o IF”
di seguito congiuntamente le “Parti” e ciascuna la “Parte”.
Premesso:
a) che, con contratto del 04 luglio 2016, Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., Ferrovie dello Stato Italiane
S.p.A. e FS Sistemi Urbani S.r.l. hanno concesso a GS RAIL la gestione, l’utilizzo e lo sfruttamento economico, per quanto oggetto del presente contratto, del complesso immobiliare della stazione ferroviaria di [TBC];
b) che, in forza del suddetto contratto, GS RAIL può, tra l’altro, provvedere alla stipula e gestione di tutti i contratti aventi ad oggetto l’utilizzo di immobili del patrimonio di competenza;
c) che in data [TBC] ha sottoscritto con Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (“RFI”) l’Accordo Quadro numero [TBC], con validità sino [TBC], e successivo Accordo Integrativo del [TBC]che ha prorogato la durata dell’Accordo Quadro fino al [TBC] (l’“Accordo”), avente ad oggetto la capacità di infrastruttura ferroviaria assegnata alla stessa;
d) che l’Impresa Ferroviaria, in base alla Delibera dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti (“ART”) n. 66 del 6 agosto 2015, ha richiesto immobili ad uso biglietteria con operatore nella stazione di [TBC];
e) che GS RAIL, per quanto oggetto del presente contratto, è gestore della stazione ferroviaria di [TBC];
f) che le Parti intendono pertanto sottoscrivere un contratto di concessione d’uso (“Contratto”) con il quale GS RAIL concede alla IF la porzione immobiliare meglio individuata nell’oggetto del presente Contratto, con decorrenza dalla data di effettiva consegna degli spazi alla IF, avvenuta il [TBC];
g) che le Parti riconoscono e si danno reciprocamente atto che l’uso della suddetta porzione immobiliare, è destinato ad un’attività connessa e dipendente all’attività di trasporto.
Tutto ciò premesso
Le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:
Articolo 1
VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI
Le premesse, gli allegati (“Allegati”), gli atti e i documenti richiamati dalle medesime e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.
Articolo 2 OGGETTO DEL CONTRATTO
GS RAIL concede in uso alla IF che accetta, l’Immobile ubicato nella Stazione di [TBC] identificato al Catasto Fabbricati di [TBC] al foglio [TBC] particella [TBC] porzione Sub [TBC] (parte), consistente in complessivi mq [TBC] da adibire ad uso biglietteria con operatore, meglio descritto nella planimetria di cui all’Allegato 1 del presente Contratto (“Immobile”).
L’Immobile, alla data della relativa consegna del [TBC], è stato accettato dalla IF nelle condizioni di fatto e di diritto in cui si trovava alla stessa data e riconosciuto idoneo all’uso pattuito.
L’Immobile è meglio individuato nella planimetria di cui all’Allegato 1 del presente Contratto e vengono accettati dalla IF nelle condizioni di fatto e di diritto in cui si trovano e riconosciuti idonei all’uso pattuito.
Le Parti si danno reciprocamente atto che la stipula del Contratto viene effettuata in stretta connessione con l’attività di trasporto svolta dalla IF e pertanto come atto negoziale ancillare all’Accordo o ai contratti di utilizzo che saranno sottoscritti dalla stessa in continuità temporale con l’Accordo stesso e a questi funzionalmente collegati, restando esclusa l’applicazione della Legge 392/78.
Articolo 3 VALIDITÀ DEL CONTRATTO
Il Contratto decorre dal [TBC], data di consegna dell’Immobile a [TBC], occorsa per soddisfare esigenze connesse al trasporto ferroviario, ed avrà scadenza pari a quella dell’Accordo di cui al punto c) delle premesse.
Il Contratto si riterrà rinnovato automaticamente a seguito di stipula di un nuovo Accordo in continuità con il precedente od a seguito di stipula da parte della IF di contratti di utilizzo dell’infrastruttura, in continuità temporale con l’Accordo.
Il rinnovo non avrà luogo nell’ipotesi in cui l’IF comunichi a GS RAIL a mezzo di raccomandata A/R o PEC, almeno 6 mesi prima della scadenza, l’intenzione di non voler rinnovare il Contratto. In tale ipotesi, alcun onere potrà essere addebitato alla IF, per effetto della sola comunicazione di disdetta.
Resta inteso tra le Parti che, alla luce della natura ancillare del Contratto, in caso di risoluzione ovvero scioglimento per qualsiasi ragione dell’Accordo o dei citati contratti di utilizzo dell’infrastruttura, si determinerà l’immediata cessazione del presente Contratto, con l’obbligo in capo alla IF di riconsegnare l’Immobile come previsto nel successivo art. 7.
Articolo 4
DESTINAZIONE DELL’IMMOBILE - DIVIETO DI SUBCONCESSIONE
L’IF - pena la risoluzione del presente Contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c. - si impegna a non mutare, anche solo temporaneamente o parzialmente, la destinazione d’uso dell’Immobile.
È fatto espresso divieto alal IF di subconcedere, in tutto o in parte, l’Immobile oggetto del presente Contratto.
Articolo 5 CESSIONE DEL CONTRATTO
È fatto espresso divieto alla IF, pena la risoluzione ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., di cedere in tutto o in parte il presente Contratto.
Ai sensi degli articoli 1406 e 1407 c.c., l’IF presta il proprio preventivo consenso alla cessione del Contratto.
Articolo 6
CORRISPETTIVO, TERMINI E MODALITÀ DI PAGAMENTO
Il corrispettivo annuo del presente Contratto è pari a complessivi € [TBC] (Euro [TBC]/00) oltre IVA.
Tale importo è stato determinato e potrà essere aggiornato nel corso di esecuzione del presente Contratto in applicazione di quanto previsto dalla normativa vigente e dai provvedimenti in materia dell’ART.
Il corrispettivo dovrà essere pagato dalla IF in 4 rate trimestrali anticipate che avranno scadenza a 60 giorni dalla data di ricezione della fattura fine mese, a condizione che GS RAIL provveda a far pervenire all’indirizzo PEC [TBC] le relative fatture entro il 1° giorno del secondo mese del trimestre precedente, in caso di ritardo nell’invio da parte di GS RAIL il pagamento sarà dovuto entro 90 giorni fine mese, dalla data di ricezione della fattura tramite mail all’indirizzo sopra indicato.
Nel caso in cui la prima rata non coincida con un intero trimestre solare, l’IF corrisponderà il relativo importo, proporzionato ai giorni in cui ha avuto in disponibilità l’Immobile, in occasione della fattura relativa al trimestre successivo.
I pagamenti verranno effettuati sulle seguenti coordinate bancarie intestate a GRANDI STAZIONI RAIL: [TBC]
Gli interessi di mora saranno calcolati ai sensi dell’art. 5 del D. Lgs. n. 231/2002.
Articolo 7
RESTITUZIONE DELL’IMMOBILE - MIGLIORIE E ADDIZIONI
Al cessare del Contratto, qualunque sia il motivo della cessazione, l’IF dovrà riconsegnare - entro e non oltre 10 (dieci) giorni lavorativi dall’intervenuta cessazione - l’Immobile nello stato medesimo in cui l’ha ricevuto al momento della presa in consegna.
Resta espressamente convenuto che, ove si rendesse necessario rendere disponibili ad altra Impresa ferroviaria - in applicazione della normativa vigente in materia di regolazione dell’utilizzo e della gestione dell’Infrastruttura ferroviaria, adibita a servizi ferroviari, ai sensi del D. Lgs 112/2015 e delle delibere adottate dall’ART - spazi per il medesimo utilizzo previsto dal presente Contratto, l’IF sarà obbligato a procedere alla restituzione dell’Immobile o porzione di Immobile che le sarà richiesto da GS RAIL, entro e non oltre i 60 giorni successivi alla ricezione della richiesta, restando onere di quest’ultima ogni relativo intervento di allestimento.
In caso di ritardata riconsegna dell’Immobile, l’IF sarà tenuto al pagamento, oltre al corrispettivo pattuito, anche di una penale pari a 5 (cinque) volte il corrispettivo giornaliero.
L’IF non potrà eseguire opere e/o addizioni, anche se costituenti migliorie e comunque progettati e diretti da un tecnico abilitato, senza il preventivo consenso scritto di GS RAIL.
Per tutte le opere, migliorie e addizioni che venissero eseguite dalla IF senza il preventivo consenso scritto di GS RAIL, quest'ultima potrà, a proprio insindacabile giudizio, chiedere la rimessione in pristino degli spazi a cura e spese della IF, ovvero mantenere in essere le opere già eseguite senza riconoscere nessun compenso, indennizzo c/o risarcimento alla stessa. Le opere realizzate legittimamente dalla IF, alla scadenza e/o risoluzione anticipata del presente Contratto, saranno mantenute da GS RAIL senza che nessun compenso e/o indennizzo sia dovuto.
Resta inteso che per le eventuali opere e/o migliorie e/o addizioni che venissero eseguite dalla IF nell’Immobile, quest’ultima sarà tenuta a richiedere, a propria cura e spese, e nel rispetto della normativa vigente, le eventuali autorizzazioni e/o permessi alle Autorità competenti, nonché a manlevare e tenere indenne GS RAIL da ogni e qualsiasi conseguenza pregiudizievole e/o richiesta di terzi che allo stesso dovesse derivare in conseguenza e/o a cagione della esecuzione di dette opere.
Articolo 8 RECESSO
L’IF ha la facoltà di recedere, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, dal presente Contratto, dandone avviso a GS RAIL, mediante lettera raccomandata A/R o PEC, almeno 6 mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione. In tale caso, l’IF sarà tenuta al pagamento esclusivamente dei corrispettivi dovuti sino alla data di efficacia del recesso o, se successiva, della effettiva riconsegna dell’Immobile.
Articolo 9 ISPEZIONE
L’IF si impegna, durante la vigenza del presente Contratto, a consentire al personale di GS RAIL o da essa incaricato, in ogni momento e con congruo preavviso, visite ispettive intese ad accertare le modalità e la corretta destinazione d’uso, nonché a controllare l’osservanza degli obblighi che incombono per legge o per Contratto sulla IF. Resta inteso che le visite ispettive verranno eseguite in modo da non intralciare l’attività svolta nell’Immobile.
Articolo 10 DIVIETO DI PUBBLICITÀ
È fatto divieto assoluto alla IF di far installare sull’Immobile oggetto del presente Contratto scritte, cartelli o installazioni pubblicitarie, in quanto il diritto di sfruttamento pubblicitario nel complesso di stazione è riservato a terzi, salvo diverso accordo scritto tra le Parti. È consentita esclusivamente l’apposizione di insegna sul fronte esterno dell’Immobile o scritte con la sola indicazione del tipo di attività svolta nell’Immobile, la denominazione ed il logo aziendale dell’impresa utilizzatrice, comunque previa approvazione del relativo progetto/layout da parte di GS RAIL.
Articolo 11
MANUTENZIONE DELL’IMMOBILE
È onere della IF la manutenzione ordinaria dell’Immobile oggetto del Contratto e dei relativi apparati interni che devono essere tenuti con cura e diligenza dalla stessa, garantendo la funzionalità ed il decoro e provvedendo a proprie spese all'esecuzione delle opere necessarie.
Sono altresì a carico della IF le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti nei limiti del presente articolo.
Sono a carico di GS RAIL le opere di manutenzione straordinaria civile ed impiantistica, nei termini di seguito specificati, necessari per mantenere l’Immobile idoneo all'uso convenuto.
È espressamente convenuto tra le Parti che sono a carico di GS RAIL gli interventi di modifica, aggiunta, trasformazione, adeguamento delle dorsali impiantistiche prescritti dalla legge a richiesta delle Autorità competenti, in materia di contenimento di consumi energetici, antinquinamento, sicurezza, antincendio, antinfortunistica, salubrità di ambiente, ad eccezione di quelli che siano richiesti in conseguenza della specifica attività svolta dal IF nell'Immobile, i quali saranno effettuati a cura e spese della IF stessa.
Con particolare riferimento all'adeguamento e/o manutenzione straordinaria delle dorsali impiantistiche, resta espressamente ed inequivocabilmente inteso che saranno a carico di GS RAIL gli interventi sui seguenti impianti:
• per gli impianti meccanici: centrali di produzione (caldaie, gruppi frigoriferi, etc.), stazioni di pompaggio dei fluidi, reti di distribuzione, sotto-centrali di scambio termico, unità trattamento aria principali, adduzioni fino alla perimetrazione degli spazi (esclusi apparati, terminali interni e reti di distribuzione interna);
• per gli impianti elettrici: cabine di trasformazione, rete elettrica di stazione, quadri elettrici principali (quadri generali bt, quadri di fabbricato), fino al quadro di zona attestato in prossimità degli spazi locali (esclusi apparati, terminali interni e reti di distribuzione interna).
Restano a cura e spese della IF gli interventi sui terminali, apparati interni, reti di distribuzione interne e le eventuali opere di adeguamento che si rendano necessarie ovvero opportune in conseguenza di specifiche esigenze della IF.
Alcun compenso, indennizzo e/o risarcimento sarà dovuto alla IF per le opere eventualmente eseguite direttamente dalla stessa, salvo che per opere di competenza di GS RAIL che questi non abbia tempestivamente posto in essere.
L’IF non potrà eseguire opere e/o addizioni, anche se costituenti migliorie e comunque progettati e diretti da un tecnico abilitato, senza il preventivo consenso scritto di GS RAIL.
Sarà tenuto inoltre a richiedere, a propria cura e spese, e nel rispetto della normativa vigente, le eventuali autorizzazioni e/o permessi alle Autorità competenti, nonché a manlevare e tenere indenne GS RAIL da ogni e qualsiasi conseguenza pregiudizievole e/o richiesta di terzi che allo stesso dovesse derivare in conseguenza e/o a cagione della esecuzione di detti lavori.
Resta peraltro inteso che sarà a carico della IF l’espletamento di tutti gli adempimenti tecnici e amministrativi eventualmente necessari per l’esecuzione dei predetti lavori.
Articolo 12 SOSTITUZIONE DELL’ IMMOBILE
L’IF, consapevole della particolare destinazione degli immobili ubicati negli ambiti ferroviari, concorda che GS RAIL, avuto riguardo alle esigenze connesse alla realizzazione di progetti di riqualificazione ovvero in presenza di comprovate esigenze connesse all’esercizio ferroviario, possa sostituire in tutto o in parte l’Immobile con altro idoneo ed equivalente, a proprio onere e cura, dandone comunicazione alla IF con preavviso di almeno 6 mesi, salvo comprovata urgenza dettata da motivi di ordine pubblico, di tutela della pubblica incolumità e/o da provvedimenti delle autorità competenti.
Resta convenuto che alla IF non spetti alcun risarcimento od indennizzo salvo il rimborso delle spese che da essa fossero sostenute (i) per la rimozione di attrezzature o arredi e (ii) per l’allestimento del nuovo Immobile.
A seguito della sostituzione dell’Immobile le Parti redigeranno specifico verbale ricognitivo.
L’Immobile concesso in sostituzione da GS RAIL dovrà essere consegnato alla IF idoneo allo svolgimento dell’attività, almeno 30 giorni prima della riconsegna a GS RAIL dell’Immobile sostituito.
Per effetto della sostituzione, il corrispettivo dovuto dalla IF per l’utilizzo dell’Immobile sostitutivo decorrerà dalla data di scadenza del termine di preavviso di cui sopra e sarà adeguato proporzionalmente, in aumento o in diminuzione, applicando la tariffa unitaria (€ mq/anno) vigente alla data in cui è avvenuta la sostituzione.
Resta inteso che in caso di modifiche definitive al perimetro dell’Immobile, le Parti procederanno a modificare e sostituire di comune accordo l’Allegato 1 al Contratto.
Articolo 13
ONERI ACCESSORI E SERVIZI
Sono a carico della IF e compresi nel corrispettivo di cui all’art. 6 che precede gli oneri accessori connessi al funzionamento delle parti comuni dell’impianto di stazione e gli oneri relativi alle forniture dei servizi e utenze centralizzati (es. acqua, energia climatizzazione e simili).
Restano invece a carico della IF e non compresi nella tariffa regolata e quindi nel corrispettivo di cui all’art.6, i costi comunque riferiti alle utenze dirette.
L’IF, ove richiesto da GS RAIL, si obbliga a realizzare, a completa propria cura e spese e secondo le indicazioni impartite da GS RAIL, il sezionamento degli impianti relativi alle utenze dirette e si farà carico della denuncia presso il competente organo del Comune e degli oneri relativi allo smaltimento di tutti i rifiuti ad essi collegati.
GS RAIL è sollevata da qualsiasi responsabilità in caso di interruzione dei suddetti servizi per cause ad essa non imputabili.
GS RAIL, in qualità di gestore integrato dei complessi di stazione del network, stante anche la complessità impiantistica e strutturale degli spazi locati, è disponibile a fornire alla IF servizi dedicati aggiuntivi (quali manutenzione ordinaria interna, interventi di manutenzione e migliorie interne dei locali di cui al precedente art. 11, pulizia interna dei locali, manutenzione e lavori interni a richiesta, ecc.) il cui onere non è ricompreso nel corrispettivo di cui all’art. 6.
Articolo 14 GARANZIA FIDEIUSSORIA
Entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente Contratto, a garanzia di tutti gli obblighi con lo stesso assunti, ivi incluso il pagamento delle penali previste nel presente Contratto, l’IF costituisce e presenta una fidejussione bancaria di € [TBC] (Euro [TBC]), pari a 3 (tre) mensilità del corrispettivo annuo, Iva inclusa, vigente alla data di sottoscrizione del presente Contratto, con escussione a prima richiesta, senza eccezioni e condizioni, stipulata con primario Istituto di Credito, di gradimento di GS RAIL, vincolata ed incondizionata a favore di GS RAIL e di durata annuale
L’importo della fideiussione dovrà essere adeguato in caso di variazioni del corrispettivo ai sensi dell’art. 6 del presente Contratto.
La predetta garanzia fideiussoria dovrà contenere espressamente (i) la rinuncia del fideiussione ad avvalersi dei commi 2 e 3 dell’art. 1957 c.c., (ii) la clausola di rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga all’art. 1944, comma, 2 c.c. e (iii) che le somme garantite siano esigibili a semplice richiesta da parte di GS RAIL, senza possibilità che vengano opposte eccezioni di qualsiasi natura e genere o che vengano richieste prove o documentazioni dell’inadempimento che ha dato luogo all’escussione stessa, in deroga all’art. 1945 c.c..
Il pagamento della somma garantita da parte del fidejubente dovrà avvenire entro e non oltre il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della richiesta.
GS RAIL ha diritto di valersi di volta in volta della citata fidejussione per ogni caso di inadempimento della IF agli obblighi assunti con il presente Contratto. In tali casi l’IF, entro 30 (trenta) giorni dall'avvenuta escussione, dovrà provvedere, pena la risoluzione di diritto ex art. 1456 c.c. del Contratto, alla ricostituzione della garanzia.
La mancata consegna della garanzia a GS RAIL entro il termine indicato attribuirà alla stessa la facoltà di risolvere il presente Contratto senza necessità di alcuna ulteriore formalità ai sensi dell’articolo 1456 c.c.
La fidejussione deve contenere l’esplicita previsione del rinnovo tacito ed automatico per ulteriori 12 mesi e così di seguito di anno in anno, fino al 180° giorno successivo al termine ultimo della durata contrattuale, a meno che non sia data disdetta, da parte della banca, a mezzo lettera raccomandata A/R o PEC che dovrà pervenire almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza originaria o prorogata. In caso di disdetta l’IF dovrà, a pena di risoluzione
ex art.1456 c.c. in danno e a spese della medesima, ricostituire entro e non oltre 30 giorni dalla data di disdetta la garanzia fidejussoria avente il contenuto sopra indicato. Tale fidejussione potrà essere svincolata previa autorizzazione scritta di GS RAIL all'Istituto garante quando siano stati pienamente regolarizzati e liquidati tra le Parti i rapporti di qualsiasi natura derivanti dal Contratto e non esistano danni o cause di danni possibili imputabili alla IF o ai suoi dipendenti, oppure a terzi, per il fatto dei quali l’IF debba rispondere.
L’IF, in caso di rinnovo del presente Contratto, dovrà prorogare e/o ricostituire entro e non oltre 30 giorni dalla data di scadenza del primo periodo di durata contrattuale, anche la garanzia fidejussoria avente il contenuto sopra indicato, a pena di risoluzione ex art.1456 c.c. in danno e a spese del medesimo.
Articolo 15
OBBLIGHI DELLA IMPRESA FERROVIARIA
L’IF si obbliga a mantenere l’Immobile in condizioni di massimo decoro e ad osservare e far rispettare ogni disposizione in vigore per la sicurezza, per la prevenzione dei danni, degli infortuni, degli incendi, per la tutela ambientale, nonché riguardanti la sanità, l’igiene e quant’altro attenga all’uso ed al godimento, impegnandosi altresì a mantenere efficienti gli impianti relativi e ad ottemperare a tutte le prescrizioni impartite al riguardo dalle pubbliche Autorità, esonerando GS RAIL da ogni responsabilità ad essa non riconducibile. Tutti gli adempimenti normativi cui è sottoposto l’IF sono completamente a sua cura e spese, e per l’ottemperanza degli stessi l’IF dovrà contattare, ove necessario, le strutture preposte di GS RAIL.
Articolo 16 OBBLIGHI DI GS RAIL
GS RAIL si impegna, dal momento della sottoscrizione del presente Contratto, a garantire il coordinamento della sicurezza tra i lavori di adeguamento dell’Immobile eventualmente svolti per proprio conto e quelli eseguiti dalla IF, o da ditta da quest’ultima incaricata.
Articolo 17 RESPONSABILITÀ – ASSICURAZIONI
L’IF, ai sensi dell’articolo 2051 del Codice Civile, è responsabile dei danni cagionati all’Immobile. In particolare, l’IF risponde per i danni e gli infortuni che, nel valersi delle facoltà consentite dal presente Contratto, potessero derivare a persone, cose ed impianti per inerzia, incuria o per mancata esecuzione dei lavori per i quali sia obbligato, per legge o per contratto, a provvedere.
Per tali eventuali danni l’IF s’impegna, fin d'ora, a sollevare e tenere indenne GS RAIL da qualsiasi pretesa derivante da terzi.
L’IF è responsabile sia verso GS RAIL sia verso i terzi di ogni abuso o trascuratezza nell’uso dell’Immobile e dei suoi impianti.
GS RAIL non assume alcuna responsabilità per danni occorsi all’Immobile o agli impianti della IF ivi presenti, dipendenti da atti vandalici, sabotaggi, furti o qualsiasi altra azione da parte di terzi.
L’IF dovrà provvedere a stipulare, per tutta la durata del Contratto e con decorrenza dall’inizio dei lavori di allestimento dell’Immobile, con compagnia di primaria importanza, prima dell’inizio dei suddetti lavori, trasmettendone copia a GS RAIL, le seguenti polizze assicurative:
a) polizza incendio a copertura sia del rischio di incendio/scoppio/esplosione dell’Immobile (“rischio locativo”) con massimale per sinistro, per il costo di ricostruzione a nuovo dell’Immobile, non inferiore ad € [TBC] (Euro [TBC]), sia del rischio di danni a terzi derivanti da incendio (“ricorso terzi”) per un massimale per sinistro non inferiore ad € [TBC] (Euro [TBC]) € [TBC] (Euro [TBC]);
b) polizza di responsabilità civile per danni a terzi – R. C. T. -, che dovrà coprire tutti i rischi connessi all’utilizzo dell’Immobile e/o all’espletamento dell’attività prevista nel Contratto, per un massimale unico per sinistro di € 5.000.000 (euro cinquemilioni).
Nelle predette polizze dovranno essere considerati “Terzi” GS RAIL, le Società del Gruppo Ferrovie dello Stato ed i dipendenti delle stesse e dovrà essere espressamente prevista la rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti di GS RAIL da parte dell’assicuratore (art. 1916 c.c.).
In alternativa alla costituzione di una nuova polizza assicurativa, l’IF potrà produrre copia dell’estensione di una polizza assicurativa esistente purché in essa sia esplicitamente prevista la copertura dei danni di cui al presente articolo.
L’IF si obbliga a mantenere in essere le suddette polizze per tutta la durata del Contratto ed a fornire, a seguito di richiesta di GS RAIL, evidenza della vigenza delle predette coperture assicurative e della inclusione nelle stesse degli Spazi.
La mancata stipula e/o il mancato rinnovo delle predette polizze e/o la mancata inclusione dell’Immobile nelle stesse comporterà il diritto di GS RAIL di risolvere il presente Contratto per fatto e colpa della IF ai sensi dell’articolo 1456 c.c., salvo l’obbligo per la stessa di risarcire tutti i danni eventualmente arrecati.
Articolo 18 RISOLUZIONE
Fermo quanto previsto dalle disposizioni generali del codice civile (art. 1453 e ss. c.c.) o da altre disposizioni contrattuali, e salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni, GS RAIL si riserva la facoltà di dichiarare la risoluzione di tutto o parte del presente Contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c., senza necessità di preventiva diffida e messa in mora e con semplice lettera A/R, in ciascuno dei seguenti casi:
a) violazione di una qualsiasi disposizione in materia antimafia nonché sopravvenienza, a carico dei legali rappresentanti della IF e dei suoi amministratori di provvedimenti e/o procedimenti di cui alla vigente normativa in tema di lotta alla delinquenza mafiosa;
b) gravi violazioni di legge;
c) mancato pagamento da parte della IF di almeno 2 ratei trimestrali di corrispettivo anche non consecutivi;
d) subconcessione abusiva o cessione, totale e/o parziale, a qualsiasi titolo, del presente Contratto;
e) mutamento d’uso dell’Immobile;
f) violazione degli obblighi previsti agli articoli 9, 10, 13, 14, 17 e 22 del presente Contratto;
g) cessazione, qualunque sia il motivo che l’ha determinata, dell’esercizio dell’attività di impresa ferroviaria;
h) sentenza definitiva di condanna passata in giudicato a carico della IF, o di uno o più degli amministratori, per violazione della normativa in materia di responsabilità delle persone giuridiche di cui al D.lgs.23l/2001 e s.m.i..
In tutti i casi di risoluzione l’IF dovrà rilasciare l’Immobile oggetto del presente Contratto libero da persone e cose, senza alcun diritto a indennizzo o risarcimento, entro 15 (quindici) giorni dalla dichiarazione di GS RAIL di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa. In caso di ritardata consegna trova applicazione quanto previsto all’art. 7 del presente Contratto.
Articolo 19 FORO
Resta convenuto tra le Parti che eventuali vertenze giudiziarie, comunque derivanti dal presente Contratto, saranno deferite in via esclusiva alla cognizione del Foro definito secondo l’ubicazione dell’Immobile.
Articolo 20 DOMICILIO
Agli effetti amministrativi, fiscali e giudiziari le Parti dichiarano di eleggere il proprio domicilio rispettivamente in: GRANDI STAZIONI RAIL S.p.A. in Xxxx - Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx x. 00;
l’IF [TBC].
Articolo 21
REGIME FISCALE, RINVIO AL CODICE CIVILE
Per quanto attiene alla disciplina delle imposte sul valore aggiunto i corrispettivi sono soggetti ad IVA per opzione da parte di GS RAIL ed a registrazione, a carico delle Parti secondo legge.
Articolo 22
CLAUSOLA DI TRASPARENZA, RINVIO AL CODICE ETICO E APPROVAZIONE SPECIFICA DELLE CLAUSOLE
L’IF, espressamente ed irrevocabilmente:
a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Contratto;
b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso imprese controllate o collegate, somme e/o altri corrispettivi a titolo di intermediazione o simili e comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto stesso;
c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme finalizzate a facilitare e/o rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del presente Contratto rispetto agli obblighi in esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
L’IF espressamente dichiara di ben conoscere le prescrizioni contenute nel Codice Etico adottato dal Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane visionabile sul sito internet xxx.xxxxxxxxxx.xx al fine di uniformare, ove compatibile, il proprio comportamento ai criteri in esso previsti, a pena di risoluzione del contratto ex art. 1456 c.c. e fatto salvo il risarcimento dei danni.
L’IF espressamente dichiara di ben conoscere le prescrizioni contenute nel Codice Etico adottato da GS RAIL, visionabile sul sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx e di impegnarsi a uniformare il proprio comportamento alle regole ivi previste, a pena di risoluzione del contratto ex art. 1456 c.c. e fatto salvo il risarcimento dei danni.
Le Parti si danno espressamente atto che, avendo esaminato ogni singola clausola, le disposizioni degli articoli 1341 e 1342 Cod. Civ. non trovano applicazione con riferimento al presente Contratto.
ARTICOLO 23 TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Finalità del trattamento e base giuridica
Nel corso dello svolgimento delle attività connesse all’affidamento e all’esecuzione del presente Contratto, ciascuna delle Parti tratterà dati personali riferibili a dipendenti e/o collaboratori dell’altra Parte, motivo per il quale ciascuna di esse si impegna a procedere al trattamento di tali dati personali in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento EU 679/2016 e al D.Lgs. 196/2003, così come modificato dal D.Lgs. 101/2018, in materia di protezione dei dati personali, nonché a tutte le norme di legge di volta in volta applicabili.
Le Parti si impegnano a condurre le attività di trattamento di dati personali sulla base dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza degli interessati, e solo ed esclusivamente per le finalità di affidamento ed esecuzione del presente Contratto (Base giuridica: Contrattuale), nonché degli eventuali obblighi di legge (Base giuridica: Legale).
Tipologie di dati personali
I dati personali raccolti nell’ambito delle fasi di affidamento ed esecuzione del presente Contratto rientrano nelle seguenti categorie:
Dati Comuni acquisiti direttamente dal contraente o dai dipendenti del contraente: dati anagrafici, codice di identificazione fiscale (di dipendenti o clienti), identificativi documenti di identità (n. patente/C.I./Passaporto), dati di contatto (PEC, e-mail, contatti telefonici), coordinate bancarie, dati economico/finanziari.
Dati del contraente acquisiti presso Pubbliche Amministrazioni e Autorità Giudiziarie nell’ambito della gestione degli adempimenti relativi all’affidamento o esecuzione del contratto: dati in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti.
I predetti dati saranno trattati con supporti informatici e cartacei in modo da garantire idonee misure di sicurezza e riservatezza.
Dati di contatto di Titolari e DPO
Per le fasi di affidamento ed esecuzione del presente Contratto i riferimenti dei Titolari del trattamento e dei rispettivi Data Protection Officer (DPO) sono:
Per Grandi Stazioni Rail S.p.A.:
Titolare del Trattamento per la fase esecutiva è Grandi Stazioni Rail S.p.A., rappresentata dall’Amministratore Delegato, contattabile all’indirizzo mail xxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx, con sede legale in Xxxx, Xxx Xxxxxxxx, x. 00.
Il Data Protection Officer è contattabile all’indirizzo mail xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx.
Per l’Impresa Ferroviaria
Titolare del Trattamento per la fase esecutiva è l’IF, rappresentato da [TBC], contattabile all’indirizzo mail [TBC], con sede legale [TBC].
Il Data Protection Officer è contattabile all’indirizzo mail [TBC]
Conservazione dei dati
I dati personali raccolti nell’ambito di cui al presente Contratto saranno trattati da ciascuna delle Parti limitatamente al periodo di tempo necessario al perseguimento delle finalità di cui sopra. Nel caso in cui esigenze di tipo contabile/amministrativo ne richiedano la conservazione per periodi più estesi, gli stessi saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a 10 anni dalla scadenza del presente Contratto.
Diritti degli Interessati
Il Regolamento EU 679/2016 (artt. da 15 a 23) conferisce agli interessati l’esercizio di specifici diritti. In particolare, in relazione al trattamento dei propri dati personali, gli interessati hanno diritto di chiedere l’accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione, l’opposizione e la portabilità; inoltre possono proporre reclamo, nei confronti dell’Autorità di Controllo, che in Italia è il Garante per la Protezione dei Dati Personali. A tal proposito, ciascuna delle Parti si impegna a garantire l’esercizio di tali diritti da parte degli interessati. Dichiara, inoltre, espressamente di aver debitamente informato i propri dipendenti e/o collaboratori ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento EU 679/2016.
Articolo 24 ALLEGATI
È annesso al presente Contratto e ne costituisce parte integrante e sostanziale il seguente allegato:
N. 1 – Planimetria dell’Immobile. [Luogo], lì [data]
Per GRANDI STAZIONI RAIL S.p.A. Per l’Impresa Ferroviaria