Regolamento
Provincia di Prato
Regolamento
generale per l’attività contrattuale
Testo approvato con Deliberazione C.P. n. 24 del 25.02.2004, modificato con Deliberazione C.P. n. 20 del 02.05.2012
REGOLAMENTO
GENERALE PER L’ATTIVITÀ CONTRATTUALE TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - Ambito di applicazione Art. 2 - Principi informatori Art. 3 - Forma dei contratti
Art. 4 - Divieto di cessione del contratto Art. 5 – Cessione del credito
Art. 6– Mandato all’incasso Art. 7 - Subappalto
Art. 8 - Durata e rinnovo Art. 9 - Inadempimento
Art. 10 – Foro competente e clausola compromissoria Art. 11- Prezzi
Art. 12 - Variazione dei contratti in corso di esecuzione Art. 13 - Contratti aperti.
Art. 14 - Accordi quadro Art. 15 - Cauzioni definitive Art. 16 - Spese contrattuali.
Art. 17- Avviamento al lavoro di soggetti svantaggiati
TITOLO II COMPETENZE E PROCEDIMENTO
Art. 18 - Programmi ed atti fondamentali
Art. 19 - Programmazione dell'attività contrattuale Art. 20 - Determinazione a contrattare
Art. 21 - Cauzioni provvisorie
Art. 22 - Documentazione antimafia
Art. 23 - Aggiudicazione e conclusione dei contratti Art. 24 - Stipulazione
Art. 25 - Ufficiale rogante Art. 26 - Diritti di segreteria
Art. 27 - Imposta di bollo, registrazione, trascrizione Art. 28 - Responsabile del procedimento
Art. 29 – Responsabile dell’esecuzione del contratto
TITOLO III DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER L'APPALTO DI OPERE PUBBLICHE
Art. 30- Principi generali
Art. 31 - Avvio dell'attività negoziale
Art. 32 - Incarichi esterni di progettazione
Art. 33 - Associazioni temporanee di imprese nei lavori pubblici Art. 34 - Finanziamento delle opere pubbliche
Art. 35 - Ulteriori garanzie per gli appalti di opere pubbliche.
TITOLO IV METODI E PROCEDURE NEI CONTRATTI
D’APPALTO
CAPO I Disposizioni generali
Art. 36 - Scelta del contraente Art. 37- Procedura negoziata
Art. 38 - Tipi di procedura negoziata
Art. 39 - Forme della procedura negoziata
Art. 40 - Invito alle procedure negoziate concorrenziali
Art. 41 - Modalità di svolgimento delle procedure concorrenziali Art. 42 - Utilizzazione delle procedure aperte
Art. 43 – Utilizzazione delle procedure ristrette. Art. 44 – Appalto concorso
Art. 45 - Norme comuni alle procedure con bando Art. 46 - Contenuto della lettera d’invito
Art. 47 – Modalità di presentazione delle offerte e documentazione Art. 48 - Procedure di aggiudicazione
Art. 49 - Composizione delle Commissioni di valutazione Art. 50 - Procedure telematiche.
CAPO II Albi
Art. 51 - Albo dei fornitori di beni e servizi a trattativa privata
TITOLO V ALTRI METODI E PROCEDURE PER L’ESECUZIONE DI LAVORI E PER L’ACQUISIZIONE DI BENI E
SERVIZI
CAPO I Contratti per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia
Art. 52 - Ambito di applicazione Art. 53 - Contratti di cottimo
Art. 54 - Scelta del contraente e forma del contratto Art. 55 – Verifica della prestazione
Art. 56 – Rinvio
TITOLO VI ACQUISTO, ALIENAZIONE E LOCAZIONE
Art. 57 - Acquisto e alienazione di beni immobili
Art. 58 - Acquisto di immobili, modalità di scelta del contraente Art. 59 - Beni immobili alienabili
Art. 60 - Modalità di alienazione degli immobili Art. 61 - Diritti di prelazione
Art. 62 - Fondi interclusi Art. 63 - Asta pubblica Art. 64 - Avviso d’asta
Art. 65 - Partecipazione alla gara Art. 66 - Esperimento della gara Art. 67 - Stipulazione dell’atto Art. 68 - Proroga dei termini Art. 69 - Revoca
Art. 70 - Ripetizione dell’asta Art. 71 - Agevolazioni del credito
Art. 72 - Locazione da terzi di immobili non abitativi
Art. 73 - Locazioni immobili non abitativi – scelta del conduttore
TITOLO VII CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE
Art. 74 - Definizione
Art. 119, D.Lgs. 8 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”.
Art. 43 della L. 27 dicembre 1997, n. 449 “Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica”.
Art. 75 - Finalità dei contratti di sponsorizzazione Art. 76 - Condizioni generali per la stipulazione Art. 77 - Attività sponsorizzabili
Art. 78 - Modalità di selezione dello sponsor Art. 79 - Valutazione delle offerte
Art. 80 - Modalità di pubblicizzazione dello sponsor Art. 81 - Modalità di contribuzione
Art. 82 - Il contratto di sponsorizzazione Art. 83 - Clausola generale di xxxxxx
TITOLO VIII PROCEDURE TELEMATICHE DI ACQUISTO
CAPO I Disposizioni generali
Art. 84 - Definizioni
Art. 85 - Ambito di applicazione Art. 86 - Finalità
Art. 87 - Principi organizzativi
CAPO II Le procedure telematiche: disposizioni comuni
Art. 88 - Sito acquisti on line
Art. 89 - Indirizzario delle imprese
Art. 90 - Comunicazioni e sottoscrizione dei documenti elettronici
CAPO III Asta telematica
Art. 91 - Identificazione Art. 92 - Abilitazione Art. 93 - Pubblicità
Art. 94 - Bando di asta telematica
Art. 95 - Documentazione per l’asta telematica
Art. 96 - Criteri e modalità di aggiudicazione dell’asta Art. 97 - Pubblicità delle sedute
CAPO IV Mercato elettronico
Art. 98 - Bando di abilitazione
Art. 99 - Abilitazione al mercato elettronico Art. 100 - Sospensione e revoca
Art. 101 - Disabilitazione dal mercato elettronico Art. 102 - Cataloghi dei prodotti abilitati
Art. 103 - Acquisti da cataloghi
CAPO V Disposizioni transitorie
Art. 104 - Documentazione
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - Ambito di applicazione
1. Il presente Regolamento disciplina l'attività contrattuale della Provincia in tutti i casi in cui il valore del contratto è da stimarsi inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, ovvero alle differenti soglie stabilite dal legislatore nazionale, per i vari settori di interesse;
2. Per gli incarichi professionali è adottato Regolamento speciale.
3. Quando il valore del contratto da stipulare è superiore alla soglia comunitaria, o alle diverse soglie stabilite dal legislatore nazionale, si applicano le leggi nazionali e comunitarie di riferimento. Il presente regolamento viene applicato in via sussidiaria.
1. L'attività contrattuale della Provincia, in tutte le sue fasi, persegue gli obiettivi della correttezza, trasparenza ed efficacia.
2. La Provincia dispone idonei mezzi per l'informazione, l'accesso e la partecipazione dei cittadini; il diritto di accesso è disciplinato con apposito regolamento.
3. La Provincia garantisce adeguata pubblicità delle procedure contrattuali.
4. La Provincia promuove in tutte le procedure contrattuali il rispetto delle norme di sicurezza dei lavoratori e la piena applicazione dei contratti collettivi di categoria.
1. I contratti conseguenti a procedure di licitazione privata ed asta pubblica sono stipulati nella forma di atto pubblico amministrativo, o di atto pubblico su consenso delle parti; i contratti preceduti da appalto concorso possono essere anche stipulati per scrittura privata con atto bilaterale contestuale.
2. I contratti preceduti da trattativa privata possono essere stipulati con scrittura privata. In particolare essa può assumere le seguenti forme:
a) atto separato di obbligazione costituito da lettera-offerta, sottoscritta dall'aggiudicatario ed accettata;
b) apposita determinazione dirigenziale;
c) corrispondenza, secondo gli usi del commercio;
d) obbligazione sottoscritta in calce al capitolato o disciplinare.
3. I contratti di locazione possono essere stipulati per scrittura privata. Qualora tali contratti abbiano durata ultranovennale essi devono essere stipulati per atto pubblico.
Art. 4 - Divieto di cessione del contratto
1. Il contratto stipulato con La Provincia può essere ceduto solo nei casi previsti dalla legge.
2. Al di fuori di tali casi ed in assenza di disciplina contrattuale di autorizzazione o di divieto, l’Amministrazione Provinciale può consentire alla cessione solo con adeguata
motivazione sulla opportunità di deroga nel caso concreto al generale divieto di cui al co. 1.
1. La cessione del credito derivante da un contratto stipulato con la Provincia ha effetto solo previa accettazione da parte dell’Amministrazione Provinciale debitrice1. Nelle ipotesi espressamente previste dalla legge la cessione ha effetto nei confronti della pubblica amministrazione qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente2.
2. Nel contratto occorre introdurre sempre apposita clausola con cui si dà atto che la validità della cessione del credito è subordinata all’accettazione della Provincia o al suo mancato rifiuto.
1. Il pagamento del corrispettivo contrattuale e di ogni altra somma o compenso spettante ai creditori può essere effettuato, con pieno effetto liberatorio per la Provincia, anche alle persone autorizzate a riscuotere in virtù di apposito mandato all’incasso o altro atto legittimante.
1. Il subappalto è ammesso solamente nei casi previsti dalla legge e con le modalità e le limitazioni ivi stabilite. Ove consentito l'Amministrazione può escludere il subappalto, prevedendo tale esclusione nel bando di gara.
1 Art. 9 L. 20 marzo 1865, n. 2248, All.E, “ Legge sul contenzioso amministrativo”
2 Art. 115, D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 « Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994 n. 109, e successive modificazioni”
3 Art. 1260, comma 2 c.c.
4 Art. 69, L. 18 novembre 1923, n. 2440 “Nuove disposizioni sull’amministrazione e sulla contabilità dello Stato”.
5 Art. 1344, c.c.
1. Nei contratti stipulati dalla Provincia devono essere stabiliti i termini di esecuzione delle rispettive prestazioni e deve essere determinata la durata del rapporto contrattuale.
2. E' vietata la conclusione di contratti contenenti clausole di rinnovo tacito salvo nei casi in cui tale possibilità è prevista dalla legge.
3. I contratti possono prevedere clausole di rinnovo espresso. A tal fine il Direttore del settore competente, non oltre i tre mesi precedenti la scadenza, ovvero entro un termine proporzionalmente ridotto nel caso di contratti di durata inferiore ad un anno, accerta la sussistenza di ragioni di convenienza alla rinnovazione, quali ulteriori sconti sul prezzo originariamente pattuito ovvero la conservazione di prezzi invariati, e previa decisione motivata comunica alla controparte la volontà di rinnovare il contratto.
4. I contratti per la fornitura di beni e servizi, che abbiano durata non inferiore all'anno, possono prevedere l'obbligo del fornitore di proseguire la medesima prestazione a richiesta della Provincia ed alle medesime condizioni, per un periodo massimo di norma non superiore a 90 giorni.
5. Per i contratti aventi durata inferiore all'anno può essere previsto il medesimo obbligo del fornitore per un periodo proporzionalmente ridotto.
1. Il Direttore del settore competente, valutato l’eventuale inadempimento del contratto e ritenuto che lo stesso non sia tale da comportare inaccettabilità della prestazione, può decidere che il contraente a sue spese corregga la prestazione stessa, ne elimini eventuali vizi e difformità, ovvero che vi sia la riduzione proporzionale del corrispettivo.
2. Sono fatte salve le altre facoltà previste dalla legge in caso di inadempimento dell'altro contraente.
3. Qualora il contratto stabilisca penalità per il mancato o l'inesatto adempimento, nonché per la ritardata esecuzione delle prestazioni, deve essere prevista la risarcibilità dell'eventuale danno ulteriore.
4. L'applicazione della penale è di competenza del Dirigente avente responsabilità di procedura per il contratto di cui trattasi, su segnalazione dell'Ufficio che cura l'esecuzione del contratto, ove diverso, con contestuale comunicazione alla Giunta.
5. Per le opere pubbliche si applicano le disposizioni di legge.
Art. 10 – Foro competente e clausola compromissoria
1. Le eventuali controversie relative all’interpretazione ed esecuzione dei contratti sono devolute al Foro della Provincia di Prato, salvo le ipotesi di competenza inderogabile per legge.
2. E' ammesso il ricorso all'arbitrato solo in casi speciali congruamente motivati ed espressamente disciplinati nel capitolato, con apposita clausola compromissoria.
1. I contratti devono prevedere prezzi invariabili, salvo che per i beni o le prestazioni il cui prezzo sia determinato per legge o per atto amministrativo e fermo restando quanto previsto dal successivo comma.
2. E' consentita la conclusione di contratti nei quali il corrispettivo sia determinato con indicazione del ribasso, fisso ed invariabile, rispetto ai prezzi di listino risultanti da apposite pubblicazioni.
Art. 12 - Variazione dei contratti in corso di esecuzione
1. I contratti devono contenere una clausola che preveda che qualora nel corso della esecuzione degli stessi si renda necessario un aumento o una diminuzione della prestazione, il contraente è tenuto ad assoggettarvisi agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto, sempre che le relative variazioni siano complessivamente contenute entro il quinto dell'importo contrattuale e non siano tali da alterare la natura della prestazione originaria.
2. I contratti possono prevedere l'assoggettamento del contraente a variazioni anche oltre il limite del quinto agli stessi prezzi, patti e condizioni.
1. E' consentita la conclusione di contratti in cui sia lasciata all'Amministrazione la successiva determinazione quantitativa delle prestazioni, nei limiti dell’importo massimo complessivo del contratto indicato dall’Amministrazione Provinciale.
2.Sono fatte salve eventuali norme di legge speciali che impongano all’amministrazione il rispetto di soglie minime.
3. Tali contratti devono comunque stabilire il prezzo unitario dei beni e servizi che il contraente, su richiesta dell'Amministrazione, è tenuto a prestare, anche in forma di ribasso sui listini risultanti da apposite pubblicazioni.
1. Al fine di razionalizzare l’acquisto di beni e servizi, nei limiti consentiti dalla normativa comunitaria e nazionale, la Provincia può concludere accordi quadro con uno o più operatori economici, al fine di definire in via generale le clausole essenziali di tutti i futuri contratti.
1. Coloro che contraggono obbligazioni con la Provincia sono tenuti a prestare cauzione per l'adempimento, secondo l'importanza e il contenuto di tali obbligazioni, in denaro od in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al corso del giorno di deposito della cauzione, ovvero mediante fideiussione bancaria o con polizza assicurativa che prevedano espressamente la rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale.
2. Per l'appalto di opere pubbliche la misura e le modalità della cauzione definitiva sono fissate per legge.
3. Per le forniture di beni e di servizi la misura della cauzione definitiva è, di norma, non inferiore al 5% dell'importo netto dell'appalto, salve speciali condizioni previste dalla legge o dal capitolato per particolari contratti e categorie di contraenti.
4. Lo svincolo della cauzione definitiva è disposto con il provvedimento dirigenziale che chiude il procedimento.
1. Ogni spesa connessa al contratto, compresi gli oneri fiscali, è sopportata dalle parti contraenti secondo quanto previsto dalle leggi o dalle consuetudini, salvo che, per esplicita convenzione, esse siano poste a carico di una delle parti.
2. L'Amministrazione indicherà al contraente l'importo delle spese del contratto e degli oneri fiscali a suo carico, salvo conguaglio, nonché il termine entro il quale effettuare il relativo versamento.
3. Verrà effettuata debita rendicontazione delle spese sostenute.
Art. 17- Avviamento al lavoro di soggetti svantaggiati
2. Nei capitolati relativi ai LL.PP., la Provincia può inserire raccomandazioni agli appaltatori tendenti ad incentivare l’avviamento al lavoro di soggetti svantaggiati.
TITOLO II COMPETENZE E PROCEDIMENTO
Art. 18 - Programmi ed atti fondamentali
1. Il Consiglio Provinciale adotta i programmi ed i necessari atti fondamentali per le opere pubbliche, gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permute, la gestione del patrimonio immobiliare.
Art. 19 - Programmazione dell'attività contrattuale
1. Nell’ambito del Piano Esecutivo di Gestione la Giunta delibera il programma dell'attività contrattuale per il relativo esercizio finanziario.
2. Sulla base della ricognizione dei bisogni da soddisfare, i responsabili dei singoli servizi propongono il programma delle prestazioni da acquisire mediante attività contrattuale. Nella proposta di programma sono inoltre indicate le eventuali alienazioni di
6 Art. 5, L. 8 novembre 1991, n. 381 “Disciplina delle cooperative sociali”.
beni immobili, nonché le cessioni di diritti di uso e le permute di beni a cui si ritenga opportuno procedere.
3. La Giunta delibera il programma dell'attività contrattuale tenendo conto delle proposte di cui al comma precedente ed apportandovi eventuali modifiche ed integrazioni.
Art. 20 - Determinazione a contrattare
1. La volontà dell’Amministrazione di provvedere mediante contratto deve essere espressa con apposita determinazione dirigenziale.
2. Mediante le determinazioni a contrattare devono essere specificati:
a) il fine che s’intende perseguire con il contratto;
b) l’oggetto del contratto e la sua forma;
c) le clausole ritenute essenziali e l’eventuale capitolato speciale;
d) la procedura ed i criteri di scelta del contraente.
3. L’atto deve essere congruamente motivato con particolare riguardo a quanto previsto dalla lettera d) del precedente comma.
4. La determinazione a contrattare, in particolare, deve contenere apposita prenotazione di impegno.
5. Le determinazioni a contrattare sono adottate dai dirigenti dei settori competenti sulla base delle indicazioni fornite dal programma di cui al precedente articolo. Qualora la determinazione abbia ad oggetto contratti non compresi nel programma, di cui all’articolo precedente, è necessario che la Giunta esprima il necessario indirizzo.
6. I progetti preliminari di opere pubbliche sono approvati con deliberazione della Giunta, mentre i progetti definitivi ed esecutivi vengono approvati con determinazione dirigenziale. Con tale determinazione si deve dare esplicitamente atto della coerenza del progetto definitivo con il progetto preliminare già approvato in Giunta. Laddove il progetto definitivo si discosti dal progetto preliminare, occorre modificare anche quest’ultimo, sottoponendolo ad una nuova approvazione della Giunta.
7. I capitolati per forniture e servizi sono approvati dal dirigente dell’ufficio cui nel PEG è attribuita la responsabilità per la relativa spesa.
Art. 21 - Cauzioni provvisorie
1. Per l'appalto di opere pubbliche la misura, le modalità ed il contenuto della cauzione provvisoria sono fissati per legge.
2. La cauzione provvisoria per la partecipazione alle gare per la fornitura di beni e servizi, da versare nell'importo e con le modalità indicate dal bando di gara o dalla lettera d'invito, è fissata di norma nella misura del 2% salvo casi particolari da specificare nel capitolato.
7 Art. 8, D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 157 “Attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi”.
Art. 5, D.Lgs. 24 luglio 1992, n. 358 “Testo unico delle disposizioni in materia di appalti pubblici di forniture, in attuazione delle direttive 77/62/CEE, 80/767/CEE, 88/295/CEE”.
Art. 22 - Documentazione antimafia
1. Prima della stipulazione del contratto, ove ne ricorrano i presupposti, dovranno essere eseguiti gli accertamenti prescritti dalla legislazione antimafia.
2. I contratti di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma secondo dell'art. 3 sono sottoposti alla condizione sospensiva dell'acquisizione della certificazione antimafia, ove prescritta.
Art. 23 - Aggiudicazione e conclusione dei contratti
1. I verbali di aggiudicazione provvisoria degli appalti devono sempre essere approvati con apposita determinazione del direttore competente, con la quale si provvede anche ad assumere il necessario impegno di spesa a favore dell’aggiudicatario.
2. Nel bando di gara e nel verbale occorre dare esplicitamente atto del fatto che il vincolo contrattuale tra le parti sorge quando la determinazione di aggiudicazione definitiva diviene esecutiva8. In mancanza di espressa previsione nel bando e nel verbale il vincolo contrattuale tra le parti sorge solo con la successiva sottoscrizione del contratto.
4. Alla determinazione di aggiudicazione definitiva segue sempre la stipulazione di apposito contratto nelle forme consentite dalla legge e dall’art. 3 del presente regolamento.
5. Ai fini della stipulazione del contratto l'Amministrazione invita il contraente a produrre la documentazione necessaria per la stipula dell'atto entro il termine comunicato di volta in volta e comunque non inferiore a 10 gg.. Qualora il contraente non adempia nel termine assegnato, ovvero presenti una documentazione incompleta o non corretta, l'Amministrazione può revocare l'aggiudicazione ed incamerare la cauzione; quanto sopra sarà fatto risultare dalla lettera di invito.
6. L'Impresa risultata aggiudicataria resta comunque vincolata alla propria offerta per il periodo indicato negli atti di gara.
1. I Dirigenti rappresentano la Provincia per la stipulazione di tutti i contratti.
2. Alla stipulazione dei contratti provvedono i Dirigenti degli Uffici cui compete la responsabilità di procedura.
1. I contratti per atto pubblico amministrativo sono rogati dal Segretario Provinciale o chi ne fa le veci.
2. Ai sensi di legge, il Segretario Provinciale osserva i principi e le norme che disciplinano l'attività notarile e conserva sotto la sua personale responsabilità, il repertorio e gli originali dei contratti in ordine progressivo di repertorio.
8 Cons. di Stato, Sez. V, sent. 2 aprile 2001, n. 1902.
9 Autorità di Xxxxxxxxx sui Lavori Pubblici, determinazione 2 ottobre 2002, n. 24.
Art. 26 - Diritti di segreteria
1. I contratti repertoriati della Provincia sono soggetti obbligatoriamente al pagamento dei diritti di segreteria.
2. L'Ufficio che cura la predisposizione dell'atto contrattuale determina l'ammontare dei diritti di segreteria quando dovuti.
Art. 27 - Imposta di xxxxx, registrazione, trascrizione
1. I contratti della Provincia sono assoggettati all'imposta di bollo ed all'onere ed all'imposta di registrazione secondo le disposizioni di legge, nonché alla trascrizione per quanto riguarda gli atti ad essa assoggettati.
2. Tutti i contratti di appalto stipulati per atto pubblico e per atto pubblico amministrativo, o per scrittura privata, sono assoggettati a registrazione secondo le disposizioni di legge.
3. L'Ufficio Contratti provvede, a richiesta degli Uffici interessati, a registrare i contratti per scrittura privata.
4. I contratti per scrittura privata soggetti ad IVA sono registrati solo in caso d'uso, ai sensi della normativa vigente.
Art. 28 - Responsabile del procedimento
1. Il direttore del settore competente, interessato al contratto, ovvero persona dallo stesso designata, è responsabile del relativo procedimento contrattuale ed è preposto a seguire l’intero iter, anche nelle fasi che eventualmente debbano svolgersi in uffici diversi o fuori dell’Amministrazione Provinciale.
2. Il Responsabile del procedimento provvede affinché la formazione del contratto avvenga regolarmente e nel modo più rapido, nel rispetto delle norme sulla pubblicità e delle altre regole procedurali. A tal fine, il responsabile cura i rapporti con i soggetti interessati in modo da garantire la loro partecipazione ed informazione, e tiene i necessari rapporti con tutti gli organi che intervengono nella formazione del contratto.
Art. 29 – Responsabile dell’esecuzione del contratto
1. Il direttore responsabile del settore competente, interessato al contratto, è responsabile del raggiungimento del risultato al quale l’operazione contrattuale è preordinata.
2. Il direttore può individuare un responsabile dell’esecuzione del contratto, con il compito specifico di seguire e monitorare tutte le fasi di attuazione del rapporto contrattuale.
3. Il responsabile dell’esecuzione verifica l’esatto adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto, per quanto concerne la qualità della prestazione e i tempi di esecuzione, sia sotto il profilo giuridico sia sotto il profilo gestionale.
4. Per i contratti ad esecuzione continuata o periodica sono attivati, ed eventualmente disciplinati con specifiche clausole contrattuali, strumenti di controllo e verifica diretti ad assicurare il migliore conseguimento degli obiettivi contrattuali e tali da
consentire un costante monitoraggio da parte del responsabile dell’esecuzione del contratto.
5. Il responsabile riferisce immediatamente, al direttore che lo ha nominato, sulle circostanze che determinino, o facciano temere, il verificarsi di irregolarità o rallentamenti, facendo proposte per il loro superamento ovvero segnalando le iniziative assunte a tal fine.
TITOLO III DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER L'APPALTO DI OPERE
PUBBLICHE
1. Al fine di accelerare le procedure in materia di appalti di LL.PP., l'Amministrazione utilizza gli strumenti degli accordi di programma e delle conferenze dei servizi come previsti dalla normativa vigente.
2. Per l'attuazione degli obiettivi definiti nel PEG, il Responsabile del procedimento, a norma della legislazione sui lavori pubblici, è autorizzato a convocare le conferenze dei servizi ed a rappresentare l'Amministrazione sottoscrivendo con pieni poteri gli atti conseguenti.
Art. 31 - Avvio dell'attività negoziale
1. Per l'avvio dell'attività negoziale è necessaria l'approvazione del progetto esecutivo, salvo i casi in cui la legge ritiene sufficiente il progetto definitivo.
Art. 32 - Incarichi esterni di progettazione
1. La predisposizione dei progetti preliminari è svolta delle strutture tecniche ed amministrative della Provincia. Nei casi previsti dalla legge si può ricorrere ad incarichi professionali.
2. Gli incarichi attinenti alla progettazione possono essere affidati a soggetti esterni all'Amministrazione esclusivamente nei casi e con l'osservanza delle norme stabilite dalla legislazione vigente in materia.
3. Il Regolamento per gli incarichi professionali può prevedere ulteriori norme per quanto non disciplinato da detta legislazione di riferimento.
Art. 33 - Associazioni temporanee di imprese nei lavori pubblici
1. Le imprese riunite possono partecipare come ATI di tipo orizzontale o di tipo verticale, ovvero anche di tipo misto se previsto nel bando, nei limiti consentiti dalla legge in relazione alla tipologia delle opere indicate nel bando di gara.
2. L'ATI invitata alla gara può presentare offerta nello stesso assetto o anche associando ulteriori imprese mandanti.
3. Dopo lo svolgimento della gara, l'ATI aggiudicataria non può cambiare la propria composizione se non nei modi e con i limiti indicati dalla legge.
4. La capogruppo, in aggiunta ai lavori della categoria prevalente, può eseguire anche quelli della categoria scorporabile.
Art. 34 - Finanziamento delle opere pubbliche
1. Nel caso in cui il progetto esecutivo di un'opera pubblica preveda che la stessa sia finanziata con mutuo da assumersi con la Cassa DD.PP. o un Istituto di Credito ordinario, il bando di gara e la lettera d'invito dovranno specificare che la stipula del contratto potrà avvenire solo e subordinatamente all'effettiva concessione del mutuo.
Art. 35 - Ulteriori garanzie per gli appalti di opere pubbliche.
1. Quando l'opera pubblica è finanziata in tutto o in parte con contributi dello Stato o di altri Enti pubblici e questi prevedano la non concessione o la restituzione del contributo nei casi in cui l'opera non venga realizzata nei termini indicati dallo stesso ente erogatore, il bando di gara dovrà contenere una clausola che tuteli la Provincia per la mancata corresponsione o la restituzione del contributo.
2. Il bando di gara stabilirà la misura della cauzione da prestarsi da parte dell'impresa aggiudicataria dell'appalto dell'opera pubblica con le modalità di cui all'art. 15 comma 1, tenendo conto delle direttive fornite dall'Amministrazione.
3. Nel caso in cui la cauzione sia prestata con fideiussione bancaria o assicurativa deve essere espressamente prevista la rinuncia all'obbligo della preventiva escussione del debitore principale.
4. E' sempre dovuta la cauzione definitiva nella misura dovuta per legge.
TITOLO IV METODI E PROCEDURE NEI CONTRATTI D’APPALTO
Art. 36 - Scelta del contraente
1. I procedimenti con cui la Provincia individua l’impresa aggiudicataria sono disciplinati dalle leggi dello Stato che prevedono le seguenti modalità:
a) Procedure aperte, in cui ogni impresa interessata può presentare offerta: pubblici incanti (o asta pubblica);
b) Procedure ristrette, in cui sono accoglibili soltanto le offerte delle imprese invitate dall’Amministrazione previa prequalifica a seguito di pubblicazione di bando: licitazione privata e appalto concorso;
c) Procedure negoziate, in cui le amministrazioni consultano le imprese di propria scelta previa o meno pubblicazione di bando o avviso e negoziano con una o più di esse i termini del contratto: trattativa privata.
Art. 37- Procedura negoziata10
lett. A - fornitura di beni e servizi;
1. Per gli appalti di servizi e forniture, salvi i casi disciplinati da apposite disposizioni di legge, la procedura negoziata è consentita:
a) quando lo svolgimento di altra procedura preceduta da bando non abbia dato luogo ad aggiudicazione per mancanza di partecipanti ovvero a causa della presentazione di offerte non ritenute valide;
b) allorché la natura delle prestazioni da acquisire renda impossibile stabilire le specifiche del contratto con sufficiente precisazione prescindendo da una valutazione della qualità del prodotto e servizio offerti mediante un rapporto di negoziazione con i partecipanti alla procedura, anche con l’apporto di esperti eventualmente esterni;
c) quando la prestazione oggetto del contratto, per ragioni tecniche o artistiche attinenti alla protezione dei diritti di esclusiva, non possa essere eseguita, come da documentazione informativa e parere del responsabile dell’Ufficio interessato, che da una impresa specifica;
d) in particolare, quando si tratti d’acquisto di macchine, strumenti od oggetti che una sola impresa può fornire con i requisiti e il grado di perfezione e di funzionalità richiesti;
e) quando l’urgenza non consenta l’indugio degli altri tipi di procedure;
f) quando si tratti di forniture e servizi da effettuare nell’ambito di ricerche, esperimenti e studi e che, per documentata informativa e parere del responsabile dell’ufficio interessato, possano essere richiesti soltanto ad una impresa determinata;
g) per l’affidamento allo stesso contraente di o servizi destinate al completamento, al rinnovo parziale o all’ampliamento di quelle esistenti, allorché il ricorso ad altri fornitori condurrebbe all’acquisto di materiale di tecnica differente il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbe difficoltà tecniche, o all’espletamento del servizio con modalità diverse incompatibili con il precedente, come da rapporto dell’Ufficio competente;
h) per l’affidamento allo stesso contraente di forniture o servizi necessari al completamento, al rinnovo parziale o all’ampliamento di quelli in corso, nel limite del 50% dell’importo relativo all’appalto iniziale; ovvero per la ripetizione di forniture e servizi analoghi già affidati allo stesso appaltatore mediante procedura aperta o ristretta, nella quale sia stata prevista tale possibilità, per un periodo massimo di tre anni;
2. I provvedimenti di affidamento nelle ipotesi di cui al comma precedente devono precisare i motivi del ricorso alla procedura negoziata.
lett. B - appalti di opere pubbliche
3. Per gli appalti di opere pubbliche, costituiscono comunque speciali ed eccezionali circostanze11 le ipotesi riconducibili a quelle di cui alle lettere f) e g), nonché l’ipotesi in cui per motivi sopraggiunti e urgenti è opportuno affidare a trattativa privata a impresa
10 X.X. 00 maggio 1924, n. 827 “Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato“.
D.Lgs. 24 luglio 1992, n. 358.
11 Art. 41 n. 6, X.X. 00 maggio 1924, n. 827.
che ha installato un proprio cantiere opere aggiuntive della stessa natura da eseguire sul posto dei lavori già appaltati.
Art. 38 - Tipi di procedura negoziata
1. La procedura negoziata può espletarsi in forma concorrenziale o non concorrenziale.
2. Si provvede, in linea generale, mediante procedure negoziate non concorrenziali allorché la prestazione idonea a soddisfare le esigenze dell’Amministrazione può essere resa soltanto da un soggetto determinato, nonché quando l’eccezionale urgenza sia motivatamente incompatibile anche con il tempo necessario per l’esperimento della procedura concorrenziale.
3. In particolare, l’impossibilità di ottenere altrimenti un’idonea prestazione deve risultare in considerazione del suo oggetto o delle modalità, anche di tempo e di luogo, di esecuzione, ovvero del coerente inserimento della prestazione da acquisire nella precedente attività contrattuale dell’ente o in rapporti contrattuali in corso.
4. Si ricorre alla trattativa privata diretta nelle ipotesi previste dalle lettere c), d), f) e
g) dell’articolo precedente e nell’ipotesi prevista dalla lettera e) del medesimo articolo quanto l’eccezionale urgenza sia motivatamente incompatibile anche con il tempo necessario per l’esperimento in forma concorrenziale, nonché nell’ipotesi specificatamente prevista all’articolo precedente per gli appalti di opere pubbliche.
5. Al di fuori delle ipotesi di cui ai commi precedenti si ricorre alla trattativa privata con procedura concorrenziale.
Art. 39 - Forme della procedura negoziata
1. La procedura negoziata è caratterizzata dalla libertà delle forme che il Dirigente può scegliere in funzione della specificità dell’oggetto dell’appalto, della tipologia delle imprese interessate, dell’urgenza del lavoro, della fornitura o del servizio e di ogni altro elemento caratterizzante l’appalto.
Art. 40 - Invito alle procedure negoziate concorrenziali
1. L’invito a partecipare a procedure negoziate concorrenziali può essere diramato con qualsiasi mezzo utile quale lettera, telecopia, telegramma, telefono e sistemi telematici nei limiti in cui sono consentiti.
2. L’invito a partecipare a procedure negoziate concorrenziali deve essere esteso ad un congruo numero di imprese nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia.
3. Xxxxxx comunque essere invitate alla gara ufficiosa almeno cinque imprese. Xxx l’Ufficio proponente non sia a conoscenza di un tale numero di imprese per il tipo di lavori, di servizio o di fornitura, di ciò deve essere dato atto e devono essere comunque invitate alla gara ufficiosa almeno due imprese.
Art. 41 - Modalità di svolgimento delle procedure concorrenziali
1. Gli appalti sono affidati all’impresa che, su parere motivato del Responsabile dell’Ufficio, ha formulato l’offerta da ritenere più vantaggiosa, considerati gli elementi di volta in volta utilizzabili, da indicare nell’invito di cui all’articolo precedente, quali: il prezzo, il termine di consegna, il costo di utilizzazione, il rendimento, la qualità, il carattere estetico e funzionale, il valore tecnico, la garanzia, l’assistenza tecnica, il servizio successivo.
Art. 42 - Utilizzazione delle procedure aperte
1. Al di fuori dei casi previsti dagli articoli precedenti, si provvede mediante procedure aperte qualora sussistano elementi che ne facciano presumere la maggior convenienza e non risulti opportuna una separata e preventiva valutazione dei requisiti soggettivi di coloro che potrebbero partecipare alla procedura.
2. Le procedure aperte si svolgono previa pubblicazione del bando di gara.
Art. 43 – Utilizzazione delle procedure ristrette.
1. Si provvede mediante procedure ristrette qualora non ricorrano i presupposti della procedura di cui al precedente articolo.
2. Le procedure ristrette si svolgono previa pubblicazione del bando di gara e successiva scelta dei soggetti da invitare alla procedura. Per gli appalti di opere pubbliche, il bando viene redatto d’intesa tra l’Ufficio Contratti e la Direzione competente, al fine di salvaguardare le necessarie peculiarità dei vari appalti ed evitare le eventuali difformità nelle clausole generali del bando; alla pubblicazione del bando provvede l’Ufficio Xxxxxxxxx.
3. La pubblicazione sul sito Internet della Provincia sostituisce ogni altra forma di pubblicazione non obbligatoria per legge.
4. La lettera d’invito viene redatta secondo le modalità di cui al successivo art. 43 del presente regolamento.
1. Si procede mediante appalto concorso quando alle Ditte partecipanti venga richiesta la predisposizione di un progetto.
Art. 45 - Norme comuni alle procedure con bando
1. L’Amministrazione rende noto l’avvio della procedura di scelta del contraente mediante pubblicazione di apposito bando. Tutti i bandi e avvisi sono pubblicati sul sito Internet della Provincia.
2. La pubblicità dei bandi di gara per le opere pubbliche avviene nelle forme di legge.
3. Per le forniture di beni e servizi per le quali la legge non detta le forme per la pubblicazione la pubblicità avviene mediante pubblicazione sull’albo pretorio e sul sito
Internet e, ove opportuno, per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e su almeno due quotidiani di interesse nazionale.
4. Il bando è l’atto fondamentale che, in conformità ed in attuazione della decisione di contrattare, pone le regole di svolgimento della procedura. Il bando specifica gli elementi utili per l’individuazione del contenuto del contratto, stabilisce requisiti, modalità e tempi per la partecipazione alla procedura ed indica il Responsabile del procedimento contrattuale.
5. Per le procedure negoziate con bando sono adottati bandi semplificati, anche nella forma di avvisi ed inserzioni secondo gli usi del commercio. Le domande di partecipazione alla procedura debbono essere presentate all'Amministrazione in forma scritta nelle modalità di volta in volta indicate.
6. Qualora non sia prevista apposita Commissione, il Dirigente Responsabile di procedura, con le eventuali collaborazioni necessarie, è competente a decidere sull’ammissione ed esclusione delle imprese che hanno richiesto di essere invitate, sulla base di quanto disposto per legge e contenuto nel bando di gara. I relativi provvedimenti, debitamente motivati, sono adottati con determinazione contenente, altresì, il numero delle imprese da invitare ma senza l’allegazione del relativo elenco, che resta segreto fino al momento della gara.
Art. 46 - Contenuto della lettera d’invito
1. Xxxxx quanto espressamente indicato di volta in volta ed oltre a quanto già indicato nel bando di gara, la lettera d’invito, necessaria nel caso di procedure ristrette, contiene:
a) il giorno, l’ora ed il luogo di svolgimento della gara;
b) il sistema di gara;
c) le modalità di formulazione e presentazione delle offerte;
d) i documenti da allegare all’offerta;
e) l’importo, le modalità di presentazione e la data di scadenza della cauzione provvisoria;
f) il luogo in cui è possibile prendere visione del Capitolato speciale d’appalto e dei relativi elaborati
Art. 47 – Modalità di presentazione delle offerte e documentazione
1. Le offerte dovranno essere presentate secondo le modalità indicate nel bando e nella lettera d’invito i quali indicheranno altresì gli elementi richiesti a pena di esclusione e quelli che potranno essere integrati.
Art. 48 - Procedure di aggiudicazione
1. Le operazioni di gara sono svolte da apposita commissione all’uopo nominata con apposito atto dirigenziale, composta secondo quanto stabilito all’art. 48 del presente regolamento.
2. E’ ammessa la possibilità che le operazioni di gara si svolgano in fasi successive e separate ove si rendano necessarie complesse verifiche dei documenti presentati ovvero del contenuto delle offerte.
3. Le sedute di gara possono essere sospese ove ritenuto necessario dal Presidente, in particolare, per la valutazione dell’ammissibilità delle offerte.
4. Nelle gare da aggiudicare con il sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa nonché nell’appalto concorso, nel giorno ed ora fissati nella lettera d’invito il Presidente della commissione procede pubblicamente all’apertura dei plichi contenenti la documentazione richiesta, di cui è redatto apposito verbale, e l’aggiudicazione, ove non possa essere contestuale è rinviata alla conclusione delle operazioni di valutazione.
5. Per i lavori pubblici le offerte anomale, ove non automaticamente escluse, vengono valutate a cura del Responsabile del Procedimento. Si farà luogo all’aggiudicazione definitiva con determinazione del Responsabile Unico del procedimento, a seguito della comunicazione del Presidente di gara.
6. Per le forniture di beni e servizi le offerte anomale vengono valutate dalla commissione di gara, previa eventuale richiesta di chiarimenti, ed il Direttore del settore competente provvederà ad aggiudicare con determinazione
Art. 49 - Composizione delle Commissioni di valutazione
1. Le Commissioni di appalto-concorso per l’appalto di lavori pubblici sono disciplinate per legge.
2. Le Commissioni di appalto-concorso per l’appalto di beni e servizi sono presiedute dal Dirigente responsabile di risultato o da un suo delegato.
3. Le Commissione sono composte, in modo da garantire in ogni caso il numero dispari di componenti, da:
a) Direttore del settore competente, in veste di presidente;
b) Dirigente o funzionario dell’ufficio gare e contratti o suo delegato;
c) Tecnico del servizio cui è destinata la specifica fornitura o, in sua assenza, un esperto anche esterno scelti in relazione alla fornitura oggetto dell’appalto.
4. La Commissione può affidare a sottocommissioni l’istruttoria delle offerte.
Art. 50 - Procedure telematiche.
1. Per l’acquisto di Beni e Servizi possono essere utilizzate procedure telematiche, secondo quanto dettagliatamente disciplinato nel titolo VIII del presente regolamento.
Art. 51 - Albo dei fornitori di beni e servizi a trattativa privata
1. Possono costituirsi Albi dei fornitori che possono essere interpellati per la partecipazione a procedure negoziate concorrenziali o trattative dirette, secondo le rispettive categorie e specializzazioni, suddiviso per forniture di beni e forniture di servizi ed, all’interno di questa partizione, per categorie merceologiche. Al fine della conoscenza
dell’Albo da parte degli interessati e della loro iscrizione, verrà pubblicato periodicamente avviso. La scelta delle ditte tra le iscritte all’Albo avviene di norma con criteri di rotazione.
TITOLO V ALTRI METODI E PROCEDURE PER L’ESECUZIONE DI LAVORI E PER L’ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI
CAPO I Contratti per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia
Art. 52 - Ambito di applicazione
1. L’acquisizione in economia degli interventi può avvenire:
a) in amministrazione diretta;
b) a cottimo fiduciario;
2. Per l’attività contrattuale che sia connessa alla esecuzione di lavori in economia si prescinde dalla adozione della determinazione a contrattare di cui al precedente art. 20.
3. Possono essere eseguiti in economia12:
a) Contratti di fornitura di beni e servizi necessari alla realizzazione di lavori in amministrazione diretta, nel limite di spese di 50.000,00 Euro;
b) Contratti di cottimo di importo non superiore a 200.000,00 Euro ;
Il limite degli importi è automaticamente adeguato in relazione ai diversi limiti fissati dalla normativa nazionale;
4. Agli effetti del precedente comma, per lavori in amministrazione diretta si intendono quelli che l’Amministrazione Provinciale esegue direttamente mediante proprio personale.
Per contratti di cottimo si intendono quelli con i quali si affida a ditte esterne la esecuzione dei lavori in economia.
5. Il Direttore competente, all’inizio di ciascun esercizio finanziario o successivamente in base alle necessità rilevate, effettua la ricognizione dei contratti da eseguire in economia nell’ambito delle categorie elencate al comma successivo.
6. Nel rispetto delle soglie indicate al precedente comma tre, sono eseguibili in economia i lavori rientranti nelle seguenti categorie generali:
b) manutenzione di opere ed impianti di importo non superiore a 50.000,00 Euro;
c) interventi non programmabili in materia di sicurezza e igiene;
d) lavori che non possono essere differiti, dopo l’infruttuoso esperimento della procedura di gara;
e) lavori necessari per la compilazione di progetti;
12 Art. 4, D.P.R. 20 agosto 2001, n. 384 “Regolamento di semplificazione dei procedimenti di spesa in economia”.
13 Artt. 19 e 20 della L. 11 febbraio 1994, n. 109 “ Legge quadro in materia di lavori pubblici”, e successive modificazioni e integrazioni.
f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell’appaltatore inadempiente, quando vi sia necessità ed urgenza di compiere i lavori.
7. Sono inoltre eseguibili in economia le spese per i beni e i servizi che per loro natura possono effettuarsi in economia, sulla base delle specifiche esigenze dell’Ente, e relative a:
a) organizzazione e partecipazione a convegni, conferenze, congressi, riunioni, mostre ed altre manifestazioni relative a materie istituzionali;
b) acquisto di libri, riviste, quotidiani, periodici, giornali, pubblicazioni di vario genere e rassegna stampa;
c) ideazione grafica, stampa, duplicazione di materiale vario e servizi tipografici;
d) servizi pubblicitari compresa la divulgazione di avvisi e bandi di concorso e di gara a mezzo stampa o altri mezzi di informazione e l’acquisto dei relativi spazi;
e) corsi aggiornamento del personale e di formazione;
f) iniziative di rappresentanza;
g) divulgazione bandi di gare, di concorso o altre comunicazioni a mezzo stampa o tramite altri mezzi di informazione;
h) servizi di facchinaggio, trasporto, spedizione e spese postali, telegrafiche e telefoniche;
i) fornitura di contrassegni legali, sigilli, bolli, francobolli, altri valori bollati;
j) rilegatura di libri e pubblicazioni, registri e altre raccolte di dati;
k) acquisto di coppe, medaglie, diplomi ed altri oggetti per premi;
l) acquisto veicoli in genere, ricambi ed accessori nonché noleggi, manutenzioni e rottamazioni;
m) acquisto di materiale di cancelleria, per ufficio, di mesticheria e quanto altro necessario beni mobili al funzionamento dei singoli Uffici/Servizi;
n) acquisto e manutenzione di attrezzature e beni mobili in genere, necessari al funzionamento dei singoli Uffici/Servizi;
o) servizi attinenti la vigilanza e la sorveglianza di immobili utilizzati dall’Amministrazione;
p) realizzazione spot e programmi televisivi e radiofonici;
q) servizi di assistenza, manutenzione e sviluppo soluzioni per il web, nonché acquisto di materiale informatico di vario genere e servizi informatici compresa la restituzione informatica di dati;
r) servizi di interpretariato, traduzione e assistenza linguistica;
s) servizi attinenti mostre ed altre iniziative culturali compresa la divulgazione di attività ambientali;
t) noleggio, acquisto, manutenzione e riparazione di arredi e attrezzature per uffici e scuole, di apparecchiature varie: telefoniche, antincendio, antifurto per scopi di protezione civile, e di attrezzature in genere;
u) assunzione in locazione di locali, mobili, arredi e attrezzature a breve termine;
v) polizze di assicurazione e servizi di brokeraggio assicurativo;
w) servizi di pulizia, derattizzazione, disinfestazione dei locali in uso all’Amministrazione;
x) acquisto vestiario e D.P.I. per dipendenti, nonché acquisto di biancheria, tessuti vari e servizi di piccola sartoria per il funzionamento dei servizi;
y) acquisto di medicinali, apparecchi e strumenti medicali, cassette di pronto soccorso, materiale per la pulizia e per l’igiene;
z) attrezzature e arredo, nonchè minuteria e materiale di consumo per la gestione del patrimonio di competenza provinciale ;
aa) acquisto di combustibile, materiale elettrico, idraulico, meccanico e di vario genere per automezzi e per interventi di manutenzione sul patrimonio;
bb) fornitura e consumo di acqua, gas, energia elettrica, utenze telefoniche e telematiche, compresi gli allacciamenti agli immobili, illuminazione e climatizzazione dei locali;
cc) fornitura di materiali per la pulizia, derattizzazione, disinfestazione e disinfezione degli immobili, delle infrastrutture, degli arredi e degli automezzi;
dd) acquisto di targhe in genere, materiali per la segnaletica stradale e/o attrezzature occorrenti per la manutenzione ordinaria degli impianti semaforici e di piccola illuminazione;
ee) servizi attinenti la pianificazione urbanistica e l’ambiente;
ff) servizi attinenti la gestione del verde di competenza provinciale e del patrimonio forestale;
gg) materiale e attrezzature didattiche, scientifiche e sportive;
hh) servizi attinenti la predisposizione e l’inoltro di dichiarazioni fiscali;
ii) acquisizione di beni e servizi per l'informazione turistica e la diffusione e conoscenza del territorio e dei prodotti tipici;
xx) spese e minute di ordine corrente non previste nei precedenti punti;
kk) fornitura di beni necessari al funzionamento delle strutture o ad altre necessità derivanti da compiti istituzionali;
ll) forniture accessorie e strumentali all’esecuzione di lavori o alla prestazione di servizi in economia;
mm) l’elencazione precedente è da ritenersi non esaustiva potendo essere eseguiti in economia anche interventi con caratteristiche simili o affini.
8. Ogni struttura dell’Ente può avvalersi del mercato elettronico (con procedure che consentono di effettuare approvvigionamento di forniture e di servizi direttamente da cataloghi predisposti da utenti selezionati attraverso un confronto concorrenziale) nonché dell’utilizzo di documenti informatici e di e-procurement, nel rispetto dei principi di parità di trattamento e di non discriminazione.
Art. 53 - Contratti di cottimo
1. Il contratto di cottimo deve contenere:
a) l’elenco dei lavori e delle somministrazioni;
b) i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l’importo di quelle a corpo;
c) le condizioni di esecuzione;
d) il termine di ultimazione dei lavori;
e) le modalità di pagamento;
f) le penalità in caso di ritardo ed il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista.
a) per servizi o forniture di importo pari o superiore a quarantamila euro e fino alle soglie di cui al comma 9 dell’art. 125 del D.Lgs. 163/2006, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante.
b) Per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento. E’ comunque consentita anche fino alla soglia di cui al comma 9 dell’art. 125 del D.Lgs. 163/2006 la trattativa con una sola ditta nei casi di urgenza o quando vi sia un solo soggetto in grado di eseguire l’intervento per la elevata specialità dello stesso.
2. Ai fini dell’applicazione dell’ultimo periodo del precedente comma per casi di urgenza si devono intendere quelli per i quali ogni ritardo nella loro risoluzione può comportare una possibile conseguente pericolosità per la incolumità o salute pubblica o quelli dalla cui immediata risoluzione risulti conveniente risparmio a fronte dei lavori o spese altrimenti necessari.
3. Nella lettera di invito mediante la quale si chiede al soggetto di presentare la propria offerta, ovvero in un apposito atto allegato alla stessa, devono essere specificati i criteri in base ai quali verrà individuato l’aggiudicatario.
4. Ai sensi dell’’articolo 125, comma 2, del decreto legislativo n. 163/2006, per ogni acquisizione in economia le stazioni appaltanti operano attraverso un responsabile del procedimento nominato ai sensi del combinato disposto degli artt.6 della L. 241/1990,
10 del D.Lgs. 163/2006 e 273 del D.P.R. 207/2010. Qualora il Responsabile del procedimento non sia nominato, ogni compito e responsabilità resta a carico del Dirigente Responsabile.
5. I contratti di importo superiore a 10.000,00 Euro sono conclusi per scrittura privata, mediante atto bilaterale contestuale; quelli di importo inferiore si possono concludere anche mediante le forme degli usi commerciali vigenti.
6. Si procede alla stipulazione del contratto anche nel caso in cui sia stato presentato un solo preventivo, purché l’offerta sia valida e vantaggiosa per la Provincia.
Art. 55 – Verifica della prestazione
1. I beni e i servizi sono soggetti rispettivamente a verifica, collaudo o attestazione di regolare esecuzione entro 20 giorni dalla acquisizione.
2. Il collaudo è eseguito dai soggetti nominati dal Direttore competente.
3. Il collaudo non può essere effettuato da coloro che abbiano partecipato al procedimento di acquisizione dei beni e servizi.
TITOLO VI ACQUISTO, ALIENAZIONE E LOCAZIONE
Art. 57 - Acquisto e alienazione di beni immobili
1. Si possono acquistare sul mercato immobiliare gli immobili necessari alle finalità della Provincia, accertata la convenienza del prezzo. I beni da acquistare dovranno essere liberi da qualsiasi onere, vincolo e gravame, da eliminarsi, ove esistenti, a cura del venditore prima della stipulazione del contratto, salva diversa e motivata delibera che potrà essere assunta dalla Giunta qualora la sussistenza di vincoli emerga successivamente alla deliberazione di acquisto.
2. Il prezzo del bene da acquistare deve essere valutato nella sua congruità dall’ufficio Patrimonio.
3. Quando si procede alla vendita di bene immobile il cui valore catastale sia pari o superiore alla somma determinata biennalmente dal Servizio Patrimonio, il prezzo di stima viene fissato in base ad una valutazione integrata da un professionista esterno di fiducia della Amministrazione Provinciale.
Art. 58 - Acquisto di immobili, modalità di scelta del contraente
1. All’acquisto di beni immobili si procede mediante trattativa privata nei casi in cui la specificità dell’oggetto del contratto non consenta l’espletamento di una procedura di gara.
2. In tutte le altre ipotesi occorre avviare idonee forme di selezione pubblica, tramite la pubblicazione di un avviso.
Art. 59 - Beni immobili alienabili
1. Possono essere alienati gli immobili facenti parte del patrimonio disponibile della Provincia e quelli del patrimonio indisponibile per i quali sia cessata la destinazione a pubblico servizio.
2. Per i beni demaniali l’eventuale alienazione deve essere preceduta da idoneo provvedimento di sdemanializzazione.
Art. 60 - Modalità di alienazione degli immobili
1. La Giunta presenterà ogni anno all’approvazione del Consiglio l’elenco dei beni provinciali per i quali si intendono avviare le procedure di alienazione.
14 D.P.R. 2001 20 agosto 2001, n. 384.
2. All’alienazione dei beni provinciali si provvede con determinazione dirigenziale previo espletamento delle procedure di cui agli articoli seguenti.
Art. 61 - Diritti di prelazione
1. Nel caso di alienazione di un bene immobile su cui, a norma delle vigenti disposizioni o per altra legittima causa, esista un diritto di prelazione il bene è offerto al titolare di tale diritto al prezzo di stima.
2. Il diritto di prelazione è esteso a coloro i quali utilizzano un bene del patrimonio indisponibile che sia posto in vendita quando sia cessata la destinazione a pubblico servizio.
3. I soggetti beneficiari dovranno essere, oltre che in possesso di un valido titolo, in regola con il pagamento dei corrispettivi e dei relativi oneri accessori.
4. L’offerta di cui al primo comma dovrà essere formalizzata tramite notifica agli occupanti e contenere l’indicazione del prezzo richiesto, dalle condizioni alle quali la vendita dovrà essere conclusa e l’invito specifico ad esercitare o meno il diritto di prelazione nel termine perentorio di 60 giorni dalla data di notifica dell’offerta, salvo che la legge o il titolo da cui la prelazione deriva non stabiliscano un termine diverso.
5. L’accettazione dell’offerta alle condizioni prospettate deve avvenire con atto notificato a mezzo di ufficiale giudiziario contenente la prova della costituzione della cauzione pari al 10% del prezzo e comunque non superiore a 20.000 Euro. La cauzione, qualora non sia versata in tesoreria, può essere costituita anche da fideiussione bancaria o assicurativa; in tal caso la fideiussione deve espressamente prevedere la rinuncia al beneficio dell’escussione del debitore principale.
0.Xx procede alla vendita a trattativa privata per i terreni che possono essere classificati come fondi interclusi o parzialmente interclusi la cui utilità, quali beni a se stanti, sia ridotta a causa delle limitazioni di uso derivanti dalla interclusione e sia tale da rendere il valore di mercato sensibilmente inferiore a quello complementare in relazione alle proprietà limitrofe.
2. In tali fattispecie l’Amministrazione provinciale procederà all’alienazione del bene a trattativa privata ,nei modi stabili dall’articolo precedente, ovvero, qualora il fondo sia libero, si procederà egualmente alla trattativa privata ,individuando il contraente mediante avviso di gara informale, da pubblicarsi all’Albo Pretorio della Provincia cui potranno partecipare esclusivamente i proprietari dei fondi limitrofi, identificati a seguito di apposito accertamento, ai quali sarà data comunicazione in forma adeguata del procedimento di alienazione in corso.
3. Nel caso suddetto l’alienazione sarà disposta a favore di colui che avrà offerto l’aumento maggiore sul prezzo di stima fissato dall’ufficio Patrimonio.
1. Si procede alla vendita mediante asta pubblica degli immobili che risultino liberi da persone e cose, ovvero non siano classificabili come fondi interclusi, secondo le procedure di cui agli articoli seguenti.
2. In taluni casi, in considerazione di particolari ragioni di interesse pubblico legate a circostanze oggettive o alle caratteristiche dei potenziali contraenti, i beni immobili possono essere alienati a soggetti individuati in modo diretto. In questo caso, deve essere data idonea motivazione del mancato ricorso all’asta pubblica.
1. L’avviso d’asta è pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito Internet della Provincia almeno 30 giorni prima di quello fissato per la gara.
2. Possono essere previste altre adeguate forme di pubblicità sui quotidiani di interesse nazionale e locale, nonché in ogni altra forma ritenuta opportuna dalla 3. Amministrazione Provinciale.
3. L’avviso deve indicare:
a) l’Autorità che presiede all’incanto, il luogo, il giorno e l’ora e le modalità di svolgimento della gara;
b) il bene oggetto d’asta;
c) il prezzo posto a base di gara;
d)i termini e le modalità per la presentazione delle offerte, le modalità di aggiudicazione e quelle per il pagamento del prezzo definitivo;
e) gli uffici comunali presso i quali far pervenire l’offerta;
f) il responsabile del procedimento.
Art. 65 - Partecipazione alla gara
1. L’asta viene effettuata con il metodo delle offerte segrete al rialzo.
2. La offerta segreta, in plico sigillato controfirmato sui lembi di chiusura, redatta in carta legale, dovrà pervenire nei termini specificati nell’avviso di gara.
Art. 66 - Esperimento della gara
1. L’asta si terrà nel luogo nel giorno ed ora specificati nell’avviso d’asta e chiunque vi abbia interesse sarà ammesso a parteciparvi ed assistere alla apertura dei plichi contenenti le offerte segrete nonché alle operazioni di redazione del relativo verbale.
2. L’asta sarà considerata valida anche in presenza di una sola offerta. Le offerte per essere valide debbono essere di importo pari o superiore al prezzo di base d’asta indicato nel bando.
3. Con specifico verbale sarà dichiarata l'aggiudicazione provvisoria al concorrente che ha presentato la maggiore offerta, procedendo nei modi indicati dalla legge15 qualora si abbiano due o più offerte di uguale importo.
4. L’aggiudicazione sarà sospensivamente condizionata al versamento alla Tesoreria Provinciale, entro 10 giorni dalla gara, di una cauzione pari all’10% del prezzo di aggiudicazione e comunque non superiore a 20.000 Euro. In caso di inadempimento dell’aggiudicatario provvisorio trascorso il termine di cui sopra si può procedere ad aggiudicare il bene al concorrente che ha presentato l’offerta immediatamente inferiore.
5. L’aggiudicazione non tiene luogo del contratto.
Art. 67 - Stipulazione dell’atto
1. La stipulazione dell’atto deve avvenire entro 4 mesi dall’aggiudicazione definitiva. Tutte le spese relative e consequenziali dell’atto stesso faranno capo all’aggiudicatario.
2. Il pagamento del residuo prezzo deve avvenire in unica soluzione al momento del rogito, mediante esibizione di quietanza originale rilasciata dal Tesoriere Provinciale a seguito di versamento allo stesso di assegno circolare non trasferibile intestato al Tesoriere Provinciale. Non è prevista la possibilità di dilazioni di pagamento.
1. Il termine di quattro mesi, fissato per la stipula dell’atto di compravendita, potrà essere prorogato una sola volta e per non più di tre mesi se l’acquirente abbia presentato richiesta di mutuo e questo non sia stato ancora erogato per cause indipendenti dalla volontà del soggetto.
1. Qualora la stipulazione del contratto non avvenga nei termini stabiliti per fatto dell’interessato o non vengano rispettate le condizioni di vendita, l’atto con cui si dispone l’alienazione verrà revocato e sarà trattenuta dall’Amministrazione Provinciale la cauzione versata.
Art. 70 - Ripetizione dell’asta
1. Qualora la procedura di vendita del bene a seguito di esperimento di asta o di trattativa privata dia esito negativo, potrà ripetersi la procedura di vendita mediante asta pubblica con il ribasso di 1/5 sul prezzo inizialmente fissato, subordinando l’aggiudicazione definitiva all’esercizio degli eventuali diritti di prelazione.
15 Art. 77, X.X. 00 maggio 1924, n. 827.
Art. 71 - Agevolazioni del credito
1. La Provincia può promuovere d’intesa con Istituti di Credito agevolazioni sul credito nei confronti degli acquirenti del patrimonio provinciale.
Art. 72 - Locazione da terzi di immobili non abitativi
1. Si possono acquisire in locazione immobili necessari alle finalità della Provincia tramite trattativa privata preceduta ove possibile, da gara ufficiosa. Si potrà prescindere dalla gara ufficiosa, considerata la specificità dell’oggetto del contratto, in corrispondenza delle finalità da perseguire.
2. Il canone del bene da locare deve essere valutato nella sua congruità dall’ufficio Patrimonio.
Art. 73 - Locazioni immobili non abitativi – scelta del conduttore
1. La locazione di immobili del patrimonio disponibile della Provincia ha luogo, previo avviso pubblico, tramite procedura negoziata con gara ufficiosa.
2. In taluni casi, in considerazione di particolari ragioni di interesse pubblico legate a circostanze oggettive o alle caratteristiche dei contraenti, il contratto di locazione può essere stipulato con soggetto individuato in modo diretto. In questo caso, deve essere data idonea motivazione del mancato ricorso alla procedura concorrenziale.
3. Alla scadenza del contratto di locazione è espressamente escluso il rinnovo tacito. Il contratto sarà rinegoziato con il conduttore purchè questi risulti essere in regola con il pagamento dei canoni e dei relativi oneri accessori ed accetti le nuove condizioni determinate dall’Amministrazione Provinciale.
4. La locazione di immobili ad associazioni senza fini di lucro a carattere socio- culturale, assistenziale, sportivo è disciplinata da apposito Regolamento.
TITOLO VII CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE
2. Il corrispettivo dovuto dallo sponsor a favore dell’Amministrazione Provinciale può consistere in una somma di denaro, ovvero nella fornitura di beni e servizi di vario genere.
16 Art. 119, D.Lgs. 8 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”.
Art. 43 della L. 27 dicembre 1997, n. 449 “Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica”.
Art. 75 - Finalità dei contratti di sponsorizzazione
1. I contratti di sponsorizzazione sono diretti a:
a) recuperare maggiori risorse per l’Ente che consentano, anche indirettamente, di migliorare la qualità dei servizi e delle attività della Provincia;
b) acquisire consulenze specializzate, servizi, lavori, beni e attrezzature a favore dell’Amministrazione Provinciale che consentano di innalzare gli standard qualitativi dei servizi e delle attività della Provincia;
c) supportare, in qualsiasi altra forma, progetti e attività della Provincia.
Art. 76 - Condizioni generali per la stipulazione
a) perseguimento di interessi pubblici;
b) esclusione di conflitti di interesse tra attività della Provincia e attività privata;
c) conseguimento di un risparmio di spesa.
2. I contratti di sponsorizzazione devono risultare coerenti con i fini generali dell’Ente e non possono comunque ledere la dignità istituzionale dello stesso.
3. La stipulazione dei contratti di sponsorizzazione non deve, in ogni caso, alterare l’imparzialità dell’Amministrazione Provinciale o suscitare nei privati l’impressione di un rapporto conflittuale o concorrenziale con la pubblica amministrazione.
Art. 77 - Attività sponsorizzabili
1. I contratti di sponsorizzazione possono essere stipulati per migliorare la qualità dei servizi relativi a:
a) attività culturali, sportive e ricreative;
b) attività in campo sociale e assistenziale;
c) attività di promozione del territorio, sia sotto il profilo della salvaguardia ambientale, sia sotto il profilo della manutenzione di parchi, verde pubblico e aree pubbliche;
d) attività di valorizzazione del patrimonio provinciale e dell’assetto urbano, in relazione a piccoli interventi di manutenzione e alla fornitura di arredi urbani;
e) attività di promozione turistica;
f) attività di innovazione tecnologica;
g) servizio di tesoreria;
h) attività di progettazione, direzione dei lavori, esecuzione e collaudo di opere pubbliche;
2. I contratti di sponsorizzazione, purchè compatibili con le finalità e i limiti indicati agli articoli precedenti, possono essere stipulati in ogni altro settore di competenza provinciale.
17 Art. 43 della L. 27 dicembre 1997, n. 449.
Art. 78 - Modalità di selezione dello sponsor
1. La Giunta Provinciale, su proposta dei settori competenti, individua annualmente con il P.E.G. le attività e le manifestazioni programmate per cui si intende attivare rapporti di sponsorizzazione e approva il relativo bando di selezione pubblica.
2. La Giunta, inoltre, individua nel Piano Esecutivo di Gestione i settori nel cui ambito può rendersi opportuno, in futuro, il ricorso a procedure specifiche di selezione di sponsor, mediante apposito bando predisposto dal Direttore del settore competente.
3. Nel bando deve essere indicato:
a) breve descrizione del tipo di attività o manifestazione da realizzare tramite sponsorizzazione;
b) il costo presunto dell’attività o della manifestazione;
c) l’importo minimo della sponsorizzazione;
d) le modalità di diffusione dell’immagine dello sponsor;
e) criteri di valutazione delle offerte presentate.
4 Il bando per la selezione degli sponsor viene pubblicato mediante affissione all’Albo pretorio della Provincia e del Provincia e mediante pubblicazione sul sito Internet della Provincia per almeno 30 giorni consecutivi.
Art. 79 - Valutazione delle offerte
1. L’esame delle proposte pervenute nei termini e nei modi indicati nel bando è effettuata da apposita commissione, presieduta dal Direttore del settore competente.
2. I criteri di valutazione possono riguardare:
a) le componenti economiche dell’offerta;
b) la capacità di porre in relazione l’attività sponsorizzata con altri circuiti di pubblicizzazione propri dello sponsor;
c) qualità tecnica ed estetica dei prodotti finiti, modalità di realizzazione dei lavori offerti e mezzi a disposizione dello sponsor per la prestazione del servizio;
3. E’ possibile scegliere più sponsor per la medesima attività o manifestazione, anche fino a concorrenza dell'importo presunto dell’iniziativa.
Art. 80 - Modalità di pubblicizzazione dello sponsor
1. L’attività di pubblicizzazione che la Provincia deve assicurare allo sponsor può essere realizzata nei seguenti modi:
a) inserimento del logo, marchio o nome nel materiale pubblicitario relativo a manifestazioni e iniziative organizzate dalla Provincia;
b) inserimento del logo, marchio o nome nel sito web della Provincia di Prato, sia in riferimento a specifiche iniziative, sia in relazione alla generica attività istituzionale della Provincia;
c) mediante forme di pubblicizzazione particolarmente visibili all’esterno, come cartelloni, targhe o altri mezzi ritenuti idonei allo scopo;
d) mediante abbinamento del logo, marchio o nome dello sponsor al nome e al logo della Provincia;
2. In ogni caso, le specifiche modalità di pubblicizzazione dello sponsor devono essere dettagliatamente previste nel contratto di sponsorizzazione.
3. L’Amministrazione Provinciale cura direttamente la realizzazione delle varie forme di sponsorizzazione, ovvero vigila sulla corretta realizzazione della stessa da parte dello sponsor. Se vengono riscontrate difformità rispetto a quanto pattuito o scorrettezze nella realizzazione della sponsorizzazione, l’Amministrazione Provinciale può invitare lo sponsor a regolarizzare le forme di pubblicizzazione . Se lo sponsor non si adegua a quanto indicato dall’Amministrazione Provinciale, si può procedere alla risoluzione del contratto secondo le regole generali.
Art. 81 - Modalità di contribuzione
1. La Provincia riceve il contributo dallo sponsor e provvede ad emettere fattura, a titolo di sponsorizzazione, per un importo corrispondente.
2. Qualora il corrispettivo assicurato dallo sponsor consista in beni, lavori o servizi lo sponsor provvede a fatturare alla Provincia l’importo dei beni, servizi o lavori secondo quanto stimato nel contratto di sponsorizzazione. La Provincia, a sua volta, rilascia fattura per uguale importo a titolo di sponsorizzazione.
3. Nel caso di insegne o cartelli, lo sponsor è obbligato al pagamento dell’imposta sulla pubblicità, secondo la normativa vigente.
4. Nel contratto le parti possono concordare che lo sponsor paghi direttamente ai terzi creditori dell’Amministrazione Provinciale, nella misura pattuita, le spese necessarie per la realizzazione dell’attività o della manifestazione sponsorizzata. In questi casi la fattura è rilasciata allo sponsor direttamente dal terzo creditore.
Art. 82 - Il contratto di sponsorizzazione
1. Il contratto di sponsorizzazione può avere ad oggetto la realizzazione di una singola manifestazione o può essere configurato come contratto di durata, per un periodo non superiore a cinque anni.
2. Lo sponsor è responsabile, a tutti gli effetti, del personale incaricato dell’esecuzione degli interventi, sia per quanto riguarda la capacità operativa che per gli eventuali danni arrecati a terzi. Lo sponsor è responsabile altresì per gli eventuali infortuni subiti dai lavoratori, che devono essere assicurati secondo la vigente normativa.
Art. 83 - Clausola generale di xxxxxx
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente capo, si fa rinvio alla vigente normativa di legge in materia e alle norme generali in materia di contratti previste dal presente regolamento.
TITOLO VIII PROCEDURE TELEMATICHE DI ACQUISTO18
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a)Procedura telematica: la procedura d’asta telematica e di mercato elettronico. b)Asta telematica: la procedura che consente all’amministrazione aggiudicatrice di
effettuare approvvigionamenti di beni e servizi attraverso sistemi elettronici e telematici di negoziazione, ponendo gli offerenti in competizione.
c)Mercato elettronico: l’insieme delle procedure che consentono all’amministrazione di effettuare approvvigionamento di beni e servizi direttamente dai cataloghi predisposti da utenti selezionati.
d)Sistema elettronico e telematico di negoziazione: l’insieme delle soluzioni tecniche che consentono di effettuare acquisti di beni e servizi attraverso l’utilizzo di reti di telecomunicazione dell’informatica e dei sistemi di negoziazione e pagamento elettronico.
e)Unità ordinante: ogni soggetto abilitato nell’ambito delle amministrazioni aggiudicatrici ad impegnare l’amministrazione per l’acquisto di beni e servizi.
f)Gestore del sistema: il soggetto pubblico o privato di cui l’amministrazione aggiudicatrice può avvalersi, nel rispetto della normativa vigente in tema di scelta del contraente, per la gestione tecnica del sistema elettronico e telematico di negoziazione.
g)Utente: il fornitore di beni e servizi abilitato ai sensi del presente regolamento a partecipare a procedure telematiche.
h)Procedura di identificazione: la modalità informatica che consente all’utente l’accesso al sistema.
i)Indirizzario: elenco delle imprese che hanno richiesto all’amministrazione di essere avvertite in occasione di gare telematiche.
j)Sito: il luogo telematico dove sono resi disponibili agli utenti le informazioni e i servizi necessari all’espletamento delle procedure telematiche.
k)Firma digitale: lo strumento tecnologico che attribuisce valore legale (validazione) ad un documento elettronico secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
Art. 85 - Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento di procedure telematiche di acquisto di beni e servizi di importo sia superiore che inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria.
2. Rimane ferma la possibilità di effettuare approvvigionamenti di beni e servizi con le tradizionali procedure di scelta del contraente, anche utilizzando a supporto del
18 D.P.R. 4 aprile 2002, n. 101 “Regolamento recante criteri e modalità per l’espletamento da parte delle amministrazioni pubbliche di procedure telematiche di acquisto per l’approvvigionamento di beni e servizi”
procedimento sistemi elettronici e telematici, secondo le disposizioni della normativa vigente.
1. Le procedure telematiche di acquisto assicurano la parità di condizione dei partecipanti, nel rispetto dei principi di trasparenza e semplificazione, nonché delle disposizioni, anche tecniche, di recepimento della normativa comunitaria sulle firme elettroniche e sulla documentazione amministrativa.
Art. 87 - Principi organizzativi
2. L’Amministrazione Provinciale esegue i trattamenti dei dati personali necessari alle finalità di cui al presente regolamento nel rispetto della disciplina in materia.
3. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi si esercita con le interrogazioni delle registrazioni di sistema che contengono la documentazione in formato elettronico degli atti della procedura. L’invio al soggetto che vi abbia titolo di copia autentica della documentazione è effettuato dall’Amministrazione Provinciale secondo i principi e le modalità stabilite in tema di documentazione amministrativa. Sono escluse dal diritto di accesso le soluzioni tecniche ed i programmi per elaboratore utilizzati dall’Amministrazione o dal gestore del sistema, ove coperti da diritti di privativa intellettuale.
CAPO II Le procedure telematiche: disposizioni comuni
Art. 88 - Sito acquisti on line
1. Il sistema delle procedure telematiche prevede la creazione di un apposito sito.
2. Il sito contiene la documentazione relativa alle procedure telematiche, tutte le modalità di espletamento delle stesse e le informazioni sul funzionamento del sistema elettronico e telematico.
Art. 89 - Indirizzario delle imprese
1. Le imprese che intendono partecipare alle procedure telematiche possono segnalare all’Amministrazione il loro interesse ad essere avvisate per via telematica dell’avvio di una procedura di acquisto.
2. Le imprese interessate vengono inserite in un elenco telematico suddiviso per tipologie generali di beni e servizi collocato sul sito dell’Amministrazione, previa indicazione dei dati identificativi dell’impresa e delle tipologie di beni e servizi a cui l’impresa è interessata.
19 L. 13 dicembre 1996, n.675 “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali”.
Art. 90 - Comunicazioni e sottoscrizione dei documenti elettronici
2 Le comunicazioni agli utenti si danno per eseguite con la spedizione effettuata alla casella di posta elettronica indicata dal destinatario nell’ambito della procedura telematica di acquisto.
3. Le operazioni effettuate nell’ambito delle gare telematiche e dei sistemi informatici di negoziazione sono riferibili all’utente sulla base della procedura di identificazione e si intendono compiute nell’ora e nel giorno risultante dalla registrazione di sistema.
4. Le offerte, le dichiarazioni e gli atti risultanti dalle operazioni di cui al comma precedente sono validate con firma digitale.
1. L’identificazione è la procedura che consente al concorrente, previa comunicazione al gestore dei propri dati identificativi, di essere riconosciuto come utente dal sistema.
2. Al concorrente viene attribuito dal gestore un identificativo digitale che gli consente di accedere in maniera sicura al sistema e quindi di conoscere la documentazione relativa all’asta telematica.
1. Le imprese in possesso dei requisiti di idoneità giuridica, di capacità tecnico- organizzativa ed economico-finanziaria stabiliti nella documentazione di gara sono abilitati a partecipare all’asta telematica, secondo quanto precisato al successivo art. 95, comma 5 del presente regolamento.
1. L’asta telematica è preceduta dalla pubblicazione del bando di asta sul sito Acquisti On Line della Provincia di Prato, di cui al precedente art. 87.
2.Qualora l’importo stimato dell’asta sia pari o superiore alle soglie di rilievo comunitario, ovvero alle soglie inferiori fissate dalla normativa nazionale, si dà luogo alle forme di pubblicità previste dalla normativa di recepimento delle direttive comunitarie.
20 Art. 14, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 « Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”
Art. 94 - Bando di asta telematica
1. Il bando contiene almeno le seguenti informazioni:
a) l’oggetto e l’importo stimato della fornitura o del servizio e il criterio di aggiudicazione;
b) la procedura per l’identificazione;
c) l’indicazione della documentazione relativa all’asta telematica di cui all’art. 94;
d) il termine ultimo per la richiesta di abilitazione e trasmissione dell’offerta;
e) il giorno e l’ora in cui è fissato l’inizio delle operazioni e la loro durata.
2. Qualora l’importo stimato dell’asta sia pari o superiore alle soglie di rilievo comunitario, ovvero alle inferiori soglie fissate dalla normativa nazionale, il bando contiene anche le indicazioni previste dalla normativa di recepimento delle direttive comunitarie.
Art. 95 - Documentazione per l’asta telematica
1. L’asta telematica è disciplinata, oltre dal bando di gara, dalla seguente documentazione:
a) capitolato speciale;
b) disciplinare di gara;
c) norme tecniche per la procedura telematica;
Art. 96 - Criteri e modalità di aggiudicazione dell’asta
1. L’asta telematica è aggiudicata in base ad uno dei seguenti criteri:
a) prezzo più basso;
b) offerta economicamente più vantaggiosa;
2. Quando si procede ad asta telematica il bando stabilisce per la presentazione della richiesta di abilitazione e trasmissione dell’offerta un termine non inferiore a 30 giorni per le gare di importo inferiore alla soglia comunitaria o alla diversa soglia fissata dalla normativa nazionale.
3. In caso di gare di importo pari o superiore alle soglie di rilievo comunitario, ovvero alle diverse soglie fissate dalla normativa nazionale, i termini minimi sono quelli indicati dalla normativa di recepimento delle direttive comunitarie.
4. Partecipano all’asta telematica le imprese che, entro il termine previsto dal bando, abbiano presentato la documentazione per l’abilitazione e l’offerta in conformità a quanto previsto dal bando.
5. Prima della seduta di gara il Direttore responsabile del contratto procede ad abilitare le imprese partecipanti.
6. Nel caso di aggiudicazione al prezzo più basso il Direttore responsabile del contratto nel giorno e nell’ora fissati per la seduta di gara procede ad aprire le offerte di tutte le imprese abilitate e a individuare la migliore offerta.
7. Qualora sia prevista l’aggiudicazione con offerte a rilancio il Direttore, nel giorno e nell’ora fissati per la seduta di gara, apre le offerte presentate dai soggetti abilitati ed individua l’offerta di prezzo più basso che costituisce la base per l’effettuazione di ulteriori offerte in miglioramento.
8. La durata della gara è fissata in venti minuti dal momento dell’individuazione della base per l’effettuazione degli ulteriori rilanci con possibilità di estensione della stessa di due minuti in caso di offerta presentata negli ultimi tre minuti di gara.
9. Nel xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx visibili nel contenuto ma ne sarà criptata la provenienza; terminata la fase del rilancio il sistema informatico evidenzierà la migliore offerta e il relativo offerente; dallo stesso momento saranno visibili, oltre a tutte le offerte pervenute, i relativi offerenti.
10. Nel caso in cui durante la gara non sia presentata offerta in miglioramento, la fornitura o il servizio sono aggiudicati all’offerta di prezzo più basso che ha costituito la base per i successivi rilanci.
11.Nel caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, qualora non siano stati previsti sistemi automatici per l’attribuzione del punteggio per tutti gli elementi di valutazione, il Direttore responsabile del contratto può nominare una commissione, composta da tre membri che effettua la valutazione dell’offerta tecnica sulla base degli elementi e dei punteggi massimi stabiliti nel bando o nel capitolato speciale d’appalto. Il Direttore o la commissione procedono in sedute riservate ad effettuare la valutazione tecnica dell’offerta e ad assegnare i punteggi.
12. Conclusa la valutazione tecnica e resi disponibili, sul sito internet, i punteggi attribuiti alle offerte tecniche il direttore procede ad aprire le offerte economiche e ad individuare la migliore offerta sulla base del punteggio attribuito dal sistema.
13. In presenza di offerte con identico punteggio complessivo l’aggiudicazione è disposta a favore dell’offerta che ha ottenuto il maggior punteggio per la valutazione tecnica ovvero all’offerta acquisita per prima alla procedura.
14. Rimane ferma la facoltà dell’Amministrazione Provinciale di verificare la congruità delle offerte ai sensi di legge.
15. L’Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere o rinviare la seduta di gara qualora, nel corso della negoziazione, si verificassero anomalie nel funzionamento o dell’applicativo o delle reti che rendano impossibile ai partecipanti l’accesso al sito ovvero che impediscano agli stessi di formulare le offerte.
Art. 97 - Pubblicità delle sedute
1. Le sedute di aggiudicazione dell’asta telematica sono aperte al pubblico che potrà seguire lo svolgimento della gara direttamente o per via telematica.
2. Il Direttore e la commissione possono avvalersi dell’ufficiale rogante dell’Amministrazione Provinciale per la verbalizzazione delle sedute.
Art. 98 - Bando di abilitazione
1. L’Amministrazione Provinciale può avvalersi del mercato elettronico per effettuare acquisti di beni e servizi sotto la soglia di rilievo comunitario direttamente da cataloghi predisposti da utenti selezionati attraverso un bando di abilitazione.
2. Il bando di abilitazione al mercato elettronico contiene in particolare:
a) le categorie merceologiche per settori di prodotti e servizi in cui è organizzato il mercato elettronico;
b) le specifiche tecniche, costruttive e di qualità dei beni, nonché i livelli dei servizi offerti ai fini dell’abilitazione dei fornitori;
c) le modalità e i requisiti soggettivi ed oggettivi necessari per le domande di abilitazione ed i criteri di valutazione delle stesse;
d) la durata dell’abilitazione degli utenti a partecipare al mercato elettronico;
e) l’indicazione del sito sul quale sono rese disponibili le eventuali informazioni relative a:
- mezzi telematici disponibili per la presentazione delle domande di abilitazione;
- strumenti informatici e telematici messi a disposizione degli utenti per la pubblicazione dei cataloghi e l’invio delle offerte;
- informazioni sul funzionamento del mercato elettronico;
- metodologie utilizzate per le richieste automatiche di quotazione;
- fattispecie automatiche di esclusione del singolo utente;
- modalità e criteri per la dimostrazione da parte degli offerenti del possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi e la loro permanenza anche al momento della conclusione del contratto;
- modalità con cui avvengono le comunicazioni;
- modalità con cui vengono pubblicati sul sito gli avvisi di aggiudicazione delle forniture di beni e servizi.
Art. 99 - Abilitazione al mercato elettronico
1. Tutti i soggetti che ne facciano in qualunque momento domanda, in possesso dei requisiti indicati nel bando, sono abilitati al mercato elettronico.
2. L’Amministrazione Provinciale può in qualsiasi momento disporre la verifica dei requisiti dichiarati dai fornitori che hanno chiesto l’abilitazione.
3. Contestualmente all’abilitazione è consentito al fornitore abilitato l’accesso al mercato elettronico tramite l’attivazione dell’identificativo digitale.
4. Il fornitore abilitato potrà richiedere in qualsiasi momento l’estensione dell’abilitazione ad altri prodotti comunque previsti nel bando.
Art. 100 - Sospensione e revoca
1. L’Amministrazione Provinciale si riserva il diritto discrezionale e insindacabile di sospendere e revocare motivatamente in qualsiasi momento l’abilitazione del fornitore ovvero l’abilitazione di uno o più prodotti senza che il fornitore abilitato o altri soggetti possano avanzare alcuna pretesa o richiesta.
Art. 101 - Disabilitazione dal mercato elettronico
1. Ciascun fornitore ha diritto, con le modalità previste nel sito, di chiedere di essere disabilitato dal mercato elettronico, fermi restando gli obblighi già assunti. La richiesta di disabilitazione deve essere inoltrata con un preavviso di 5 giorni. A seguito dell’invio della richiesta il fornitore si impegna a non compiere atti finalizzati alla conclusione di
nuovi contratti, fatta salva l’esecuzione delle attività richieste per il corretto e completo adempimento degli obblighi già assunti.
Art. 102 - Cataloghi dei prodotti abilitati
1. I fornitori abilitati predispongono il catalogo contenente tutti i prodotti per i quali è stata concessa l’abilitazione e gli elementi essenziali per la conclusione del contratto. Il catalogo ha valore di offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336 del codice civile, fatto salvo il rispetto dell’importo minimo di consegna ed il raggiungimento della disponibilità massima di periodo, se prevista nel bando.
2. Il catalogo dovrà contenere tutti i prodotti per i quali è stata concessa l’abilitazione.
3. Il fornitore abilitato si impegna a mantenere sempre aggiornato il catalogo avendo cura, tra l’altro, che i prodotti per i quali è stata concessa l’abilitazione siano effettivamente disponibili.
4. Il fornitore è il solo ed esclusivo responsabile del contenuto del catalogo e si impegna a fornire una descrizione veritiera, corretta e non ingannevole dei prodotti abilitati.
5. Il fornitore garantisce di essere unico ed esclusivo responsabile proprietario dei prodotti abilitati inseriti nel catalogo, comunque, di poterne liberamente disporre nel pieno rispetto di qualsiasi diritto o legittima pretesa.
Art. 103 - Acquisti da cataloghi
1. Le unità ordinanti possono acquistare direttamente dai cataloghi predisposti dagli utenti o richiedere ulteriori offerte agli stessi.
2. In caso di acquisto diretto l’ordine ha efficacia di accettazione dell’offerta contenuta nel catalogo, fatto salvo quanto stabilito in caso di raggiungimento della disponibilità massima di periodo ovvero dell’importo minimo di consegna stabilito dal fornitore.
3. Nel caso di richiesta di ulteriori offerte il sistema informatico di negoziazione provvede a valutare in maniera automatica le offerte ricevute, predisponendo una graduatoria sulla base dei criteri scelti dal Direttore responsabile tra le opzioni predisposte dal sistema stesso.
CAPO V Disposizioni transitorie
1. Fino alla completa attuazione della disciplina della firma digitale la documentazione inviata dalle imprese con modalità telematiche deve essere confermata anche con l’invio per posta, unitamente, se richiesto, a copia fotostatica del documento di identità del legale rappresentante.