CONVENZIONE QUADRO
CONVENZIONE QUADRO
TRA
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI GENOVA (di seguito an-
che “l'Università”), codice fiscale e partita iva 00754150100, con sede legale in Genova, Via Balbi 5, 16126, pec: xxxxxxxxxx@xxx.xxxxx.xx; partita iva: 00754150100, rappresentata dal Magnifico Rettore, Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx, nato a Savona il 28.02.1972, autorizzato alla stipula della presente convenzione quadro con delibera del Consiglio di Amministrazione del 26 maggio 2021
E
ARCIDIOCESI DI GENOVA, codice fiscale: 95013290101, con sede legale in Genova, Xxxxxx Xxxxxxxxx, 0, 00000, pec: amministra- xxxxx@xxx.xxxxxxx.xxxxxx.xx, rappresentata da S.E. Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxx, nato a Sant’Angelo di Piove (PD) il 09.06.1957, autorizzato al- la stipula del presente atto
E
SOCIETÀ INTERNAZIONALE DI STUDI FRANCE-
SCANI (di seguito SISF), partita iva: 01481440541, con sede legale in Assisi, Via S. Xxxxxxxxx 19, 06081, pec: xxxx.xxxxxx@xxx.xx, rappre- sentata da Xxxxx X. Xxxxx, nato a Pinerolo l’8.03.1945, autorizzato alla stipula del presente atto
qui di seguito denominate singolarmente anche “Parte” e congiunta- mente anche “Parti”.
PREMESSO CHE
a) La Società Internazionale di Studi Francescani (denominata di se-
xxxxx XXXX) fu fondata nel 1902 da Xxxx Xxxxxxxx, iniziatore della mo- derna storiografia francescana e nel 1998 ha ottenuto il riconosci- mento della personalità giuridica;
b) La SISF ha lo scopo di promuovere e agevolare gli studi france- scani e più in generale gli studi di Storia religiosa, chiamando a colla- borare studiosi di ogni nazione;
c) La SISF offre agli studiosi la disponibilità della biblioteca, della mediateca, dell'archivio;
d) La SISF organizza convegni internazionali annuali (ormai punto di riferimento per la comunità scientifica nell’ambito degli studi tardo antichi e medievali) e per facilitare la partecipazione al Convegno di giovani studiosi, vengono messe a disposizione 15 borse di studio (vitto e alloggio). Le borse sono offerte da privati, associazioni ed en- ti vari;
e) La SISF organizza inoltre, con cadenza annuale, seminari di for- mazione in storia religiosa e studi francescani aperti alla partecipazio- ne di giovani studiosi e ricercatori italiani e stranieri. L'organizzazione prevede lezioni e seminari in lingua italiana. Lo scopo di questo corso residenziale è di rendere i giovani avviati alla ricerca sempre più fami- liari con gli studi e le fonti della storia religiosa medievale e di quella francescana in particolare;
f) La SISF collabora stabilmente con il Centro interuniversitario di Studi francescani;
g) La SISF pubblica gli Atti dei convegni, la rivista “Franciscana”, le collane “Medioevo francescano” ed “Edizione Nazionale delle Fonti
Francescane”;
h) a Genova è presente la Biblioteca Centro Studi Francescani per la Liguria, che nasce nel 1947 per cercare di tutelare e conservare nel miglior modo possibile il fondo bibliotecario e archivistico della Provincia ligure dei Frati Minori ed è costituita da libri e manoscritti di argomento prevalentemente, anche se non solo, francescano o di autori francescani e da libri rari di tutta la regione Liguria (consisten- za complessiva del patrimonio librario e archivistico censito nel 1999, periodo in cui inizia a registrarsi una progressiva cessazione della ca- talogazione dello stesso, si stima essere superiore ai 50.000 tra volumi e manoscritti). Essa aderisce nel 2015 al Polo delle Biblioteche Eccle- siastiche;
i) la Biblioteca Centro Studi Francescani per la Liguria organiz- zava, fino alla seconda metà del secolo scorso, con cadenza annuale, ‘la settimana del libro francescano’, iniziativa che si intende, con l’aiuto dell’Arcidiocesi di Genova, riprendere;
j) la Biblioteca Centro Studi Francescani per la Liguria promuove attività di studio e ricerca aperte alla partecipazione di studiosi e ri- cercatori italiani e stranieri e svolge servizi di interesse generale di ar- chivio/biblioteca;
k) all’interno dell’Università degli Studi di Genova è attivo da alcuni anni un ‘Laboratorio di Metodologia Storica’ che prevede il seminario “Dialogo interreligioso tra Pagani e Cristiani”, tenuto dalle Docenti di Storia Romana (Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx) e di Storia delle Religioni (Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx), il quale è aperto alla partecipazione di giovani
studiosi e ricercatori italiani e stranieri.
CONSIDERATO CHE
L’Università degli Studi di Genova conviene sulla necessità di:
- rafforzare il proprio coinvolgimento diretto con le istituzioni summenzionate, al fine di favorire la promozione sua e delle Parti firmatarie sotto il profilo culturale delle attività svolte e della conse- guente ricaduta quanto a visibilità, al fine di fare conoscere a un sem- pre maggior numero di persone il valore culturale, scientifico e didat- tico rappresentato dalla stipula di questo accordo;
- avviare il processo di rilancio e valorizzazione della Biblioteca Centro Studi Francescani per la Liguria.
TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
Art. 1 – Premesse
1. Le premesse e i considerata alla presente convenzione costituisco- no parte integrante e sostanziale della stessa.
Art. 2 – Oggetto
1. Le Parti firmatarie si impegnano reciprocamente, nel rispetto dei propri fini istituzionali e della normativa vigente, a promuovere, svi- luppare, sostenere e concordare opportunità ed iniziative di collabo- razione nell’attività culturale, didattica e di ricerca ed in particolare:
a) l’Università degli Studi di Genova e l’Arcidiocesi di Genova si impegnano a cooperare, a partire dalla stipula della convenzione, con la SISF (sia sul piano finanziario sia su quello organizzativo e promo- zionale) per la pubblicazione dell’edizione critica della Legenda maior
di Xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx (a cura del Professor X. Xxxxx Xxx- xxxxx) in vista dell’VIII centenario (1226-2026) della morte di X. Xxxxxxxxx xx Xxxxxx, che verrà celebrato ad Assisi nel 2026;
b) l’Università degli Studi di Genova e l’Arcidiocesi di Genova si impegnano a contribuire, a partire dalla stipula della convenzione, con la SISF (sia sul piano finanziario sia su quello organizzativo e promozionale), alle spese che il curatore dell’opera dovrà affrontare da qui al 2026, per le ricerche da effettuarsi in varie biblioteche e ar- chivi sia italiani sia esteri, dove sono conservate le copie manoscritte della Legenda maior e di cui andrà richiesta la riproduzione delle stesse ai fini della pubblicazione;
c) tutte le Parti contraenti si impegnano a contribuire al rilancio della Biblioteca Centro Studi Francescani per la Liguria, sita a Geno- va, attraverso l’organizzazione di convegni, conferenze e l’assegnazione di tesi (triennali, magistrali e di Dottorato) che debba- no attingere al patrimonio librario e documentario della Biblioteca e abbiano, come ricaduta culturale, il rilancio e la valorizzazione a livel- lo nazionale e internazionale di questo importantissimo patrimonio;
d) tutte le Parti contraenti si impegnano a contribuire al rilancio della Biblioteca Centro Studi Francescani per la Liguria tramite il re- stauro, la digitalizzazione e la catalogazione di tutti i manoscritti in essa conservati, nonché a sostenere tutte le iniziative che verranno promosse e avviate per tutta la durata della convenzione, nelle forme e modalità che ciascuna delle Parti riterrà opportuno decidere auto- nomamente, sia sul piano finanziario che organizzativo;
e) le Parti contraenti si impegnano a cooperare per realizzare in- sieme le seguenti attività:
- Cantieri di studio;
- Pubblicazione di libri;
- Presentazioni di libri;
- Lezioni;
- Convegni;
- Seminari;
- Assistenza e consulenza bibliografico-archivistica per tesi;
- Predisposizione di progetti di ricerca.
2. Gli oneri a carico delle Parti citati nel precedente comma e le ri- spettive strutture cui i medesimi saranno imputati verranno determi- nati negli specifici accordi attuativi di cui all’art. 4.
Art. 3 - Comitato di Coordinamento
1. Per l’attuazione delle attività oggetto della presente convenzione, le Parti costituiscono un Comitato di Coordinamento, composto da un componente designato da ciascuna Parte al quale è conferito il com- pito di valutare, promuovere, organizzare e monitorare le iniziative di comune interesse.
Per l’Università è la Prof.ssa Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx Per l’Arcidiocesi è S.E. Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxx
Per la SIFS è il Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx
Art. 4 - Accordi attuativi
1. La collaborazione tra Università degli studi di Genova, Arcidiocesi di Genova e SISF, finalizzata al perseguimento dei rispettivi fini isti-
tuzionali, potrà essere attuata anche tramite la stipula di appositi ac- cordi attuativi tra le Parti e/o le rispettive strutture interessate, nel ri- spetto della presente convenzione quadro e della normativa vigente.
2. Gli Accordi attuativi disciplineranno le modalità secondo cui si at- tuerà la collaborazione fra le Parti, specificando, in particolare, gli aspetti di natura tecnico scientifica, organizzativa, gestionale e finan- ziaria e riguardanti l’utilizzo e la proprietà dei risultati della collabora- zione stessa, nonché specifici aspetti relativi alla sicurezza.
Art. 5 – Oneri economici
1. La presente Convenzione non comporta oneri economici a carico delle Parti. Gli oneri economici, citati nell’art. 2 e da intendersi quali mero ristoro delle spese sostenute dalle Parti per le attività oggetto del presente accordo, saranno determinati nei singoli accordi attuativi di cui all’art. 4, che individueranno la/e struttura/e organizzativa/e di ciascuna Parte alla quale/alle quali detti oneri saranno imputati, pre- via verifica della sussistenza e disponibilità dei corrispondenti fondi.
Art. 6 - Durata ed eventuale rinnovo
1. La presente Convenzione ha durata di 6 anni, a decorrere dalla da- ta di sottoscrizione della stessa ed è rinnovabile in seguito ad accordo scritto tra le Parti per uguale periodo, previa delibera dell’Organo competente.
2. È fatta salva la garanzia dell’ultimazione delle attività in corso al momento della scadenza della presente Convenzione.
3. Al termine della presente Convenzione le Parti redigono congiun- tamente una relazione valutativa sull’attività svolta e sui risultati rag-
giunti; in caso di rinnovo, a questa si aggiunge un programma sui fu- turi obiettivi da conseguire, nonché un breve resoconto degli even- tuali costi e/o proventi derivanti dagli accordi attuativi stipulati.
Art. 7 - Recesso o scioglimento
1. Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione ovvero di scioglierla consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare con raccomandata a.r. ovvero mediante pec.
2. Il recesso ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso.
3. Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l’avvenire e non incidono sulla parte di Convenzione già eseguita.
4. In caso di recesso unilaterale o di scioglimento, le Parti concorda- no fin d’ora, comunque, di portare a conclusione le attività in corso e i singoli accordi attuativi già stipulati alla data di estinzione della Convenzione, salvo quanto diversamente disposto negli stessi.
Art. 8 - Diritti di proprietà intellettuale
1. Le Parti si impegnano, ciascuna per i propri rapporti di competen- za, ad assicurare che tutti i soggetti delle Parti firmatarie coinvolte nei progetti scientifici collaborativi oggetto della presente Convenzione dichiarino espressamente la reciproca collaborazione nelle pubblica- zioni scientifiche e ne diano adeguato risalto in tutte le comunicazioni verso l’esterno: in particolare attraverso pubblicazioni scientifiche congiunte, partecipazioni congressuali e azioni divulgative e di for- mazione risultanti da tali attività.
2. Le Parti valutano insieme, sulla base degli effettivi apporti, l’opportunità di procedere al deposito di eventuali brevetti concer- nenti i risultati o le invenzioni frutto dei progetti scientifici collabora- tivi, fermi restando i diritti riconosciuti dalla legge agli inventori.
3. In ogni caso, salvo contraria pattuizione degli accordi attuativi di cui all’articolo 4, la proprietà intellettuale relativa alle metodologie e agli studi, frutto dei progetti scientifici collaborativi, sarà riconosciuta sulla base dell’apporto di ciascuna Parte. Per quanto riguarda la pro- prietà dei prodotti, frutto dei progetti scientifici collaborativi, essa sa- rà oggetto di specifica pattuizione all’interno degli accordi attuativi.
Art. 9 – Riservatezza
1. Le Parti si impegnano, tramite apposite procedure, a non divulgare all’esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventual- mente acquisite a seguito e in relazione alle attività oggetto della Convenzione.
Art. 10 – Sicurezza
1. Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, di cui al D. lgs. 9.4.2008, n. 81 e ss.mm.ii. e a quanto previsto dal D. M. n. 363 del 5.8.1998, si stabilisce che il da- tore di lavoro di ciascuna delle Parti assume tutti gli oneri relativi all’applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nei confronti del personale universitario, degli studenti e dei laureati ospitati presso i locali delle altre Parti.
2. In applicazione di quanto previsto dal D.M. 363/1998 (Regola- mento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze
delle università e degli istituti di istruzione universitaria ai fini delle norme contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni) all’art. 10 comma 1 per le attività svolte in comune nell'ambito della presente convenzione, per tutte le fattispecie non disciplinate dalle disposizioni vigenti, i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. sa- ranno individuati di intesa tra le Parti, o le loro articolazioni con au- tonomia gestionale, attraverso specifici accordi. Tali accordi dovran- no essere formalizzati prima dell’inizio delle attività previste negli ac- cordi stessi.
Art. 11 - Coperture assicurative
1. Le Parti garantiscono che i soggetti che svolgeranno le attività og- getto della presente Convenzione presso i locali a ciò destinati sono in regola con le coperture assicurative previste dalla vigente normati- va.
2. Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, ad integrare le coperture assicurative di cui al precedente comma con quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie in relazio- ne alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che verranno di volta in volta realizzate, previa verifica di sostenibilità finanziaria.
Art. 12 - Trattamento dei dati personali
1. Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relative all’espletamento di attività riconducibili alla presente Convenzione, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal Regolamento UE n.
2016/679 (GDPR) e dal D.lgs. 30.06.2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), come modificato dal D.lgs. 10.08.2018, n. 101.
Art. 13 – Controversie
1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti nel corso dell’esecuzione della presente Convenzione sarà competen- te in via esclusiva il Foro di Genova.
Art. 14 – Incompatibilità
1. Le Parti dichiarano, riguardo al personale e a eventuali esperti coinvolti nelle attività oggetto della presente convenzione, di osserva- re quanto prescritto nella vigente normativa e nelle rispettive regola- mentazioni anche rispetto alle situazioni di incompatibilità. Ove que- ste ultime dovessero verificarsi opereranno le vigenti disposizioni di legge in materia.
Art. 15 – Registrazione
1. Il presente Atto si compone di n. 12 pagine, viene redatto in n. 3 esemplari e sarà registrato in caso d’uso, ai sensi del DPR n. 131 del 26.04.1986. Le spese di registrazione saranno a carico della Parte ri- chiedente.
2. Il presente Accordo, stipulato nella forma della scrittura privata, è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2 comma 1 del D.P.R. n. 642/1972 nella misura prevista dalla relativa Tariffa parte I, articolo 2, come allegata al D.M. 20 agosto 1992, con onere a carico di tutte le Parti.
3. L’imposta di bollo è assolta in modo virtuale a cura dell’Università
di Genova, previa autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate – Ufficio territoriale di Genova 1 n. 0216718 – 29.12.2016. L’Università di Ge- nova con nota scritta chiederà alle altre Parti contraenti il rimborso della quota di spettanza.
Xxxxx, approvato e sottoscritto. Genova, 6.7.2021
Per l’Università degli Studi di Genova Il Rettore
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx
Per l’Arcidiocesi di Genova
S.E. Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxx
Per la Società Internazionale di Studi Francescani di Assisi (PG) Prof. Grado X. Xxxxx