PROGETTO ESECUTIVO
Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa- lavoro – Progetto “MOVE IN GREEN”
PROGETTO ESECUTIVO
Capitolato Speciale di appalto per la fornitura di biciclette elettriche a pedalata assistita
APITOL I
ORM GENERALI
C
O
N
E
1. Oggetto dell’appalto/ lotto n.2
L’appalto ha per oggetto la fornitura di 70 biciclette elettriche a pedalata assistita per il trasporto di persone nell’ambito del progetto “Move in Green” della Provincia di Brescia di cui 40 Bici per contesti sportivi e 30 Bici per contesti cittadini.
L’importo dell’appalto è stimato in € 94.200,00 (novantaquattromiladuecento/00), di cui € 0,00 per oneri connessi alla sicurezza non soggetti a ribasso, oltre all’Iva nella misura di legge.
2. Descrizione dell’appalto
L’appalto riguarda la fornitura di 70 bici a pedalata assistita, oltre ai servizi e le prestazioni accessorie connessi, secondo le specifiche tecniche che seguono.
2.1 Caratteristiche tecniche delle biciclette elettriche a pedalata assistita
Le bici oggetto della fornitura devono:
a. possedere le caratteristiche minime di cui al paragrafo 2.1.1;
b. essere dotate degli equipaggiamenti minimi standard riportati al paragrafo 2.1.2;
c. essere dotate della seguente documentazione:
• libretto d’uso e manutenzione, contenente fra l’altro la tipologia e la frequenza dei controlli e degli interventi di manutenzione necessari per assicurare il corretto funzionamento dei mezzi;
d. essere del colore indicato al paragrafo 2.1.3;
e. essere personalizzate in termini di colori secondo quanto riportato al paragrafo 2.1.4;
f. rispettare:
• le norme europee EN e le specifiche direttive di carattere europeo in materia di bici elettriche;
• le norme di legge e i regolamenti italiani in vigore e in particolare il «Codice della Strada» (approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 s.m.i.) e il relativo regolamento di esecuzione (approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 s.m.i.);
• tutte le norme esplicitamente citate in questo capitolato prestazionale;
g. soddisfare, sotto il profilo dell’igiene, della sicurezza e dell’ambiente, le seguenti prescrizioni:
• tutti i materiali utilizzati sui mezzi devono essere privi in ogni loro sottoinsieme di componenti tossici, nel rispetto della normativa vigente;
• gli apparati elettrici ed elettronici non devono provocare né subire disturbi di natura elettromagnetica, sia a bordo che a terra, così come prescritto dalla normativa vigente; pertanto il livello massimo dei disturbi generati deve essere tale da non alterare l’utilizzazione regolare di tutti i componenti previsti nell’impianto elettrico e in particolar modo non interferire con i dispositivi di controllo, di sicurezza, di trasmissione fonica e/o di dati in genere.
Le bici elettriche oggetto della fornitura devono essere:
• nuove di fabbrica;
• esenti da difetti e vizi che ne pregiudichino il normale utilizzo;
• realizzate secondo le vigenti normative;
• dotate della marcatura di conformità CE.
2.1.1 Scheda tecnica delle bici elettriche
Le 30 bici elettriche per il contesto cittadino offerte devono rispondere alle seguenti specifiche tecniche obbligatorie:
- Telaio in alluminio,
- ruote (minimo) 24"x1,75 cerchio ad alto profilo,
- forcella anteriore ammortizzata in acciaio,
- attacco del manubrio regolabile in alluminio,
- scavalco basso, canotte e guarniture in alluminio,
- freni anteriori e posteriori V brake,
- cambio a 7 velocità (minimo),
- motore installato in posizione centrale Brusheless (a corrente continua) della potenza massima di 250 W,
- Batteria a ioni di litio 36 V-13 Ah (minimo),
- autonomia 70 km, in funzione delle condizioni di carico e della strada,
- display multifunzione con indicatori LED: 5 livelli di assistenza con indicazione dello stato di carica della batteria,
- peso massimo della bici: 30 kg con batteria inclusa
- impianto luci: a norma come previsto dal Codice della Strada
Le bici per il contesto sportivo devono rispondere alle seguenti specifiche tecniche obbligatorie:
- telaio in alluminio o carbonio,
- ruote (minimo) 26",
- forcella anteriore ammortizzata (soluzione minimale),
- attacco del manubrio regolabile in alluminio,
- freni anteriori e posteriori V brake (preferibile a disco come da valutazione offerta),
- cambio a 9 velocità (minimo),
- motore Brusheless (a corrente continua) della potenza massima di 250 W e con una coppia di almeno 40 Nm,
- Batteria a ioni di litio 36 V-13 Ah (minimo) 400 Wh,
- autonomia 50 km in funzione delle condizioni di carico e della strada,
- display multifunzione con indicatori LED: 5 livelli di assistenza con indicazione dello stato di carica della batteria,
- peso massimo della bici: 30kg con batteria inclusa
- impianto luci: a norma come previsto dal Codice della Strada
Le due tipologie di bici elettriche dovranno avere la stessa tensione di alimentazione della batteria al fine di facilitare le operazioni di ricarica presso le infrastrutture del progetto Move in Green.
2.1.2 Equipaggiamenti minimi
Tutti i mezzi dovranno essere dotati dei seguenti equipaggiamenti standard minimi:
• Caricabatteria e relativi cavi di collegamento
• Set di attrezzi di piccola manutenzione
La fornitura si intende “messa su strada” ovvero dopo aver effettuato i necessari controlli di tutti i
componenti che devono risultato in perfetto stato; si fa riferimento in particolare alle seguenti operazioni (elenco non esaustivo: check dell’impianto elettrico, controllo pressione pneumatici, regolazione dei freni, lubrificazione degli organi di trasmissione, verifica dello stato della batteria, prova di test finale, ecc.).
Le biciclette elettriche oggetto della fornitura devono essere omologate da Ente di Certificazione (ECM – Ente Certificazione Macchine Italia o Ente equivalente notificati CEE) e deve svolgere le proprie attività sia per quanto riguarda le Direttive di Prodotto comunitarie e nazionali, sia in riferimento al comparto per i Marchi di Qualità o Modelli di Certificazione (ECM Standards).
2.1.3 Gamma colori
Le bici elettriche devono essere fornite nella colorazione bianco pastello.
2.1.4 Personalizzazione con scritte, bande adesive, stemmi e loghi
Sulle bici elettriche dovranno essere applicate le seguenti serigrafie, realizzate in pellicola rinfrangente:
• n. 2 stemmi dell’Ente;
• n. 2 loghi del progetto Move in Green
• n. 2 scritte in corrispondenza del logo del progetto Move in Green “e-bike acquistata grazie al contributo del Ministero dell’Ambiente ”.
Il progetto grafico sarà fornito dall’ente interessato entro 15 giorni dall’aggiudicazione definitiva.
2.2 Servizi connessi e accessori
L’impresa aggiudicataria dovrà fornire, unitamente alle bici elettriche i servizi connessi e accessori indicati ai punti seguenti. Il corrispettivo di tali servizi è compreso nel prezzo delle della fornitura.
2.2.1 Servizio di trasporto e consegna
Le bici elettriche dovranno essere consegnate all’indirizzo, in orario e data concordati con il gestore del servizio nelle località indicate al punto 1 del presente capitolato.
Il servizio di consegna delle e-bike si intende comprensivo di ogni onere relativo o connesso al trasporto dei mezzi, ivi compresi gli eventuali imballaggi e l’asportazione e smaltimento degli stessi.
Le bici elettriche dovranno essere consegnate perfettamente funzionanti, collaudate e con batteria carica.
La consegna delle bici elettriche dovrà avvenire entro il termine indicato in sede di gara e comunque non oltre 150 giorni dalla data di comunicazione dell’aggiudicazione definitiva.
Alla consegna delle bici elettriche dovranno essere redatti appositi verbali di accettazione, con la sottoscrizione dei quali la Stazione Appaltante dichiarerà di aver ispezionato i mezzi, la dotazione di bordo e gli accessori, di avere riscontrato la conformità a quanto richiesto con il presente capitolato tecnico e di non aver rilevato vizi palesi.
Resta inteso che l’accettazione dei mezzi non solleva il fornitore dalla piena responsabilità della rispondenza degli stessi ai requisiti indicati in questo capitolato, del funzionamento delle e-bike e della qualità dei materiali impiegati.
2.2.2 Garanzia per vizi, difetti di fabbricazione, mancanza di qualità essenziali e/o promesse e buon funzionamento
Il fornitore garantisce i mezzi forniti contro vizi e difetti di fabbricazione (articolo 1490 c.c.), o per mancanza di qualità promesse ed essenziali per l’uso cui gli stessi sono destinati (articolo 1497 c.c.), oltre che il buon funzionamento dei mezzi (articolo 1512 c.c.).
In particolare le e-bike vengono forniti con garanzia di buon funzionamento per un numero di mesi indicato in sede di gara pari a 24 (ventiquattro) mesi, decorrenti dalla data di accettazione dei prodotti e senza nessuna limitazione del chilometraggio massimo.
Durante tale periodo:
a) il fornitore assicura, gratuitamente, mediante propri tecnici specializzati e/o centri di assistenza (propri, autorizzati o convenzionati, indicati in sede di gara) o mediante strutture mobili il necessario supporto tecnico finalizzato al corretto funzionamento dei mezzi, nonché, ove occorra, la fornitura e sostituzione gratuita di tutti i materiali di ricambio che si rendessero necessari a sopperire eventuali vizi o difetti di fabbricazione, o, qualora necessaria o opportuna, la sostituzione degli interi prodotti;
b) l’amministrazione committente avrà diritto alla riparazione gratuita delle bici elettriche (o alla loro sostituzione nei casi di non riparabilità) ogni qualvolta si verifichi il cattivo o mancato funzionamento delle stesse.
Il fornitore non potrà sottrarsi alla sua responsabilità, se non dimostrando che la mancanza di buon funzionamento sia dipesa da un fatto proprio degli acquirenti (e non dipendente da un vizio o difetto di produzione).
Il difetto di fabbricazione, il malfunzionamento, la mancanza di qualità essenziali e/o promesse deve essere denunciato dalle amministrazioni, per iscritto, nel più breve tempo possibile e comunque entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla scoperta.
Gli interventi in garanzia dovranno essere assicurati in tutti i giorni feriali e nel normale orario di lavoro (indicativamente tra le 8:30 e le 17:30) esclusi il sabato, la domenica e i giorni festivi ed effettuati a regola d’arte.
2.2.3 Garanzia sulla batteria
La batteria montata su ciascuna bici elettrica dovrà essere munita di garanzia contro vizi e difetti di fabbricazione (articolo 1490 c.c.) e per mancanza di qualità promesse ed essenziali per l’uso cui è destinata la cosa (articolo 1497 c.c.), oltre che di buon funzionamento (articolo 1512 c.c.).
In particolare la batteria viene fornita con garanzia di buon funzionamento per un numero di mesi indicato in sede di gara e comunque non inferiore a 24 (ventiquattro), decorrenti dalla data di accettazione del prodotto e senza nessuna limitazione del chilometraggio massimo.
Il fornitore garantisce inoltre, per un arco temporale di 2 anni (1000 ricariche) una capacità di immagazzinamento dell’energia della batteria non inferiore all’80% della capacità massima a nuovo.
3. Durata dell’appalto
La durata dell’appalto, che decorrerà dalla data di stipula del contratto, è di 120 giorni naturali
e consecutivi decorrenti dalla data di stipula del contratto, salvo l’arco temporale più esteso come indicato al punto 2.2.1. L’avvio della prestazione contrattuale potrà avvenire anche in pendenza della stipulazione del contratto nei casi previsti dalla normativa vigente
4. Collaudo
L’Amministrazione procederà a sottoporre a collaudo di accettazione ciascuna bici elettrica oggetto dell’appalto; il collaudo sarà eseguito all’atto della consegna (presso il luogo di consegna indicato dall’Amministrazione Ordinante) o, in alternativa, presso lo stabilimento del Fornitore o sede indicata dallo stesso sul territorio italiano (tale alternativa dovrà essere richiesta in fase di emissione dell’Ordinativo di Fornitura).
Nel corso del collaudo l’Amministrazione procederà ad accertare, relativamente a ciascuna bici elettrica:
• la completezza degli allestimenti di base;
• la completa rispondenza con quanto disposto dalle normative di legge applicabili in tema di Codice della Strada;
• la presenza del Libretto d’uso e manutenzione (contenente la tipologia e la frequenza degli interventi/controlli di manutenzione, necessari per assicurare il corretto funzionamento della vettura);
• la presenza dell’Elenco ed ubicazione delle strutture di assistenza dirette e/o convenzionate con il Fornitore.
L’elenco potrà essere sostituito da apposito numero verde idoneo ad indicare Elenco ed ubicazione delle suddette strutture di assistenza.
• che la bicicletta elettrica sia stata regolarmente omologata dall’ Ente di Certificazione (ECM
– Ente Certificazione Macchine Italia o Ente equivalente notificati CEE).
• che la bicicletta elettrica svolga le proprie attività secondo le Direttive di Prodotto comunitarie e nazionali, e in riferimento al comparto per i Marchi di Qualità o Modelli di Certificazione (ECM Standards).
In caso di esito positivo del collaudo, la data del verbale di collaudo è da considerarsi “data di accettazione del “data di accettazione del prodotto o della fornitura”.
In caso di esito negativo del collaudo, il Fornitore si impegna a risolvere le non conformità o a sostituire i Prodotti non conformi entro il termine di 20 (venti) giorni lavorativi decorrenti dalla data del relativo verbale, pena l’applicazione delle penali di cui all’articolo 10.
Dopo tali interventi la bici elettrica potrà essere sottoposta a nuovo collaudo (secondo collaudo) o, in alternativa l’Amministrazione ha la facoltà di avvalersi di apposita dichiarazione nella quale il Fornitore attesta l'avvenuta esecuzione degli interventi richiesti e di quelli comunque necessari per rimuovere le difformità riscontrate.
Tutti gli oneri relativi agli accertamenti di cui sopra, inerenti il primo ed eventuale secondo collaudo, sono a carico del Fornitore, ad eccezione di quelli connessi alle persone incaricate dall’Amministrazione per i collaudi. Qualora anche il secondo collaudo dia esito negativo, il Fornitore è obbligato a risolvere le non conformità o a sostituire i Prodotti non conformi entro il termine di 20 (venti) giorni lavorativi decorrenti dalla data del relativo verbale, pena l’applicazione delle penali di cui all’articolo 10 del presente capitolato.
Nel suddetto caso, tutti gli oneri relativi agli accertamenti di cui sopra, inerenti il terzo collaudo, sono a carico del Fornitore, inclusi quelli connessi alle persone incaricate dall’Amministrazione per i collaudi stessi.
Per ogni collaudo (contestuale o meno alla consegna) dovrà essere redatto un apposito verbale sottoscritto da un incaricato dell’Amministrazione e da un incaricato del Fornitore, nel quale dovranno essere riportati: la “Data ordine”, la data di messa a disposizione della e-bike, la data
consegna (se contestuale al collaudo), il numero progressivo dell’Ordinativo di Fornitura, il numero progressivo di consegna (assegnato dal Fornitore), la descrizione ed il numero delle biciclette elettriche.
In caso di collaudo non contestuale alla consegna, qualora il verbale non venga sottoscritto dall’Amministrazione in contraddittorio; la stessa Amministrazione, dovrà inviarlo al Fornitore entro 30 giorni solari dall’effettuazione dello stesso. In caso di mancato invio del documento, entro il suddetto termine, la fornitura si intenderà accettata ed il Fornitore potrà fatturare le biciclette oggetto del collaudo.
C
O
Resta inteso che la predetta data di accettazione della fornitura non costituisce accettazione senza riserve dei Prodotti da parte dell’Amministrazione, avendo questa ultima il diritto di denunciare eventuali vizi palesi ed occulti relativi alla fornitura, nel più breve tempo possibile dalla data dell’avvenuta scoperta e comunque entro 30 (trenta) giorni dalla scoperta stessa. Il collaudo non prevede prove dinamiche delle biciclette elettriche.
APITOL II
BBLIG
CARIC DE IMPRESA
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5. Garanzia definitiva
In caso di aggiudicazione, l’impresa affidataria dell’appalto deve costituire una garanzia definitiva ai sensi dell’articolo 103, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.
«Codice dei contratti pubblici» [in seguito “Codice”].
Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall’articolo 93, comma 7, del Codice per la garanzia provvisoria.
Detta garanzia fideiussoria deve essere conforme allo schema tipo di cui all’articolo 103, comma 9, del Codice.
La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l’appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.
La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo successivamente alla verifica di conformità, espletata dal direttore dell’esecuzione del contratto, che accerta la regolare esecuzione delle prestazioni rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto.
6. Domicilio e responsabilità
L’appaltatore sarà sempre considerato come unico ed esclusivo responsabile verso gli enti committenti e verso i terzi per qualunque danno arrecato alle proprietà e alle persone, siano o meno addette all’appalto, in dipendenza degli obblighi derivanti dal contratto.
L’aggiudicatario deve eleggere domicilio in Brescia; presso tale domicilio gli enti effettuano tutte le comunicazioni e le notificazioni relative al presente appalto. Tale obbligo può essere sodisfatto dall’operatore economico anche autorizzando la stazione appaltante a inviare ogni comunicazione relativa all’appalto a un indirizzo di posta elettronica certificata [PEC].
7. Norme di relazione
L’aggiudicatario deve comunicare, al momento dell’affidamento dell’appalto, il nominativo del responsabile della commessa che ha il compito di intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo a eventuali problemi che dovessero sorgere relativamente all’espletamento del contratto.
L’aggiudicatario garantirà altresì la reperibilità di un suo supervisore: ogni segnalazione o contestazione che venga rivolta al responsabile del contratto si considera come effettuata all’appaltatore.
8. Osservanza delle leggi e dei regolamenti
È fatto obbligo all’impresa appaltatrice di osservare e far osservare al proprio personale, costantemente, tutte le leggi, i regolamenti, le ordinanze, emanate ed emanande, che abbiano attinenza con l’appalto assunto.
C
O
L’impresa aggiudicataria, ove l’ente lo richieda, dovrà dimostrare di aver adempiuto alle disposizioni predette.
APITOL III
APPOR FR IMPRES APPALTATRIC AMMINISTRAZION COMMITTENTE
R
TI
A
A
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E
9. Vigilanza e controlli
L’esecuzione dei contratti aventi a oggetto lavori, servizi, forniture, è diretta dal responsabile unico del procedimento, che controlla i livelli di qualità delle prestazioni. Il responsabile unico del procedimento, nella fase dell’esecuzione, si avvale del direttore dell’esecuzione del contratto o del direttore dei lavori, del coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l’esecuzione previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 s.m.i., nonché del collaudatore ovvero della commissione di collaudo o del verificatore della conformità e accerta il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni ad ognuno affidate.
Il direttore dell’esecuzione del contratto di servizi o di forniture, designato dalla stazione appaltante, provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante assicurando la regolare esecuzione da parte dell’esecutore, in conformità ai documenti contrattuali.
L’impresa appaltatrice è tenuta a fornire agli incaricati degli enti la propria incondizionata collaborazione, consentendo, in ogni momento, il libero accesso alle strutture e disponendo, altresì, il personale preposto all’appalto fornisca ogni chiarimento, notizia o documentazione che gli venisse richiesta in merito al contratto assunto.
10. Garanzie e responsabilità
L’impresa aggiudicataria è la sola responsabile, senza riserve ed eccezioni, nei confronti delle amministrazioni committenti relativamente alla gestione dell’appalto reso con il proprio personale impiegato ed è responsabile dei danni a chiunque causati, personale, utenti o terzi, in relazione all’espletamento delle prestazioni assunte o a cause a esso connesse.
Sono da ritenersi a carico dell’appaltatore gli oneri e i rischi derivanti dall’utilizzo di attrezzature, materiali e quant’altro necessario per lo svolgimento dell’appalto affidato.
È a carico dell’impresa aggiudicataria l’onere della stipula di apposite polizze assicurative di Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) e verso Prestatori di Lavoro (R.C.O) contro tutti i rischi inerenti ogni fase della gestione dell’appalto.
L’impresa è tenuta, entro quindici giorni dalla sottoscrizione del contratto, a pena di
risoluzione dello stesso, a stipulare apposite assicurazioni a copertura dei danni che potrebbero derivare alle cose, al personale, agli utenti o a terzi nell’espletamento dell’appalto affidato. È ammessa, in sostituzione, la presentazione di polizze assicurative in corso di validità, debitamente integrate con specifica appendice di inclusione dei rischi derivanti dall’esecuzione delle prestazioni previste da questo capitolato.
In caso di aggiudicazione del presente appalto a un R.T.I. o a un consorzio, viene ammessa la stipula di contratti di assicurazione (R.C.T. e R.C.O.) che prevedano quale contraente il concessionario mandatario o il consorzio, che agirà per sé e per conto delle imprese mandanti.
Tale copertura non può essere inferiore a un massimale di € 1.000.000,00.
Le polizze dovranno specificare che tra le persone si intendono compresi gli utenti e i terzi. Le polizze dovranno coprire l’intero periodo dell’appalto affidato.
L’impresa si impegna a presentare all’amministrazione committente copia delle polizze e, a ogni scadenza annuale delle stesse, e la dichiarazione da parte della compagnia assicurativa circa il regolare pagamento del premio.
Le amministrazioni committenti sono manlevate da qualsiasi responsabilità per danni o incidenti che, anche in itinere, dovessero verificarsi nell’espletamento delle prestazioni oggetto di questo capitolato.
L’impresa aggiudicataria solleva gli enti da qualsiasi pretesa, azione o molestia che possa derivargli da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali ricadenti su di esso. Le spese che gli enti dovessero eventualmente sostenere a tale titolo saranno dedotte dai crediti dell’appaltatore e, in ogni caso, da questo rimborsate.
11. Penalità
Ove siano accertati fatti, comportamenti od omissioni che costituiscano violazione del presente capitolato o di norme o di regolamenti che possano condurre a ritardo della fornitura o disservizio, l’ente interessato contesterà gli addebiti prefissando un termine massimo di 5 giorni per eventuali giustificazioni.
Qualora l’impresa appaltatrice non provveda ovvero le giustificazioni non risultino sufficientemente valide, il responsabile, valutate la natura e la gravità dell’inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni eventualmente presentate dall’impresa, può irrogare — con atto motivato — una penalità.
Le penalità per le infrazioni agli obblighi contrattuali sono irrogate in misura variabile tra € 20,00 ed € 100,00 per ciascuna bicicletta, a seconda della gravità di ciascuna inadempienza, fatto salvo il risarcimento di eventuali danni.
In caso di recidiva nell’arco di sessanta giorni la penalità già applicata può essere aumentata fino al raddoppio.
Dopo n. 4 [quattro] contestazioni di inadempimenti di ordinaria gravità avvenuti nel corso di
n. 2 [due] anni di gestione dell’appalto, o a seguito della contestazione di n. 2 [due] inadempimenti di straordinaria gravità, gli enti hanno la facoltà di risolvere il contratto stipulato con l’impresa, fatto salvo il diritto dell’ente stesso al risarcimento dell’ulteriore danno.
Costituisce inadempimento di straordinaria gravità, con facoltà di risoluzione del contratto, il mancato o ritardato svolgimento delle prestazioni affidate, addebitabili alla responsabilità dell’impresa, tali da ingenerare dubbi sul corretto adempimento del contratto. In caso di risoluzione del contratto, all’appaltatore è corrisposto il compenso dovuto per quanto eseguito sino al momento della contestazione dell’inadempimento, salvo quanto oggetto di contestazione.
Il pagamento delle penalità non libera l’impresa aggiudicataria dalla eventuale responsabilità per ulteriori danni causati.
Gli importi addebitati a titolo di penale o di risarcimento danni saranno recuperati mediante ritenuta diretta sui corrispettivi maturati ovvero sul deposito cauzionale.
Gli enti possono comminare sanzioni pecuniarie per le seguenti infrazioni:
— per ogni giorno di ritardo nella consegna delle bici elettriche oltre il termine stabilito in sede di gara [€ 50,00] per ciascuna bici;
— per ogni giorno di ritardo, per ciascuna bici, oltre i termini indicati all’articolo 2, paragrafo 2.2.2 [€ 100,00];
— mancato rispetto delle modalità di esecuzione dell’appalto e degli obblighi derivanti da questo capitolato [fino a € 1.000,00];
— ogni altra infrazione non prevista nella presente declaratoria e che arrechi nocumento all’efficace svolgimento delle prestazioni appaltate [fino a € 500,00].
12. Esecuzione d’ufficio
In caso di interruzione totale o parziale delle prestazioni di cui al presente capitolato, qualsiasi ne sia la causa, anche di forza maggiore e ivi compreso lo sciopero delle maestranze, gli enti hanno ha facoltà di provvedere, direttamente o indirettamente, alla gestione dell’appalto, a rischio e spese dell’impresa appaltatrice, avvalendosi eventualmente anche dell’organizzazione dell’impresa, sino a quando saranno cessate le cause che hanno determinato la sospensione.
C
O
APITOL IV
ERSONALE
L’esecuzione d’ufficio non manleva l’impresa dalla responsabilità per l’avvenuta interruzione del contratto.
P
13. Personale
Tutte le spese di personale sono a completo carico dell’impresa e i rapporti tra le parti dovranno essere conformi ai contratti di lavoro vigenti.
Resta comunque inteso che dell’operato del personale sarà totalmente responsabile l’impresa.
In caso di sciopero sarà compito dell’impresa preavvertire per tempo le amministrazioni committenti secondo le regole di correttezza e diligenza e nel rispetto della normativa in materia di preavviso di sciopero.
14. Infortuni, danni e responsabilità
L’impresa risponde direttamente dei danni alle persone e alle cose, qualunque ne sia la causa o la natura, derivanti dalla propria attività, restando inteso che rimane a suo carico il completo risarcimento dei danni arrecati, senza diritto a compenso alcuno, sollevando le amministrazioni committenti da ogni responsabilità civile e penale.
15. Osservanza delle norme di C.C.N.L., previdenziali e assistenziali
L’impresa è tenuta all’osservanza di tutte le norme contenute nei contratti collettivi di lavoro oltre che nelle leggi e nei regolamenti in materia di assicurazioni sociali e previdenziali, prevenzione infortuni, tutela dei lavoratori, igiene del lavoro e, in generale, di tutte le norme in materia di personale
vigenti o che saranno emanate nel corso dell’appalto, restando fin d’ora le amministrazioni committenti esonerate da ogni responsabilità al riguardo.
L’impresa aggiudicataria è pertanto obbligata ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti soci, condizioni contrattuali e retributive, derivanti dall’applicazione integrale del CCNL sottoscritto dalle parti più rappresentative a livello nazionale, corrispondenti ai profili degli operatori impiegati, compresi eventuali integrativi territoriali, come da tabelle emanate dal Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale, o, in loro assenza, sottoscritte dalle Organizzazioni Sindacali e Datoriali firmatarie dello stesso.
I suddetti obblighi vincolano l’impresa appaltatrice anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, e ciò indipendentemente dalla natura industriale o artigiana dell’impresa, dalla struttura, dalla dimensione e da ogni altra qualificazione giuridica, economica o sindacale della stessa.
L’impresa appaltatrice è responsabile in solido, nei confronti degli enti, dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti.
16. Norme per la gestione delle problematiche inerenti la sicurezza del lavoro
L’appaltatore è tenuto all’osservanza delle norme previste dal decreto legislativo decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 s.m.i. «Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro». L’impresa dovrà ottemperare alle norme sulla prevenzione degli infortuni, dotando il personale di indumenti e mezzi atti a garantire la massima sicurezza in relazione alle prestazioni affidate.
L’impresa dovrà comunicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo del responsabile aziendale del Servizio di prevenzione e protezione.
Gli enti committenti provvederanno alla verifica dell’idoneità tecnico professionale dell’appaltatore, ai sensi dell’articolo 26 — comma 1, lettera a) — del citato testo unico.
C
O
Ove specificatamente previsto, verrà predisposto il documento di valutazione dei rischi da interferenza.
APITOL V
ORM RELATIV A CONTRATTO
N
E
E
L
17. Forma del contratto e spese contrattuali
Il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata1. Le relative spese sono a carico dell’impresa aggiudicataria.
Il soggetto che sottoscriverà il contratto di appalto dovrà essere munito di firma digitale.
18. Ammontare del corrispettivo e modalità di pagamento
Il corrispettivo della fornitura è subordinato all’accertamento — da parte del direttore dell’esecuzione, confermato dal responsabile del procedimento — della rispondenza della fornitura effettuata alle prescrizioni previste in questo capitolato.
In caso di esito positivo, il direttore dell’esecuzione emetterà l’attestazione di regolare esecuzione del contratto.
A seguito di tale attestazione, l’appaltatore può emettere regolare fattura elettronica.
I pagamenti saranno effettuati entro 30 [trenta] giorni in conformità al decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192 «Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per l’integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, a norma dell’articolo 10 — comma 1 — della Legge 11 novembre 2011,
n. 180», dalla data di ricezione della stessa al protocollo dell’ente.
Il pagamento sarà comunque subordinato al rispetto delle prescrizioni normative in vigore [acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva – D.U.R.C. e tracciabilità dei flussi finanziari].
Con il pagamento del compenso si intendono interamente compensate dall’ente committente tutte le spese, principali e accessorie, dirette e indirette, necessarie per la perfetta esecuzione del contratto, oltre che ogni altro onere, anche non espresso in questo capitolato, inerente o conseguente all’appalto.
19. Sospensione dei pagamenti
L’amministrazione committente, al fine di garantirsi in modo efficace e diretto sulla puntuale osservanza delle prescrizioni dettate per la conduzione dell’appalto e per le prestazioni dei servizi che ne sono oggetto, ha facoltà di sospendere — in tutto o in parte — i pagamenti all’impresa appaltatrice cui siano state contestate inadempienze fino a quando la stessa non si sarà adeguata agli
20. Adeguamento ai prezzi
I prezzi della prestazione, così come determinati in sede di gara, si intendono offerti dall’impresa in base a calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio, e sono quindi invariabili e indipendenti da qualsiasi eventualità per tutto il periodo di durata dell’appalto e fino all’ultimazione della fornitura e dei servizi assunti.
Nei prezzi di aggiudicazione si intendono compresi e compensati tutti gli oneri di cui al presente capitolato, tutto incluso e nulla eccettuato, per la esecuzione della fornitura stessa.
L’impresa appaltatrice, pertanto, non avrà diritto di pretendere sovrapprezzi o indennità speciali di alcun genere per l’aumento di costo della materia prima, manodopera, perdite e/o per qualsiasi altra sfavorevole circostanza che potesse verificarsi dopo l’aggiudicazione.
21. Subappalto
Il subappalto sarà ammesso nei limiti e con le modalità stabiliti dall’articolo 105 del Codice. Il subappalto non può superare la quota del 30% dell’importo complessivo del contratto2.
La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi e al fornitore di beni o lavori, l’importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
— quando il subappaltatore o il cottimista è una micro-impresa o una piccola impresa;
— in caso di inadempimento da parte dell’appaltatore;
— su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.
L’affidatario deposita il contratto di subappalto presso l’ente committente almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto, l’affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza in capo ai
subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice.
L’affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice.
Il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti dell’ente committente inoltre l’aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi.
L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
22. Risoluzione del contratto — Sostituzione dell’ente
Il contratto è risolto nei casi e con le modalità indicate dall’articolo 108 del Codice.
Gli enti hanno inoltre facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell’articolo 1456 c.c. e fatto salvo l’eventuale risarcimento dei danni, nei seguenti casi:
— abituale deficienza e negligenza nell’espletamento dell’appalto, allorché la gravità e la
frequenza delle infrazioni commesse, debitamente accertate e notificate, compromettano – in tutto o in parte − il regolare svolgimento delle prestazioni affidate;
— eventi di frode accertate dalla competente autorità giudiziaria;
— apertura di una procedura concorsuale a carico dell’impresa aggiudicataria o di un’impresa facente parte del raggruppamento temporaneo;
— inadempienza alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nonché alle norme previdenziali;
— messa in liquidazione o altri casi di cessazione di attività del soggetto aggiudicatario;
— mancato pagamento dei premi assicurativi della polizza R.C.T./R.C.O.
— applicazione di almeno quattro penalità riferite ad altrettante infrazioni commesse.
La facoltà di risoluzione è esercitata dagli enti con il semplice preavviso scritto di trenta giorni, senza che l’impresa abbia nulla a pretendere all’infuori del pagamento dei corrispettivi dovuti per le prestazioni e i servizi regolarmente effettuati fino il giorno della risoluzione.
Con la risoluzione del contratto sorge per gli enti il diritto di affidare a terzi l’appalto in danno dell’appaltatore.
La risoluzione per inadempimento e l’esecuzione in danno non pregiudicano il diritto degli enti al risarcimento dei maggiori danni subiti e non esimono l’impresa dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa è eventualmente incorsa, a norma di legge, per i fatti che hanno determinato la risoluzione.
Verificandosi l’ipotesi di cui al comma precedente, le amministrazioni committenti si riservano la facoltà, qualora la normativa al momento vigente non lo vieti, di procedere all’aggiudicazione al secondo classificato, fermo restando il diritto all’integrale risarcimento di tutti i danni, con eventuale rivalsa sulla cauzione definitiva prestata.
L’appalto può altresì essere revocato per esigenze di pubblico interesse, nel qual caso gli enti sono tenuti a corrispondere all’appaltatore un indennizzo, secondo i criteri di cui all’articolo 24 del testo unico delle leggi sull’assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni e delle Province, approvato con Regio Decreto 15 ottobre 1925, n. 2578 s.m.i.
23. Fallimento, successione e cessione dell’impresa
In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell’appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 108 del Codice ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell’articolo 88, comma 4-ter, del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, questa stazione appaltante interpellerà progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del completamento dei lavori.3
L’affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede in offerta4.
Nei raggruppamenti temporanei di imprese, salvo quanto previsto dall’articolo 110 — comma
5 — del Codice, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la stazione appaltante può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal codice vigente, purché abbia i
requisiti di qualificazione adeguati all’appalto ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante può recedere dal contratto.5
Nei raggruppamenti temporanei di imprese, salvo quanto previsto dall’articolo 110 — comma
5 — del Codice, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione di uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire.6
Nei raggruppamenti temporanei di imprese è ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati all’appalto ancora da eseguire. In ogni caso la modifica soggettiva di cui sopra non è ammessa se finalizzate ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.7
24. Recesso
La sospensione, la risoluzione, il recesso e la modifica di contratti durante il periodo di efficacia avverrà nei termini e nelle modalità di cui agli articoli 106, 107, 108 e 109 del Codice.
Nei raggruppamenti temporanei di imprese è ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati all’appalto ancora da eseguire. In ogni caso la modifica soggettiva di cui sopra non è ammessa se finalizzate ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.
Ai sensi dell’articolo 21–sexies della legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i., gli enti possono recedere dal contratto:
a. per sopravvenute esigenze di interesse pubblico;
b. laddove l’aggiudicatario, pur dando corso all’esecuzione dell’appalto, dimostri di non essere in condizioni di poter idoneamente eseguire le obbligazioni discendenti dal contratto.
Qualora i contenuti imposti da eventuali provvedimenti normativi o regolamentari ovvero di pubbliche autorità che esercitano il controllo sulle prestazioni oggetto di questo capitolato non siano suscettibili di inserimento automatico nel contratto, ovvero qualora per effetto di provvedimenti di pubbliche autorità o altri eventi a essi conseguenti vengano meno o risultino modificati i presupposti
considerati dalle parti per la determinazione delle condizioni tecnico – economiche contrattualmente pattuite in modo da incidere sostanzialmente sull’equilibrio delle rispettive prestazioni, le parti provvederanno di comune accordo a formulare le clausole integrative o modificative, sul presupposto di un equo contemperamento dei relativi interessi, al fine di ottemperare ai provvedimenti di cui sopra entro 60 (sessanta) giorni dalla richiesta di una parte all’altra; in difetto di accordo entro tale termine, la parte che vi abbia interesse può recedere.
Il recesso è comunicato da parte dell’ente committente all’affidatario dell’appalto — per le ipotesi previste al comma 1 — e dalla parte che vi abbia interesse — per l’ipotesi prevista al comma 2 — con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari consecutivi.
In caso di recesso, all’appaltatore non spetta alcun risarcimento, indennizzo, rimborso o ristoro, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 del codice civile.
Il recesso di cui al comma 1, lettera b), determina l’escussione integrale della cauzione definitiva.
25. Divieti
È fatto tassativo divieto all’impresa aggiudicataria e agli operatori in servizio di richiedere agli utenti somme di denaro o compensi per la prestazione oggetto del presente capitolato.
26. Avvio dell’appalto in pendenza della stipulazione del contratto
Gli enti si riservano, nei casi di urgenza e/o necessità, di dare avvio alla prestazione contrattuale mediante adozione di appositi provvedimenti dirigenziali, anche in pendenza della stipulazione dei contratti, previa costituzione della garanzia definitiva di cui all’articolo 103 del Codice.
27. Controversie
Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto saranno devolute al Giudice Ordinario — Foro di Brescia.
Il contratto non conterrà la clausola compromissoria8.
28. Novazione soggettiva
Non è ammessa alcuna novazione soggettiva delle parti del contratto cui il presente capitolato è riferito.
29. Inefficacia del contratto
Il contratto si considererà inefficace tra le parti esclusivamente a seguito di pronuncia del giudice amministrativo, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 121 e 122 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 s.m.i. «Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo».
30. Varianti
Le offerte migliorative eventualmente formulate in sede di gara costituiscono variante ammessa alle condizioni stabilite dal presente capitolato.
Sono altresì ammesse le varianti al contratto nei termini e con le modalità previsti dall’articolo 106 del Codice.
APITOL VI
ORM FINALI
C
O
N
E
31. Riferimenti normativi
Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, le parti faranno riferimento alle leggi,
regolamenti e disposizioni ministeriali, emanati od emanandi, nulla escluso o riservato, nonché, per quanto applicabili, alle norme del Codice Civile.
32. Trattamento dei dati personali
— Ai sensi del GDPR, si informa che il trattamento dei dati personali conferiti nell’ambito della procedura di acquisizione di beni o servizi, o comunque raccolti dalla Stazione appaltante a tale scopo, è finalizzato unicamente all'espletamento della predetta procedura, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti.
— La Provincia di Brescia garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’Interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.
33. Obbligo di riservatezza
Le notizie relative all’attività oggetto del presente capitolato, comunque venute a conoscenza del personale dell’impresa aggiudicataria nell’espletamento delle prestazioni affidate, sono coperte dall’obbligo di riservatezza e non devono, in alcuna forma, essere comunicate o divulgate a terzi, né possono essere utilizzate, da parte dell’impresa o da parte dei collaboratori dalla stessa per fini diversi da quelli previsti nel presente capitolato.
34. Tracciabilità dei flussi finanziari e lotta alla delinquenza mafiosa
L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i. In particolare si impegna a comunicare agli enti, nei termini di legge, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alla commessa pubblica di cui all’oggetto, da utilizzare per l’effettuazione di tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, servizi e forniture connessi all’affidamento in oggetto. A tal fine l’impresa affidataria si obbliga a effettuare i pagamenti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, salvo le eccezioni previste dallo stesso articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i., purché siano effettuati con strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l’intero importo dovuto.
L’appaltatore s’impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Brescia— della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Qualora l’appaltatore non assolva gli obblighi previsti dall’articolo 3 della legge n. 136/2010
s.m.i. per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 3.
Le amministrazioni committenti verificano, in occasione di ogni pagamento all’appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
L’aggiudicazione e l’esecuzione dell’appalto in oggetto è soggetta alla normativa vigente in materia di lotta alla delinquenza mafiosa.
35. Obblighi in tema di “Legge Anticorruzione”
In sede di sottoscrizione del contratto l’appaltatore deve dichiarare, ai sensi dell’articolo 53 — comma 16-ter — del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i. «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti degli enti committenti che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto degli enti stessi, nei confronti dell’appaltatore, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego. Si specifica che l’ambito di applicazione della predetta norma ricomprende, oltre che i soggetti di cui all’articolo 21 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e s.m.i.
«Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190», anche i soggetti che, pur non esercitando concretamente ed effettivamente poteri autoritativi o negoziali per conto degli enti, hanno elaborato atti endoprocedimentali obbligatori relativi al provvedimento di aggiudicazione definitiva, così come previsto dall’Autorità Nazionale Anticorruzione [A.N.A.C.] con Orientamento n. 24 del 21 ottobre 2015.
L’appaltatore deve inoltre dichiarare di essere a conoscenza che, in caso di accertamento della violazione del suddetto obbligo, dovrà restituire i compensi percepiti e non potrà contrattare con le Pubbliche Amministrazioni per i successivi tre anni.
36. Codice di comportamento
L’appaltatore si obbliga a estendere, nei confronti dei propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal «Regolamento recante Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165» di cui al D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62.
Questo contratto è automaticamente risolto in caso di violazione accertata dei predetti obblighi, ai sensi dell’articolo 2 — comma 3 del citato Xxxxxx.
37. Responsabile del procedimento e direttore dell’esecuzione
Il responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 5 della Legge 241 del 07/08/1990, è la Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxxx Posizione Organizzativa del Settore del Turismo, Biblioteche e URP.