CONTRATTO D’OPERA ARTISTICA CON IL SIG. DAVIDE “ERON” SALVADEI DI RIMINI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERA PITTORICA PERMANENTE PRESSO LA SCUOLA “IL VOLO”.
COMUNE DI RIMINI
CONTRATTO D’OPERA ARTISTICA CON IL SIG. DAVIDE “ERON” SALVADEI DI RIMINI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERA PITTORICA PERMANENTE PRESSO LA SCUOLA “IL VOLO”.
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L’anno 2008 (duemilaotto) addì ( ) del mese di ( ) nella Residenza Comunale, sita in Rimini Piazza Cavour con la presente scrittura privata da valersi ad ogni effetto di legge,
TRA
Il Sig. TOTTI Ing. MASSIMO, il quale agisce nel presente atto nella sua qualità di Direttore Infrastrutture, Mobilità, Ambiente del COMUNE di RIMINI, c. f.: 00304260409, (COMMITTENTE)
E
Il Sig. Davide “Eron” Salvadei, prestatore d’opera, nato a Rimini (RN) il 6.9.1973 ed ivi residente in Xxx Xxxxxxxxx x. 000, c. f.: SLV DVD 73P06 H294N (ARTISTA INCARICATO)
PREMESSO:
- che la Scuola dell’Infanzia “Il Volo”, è stata oggetto recentemente di lavori di ristrutturazione ai fini del completo adeguamento sismico dello stabile con sistemazione delle strutture in elevazione e dei solai di copertura, al fine di garantire la massima integrità statica dell'immobile per l'incolumità dell'utenza debole alla quale la struttura e' destinata;
- che l’Amministrazione Comunale intende procedere alla valorizzazione dell’edificio scolastico mediante la realizzazione di un opera pittorica dell' artista locale Davide “Eron” Salvadei che possa valorizzare e caratterizzare lo stesso contribuendo al miglioramento dell’immagine della scuola;
- che l'artista incaricato ha un curriculum vitae adeguato ed idoneo a soddisfare le esigenze e le necessità di questa Amministrazione;
- che il menzionato artista ha dichiarato di accettare l’incarico in questione ed ha altresì dichiarato, di non aver rapporti incompatibili e/o contenziosi in corso con l’Amministrazione e con Enti, né altri rapporti che siano in contrasto con l’incarico da ricevere e di non trovarsi pertanto in alcuna delle condizioni ostative al conferimento dell’incarico medesimo;
- che il suddetto artista ha dichiarato inoltre di essere prestatore d’opera artistica occasionale;
TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: ART.1
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
ART. 2 OGGETTO E NATURA DELL’INCARICO
Il Comune di Rimini, come sopra rappresentato, conferisce al Sig. Davide “Eron” Salvadei , che accetta, l’incarico artistico per la realizzazione di un murales per la valorizzazione e la caratterizzazione dell’edificio scolastico denominato “Il Volo”, costituito da un lungo pannello raffigurante il tema dell’infanzia, cosi’ come raffigurata nel bozzetto (allegato “B”) parte integrante del presente contratto che con la sottoscrizione del presente atto si considera completamente accettata.
Costituisce oggetto dell’incarico l’esecuzione del disegno su apposito supporto d’acciaio fornito dallo stesso artista, collocato su gran parte della lunghezza del muro di facciata, fissato ad un apposito telaio di sostegno costituito da profilati a sezione quadrata di acciaio zincato, montati in senso verticale.
ART. 3 TEMPI DI ESECUZIONE E PENALE
L’artista incaricato si impegna a consegnare definitivamente l’opera entro e non oltre 7 (sette) giorni continuativi dalla data di comunicazione di avvio delle prestazioni, garantendone la buona esecuzione ed impegnandosi ad integrare quanto non rispondente alle finalità del presente contratto.
E’ facoltà del Direttore Infrastrutture, Mobilità, Ambiente per imprevisti e cause di forza maggiore concedere eventuali proroghe sulle date fissate per il completamento dell’opera.
L’artista e’ tenuto a segnalare immediatamente l’insorgere ed il cessare di dette cause.
La durata del contratto sarà prorogata di un numero di giorni uguale a quello per cui il lavoro e’ stato interrotto per dette cause e null’altro sarà dovuto dal Comune di Rimini per ritardi o danni derivanti dalle stesse.
Qualora l’artista non proceda secondo le condizioni stabilite, il Committente potrà fissare, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, un termine non inferiore a giorni 15 (quindici) per uniformarsi a tali condizioni.
Decorso infruttuosamente il termine il Committente potrà recedere dal contratto con riconoscimento forfettario del compenso professionale solo per la parte di opera realizzata.
ART. 4 COMPENSI PROFESSIONALI
Il corrispettivo per l’opera viene stabilito in complessivi €. 14.400,00 (Euro quattordicimilaquattrocento,00).
Si dà atto che la prestazione artistica fornita dall’artista incaricato è di tipo occasionale e quindi per mancanza del requisito dell’abitualità è esclusa dal campo di applicazione I.V.A. in base a quanto disposto dall’art. 5 del D.P.R. 26.10.1972 n. 633 e successive modificazioni ed integrazioni.
Tale compenso sarà assoggettato alla ritenuta d’acconto del 20%.
Si precisa che, in riferimento all’art. 44 del D.L. 30.9.2003 n. 269 convertito in Legge 24.11.2003 n. 326, sussiste l’obbligo per l’incaricato – che svolge le prestazioni a titolo di lavoro autonomo occasionale – della iscrizione alla gestione separata presso l’INPS di cui all’art. 2, comma 26, della Legge 8.8.1995 n. 335 con versamento dei contributi per la parte di reddito superiore ad €. 5.000,00 annui. In proposito l’incaricato dovrà fornire all’Ente in sede di liquidazione delle somme dovute apposita comunicazione in merito alla propria situazione reddituale annuale al fine della corretta determinazione della base imponibile su cui applicare i contributi dovuti.
ART. 5 LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI
La liquidazione del compenso relativo alla prestazione artistica indicata, avverrà, in deroga all’art. 13 del vigente Regolamento di Contabilità, con pagamento entro 45 giorni dalla data di ricevimento della nota competenze in un’unica rata al completamento e collocazione dell’opera presso la Scuola “Il Volo”.
ART. 6 PROPRIETA’ DELL’OPERA
Tutti gli elaborati prodotti dal Sig. Davide “Eron” Salvadei, ivi compresi i progetti, restano di piena ed esclusiva proprietà del Comune di Rimini, che ne potrà disporre a proprio insindacabile giudizio, fatta salva la possibilità per l’artista di procedere alla mera pubblicazione dell'opera artistica in forma fotografica e cartacea e in digitale sul proprio sito internet.
L’artista conserverà in modo riservato tutte le informazioni relative al lavoro che svolgerà per il Comune di Rimini ed impedirà che il materiale e la documentazione in proprio possesso venga prestato, divulgato e diffuso a terzi.
Le presenti disposizioni sulla proprietà e sul segreto professionale rimarranno in vigore anche dopo la scadenza o la cessazione, per qualsiasi motivo, del presente rapporto.
Rimini.
Civile.
ART. 7 CONTROVERSIE
Per ogni eventuale controversia che dovesse insorgere tra le parti il Foro competente è quello di
Per quanto non previsto dalla presente convenzione si fa riferimento alle disposizioni del Codice
ART. 8 INCOMPATIBILITA’
In relazione alla dichiarazione resa dall’artista incaricato ed acquisita agli atti, questi si impegna a segnalare tempestivamente l’insorgere di cause di incompatibilità.
In tal caso l’Amministrazione Comunale potrà far valere la risoluzione del rapporto contrattuale senza ulteriori aggravi e richiedere il risarcimento dei danni eventualmente subiti all’artista resosi incompatibile all’incarico.
ART. 9 SPESE
Le eventuali spese contrattuali, incluse le copie di contratto che venissero richieste dall’interessato, sono a carico dell’artista incaricato.
ART. 10 EFFETTI DELLA CONVENZIONE
La presente convenzione vincolerà le parti dal momento della firma, che farà testo come data di inizio della prestazione artistica e delle conseguenze contrattuali.
Atto letto, approvato e sottoscritto.
L’ARTISTA p. IL COMUNE DI RIMINI
Sig. Davide “Eron” Salvadei Dott. Xxx. Xxxxxxx Xxxxx
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1341 del Codice Civile le parti dichiarano di aver preso visione degli artt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 della presente convenzione e di approvarli espressamente.
L’ARTISTA p. IL COMUNE DI RIMINI
Sig. Davide “Eron” Salvadei Dott. Xxx. Xxxxxxx Xxxxx