DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 settembre 2021, n. 1574
XXXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXX XXXXXXXXX 00 settembre 2021, n. 1574
Art. 1, comma 547 e ss., L. n. 145/2018. Approvazione schema di Accordo tra Regione Puglia, Università di Bari e Università di Foggia per la regolazione delle modalità di reclutamento nel Sistema Sanitario Regionale Pugliese di studenti frequentanti i Corsi di specializzazione universitaria.
L’Assessore alla Salute ed al Benessere animale, sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile P.O. e dal Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza territoriale - Rapporti Istituzionali e Capitale Umano
S.S.R. e confermata dal Dirigente della Sezione Strategia e Governo dell’Offerta, riferisce quanto segue.
Visto il comma 547 dell’art. 1 della L. n. 145/2018 ai sensi del quale “A partire dal terzo anno del corso di formazione specialistica, i medici, i medici veterinari, gli odontoiatri, i biologi, i chimici, i farmacisti, i fisici e gli psicologi regolarmente iscritti sono ammessi alle procedure concorsuali per l’accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica disciplina bandita e collocati, all’esito positivo delle medesime procedure, in graduatoria separata” .
Visto il comma 548-bis dell’art. 1 della L. n. 145/2018 ai sensi del quale “ Le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio e nei limiti di spesa per il personale previsti dalla disciplina vigente, possono procedere fino al 31 dicembre 2022 all’assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con orario a tempo parziale in ragione delle esigenze formative, disciplinato dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, di coloro che sono utilmente collocati nella graduatoria di cui al comma 547, fermo restando il rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea relativamente al possesso del titolo di formazione specialistica. Il contratto non può avere durata superiore alla durata residua del corso di formazione specialistica, fatti salvi , per i medici specializzandi, i periodi di sospensione previsti dall’articolo 24, commi 5 e 6, primo periodo, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e può essere prorogato una sola volta fino al conseguimento del titolo di formazione specialistica e comunque per un periodo non superiore a dodici mesi (…). Con specifici accordi tra le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le università interessate sono definite, sulla base dell’accordo quadro adottato con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, le modalità di svolgimento della formazione specialistica a tempo parziale e delle attività formative teoriche e pratiche previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici della scuola di specializzazione universitaria. La formazione teorica compete alle università. La formazione pratica è svolta presso l’azienda sanitaria o l’ente d’inquadramento, purché accreditati ai sensi dell’articolo 43 del decreto legislativo n. 368 del 1999, ovvero presso gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico”.
Visto il Documento della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome prot. 20/20/CR6b/C7 recante “Contenuti minimi atti a dare uniformità al testo di Accordo Regione/Provincia autonoma e Università per l’assunzione di specializzandi medici ex l. 145/2018”.
Considerato che, al fine di poter dar seguito all’assunzione dei medici specializzandi utilmente inseriti nelle graduatorie di concorso pubblico delle Aziende ed Enti della regione è necessario completare il quadro giuridico di riferimento delineato dalla L. 145/2018 con l’adozione di apposito accordo tra Regione e le Università degli Studi.
Considerato che, in data 7 settembre 2021, la Commissione Paritetica Regione – Università di Bari e la Commissione Paritetica Regione – Università di Foggia di cui all’art. 6 della L.R. n. 36/1994 hanno condiviso il testo dell’Accordo Regione, Università di Bari, Università di Foggia, per la regolazione delle modalità di reclutamento nel Sistema Sanitario Regionale Pugliese di studenti frequentanti i Corsi di specializzazione universitaria ai sensi della Legge 145/2018, che allegato alla presente ne forma parte integrale e sostanziale
GARANZIE DI RISERVATEZZA
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito Istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D. Lgs. 196/2003 ss.mm.ii. ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS 118/2011
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
L’Assessore relatore, sulla base di quanto innanzi rappresentato, ai sensi della L.R. n.7/97 art. 4 lett. d) propone alla Giunta:
1. di approvare – in Allegato 1 al presente provvedimento quale sua parte integrante – lo schema di “Accordo per la regolazione delle modalità di reclutamento nel Sistema Sanitario Regionale Pugliese di studenti frequentanti i Corsi di specializzazione universitaria ai sensi della Legge 145/2018”;
2. di stabilire che “Accordo per la regolazione delle modalità di reclutamento nel Sistema Sanitario Regionale Pugliese di studenti frequentanti i Corsi di specializzazione universitaria ai sensi della Legge 145/2018” sia sottoscritto nelle forme di rito, in conformità allo schema approvato con il presente provvedimento, da parte del Presidente della Giunta regionale;
3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi dell’art. 6 della L.R. n. 13 del 12.04.1994.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato, è stato espletato nel rispetto della normativa regionale, nazionale e comunitaria e che la relazione, dagli stessi predisposta ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie
La responsabile P.O. (Xxxxxx Xxxxxx)
Il Dirigente del Servizio (Xxxxxxxx Xxxxx)
Il Dirigente della Sezione S.G.O. (Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx)
Il sottoscritto Direttore del Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di delibera osservazioni ai sensi del D.P.G.R. n. 443/2015 e del D.P.G.R. n. 304/2016.
Il Direttore del Dipartimento (Xxxx Xxxxxxxxx) L’Assessore (Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxx)
LA GIUNTA
- Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore alla Salute;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge;
D E L I B E R A
Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:
1. di approvare – in Allegato 1 al presente provvedimento quale sua parte integrante – lo schema di “Accordo sul reclutamento di studenti frequentanti i corsi di specializzazione universitaria nel Sistema Sanitario Regionale Pugliese ai sensi della Legge 145/2018”;
2. di stabilire che l’“Accordo sul reclutamento di studenti frequentanti i corsi di specializzazione universitaria nel Sistema Sanitario Regionale Pugliese ai sensi della Legge 145/2018” sia sottoscritto nelle forme di rito, in conformità allo schema approvato con il presente provvedimento, da parte del Presidente della Giunta regionale;
3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi dell’art. 6 della L.R. n. 13 del 12.04.1994.
IL SEGRETARIO | IL PRESIDENTE |
XXXX XXXXXXX | XXXXXXX XXXXXXXX |
ACCORDO TRA REGIONE PUGLIA E
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI XXXX XXXX E
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FOGGIA
Firmato digitalmente da:Xxxxxxx Xx rio Lerario
Limite d'uso:Explicit Text: Questo certificato rispetta le raccomand azioni previste dalla Determinazio ne Agid N. 121/2019 Data:30/09/2021 12:02:56
per la regolazione delle modalità di reclutamento nel Sistema Sanitario Regionale Pugliese di studenti frequentanti i Corsi di specializzazione universitaria ai sensi della Legge 145/2018.
RICHIAMATI
1. Il D.Lgs. n. 517/1999 €Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed universit•‚;
2. Il D.P.C.M. del 24/05/2001 €Linee guida concernenti i protocolli di intesa da stipulare tra regioni e università per lo svolgimento delle attività assistenziali delle Università nel quadro della programmazione nazionale e regionale, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517‚.
3. La Legge 240/2010 €Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario‚ ;
4. La Legge 189/2012 €Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute‚;
5. La Legge della Regione Puglia 28 dicembre 1994, n. 36 €Norme e principi per il riordino del servizio sanitario regionale in attuazione del D.lgs 30 dicembre 1992, n. 502‚;
6. Il Protocollo di Intesa tra Regione Puglia, Università degli Studi di Bari e Università degli Studi di Foggia recante la €Disciplina dellƒintegrazione fra attività didattiche, assistenziali e di ricerca, sottoscritto in data 11.4.2018‚.
Visto il Documento della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome prot. 20/20/CR6b/C7 recante €Contenuti minimi atti a dare uniformit• al testo di Accordo Regione/Provincia autonoma e Universit• per lƒassunzione di specializzandi medici ex l. 145/2018‚
PREMESSO CHE
− nel quadro della leale collaborazione che informa i rapporti tra Servizio Sanitario Regionale e Università, il presente Accordo, nel rispetto delle prerogative istituzionali e competenze proprie dei soggetti sottoscrittori, intende confermare e sviluppare sedi, strumenti e metodi per rafforzare
la collaborazione fra Servizio Sanitario Regionale ed Università in tema di integrazione tra attività assistenziali, formative e di ricerca;
− le parti sottoscrittrici intendono confermare lo spirito di fattiva collaborazione e lƒimpegno a sviluppare metodi e strumenti di collaborazione, tra sistema sanitario integrato regionale e sistema didattico scientifico universitario, che esprimano la comune volontà di perseguire in modo congiunto obiettivi di qualità, efficienza, efficacia e competitività del servizio sanitario pubblico, e di promuovere e sviluppare contestualmente la qualità e la congruità rispetto alle esigenze assistenziali, alle attività di formazione del personale medico e sanitario e alla ricerca clinica e preclinica;
VISTA
1) la legge 30 dicembre 2018, n. 145 - comma 547 e ss. "Disposizioni in materia di medici specializzandi e dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale" dispone che:
− a partire dal terzo anno del corso di formazione specialistica, i medici e i medici veterinari regolarmente iscritti sono ammessi alle procedure concorsuali per lƒaccesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica disciplina bandita e collocati, allƒesito positivo delle medesime procedure, in graduatoria separata;
− l'eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici, risultati idonei e utilmente collocati nelle relative graduatorie, è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione;
− le Aziende e gli Enti del SSN possono procedere fino al 31 dicembre 2022 all'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con orario a tempo parziale in ragione delle esigenze formative, di coloro che sono utilmente collocati nella graduatoria;
− i medici specializzandi assunti sono inquadrati con qualifica dirigenziale e al loro trattamento economico, proporzionato alla prestazione lavorativa resa e commisurato alle attività assistenziali svolte, si applicano le disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale della dirigenza medica e veterinaria del Servizio sanitario nazionale. Essi svolgono attività assistenziali coerenti con il livello di competenze e di autonomia raggiunto e correlato all'ordinamento didattico di corso, alle attività professionalizzanti nonché al programma formativo seguito e all'anno di corso di studi superato;
− gli specializzandi, per la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato, restano iscritti alla scuola di specializzazione universitaria;
− con specifici accordi tra le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le università interessate sono definite, sulla base dellƒaccordo quadro adottato con decreto del Ministro dellƒuniversit• e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, le modalità di svolgimento della formazione specialistica e delle attività formative teoriche e pratiche previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici della scuola di specializzazione universitaria;
Considerato
2) che la Legge 24 aprile 2020 n. 27, allƒarticolo 2bis, lettera b) dispone che le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, fino al perdurare dello stato di emergenza possano procedere alle assunzioni di cui allƒarticolo1, comma 548 bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nei limiti e con
le modalità ivi previste compreso il trattamento economico da riconoscere, anche in assenza
dellƒaccordo quadro ivi previsto;
3) che fino al perdurare dello stato di emergenza sono soddisfatte tutte le condizioni previste per cui è possibile dar seguito all'assunzione a tempo determinato dei medici in formazione specialistica, purch„ risulti definito, anche in assenza dellƒaccordo quadro di cui alla L. 28 febbraio 2020 n.8, l'accordo tra la Regione e le Università di Bari e di Foggia previsto dal comma 548-bis della L. 145/2018;
4) che la formazione pratica si svolge nell'Azienda sanitaria o Ente presso il quale il medico specializzando viene assunto a tempo determinato, secondo quanto stabilito dal piano formativo della scuola di specializzazione, sino al conseguimento del relativo diploma di specializzazione, purché la struttura operativa nella quale lo stesso è incardinato sia accreditata, per la specializzazione seguita dal medico, ai sensi dell'art.43 del decreto legislativo n. 368 del 1999 e secondo i criteri stabiliti dai
D.I. 68/2015 e 402/2017 e faccia parte della rete formativa di una delle scuole di specializzazione per la disciplina d'interesse, fatta salva la possibilità di concertare tra Università e Aziende soluzioni diverse.
Al fine di poter dar seguito allƒassunzione dei medici specializzandi utilmente inseriti nelle graduatorie di concorso pubblico è necessario completare il quadro giuridico di riferimento delineato dalla L. 145/2018 con lƒadozione di apposito accordo tra Regione e le Università degli Studi
SI CONVIENE QUANTO SEGUE
Le premesse che precedono costituiscono parte integrante del presente Accordo
Art.1 - Oggetto
1. Il presente Accordo ha per oggetto la definizione di linee guida relativamente ai rapporti tra Università di Bari e Foggia e Aziende del Sistema Sanitario regionale Pugliese circa le modalità di reclutamento e inquadramento nel Sistema Sanitario Regionale Pugliese di medici in formazione specialistica a partire dal terzo anno di corso.
In base alle previsioni normative vigenti, a partire dal terzo anno del corso di formazione specialistica, i medici regolarmente iscritti agli stessi corsi sono ammessi alle procedure concorsu ali per l'accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica disciplina bandita e collocati, all'esito positivo delle medesime procedure, in graduatoria separata.
2. Le Aziende e gli Enti del Servizio sanitario regionale accreditate nella rete formativa delle singole Scuole di Specializzazione delle Università, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio e nei limiti di spesa per il personale previsti dalla disciplina vigente, possono procedere, dƒintesa con le Università, fino al 31 dicembre 2022 …ovvero sino allƒeventuale termine successivo previsto dalla legge - all'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con orario a tempo parziale di coloro che sono utilmente collocati in tale graduatoria e che si trovano nelle condizioni di cui sopra.
Lƒassunzionecon contratto di lavoro subordinato, a tempo determinato e con orario a tempo parziale, degli specializzandi delle Università firmatarie del presente accordo può essere effettuata esclusivamente dalle aziende sanitarie le cui strutture operative sono accreditate ed inserite nella rete formativa delle scuole di specializzazione di una delle due Università, ai sensi dellƒarticolo 43 del
decreto legislativo n. 368/1999.
Nelle more dellƒampliamento della rete formativa delle scuole di specializzazione, lƒassunzione pu† essere disposta anche dalle aziende sanitarie le cui strutture operative non sono ancora accreditate ma che tuttavia posseggono i requisiti minimi generali e specifici nonché quelli formativi previsti dallƒallegato 1 del D.I. 13 giugno 2017, n. 402, attestati dal direttore sanitario e verificati secondo le modalità e procedure previste dal citato D.I. 13 giugno 2017, n. 402, attestati dal direttore sanitario e previo parere positivo del Consiglio della Scuola di appartenenza sulla base di un progetto di stage coerente con il percorso di formazione del medico specializzando assunto.
Art. 2 € Finalità condivise
Le parti firmatarie condividono la finalità di rendere operativi nellƒambitodel SSR i medici rientranti nelle condizioni soggettive di cui allƒart 1, comma 1, del presente Accordo attraverso un quadro regolatore che definisca le modalità operative e le responsabilità delle diverse figure in gioco, salvaguardando il capitale umano formato nelle scuole di specializzazione pugliesi.
Art. 3 € Impegni reciproci tra Enti del SSR e Università
1. Le Università riconoscono le attività formative pratiche svolte dal medico specializzando nellƒAziendasanitaria presso la quale è assunto, nel rispetto di quanto stabilito dal progetto formativo della Scuola e previa loro certificazione secondo le modalità stabilite dal Consiglio della Scuola stessa, quale parte integrante e sostanziale dellƒinterociclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione. Lo svolgimento di tale attività pratica non prolunga il periodo complessivo di studi previsto dal relativo ordinamento didattico universitario di cui al D.L. 4 febbraio 2015 n. 68 recante €Riordino scuole di specializzazione di area sanitaria‚, fatta eccezione per i periodi di sospensione della formazione previsti da disposizioni normative.
2. Lƒassunzionecon contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con orario a tempo parziale è effettuato dalle Aziende sanitarie le cui strutture operative sono accreditate ed inserite nelle reti formative delle scuole di specializzazione, ai sensi dellƒarticolo 43 del decreto legislativo368/1999.
3. Le reti delle Scuole di Specializzazione di ogni Ateneo sono ordinariamente costituite includendo strutture delle Aziende operanti nellƒambitoterritoriale proprio di ciascuna università che rispettino i criteri di accreditamento previsti dal DM 402/2017, anche allo scopo di accrescere la conoscenza delle diverse strutture del SSR da parte degli iscritti alle scuole di specializzazione, fatta salva la possibilità di concertare tra Università e Aziende soluzioni diverse.
4. Il periodo dei contratti è comunque ricompreso nei 18 mesi di cui allƒallegato 1 al D.L. 402/2017, che nel merito prevede <<€al fine di perfezionare la formazione, la Scuola pu• avvalersi del supporto di ulteriori strutture extra rete formativa, sia italiane che estere, per un periodo di frequenza complessivo non superiore a 18 mesi>> eventualmente aumentati del periodo già previsto dal Piano Formativo della Scuola per la frequenza nella struttura in questione. In tal caso dovrà essere redatto, a cura del consiglio della Scuola stessa, entro 15 giorni dalla richiesta dellƒAzienda interessata, un progetto formativo individuale e specifico che consenta il completamento della formazione individuale dello specializzando, da allegare al contratto di lavoro a tempo determinato, quale parte integrante del contratto stesso, attestante anche il grado di autonomia raggiunto dallo specializzando ai fini dello svolgimento dellƒattivit• lavorativa.
Eƒ altresì compito del Consiglio della Scuola attestare il livello delle competenze acquisite dallo specializzando ai fini dello svolgimento dellƒattivit• lavorativa.
Art. 4 € Svolgimento attività medica da parte degli specializzandi
1. I medici specializzandi assunti dalle Aziende sanitarie svolgono attività assistenziali coerenti con
il livello di competenze e di autonomia raggiunto, correlato all'ordinamento didattico del corso, alle attività professionalizzanti nonché al programma formativo seguito e all'anno di corso di studi superato.
2. In particolare, lƒattribuzione dei livelli di autonomia e responsabilit• deve avvenire in maniera nominale per ogni singolo medico in formazione specialistica ad opera del Consiglio della Scuola, tenuto conto delle indicazioni dellƒOsservatorio Regionale per la Formazione Medico-Specialistica. Il livello delle competenze acquisite e le abilità acquisite da ciascun singolo medico in formazione specialistica andranno comunicati, a cura del Consiglio della Scuola di Specializzazione interessata, alle Direzioni Sanitarie delle Aziende entro 30 giorni dalla richiesta formulata da queste ultime.
3. Le Aziende sanitarie presso le quali i medici in formazione sono assunti ne garantiscono il tutoraggio, svolto dai dirigenti medici della struttura, nelle forme indicate dal Consiglio della Scuola di Specializzazione interessata dƒintesa con la Direzione Sanitaria e con i dirigenti responsabili delle strutture stesse.
Il tutor nel corso dellƒincarico stabilisce, sulla base delle competenze acquisite dallo specializzando e dei livelli di competenze certificati dalla Scuola, le attività assistenziali che il medico può via via svolgere, ferma restando la necessità per il tutor di intervenire tempestivamente in caso di necessità. Resta inteso che lo specializzando non pu† essere impiegato in totale autonomia nellƒassunzione di competenze di natura specialistica. Eƒgarantita allo specialista in formazione la copertura assicurativa posta a carico della struttura come previsto dalla Legge 24/2017, Art. 10, comma 1.
4. Lo specializzando medico svolge, nellƒAzienda sanitaria presso la quale ‡ stato assunto, 32 ore settimanali dedicate allƒattivit• lavorativa e allƒattivit• formativa pratica. Lƒattivit• formativa teorica, obbligatoria per lo specializzando e preordinata al completamento del percorso di formazione specialistica per il conseguimento del titolo, è svolta periodicamente, secondo la programmazione del Consiglio della Scuola, al fine di garantire continuit• nellƒerogazione delle prestazioni assistenziali da parte del medico specializzando assunto, nonché una razionale organizzazione di ambedue le attività a cui è tenuto.
5. Lƒattivit• formativa teorica ‡ definita dal Consiglio della Scuola di Specializzazione interessata dƒintesa con lƒAzienda del SSR in modo da non precludere la continuit• nellƒerogazione delle prestazioni assistenziali da parte del medico specializzando assunto, e garantire una razionale organizzazione di ambedue le attività a cui è tenuto.
6. Il contratto a tempo determinato stipulato con lƒAzienda del SSR non può avere durata superiore alla durata residua del corso di formazione specialistica. L'interruzione definitiva del percorso di formazione specialistica comporta la risoluzione automatica del contratto di lavoro.
Art. 5 € Trattamento economico
1. I medici specializzandi assunti ai sensi del presente Accordo sono inquadrati con qualifica dirigenziale e al loro trattamento economico, proporzionato alla prestazione lavorativa resa e commisurato alle attività assistenziali svolte, si applicano le disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale della dirigenza medica e veterinaria del Servizio sanitario nazionale.
2. I medici specializzandi, per la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato, restano iscritti alla scuola di specializzazione universitaria e la formazione specialistica è a tempo parziale in conformit• a quanto previsto dallƒart. 22 della Direttiva 2005/36/Ce.
3. Il trattamento economico del medico specializzando è proporzionato alle prestazioni assistenzia li rese, assicurando le seguenti voci retributive previste dal CCNL area sanità: - stipendio tabellare; - indennità di specificità medica; - indennità di esclusività; - indennità legate alle particolari condizioni di lavoro, ove spettanti; - retribuzione di risultato, ove spettante; - retribuzione di posizione in relazione allƒeventuale incarico conferito.
4. Il medico specializzando assunto ai sensi della normativa in oggetto non ha diritto, per il relativo periodo e fatte salve diverse disposizioni normative, al cumulo del trattamento economico previsto dal contratto di formazione specialistica, di cui agli articoli 37 e seguenti del decreto legislativo n.368/1999, fermo restando che il trattamento economico attribuito, con oneri a proprio esclusivo carico dallƒAzienda di inquadramento, se inferiore a quello gi• previsto dal contratto di formazione specialistica, è rideterminato in misura almeno pari a questƒultimo.
5. Il medico specializzando assunto con contratto a tempo determinato è destinatario di compensi accessori nei limiti e nelle forme previste dal CCNL di riferimento, dai relativi integrativi aziendali e da eventuali disposizioni integrative regionali.
6. Il medico specializzando titolare del solo contratto di formazione specialistica può essere destinatario, nei casi in cui venga previsto da appositi provvedimenti regionali, di premialità straordinarie legate allƒattivit• svolta, da certificarsi dƒintesa tra le aziende presso cui operano e le rispettive scuole di specializzazione, tenendo conto delle rilevazioni delle presenze. Gli importi spettanti, determinati a partire dalle indicazioni fornite dalla regione o dallƒAzienda, sono oggetto di trasferimento alle rispettive Università per la successiva erogazione ai medici specializzandi interessati.
Art. 6 € Trattamento dati personali
1. In relazione alle comunicazioni tra Aziende e Universit• derivanti dallƒattuazione del presente Accordo, con particolare riguardo allƒavvenuto reclutamento degli specializzandi nei casi in cui ‡ prevista la sospensione del trattamento economico/compenso correlato al contratto di formazione specialistica, le parti vi provvederanno in qualità di autonomi titolari, trattando i dati strettamente adeguati, pertinenti e limitati unicamente per le finalità di cui al precedente art. 3, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dati personali, ivi compreso quanto previsto in merito all'adozione delle misure di sicurezza adeguate. Il trattamento dei dati personali sarà improntato a principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela dei diritti degli interessati".
A tal fine le parti si impegnano a che:
- i dati personali che saranno forniti per le finalità del presente protocollo siano esatti e corrispondano al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione, ovvero per errori derivanti da unƒinesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei;
- i dati personali saranno conservati in forma che consenta lƒidentificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità di cui al citato art. 3;
- ciascuna parte, in qualità di titolare, provvederà ad individuare il proprio personale autorizzato e ad istruirlo, dandone informazione all'altra parte;
- ciascuna parte potrà trattare e registrare i dati ad essa comunicati ai fini per le finalità del presente Accordo;
- gli interessati potranno esercitare i diritti di cui agli articoli 15-22 del Regolamento UE/2016/679 presso ciascuna delle parti, che ne definiranno le modalità di esercizio, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.
Art. 7 - Durata
1. Il presente Accordo ha validità per la durata di vigenza delle disposizioni di cui allƒart. 1 comma 547 e ss. della L. 145/2018.
Art. 8 Disposizioni finali
1. Per quanto non espressamente previsto si rinvia alla normativa vigente in materia.
2. Le parti danno atto che il presente Accordo ‡ esente dallƒimposta di bollo ai sensi del punto 16
della Tabella B allegata al DPR 642/1972 e sarà registrato solo in caso dƒuso,in conformità a quanto disposto dallƒarticolo 1, parte seconda, della Tariffaallegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
3. E' demandato all'Osservatorio regionale per la formazione medico-specialistica il monitoraggio sull'attuazione del presente Accordo e l'eventuale formulazione, alla Regione ed all'Università di proposte migliorative che dovessero apparire opportune sulla base del monitoraggio dello stato di attuazione dello stesso e alla luce di eventuali aggiornamenti normativi.
Letto, confermato e sottoscritto, Per la Regione Puglia
Per lƒUniversit• degli Studi di Bari
Per lƒUniversit• degli Studi di Foggia