Accordo per la tutela ed il soccorso degli animali di affezione in caso di calamità naturali e non
Accordo per la tutela ed il soccorso degli animali di affezione in caso di calamità naturali e non
Richiamata la Delibera di Giunta regionale n. 1679 del 14/10/2019
Tra
la Regione Xxxxxx-Romagna (C.F. 8006250379), con sede a Xxxxxxx, Xxxxx Xxxx Xxxx 00, di seguito indicata come Regione, rappresentata dal Direttore dell’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx e dal Responsabile del Servizio Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxxx;
e
l’ANCI Xxxxxx-Romagna (C.F. 80064130372), con sede a Bologna Via della Liberazione 13, rappresentata da Xxxxxx Xxxxxx Presidente;
e
il Comune di Bologna (C.F. 01232710374), con sede a Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx 0, rappresentato da Xxxxx Xxxxx Xxxxx Responsabile Area Welfare e Promozione del benessere della comunità;
e
il Comune di Piacenza (C.F. 00229080338), con sede a Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx 0, rappresentato da Xxxxxx Xxxxxx Responsabile U.O. Servizi Pubblici di Impatto Ambientale;
e
il Comune di Parma (C.F. 00162210348), con sede a Parma Via della Repubblica 1, rappresentato da Xxxxxxxx Xx Xxx Dirigente Responsabile Settore Ambiente - SO Benessere Animale;
e
il Comune di Reggio Xxxxxx (C.F. 00145920351) con sede a Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx 0, rappresentato da Xxxxx Xxxxxxx Responsabile del Servizio Mobilità, Ambiente e Progetti speciali;
e
il Comune di Modena (C.F. 00221940364) con sede a Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxx 00, rappresentato da Xxxxxxxx Xxxxx Responsabile del Settore Ambiente, Protezione Civile, Patrimonio e Sicurezza del Territorio;
e
il Comune di Carpi (P.IVA 00184280360) con sede a Carpi Corso Xxxxxxx Xxx 91, rappresentato da Xxxxxxxx Xxxxxxx, Responsabile del Settore Lavori Pubblici – Infrastrutture e Patrimonio;
e
il Comune di Imola (C.F. 00794470377) con sede a Xxxxx xxx Xxxxxxx 0, rappresentato da Xxxxxx Xxxxx Responsabile del Servizio Patrimonio, Pianificazione, Edilizia privata e Ambiente;
e
il Comune di Forlì (C.F. 00606620409) con sede a Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxx 0, rappresentato da Xxxxxxxxxx Xxxxxxx Responsabile del Servizio Ambiente e Protezione Civile;
e
il Comune di Cesena (P.IVA 00143280402) con sede a Xxxxxx Xxxxxx xxx Xxxxxx 00, rappresentato da Xxxxx Xxxxxx Responsabile del Settore Tutela dell'Ambiente e del Territorio;
e
il Comune di Ravenna (P.IVA 00354730392) con sede a Xxxxxxx Xxxxxx xxx Xxxxxx 0, rappresentato da Xxxxxx Xxxxxxxx Responsabile del Servizio Tutela Ambiente e Territorio;
e
il Comune di Rimini (P.IVA 00304260409) con sede a Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxx 00, rappresentato da Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx o suo delegato;
e
il Comune di Ferrara (C.F. 00297110389) con sede a Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx 0, rappresentato da Xxxxx Xxxxxxxxx Responsabile Settore Sistemi informativi e Partecipazioni;
e
la Federazione Regionale Xxxxxx-Romagna Ordini Veterinari con sede a Bologna Via X. Xxxxxxxx 22 rappresentato da Xxxxxxx Xxxxxxx Presidente;
e
le Associazioni di volontariato a tutela degli animali aderenti.
PREMESSO
- che la tutela degli animali è un principio sancito dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'animale proclamata presso l'Unesco il 27 gennaio 1978 e dal Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea — Trattato di Lisbona, firmato il 13 dicembre 2007 ed entrato in vigore il 1° gennaio 2009, che riconosce gli animali quali esseri senzienti;
- che la normativa nazionale con le leggi n. 281 del 14 agosto 1991 e s.m.i, e n. 120 del 29 luglio 2010, tutelano a diverso titolo gli animali d’affezione ed obbligano il soccorso di quelli feriti;
- che il Dlgs 1/2018 (Codice della protezione civile) ha stabilito che il Servizio nazionale della protezione civile, definito di pubblica utilità, è il sistema che esercita la funzione di protezione civile costituita dall'insieme delle competenze e delle attività volte a tutelare la vita, l'integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo;
- che tra le attività di protezione civile previste all'articolo 2, comma 6, del sopra citato Codice della protezione civile, vi è la gestione dell'emergenza che consiste nell'insieme, integrato e coordinato, delle misure e degli interventi diretti ad assicurare il soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite dagli eventi calamitosi e agli animali e la riduzione del relativo impatto, anche mediante la realizzazione di interventi indifferibili e urgenti ed il ricorso a procedure semplificate, e la relativa attività di informazione alla popolazione;
- che, anche a seguito dell’esperienza maturata dai servizi competenti durante il sisma dell’Emilia del 2012, è emersa la consapevolezza e l’esigenza di fornire adeguata risposta alla crescente domanda di soccorso, recupero, messa in sicurezza, ricongiungimento e gestione degli animali d’affezione, sia di proprietà sia vaganti, in occasione di calamità naturali e non;
Tenuto inoltre conto che
- ai sensi dell'articolo 4, comma 2 del Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della Protezione Civile), per l'attuazione delle attività di protezione civile, le componenti del Servizio nazionale possono stipulare convenzioni con le strutture operative e i soggetti concorrenti di cui all'articolo 13, comma 2 del medesimo decreto o con altri soggetti pubblici;
- la Legge Regionale dell’Xxxxxx Xxxxxxx in materia di protezione civile n. 1/2005 prevede che allo svolgimento delle attività e dei servizi connessi all’esercizio delle funzioni amministrative in materia di protezione civile, di competenza della Regione, provvedano l’Agenzia regionale di protezione civile (ora Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile) e le strutture organizzative regionali
competenti in materia di sicurezza territoriale, di sistema ospedaliero, emergenza sanitaria e sanità pubblica;
- in base al metodo Augustus la Funzione di supporto 2 “Sanità, Assistenza Sociale e Veterinaria” assicura il necessario raccordo tra le strutture del Servizio Sanitario Regionale competenti per territorio e le altre strutture operative presenti, al fine di attuare i necessari interventi sanitari: soccorso sanitario urgente, assistenza sanitaria, socio- sanitaria, psicosociale, di sanità pubblica, prevenzione e assistenza veterinaria.
Considerato che
- il Piano delle emergenze del Servizio Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica della Regione Xxxxxx-Romagna è articolato in specifici modelli operativi di intervento volti alla gestione delle emergenze (malattie infettive, sicurezza alimentare, ambientali, chimiche, calamità naturali ed epidemiche degli animali) ed alla definizione di requisiti organizzativi a livello regionale e locale. Ciò in ottemperanza a quanto previsto negli indirizzi del Piano regionale per la prevenzione 2015- 2018 della Regione Xxxxxx- Romagna approvato con Delibera n.771 del 29 giugno 2015;
- attraverso il sopracitato Piano, ed in sintonia con le più recenti disposizioni del nuovo Codice della protezione civile, si intende articolare un modello operativo di intervento a tutela ed in soccorso degli animali d’affezione che veda la partecipazione di molteplici soggetti a diverso titolo competenti: Regione Xxxxxx-Romagna, Servizi Veterinari delle Aziende Sanitarie Locali, Amministrazioni Locali, Associazioni di volontariato e Protezione Civile;
- i firmatari concordano sulla necessità di rafforzare la cultura della prevenzione e della preparazione alle emergenze, anche attraverso il coordinamento dei soggetti coinvolti nelle attività di soccorso, messa in sicurezza e gestione degli animali presenti in territori colpiti da eventi calamitosi, mettendo in essere azioni volte a sviluppare metodologie e prassi, anche innovative, ispirate ai principi generali sulla tutela degli animali;
- le associazioni firmatarie del presente atto, formalmente riconosciute in base alla normativa regionale e nazionale in materia di volontariato e terzo settore, hanno maturato specifiche competenze e possono concreto supporto operativo avendo esperienza nell'ambito della tutela e gestione degli animali, anche in corso ed a seguito di eventi calamitosi;
- l’ANCI Xxxxxx-Romagna collabora in modo strutturato con l’Agenzia regionale di protezione civile tramite specifica Convenzione quinquennale;
- le attività di coordinamento regionale e locale, previste nell’ambito del presente accordo non sono sostituibili agli organismi tecnici, attivati nelle sedi competenti in caso di calamità naturali che interessano il sistema della protezione civile.
TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE
Art. 1 (Finalità)
Il presente Accordo ha lo scopo di definire e condividere procedure di prevenzione ed intervento per garantire pronta risposta, soccorso, gestione, messa in sicurezza degli animali d’affezione e più in generale supporto alla popolazione colpita da calamità naturali e non, avente animali al seguito.
Art. 2 (Oggetto)
I Firmatari si impegnano a collaborare per definire metodologie e procedure operative in previsione o a seguito agli eventi di cui al Decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018, quali:
− soccorso e messa in sicurezza degli animali, in relazione alla loro specie;
− evacuazione di strutture con animali;
− accoglienza di animali presso canili e gattili siti nel territorio regionale;
− allestimento di strutture temporanee per il ricovero di animali;
− allestimento di presidi veterinari mobili;
− supporto all'organizzazione delle aree di accoglienza della popolazione in relazione alla presenza di animali;
− assistenza e trasporto di animali non ricongiunti coi proprietari;
− ricongiungimento ai proprietari di animali smarriti, anche attraverso la realizzazione di specifici strumenti ed azioni dedicate;
− collaborazione con medici veterinari liberi professionisti, e con ogni soggetto utile al perseguimento degli scopi di cui al presente protocollo;
− possibili linee di finanziamento per le specifiche attività di
“preparazione” e/o “risposta” alle emergenze;
− altre attività che possano essere proposte dalle parti in relazione agli obiettivi del presente Accordo;
In base alle competenze attribuite alla Funzione 2, le attività in emergenza saranno coordinate ed effettuate su indicazione del Servizio Veterinario AUSL competente, anche in accordo con l’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile.
Le attività contemplate del presente articolo, dovranno tenere conto ed essere uniformate ad eventuali e possibili indirizzi predisposti dal Dipartimento Nazionale della Protezione Civile che, in materia di soccorso e assistenza agli animali, ha costituito un gruppo di lavoro inter-istituzionale per la definizione degli obiettivi e delle attività del servizio nazionale della protezione civile in tale materia.
Art. 3
(Comitato tecnico regionale)
La programmazione ed il supporto alle attività condivise nel presente atto, sarà assicurato da un comitato tecnico regionale, composto da rappresentanti di ogni Ente aderente, dai referenti dei Servizi Veterinari delle AUSL, da un rappresentante di ANCI Xxxxxx-Romagna e da una rappresentanza delle Associazioni che operano nel settore.
Il comitato tecnico, formalmente costituito con determinazione del Direttore Generale Cura della Persona, Salute e Welfare, ha il compito di definire:
- le modalità di attivazione in caso di emergenza;
- la tipologia degli interventi di cui al precedente articolo 2, effettuati da ogni singolo firmatario;
- l’elenco/mappatura dei beni e mezzi a disposizione;
- le iniziative congiunte da realizzarsi sulla base degli impegni assunti con il presente Accordo;
- la definizione dei criteri di limite delle strutture che si occupano di animali;
- la programmazione e la condivisione dei contenuti della formazione e delle esercitazioni sul campo.
Il Comitato tecnico regionale, presieduto dal Responsabile dell’Area Sanità Veterinaria della Regione Xxxxxx-Romagna, sarà così composto:
- 1 referente del Servizio Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica;
- 1 referente dei Carabinieri Forestali;
- 1 referente del Dipartimento regionale dei Vigili del Fuoco;
- 1 referente dell’Agenzia regionale per la sicurezza
territoriale e la protezione civile;
- 1 veterinario responsabile emergenze per ciascuna Area vasta;
- 1 rappresentante dei Comuni firmatari;
- 1 rappresentante tecnico di ANCI-ER;
- 1 referente Ordine dei Medici Veterinari;
- 8 rappresentanti delle Associazioni animaliste che operano a livello regionale;
Art. 4 (Comitati tecnici locali)
L’adesione delle Parti coinvolte viene formalizzata con la sottoscrizione del presente Accordo ed i soggetti firmatari, fatte proprie le finalità e gli obiettivi precedentemente citati, s’impegnano a condividere le loro competenze, le risorse ed i dati di cui dispongono, nel rispetto della normativa vigente e compatibilmente con gli impegni derivanti dai rispettivi mandati istituzionali.
Per facilitare il raggiungimento degli obiettivi, saranno istituiti Gruppi tecnici per ambito aziendale/provinciale, finalizzati a rendere operativi gli indirizzi dell’Accordo, composti da referenti:
- dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, per il tramite dei propri Servizi territoriali;
- degli Enti locali sede di canile (anche in rappresentanza di ANCI-Xxxxxx-Romagna);
- dell’Ordine dei Medici Veterinari;
- delle Associazioni di volontariato operante nel settore ambiente e tutela degli animali del territorio di riferimento.
Gli obiettivi di ogni Comitato locale sono i seguenti:
- programmazione di incontri periodici con carattere di condivisione ed aggiornamento;
- mappatura delle risorse (mezzi e materiali), dei volontari e dei professionisti coinvolti;
- definizione ed attuazione di progetti ed iniziative innovative mirate a potenziare le capacità di prevenzione, individuazione, valutazione e presa in carico degli animali in situazioni di emergenza in un’ottica di approccio interdisciplinare;
- condivisione di modalità comuni di intervento, sulla base delle esperienze acquisite;
- omogeneizzazione delle prassi su tutto il territorio provinciale/aziendale;
- definizione di percorsi di formazione mirata;
Le azioni di coordinamento dei Comitati locali sono a cura del Servizio Veterinario delle Aziende USL, coadiuvato per le prime attività di avvio lavori e successivamente in casi di particolari esigenze, dal Servizio Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica della Regione.
Xxxxxxx Xxxxxx-Xxxxxxx
Xxx. 0 (Xxxxxxx)
Xx Xxxxxxx Xxxxxx-Xxxxxxx attraverso il Servizio Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica e l’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile) si impegna a:
- realizzare percorsi di formazione mirata indirizzata al personale operativo dedicato agli interventi in emergenza (indicato dalle parti);
- garantire il supporto alle esercitazioni locali e regionali;
- supportare e raccordare le attività e le funzioni dei gruppi operativi locali di cui al precedente articolo 3;
- attivare, in base alla Funzione 2, i Servizi veterinari delle AUSL competenti in caso di calamità che interessano aree vaste del territorio;
- coordinare le attività in emergenza in caso di evento a valenza territoriale vasta, che vede il coinvolgimento di più AUSL.
La Regione Xxxxxx-Romagna, attraverso i Servizi Veterinari delle Aziende USL, garantisce:
- l’individuazione delle esigenze di soccorso e dei fabbisogni logistici e materiali;
- l’approvazione di motivati atti di deroga al numero di cani/gatti accolti nelle strutture di ricovero;
- l’attivazione delle associazioni animaliste locali, tenuto conto delle attività garantite e della struttura operativa delle stesse;
- il coordinamento degli interventi in emergenza e il raccordo con i referenti locali e regionali della Protezione Civile;
- la gestione sanitaria delle strutture ricovero temporaneo per gli animali di affezione collocati negli appositi campi di accoglienza;
- la gestione sanitaria degli animali di proprietà ospitati temporaneamente presso i canili e gattili del territorio;
- il raccordo con i veterinari liberi professionisti del
territorio interessato dall’evento;
- la gestione delle procedure connesse al post emergenza;
- la formazione/individuazione di personale medico veterinario da attivare in caso di calamità naturali e non;
- il coordinamento e la segreteria dei Gruppi operativi locali di cui al precedente Articolo 3.
Enti gestori di canili
Gli Enti Locali, nell’ambito delle competenze a loro attribuite
dalla LR 27/2000 e s.m.i., si incaricano di:
- accogliere presso le strutture di ricovero di gatti e cani di propria competenza, gli animali di proprietà impossibilitati ad essere ospitati nei campi o vaganti sul territorio;
- accogliere presso le strutture di ricovero di gatti e cani di propria competenza, gli animali ospitati in altri canili e gattili del territorio danneggiati e/o lesionati;
- predisporre specifici piani di evacuazione delle strutture di ricovero per cani e gatti di competenza, da includere nei propri piani di Protezione Civile;
- integrare i Piani di Protezione Civile, con specifiche procedure di gestione delle emergenze con il coinvolgimento di animali d’affezione.
ANCI Xxxxxx-Romagna
Con l’obiettivo di supportare gli Enti locali xxxxxxxx xxxxxxxxx nel percorso di adeguamento alle novità introdotte dal nuovo Codice della protezione civile per quanto riguarda la gestione degli animali d’affezione, ANCI-ER potrà sviluppare le seguenti attività:
- raccogliere e condividere le buone prassi realizzate sui territori;
- diffondere ai Comuni e Xxxxxx non firmatari i risultati delle attività conseguenti al presente Accordo;
- contribuire alla programmazione e realizzazione delle esercitazioni;
- contribuire alla programmazione e realizzazione dei percorsi formativi valorizzando l’esperienza e il punto di vista nonché le responsabilità e le esigenze degli Enti locali;
- approfondire l’organizzazione e la gestione della c.d. “Funzione 2 – Sanità Assistenza Sociale e Veterinaria” in ambito comunale e delle Unioni di comuni.
Associazioni di volontariato
Le associazioni di volontariato aderenti al presente accordo si impegnano a:
- individuare volontari/iscritti dedicati alle attività di soccorso degli animali in caso di calamità;
- favorire la partecipazione dei propri volontari ai percorsi di formazione ed aggiornamento promossi dalla Regione (PRC e Protezione Civile) e dalle AUSL del territorio;
- garantire, in caso di emergenza, pronta disponibilità e attività di soccorso, in raccordo con le indicazioni della Protezione Civile e dei Servizi veterinari;
- partecipare ai Gruppi operativi locali di cui al precedente Articolo 3;
Federazione Regionale E-R Ordine dei Medici Veterinari
La Federazione Regionale Ordine dei Medici Veterinari si impegna a:
- individuare Liberi Professionisti (per ambito provinciale) da coinvolgere fattivamente in attività di soccorso degli animali in caso di calamità;
- favorire la partecipazione dei propri iscritti ai percorsi di formazione ed aggiornamento promossi dalla Regione (PRC e Protezione Civile) e dalle AUSL del territorio.
Art. 6
(Attivazione in caso di eventi calamitosi)
I volontari indicati dalle Associazioni firmatarie per gli interventi in caso di emergenza, dovranno godere di copertura assicurativa, ai sensi della L 266/91 e del Decreto legislativo. n. 117/2017.
Art. 7
(Oneri, durata e successive adesioni)
Il presente Accordo non comporta oneri aggiuntivi.
L’accordo decorre dalla data di sottoscrizione ed ha validità triennale e potrà essere rinnovato.
In caso di recesso la Parte recedente deve darne comunicazione al Servizio Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica della Regione, con un preavviso di 30 giorni.
Le successive adesioni al presente atto da parte di Enti o Associazioni interessate, dovranno essere formalizzate al Servizio Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica della Regione e contestualmente al Servizio Veterinario territorialmente competente.
Eventuali esigenze di variazione alle modalità attuative o ai tempi previsti per la realizzazione delle attività, dovranno essere concordati tra i soggetti firmatari.
Le parti danno atto che il presente Accordo non avendo per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale sarà registrato in caso di uso ai sensi del DPR 26/04/1986, n. 131.
Il presente Accordo non è soggetto a imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 16/01/1972, n. 642.
Il presente Accordo viene sottoscritto dagli aderenti con firma digitale ai sensi dell’art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i..
Letto, firmato e sottoscritto
Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile
Servizio Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica RER
Comune | di | Bologna |
Comune | di | Piacenza |
Comune | di | Parma |
Comune | di | Reggio Xxxxxx |
Comune | di | Modena |
Comune | di | Carpi |
Comune | di | Imola |
Comune | di | Forlì |
Comune | di | Cesena |
Comune | di | Ravenna |
Comune | di | Rimini |
Comune | di | Ferrara |
ANCI Xxxxxx-Romagna
Federazione Ordine dei Medici Veterinari dell’Xxxxxx-Romagna
Associazioni di volontariato a tutela degli animali aderenti Partecipano:
Carabinieri Forestali Xxxxxx-Romagna
Dipartimento regionale dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile