Contract
IL COLLEGIO DI MILANO
composto dai signori:
- Prof. Avv. Xxxxxxx Xxxxxxx Presidente (Estensore)
- Prof. Avv. Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx Guastalla Membro designato dalla Banca d’Italia
- Prof. Avv. Xxxxx Xxxxxxx Membro designato dalla Banca d’Italia
- Prof. Avv. Xxxxxx Xxxxxxxxx Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario
- Xxxx. Xxxx Xxxxxxxx Membro designato dal C.N.C.U. nella seduta del 26 febbraio 2013 dopo aver esaminato
• il ricorso e la documentazione allegata;
• le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione;
• la relazione istruttoria della Segreteria tecnica
FATTO
Nel proprio ricorso all’ABF il ricorrente premesso di rivestire la qualità di utilizzatore nell’ambito di un contratto di leasing stipulato con l’Intermediario convenuto e avente ad oggetto un’autovettura, avendo assunto tale veste a seguito del subentro nel predetto contratto in luogo dell’originario utilizzatore, lamenta di essere stato iscritto nella centrale rischi Crif dietro segnalazione dell’Intermediario.
Il ricorrente contesta tale segnalazione e afferma di aver dimostrato all’Intermediario (con 2 comunicazioni del 21/05/2012 e dell’11/06/2012) che “il mancato pagamento delle rate di leasing era riconducibile al furto dell’autoveicolo […] di cui peraltro [l’Intermediario] aveva espressamente autorizzato [il Ricorrente] a concedere il bene in comodato a terzo soggetto”.
Narra anche di continuare a “pagare l’antifurto satellitare […] secondo il quale il bene ora si troverebbe in Arabia Saudita come già più volte comunicato [all’Intermediario] che tuttavia ad oggi non ha provveduto al recupero”.
Pertanto il ricorrente “contesta” l’iscrizione al Crif effettuata dietro segnalazione dell’Intermediario.
Nelle proprie controdeduzioni l’intermediario afferma che il Ricorrente è subentrato nel contratto di leasing il 14/09/2010 e successivamente, in data 04/10/2011, è stato autorizzato il comodato d’uso ad un terzo soggetto. Il 14/12/2011 è stato intimato al ricorrente il pagamento del credito scaduto; in data 17/02/2012 l’intermediario ha risolto il contratto chiedendo l’immediata restituzione dell’auto e il 24/02/2012 è stato informato dal Ricorrente che il veicolo è stato oggetto di furto.
In riferimento al contratto di leasing, l’intermediario afferma che: a) non vi è una completa coincidenza tra l’oggetto del ricorso e quello del reclamo, in particolare col ricorso è stata “definitivamente abbandonata” la domanda risarcitoria; b) l’autorizzazione al comodato d’uso non libera l’utilizzatore dagli obblighi assunti e il Ricorrente è l’unico soggetto utilizzatore del contratto di leasing; c) in caso di risoluzione anticipata l’utilizzatore è tenuto al pagamento dei canoni scaduti e, in caso di perdita del bene, ad indennizzare il concedente per l’intera somma
ancora dovuta; d) non è stata fornita la prova documentale del furto e il veicolo non è presente nell’archivio dei veicoli rubati del Ministero dell’Interno; e) l’inadempimento del Ricorrente risale ad ottobre 2011, prima dell’evento furto; f) si è “prontamente” adoperato per il recupero del veicolo conferendo delega ad una società, ma evidenzia che “nessun obbligo” gravi in capo alla concedente circa tale recupero.
Sull’iscrizione al Cifr afferma di aver rispettato le disposizioni procedurali e di aver inviato il preavviso, contestualmente alla messa in mora, con nota del 14/12/2011.
Pertanto l’intermediario ha chiesto al Collegio di respingere l’istanza e di accertare la legittimità delle segnalazioni in Crif.
In sede di ulteriore replica il Ricorrente rileva che: a) “la prova documentale del furto è stata fornita ed è altresì evincibile dalla documentazione versata nel presente procedimento … Peraltro il [documento] di controparte risulta del tutto erroneo in quanto la targa ricercata non corrisponde a quella del veicolo oggetto del contratto di leasing”; b) “l’Intermediario non ha fatto nessuno sforzo per recuperare il veicolo sebbene [il Ricorrente] (che tuttora paga il GPS) avesse informato [l’Intermediario] del luogo in cui il veicolo trovasi come da risultanze del sistema GPS”.
DIRITTO
Giova puntualizzare in fatto che non è controverso tra le parti l’inadempimento nel pagamento dei canoni di leasing e l’avvenuta segnalazione al Crif.
Il Ricorrente contesta tale segnalazione e giustifica l’inadempimento in quanto “riconducibile al furto dell’autoveicolo”, aggiunge di essere stato autorizzato a concedere il veicolo a terzi in comodato; fatto quest’ultimo confermato dall’intermediario,
Disputato risulta invece l’evento furto. Tuttavia si deve rilevare che contrariamente a quanto sembra assumere il ricorrente tale evento non esime l’utilizzatore dai suoi obblighi verso il concedente, infatti nei contratti di leasing il rischio della perdita del bene locato grava sull’utilizzatore stesso. Nel caso specifico ciò è espressamente previsto i dagli artt. 21, comma 3, e 23 delle Condizioni generali del contratto di leasing. Giova sottolineare al riguardo che circa il profilo dell’addossamento del rischio della perdita di possesso del bene in capo all’utilizzatore, che la dottrina in materia ha già da tempo chiarito che non possono considerarsi vessatorie e non devono essere approvate per iscritto: a) le clausole che attribuiscono all’utilizzatore la custodia del bene essendo la custodia da parte dell’utilizzatore parte integrante del contratto di locazione finanziaria; b) le clausole che addossano all’utilizzatore ogni rischio di deterioramento o la perdita dei beni oggetto del contratto anche se dovuti a caso fortuito o a forza maggiore, essendo l’affermata validità indipendente dalla specifica sottoscrizione a norma dell’art. 1341, poiché la clausola stessa si limita a regolare la responsabilità per la perdita del bene in conformità alla disciplina ricavabile in via analogica dall’art. 1523 c.c..
Chiarito quindi che il ricorrente era tenuto al pagamento dei canoni ed ad indennizzare il concedente per la perdita del bene ed essendo pacifico che non ha adempiuto né all’uno né all’altro obbligo, diviene impossibile accogliere la sua domanda.
P.Q.M.
Il Collegio non accoglie il ricorso.
IL PRESIDENTE
firma 1