DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
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Oggetto: STIPULA CONVENZIONE CON L’ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO “ANGELI DELL’HOSPICE VCO ODV” PER LA MESSA A DISPOSIZIONE DI PERSONALE SANITARIO IN SINERGIA ATTIVA CON LA SOS HOSPICE E CURE PALLIATIVE E CON IL PERCORSO DI SVILUPPO DEL PROGETTO PALLIUM NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE INTERREG V/A ITALIA SVIZZERA - PERIODO 01.01.2022 – 02.05.2023 – XXXXXXXX XX 0000000 CUP B11B21003340004.
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
Struttura proponente: DISTRETTO VCO L'estensore dell'atto: Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx
Il Responsabile del procedimento: Xxxxxxx Xxxxxxxx Il Dirigente: Xxxxxxxx Xxxxx
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Il Responsabile Servizio Economico Finanziario: Xxxxx Xxxxxxx Il funzionario incaricato alla pubblicazione.
IL DIRETTORE GENERALE
Nella data sopraindicata, su proposta istruttoria del Direttore SOC Distretto VCO di seguito riportata, in conformità al Regolamento approvato con delibera n. 290 del 12/05/2017 e modificato con delibera n. 65 del 28/01/2020,
«PREMESSO che questa ASL VCO ha attivato da diversi anni con l’Associazione “Angeli dell’Hospice VCO ODV” una collaborazione che determina ricadute positive per entrambi gli attori in ordine alla qualità dell’attenzione e della cura rivolta agli assistiti nella struttura ed in tal senso, rispetto ai periodi più recenti, si richiamano le convenzioni annuali per la messa a disposizione a titolo gratuito di n. 2 psicologi presso l’Hospice “San Xxxxx” di Verbania e sul territorio dell’intera Provincia del VCO, formalizzate per l’anno 2020 con deliberazione n. 195 del 13/03/2020 e da ultimo per l’anno 2021 con deliberazione n. 943 del 23/12/2020, alle condizioni e con le modalità di cui allo schema allegato agli atti citati;
ACQUISITA agli atti la nota pervenuta via e-mail al prot. n. 74890 del 25/11/2021, con la quale la Presidente dell’Associazione “Angeli dell’Hospice VCO ODV” Sig.ra Xxxxxxx Xxxxxxx, ha chiesto di riproporre la convenzione sopra richiamata per il periodo dal 01.01.2022 al 31.12.2022 prevedendo la messa a disposizione di un servizio di supporto psicologico, alle stesse condizioni e modalità di cui alle deliberazioni sopra citate;
PRESO ATTO che :
➔ l’ASL VCO, legalmente rappresentata dal Direttore Generale pro tempore, nell’ambito del Programma di cooperazione «Interreg V-A Italia-Svizzera 2014-2020», ha aderito in qualità di partner di progetto, e quindi sottoscritto, in data 17 settembre 2021, la Convenzione che definisce le modalità di cooperazione tra le parti firmatarie, i rispettivi obblighi e le responsabilità nella realizzazione del progetto di cooperazione transfrontaliera denominato XXXXXXX, XX 0000000, titolo per esteso «Prendersi cura e migliorare la qualità di vita dei pazienti terminali e dei loro familiari», il cui beneficiario capofila e referente unico del progetto è LA BITTA Società Cooperativa Sociale Onlus, a cui fa capo la responsabilità nei confronti dell’Autorità di Certificazione di gestire il contributo FESR ed il relativo cofinanziamento nazionale, conformemente ai circuiti finanziari del Programma;
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➔ la Regione Lombardia, in qualità di Autorità di Gestione del Programma di Cooperazione Interreg VA Italia-Svizzera 2014/2020 ha comunicato al beneficiario capofila e referente unico del progetto LA BITTA Società Cooperativa Sociale Onlus, con specifica nota da questi trasmessa ai partners ed acquisita al nostro protocollo aziendale al n. 51216 del 20.08.2021, che, a conclusione della valutazione strategico - operativa, il Comitato Direttivo del Programma, in data 09-07-2021, ha approvato il progetto ID 2666402 Acronimo PALLIUM – a valere sull’Asse prioritario 4 presentato nell’ambito del Terzo Avviso e per una durata prevista di mesi 18 - e che, come stabilito nel Decreto n. 10183 del 23/07/2021 di approvazione degli esiti della valutazione, verificata la disponibilità delle risorse pubbliche messe a disposizione dall’Avviso sull’Asse e accertata la relativa copertura finanziaria sui capitoli istituiti nel bilancio di Regione
Lombardia, il progetto è stato ritenuto ammesso e finanziabile con le seguenti specifiche relative alla parte finanziaria:
Denominazione beneficiario IT | Ruolo | Contributo italiano Approvato (€) | Autofinanziamento italiano Approvato (€) | Budget totale italiano Approvato (€) |
LA BITTA Soc. Coop. Sociale Onlus | Capofila | € 149.814,00 | € 26.365,05 | € 175.767,00 |
EMISFERA Soc. Coop. | Partner | € 71.306,50 | € 12.583,50 | € 83.890,00 |
Fondazione Comunitaria del VCO | Partner | € 38.892,60 | € 6.863,40 | € 45.756,00 |
ASL del VCO | Partner | € 98.154,00 | € 0,00 | € 98.154,00 |
TOTALE | € 357.755,05 | € 45.811,95 | € 403.567,00 |
DATO ATTO che l’ambito territoriale dell’ASL VCO è prevalentemente montano, confinante con stato estero, con una popolazione di circa 170 mila abitanti e pertanto, nel rispetto della sua missione, l'azienda risponde ai bisogni dei cittadini gestendo al meglio le risorse, sviluppando integrazioni e sinergie con una rete integrata di servizi per la presa in carico dell’utenza sui versanti di continuità domiciliare, ospedaliera e nelle strutture sanitarie territoriali. In questo contesto le Cure Palliative prevedono e assicurano le attività ai ricoverati ed a domicilio attraverso la visita e la presa in carico psicofisica dei pazienti su tutto il territorio con integrazione di risorse ASL e Onlus. Operano in prevalenza a domicilio attraverso l'assistenza domiciliare integrata offrendo inoltre la possibilità di ricovero in Hospice VCO come risposta per far fronte a situazioni critiche e non gestibili a domicilio per ragioni cliniche, logistiche e familiari. Le Cure Palliative costituiscono il complesso degli interventi rivolti a soggetti la cui malattia di base è caratterizzata da un’inarrestabile evoluzione e da una prognosi infausta. Analisi demoscopiche hanno evidenziato che nei territori transfrontalieri coinvolti nel progetto PALLIUM, per ragioni logistiche e culturali, attualmente accede ai trattamenti palliativi circa il 40% dei potenziali fruitori. Obiettivo è pertanto Incrementare soluzioni condivise per migliorare l'accessibilità dei servizi sociali di interesse generale sui due lati della frontiera, in particolare a vantaggio delle fasce maggiormente vulnerabili o a rischio di discriminazione.
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Per tali ragioni l’adesione al progetto PALLIUM è significativa per ASL VCO perché rappresenta una grande opportunità per innovare e rafforzare l’organizzazione di cure palliative nella gestione dei pazienti terminali a domicilio, attraverso soluzioni tecnologiche innovative, formazione qualitativamente importante del personale sanitario e non. Inoltre, può consentire di creare una collaborazione più forte e snella tra gli attori delle Cure, compatibile con i programmi regionali e nazionali che pongono al centro della propria azione lo sviluppo della domiciliarità dei servizi nella ricerca della qualità di vita del paziente e, non ultimo, di riduzione dei costi relativi al ricorso ad accessi DEA e alle ospedalizzazioni improprie.
Per quanto precisato pertanto ASL VCO, forte delle esperienze che in anni l'hanno vista in prima linea nello sviluppo e realizzazione di progetti socio-sanitari locali, nazionali ed extra, partecipa a PALLIUM mettendo a disposizione competenze e risorse interne ed esterne per lo sviluppo della proposta progettuale e la gestione amministrativa e sanitaria del progetto, facendosi inoltre carico della gestione della relazione con il Cantone Xxxxxxx per condividere percorsi di realizzazione e proposte di sostenibilità nel tempo e le attività a favore della formazione del personale sanitario.
CONSIDERATO tutto quanto sopra narrato, si evidenzia come potrà essere proprio la consolidata collaborazione con l’Associazione “Angeli dell’Hospice VCO ODV”, alla luce della proficua e preziosa attività già compiuta dall’associazione, a rendere possibile la partecipazione dell’ASL VCO al Progetto PALLIUM di cui sopra, con una adeguata implementazione e rimodulazione della convenzione pre-esistente, accogliendo la proposta formulata dall’associazione, ma inquadrandola in una nuova e più articolata struttura contrattuale, sia in termini di risorse umane che di corrispettivi finanziamenti, e garantire, attraverso l’impegno delle psicologhe individuate dall’Associazione stessa, che, considerata la complessità dell’incarico attribuito in relazione allo sviluppo del progetto Pallium, dovranno essere in numero di 3, la prosecuzione di una serie di attività indicate, fra le quali:
partecipazione ai lavori del tavolo transfrontaliero, quando richiesto;
partecipazione ai lavori di gruppo per la predisposizione di una soluzione tecnologica per favorire l’accesso ai servizi e per assicurare un livello di assistenza più puntuale ed accurato in un tavolo di coordinamento che contemperi le dinamiche transfrontaliere;
partecipazione al tavolo di coordinamento degli psicologi;
partecipare alla realizzazione del percorso formativo previsto, sia con la creazione dei moduli formativi, che quali docenti di alcuni corsi che come discenti in altri;
presa in carico dei casi come da progetto, rilevato che dovranno raggiungere un target minimo complessivo di n. 250 beneficiari in 18 mesi di progetto, più eventuale proroga.
PRESO ATTO atto di quanto sopra enunciato si evidenzia, come concordato fra tutte le parti coinvolte ed interessate dal progetto in argomento nel corso di un incontro svoltosi in Hospice a Verbania il 21 dicembre 2021, che per consentire all’Associazione “Angeli dell’Hospice VCO ODV” di coprire le spese derivanti dalla collaborazione allo sviluppo del progetto in argomento, l’ASL VCO, in quanto partner di progetto, disporrà a favore dell’associazione stessa il trasferimento di € 50.000,00 fondi FESR, somma stabilita quale contributo/budget approvato con il citato Decreto n. 10183 del 23/07/2021. L’Associazione “Angeli dell’Hospice VCO ODV” potrà integrare detta cifra con fondi reperiti tramite propria attività di Fundraising.
DATO ATTO che l’Associazione in parola rientra nell’ambito di applicazione del “CODICE DEL TERZO SETTORE”, DLgs 3/07/2017 n. 117, pubblicato sulla GU n. 179 del 2/08/2017, Supplemento Ordinario n. 43, entrato in vigore il 3/08/2017.
L’Associazione in argomento fino al 2 agosto 2017 era un’associazione di volontariato ex Legge 11 agosto 1991 n. 226, abrogata con il Codice del Terzo Settore, onlus di diritto ex art. 10 c. 8 del DLgs 4 dicembre 1997, n. 460.
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Dal 3 agosto 2017 è diventata, attraverso la trasmigrazione dei registri esistenti, un ente del terzo settore (ETS) ex art. 3 c. 1, iscritto nella sezione “organizzazioni di
volontariato” (ODV) ex art. 46 c. 1 lett. a), che svolge quale attività di interesse generale interventi e prestazioni sanitarie ex art. 5 comma 1 lett. b).
PRECISATO che la convenzione in oggetto comporterà la reciproca osservanza delle condizioni e delle modalità di rispetto di cui al disciplinare allegato A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale composto da n. 7 pagine;
DATO ATTO che quanto sopra previsto quale onere di spesa conseguente all’assunzione del presente atto comporta l’assegnazione di una somma pari ad € 50.000,00 da imputarsi sul Conto Economico 3 10 04 29 AUT 160/2022 SUB 1 CdC G9529 Bilancio 2022;
SI RITIENE pertanto opportuno provvedere alla stipula della convenzione con l’Associazione “Angeli dell’Hospice VCO ODV”, considerato tutto quanto sopra evidenziato.».
Condivisa la proposta come sopra formulata e ritenendo sussistere le condizioni per l’assunzione della presente delibera.
Acquisiti i pareri espressi ai sensi dell’art. 3 del d.Lgs. 502 /1992 e smi, come formulati nel frontespizio del presente atto
DELIBERA
1. Di approvare, per le motivazioni e per tutto quanto in premessa esposto e qui da intendersi integralmente richiamato, la convenzione con l’Associazione Angeli dell’Hospice – ODV, avente sede in Verbania in via alla Bolla n. 2, per il periodo dal 01.01.2022 al 02.05.2023, per la messa a disposizione di n. 3 psicologi presso l’Hospice di Verbania, alle condizioni e con le modalità di cui al testo dell’allegato A) alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale, composto di n. 7 pagine;
2. Di dare atto che l’assunzione del presente provvedimento comporta la conseguente definizione di un onere di spesa pari ad € 50.000,00 da imputarsi sul Conto Economico 3 10 04 29 AUT 160/2022 SUB 1 CdC G9529 Bilancio 2022;
3. Di incaricare gli uffici distrettuali per le incombenze connesse e conseguenti il presente provvedimento nonché per la trasmissione a mezzo procedura informatica Archiflow ai servizi aziendali e mediate posta ordinaria a tutti i soggetti esterni interessati;
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4. Di dare mandato alla SOC Affari Generali, Legali e Istituzionali, di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 14 della L.R. n. 10 del 24/01/1995 e smi.
ALLEGATO A) Composto da n. 7 pagine
CONVENZIONE TRA L’ASSOCIAZIONE ANGELI DELL’HOSPICE VCO - ODV E L’ASL VCO PER LA MESSA A DISPOSIZIONE DI PERSONALE SANITARIO PRESSO L’HOSPICE “SAN XXXXX” A VERBANIA IN SINERGIA CON LA SOS HOSPICE E CURE PALLIATIVE E CON IL PERCORSO DI SVILUPPO DEL PROGETTO PALLIUM NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE INTERREG V/A ITALIA SVIZZERA. XXXXXXXX XX 0000000 CUP B11B21003340004.
TRA
L’ASL VCO Azienda Sanitaria Locale del Verbano Cusio Ossola, con sede legale in Omegna (VB), via Mazzini n. 117 (Cod. Fiscale/P.IVA 00634880033), legalmente rappresentata dal Direttore Generale pro tempore Dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxxx, domiciliato ai fini del presente accordo presso la sede dell’Azienda medesima, successivamente nominata “ASL”,
E
L’Associazione Angeli dell’Hospice VCO – ODV rappresentata dal presidente Xxx.xx Xxxxxxx Xxxxxxx, codice fiscale 9303900033, con sede in Xxx xxxx Xxxxx x. 0 x Xxxxxxxx
XX CONVIENE QUANTO SEGUE
ART. 1 – Vista la collaborazione formalmente risalente all’anno 2011 tra ASL VCO e Associazione Angeli dell’Hospice VCO – ODV, dimostrabile con le convenzioni succedutesi, che ha permesso di avviare, in via innovativo/sperimentale e negli anni sempre più consolidato, il supporto psicologico a favore di beneficiari delle cure palliative del VCO, dei loro famigliari e degli operatori coinvolti; vista la capacitfi, negli anni, di Associazione Angeli dell’Hospice VCO – ODV di strutturare interventi utili ad accogliere esigenze non prettamente socio-sanitarie dei beneficiari delle cure palliative e dei loro famigliari; preso atto delle competenze maturate dalla Associazione e dai professionisti a cui la stessa fa riferimento per assicurare quanto sopra descritto; ASL VCO mette a disposizione della SOS Cure Palliative e Hospice dell’ASL VCO la collaborazione con Angeli dell’Hospice VCO – ODV dal 01 gennaio 2022 al 02 maggio 2023 per l’assistenza psicologica presso l’Hospice “San Xxxxx” a Verbania e sul territorio dell’intera Provincia del VCO per rendere possibile la partecipazione in partnership dell’ASL al Progetto XXXXXXX, XX 0000000, acronimo di «Prendersi cura e migliorare la qualitfi di vita dei pazienti terminali e dei loro familiari», approvato nell’ambito del Programma di cooperazione transfrontaliera «Interreg V-A Italia-Svizzera 2014-2020», assicurando una serie di attivitfi indicate, fra le quali:
attivitfi psicologica in cure palliative esercitata tra Hospice e territorio; partecipazione ai lavori del tavolo transfrontaliero, quando richiesto; partecipazione ai lavori di gruppo per la predisposizione di una soluzione tecnologica per favorire l’accesso ai servizi e per assicurare un livello di assistenza più puntuale ed accurato in un tavolo di coordinamento che contemperi le dinamiche transfrontaliere;
partecipazione al tavolo di coordinamento degli psicologi;
partecipare alla realizzazione del percorso formativo previsto, sia con la creazione dei moduli formativi, che quali docenti di alcuni corsi che come discenti in altri;
presa in carico dei casi come da progetto, rilevato che dovranno raggiungere un target minimo complessivo di n. 250 beneficiari, includendo nei risultati raggiunti anche i colloqui avviati a far data dal 9 luglio 2021, data approvazione del Progetto, da parte dell’Autoritfi di Gestione del Programma di Cooperazione Transfrontaliera Italia-Svizzera 2014-2020.
ART. 2 – La messa a disposizione del suddetto personale avviene a titolo oneroso, per consentire all’Associazione “Angeli dell’Hospice VCO ODV” di coprire le spese derivanti dalla collaborazione allo sviluppo del progetto in argomento; l’ASL VCO, in quanto partner di progetto, disporrfi a favore dell’associazione stessa il trasferimento di € 50.000,00 da fondi FESR, somma stabilita quale contributo/budget approvato con il citato Decreto n. 10183 del 23/07/2021. L’Associazione “Angeli dell’Hospice VCO ODV” potrfi integrare detta cifra con fondi reperiti tramite propria attivitfi di Fundraising.
Associazione “Angeli dell’Hospice VCO ODV” produrrfi copia delle fatture ricevute dai professionisti che dovranno riportare la dicitura seguente: “attivitfi relative al supporto psicologico per il progetto Interreg VA IT-CH 2014-2020 / Xxxxxxx XX 0000000 / CUP B11B21003340004” ed il mese di riferimento.
I rapporti economici relativi alle prestazioni rese dalle psicologhe individuate verranno direttamente regolati tra l’Associazione Angeli dell’Hospice VCO – ODV ed i professionisti definiti dall’Associazione.
ART. 3 – I professionisti coinvolti dovranno a proprie spese dotarsi di copertura assicurativa contro gli infortuni e per le responsabilitfi civili conformi alle disposizioni vigenti.
ART 4 – Il Distretto VCO mette a disposizione dei professionisti automezzo aziendale da prelevarsi e riconsegnare presso la sede di riferimento in relazione all’attivitfi giornaliera da espletarsi previo accordo con le Coordinatrici del Servizio Infermieristico delle sedi operative.
ART. 5 – I professionisti si coordineranno, dal punto di vista funzionale, con il Responsabile della SOS Psicologia e con il Responsabile della SOS Cure Palliative e Hospice. I Responsabili sopra nominati saranno messi al corrente degli orari e delle mansioni svolte.
ART. 6 – In caso di inadempienza delle disposizioni ricevute ASL VCO prenderfi i provvedimenti del caso, fatto salvo il diritto dell’ASL di disporre in ogni momento della revoca dell’autorizzazione all’espletamento dei compiti istituzionali affidati.
ART. 7 – I professionisti di cui alla presente convenzione non avranno diritto al rilascio da parte dell’ASL di alcuna certificazione o attestazione dell’attivitfi svolta e non instaureranno alcun tipo di rapporto di lavoro con l’ASL.
ART. 8 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI e NOMINA DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
Ai sensi della vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali, nel quadro del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (regolamento generale sulla protezione dei dati di seguito indicato come “GDPR”), l’ASL VCO, Titolare del trattamento dei dati personali dei pazienti ai sensi dell’articolo 4, numero 7 del GDPR, nomina il Presidente pro tempore dell’Associazione Angeli dell’Hospice VCO – ODV Responsabile del trattamento dei dati personali che sono allo stato trattati e che saranno trattati da quest’ultima, ai fini e nell’ambito dell’esecuzione dei servizi e delle attività previste e disciplinate nella presente convenzione, nel rispetto di quanto previsto all’articolo 28 e alle altre disposizioni del GDPR in materia di sicurezza nel trattamento dei dati, limitatamente alle funzioni alla stessa attribuite con la presente convenzione.
In particolare:
ART. 8.1 GARANZIE OFFERTE DAL RESPONSABILE IN ORDINE AL TRATTAMENTO DEI DATI
I. Il Responsabile, relativamente a tutti i Dati Personali che tratta per conto del Titolare, garantisce che:
a) tratterà tali Dati Personali solo ai fini dell’esecuzione della convenzione e, successivamente, solo nel rispetto di quanto eventualmente concordato dalle Parti per iscritto, agendo pertanto esclusivamente sulla base delle istruzioni documentate e fornite dal Titolare. In particolare, il Responsabile non eserciterà alcun controllo sui Dati Personali, e, pertanto, non potrà trasferire gli stessi a terzi soggetti, ad eccezione del caso in cui tale possibilità sia stata specificatamente data o sarà data dal Titolare per iscritto;
b) non tratterrà o utilizzerà i Dati Personali per scopi diversi da quelli previsti e necessari per l’esecuzione della Convenzione;
c) non tratterrà Dati Personali per proprie finalità;
d) prima di iniziare ogni trattamento e, ove occorra, in qualsiasi altro momento, informerà il Titolare se, a suo parere una qualsiasi istruzione fornita dal Titolare si ponga in violazione di legge.
II. Il Responsabile è soggetto al rispetto di previsioni di legge, che potrebbero rendere per lo stesso, in tutto o in parte, impossibile o illegale agire conformemente alle istruzioni impartite dal Titolare o nel rispetto di quanto previsto dalle norme.
III. Al fine di garantire il rispetto delle istruzioni impartite dal Titolare, secondo quanto previsto dal presente articolo, il Responsabile si avvarrà di adeguati processi e di ogni altra misura tecnica idonea ad attuare le istruzioni fornite dal Titolare e anche messe a disposizione del Titolare stesso, incluse:
a) le procedure idonee a garantire il rispetto dei diritti e delle richieste formulate al Titolare dagli interessati relativamente ai loro Dati personali;
b) l’adozione di adeguate interfacce o sistemi di supporto che consentano di garantire e fornire informazioni agli interessati così come previsto dalla Legge Applicabile;
c) le procedure atte a garantire l’aggiornamento, la modifica e la correzione, su richiesta del Titolare, dei Dati Personali di ogni Interessato;
d) le procedure atte a garantire la cancellazione o il blocco dell’accesso ai Dati Personali a richiesta del Titolare;
e) le misure che consentano di contrassegnare i Dati Personali o gli account, per consentire al Titolare di poter applicare particolari regole ai Dati Personali dei singoli Interessati;
f) procedure atte a garantire il diritto degli Interessati alla portabilità dei dati e di limitazione di trattamento, su richiesta del Titolare.
IV. Il Responsabile deve:
a) rispettare le norme di legge ed adempiere agli obblighi previsti dal presente atto di nomina in modo da evitare che esso stesso o il Titolare incorrano nella violazione di un qualunque obbligo previsto dalla Legge applicabile.
b) garantire e fornire al Titolare cooperazione, assistenza e le informazioni che potrebbero essere ragionevolmente richieste dallo stesso, per consentirgli di adempiere ai propri
obblighi ai sensi di legge. Il Responsabile si impegna inoltre a rispettare le indicazioni o le decisioni provenienti da un'Autorità Privacy entro un tempo utile, che consenta al Titolare di rispettare il termine imposto dalla stessa Autorità Privacy.
V. Le Parti riconoscono e convengono che il Responsabile, se non diversamente pattuito, non avrà diritto di rimborso delle eventuali spese che lo stesso potrebbe dover sostenere per essersi attenuto alle istruzioni impartite dal Titolare per la fornitura dei servizi, e/o di un qualsiasi altro suo obbligo previsto dalle norme legali e convenzionali.
VI. Il Responsabile, anche nel rispetto di quanto previsto all’art. 30 del GDPR, deve mantenere e compilare, in proprio e/o in base alle indicazioni che verranno fornite dal Titolare, e rendere disponibile a richiesta dello stesso, un registro dei trattamenti dei dati personali effettuati dallo stesso. Tale registro deve includere:
a) il nome ed i dati di contatto del Responsabile o dei Fornitori, di ogni Titolare del trattamento per conto del quale opera il Responsabile, e, ove applicabile, del rappresentante del Titolare del trattamento o del Responsabile e del Responsabile della protezione dei dati;
b) le categorie di trattamento effettuate per conto di ciascun Titolare del trattamento;
c) se del caso, i trasferimenti dei Dati Personali verso un paese terzo o ad un'organizzazione internazionale, compresa l'individuazione e l’indicazione di questi ultimi.
VII. Il Responsabile, al fine di consentire al Titolare di effettuare una valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali, che si rende necessaria ogni qual volta un determinato trattamento potrebbe rivelare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, nonché di rispettare quanto previsto all’art. 35 del GDPR, si impegna a supportare e a mostrare la massima collaborazione a richiesta del Titolare, al fine di esperire tale tipo di attività.
ART. 8.2 CARATTERISTICHE DEI DATI PERSONALI OGGETTO DI TRATTAMENTO E PROTEZIONE
Il Titolare del trattamento definisce, nel rispetto dell’art 28 del GDPR, i seguenti elementi identificativi del trattamento dei dati affidati al Responsabile:
i. il contratto cui si riferiscono i trattamenti affidati al responsabile è la presente convenzione;
ii. la durata del trattamento è quella prevista per la presente Convenzione;
iii. la natura e finalità del trattamento sono indicate nell’oggetto della Convenzione e il trattamento è necessario ai fini dell’espletamento delle attività;
iv. I dati trattati sono dati personali e particolari dei pazienti.
Rimandando, comunque, al contenuto del presente Atto di nomina per la definizione degli obblighi e i diritti del Titolare del trattamento:
I. Il Responsabile deve conservare i Dati Personali garantendo la separazione di tipo logico dai dati Personali trattati per conto di terze parti o per proprio conto.
II. Il Responsabile deve adottare e mantenere appropriate misure di sicurezza, sia tecniche che organizzative, per proteggere i Dati Personali da eventuali distruzioni o perdite di natura illecita o accidentale, danni, alterazioni, divulgazioni o accessi non autorizzati, ed in particolare, laddove il trattamento comporta trasmissioni di dati su una rete, da qualsiasi altra forma illecita di trattamento. A tal fine il Responsabile si impegna a rispettare i requisiti di sicurezza indicati dal Titolare e i provvedimenti in materia del Garante per la protezione dei dati personali, fatti salvi gli adeguamenti che potranno essere necessari a seguito dell’applicazione del Regolamento e di suoi eventuali provvedimenti attuativi.
ART. 8.3 SICUREZZA DELLE COMUNICAZIONI
Il Responsabile deve adottare misure tecniche ed organizzative adeguate per salvaguardare la sicurezza dei Dati personali trattati nell’ambito dell’esecuzione della Convenzione (incluse, ad esempio, le misure intese a garantire la segretezza delle comunicazioni così da prevenire l'intercettazione di comunicazioni o l'accesso non autorizzato a qualsiasi computer o sistema), garantendo, in tal modo, la sicurezza delle comunicazioni.
ART. 8.4 PERSONALE DEL RESPONSABILE – PERSONE AUTORIZZATE AL TRATTAMENTO – RISERVATEZZA
Il Responsabile garantisce l'affidabilità di qualsiasi dipendente, collaboratore e Sub-Responsabile che accede ai Dati Personali conferiti dal Titolare ed assicura, inoltre, che gli stessi abbiano ricevuto adeguata formazione con riferimento alla protezione e gestione dei Dati Personali, e che siano vincolati al rispetto di obblighi di riservatezza non meno onerosi di quelli previsti nel presente Atto di nomina relativamente al trattamento dei Dati Personali.
In ogni caso il Responsabile sarà direttamente ritenuto responsabile per qualsiasi divulgazione dei Dati Personali dovesse realizzarsi ad opera di tali soggetti.
Il Responsabile si impegna ad adottare ogni misura necessaria al fine di garantire l’affidabilità dei propri dipendenti, collaboratori, rappresentanti e sub-fornitori a cui è consentito l'accesso ai Dati Personali del Titolare, assicurando in ogni caso che l'accesso a tali dati sia rigorosamente limitato a quei soggetti per i quali l'accesso è strettamente necessario, secondo quanto indicato nel precedente articolo, e all'adempimento dei loro obblighi nei confronti del Responsabile, facendo in modo che essi:
I. siano informati sulla natura dei Dati Personali del Titolare e consapevoli degli obblighi del Responsabile ai sensi del presente Atto di nomina e del Contratto;
II. siano stati idoneamente formati sul contenuto delle normative vigenti in materia di protezione dei Dati;
III. abbiano aderito agli accordi di riservatezza e/o siano soggetti ad obblighi di riservatezza di natura professionale, contrattuale o previsti dalla legge;
IV. possano accedere ai Dati Personali del Titolare solo previa autenticazione dell’utente e idonea procedura di log-in per evitare accessi non autorizzati.
ART. 8.5 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI FUORI DALL’AREA ECONOMICA EUROPEA
Qualsiasi trattamento effettuato fuori dal territorio dell’Unione Europea, da uno dei soggetti indicati, dovrà essere preventivamente autorizzato da e notificato al Titolare.
ART. 8.6 SUB-RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il Responsabile non può, ai sensi del presente Atto di nomina, sub-appaltare o esternalizzare un qualsiasi trattamento dei Dati Personali a qualsiasi altro soggetto, (di seguito, il "Sub Responsabile"), a meno che il Responsabile stesso:
a) abbia notificato per iscritto al Titolare il nome completo, la sede legale o la sede principale degli affari, del Sub-Responsabile mediante specifica comunicazione preventiva;
b) abbia fornito al Titolare ogni altra informazione che potrebbe rendersi necessaria per consentire alla stessa di conformarsi alla Legge applicabile, permettendogli,ad esempio, di inviare la notificazione all’Autorità Privacy competente, laddove necessaria;
c) abbia imposto al Sub-Responsabile condizioni vincolanti in materia di trattamento dei Dati Personali non meno onerose di quelle contenute nel presente Atto di nomina;
d) il Titolare non si sia opposto all’esternalizzazione e alla sub-fornitura entro i successivi 7 sette giorni lavorativi dalla ricezione della notifica scritta del Responsabile
e) abbia integrato il contratto di sub-fornitura con le Clausole contrattuali tipo, se, e nella misura in cui, l'ambito di sub-fornitura comporti la trasmissione, l’archiviazione, o il Trattamento dei Dati Personali del Titolare, con qualsiasi mezzo, in paesi terzi extra UE.
Qualora richiesto dal Titolare, il Responsabile dovrà provvedere a che ogni Sub Responsabile, incaricato dal Responsabile stesso, sottoscriva un accordo di trattamento dei dati con il Titolare che preveda sostanzialmente gli stessi termini del presente Atto di nomina.
Il Responsabile concorda che tutte le modifiche alle informazioni fornite al Titolare dovranno essere notificate al Titolare per iscritto.
In tutti i casi, il Responsabile resta responsabile nei confronti del Titolare per qualsiasi atto od omissione realizzati da un Sub-Responsabile o da altri terzi soggetti incaricati dallo stesso,
indipendentemente dal fatto che il Responsabile abbia o meno rispettato i propri obblighi specificati.
In caso di violazione del presente Atto di nomina causata dalla condotta o da azioni di un Sub- Responsabile, il Responsabile – se richiesto dal Titolare - riconosce e attribuisce al Titolare il diritto di agire sostituendosi allo stesso nel contratto con il Sub-Responsabile, così da poter esercitare tutte le azioni che riterrà necessarie al fine di salvaguardare i Dati Personali.
ART. 8.7 VIOLAZIONE DEI DATI PERSONALI E OBBLIGHI DI NOTIFICA
Il Responsabile, in virtù di quanto previsto dall’art. 33 del Regolamento, nonché nel rispetto del Provvedimento AGPDP n. 393 del 2 luglio 2015 “Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra amministrazioni pubbliche”, dovrà notificare al Titolare nel minor tempo possibile, da quando ne abbia avuto conoscenza, qualsiasi distruzione, perdita, alterazione, divulgazione o accesso non autorizzato ai Dati Personali ("Violazione della sicurezza"), ivi incluse quelle che abbiano riguardato i propri Sub-Fornitori. Tale notifica deve contenere:
(i) una descrizione dettagliata della Violazione della sicurezza;
(ii) il tipo di dati che è stato oggetto di Violazione della sicurezza;
(iii) l'identità di ogni interessato (o, se non è possibile, il numero approssimativo delle persone interessate e i dati personali coinvolti).
Il Responsabile deve poi comunicare al Titolare:
(i) il nome e i contatti del proprio Responsabile della protezione dei dati, o i recapiti di un altro punto di contatto attraverso cui è possibile ottenere ulteriori informazioni;
(ii) una descrizione delle probabili conseguenze della Violazione della sicurezza;
(iii) una descrizione delle misure adottate o che si intendono adottare per affrontare la Violazione della sicurezza, compreso, ove opportuno, misure per mitigare i suoi possibili effetti negativi;
(iv) e non appena possibile, ogni altra informazione raccolta o resa disponibile, nonché ogni altra informazione che possa essere ragionevolmente richiesta dal Titolare relativamente alla Violazione della sicurezza.
Qualora il Responsabile non possa fornire con la notifica le informazioni di cui sopra, per ragioni che sfuggono alla sua sfera di controllo, le informazioni devono essere trasmesse non appena possibile.
Il Responsabile deve attivarsi immediatamente per indagare sulla Violazione della sicurezza e per individuare, prevenire e limitare gli effetti negativi di tale violazione, conformemente ai suoi obblighi ai sensi del presente articolo e, previo accordo del Titolare, per svolgere qualsiasi azione che si renda necessaria per porre rimedio alla Violazione stessa.
Il Responsabile non deve rilasciare, né pubblicare alcun comunicato stampa, avviso o relazione riguardante la Violazione della sicurezza ("Avvisi") senza aver ottenuto il previo consenso scritto del Titolare.
ART. 8.8 ANALISI DEI RISCHI, PRIVACY BY DESIGN E PRIVACY BY DEFAULT
Qualora sia richiesto dal Titolare, il Responsabile deve rendere disponibili tutte le informazioni necessarie per dimostrare la conformità del Titolare alle norme vigenti e deve assistere il Titolare nelle attività di valutazione di impatto dei Servizi e dei connessi trattamenti di dati, nonché collaborare al fine di dare effettività alle azioni di mitigazione previste e concordate per affrontare eventuali rischi identificati.
Il Responsabile dovrà fare tutto il possibile per consentire al Titolare, quale Titolare del trattamento, di rispettare le previsioni di cui all’art. 25 del GDPR relativamente alla protezione dei dati fin dalla progettazione (c.d. privacy by design) nonché alla protezione per impostazione predefinita (c.d. privacy by default).
In particolare, in linea con i principi di privacy by design, ogni nuovo trattamento dovrà essere progettato in modo da garantire una sicurezza adeguata alla luce dei rischi relativi allo specifico trattamento. Inoltre, il Responsabile dovrà consentire al Titolare, tenuto conto dello stato della tecnica, dei costi, della natura, dell’ambito e della finalità del relativo trattamento, di adottare, sia nella fase iniziale di determinazione dei mezzi di trattamento, che durante il trattamento stesso, ogni misura tecnica ed organizzativa che si riterrà opportuna per garantire ed attuare i principi previsti in materia di protezione dati e a tutelare i diritti degli interessati.
In linea con i principi di privacy by default, dovranno essere trattati, per impostazione predefinita, esclusivamente quei dati personali necessari per ogni specifica finalità del trattamento, e che in particolare non siano accessibili dati personali ad un numero indefinito di soggetti senza l’intervento di una persona fisica.
ART. 8.9 AUDIT
Il Responsabile garantisce al Titolare, previo congruo preavviso non inferiore a 7 (sette) giorni l’accesso ai propri locali e ai locali di qualsiasi Sub-Responsabile e a quanto ragionevolmente richiesto per verificare che il Responsabile e/o i suoi Sub-Fornitori rispettino gli obblighi disciplinati dalla presente convenzione (o contenuti in qualsiasi accordo di sub-trattamento), sempre a condizione che tali verifiche non comportino l’analisi di tutti i dati di terze parti e che queste verifiche non collidano con obblighi di riservatezza del Responsabile o del Sub Responsabile. I costi dell’audit saranno a carico del Titolare.
ART. 8.10 CANCELLAZIONE DEI DATI PERSONALI
Il Responsabile provvede alla cancellazione dei Dati Personali trattati per l’esecuzione della convenzione al termine del periodo di conservazione previsto in questa Convenzione e in qualsiasi circostanza in cui sia richiesto dal Titolare, compresa l’ipotesi in cui la cancellazione stessa debba avvenire su esercizio del relativo diritto dell’Interessato. Alla cessazione della presente convenzione, per qualsiasi causa essa avvenga, i Xxxx Personali dovranno essere distrutti o restituiti alla stessa, unitamente a qualsiasi supporto fisico o documento contenente dati personali di titolarità del Titolare.
ART. 8.11 RICHIESTE DI DIVULGAZIONE DEI DATI PERSONALI PER FINALITÀ DI INDAGINI DIFENSIVE PROVENIENTI DA TERZE PARTI
Se non vietato da norme di legge, il Responsabile o qualsiasi Sub-Responsabile informa tempestivamente il Titolare, entro un termine congruo, di qualsiasi richiesta, comunicazione, o reclamo ricevuto da (i) qualsiasi Autorità di regolamentazione o di vigilanza; o da (ii) qualsiasi interessato, relativamente ai Servizi, ad ogni Dato Personale o ad ogni obbligo ai sensi della Legge applicabile, e fornisce gratuitamente tutta la dovuta assistenza al Titolare per garantire che il Titolare possa rispondere a tali comunicazioni o reclami e rispettare i termini temporali previsti dalla legge e dai regolamentari applicabili.
ART. 9 – La presente convenzione ha validitfi per il periodo dal 01 Gennaio 2022 al 02 maggio 2023 salvo disdetta da inoltrare da una delle due parti con lettera raccomandata a preavviso di 60 giorni.
ART. 10 – per gli adempimenti in ordine alla registrazione della presente convenzione le parti fanno rinvio alle disposizioni di cui al DPR 26/04/1986 n. 131.
Letto confermato e sottoscritto Omegna li ___________________
IL DIRETTORE GENERALE ASL VCO
(Dott.ssa Xxxxxx XXXXXXXX)
IL PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE “ANGELI DELL’HOSPICE VCO – ODV”
(Sig.xx Xxxxxxx XXXXXXX )