DISCIPLINARE DI GARA
DISCIPLINARE DI GARA
GARA A PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER I SERVIZI DI INGEGNERIA RELATIVI ALLA UI GESTIONE VIABILITA' DEL SETTORE MOBILITA' SOSTENIBILE E INFRASTRUTTURE
1. PREMESSE
Con determina a contrarre PG n. 423069 del 25/09/2019, questa Amministrazione ha deliberato di concludere un Accordo Quadro, ai sensi dell’art. 54, del d.lgs. 50/2016, per l’affidamento - mediante successivi contratti applicativi - di servizi di architettura ed ingegneria ed altri servizi tecnici, ex art. 3, comma 1, lett. vvv), del d.lgs. 50/2016, inerenti i lavori di manutenzione del patrimonio stradale comunale, come meglio dettagliato nel Capitolato tecnico prestazionale.
L’Accordo Quadro sarà concluso con un operatore economico, ai sensi dell’art. 54 comma 3 del Codice.
L’affidamento dell’Accordo Quadro avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60, 95 comma 3, lett. b) e 157 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 cd. Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice) nonché nel rispetto degli indirizzi forniti dalle Linee Guida n. 1 “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura ed ingegneria”.
Ai sensi dell’art. 58 del Codice, la presente procedura è interamente svolta attraverso piattaforma telematica di negoziazione, di cui al successivo paragrafo 1.1 del presente disciplinare, fatta eccezione per i calcoli di coefficienti e punteggi e fermo restando quanto di seguito indicato.
Luogo di esecuzione: Bologna [codice NUTS ITH55] CIG 803614764A - CUI S01232710374201990092
Il Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è l’Xxx. Xxxxxx Xxxxxxxxxxx, Dirigente dell’U.I. Gestione Viabilità del Comune di Bologna.
L’Autorità di gara è la Dott.ssa Xxxx Xxxxxxxxxxx, Capo Area Segreteria Generale, Partecipate e Appalti Opere Pubbliche del Comune di Bologna.
Il presente bando è stato trasmesso alla GUUE in data 25/09/2019.
1.1 SISTEMA PER GLI ACQUISTI TELEMATICI DELL’XXXXXX-ROMAGNA (SATER)
Per l’espletamento della presente gara, il Comune di Bologna si avvale del Sistema per gli Acquisti Telematici dell’Xxxxxx-Romagna (in seguito: SATER), accessibile dal sito xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx/(xx seguito: sito).
Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara. Al fine della partecipazione alla presente procedura, è indispensabile:
• Un Personal Computer collegato ad internet e dotato di un browser;
• La firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall’art. 38, comma 0, xxx x.x.x. 00 xxxxxxxx 0000, x. 000;
• La registrazione al SATER con le modalità e in conformità alle indicazioni di cui al successivo paragrafo 1.2.
Conformemente a quanto previsto dall’art. 52 del Codice, l’offerta per la procedura, i chiarimenti e tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni relativi alla procedura, ivi comprese eventuali richieste di accesso agli atti, devono essere effettuati esclusivamente attraverso il SATER (salvo utilizzo della posta elettronica certificata in caso di non funzionamento della piattaforma e/o negli ulteriori casi in cui la stazione appaltante lo riterrà opportuno, anche al fine di garantire i tempi previsti per legge).
Tutti i documenti elettronici inviati/allegati/scambiati tramite SATER dovranno essere sottoscritti con firma digitale, fatti salvi i diversi casi espressamente previsti dal presente bando (in ogni caso si precisa che qualora non venga specificato il formato richiesto, si intende sufficiente una copia formato PDF).
1.2 REGISTRAZIONE DELLE DITTE
La registrazione al SATER deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la registrazione e impegnare l’operatore economico medesimo.
L’operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell’offerta, dà per valido e riconosce, senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all’interno del SATER dall’account riconducibile all’operatore economico medesimo; ogni azione inerente l’account all’interno del SATER si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all’operatore economico registrato. L’accesso, l’utilizzo del SATER e la partecipazione alla procedura comportano l’accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente disciplinare, nei relativi allegati e le guide presenti sul sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel sito o le eventuali comunicazioni.
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.
2.1 DOCUMENTI DI GARA
La documentazione di gara comprende:
1) Bando di gara GUUE;
2) Disciplinare di gara;
3) Progetto ai sensi dell’art. 23 commi 14 e 15 del Codice - approvato con determina PG 390298 del 05/09/2019 - comprensivo dei seguenti documenti: Relazione tecnico illustratriva di inquadramento dei servizi; Capitolato speciale descrittivo e prestazionale per l'affidamento dei servizi; Relazione tecnico amministrativa sulle modalità di affidamento dei servizi; Calcolo dei corrispettivi; Modello ordine di prestazione;
4) Patto di integrità del Comune di Bologna, approvato con determina dirigenziale PG 285457 dell'08/10/2014 e successivamente modificato con determina dirigenziale PG 384486 del 17/11/2016;
5) Documento di gara unico europeo (DGUE);
6) Modelli di dichiarazione: Istanza di partecipazione; Modello assolvimento imposta di bollo, Dichiarazioni integrative al DGUE; Modello Offerta economica;
A supporto tecnico-conoscitivo, per la formulazione dell'offerta è a disposizione degli offerenti anche la seguente documentazione: elaborati tecnici allegati alla determinazione dirigenziale PG 179839/2019 del 17/04/2019 di approvazione del progetto, ai sensi dell'art. 23 comma 15 del Codice, del SERVIZIO INTEGRATO PER LA MANUTENZIONE E LA RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO STRADALE COMUNALE 2020-2024.
La documentazione di gara è disponibile sui seguenti siti internet:
- xxxx://xxxx0.xxxxxx.xxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx.xxx nella sezione dedicata alla gara di cui trattasi;
- xxxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx/xxxxxxx-xxxxxxx/xxxxx-xxxxx-xxxx/xxxxx-x- avvisi-altri-enti nella sezione dedicata alla gara di cui trattasi;
- all'interno della piattaforma SATER: xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx- xxxxxxx.xx/xxxxxxx/
2.2 CHIARIMENTI
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti inviati mediante il SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma accessibili dal sito xxxx://xxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxx-xxx-xxxxxxx/xxxxx/
Le suddette richieste dovranno pervenire entro i termini indicati in piattaforma.
Non verranno evase richieste di chiarimento pervenute in modalità diversa da quella esplicitata e le risposte avverranno tramite SATER.
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite tramite la piattaforma SATER almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima all’indirizzo internet xxxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx/xxxxxxx-xxxxxxx/xxxxx-xxxxx-xxxx/xxxxx-x-xxxxxx- altri-enti nella sezione dedicata alla gara di cui trattasi;
Non sono ammessi chiarimenti telefonici.
2.3 COMUNICAZIONI
Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di registrazione al SATER, l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice.
Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese mediante SATER, all’indirizzo PEC indicato dal concorrente in fase di registrazione.
È onere della ditta concorrente provvedere tempestivamente a modificare i recapiti suindicati secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma “Registrazione e funzioni base” e
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di consorzi di cui all’art. 46 lett. f) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
3. OGGETTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI
L’appalto è costituito da un unico lotto per assicurare una più efficace, corretta e coordinata esecuzione del complesso delle attività in cui si articola l'Accordo Quadro e garantire la razionalizzazione e il contenimento della spesa pubblica attraverso una gestione globale del servizio che risponda, in modo adeguato ed omogeneo su tutto il patrimonio viario, ai diversi bisogni.
Descrizione delle prestazioni | CPV | Importo |
Servizi di e architettura e ingegneria ed altri servizi tecnici, ex art. 3, comma 1, lett. vvv), del d.lgs. 50/2016, inerenti lavori di manutenzione del patrimonio stradale comunale | 71330000-0 | € 192.000,00 |
Importo totale a base di gara | € 192.000,00 |
L’importo a base di gara è al netto di oneri previdenziali e assistenziali ed IVA.
La spesa complessiva per l’espletamento delle attività afferenti ai servizi di ingegneria e architettura di cui al presente Accordo Quadro è stata stimata sulla base del d.m. del 17/06/2016.
Il corrispettivo dei servizi di ingegneria ed architettura oggetto dei successivi contratti applicativi sarà calcolato ai sensi del Decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016 “Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi commisurati a livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’art. 24, comma 8 del Codice” (in seguito: d.m. 17.6.2016), con le modalità indicate all’art. 4 del Capitolato, nonché nell’elaborato denominato “Calcolo dei corrispettivi”. All’importo così determinato, comprensivo delle relative spese, verrà applicato, in relazione alle attività da affidarsi (coordinamento sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione oppure altre attività diverse dal coordinamento sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione) il pertinente sconto tra i due ribassi offerti in sede di gara .
La prestazione principale è quella relativa alla Categoria S.03 (EX I/g).
Si riporta, nella successiva tabella, l’elenco dettagliato delle prestazioni.
ID | Corrisp. L143/49 | Identificazione Opere | Complessità G | Importo V |
S.01 | I/f | Strutture o parti di strutture in cemento armato, non soggette ad azioni sismiche - riparazione o intervento locale - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture provvisionali di durata inferiore a due anni. | 0,70 | € 200.000,00 |
S.02 | IX/a | Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo, non soggette ad azioni sismiche - riparazione o intervento locale - Verifiche strutturali relative. | 0,50 | € 100.000,00 |
X.00 | X/x | Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture provvisionali di durata superiore a due anni. | 0,95 | € 600.000,00 |
S.04 | IX/b | Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo - Verifiche strutturali relative – Consolidamento delle opere di fondazione di manufatti dissestati - Ponti, Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente - Verifiche strutturali relative. | 0,90 | € 300.000,00 |
X.00 | XX/x | Interventi di manutenzione su viabilità ordinaria. | 0,40 | € 150.000,00 |
X.00 | XX/x | Xxxxxx, linee tramviarie, ferrovie, strade ferrate, di tipo ordinario, escluse le opere d'arte da compensarsi a parte - Piste ciclabili | 0,45 | € 460.000,00 |
D.04 | VIII | Impianti per provvista, condotta, distribuzione d'acqua, improntate a grande semplicità - Fognature urbane improntate a grande semplicità - Condotte subacquee in genere, metanodotti e gasdotti, di tipo ordinario. | 0,65 | € 100.000,00 |
Alla luce della natura bifasica della procedura in oggetto, nonché della natura di contratto normativo dell'accordo quadro, non è la stipulazione dell'Accordo Quadro a determinare il sorgere di obbligazioni pecuniarie ed il conseguente obbligo di adempimenti contabili, bensì i successivi contratti applicativi. La copertura finanziaria degli interventi sarà pertanto assicurata tramite somme di volta in volta stanziate in relazione ai singoli contratti applicativi che verranno stipulati nel corso della vigenza dell'accordo quadro, e delle stesse verrà dato atto nell'ambito dei singoli progetti.
4. DURATA DELL’ACCORDO QUADRO E OPZIONI
4.1 DURATA
La durata del presente Accordo Quadro (escluse le eventuali opzioni) è di 1 (un) anno, decorrenti dalla data di stipulazione dell’Accordo Quadro.
Ove l’importo complessivo dei Contratti applicativi dovesse raggiungere l’importo massimo dell'Accordo Quadro, stimato in euro 192.000,00 prima della scadenza dell’anno, l'Accordo Quadro sarà da considerarsi esaurito e concluso, senza che le parti abbiano nulla a che pretendere l'una dall'altra.
Alla scadenza del suddetto termine di 1 (un) anno, l'accordo si intenderà comunque risolto, salvo opzioni o rinnovo di cui al successivo paragarafo 4.2 del presente Disciplinare di gara, indipendentemente dalla quota di prestazioni affidate all'operatore economico.
4.2 OPZIONI E RINNOVI
La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto di accordo quadro, alle medesime condizioni, per una durata pari a 1 (un) anno, per un importo pari all’importo massimo annuale del presente accordo quadro, al netto di Iva e degli oneri previdenziali ed assistenziali, subordinatamente alle esigenze dell’amministrazione nonché al permanere dell’idoneità morale e professionale dell’operatore economico, e ad una verifica sul regolare svolgimento dell’attività nel periodo precedente.
La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all’operatore economico aggiudicatario mediante posta elettronica certificata prima della scadenza del contratto originario.
Entro il termine che sarà indicato nella comunicazione di cui sopra, l’operatore economico parte dell’accordo quadro dovrà manifestare la propria volontà di accettazione del rinnovo alle predette condizioni.
Ai fini dell’art. 35, comma 4 del Codice, il valore stimato dell’Accordo quadro, è pari ad € 384.000,00, al netto degli oneri previdenziali ed assistenziali e di Iva.
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 46 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. In particolare sono ammessi a partecipare:
a. liberi professionisti singoli od associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo;
b. società di professionisti;
c. società di ingegneria;
d. prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 - e successivi aggiornamenti - stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
e. raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) ad h) del presente elenco;
f. consorzi stabili di società di professionisti, di società di ingegneria, anche in forma mista (in seguito anche consorzi stabili di società) e i GEIE;
g. consorzi stabili professionali ai sensi dell’art. 12 della l. 81/2017;
h. aggregazioni tra gli operatori economici di cui ai punti a), b) c) e d) aderenti al contratto di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell’art. 12 della l. 81/2017) ai quali si applicano le disposizioni di cui all’articolo 48 in quanto compatibili.
È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui alla precedente lett. e) anche se non ancora costituiti.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.
È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di rete).
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma individuale. Gli operatori economici retisti non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.
I consorzi stabili di cui alle precedenti lett. f) e g) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del codice penale.
Nel caso di consorzi stabili, i consorziati designati dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio stabile, quest’ultimo indicherà in gara il consorziato esecutore.
Le aggregazioni di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista) rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:
I. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l’aggregazione partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;
II. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l’aggregazione partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;
III. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l’aggregazione
partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. determinazione ANAC citata).
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio stabile ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazione di rete.
A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dagli operatori economici retisti partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.
Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.
Ai sensi dell’art. 24, comma 7 del Codice, l’aggiudicatario dell’Accordo Quadro, laddove incaricato, mediante contratti applicativi, di servizi di progettazione, non potrà partecipare agli appalti di lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti o cottimi, derivanti dall’attività di progettazione svolta. Ai medesimi appalti, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all’aggiudicatario. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall’art. 2359 del codice civile. Tali divieti sono estesi ai dipendenti dell’affidatario dell’incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell’incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti. Tali divieti non si applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l’esperienza acquisita nell’espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori.
6. REQUISITI GENERALI
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice.
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.
La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità costituisce
causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della l. 6 novembre 2012, n. 190.
7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.
Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.
Ai sensi dell’art. 46 comma 2 del Codice le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico- professionali nei seguenti termini:
- le società di persone o cooperative tramite i requisiti dei soci;
- le società di capitali tramite i requisiti dei soci, nonché dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti a tempo indeterminato.
7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ
Requisiti del concorrente
a) I requisiti di cui al d.m. 2 dicembre 2016 n. 263
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
b) (per tutte le tipologie di società e per i consorzi) Iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta registro commerciale corrispondente o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
Requisiti del gruppo di lavoro
Ai sensi dell’art. 24, comma 5 del Codice, gli incarichi sono espletati da professionisti iscritti negli appositi Xxxx, personalmente responsabili e nominativamente indicati nell’offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali.
Gli incarichi da affidare nell’ambito dell’Accordo quadro potranno riguardare attività di progettazione, coordinamento della sicurezza, supporto al RUP, direzione lavori, collaudi, nonché attività di verifica dei progetti ai sensi del Codice dei contratti pubblici: pertanto, il gruppo di lavoro proposto dovrà essere conforme a quanto prescritto dall’art. 21 del Capitolato e prevedere almeno le seguenti figure professionali:
N. | RUOLO | REQUISITI |
1 | N.2 (*) | Laurea magistrale o quinquennale in |
Responsabili Tecnici di Riferimento (*) Tali figure potranno essere ricoperte da altrettanti componenti del Gruppo aventi i necessari requisiti. | architettura e/o ingegneria, abilitazione all’esercizio dei servizi oggetto di accordo quadro e iscrizione alla sezione A del relativo Ordine Professionale da almeno 10 anni | |
2 | N.1 Responsabile settore stradale | Laurea magistrale o quinquennale in architettura e/o ingegneria (settore civile), abilitazione allo svolgimento degli incarichi oggetto di accordo quadro e iscrizione alla sezione A del relativo Ordine professionale |
3 | N.1 Responsabile settore geotecnico | Laurea magistrale o quinquennale in architettura e/o ingegneria (settore civile), abilitazione allo svolgimento degli incarichi oggetto di accordo quadro e iscrizione alla sezione A del relativo Ordine professionale |
4 | N. 2 Responsabili settore strutturale | Laurea magistrale o quinquennale in ingegneria (settore civile), abilitazione allo svolgimento degli incarichi oggetto di accordo quadro e iscrizione alla sezione A del relativo Ordine professionale da almeno 10 anni |
5 | N.1 Responsabile verifiche progettazione | - Requisiti di cui all’art. 26, commi 6 e 7 del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016) ed al paragrafo VII delle relative Linee Guida n. 1, così come aggiornate al 15/5/2019, riferito ad importi inferiori a 20.000.000 euro; - Sistema interno di controllo di qualità conforme alla UNI EN ISO 9001 certificato da Organismi accreditati ai sensi del Regolamento CE n. 765/2008. |
6 | N.2 Responsabili della sicurezza | Requisiti di cui all'art. 98 del D.Lgs 81/2008 |
7 | N.1 Responsabile settore geologico | Laurea magistrale in geologia, abilitazione allo svolgimento degli incarichi oggetto di accordo quadro e iscrizione al relativo Ordine professionale. |
Il numero minimo di componenti del Gruppo è stabilito in 8 (otto) unità: fermo restando tale numero minimo, i singoli tecnici, se in possesso dei requisiti richiesti, possono essere individuati come responsabili di più prestazioni specialistiche. Si precisa tuttavia che l’incarico di verifica delle progettazione è incompatibile con le attività di progettazione, di coordinamento della sicurezza, di direzione dei lavori e di collaudo.
Per i professionisti che espleteranno gli incarichi di progettazione/Direzione Lavori/Collaudo:
c) Iscrizione agli appositi albi professionali, previsti per le attività di cui trattasi, del soggetto personalmente responsabile dell’incarico, così come meglio dettagliato nella sopra riportata tabella (numeri da 1 a 4).
Poiché gli eventuali incarichi di progettazione potranno riguardare beni culturali e del paesaggio, almeno uno dei progettisti componenti del team dovrà essere laureato in Architettura o laurea equipollente che consenta l'iscrizione all'Albo degli Architetti, sez. A.
L’oggetto dell’Accordo Quadro comprende anche eventuali incarichi di collaudo: pertanto, almeno uno dei professionisti componenti il team dovrà essere in possesso dei requisiti di cui ai commi 3 e 9, lettera a), dell’art. 216 del DPR 207/2010 (avere conseguito il titolo professionale di cui al commi 3, da almeno dieci anni).
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
Il concorrente indica, nelle dichiarazioni di cui al punto 15, il nominativo, la qualifica professionale e gli estremi dell’iscrizione all’Albo dei professionisti indicati.
Per i professionisti che espleteranno gli incarichi di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e/o esecuzione:
d) I requisiti di cui all’art. 98 del d.lgs. 81/2008.
Il concorrente indica, nelle dichiarazioni di cui al punto 15, i dati relativi al possesso, in capo al/ai professionista/i indicato/i, dei requisiti suddetti.
Per il geologo che redige la relazione geologica
e) Il requisiti di iscrizione al relativo albo professionale.
Il concorrente indica, nelle dichiarazioni di cui al punto 15, il nominativo e gli estremi dell’iscrizione all’Albo del/dei professionista/i indicato/i e ne specifica la forma di partecipazione tra quelle di seguito indicate:
- componente di un raggruppamento temporaneo;
- associato di una associazione tra professionisti;
- socio/amministratore/direttore tecnico di una società di professionisti o di ingegneria;
- dipendente oppure collaboratore con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua, oppure consulente, iscritto all’albo professionale e munito di partiva IVA, che abbia fatturato nei confronti del concorrente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima dichiarazione IVA, nei casi indicati dal d.m. 2 dicembre 2016, n. 263.
Per i soggetti che espleteranno le attività di verifica preventiva della progettazione:
f) Requisiti di cui all’art. 26, comma 6, lett. b), del Codice (prescritti per lavori di importo inferiore ad euro 20.000.000,00), così come meglio dettagliato nella sopra riportata tabella (numero 5).
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla
legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
Il concorrente indica, nelle dichiarazioni di cui al punto 15, il nominativo, la qualifica professionale e gli estremi dell’iscrizione all’Albo del/dei professionista/i indicato/i.
Per la comprova dei suddetti requisiti la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.
7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA
Non richiesti per partecipare alla gara di cui trattasi.
7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE
g) un elenco di servizi di ingegneria e di architettura espletati negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando e relativi ai lavori di ognuna delle categorie e ID indicate nella successiva tabella e il cui importo complessivo, per ogni categoria e ID, è almeno pari a 1 (una) volta l’importo stimato dei lavori della rispettiva categoria e ID Gli importi minimi dei lavori, per categorie e ID, sono riportati nella seguente tabella:
ID | Corrisp. L143/49 | Identificazione Opere | Complessità G | Importo V |
S.01 | I/f | Strutture o parti di strutture in cemento armato, non soggette ad azioni sismiche - riparazione o intervento locale - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture provvisionali di durata inferiore a due anni. | 0,70 | € 200.000,00 |
S.02 | IX/a | Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo, non soggette ad azioni sismiche - riparazione o intervento locale - Verifiche strutturali relative. | 0,50 | € 100.000,00 |
X.00 | X/x | Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture provvisionali di durata superiore a due anni. | 0,95 | € 600.000,00 |
S.04 | IX/b | Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo - Verifiche strutturali relative – Consolidamento delle opere di fondazione di manufatti dissestati - Ponti, Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente - Verifiche | 0,90 | € 300.000,00 |
strutturali relative. | ||||
X.00 | XX/x | Interventi di manutenzione su viabilità ordinaria. | 0,40 | € 150.000,00 |
X.00 | XX/x | Xxxxxx, linee tramviarie, ferrovie, strade ferrate, di tipo ordinario, escluse le opere d'arte da compensarsi a parte - Piste ciclabili | 0,45 | € 460.000,00 |
D.04 | VIII | Impianti per provvista, condotta, distribuzione d'acqua, improntate a grande semplicità - Fognature urbane improntate a grande semplicità - Condotte subacquee in genere, metanodotti e gasdotti, di tipo ordinario. | 0,65 | € 100.000,00 |
h) servizi “di punta” di ingegneria e architettura espletati negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, con le seguenti caratteristiche: l’operatore economico deve aver eseguito, per ciascuna delle categorie e ID della successiva tabella, due servizi per lavori analoghi, per dimensione e caratteristiche tecniche, a quelli oggetto dell’affidamento, di importo complessivo, per ogni categoria e ID, almeno pari a 0,40 volte il valore della medesima.
Gli importi minimi dei lavori, per categoria e ID, sono riportati nella seguente tabella:
ID | Corrisp. L143/49 | Identificazione Opere | Importo V | REQUISITO MINIMO |
S.01 | I/f | Strutture o parti di strutture in cemento armato, non soggette ad azioni sismiche - riparazione o intervento locale - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture provvisionali di durata inferiore a due anni. | € 200.000,00 | € 80.000,00 |
S.02 | IX/a | Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo, non soggette ad azioni sismiche - riparazione o intervento locale - Verifiche strutturali relative. | € 100.000,00 | € 40.000,00 |
X.00 | X/x | Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture provvisionali di durata superiore a due anni. | € 600.000,00 | € 240.000,00 |
S.04 | IX/b | Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo - Verifiche strutturali relative – Consolidamento delle opere di fondazione di manufatti dissestati - Ponti, Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente - Verifiche strutturali relative. | € 300.000,00 | € 120.000,00 |
X.00 | XX/x | Interventi di manutenzione su viabilità | € 150.000,00 | € 60.000,00 |
ordinaria. | ||||
X.00 | XX/x | Xxxxxx, linee tramviarie, ferrovie, strade ferrate, di tipo ordinario, escluse le opere d'arte da compensarsi a parte - Piste ciclabili | € 460.000,00 | € 184.000,00 |
D.04 | VIII | Impianti per provvista, condotta, distribuzione d'acqua, improntate a grande semplicità - Fognature urbane improntate a grande semplicità - Condotte subacquee in genere, metanodotti e gasdotti, di tipo ordinario | € 100.000,00 | € 40.000,00 |
Per i requisiti di cui alle lettere g) e h), si precisa quanto segue:
- per “servizi analoghi” si intendono servizi di progettazione e/o direzione lavori effettuati nei confronti di committenti pubblici o privati di qualsiasi livello ivi comprese gli studi di fattibilità effettuati, anche per opere pubbliche da realizzarsi tramite finanza di progetto, e ogni altro servizio propedeutico alla progettazione stessa. Possono essere, altresì, ricompresi i servizi di consulenza aventi ad oggetto attività accessorie di supporto alla progettazione che non abbiano comportato la firma di elaborati progettuali, a condizione che si tratti di attività svolte nell’esercizio di una professione regolamentata per le quali è richiesta una determinata qualifica professionale, come indicato dall’art. 3 della direttiva 2005/36/CE, e purché l’esecuzione della prestazione sia documentata mediante la produzione del contratto di conferimento dell’incarico e delle relative fatture di pagamento. Per la dimostrazione dei requisiti di partecipazione possono essere utilizzati anche i servizi di progettazione consistenti nella redazione di varianti debitamente formalizzate in un elaborato sottoscritto dal progettista e attestata, approvata e validata dalla relativa stazione appaltante con indicazione del relativo importo e le categorie di lavori aggiuntivi;
- non è necessario che i concorrenti abbiano eseguito servizi comprensivi di tutte le categorie, ma anche solo singoli servizi per ogni categoria;
- ai sensi dell’art. 8 del D.M. 17.06.2016, nell’ambito della stessa categoria di opere, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare sono da ritenersi idonee a comprovare il possesso dei requisiti richiesti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare;
- i servizi, svolti per committenti pubblici o privati, sono valutabili se iniziati, eseguiti e ultimati nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando. Servizi non ancora conclusi alla data di pubblicazione del bando o iniziati prima del decennio di riferimento sono altresì ammessi per la "quota parte” di essi eseguita nel periodo di riferimento;
- nel caso il servizio sia relativo ad attività di progettazione, non è rilevante la mancata realizzazione dei lavori relativi;
- qualora i servizi siano stati espletati in raggruppamento con altri soggetti, saranno valutabili solo le quote dei servizi effettivamente prestati dall’operatore economico concorrente.
La comprova dei requisiti, è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato XVII, parte II, del Codice.
In caso di servizi/forniture prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti modalità:
- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;
- copie di contratti e/o fatture relative al servizio prestato.
In caso di servizi/forniture prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:
- originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;
- copie di contratti e/o fatture relative al servizio prestato.
i) Personale
Per i soggetti organizzati in forma societaria o consortile o per i raggruppamenti temporanei misti (società/consorzi/professionisti): numero medio annuo di personale tecnico, utilizzato negli ultimi tre anni, non inferiore a n. 8 unità che corrisponde a 1 (una) volta le unità di personale stimate per l’affidamento di cui trattasi.
Per il professionista singolo o l’associazione di professionisti: numero di unità di personale tecnico non inferiore a n. 8 unità che corrisponde a 1 (una) volta le unità di personale stimate per l’affidamento di cui trattasi.
Si precisa che il personale tecnico comprende i seguenti soggetti:
- i soci attivi;
- i dipendenti;
- i collaboratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua;
- i consulenti iscritti ai relativi albi professionali ove esistenti, muniti di partita IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto ovvero facciano parte dell’Ufficio direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti del concorrente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dalla dichiarazione IVA.
Il personale richiesto è espresso in termini di risorse a tempo pieno (Full Time Equivalent, FTE). (parte IV, punto 2.2.2.1 delle Linee guida n. 1). Tale valore si ottiene sommando le ore contrattuali del personale e dividendo poi il risultato ottenuto per il numero delle ore di lavoro di un dipendente a tempo pieno.
La comprova del requisito è fornita mediante estratto libro soci e/o libro unico del lavoro e/o contratti e buste paga e/o dichiarazioni IVA e fatture.
7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI RETE, GEIE
Gli operatori economici che si presentano in forma associata devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
Alle aggregazioni di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia un consorzio stabile o una sub-associazione, nelle forme di un raggruppamento costituito oppure di un’aggregazione di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.
I requisiti del d.m. 263/2016 di cui al punto 7.1 lett. a devono essere posseduti da ciascun operatore economico associato, in base alla propria tipologia.
Per i raggruppamenti temporanei, è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista ai sensi dell’art. 4 del d.m. 263/2016.
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al punto 7.1 lett. b deve essere posseduto da:
a. ciascuna delle società raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
b. ciascuno degli operatori economici aderenti al contratto di rete indicati come esecutori e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
Il requisito di cui al punto 7.1 lettere c relativo all’iscrizione all’Albo/abilitazioni è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati quali responsabili delle relative prestazioni.
Il requisito di cui al punto 7.1 lett. d relativo all’abilitazione di cui all’art. 98 del d.lgs. 81/2008 è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della prestazione di coordinamento della sicurezza.
Il requisito di cui al punto 7.1 lett. e relativo all’iscrizione all’albo dei geologi è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della relazione geologica.
Il requisito di cui al punto 7.1 lett. f relativo alla certificazione di qualità conforme alla UNI EN ISO 9001, può essere posseduto dal professionista indicato come responsabile delle attività di verifica della progettazione o dall’Operatore Economico di cui fa parte il professionista medesimo.
Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale il requisito dell’elenco dei servizi di cui al precedente punto 7.3 lett. g deve essere posseduto, nel complesso dal raggruppamento, sia dalla mandataria, in misura maggioritaria, sia da tutte le mandanti (ciascuna in qualsivoglia misura).
Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale ciascun componente deve possedere il requisito dell’elenco dei servizi di cui al precedente punto 7.3 lett. g in relazione alle prestazioni che intende eseguire, fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito relativo alla prestazione principale.
Il requisito dei due servizi di punta di cui al precedente punto 7.3 lett. h deve essere posseduto dal raggruppamento temporaneo orizzontale nel complesso, fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito in misura maggioritaria.
Il requisito dei due servizi di punta relativi alla singola categoria e ID può essere posseduto da due diversi componenti del raggruppamento, fermo restando che ciascuno dei due servizi non è frazionabile e pertanto dovrà essere stato svolto integralmente da un unico componente del raggruppamento medesimo; in ogni caso la mandataria dovrà possedere i requisiti in misura percentuale complessivamente superiore.
Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale ciascun componente deve possedere il requisito dei due servizi di punta di cui al precedente punto 7.3 lett. G in relazione alle prestazioni che intende eseguire, fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito relativo alla prestazione principale.
Il requisito del personale di cui al punto 7.3 lett. i deve essere posseduto cumulativamente dal raggruppamento. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.
7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI STABILI
I consorzi stabili devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. I requisiti del d.m. 263/2016 di cui al punto 7.1 lett. a devono essere posseduti:
- per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dalle consorziate secondo quanto indicato all’art. 5 del citato decreto.
- per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all’art. 1 del citato decreto.
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al punto 7.1 lett. b deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici.
Il requisito di cui al punto 7.1 lett. c, relativo all’iscrizione all’Albo/abilitazioni è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati quali responsabili delle relative prestazioni.
Il requisito di cui al punto 7.1 lett. d relativo all’abilitazione di cui all’art. 98 del d.lgs. 81/2008 è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della prestazione di coordinamento della sicurezza.
Il requisito di cui al punto 7.1 lett. e relativo all’iscrizione all’albo dei geologi è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della relazione geologica.
Il requisito di cui al punto 7.1 lett. f relativo alla certificazione di qualità conforme alla UNI EN ISO 9001, può essere posseduto:
- dal consorzio;
- dal professionista indicato come responsabile delle attività di verifica della progettazione.
I requisiti di capacità tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 47 del Codice, devono essere posseduti dal consorzio che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate.
8. AVVALIMENTO
Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett.
b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.
Il concorrente deve produrre i documenti e le dichiarazioni dell’ausiliaria indicati al punto 15.2.
Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene , a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria.
Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti.
L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice.
Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria.
In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti e le dichiarazioni dell’ausiliaria subentrante indicati al punto 15.2. In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta.
Non è sanabile - e quindi causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
9. SUBAPPALTO
Non è ammesso il subappalto: fanno eccezione le attività indicate all’art. 31, comma 8 del Codice, comprese le eventuali analisi di laboratorio propedeutiche alla progettazione.
Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista. Non è ammesso il subappalto per la relazione geologica.
Il concorrente indica all’atto dell’offerta le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 40% dell’importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.
Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3 del Codice.
10. GARANZIA PROVVISORIA
L’offerta è corredata da:
1) una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, che, in ragione della natura dell’accordo quadro e delle prestazioni che possono essere oggetto dei singoli contratti applicativi, viene richiesta in misura pari all’1% dell’importo di euro 117.000,00 - stimato per le attività diverse dalla progettazione, redazione del piano della sicurezza e coordinamento, supporto al RUP - e precisamente di importo pari ad € 1.170,00, salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7 del Codice.
2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta ai micro, piccoli e medi operatori economici e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dai medesimi costituiti.
Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n.
159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali nonché la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria.
La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.
La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso con versamento presso la Tesoreria Comunale – Unicredit Banca S.p.A., 40121 Xxxxxxx (XX), Xxx Xxx Xxxxx, x. 0 (Cod. IBAN: IT 88 R 02008 02435 000020067156);
c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative o da intermediari finanziari che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme, ai sensi dell’art. 103, comma 9 del Codice agli schemi tipo di cui al D.M. 19 gennaio 2018 , n. 31.
Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx- legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx
In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:
1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario o del GEIE o dell’aggregazione di rete, ovvero al solo consorzio, in caso di consorzi stabili;
3) essere conforme allo schema tipo approvato con d.m. n. 31 del 19 gennaio 2018 (GU n. 83 del 10 aprile 2018) contenente il “Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50”.
4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
5) prevedere espressamente:
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 secondo comma del codice civile;
c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
7) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 90 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione.
La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:
- in originale o in copia autentica ai sensi dell’art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.
In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta.
L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7 del Codice.
Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.
In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene solo se la predetta certificazione sia posseduta da:
a. tutti gli operatori economici del raggruppamento/consorzio ordinario o del GEIE, ovvero dell’aggregazione di rete;
b. consorzio stabile e/o consorziate.
Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure da parte del consorzio stabile e/o delle consorziate.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).
È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al raggruppamento, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).
Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.
11. SOPRALLUOGO
Ai fini della presentazione dell’offerta, non è prevista alcuna visita dei luoghi.
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC.
I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 35,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC numero 1174 del 19 dicembre 2018, pubblicata sul sito dell’ANAC nella sezione “contributi in sede di gara” e allegano la ricevuta ai documenti di gara.
In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.
Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta.
In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell’art. 1, comma 67 della l. 266/2005.
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA
La presentazione dell’offerta (documentazione amministrativa, offerta tecnica e offerta economica) deve essere effettuata sul SATER secondo le modalità esplicitate dalle guide per l’utilizzo della piattaforma accessibili sul sito xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxx-xxx- sistema/guide/. Si raccomanda di seguire pedissequamente la procedura guidata riportata nelle guide, eseguendo le operazioni richieste nella sequenza indicata.
L’offerta deve essere collocata sul SATER entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 30/10/2019.
Purché entro il termine di scadenza, è ammessa offerta successiva a sostituzione della precedente: l'atto di invio della nuova offerta invaliderà l'offerta precedentemente inviata. In ogni caso si precisa che, qualora alla scadenza della gara risultino presenti sul SATER più offerte dello stesso operatore economico, salvo diverse indicazioni dell'operatore stesso verrà ritenuta valida l'offerta collocata temporalmente come ultima.
Saranno escluse altresì tutte le offerte redatte o inviate in modo difforme da quello prescritto nel presente disciplinare.
Non sono accettate offerte alternative.
Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione alla gara, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all'aggiudicazione.
La presentazione dell'offerta mediante SATER è a totale ed esclusivo rischio del concorrente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti informatici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti o a qualsiasi altro disguido o motivo tecnico, restando esclusa qualsivoglia responsabilità del Comune.
Trattandosi di procedura gestita su piattaforma telematica, si raccomanda di avviare e concludere per tempo la fase di collocazione dell'offerta sul SATER e di non procedere alla collocazione nell'ultimo giorno e/o nelle ultime ore utile/i.
In ogni caso il Comune è esonerato da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di ogni natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del SATER.
Il Comune si riserva di adottare comunque i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del SATER.
Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione Europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione Europea, le dichiarazioni sostitutive rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
Il DGUE, l'istanza di partecipazione, le dichiarazioni integrative al DGUE devono essere redatte preferibilmente sui modelli predisposti dal Comune e messi a disposizione all'indirizzo internet xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx/ nella sezione "Bandi e avvisi altri enti" dedicata alla presente procedura, nonchè sul SATER.
In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta "Documentazione amministrativa", si applica l'art. 83, comma 9, del Codice.
Per la documentazione redatta in lingua inglese è ammessa la traduzione semplice.
È consentito presentare direttamente in lingua inglese la documentazione relativa ad eventuali certificazioni emesse da enti ufficiali e riconosciuti (ad esempio Certificati ISO, etc.).
Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.
L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.
Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.
13.1 – SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI
Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale/procuratore del concorrente.
Si precisa inoltre che le dichiarazioni ex art. 80, comma 1, sono rese dal rappresentante legale anche con riferimento a tutti i soggetti di cui al comma 3 del citato art. 80, con l'indicazione degli eventuali provvedimenti penali o dei procedimenti penali pendenti a carico dei predetti soggetti.
Qualora le dichiarazioni e/o le attestazioni e/o l’offerta tecnica e/o l’offerta economica siano sottoscritte da un procuratore (generale o speciale), il concorrente allega sul SATER anche copia della procura oppure del verbale di conferimento che attesti i poteri del sottoscrittore e gli estremi dell’atto notarile oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura ovvero copia della visura camerale. Il Comune si riserva di richiedere al concorrente, in ogni momento della procedura, la consegna di una copia autentica o copia conforme all’originale della procura; nella relativa richiesta verranno fissati il termine e le modalità per l’invio della documentazione richiesta.
E' facoltà del concorrente allegare ulteriore documentazione, fermo restando che, ai fini del rispetto dei principi di economicità e celerità del procedimento, non si procederà ad esaminare la documentazione sovrabbondante, se non strettamente necessario.
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice.
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:
- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.
Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a 3 (tre) giorni lavorativi - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.
In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
15. CONTENUTO DELLA BUSTA VIRTUALE 1 – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
La busta virtuale 1 - “Documentazione amministrativa” contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione, fermo restando che non dovrà contenere, a pena di esclusione elementi che possano ricondurre a quanto inserito nelle buste virtuali 2 e 3.
E' facoltà del concorrente allegare ulteriore documentazione, fermo restando che, ai fini del rispetto dei principi di economicità e celerità del procedimento, non si procederà ad esaminare la documentazione sovrabbondante, se non strettamente necessario.
15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
La domanda di partecipazione è redatta preferibilmente secondo il modello “Domanda di partecipazione” allegato al presente disciplinare e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.
Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara (professionista singolo, associazione professionale, società, raggruppamento temporaneo, consorzio stabile, aggregazione di rete, GEIE).
In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun operatore economico (mandataria/mandante; capofila/consorziata).
Nel caso di consorzio stabile, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; diversamente si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.
Con riferimento al gruppo di lavoro, di cui al punto 7.1, il concorrente indica il nominativo dei professionisti che lo compongono, la data di nascita, il codice fiscale, l’iscrizione al relativo albo professionale e/o il possesso degli ulteriori requisiti necessari per l’espletamento delle relative prestazioni.
La domanda di partecipazione è sottoscritta digitalmente:
- nel caso di professionista singolo, dal professionista;
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
- nel caso di società o consorzi stabili, dal legale rappresentante.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituito, dal legale rappresentante della mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, dal legale rappresentante di ciascuno dei soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. In particolare:
a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), dal legale rappresentante dell’organo comune;
b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), dal legale rappresentante dell’organo comune nonché dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell’aggregazione di rete;
c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal legale rappresentante dell’operatore economico retista che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell’aggregazione di rete.
Il documento "domanda di partecipazione" deve essere regolarmente bollato (euro 16,00) e la comprova potrà avvenire:
1. mediante scansione del modello "Dichiarazione assolvimento imposta di bollo" sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorente/eligenda mandataria;
2. mediante trasmissione della copia (formato PDF) del modello F23 (Codice tributo:456T) indicando il CIG nel "campo 10";
3. in conformità a quanto precisato dall'Agenzia delle Entrate – Interpello n. 956-571/2018, medinate autodichiarazione di aver assolto al pagamento dell'imposta di bollo, annullata e conservata presso la sede legale dell'attività, indicando a comprova il codice identificativo della marca da bollo (codice numerico a 14 cifre) acquistata in data gg/mm/aaaa.
Si precisa che in caso la domanda non risulti in regola con la norma sul bollo, l'Amministrazione, in conformità a quanto previsto dall'art. 19 del DPR 642/1972, trasmetterà entro 30 giorni apposita comunicazione all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente, per territorio (domicilio fiscale del soggetto autore della violazione), alla regolarizzazione.
15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO
Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche, preferibilmente mediante compilazione del modello strutturato presente sul SATER (le eventuali consorziate/retiste/ausiliarie indicate quali esecutori preferibilmente utilizzando il modello “DGUE Altri Soggetti” messo a disposizione dalla stazione appaltante), secondo quanto di seguito indicato.
Il DGUE una volta compilato, dovrà essere scaricato, firmato digitalmente e allegato all’interno della busta virtuale “Documentazione Amministrativa”.
Parte II – Informazioni sull’operatore economico
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C
Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.
Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:
1) DGUE in formato elettronico, firmato digitalmente dall’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
2) dichiarazione integrativa a firma dell’ausiliaria nei termini di cui al punto 15.3.1;
3) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall’ausiliaria, con la quale quest’ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
4) originale, firmato digitalmente da entrambi i contraenti, o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria; nel caso di messa a disposizione di titoli di studio e professionali ed esperienze professionali pertinenti, deve essere indicato l’operatore economico che esegue direttamente il servizio per cui tali capacità sono richieste;
5) PASSOE dell’ausiliaria;
In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D
Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell’importo complessivo del contratto.
Parte III – Motivi di esclusione
Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).
Parte IV – Criteri di selezione
Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando quanto segue:
a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale di cui par.
7.1 del presente disciplinare;
b) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par. 7.3 del presente disciplinare;
c) la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità.
Parte VI – Dichiarazioni finali
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
Il DGUE è sottoscritto digitalmente dai seguenti soggetti:
- nel caso di professionista singolo, dal professionista;
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
- nel caso di società o consorzi, dal legale rappresentante.
Il DGUE è presentato, oltre che dal concorrente singolo, da ciascuno dei seguenti soggetti
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da ciascuno degli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazione di rete, dall’organo comune, ove presente e da tutti retisti partecipanti;
- nel caso di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
15.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO
15.3.1 Dichiarazioni integrative
Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:
1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. c-bis), c-ter), c- quater), f-bis), f-ter), ed L) del Codice;
2. dichiara i seguenti dati:
Per i professionisti singoli
a. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza);
Per i professionisti associati
b. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i professionisti associati;
c. requisiti (estremi di iscrizione ai relativi albi professionali) di cui all’art. 1 del d.m. 263/2016 con riferimento a tutti i professionisti associati;
Per le società di professionisti
d. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta;
e. estremi di iscrizione ai relativi albi professionali dei soci;
f. organigramma aggiornato di cui all’art. 2 del d.m. 263/2016;
In alternativa alle dichiarazioni di cui alle lett. e) e f), il concorrente dichiara che i medesimi dati aggiornati sono riscontrabili sul casellario delle società di ingegneria e professionali dell’ANAC.
Per le società di ingegneria
g. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico
registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta;
i. organigramma aggiornato di cui all’art. 3 del d.m. 263/2016.
In alternativa alle dichiarazioni di cui alle lett. h) e i), il concorrente dichiara che i medesimi dati aggiornati sono riscontrabili sul casellario delle società di ingegneria e professionali dell’ANAC.
Per i consorzi stabili
j. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta;
3. dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;
4. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
5. accetta il “Patto di Integrità in materia di Contratti Pubblici del Comune di Bologna”, allegato alla documentazione di gara, approvato con determinazione dirigenziale P.G. 285457 dell’8/10/2014 e successivamente modificato con determinazione dirigenziale P.G. 384486 del 17/11/2016;
6. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante e scaricabile/visualizzabile sul profilo del committente nella sezione "il Comune", sottosezione "Servizi" al seguente link: Codice Comportamento (approvato con Delibera di Giunta PG.n.328983/2013, Prog.n.327/2013, nella seduta del 23 dicembre 2013, e successivamente modificato nella seduta di Giunta del 10/06/2014, Progr. n. 132/2014 P.G. 170006/2014) e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice pena la risoluzione del contratto;
Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia
7. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
8. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto
tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
9. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7 del medesimo decreto legislativo, nonché del Regolamento (CE).
Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis del X.X. 00 marzo 1942, n. 267 o che abbiano depositato la domanda di cui all'art. 161, sesto comma, del citato RD 267/1942:
10. dichiarazione attestante quanto segue (rispettivamente e a secondo della fase):
a) Tra la fase di presentazione della domanda di concordato fino all'emissione del decreto di apertura: ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, dovranno essere dichiarati gli estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, rilasciato dal Tribunale di ……………… nonché dichiarazione attestante: di partecipare alla gara in avvalimento e di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267;
b) Dopo l'emissione del decreto di apertura: ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE,dovranno essere dichiarati gli estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciato dal Giudice delegato di ……………… nonché dichiarazione attestante: di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267.
Le dichiarazioni integrative sono sottoscritte digitalmente:
- nel caso di professionista singolo, dal professionista;
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
- nel caso di società o consorzi, dal legale rappresentante.
Le dichiarazioni integrative sono presentate, oltre che dal concorrente singolo, dai seguenti soggetti nei termini indicati:
- nel caso di costituendi raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari, GEIE o reti di cui al punto 5, nn. I, II, III, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
- limitatamente ai punti 1, 2, 5, 6, 9 e 10: nel caso di consorzi stabili, anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre; in caso di avvalimento, anche dall'ausiliaria.
Le suddette dichiarazioni, di cui ai punti da 1 a 10, dovranno preferibilmente essere rese utilizzando la modulistica messa a disposizione dalla stazione appaltante (Modello Dichiarazioni Integrative al DGUE) oppure, in alternativa, sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima, debitamente compilate e sottoscritte digitalmente dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.
15.3.2 Documentazione a corredo
Il concorrente allega:
11. PASSOE di cui all’art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all’ausiliaria;
12. ricevuta di pagamento del contributo a favore dell’ANAC;
13. al fine di una più agevole lettura e verifica, ma NON A PENA DI ESCLUSIONE, n. 2 (due) tabelle, relative una ai servizi analoghi e l'altra ai servizi di punta (di cui al paragrafo 7.3, lett. c), nn. 1 e 2), recanti l'elenco dei servizi eseguiti, almeno fino al raggiungimento dei requisiti minimi richiesti, e composte delle seguenti colonne: committente - descrizione sommaria - periodo di esecuzione - individuazione classe/categoria di cui al DM 17/6/2016 - importo dei lavori - tipo del servizio - soggetto che ha svolto il servizio; in caso di raggruppamento temporaneo, si chiede inoltre di indicare, in calce alle predette tabelle, l’incidenza percentuale dei requisiti dichiarati da ciascun soggetto del raggruppamento sull’importo complessivo dei requisiti minimi richiesti per la qualificazione (ai fini della verifica del possesso dei requisiti in misura percentuale superiore da parte della mandataria rispetto a ciascuna delle mandanti);
00.xx fine di una celere e collaborativa conclusione del procedimento, ma NON A PENA DI ESCLUSIONE, la documentazione indicata al paragrafo 7.3, comprovante il possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale dichiarati;
15. documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all’art. 93, comma 8 del Codice;
Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell’art. 93, comma 7 del Codice
16. copia conforme della certificazione di cui all’art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell’importo della cauzione;
15.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di rete, GEIE
Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte digitalmente secondo le modalità di cui al punto 15.1.
Per i raggruppamenti temporanei già costituiti
- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;
- dichiarazione dei seguenti dati: nome, cognome, codice fiscale, estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all’albo professionale), posizione nel raggruppamento del giovane professionista di cui all’art. 4 del d.m. 263/2016.
Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti
- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.
Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti
- dichiarazione attestante:
a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza al componente qualificato come mandatario che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
c. ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;
d. (solo per i raggruppamenti temporanei) nome, cognome, codice fiscale, estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all’albo professionale) del giovane professionista di cui all’art. 4, comma 1, del d.m. 263/2016 e relativa posizione, ai sensi del comma 2.
Per le aggregazioni di rete
I. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto):
- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali operatori economici la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati.
II. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto):
- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un
nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati.
III. rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione (in tali casi partecipa nelle forme del raggruppamento costituito o costituendo):
a) in caso di raggruppamento temporaneo costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati;
b) in caso di raggruppamento temporaneo costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
- a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Nei casi di cui ai punti a e b, qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005.
Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.
Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 15.3.3 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.
16. CONTENUTO DELLA BUSTA VIRTUALE 2 – OFFERTA TECNICA
La busta virtuale 2 – “Offerta tecnica” contiene i seguenti documenti da allegare su SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma:
a) n. 5 (cinque) relazioni illustrative descrittive, una per ogni criterio di valutazione di cui al successivo paragrafo 18.1 del presente disciplinare;
b) eventuali allegati richiamati nelle suddette relazioni.
Le relazioni devono essere predisposte secondo i contenuti e le modalità dettagliati nel citato paragrafo
18.1 per ciascuno dei n. 5 criteri di valutazione previsti.
In particolare, ciascuna relazione deve essere composta da un numero massimo di facciate (specificatamente indicato nel paragrafo 18.1 per ogni criterio di valutazione) numerate, in formato A4, carattere Arial 11, con un numero di righe non superiore a 35 (trentacinque) per pagina, contenenti anche eventuali immagini.
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana, o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a carico del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
Qualora il concorrente presenti un elaborato difforme da quanto richiesto, la commissione potrà ritenerlo a suo insindacabile giudizio “Assolutamente non adeguato” (di cui ai criteri motivazionali elencati nel punto 18.2). L’adeguatezza dell’elaborato sarà giudicata anche in funzione della qualità, chiarezza e completezza tecnica dello stesso.
L’offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nella documentazione tecnica, pena l’esclusione dalla procedura di gara.
L’offerta tecnica dovrà essere sottoscritta digitalmente, dai soggetti e con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 15.1.
17. CONTENUTO DELLA BUSTA VIRTUALE 3 – OFFERTA ECONOMICA
La busta virtuale 3 – “Offerta economica”, da allegare sul SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma (xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxx-xxx- sistema/guide/), dovrà contenere la documentazione di seguito indicata:
Documento recante l’offerta economica - redatto preferibilmente secondo il modello messo a disposizione dalla Stazione appaltante - da allegare nell’ambito dell’apposita sezione “Busta economica” presente su SATER, all’interno della casella denominata “Allegato Modello offerta economica”, contenente:
a) ribasso percentuale, in cifre e in lettere, offerto per le prestazioni previste dal D.Lgs. 81/2008 e ssmmii - coordinamento sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione (Criterio di valutazione C1);
b) ribasso percentuale, in cifre e in lettere, offerto per le tutte le altre prestazioni oggetto del presente accordo quadro, diverse da quelle di coordinamento sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione (Criterio di valutazione C2).
Verranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali. Per gli importi che superano il numero di decimali stabilito, verranno presi in considerazione solo il numero dei decimali autorizzati, con troncamento dei decimali in eccesso.
In caso di discordanza tra i ribassi espressi in cifre e in lettere, prevale quanto indicato in lettere.
Nella casella della sezione “Busta economica” denominata “% di sconto offerta”, NON dovrà essere indicato, se possibilie, alcun valore. Qualora la piattaforma lo richiedesse obbligatoriamente, dovrà essere indicato il valore fittizio “1”. In ogni caso, qualsiasi diverso valore ivi inserito non sarà tenuto in considerazione.
Sono inammissibili le offerte economiche plurime o che superino l’importo a base d’asta.
18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice.
La valutazione dell’offerta sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:
PUNTEGGIO | |
Offerta tecnica | 80 |
Offerta economica | 20 |
TOTALE | 100 |
18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA
Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi massimi attribuibili ad ogni criterio: trattasi di “Punteggi discrezionali”, vale a dire punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.
A | B | C | |
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA | PUNTI MAX | N° max facciate A4 - RELAZIO NE | N° max facciate A4-A3 ALLEGA TO |
PROFESSIONALITÀ e ADEGUATEZZA DELL’OFFERTA | |||
A1_Modalità di svolgimento della prestazione oggetto dell’incarico | 25 | 8 | 5 |
A2_Ulteriori risorse professionali assegnate | 5 | 5 | 3 |
PROFESSIONALITÀ SPECIFICHE E ADEGUATEZZA TECNICO ORGANIZZATIVA DEL GRUPPO DI PROGETTAZIONE | |||
B1_Progettazione di opere strutturali su ponti esistenti: - n. 3 servizi di progettazione su ponti esistenti | 20 | 12 | 6 |
B2_ Progettazione di opere stradali e opere di sostegno (nuove opere o esistenti) - n. 3 servizi di progettazione relativi a interventi su opere stradali e opere di sostegno | 15 | 9 | 6 |
B3_ Coordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione | 15 | 9 | 6 |
- n. 3 esecuzione di Coordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione | |||
PUNTI DISPONIBILI PER OFFERTA TECNICA | 80 |
Ai sensi dell’art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento pari a 35 punti sugli 80 massimi assegnabili. Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia.
Di seguito si riportano e descrivono, per ciascuno dei criteri di valutazione di cui alla sopra riportata tabella, gli elementi in base a cui sarà formulato il giudizio, nonchè le ulteriori prescrizioni formali relative agli elaborati richiesti:
PROFESSIONALITÀ E ADEGUATEZZA DELL’OFFERTA
A1_ Modalità di svolgimento della prestazione oggetto dell’incarico (punti max 25)
Il giudizio sarà formulato valutando la modalità di svolgimento della prestazione oggetto degli incarichi nella sua complessità con particolare riguardo a:
a) Efficacia ed efficienza delle modalità di interazione/coordinamento/integrazione tra le diverse figure professionali coinvolte (compreso il responsabile dell’accordo quadro e del responsabile tecnico di riferimento) con la committenza durante l’esecuzione dell’incarico (ivi comprese nelle fasi approvative del progetto) e nelle fasi preliminari ad esso;
b) Sistema di verifica interno della progettazione, mediante illustrazione degli strumenti di controllo dei processi adottati, con particolare riferimento alla gestione documentale e alle emissioni progettuali nel corso della prestazione per revisioni da parte della stazione appaltante;
Si precisa che:
- la relazione deve essere composta dal numero massimo di facciate indicate nella colonna B della tabella che precede;
- a supporto di quanto indicato in relazione è ammesso un allegato contenente schemi e diagrammi ordinatamente richiamati nella suddetta relazione, di numero massimo di facciate indicato nella colonna C della tabella che precede.
A2_ Ulteriori risorse professionali assegnate (punti max 5)
Il giudizio sarà formulato sulla base:
a) della presenza di tecnici responsabili di prestazioni specialistiche aggiuntive, diverse da quelle
b) indicate all'art. 2 del capitolato, ritenute utili e attinenti rispetto al servizio da espletare;
c) della presenza di tecnici specialisti nella valutazione di criteri ambientali minimi a cui competerà
il coordinamento della progettazione sotto gli aspetti richiamati all’art.34 del Codice;
Si precisa che:
- la relazione deve essere composta dal numero massimo di facciate indicate nella colonna B della tabella che precede;
- a supporto di quanto indicato in relazione è ammesso un allegato contenente curricula o altro ritenuto utile a dimostrazione di quando indicato in relazione, ordinatamente richiamati nella relazione stessa, di numero massimo di facciate indicato nella colonna C della tabella che precede. Per la sola parte relativa ai curricula, che comunque dovranno essere sintetici ed essenziali, è consentito utilizzare un numero di facciate maggiori di quelle indicate.
PROFESSIONALITÀ SPECIFICHE E ADEGUATEZZA TECNICO ORGANIZZATIVA DEL GRUPPO DI PROGETTAZIONE
Il concorrente dovrà illustrare le professionalità che intende mettere in campo per il raggiungimento di elevati standard di qualità nella progettazione oggetto del servizio, attraverso un numero massimo di tre servizi eseguiti per ognuna delle competenze specificatamente indicate di seguito. Gli interventi illustrati dal concorrente devono essere significativi della capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico ed organizzativo.
B1_Progettazione di opere strutturali su ponti esistenti (punti max 20)
Il giudizio sarà formulato sia sulla base dell’affinità e della comparabilità dei servizi presentati, sia dal punto di vista della significatività dell’oggetto che della rilevanza economica, rispetto alla realtà del patrimonio stradale e infrastrutturale assimilabile a quello del Comune di Bologna. Gli interventi dovranno riguardare opere in prevalenza strutturali.
La commissione valuterà i servizi svolti di progettazione aventi come oggetto interventi significativi (ristrutturazione, miglioramento/adeguamento sismico, riqualificazione, adeguamento funzionale, ecc..) su ponti esistenti.
Il giudizio sarà formulato sia sulla base della significatività dell’oggetto, sia della complessità tecnica affrontata.
Al fine di valutare la capacità di curare l’intero processo di realizzazione dell’intervento, saranno valutati preferibilmente i servizi comprensivi, oltre che della progettazione, anche della DL. Ai fini della valutazione del criterio, il ruolo della DL può essere sostituito con il ruolo principale, ricoperto formalmente, di Direttore Operativo delle strutture.
Saranno inoltre valutati preferibilmente i servizi di progettazione aventi come oggetto strutture realizzate con i sistemi costruttivi differenti, ed in particolare, in ordine di preferenza, strutture realizzate in conglomerato cementizio armato precompresso, muratura, metallo.
I servizi presentati dovranno essere stati eseguiti dal responsabile del settore strutturale nei 10 anni precedenti la data di pubblicazione del bando.
Si precisa che:
- la relazione deve essere composta dal numero massimo di facciate indicate nella colonna B della tabella che precede;
- a supporto di quanto indicato in relazione è ammesso un allegato contenente foto, stralci grafici o altro ritenuto utile a dimostrazione di quando indicato in relazione, ordinatamente richiamati nella relazione stessa, di numero massimo di facciate indicato nella colonna C della tabella che precede.
B2_Progettazione di opere stradali e di opere a sostegno di xxxxx/smottamenti (nuove opere o esistenti) (punti max 15)
Il giudizio sarà formulato sia sulla base dell’affinità e della comparabilità dei servizi presentati, sia dal punto di vista della significatività dell’oggetto che della rilevanza economica, rispetto alla realtà del patrimonio stradale e infrastrutturale assimilabile a quello del Comune di Bologna.
La commissione valuterà i servizi svolti di progettazione aventi come oggetto interventi significativi (nuova costruzione, ristrutturazione, riqualificazione, adeguamento funzionale, ecc.. ) in ambito stradale infrastrutturale.
Il giudizio sarà formulato sia sulla base della significatività dell’oggetto, sia della complessità tecnica affrontata.
Al fine di valutare la capacità di curare l’intero processo di realizzazione dell’intervento, saranno valutati preferibilmente i servizi comprensivi, oltre che della progettazione, anche della DL.
I servizi presentati dovranno essere stati eseguiti dal responsabile del settore stradale e/o responsabile del settore strutturale nei 10 anni precedenti la data di pubblicazione del bando.
Sarà premiata la presentazione di servizi fra loro eterogenei (per esempio relativi ad opere stradali nuove, manutenzioni straordinarie / riqualificazioni di strade esistenti, percorsi pedonali/ciclabili, opere
di sostegno, ecc..) fra i quali sia ricompreso almeno un servizio di progettazione relativo ad opere di sostegno di xxxxx/smottamenti.
Si precisa che:
- la relazione deve essere composta dal numero massimo di facciate indicate nella colonna B della tabella che precede;
- a supporto di quanto indicato in relazione è ammesso un allegato contenente foto, stralci grafici o altro ritenuto utile a dimostrazione di quando indicato in relazione, ordinatamente richiamati nella relazione stessa, di numero massimo di facciate indicato nella colonna C della tabella che precede.
B3_ Esecuzione di Coordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione (punti max 15)
Il giudizio sarà formulato sia sulla base dell’affinità e della comparabilità dei servizi presentati, sia dal punto di vista della significatività dell’oggetto sia della rilevanza economica, rispetto alla realtà del patrimonio stradale e infrastrutturale assimilabile a quello del Comune di Bologna.
Il giudizio sarà formulato sia sulla base della significatività dell’oggetto, sia della complessità tecnica affrontata.
I servizi presentati dovranno essere stati eseguiti dal responsabile della sicurezza nei 10 anni precedenti la data di pubblicazione del bando.
Saranno preferiti i servizi in ambito stradale/infrastrutturale rispetto a quelli in ambito edilizio e/o in altre categorie di opere.
Si precisa che:
- la relazione deve essere composta dal numero massimo di facciate indicate nella colonna B della tabella che precede;
- a supporto di quanto indicato in relazione è ammesso un allegato contenente foto, stralci grafici o altro ritenuto utile a dimostrazione di quando indicato in relazione, ordinatamente richiamati nella relazione stessa, di numero massimo di facciate indicato nella colonna C della tabella che precede.
18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA
Nel caso i concorrenti siano pari o superiori a 4 (quattro), per ciascuno dei criteri di natura qualitativa, si procederà alla valutazione attraverso il metodo del confronto a coppie, così come di seguito descritto:
1) per ogni confronto, ciascun commissario utilizzerà una tabella "triangolare", con un numero di righe e di colonne pari al numero dei concorrenti ammessi alla valutazione meno uno, tabella nella quale con le lettere A,B,C,D,(...)"N" sono rappresentate le offerte di ogni concorrente;
2) ciascun Commissario confronterà (a due a due) le offerte di tutti i concorrenti procedendo, per ogni confronto, a individuare quale offerta preferisce e il relativo grado di preferenza variabile da 1 a 6 e precisamente: 1=nessuna preferenza; 2= preferenza minima; 3=preferenza piccola; 4= preferenza media; 5= preferenza grande; 6= preferenza massima;
3) Al termine di tutti i suddetti confronti si procederà come segue: per ciascuno degli elementi di cui ai punti X0, X0, X0, X0, X0, si procederà a trasformare in coefficienti variabili tra 0 ed 1 la somma dei valori attribuiti dai singoli Commissari, attribuendo il coefficiente 1 al concorrente che avrà ottenuto la somma maggiore e procedendo proporzionalmente (interpolazione lineare) per gli altri concorrenti.
Nel caso i concorrenti siano inferiori a 4 (quattro), per ciascuno dei criteri di natura qualitativa, si procederà alla valutazione attraverso il seguente metodo: media dei coefficienti attribuiti
discrezionalmente dai singoli commissari, variabili tra zero e uno, sulla base della seguente scala di valutazione (non sono ammessi valori intermedi):
Giudizio sintetico | Valutazione coefficiente | Descrizione |
Ottimo | 1,00 | L'elemento oggetto di valutazione è trattato in misura pienamente esauriente dal punto di vista tecnico e funzionale. La soluzione risponde pienamente a quanto richiesto. |
Buono | 0,75 | L'elemento oggetto di valutazione è trattato in misura esauriente dal punto di vista tecnico e funzionale. La soluzione risponde in maniera soddisfacente a quanto richiesto. |
Sufficiente | 0,50 | L'elemento oggetto di valutazione è trattato in misura appena esauriente dal punto di vista tecnico e funzionale. La soluzione risponde in maniera appena sufficiente a quanto richiesto. |
Scarso | 0,25 | L'elemento oggetto di valutazione è trattato in misura non esauriente dal punto di vista tecnico e funzionale. La soluzione risponde in maniera non soddisfacente a quanto richiesto. |
Assolutamente inadeguato | 0,00 | L'elemento oggetto di valutazione non è offerto o non è stato trattato o la soluzione proposta risponde in maniera assolutamente non adeguata a quanto richiesto. |
In caso di ricorso a tale ultimo metodo, al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato. La stazione appaltante procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto su un singolo criterio il massimo punteggio previsto per lo stesso e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente.
Terminata l’attribuzione dei coefficienti ai criteri di valutazione qualitativi di cui al punto 18.1, la Commissione procederà, in relazione a ciascuna offerta tecnica, all’attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio.
Il punteggio complessivo attribuito all'offerta tecnica sarà dato dalla seguente formula:
Pti = CA1i x PA1 + CA2i x PA2 + CB1i x PB1+ CB2i x PB2 + CB3i x PB3
dove:
Pti = punteggio attribuito all’offerta tecnica del concorrente i-esimo; CA1i= coefficiente relativo al criterio di valutazione A1, del concorrente i; CA2i= coefficiente relativo al criterio di valutazione A2, del concorrente i; CB1i= coefficiente relativo al criterio di valutazione B1, del concorrente i; CB2i= coefficiente relativo al criterio di valutazione B2, del concorrente i; CB3i= coefficiente relativo al criterio di valutazione B3, del concorrente i;
PA1 = peso attribuito al criterio di valutazione A1;
PA2 = peso attribuito al criterio di valutazione A2;
PB1 = peso attribuito al criterio di valutazione B1; PB2 = peso attribuito al criterio di valutazione B2; PB3 = peso attribuito al criterio di valutazione B3;
I coefficienti C(j)i (j=A1, A2, B1, B2, B3) sono calcolati come media aritmetica, arrotondata alla terza cifra decimale, dei coefficienti relativi a ogni criterio di valutazione (j) dell’offerta tecnica e attribuiti da ciascun commissario secondo uno dei due metodi sopra descritti.
Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel punteggio tecnico complessivo nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato.
18.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA
CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI DI VALUTAZIONE DI NATURA QUANTITATIVA | PUNTI MAX |
C – Ribasso percentuale indicato nell’offerta economica | |
C1 – sulle attività previste dal X.Xxx. 81/2008 e ssmmii, quali COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE | 8 |
C2 – su tutte le attività oggetto del presente accordo quadro, eccetto quelle di coordinamento sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione | 12 |
PUNTI DISPONIBILI PER OFFERTA ECONOMICA E OFFERTA | 20 |
A ciascuno dei suddetti criteri di natura quantitativa (C1 e C2), di cui si compone l’offerta economica,
è attribuito un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la Formula “bilineare”:
Ci | (per Ai <= A soglia) | = | X (Ai / A soglia) |
Ci | (per Ai > A soglia) | = | X + (1,00 - X) [(Ai - Asoglia) / (A max – A soglia)] |
dove:
Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo
Ai = ribasso percentuale del concorrente i-esimo
A soglia = media aritmetica dei valori del ribasso offerto dai concorrenti
X = 0,90
A max = valore del ribasso più conveniente
Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel punteggio economico complessivo nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato mediante la seguente formula:
PEi = 8 x C1i + 12 x C2i
dove:
PEi = punteggio attribuito all’offerta economica del concorrente i-esimo;
C1i = coefficiente attribuito all'offerta economica C1 del concorrente i-esimo
C2i = coefficiente attribuito all'offerta economica C2 del concorrente i-esimo
18.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI
Il punteggio complessivo finale sarà attribuito mediante il metodo aggregativo-compensatore, applicando la seguente formula:
Il punteggio è dato dalla seguente formula:
Pi = PTi + PEi
dove:
Pi = punteggio finale attribuito al concorrente i-esimo;
PTi = punteggio attribuito all’offerta tecnica del concorrente i-esimo;
PEi = punteggio attribuito all’offerta economica del concorrente i-esimo;
Si specifica che nel calcolo dei coefficienti e dei punteggi dell’offerta tecnica e dell’offerta economica, per ogni criterio di valutazione, sarà adottato un numero di cifre decimali pari a 3 (tre), arrotondando la terza cifra decimale all’unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque.
SI PRECISA CHE TUTTI I CALCOLI NECESSARI PER L’ATTRIBUZIONE DEI COEFFICIENTI E DEI PUNTEGGI TECNICI ED ECONOMICI SARANNO EFFETTUATI ESTERNAMENTE ALLA PIATTAFORMA SATER..
19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA VIRTUALE 1
– VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
La prima seduta pubblica, che si svolgerà anche in modalità virtuale tramite la piattaforma Sater, avrà luogo il giorno 31/10/2019 alle ore 10:00 presso il Comune di Bologna – UI Appalti e Contratti – Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx 00, Xxxxx X – Piano 5 – 00000 Xxxxxxx e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega, presenziando alla seduta o collegandosi da remoto al sistema, tramite la propria infrastruttura informatica, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma SATER, accessibili dal sito xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxx-xxx-xxxxxxx/xxxxx/.
In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.
La presente vale quindi anche come convocazione a detta seduta pubblica, la quale, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti tramite comunicazione sulla piattaforma SATER nonché PUBBLICATI, sul profilo del Committente (xxx.xxxxxx.xxxxxxx.xx) nella sezione “Bandi di gara” dedicata alla gara di cui trattasi Parimenti gli orari/date delle successive sedute pubbliche (e/o le riprese di sedute sospese) comunicati ai concorrenti tramite comunicazione sulla piattaforma SATER nonché PUBBLICATI, sul profilo del Committente (xxx.xxxxxx.xxxxxxx.xx) nella sezione “Bandi di gara” dedicata alla gara di cui trattasi.
Il seggio di gara/Autorità di Xxxx procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare la ricezione delle offerte collocate su SATER e a sbloccare la documentazione amministrativa allegata in fase di sottomissione dell’offerta.
Successivamente il seggio di gara/Autorità di Xxxx procederà a:
- verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14 (in relazione all'esame della documentazione Amministrativa, nei casi previsti dalla vigente normativa, si procederà all'attivazione del soccorso istruttorio sospendendo l'esito della verifica per i concorrenti interessati e assegnando loro il termine sopraindicato per la regolarizzazione. Le richieste di regolarizzazione verranno inviate, tramite la piattaforma SATER, all’indirizzo comunicato in fase di registrazione al sistema stesso. Nel caso in cui si riscontri la mancanza del PASSOE o di PASSOE irregolare, i concorrenti verranno comunque ammessi ma sarà loro richiesto di provvedere, entro un termine assegnato, all'acquisizione del PASSOE o alla sua regolarizzazione) ;
- redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’art. 76 comma 5 D.Lgs 50/2016;
Di tale informazione sarà contestualmente dato avviso ai concorrenti a mezzo della piattaforma SATER, all’indirizzo PEC comunicato in fase di registrazione al SATER;
Il provvedimento che determina le ammissioni/non ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti effettuate nel corso della fase inerente la verifica della documentazione amministrativa sarà comunicato ai concorrenti ai sensi dell’art. 76 comma 2-bis D.Lgs 50/2016 entro i successivi cinque giorni, nonché pubblicato sul profilo committente nella sezione “Amministrazione trasparente”
In ogni caso, nei confronti dei concorrenti non ammessi, in tutte le fasi di gara, la stazione appaltante è tenuta ad effettuare tutte le comunicazioni previste all'art. 76 del d.Lgs. n. 50/2016.
Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.
Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.
20. COMMISSIONE GIUDICATRICE
La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9 del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.
La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei
concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).
La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione trasparente” la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del Codice.
21. APERTURA DELLE BUSTE VIRTUALI 2 E 3 – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE
Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, l’Autorità di gara procederà a consegnare gli atti alla commissione giudicatrice.
La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all’apertura della busta concernente l’offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.
In una o più sedute riservate la commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.
La commissione individua gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento di cui al punto
18.1 e ne comunica i nominativi all’Autorità di gara che procederà ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice. La commissione non procederà alla apertura dell’offerta economica dei predetti operatori.
Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi “riparametrati” attribuiti alle singole offerte tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.
La stazione appaltante procederà dunque all’individuazione dell’unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell’art. 95, comma 9 del Codice.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi parziali differenti, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.
In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente all’Autorità di gara le eventuali esclusioni da disporre per:
- mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste 1 e 2;
- mancata separazione dell’offerta tempo dall’offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all’importo a base di gara.
In tali casi l’Autorità di gara procederà alle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice.
22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE
Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.
Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.
Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale.
A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.
Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 23.
23. AGGIUDICAZIONE DELL’ACCORDO QUADRO E STIPULA DEL CONTRATTO
La proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. Con tale adempimento il RUP chiude le operazioni di gara e trasmette all’Autorità di gara tutti gli atti e documenti ai fini dei successivi adempimenti.
Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale di cui all’articolo 22, la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12 del Codice.
Prima dell’aggiudicazione, la stazione appaltante procede a:
1) richiedere, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice, al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto i documenti di cui all’art. 86, ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del medesimo Codice. L’acquisizione dei suddetti documenti avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass.
2) richiedere - laddove non sia stata effettuata la verifica di congruità dell’offerta – i documenti necessari alla verifica di cui all’articolo 97, comma 5, lett. d) del Codice.
3) verificare, ai sensi dell’art. 95, comma 10, il rispetto dei minimi salariali retributivi di cui al sopra citato art. 97, comma 5, lett. d).
La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l’Accordo Quadro.
A decorrere dall’aggiudicazione, la stazione appaltante procede, entro cinque giorni, alle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 lett. a) e tempestivamente, comunque non oltre trenta giorni, allo svincolo della garanzia provvisoria nei confronti dei concorrenti non aggiudicatari.
L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’articolo 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti di cui al precedente n. 1).
In caso di esito negativo delle verifiche, ovvero di mancata comprova dei requisiti, la stazione appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante procederà, con le modalità sopra indicate, nei confronti del secondo graduato. Nell’ipotesi in cui l’accordo quadro non possa essere aggiudicato neppure a quest’ultimo, la stazione appaltante procederà, con le medesime modalità sopra citate, scorrendo la graduatoria.
La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia (d.lgs. 159/2011 c.d. Codice antimafia). Qualora la stazione appaltante proceda ai sensi degli articoli 88 comma 4-bis, e 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011, recederà dal contratto laddove si verifichino le circostanze di cui agli articoli 88, commi 4-bis e 4-ter e 92 commi 3 e 4 del citato decreto.
Il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 9 del Codice, non può essere stipulato prima di 35 giorni (stand still) dall’invio dell’ultima delle suddette comunicazioni di aggiudicazione intervenute ai sensi dell’art. 76, comma 5 lett. a).
La stipula ha luogo, ai sensi dell’art. 32, comma 8 del Codice, entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario.
Il contratto di accordo quadro sarà stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante.
L’aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.
All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario presenta la garanzia definitiva da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del Codice. Contestualmente, la garanzia provvisoria dell’aggiudicatario è svincolata, automaticamente, ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9 del Codice.
All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario trasmette alla stazione appaltante copia autentica ai sensi dell’art. 18 del d.p.r. 445/2000 della polizza di responsabilità civile professionale prevista dall’art. 24, comma 4 del Codice.
In alternativa, l’aggiudicatario trasmette copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all’originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).
Ogni successiva variazione alla citata polizza deve essere comunicata alla stazione appaltante ai sensi dell’art. 5 del d.p.r. 7 agosto 2012 n. 137.
La polizza si estende anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti.
La polizza delle associazioni di professionisti prevede espressamente la copertura assicurativa anche degli associati e dei consulenti.
Qualora l’aggiudicatario sia una società, trasmette la polizza di assicurazione di cui all’art. 1, comma 148 della l. 4 agosto 2017 n. 124.
Essendo ricomprese, nell’oggetto dell’accordo quadro, anche attività di progettazione, la polizza, oltre ai rischi di cui all’art. 106, commi 9 e 10 del Codice, copre anche i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione dei progetti, che possano determinare a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.
Il contratto d’appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.
Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice l’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell’inizio della prestazione.
Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento, ad esclusione dei costi del concessionario di pubblicità, ai sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. L’importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 9.000.000,00 circa. La stazione appaltante comunicherà all’aggiudicatario l’importo effettivo delle suddette spese, fornendone i giustificativi, nonché le relative modalità di pagamento.
Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali (indicativamente ammontanti ad euro 1.146,00 conteggiato sull’importo massimo annuale) gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.
24. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Bologna, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.
25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, si informa che i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento, nonchè l'esito delle eventuali verifiche degli stessi, verranno, cosi come dettagliatamente indicato nella "informativa al trattamento dati" dettagliata nella modulistica allegata al presente documento:
• trattati esclusivamente in funzione e per i fini di legge e del presente procedimento;
• conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalita del presente procedimento presso l’UI Appalti e Contratti del Comune di Bologna - Piazza Liber Paradisus 10 – Torre B – Piano 5° – 00000 Xxxxxxx; i dati personali saranno conservati anche per periodi più lunghi esclusivamente ai fini di archiviazione nel pubblico interesse.
Titolare del trattamento dei dati personali e il Comune di Bologna, con sede in xxxxxx Xxxxxxxx 0 - 00000 Xxxxxxx.
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Il Capo Area Autorità di Gara Dott.ssa Xxxx Xxxxxxxxxxx
(x.xx digitalmente)