CONTRATTI PUBBLICI
AOO PROVINCIA DI BRESCIA
Protocollo Partenza N. 76460/2020 del 28-05-2020 Doc. Principale - Copia Documento
INDICAZIONI OPERATIVE PER L’AFFIDAMENTO DEI
CONTRATTI PUBBLICI
(Appendice A: modifiche e varianti)
Sommario
SEZIONE 1 – DISPOSIZIONI GENERALI
§ 1 – OGGETTO E FINALITA’
§ 2 – DEFINIZIONI
§ 3 – PRINCIPI E DISPOSIZIONI COMUNI
§ 4 – RAPPRESENTAZIONE SCHEMATICA
SEZIONE 2– MODIFICHE PREVISTE NEI DOCUMENTI DI GARA
§ 5 – REVISIONE DEI PREZZI ED ALTRE CLAUSOLE
§ 6 - FORMALIZZAZIONE DELLA VARIANTE/VARIAZIONE CONTRATTUALE OLTRE IL C.D. QUINTO D’OBBLIGO
§ 7 – QUINTO D’OBBLIGO
§ 8 – PROROGA
SEZIONE 3 – MODIFICHE NON PREVISTE NEI DOCUMENTI DI GARA
§ 9 – LAVORI SERVIZI E FORNITURE SUPPLEMENTARI
§ 10 – CIRCOSTANZE IMPREVISTE E IMPREVEDIBILI
§ 11 – VARIANTI IN CASO DI ERRORI PROGETTUALI
§ 12 – MODIFICAZIONE SOGGETTIVA DEL CONTRATTO
SEZIONE 4 – OBBILGHI DI COMUNICAZIONE E TRASPARENZA
§ 13 – COMUNICAZIONE DELLE VARIANTI
§ 14 – AVVISO PUBBLICO
SEZIONE 5 – VARIANTI E INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE
§ 15 – VARIANTI E INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE
SEZIONE 1 – DISPOSIZIONI GENERALI
§ 1 – OGGETTO E FINALITA’
1. Con Circolare del Segretario Generale protocollo n. 172169 in data 23 dicembre 2019 si è provveduto ad emanare “Indicazioni operative per l’affidamento dei contratti pubblici (Parte I: fasi della programmazione e della progettazione)”. Nel documento, da intendersi richiamato in questa sede, si legge che la finalità è quella di fornire agli Uffici della Provincia di Brescia indicazioni operative al fine di semplificare ed uniformare le modalità di affidamento e di esecuzione di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture disciplinati dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni ed integrazioni da parte di tutti i Settori dell’Ente. Il medesimo documento potrà essere recepito anche dai Comuni e altri Enti aderenti alla Centrale Unica di Committenza “Area Vasta Brescia” per la definizione di criteri operativi uniformi e trasparenti da applicare alle procedure di affidamento di contratti pubblici condotte dagli stessi in autonomia.
2. Le presenti indicazioni hanno, invece, ad oggetto, modifiche e varianti in corso d’opera dei contratti, in attuazione a quanto previsto dal documento principale che demanda a singole appendici l’approfondimento di particolari tematiche di rilievo per l’Ente. Ci si riferisce, in particolare, per quanto riguarda gli appalti, alle norme contenute nell’articolo 106 (Modifica di contratti durante il periodo di efficacia) del decreto legislativo
n. 50/2016 e, per quanto riguarda le concessioni, alle norme contenute nell’articolo 175 (Modifica dei contratti durante il periodo di efficacia) del medesimo decreto che prevedono ipotesi tassative al ricorrere della quali è possibile procedere alla modifica di un contratto durante il periodo di sua efficacia, senza ricorrere ad una nuova procedura di gara e – pertanto – permettendo allo stesso OE titolare del contratto originario di eseguire le prestazioni oggetto della modifica.
3. Le presenti istruzioni operative rappresentano anche una misura di carattere generale prevista nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della Provincia di Brescia con la conseguenza che la loro applicazione sarà ricompresa nel monitoraggio sull’attuazione e sull’efficacia delle misure previsto dal Piano stesso.
4. Restano in ogni caso ferme le interpretazioni della Autorità Nazionale Anticorruzione e giurisprudenziali nel tempo vigenti oltre che le norme:
• del Codice dei Contratti,
• del D.M. n. 49/2018,
• del previsto Regolamento unico di esecuzione attuazione e integrazione del Codice stesso.
§ 2 – DEFINIZIONI
1. Ai fini del presente documento, si intende per:
a. “Codice”, il Codice dei contratti pubblici approvato con il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni ed integrazioni;
b. “D.M. n. 49/2018”, Decreto Ministeriale 7 marzo 2018, n. 49 – Regolamento recante: “Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione”;
c. “ANAC”, l’Autorità Nazionale Anticorruzione;
d. “OE”, Operatore Economico;
e. “RUP”, il Responsabile Unico del Procedimento di cui all’articolo 31 del Codice;
f. “D.E.C.”, il Direttore dell’Esecuzione del Contratto/dei lavori;
g. “CIG”, il Codice Identificativo di Gara;
h. “PTPCT”, Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della Provincia di Brescia;
i. “soglia comunitaria”, le soglie previste dall’articolo 35 del Codice;
j. “modifica sostanziale”, quella normata dall’articolo 106, comma 4 (appalti) e dall’articolo 175, comma 7 (concessioni) del Codice. Riassuntivamente, una modifica è considerata sostanziale quando
altera considerevolmente gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuiti, ricorrendo almeno una delle seguenti condizioni:
a) la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura iniziale, avrebbero consentito l’ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o l’accettazione di un’offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti;
b) la modifica cambia l’equilibrio economico del contratto a favore dell’aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale;
c) la modifica estende notevolmente l’ambito di applicazione del contratto;
d) se un nuovo contraente sostituisce quello cui l’amministrazione aggiudicatrice aveva inizialmente aggiudicato l’appalto, fuori dai casi contemplati.
§ 3 – PRINCIPI E DISPOSIZIONI COMUNI
1. A proposito di modifiche e varianti in corso d’opera, occorre precisare, in linea generale, che le stesse sono possibili unicamente durante il periodo di efficacia del contratto e soggiacciono al principio della immodificabilità dell’oggetto del contratto. Secondo tale principio, strumentale a quelli di concorrenza, trasparenza e parità di trattamento tra operatori economici, non sono mai ammissibili modifiche sostanziali. In presenza di modifiche sostanziali, infatti, ci si trova di fronte ad un nuovo affidamento, con necessità di una nuova gara.
2. Fatte salve circostanze che non possono essere prevedibili in fase di stesura del progetto, il RUP inserisce le clausole per eventuali modifiche del contratto nei documenti di gara e ne tiene conto ai fini della determinazione del valore complessivo dell’appalto o della concessione e della relativa richiesta di CIG.
3. Ogni modifica o variante in corso d’opera deve essere preventivamente autorizzata dal RUP, coadiuvato, a tale fine, dal direttore dei lavori o dal direttore dell’esecuzione, secondo quanto previsto dagli articoli 8 e 22 del D.M. n. 49/2018.
Il DEC/DL valuta:
• l’esigenza di modificare il contratto durante il suo periodo di efficacia, verificando inoltre la sussistenza dei presupposti giuridici a fondamento della modifica nonché il valore stimato della stessa.
• se, sotto un profilo prettamente tecnico, vi sia l’effettiva esigenza di modificare il contratto o la concessione al fine di poter proseguire nel raggiungimento dello scopo dello stesso o della stessa secondo quanto previsto nel capitolato speciale di appalto e negli altri eventuali elabori tecnici.
• se la variante/variazione che si intende apportare al contratto o alla concessione abbia una legittima “copertura normativa”.
Il D.E.C./D.L. deve procedere alla quantificazione del valore economico della variante/variazione.
L’attività termina con l’invio al RUP della relazione relativa alla variante/variazione.
A seguito della valutazione della relazione del D.E.C./D.L., il RUP può negare l’autorizzazione alla variante/variazione nei casi in cui non ritengano sussistere i presupposti di natura tecnica, giuridica ed economica previsti dalla normativa di settore.
In caso di autorizzazione, il RUP deve preventivamente verificare la copertura finanziaria relativa all’importo della variante/variazione oggetto di autorizzazione.
L’autorizzazione del RUP, risultante da documento protocollato con data certa, deve contenere una idonea motivazione in ordine al ricorrere, nel caso concreto, dei presupposti normativi e fattuali per l’approvazione della modifica, e ciò tanto più nei casi in cui la modifica stessa non è prevista nei documenti di gara in quanto relativa a circostanze imprevedibili. Detta autorizzazione è, altresì, richiamata, con relativa motivazione rafforzata, nella determinazione dirigenziale di approvazione della variante o modifica contrattuale.
Ogni modifica o variante in corso d’opera deve essere approvata prima che ne venga data esecuzione, nell’ambito di contratti in corso di validità la cui durata residua risulti tecnicamente compatibile con l’esecuzione della modifica o della variante. Dell’avvenuta autorizzazione della variante/variazione è data apposita comunicazione al D.E.C./D.L. e all’OE che sottoscriverà un apposito atto di sottomissione, contenente le condizioni di esecuzione della variante e il suo valore economico.
Il D.E.C./D.L. risponde delle conseguenze derivanti dall’aver ordinato o lasciato eseguire modifiche contrattuale, senza averne ottenuto regolare autorizzazione da parte del RUP.
Il Settore della Stazione Appaltante – Centrale di Unica di Committenza di Area Vasta, nell’ambito della verifica preventiva dei capitolati speciali prevista dal PTPCT e, più in generale, nell’attività di stesura e verifica degli atti di gara, assicura la necessaria assistenza ai Settori dell’Ente per il rispetto delle norme di legge e delle presenti istruzioni, anche tramite il rilascio di schemi tipo da pubblicare sulla rete Intranet.
§ 4 – RAPPRESENTAZIONE SCHEMATICA
1. Nella tabella allegata (allegato A), viene proposto – senza pretesa di esaustività - uno schema, per quanto possibile semplificato, delle diversificate norme contenute nell’articolo 106 (appalti) e nell’articolo 175 (concessioni) del Codice, in collegamento con i punti delle presenti indicazioni operative che trattano dell’argomento.
2. Ferme restando le previsioni del Codice, le presenti indicazioni operative, rispondendo ad una generale finalità di prevenzione della corruzione e di standardizzazione delle procedure, nonché di trasparenza, dettano regole
spesso più stringenti, le quali possono essere derogate dai Settori dell’Ente
- sempre nel rispetto delle previsioni di legge - solo in presenza di specifica motivazione in ordine alle circostanze di fatto e alle ragioni giuridiche alla base delle decisioni assunte.
SEZIONE 2– MODIFICHE PREVISTE NEI DOCUMENTI DI GARA
§ 5 – REVISIONE DEI PREZZI ED ALTRE CLAUSOLE
1. Eventuali clausole di revisione dei prezzi potranno essere previste, se necessarie ad assicurare il mantenimento della qualità delle prestazioni nel tempo, solo per contratti di durata pluriennale, ad esclusione del primo anno. A tale fine il RUP, previa adeguata motivazione, provvederà ad inserire tali clausole di revisione nei documenti di gara.
2. Inoltre, se coerenti con l’oggetto del contratto, il RUP potrà inserire nei documenti di gara altre clausole, purché chiare, precise e inequivocabili che fissano la portata e la natura di eventuali modifiche, secondo le seguenti soglie:
a. in caso di contratti di appalto per servizi e forniture e per le concessioni, sotto il 10% del valore iniziale del contratto e di importo inferiore alla soglia comunitaria;
b. in caso di contratti di appalto per lavori, sotto il 15% del valore iniziale del contratto e di importo inferiore alla soglia comunitaria;
c. in casi diversi rispetto a quelli delle lettere precedenti, è richiesta una motivazione particolarmente stringente, da esplicitare a cura del RUP nella determinazione che approva gli atti di gara, in ordine alla compatibilità delle modifiche rispetto all’oggetto contrattuale e al fatto che le stesse non siano idonee ad alterare, in concreto, la natura generale del contratto. Si ritiene che, in ogni caso, dette modifiche non debbano di norma eccedere il 50% del valore del contratto iniziale.
3. Nel caso di più modifiche successive, i limiti di cui al punto 2 si applicano al valore complessivo delle modifiche.
4. Resta fermo il limite del 50% rispetto al valore iniziale, previsto dall’articolo 175, comma 2, del Codice, in caso di contratti di concessione per attività diverse da quelle dell’allegato II del Codice stesso (1).
§ 6 FORMALIZZAZIONE DELLA VARIANTE/VARIAZIONE CONTRATTUALE OLTRE IL
C.D. QUINTO D’OBBLIGO
1. Qualora la variante/variazione contrattuale comporti una diminuzione ovvero un aumento oltre il venti per cento dell’importo contrattuale, l’Ente formalizza la modifica contrattuale mediante un atto aggiuntivo al contratto o alla concessione principale (il quale dovrà contenere le condizioni di esecuzione della variante/variazione e il suo valore economico), che il RUP comunica all’OE.
2. L’OE, nel termine di quindici giorni dal ricevimento dell’atto aggiuntivo, dichiara per iscritto se intende accettare la prosecuzione della prestazione e a quali condizioni.
3. Nei quindici giorni successivi al ricevimento della dichiarazione l’Ente comunica all’OE le proprie determinazioni. Qualora l’OE non dia alcuna risposta alla comunicazione del RUP, si intende manifestata la volontà di accettare la modifica proposta agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario o della concessione originaria. Se l’Ente non comunica le proprie determinazioni nel termine fissato, si intendono accettate le condizioni avanzate dall’OE.
4. Gli importi relativi alle varianti/variazioni che superino il limite del quinto d’obbligo richiedono l’acquisizione di un nuovo CIG.
§ 7 – QUINTO D’OBBLIGO
1. I documenti di gara possono prevedere che qualora in xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a un quinto dell’importo del contratto iniziale, la stazione appaltante possa imporne l’esecuzione all’appaltatore alle stesse condizioni previste dal contratto originario.
2. Nel caso dell’attivazione del quinto d’obbligo, l’appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
3. Il quinto d’obbligo non è previsto in caso di contratti di concessione (articolo 175 del Codice).
§ 8 – PROROGA
1. Solo per i contratti d’appalto di durata, per i quali è necessario assicurare la continuità delle prestazioni nel tempo, gli atti di gara possono prevedere una opzione di proroga, per il tempo strettamente necessario.
2. L’opzione di proroga è attivabile, entro la data di scadenza del contratto originario, una volta avviate le procedure per l’individuazione del nuovo contraente, per il periodo strettamente necessario alla conclusione delle stesse.
3. La motivazione circa la necessità, nel caso concreto, di attivare l’opzione di proroga, deve essere inserita a cura del RUP nell’atto che la approva.
4. La proroga non è prevista in caso di contratto di concessione (articolo 175 del Codice).
SEZIONE 3 – MODIFICHE NON PREVISTE NEI DOCUMENTI DI GARA
§ 9 – LAVORI SERVIZI E FORNITURE SUPPLEMENTARI
1. Non essendo oggetto di previsione negli atti di gara, si ritiene che il ricorso alle modifiche contrattuali per lavori servizi e forniture supplementari, tanto in caso di appalto che di concessione, debba intendersi di carattere del tutto eccezionale, con conseguente necessità di un onere motivazionale particolarmente robusto in ordine al ricorrere, nel caso concreto, di tutti i presupposti sia di carattere tecnico economico (requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell’ambito dell’appalto iniziale) e sia
relativamente ai notevoli disguidi e costi, che rendono impraticabile il cambiamento del contraente originario.
2. Per quanto riguarda l’importo, si ritiene che dette modifiche non debbano in ogni caso eccedere il 50% dell’importo del contratto originario.
3. In caso di più modifiche successive il limite si applica al valore complessivo delle modifiche.
4. Agli adempimenti di cui sopra provvede il RUP, dandone opportuna evidenza nell’atto che approva la modifica contrattuale.
§ 10 – CIRCOSTANZE IMPREVISTE E IMPREVEDIBILI
1. In caso di varianti in corso d’opera, il RUP, coadiuvato a tale fine dal direttore dei lavori o dal direttore dell’esecuzione, provvede a motivare con dati oggettivi e documentabili la sussistenza delle circostanze impreviste e imprevedibili utilizzando l’ordinaria diligenza (compresa la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti) che, nel caso concreto, rendono necessario il ricorso alla variante, e in ordine al fatto che detta variante non altera la natura generale del contratto iniziale.
2. Per quanto riguarda gli importi, si richiamano le norme del Codice:
a. in caso di appalto: per i settori ordinari, le modifiche non devono superare il 50% del valore del contratto iniziale (articolo 106, comma 7);
b. in caso di concessione: per attività diverse dall’allegato II, le modifiche non devono superare il 50% del valore della concessione iniziale (articolo 175, comma 2);
c. in caso di più modifiche successive, il limite vale per ciascuna modifica (articolo 106, comma 7 e articolo 175, comma 2).
§ 11 – VARIANTI IN CASO DI ERRORI PROGETTUALI
1. Qualora la necessità di approvare una variante in corso d’opera derivi da errori o da omissioni nel progetto esecutivo, che pregiudicano in tutto o in parte la realizzazione dell’opera o la sua utilizzazione, essa è consentita solo nei seguenti limiti quantitativi, ferma restando la responsabilità dei progettisti esterni: sotto il 15% del valore iniziale del contratto e di importo inferiore alla soglia comunitaria.
2. I disciplinari di incarico dei progettisti esterni richiamano le previsioni del Codice in ordine alle responsabilità per i danni subiti dalle stazioni appaltanti in conseguenza di errori o di omissioni della progettazione. Analogamente, negli atti di gara relativi ad appalti aventi ad oggetto la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori, viene fatto richiamo alle previsioni del Codice in ordine alla responsabilità dell’appaltatore per ritardi e oneri conseguenti alla necessità di introdurre varianti in corso d’opera a causa di carenze del progetto esecutivo (articolo 106, commi 9 e 10).
3. Nell’ambito del sistema di misurazione e valutazione delle Performance, si terrà conto di eventuali errori progettuali imputabili a progettisti interni, fatti salvi eventuali ulteriori profili di responsabilità.
§ 12 – MODIFICAZIONE SOGGETTIVA DEL CONTRATTO
1. Fatto salvo l’inserimento negli atti di gara di una specifica clausola di revisione, la sostituzione del contraente originario è ammissibile in presenza di almeno una delle seguenti condizioni (articolo 106, comma 1, lettera d) del Codice):
a. in caso di successione, per causa di morte o a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza. Purché: il nuovo OE soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente; non vi siano altre modifiche sostanziali al contratto; l’operazione non sia finalizzata ad eludere l’applicazione del Codice;
b. nel caso in cui l’amministrazione aggiudicatrice si assuma gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori.
2. In caso di contratti di concessione, l’articolo 175, comma 1, lettera d) del Codice prevede condizioni sostanzialmente sovrapponibili a quelle indicate al punto precedente.
3. Il provvedimento con il quale si effettua la presa d’atto della modificazione soggettiva del contratto di appalto o di concessione, rende specifica evidenza del ricorrere delle previste condizioni.
SEZIONE 4 – OBBILGHI DI COMUNICAZIONE E TRASPARENZA
§ 13 – COMUNICAZIONE DELLE VARIANTI
1. Le varianti in corso d’opera relative ad appalti e concessioni di lavori servizi e forniture, sono soggette ai seguenti obblighi di comunicazione:
a. alla Autorità Nazionale Anticorruzione, per varianti in corso d’opera di importo superiore al 10% del valore iniziale del contratto, relative a contratti pubblici di importo pari o superiore alla soglia comunitaria;
b. all’Osservatorio dei contratti pubblici, attraverso il nodo regionale, in tutti i casi di varianti in corso d’opera;
c. Nel caso di concessione di servizi l’unica comunicazione da fare è la scheda “Dati comuni” su Simog.
2. Si precisa che per varianti in corso d’opera si intendono quelle di cui ai seguenti articoli del Codice: articolo 106, comma 1, lettera c) e comma 2 (per gli appalti); articolo 175, comma 1, lettera c) e comma 4 (concessioni).
3. Le comunicazioni all’ANAC devono essere effettuate utilizzando l’apposito modulo disponibile sul Sito Ufficiale dell’Autorità (xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx) ove sono altresì pubblicate le indicazioni (Comunicato del 4 marzo 2016 e del 23 novembre 2016) e le istruzioni per la compilazione e comunicazione.
4. Si ricorda che tutte le comunicazioni di cui sopra devono essere effettuate entro 30 giorni dalla approvazione della variante in corso d’opera, pena l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 213, comma 13 del Codice.
5. È inoltre prevista (articolo 106, comma 8) la comunicazione, sempre entro 30 giorni, anche delle modificazioni in caso di lavori servizi o forniture supplementari, senza la specificazione relativa all’importo e prevedendo, a sua volta, sanzioni in caso di inottemperanza. L’ANAC, con l’atto di segnalazione n. 4/2019 ha evidenziato il mancato coordinamento delle norme suggerendo la loro riformulazione. Nelle more, considerato che non vi sono in proposito indicazioni specifiche a livello nazionale, si ritiene che dette modificazioni possano essere comunicate con le medesime modalità indicate al punto 1.
6. Agli adempimenti di cui sopra, provvede il RUP.
7. I Settori dell’Ente daranno evidenza delle comunicazioni effettuate all’ANAC e del rispetto delle previste scadenze, nell’ambito del monitoraggio circa la attuazione delle misure di prevenzione della corruzione.
§ 14 – AVVISO PUBBLICO
1. In caso di modifiche per lavori servizi e forniture supplementari, nonché in caso di varianti in corso d’opera a seguito di circostanze impreviste e imprevedibili, il RUP cura la pubblicazione di un avviso:
a. nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, per i contratti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria;
b. in ambito nazionale, per i contratti di importo inferiore alla soglia comunitaria.
2. Gli avvisi di cui sopra, da pubblicarsi secondo le indicazioni del Codice, contengono tutte le informazioni previste nell’allegato XIV, parte I, lettera E al Codice stesso (2). Il Settore della Stazione Appaltante – Centrale Unica di Committenza di Area Vasta, provvede a mettere a disposizione degli uffici tramite la Intranet uno schema tipo.
3. Restano fermi gli obblighi di pubblicazione in Amministrazione Trasparente, sezione Bandi di Gara e Contratti (sottosezione “Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare” e sottosezione “Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura”) così come disciplinati dall’articolo 37 del decreto legislativo n. 33/2013, secondo le indicazioni fornite da ANAC (vedi Linee giuda approvate con deliberazione n. 1310/2016).
SEZIONE 5 – VARIANTI E INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE
§ 15 – VARIANTI E INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE
1. Si premette che l’Ente è dotato di un proprio “Regolamento per la disciplina del fondo destinato agli incentivi per funzioni tecniche di cui all’articolo 113 del Codice dei Contratti”, (nel seguito “Regolamento interno”) pubblicato
sul Sito Ufficiale in Amministrazione Trasparente, al quale si fa espresso rinvio e del quale si richiamano di seguito alcune norme.
2. Occorre, innanzitutto, precisare che gli incentivi per funzioni tecniche sono destinabili al personale dipendente esclusivamente nei casi di contratti di appalto e non anche nei casi di contratti di concessione. Inoltre, anche in caso di appalto, è necessario che il contratto sul quale viene innestata la modifica, non rientri nei casi di esclusione dall’incentivo, così come disciplinati dal Codice e dal Regolamento interno.
3. In base al Regolamento interno (articolo 2 – Costituzione del Fondo), le varianti conformi all’articolo 106, comma 1 del Codice contribuiscono a determinare l’incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente progetto, sempre che comportino opere aggiuntive e uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all’importo a base di gara, e limitatamente alle attività svolte nella fase dell’esecuzione del contratto. L’incentivo è calcolato sull’importo delle maggiori somme rispetto a quelle originarie a base di gara. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento che autorizza la variante. Non concorrono ad alimentare il fondo quelle varianti che si sono rese necessarie a causa di errori o omissioni nel progetto esecutivo come definite dall’articolo 106 del Codice.
4. Vi è inoltre da evidenziare che il Regolamento interno (articolo 7 - Penalità), prevede specifiche riduzioni dell’incentivo, fino all’azzeramento dello stesso in caso di significativi ritardi (superiori al 30% dei tempi assegnati) o in presenza di gravi errori imputabili ai dipendenti incaricati. Sono considerati, comunque, gravi gli errori che comportano la necessità di varianti o aumenti di spesa.
5. Si richiama in questa sede la previsione del Regolamento interno (articolo 8 – Liquidazione dell’Incentivo) in base alla quale, ai fini della liquidazione dell’incentivo il RUP trasmette al dirigente preposto al Settore competente il prospetto del personale tecnico e amministrativo che ha partecipato alla realizzazione dell’opera o lavoro, ovvero servizio o fornitura, previo accertamento positivo delle specifiche attività effettivamente svolte, accompagnato da una proposta di liquidazione dell’incentivo ai sensi di quanto previsto dal Regolamento. Tale proposta contiene, altresì, l’attestazione circa l’effettivo rispetto, in fase di realizzazione dell’opera, ovvero del servizio o fornitura, dei tempi e dei costi previsti dal quadro economico del progetto ovvero, ricorrendone le circostanze, l’applicazione delle previste penalità.
Note:
(1): si tratta di attività schematicamente riconducibili a: gas, energia termica, elettricità, reti per il trasporto pubblico, servizi postali, sfruttamento di un’area geografica per: aeroporti, porti, estrazione petrolio, gas, carbone o altri combustibili fossili
(2): le informazioni si riferiscono a:
1. Nome, numero di identificazione, ove previsto, indirizzo […] della stazione appaltante […].
2. Codici CPV.
3. Il codice NUTS del luogo principale dell’esecuzione dei lavori […] di consegna o prestazione […].
4. Descrizione dell’appalto prima e dopo la modifica […].
5. Se del caso, aumento di prezzo in seguito alla modifica.
6. Descrizione delle circostanze che hanno reso necessaria la modifica.
7. Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto.
8. Se del caso, nome, indirizzo comprensivo di codice NUTS, […] del nuovo o dei nuovi operatori economici.
9. Informazioni che indicano se l’appalto è connesso a un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione europea.
10. Denominazione e indirizzo dell’organo nazionale di vigilanza o dell’organo responsabile delle procedure di ricorso […].
11. Data (e) e riferimento (i) di precedenti pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea o nella GURI […].
12. Data d’invio dell’avviso.
13. Altre eventuali informazioni.
Allegato A – Schematizzazione delle norme
Riferimento normativo al Codice | Condizioni previste dal Codice (schematizzazione di massima) | Indicazioni operative | |
APPALTI | |||
Art. 106, co 1, lettera a) Xxxxxxxx di revisione dei prezzi o altre clausole di modifica del contratto | • Presenza nei documenti di gara di clausole chiare, precise e inequivocabili; • Non devono alterare la natura generale del contratto o dell’accordo quadro; • Detta regole per la revisione dei prezzi. | § 3, § 5 | |
Art. 106, co 1, lettera b) Lavori, servizi o forniture supplementari | • Se il cambiamento del contraente: risulta impraticabile per motivi economici o tecnici e comporta notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi; • Ai fini del calcolo del prezzo, il prezzo aggiornato è il valore di riferimento quando il contratto prevede una clausola di indicizzazione (art. 106, co 3); • Per i settori ordinari, le modifiche non devono superare il 50% del valore del contratto iniziale. In caso di più modifiche successive il limite vale per ciascuna modifica (art. 106, co 7). | § 3, § 8 | |
Art. 106, co 1, lettera c) Xxxxxxxx in corso d’opera | • Circostanze impreviste e imprevedibili; • Non devono alterare la natura generale del contratto; • Non oltre il 50% del valore del contratto iniziale (settori ordinari); • Ai fini del calcolo del prezzo, il prezzo aggiornato è il valore di riferimento quando il contratto prevede una clausola di indicizzazione (art. 106, co 3); • Per i settori ordinari, le modifiche non devono superare il 50% del valore del contratto iniziale. In caso di più modifiche successive il limite vale per ciascuna modifica (art. 106, co 7). | § 3, § 9 | |
Art. 106, co 1, lettera d) Modifica soggettiva | Almeno una delle seguenti condizioni: • Clausola di revisione inserita nei documenti di gara; • Successione per causa di morte o per ristrutturazione societaria (devono permanere i requisiti e non deve comportare altre modifiche sostanziali al contratto); • Subentro dell’Amministrazione aggiudicatrice che si assume gli obblighi nei confronti dei subappaltatori. | § 3, § 11 | |
Art. 106, co 1, lettera e) | Se le modifiche non sono sostanziali, le stazioni appaltanti possono stabilire nei documenti di gara soglie di importi per consentire le modifiche. | § 3, § 5 | |
Art. 106, co 2 | Oltre ai casi disciplinati dal comma 1, le modifiche sono ammissibili alle seguenti condizioni: | § 3, § 5, | |
Modifica per importi sotto soglia e varianti in corso d’opera in caso di errori progettuali | • Sotto il 10% del valore iniziale del contratto e di importo inferiore alla soglia comunitaria (servizi e forniture, nei settori sia ordinari che speciali); • Sotto il 15% del valore iniziale del contratto e di importo inferiore alla soglia comunitaria (lavori, nei settori sia ordinari che speciali); • Non devono alterare la natura complessiva del contratto o dell’accordo quadro; • In caso di più modifiche successive, si considera il valore complessivo; | § 10 | |
• In caso di errori o omissioni nel progetto esecutivo, che pregiudicano in tutto o in parte la realizzazione dell’opera o la sua utilizzazione, le modifiche (varianti in corso d’opera) sono | |||
consentite solo alle condizioni di cui sopra, ferma la responsabilità dei progettisti esterni; | |||
• Ai fini del calcolo del prezzo, il prezzo aggiornato è il valore di riferimento quando il contratto prevede una clausola di indicizzazione (art. 106, co 3); | |||
• Sono previste responsabilità a carico dei progettisti (o appaltatori in caso di appalto di progettazione e esecuzione) in caso di danni alla stazione appaltante conseguenti a errori o | |||
omissioni progettuali (art. 106, co 9 e co 10). | |||
Art. 106, co 5 Avviso pubblico | In caso di modifiche ai sensi dell’art. 106, co 1, lettere b) e c): pubblicazione di apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea. Per i contratti sotto soglia, la pubblicità avviene in ambito nazionale. | § 3, § 13 | |
Art. 106, co 8 Comunicazione modifiche | delle | • La stazione appaltante comunica all’ANAC le modifiche ex art. 106, co 1, lett. b) e co 2, entro 30 gg dal loro perfezionamento; • Sono previste specifiche sanzioni in caso di inottemperanza. | § 3, § 12 |
Art. 106, co 14 Comunicazione delle varianti in corso d’opera | Le varianti in corso d’opera sono comunicate a: • ANAC, se superano il 10% dell’importo originario del contratto, in caso di contratti sopra soglia comunitaria; • OSSERVATORIO, in tutti gli altri casi; • Le comunicazioni vanno fatte entro 30 gg dalla approvazione della variante; • Sono previste specifiche sanzioni in caso di inottemperanza. | § 3, § 12 | |
Art. 106, co 11 | • Solo se il contratto è in corso di esecuzione; • Solo se nel bando e nei documenti di gara è prevista una opzione di proroga; | § 3, § 7 |
Proroga | • È limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per individuare il nuovo contraente; • Il contraente uscente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste dal contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante. | |
Art. 106, co 12 Quinto d’obbligo | • Attivabile qualora in corso di esecuzione del contratto si renda necessario un aumento o una diminuzione fino a un quinto dell’importo del contratto; • La stazione appaltante può imporre all’appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni previste dal contratto originario; • L’appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto. | § 3, § 6 |
Art. 106, co 4 | La norma fornisce una definizione di quando una modifica al contratto debba considerarsi sostanziale. | § 2 |
Art. 106, co 6 | La norma precisa che per modifiche contrattuali diverse da quelle disciplinate all’articolo 106, commi 1 e 2, è richiesta una nuova procedura d’appalto. | § 3 |
Art. 106, co 13 | Norma concernente la cessione di crediti di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. | |
Art. 113 Incentivi per funzioni tecniche | Vedi “Regolamento per la disciplina del fondo destinato agli incentivi per funzioni tecniche di cui all’articolo 113 del Codice dei Contratti” approvato con decreto del Presidente della Provincia n. 458/2018 e modificato, da ultimo, con decreto n. 177/2019 | § 14 |
CONCESSIONI | ||
Art. 175, co 1, lettera a) Modifiche | • Presenza nei documenti di gara di clausole chiare, precise e inequivocabili; • Non devono alterare la natura generale della concessione; • In ogni caso le medesime clausole non possono prevedere la proroga della durata della concessione; • Per attività diverse dall’allegato II, le modifiche non devono superare il 50% del valore della concessione iniziale. In caso di più modifiche successive, si considera il valore complessivo (art. 175, co 2); • Ai fini del calcolo del valore, il valore aggiornato è il valore di riferimento quando la concessione prevede una clausola di indicizzazione; diversamente si considera l’inflazione ISTAT (art. 175, co 6). | § 3, § 5 |
Art. 175, co 1, lettera b) Lavori o servizi supplementari | • Se il cambiamento del concessionario: risulta impraticabile per motivi economici o tecnici e comporta un notevole ritardo o un significativo aggravio dei costi; • Per attività diverse dall’allegato II, le modifiche non devono superare il 50% del valore della concessione iniziale. In caso di più modifiche successive, si considera il valore complessivo (art. 175, co 2); • Ai fini del calcolo del valore, il valore aggiornato è il valore di riferimento quando la concessione prevede una clausola di indicizzazione; diversamente si considera l’inflazione ISTAT (art. 175, co 6). | § 3, § 8 |
Art. 175, co 1, lettera c) Xxxxxxxx in corso d’opera | • Circostanze che la stazione appaltante non ha potuto prevedere utilizzando l’ordinaria diligenza; • Non devono alterare la natura generale della concessione; • Per attività diverse dall’allegato II, le modifiche non devono superare il 50% del valore della concessione iniziale. In caso di più modifiche successive, si considera il valore complessivo (art. 175, co 2); • Ai fini del calcolo del valore, il valore aggiornato è il valore di riferimento quando la concessione prevede una clausola di indicizzazione; diversamente si considera l’inflazione ISTAT (art. 175, co 6). | § 3, § 9 |
Art. 175, co 1, lettera d) Modifica soggettiva | Almeno una delle seguenti condizioni: • Clausola di revisione inserita nei documenti di gara; • Successione per ristrutturazione societaria (devono permanere i requisiti e non deve comportare altre modifiche sostanziali al contratto); • Subentro della stazione appaltante che si assume gli obblighi nei confronti dei subappaltatori. | § 3, § 11 |
Art. 175, co 1, lettera e) | Se le modifiche non sono sostanziali. | § 3, § 5 |
Art. 175, co 4 | Le modifiche sono ammissibili, senza ulteriori verifiche, alle seguenti condizioni: | § 3, § 5 |
• Sotto il 10% del valore della concessione iniziale e di importo inferiore alla soglia | ||
Modifica per importi sotto | comunitaria; | |
soglia | • Non devono alterare la natura generale della concessione. In caso di modificazioni | |
successive, si considera il valore complessivo (art. 175, co. 5). |
• Ai fini del calcolo del valore, il valore aggiornato è il valore di riferimento quando la concessione prevede una clausola di indicizzazione; diversamente si considera l’inflazione ISTAT (art. 175, co 6). | ||
Art. 175, co 3 Avviso pubblico | In caso di modifiche ai sensi dell’art. 106, co 1, lettere b) e c): pubblicazione di apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea. | § 3, § 13 |
Art. 175, co 7 | La norma fornisce una definizione di quando una modifica alla concessione debba considerarsi sostanziale. | § 2 |
Art. 175, co 8 | La norma precisa che per modifiche delle condizioni di una concessione diverse da quelle disciplinate all’articolo 175, commi 1 e 4, è richiesta una nuova procedura di aggiudicazione. | § 3 |
Allegato B – Tabella riassuntiva
MODIFICHE/VARIANTI | Individuazione soglia | Importo CIG | ADEMPIMENTI ANAC/OSSERVATORIO R.L. | |
Modifiche ai sensi | Concorrono alla | Devono | Non si comunica nulla come | |
dell’art.106 c. 1 lett a | definizione del | essere | modifica nell’osservatorio di | |
valore complessivo del contratto ai sensi del comma 4, | inserite nell’importo del cig iniziale | R.L., si comunicano le schede ordinarie del contratto | ||
dell’art. 35 | ||||
Varianti ai sensi dell’art.106 c. 1, lett. c) e c. 2 Art. 175 c. 1, lett. c) e c. 4 | Non possono concorrere alla definizione del valore complessivo del contratto ai sensi del comma 4, dell’art. 35 | Non possono essere inserite nell’importo del cig iniziale | Se il loro importo è superiore al 20% si stacca un nuovo cig Se il loro importo è pari o inferiore al 20% non si stacca un nuovo cig | Si rendicontano le varianti (sia con o senza nuovo cig) nell’Osservatorio di R.L. nelle schede del contratto del Cig iniziale |
• Importo a base di gara è superiore alla soglia comunitaria e la variante è superiore al 10% dell’importo originario del contratto | + Si effettua comunicazione all’ANAC tramite il modulo all’indirizzo pec dell’Autorità protocollo@pec.anticorruzio xx.xx unitamente a all’indice dettagliato dei documenti che contestualmente dovranno essere inoltrati con supporto informatico tramite raccomandata A/R presso la sede istituzionale dell’Autorità. Si precisa altresì, che la comunicazione dovrà contenere il modulo debitamente compilato a firma dal RdP. | |||
• Se il superamento del 10% é determinato dal cumolo di più fattispecie di variante, purché almeno una sia riconducibile a quella del primo comma dell’art. 37 L. n. 114/2014 (lett. b, c o d) | ||||
• Nei contratti misti con prevalenza di servizi o forniture e la variante riguarda lavori d’importo (a base di gara) superiore alla soglia comunitaria | ||||
• Nei settori speciali • Negli interventi emergenziali sottoposti a deroga • Varianti ripetute qualora, ferme restanti le altre soglie e condizioni, il loro importo complessivo supera il 10% dell’importo originario del contratto (il termine di 30gg decorre dall’approvazione della variante che determina il superamento della soglia del 10% del contratto originario) | ||||
Proroga tecnica | Concorre alla | deve essere | Nell’osservatorio di R.L., si | |
definizione del | inserite | comunicano le schede | ||
valore complessivo del contratto ai | nell’importo del cig iniziale | ordinarie del contratto inerenti al Cig iniziale | ||
sensi del comma 4, | ||||
dell’art. 35 | ||||
1/5 d’obbligo | Concorre alla | Deve essere | Non si comunica nulla come | |
qualificato come | definizione del | inserito | modifica nell’osservatorio di | |
opzione ai sensi dell’art.106 c. 1 lett a) | valore complessivo del contratto ai sensi del comma 4, | nell’importo del cig iniziale | R.L., si comunicano le schede ordinarie del contratto inerenti al cig iniziale | |
dell’art. 35 |
INDICAZIONI OPERATIVE PER L’AFFIDAMENTO DEI
CONTRATTI PUBBLICI
(Appendice B: lavori di somma urgenza)
Sommario
SEZIONE 1 – DISPOSIZIONI GENERALI
§ 1 – OGGETTO E FINALITA’
§ 2 – LA NORMATIVA DI INTERESSE PER GLI ENTI LOCALI
SEZIONE 2– PROCEDURE IN CASO DI SOMMA URGENZA
§ 3 – IL VERBALE DI SOMMA URGENZA E L’ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI
§ 4 – LA COPERTURA DELLA SPESA E L’APPROVAZIONE DEI LAVORI
§ 5 – CONSEGUENZE IN CASO DI MANCATA APPROVAZIONE
§ 6 – OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE E TRASPARENZA
SEZIONE 3 – COLLEGAMENTO CON ALTRE NORME
§ 7 – ALTRE IPOTESI DI URGENZA CONTEMPLATE DAL CODICE DEI CONTRATTI
§ 8 – LA FASE ESECUTIVA DEL CONTRATTO
§ 9 – SOMME URGENZE E INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE
SEZIONE 1 – DISPOSIZIONI GENERALI
§ 1 – OGGETTO E FINALITA’
1. Con Circolare del Segretario Generale protocollo n. 172169 in data 23 dicembre 2019 si è provveduto ad emanare “Indicazioni operative per l’affidamento dei contratti pubblici (Parte I: fasi della programmazione e della progettazione)”. Nel documento, da intendersi richiamato in questa sede, si legge che la finalità è quella di fornire agli Uffici della Provincia di Brescia indicazioni operative al fine di semplificare ed uniformare le modalità di affidamento e di esecuzione di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture disciplinati dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni ed integrazioni da parte di tutti i Settori dell’Ente. Il medesimo documento potrà essere recepito anche dai Comuni e altri Enti aderenti alla Centrale Unica di Committenza “Area Vasta Brescia” per la definizione di criteri operativi uniformi e trasparenti da applicare alle procedure di affidamento di contratti pubblici condotte dagli stessi in autonomia.
2. Le presenti indicazioni hanno, invece, ad oggetto, lavori di somma urgenza, in attuazione a quanto previsto dal documento principale che demanda a singole appendici l’approfondimento di particolari tematiche di rilievo per l’Ente. Ci si riferisce, in particolare, all’articolo 163 (Procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile) del decreto legislativo n. 50/2016 e alle altre norme in esso richiamate.
3. Le presenti istruzioni operative rappresentano anche una misura di carattere generale prevista nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della Provincia di Brescia con la conseguenza che la loro applicazione sarà ricompresa nel monitoraggio sull’attuazione e sull’efficacia delle misure previsto dal Piano stesso.
4. Restano in ogni caso ferme le norme del decreto legislativo n. 50/2016 (nel seguito: “Codice”), del previsto Regolamento unico di esecuzione attuazione e integrazione del Codice stesso, oltre che le interpretazioni della Autorità Nazionale Anticorruzione e giurisprudenziali nel tempo vigenti.
§ 2 – LA NORMATIVA DI INTERESSE PER GLI ENTI LOCALI
1. Per gli Enti Locali, in caso di lavori di somma urgenza, vengono in rilievo sia norme contenute nel decreto legislativo n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici), sia norme contenute nel decreto legislativo n. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali). Nella tabella che segue, sono riassunte le principali norme di legge:
Xxxxx | Xxxxxxxxx (sintesi) |
Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 50/2016) Parte II – Contratti d’appalto per lavori servizi e forniture Titolo IV – Regimi particolari d’appalto Capo VI – Appalti e procedure in specifici settori Sezione I – Difesa e sicurezza Art. 163 (Procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile) | |
Art. 163, co. 1 | In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il soggetto fra il responsabile del procedimento e il tecnico dell’amministrazione competente che si reca prima sul luogo, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo, la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 euro o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità. |
Art. 163, co. 2 | L’esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad uno o più operatori economici individuati dal responsabile del procedimento o dal tecnico dell’amministrazione competente. |
Art. 163, co. 3 | Il corrispettivo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l’affidatario; in difetto di preventivo accordo la stazione appaltante può ingiungere all’affidatario l’esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di prezzi definiti mediante utilizzo di prezzari ufficiali di riferimento, ridotti del 20 per cento, comunque ammessi nella contabilità; ove l’esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati. |
Art. 163, co. 4 | Il responsabile del procedimento o il tecnico dell’amministrazione competente compila entro dieci giorni dall’ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di soma urgenza, alla stazione appaltante che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori. Qualora l’amministrazione competente sia un ente locale, la copertura della spesa viene assicurata con le modalità previste dall’articolo 191, comma 3, e 194 comma 1, lettera e), del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni e integrazioni. |
Art. 163, co. 5 | Norma che prevede l’immediata sospensione dei lavori in caso di mancata approvazione da parte dell’organo competente e la liquidazione dei corrispettivi dovuti per la parte realizzata. |
Art. 163, co. 6, co. 8, co. 9 | Le norme prevedono l’inserimento degli eventi emergenziali di protezione civile tra le circostanze di somma urgenza, tramite il richiamo alla legge n. 225/1992 (legge nel frattempo abrogata, i cui riferimenti sono ora da intendersi al decreto legislativo n. 1/2018 “Codice della protezione civile”). |
Sono inoltre previsti specifici limiti e condizioni per l’affidamento diretto di lavori, servizi e forniture, sempre in caso di eventi emergenziali di protezione civile. In caso di forniture e servizi, in assenza di prezzari di riferimento, l’affidamento avviene ad un prezzo provvisorio stabilito consensualmente dalle parti (salva determinazione definitiva del prezzo previa verifica di congruità). In tale caso è prevista la comunicazione all’ANAC che, entro 60 gg rende il proprio parere in ordine alla congruità del prezzo. | |
Art. 163, co. 7 | La norma prevede che, qualora vi sia l’esigenza impellente di assicurare la tempestiva esecuzione del contratto, gli affidatari autocertifichino il possesso dei requisiti (per l’affidamento di contratti di uguale importo con procedura ordinaria). È previsto il controllo dei requisiti in un termine congruo (compatibile con la situazione di emergenza), comunque entro 60 gg dall’affidamento, dandone atto nel primo provvedimento utile. In assenza di controlli con esito positivo, non si possono erogare somme (neanche acconti). In caso di esiti negativi dei controlli, è previsto il recesso dal contratto, salvo il pagamento delle opere già eseguite e il rimborso di eventuali spese anticipate, nei limiti delle utilità conseguite, e le segnalazioni alle competenti autorità. |
Art. 163, co. 10 | Sul profilo del committente sono pubblicati gli atti relativi agli affidamenti di cui al presente articolo, con specifica dell’affidatario, delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie. Contestualmente, e comunque in un termine congruo compatibile con la gestione della situazione di emergenza, vengono trasmessi all’ANAC per i controlli di competenza, fermi restando i controlli di legittimità sugli atti previsti dalle vigenti normative. |
Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (d.lgs. n. 267/2000) | |
Art. 191 (Regole per l’assunzione di impegni e per l’effettuazione di spese) | |
Art. 191, co. 3 | Per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, la Giunta, entro venti giorni dall’ordinazione fatta a terzi, su proposta del responsabile del procedimento, sottopone al Consiglio il provvedimento di riconoscimento della spesa con le modalità previste dall’articolo 194, comma 1, lettera e), prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità. Il provvedimento di riconoscimento è adottato entro 30 giorni dalla data di deliberazione della proposta da parte della Giunta, e comunque entro il 31 dicembre dell’anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine. La comunicazione al terzo interessato è data contestualmente all’adozione della deliberazione consiliare. |
Art. 191, co. 4 | Nel caso in cui vi è stata l’acquisizione di beni e servizi in violazione dell’obbligo indicato nei commi 1, 2 e 3, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell’articolo 194, comma 1, lettera e), tra il privato fornitore e l’amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura. Per le esecuzioni reiterate o continuative detto effetto si estende a coloro che hanno reso possibili le singole prestazioni. |
Art. 194 (Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio) | |
Art. 194, co. 1 | Con deliberazione consiliare […], gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da: […] e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l’ente, nell’ambito dell’espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza. |
SEZIONE 2 – PROCEDURE IN CASO DI SOMMA URGENZA
§ 3 – IL VERBALE DI SOMMA URGENZA E L’ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI
1. Al fine di dare corretta attuazione alle norme di legge, è importante che le circostanze fattuali di somma urgenza trovino puntuale riscontro nel previsto verbale, con l’indicazione dei motivi dello stato di urgenza, delle cause che lo hanno provocato e dei lavori necessari per rimuoverlo. In particolare, va posta la dovuta attenzione alla sussistenza, nel caso concreto, delle circostanze fattuali di somma urgenza che non consentono alcun indugio e che precludono, pertanto, la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie di affidamento dei lavori, oltre che al fatto che tali circostanze siano sopravvenute e non fossero in precedenza già note alla stazione appaltante. Altrettanta attenzione va posta - anche ai fini dell’ordinazione a terzi e della perizia giustificativa dei lavori - alla corretta quantificazione degli interventi, nella misura indispensabile (strettamente necessaria) per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità, rimandando tutto ciò che non è immediatamente indispensabile ad interventi successivi da svolgersi secondo le ordinarie procedure di affidamento dei contratti pubblici.
2. Dal punto di vista organizzativo, fermo restando quanto indicato al punto precedente, il soggetto tra il RUP e il tecnico della Provincia che si reca prima sul luogo provvede a:
a. redigere il verbale di somma urgenza: nel silenzio della legge, si ritiene che debba essere redatto in giornata;
b. disporre l’immediata esecuzione dei lavori: contemporaneamente alla redazione del verbale di somma urgenza;
c. compilare una perizia giustificativa dei lavori necessari: entro 10 giorni dall’ordine di esecuzione dei lavori (termine di legge);
d. trasmettere la perizia alla stazione appaltante, unitamente al verbale di somma urgenza, per l’approvazione dei lavori e la copertura finanziaria: trasmissione da effettuare al dirigente del Settore di appartenenza entro lo stesso termine di cui alla lettera precedente.
Qualora a recarsi sul posto per primo sia il tecnico della Provincia, lo stesso tiene costantemente aggiornato dei passaggi effettuati il RUP al fine di consentire allo stesso l’esercizio delle funzioni di verifica e controllo di cui all’articolo 31 del Codice. Il RUP provvede ad aggiornare costantemente il dirigente del Settore di appartenenza.
3. Per quanto attiene all’ordinazione a terzi, si ritiene di precisare l’opportunità, in ossequio ai principi della buona amministrazione, nonché di trasparenza, parità di trattamento e non discriminazione, e fatte salve cause ostative da documentare, di consentire l’attuazione di una rotazione fra gli operatori economici ai quali viene rivolta l’ordinazione. Pertanto, il RUP o il tecnico della Provincia, nell’effettuare l’affidamento dei lavori ai
sensi delle norme di legge, faranno riferimento ad elenchi di operatori economici in precedenza costituiti seguendo, appunto, il criterio della rotazione.
4. Al fine di consentire la verifica circa il rispetto dei termini previsti dalla legge per la successiva approvazione dei lavori e copertura della spesa, è necessario che tutti gli atti di cui sopra rechino data certa e siano tempestivamente acquisiti al protocollo generale della Provincia.
§ 4 – LA COPERTURA DELLA SPESA E L’APPROVAZIONE DEI LAVORI
1. Ai fini della approvazione dei lavori (già oggetto di ordinazione a terzi) e della copertura (successiva) della relativa spesa, tenuto conto dell’assetto istituzionale delle Province, sono previsti (in tutti i casi, a prescindere dalla presenza o meno di fondi sull’apposito capitolo di bilancio) i seguenti passaggi, i cui termini massimi per provvedere sono da intendersi perentori:
a. decreto del Presidente della Provincia che sottopone al Consiglio Provinciale l’adozione del provvedimento di riconoscimento della spesa quale debito fuori bilancio, nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità. Decreto da adottarsi entro 20 giorni dall’ordinazione fatta a terzi;
b. deliberazione del Consiglio Provinciale recante provvedimento di riconoscimento della spesa con le modalità previste dall’articolo 194, comma 1, lettera e) TUEL (debito fuori bilancio), prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità. Deliberazione da adottarsi entro 30 giorni dalla data del decreto di cui alla lettera a), e, comunque, entro il 31 dicembre dell’anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine.
Inoltre, in ossequio al principio di trasparenza dell’azione amministrativa oltre che di legalità, gli atti di cui sopra dovranno anche indicare i principali passaggi (elementi di fatto) con le relative date, in particolare quella in cui è stata effettuata l’ordinazione a terzi, al fine di rendere immediatamente evidente il rispetto della tempistica di legge.
2. Per ovvi motivi di carattere organizzativo, in relazione alle procedure e ai tempi di adozione dei decreti presidenziali e di convocazione dell’organo consiliare, è necessario e indifferibile che il Presidente della Provincia e il Segretario Generale siano informati, tramite lo Staff di Direzione, dell’evento “eccezionale o imprevedibile” entro e non oltre il giorno successivo a quello della ordinazione fatta a terzi.
3. Gli atti di cui sopra sono adottati su proposta del RUP che è altresì responsabile, congiuntamente al dirigente del Settore di appartenenza, del rispetto dei termini di legge. A tale fine, fermo restando il termine per l’informazione di cui al punto 2, le proposte per gli Organi di Governo dell’Ente dovranno essere caricate nell’apposito programma informatizzato in termini compatibili con il rispetto delle previste scadenze
per l’adozione degli atti finali come sopra indicate. In particolare, la proposta di decreto del Presidente della Provincia dovrà perfezionarsi entro 10 giorni dall’ordine di esecuzione dei lavori (vedi § 3, punto 2, lettera d) e la proposta di deliberazione consiliare dovrà perfezionarsi nel rispetto dei tempi previsti per la convocazione dell’organo (almeno 7 giorni di preavviso).
§ 5 – CONSEGUENZE IN CASO DI MANCATA APPROVAZIONE
1. L’articolo 191, comma 4 del TUEL prevede specifiche e pesanti sanzioni in caso di acquisizione di beni e servizi in violazione dei relativi obblighi contabili, disponendo che in tali casi il rapporto intercorre, ai fini della prestazione e per quanto non riconoscibile ai sensi dell’articolo 194, comma 1, lettera e) - riconoscimento dei debiti fuori bilancio - tra il privato fornitore e l’amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura. È inoltre previsto che per esecuzioni reiterate e continuative detto effetto si estenda a coloro che hanno reso possibili le singole prestazioni.
2. La giurisprudenza contabile ha letto la norma in discorso (Corte dei Conti – Sezione di controllo per la Regione siciliana, deliberazione n. 118/2019/PAR), fornendo i seguenti criteri interpretativi:
a. con l’introduzione dell’articolo 1, comma 901, della legge finanziaria n. 145 del 2018 viene abrogato, all’interno del terzo comma dell’articolo 191 del TUEL, il riferimento all’insufficienza delle risorse finanziarie per giustificare l’avvio delle procedure di riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti dai lavori pubblici di somma urgenza, causati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile;
b. pertanto, secondo la nuova versione della norma, è sempre obbligatorio riconoscere come debito fuori bilancio i lavori di somma urgenza, per i quali non risulta possibile rispettare l’iter ordinario del procedimento di spesa e non già solo quando sull’apposito capitolo vi è insufficienza di fondi;
c. l’esigenza di celerità e di preminente tutela della pubblica incolumità che giustifica l’affidamento diretto e la determinazione consensuale del corrispettivo con l’affidatario prima che venga assunto l’impegno contabile, risulta controbilanciata dalla rigida previsione di termini entro i quali la Giunta (nel nostro caso il Presidente della Provincia) deve sottoporre la proposta di riconoscimento di debito al Consiglio, al fine di ricondurre la spesa nell’alveo del bilancio; il quantum da riconoscere, inoltre, non può eccedere i termini della accertata necessità per la rimozione dello stato di pericolo, al precipuo fine di evitare che il ricorso alle procedure di somma urgenza si trasformi da strumento eccezionale in occasione per provvedere, contestualmente, ad interventi eccedenti la necessità contingente;
d. laddove l’iter procedurale seguito dall’amministrazione si sia svolto nell’ambito dei ristretti termini previsti dalla legge, il riferimento alle “modalità” di cui all’articolo 194, comma 1, lettera e) è da intendersi nel senso che è sempre necessaria l’adozione della delibera consiliare con la quale riconoscere la spesa sostenuta per lavori di somma urgenza, purché strettamente attinenti alla rimozione dello stato di pericolo: in tal caso l’utilitas per l’amministrazione coincide con la spesa sostenuta come risultante dalla perizia tecnica e dal corrispettivo concordato consensualmente: ciò in quanto tale modalità procedurale, sia pure derogatoria rispetto all’ordinaria gestione contabile, è stata estesa dal legislatore, con la novella del 2018, all’intera materia dei lavori di somma urgenza e di protezione civile; pertanto, laddove l’attività gestionale sia mantenuta entro l’alveo temporale segnato dalla legge non v’è ragione che giustifichi la decurtazione dell’utile d’impresa;
e. la violazione di detti termini procedurali, invece, determina l’applicazione della disciplina sostanziale di cui all’articolo 194, comma 1, lettera e) come da consolidata giurisprudenza del giudice contabile, senza che possano rilevare le motivate ragioni del ritardo: in tal caso il riconoscimento opererà esclusivamente nei limiti dell’utilità ricevuta dall’amministrazione mentre per la parte non riconoscibile (l’utile d’impresa) il rapporto obbligatorio intercorrerà tra il privato fornitore e l’amministratore che ha disposto la fornitura;
f. la ratio della disposizione si rinviene, proprio, nella circostanza che viene assoggettato al regime speciale derogatorio l’intero settore dei lavori di somma urgenza (e non già come in precedenza solamente nei casi di insufficienza dei fondi) e, pertanto, anche la cadenza temporale entro la quale ricondurre a bilancio le spese sostenute è fissata dal legislatore in termini precisi, sottratti alle valutazioni discrezionali dell’organo di gestione.
3. Nei confronti dell’appaltatore, la normativa prevede che qualora un’opera o un lavoro, ordinato per motivi di somma urgenza, non riporti l’approvazione del competente organo dell’amministrazione (per gli enti locali, del Consiglio Provinciale), la relativa realizzazione è sospesa immediatamente e si procede, previa messa in sicurezza del cantiere, alla sospensione dei lavori e alla liquidazione dei corrispettivi dovuti per la parte realizzata. Resta inteso che nella quantificazione dei corrispettivi dovuti, si dovrà tenere conto di quanto sopra indicato.
§ 6 – OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE E TRASPARENZA
1. Si ricorda che è prevista la tempestiva pubblicazione in Amministrazione Trasparente di tutti gli atti di affidamento di lavori di somma urgenza e di
protezione civile con specificazione dell’affidatario, delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie, con conseguente necessità di un corrispondente rafforzamento della parte motivazionale degli atti al fine di dare concreta evidenza del rispetto delle precise condizioni poste dalla normativa di riferimento.
2. Per quanto riguarda le modalità attuative della pubblicazione, nonché la relativa tempistica, si fa rinvio a quanto previsto dalla Sezione Trasparenza e Integrità del vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell’Ente.
3. Contemporaneamente alla pubblicazione sul Sito Ufficiale dell’Ente, il RUP provvede alla trasmissione degli atti all’Autorità Nazionale Anticorruzione, per i controlli di competenza.
4. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 163, comma 9 del Codice in ordine alla comunicazione all’ANAC del prezzo provvisorio eventualmente applicato in caso di eventi emergenziali di protezione civile, al fine di acquisire dall’Autorità Nazionale il previsto parere sulla congruità del prezzo.
SEZIONE 3 – COLLEGAMENTO CON ALTRE NORME
§ 7 – ALTRE IPOTESI DI URGENZA CONTEMPLATE DAL CODICE DEI CONTRATTI
1. Con riferimento ai lavori di somma urgenza, la giurisprudenza ha avuto modo di precisare che trattandosi di una disciplina derogatoria dalle ordinarie procedure di affidamento del lavori, la relativa applicazione presuppone il permanere del nesso di strumentalità tra esigenza di tempestivo intervento e deroga attuata (vedi Cassazione Civile, sentenza
n. 20763 del 28 settembre 2009).
2. Si ritiene, pertanto, che le circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, possano essere sussistenti nelle sole ipotesi in cui non sia possibile, in riferimento al caso concreto, applicare altre ipotesi di urgenza meno derogatorie contemplate dal Codice. Ci si riferisce, in particolare, alle seguenti norme:
a. articolo 60 (Procedura aperta), comma 3: “Le amministrazioni aggiudicatrici possono fissare un termine non inferiore a quindici giorni a decorrere dalla data di invio del bando di gara se, per ragioni di urgenza debitamente motivate dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini stabiliti al comma 1 non possono essere rispettati”;
b. articolo 63 (Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara), comma 2, lettera c): “Nel caso di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, la procedura negoziata senza previa pubblicazione può essere utilizzata:
[…]
c) nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati. Le circostanze invocate a giustificazione del ricorso alle procedure di cui al presente articolo non devono essere in alcun caso imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici”.
§ 8 – LA FASE ESECUTIVA DEL CONTRATTO
1. A seguito della deliberazione consiliare relativa alla approvazione dei lavori e conseguente copertura della spesa, si procede alla stipula del contratto d'appalto, di norma nella forma della scrittura privata autenticata.
2. La fase esecutiva del contratto si svolge secondo le ordinarie procedure previste dal Codice.
3. Si rammenta che nessun pagamento all'appaltatore, nemmeno a titolo di acconto, può essere effettuato in assenza di esito positivo dei controlli circa il possesso di tutti i requisiti di partecipazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura ordinaria, inizialmente oggetto di autocertificazione da parte dell'affidatario. Di tali controlli - da effettuarsi in un termine congruo compatibile con la gestione della situazione di emergenza in atto e comunque entro 60 giorni dall'affidamento, e dell'esito favorevole dei controlli stessi, dovrà essere fatto esplicito riferimento a cura del RUP negli atti che dispongono i pagamenti.
4. Nel caso in cui, a seguito dei controlli di cui sopra, venga accertato l'affidamento ad un operatore economico privo dei prescritti requisiti, è necessario recedere dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese eventualmente già sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, e procedendo alle segnalazioni alle competenti Autorità.
§ 9 – SOMME URGENZE E INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE
1. Si richiama in questa sede il “Regolamento per la disciplina del fondo destinato agli incentivi per funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del Codice dei Contratti” approvato con decreto del Presidente della Provincia
n. 458/2018 e successive modificazioni, il quale, tenuto conto della norma di legge e dell'interpretazione giurisprudenziale, all'articolo 1 (Oggetto), comma 4, prevede specificamente l'esclusione dall'incentivo per “Gli affidamenti senza previa procedura comparativa, quali gli affidamenti diretti, gli affidamenti per somma urgenza, gli affidamenti in house alle Società e agli Enti partecipati dalla Provincia. Non si considera procedura comparativa la mera acquisizione di più preventivi preliminari all'affidamento di cui all'articolo 36 comma 2 lettera a) del Codice dei Contratti”.