CONVENZIONE QUADRO TRA
CONVENZIONE QUADRO TRA
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA (di seguito anche l’“Università”), codice fiscale e partita iva 00754150100, con sede le- gale in Genova, Via Balbi 5, 16126, pec: xxxxxxxxxx@xxx.xxxxx.xx rappresentata dal Magnifico Rettore pro tempore, Prof. Prof. Federi- co Delfino, nato a Savona il 28.2.1972, autorizzato alla stipula della presente convenzione quadro con delibera del Consiglio di Ammini- strazione del 23.03.2022
E
RULEX INC. (di seguito anche “Rulex”), con sede legale in 000 Xxxxxx Xxxxxx, 00000 Xxxxx Xxxxxxx, XX, XXX, pec: ru- xxx@xxx.xxxxxxxx.xx, in persona del Legale Rappresentante, Xxxxx Xxxxxxx, nato a Genova il 17.1.1962, munito di specifici e idonei pote- ri ai fini della sottoscrizione della presente convenzione quadro
qui di seguito denominate singolarmente anche “Parte” e congiunta- mente anche “Parti”.
PREMESSO CHE
a) Rulex Inc. è un’azienda tecnologica specializzata nella creazione di un software no-code per consentire alle aziende di migliorare i pro- cessi aziendali grazie a decisioni basate sui dati;
b) le attività indicate nella presente Convenzione Quadro (di seguito la “Convenzione”) verranno effettuate da RULEX INNOVATION LABS S.R.L., codice fiscale e partita iva 01715910996, con sede legale in Genova, Via Xxxxxx Xxxxxx 9/2, 16122, iscritta al registro delle
imprese di Genova con n. di iscrizione GE-430127, pec: ru- xxx@xxx.xxxxxxxx.xx, società controllata al 100% da Rulex Inc.;
c) Rulex Innovation Labs S.r.l. rappresenta il polo per la ricerca e svi- luppo di Rulex Inc. e partecipa attivamente all’innovazione nel setto- re della preparazione dei dati, del machine learning e dell’ottimizzazione dei processi;
d) tra le Parti è, ad oggi, attiva una convenzione di tirocinio curricola- re, volta ad agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell’ambito dei processi formativi, con la quale Rulex Innovation Labs si impegna ad accogliere presso le sue strutture sog- getti in tirocinio curriculare su proposta del soggetto promotore, nei limiti indicati dall’art. 1, c.3, del DM 25.03.1998, n. 142;
e) Rulex, inoltre, sta attualmente cofinanziando una borsa di dottora- to in Scienze e Tecnologie per l’ingegneria Elettronica e delle Tele- comunicazioni e contribuendo alle attività di ricerca sul POR FSE Liguria 2014-2020, Asse 3 “Istruzione e Formazione”, in collabora- zione con il Dipartimento di Economia;
f) è stato altresì avviato con il corso di Laurea magistrale in Compu- ter Science un progetto di formazione che consente agli studenti di UNIGE la possibilità di svolgere gratuitamente 70 ore di formazione online, tramite la piattaforma digitale Rulex Academy, ricevendo sen- za costi il software Rulex per il tempo necessario per portare a termi- ne i corsi. Per gli studenti il suddetto percorso ha un valore in termini di CFU (additional useful knowledge);
g) Rulex è patron del corso di Laurea magistrale “Engineering Tech- nology for Strategy and Security – Strategos”, ha partecipato e parte- cipa a diversi progetti Horizon 2020 in partnership con diversi dipar- timenti dell’Università di Genova ed ha stretto in passato accordi di collaborazione con il Centro di servizio per il polo universitario di Savona (CENS), attualmente Centro di servizi per il Ponente ligure (CENVIS);
h) l’Università e Rulex intendono ampliare l’esperienza fin qui svolta attivando una collaborazione strategica a lungo termine relativa alla realizzazione di iniziative congiunte nel campo della didattica, della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione in tutti settori di reciproco interesse;
i) Rulex può fornire un contributo all'attività didattica dell’Università, oltre che in termini di disponibilità dei propri dipen- denti per lo svolgimento di attività didattica e di offerta di applicazio- ni pratiche per studi specifici come tesi di laurea e attività didattiche integrative a compendio della formazione accademico- professionale degli studenti, tramite la propria piattaforma Rulex Academy, che offre certificazioni su data insight, intelligenza artificia- le e ottimizzazione, operazioni aziendali e soluzioni verticali, e trami- te il Rulex University Program, che fornisce agli studenti competenze tecniche ricercate, certificazione professionale e esperienza pratica, per distinguersi nel corso del processo di reclutamento.
TUTTO CIÒ PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
Art. 1 – Premesse
1. Le premesse e gli allegati alla Convenzione costituiscono parte in- tegrante e sostanziale della stessa.
Art. 2 – Finalità
1. Scopo della Convenzione è definire le basi per la collaborazione reciproca tra le Parti che può essere sviluppata nelle aree di seguito descritte, nonché in altri ambiti reciprocamente concordati.
2. Rulex e l’Università intendono quindi definire i contenuti della partnership nell’ambito delle attività di ricerca, sviluppo tecnologico ed innovazione e nell’ambito delle attività di didattica, formazione post lauream e servizi di orientamento e accompagnamento al lavoro dei giovani, in particolare nei settori della preparazione dei dati, del machine learning e dell’ottimizzazione dei processi.
3. Rulex e l’Università si propongono altresì di individuare azioni comuni nella definizione di rapporti a livello nazionale e internazio- nale e nell’organizzazione di eventi istituzionali di promozione della cultura scientifico-tecnologica ed imprenditoriale a livello locale, an- che in collaborazione con altri enti territoriali.
4. Le Parti, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la co- noscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alter- nanza tra studio e lavoro nell’ambito dei processi formativi, intendo- no promuovere tirocini curriculari e/o extracurriculari in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l’obbligo scolastico ai sen- si della normativa vigente.
5. Le Parti, inoltre, intendono individuare nuovi modelli e strategie
che consentano di rafforzare il legame con il territorio, anche in ter- mini sociali e culturali, attraverso la sperimentazione di nuove forme di comunicazione e diffusione di conoscenze ed esperienze ad eleva- to contenuto tecnologico all’interno del tessuto sociale locale.
Art. 3 – Oggetto
1. L’Università e Rulex favoriranno la collaborazione reciproca in tut- ti i settori in cui Rulex opera, con particolare attenzione alle temati- che della preparazione dei dati, del machine learning e dell’ottimizzazione dei processi.
2. Rimane inteso che durante il periodo di vigenza della Convenzione le Parti potranno aggiornare l’oggetto dell’accordo, modificandolo o integrandolo con l’indicazione di ulteriori tematiche.
3. La collaborazione riguarderà le aree indicate negli articoli seguenti. Art. 4 – Oggetto della collaborazione per attività di didattica, al- ta formazione e formazione permanente
1. Le Parti convengono di attivare forme di collaborazione in rela- zione, ma non solo, ad attività didattica nei corsi di laurea e dottorati di ricerca.
2. Le attività potranno riguardare:
a) attività di formazione o anche solo moduli di base del curriculum che portano al conseguimento di un diploma di primo e/o secondo ciclo/livello unico, con la possibilità di assegnare la relativa responsa- bilità didattica al personale di Rulex, fatta salva la prerogativa esclusi- va delle strutture universitarie competenti circa l’affidamento contrat- tuale degli insegnamenti;
b) attività di formazione o anche solo moduli di base di studi postlau- rea, con particolare riferimento ai programmi di master professionale di 1° e 2° livello nelle aree di attività di Rulex, con la possibilità di as- segnare la relativa responsabilità didattica al personale dell’azienda. La collaborazione potrà riguardare anche programmi postlaurea e di ap- prendimento permanente, corsi di aggiornamento e riqualificazione per ogni grado relativo ai settori interessati da questa collaborazione, corsi supplementari per neolaureati e corsi di dottorato;
c) attività di insegnamento integrativo e tutte le altre attività pertinen- ti all'istruzione (ad esempio scuole estive/invernali) e inserimento la- vorativo;
d) inserimento dell’Università all’interno del Rulex University Pro- gram e conseguente possibilità di utilizzo per gli studenti della piatta- forma Rulex Academy, secondo le modalità indicate all’interno dell’allegato A (“Rulex University Program – Terms of Agreement”);
e) supervisione dei tirocini curriculari e/o tirocini formativi, in con- formità con gli accordi di tirocinio specifici già in essere con l'Univer- sità;
f) collaborazione di tecnici specializzati e ricercatori qualificati indi- viduati come professori a contratto dall’Università, fatta salva la pre- rogativa esclusiva delle strutture universitarie competenti circa l’affidamento contrattuale degli insegnamenti, per lo svolgimento di attività didattiche anche complementari (esercitazioni, ecc.), ove di in- teresse di Rulex;
g) finanziare posti aggiuntivi di Dottorato con programmi di ricerca;
h) finanziare borse di studio e/o assegni di ricerca, eventualmente mettendo a disposizione i propri laboratori per lo svolgimento della ricerca di Dottorato;
i) partecipare alla realizzazione e attivazione di Master universitari.
3. In relazione alle attività di cui ai sopraindicati punti a), b), c) e f) il personale di Rulex potrà essere nominato in conformità e con le mo- dalità stabilite dalla legislazione nazionale e dai regolamenti di Ateneo in materia.
4. Le attività dovranno essere pianificate annualmente in coerenza con l'offerta formativa dell'ateneo.
Art. 5 – Oggetto della collaborazione per attività di ricerca, svi- luppo e innovazione
1. L’Università e Rulex favoriranno la collaborazione reciproca in at- tività di ricerca, sviluppo ed innovazione negli ambiti in cui Rulex opera, con particolare attenzione ai settori della preparazione dei dati, del machine learning e dell’ottimizzazione dei processi.
2. In particolare, le Parti intendono collaborare nello svolgimento in partnership di specifici progetti di ricerca da concordare ai sensi della Convenzione; tali collaborazioni potranno svolgersi nelle forme indi- cate di seguito, a mero titolo esemplificativo:
a) condivisione di scenari tecnologici e individuazione di priorità per la ricerca congiunta;
b) partecipazione congiunta a bandi e programmi di ricerca regionali, nazionali, europei e internazionali, con particolare attenzione ai Pro- grammi Quadro della Commissione Europea;
c) collaborazioni tecnico-scientifiche focalizzate su temi specifici;
d) collaborazione nello sviluppo e nella promozione delle attività di interesse congiunto attraverso le reti nazionali e internazionali a cui l’Università e Rulex partecipano;
e) promozione di attività di diffusione di cultura scientifica e tecnolo- gica sul territorio;
f) promozione della cultura del settore marittimo e dell’efficienza energetica;
g) finanziamento di posizioni di professore e ricercatore da concor- darsi sulla base di apposite convenzioni.
h) collaborazione per specifici progetti di ricerca finanziati da Rulex;
i) preparazione e svolgimento di seminari, workshop ed eventi per la diffusione e/o l'ulteriore analisi di argomenti all'avanguardia della co- noscenza.
Art. 6 – Oggetto della collaborazione per attività di orientamen- to e recruiting
1. L’Università e Rulex intendono collaborare anche per far conosce- re ai giovani le opportunità concrete di lavoro in settori globali e in forte crescita. La collaborazione potrà riguardare:
a) la partecipazione a presentazioni di Rulex nelle scuole superiori, al fine di orientare i giovani diplomati verso le lauree STEM;
b) la disponibilità per presentazioni di Rulex e per testimonianze all’interno dei corsi di studio per illustrare gli specifici profili profes- sionali ricercati nei settori di interesse;
c) la disponibilità per visite in azienda a piccoli gruppi di studenti;
d) la condivisione con l’Università di fabbisogni di inserimento di nuovi collaboratori e la pianificazione congiunta di azioni di informa- zione, orientamento e recruiting;
e) la partecipazione al Salone Orientamenti e ai Career Day dell’Università con slot dedicati.
Art. 7 – Referenti
1. Per l’attuazione delle attività di cui agli artt. 4, 5 e 6, le Parti desi- gnano ciascuna un referente con il compito di definire congiunta- mente le linee di azione comuni verificandone periodicamente la rea- lizzazione
Per Rulex i referenti sono:
- il Xxxx. Xxxxxx XXXXXXX, Head of R&D Projects, per attività di ri- cerca, sviluppo e innovazione, tirocini, e dottorati.
- la Dott.ssa Xxxxxx XXXXXX XXXXXXXXX, Head of Rulex Aca- demy, per attività di formazione tramite il Rulex University Program.
- la Dott.ssa Clio CAMINATI, Head of HR, Finance & Administra- tion, per attività di orientamento e recruiting.
Per l’Università i referenti sono:
- il Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx, Delegato del Rettore al dottorato di ricer- ca, afferente al Dipartimento di ingegneria navale, elettrica, elettroni- ca e delle telecomunicazioni - DITEN;
- il Prof. Xxxxxxxxxx Xxxxx del Dipartimento di informatica, bioinge- gneria, robotica e ingegneria dei sistemi – DIBRIS e Coordinatore del Consiglio del corso di studio in Computer Science;
- il Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx del Dipartimento di ingegneria meccani-
ca, energetica, gestionale e dei trasporti – DIME e Coordinatore del Consiglio del corso di studio in “Engineering Technology for Strate- gy and Security – Strategos”.
Art. 8 – Accordi attuativi e Contratti di ricerca
1. La collaborazione tra l’Università e Rulex, finalizzata al persegui- mento dei rispettivi fini, potrà essere attuata anche tramite la stipula di eventuali appositi Accordi attuativi o Contratti di ricerca tra le parti e/o tra Rulex e le strutture universitarie interessate nel rispetto della Convenzione e della normativa vigente.
2. Gli Accordi attuativi e/o i contratti di ricerca disciplineranno le modalità secondo cui si attuerà la collaborazione fra le Parti, specifi- cando ed individuando nel dettaglio le tematiche nonché gli aspetti di natura tecnico scientifica, organizzativa, gestionale e finanziaria e ri- guardanti l’utilizzo e la proprietà dei risultati della collaborazione stessa, nonché specifici aspetti relativi alla sicurezza.
3. Sono in ogni caso confermati nella loro piena validità gli accordi attuativi e/o contratti di ricerca sottoscritti in data precedente alla sottoscrizione del presente Atto.
Art. 9 – Oneri economici
1. La Convenzione non comporta oneri economici a carico delle Par- ti.
2. Gli eventuali oneri economici, da intendersi quali mero ristoro del- le spese sostenute dalle Parti per le attività oggetto della Convenzio- ne, saranno determinati in singoli Accordi attuativi di cui all’art. 8 che individueranno la/e struttura/e organizzativa/e di ciascuna Parte alla
quale/alle quali detti oneri saranno imputati, previa verifica della sus- sistenza e disponibilità dei corrispondenti fondi.
Art. 10 – Durata ed eventuale rinnovo
1. La Convenzione ha durata di 5 anni a decorrere dalla data di sotto- scrizione della stessa ed è rinnovabile in seguito ad accordo scritto tra le Parti per uguale periodo, previa approvazione dell’Organo compe- tente.
2. È fatta salva la garanzia dell’ultimazione delle attività in corso al momento della scadenza della Convenzione.
3. Al termine della Convenzione le Parti redigono congiuntamente una relazione valutativa sull’attività svolta e sui risultati raggiunti; in caso di rinnovo, a questa si aggiunge un programma sui futuri obiet- tivi da conseguire, nonché un breve resoconto degli eventuali costi e/o proventi derivanti dagli Accordi attuativi stipulati.
Art. 11 – Recesso o scioglimento
1. Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dalla Conven- zione ovvero di scioglierla consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare con racco- mandata A/R ovvero mediante P.E.C.
2. Il recesso ha effetto decorsi 90 giorni dalla data di notifica dello stesso.
3. Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l’avvenire e non incidono sulla parte di Convenzione già eseguita.
4. In caso di recesso unilaterale o di scioglimento le Parti concordano fin d’ora, comunque, di portare a conclusione le attività in corso e i
singoli accordi attuativi e/o contratti di ricerca già stipulati alla data di estinzione della Convenzione, salvo quanto diversamente disposto negli stessi.
Art. 12 - Accesso alle strutture ed utilizzo di attrezzature
1. Qualora si rendesse necessario, ciascuna Parte potrà consentire al personale dell’altra Parte, incaricato dello svolgimento delle attività oggetto della Convenzione, l’accesso alle proprie strutture di volta in volta individuate, nonché l’utilizzo eventuale di proprie attrezzature.
2. Il personale di ciascuna Parte contraente non potrà utilizzare le at- trezzature di cui dispone l’altra Parte senza preventiva autorizzazione dei soggetti responsabili.
3. Ciascuna Parte, prima di consentire l’accesso alle proprie strutture nonché l’utilizzo di proprie attrezzature, definirà con l’altra le modali- tà di accesso e utilizzo delle stesse nel rispetto dei regolamenti, anche interni, e in conformità con le vigenti norme applicabili, in particolare quelle in materia di protezione, prevenzione, sicurezza nonché sanita- rie.
4. Ciascuna Parte si impegna a fornire al personale delle altre detta- gliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente di pro- pria pertinenza in cui tale personale sia destinato a operare, nonché sulle misure di prevenzione, sicurezza ed emergenza adottate in rela- zione alle attività previste dalla Convenzione.
Art. 13 – Diritti di proprietà intellettuale
1. Le Parti si impegnano, ciascuna per i propri rapporti di competen- za, ad assicurare che tutti i soggetti dell’Università e di Rulex coinvol-
ti nei progetti scientifici collaborativi oggetto della Convenzione di- chiarino espressamente la reciproca collaborazione nelle pubblicazio- ni scientifiche e ne diano adeguato risalto in tutte le comunicazione verso l’esterno: in particolare, attraverso pubblicazioni scientifiche congiunte, partecipazioni congressuali e azioni divulgative e di for- mazione risultanti da tali attività.
2. Le Parti valutano insieme, sulla base degli effettivi apporti, l’opportunità di procedere al deposito di eventuali brevetti concer- nenti i risultati o le invenzioni frutto dei progetti scientifici collabora- tivi, fermi restando i diritti riconosciuti dalla legge agli inventori.
3. In ogni caso, la proprietà intellettuale relativa alle metodologie ed agli studi e la proprietà dei prodotti, frutto dei progetti scientifici col- laborativi, saranno oggetto di specifica pattuizione all’interno dei con- tratti di ricerca di cui all’articolo 8.
Art. 14 – Utilizzo dei segni distintivi delle Parti
1. La collaborazione di cui alla Convenzione non conferisce alle Parti alcun diritto di usare per scopi pubblicitari, o per qualsiasi altra attivi- tà promozionale, alcun nome, marchio, o altro segno distintivo dell’altra Parte (incluse abbreviazioni), se non previa autorizzazione di ciascuna delle Parti.
2. Quanto sopra al punto 14.1 non include l'utilizzo legale gratuito, ai sensi dell'art. 21 del Decreto 30/2005 Codice della proprietà intellet- tuale, del solo nome a fini descrittivi, purché le informazioni fornite siano veritiere e sia stata data notifica preventiva all'altra Parte.
Art. 15 – Riservatezza
1. Fermo restando quanto previsto al precedente art. 13 in materia di proprietà intellettuale, le Parti riconoscono il carattere riservato di qualsiasi informazione confidenziale scambiata in esecuzione della Convenzione e conseguentemente si impegnano a:
a) non rivelare a terzi, né in tutto né in parte, direttamente o indiret- tamente, in qualsivoglia forma, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall’altra Parte;
b) non utilizzare né in tutto né in parte, direttamente o indirettamen- te, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall’altra Parte per fini diversi da quanto previsto dalla Convenzione.
2. Le Parti si impegnano a segnalare, di volta in volta, le informazioni da considerarsi confidenziali, la cui eventuale divulgazione dovrà es- sere autorizzata per iscritto; le informazioni confidenziali verranno comunicate unicamente a coloro che oggettivamente necessitino di acquisirne conoscenza per gli scopi della presente collaborazione e che abbiano a loro volta previamente assunto un obbligo di riserva- tezza conforme alle previsioni della Convenzione.
3. Le Parti si danno reciprocamente atto che in nessun caso potranno essere considerate informazioni confidenziali quelle informazioni per le quali possa essere fornita prova che al momento della comunica- zione siano generalmente note o facilmente accessibili agli esperti e agli operatori del settore, o lo diventino successivamente per scelta del titolare senza che la parte che ne è venuta a conoscenza abbia vio- lato la Convenzione.
Art. 16 – Sicurezza
1. Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, di cui al D.lgs. 9.4.2008, n. 81 integrato con il D. lgs. 3.8.2009, n. 106, si stabilisce che il datore di lavoro di Rulex assume tutti gli oneri relativi all’applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nei confronti del personale universitario, degli studenti e dei laureati ospitanti presso le proprie sedi.
2. Allo stesso modo e reciprocamente il datore di lavoro dell’Università assume i medesimi oneri nei confronti del personale di Rulex ospitato nei locali dell’Università.
3. Il datore di lavoro di ciascuna Parte si impegna a comunicare all’altra Parte gli elenchi dei soggetti che svolgono attività per le quali è prevista la sorveglianza sanitaria.
4. In applicazione di quanto previsto dal D.M. 363/1998 (Regola- mento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze delle università e degli istituti di istruzione universitaria ai fini delle norme contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni) all’art. 10 comma 1 per le attività svolte in comune nell'ambito della Convenzione, per tutte le fattispecie non disciplinate dalle disposizioni vigenti, i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. saran- no individuati di intesa tra le Parti, o le loro articolazioni con auto- nomia gestionale, attraverso specifici accordi. Tali accordi dovranno essere formalizzati prima dell’inizio delle attività previste negli accor- di stessi.
Art. 17 – Coperture assicurative
1. L’Università garantisce che il personale universitario, gli studenti e i laureati, che svolgeranno le attività oggetto della Convenzione pres- so i locali di Rulex sono in regola con le coperture assicurative previ- ste dalla vigente normativa.
2. Rulex garantisce analoga copertura assicurativa ai propri dipenden- ti o collaboratori eventualmente impegnati nello svolgimento delle at- tività connesse con il presente accordo presso i locali dell’Università.
3. Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, ad integrare le coperture assicurative di cui ai precedenti commi con quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie in relazio- ne alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che verranno di volta in volta realizzate, previa verifica di sostenibilità finanziaria.
Art. 18 – Trattamento dei dati personali
1. Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni personali, siano esse su supporto cartaceo e/o infor- matico, relativi all’espletamento di attività riconducibili alla Conven- zione in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal Regola- mento UE n. 2016/679 (GDPR) e dal D.lgs. 30.06.2003, n. 196 (Co- dice in materia di protezione dei dati personali), e ss.mm.ii.
Art. 19 – Incompatibilità
1. Le Parti dichiarano, riguardo al personale e a eventuali esperti coinvolti nelle attività oggetto della Convenzione, di osservare quanto prescritto nella vigente normativa e nelle rispettive regolamentazioni anche rispetto alle situazioni di incompatibilità. Ove queste ultime
dovessero verificarsi opereranno le vigenti disposizioni di legge in materia.
Art. 20 – Controversie
1. La Convenzione è sottoposta alla legge della Repubblica Italiana.
2. Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione della Conven- zione.
3. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere una risoluzione ami- chevole della controversia, le Parti indicano il foro di Genova quale foro competente in via esclusiva per qualunque controversia inerente alla validità, all'interpretazione, all’esecuzione o alla risoluzione della Convenzione.
Art. 21 – Registrazione
1. Il presente atto si compone di n. 18 pagine e sarà registrato in caso d’uso, ai sensi del DPR n. 131 del 26.04.1986. Le spese di registrazio- ne saranno a carico della Parte richiedente.
2. Il presente accordo, stipulato nella forma della scrittura privata, è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2 comma 1 del D.P.R. n. 642/1972 nella misura prevista dalla relativa Tariffa parte I, articolo 2, come allegata al D.M. 20 agosto 1992, con onere a carico di en- trambe le Parti per metà.
3. L’imposta di bollo è assolta in modo virtuale a cura dell’Università giusta autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate – Ufficio territoriale di Genova 1 n. 0216718 – 29.12.2016. L’Università con nota scritta chiederà a Rulex il rimborso della quota di spettanza.
Art. 22 – Rimandi
1. Per tutto quanto non espressamente indicato nella Convenzione, restano ferme le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia, in quanto compatibili.
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente tra le Parti Per l’Università degli Studi di Genova
Il Rettore
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx Per Rulex Inc.
Il legale rappresentante Xxxxx Xxxxxxx