INDICE
FASCICOLO INFORMATIVO PRE-CONTRATTUALE PER LA CLIENTELA IN RELAZIONE ALLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI INVESTIMENTO
INDICE
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2. INFORMAZIONI SULLA BANCA E SUI SERVIZI DI INVESTIMENTO PRESTATI
4
2.1 Denominazione e indirizzo della Banca e relativi recapiti 4
2.2 Lingue e modalità di comunicazione tra Banca e Cliente 4
2.3 Autorità competente al rilascio dell’autorizzazione 5
2.4 Informazioni sui Servizi di investimento e accessori prestati dalla Banca 5
2.5 Documentazione a rendiconto dell’attività svolta e relativi termini di consegna al cliente 6
2.6 Misure per assicurare la tutela degli strumenti finanziari e delle somme di denaro dei clienti detenuti dalla Banca 7
2.7 Sistema di indennizzo degli investitori o di garanzia 9
3. INFORMAZIONI SULLA POLICY DI CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA
10
3.2 Clienti professionali privati 10
3.3 Clienti professionali pubblici 11
3.5 Classificazione iniziale 12
3.6 Gestione delle richieste di variazione di classificazione 12
4. INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI FINANZIARI 13
Parte A - La valutazione del rischio di un investimento in strumenti finanziari 13
4.1 Focus - Titoli di capitale 15
4.2 Focus - Titoli di debito 16
Obbligazioni strutturate (titoli di debito con componente derivativa) 17
4.3 Focus - Gli Organismi di investimento collettivo del risparmio e l’effetto della diversificazione degli investimenti 18
4.4 Prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione 19
Parte B - La valutazione del rischio di un investimento in strumenti finanziari derivati 21
4.7 Gli altri fattori di rischio comuni alle operazioni in futures e opzioni 23
4.8 Operazioni su strumenti derivati eseguite fuori dai mercati organizzati. Gli swaps 24
Parte C – Rischi connessi a particolari categorie di strumenti finanziari 25
Parte D – Rischi connessi alla crisi degli intermediari (bail –in) 26
5. INFORMAZIONI SU COSTI ED ONERI
29
6. INFORMAZIONI SULLE STRATEGIE E SULLE SEDI DI ESECUZIONE (EXECUTION POLICY) ED ALLE STRATEGIE DI TRASMISSIONE (TRASMISSION POLICY
) 34
7. INFORMAZIONI SUL QUESTIONARIO MIFID E SULLA VALUTAZIONE DI ADEGUATEZZA
APPROPRIATEZZA 35
7.1. Valutazione di Adeguatezza e Appropriatezza 35
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Il presente documento (il “Fascicolo Informativo”), rivolto ai Clienti o potenziali Clienti di Igea Banca S.p.A. (di seguito anche la “Banca”), è redatto ai sensi della Delibera Consob 29 ottobre 0000, x. 00000 (xx “Regolamento Intermediari”).
Il presente Xxxxxxxxx reca le informazioni concernenti:
a) la Banca e i servizi di investimento dalla medesima prestati ivi comprese le misure di salvaguardia degli strumenti finanziari e delle somme di denaro della Clientela;
b) la policy di classificazione della Clientela nei cui confronti sono prestati servizi di investimento;
c) la natura dei rischi dei prodotti e degli strumenti finanziari trattati
d) i costi e gli oneri connessi alla prestazione dei servizi;
e) le misure di esecuzione e trasmissione degli ordini adottate dalla Banca.
f) I criteri adottati dalla Banca per la valutazione dell’appropriatezza/adeguatezza del prodotto finanziario rispetto al profilo di rischio del Cliente.
Al fine di pervenire a una ragionevole comprensione della natura del servizio di investimento e del tipo specifico di strumenti finanziari cui è interessato, nonché dei rischi ai medesimi connessi, e ottenere adeguate informazioni circa i termini e i contenuti dei relativi contratti, il Cliente è tenuto a prendere attenta visione del presente fascicolo e delle informazioni in esso contenute.
2. INFORMAZIONI SULLA BANCA E SUI SERVIZI DI INVESTIMENTO PRESTATI
2.1 Denominazione e indirizzo della Banca e relativi recapiti
Denominazione Sociale: Igea Banca S.p.A. Forma giuridica: Società per Azioni
Sede Legale e Direzione Generale: Xxx Xxxxxxxxx, 00-00000 Xxxx
Tel. 00-00 00 000
Fax 06 – 00 00 00 00
Sito web: xxx.xxxxxxxxx.xx
Partita Iva e Cod. Fiscale: n. 04256050875
Capitale sociale: € 29.911.947,88 integralmente sottoscritti e versati
La Banca è iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 1458105 e all’Albo delle Banche al n. 5640 Codice ABI n. 5029 e aderisce al Fondo interbancario di tutela dei depositi e al Fondo nazionale di garanzia.
2.2 Lingue e modalità di comunicazione tra Banca e Cliente
La lingua nella quale il Cliente può comunicare, verbalmente o per iscritto, con la Banca e ricevere da essa documenti e altre informazioni è l’italiano.
La Banca, nelle comunicazioni indirizzate personalmente al Cliente utilizza come supporto standard quello cartaceo inviato presso il domicilio del Cliente o consegnato in filiale.
Con riferimento alle modalità di conferimento degli ordini, la Banca prevede la seguente modalità:
Conferimento per iscritto: all'atto del ricevimento degli ordini presso la propria sede o dipendenza, la Banca rilascia al Cliente una attestazione cartacea contenente il nome del Cliente stesso, l'ora e la data di ricevimento, gli elementi essenziali dell'ordine e le eventuali istruzioni accessorie.
La Banca potrà utilizzare, per fornire informativa non indirizzata personalmente al Cliente, il proprio sito internet xxx.xxxxxxxxx.xx, nonché i supporti cartacei presenti in Filiale.
Per ogni dettaglio circa le modalità di comunicazione tra la Banca e il Cliente, in relazione alla prestazione dei singoli servizi di investimento, si rinvia ai relativi contratti.
2.3 Autorità competente al rilascio dell’autorizzazione
Igea Banca S.p.A. è stata autorizzata da Banca d’Italia – con Provvedimento n. 779802 del 10 luglio 2006 – alla prestazione dei servizi e delle attività d’investimento, nonché dei servizi accessori elencati nel paragrafo successivo.
Si rappresenta inoltre che Igea Banca è intermediario assicurativo iscritto alla Sezione D del RUI al n. D000062482.
2.4 Informazioni sui Servizi di investimento e accessori prestati dalla Banca
Igea Banca S.p.A. è autorizzata alla prestazione dei servizi di investimento di seguito elencati:
Servizi di investimento
negoziazione in conto proprio: è il servizio attraverso il quale la Banca negozia gli strumenti finanziari in relazione a ordini dei Clienti, in contropartita diretta con gli stessi e movimentando il proprio portafoglio titoli. Più in particolare la Banca su ordine del cliente gli vende strumenti finanziari di proprietà della banca medesima ovvero li acquista dal cliente stesso (comunemente si dice che la Banca opera in contropartita diretta). L’intermediario che negozia in conto proprio deve anche essere autorizzato a prestare il servizio di esecuzione ordini
esecuzione di ordini per conto dei Clienti: è il servizio che consiste nell'esecuzione di ordini di acquisto o di vendita di strumenti finanziari per conto della Clientela. Operativamente la Banca, per lo svolgimento di detta attività, esegue l’ordine ricercando una controparte, diversa da sé stessa, sulle diverse sedi di esecuzione – mercati regolamentati, sistemi multilaterali di negoziazione o internalizzatori – facendo quindi incontrare gli ordini (la Banca agisce cioè sul mercato in nome proprio ma per conto di terzi; diversamente dalla negoziazione in conto proprio non viene quindi movimentato il portafoglio titoli di proprietà della Banca). Nella prestazione di tale servizio assume importanza determinante la strategia di esecuzione degli ordini in ossequio alla quale gli intermediari devono perseguire nel miglior modo l’interesse del cliente avuto riguardo al prezzo del titolo che si acquista/vende, ai costi di esecuzione dell’ordine, alla rapidità e probabilità di esecuzione ed alle dimensioni e natura dell’ordine (best execution);
collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell’emittente: il servizio consiste nell’offerta di strumenti finanziari, a condizioni standardizzate, sulla base di un accordo preventivo che intercorre tra l’intermediario collocatore (la Banca) e il soggetto che emette (o vende) gli strumenti stessi;
ricezione e trasmissione di ordini: il servizio consiste nella ricezione da parte della Banca degli ordini di investimento / disinvestimento del Cliente al fine della loro trasmissione a un altro intermediario per l’esecuzione. In altri termini, il risparmiatore delega alla Banca la scelta di un intermediario terzo cui affidare l’esecuzione dell’ordine: la Banca nella sua qualità di trasmettitore dovrà individuare il negoziatore capace di ottenere il miglior risultato possibile (coincidente nella generalità dei casi per il risparmiatore medio con la soluzione che assicura il migliore corrispettivo totale)
consulenza in materia di investimenti: il servizio consiste nella prestazione di raccomandazioni personalizzate al cliente, su richiesta del medesimo o a iniziativa della Banca stessa, riguardo una o più operazioni relative a un determinato strumento finanziario o riguardo a un determinato servizio. Una raccomandazione non è personalizzata se viene diffusa al pubblico mediante canali di distribuzione. Le raccomandazioni sono mirate al cliente perché si basano sulla considerazione della sua esperienza e conoscenza in materia d’investimenti in strumenti finanziari, della sua situazione finanziaria e dei suoi obiettivi d’investimento. La raccomandazione è personalizzata quando è presentata come adatta per il cliente o è basata sulla considerazione delle caratteristiche del cliente. La fornitura del servizio di Consulenza comporta l’obbligo per la Banca di valutare l’adeguatezza delle operazioni raccomandate al Cliente.
Igea Banca S.p.A. può inoltre prestare nei confronti della propria clientela i seguenti Servizi accessori
custodia e amministrazione di strumenti finanziari;
concessione di finanziamenti agli investitori per consentire loro di effettuare un’operazione relativa a strumenti finanziari, nella quale interviene il soggetto che concede il finanziamento;
consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria, di strategia industriale e di questioni connesse, nonché la consulenza e i servizi concernenti le concentrazioni e l’acquisto di imprese;
intermediazione in cambi, quando collegata alla prestazione di servizi d’investimento.
Igea Banca S.p.A. presta i servizi di investimento e accessori sopra elencati esclusivamente presso le proprie Sedi e Dipendenze. Nessun prodotto o servizio e quindi offerto a distanza o fuori sede.
2.5 Documentazione a rendiconto dell’attività svolta e relativi termini di consegna al cliente
La Banca invia al Cliente la rendicontazione dell’attività svolta contenente l’indicazione dei costi delle operazioni e dei servizi prestati, nonché degli strumenti e delle disponibilità liquide connesse, in ossequio all’art. 53 del Regolamento Intermediari.
Nella prestazione dei servizi di esecuzione di ordini, ricezione e trasmissione di ordini nonché collocamento la Banca fornisce prontamente al Cliente su supporto duraturo le informazioni essenziali riguardanti l’esecuzione dell’ordine. Più in particolare, all’atto del ricevimento degli ordini presso la propria sede legale o le proprie dipendenze, la Banca rilascia all’Investitore un’attestazione cartacea contenente il nome dell’Investitore, l’ora e la data di ricevimento, gli elementi essenziali dell’ordine e le eventuali istruzioni accessorie.
In generale, la Banca trasmette prontamente al Cliente le informazioni essenziali riguardanti l’esecuzione dell’ordine. Nel caso di Cliente al dettaglio – che non sia cioè cliente professionale o controparte qualificata (v. il paragrafo relativo alla Policy di classificazione della –clientela) – la Banca consegna al Cliente un avviso che conferma l’esecuzione dell’ordine quanto prima e al più tardi il primo giorno lavorativo successivo all’esecuzione o, se la Banca riceve la conferma dell’avvenuta esecuzione da un soggetto terzo, al più tardi il primo giorno lavorativo successivo alla ricezione della conferma dal terzo medesimo. L’avviso contiene tutte le informazioni previste nell’art. 53 comma 6 del Regolamento Intermediari.
Per quanto il servizio di collocamento tale informativa viene fornita dalla società prodotto, ai sensi dell’art. 53 comma 3 del Regolamento Intermediari.
La Banca, in caso di difficoltà rilevanti che potrebbero influire sulla corretta esecuzione degli ordini impartiti e non appena venga a conoscenza di tali circostanze, ne informa prontamente l’Investitore medesimo.
Di seguito si riepiloga, per servizio di investimento, la frequenza di invio dei rendiconti periodici.
Servizio di investimento o accessorio | Frequenza dei rendiconti |
Ricezione e trasmissione di ordini (art. 55 e 56 del Regolamento Intermediari) | Almeno annuale Comunicazione, per il Cliente al dettaglio, in caso di posizioni aperte scoperte su operazioni con passività potenziali delle perdite superiori alla soglia convenuta con il Cliente, alla fine del giorno di superamento della soglia (o alla fine del giorno lavorativo successivo nel caso di superamento in un giorno non lavorativo) |
Collocamento, senza preventiva sottoscrizione o acquisto a fermo nè assunzione di garanzia nei confronti dell’emittente (art. 55, 56 e 85 del Regolamento Intermediari) | Almeno annuale [se non già effettuata dalla società prodotto] Comunicazione, per il Cliente al dettaglio, in caso di posizioni aperte scoperte su operazioni con passività potenziali delle perdite superiori alla soglia convenuta con il Cliente, alla fine del giorno di superamento della soglia (o alla fine del giorno lavorativo successivo nel caso di superamento in un giorno non lavorativo) [se non già effettuata dalla società prodotto] |
Esecuzione degli ordini per conto dei Clienti | Almeno annuale Comunicazione, per il Cliente al dettaglio, in caso di posizioni aperte scoperte su operazioni con passività potenziali delle perdite superiori alla soglia convenuta con il Cliente, alla fine del giorno di superamento della soglia (o alla fine del giorno |
lavorativo successivo nel caso di superamento in un giorno non lavorativo) | |
Detenzione di strumenti finanziari e disponibilità liquide della clientela | Almeno annuale Invio cartaceo [su supporto duraturo] a ciascun cliente di un rendiconto degli strumenti finanziari o disponibilità liquide detenuti che includa le seguenti informazioni: a) i dettagli di tutti gli strumenti finanziari e delle disponibilità liquide detenuti dalla Banca per il cliente alla fine del periodo oggetto del rendiconto. Nei casi di operazioni non regolate, tali informazioni possono essere basate o sulla data di negoziazione o sulla data di regolamento, purché la stessa base sia applicata a tutte le informazioni di questo tipo contenute nel rendiconto b) in che misura eventuali strumenti finanziari o disponibilità liquide della clientela sono stati oggetto di operazioni di finanziamento tramite titoli; c) l’entità di eventuali benefici maturati dal cliente in virtù della partecipazione ad operazioni di finanziamento tramite titoli e la base sulla quale tali benefici sono maturati. |
2.6 Misure per assicurare la tutela degli strumenti finanziari e delle somme di denaro dei clienti detenuti dalla Banca
Igea Banca S.p.A in relazione alla prestazione di servizi e attività di investimento riceve in deposito disponibilità liquide o strumenti finanziari di spettanza della Clientela; tali spettanze possono essere detenuti da un terzo (depositante delle disponibilità liquide o sub-depositante degli strumenti finanziari) per conto della Banca medesima.
Nel caso in cui le spettanze della Clientela siano depositate o sub-depositate presso soggetti terzi, la Banca seleziona i depositari/sub-depositari sulla base delle competenze e della reputazione di mercato degli stessi, tenendo anche conto delle disposizioni legislative o regolamentari ovvero di prassi esistenti nei mercati in cui gli stessi operano. L’attività svolta dai depositari e sub-depositari è periodicamente monitorata, al fine di riesaminare l’efficienza e l’affidabilità del servizio.
Nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa applicabile, la Banca è espressamente autorizzata a subdepositare gli strumenti finanziari di sua pertinenza presso organismi di deposito centralizzato o altri depositari abilitati, italiani o esteri. La Banca indica al Cliente i depositari abilitati presso i quali sono subdepositati gli strumenti finanziari, nonché l’eventuale appartenenza degli stessi al gruppo della Banca e la loro nazionalità.
Più in particolare, ferma restando la responsabilità della Banca nei confronti del Cliente, ove quest’ultimo dia la propria approvazione (da fornire in forma scritta nel caso di clienti al dettaglio), gli strumenti finanziari possono essere sub- depositati presso:
organismi di deposito centralizzato;
altri depositari abilitati.
La Banca ha selezionato i seguenti depositari e sub-depositari:
NEXI Spa
Monte Titoli S.p.A.
Nel caso in cui gli strumenti finanziari del Cliente siano depositati presso terzi in “conti omnibus” (conti aperti presso un depositario abilitato, intestati alla Banca medesima, in cui sono immessi strumenti finanziari di pertinenza di una pluralità di clienti), l’utilizzo degli strumenti nell’interesse proprio o di terzi (es. nell’ambito di operazioni non coperte dalla relativa provvista) è subordinato al soddisfacimento di almeno una delle seguenti condizioni:
a. acquisizione da parte della Banca del preventivo consenso scritto di tutti i Clienti i cui strumenti sono immessi nel conto omnibus; l’acquisizione del consenso scritto non è obbligatoria nel caso di conti omnibus intestati esclusivamente a Clienti professionali;
b. adozione da parte della Banca di misure volte ad assicurare che gli strumenti finanziari immessi in “conti omnibus” siano utilizzati secondo le modalità previste dall’accordo con il Cliente (da stipulare per iscritto nel caso di cliente al dettaglio) che ha conferito il consenso.
c. adozione da parte della Banca di idonee misure volte ad assicurare che i beni immessi in “conti omnibus” siano utilizzati secondo le modalità previste dal contratto con il Cliente che ha conferito il consenso scritto.
Le singole operazioni concluse e la relativa remunerazione saranno rese note al Cliente con apposita comunicazione o nell’ambito della rendicontazione periodicamente fornita allo stesso.
Nel caso in cui la Banca effettui il sub-deposito degli strumenti finanziari presso soggetti insediati in un paese il cui ordinamento disciplina la detenzione e custodia di strumenti finanziari e prevede forme di vigilanza dei soggetti che prestano l’attività, il sub-deposito dei beni sarà effettuato presso soggetti regolamentati e vigilati.
Nel caso in cui la Banca sub-depositi gli strumenti finanziari presso soggetti insediati in paesi il cui ordinamento non prevede una regolamentazione e forme di vigilanza per i soggetti che svolgono attività di custodia e amministrazione di strumenti finanziari, ciò può essere effettuato solo ove sia rispettata una delle seguenti condizioni:
a. gli strumenti finanziari sono detenuti per conto di investitori professionali e questi chiedano per iscritto all’intermediario di depositarli presso quel soggetto; ovvero
b. la natura degli strumenti finanziari ovvero dei servizi o attività di investimento connessi agli stessi impone che essi siano sub-depositati presso un determinato soggetto.
Nelle evidenze presso la Banca relative a ciascun Cliente sono indicati i soggetti presso i quali sono sub-depositati gli strumenti finanziari, nonché l’eventuale appartenenza degli stessi al medesimo gruppo dell’intermediario e la loro nazionalità. Presso il sub-depositario gli strumenti finanziari della Clientela sono tenuti in conti intestati all’intermediario depositante, con l’indicazione che si tratta di beni di terzi.
Tali conti sono tenuti distinti da quelli dell’intermediario depositante accesi presso il medesimo sub-depositario. I contratti stipulati con i sub-depositari sono conservati presso la Banca.
Presso la Banca sono istituite e conservate apposite evidenze contabili degli strumenti finanziari e del denaro dei Clienti detenuti.
Tali evidenze sono relative a ciascun Cliente e suddivise per tipologia di servizio e attività prestati e ne viene indicato il depositario delle disponibilità liquide e i sub-depositari degli strumenti finanziari. Sono aggiornate in via continuativa e con tempestività, in modo tale da poter ricostruire in qualsiasi momento con certezza la posizione di ciascun Cliente. Inoltre sono regolarmente riconciliate – anche tenendo conto della frequenza e del volume delle transazioni concluse nel periodo - con gli estratti conto prodotti dai depositari e sub-depositari ovvero con i beni depositati presso la Banca.
Nelle evidenze della Banca sono indicate, con riferimento alle singole operazioni relative a beni di pertinenza della Clientela, la data dell’operazione, la data del regolamento previsto dal contratto e la data dell’effettivo regolamento.
La Banca evita compensazioni tra le posizioni (sia in denaro sia in titoli) dei singoli Clienti. Nelle ipotesi in cui le operazioni effettuate per conto della Clientela prevedano la costituzione e il regolamento di margini presso terze parti, particolare cura verrà prestata affinché le posizioni di ciascun Cliente relative a tali margini siano mantenute costantemente distinte in modo tale da evitare compensazioni tra i margini incassati e dovuti relativi ad operazioni poste in essere per conto dei differenti Clienti o per conto della Banca stessa.
La Banca, ove le disponibilità sui conti dei singoli Clienti siano insufficienti, non può in nessun caso utilizzare le disponibilità di altri Clienti. Resta ferma la possibilità per la Banca di concedere al Cliente l’eventuale finanziamento – che sarà prontamente rilevato nella contabilità aziendale – necessario per la conclusione delle operazioni.
La Banca non può utilizzare nell’interesse proprio o di terzi le somme e gli strumenti finanziari di pertinenza dei Clienti, a qualsiasi titolo detenuti, salvo consenso dei medesimi. Quest’ultimo, in caso di clienti al dettaglio dovrà essere espresso in forma scritta.
Informazioni sulle conseguenze dell’inadempimento del cliente
Il contratto relativo ai servizi di negoziazione, esecuzione di ordini per conto dei Clienti, ricezione e trasmissione di ordini prevede che:
se il Cliente non adempie puntualmente e integralmente alle sue obbligazioni, previa diffida a mezzo di lettera raccomandata A.R., la Banca può valersi dei diritti a essa spettanti ai sensi di legge e degli artt. 2761, commi 3 e 4 e 2756 cod. civ., procedendo alla vendita - direttamente o a mezzo altro intermediario abilitato – di un quantitativo di titoli di pertinenza del cliente medesimo congruamente correlato al credito vantato;
prima di realizzare i titoli la Banca avverte il cliente con lettera raccomandata del suo proposito, accordandogli un ulteriore termine per l’adempimento;
la Banca si soddisfa sul ricavo netto della vendita e tiene il residuo a disposizione del Cliente. Se la Banca ha fatto vendere solo parte degli strumenti finanziari, tiene in deposito gli altri alle stesse condizioni.
2.7 Sistema di indennizzo degli investitori o di garanzia
La Banca aderisce al Fondo Nazionale di Garanzia di cui all’art. 62 del decreto legislativo 23 luglio 1996 n. 415. Il Fondo indennizza gli Investitori, entro i limiti di importi e alle condizioni previste dal Regolamento Operativo del Fondo per i crediti, rappresentati da strumenti finanziari e/o da denaro connesso con operazioni di investimento, nei confronti di intermediari aderenti al Fondo, come definiti dal Predetto Regolamento e derivanti dalla prestazione dei principali servizi di investimento.
Per maggiori informazioni visita il sito: xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
2.8 Conflitti di interesse
La Banca adotta ogni misura ragionevole per identificare i conflitti di interesse che potrebbero insorgere con il Cliente o tra Clienti, al momento della prestazione di qualunque servizio e attività di investimento o servizio accessorio o di una combinazione di tali servizi. La politica di gestione, da parte della Banca, dei conflitti di interesse consente di individuare le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto di interesse, idoneo a danneggiare in modo significativo gli interessi di uno o più Clienti, e di definire le procedure da seguire e le misure da adottare per gestire tali conflitti.
La Banca, al fine di individuare tutte le fattispecie dalle quali può derivare una situazione di conflitto di interesse nell’accezione indicata al paragrafo precedente, ha provveduto a identificare i servizi di investimento e accessori dalla stessa prestati, e a valutare se la prestazione degli stessi possa essere in conflitto con gli interessi del Cliente, tenuto anche conto di altre attività svolte dalla Banca
Per un’appropriata gestione dei conflitti di interesse, la Banca adotta le seguenti misure:
procedure organizzative e informatiche per assicurare il corretto svolgimento dei servizi di investimento, nel rispetto dell’interesse del Cliente. Tali procedure disciplinano le modalità di offerta dei servizi di investimento e la gestione del rapporto con il Cliente (es. Regole di inserimento degli ordini in procedura);
procedure per la gestione delle informazioni privilegiate al fine di evitare comportamenti illeciti, in linea con la vigente normativa in tema di abusi di mercato;
un insieme di normative interne che predispongano efficaci procedure di comunicazione tra la Funzione Compliance e Antiriciclaggio e le unità organizzative aziendali preposte all’erogazione dei servizi che potrebbero dar luogo a situazioni di conflitto lesive degli interessi dei clienti, in modo che possa essere aggiornato con tempestività il Registro dei conflitti di interesse;
un’apposita normativa interna che regolamenta le operazioni effettuate su strumenti finanziari a titolo personale da parte di Xxxxxxxx Rilevanti improntata al rispetto dei principi di correttezza;
una gestione dei reclami strutturata in modo da assicurare che l’analisi delle contestazioni presentate dai clienti venga svolta da personale estraneo all’operatività, assicurando in tal modo un giudizio indipendente;
un’apposita normativa interna che definisce gli assetti organizzativi e il sistema dei controlli interni adottati dalla Banca per assicurare il rispetto dei limiti prudenziali e delle procedure deliberative che perseguono l’obiettivo di prevenire e gestire correttamente i potenziali conflitti di interesse inerenti a ogni rapporto intercorrente con Parti Correlate e Soggetti Collegati;
il Codice etico e il Modello di Organizzazione, gestione e controllo che disciplina i comportamenti degli amministratori, dei sindaci, dei direttori generali, dei dipendenti e degli addetti di filiale della Banca, anche con riguardo alle informazioni confidenziali, all’operatività personale e agli obblighi di riservatezza;
una Policy sugli inducements volta a garantire che gli incentivi percepiti dalla, o pagati alla, Banca in relazione alla prestazione dei servizi di investimento non confliggano con il dovere della Banca di agire in modo onesto, equo e professionale, per servire al meglio gli interessi dei clienti;
un sistema di remunerazione ed incentivazione conforme alla normativa di riferimento e volto a garantire l’assenza di ogni legame diretto tra la retribuzione dei soggetti rilevanti che esercitano prevalentemente un’attività e la retribuzione di, o i redditi generati da, altri soggetti rilevanti che esercitano prevalentemente un’altra attività, nel caso in cui possa sorgere un conflitto di interesse in relazione a dette attività.
Qualora si ritenga, dopo attenta valutazione da parte della Banca, che le misure di gestione adottate possano non essere sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei Clienti sia evitato, la Banca informa chiaramente i Clienti, prima di agire per loro conto, della natura generale e/o delle fonti di tali conflitti di interesse. Tali informazioni sono fornite su supporto duraturo ai sensi dell’art. 23, comma 4 del Regolamento Congiunto Banca d’Italia - Consob, adottato con Provvedimento del 29 ottobre 2007.
La politica di gestione dei conflitti di interesse è aggiornata con cadenza almeno annuale in considerazione del variare delle fattispecie di conflitto di interesse rilevate ovvero di circostanze in grado di compromettere l’efficacia delle misure adottate per evitare pregiudizio alla propria clientela.
Qualora il Cliente ne faccia richiesta, la Banca fornisce maggiori dettagli circa la politica seguita.
3. INFORMAZIONI SULLA POLICY DI CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA
3.1 Premessa
Il Testo Unico della Finanza (di seguito “TUF”) e il Regolamento Intermediari, in conformità alle vigenti disposizioni comunitarie in materia di mercati di strumenti finanziari (di seguito “Direttiva MiFID”), prevedono la classificazione dei Clienti nelle tre seguenti categorie:
Controparti Qualificate;
Clienti Professionali;
Clienti al dettaglio.
Ad ognuna di tali categorie è accordato un differente livello di protezione e di conseguenza obblighi diversi che l’intermediario deve rispettare, come di seguito meglio dettagliato.
3.2 Clienti professionali privati
La categoria dei clienti professionali privati di diritto ricomprende, per tutti i servizi e gli strumenti di investimento, i soggetti elencati di cui all’Allegato 3 del Regolamento Intermediari e, in particolare:
1) soggetti che sono tenuti ad essere autorizzati o regolamentati per operare nei mercati finanziari, siano essi italiani o esteri quali:
banche;
imprese di investimento;
altri istituti finanziari autorizzati o regolamentati;
imprese di assicurazione;
organismi di investimento collettivo o società di gestione di tali organismi;
fondi pensione e società di gestione di tali fondi;
negoziatori per conto proprio di merci e strumenti derivati su merci;
soggetti che svolgono esclusivamente la negoziazione per conto proprio su mercati di strumenti finanziari e che aderiscono indirettamente al servizio di liquidazione, nonché al sistema di compensazione e garanzia (locals);
altri investitori istituzionali;
agenti di cambio;
2) le imprese di grandi dimensioni che ottemperano, a livello di singola società, ad almeno due dei seguenti criteri requisiti dimensionali:
totale di bilancio: 20 EUR/milioni
fatturato netto: 40 EUR/milioni;
fondi propri: 2 EUR/milioni;
3) gli investitori istituzionali la cui attività principale è investire in strumenti finanziari, compresi gli enti dediti alla cartolarizzazione di attivi o altre transazioni finanziarie.
La Banca può trattare come clienti professionali anche altri clienti privati (diversi cioè da quelli professionali privati di diritto sopra individuati) che ne facciano espressa richiesta, purché sia effettuata una valutazione adeguata della competenza, dell’esperienza e delle conoscenze del cliente.
Nel corso della predetta valutazione, devono essere soddisfatti almeno due dei seguenti requisiti:
il cliente ha effettuato operazioni di dimensioni significative sul mercato in questione con una frequenza media di 10 operazioni al trimestre nei quattro trimestri precedenti;
il valore del portafoglio di strumenti finanziari del cliente, inclusi i depositi in contante, deve superare € 500.000;
il cliente lavora o ha lavorato nel settore finanziario per almeno un anno in una posizione professionale che presupponga la conoscenza delle operazioni o dei servizi previsti.
In caso di persone giuridiche, la valutazione di cui sopra è condotta con riguardo alla persona autorizzata ad effettuare operazioni per loro conto e/o alla persona giuridica medesima.
3.3 Clienti professionali pubblici
Sono clienti professionali pubblici di diritto per tutti i servizi, ivi compresi quelli di gestione collettiva, e gli strumenti:
il Governo della Repubblica;
la Banca d'Italia
Possono, inoltre, richiedere alla Banca di essere trattati come clienti professionali pubblici (Clienti professionali pubblici su richiesta) , sempre all’esito di una valutazione adeguata delle competenze, delle esperienze e delle conoscenze del responsabile della gestione finanziaria presso i soggetti richiedenti:
le Regioni;
le Province autonome di Trento e Bolzano;
i soggetti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
gli enti pubblici nazionali e regionali,
a condizione che i richiedenti soddisfino congiuntamente i seguenti requisiti:
entrate finali accertate nell’ultimo rendiconto di gestione approvato superiori a 40 milioni di euro;
aver effettuato operazioni sul mercato finanziario di valore nominale o nozionale complessivo superiore a 100 milioni di euro nel corso del triennio precedente la stipula del contratto;
presenza in organico di personale addetto alla gestione finanziaria che abbia acquisito adeguate competenze, conoscenze ed esperienza in materia di servizi di investimento, ivi compresi quelli di gestione collettiva, e strumenti finanziari
3.4 Cliente al dettaglio
Il “Cliente al Dettaglio” è definito come “il cliente che non sia cliente professionale o controparte qualificata”.
All’interno di questa classe non sono previste sottoclassi, mentre il livello di protezione deve intendersi massimo, sia in termini di criteri adottati per la valutazione di adeguatezza (conoscenza/esperienza, obiettivi di investimento e situazione finanziaria) che di correttezza e trasparenza per le regole di condotta adottate nella prestazione dei servizi di investimento
3.5 Classificazione iniziale
L’individuazione della classe di appartenenza del cliente viene effettuata in occasione dell’apertura del rapporto ad opera del soggetto che entra in contatto con lo stesso, sulla base delle informazioni fornite dal cliente medesimo.
3.6 Gestione delle richieste di variazione di classificazione
Il Cliente ha diritto a richiedere, per la generalità dei servizi prestati in suo favore, la variazione della classificazione attribuitagli dalla Banca.
L’accettazione delle richieste di modifica della classificazione/protezione, con riferimento sia alle richieste di minore protezione (c.d. upgrading) sia a quelle di maggiore protezione (c.d. downgrading) è rimessa alla valutazione discrezionale della Banca e deve seguire uno specifico iter procedurale.
Sono ammissibili, ricorrendo tutte le condizioni previste, le variazioni di classificazione di seguito elencate
da controparte qualificata | a cliente al dettaglio (downgrade) |
da controparte qualificata | a cliente professionale su richiesta (downgrade) |
da cliente professionale di diritto | a cliente al dettaglio(downgrade) |
da cliente al dettaglio | a cliente professionale su richiesta (upgrade) sempre che ricorrano i presupposti di cui ai paragrafi precedenti |
Dall’esito della valutazione complessiva del Cliente, la Banca ne dà comunicazione al Cliente.
Anche la Banca stessa di propria iniziativa può modificare la classificazione del Cliente, dandone opportuna comunicazione.
Il Cliente è tenuto a informare la Banca di tutte le circostanze che possono comportare una significativa modifica della classificazione assegnatagli.
4. INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI FINANZIARI
La Banca è tenuta a fornire ai Clienti o potenziali Clienti, in una forma comprensibile, informazioni appropriate affinché essi possano ragionevolmente comprendere la natura del servizio di investimento e del tipo specifico di strumenti finanziari interessati e i rischi a essi connessi e, di conseguenza, possano prendere le decisioni in materia di investimenti in modo consapevole.
Ai fini di pervenire ad una scelta consapevole è infatti opportuno che il Cliente, prima di effettuare un investimento in strumenti finanziari, si informi presso la Banca sulla natura e i rischi della specifica operazione che si accinge a compiere al fine di portarla a compimento solo qualora abbia ben compreso la sua natura ed il grado di esposizione al rischio che essa comporta.
Il Cliente prima di effettuare un investimento in uno strumento finanziario che è oggetto di un’offerta al pubblico per il quale è stato pubblicato un prospetto (conformemente agli articoli 94 e seguenti del T.U.F.), deve leggere il prospetto informativo che obbligatoriamente consegnato al potenziale Cliente prima di sottoscrivere lo strumento finanziario di interesse.
Si anticipa che la Banca, prima dell’erogazione di un servizio di investimento, ha l’obbligo di chiedere al Cliente di fornire informazioni inerenti al suo grado di conoscenze ed esperienze in materia di investimenti, alla sua situazione finanziaria e ai suoi obbiettivi dell’investimento. Tale informazioni sono raccolte con il supporto di un “Questionario per la valutazione dell’adeguatezza e appropriatezza” (v., per ogni dettaglio, il paragrafo di riferimento).
La Banca potenzialmente potrebbe offrire alla propria Clientela, nell’ambito dei servizi di investimento prestati, le tipologie di prodotti e strumenti finanziari di seguito elencate. Si precisa che tale elencazione ha natura puramente esemplificativa ed è suscettibile di modifiche anche in rapporto alle scelte commerciali che la Banca si riserva di fare. Inoltre, le informazioni ivi riportate non rappresentano una descrizione esaustiva di tutti i rischi e di tutti gli altri aspetti significativi riguardanti gli investimenti in specifici strumenti finanziari, ma ha comunque la finalità di fornire alcune informazioni di base sui rischi connessi a tali investimenti.
quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio quali Fondi comuni di investimento autorizzati, SICAV e ETF;
azioni e altri titoli rappresentativi del capitale di rischio o comunque convertibili in capitale di rischio (obbligazioni convertibili);
obbligazioni e Xxxxxx di Stato Italiani ed Esteri;
prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione
Pronti Contro Termine;
L’obiettivo perseguito dalla Banca, nel fornire le seguenti informazioni è quello di rendere edotto il Cliente o potenziale Cliente, anche alla luce della sua classificazione come Cliente al dettaglio o Cliente Professionale, sulla natura e sui rischi degli strumenti finanziari trattati, nonché di illustrare le caratteristiche del tipo specifico di strumento interessato, nonché i rischi propri di tale tipo di strumento, in modo sufficientemente dettagliato da consentire al Cliente di adottare decisioni di investimento informate.
Parte A - La valutazione del rischio di un investimento in strumenti finanziari
Per apprezzare il rischio derivante da un investimento in strumenti finanziari è necessario tenere presenti i seguenti elementi:
a. la variabilità del prezzo dello strumento finanziario che dipende da numerose circostanze e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura. Salve le precisazioni contenute nei paragrafi successivi, per gli investimenti in strumenti finanziari è fondamentale apprezzare la solidità patrimoniale delle società emittenti e le prospettive economiche delle medesime tenuto conto delle caratteristiche dei settori in cui le stesse operano (rischio emittente). Strettamente connesso al rischio emittente è il rischio di credito, vale a dire il rischio che l'emittente non paghi le cedole e/o rimborsi il capitale, perché è in grosse difficoltà o perché è fallito. Il rischio di credito si può misurare con: i) la probabilità attesa di fallimento dell'emittente (cosiddetto default); ii) la
valutazione delle agenzie di rating, tipicamente espressa in lettere (cosiddetto rating). Se sale la probabilità attesa di fallimento (default) sale il rischio di credito. Se il rating scende sale il rischio di credito.
Occorre inoltre considerare il c.d. rischio di mercato, vale a dire il rischio di subire perdite a causa delle variazioni dei prezzi o dell'andamento generale del mercato. Si può misurare con la volatilità e il valore a rischio (cosiddetto VaR). Se sale la volatilità e/o il VaR sale il rischio di mercato;
b. la liquidità dello strumento finanziario; essa consiste nella sua attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore e dipende in primo luogo dalle caratteristiche del mercato in cui il titolo è trattato. In generale, a parità di altre condizioni, i titoli trattati su mercati organizzati sono più liquidi dei titoli non trattati su detti mercati. Questo in quanto la domanda e l'offerta di titoli viene convogliata in gran parte su tali mercati e quindi i prezzi ivi rilevati sono più affidabili quali indicatori dell'effettivo valore degli strumenti finanziari. Occorre tuttavia considerare che lo smobilizzo di titoli trattati in mercati organizzati a cui sia difficile accedere, perché aventi sede in paesi lontani o per altri motivi, può comunque comportare per l'investitore difficoltà di liquidare i propri investimenti e la necessità di sostenere costi aggiuntivi. Il rischio di liquidità è quindi il rischio di non riuscire a disinvestire rapidamente il titolo acquistato, qualora se ne presenti la necessità, ovvero di farlo perdendo molto rispetto alla somma investita. Si può anche misurare tenendo conto del numero e della frequenza degli scambi (cosiddetto turn-over) realizzati sul titolo. Tipicamente, quanto maggiori sono gli scambi (turn-over) tanto minore è il rischio di liquidità;
c. la divisa in cui lo strumento finanziario è denominato. Qualora uno strumento finanziario sia denominato in una divisa diversa da quella di riferimento per l'investitore, tipicamente l'euro per l'investitore italiano, al fine di valutare la rischiosità complessiva dell'investimento occorre tenere presente la volatilità del rapporto di cambio tra la divisa di riferimento (l'euro) e la divisa estera in cui è denominato l'investimento. L'investitore deve considerare che i rapporti di cambio con le divise di molti paesi, in particolare di quelli in via di sviluppo, sono altamente volatili e che comunque l'andamento dei tassi di cambio può condizionare il risultato complessivo dell'investimento;
d. gli altri fattori fonte di rischi generali. Devono in particolare essere presi in considerazione i seguenti rischi:
Denaro e valori depositati
L'investitore deve informarsi circa le salvaguardie previste per le somme di denaro ed i valori depositati per l'esecuzione delle operazioni, in particolare, nel caso di insolvenza dell'intermediario. La possibilità di rientrare in possesso del proprio denaro e dei valori depositati potrebbe essere condizionata da particolari disposizioni normative vigenti nei luoghi in cui ha sede il depositario nonché dagli orientamenti degli organi a cui, nei casi di insolvenza, vengono attribuiti i poteri di regolare i rapporti patrimoniali del soggetto dissestato.
Commissioni ed altri oneri
Prima di avviare l'operatività, l'investitore deve ottenere dettagliate informazioni a riguardo di tutte le commissioni, spese ed altri oneri che saranno dovute all'intermediario. Tali informazioni devono essere comunque riportate nel contratto d'intermediazione. L'investitore deve sempre considerare che tali oneri andranno sottratti ai guadagni eventualmente ottenuti nelle operazioni effettuate mentre si aggiungeranno alle perdite subite.
Operazioni eseguite in mercati aventi sede in altre giurisdizioni
Le operazioni eseguite su mercati aventi sede all'estero, incluse le operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari trattati anche in mercati nazionali, potrebbero esporre l'investitore a rischi aggiuntivi. Tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotte garanzie e protezioni agli investitori. Prima di eseguire qualsiasi operazione su tali mercati, l'investitore dovrebbe informarsi sulle regole che riguardano tali operazioni. Deve inoltre considerare che, in tali casi, l'autorità di controllo sarà impossibilitata ad assicurare il rispetto delle norme vigenti nelle giurisdizioni dove le operazioni vengono eseguite. L'investitore dovrebbe quindi informarsi circa le norme vigenti su tali mercati e le eventuali azioni che possono essere intraprese con riferimento a tali operazioni.
Sistemi elettronici di supporto alle negoziazioni
Gran parte dei sistemi di negoziazione elettronici o ad asta gridata sono supportati da sistemi computerizzati per le procedure di trasmissione degli ordini (order routing), per l'incrocio, la registrazione e la compensazione
delle operazioni. Come tutte le procedure automatizzate, i sistemi sopra descritti possono subire temporanei arresti o essere soggetti a malfunzionamenti.
La possibilità per l'investitore di essere risarcito per perdite derivanti direttamente o indirettamente dagli eventi sopra descritti potrebbe essere compromessa da limitazioni di responsabilità stabilite dai fornitori dei sistemi o dai mercati. L'investitore dovrebbe informarsi presso il proprio intermediario circa le limitazioni di responsabilità suddette connesse alle operazioni che si accinge a porre in essere.
Sistemi elettronici di negoziazione
I sistemi di negoziazione computerizzati possono essere diversi tra loro oltre che differire dai sistemi di negoziazione "gridati". Gli ordini da eseguirsi su mercati che si avvalgono di sistemi di negoziazione computerizzati potrebbero risultare non eseguiti secondo le modalità specificate dall'investitore o risultare ineseguiti nel caso i sistemi di negoziazione suddetti subissero malfunzionamenti o arresti imputabili all'hardware o al software dei sistemi medesimi.
Operazioni eseguite fuori da mercati organizzati.
Gli intermediari possono eseguire operazioni fuori dai mercati organizzati. L'intermediario a cui si rivolge l'investitore potrebbe anche porsi in diretta contropartita del cliente (agire, cioè, in conto proprio). Per le operazioni effettuate fuori dai mercati organizzati può risultare difficoltoso o impossibile liquidare uno strumento finanziario o apprezzarne il valore effettivo e valutare l'effettiva esposizione al rischio, in particolare qualora lo strumento finanziario non sia trattato su alcun mercato organizzato.
Per questi motivi, tali operazioni comportano l'assunzione di rischi più elevati.
Prima di effettuare tali tipologie di operazioni l'investitore deve assumere tutte le informazioni rilevanti sulle medesime, le norme applicabili ed i rischi conseguenti.
4.1 Focus - Titoli di capitale
L’investimento in titoli di capitale (i titoli più diffusi di tale categoria sono le azioni) comporta l’acquisto della qualità di socio della società emittente, partecipando per intero al rischio economico della medesima; chi investe in titoli azionari ha diritto a percepire annualmente il dividendo sugli utili conseguiti nel periodo di riferimento che l’assemblea dei soci deciderà di distribuire. L’assemblea dei soci può comunque deliberare di non distribuire alcun dividendo.
I principali rischi connessi all’investimento in titoli di capitale sono i seguenti:
Rischio di prezzo: il detentore di titoli di capitale rischierà la mancata remunerazione dell’investimento che è legata all'andamento economico della società emittente.
Rischio specifico e rischio generico: il rischio specifico dipende dalle caratteristiche peculiari dell'emittente (v. rischio di controparte o rischio emittente) e può essere diminuito sostanzialmente attraverso la suddivisione del proprio investimento tra titoli emessi da emittenti diversi (diversificazione del portafoglio), mentre il rischio generico o sistematico rappresenta quella parte di variabilità del prezzo di ciascun titolo che dipende dalle fluttuazioni del mercato e non può essere eliminato per il tramite della diversificazione. Il rischio sistematico per i titoli di capitale trattati su un mercato organizzato si origina dalle variazioni del mercato in generale; variazioni che possono essere identificate nei movimenti dell'indice del mercato.
Rischio di controparte o rischio emittente: per gli investimenti in strumenti finanziari è fondamentale apprezzare la solidità patrimoniale delle società emittenti e le prospettive economiche delle medesime tenuto conto delle caratteristiche dei settori in cui le stesse operano. Si deve considerare che i prezzi dei titoli di capitale riflettono in ogni momento una media delle aspettative che i partecipanti al mercato hanno circa le prospettive di guadagno delle imprese emittenti.
Rischio di cambio: qualora uno strumento finanziario sia denominato in una divisa diversa da quella di riferimento per l'investitore, tipicamente l’euro per l'investitore italiano, al fine di valutare la rischiosità complessiva dell'investimento occorre tenere presente la volatilità del rapporto di cambio tra la divisa di riferimento (l’euro) e la divisa estera in cui è denominato l'investimento. L'investitore deve considerare che i rapporti di cambio con le divise di molti paesi, in particolare di quelli in via di sviluppo, sono altamente volatili e che comunque l'andamento dei tassi di cambio può condizionare il risultato complessivo dell'investimento.
Rischio di liquidità: si considerano illiquidi tutti gli strumenti finanziari per i quali l’investitore può incontrare ostacoli o limitazioni allo smobilizzo entro un lasso temporale ragionevole, a condizioni di prezzo significative, ossia tali da riflettere direttamente o indirettamente una pluralità di interessi in acquisto e in vendita (v. la Comunicazione Consob n. 9019104 del 2 maggio 2009).
Più in particolare, la liquidità di uno strumento finanziario consiste nella sua attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore. Essa dipende in primo luogo dalle caratteristiche del mercato in cui il titolo è trattato. In generale, a parità di altre condizioni, i titoli trattati su mercati organizzati sono più liquidi dei titoli non trattati su detti mercati. Questo in quanto la domanda e l’offerta di titoli viene convogliata in gran parte su tali mercati e quindi i prezzi ivi rilevati sono più affidabili quali indicatori dell’effettivo valore degli strumenti finanziari. Occorre tuttavia considerare che lo smobilizzo di titoli trattati in mercati organizzati a cui sia difficile accedere, perché aventi sede in paesi lontani o per altri motivi, può comunque comportare per l’investitore difficoltà di liquidare i propri investimenti e la necessità di sostenere costi aggiuntivi.
4.2 Focus - Titoli di debito
Attraverso l’investimento in titoli di debito (tra i più diffusi titoli di debito si ricordano le obbligazioni e i titoli di stato) l’investitore diviene finanziatore della società o degli enti che li hanno emessi e acquisisce il diritto a percepire periodicamente gli interessi previsti dal regolamento dell’emissione e, alla scadenza, al rimborso del capitale prestato. La data di regolamento delle operazioni di sottoscrizione, di acquisto e di vendita dei titoli di debito corrisponde a quella cui le parti fanno riferimento per il calcolo dei dietimi relativi alla cedola o agli interessi in corso di maturazione al momento dell’operazione.
I principali rischi connessi ai titoli di debito sono:
Rischio di prezzo: il detentore di titoli di debito rischierà di non essere remunerato in caso di dissesto finanziario della società emittente. In caso di fallimento della società emittente, i detentori di titoli di debito potranno partecipare, con gli altri creditori, alla suddivisione - che comunque si realizza in tempi solitamente molto lunghi - dei proventi derivanti dal realizzo delle attività della società, mentre è pressoché escluso che i detentori di titoli di capitale possano vedersi restituire una parte di quanto investito.
Tra i titoli di debito rientrano, tuttavia, strumenti finanziari caratterizzati da un rischio maggiore. In particolare, i titoli subordinati sono caratterizzati da una posizione deteriore del prenditore del titolo rispetto agli altri creditori della società, in caso di rimborso delle passività dell’emittente a seguito di liquidazione che amplifica il rischio emittente normalmente presente nei titoli di debito. L’investitore, infatti, sarà soddisfatto nelle sue ragioni di credito verso l’emittente solo dopo che siano stati soddisfatti tutti gli altri creditori non ugualmente subordinati e sempre che vi sia un residuo attivo. Le caratteristiche proprie dei titoli subordinati fanno sì che il prenditore dei titoli di tal genere sia il primo a risentire dell’eventuale dissesto finanziario della società emittente.
Rischio specifico e rischio generico: il rischio specifico dipende dalle caratteristiche peculiari dell'emittente (v. rischio di controparte o rischio emittente) e può essere diminuito sostanzialmente attraverso la suddivisione del proprio investimento tra titoli emessi da emittenti diversi (diversificazione del portafoglio), mentre il rischio generico sistematico rappresenta quella parte di variabilità del prezzo di ciascun titolo che dipende dalle fluttuazioni del mercato e non può essere eliminato per il tramite della diversificazione. Il rischio sistematico dei titoli di debito si origina dalle fluttuazioni dei tassi d'interesse di mercato che si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) dei titoli in modo tanto più accentuato quanto più lunga è la loro vita residua; la vita residua di un titolo ad una certa data è rappresentata dal periodo di tempo che deve trascorrere da tale data al momento del suo rimborso.
Rischio di controparte o rischio emittente: per gli investimenti in strumenti finanziari è fondamentale apprezzare la solidità patrimoniale delle società emittenti e le prospettive economiche delle medesime tenuto conto delle caratteristiche dei settori in cui le stesse operano. Con riferimento ai titoli di debito, il rischio che le società o gli enti finanziari emittenti non siano in grado di pagare gli interessi o di rimborsare il capitale prestato si riflette nella misura degli interessi che tali obbligazioni garantiscono all'investitore. Quanto maggiore è la rischiosità percepita dell'emittente tanto maggiore è il tasso d'interesse che l'emittente dovrà corrispondere all'investitore. Per valutare la congruità del tasso d'interesse pagato da un titolo si devono tenere presenti i tassi d'interessi corrisposti dagli emittenti il cui rischio
è considerato più basso, ed in particolare il rendimento offerto dai titoli di Stato, con riferimento a emissioni con pari scadenza.
Rischio di interesse o rischio di tasso: l'investitore deve tener presente che la misura effettiva degli interessi si adegua continuamente alle condizioni di mercato attraverso variazioni del prezzo dei titoli stessi. Il rendimento di un titolo di debito si avvicinerà a quello incorporato nel titolo stesso al momento dell'acquisto solo nel caso in cui il titolo stesso venisse detenuto dall'investitore fino alla scadenza. Qualora l'investitore avesse necessità di smobilizzare l'investimento prima della scadenza del titolo, il rendimento effettivo potrebbe rivelarsi diverso da quello garantito dal titolo al momento del suo acquisto. In particolare, per i titoli che prevedono il pagamento di interessi in modo predefinito e non modificabile nel xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx (xxxxxx x xxxxx xxxxx), più lunga è la vita residua maggiore è la variabilità del prezzo del titolo stesso rispetto a variazioni dei tassi d'interesse di mercato. Ad esempio, si consideri un titolo zero coupon - titolo a tasso fisso che prevede il pagamento degli interessi in un'unica soluzione alla fine del periodo - con vita residua 10 anni e rendimento del 10% all'anno; l'aumento di un punto percentuale dei tassi di mercato determina, per il titolo suddetto, una diminuzione del prezzo del 8,6%. È dunque importante per l'investitore, al fine di valutare l’appropriatezza del proprio investimento in questa categoria di titoli, verificare entro quali tempi potrà avere necessità di smobilizzare l'investimento.
Rischio di cambio: Qualora uno strumento finanziario sia denominato in una divisa diversa da quella di riferimento per l'investitore, tipicamente l’euro per l'investitore italiano, al fine di valutare la rischiosità complessiva dell'investimento occorre tenere presente la volatilità del rapporto di cambio tra la divisa di riferimento (l’euro) e la divisa estera in cui è denominato l'investimento. L'investitore deve considerare che i rapporti di cambio con le divise di molti paesi, in particolare di quelli in via di sviluppo, sono altamente volatili e che comunque l'andamento dei tassi di cambio può condizionare il risultato complessivo dell'investimento.
Rischio di liquidità: si considerano illiquidi tutti gli strumenti finanziari per i quali l’investitore può incontrare ostacoli o limitazioni allo smobilizzo entro un lasso temporale ragionevole, a condizioni di prezzo significative, ossia tali da riflettere direttamente o indirettamente una pluralità di interessi in acquisto e in vendita (v. la Comunicazione Consob n. 9019104 del 2 maggio 2009).
Più in particolare, la liquidità di uno strumento finanziario consiste nella sua attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore. Essa dipende in primo luogo dalle caratteristiche del mercato in cui il titolo è trattato. In generale, a parità di altre condizioni, i titoli trattati su mercati organizzati sono più liquidi dei titoli non trattati su detti mercati. Questo in quanto la domanda e l’offerta di titoli viene convogliata in gran parte su tali mercati e quindi i prezzi ivi rilevati sono più affidabili quali indicatori dell’effettivo valore degli strumenti finanziari. Occorre tuttavia considerare che lo smobilizzo di titoli trattati in mercati organizzati a cui sia difficile accedere, perché aventi sede in paesi lontani o per altri motivi, può comunque comportare per l’investitore difficoltà di liquidare i propri investimenti e la necessità di sostenere costi aggiuntivi
Obbligazioni strutturate (titoli di debito con componente derivativa)
I titoli strutturati presentano una componente obbligazionaria ed una o più componenti derivative, che realizzano, da parte del prenditore del titolo, l’acquisto o la vendita di uno strumento derivato il cui valore è determinato dall’andamento di strumenti finanziari o indici (tassi di interesse, cambi, indici di mercato, azioni, commodity). Tali titoli differiscono dai normali titoli di debito nelle modalità di calcolo del rendimento, sia esso previsto nella forma di pagamenti periodici (c.d. “cedole”) che in quella di pagamento unico a scadenza (“rendimento a scadenza”). I titoli strutturati, infatti, potrebbero presentare un duplice rendimento, ossia quello derivante dalla parte “fissa” e quello derivante dalla parte “variabile”:
il rendimento dovuto alla parte fissa è spesso pari a zero (o comunque più basso dei tassi applicati sul mercato dei capitali), garantendo all’investitore il solo rimborso del capitale inizialmente investito o, in alcuni casi, un rendimento minimo garantito a prescindere dall’andamento della variabile collegata al titolo stesso;
il rendimento variabile può essere strutturato anche in forme molto complesse, ed è collegato o all’andamento di uno strumento/indice finanziario sottostante (ad es. un paniere di azioni, un indice azionario o un paniere di fondi), oppure al verificarsi di un determinato evento collegato allo strumento/indice finanziario sottostante
(ad es. il superamento di un dato valore di un indice azionario o di una valuta, piuttosto che la differenza tra due tassi di interesse).
I detentori di titoli strutturati sono tuttavia soggetti non semplicemente ai rischi normalmente propri dei titoli di debito,
m a anche ai rischi propri della componente derivativa presente nell’obbligazione strutturata. Durante la vita del titolo
strutturato, le oscillazioni del prezzo possono essere maggiori rispetto ai titoli di debito non strutturati, con rischi di perdite accentuate in caso di smobilizzo prima della scadenza.
Il Cliente può decidere di investire in titoli che si pongono in una posizione intermedia tra i titoli di capitale e i titoli di debito. Le obbligazioni convertibili offrono al sottoscrittore la possibilità di rimanere creditore della società emittente o di convertire in tutto o in parte, in un determinato arco temporale e in base a un rapporto di cambio prefissato, le obbligazioni in azioni della società emittente (conversione diretta) o di altra società (conversione indiretta) diventando socio delle stesse e assumendo i rischi tipici di un investimento in titoli di capitale. Inoltre il Cliente, fin quando mantiene lo status di creditore, subisce il rischio della riduzione del valore del diritto di conversione nel caso di un eventuale andamento negativo della società di cui può diventare azionista.
I titoli di debito possono essere accompagnati da un altro strumento finanziario (warrant) che conferisce la facoltà di ottenere una certa quantità di altri titoli (di capitale o di debito) dell’emittente o di una società collegata o non collegata, a una data scadenza e in un arco di tempo prefissato, contro pagamento di una somma di denaro. Il warrant, diversamente dal diritto di conversione, può essere diviso dall’obbligazione e negoziato separatamente da essa. Per questo tipo di titolo si possono formare, quindi, tre prezzi: quello dell’obbligazione comprensiva del warrant, quello dell’obbligazione priva del warrant e quello del warrant. Il sottoscrittore di tale tipo di titoli corre il rischio di vedere diminuire il valore del warrant in caso di andamento negativo del titolo che il Cliente può acquistare mediante esercizio dell’opzione concessagli.
4.3 Focus - Gli Organismi di investimento collettivo del risparmio e l’effetto della diversificazione degli investimenti
I fondi comuni sono strumenti di investimento, gestiti dalle società di gestione del risparmio (c.d. SGR) che riuniscono le somme di più risparmiatori e le investono, come un unico patrimonio, in attività finanziarie (azioni, obbligazioni, titoli di stato, ecc.) o, per alcuni di essi, in immobili, rispettando regole volte a ridurre i rischi.
Sono suddivisi in tante parti unitarie, dette quote, che vengono sottoscritte dai risparmiatori e garantiscono uguali diritti.
Accanto alla forma tradizionale (c.d. OICR gestito da SGR), la stessa attività di investimento può essere svolta dalle società di investimento a capitale variabile (SICAV) o a capitale fisso (SICAF). In teoria, la differenza è netta, perché il fondo comune è un patrimonio a sé stante, costituito con il denaro dei sottoscrittori e gestito dalla SGR, mentre le SICAV e le SICAF sono vere e proprie società di cui i sottoscrittori divengono soci con tutti i relativi diritti (ad esempio il diritto di voto). In pratica, sia i fondi che le SICAV e le SICAF svolgono lo stesso tipo di attività, per cui con il termine "fondo" ci si riferisce qui anche alle "Sicav" e alle "Sicaf".
Esistono vari tipi di fondi. Una distinzione fondamentale è fra:
fondi aperti, che consentono di sottoscrivere quote, o chiederne il rimborso, in qualsiasi momento. Questi fondi investono normalmente in attività finanziarie quotate.
fondi chiusi, che consentono di sottoscrivere quote solo nel periodo di offerta, che si svolge prima di iniziare l'operatività vera e propria, e le rimborsano di norma solo alla scadenza del fondo. Ai fondi chiusi sono riservati investimenti poco liquidi e di lungo periodo (immobili, crediti, società non quotate).
Fra i fondi aperti, sono molto importanti, per la loro diffusione, i fondi "armonizzati", costituiti nei paesi dell'Unione europea, che investono prevalentemente in titoli quotati (azioni, obbligazioni, ecc.). Il termine "armonizzati" deriva dal fatto che seguono regole e criteri comuni volti a tutelare gli interessi dei risparmiatori, limitando e frazionando i rischi assumibili dai fondi.
La vigilanza sui fondi armonizzati è affidata alle autorità del paese di origine (ad esempio, un fondo lussemburghese sarà vigilato dall'autorità del Lussemburgo, anche se offerto in Italia). Alle autorità italiane spetta esclusivamente la vigilanza sulle modalità di commercializzazione del prodotto nel nostro Paese.
A seconda delle loro politiche di investimento, i fondi armonizzati si suddividono in:
azionari - investono prevalentemente in azioni e, generalmente, si caratterizzano per un alto grado di rischio;
obbligazionari - investono principalmente in titoli di Stato ed in obbligazioni e si caratterizzano per un grado di rischio generalmente minore dei fondi azionari;
bilanciati - investono sia in azioni che in obbligazioni, con livelli di rischio via via crescenti in base alla percentuale di azioni presenti in portafoglio;
monetari - investono in strumenti del mercato monetario a breve termine (non superiore a 6 mesi).
Tanto premesso, il rischio specifico di un particolare strumento finanziario può essere eliminato o attenuato attraverso la diversificazione, cioè suddividendo l’investimento tra più strumenti finanziari. La diversificazione può tuttavia risultare costosa e difficile da attuare per un investitore con un patrimonio limitato. L’investitore può raggiungere un elevato grado di diversificazione a costi contenuti investendo il proprio patrimonio in quote o azioni di organismi di investimento collettivo (fondi comuni d’investimento e Società d’investimento a capitale variabile - SICAV). Questi organismi investono le disponibilità versate dai risparmiatori tra le diverse tipologie di titoli previsti dai regolamenti o programmi di investimento adottati.
Con riferimento a Fondi comuni aperti (c.d. OICVM), ad esempio, i risparmiatori possono entrare o uscire dall’investimento acquistando o vendendo le quote del fondo sulla base del valore teorico (maggiorato o diminuito delle commissioni previste) della quota; valore che si ottiene dividendo il valore dell’intero portafoglio gestito del fondo, calcolato ai prezzi di mercato, per il numero delle quote in circolazione. Occorre sottolineare che gli investimenti in queste tipologie di strumenti finanziari possono comunque risultare rischiosi a causa delle caratteristiche degli strumenti finanziari in cui prevedono di investire (ad esempio, fondi che investono solo in titoli emessi da società operanti in un particolare settore o in titoli emessi da società aventi sede in determinati Stati) oppure a causa di una insufficiente diversificazione degli investimenti. Il loro capitale può variare quindi sia in relazione agli acquisti e alle vendite realizzate sul mercato dai gestori del fondo sia in relazione al saldo tra ingressi e riscatti richiesti dai partecipanti. Con riferimento ai Fondi chiusi, invece, il capitale da sottoscrivere e il numero delle quote sono stabiliti al momento della costituzione e il diritto al rimborso viene riconosciuto ai partecipanti solo a scadenze predeterminate. Il Cliente che sottoscrive, invece, quote di Fondi comuni di investimento immobiliari chiusi (c.d. FIA) affida il proprio risparmio a una Società di Gestione del Risparmio che, con il patrimonio raccolto, svolge l’attività di acquisto, vendita, gestione e locazione con facoltà di acquisto di beni immobili o di diritti reali di godimento sugli stessi oppure l’assunzione di partecipazioni in Spa o Sapa, non quotate, che hanno come oggetto esclusivo le precedenti attività.
Le SICAV sono società per azioni a capitale variabile aventi per oggetto esclusivo l’investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante l’offerta al pubblico di proprie azioni.
L’ ETF è l’acronimo di Exchange Traded Fund e corrisponde a una particolare tipologia di fondo d’investimento che ha l’obiettivo di replicare la performance dell’indice benchmark di riferimento grazie a una “gestione passiva” e a un particolare meccanismo di funzionamento denominato “creation/ redemption in kind” (“sottoscrizione/rimborso in natura”), che consente una puntuale replica dell’indice e un maggior contenimento dei costi rispetto a un fondo tradizionale. Questa particolare tipologia di fondo si caratterizza anche dalla possibilità di essere negoziato in Borsa come un comune titolo azionario, in contrattazione continua e a fronte di costi di negoziazione che sono indicativamente gli stessi previsti per le azioni. Le commissioni di gestione sono inglobate nel prezzo dell’ETF giornalmente. L’indice benchmark di un ETF può essere un indice azionario (globale, regionale, settoriale ecc..), un indice obbligazionario (costituito da titoli di stato oppure da titoli corporate), un basket di materie prime o un contratto derivato degli strumenti finanziari citati. Se l’ETF ha come indice di riferimento un indice denominato in valuta diversa dall’euro, ad esempio un indice statunitense, l’ETF è comunque negoziato in euro, ma il suo rendimento (come differenza tra prezzo di acquisto e prezzo di vendita) sarà determinato dalla somma di 2 componenti: la prima l’apprezzamento o il deprezzamento dell’indice “statunitense”, la seconda l’apprezzamento o il deprezzamento del tasso di cambio EUR/USD.
4.4 Prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione
Il rischio derivante da un investimento in prodotti finanziari-assicurativi differisce in base al sottostante collegato al prodotto. Esistono tre tipologie di prodotti finanziari-assicurativi:
polizze unit linked, collegate a fondi interni assicurativi/OICR;
polizze index linked, collegate ad un parametro di riferimento, generalmente uno o più indici, oppure ad un paniere di titoli solitamente azionari;
polizze di capitalizzazione, generalmente collegate ad una gestione interna separata.
Il grado di rischiosità del prodotto finanziario-assicurativo dipende, oltre che dalla tipologia di sottostante, dalla presenza o meno di garanzie di restituzione del capitale o di un rendimento minimo dell’investimento; tali garanzie possono essere prestate direttamente dall’Impresa di Assicurazione o da un soggetto terzo con il quale l’Impresa di Assicurazione ha preso accordi in tal senso.
Di seguito si riporta una descrizione dei principali rischi di ciascuna tipologia di prodotto finanziario-assicurativo.
Prodotti finanziari-assicurativi di tipo “Unit linked”
Questi prodotti prevedono l’acquisizione, tramite i premi versati dall’Investitore-contraente, di quote di fondi interni assicurativi/OICR e comportano i rischi connessi alle variazioni del valore delle quote stesse, che risentono a loro volta delle oscillazioni del prezzo degli strumenti finanziari in cui sono investite le risorse di tali fondi. La presenza di tali rischi può determinare la possibilità di non ottenere, al momento della liquidazione, la restituzione del capitale investito. Il rischio derivante dall’investimento del patrimonio del fondo interno assicurativo/OICR in strumenti finanziari è dato da più elementi:
- la variabilità del prezzo delle tipologie di strumenti finanziari nel quale investe il singolo fondo (ad esempio azioni, obbligazioni o strumenti del mercato monetario); nello specifico l’investimento in fondi interni assicurativi/OICR permette di attenuare i rischi collegati alla situazione specifica degli emittenti degli strumenti finanziari (il rischio emittente e il rischio specifico), grazie alla diversificazione permessa dalla natura stessa dei fondi interni assicurativi/OICR.
- l’eventuale presenza di una garanzia collegata al singolo fondo interno assicurativo /OICR o al prodotto in generale, che attenua i rischi dell’investimento: nel caso in cui il fondo interno assicurativo/OICR sia classificato come ”protetto” e/o “garantito”, i rischi a carico dell’Investitore-contraente, legati alla variabilità di prezzo diminuiscono notevolmente, poiché il fondo adotta tecniche gestionali di protezione che hanno lo scopo di minimizzare la possibilità di perdita del capitale investito (fondo protetto), ovvero garantire un rendimento minimo o la restituzione del capitale investito a scadenza (fondo garantito).
- la liquidità del fondo interno assicurativo/OICR. Il valore unitario delle quote del fondo, è calcolato di regola giornalmente e viene pubblicato su quotidiani nazionali. La liquidazione delle somme richieste dall’Investitore-contraente avviene entro i termini indicati dalle condizioni di assicurazione.
- la divisa nella quale è denominato il fondo interno assicurativo/OICR, per apprezzare i rischi di cambio ad esso collegati; anche nel caso sia valorizzato in Euro e il prodotto preveda la liquidazione delle prestazioni in Euro, il rischio cambio permane in maniera parziale qualora il fondo interno assicurativo/OICR investa in strumenti finanziari denominati in valute diverse.
- l’utilizzo di strumenti finanziari derivati nella gestione del portafoglio del fondo interno assicurativo/OICR. Alcuni fondi, infatti, prevedono nella gestione del portafoglio l’utilizzo di strumenti derivati che consentono di assumere posizioni di rischio su strumenti finanziari superiori agli esborsi inizialmente sostenuti per aprire tali posizioni (rischio legato all’effetto leva). Di conseguenza una variazione dei prezzi di mercato relativamente piccola ha un impatto amplificato in termini di guadagno o di perdita sul portafoglio gestito rispetto al caso in cui non si faccia uso della leva. I fondi interni assicurativi/OICR possono investire in strumenti finanziari derivati nel rispetto della normativa IVASS; possono essere utilizzati con lo scopo di ridurre il rischio di investimento o di pervenire ad una gestione efficace del portafoglio. Il loro impiego non può comunque alterare il profilo di rischio e le caratteristiche del fondo esplicitati nel regolamento dello stesso.
- l’investimento in strumenti finanziari-assicurativi emessi in paesi in via di sviluppo, poiché comportano un rischio maggiore di equivalenti strumenti emessi in paesi sviluppati. Le operazioni sui mercati emergenti espongono l'investitore-contraente a rischi aggiuntivi, in quanto tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotti livelli di garanzia e protezione. Sono anche da valutare i rischi connessi alla situazione politico-finanziaria del paese di appartenenza degli enti emittenti.
Prodotti finanziari-assicurativi di tipo “Index linked”
I prodotti index linked hanno la caratteristica di collegare l’investimento al valore di un parametro di riferimento. Pertanto, l’investitore-contraente assume il rischio connesso all’andamento di tale parametro. Per quanto riguarda la variabilità di prezzo legato al parametro di riferimento, un prodotto finanziario-assicurativo di tipo index linked comporta per l’Investitore-contraente gli elementi di rischio propri di un investimento azionario e, per alcuni aspetti, anche quelli di un investimento obbligazionario.
Spesso le index linked prevedono la garanzia di restituzione del capitale investito a scadenza; in questi casi il rischio di prezzo a carico dell’investitore-contraente si concretizza solo nel corso della durata dell’investimento e non a scadenza. Le index linked potrebbero avere un rischio liquidità superiore alle unit linked, nel caso in cui il mercato di trattazione degli scambi dove è quotato il titolo non esprima un prezzo attendibile a causa dell’irrilevanza dei volumi trattati.
Prodotti finanziari-assicurativi di capitalizzazione
I prodotti di capitalizzazione non presentano rischi specifici per l’investitore-contraente laddove siano collegati ad una gestione separata (che prevede l’iscrizione degli attivi a costo storico). Nel caso in cui, invece, il prodotto di capitalizzazione sia collegato ad un fondo interno assicurativo o ad un parametro di riferimento, sono presenti i rischi descritti, rispettivamente, per le unit linked o per le index linked.
Parte B - La valutazione del rischio di un investimento in strumenti finanziari derivati
Gli strumenti finanziari derivati sono caratterizzati da una rischiosità molto elevata il cui apprezzamento da parte dell'investitore è ostacolato dalla loro complessità.
È quindi necessario che l'investitore concluda un'operazione avente ad oggetto tali strumenti solo dopo averne compreso la natura ed il grado di esposizione al rischio che essa comporta. L'investitore deve considerare che la complessità di tali strumenti può favorire l'esecuzione di operazioni non adeguate.
Si consideri che, in generale, la negoziazione di strumenti finanziari derivati non è adatta per molti investitori.
Una volta valutato il rischio dell'operazione, l'investitore e l'intermediario devono verificare se l'investimento è adeguato per l'investitore, con particolare riferimento alla situazione patrimoniale, agli obiettivi d'investimento ed alla esperienza nel campo degli investimenti in strumenti finanziari derivati di quest'ultimo.
Si illustrano di seguito alcune caratteristiche di rischio dei più diffusi strumenti finanziari derivati.
4.5 Futures
I Futures costituiscono particolare tipologia di contratti a termine.
Un contratto a termine è un accordo tra due soggetti per la consegna di una determinata quantità di un certo sottostante (attività finanziarie o merci) ad un prezzo (prezzo di consegna) e ad una data (data di scadenza o maturity date) prefissati.
Le variazioni del valore del sottostante determinano il profilo di rischio/rendimento di un contratto a termine, che può essere così riassunto:
per l'acquirente del contratto, cioè colui che deve comprare un certo bene ad una certa data e ad un prezzo già fissato nel contratto, il rischio è rappresentato dal deprezzamento del bene. In questo caso, infatti, egli sarebbe comunque costretto a pagare il prezzo già fissato nel contratto per un bene il cui valore di mercato è minore del prezzo da pagare;
per il venditore del contratto, al contrario, il rischio è rappresentato dall'apprezzamento del bene.
Le principali tipologie di contratti a termine sono i contratti:
forward, che si caratterizzano per il fatto fuori dai mercati regolamentati;
futures, negoziati sui mercati regolamentati e, proprio per questo, standardizzati per oggetto, dimensione, scadenza e regole di negoziazione. Alle parti, pertanto, è rimessa solamente la possibilità di definire il prezzo a cui vogliono acquistare o vendere.
L'effetto "leva"
Le operazioni su futures comportano un elevato grado di rischio. L'ammontare del margine iniziale è ridotto (pochi punti percentuali) rispetto al valore dei contratti e ciò produce il così detto "effetto di leva". Questo significa che un movimento dei prezzi di mercato relativamente piccolo avrà un impatto proporzionalmente più elevato sui fondi depositati presso l'intermediario: tale effetto potrà risultare a sfavore o a favore dell'investitore. Il margine versato inizialmente, nonché gli ulteriori versamenti effettuati per mantenere la posizione, potranno di conseguenza andare perduti completamente. Nel caso i movimenti di mercato siano a sfavore dell'investitore, egli può essere chiamato a versare fondi ulteriori con breve preavviso al fine di mantenere aperta la propria posizione in futures. Se l'investitore non provvede ad effettuare i versamenti addizionali richiesti entro il termine comunicato, la posizione può essere liquidata in perdita e l'investitore debitore di ogni altra passività prodottasi.
Xxxxxx e strategie finalizzate alla riduzione del rischio
Talune tipologie di ordini finalizzate a ridurre le perdite entro certi ammontari massimi predeterminati possono risultare inefficaci in quanto particolari condizioni di mercato potrebbero rendere impossibile l'esecuzione di tali ordini. Anche strategie d'investimento che utilizzano combinazioni di posizioni, quali le "proposte combinate standard" potrebbero avere la stessa rischiosità di singole posizioni "lunghe" o "corte".
4.6 Opzioni
L'opzione è un contratto che attribuisce il diritto, ma non l'obbligo, di comprare (opzione call) o vendere (opzione put) una data quantità di un bene (sottostante) ad un prezzo prefissato (strike price o prezzo di esercizio) entro una certa data (scadenza, o maturità), nel qual caso si parla di opzione americana, o al raggiungimento della stessa, nel qual caso si parla di opzione europea.
Il bene sottostante (che deve essere scambiato su un mercato con quotazioni ufficiali o pubblicamente riconosciute ovvero, nel caso di evento, oggettivamente riscontrabile) può essere:
un'attività finanziaria, come azioni, obbligazioni, valute, strumenti finanziari derivati, ecc.;
una merce, come petrolio, oro, grano, ecc.;
un evento di varia natura.
Nel momento in cui il compratore dell'opzione esercita il diritto, cioè decide di acquistare (call) o vendere (put), il suo ricavo consisterà:
nel caso di opzione call, nella differenza tra il prezzo corrente del sottostante (c.d. prezzo spot) e il prezzo di esercizio;
nel caso di put, nella differenza tra prezzo di esercizio e prezzo spot.
Assimilabili alle opzioni sono i covered warrant i quali, a differenza delle opzioni che sono contratti, sono titoli che incorporano un'opzione, emessi da banche o imprese di investimento; sono strumenti diffusi anche fra i piccoli risparmiatori
Le operazioni in opzioni comportano un elevato livello di rischio. L'investitore che intenda negoziare opzioni deve preliminarmente comprendere il funzionamento delle tipologie di contratti che intende negoziare (put e call).
L'acquisto di un'opzione
L'acquisto di un'opzione è un investimento altamente volatile ed è molto elevata la probabilità che l'opzione giunga a scadenza senza alcun valore. In tal caso, l'investitore avrà perso l'intera somma utilizzata per l'acquisto del premio più le commissioni.
A seguito dell'acquisto di un'opzione, l'investitore può mantenere la posizione fino a scadenza o effettuare un'operazione di segno inverso, oppure, per le opzioni di tipo "americano", esercitarla prima della scadenza.
L'esercizio dell'opzione può comportare o il regolamento in denaro di un differenziale oppure l'acquisto o la consegna dell'attività sottostante. Se l'opzione ha per oggetto contratti futures, l'esercizio della medesima determinerà l'assunzione di una posizione in futures e la connesse obbligazioni concernenti l'adeguamento dei margini di garanzia.
Un investitore che si accingesse ad acquistare un'opzione relativa ad un'attività il cui prezzo di mercato fosse molto distante dal prezzo a cui risulterebbe conveniente esercitare l'opzione (deep out of the money), deve considerare che la possibilità che l'esercizio dell'opzione diventi profittevole è remota.
La vendita di un'opzione
La vendita di un'opzione comporta in generale l'assunzione di un rischio molto più elevato di quello relativo al suo acquisto. Infatti, anche se il premio ricevuto per l'opzione venduta è fisso, le perdite che possono prodursi in capo al venditore dell'opzione possono essere potenzialmente illimitate.
Se il prezzo di mercato dell'attività sottostante si muove in modo sfavorevole, il venditore dell'opzione sarà obbligato ad adeguare i margini di garanzia al fine di mantenere la posizione assunta. Se l'opzione venduta è di tipo "americano", il venditore potrà essere in qualsiasi momento chiamato a regolare l'operazione in denaro o ad acquistare o consegnare l'attività sottostante. Nel caso l'opzione venduta abbia ad oggetto contratti futures, il venditore assumerà una posizione in futures e le connesse obbligazioni concernenti l'adeguamento dei margini di garanzia.
L'esposizione al rischio del venditore può essere ridotta detenendo una posizione sul sottostante (titoli, indici o altro) corrispondente a quella con riferimento alla quale l'opzione è stata venduta.
4.7 Gli altri fattori di rischio comuni alle operazioni in futures e opzioni
In aggiunta ai comuni fattori di rischio, l'investitore deve considerare i seguenti ulteriori elementi.
Termini e condizioni contrattuali
L'investitore deve informarsi presso il proprio intermediario circa i termini e le condizioni dei contratti derivati su cui ha intenzione di operare. Particolare attenzione deve essere prestata alle condizioni per le quali l'investitore può essere obbligato a consegnare o a ricevere l'attività sottostante il contratto futures e, con riferimento alle opzioni, alle date di scadenza e alle modalità di esercizio.
In talune particolari circostanze le condizioni contrattuali potrebbero essere modificate con decisione dell’Organo di vigilanza del mercato o della clearing house al fine di incorporare gli effetti di cambiamenti riguardanti le attività sottostanti.
Sospensione o limitazione degli scambi e della relazione tra i prezzi
Condizioni particolari di illiquidità del mercato nonché l'applicazione di talune regole vigenti su alcuni mercati (quali le sospensioni derivanti da movimenti di prezzo anomali c.d. circuit breakers), possono accrescere il rischio di perdite rendendo impossibile effettuare operazioni o liquidare o neutralizzare le posizioni. Nel caso di posizioni derivanti dalla vendita di opzioni ciò potrebbe incrementare il rischio di subire delle perdite.
Si aggiunga che le relazioni normalmente esistenti tra il prezzo dell'attività sottostante e lo strumento derivato potrebbero non tenere quando, ad esempio, un contratto futures sottostante ad un contratto di opzione fosse soggetto a limiti di prezzo mentre l'opzione non lo fosse. L'assenza di un prezzo del sottostante potrebbe rendere difficoltoso il giudizio sulla significatività della valorizzazione del contratto derivato.
Rischio di cambio
I guadagni e le perdite relativi a contratti denominati in divise diverse da quella di riferimento per l'investitore (tipicamente l'euro) potrebbero essere condizionati dalle variazioni dei tassi di cambio.
4.8 Operazioni su strumenti derivati eseguite fuori dai mercati organizzati. Gli swaps
Gli intermediari possono eseguire operazioni su strumenti derivati fuori da mercati organizzati. L'intermediario a cui si rivolge l'investitore potrebbe anche porsi in diretta in contropartita del cliente (agire, cioè, in conto proprio). Per le operazioni effettuate fuori dai mercati organizzati può risultare difficoltoso o impossibile liquidare una posizione o apprezzarne il valore effettivo e valutare l'effettiva esposizione al rischio.
Per questi motivi, tali operazioni comportano l'assunzione di rischi più elevati.
Le norme applicabili per tali tipologie di transazioni, poi, potrebbero risultare diverse e fornire una tutela minore all'investitore.
Prima di effettuare tali tipologie di operazioni l'investitore deve assumere tutte le informazioni rilevanti sulle medesime, le norme applicabili ed i rischi conseguenti.
I contratti di swaps
Attraverso lo swap due parti si accordano per scambiarsi flussi di pagamenti (anche detti flussi di cassa) a date certe. I pagamenti possono essere espressi nella stessa valuta o in valute differenti ed il loro ammontare è determinato in relazione ad un sottostante. Gli swap sono contratti OTC (over-the-counter) e, quindi, non negoziati su mercati regolamentati.
In base al sottostante si individuano vari tipi di swap. I principali osservati sui mercati finanziari sono:
Interest rate swap sono contratti in cui due controparti si scambiano pagamenti periodici di interessi, calcolati su una somma di denaro, detta capitale nozionale di riferimento (notional principal amount), per un periodo di tempo predefinito pari alla durata del contratto. La più diffusa forma di IRS è denominata plain vanilla swap e si caratterizza per il fatto che uno dei due flussi di pagamenti è basato su un tasso di interesse fisso, mentre l'altro è indicizzato a un tasso di interesse variabile. Le variazioni del tasso variabile, rispetto ai livelli ipotizzati al momento della conclusione del contratto, determinano il profilo di rischio/rendimento del prodotto. In particolare, se il tasso variabile risulta superiore alle aspettative, chi è obbligato a pagare il tasso fisso matura un profitto (in quanto, fermo restando i pagamenti a tasso fisso cui è obbligato, riceverà pagamenti a tasso variabile di importo superiore a quanto previsto). Il contrario se il tasso variabile scende.
Currency Swap - letteralmente "scambio di valute" - sono contratti in cui due parti si scambiano il capitale e gli interessi espressi in una divisa contro capitale e interessi espressi in un'altra divisa.
Caratteristica ricorrente dei currency swap è che entrambi i flussi di pagamenti sono a tasso variabile.
Asset Swap - sono contratti in cui due parti si scambiano pagamenti periodici liquidati in relazione ad un titolo obbligazionario (asset) detenuto da una di esse (e non, quindi, come per gli IRS, in relazione ad una semplice somma di denaro).Chi detiene l'obbligazione corrisponde l'interesse connesso all'obbligazione. L'altra parte riceve l'interesse dell'obbligazione e paga un tasso di natura diversa (se l'obbligazione è a tasso fisso pagherà un variabile e viceversa).
Credit Default Swap (CDS) - sono contratti in cui un soggetto (c.d. protection buyer), a fronte di pagamenti periodici effettuati a favore della controparte (c.d. protection seller), si protegge dal rischio di credito associato ad un determinato sottostante che può essere costituito da una specifica emissione, da un emittente o da un intero portafoglio di strumenti finanziari. La funzione tipica del contratto è quindi la copertura dei rischi associati ad una determinata attività.
I contratti di swaps comportano un elevato grado di rischio. Per questi contratti non esiste un mercato secondario e non esiste una forma standard. Esistono, al più, modelli standardizzati di contratto che sono solitamente adattati caso
per caso nei dettagli. Per questi motivi potrebbe non essere possibile porre termine al contratto prima della scadenza concordata, se non sostenendo oneri elevati.
Alla stipula del contratto, il valore di uno swaps è sempre nullo ma esso può assumere rapidamente un valore negativo (o positivo) a seconda di come si muove il parametro a cui è collegato il contratto.
Prima di sottoscrivere un contratto, l'investitore deve essere sicuro di aver ben compreso in quale modo e con quale rapidità le variazioni del parametro di riferimento si riflettono sulla determinazione dei differenziali che dovrà pagare o ricevere.
In determinate situazioni, l'investitore può essere chiamato dall'intermediario a versare margini di garanzia anche prima della data di regolamento dei differenziali.
Per questi contratti è particolarmente importante che la controparte dell'operazione sia solida patrimonialmente, poiché nel caso dal contratto si origini un differenziale a favore dell'investitore esso potrà essere effettivamente percepito solo se la controparte risulterà solvibile.
Nel caso il contratto sia stipulato con una controparte terza, l'investitore deve informarsi della solidità della stessa e accertarsi che l'intermediario risponderà in proprio nel caso di insolvenza della controparte.
Se il contratto è stipulato con una controparte estera, i rischi di corretta esecuzione del contratto possono aumentare a seconda delle norme applicabili nel caso di specie.
Parte C – Rischi connessi a particolari categorie di strumenti finanziari
Prodotti finanziari complessi
Secondo quanto indicato dalla Comunicazione Consob n.0097996 del 22 dicembre 2014 sulla distribuzione dei prodotti finanziari complessi nei confronti della Clientela Retail, sono riconducibili ai prodotti finanziari complessi, alcuni prodotti che, seppur anche con livelli di rischiosità contenuti, non presentano una intelligibilità immediata della struttura del prodotto, presentano elementi opzionali, condizioni e/o meccanismi di amplificazione dell’andamento del sottostante (effetto leva) nella formula di determinazione del pay-off del prodotto finanziario, hanno una limitata osservabilità del sottostante con conseguente difficoltà di valorizzazione nonché sono illiquidi e pertanto vi sono difficoltà di liquidabilità dell’investimento. Pertanto, in relazione alle specificità di tali prodotti, vi è il rischio per la Clientela di avere difficoltà di comprensione delle caratteristiche degli investimenti proposti e pertanto di pregiudicare la capacità di assumere consapevoli decisioni di investimento nonché di incorrere inconsapevolmente in significative perdite.
In funzione del grado di complessità, i prodotti finanziari si possono distinguere in:
prodotti a complessità molto elevata (Black List), ovvero quelli non sono normalmente adatti alla clientela al dettaglio la cui distribuzione pertanto alla suddetta clientela è sconsigliata;
prodotti a complessità medio alta (Grey List) ovvero quelli che possono essere distribuiti alla clientela al dettaglio con particolari restrizioni e tutele;
prodotti non complessi o con complessità residuale (White List) ovvero quelli distribuibili alla clientela al dettaglio senza specifiche restrizioni.
La Banca, in funzione della propria politica distributiva, ha definito di non distribuire prodotti complessi presenti in Black List e in Grey List a Clienti classificati come Retail.
Strumenti finanziari soggetti a bail –in (Rinvio)
Applicare il “Bail-in” significa che, in caso di crisi della banca, i suoi azionisti e creditori possono essere coinvolti per assorbirne le perdite, evitando così che il costo del salvataggio gravi sullo Stato, quindi sui contribuenti. Anche famiglie e imprese che depositano i propri risparmi presso una banca sono creditori e possono essere interessati, seguendo una gerarchia precisa: chi possiede strumenti finanziari più rischiosi sostiene prima di altri le eventuali perdite o la conversione in azioni.
In primo luogo si sacrificano gli interessi dei “proprietari” della banca, ossia gli azionisti, riducendo o azzerando il valore delle loro azioni. Solo dopo aver esaurito le risorse della categoria più rischiosa si passa alla categoria successiva, proseguendo con gli altri creditori.
Non possono essere assoggettati a “Bail-in” i depositi fino a 100.000 euro, in quanto tutelati dal Fondo di garanzia dei depositi. Sono salvaguardati anche gli investimenti in fondi, sicav, prodotti finanziari-assicurativi.
Il “bail-in” è stato introdotto con la normativa europea sulle crisi bancarie, che è effettiva dal 1 gennaio 2016. Per il dettaglio sullo strumento di gestione delle crisi in commento si rinvia alla parte D della presente sezione. Pronti Contro Termine (PCT)
L’operazione di PCT si realizza attraverso l’acquisto da parte del Cliente, in una certa data (a pronti), di strumenti finanziari di proprietà della Banca (sottostante); contestualmente la Banca riacquista dal Cliente, alla scadenza convenuta (a termine), i medesimi strumenti finanziari. Il Cliente concordando preventivamente con la Banca il controvalore da versare a pronti e il controvalore che incasserà a termine, si assicura un rendimento predeterminato (Tasso PCT concordato) svincolato dall’andamento dell’attività finanziaria sottostante. Il rischio dipende dall’affidabilità dell’intermediario che effettua l’operazione di Pronti Contro Termine.
Parte D – Rischi connessi alla crisi degli intermediari (bail –in)
Con decreti legislativi nn. 180 e 181 del 16 novembre 2015 è stata data attuazione nell’ordinamento domestico alla direttiva 2014/59/UE (c.d. Banking Resolution and Recovery Directive, “BRRD”), la quale istituisce un regime armonizzato nell’ambito dell’Unione europea in tema di prevenzione e gestione delle crisi delle banche e delle imprese d’investimento.
Sottoporre una banca a risoluzione significa avviare un processo di ristrutturazione gestito da autorità indipendenti – le autorità di risoluzione – che, attraverso l’utilizzo di tecniche e poteri offerti ora dalla BRRD, mira a evitare interruzioni nella prestazione dei servizi essenziali offerti dalla banca (ad esempio, i depositi e i servizi di pagamento), a ripristinare condizioni di sostenibilità economica della parte sana della banca e a liquidare le parti restanti. L’alternativa alla risoluzione è la liquidazione. In particolare, in Italia, continuerà a poter essere applicata la liquidazione coatta amministrativa disciplinata dal Testo unico bancario, quale procedura speciale per le banche e gli altri intermediari finanziari, sostitutiva del fallimento applicabile alle imprese di diritto comune.
Le autorità di risoluzione possono sottoporre una banca a risoluzione se ritengono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
la banca è in dissesto o a rischio di dissesto (ad esempio, quando, a causa di perdite, l’intermediario abbia azzerato o ridotto in modo significativo il proprio capitale);
non si ritiene che misure alternative di natura privata (quali aumenti di capitale) o di vigilanza consentano di evitare in tempi ragionevoli il dissesto dell’intermediario;
sottoporre la banca alla liquidazione ordinaria non permetterebbe di salvaguardare la stabilità sistemica, di proteggere depositanti e clienti, di assicurare la continuità dei servizi finanziari essenziali e, quindi, la risoluzione è necessaria nell’interesse pubblico.
La citata normativa prevede, tra l’altro, che, quando si verificano i presupposti per l’avvio delle procedure di gestione della “crisi” dell’intermediario, la Banca d’Italia disponga:
a. la riduzione o conversione di azioni, di altre partecipazioni e di strumenti di capitale emessi dal soggetto in questione, quando ciò consenta di rimediare allo stato di dissesto o di rischio di dissesto dell’intermediario;
b. quando la misura indicata alla lettera (a) non consenta di rimediare allo stato di dissesto o di rischio di dissesto, l’adozione di misure di risoluzione dell’intermediario oppure la liquidazione coatta amministrativa.
La risoluzione di un intermediario si conforma, tra gli altri, ai seguenti principi:
a. le perdite sono subite dagli azionisti e dai creditori, nell'ordine e nei modi stabiliti dalla normativa (v. infra);
b. in linea di principio gli azionisti e i creditori aventi la stessa posizione nell'ordine di priorità applicabile in sede concorsuale ricevono pari trattamento e subiscono le perdite secondo l'ordine medesimo;
c. nessun azionista e creditore subisce perdite maggiori di quelle che subirebbe se l'ente sottoposto a risoluzione fosse liquidato, secondo la liquidazione coatta amministrativa
d. i depositi protetti non subiscono perdite.
Il fine della procedura è quello di far sì che la banca in dissesto continui ad operare:
trovandole un acquirente;
trasferendo le sue attività sane ad un altro soggetto che sarà poi venduto sul mercato;
trasferendo le passività deteriorate ad un altro soggetto che provvederà a venderle, sia pure a valore svalutato;
applicando il bail-in, ossia riducendo o annullando il valore di azioni e debiti (i debiti possono anche essere convertiti in azioni) per assorbire le perdite e ricapitalizzare la banca in difficoltà o una nuova entità che ne continui l'attività.
Dal 1° gennaio 2016, dunque, la crisi di una banca può essere risolta attraverso il bail-in.
Il. bail in - letteralmente "salvataggio dall'interno" - è dunque ricompreso fra le c.d. misure di risoluzione e consiste in un meccanismo legale che impone la partecipazione degli investitori/risparmiatori - qualora possessori di determinate attività finanziarie emesse dalla banca stessa - alle perdite patrimoniali da questa subite, attraverso una riduzione dei diritti degli azionisti e dei creditori o nella conversione in capitale dei diritti di questi ultimi.
Il meccanismo del bail-in è teso ad evitare che il salvataggio di una banca sia effettuato mediante impiego di fondi pubblici (c.d. bail-out, ossia il "salvataggio dall'esterno"). Sono state introdotte limitazioni all’intervento pubblico a sostegno di un intermediario che versi in una situazione di crisi.
Il bail-in si applica seguendo una gerarchia la cui logica prevede che chi investe in strumenti finanziari più rischiosi sostenga prima degli altri le eventuali perdite o la conversione in azioni. Solo dopo aver esaurito tutte le risorse della categoria più rischiosa si passa alla categoria successiva. In caso di dissesto o di rischio di dissesto di una banca (ad es. incapacità della stessa di rispettare i requisiti patrimoniali minimi previsti dalla normativa di settore), i suoi azionisti e creditori contribuiscono quindi al salvataggio secondo una precisa gerarchia di 'coinvolgimento' (che potrebbe implicare, tra le altre, la perdita parziale o totale del proprio investimento).
In primo luogo, si sacrificano gli interessi dei “proprietari” della banca, ossia degli azionisti esistenti, riducendo o azzerando il valore delle loro azioni. Le azioni e gli altri titoli di capitale (assimilabili alle azioni) emessi dalla banca sono le prime attività finanziarie ad essere interessate
In secondo luogo, si interviene su alcune categorie di creditori, le cui attività possono essere trasformate in azioni (obbligazioni subordinate) – al fine di ricapitalizzare la banca – e/o ridotte nel valore, nel caso in cui l’azzeramento del valore delle azioni non risulti sufficiente a coprire le perdite; seguono le obbligazioni ordinarie non garantite e non subordinate; per ultimo i depositi bancari, ma solo per l'importo eccedente i 100.000 euro (quest'ultimo pari alla soglia massima di protezione prevista dal sistema di garanzia dei depositi).
Ad esempio, in caso di bail-in, chi possiede un’obbligazione bancaria potrebbe veder convertito in azioni e/o ridotto (in tutto o in parte) il proprio credito, ma solo se le risorse degli azionisti e di coloro che hanno titoli di debito subordinati (cioè più rischiosi) si sono rivelate insufficienti a coprire le perdite e ricapitalizzare la banca, e sempre che l’autorità non decida di escludere tali crediti in via discrezionale, al fine di evitare il rischio di contagio e preservare la stabilità finanziaria.
L’ordine di priorità per il bail in è il seguente1:
1 Più in particolare, in caso di bail-in, l’ammontare della riduzione o conversione delle azioni, delle altre partecipazioni e degli strumenti di capitale, determinato da un esperto indipendente (o, in via d’urgenza, da Banca d’Italia o dal commissario straordinario), è assorbito da azionisti e creditori secondo la gerarchia di seguito individuata. Innanzitutto si dovrà procedere alla riduzione, fino alla concorrenza delle perdite, secondo l’ordine indicato:
i. degli strumenti rappresentativi del capitale primario di classe 1;
ii. degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1;
iii. degli strumenti di capitale di classe 2;
iv. dei debiti subordinati diversi dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e degli strumenti di classe 2;
v. delle restanti passività.
1. gli azionisti;
2. i detentori di altri titoli di capitale,
3. gli altri creditori subordinati (es. titolari di obbligazioni subordinate);
4. i creditori chirografari (es. titolari di obbligazioni ordinarie non garantite)
5. le persone fisiche e le piccole e medie imprese titolari di depositi per l’importo eccedente i 100.000 euro;
6. il fondo di garanzia dei depositi, che contribuisce al bail-in al posto dei depositanti protetti.
Rimangono invece esclusi dalla procedura (e non subiscono, pertanto, alcuna svalutazione o conversione in capitale): i depositi bancari per gli importi fino a 100.000 euro, le obbligazioni garantite (c.d. covered bond) e i depositi di strumenti finanziari (in un conto titoli) o beni (in una cassetta di sicurezza).
Il legislatore europeo ha adottato il cosiddetto “approccio legale” al bail-in, per cui queste misure devono potersi applicare anche agli strumenti già emessi e già oggi in possesso degli investitori.
È, dunque, necessario che gli investitori facciano estrema attenzione ai rischi di alcune tipologie di investimento, in particolare al momento della sottoscrizione.
Alla Banca d’Italia sono attribuiti i seguenti “poteri generali di risoluzione”:
effettuare richieste di dati e notizie e ispezioni;
disporre il trasferimento a terzi di azioni o di altre partecipazioni emesse dall'ente sottoposto a risoluzione;
disporre la cessione a terzi di beni e rapporti giuridici dell'ente sottoposto a risoluzione;
ridurre o azzerare il valore nominale di azioni o di altre partecipazioni emesse dall'ente sottoposto a risoluzione, nonché annullare le azioni o i titoli;
ridurre o azzerare il valore nominale delle passività ammissibili dell'ente sottoposto a risoluzione;
annullare, ove necessario, i titoli di debito emessi dall'ente sottoposto a risoluzione, ad eccezione delle passività garantite;
convertire passività ammissibili in azioni o in altre partecipazioni dell'ente sottoposto a risoluzione o di una società che lo controlla o di un ente-ponte;
disporre che l'ente sottoposto a risoluzione o la società che lo controlla emetta nuovi strumenti di capitale;
modificare la scadenza dei titoli di debito e delle altre passività ammissibili emessi dall'ente sottoposto a risoluzione, o modificare l'importo degli interessi maturati in relazione a questi strumenti e passività o la data a partire dalla quale gli interessi divengono esigibili, anche sospendendo i relativi pagamenti per un periodo transitorio; questo potere non si applica alle passività garantite;
attivare clausole di close-out o disporre lo scioglimento dei contratti finanziari o dei contratti derivati di cui è parte l'ente sottoposto a risoluzione;
disporre la rimozione o la sostituzione degli organi di amministrazione e controllo e dell'alta dirigenza dell'ente sottoposto a risoluzione;
chiedere alla Banca Centrale di effettuare la valutazione del potenziale acquirente di una partecipazione qualificata in deroga ai termini applicabili.
Una volta assorbite le perdite, o in assenza di perdite, si procederà alla conversione in azioni computabili nel capitale primario, secondo l’ordine indicato:
i. degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1;
ii. degli strumenti di capitale di classe 2;
iii. dei debiti subordinati diversi dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e degli strumenti di classe 2;
vi. delle restanti passività.
Per le “restanti passività” il bail–in riguarderà prima le obbligazioni senior e poi i depositi (per la parte eccedente l’importo di € 100.000) di persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese. Le obbligazioni senior saranno soggette al bail–in prima di tutti gli altri depositi (che saranno coinvolti sempre per la parte eccedente l’importo di € 100.000).
5. INFORMAZIONI SU COSTI ED ONERI
Sono di seguito riportate le informazioni relative ai costi e oneri connessi alla prestazione del servizio accessorio di deposito a custodia e/o amministrazione ed ai servizi di investimento.
Per il servizio di collocamento di fondi si rimanda ai prospetti informativi redatti dalle società di gestione.
Parametro | Valore | Minimo | Massimo | |
*DIRITTI DI CUSTODIA (per semestre solare) | ||||
Titoli dematerializzati | ||||
Azioni emesse dalla banca | Euro | 0,00 | ||
Obbligazioni e certificati di deposito emessi dalla banca | Euro | 0,00 | ||
Fondi | % | 0,10 | Euro 25,00 | Euro 60,00 |
Altri titoli obbligazionari | % | 0,10 | Euro 20,00 | Euro 50,00 |
Titoli azionari | % | 0,10 | Euro 25,00 | Euro 60,00 |
Titoli cartacei depositati presso la banca | ||||
Certificati di deposito emessi dalla banca | Euro | 0,00 | ||
Xxxxxx e certificati di deposito emessi da altri emittenti | Euro | 40,00 | ||
Altri valori | Euro | 40,00 | ||
SPESE DI GESTIONE E AMMINISTRAZIONE | ||||
Spese di gestione e amministrazione solo Titoli di Stato (a semestre solare) | Euro | 10,00 | ||
Spese invio estratto conto titoli (ad ogni invio) | Euro | 2,00 | ||
Spese semestrali invio documento di sintesi deposito titoli | Euro | 1,25 | ||
Spese prod. e invio comunica. relative a modifiche contrattuali | Euro | 0,00 | ||
Recupero spese amministrative comparto titoli | Reclamate | |||
Imposta di bollo | Importo di legge | |||
ACCREDITO CEDOLE | ||||
Titoli dematerializzati: | ||||
Prestiti obbligazionari emessi dalla banca | ||||
- commissioni per accredito in conto corrente | Euro | 0,00 | ||
- valuta di accredito in conto corrente (dalla data di stacco cedola) | G.L. | 0 | ||
Titoli di stato | ||||
- Commissioni per accredito in conto corrente | Euro | 0,00 |
Parametro | Valore | Minimo | Massimo | |
- Valute per accredito in conto corrente ( dalla data di stacco cedola) | G.L. | 0 | ||
Prestiti obbligazionari emessi da altri Emittenti Italia | ||||
- commissioni per accredito in conto corrente | Euro | 1,00 | ||
- valuta di accredito in conto corrente (dalla data di stacco cedola) | G.L. | 1 | ||
Prestiti obbligazionari emessi da altri Emittenti Esteri | ||||
- commissioni per accredito in conto corrente (escluse commissioni di gestione | Euro | 1,00 | ||
- valuta di accredito in conto corrente (dalla data di stacco cedola) | G.L. | 1 | ||
Titoli cartacei depositati presso la banca: | ||||
Prestiti obbligazionari emessi dalla banca | ||||
- commissioni per accredito in conto corrente | Euro | 0,00 | ||
- valuta di accredito in conto corrente (dalla data di stacco cedola) | G.L. | 0 | ||
Prestiti obbligazionari emessi da altri Emittenti Italia | ||||
- commissioni per accredito in conto corrente | Euro | 1,00 | ||
- valuta di accredito in conto corrente (dalla data di stacco cedola) | G.L. | 1 | ||
Prestiti obbligazionari emessi da altri Emittenti Esteri | ||||
- commissioni per accredito in conto corrente (escluse commissioni di gestione | Euro | 1,00 | ||
- valuta di accredito in conto corrente (dalla data di stacco cedola) | G.L. | 1 | ||
ACCREDITO DIVIDENDI: | ||||
Titoli dematerializzati in regime di gestione accentrata: | ||||
Azioni emesse dalla banca | ||||
- commissioni per accredito in conto corrente | Euro | 0,00 | ||
- valuta di accredito in conto corrente (dalla data di stacco cedola) | G.L. | |||
Xxxxxx emesse da altri Emittenti Italia | ||||
- commissioni per accredito in conto corrente | Euro | 1,00 |
Parametro | Valore | Minimo | Massimo | |
- valuta di accredito in conto corrente (dalla data di stacco cedola) | G.L. | 1 | ||
Xxxxxx emesse da altri Emittenti Esteri | ||||
- commissioni per accredito in conto corrente | Euro | 1,00 | ||
- valuta di accredito in conto corrente (dalla data di stacco cedola) | G.L. | 1 | ||
Titoli cartacei depositati presso la banca: | ||||
Azioni emesse dalla banca | ||||
- commissioni per accredito in conto corrente | Euro | 0,00 | ||
- valuta di accredito in conto corrente (dalla data di stacco cedola) | G.L. | 0 | ||
Xxxxxx emesse da altri Emittenti Italia | ||||
- commissioni per accredito in conto corrente | Euro | 1,00 | ||
- valuta di accredito in conto corrente (dalla data di stacco cedola) | G.L. | 1 | ||
Xxxxxx emesse da altri Emittenti Esteri | ||||
- commissioni per accredito in conto corrente | Euro | 1,00 | ||
ACCREDITO TITOLI ESTRATTI O SCADUTI: | ||||
Titoli dematerializzati in regime di gestione accentrata: | ||||
Xxxxxx emessi dalla banca e Titoli di Stato | ||||
- commissioni per accredito in conto corrente | Euro | 0,00 | ||
- valuta di accredito in conto corrente | G.L. | 0 | ||
Xxxxxx emessi da altri Emittenti Italia | ||||
- commissioni per accredito in conto corrente | Euro | 1,00 | ||
- valuta di accredito in conto corrente | G.L. | 1 | ||
Xxxxxx emessi da altri Emittenti Esteri |
Parametro | Valore | Minimo | Massimo | |
- commissioni per accredito in conto corrente | Euro | 1,00 | ||
- valuta di accredito in conto corrente | G.L. | 1 | ||
Titoli cartacei depositati presso la banca: | ||||
Xxxxxx emessi dalla banca | ||||
- commissioni per accredito in conto corrente | Euro | 0,00 | ||
- valuta di accredito in conto corrente | G.L. | 0 | ||
Xxxxxx emessi da altri Emittenti Italia | ||||
- commissioni per accredito in conto corrente | Euro | 1,00 | ||
- valuta di accredito in conto corrente | G.L. | 1 | ||
Xxxxxx emessi da altri Emittenti Esteri | ||||
- commissioni per accredito in conto corrente | Euro | 1,00 | ||
- valuta di accredito in conto corrente | G.L. | 1 | ||
CONSEGNA TITOLI CARTACEI ALLO SPORTELLO: | ||||
Spese di consegna (escluso recupero spese) | Euro | 0,00 | ||
CERTIFICAZIONI: | ||||
Commissioni per certificazioni | Euro | 5,00 | ||
DUPLICATI: | ||||
Rilascio duplicato Certificazione | Euro | 0,00 | ||
Rilascio duplicato Estratto conto Titoli | Euro | 0,00 | ||
Rilascio duplicato Nota Informativa | Euro | 0,00 | ||
TRASFERIMENTO TITOLI | ||||
Commissione di trasferimento titoli fra banche in Italia | Euro | 0,00 ad eccezione dei costi vivi documentabili | ||
Commissione di trasferimento titoli fra dossier all’interno della stessa banca | Euro | 0,00 | ||
SPESE DI CHIUSURA DEPOSITO TITOLI | Euro | 0,00 |
Parametro | Valore | Minimo | Massimo | |
SERVIZI DI NEGOZIAZIONE IN CONTO PROPRIO RICEZIONE, TRASMISSIONE DI ORDINI ESECUZIONE DI ORDINI PER CONTO DEI CLIENTI E COLLOCAMENTO DI STRUMENTI FINANZIARI | ||||
NEGOZIAZIONE TITOLI IN CONTO PROPRIO: | ||||
Prezzo pattuito con il cliente senza ulteriori commissioni | - | - | - | - |
Spese | Euro | 7,00 | ||
SOTTOSCRIZIONE – RACCOLTA ORDINI | ||||
B.O.T. (1° sottoscrizione) | ||||
- durata pari o inferiore a 80 giorni | % | 0,03 | ||
- durata tra 81 e 170 giorni | % | 0,05 | ||
- durata tra 171 e 330 giorni | % | 0,10 | ||
- durata pari o superiore a 331 giorni | % | 0,15 | ||
Altri Titoli di Stato | ||||
Commissioni | % | 0,50 | 10,00 | |
Spese per ogni ordine eseguito | Euro | 10,00 | ||
Obbligazioni Italia | ||||
Commissioni | % | 0,50 | 10,00 | |
Spese per ogni ordine eseguito | Euro | 10,00 | ||
Azioni Italia | ||||
Commissioni | % | 0,70 | 10,00 | |
Spese per ogni ordine eseguito | Euro | 6,00 | ||
B.O.T. | ||||
Commissioni | % | 0,35 | 5,00 | |
Spese per ogni ordine eseguito | euro | 5,00 | ||
Azioni Estero | ||||
Commissioni | % | 0,70 | 10,00 | |
Spese per ogni ordine eseguito | Euro | 10,00 | ||
Titoli di Stato e obbligazioni Estero | ||||
Commissioni | % | 0,50 | 10,00 | |
Spese per ogni ordine eseguito | Euro | 10,00 | ||
Spezzature obbligazioni | ||||
Commissioni | %0,50 | 10,00 | 10,00 |
Parametro | Valore | Minimo | Massimo | |
Spese conferma per ogni ordine “non eseguito” | ||||
Allo sportello e/o telefono | Euro | 0,00 | ||
OPERAZIONI SOCIETARIE: | ||||
Aumenti di capitale (a pagamento e/o gratuiti) | Euro | 5,00 | ||
Conversione obbligazioni (per operazione) | Euro | 5,00 | ||
ALTRE OPERAZIONI IN TITOLI: | ||||
Pronti contro termine (per singola operazione): | ||||
Alla data “a pronti” | Euro | 6,00 | ||
Alla data “a termine” | Euro | 6,00 | ||
Successioni: commissione per Euro 500,00 di eredità | Euro | 1 | 15,00 | 30,00 |
Autentica girata tra le parti | % Euro | 0,20 | 30,00 | |
Depositi cauzionali: commissioni per operazioni (oltre alle spese) | Euro | 25,00 | ||
Imposta di bollo relativa al “Contratto per la prestazione del servizio di collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell’emittente e distribuzione di strumenti finanziari e prodotti finanziari assicurativi e bancari” | Euro | 16,00 | Applicata, in assenza di conto titoli, qualora non in essere rapporto di conto corrente. |
(*) Se nel periodo di riferimento sono presenti o movimentati strumenti finanziari diversi, è applicata la sola spesa relativa alla tipologia più onerosa.
In capo agli intermediari è posto il dovere di adottare tutte le misure ragionevoli e di mettere in atto meccanismi efficaci per ottenere, allorché esegua ordini, il miglior risultato possibile per i Clienti, avuto riguardo al prezzo, ai costi, alla rapidità e alla probabilità di esecuzione e di regolamento, alle dimensioni, alla natura dell’ordine o a qualsiasi altra considerazione pertinente ai fini della sua esecuzione.
Allo scopo la normativa di riferimento impone La normativa agli intermediari che erogano i servizi di “negoziazione per conto proprio” e di “esecuzione degli ordini per conto dei clienti” la formalizzazione della propria Strategia di Esecuzione degli ordini a garanzia della Best Execution e specificare se la stessa preveda che gli ordini possano essere eseguiti al di fuori di un mercato regolamentato o di un Sistema multilaterale di negoziazione. Gli intermediari che erogano i servizi di “ricezione e trasmissione ordini” devono formalizzare e comunicare ai clienti la propria Strategia di Trasmissione degli ordini ai soggetti negoziatori, che dovranno garantire la Best Execution.
La Policy di esecuzione e trasmissione degli ordini di Igea Banca è disponibile sul sito internet xxx.xxxxxxxxx.xx. La Banca effettuerà una revisione periodica della propria strategia di trasmissione quantomeno con cadenza annuale nonché ogni qualvolta si verifichino modifiche sostanziali, tali da influenzare la capacità di ottenere la Best Execution.
Gli obblighi c.d. di Best Execution si estendono a tutti i servizi di investimento prestati con riferimento ai Clienti al dettaglio e ai Clienti Professionali. Relativamente alle Controparti Qualificate, la normativa dispone che non si applichi quanto stabilito in tema di Best Execution a eccezione dei casi in cui sia richiesto da tali Clienti un maggiore livello di protezione (modifica della classificazione in downgrade).
Si ricorda che la Banca è tenuta ad acquisire dalla propria clientela il consenso preliminare sulla strategia di esecuzione degli ordini. Tale consenso deve essere esplicito, nel caso in cui sia prevista l’esecuzione degli ordini al di fuori di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione. Tale consenso può essere espresso in via generale o in relazione alle singole operazioni.
Igea Banca non è membro di alcuna Sede di Esecuzione: conseguentemente trasmette gli ordini ricevuti dalla propria Clientela a un soggetto negoziatore selezionato ponendo in essere tutte le misure ragionevoli per ottenere il miglior risultato possibile.
La Banca ha individuato quale unico soggetto negoziatore NEXI Spa che ritiene essere in possesso di esperienza e conoscenza specifiche che consentono, ragionevolmente, di ottenere il miglior risultato possibile in modo duraturo.
La Banca, al fine di garantire in modo duraturo il miglior risultato possibile ai propri Clienti, considera rilevanti per la propria strategia di trasmissione i seguenti fattori, valutati anche in funzione del negoziatore:
prezzo dello strumento finanziario e costi dell’esecuzione (c.d. corrispettivo totale): oltre al prezzo dello strumento finanziario rientrano nella definizione del corrispettivo totale tutti i costi sopportati dal Cliente direttamente collegati all’esecuzione dell’ordine;
rapidità e probabilità di esecuzione e di regolamento
quantitativo e natura dell’ordine
altre caratteristiche dell’ordine rilevanti per la sua esecuzione.
Nell’esecuzione degli ordini la Banca rispetterà le eventuali disposizioni specifiche impartite dal Cliente, pur rilevando che tali istruzioni possono impedire in tutto o in parte l’applicazione delle misure di Best Execution descritte nella strategia di trasmissione.
7. INFORMAZIONI SUL QUESTIONARIO MIFID E SULLA VALUTAZIONE DI ADEGUATEZZA APPROPRIATEZZA
Al fine di tutelare gli interessi dei Clienti, la Banca, prima della prestazione di un servizio di investimento o accessorio richiede al Cliente la compilazione di un Questionario informativo attraverso il quale viene individuato il profilo di rischio associato ad un cliente utilizzato per valutare l’appropriatezza o l’adeguatezza del servizio prestato o dello strumento finanziario oggetto dello stesso.
La corretta individuazione del profilo di rischio della clientela al dettaglio assume un valore determinante ai fini dell’effettivo perseguimento del migliore interesse per il cliente nella prestazione dei servizi di investimento.
Il suddetto questionario consente di ottenere informazioni circa il livello di conoscenza ed esperienza sulle varie tipologie di strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria e gli obiettivi di investimento espressi con riferimento ai profili/propensione di rischio ed all’orizzonte temporale dell’investimento.
Tali informazioni raccolte dal Cliente vengono elaborate dalla Banca al fine di assegnare al Cliente un profilo di rischio corrispondente ad una delle 6 classi di rischio previste (e differenziate a seconda dell’operatività in appropriatezza o in adeguatezza, in funzione del Servizio di Investimento prestato)
Qualora le informazioni fornite dal Cliente tramite il Questionario informativo siano incomplete, incoerenti e/o insufficienti per offrire i Servizi richiesti, la Banca si astiene dal prestare i medesimi servizi. È importante che inoltre il Cliente fornisca informazioni accurate, coerenti e aggiornate nel tempo (è infatti richiesto al Cliente l’aggiornamento periodico delle stesse) in modo che la Banca possa offrire un servizio efficace e raccomandare al Cliente esclusivamente strumenti finanziari o servizi effettivamente adeguati o appropriati.
7.1. Valutazione di Adeguatezza e Appropriatezza
Un efficiente processo di valutazione dell’adeguatezza o dell’appropriatezza degli strumenti finanziari rispetto al profilo di rischio della clientela, richiede una rigorosa “mappatura” del profilo di rischio degli strumenti finanziari. La mappatura e la valutazione del livello di rischio dei strumenti/prodotti finanziari viene realizzata dalla Banca avvalendosi del servizio offerto dalla società Prometeia, per il tramite dell’outsourcer informativo CSE.
Tale servizio prevede la profilatura di tutti gli strumenti finanziari presenti nell’anagrafe titoli della banca mediante la misurazione in via continuativa di rischiosità, complessità, liquidabilità e delle altre caratteristiche distintive degli stessi (es. sono presi in considerazione l’Indicatore Sintetico di Rischio (ISR), di Lquidità (ISL) e di Complessità (ISC))
Il grado di rischiosità degli strumenti finanziari e il profilo di rischio del Cliente sono utilizzati dalla Banca per la valutazione di adeguatezza e appropriatezza o del prodotto richiesto dal Cliente; tale valutazione prevede una differenziazione, ove opportuno, per tipologia di Servizio di Investimento, Classificazione della Clientela (Retail o Professionale), tipo di strumento finanziario o operazione (es. strumenti illiquidi o complessi), tipologia di Cliente (Persona Fisica o Giuridica, Cointestazioni), nel rispetto di quanto previsto dalla normativa di riferimento.
Qualora a seguito della valutazione di adeguatezza, l’operazione sia valutata come non adeguata la Banca si astiene dal prestare il Servizio al Cliente; per tale ragione, la Banca può eseguire solo operazioni adeguate, nell’ambito del Servizio di Consulenza. A seguito invece della valutazione di appropriatezza, qualora l’operazione sia valutata come non appropriata la Banca non dà corso all’operazione e comunica al Cliente il giudizio di “non appropriatezza”, sconsigliando l’effettuazione della stessa. Qualora il Cliente, nonostante il giudizio di non appropriatezza dell’operazione comunicato dalla Banca, intenda comunque dar corso alla stessa deve confermare la propria iniziativa personale nella scelta di effettuare l’operazione richiesta e pertanto la Banca potrà dar seguito all’operazione.
7.2 Excecution only
Nella prestazione su iniziativa del cliente dei servizi di esecuzione di ordini per conto dei clienti o di ricezione e trasmissione ordini, la Banca potrebbe senza effettuare la valutazione di appropriatezza dell’operazione richiesta qualora i servizi in questione siano connessi a:
a) azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato, o in un mercato equivalente di un paese terzo;
b) strumenti del mercato monetario;
c) obbligazioni o altri titoli di debito (escluse le obbligazioni o i titoli di debito che incorporano uno strumento derivato), OICR armonizzati ed altri strumenti finanziari non complessi.
Sono considerati non complessi ai presenti fini gli strumenti finanziari:
A) che non rientrano nelle seguenti categorie:
titoli normalmente negoziati nei mercati regolamentati che permettono di acquisire o di vendere le azioni di società e altri titoli equivalenti ad azioni di società, di partnership o di altri soggetti e certificati di deposito azionario oppure obbligazioni e altri titoli di debito, compresi i certificati di deposito relativi a tali titoli;
titoli che comportano un regolamento in contanti determinato con riferimento ai valori mobiliari di cui al punto precedente, a valute, a tassi di interesse, a rendimenti, a merci, a indici o a misure;
contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati ("future"), "swap", accordi per scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti derivati connessi a valori mobiliari, valute, tassi di interesse o rendimenti, o ad altri strumenti derivati, indici finanziari o misure finanziarie che possono essere regolati con consegna fisica del sottostante o attraverso il pagamento di differenziali in contanti;
contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati ("future"), "swap", accordi per scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti derivati connessi a merci il cui regolamento avviene attraverso il pagamento di differenziali in contanti o può avvenire in tal modo a discrezione di una delle parti, con esclusione dei casi in cui tale facoltà consegue a inadempimento o ad altro evento che determina la risoluzione del contratto;
contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati ("future"), "swap" e altri contratti derivati connessi a merci il cui regolamento può avvenire attraverso la consegna del sottostante e che sono negoziati su un mercato regolamentato e/o in un sistema multilaterale di negoziazione;
contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati ("future"), "swap", contratti a termine ("forward") e altri contratti derivati connessi a merci il cui regolamento può avvenire attraverso la consegna fisica del sottostante, diversi da quelli indicati al punto precedente che non hanno scopi commerciali, e aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, considerando, tra l'altro, se sono compensati ed eseguiti attraverso stanze di compensazione riconosciute o se sono soggetti a regolari richiami di margini;
strumenti derivati per il trasferimento del rischio di credito;
contratti finanziari differenziali;
contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati ("future"), "swap", contratti a termine sui tassi d'interesse e altri contratti derivati connessi a variabili climatiche, tariffe di trasporto, quote di emissione, tassi di inflazione o altre statistiche economiche ufficiali, il cui regolamento avviene attraverso il pagamento di differenziali in contanti o può avvenire in tal modo a discrezione di una delle parti, con esclusione dei casi in cui tale facoltà consegue a inadempimento o ad altro evento che determina la risoluzione del contratto, nonché altri contratti derivati connessi a beni, diritti, obblighi, indici e misure, diversi da quelli indicati alle lettere precedenti, aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, considerando, tra l'altro, se sono negoziati su un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione, se sono compensati ed eseguiti attraverso stanze di compensazione riconosciute o se sono soggetti a regolari richiami di margini;
B) per i quali esistono frequenti opportunità di cedere, riscattare od ottenere altrimenti il corrispettivo di tale strumento a prezzi che siano pubblicamente disponibili per i partecipanti al mercato. Tali prezzi devono essere quelli di mercato o quelli messi a disposizione, ovvero convalidati, da sistemi di valutazione indipendenti dall’emittente;
C) che non implicano alcuna passività effettiva o potenziale per il cliente che vada oltre il costo di acquisizione dello strumento;
D) per i quali sono pubblicamente disponibili informazioni sufficientemente complete e di agevole comprensione sulle sue caratteristiche in modo tale che il cliente al dettaglio medio possa prendere una decisione informata in merito alla realizzazione o meno di un’operazione su tale strumento.
La Banca individua come responsabile della trattazione dei reclami la Funzione Segreteria Generale e Affari Societari.
Il Cliente che intenda presentare un reclamo dovrà redigerlo in forma scritta ed indirizzarlo a "Ufficio Reclami – Igea Banca – Xxx X. Xxxxxxxxx, x. 00, Xxxx".
Il reclamo potrà essere inviato alternativamente con le seguenti modalità:
posta ordinaria (si consiglia l’utilizzo della raccomandata con ricevuta di ritorno);
posta elettronica alla casella xxxxxxx@xxxxxxxxx.xx;
posta elettronica certificata (PEC) alla casella xxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx;
fax al numero 00.00000000;
presentato alla Filiale dove è intrattenuto il rapporto, la quale è autorizzata al ritiro del reclamo ed alla successiva trasmissione all'Ufficio Reclami di Igea Banca.
Se il reclamo è ritenuto fondato, la Banca fornirà al cliente le indicazioni concernenti le iniziative che la Banca stessa si impegnerà ad assumere e le relative tempistiche.
Se il reclamo è ritenuto infondato, la Banca illustrerà in maniera chiara ed esauriente le motivazioni del rigetto e fornirà le necessarie indicazioni circa la possibilità di ricorrere ad Organismi di risoluzione stragiudiziale delle controversie.
Per quanto riguarda i reclami che hanno ad oggetto prodotti finanziari o servizi e attività di investimento, dal 9 gennaio 2017 è operativo il nuovo organismo per la soluzione stragiudiziale delle controversie tra risparmiatori e intermediari,
l’Arbitro per le controversie finanziarie (ACF), organo collegiale, in cui sono rappresentate le varie componenti del mercato finanziario: oltre al Presidente ne fanno parte quattro membri, di cui due indicati da Consob e due sono espressione rispettivamente delle associazioni di categoria dei consumatori e dell'industria finanziaria.
Sul sito xxx.xxx.xxxxxx.xx i risparmiatori interessati possono trovare in formato video e, tramite un'apposita brochure esplicativa, tutte le informazioni utili a capire chi può fare ricorso all'Arbitro, a quali condizioni, attraverso quale procedura e in quali tempi
L’ACF conosce delle controversie fra investitori e intermediari (banche, Sim, Sgr) relative alla violazione da parte di questi ultimi degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza previsti nei confronti degli investitori nell’esercizio delle attività disciplinate nella parte II del TUF, incluse le controversie transfrontaliere e le controversie oggetto del Regolamento (UE) n. 524/2013 (relativo alla risoluzione delle controversie online dei consumatori).
Possono ricorrere all'Arbitro i risparmiatori che abbiano già presentato reclamo presso la Banca senza aver ottenuto risposta nei due mesi successivi ovvero qualora la risposta sia stata insoddisfacente.
Una volta fatto il reclamo e passati i due mesi, il passo successivo è il ricorso all’ ACF, il quale mette a disposizione dei risparmiatori uno strumento agile ed efficiente per risolvere al di fuori delle aule dei tribunali le controversie con gli intermediari fino ad un valore massimo di 500.000 euro.
Il ricorso all’ACF è del tutto gratuito per i risparmiatori. I tempi della pronuncia sono rapidi: l'Arbitro è tenuto, infatti, a chiudere il contenzioso entro massimo sei mesi.
Il diritto di ricorrere all’ACF non può formare oggetto di rinuncia da parte dell’investitore ed è sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione.
Per poter presentare ricorso all’ACF (condizioni di ricevibilità del ricorso):
1. non devono essere pendenti, anche su iniziativa dell’intermediario a cui l’investitore abbia aderito, altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie;
2. deve essere stato preventivamente presentato reclamo all’intermediario al quale sia stata fornita espressa risposta, ovvero siano decorsi più di sessanta giorni dalla sua presentazione, senza che l’intermediario abbia comunicato all’investitore le proprie determinazioni;
3. il ricorso all’ACF deve essere proposto entro un anno dalla presentazione del reclamo all’intermediario ovvero, se il reclamo è stato presentato anteriormente alla data di avvio dell’operatività dell’Arbitro, entro un anno da tale data.
Il ricorso all’ACF è invece inammissibile quando:
d) non contiene la determinazione della cosa oggetto della domanda e la esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni;
e) la controversia non rientra nell’ambito di operatività dell’Arbitro.
Per l’invio e la gestione del ricorso all’ACF è prevista una procedura completamente on-line.
Il ricorso può essere presentato personalmente o per il tramite di un’associazione rappresentativa degli interessi dei consumatori o di un procuratore. Al fine di venir incontro alle esigenze di coloro che hanno minor dimestichezza con gli strumenti informatici (e che non intendono avvalersi del supporto di procuratori o associazioni dei consumatori), sarà possibile, per i primi due anni, inviare i ricorsi in formato cartaceo. La procedura procederà successivamente in via telematica.
La procedura consente sia all'investitore, sia all'intermediario di rappresentare le proprie ragioni, assicurando quindi il pieno contraddittorio tra le parti e si conclude con una decisione dell'Arbitro il quale, nel caso accolga in tutto o in parte il ricorso dell'investitore, stabilirà le regole che avrebbero dovuto trovare applicazione nel rapporto tra intermediario e investitore, eventualmente anche indicando il diritto dell'investitore a ottenere il risarcimento del danno.
La decisione del collegio non è vincolante per l'investitore che può comunque ricorrere all'autorità giudiziaria. Nel caso in cui l'intermediario non dia esecuzione alla decisione assunta, è prevista a suo carico la sanzione reputazionale della pubblicazione di tale inadempimento.
***
In alternativa al Ricorso all’ACF, il risparmiatore può:
attivare una procedura di conciliazione, attraverso il servizio di mediazione offerto dagli organismi iscritti nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia, tra i quali il Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx), qualunque sia il valore della controversia – sia congiuntamente alla Banca che in autonomia – al fine di trovare un accordo con la Banca per la soluzione delle controversie relative al rapporto. Resta impregiudicata la facoltà di ricorrere all’autorità giudiziaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo;
attivare presso il suddetto Conciliatore Bancario Finanziario, qualunque sia il valore della controversia, una procedura arbitrale (ai sensi degli artt. 806 e ss. del c.p.c.), a norma del Regolamento da esso emanato, consultabile sul predetto sito. L'Arbitrato si può attivare:
quando è previsto nella clausola compromissoria contenuta nel contratto oggetto della controversia;
quando le parti decidono di comune accordo di ricorrere a tale procedura.
Può infatti verificarsi che, nel caso in cui un procedimento di mediazione si concluda senza un accordo, le parti, se vogliono ottenere una decisione in tempi contenuti, possono chiedere al Conciliatore Bancario Finanziario di attivare la procedura di Arbitrato. È comunque possibile ricorrere all'arbitrato anche se non si è svolto il procedimento di mediazione.