REGIONE SICILIANA Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea
REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA
Servizio 13 Ispettorato dell’Agricoltura di SIRACUSA
DECRETO DI CONCESSIONE DELL' AIUTO
PSR Sicilia 2014/2020
Mis. 6 Sottomisura 6.4 A “Supporto alla diversificazione dell'attività agricola verso la creazione e sviluppo di attività extra agricole” Regime De Minimis
BANDO 2017
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 13
VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la Legge Regionale n. 8 luglio 1977 n. 47 “ Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana” e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la Legge Regionale 15.05.2000 n.10;
VISTA la Legge Regionale del 25 maggio 2022, n.13 Legge di stabilità regionale 2022-2024; VISTA la Legge Regionale del 25 maggio 2022, n.14 “Bilancio di previsione della Regione
Siciliana per il triennio 2022/2024;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale di Governo del 30 maggio 2022, n.265 “ Bilancio di previsione della Regione Siciliana 2022/2024. Decreto legislativo 23giugno 2011, n. 118,e successive modifiche e integrazioni, Allegato 4/1-9.2. Approvazione del documento tecnico di accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale e Piano degli indicatori”.
VISTAla circolare n. 2 del 26 gennaio 2015 della Ragioneria Generale della Regione, che fornisce le prime indicazioni in merito all’applicazione del d.lgs. 118/2011 sopra richiamato;
VISTO il D.R.A. n. 1328 del 31 maggio 2018 con il quale è stata impegnata e liquidata, per l’esercizio finanziario 2018, la somma di euro 15.000.000,00 a valere sul capitolo 543910 (U.2.04.21.01.999) del bilancio della Regione Siciliana, in favore di AGEA, per la quota regionale di cofinanziamento del PSR 2014-2020;
VISTO il D.P.R. 14 giugno 2016 n. 12 concernente: “Regolamento di attuazione del titolo II della Legge Regionale 16 dicembre 2008 n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti Regionali di cui all'art.49 comma 1 della L.R. 7 maggio 2015, n 9. Modifica del Xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx 00 gennaio 2013 n 6 e s.m.i.”;
VISTO il D.P.Reg. n. 2518 del 08/06/2020 con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura, dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea al Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxxxxxx in esecuzione della deliberazione di Giunta Regionale n. 200 del 28 maggio 2020;
VISTO il D.D.G. n. 1407 del 4 luglio 2019 con il quale è stato conferito al xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxx l'incarico di Dirigente del Servizio 13 “Ispettorato dell'Agricoltura di Siracusa”; VISTO il D.D.G. n.562 del 23 febbraio 2022 ed il successivo n.1362 del 06/04/2022 con il
quale è stato conferito al xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxx l'incarico di Dirigente del Servizio
13 (Ispettorato dell’Agricoltura di Siracusa) presso il Dipartimento Regionale dell'Agricoltura;
VISTO il D.D.G. n.1362 del 6 aprile 2022 con il quale è stato prorogato al xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxx l'incarico di Dirigente del Servizio 13 (Ispettorato dell’Agricoltura di Siracusa) presso il Dipartimento Regionale dell'Agricoltura fino al 30 aprile 2022;
VISTO che con deliberazione 228 del 20 aprile 2022 la giunta regionale ha prorogato i contratti dirigenziali in essere fino al 1 giugno 2022 e comunque, fino all’entrata in vigore del nuovo Regolamento di riorganizzazione, dell’Amministrazione regionale;
VISTO l’art. 1, comma 16, lett. c) della legge 6 novembre 2012 n. 190 - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione;
VISTOil d.lgs. 14 marzo 2013 n.33 artt. 26 e 27 - Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni e ss.mm.ii..
VISTO l'art. 68 della L.R. 12/08/2014 n 21 così come modificato dall'art. 98 L.R. 7 maggio 2015 n 9;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) 2017/2393 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017 che modifica i regolamenti (UE) n 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
VISTO Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
VISTO Regolamento di esecuzione (UE) 2016/669 della Commissione del 28 aprile 2016 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 per quanto riguarda la modifica e il contenuto dei programmi di sviluppo rurale, la pubblicità di questi programmi e i tassi di conversione in unità di bestiame adulto;
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
VISTO il Regolamento di Esecuzione 2017/1242 della Commissione del 10 luglio 2017 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso dell’euro;
VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22 - Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità' delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020;
VISTO il Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea;
VISTO il Regolamento (UE) 2015/1588 del Consiglio del 13/07/2015 sull’applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea a determinate categorie di aiuto di Stato orizzontali;
VISTO il Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio del 13/07/2015 recante modalità di applicazione dell’art. 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis»;
VISTI i decreti legislativi 27/05/1999. n. 165 e 15 giugno 2000, n. 188 che attribuiscono all’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), con sede in Roma, la qualifica di
Organismo Pagatore delle disposizioni comunitarie a carico del FEAGA e del FEASR;
TENUTO CONTO che l’AGEA, nel rispetto dei regolamenti comunitari, assicura attraverso il portale SIAN la gestione delle misure del PSR e la raccolta delle informazioni relative agli aiuti erogati ai singoli beneficiari con il FEASR ;
XXXXXxx Xxxxxxxx CIPE 28 gennaio 2015, n. 10/2015 con cui è stata approvata la “Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014-2020 e relativo monitoraggio. Programmazione degli interventi complementari di cui all’articolo 1, comma 242, della legge n. 147/2013 previsti nell’accordo di partenariato 2014-2020”;
CONSIDERATO che al Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura è attribuita la qualifica di Autorità di Gestione del Programma medesimo;
VISTE le Decisioni comunitarie: C(2015) 8403 final del 24.11.2015, che approva la versione
1.5 del PSR Sicilia 2014-2020 e la relativa ripartizione annua del contributo totale dell’Unione Europea, C(2016) 8969 final del 20.12.2016, che approva la versione 2.1 del PSR Sicilia 2014-2020, C(2017) 7946 final del 27.11.2017 che approva la versione 3.1 del PSR Sicilia 2014-2020, C(2018) 615 final del 20.01.2018 che approva la versione 4.0 del PSR Sicilia 2014-2020, C (2018) 8342 final del 3 dicembre 2018 che approva la versione
5.0 del PSR Sicilia 2014-2020 ;
VISTA la Legge 16 gennaio 2003 n. 3 recante Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione ed in particolare l’art. 11 della medesima relativo al "Codice unico di progetto";
VISTA la delibera CIPE n. 143 del 27 dicembre 2002 che disciplina le modalità e le procedure per l’avvio a regime del sistema CUP in attuazione dell’art. 11 della legge 16 gennaio 2003
n. 3 “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione”;
VISTA la Legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”;
VISTO l'articolo 52 della Legge 24 dicembre 2012 n. 234, come sostituito dall'articolo 14 della Legge 29 luglio 2015 n. 115, che istituisce il “Registro Nazionale degli Aiuti di Stato”; VISTO in particolare il comma 7 del sopracitato articolo 52 che prevede che la trasmissione delle informazioni al Registro e l'interrogazione dello stesso costituiscono condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongono concessioni ed erogazioni degli
aiuti;
VISTO il decreto interministeriale 31 maggio 2017 n. 115 recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato;
VISTO il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura n. 2163 del 30/03/2016, registrato alla Corte dei Conti il 6/06/2016 Reg. 8 fg. 181 e il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n.15 dell’8/04/2016 - Parte Prima, con il quale sono state approvate le “Disposizioni Attuative e Procedurali per le misure di Sviluppo Rurale non connesse alla superficie o agli animali - parte generale” contenenti lo schema procedurale di riferimento per la presentazione, il trattamento e la gestione delle domande relative all’attuazione alle misure previste dal Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Sicilia per il periodo 2014/2020;
VISTO il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura n. 924 del 10/04/2017, registrato alla Corte dei Conti il 08/05/17, Reg. 3, fg. 274, e il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 23 del 01/06/17, con il quale sono state approvate le “Disposizioni attuative parte specifica della Operazione
6.4.a – regime de minimis” del PSR Sicilia 2014/2020 per il finanziamento delle iniziative presentate nell’ambito della suddetta Operazione ;
VISTO il bando relativo alla predetta Operazione 6.4.a – regime de minimis del PSR Sicilia 2014-2020, protocollato al n.22204 del 02/05/2017;
VISTO il D.D.G. n. 173 del 28/02/2019, con il quale sono state approvate le griglie di riduzione ed esclusione per la Operazione 6.4.a – regime de minimis del PSR 2014- 2020;
VISTO il D.D.G. n. 1747 del 09/08/2019, con il quale è stata approvata la graduatoria definitiva dei progetti presentati all’Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea in conformità alle Disposizioni Attuative e Procedurali per le misure di Sviluppo Rurale non connesse alla superficie o agli animali - parte generale, parte specifica e al Bando pubblico;
VISTO l’avviso pubblico terzo scorrimento graduatoria prot.69931 del 05/11/2021 di cui al DDG 1747 del 09/08/2019 e smi.
VISTA la domanda di sostegno n. 54250408918, rilasciata informaticamente sul portale SIAN in data 15/09/2017 e pervenuta in data 03/10/2017 prot. n.11647 a firma del Sig. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx nato a XXXXXXX il XXXXXXXXX, residente in XXXXXXXXXX Xxx XXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXX XXXXXXXXXXXXXX, nella qualità di titolare della medesima ditta P.IVA 01550950891, intesa ad ottenere la concessione di un contributo nella misura del 75% della spesa ammissibile, ai sensi della Operazione 6.4.a – regime de minimis, per le seguenti opere: costruzione bungalows, installazione impianto fotovoltaico, acquisto e installazione attrezzature per il risparmio idrico, impiantistica per l’azienda sita in x/xx Xxx Xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxx Xxxxxx xx Xxxx (XX);
VISTO il progetto allegato alla suddetta domanda di sostegno, a firma del tecnico Dott.Agr. Xxxxx Xxxxxxxxx per un importo complessivo di 279.445,81 euro e il relativo Piano di Sviluppo Aziendale;
VISTA la relazione di istruttoria datata 11/05/2022 a firma del Funzionario Xxxxxxx Xxxxxx, con la quale si esprime il parere che l’iniziativa è meritevole di essere assistita con il contributo richiesto e si propone l’approvazione del progetto allegato alla domanda di sostegno per l’importo di 266.666,66 euro, ivi comprese le spese generali;
CONSIDERATO che l’anzidetto progetto è corredato di ogni parere, nulla-osta, autorizzazione e concessione necessarie a consentire l’immediato avvio dei lavori (o l’attivazione delle procedure di affidamento dei lavori) e, a seguito delle risultanze istruttorie, compreso il completamento delle procedure informatiche sul sistema informativo SIAN, è meritevole di approvazione sotto il profilo tecnico ed economico per un importo di spesa di 266.666,66 euro, ivi comprese le spese generali, e un relativo contributo di euro 200.000,00 pari al 75% della spesa ammissibile;
VISTA la visura Aiuti
VISTA la visura in De Minimis dalla quale si evince che la ditta ha percepito un contributo di
€.20.012,07;
RITENUTO che per le sopraesposte considerazioni l’iniziativa predetta è meritevole di essere sostenuta ai sensi della Operazione 6.4.a – regime de minimis del PSR Sicilia 2014/2020 con un contributo di €. 200.000,00, pari al 75% della spesa ritenuta ammissibile di 239.983,72 euro cosi ridotto ridotto a €.179.987,78 per contributo in “De Minimis” percepito dalla ditta nel triennio precedente, comprensivo della quota FEASR nella misura del 60,50 %, nonché della quota statale nella misura del 27,65 % e della quota regionale nella misura del 11,85 %;
VISTO il d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n.136 e s.m.i.;
VISTE le istruzioni operative AGEA n 3/2018 relative alle modalità di acquisizione della documentazione antimafia in applicazione della Legge 17 ottobre 2017, n. 161 “Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni”;
VISTO il D.P.C.M. n. 193/2014 “Regolamento recante disposizioni concernenti le modalità di funzionamento, accesso, consultazione e collegamento con il CED, di cui all'articolo 8 della L. n. 121/1981, della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, istituita ai sensi dell'articolo 96 del d.lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.;
VISTA la dichiarazione della Ditta resa in data 13/04/2022 prot.7892 del 14/04/2022 a firma del Sig. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx dalla quale non risulta altresì pendente procedimento per le misure di prevenzione previste dal D.lgs. n. 159/2011 e che non sussistono cause di divieto, di sospensione o di decadenza ai sensi dell'art.67 del D.lgs. n 159/2011;
VISTA la richiesta di informazione antimafia (PR-RG-UTG-INGRESSO N. 0026843 del 21/04/2022) alla Banca Dati Nazionale Unica Della Documentazione Antimafia (BDNA), per la ditta Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx con sede in Rosolini (SR);
CONSIDERATO che, l’art.92 del d.lgs. n.159/2011 prevede che il Prefetto rilasci l’informazione antimafia interdittiva entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta e che dopo il predetto termine, l’Amministrazione può procedere anche in assenza dell’informazione antimafia e in tal caso il contributo può essere concesso sotto condizione risolutiva;
VISTA la nota a firma del Sig. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, acquisita al protocollo n. 7892 del 14/04/2022, chiede l’emissione del provvedimento di concessione del sostegno sotto condizione risolutiva, impegnandosi a restituire le eventuali somme non spettanti a seguito di comunicazione della Prefettura;
RITENUTO pertanto che, in attesa di acquisire da parte della Prefettura le informazioni di cui all’art. 92 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., si possa procedere all’emissione dei provvedimenti di concessione del sostegno sotto condizione risolutiva a favore della summenzionata ditta;
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 8 del decreto interministeriale 31 maggio 2017 n. 115 ciascun regime di aiuti è identificato nel Registro Nazionale Aiuti da uno specifico codice identificativo
«Codice Aiuto RNA - CAR» e che al regime di aiuto previsto dalla Operazione 6.4.a –
regime de minimis è stato attribuito il codice RNA-CAR : 1583 ;
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 9 del decreto interministeriale 31 maggio 2017 n. 115 ciascun aiuto individuale è identificato nel Registro Nazionale Aiuti attraverso l'attribuzione di uno specifico codice identificativo «Codice Concessione RNA – COR»;
CONSIDERATO che ai sensi dello stesso art. 9 del decreto interministeriale 31 maggio 2017
n.115 i provvedimenti di concessione degli aiuti individuali devono indicare espressamente l'avvenuto inserimento delle informazioni nel Registro nazionale aiuti e l'avvenuta interrogazione dello stesso, riportando l'esplicita indicazione del «Codice Concessione RNA - COR» e degli eventuali «Codici Variazione Concessione RNA – COVAR»;
VISTO il Patto d'integrità stipulato tra il Dipartimento dell'Agricoltura nella persona del Dirigente del Servizio 13 xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxx e il Sig. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx in data 16/06/2022 P.IVA 01550950891;
FATTI SALVI i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge e senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi;
A termini delle vigenti disposizioni
DECRETA
Art.1 (Approvazione progetto)
E’ approvato, ai fini dell’intervento finanziario previsto dalla Operazione 6.4.a – regime de minimis del PSR Sicilia 2014/2020, il progetto esecutivo di cui alla domanda di sostegno rilasciata informaticamente sul portale SIAN con il n. 54250408918 concernente le opere e gli acquisti indicati ritenuti ammissibili, conformemente a quanto indicato nelle premesse, per la spesa complessiva di 239.983,72 euro, ivi comprese le spese generali, così suddivise per tipologia d’intervento:
Realizzazione bungalows | euro | 175.437,19 |
Aquisto attrez.Macch.Xxxxxx e corredi | euro | 24.363,11 |
Imp.risparmio idrico energetico da fonti rinnovabili | euro | 32.514,31 |
Spese generali | euro | 7.669,11 |
Totale complessivo | euro | 276.344,15 |
CHE SI RIDUCE PER EFFETTO DEL LIMITE MASSIMO IN DE MINIMIS | euro | 266.666,66 |
RIDOTTO DI EURO 20.012,07 PER SOMME GIA PERCEPITE IN “DE MINIMIS” | euro | 239.983,72 |
Al progetto approvato è stato attribuito il seguente CUP G89I22000380007
All'aiuto individuale è stato attribuito dal Registro Nazionale Aiuti, il codice concessione RNA-COR 8923808
Art.2 (Concessione sostegno)
La ditta Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, CUAA XXXXXXXXXXXXXX, P.IVA 01550950891 di seguito indicata anche come “beneficiario”, con sede legale in Rosolini (SR), è ammessa ad usufruire di un contributo in conto capitale di179.987,92 euro, in conformità al Reg. (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» pubblicato nella GUUE L 352 del 24 dicembre 2013, corrispondente al 75% della spesa ritenuta ammissibile, così suddiviso per tipologia d’intervento:
Tipologia d’intervento | Spesa ammessa (euro) | % contributo | Contributo (euro) |
Realizzazione bungalows | 175.437,19 | 75 | 131.577,89 |
Aquisto attrez.Macch.Xxxxxx e corredi | 24.363,11 | 75 | 18.272,33 |
Imp.risparmio idrico energetico da fonti rinnovabili | 32.514,31 | 75 | 24.385,73 |
Spese generali | 7.669,11 | 75 | 5.751,83 |
Totale complessivo | 276.344,15 | 75 | 207.258,11 |
Che si riduce per effetto del limite massimo concedibile in “De Minimis” | 266.666,66 | 75 | 200.000,00 |
Poichè la ditta nel triennio ha già percepito aiuti in “De Minimis” il contributo si riduce fino al massimo concedibile | 239.983,72 | 75 | 179.987,78 |
SI PRECISA CHE LA DIFFERENZA DELLA SOMMA TRA LA SPESA AMMESSA E QUELLA RICONOSCIUTA A SEGUITO DELLA RIDUZIONE PARI A €.36.360,43 è A TOTALE CARICO DELLA DITTA RICHIEDENTE.
Il contributo di cui sopra è comprensivo della quota FEASR nella misura del 60,50 % pari ad euro 108.892,61 nonché della quota statale nella misura del 27,65 % pari ad euro 49.766,62 e della quota regionale nella misura del 11,85 % pari ad euro 21.328,55. Quest'ultima graverà sul capitolo di spesa 543910 del bilancio regionale.
Il contributo è concesso sotto condizione risolutiva nel rispetto delle disposizioni del
d.lgs.159/2011 e succ. mod. E int…
Art.3
(Termine esecuzione attività e proroghe)
Il termine ultimo di esecuzione delle attività è fissato in 24 mesi dalla data di notifica del presente decreto.
Nel caso in cui tale termine non venga rispettato, l’Amministrazione potrà procedere alla revoca del contributo.
Non potranno essere concesse proroghe se non quelle consentite dai casi di forza maggiore previsti dall’articolo 2 del regolamento (UE) n. 1306/2013 .
La proroga, se sussistono le condizioni, può essere concessa per un periodo non superiore a 6 (sei) mesi.
Art. 4 (Domande di pagamento)
Le domande di pagamento per la richiesta dell’anticipazione, dell’acconto per stati d’avanzamento in corso d’opera e del saldo finale dovranno essere presentate e rilasciate informaticamente attraverso il portale SIAN (xxx.xxxx.xx), tramite il Centro di Assistenza Agricola (CAA) che detiene il fascicolo aziendale, oppure tramite un professionista cui la Ditta abbia dato delega alla presentazione della domanda di pagamento.
Le domande di pagamento informatiche, così come restituite dal sistema, devono essere presentate in forma cartacea, complete degli allegati, in duplice copia di cui una in originale, secondo le modalità previste dalle “Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alle superficie o agli animali- parte generale” e dalle “Disposizioni attuative – parte specifica della Operazione 6.4.a – regime de minimis.
Art. 5 (Anticipazione sostegno)
In base agli artt. 45 e 63 del Reg.(UE) n. 1305/2013, i beneficiari del sostegno agli investimenti possono richiedere il versamento di un anticipo non superiore al 50% del sostegno pubblico per l'investimento. E’ data facoltà alla ditta di richiedere un’anticipazione
sul contributo e l’ammontare di tale anticipo non può superare il 50% del contributo pubblico spettante per l’investimento stesso, salvo eventuali modifiche del sostegno pubblico relativo all’investimento.
L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla presentazione di una fideiussione bancaria o di una polizza assicurativa o di una garanzia equivalente di importo pari al 100% dell’anticipo concesso.
Le garanzie fideiussorie dovranno essere stipulate con istituti bancari o con imprese di assicurazione iscritte all’albo delle imprese detenuto dall’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS).
A tal fine la Ditta dovrà presentare apposita domanda di pagamento secondo le procedure previste da AGEA.
In applicazione del paragrafo 2 dell’articolo 63 del Reg. n. 1305/2013 l’Organismo Pagatore (AGEA), sulla base delle autorizzazioni predisposte dalla Regione, può procedere allo svincolo della garanzia fideiussoria qualora sia accertato che l’importo delle spese effettivamente sostenute, corrispondenti al sostegno pubblico concesso per l’investimento, superi l’importo dell’anticipo erogato.
Xxx si debba recuperare in parte o integralmente l’anticipo, si procederà a recuperare anche i relativi interessi.
Art. 6
(Stato di avanzamento lavori)
L’erogazione del contributo potrà essere effettuata in acconto, per stati d’avanzamento in corso d’opera e successivo saldo finale, oppure direttamente a saldo finale a conclusione delle spese previste dal progetto approvato.
Per le operazioni la cui spesa ammessa è inferiore o uguale a 100.000 euro, il beneficiario può richiedere l’erogazione di un unico acconto, il cui importo, sommato all'eventuale anticipazione erogata, non può superare il 90% del contributo concesso.
Per le operazioni la cui spesa ammessa è superiore a 100.000,00 euro, il beneficiario può richiedere l’erogazione di più acconti, il cui importo, sommato all’eventuale anticipazione erogata, non può complessivamente superare il 90% del contributo concesso.
La domanda di pagamento in forma cartacea dovrà essere corredata dalla documentazione prevista al punto 3.3 delle “Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alle superficie o agli animali- parte generale”.
Art. 7 (Saldo)
Il pagamento del saldo finale può essere effettuato in funzione della spesa sostenuta per la realizzazione delle attività comprovata da fatture, da documenti probatori e documenti aventi forza probatoria equivalente. Alla domanda di pagamento dovrà essere allegata la documentazione prevista al punto 3.4 delle “Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alle superficie o agli animali- parte generale”.
La domanda di pagamento del saldo finale deve essere presentata e rilasciata da parte della Ditta sul portale SIAN entro e non oltre i 60 giorni successivi ai termini indicati all’art. 3 per la realizzazione delle attività.
La domanda di pagamento su supporto cartaceo, corredata della suddetta documentazione tecnica, dovrà essere inoltrata all’ Ispettorato dell’Agricoltura di Siracusa entro 10 giorni dalla data di rilascio informatico.
Il mancato rispetto dei termini stabiliti, qualora non adeguatamente motivato, comporta l’avvio delle procedure di verifica e l’eventuale revoca totale o parziale del contributo.
In caso di parziale realizzazione dell'iniziativa progettuale approvata dovrà essere garantita la funzionalità dei lavori e delle opere realizzate nonché degli acquisti e delle forniture effettuate. Qualora sia riscontrato che i lavori eseguiti non siano un lotto funzionale sono avviate le procedure per la pronuncia della decadenza totale e la revoca della concessione del contributo, nonché per l’eventuale restituzione delle somme eventualmente già erogate a titolo di anticipo o acconto.
Art. 8
(Obblighi e prescrizioni generali)
La Ditta è tenuta ad osservare i seguenti obblighi:
- tenuta di un apposito conto corrente bancario dedicato ai movimenti finanziari, effettuati dalla data di notifica del presente decreto, relativi alla realizzazione dell’iniziativa per la quale è stato concesso il sostegno , sul quale sarà verificabile la tracciabilità delle operazioni riferite alla medesima iniziativa;
- non alienare e non mutare la destinazione di un bene o porzione di bene nei 5 (cinque) anni successivi al pagamento finale al beneficiario.
Il mancato rispetto dei vincoli di cui sopra comporta l’avvio del procedimento per la pronunzia della decadenza totale dai contributi e la revoca degli stessi, nonché il recupero delle somme già erogate, oltre ad eventuali danni;
- dare adeguata pubblicità del sostegno ottenuto dal FEASR, secondo le indicazioni riportate nel punto 2 dell’Allegato III del Reg. 808/2014 come modificato dal Regolamento (UE) 2016/669 del 28 aprile 2016. I cartelloni, poster, le targhe e i siti WEB devono recare una descrizione del progetto/intervento, devono fare riferimento al sostegno da parte del FEASR e devono riportare l'emblema dell'Unione Europea.
- effettuare il pagamento delle spese inerenti il progetto approvato esclusivamente con le modalità previste” dalle Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alle superficie o agli animali- parte generale”; Inoltre ai fini della rendicontazione delle spese effettuate sul PSR Sicilia 2014/2020 e conseguentemente dell'ammissibilità delle spese sostenute, come comunicato con l’avviso pubblico 66097 del 17/12/2020, non saranno ritenute ammissibili tutte le fatture elettroniche emesse a valere sulle Misure/Sottomisure/Operazione del Programma, che non riportano nel campo causale o in altra parte la dicitura “PSR Sicilia Operazione 6.4 A de minimis, bando del 2017, CUP G89I22000380007”.
L’avviso pubblico prot. 66097 del 17/12/2020, integra e modifica parzialmente l’avviso prot. 11381 del 05/03/2020 e l’avviso del 31/05/2019.
- Tutte le fatture, inoltre, dovranno riportare la descrizione analitica dell’oggetto della fornitura, le quantità, il prezzo unitario, il numero di matricola e/o telaio per le macchine e attrezzature (in caso contrario il fornitore deve produrre apposita dichiarazione).
- fornire all’Amministrazione regionale tutti i dati e le informazioni necessarie a consentire l’implementazione del sistema di monitoraggio regionale e la predisposizione di relazioni periodiche alla Commissione, ad eccezione di quelli rilevabili dalle domande di sostegno e di pagamento.
Art. 9
(Obblighi e prescrizioni specifiche)
Il beneficiario oltre a quanto previsto al precedente art. 8 è tenuto ad osservare i seguenti obblighi e prescrizioni:
- comunicare agli Uffici competenti dell’Amministrazione eventuali fatti e/o circostanze che influenzano la funzionalità e la finalità dell’investimento;
- rispetto di non alienabilità e vincolo di destinazione di 5 anni, ai sensi del regolamento (UE) n. 1303/201; in particolate gli interventi agrituristici finanziati sono sottoposti al vincolo di destinazione di cui all’ art. 34 della legge regionale n. 25 del 24/11/2011. Gli investimenti fissi hanno un vincolo di 5 anni dall’ultimo pagamento al beneficiario, così come gli investimenti mobili e le attrezzature. Il relativo atto di vincolo registrato dovrà essere prodotto prima della liquidazione finale e trascritto, per i beni immobili, presso la Conservatoria dei registri immobiliari;
- produrre all’Amministrazione, entro otto mesi dalla data dell’accertamento finale dell’avvenuta regolare esecuzione delle opere e/o lavori, l’accettazione, da parte del Comune competente, della segnalazione certificata di inizio attività agrituristica / agricoltura sociale o dell’autorizzazione comunale all’esercizio dell’attività agrituristica; per i restanti interventi ammissibili previsti dalle i Disposizioni dalla Operazione 6.4.a – regime de minimis produrre all’Amministrazione, entro otto mesi dalla data dell’accertamento finale dell’avvenuta regolare esecuzione delle opere e/o lavori, idonea documentazione attestante l’avvenuto avviamento delle attività di progetto;
- per le attività didattiche, conseguire l’accreditamento regionale di cui al Decreto n. 4129 del 29/06/15 pubblicato in GURS n. 30 del 24/07/15 entro otto mesi dalla data dell’accertamento finale dell’avvenuta regolare esecuzione delle opere e/o lavori;
- mantenere i requisiti e le condizioni oggettive, che hanno determinato l’attribuzione del punteggio, sino alla completa realizzazione dell’intervento finanziato, pena la revoca del finanziamento, fatte salve le cause di forza maggiore.
Art.10 (Ammissibilità delle spese)
Sono ammissibili le spese sostenute nel rispetto delle condizioni previste dal paragrafo 6 delle “Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alle superficie o agli animali” e dal paragrafo 6 delle “Disposizioni attuative parte specifica della Operazione 6.4.a – regime de minimis” e di quelle previste nel presente decreto.
Art. 11 (Varianti)
Le eventuali variazioni al progetto approvato dovranno essere autorizzate dall’Amministrazione regionale, previa presentazione di apposita istanza corredata della necessaria documentazione, pena la revoca del finanziamento, così come previsto dal paragrafo 5.7 delle “Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alle superficie o agli animali – parte generale” .
Le varianti dovranno essere conformi , oltre che a quanto previsto dal predetto paragrafo 5.7, anche a quanto indicato al paragrafo 6 delle “Disposizioni attuative parte specifica della Operazione 6.4.a – regime de minimis”.
La variante non può comportare l’aumento dell’importo ammesso a finanziamento, pertanto eventuali maggiori oneri rispetto alla spesa ammessa rimangono a carico della ditta.
La variante non può comportare una riduzione dell’importo ammissibile a finanziamento superiore al 50% dell’importo di progetto.
Per quanto concerne la variazione della percentuale massima ammessa in diminuzione sull'importo concesso è quella riportata nella disposizione dell’AdG n. 20481 del 18/05/2020 e a quanto modificato dal DDG 1978 del 26/06/2020 pubblicato nel sito istituzionale del Dipartimento Regionale dell’Agricoltura e nel sito del PSR Sicilia.
Art. 12 (Controlli)
Le domande di pagamento sono sottoposte ai controlli di cui agli artt. 48 - 49 e 52 del Reg. 809/2014, come modificato dal Regolamento 2017/1242 del 10 luglio 2017; in particolare verranno effettuati controlli amministrativi, in loco ed ex post.
I controlli amministrativi riguarderanno:
- la veridicità della spesa oggetto di domanda;
- la conformità degli investimenti realizzati con quelli previsti dall’iniziativa approvata;
- la rispondenza dei documenti giustificativi delle spese con le attività realizzate o con le forniture di beni e servizi dichiarate.
Per le domande di pagamento di anticipo verrà verificata la validità e la veridicità della polizza fideiussoria.
Per le domande di pagamento di stato d’avanzamento verrà effettuata la verifica della documentazione fiscale presentata e la congruità delle spese dichiarate rispetto allo stato di avanzamento delle attività; l’Amministrazione regionale si riserva di effettuare visite sul luogo ove vengono realizzati gli interventi, per la verifica dello stato effettivo di realizzazione delle attività.
Per le domande di pagamento di saldo finale i controlli riguarderanno:
- la verifica della documentazione fiscale presentata e della congruità delle spese effettivamente sostenute rispetto alle quali è possibile erogare il saldo del contributo;
- l’effettuazione di una visita in situ per la verifica dell’effettiva realizzazione delle attività o dei lavori per i quali si richiede il saldo;
- l’acquisizione della documentazione tecnica necessaria.
I controlli in loco verranno effettuati, in conformità a quanto previsto dagli artt. 49 e 50 del Reg. 809/2014 come modificato dal Regolamento (UE) 2017/1242 del 10 luglio 2017, su un campione di domande selezionato dall’Organismo Pagatore (AGEA).
I controlli ex post, che verranno eseguiti dopo il pagamento finale su un campione selezionato dall’Organismo Pagatore (AGEA), sono volti a verificare il rispetto degli impegni contemplati dall’articolo 71 del regolamento (UE) n. 1303/2013 o descritti nel programma di sviluppo rurale e/o nelle disposizioni attuative.
L'Amministrazione regionale si riserva di effettuare inoltre controlli di veridicità sulle dichiarazioni rese dal beneficiario, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.
Art. 13 (Riduzioni, esclusioni)
Fatta salva l'applicazione dell'art. 63 del regolamento (UE) n 809/2014 se nel corso dei controlli verranno rilevate difformità, infrazioni o anomalie, tali da comportare il mancato rispetto degli impegni, si applicheranno le riduzioni e/o esclusioni previste dal D.M.18 gennaio 2018 “Disciplina del regolamento di condizionalità, ai sensi del regolamento UE n. 1306/2013 delle riduzioni ed esclusione per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale” pubblicato sulla GURI n. 80 del 6 aprile 2018,
oltre che dalle griglie delle sanzioni specifiche della Operazione 6.4.a – regime de xxxxxxx , approvate con D.D.G. n. 173 del 28/02/2019.
Inoltre, ai sensi dell’art. 17 del D.M. 18 gennaio 2018, qualora si accerti che il beneficiario ha presentato prove false per ricevere il sostegno oppure ha omesso per negligenza di fornire le necessarie informazioni, detto sostegno è rifiutato o recuperato integralmente. Il beneficiario è altresì escluso dalla stessa misura o tipologia di operazione per l’anno civile dell’accertamento e per l’anno civile successivo.
In caso di dichiarazioni mendaci si applicheranno gli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445.
Art. 14
(Trasferimento impegni e cambio beneficiario)
Nel caso in cui il beneficiario ceda totalmente o parzialmente la sua azienda ad un altro soggetto, nel periodo del rispetto degli impegni, quest’ultimo può subentrare nell’impegno purché sia in possesso almeno dei requisiti di accesso e quelli di valutazione ai fini della graduatoria.
Qualora il subentrante non dimostri il possesso dei requisiti di ammissibilità o non intenda assumersi gli impegni del cedente, viene avviata nei confronti di quest’ultimo la procedura di revoca e recupero delle somme erogate.
Il beneficiario è tenuto a notificare all’Amministrazione regionale le variazioni intervenute entro 90 giorni continuativi dal perfezionamento della transazione.
Art. 15 (Responsabilità verso terzi)
Il beneficiario del contributo è l’unico responsabile di qualunque danno che, in conseguenza dell’esecuzione e dell’esercizio dell’iniziativa, venga eventualmente arrecato a persone e/o a beni pubblici e privati, restando l’Amministrazione regionale indenne da qualsiasi responsabilità, azione o molestia.
Art. 16 (Disposizioni finali)
Per quanto non previsto dagli articoli precedenti si applicano le norme comunitarie e nazionali, nonché le disposizioni regionali citate in premessa al presente decreto.
Art. 17 (Pubblicazione)
Il presente decreto sarà pubblicato sul sito internet della Regione Siciliana ai sensi dell'art.68 della L.R. 12/08/2014 n 21 così come modificato dall'art. 98 L.R. 7 maggio 2015 n 9 .
Inoltre, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di pubblicazione on line previsto dal d.lgs. 14 marzo 2013 n.33 artt. 26 e 27 e ss.mm.ii., tutti gli elementi identificativi del provvedimento di concessione verranno trasmessi al responsabile della pubblicazione.
Siracusa, 15/06/2022
Il Dirigente della X.X. X00.00 Dott. Xxxxxxxxxx Xxxx
Il Dirigente del Servizio 13
Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxx
Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D. Lgs n. 39/1993