CITTA’ di CASERTA
L’Assessore ai Lavori Pubblici
CITTA’ di CASERTA
III Settore Attività Produtive e Turismo
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA E LA GESTIONE DELLE SPONSORIZZAZIONI
(Approvato con delibera di C.C. n. 19 del 25.02.2003)
I N D I C E :
Art. 1 - Finalità
Art. 2 - Contenuti delle sponsorizzazioni e destinatari Art. 3 - Definizioni
Art. 4 - Procedura di sponsorizzazione e scelta dello sponsor Art. 6 - Contratto di sponsorizzazione
Art. 7 - Utilizzo dei risparmi di spesa derivanti dalle sponsorizzazioni Art. 8 - Diritto di rifiuto delle sponsorizzazioni
Art. 9 - Trattamento dei dati personali Art. 10 - Aspetti fiscali
Art. 11 - Verifiche e controlli Art. 12 - Riserva organizzativa
Art. 1 - Finalità
1. Il presente regolamento disciplina le attività di sponsorizzazione in attuazione delle disposizioni contenute nell art. 43 della legge 449/97, dell'art. 11 9 del D.lgs. 267/2000 dell'art. 15, comma 1, lett. d) del Ccnl del 1 aprile 1999, come sostituito dall'art. 4 comma 4, del Ccnl del 5 ottobre 2001 (e dell'art. 26, comma 1, lett. b) del Ccnl del 23 dicembre 1999 per l'arca della dirigenza).
2. Le iniziative di sponsorizzazione devono tendere a favorire l'innovazione dell'organizzazione e a realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi istituzionali.
Art. 2 - Contenuti delle sponsorizzazioni e destinatari
1. I contratti di sponsorizzazione possono essere conclusi con soggetti privati e associazioni senza fini di lucro, per realizzare o acquisire a titolo gratuito interventi, servizi, prestazioni, beni o attività inseriti nei programmi di spesa ordinari con finanziamento a carico del bilancio dell'ente; il risultato della sponsorizzazione si concretizza nella realizzazione sia di un'economia di bilancio totale o parziale, rispetto alla previsione di spesa, in relazione alla totale o parziale acquisizione, senza oneri per l'ente, del previsto risultato da parte dello sponsor, sia in una maggiore entrata.
Art. 3 - Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende:
a) per “contratto di sponsorizzazione": un contratto mediante il quale il Comune(sponsee) offre, nell'ambito delle proprie iniziative, ad un terzo (sponsor), che si obbliga a fornire una predeterminata prestazione, la possibilità di publicizzare la propria ragione sociale in appositi e predefiniti spazi pubblicitari;
b) per "sponsorizzazione": ogni contributo in beni, servizi, prestazioni o interventi provenienti da terzi, a titolo gratuito, allo scopo di promuovere la propria ragione sociale;
c) per "sponsor": il soggetto privato che intende stipulare un contratto di sponsorizzazione;
d) per “spazio pubblicitario”: lo spazio fisico o il supporto di veicolazione delle informazioni di volta in volta messe a disposizione dal comune per la pubblicità dello sponsor.
Art. 4 - Procedura di sponsorizzazione e scelta dello sponsor
1. La scelta dello sponsor è effettuata, a seconda che l’importo rimane al di sotto o al di sopra della soglia comunitaria, attraverso le procedure previste rispettivamente dal “Regolamento Comunale per l’acquisizione di beni di valore inferiore alla soglia comunitaria” approvato con delibera di C.C. n. 22 del 01.08.02 e dalla normativa comunitaria.
2. All'avviso di sponsorizzazione è data pubblicità mediante, pubblicazione all'albo pretorio, inserimento nel sito internet del comune, invio alle
associazioni di categoria, manifesti e/o in altre forme ritenute di volta in volta più convenienti per una maggiore conoscenza e partecipazione.
3. L’avviso deve contenere, in particolare, i seguenti dati:
a) l'oggetto della sponsorizzazione e i conseguenti obblighi dello sponsor, secondo i contenuti dello specifico "capitolato ... (o progetto di sponsorizzazione).";
b) l'esatta determinazione dell'offerta per lo spazio pubblicitario;
c) le modalità e i termini di presentazione dell'offerta di sponsorizzazione.
4. L’offerta deve essere presentata in forma scritta e, di regola, indica:
a) il bene, il servizio, l'attività o la prestazione che si intende sponsorizzare;
b) l'accettazione delle condizioni previste nel capitolato.
5. L’offerta deve essere accompagnata dalle seguenti autocertificazioni attestanti:
a) per le persone fisiche:
□ l'inesistenza delle condizioni a contrattare con la pubblica amministrazione, di cui agli artt. 120 e seguenti della legge
24.11.198 1, n. 689, e di ogni altra situazione considerata dalla legge pregiudizievole o limitativa della capacità contrattuale;
□ l'inesistenza di impedimenti derivanti dalla sottoposizione a misure cautelari antimafia;
□ l'inesistenza di procedure concorsuali o fallimentari (solo se imprese);
□ la non appartenenza ad organizzazioni di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa.
b) per le persone giuridiche:
□ oltre alle autocertificazioni sopra elencate riferite ai soggetti muniti di potere di rappresentanza, deve essere attestato il nominativo del legale rappresentante o dei legali rappresentanti.
6. L’offerta deve, inoltre, contenere l'impegno ad assumere tutte le responsabilità e gli adempimenti inerenti e conseguenti al messaggio pubblicitario e alle relative autorizzazioni.
7. Le offerte di sponsorizzazione sono valutate dal settore proponente nel rispetto dei criteri definiti nel capitolato.
8. Il contratto di sponsorizzazione è sottoscritto dallo sponsor e dal dirigente del settore proponente; con il contratto di sponsorizzazione viene anche autorizzata la utilizzazione dello "spazio pubblicitario" espressamente indicato nel capitolato.
Art. 5 - lndividuazione delle iniziative di sponsorizzazione
I. Le iniziative di sponsorizzazione vengono prioritariamente individuate nell'ambito degli obiettivi dei Peg assegnati al dirigente nell’ambito di prestazioni non rientranti tra i servizi pubblici essenziali o non espletate a garanzia di diritti fondamentali, per le quali8prestazioni) richiedere un contributo da parte dell’utente e l’ammontare del contributo stesso. In alternativa, nel corso dell'anno, la giunta comunale può formulare indirizzi specifici al dirigente per l’attivazione di iniziative di sponsorizzazione in base alla presente regolamentazione.
2. Il ricorso alle iniziative di sponsorizzazione può riguardare tutte le iniziative, i prodotti, i beni, i servizi e le prestazioni previsti a carico del bilancio dell'ente nei capitoli di spesa ordinaria non rientranti tra i servizi pubblici essenziali.
Art. 6 - Contratto di sponsorizzazione
1. La gestione della sponsorizzazione viene regolata mediante sottoscrizione di un apposito contratto nel quale sono, in particolare, stabiliti:
a) il diritto dello sponsor all'utilizzazione dello spazio pubblicitario;
b) la durata del contratto di sponsorizzazione;
c) gli obblighi assunti a carico dello sponsor ;
d) le clausole di tutela rispetto alle eventuali inadempienze.
Art. 7 - Utilizzo dei proventi delle sponsorizzazioni
1. I proventi delle sponsorizzazioni, che si realizzano sia attraverso una minore spesa che una maggiore entrata, sono finalizzati al perseguimento di interessi pubblici ed a migliorare la qualità dei servizi prestati.
2. L’utilizzo di tali proventi è subordinato all’approvazione di apposito progetto da parte della giunta comunale, su proposta del dirigente interessato alla realizzazione del progetto stesso.
3. Le somme previste nei capitoli interessati alla sponsorizzazione che risultano non utilizzate a segui- to della stipula del relativo contratto, sono considera- te risparmi di spesa.
4. I risparmi di spesa di cui al comma 1 possono essere utilizzate per le seguenti finalità:
a) nella misura del 30% sono destinate all'implementazione del fondo per lo sviluppo delle risorse umane e per la produttività di cui all'art. 15 del Ccnl del 1° aprile 1999;
b) nella misura del 15% sono destinate all'implementazione del fondo di retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti;
c) la restante quota del 55% costituisce economia di bilancio;
d) le percentuali di cui alle lettere precedenti hanno valore transitorio nella fase sperimentale, che resta fissata per un periodo di 12 mesi dalla data di approvazione del presente regolamento.
Art. 8 - Diritto di rifiuto delle sponsorizzazioni
1. L’amministrazione comunale, a suo insindacabile giudizio, si riserva di rifiutare qualsiasi sponsorizzazione qualora:
a) ritenga che possa derivare un conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata;
b) ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o alle proprie iniziative;
c) la reputi inaccettabile per motivi di inopportunità generale.
2. Sono in ogni caso escluse le sponsorizzazioni riguardanti:
a) propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;
b) pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, prodotti alcolici, materiale pornografico o a sfondo sessuale;
c) messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia.
Art. 9 - Trattamento dei dati personali
1. I dati personali raccolti in applicazione del presente regolamento saranno trattati esclusivamente per le finalità dallo stesso previste.
2. I singoli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti loro riconosciuti dall'art. 13 della legge 31 dicembre 1996, n. 665 e successive modificazioni.
3. Titolare del trattamento dei dati è il comune di Caserta in persona del suo sindaco pro-tempore, che può nominare uno o più responsabili del trattamento in conformità alla legge citata.
4. I dati sono trattati in conformità alle nonne vigenti, dagli addetti agli uffici comunali tenuti all'applicazione del presente regolamento.
5. 1 dati possono essere oggetto di comunicazione e/o diffusione a soggetti pubblici e privati in relazione alle finalità del regolamento.
Art. 10 - Aspetti fiscali
1. Il valore della fatturazione per la "sponsorizzazione" corrisponde all'importo della somma stanziata in bilancio per la specifica iniziativa; la fatturazione può coincidere con l'intero stanziamento o con una quota dello stesso, in relazione alla totale o parziale copertura, mediante sponsorizzazione, dei risultati del capitolo interessato.
2. Il valore della fatturazione correlata alla promozione dell'immagine dello sponsor ("spazio pubblicitario") è pari all'importo specificato al comma 1.
Art. 11 - Verifiche e controlli
1. Le "sponsorizzazioni" sono soggette a periodiche verifiche da parte del servizio comunale competente per materia, al fine di accertare la correttezza degli adempimenti convenuti, per i contenuti tecnici, quantitativi e qualitativi. A tal fine con cadenza semestrale i servizi trasmetteranno l’esito della verifica all’Assessore competente che provvederà a rimetterlo al Sindaco per il successivo esame da parte della Giunta.
2. Le difformità emerse in sede di verifica devono essere tempestivamente notificate allo sponsor; la notifica e l'eventuale diffida producono gli effetti previsti nel contratto di sponsorizzazione.
Art. 12 - Riserva organizzativa
1. La gestione delle sponsorizzazioni è effettuata direttamente dall'amministrazione comunale secondo la disciplina del presente regolamento.
2. E’tuttavia facoltà del comune, qualora lo ritenga più conveniente sotto il profilo organizzativo, economico e funzionale, affidare in convenzione l'incarico per il reperimento delle sponsorizzazioni ad agenzie specializzate nel campo pubblicitario senza alcuna spesa a carico dell’ente.
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Redatto a cura dell’xxx. Xxxxxxxx Xxxxxx
N.B.
Le percentuali di cui all’art. 7 sono state stabilite dalla Delegazione Trattante in data 07.11.2002, verbale n. 8.