DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 novembre 2022, n. 1634
XXXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXX XXXXXXXXX 00 novembre 2022, n. 1634
Accordo di collaborazione con ASSET in materia di Trasporto Pubblico Locale. Variazione al bilancio di previsione 2022 e pluriennale 2022-2024, approvato con L.R. 52/2021 e al Documento Tecnico di accompagnamento al Bilancio gestionale 2022-2024, approvato con DGR 2/2022, ai sensi dell’art. 51, c. 2 del D. Lgs. 118/2011 e s.m.i.
L’Assessore ai Trasporti e Mobilità Sostenibile, dott.ssa Xxxx XXXXXXXXXXX, sulla base dell’istruttoria del funzionario Istruttore PO “Gestione, monitoraggio e controllo operativo dei contratti ferroviari e dell’offerta di trasporto”, confermata dal Dirigente della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Intermodalità, riferisce quanto segue.
Premesso che:
- Le politiche relative alla mobilità sono da sempre fulcro delle azioni di Regione Puglia e dell’attività della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Intermodalità: ciò riguarda sia il tema della gestione dei Contratti di Servizio ferroviari e automobilistici che il tema più generale di un riordino della normativa regionale di settore.
- Numerose sono le disposizioni che si sono susseguite negli anni e che hanno contribuito a generare problemi applicativi in fase di redazione e sottoscrizione dei nuovi Contratti di Servizio ferroviari, automobilistici e di gestione infrastrutture: basti citare a tale proposito la Legge regionale 31 ottobre 2002, n. 18 “Testo unico sulla disciplina del trasporto pubblico locale”, cui hanno fatto seguito il Regolamento (CE) 1370 del 23.10.2007 e ss. mm. e ii., la Legge n. 99 del 23.07.2009, art. 61, relativa alla possibilità, per le Autorità competenti all’aggiudicazione dei contratti di servizio in materia di trasporto pubblico locale, di avvalersi della procedura di affidamento diretto, dei contratti di servizio pubblico, il Decreto-Legge n. 179/2012, art. 34, comma 20, relativo all’obbligo di affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica “sulla base di apposita relazione…” e art. 34-octies “Riordino dei servizi automobilistici sostitutivi o integrativi dei servizi ferroviari di interesse regionale e locale”, l’art. 27 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito in Legge 21 giugno 2017, n. 96 “Misure sul trasporto pubblico locale”, il D.M. Trasporti 28 marzo 2018, n. 157 che, in attuazione dell’articolo 1, comma 84, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, definisce i costi standard per i servizi di trasporto pubblico regionale e locale e l’applicazione degli stessi.
- A tale corpus normativo si aggiunge l’art. 37 del Decreto-Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni, istitutiva dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART) e le numerose delibere dell’Autorità.
- Va inoltre rammentato che in adempimento dell’obbligo di cui all’art. 3-bis del decreto-legge n. 138/2011 convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, anche la Regione Puglia ha organizzato, attraverso la L.R. n. 24/2012, l’erogazione dei servizi di trasporto pubblico locale in Ambiti Territoriali Ottimali di estensione almeno provinciale.
- la L.R. n. 24/2012 regolamenta ed organizza, anche in conformità alla disciplina nazionale citata innanzi, lo svolgimento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica tra cui i servizi di trasporto pubblico regionale e locale prevedendo che i medesimi siano organizzati ed erogati all’interno di Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) al fine di consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l’efficienza del servizio e, inoltre, che la programmazione e l’organizzazione dei servizi sia riservata all’Organo di Governo d’Ambito, nel rispetto delle prerogative assegnate alla Regione.
Considerato che:
- con Deliberazione n. 917 del 27.06.2022, la Giunta Regionale, rilevata l’oggettiva difficoltà, da parte delle Province pugliesi, a portare a compimento gli iter di gara per l’individuazione e l’affidamento ai nuovi soggetti gestori del Trasporto Pubblico Locale automobilistico negli ATO delle Province e della Città Metropolitana di Bari, ha fornito indirizzo alla Sezione Trasporto Pubblico Locale e Intermodalità di avvalersi
della facoltà di cui all’art. 24 comma 5-bis del D.L. n. 4/2022 (introdotto dalla Legge 28 marzo 2022 n. 25 di conversione con modifiche del citato Decreto Legge), disponendo la proroga dei contratti regionali di servizio di trasporto automobilistico e di trasporto automobilistico sostitutivo/integrativo ferroviario, a decorrere dalla data di scadenza degli stessi e sino al termine massimo del 31.12.2026, sulla base dei presupposti e delle condizioni previste dalla stessa norma:
a) vincolo da parte dei soggetti gestori ad effettuare significativi investimenti in autofinanziamento anche parziale e sulla base di Piano Economico-Finanziario rispettoso delle disposizioni e delle misure regolatorie vigenti;
b) previsione degli investimenti anche in esecuzione o ad integrazione degli interventi afferenti al PNRR o di altri strumenti finanziari, orientati alla sostenibilità ambientale e al miglioramento dei servizi di trasporto dei passeggeri;
c) che tali investimenti abbiano un periodo di ammortamento superiore rispetto alla scadenza dell’affidamento;
- con la medesima deliberazione è stato fornito indirizzo agli Enti Locali competenti, di valutare l’avvio delle opportune determinazioni tese a disporre la proroga, verificandone i presupposti e le condizioni di cui al comma 5-bis dell’art. 24 D.L. n. 4/2022, conv. con mod. Legge 28 marzo 2022 n. 25, degli affidamenti in atto e dei contratti di servizio automobilistico che abbiano scadenza antecedente al 31.12.2026;
- tali proroghe consentiranno alla Regione un’operazione di riordino della normativa di settore e, conseguentemente, l’avvio delle attività di affidamento dei servizi di trasporto attualmente in capo alle Province/Città metropolitana;
- oltre alle indicate necessità, risulta fondamentale l’avvio di un’attenta attività di monitoraggio degli investimenti che vedono la Sezione Trasporto Pubblico Locale e Intermodalità destinataria di oltre 500 milioni di euro finalizzati al rinnovo del parco rotabile su ferro e su gomma, anche in ottemperanza a tutte le iniziative finalizzate alla promozione e al miglioramento della qualità dell’aria con tecnologie innovative.
Rilevato che:
- Per perseguire le finalità esposte occorre garantire un adeguato supporto tecnico alla gestione dell’attività di riordino della normativa di settore e della fase di avvio e attuazione delle operazioni finalizzate all’affidamento dei servizi, e all’adeguato monitoraggio degli investimenti in materiale rotabile;
- Con riferimento alla trattazione delle citate materie non sono presenti all’interno della Sezione tecnici in possesso delle necessarie competenze specialistiche;
Atteso che:
- La Legge Regionale 2 novembre 2017, n. 41 “Legge di riordino dell’Agenzia regionale per la mobilità nella regione Puglia (AREM): istituzione dell’Agenzia regionale strategica per lo sviluppo ecosostenibile del territorio (ASSET)” definisce all’art. 2 le seguenti finalità istituzionali dell’ASSET:
1. L’ASSET è un organismo tecnico-operativo che opera a supporto della Regione nonché, nei casi previsti dal comma 5, anche a supporto di altre pubbliche amministrazioni, ai fini della definizione e gestione delle politiche per la mobilità, la qualità urbana, le opere pubbliche, l’ecologia e il paesaggio, nonché ai fini della prevenzione e la salvaguardia del territorio dai rischi idrogeologici e sismici.
2. L’Agenzia opera, quali proprie finalità istituzionali, in materia di mobilità di passeggeri e merci, di mobilità sostenibile, di integrazione delle politiche di mobilità e di realizzazione delle opere pubbliche con quelle di gestione del territorio e di tutela del paesaggio, di politiche abitative e di riqualificazione degli ambiti urbani, per rafforzare l’uso di tecnologie per la produzione di energia alternativa e la riduzione dei consumi energetici in contesti urbani, per incentivare azioni di riqualificazione dei paesaggi degradati anche attraverso interventi di forestazione urbana, per promuovere la riqualificazione e il recupero del patrimonio edilizio esistente per la valutazione e gestione dei
georischi (sismici, idrogeologici e di erosione costiera), per la valutazione e gestione delle georisorse (patrimonio geologico, acque sotterranee, geotermali e geotermiche).
- Il comma 3 del citato articolo riporta, nell’ambito delle finalità istituzionali, un elenco non esaustivo di compiti, necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui al comma 2, fra i quali:
• supporto ai processi di pianificazione strategica regionale integrando i temi della mobilità, accessibilità, rigenerazione urbana, sviluppo sostenibile, tutela paesaggistica, valorizzazione dei beni culturali e ambientali, recupero e riuso del patrimonio edilizio esistente;
• definizione di criteri operativi e linee guida per l’attuazione di piani di miglioramento infrastrutturale del trasporto pubblico regionale e locale (T.P.R.L.);
• elaborazioni di analisi modellistiche e tecnico-economiche propedeutiche all’aggiornamento del Piano regionale dei trasporti e dei relativi piani di attuazione;
• rilevazione, analisi e pubblicazione dei dati sulla mobilità regionale e i suoi processi evolutivi, ai fini della determinazione dei servizi minimi e della rispondenza del sistema dei trasporti alle esigenze economiche e sociali della comunità regionale;
• supporto tecnico giuridico agli uffici regionali competenti alle procedure a evidenza pubblica per l’affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale di competenza regionale;
• assistenza tecnica alle strutture regionali nella definizione degli strumenti di programmazione regionale in coordinamento con la programmazione interregionale e nazionale, con i Progetti speciali e con gli accordi di programma quadro a carattere regionale o interregionale;
• supporto tecnico alla Regione Puglia per il monitoraggio e la mappatura delle grandi opere e dei programmi di opere pubbliche realizzate nel territorio regionale.
- Sono state già sperimentate proficue collaborazioni con l’Agenzia: si pensi ad esempio alla redazione del Piano regionale della logistica e delle merci, nonché le attività di supporto alla elaborazione dei dati da porre a base degli strumenti pianificatori di settore;
- In continuità con tali collaborazioni, il Dipartimento per la Mobilità ha richiesto ad ASSET la disponibilità a sottoscrivere un Accordo che permetta di attivare un’attività di supporto tecnico alla Sezione nelle materie di cui ai punti precedenti, anche nell’ottica dello scambio reciproco di informazioni per lo sviluppo del territorio.
- Con nota pec acquisita agli atti della Sezione al prot. AOO_078/PROT/15/11/2022/0005015 ASSET ha presentato una Scheda Progetto denominata “Riordino e monitoraggio tecnico amministrativo del trasporto pubblico locale” per la realizzazione di una proposta progettuale, il cui importo totale delle attività è pari ad Euro 200.000,00, ricomprendente interventi sia di supporto tecnico che legislativo/ amministrativo.
- Le attività di supporto tecnico e legislativo/amministrativo comprenderanno:
• Attività di analisi degli scenari relativi alla creazione della nuova società per gestione dell’infrastruttura ferroviaria regionale;
• Analisi di efficientamento della contrattualistica del supporto pubblico locale;
• Supporto per la sistemazione dei rapporti con le società di trasporto e la Regione Puglia.
Considerato che:
- Esistono i presupposti di legge per individuare ASSET quale soggetto con cui procedere alla stipula, ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 della legge n. 241/1990 e s.m.i., dell’art. 12, comma 4 della Direttiva 24/2014/ UE, dell’art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e della giurisprudenza comunitaria e nazionale in materia, all’Accordo di cooperazione finalizzato allo svolgimento di attività di interesse comune per l’attuazione ed implementazione della scheda approvata con il presente atto.
Visti
- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.”;
- l’art. 51, comma 2, del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., che prevede che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione;
- la L.R. n. 51 del 30/12/2021 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022 e bilancio pluriennale 2022 – 2024 della Regione Puglia - Legge di stabilità regionale 2022”;
- la L.R. n. 52 del 30/12/2021 recante “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2022 e bilancio pluriennale 2022 – 2024”;
- la D.G.R. n. 2 del 20/01/2022 avente ad oggetto “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale 2022 – 2024. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011,
n. 118. Documento tecnico di accompagnamento e Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Gestionale. Approvazione.”;
Si ritiene opportuno:
- Al fine di dare copertura finanziaria alle attività oggetto del presente provvedimento, istituire un nuovo capitolo di spesa, con contestuale variazione nel Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale 2022-2024, per il necessario importo di € 200.000,00 riveniente dalla disponibilità finanziaria del capitolo di uscita U0551034 “Spese per la redazione dei piani di settore e per attività di competenza della Sezione TPL e Intermodalità”;
- individuare l’Agenzia Regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio (ASSET) quale soggetto con cui procedere alla stipula, ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 della legge n. 241/1990 e s.m.i., dell’art. 12 comma 4 della Direttiva 24/2014/UE, dell’art.5, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e della giurisprudenza comunitaria e nazionale in materia, dell’Accordo di Cooperazione finalizzato allo svolgimento di attività di interesse comune per l’attuazione ed implementazione della scheda approvata con il presente atto;
- approvare la Scheda-progetto dell’intervento denominato “Riordinoe monitoraggio tecnico amministrativo del trasporto pubblico locale” allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (allegato A);
- approvare lo schema di Accordo di Cooperazione tra Regione Puglia e ASSET che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto (allegato B);
- autorizzare il Dirigente della Sezione TPL alla sottoscrizione dell’ Accordo di Cooperazione e all’adozione di tutti gli atti consequenziali;
- autorizzare.
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241 del 1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196 del 2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5 del 2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.
VISTE
• la D.G.R. n. 1466 del 15.09.2021, recante l’approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata “Agenda di Genere”;
• la X.X.X. x. 000 xxx 00.00.0000, xxxxxxx Valutazione di Impatto di Genere. Sistema di gestione e di monitoraggio;
VALUTAZIONE DI IMPATTO DI GENERE
La presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere ai sensi della DGR n. 302 del 7/3/2022.
L’impatto di genere stimato è:
❏ diretto
❏ indiretto
X neutro
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II.
La presente deliberazione comporta la variazione in termini di competenza e cassa, Bilancio regionale 2022 e pluriennale 2022-2024, approvato con L.R. n. 52/2021, al Documento Tecnico di accompagnamento e al Bilancio finanziario gestionale 2022-2024 approvato con D.G.R. n. 2/2022, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
BILANCIO AUTONOMO
Parte Spesa
C.R.A. | 16 - DIPARTIMENTO MOBILITÁ |
03 - SEZIONE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE E INTERMODALITÁ |
Istituzione nuovo capitolo di spesa
Spesa non ricorrente
C.N.I. | DECLARATORIA | MISSIONE PROGRAMMA TITOLO | CODIFICA PIANO DEI CONTI | CODICE UE |
U | Spese per la redazione dei piani di settore e per attività di competenza della Sezione TPL e Intermodalità – Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 10.2.1 | U.1.04.01.02.000 | 8 – spese non correlate ai finanziamenti dell’U.E. |
Variazione di bilancio
CAPITOLO | DECLARATORIA | MISSIONE PROGRAMMA TITOLO | CODIFICA PIANO DEI CONTI | Variazione E.F. 2022 Competenza e Cassa |
U | Spese per la redazione dei piani di settore e per attività di competenza della Sezione TPL e Intermodalità – Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 10.2.1 | U.1.04.01.02.000 | +€ 200.000,00 |
U0551034 | Spese per la redazione dei piani di settore e per attività di competenza della Sezione TPL e Intermodalità | 10.2.1 | U.1.03.02.99.000 | - € 200.000,00 |
Si attesta che la variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di Bilancio di cui al D.Lgs. 118/2011.
Con successivo atto del Dirigente della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Intermodalità si procederà ad effettuare l’impegno della spesa.
***
L’Assessore ai Trasporti e Mobilità Sostenibile, relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4, comma 4, lett. k) della L.R. 7/97, propone alla Giunta di adottare il seguente atto finale disponendo di:
1. considerare quanto in premessa parte integrante del presente dispositivo.
2. individuare l’Agenzia Regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio (ASSET) quale soggetto con cui procedere alla stipula, ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 della legge n. 241/1990 e s.m.i., dell’art. 12 comma 4 della Direttiva 24/2014/UE, dell’art.5, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e della giurisprudenza comunitaria e nazionale in materia, dell’Accordo di Cooperazione finalizzato allo svolgimento di attività di interesse comune per l’attuazione ed implementazione della scheda approvata con il presente atto;
3. approvare la Scheda-progetto dell’intervento denominato “Riordino e monitoraggio tecnico amministrativo del trasporto pubblico locale” allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (allegato A);
4. approvare lo schema di Accordo di Cooperazione tra Regione Puglia e ASSET che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto (allegato B);
5. autorizzare il Dirigente della Sezione TPL alla sottoscrizione dell’ Accordo di Cooperazione e all’adozione di tutti gli atti consequenziali;
6. approvare, previa istituzione del nuovo capitolo di spesa, la variazione al bilancio di previsione per l’esercizio 2022 e pluriennale 2022 – 2024 approvato con L.R. n. 52/2021, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio finanziario gestionale 2022-2024 approvati con DGR n. 2/2022, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., secondo quanto previsto nella Sezione “Copertura Finanziaria” del presente provvedimento.
7. dare atto che la variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di Bilancio di cui al D.Lgs. 118/2011.
8. pubblicare il presente provvedimento in versione integrale sul BURP e sul Sito Istituzionale Regionale.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della giunta regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Funzionario Istruttore PO “Gestione, monitoraggio e controllo operativo dei contraĖ ferroviari e dell’offerta di trasporto” | Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx |
Il Dirigente della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Intermodalità | Xxxxxxx XXXXXXXXX |
Il sottoscritto Direttore di Dipartimento, ai sensi dell’art. 18, comma 1, Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22, NON RAVVISA la necessità di esprimere osservazioni sulla presente proposta di DGR.
Il Direttore del Dipartimento Mobilità | Xxxx Xxxxxxx XXXXXXXXX |
L’ASSESSORE PROPONENTE L’Assessore ai Trasporti e Mobilità Sostenibile | Xxxx XXXXXXXXXXX |
L A G I U N T A
- udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore ai Trasporti e Mobilità Sostenibile;
- viste le sottoscrizioni apposte in calce alla proposta di deliberazione;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge;
D E L I B E R A
Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate, condivise e approvate di:
1. considerare quanto in premessa parte integrante del presente dispositivo.
2. individuare l’Agenzia Regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio (ASSET) quale soggetto con cui procedere alla stipula, ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 della legge n. 241/1990 e s.m.i., dell’art. 12 comma 4 della Direttiva 24/2014/UE, dell’art.5, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e della giurisprudenza comunitaria e nazionale in materia, dell’Accordo di Cooperazione finalizzato allo svolgimento di attività di interesse comune per l’attuazione ed implementazione della scheda approvata con il presente atto;
3. approvare la Scheda-progetto dell’intervento denominato “Riordino e monitoraggio tecnico amministrativo del trasporto pubblico locale” allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (allegato A);
4. approvare lo schema di Accordo di Cooperazione tra Regione Puglia e ASSET che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto (allegato B);
5. autorizzare il Dirigente della Sezione TPL alla sottoscrizione dell’ Accordo di Cooperazione e all’adozione di tutti gli atti consequenziali;
6. approvare, previa istituzione del nuovo capitolo di spesa, la variazione al bilancio di previsione per l’esercizio 2022 e pluriennale 2022 – 2024 approvato con L.R. n. 52/2021, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio finanziario gestionale 2022-2024 approvati con DGR n. 2/2022, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., secondo quanto previsto nella Sezione “Copertura Finanziaria” del presente provvedimento.
7. dare atto che la variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di Bilancio di cui al D.Lgs. 118/2011.
8. pubblicare il presente provvedimento in versione integrale sul BURP e sul Sito Istituzionale Regionale.
Il Segretario generale della Giunta | Il Presidente della Xxxxxx |
XXXX XXXXXXX | XXXXXXX XXXXXXXX |
Xxxxxxx Xxxxxxxxx 15.11.2022
14:09:07
GMT+01:00
ALLEGATO A
PROPOSTA PROGETTUALE
“Riordino e monitoraggio tecnico amministrativo del trasporto pubblico locale”
DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI
Oggetto
Al fine di garantire un monitoraggio costante e puntuale dello sviluppo del trasporto pubblico locale e dello sviluppo infrastrutturale e dei servizi relativi all’interno del territorio pugliese al fine dell’efficientamento del sistema, la Regione promuove, ai sensi dell’art.43 della L.R.35/2020, la sottoscrizione di accordi di collaborazione con le agenzie strategiche e gli altri enti coinvolti.
Come noto a seguito della normativa di settore in coerenza con le analoghe direttive europee è necessario un riordino dei contratti di servizio di trasporto pubblico locale sul territorio pugliese e inoltre, va perseguita la suddivisione tra l’operatore dedicato al servizio di trasporto pubblico e il gestore dell’infrastruttura
In tale ottica l’Agenzia ASSET, in piena coerenza con la propria missione istituzionale, è disponibile ad avviare un rapporto di collaborazione per garantire alla Regione Puglia il necessario supporto per lo svolgimento delle attività connesse al monitoraggio tecnico amministrativo del sistema di trasporto pubblico locale della Regione Puglia, con il fine di addivenire ad una proposta sistematica ed efficiente per la funzionalizzazione e razionalizzazione del sistema di Trasporto Pubblico.
Risultati attesi
I risultati attesi di tale collaborazione possono essere sintetizzati come segue:
• Rivalutazione delle procedure di assegnazione del servizio di trasporto pubblico locale;
• Quadro conoscitivo per la creazione della forma societaria dedicata alla gestione dell’infrastruttura ferroviaria
Attività di dettaglio
Le attività di supporto tecnico amministrativo comprenderanno:
• Attività di analisi degli scenari relativi alla creazione della nuova società per gestione dell’infrastruttura ferroviaria regionale.
• Analisi di efficientamento della contrattualistica del trasporto pubblico locale.
• Supporto per la sistematizzazione dei rapporti con le società di trasporto e la Regione Puglia;
Tutte le attività saranno monitorate in itinere anche al fine di valutarne, alla scadenza, la prosecuzione e/o la rimodulazione e il relativo finanziamento, con particolare riferimento alle attività di monitoraggio e valutazione.
- 1 -
Durata
Diciotto mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione dell’Accordo di collaborazione, ulteriormente prorogabili all’esito delle attività di monitoraggio e valutazione. La proroga delle attività potrà eventualmente contemplarne la rimodulazione e/o l’ampliamento anche sulla base dei risultati conseguiti ed eventuali ulteriori fabbisogni.
Budget stimato per l’attività
Euro 200.000,00
Specificazione dei costi
Per l’espletamento delle attività previste ASSET si avvarrà del proprio personale, nonché dell’apporto fornito da collaboratori esterni, società, organismi e consulenti scelti in base a riconoscibili requisiti di competenza e comprovata esperienza e nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti di servizi e reclutamento di personale.
Specificazione dei costi stimati | |
Attività di analisi società ferroviaria | € 60.000,00 |
Analisi contrattualistica | € 60.000,00 |
Sistematizzazione rapporti | € 60.000,00 |
Spese di gestione | € 20.000,00 |
TOTALE NUOVE RISORSE | € 200.000,00 |
- 2 -
Xxxxxxx Xxxxxxxxx 15.11.2022
14:09:07
GMT+01:00
ALLEGATO B
ACCORDO DI COOPERAZIONE
per la realizzazione delle attività previste nella Scheda progetto “Riordino e monitoraggio tecnico amministrativo del trasporto pubblico locale”
tra
REGIONE PUGLIA (in seguito “Regione”), con sede in BARI, Lungomare Xxxxxxx Xxxxx, codice fiscale 80017210727, legalmente rappresentata da………….., in qualità di domiciliata ai fini della presente
convenzione presso la sede della Regione Puglia sita in Bari alla via …………..
E
Agenzia Regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio (in seguito “ASSET”), con sede in Bari alla xxx X. Xxxxxxx 00 – C.F. 93485840727 – legalmente rappresentata dal Direttore generale xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx, domiciliato ai fini della presente convenzione presso la sede dell’ASSET;
nel prosieguo, congiuntamente indicate come “Parti”,
PREMESSO CHE
• Le politiche relative alla mobilità sono da sempre fulcro delle azioni di Regione Puglia e dell’attività della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Intermodalità: ciò riguarda sia il tema della gestione dei Contratti di Servizio ferroviari e automobilistici che il tema più generale di un riordino della normativa regionale di settore.
• Numerose sono le disposizioni che si sono susseguite negli anni, sia in ambito europeo, che nazionale che locale, che hanno contribuito a generare problemi applicativi in fase di redazione e sottoscrizione dei nuovi Contratti di Servizio ferroviari, automobilistici e di gestione infrastrutture: basti citare a tale proposito la Legge regionale 31 ottobre 2002, n. 18 “Testo unico sulla disciplina del trasporto pubblico locale”, cui hanno fatto seguito il Regolamento (CE) 1370 del 23.10.2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia, la Legge n. 99 del 23.07.2009, art. 61, relativa alla possibilità, per le Autorità competenti all’aggiudicazione dei contratti di servizio in materia di trasporto pubblico locale, di avvalersi della procedura di affidamento diretto, dei contratti di servizio pubblico, il Decreto-Legge n. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221, con particolare riferimento all’art. 34, comma 20, relativo all’obbligo di affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica “sulla base di apposita relazione…”, e all’art. 34-octies “Riordino dei servizi automobilistici sostitutivi o integrativi dei servizi ferroviari di interesse regionale e locale”, l’art. 27 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50,
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convertito, con modificazioni, in Legge 21 giugno 2017, n. 96 “Misure sul trasporto pubblico locale”, il D.M. Trasporti 28 marzo 2018, n. 157 che, in attuazione dell'articolo 1, comma 84, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, definisce i costi standard per i servizi di trasporto pubblico regionale e locale e l'applicazione degli stessi.
• la L.R. n. 24/2012 regolamenta ed organizza, anche in conformità alla disciplina nazionale citata innanzi, lo svolgimento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, tra cui i servizi di trasporto pubblico regionale e locale, prevedendo che i medesimi siano organizzati ed erogati all’interno di Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) al fine di consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l’efficienza del servizio e, inoltre, che la programmazione e l’organizzazione dei servizi sia riservata all’Organo di Governo d’Ambito, nel rispetto delle prerogative assegnate alla Regione.
• Il nuovo modello organizzativo regionale “MAIA”, di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale (DPGR) n. 443 del 31 luglio 2015, così come modificato dal DPGR n. 304 del 10 maggio 2016, individua nelle Agenzie Regionali gli enti elettivamente preordinati alle attività di exploration e che operano per il miglioramento di processi e procedure, promuovendo percorsi di rinnovamento ed efficientamento, nonché definendo, attuando e valutando politiche di sviluppo strategico.
• Con X.X. x. 00 xxx 0 xxxxxxxx 0000 xx Xxxxxxx Xxxxxx ha istituito l’Agenzia Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio (ASSET). Ai sensi di quanto disposto dall’art.2, ASSET è un organismo tecnico-operativo che opera a supporto della Regione nonché, nei casi previsti dal co.5, anche a supporto di altre pubbliche amministrazioni, ai fini della definizione e gestione delle politiche per la mobilità, la qualità urbana, le opere pubbliche, l’ecologia e il paesaggio, nonché ai fini della prevenzione e la salvaguardia del territorio dai rischi idrogeologici e sismici. Lo stesso articolo assegna all’Agenzia svariati compiti, fra i quali supporto ai processi di pianificazione strategica regionale integrando i temi della mobilità, accessibilità, rigenerazione urbana, sviluppo sostenibile, tutela paesaggistica, valorizzazione dei beni culturali e ambientali, recupero e riuso del patrimonio edilizio esistente, rilevazione, analisi e pubblicazione dei dati sulla mobilità regionale e i suoi processi evolutivi, ai fini della determinazione dei servizi minimi e della rispondenza del sistema dei trasporti alle esigenze economiche e sociali della comunità regionale, assistenza tecnica alle strutture regionali nella definizione degli strumenti di programmazione regionale in coordinamento con la programmazione interregionale e nazionale, con i Progetti speciali e con gli accordi di programma quadro a carattere regionale o interregionale, promuovere la pubblica utilità delle opere di interesse regionale, supporto tecnico alla Regione Puglia per il monitoraggio e la
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mappatura delle grandi opere e dei programmi di opere pubbliche realizzate nel territorio regionale.
• L’ASSET ha svolto un ruolo di supporto tecnico al Dipartimento Mobilità della Regione Puglia affiancando la stessa nella redazione del Piano regionale della logistica e delle merci, nell’elaborazione dei bandi tipo per l’assegnazione dei servizi di ambito, nonché nelle attività di supporto alla elaborazione dei dati da porre a base degli strumenti pianificatori di settore.
PREMESSO ALTRESÌ CHE
• Con nota acquisita agli atti della Sezione TPL e Intermodalità al prot. prot. AOO_078/PROT/15/11/2022/0005015, ASSET ha provveduto a trasmettere una scheda progettuale denominata “Riordino e monitoraggio tecnico amministrativo del trasporto pubblico locale”.
CONSIDERATO CHE
● la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” stabilisce espressamente all’art. 15 che: “Anche al di fuori delle ipotesi previste dall’articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”;
● la determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 7 del 21 Ottobre 2010 su “Questioni interpretative concernenti la disciplina dell’articolo 34 del d.lgs. n. 163/2006 relativa ai soggetti a cui possono essere affidati i contratti pubblici”, conformemente a quanto in precedenza affermato dalla giurisprudenza comunitaria, ha ribadito la legittimità del ricorso a forme di cooperazione pubblico-pubblico attraverso cui più amministrazioni assumono impegni reciproci, realizzando congiuntamente le finalità istituzionali affidate loro, purché vengano rispettati una serie di presupposti;
● i principi giurisprudenziali comunitari e nazionali in materia di cooperazione orizzontale tra le pubbliche amministrazioni e le indicazioni fornite nel documento della Commissione Europea SEC (2011) 1169 del 04.10.2011, sono stati codificati dall’art. 12, par. 4 della direttiva 24/2014/UE e recepiti nell'art. 5, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) che dispone: “Un accordo concluso esclusivamente tra due o più
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amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell’ambito di applicazione del presente codice, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a) l’accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell’ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune;
b) l’attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all’interesse pubblico;
c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione”.
● I presupposti richiesti ai fini della legittimità dell’impiego dello strumento dell’accordo sono stati individuati nei seguenti punti:
a) l’accordo regola la realizzazione di un interesse pubblico, effettivamente comune ai partecipanti, che le Parti hanno l’obbligo di perseguire come compito principale, da valutarsi alla luce delle finalità istituzionali degli Enti coinvolti di cui alle premesse;
b) alla base dell’accordo vi è una reale divisione di compiti e responsabilità;
c) le Parti non hanno svolto sul mercato aperto le attività oggetto del presente accordo di cooperazione;
d) i movimenti finanziari tra i soggetti che sottoscrivono l’accordo devono configurarsi solo come ristoro delle spese sostenute, essendo escluso il pagamento di un vero e proprio corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno;
e) il ricorso all’accordo non può interferire con il perseguimento dell’interesse principale delle norme comunitarie in tema di appalti pubblici, ossia la libera circolazione dei servizi e l’apertura alla concorrenza non falsata negli Stati membri;
● le Parti intendono stipulare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 della legge n. 241/1990 e s.m.i., dell’art. 12, comma 4, della Direttiva 24/2014/UE, dell’art. 5, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e della giurisprudenza comunitaria e nazionale in materia, un accordo di cooperazione finalizzato allo svolgimento di attività di interesse comune, coerente con le finalità istituzionali di entrambe e senza il pagamento di alcun corrispettivo, eccetto il rimborso dei costi e delle spese vive.
TUTTO QUANTO PREMESSO E CONSIDERATO
si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1
(Valore delle premesse)
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1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
Art. 2
(Oggetto dell’Accordo di cooperazione)
1. La Regione Puglia e ASSET concordano di cooperare per la realizzazione di quanto descritto nel documento “Scheda attività” che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale.
Art. 3 (Impegni delle Parti)
1. Per il raggiungimento delle finalità di cui al presente atto, le Parti si impegnano a collaborare assumendo i seguenti impegni operativi:
a) la Regione Puglia
− supervisiona il processo di attuazione dell’intervento;
− definisce le priorità strategiche dell’iniziativa;
− contribuisce alla diffusione dell’iniziativa e alla promozione degli obiettivi previsti;
− favorisce la concertazione ed il dialogo istituzionale con gli stakeholders interessati dall’intervento;
− mette a disposizione, nell’ambito delle proprie competenze, risorse e capacità professionali, tecniche e amministrative, nonché i propri database informativi.
b) ASSET
− assicura la gestione complessiva dell’intervento;
− mette a disposizione il proprio expertise, sia con personale interno che avvalendosi di collaboratori e consulenti da ricercare attraverso procedure previste dalla legge, per realizzare attività di supporto tecnico, supporto conoscitivo, monitoraggio e divulgazione;
− predispone report tecnici e rendicontazione dei costi.
Art. 4 (Durata dell’Accordo)
1. Il presente Accordo, che entra in vigore a decorrere dalla data della sua sottoscrizione, ha durata di 18 mesi, salvo proroga.
Art. 5
(Modalità di svolgimento dell’accordo)
1. Le Parti collaboreranno al conseguimento del comune pubblico interesse, promuovendo lo scambio di informazioni utili a realizzare gli obiettivi concordati, fornendo quanto necessario per il
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mantenimento degli impegni assunti e avvalendosi delle rispettive strutture e risorse nel rispetto della normativa vigente.
Art. 6 (Comitato di indirizzo)
1. Per l’attuazione del presente Accordo è costituito, presso il Dipartimento Mobilità della Regione Puglia, il Comitato di indirizzo composto da:
o Per il Dipartimento: dal Dirigente della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Intermodalità, o suo delegato, e dal referente delle attività di progetto;
o Per ASSET: il Direttore Generale e il referente di progetto di cui al successivo articolo 12.
2. Il Comitato provvede a:
- svolgere funzioni di indirizzo per garantire l’efficacia e l’efficienza dell’intervento;
- monitorare l’espletamento delle azioni previste dall’intervento;
- approvare eventuali modifiche al Piano operativo delle attività.
Art. 7 (Risorse finanziarie)
1. Al fine di garantire la copertura complessiva delle spese sostenute da ASSET per lo svolgimento delle attività di cui al precedente art. 2, la Regione trasferirà ad ASSET risorse finanziarie pari ad euro € 200.000,00 (duecentomila/00) destinate esclusivamente al rimborso dei costi e delle spese vive, non essendo previsto il pagamento di alcun corrispettivo e/o di alcun margine economico per le attività svolte.
2. Il trasferimento delle suddette risorse finanziarie avverrà con le seguenti modalità:
a. Un’anticipazione iniziale pari al 50% dell’importo complessivo pianificato, previa comunicazione di avvio dell’attività stessa;
b. Pagamento intermedio pari al 45% dell’importo complessivo pianificato, a seguito di rendicontazione dei costi sostenuti per un importo almeno pari all’anticipazione di cui al precedente punto;
c. Il 5% residuo a saldo, al termine delle attività e previa presentazione al Comitato di indirizzo di relazione finale sulle attività svolte e rendicontazione delle spese sostenute.
3. Le Parti devono predisporre una codificazione contabile appropriata di tutti gli atti e documenti di spesa relativi alle attività progettuali, tali da consentire in ogni momento, su richiesta degli organi di controllo, la verifica della documentazione relativa alle spese effettivamente sostenute, nonché dell’avanzamento fisico e finanziario dei progetti da realizzare.
ART. 8
(Controlli)
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1. La Regione Puglia si riserva il diritto di esercitare, in ogni tempo e con le modalità che riterrà opportune, verifiche e controlli sull’avanzamento fisico e finanziario dell’intervento da realizzare.
2. ASSET è tenuta a conservare e rendere disponibile la documentazione relativa al presente accordo, ivi compresi tutti i giustificativi di spesa, nonché a consentire le verifiche in loco, a favore delle autorità di controllo regionali, nazionali e comunitarie.
3. In sede di controllo, nel caso di accertamento del mancato pieno rispetto delle disposizioni normative di livello comunitario, nazionale e regionale, anche se non penalmente rilevanti, la Regione Puglia potrà procedere, a seconda dell’impatto finanziario dell’irregolarità accertata, alla revoca parziale o totale del finanziamento concesso nonché al recupero delle eventuali somme già erogate.
Art. 9 (Recesso)
1. Ciascuna Parte si riserva la facoltà di recedere dal presente Accordo in tutti i casi, compreso l’inadempimento dell’altra parte, che pregiudichino la possibilità di raggiungere le proprie finalità istituzionali.
Articolo 10
(Revoca della contribuzione finanziaria)
1. Alla Regione Puglia è riservato il potere di revocare il contributo finanziario concesso nel caso in cui ASSET incorra in violazioni o negligenze a leggi, regolamenti e disposizioni amministrative vigenti, nonché alle norme di buona amministrazione, in ordine alle condizioni della presente convenzione.
2. Lo stesso potere di revoca la Regione lo eserciterà ove per imperizia o altro comportamento ASSET comprometta la tempestiva esecuzione o buona riuscita dell’incarico.
3. Nel caso di revoca ASSET è obbligata a restituire alla Regione le somme da quest’ultima anticipate, maggiorate degli interessi legali nel caso di versamento delle stesse su conti correnti fruttiferi, restando a totale carico di ASSET tutti gli oneri relativi, ad eccezione delle spese sostenute per attività svolte.
4. In caso di revoca parziale riferita alla parte di finanziamento di cui alle spese accertate non ammissibili, le stesse restano a totale carico di ASSET.
Art. 11 (Tracciabilità)
1. E’ fatto obbligo ad ASSET di applicare la normativa sulla tracciabilità finanziaria prevista dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.
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Art. 12 (Referenti)
1. Le Parti nominano i rispettivi referenti delle attività di progetto, dandone comunicazione all’altra parte. I referenti forniscono periodicamente il rapporto sullo stato di avanzamento delle attività e la relazione finale in ordine all'attività svolta, con indicazione dei risultati ottenuti.
Art. 13 (Disposizioni generali e fiscali)
1. Qualsiasi controversia che dovesse nascere dall'esecuzione del presente Accordo, qualora le Parti non riescano a definirla amichevolmente, sarà devoluta all’autorità giudiziaria competente.
2. Ai fini del presente Accordo, ciascuna delle Parti elegge domicilio legale nella propria sede indicata in epigrafe.
3. Il presente Accordo, redatto per scrittura privata non autenticata in formato digitale, ai sensi dell'art. 15 della L. n. 241/1990, è esente da imposta di bollo e di registro.
Letto, confermato e sottoscritto
Regione Puglia ASSET
* Il presente Accordo viene sottoscritto con firma digitale ai sensi del comma 2-bis dell’art. 15 Legge 7 agosto 1990, n. 241, così come modificato dall'art. 6, comma 2, Legge n. 221 del 17 dicembre 2012
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