PRESIDÈNTZIA PRESIDENZA
RAS AOO 01-01-00 Decreto Presidenziale n. 33 Prot. Uscita n. 10055 del 08/06/2022
RAS AOO 01-01-00 Decreto Presidenziale n. 33 Prot. Uscita n. 10055 del 08/06/2022
PRESIDÈNTZIA PRESIDENZA
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Oggetto: Contratto istituzionale di sviluppo (CIS) per l’esecuzione e la realizzazione degli investimenti a regia realizzati dalle Regioni e Province autonome (PP./AA.) nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), Missione 6 Salute e del Piano nazionale per gli investimenti complementari. Nomina del Referente unico regionale.
IL PRESIDENTE
VISTI lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici»;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
VISTO il regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020, che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi Covid-19;
VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante disposizioni sul «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», Gazzetta Ufficiale n. 322 del 30 dicembre 2020, che, all'art. 1, comma 1043, prevede l'istituzione del sistema informatico di registrazione e conservazione di supporto dalle attività di gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo delle componenti del PNRR;
VISTO il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (regolamento RRF), con l'obiettivo specifico di fornire agli Stati membri il sostegno finanziario al fine di conseguire le tappe intermedie e gli obiettivi delle riforme e degli investimenti stabiliti nei loro piani di ripresa e resilienza;
TENUTO CONTO che il comma 2, dell'art. 5, del regolamento (UE) 2021/241, prevede, tra i principi orizzontali ivi previsti, che «Il dispositivo finanzia unicamente le misure che rispettano il principio "non arrecare un danno significativo"»;
CONSIDERATO che il principio di «non arrecare un danno significativo» è definito, ai sensi dell'art. 2, punto 6), del regolamento (UE) 2021/241, come segue: «non sostenere o svolgere attività economiche che arrecano un danno significativo all'obiettivo ambientale, ai sensi, ove pertinente, dell'art. 17 del regolamento (UE) 2020/852»;
VISTO l'art. 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088;
VISTA la decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, recante l'approvazione della valutazione del Piano per la ripresa e resilienza dell'Italia e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
VISTO il regolamento (UE) 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020, che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013, per quanto riguarda le risorse aggiuntive e le modalità di attuazione per fornire assistenza allo scopo di promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia (REACT-EU);
VISTO il regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020, che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013, per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013, per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022;
VISTI i regolamenti (UE) 2021/1056, 2021/1057, 2021/1058, 2021/1059, 2021/1060 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021;
VISTO il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante «Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti» e in particolare l'art. 1, comma 2, lettera e), punto 2, che individua gli importi riferiti all'investimento «Verso un ospedale sicuro e sostenibile» per un importo complessivo di euro 1.450.000.000;
VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 luglio 2021, con cui sono state individuate per ciascuno degli investimenti del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) di competenza del Ministero della salute, attraverso le schede di progetto, gli obiettivi iniziali, intermedi e finali, nonché' le relative modalità di monitoraggio;
VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 29 luglio 2021, n. 108 e recante l'individuazione della «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e delle prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;
VISTE le disposizioni di cui all'art. 46 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 29 luglio 2021, n. 108, relative alle «Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC»;
VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021, recante
«Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione»;
VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze dell'11 ottobre 2021, recante
«Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'art. 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178», in particolare l'art. 3, comma 3, laddove si prevede che «Con riferimento alle risorse del PNRR dedicate a specifici progetti in materia sanitaria, le regioni e province autonome accendono appositi capitoli relativi alla spesa sanitaria del bilancio gestionale al fine di garantire un'esatta imputazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento specifico, in coerenza con l'art. 20 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118»;
VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 novembre 2021, recante modifiche alla tabella A del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 di assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione;
TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 2, comma 6-bis, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, «le amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR assicurano che, in sede di definizione delle procedure di attuazione degli interventi del PNRR, almeno il 40 per cento delle risorse allocabili territorialmente, anche attraverso bandi, indipendentemente dalla fonte finanziaria di provenienza, sia destinato alle regioni del Mezzogiorno, salve le specifiche allocazioni territoriali già previste nel PNRR. Il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, attraverso i dati rilevati dal sistema di monitoraggio attivato dal Servizio centrale per il PNRR verifica il rispetto del predetto obiettivo e, laddove necessario, sottopone gli eventuali casi di scostamento alla Cabina di regia, che adotta le occorrenti misure correttive e propone eventuali misure compensative»;
CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 12, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, «In caso di mancato rispetto da parte delle regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano, delle città metropolitane, delle province e dei comuni degli obblighi e impegni finalizzati all'attuazione del PNRR e assunti in qualità di soggetti attuatori, consistenti anche nella mancata adozione di atti e provvedimenti necessari all'avvio dei progetti del Piano, ovvero nel ritardo, inerzia o difformità nell'esecuzione dei progetti, il Presidente del Consiglio dei
ministri, ove sia messo a rischio il conseguimento degli obiettivi intermedi e finali del PNRR e su proposta della Cabina di regia o del Ministro competente, assegna al soggetto attuatore interessato un termine per provvedere non superiore a trenta giorni. In caso di perdurante inerzia, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro competente, sentito il soggetto attuatore, il Consiglio dei ministri individua l'amministrazione, l'ente, l'organo o l'ufficio, ovvero in alternativa nomina uno o più commissari ad acta, ai quali attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare gli atti o provvedimenti necessari ovvero di provvedere all'esecuzione dei progetti, anche avvalendosi di società di cui all'art. 2 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 o di altre amministrazioni specificamente indicate»;
CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 15, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, «Gli enti di cui al comma 3 possono accertare le entrate derivanti dal trasferimento delle risorse del PNRR e del PNC sulla base della formale deliberazione di riparto o assegnazione del contributo a proprio favore, senza dover attendere l'impegno dell'amministrazione erogante, con imputazione agli esercizi di esigibilità ivi previsti»;
VISTO l'art. 2, comma 203, della legge n. 662/1996, che definisce gli strumenti di programmazione negoziata;
VISTI gli articoli 1 e 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, «Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell'art. 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42», che definiscono il Contratto istituzionale di sviluppo;
VISTO l'art. 7 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 9, «Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno», convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, recante disposizioni in materia di valorizzazione dei contratti istituzionali di sviluppo - CIS;
VISTO il decreto del Ministro della salute e del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 settembre 2021 di istituzione dell’Unità di missione, per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza a titolarità del Ministero della salute;
VISTO il decreto del Ministro della salute 11 maggio 2017, e successive modificazioni e integrazioni, con il quale è stata ricostituita la Cabina di regia per lo sviluppo del Nuovo sistema informativo sanitario nazionale (NSIS);
VISTO il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, recante «Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali», e in particolare l'art. 10, commi 2 e 3, secondo cui «Il decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze con cui sono state individuate le risorse finanziarie, come determinate nella decisione di esecuzione del Consiglio UE - ECOFIN, recante "Approvazione della valutazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza dell'Italia", viene aggiornato sulla base di eventuali riprogrammazioni del PNRR adottate secondo quanto previsto dalla normativa dell'Unione. Le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione necessarie all'attuazione del Piano sono assegnate annualmente sulla base del cronoprogramma finanziario degli interventi cui esse sono destinate. La notifica della citata decisione di esecuzione del Consiglio UE - ECOFIN, recante "Approvazione della valutazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza dell'Italia", unitamente al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 2, costituiscono la base giuridica di riferimento per l'attivazione, da parte delle amministrazioni responsabili, delle procedure di attuazione dei singoli interventi previsti dal PNRR, secondo quanto disposto dalla vigente normativa nazionale ed europea, ivi compresa l'assunzione dei corrispondenti impegni di spesa, nei limiti delle risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2»;
VISTE le Milestone & Target nazionali riportate, alla data del 7 ottobre 2021, all'interno del documento «T1_M&T_ITA_al 7 ottobre 2021» contenuto nella piattaforma del MEF, istituita al fine di assicurare, da parte del Servizio centrale per il PNRR, l'opportuna condivisione dei documenti e riportata come allegato al seguente decreto;
CONSIDERATI gli investimenti del PNRR – Missione 6 - a regia del Ministero della salute e soggetti attuatori le regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del costo complessivo di euro 6.592.960.665,58 di seguito elencati:
- M6C1 1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona per un importo di euro 2.000.000.000 (Target EU finale Q2 2026 - Almeno 1350 Case della Comunità);
- M6C1 1.2.2 Casa come primo luogo di cura e Telemedicina - sub investimenti COT, Interconnessione Aziendale, Device, per un importo di euro 204.517.588 (Target EU finale Q2 2024 - Almeno 600 COT);
- M6C1 1.3 Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture - Ospedali di Comunità per un importo di euro 1.000.000.000 (Target EU finale Q2 2026 - Almeno 400 Ospedali di Comunità);
- M6C2 1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (digitalizzazione DEA I e II livello e grandi apparecchiature - nuovi progetti e FSC) per un importo complessivo di euro 2.639.265.000,00 (Target EU finale Q4 2025 - 280 strutture digitalizzate; Target EU finale Q4 2024 - Almeno 3100 grandi apparecchiature sanitarie operative - la cui ripartizione dei target tra le regioni e le province autonome avverrà al momento del perfezionamento dei Piani operativi regionali, comprendenti gli Action Plan, tenuto conto della ricognizione in corso da parte della Direzione generale della programmazione sanitaria del Ministero della salute);
- M6C2 1.2 Verso un ospedale sicuro e sostenibile per un importo di euro 638.851.083,58 (Target EU finale Q2 2026 - Almeno 109 interventi antisismici completati - la cui ripartizione dei target tra le regioni e le province autonome avverrà al momento del perfezionamento dei Piani operativi regionali, comprendenti gli Action Plan, tenuto conto della ricognizione in corso da parte della Direzione generale della programmazione sanitaria del Ministero della salute);
- M6C2 1.3.2 Infrastruttura tecnologica del MdS e analisi dei dati, modello predittivo per la vigilanza LEA - sub investimento - Rafforzamento della collezione, elaborazione e produzione di dati a livello locale per un importo di euro 30.300.000 (Target ITA Q2 2023
- tutte le 21 Regioni adottano flussi su riabilitazione territoriale e servizi di assistenza primaria); (Target ITA Q2 2025 - Tutte le 21 Regioni adottano flussi su ospedali di comunità e consultori familiari);
- M6C2 2.2 b) Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario - Corso di formazione in infezioni ospedaliere per un importo di euro 80.026.994 (Target ITA finale Q2 2026 - 293.386 dipendenti formati);
CONSIDERATO l'investimento del PNC a regia del Ministero della salute e soggetti attuatori le regioni e Province autonome di Trento e Bolzano «Verso un ospedale sicuro e sostenibile» dal costo complessivo di euro 1.450.000.000,00 (Q4 2026 - 220 interventi antisismici ultimati - la cui ripartizione dei target tra le regioni e le province autonome avverrà al momento del perfezionamento dei Piani operativi regionali, comprendenti gli Action Plan, tenuto conto della ricognizione in corso da parte della Direzione generale della programmazione sanitaria del Ministero della salute);
RILEVATO che le risorse complessive, riconducibili al PNRR e al PNC, destinate ai predetti investimenti, assegnate per la quota riferita al PNRR tramite il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021, sono determinate in euro 8.042.960.665,58;
RILEVATO altresì, che dette risorse non comprendono le assegnazioni per progetti già avviati disposti o previsti dalle pre-allocazioni per via legislativa, di cui va tenuto conto al fine di assicurare la complessiva coerenza delle risorse ripartite e che fanno riferimento agli investimenti
«Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero - Rafforzamento strutturale SSN» e «Verso un ospedale sicuro e sostenibile», per importi rispettivi di euro 1.413.145.000 ed euro 1.000.000.000;
DATO ATTO che il predetto importo di euro 8.042.960.665,58 è ripartito tra le regioni e province autonome, secondo la modalità di riparto basata sulla quota di accesso al Fondo sanitario nazionale (2021) e il criterio che, ai sensi dall'art. 2, comma 6-bis, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, prevede che al Mezzogiorno venga destinato almeno il 40 per cento del totale delle risorse, fatti salvi:
- i progetti relativi alla Casa come primo luogo di cura e Telemedicina - sub investimenti COT, Interconnessione Aziendale e Device (M6C1 1.2.2), che sono stati ripartiti sulla base degli standard indicati nel PNRR (1 Centrale ogni 100.000 abitanti);
- i corsi di formazione in infezioni ospedaliere (M6C2 2.2 b), che, pur garantendo una ripartizione delle risorse conforme con le disposizioni di cui all'art. 2, comma 6-bis del sopracitato decreto, non tiene conto della quota capitaria di accesso, bensì del fabbisogno calcolato rispetto al personale dipendente;
- l'investimento M6C1 1.1 «Case della Comunità e presa in carico della persona», che prevede, oltre alla quota di accesso 2021, un meccanismo di ponderazione che garantisce l'attribuzione del 45 per cento delle risorse alle regioni del Mezzogiorno;
DATO ATTO che l'assegnazione delle risorse oggetto del decreto di riparto è revocata qualora il
«Contratto istituzionale di sviluppo» (di seguito anche CIS) non venga sottoscritto con l'amministrazione attuatrice entro il 31 maggio 2022 e, comunque, nel caso di mancato raggiungimento della Milestone EU che prevede l'approvazione di tutti i CIS con tutte le regioni e province autonome entro il 30 giugno 2022;
VISTO l’Accordo stipulato in data 31 dicembre 2021, ai sensi dell’articolo 5, comma 6, del decreto legislativo n. 50 del 2016, dal Ministero della salute – Unità di Missione per l’attuazione degli interventi del Piano Nazionale di ripresa e resilienza, dall’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la trasformazione digitale (DTD), per la realizzazione degli investimenti della Component 1 della Missione 6 del PNRR;
TENUTO CONTO che AGENAS, ai sensi del suddetto Accordo, garantisce il supporto tecnico operativo, tra l’altro, per l’investimento M6-C1 1.2 “Casa come primo luogo di cura e telemedicina”
VISTA l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 12 gennaio 2022 (rep. atti n. 1);
VISTO il decreto del Ministero della salute 20 gennaio 2022, “Ripartizione programmatica delle risorse alle regioni e alle province autonome per i progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza e del Piano degli investimenti complementari”, che assegna le risorse di competenza alla regione Sardegna;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 8/7 del 11.3.2022, “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Definizione del sistema di governance per l’attuazione del Piano Territoriale della Regione Sardegna. Istituzione della Cabina di Regia regionale. Rettifica della deliberazione n. 48/67 del 10.12.2021”;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 9/22 del 24.3.2022, “Piano regionale dei servizi sanitari 2022-2024. Legge regionale 11 settembre 2020, n. 24, art. 32”;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 12/16 del 7.4.2022, “Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 6 Salute e Piano nazionale per gli investimenti complementari. Interventi di cui al decreto di riparto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022”;
VISTO il Piano Operativo Regionale relativo agli investimenti della Missione 6 (Salute), firmato dal Presidente della Regione in data 19.5.2022;
VISTA la legge regionale n. 24 del 11.9.2020, “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore” e s.m.i.;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 17/68 del 19.5.2022, con la quale è stato approvato il suddetto Piano Operativo Regionale;
VISTO il Contratto istituzionale di sviluppo (CIS) per l’esecuzione e la realizzazione degli investimenti a regia realizzati dalle Regioni e Province autonome (PP./AA.) nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 6 Salute e del Piano nazionale per gli investimenti complementari, sottoscritto, in data 30.5.2022, dal Presidente della Regione Autonoma della Sardegna e dal Ministro della Salute, in data 31.5.2022, che, all’art 3, comma 2, prevede che ciascuna delle parti provveda alla nomina del referente un proprio referente, denominato Referente unico della parte, cui è affidato il compito di vigilare sull’esecuzione degli impegni assunti nel contratto e di relazionarsi con il Referente Unico del Contratto (RUC) e che tale nomina venga comunicata RUC entro cinque giorni dalla sottoscrizione del CIS;
DECRETA
ART. 1) Il Direttore generale della Sanità pro-tempore, dott.ssa Xxxxxxxxx Xxxxx, è nominata Referente unico della parte per la Regione autonoma della Sardegna, ai sensi dell’art 3, comma 2, del Contratto istituzionale di sviluppo (CIS), sottoscritto, in data 30.5.2022, dal Presidente della Regione Autonoma della Sardegna e dal Ministro della Salute, in data 31.5.2022.
ART. 2) Il Referente unico della Regione autonoma della Sardegna si relaziona con la Cabina di Regia regionale, di cui alla Delib.G.R. n. 8/7 del 11.3.2022, con i responsabili di procedimento della Regione ovvero delle Aziende del Servizio sanitario regionale delegati all’attuazione e ne riceve ogni informazione utile, al fine di riferire al Referente unico del contratto (RUC) sullo stato degli impegni contrattuali. E’, inoltre, destinatario di tutte le comunicazioni relative al CIS, indirizzate alla parte di riferimento, ed è componente del Tavolo Istituzionale, istituito ai sensi dell’art. 6 dello stesso CIS.
Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, per estratto, e nel sito internet istituzionale.
Il Presidente
x.xx Xxxxxxxxx Xxxxxxx
Direttore generale della Sanità Xxxxxxxxx Xxxxx