UNIONE DI BANCHE ITALIANE SCPA PROTOCOLLO DI INTESA SINDACALE Sommario
UNIONE DI BANCHE ITALIANE SCPA
PROTOCOLLO DI INTESA SINDACALE
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Dichiarazione Delle Aziende 2
Art. 1 - Rapporti di lavoro in corso 2
Art. 2 - Pari opportunità e trattamenti delle Risorse 4
Art. 3 - Formazione e professionalità 4
Art. 4 - Indennità mensile di mobilità territoriale 4
Art. 5 - Contributo Monoreddito 4
Art. 6 - Automatismo di carriera e Assegno di anzianità 4
Art. 7 - Previdenza complementare 5
Art. 8 - Assistenza sanitaria e Polizze assicurative 5
Art. 9 - Assegno accordo 9 dicembre 2009 5
Art. 10 - Garanzie 5
Art. 11 - Disposizioni Finali 6
Allegati 8
Art. 6 - Grande Mobilità 8
Art. 20 - Contributo famiglie monoreddito 8
Il 9 dicembre 2009, in Bergamo.
Tra:
le seguenti Aziende, d’ora in poi denominate anche “Aziende”:
Unione di Banche Italiane SPA, d’ora in poi per brevità denominata anche “UBI Banca” o “Società cedente”;
RBC Dexia Investor Services Bank SA - Succursale di Milano, d’ora in poi per brevità denominata anche “RBC Dexia” o “Società cessionaria”
e
Le Rappresentanze Sindacali Aziendali di UBI Banca di DIRCREDITO, FABI, FIBA/CISL, FISAC/CGIL, UILCA, nonché la Delegazione Sindacale territoriale delle medesime Organizzazioni Sindacali;
d’ora in poi denominate complessivamente “XX.XX.”
Premesso che
UBI Banca e RBC Dexia hanno deliberato di realizzare il progetto che prevede la cessione da parte di UBI Banca a RBC Dexia del ramo d’azienda composto dalle attività di Banca Depositaria di cui all’informativa richiamata al successivo punto 2;
In relazione a quanto sopra, con lettera del 10 novembre 2009, da intendersi qui come integralmente riportata e trascritta - unitamente alla documentazione consegnata alle XX.XX. nel corso degli incontri indicati al successivo punto 3. - le Aziende hanno fornito alle XX.XX. l’informativa prevista dall’art. 47 della Legge 29 dicembre 1990 n. 428, come modificato dal D.Lgs 18/2001, nonché dall’art. 15 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 08.12.2007, riguardante il programmato trasferimento di ramo d’azienda da UBI Banca a RBC Dexia, dando così avvio alla procedura prevista dalle normative appena citate;
Su richiesta delle XX.XX. si è dato corso ai confronti previsti dalle normative di legge e contrattuali, rispettivamente il 17, 24 e 25 novembre 2009 (le Aziende interessate all’operazione di cessione hanno fornito apposite informative concernenti i motivi del programmato trasferimento di ramo d’azienda, gli assets e il business riconducibili al ramo e che costituiranno oggetto di trasferimento) nonché il 2, 3, 4 e 5 dicembre 2009 sino alla data del presente Accordo (le Parti hanno discusso e definito le conseguenze giuridiche, economiche e sociali per i lavoratori assegnati alle attività di Banca Depositaria oggetto di cessione);
Le Parti nel darsi atto di avere sviluppato nel corso della procedura un ampio e approfondito confronto in ordine alle modalità di realizzazione della manovra illustrata nell’informativa di cui al precedente punto 2. e alle conseguenze giuridiche, economiche e sociali nei confronti del Personale derivanti dalla stessa manovra;
convengono e stipulano quanto segue
le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
Dichiarazione Delle Aziende
UBI Banca conferma che l’operazione in argomento comporterà, per le risorse attualmente allocate presso le strutture di Brescia - tenuto anche conto che la sede operativa della società cessionaria è ubicata a Milano - l’adozione, da parte di UBI Banca, di misure di mobilità territoriale verso Milano, da attuarsi in data antecedente a quella di efficacia giuridica dell’operazione.
Dal trasferimento di ramo d’azienda di cui al paragrafo precedente conseguirà il passaggio da UBI Banca a RBC Dexia di tutte le attività, i diritti e gli obblighi inerenti al ramo ceduto, ivi compresi quelli attinenti ai 50 rapporti di lavoro col Personale in carico al ramo d’azienda stesso alla data del loro trasferimento.
Art. 1 - Rapporti di lavoro in corso
L’operazione avverrà mediante cessione da UBI Banca a RBC Dexia - da attuarsi in data non anteriore al 28 febbraio 2010 - del ramo d’azienda di cui alle premesse, unitamente alle Risorse che risulteranno in servizio presso il ramo stesso alla data del trasferimento.
In relazione a quanto precede:
I rapporti di lavoro dei dipendenti di UBI Banca di cui sopra proseguiranno a decorrere dalla data di efficacia giuridica dell’operazione, ai sensi dell’art. 2112 cod. civ., senza soluzione di continuità, con RBC Dexia, con conservazione delle anzianità effettive di servizio e convenzionali maturate al momento del passaggio; pertanto, il servizio che sarà prestato presso RBC Dexia sarà considerato ad ogni fine connesso all’anzianità aziendale come continuazione di quello prestato presso UBI Banca, con le precisazioni di cui al presente Accordo.
RBC Dexia riconoscerà a tutti i dipendenti interessati dalla procedura di trasferimento del ramo d’azienda il complessivo trattamento contrattuale nazionale (CCNL per i dipendenti dalle imprese creditizie, finanziarie e strumentali).
La cessionaria si impegna, con le precisazioni di cui al presente Accordo, a mantenere la retribuzione individuale annua (RAL) negli importi rilevabili al giorno precedente la data di efficacia giuridica dell’operazione, riconducendo la predetta retribuzione individuale annua ai criteri amministrativi in uso presso la Cessionaria medesima, in un’ottica di armonizzazione amministrativa.
Il trattamento di fine rapporto maturato che risulti nelle disponibilità di UBI Banca, e non già eventualmente versato a forme di previdenza complementare, passerà in capo a RBC Dexia. UBI Banca provvederà ad evadere, nei tempi tecnici necessari, le eventuali richieste di anticipazione del TFR maturato alla data del trasferimento, pervenute dai dipendenti ricompresi nel ramo entro il 31.01.2010, quale anticipazione straordinaria senza vincolo di finalità.
Con riferimento alle eventuali ferie arretrate e alle ore accumulate nella Banca delle Ore alla data di decorrenza degli effetti del trasferimento di ramo d’azienda oggetto del presente accordo, RBC Dexia subentrerà in tutte le posizioni di debito/credito della Cedente nei confronti del Personale interessato dalla cessione.
Per i dipendenti interessati dal trasferimento del ramo d’azienda in oggetto, UBI Banca terrà a proprio il carico, ove spettante, il Premio Aziendale relativo all’intero esercizio 2009 e pro quota per il periodo di servizio prestato nel 2010 secondo i criteri e gli accordi vigenti tempo per tempo in UBI Banca; RBC Dexia provvederà al pagamento dello stesso nei cedolini stipendi del mese di luglio dell’anno successivo rispetto a quello di riferimento.
Fermo restando quanto previsto nel comma precedente, per l’esercizio 2010, in ossequio a quanto tempo per tempo previsto in materia dal CCNL del Credito, RBC Dexia e le competenti Delegazioni Sindacali, si impegnano, in sede aziendale, ad incontrarsi al fine di negoziare il premio aziendale nei termini temporali previsti dal CCNL e comunque nei quattro mesi successivi dalla cessione di ramo d’azienda, tenendo in particolare considerazione le forme, i criteri e le misure previsti presso la società cedente, non considerando le componenti economiche straordinarie.
RBC Dexia si impegna, entro il 2010, ove richiesto dalle XX.XX., all’avvio dei confronti per la definizione di una contrattazione integrativa aziendale, secondo le previsioni e le modalità del vigente CCNL, con disponibilità a trattare, in tale sede, anche previsioni migliorative rispetto al CCNL, tenendo in particolare considerazione le forme, i criteri e le misure previsti presso la società cedente, in materia di borse di studio, di attivazione di una polizza temporanea caso morte, di criteri per la concessione del part time, nonché di orario di lavoro e relative flessibilità.
Il Buono Pasto viene riconosciuto nell’importo in essere presso la Cessionaria. Ove tale attuazione comportasse per l’interessato la corresponsione di un importo inferiore a quello già percepito presso la Cedente, la Cessionaria provvederà ad effettuare, a saldo, nel mese di dicembre di ogni anno, un conguaglio per la differenza, da erogarsi tramite versamento della somma calcolata al Fondo di Previdenza Complementare a cui il dipendente risulta iscritto.
Nell’ipotesi di personale non iscritto a forme di previdenza complementare la suddetta differenza calcolata verrà erogata in forma monetaria nel cedolino stipendi del mese di dicembre.
Gli importi di detto conguaglio saranno assorbibili, fino a concorrenza, da eventuali aumenti dell’importo del buono pasto presso la Cessionaria.
Al Personale interessato dal trasferimento del ramo d’azienda in oggetto con rapporto di lavoro a tempo parziale sarà mantenuto il contratto part-time in essere, con la stessa riduzione di orario, fino alla scadenza concordata con la Banca cedente.
Art. 2 - Pari opportunità e trattamenti delle Risorse
RBC Dexia riconoscerà a tutti i dipendenti in servizio presso il ramo d’azienda acquisito pari opportunità sul piano delle occasioni di sviluppo personale e professionale.
Nell’ambito del trasferimento di ramo d’azienda, RBC Dexia conferma particolare attenzione alla valorizzazione del patrimonio umano e professionale esistente, anche attraverso l’adozione di politiche gestionali e premianti.
Art. 3 - Formazione e professionalità
RBC Dexia, nel considerare le Risorse Umane un patrimonio fondamentale, presterà particolare attenzione agli aspetti relativi alla formazione continua, all’accrescimento delle competenze e alla valorizzazione delle professionalità esistenti.
I dipendenti rientranti nel ramo d’azienda saranno adibiti a mansioni o ruoli equivalenti a quelli attualmente svolti ovvero a compiti comunque in linea con i profili professionali degli interessati.
Art. 4 - Indennità mensile di mobilità territoriale
L’importo dell’indennità mensile di mobilità eventualmente percepito presso la banca di provenienza al momento del passaggio verrà mantenuto sotto forma di erogazione lorda a titolo di “rimborso spese forfetario” - unitamente agli eventuali trattamenti accessori che saranno comunicati ai diretti interessati da parte di RBC Dexia - fino al venir meno dei motivi che la giustificano, secondo le allegate previsioni di cui all’accordo sindacale sottoscritto da UBI Banca (allora BPU Banca) e le proprie Rappresentanze sindacali in data 1 marzo 2007.
Art. 5 - Contributo Monoreddito
Ai dipendenti destinatari dell’erogazione a titolo di “contributo famiglie monoreddito” presso la Banca di provenienza nel corso del 2010 verrà mantenuta tale provvidenza sotto forma di erogazione lorda fino al venir meno dei motivi che la giustificano, secondo le allegate previsioni di cui all’accordo sindacale sottoscritto da UBI Banca (allora BPU Banca) e le proprie Rappresentanze sindacali in data 1 marzo 2007.
Art. 6 - Automatismo di carriera e Assegno di anzianità
I dipendenti di UBI Banca destinatari delle previsioni di cui all’accordo del 20.12.2001 ex BPB-CV in materia di “Automatismi di carriera” e “Assegno di anzianità”, manterranno il diritto al riconoscimento, da parte di RBC Dexia, dell’automatismo al compimento del 22° anno di servizio effettivo e dell’assegno di anzianità a condizione che la maturazione degli stessi avvenga entro il 31 dicembre 2015.
Art. 7 - Previdenza complementare
I dipendenti di UBI Banca destinati a passare a RBC Dexia in virtù della cessione del ramo d’azienda iscritti a Fondi di previdenza complementare costituiti presso la Banca cedente, con decorrenza dalla data di trasferimento, in conformità alla normativa vigente in materia e ai fini della prosecuzione della contribuzione, avranno facoltà di proseguire nella contribuzione (aziendale e individuale) mediante adesione alle forme di previdenza integrativa in essere presso la cessionaria o che saranno dalla stessa successivamente attivate anche su richiesta delle XX.XX. con onere da parte della Cessionaria alla relativa contribuzione di propria pertinenza in caso di adesione del dipendente. In quest’ultimo caso, la Cessionaria si impegna:
a versare la percentuale di contribuzione aziendale al suddetto Fondo, nella misura stabilita presso la medesima Cessionaria;
ove tale attuazione comportasse per l’interessato la corresponsione di una contribuzione inferiore a quella complessivamente in essere presso la Cedente, la Cessionaria provvederà ad effettuare, a saldo, nel mese di dicembre di ogni anno, un conguaglio equivalente alla lordizzazione della differenza economica derivante dai diversi regimi contributivi, da erogarsi tramite versamento della somma in forma monetaria nel cedolino stipendi del mese di dicembre.
Resta inteso che tale contributo, se superiore alle misure vigenti presso la Cessionaria, è da considerarsi assorbibile, fino a concorrenza, da eventuali futuri incrementi, in tema di previdenza complementare, derivanti da qualsiasi fonte, titolo, ragione o causa.
Art. 8 - Assistenza sanitaria e Polizze assicurative
Relativamente alle forme di assistenza sanitaria e alle forme di copertura assicurativa contro gli infortuni professionali ed extra professionali, i dipendenti destinati a passare a RBC Dexia in virtù del trasferimento di ramo d’azienda in oggetto, a decorrere dalla data di efficacia giuridica dell’operazione, saranno destinatari delle forme di Assistenza Sanitaria e delle coperture assicurative in essere per i dipendenti di RBC Dexia.
Art. 9 - Assegno accordo 9 dicembre 2009
RBC Dexia riconoscerà a tutti i dipendenti trasferiti un assegno ad personam non assorbibile pari ad un importo annuo lordo di € 300, da corrispondersi mensilmente (per 13 mensilità).
Art. 10 - Garanzie
RBC Dexia conferma la volontà di perseguire i propri progetti d’investimento in Italia, per l’importanza che gli stessi assumono ai fini del conseguimento degli obiettivi di sviluppo e di ampliamento della capacità di offrire servizi, in un Mercato come quello italiano in continua evoluzione.
In tale contesto RBC Dexia si impegna a non intraprendere nei confronti dei lavoratori appartenenti al ramo di azienda trasferito, entro due anni dalla cessione, azioni di mobilità territoriale oltre i 25 chilometri dall’attuale sede operativa della Società.
In caso di tensioni occupazionali direttamente correlate a vendita o cessione d’azienda o di singoli rami d’azienda, appalti delle attività cedute, cessazione di attività, scorporo, perdita del controllo proprietario, crisi aziendali, processi di ridimensionamento/riorganizzazione, trasferimento di attività, recesso unilaterale da parte delle società del Gruppo UBI titolari dal contratto di servizio stipulato con RBC Dexia Investor Service Bank SA - Succursale di Milano, che riguardino la società cessionaria, i dipendenti appartenenti al ramo di azienda trasferito eventualmente risultanti in esubero in esito all’applicazione di tutte le procedure contrattuali e di legge in materia di riduzione del personale - ivi compreso i1 ricorso agli strumenti di cui al D.M. 158/2000 (“Regolamento relativo all’istituzione del Fondo di Solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle Imprese di Credito”) - a condizione che gli interessati, alla data della richiesta, non abbiano maturato il diritto al trattamento di pensione INPS, ovvero all’accesso al Fondo di Solidarietà per il sostegno del reddito di cui al D.M. 158/2000, se attivabile da RBC Dexia e che non siano altrimenti ricollocabili in RBC Dexia entro un raggio dall’attuale sede operativa fissato in 100 chilometri, potranno formulare richiesta scritta successivamente alla conclusione delle procedure sopra indicate, per il ripristino, senza soluzione di continuità, del rapporto di lavoro con UBI Banca o con altra società del Gruppo UBI mantenendo la retribuzione individuale annua (RAL), i diritti soggettivi acquisiti, le anzianità convenzionali e di servizio maturate. La suddetta richiesta sarà accolta, nell’ambito della provincia o delle province limitrofe alla sede di lavoro, da UBI Banca o da altra società del Gruppo nella quale non sia in corso una procedura inerente a tensioni occupazionali, di massima entro 9 mesi dalla data di presentazione della stessa.
L’impegno di cui trattasi viene assunto da UBI Xxxxx e avrà scadenza 8 anni dopo la scadenza degli impegni di RBC Dexia stabiliti al secondo capoverso del presente articolo.
Analoga facoltà di richiesta di ripristino del rapporto di lavoro secondo i criteri e le modalità di cui ai punti precedenti viene riconosciuta al personale interessato dal trasferimento di ramo d’azienda a RBC Dexia anche nel caso di diversa dislocazione geografica della sede di RBC Dexia, attualmente ubicata in Milano, che comporti il trasferimento collettivo di lavoratori ad una distanza - tra la suddetta sede ubicata in Milano e la nuova sede di lavoro - superiore ad un raggio fissato in 100 km, a condizione che ciò costituisca allontanamento dalla residenza del lavoratore interessato. Detto impegno viene assunto da UBI Banca per un periodo di 8 anni successivi alla scadenza degli impegni di RBC Dexia stabiliti al secondo capoverso del presente articolo.
Art. 11 - Disposizioni Finali
Resta inteso che il rapporto di lavoro dei dipendenti di RBC Dexia Investor Services Bank S.A dalla data di decorrenza giuridica del trasferimento d’azienda, sarà dunque disciplinato dalle norme collettive del CCNL del Settore Credito - con mantenimento dell’attuale iscrizione all’ABI - nonché, per il Personale ricompreso nel citato ramo d’azienda, da quanto previsto dal presente accordo che integralmente sostituisce ogni eventuale diverso trattamento aziendale in essere presso la società cedente e che troverà applicazione nei confronti del suddetto Personale anche nel caso di operazioni societarie interne al Gruppo RBC Dexia.
Con la stipula del presente Accordo le Parti dichiarano di avere espletato le Procedure previste dalle disposizioni di legge e di contratto indicate nelle Premesse.
Incontri di verifica sull’applicazione di quanto previsto dal presente accordo potranno essere richiesti alla cessionaria congiuntamente da parte delle Organizzazioni Sindacali Aziendali e avranno luogo entro 30 giorni dalla data di richiesta.
Ai predetti incontri di verifica potranno partecipare tutte le XX.XX. firmatarie del presente accordo, anche se non titolari di RSA presso la cessionaria. In quest’ultimo caso, la partecipazione sarà garantita tramite la presenza di un Segretario Nazionale o di un suo delegato.
Letto, approvato, sottoscritto.
UNIONE DI BANCHE ITALIANE SPA
RBC DEXIA INVESTOR SERVICES BANK SA
DIRCREDITO
FABI
FIBA/CISL
FISAC/CGIL
UILCA
Allegati
Art. 6 - Grande Mobilità
Gli importi delle indennità mensili da corrispondere per trasferimenti che comportano un allontanamento di oltre 50 km (solo andata) dalla residenza, o dalla Filiale più vicina alla residenza stessa se questa è più prossima alla attuale sede di lavoro, e a condizione che il dipendente non usufruisca dei mezzi di trasporto collettivi messi a disposizione dalla Banca, vengono così fissati:
Oltre 100 e fino a 150 km andata e ritorno |
700,00 Euro |
Oltre 150 e fino a 200 km andata e ritorno |
1.000,00 Euro e, se necessario, l’alloggio |
Oltre 200 km andata e ritorno |
1.300,00 Euro, oltre alloggio e viaggio settimanale A/R con mezzi pubblici (aereo compreso). |
Per il Personale che utilizza i mezzi di trasporto collettivi messi a disposizione dalla Banca, vengono fissati i seguenti importi mensili:
Oltre 100 e fino a 150 km andata e ritorno |
630,00 Euro |
Oltre 150 e fino a 200 km andata e ritorno |
853,00 Euro, e se necessario, l’alloggio |
Oltre 200 km andata e ritorno |
1.080,00 Euro, oltre alloggio e viaggio settimanale A/R con mezzi pubblici (aereo compreso). |
La distanza viene calcolata in base al tragitto più breve tra l’indirizzo della residenza del Lavoratore o dall’indirizzo della Filiale più vicina alla residenza stessa se questa è più prossima alla attuale sede di lavoro, e l’indirizzo dell’unità organizzativa di destinazione. Il calcolo viene effettuato tramite l’utilizzo del sito xxx.xxxxxxxxxxx.xxx.
L’indennità viene corrisposta per 12 mensilità, con decorrenza dal giorno del trasferimento e non è computata nella retribuzione utile al calcolo del TFR.
L’indennità non spetta in caso di assenza dal servizio superiore al mese che non sia dovuta a ferie o malattia o a maternità (limitatamente ai periodi di astensione obbligatoria) e la sua corresponsione cessa con il venir meno dei motivi che la giustificano.
Ai fini del calcolo dell’indennità di grande mobilità, si considerano anche le variazioni in aumento o in riduzione delle distanze - non inferiori a 3 km - determinate da spostamenti della sede di lavoro disposti all’interno del medesimo comune.
Art. 20 - Contributo famiglie monoreddito
L’Azienda erogherà ai Dipendenti delle Aree Professionali e del 1° e 2° livello retributivo dei Quadri Direttivi con famiglia monoreddito, un contributo annuo pari a € 250,00 per ogni figlio che abbia i requisiti che consentono di beneficiare delle prestazioni della “Polizza rimborso spese di cura per malattia e infortunio”.
È considerata monoreddito la famiglia che, oltre al reddito del Dipendente, non possiede altri redditi in misura superiore all’importo del trattamento minimo pensionistico maggiorato del 30% che siano riferibili al coniuge del Dipendente stesso in via diretta (stipendio o altro) o indiretta (pensione di reversibilità in caso di coniuge deceduto, assegno di mantenimento in caso di coniuge separato).
Il contributo monoreddito verrà erogato nel mese di gennaio di ciascun anno ai Dipendenti in servizio in tale mese; le condizioni che danno diritto all’erogazione devono essere presenti al 31 dicembre dell’anno precedente.
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