Regolamento del Fondo Interno Assicurativo
Regolamento del Fondo Interno Assicurativo
Art. 1 - Istituzione e denominazione del Fondo Interno Assicurativo
Poste Vita S.p.A. (la “Compagnia”) ha istituito, secondo le modalità indicate nel presente regolamento (il “Regolamento”) un fondo interno assicurativo, il cui valore è suddiviso in quote. Il fondo interno è denominato Poste Vita Soluzione Flessibile (il «Fondo Interno Assicurativo”).
Il Fondo Interno Assicurativo costituisce patrimonio distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Compagnia, nonché da ogni altro fondo gestito dalla stessa.
La Compagnia si riserva il diritto di istituire in futuro ulteriori fondi interni assicurativi.
Art. 2 - Obiettivi del Fondo Interno Assicurativo
Lo scopo del Fondo Interno Assicurativo è di realizzare una crescita del capitale investito attraverso una gestione flessibile e diversificata degli investimenti, nel rispetto del profilo di rischio del Fondo Interno Assicurativo.
La Compagnia non offre alcuna garanzia finanziaria di rimborso del capitale o di corresponsione di un rendimen- to minimo, né, in ogni caso, assume alcun impegno di risultato nella gestione del Fondo Interno Assicurativo.
Di seguito sono indicati i fattori di rischio a cui è esposto il Fondo Interno Assicurativo:
• rischio di mercato: variazioni di valore di uno strumento finanziario o di un portafoglio di strumenti finanziari connesse a variazioni inattese delle condizioni di mercato;
• rischio di tasso di interesse: variazioni di valore di uno strumento finanziario dovute alla variazione dei tassi di interesse presenti sul mercato finanziario;
• rischio creditizio/di controparte: variazioni di valore di uno strumento finanziario dovute alla variazione inattesa del merito creditizio dell’emittente dello stesso strumento;
• rischio valutario: variazioni di valore di uno strumento finanziario dovute alla variazione dei tassi di cambio presenti sul mercato finanziario;
• rischio di liquidità: variazioni di valore di uno strumento finanziario dovute alla sua scarsa attitudine ad essere trasformato in moneta senza perdita di valore.
Lo stile di gestione adottato (gestione flessibile) fa sì che non sia possibile identificare un parametro oggettivo di riferimento (benchmark) con il quale confrontare il rendimento del Fondo Interno Assicurativo e, dunque, rappre- sentativo della politica di investimento del medesimo. Pertanto, ai fini dell’individuazione del profilo di rischio del Fondo Interno Assicurativo, è stata individuata la volatilità media annua attesa nella misura del 6%. La volatilità media annua attesa è un indicatore sintetico del rischio che esprime la variabilità dei rendimenti del Fondo Inter- no Assicurativo attesa in un determinato periodo di tempo.
Il grado di rischio del Fondo Interno Assicurativo è medio-alto. L’orizzonte temporale di investimento consigliato è pari a 7 anni.
Art. 3 - Caratteristiche del Fondo Interno Assicurativo
Il Fondo Interno Assicurativo è di tipo ad accumulazione laddove i rendimenti rimangono all’interno del Fondo In- terno Assicurativo. Non è, pertanto, contemplata la distribuzione di proventi, in favore degli Investitori-Contraenti (come, di seguito, definiti).
Il Fondo Interno Assicurativo è suddiviso in quote aventi pari valore tra loro e attribuiscono eguali diritti (le “Quote”) alle persone fisiche o giuridiche (l’“Investitore-Contraente” o gli “Investitori-Contraenti”), che abbiano sotto- scritto polizze assicurative (il “Contratto” o i “Contratti”), le cui prestazioni sono legate, in tutto o in parte, al rendimento del Fondo Interno Assicurativo. Si precisa che il valore del patrimonio del Fondo Interno Assicura- tivo non potrà essere inferiore all’importo complessivo delle riserve matematiche costituite dalla Compagnia in relazione a tali polizze.
La gestione del Fondo Interno Assicurativo e l’attuazione delle relative politiche di investimento competono alla Compagnia, che vi provvede tramite una gestione professionale del patrimonio.
La Compagnia, nell’ottica di una più efficiente gestione amministrativa e finanziaria ed anche al fine di ridurre il
rischio operativo, si riserva, in ogni caso, la facoltà di affidare a terzi, anche appartenenti al gruppo di cui essa fa parte, la gestione del Fondo Interno Assicurativo, o ancora di delegare a terzi specifiche funzioni inerenti l’attività di gestione del Fondo Interno Assicurativo medesimo. In ogni caso ogni affidamento/delega non implicherà costi aggiuntivi a carico del Fondo Interno Assicurativo, né comporterà alcun esonero o limitazione delle responsa- bilità della Compagnia, la quale eserciterà, in ogni caso, un costante controllo sulle operazioni poste in essere dai soggetti affidatari o delegati.
Non è prevista una data di scadenza del Fondo Interno Assicurativo.
Il Fondo Interno Assicurativo non contempla alcuna garanzia finanziaria di rimborso del capitale o di correspon- sione di un rendimento minimo.
La valuta di denominazione del Fondo Interno Assicurativo è l’Euro.
Art. 4 - Destinazione dei capitali conferiti
I capitali conferiti nel Fondo Interno Assicurativo sono investiti dalla Compagnia nel rispetto di quanto previsto negli Art. 5 e 6 del presente Regolamento.
Art. 5 - Tipologia di attività oggetto di investimento
Il Fondo Interno Assicurativo investe principalmente in quote di OICVM (Organismi di Investimento Collettivo in Va- lori Mobiliari) italiani e UE, come definiti dalle corrispondenti previsioni del D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, “TUF”), costituiti in forma di “Sicav”, “Fondi Comu- ni di Investimento” o “Unit Trust” e che presentino le caratteristiche previste dalla normativa pro-tempore vigente.
In via residuale, e sempre in conformità con quanto previsto dalla normativa pro-tempore vigente, gli investimen- ti possono, inoltre, essere effettuati nelle seguenti categorie di attività:
• quote di OICR alternativi italiani, definiti e costituiti nel rispetto delle previsioni del TUF e delle relative disposi- zioni di attuazione e commercializzati nel territorio nazionale;
• quote di (i) OICR alternativi UE e (ii) OICR alternativi non UE, definiti nel TUF, che abbiano ottenuto l’auto- rizzazione per la commercializzazione nel territorio nazionale secondo quanto previsto dalle corrispondenti previsioni del TUF;
• strumenti monetari, emessi o garantiti da soggetti residenti in Stati Membri dell’Unione Europea, appartenenti all’OCSE o che abbiano concluso speciali accordi di prestito con il Fondo Monetario Internazionale o siano associati agli accordi generali di prestito del Fondo Monetario Internazionale o da organizzazioni internazio- nali cui aderiscono uno o più dei predetti Stati (con rating, rilasciato da almeno un’agenzia di rating creditizio registrata o certificata in conformità al regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio o una banca centrale che emette rating creditizi esenti dall’applicazione di tale regolamento (ciascuna un’“A- genzia Esterna di Valutazione del Merito di Credito”) e a condizione che nessun’altra Agenzia Esterna di Valutazione del Merito di Credito abbia attribuito una valutazione inferiore, almeno pari a BBB- o equivalente), che abbiano una scadenza non superiore a sei mesi e appartengano alle seguenti tipologie:
- depositi bancari in conto corrente;
- certificati di deposito o altri strumenti del mercato monetario;
- operazioni di pronti contro termine, con l’obbligo di riacquisto o di deposito di titoli presso una banca, che ab- biano ad oggetto titoli obbligazionari emessi o garantiti da Stati Membri dell’Unione Europea ovvero emessi da enti sopranazionali cui aderiscono uno o più Stati Membri;
• strumenti finanziari, emessi o garantiti da Stati membri dell’Unione Europea o appartenenti all’OCSE o che ab- biano concluso speciali accordi di prestito con il Fondo Monetario Internazionale o siano associati agli accordi generali di prestito del Fondo Monetario Internazionale, da enti locali o da enti pubblici di stati membri o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più dei predetti Stati ovvero da soggetti residenti nei predetti stati membri che appartengono alle seguenti tipologie:
- titoli di stato (con rating, rilasciato da almeno un’Agenzia Esterna di Valutazione del Merito di Credito e a condizione che nessun’altra Agenzia Esterna di Valutazione del Merito di Credito abbia attribuito una valu- tazione inferiore, almeno pari a BBB- o equivalente, ad eccezione dei titoli emessi dalla Repubblica Italiana per i quali si applicheranno i livelli minimi di rating previsti dalla normativa di tempo in tempo applicabile);
- titoli obbligazionari o altri titoli assimilabili (con rating, rilasciato da almeno un’Agenzia Esterna di Valutazione del Merito di Credito e a condizione che nessun’altra Agenzia Esterna di Valutazione del Merito di Credito abbia attribuito una valutazione inferiore, almeno pari a BBB- o equivalente);
- titoli azionari.
Resta ferma per la Compagnia la facoltà di detenere una parte del patrimonio del Fondo Interno Assicurativo
in disponibilità liquide e, più in generale, la facoltà di assumere, nei limiti previsti dalla normativa applicabile, in relazione all’andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche situazioni congiunturali, azioni volte a tutelare l’interesse dei partecipanti nel rispetto del presente Art. 5.
La Compagnia si riserva inoltre la possibilità di utilizzare, in conformità con le disposizioni della normativa pro-tempore vigente, strumenti finanziari derivati, in coerenza con le caratteristiche del Fondo Interno Assicu- rativo e con il relativo profilo di rischio, al fine di (i) pervenire ad un’efficace gestione del portafoglio, e/o (ii) di ridurre il rischio di investimento.
Si precisa che gli investimenti potranno anche riguardare quote di OICR promossi, istituiti o gestiti da società di gestione del risparmio o da società di gestione armonizzate appartenenti al Gruppo Poste Italiane, di cui la Compagnia fa parte.
Il Fondo Interno Assicurativo potrà, altresì, investire in quote di OICR promossi, istituiti o gestiti dall’eventuale gestore delegato o da società di gestione del risparmio o da società di gestione armonizzate appartenenti o affiliate al gruppo di cui il gestore fa parte.
Art. 6 - Criteri di investimento applicabili al Fondo Interno Assicurativo
La politica d’investimento adottata per il Fondo Interno Assicurativo prevede un’allocazione dinamica delle risorse, orientata principalmente verso quote di più OICVM che investono in strumenti del mercato monetario, azioni di società e altri titoli equivalenti ad azioni di società, obbligazioni e altri titoli di debito, sia di Area Euro che internazionali. Ferme restando le indicazioni previste dalla normativa e regolamentazione applicabile, non sono previste specifiche limitazioni per l’esposizione in determinate categorie di attivi salvo assicurare in ogni caso un adeguato livello di diversificazione.
Gli strumenti oggetto di investimento sono denominati principalmente in Euro.
Lo stile di gestione adottato è di tipo flessibile. Il Fondo Interno Assicurativo affronta le ciclicità dei mercati finanziari attraverso una gestione attiva, esercitando comunque un controllo del rischio rappresentato da una volatilità massima, espressa su base annua e osservata su un orizzonte temporale di 3 anni, pari a 8% e da una volatilità target che varia in base alla rischiosità del mercato.
La selezione degli OICVM, non assoggettata a specifici limiti di esposizione geografica e settoriale, sarà effettuata sulla base di valutazioni sia di tipo quantitativo che qualitativo al fine di attuare una diversificazione di portafoglio e contenere il rischio dello stesso.
Lo stile di gestione adottato può combinare strategie di tipo direzionale (la cui performance è direttamente collegata all’andamento dei mercati sottostanti) con strategie flessibili e absolute return tipicamente caratterizzate da un obiettivo di rendimento, da differenti stili gestionali e minore correlazione con l’andamento dei mercati.
Con riferimento all’esposizione geografica, l’approccio d’investimento è di tipo globale.
Per la parte obbligazionaria, gli investimenti sono effettuati senza specifiche limitazioni né in relazione alla cate- gorie di emittenti né al settore merceologico di appartenenza degli stessi.
Per la parte azionaria, gli investimenti sono effettuati senza specifiche limitazioni né in relazione al settore merceologico di appartenenza delle società oggetto d’investimento né al livello di capitalizzazione delle stesse.
L’esposizione azionaria del Fondo Interno Assicurativo non potrà superare il 60% del Valore Complessivo Netto del Fondo Interno Assicurativo.
Gli investimenti sui mercati internazionali (non appartenenti all’area Euro) sono tendenzialmente esposti al ri- schio di cambio verso l’euro, ma non è esclusa una diversa gestione della componente valutaria in specifiche situazioni di mercato o in determinati periodi di tempo.
Art. 7 - Valore Unitario della Quota e sua pubblicazione
Il valore unitario delle singole quote del Fondo Interno Assicurativo (il “Valore Unitario della Quota”) viene de- terminato dalla Compagnia settimanalmente ogni giovedì o, qualora il giovedì coincida con un giorno festivo o di chiusura della Compagnia, il primo giorno lavorativo successivo (“Giorno di Valorizzazione”).
Il Valore Unitario della Quota viene determinato dividendo il Valore Complessivo Netto (come di seguito definito) del Fondo Interno Assicurativo per il numero complessivo delle Quote del Fondo Interno Assicurativo, entrambi relativi al Giorno di Valorizzazione di riferimento.
Il Valore Unitario della Quota viene pubblicato entro il terzo giorno lavorativo successivo al Giorno di Valorizza- zione su un quotidiano a diffusione nazionale (attualmente sul quotidiano finanziario “Il Sole 24Ore”) e sul sito internet della Compagnia all’indirizzo xxx.xxxxxxxxx.xx.
Alla data di costituzione del Fondo Interno Assicurativo, il Valore Unitario della Quota viene fissato convenzio- nalmente in un importo pari a Euro 100,00 (cento).
Art. 8 - Criteri per la determinazione del Valore Complessivo Netto del Fondo Interno Assicurativo
Il valore complessivo netto del Fondo Interno Assicurativo consiste nel valore delle attività del Fondo Interno Assicurativo al netto delle passività, ivi incluse le spese imputate al Fondo Interno Assicurativo medesimo ed evidenziate nel successivo Art.12 (il “Valore Complessivo Netto”).
Al fine di stabilire il valore delle attività del Fondo Interno Assicurativo si utilizzeranno le quantità e gli ultimi prez- zi o valori di mercato disponibili al Giorno di Valorizzazione.
I criteri adottati dalla Compagnia per la valorizzazione delle attività e delle passività sono i seguenti:
- gli OICR sono valutati in base all’ultima valorizzazione disponibile al Giorno di Valorizzazione. Nel caso in cui non siano disponibili le valorizzazioni delle quote e azioni di OICR oggetto di investimento, per cause non imputabili alla Compagnia, si farà riferimento al valore di presunto realizzo che possa essere, in buona fede, ragionevolmente previsto; gli strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati sono valutati in base all’ultima quotazione disponibile al Giorno di Valorizzazione. Nel caso in cui non sia disponibile una quota- zione, vengono valutati sulla base del valore di presunto realizzo determinato su un’ampia base di elementi d’informazione oggettivamente considerati e concernenti sia la situazione dell’emittente e del suo Paese di residenza che quella di mercato;
- gli strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati, la cui quotazione non esprima un prezzo di nego- ziazione attendibile a causa della ridotta frequenza degli scambi o dell’irrilevanza dei volumi trattati, sono valutati in base al valore di presunto realizzo determinato come al punto precedente;
- gli strumenti finanziari non quotati sono valutati sulla base del valore di presunto realizzo determinato su un’ampia base di elementi oggettivamente considerati e concernenti sia la situazione dell’emittente e del suo Paese di residenza che quella di mercato;
- gli strumenti finanziari derivati trattati “Over the Counter” (OTC) sono valutati al valore corrente (c.d. costo di sostituzione) secondo pratiche prevalenti sul mercato basate su metodologie di calcolo affermate e ricono- sciute, applicate su base continuativa, con costante aggiornamento dei dati che alimentano le procedure di calcolo. Le tecniche di valutazione adottate assicurano una corretta attribuzione degli effetti finanziari positivi e negativi durante l’intera durata dei contratti stipulati, indipendentemente dal momento in cui si manifestano profitti e perdite;
- il valore delle attività denominate in valuta diversa da quella di riferimento del Fondo Interno Assicurativo viene determinato sulla base dell’ultimo tasso di cambio disponibile, così come rilevato dalla Banca Centrale Europea;
- le eventuali disponibilità liquide sono valorizzate in base al loro valore nominale;
- le altre attività e le passività sono iscritte al loro valore nominale.
Gli eventuali crediti d’imposta maturati verranno attribuiti al Fondo Interno Assicurativo all’atto della loro esatta quantificazione e, dunque, in seguito alla trasmissione della dichiarazione dei redditi da parte della Compagnia relativa a ciascun periodo d’imposta.
Le eventuali commissioni retrocesse dai gestori degli OICR verranno attribuite al Fondo Interno Assicurativo con cadenza trimestrale, accreditando il corrispettivo maturato in ogni trimestre solare entro novanta giorni dalla fine del trimestre di riferimento. Ai soli fini del calcolo settimanale delle commissioni di gestione indicate all’Art.12 lettera a), il Valore Complessivo Netto del Fondo Interno Assicurativo viene computato senza la detrazione dell’importo della commissione di gestione settimanale oggetto di calcolo.
Art. 9 - Attribuzione delle quote
La Compagnia provvede a determinare il numero delle quote e frazioni di esse da attribuire ad ogni Contratto dividendo i relativi importi conferiti al Fondo Interno Assicurativo per il Valore Unitario della Quota relativo al Giorno di Valorizzazione, in base a quanto definito nello stesso Contratto.
Art. 10 - Rendiconto annuale del Fondo Interno Assicurativo
La Compagnia redige il rendiconto annuale della gestione per il Fondo Interno Assicurativo nei tempi e con le modalità previste dalla normativa di riferimento applicabile.
Art. 11 - Relazione della società di revisione
Il rendiconto annuale della gestione del Fondo Interno Assicurativo, di cui al precedente Art. 10, è sottoposto a revisione da parte di una società di revisione iscritta nel registro dei revisori legali, che dovrà esprimere, con un’apposita relazione, un giudizio circa la concordanza della gestione degli attivi con i criteri d’investimento
stabiliti nel presente Regolamento, la rispondenza delle informazioni contenute nel rendiconto alle risultanze delle registrazioni contabili, la corretta valutazione delle attività del Fondo Interno Assicurativo nonché la corretta determinazione e valorizzazione delle Quote del Fondo Interno Assicurativo alla fine di ogni esercizio.
Art. 12 - Regime delle spese del Fondo Interno Assicurativo
Le spese a carico del Fondo Interno Assicurativo sono rappresentate da:
a) commissioni di gestione pari all’1,15%, su base annua, del Valore Complessivo Netto del Fondo Interno Assicurativo, che verranno trattenute, pro rata, settimanalmente. Le commissioni di gestione sono prelevate per far fronte alle spese di attuazione delle politiche degli investimenti (asset allocation), alle spese di am- ministrazione del Contratto e ai costi per la copertura in caso di decesso. Tali commissioni verranno quindi applicate, sempre con esclusivo riferimento ai servizi prestati per l’asset allocation, per l’amministrazione del Contratto e per la copertura in caso di decesso, anche alla parte del Fondo Interno Assicurativo rappresen- tata da quote di OICR promossi, istituiti o gestiti da società di gestione del risparmio o da società di gestione armonizzate appartenenti al Gruppo Poste Italiane, di cui la Compagnia fa parte;
b) per la parte di attivi investiti in quote di OICR, le commissioni annue di gestione di ciascun OICR non pos- sono eccedere il costo massimo dello 0,90%. Tale costo massimo non considera le eventuali commissioni retrocesse dai gestori degli OICR in base a quanto definito nel precedente Art. 8. La Compagnia si riserva il diritto di modificare il costo massimo di tali commissioni di gestione a fronte di incrementi apportati dalle società di gestione degli OICR sottostanti, previa comunicazione agli Investitori-Contraenti i quali potranno recedere dal Contratto senza penalità. Non verranno applicati oneri per la sottoscrizione ed il rimborso delle quote di tali OICR, mentre alcuni di essi potrebbero prevedere l’applicazione di commissioni di overperfor- mance. Tali commissioni, ove previste, non potranno eccedere il 20% del differenziale di rendimento ottenuto dal singolo OICR rispetto al rendimento del proprio benchmark di riferimento, oppure rispetto al valore più alto registrato dal valore unitario della quota (cd. Highwatermark assoluto), calcolati come previsto dai rego- lamenti di gestione degli OICR stessi;
c) eventuali oneri di intermediazione inerenti la compravendita degli attivi inclusi nel Fondo Interno Assicurati- vo, oggetto di investimento;
d) spese inerenti l’attività svolta dalla società di revisione in relazione alla preparazione della relazione sul ren- diconto del Fondo Interno Assicurativo di cui all’Art.11;
e) eventuali spese bancarie connesse alla gestione dei conti bancari del Fondo Interno Assicurativo;
f) eventuali compensi da corrispondere alla banca depositaria di riferimento per l’amministrazione e la custodia degli strumenti finanziari;
g) spese inerenti la pubblicazione del Valore Unitario della Quota;
h) imposte e tasse gravanti sul Fondo Interno Assicurativo e previste dalla normative vigente.
Resta inteso che non graveranno sul Fondo Interno Assicurativo spese né diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione ed al rimborso delle quote di OICR promossi, istituiti o gestiti da società di gestione del risparmio o da società di gestione armonizzate appartenenti al Gruppo Poste Italiane.
Art.13 - Modifiche al Regolamento
La Compagnia potrà modificare il presente Regolamento al fine di adeguarlo ad eventuali variazioni intervenute nella normativa applicabile ovvero a fronte di mutamenti dei criteri gestionali del Fondo Interno Assicurativo, con esclusione delle modifiche meno favorevoli per gli Investitori-Contraenti. Qualsiasi modifica apportata al Regola- mento sarà, in ogni caso, tempestivamente comunicata agli Investitori-Contraenti. Tali modifiche saranno inoltre comunicate all’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS).
Art. 14 - Fusione e Liquidazione del Fondo Interno Assicurativo
È facoltà della Compagnia procedere:
• alla fusione del Fondo Interno Assicurativo con altri fondi interni assicurativi della Compagnia che abbiano caratteristiche similari;
• alla liquidazione del Fondo Interno Assicurativo.
La fusione e la liquidazione rappresentano eventi di carattere straordinario che la Compagnia potrà adottare per
motivi particolari tra i quali accrescere l’efficienza dei servizi offerti, ridurre eventuali effetti negativi sugli Investi- tori-Contraenti dovuti ad una eccessiva riduzione del patrimonio del Fondo Interno Assicurativo. Le operazioni connesse alla fusione o liquidazione del Fondo Interno Assicurativo non comportano applicazione di spese a carico degli Investitori-Contraenti.
L’operazione di fusione è realizzata a valori di mercato, attribuendo agli Investitori-Contraenti un numero di quo- te del fondo incorporante il cui controvalore complessivo è pari al controvalore complessivo delle quote posse- dute dall’Investitore-Contraente del fondo incorporato, valorizzate all’ultimo Valore Unitario della Quota rilevato precedentemente alla fusione.
L’eventuale fusione sarà in ogni caso realizzata avendo cura che il passaggio tra i vecchi e i nuovi fondi avvenga senza oneri o spese per gli Investitori-Contraenti e senza che si verifichino interruzioni nelle attività di gestione del Fondo Interno Assicurativo. Dell’operazione di fusione sarà data comunicazione preventiva agli Investitori- Contraenti, in conformità con la normativa applicabile.
La liquidazione del Fondo Interno Assicurativo verrà prontamente comunicata per iscritto agli Investitori-Con- traenti dalla Compagnia. L’Investitore-Contraente, entro 60 giorni dalla data di ricezione della comunicazione, potrà - secondo le modalità indicate nella comunicazione di liquidazione - far pervenire alla Compagnia i) richie- sta di trasferire le Quote attribuite al Fondo Interno Assicurativo in liquidazione ad un altro fondo interno della Compagnia, indicando il fondo prescelto, ovvero, in alternativa, ii) richiesta di riscatto totale del Contratto. Xxxxxxx detto termine senza che sia pervenuta alla Compagnia alcuna comunicazione dall’Investitore-Contra- ente, essa provvederà a trasferire il controvalore delle Quote del Fondo Interno Assicurativo sul fondo interno della Compagnia con caratteristiche più simili, come indicato nella comunicazione di liquidazione.