Contract
Centro interdipartimentale di ricerca per le decisioni giuridico- ambientali ed etico-sociali sulle tecnologie emergenti (CIGA)
Sede amministrativa Xxx xxx Xxxxx, 00 00000 Xxxxxx
Xxxxx
Tel x00 000 0000000
xxxx@xxxxx.xx xxxxxx.xxxx@xxx.xxxxx.xx xxx.xxxx.xxxxx.xx
Decreto Rep. n. | Prot. n. | ||
Anno | Tit. | Cl. | Fasc. |
OGGETTO: | Bando di selezione n. CIGA18A02 per il conferimento di n. 1 assegno per lo svolgimento di attività di ricerca (tipo A) |
IL DIRETTORE DEL CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI RICERCA PER LE DECISIONI GIURIDICO-AMBIENTALI ED ETICO-SOCIALI SULLE TECNOLOGIE EMERGENTI (CIGA)
VISTA la Legge 9 maggio 1989, n. 168;
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Padova, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2011 ss.mm.ii.;
VISTO l’art. 22 della Legge 30 dicembre 2010 n. 240 che prevede, nell’ambito delle disponibilità di bilancio, il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca;
VISTO il Decreto Ministeriale 9 marzo 2011 n. 102 che ha determinato l'importo minimo annuo lordo percipiente degli assegni di ricerca, banditi ai sensi dell'art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
VISTO il vigente “Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca ai sensi dell’art. 22 della Legge 240/2010”;
VISTO il Decreto Legislativo 9 gennaio 2008, n. 17 relativo all’ammissione di cittadini di Paesi terzi a fini di ricerca scientifica ss.mm.ii.;
VISTO il D.P.R. 16.04.2013 n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165” che ha esteso, per quanto compatibili, gli obblighi di comportamento del codice a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico;
VISTA la Legge 27 febbraio 2015, n. 11 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto- legge 31 dicembre 2014, n. 192, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative che ha prorogato di due anni la durata complessiva dei rapporti instaurati ai sensi dell’art. 22, comma 3, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
VISTA la delibera del Consiglio Direttivo del Centro interdipartimentale di ricerca per le decisioni giuridico-ambientali ed etico-sociali sulle tecnologie emergenti (CIGA) dell’8 ottobre 2018 che ha
1
approvato l’attivazione di n. 1 assegno per lo svolgimento di attività di ricerca nell’ambito del progetto dal titolo RRI-Practice - Responsible Research and Innovation in Practice (European Union’s Horizon 2020 Research and Innovation programme, Grant Agreement N° 709637) da svolgersi presso il Centro interdipartimentale di ricerca per le decisioni giuridico-ambientali ed etico-sociali sulle tecnologie emergenti (CIGA) sotto la supervisione del Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx, in qualità di Responsabile Scientifico;
RITENUTO OPPORTUNO provvedere all’emanazione di un bando di selezione per l’attribuzione di
n. 1 assegno per lo svolgimento di attività di ricerca;
DECRETA
Art. 1 - Oggetto
É indetta una selezione per il conferimento di n. 1 assegno per lo svolgimento di attività di ricerca nell’ambito del progetto di ricerca dal titolo “Analisi comparativa delle politiche e delle pratiche finalizzate allo sviluppo di una Responsible Reasearch and Innovation (RRI) in enti di ricerca e di finanziamento alla ricerca a livello europeo ed extra-europeo, nell’ambito delle attività previste dalla partecipazione al progetto europeo RRI-practice” da svolgersi presso il Centro interdipartimentale di ricerca per le decisioni giuridico-ambientali ed etico-sociali sulle tecnologie emergenti (CIGA) sotto la supervisione del Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx, in qualità di Responsabile Scientifico del progetto di ricerca.
L’assegno di ricerca, di durata 12 mesi e di importo annuo lordo percipiente di Euro 25.177,00 è bandito ai sensi del vigente Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca i sensi dell’art. 22 della Legge 240/2010 nell’ambito del progetto di ricerca sopra citato, nell’Area Scientifica di Ateneo n. 14 – Scienze Politiche e Sociali, Settori Scientifico-Disciplinari SPS/08 e SPS/07.
L’assegno di ricerca, finanziato nell’ambito del progetto dal titolo RRI-Practice - Responsible Research and Innovation in Practice (European Union’s Horizon 2020 Research and Innovation programme, Grant Agreement N° 709637), ha per oggetto lo svolgimento dell’attività di ricerca di seguito specificata:
La ricerca riguarda l’analisi dei modelli di “responsible innovation” negli enti di ricerca italiani e negli enti che finanziano attività di ricerca in Italia. Inoltre, l’attività riguarderà una comparazione internazionale delle attività e dei programmi di public engagement in un gruppo selezionato di paesi UE ed extra-UE.
L’indagine includerà sia approfondimenti teorici relativi al concetto di responsabilità nell’innovazione che indagini empiriche relative all’integrazione dell’approccio responsabile nella policy e nella prassi di ricerca.
Le attività di ricerca ricadono negli ambiti del progetto RRI-PRACTICE (H2020-SWAFS, Grant No. 709637, Principal Investigator Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx) sviluppato dal Centro interdipartimentale di ricerca sulle implicazioni giuridico-ambientali ed etico-sociali delle tecnologie emergenti (CIGA):
− raccolta e analisi documenti su tematiche relative a RRI, tanto a livello nazionale quanto a livello di singola istituzione di ricerca o ente finanziatore;
− analisi comparativa dei risultati relativi a singole realtà nazionali ottenuti nell’ambito del progetto RRI-practice, con particolare riferimento alla dimensione del Public Engagement.
Alla conclusione della ricerca dovranno essere raggiunti i seguenti risultati:
− report sull’analisi comparativa dei risultati relativi a singole realtà nazionali ottenuti nell’ambito del progetto RRI-practice, con particolare riferimento alla dimensione del Public Engagement.
Art. 2 – Requisiti di ammissione
Possono partecipare alla selezione:
− I dottori di ricerca in area sociologica con idonea e documentata esperienza scientifico- professionale post dottorale almeno biennale nell’area scientifica connessa all’attività di ricerca oggetto della collaborazione.
I titoli dovranno essere posseduti alla data di scadenza del bando di selezione.
Nel caso in cui il diploma di laurea sia stato conseguito all'estero, esso deve essere dichiarato equipollente, ai soli fini della selezione, alla laurea specialistica/magistrale da parte della Commissione giudicatrice. Analogamente nel caso in cui il diploma di dottore di ricerca sia stato conseguito all'estero, esso deve avere durata almeno triennale e deve esserne dichiarata l'equipollenza ai soli fini della selezione da parte della Commissione giudicatrice.
Non possono essere titolari di assegno di ricerca, ai sensi dell’art. 22 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, il personale di ruolo presso le Università, le istituzioni e gli enti pubblici di ricerca e di sperimentazione, l’ENEA, l’ASI, l’Istituto Universitario Europeo, la Scuola Normale Superiore di Pisa, la Scuola Superiore di studi universitari e di perfezionamento di Pisa, la Scuola internazionale superiore di studi avanzati di Trieste e le altre scuole italiane di livello post- universitario assimilabili ai corsi di dottorato di ricerca.
La durata complessiva dei rapporti instaurati ai sensi dell’art. 22 della legge 30 dicembre 2010 n. 240, compresi gli eventuali rinnovi, non può comunque essere superiore a sei anni, ad esclusione del periodo in cui l’assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca, nel limite massimo della durata legale del relativo corso.
Ai sensi dell’art. 18 della legge 240/2010, non possono essere conferiti assegni a coloro che abbiano un rapporto di coniugio o un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore o un ricercatore di ruolo appartenente al Centro che propone la selezione ovvero con il Rettore, il Direttore generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo.
I candidati sono ammessi alla selezione con riserva. L'esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta in qualsiasi momento, anche successivamente allo svolgimento delle prove, con decreto motivato del Direttore della Struttura che ha emanato il bando.
Art. 3 – Presentazione della domanda
La domanda di partecipazione alla selezione, diretta al Direttore del Centro interdipartimentale di ricerca per le decisioni giuridico-ambientali ed etico-sociali sulle tecnologie emergenti (CIGA), redatta in carta semplice, dovrà essere, a pena di esclusione, presentata, entro il termine perentorio di 15 giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di affissione del presente bando all’Albo ufficiale dell’Università, attraverso una delle seguenti modalità:
1. consegnata a mano in busta chiusa, al seguente indirizzo:
Al Direttore di Università degli Studi di Padova – Centro interdipartimentale di ricerca per le decisioni giuridico-ambientali ed etico-sociali sulle tecnologie emergenti (CIGA)
c/o Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali (SPGI), Segreteria Scientifica, Xxx xxx Xxxxx, 00 – 00000 Xxxxxx (XX), 2° piano, settore D, stanza 036 – dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 13:00.
2. spedita, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, al seguente indirizzo:
Al Direttore di Università degli Studi di Padova – Centro interdipartimentale di ricerca per le decisioni giuridico-ambientali ed etico-sociali sulle tecnologie emergenti (CIGA)
c/o Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali (SPGI), Via del Santo, 28 – 00000 Xxxxxx (XX).
Per il rispetto del termine non faranno fede il timbro e la data dell'ufficio postale accettante.
In alternativa alla raccomandata A/R la domanda potrà essere spedita all’indirizzo PEC xxxxxx.xxxx@xxx.xxxxx.xx:
▪ tramite posta elettronica certificata (PEC), accompagnata da firma digitale apposta sulla medesima e su tutti i documenti in cui è prevista l’apposizione della firma autografa in ambiente tradizionale;
▪ tramite posta elettronica certificata (PEC) mediante trasmissione di copia della domanda sottoscritta in modo autografo, unitamente alla copia del documento di identità del sottoscrittore; tutti i documenti per i quali è prevista l’apposizione della firma autografa in ambiente tradizionale dovranno essere analogamente trasmessi in copia sottoscritta. Le copie di tali documenti dovranno essere acquisite tramite scanner;
▪ tramite PEC-ID personale del candidato (conforme ai requisiti indicati dal DPCM 27.9.2012) unitamente alla relativa documentazione.
Per l’invio telematico di documentazione dovranno essere utilizzati formati statici e non direttamente modificabili, privi di macroistruzioni e di codici eseguibili, preferibilmente in formato pdf; i documenti non devono superare 1 MB di pesantezza.
La Struttura non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni di recapito o da non avvenuta o tardiva informazione di variazione dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Sulla busta o sull’oggetto della PEC dovrà essere riportato l’oggetto del bando a cui si intende partecipare.
La domanda di partecipazione, redatta come da facsimile disponibile nel sito xxx.xxxx.xxxxx.xx, al seguente percorso: Dipartimento > News > Bandi > Bando di selezione CIGA18A02 per il conferimento di n. 1 assegno per lo svolgimento di attività di ricerca, deve indicare:
1) cognome e nome;
2) se cittadini italiani: codice fiscale;
3) data e luogo di nascita;
4) cittadinanza;
5) residenza e recapito eletto ai fini della selezione;
6) recapito telefonico, indirizzo mail;
7) di essere in possesso dei requisiti richiesti dal bando;
8) di non ricoprire impieghi presso Università o altri Enti indicati nell’art.22 della Legge 240/2010;
9) di non avere rapporto di coniugio o un grado di parentela o affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore o un ricercatore di ruolo appartenente al Dipartimento o alla struttura sede della ricerca ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo;
10) elenco sottoscritto dei titoli, delle pubblicazioni scientifiche e di ogni altro titolo ritenuto utile alla selezione;
11) la dichiarazione sottoscritta ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 attestante l’autenticità di quanto indicato nel curriculum allegato alla domanda e la conformità agli originali dei titoli e delle pubblicazioni allegate.
La domanda deve essere corredata da:
1. fotocopia di un documento riconoscimento in corso di validità;
2. curriculum scientifico-professionale debitamente sottoscritto;
3. i titoli e le pubblicazioni valutabili ai fini della selezione, elencati nella domanda;
4. due lettere di referenza: attestazioni provenienti da componenti esperte della comunità scientifica volte a sostenere la presentazione del candidato, evidenziandone le potenzialità di sviluppo in ambito scientifico, l’esperienza acquisita e ogni altra caratteristica attitudinale alla ricerca che i referenti ritengano utile far conoscere.
Per i cittadini comunitari, i titoli accademici e i titoli professionali possono essere autocertificati. Le pubblicazioni possono essere presentate in originale o prodotte in copia semplice con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000.
I cittadini non comunitari possono produrre i titoli in originale, in copia autenticata ovvero in copia dichiarata conforme all’originale ovvero utilizzare le dichiarazioni sostitutive secondo le modalità previste per i cittadini dell’Unione Europea, qualora si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani oppure qualora la produzione di dichiarazioni sostitutive avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l’Italia e il Paese di provenienza del dichiarante.
Al di fuori dei suddetti casi, al momento del conferimento dell’assegno, gli stati, le qualità personali e i fatti dichiarati dovranno essere comprovati mediante certificazione rilasciata dalle competenti autorità dello Stato estero, corredata di traduzione in lingua italiana autenticata dall’autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all’originale, con le modalità indicate all’art. 3 del
D.P.R. 445/2000.
I candidati riconosciuti portatori di handicap, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, devono specificare nella domanda l’ausilio necessario in relazione al proprio status, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per il colloquio.
Il candidato si impegna a comunicare qualsiasi variazione nei recapiti indicati nella domanda.
Art. 4 – Procedura di selezione
La selezione si attua mediante la valutazione comparativa dei titoli, del curriculum scientifico– professionale, della produttività scientifica e delle due lettere di referenza da parte di una Commissione giudicatrice nominata dal Direttore della struttura e composta da tre membri esperti del settore in cui sarà svolta l’attività di collaborazione, uno dei quali, di norma, è il Responsabile scientifico del progetto di ricerca.
Per la valutazione comparativa dei candidati, la commissione dispone di 100 punti, di cui:
- per i titoli: [fino a 30 punti] laurea, dottorato di ricerca, diploma di specializzazione, attestati di frequenza di corsi di perfezionamento post-laurea (conseguiti in Italia o all’estero). Nel caso in cui il titolo dottore di ricerca o titolo equivalente conseguito all'estero ovvero, per i settori interessati, il titolo di specializzazione di area medica corredato di una adeguata produzione scientifica, non costituiscano requisito obbligatorio per l'ammissione al bando, i suddetti titoli costituiscono titolo preferenziale ai fini dell'attribuzione degli assegni;
- per il curriculum scientifico-professionale [fino a 20 punti]: svolgimento di una documentata attività di ricerca presso soggetti pubblici e privati con contratti, borse di studio o incarichi (sia in Italia che all’estero) pertinenti all’attività di ricerca oggetto del bando;
- per la produttività scientifica [fino a 35 punti]: quantità e qualità delle pubblicazioni scientifiche, incluse le tesi di laurea magistrale/specialistica o di dottorato;
- per le lettere di referenza: [fino a 15 punti].
Al termine dei lavori la Commissione formula una graduatoria provvisoria generale di merito sulla base della somma dei punteggi ottenuti dai candidati nelle singole prove.
Per l’inserimento nella graduatoria, i candidati devono conseguire un punteggio complessivo non inferiore a 50. In caso di parità di merito la preferenza è determinata dalla minore età del candidato.
Gli atti della selezione e la relativa graduatoria generale di merito sono approvati con Decreto del Direttore della Struttura che verrà pubblicato all’Albo Ufficiale di Ateneo.
Art. 5 – Stipula del contratto
Gli assegni di ricerca sono conferiti mediante appositi contratti per lo svolgimento di attività di ricerca stipulati con la Struttura che ha bandito l’assegno.
Il contratto contiene le specifiche funzioni, i diritti e doveri relativi alla posizione, i compiti e le principali attività di ricerca affidate, il trattamento economico e previdenziale spettante.
Al vincitore della selezione la Struttura comunicherà la data entro la quale, pena la decadenza, dovrà stipularsi il relativo contratto.
La mancata stipula del contratto nel termine sopraindicato, determina la decadenza del diritto all’assegno. In tal caso subentra il candidato immediatamente successivo nella graduatoria generale di merito.
L’attività di ricerca non può essere iniziata prima della stipula del relativo contratto che ha decorrenza, di norma, dal primo giorno del mese successivo alla stipula stessa.
I titolari in servizio presso Amministrazioni pubbliche devono essere collocati in aspettativa senza assegni per tutta la durata dell’assegno.
Il conferimento dell’assegno non costituisce rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo a diritti in ordine all’accesso ai ruoli delle Università.
Il pagamento dell’assegno è effettuato in rate mensili posticipate.
Art. 6 – Diritti e doveri
I soggetti titolari di assegno sono tenuti a svolgere personalmente e integralmente l'attività di ricerca oggetto del contratto, che presenta caratteristiche di flessibilità, senza orario di lavoro predeterminato, in modo continuativo e non meramente occasionale, in condizioni di autonomia nei limiti del programma o fase di esso predisposti dal Responsabile Scientifico della ricerca e secondo le direttive generali del Responsabile stesso.
Gli assegni, di cui al presente bando, non possono essere cumulati con altri assegni e con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all’estero, l’attività di ricerca dei titolari di assegni.
La titolarità dell'assegno non è compatibile con la partecipazione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica, in Italia o all'estero, master e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche.
Art. 7 - Segretezza e proprietà intellettuale
Tutti i dati e le informazioni di cui l’assegnista verrà a conoscenza nello svolgimento dell’incarico, che sono soggetti ad accordi di segretezza sottoscritti dalla struttura nella quale egli opera, dovranno essere considerati riservati. L’assegnista si impegna a mantenere la segretezza su tali dati e informazioni.
L’attribuzione del diritto di conseguire il brevetto per le invenzioni realizzate a seguito di attività di ricerca scientifica, svolta utilizzando comunque strutture e mezzi finanziari forniti dall’Università, è regolata in via generale dal Regolamento brevetti dell’Università.
L’assegnista si impegna a rispettare le seguenti clausole di riservatezza, statuite alla “Section 10: Non-disclosure of information” del Consortium Agreement riferito al progetto RRI-Practice, relative alla pubblicazione e diffusione dei risultati della ricerca:
10.1 AII information in whatever form or mode of communication, which is disclosed by a Party (the "Disclosing Party") to any other Party (the "Recipient") in connection with the Project during its implementation and which has been explicitly marked as "confidential" at the time of disclosure, or when disclosed orally has been identified as confidential at the time of disclosure and has been
confirmed and designated in writing within 15 calendar days from oral disclosure at the latest as confidential information by the Disclosing Party, is "Confidential lnformation".
10.2 The Recipients hereby undertake in addition and without prejudice to any commitment of non- disclosure under the Grant Agreement, for a period of 4 years after the end of the Project:
- not to use Confidential lnformation otherwise than for the purpose for which it was disclosed;
- not to disclose Confidential lnformation to any third party without the prior written consent by the Disclosing Party;
- to ensure that internal distribution of Confidential lnformation by a Recipient shall take place on a strict need-to-know basis; and
- to return to the Disclosing Party on demand all Confidential lnformation which has been supplied to or acquired by the Recipients including all copies thereof and to delete all information stored in a machine readable farm. The Recipients may keep a copy to the extent it is required to keep, archive or stare such Confidential lnformation because of compliance with applicable laws and regulations or far the proof of on-going obligations.
10.3 The Recipients shall be responsible for the fulfilment of the above obligations on the part of their employees or third parties involved in the Project and shall ensure that they remain so obliged, as far as legally possible, during and after the end of the Project and/or after the termination of the contractual relationship with the employee or third party.
10.4 The above shall not apply for disclosure or use of Confidential lnformation, if and in so far as the Recipient can show that:
- the Confidential lnformation becomes publicly available by means other than a breach of the Recipient's confidentiality obligations;
- the Disclosing Party subsequently informs the Recipient that the Confidential lnformation is no longer confidential;
- the Confidential lnformation is communicated to the Recipient without any obligation of confidence by a third party who is to the best knowledge of the Recipient in lawful possession thereof and under no obligation of confidence to the Disclosing Party;
- the disclosure or communication of the Confidential lnformation is foreseen by provisions of the Grant Agreement;
- the Confidential lnformation, at any time, was developed by the Recipient completely independently of any such disclosure by the Disclosing Party; or
- the Confidential lnformation was already known to the Recipient prior to disclosure or
- the Recipient is required to disclose the Confidential lnformation in order to comply with applicable laws or regulations or with a court or administrative order, subject to the provision Section 10.7 hereunder.
10.5 The Recipient shall apply the same degree of care with regard to the Confidential lnformation disclosed within the scope of the Project as with its own confidential and/or proprietary information, but in no case less than reasonable care.
10.6 Each Party shall promptly advise the other Party in writing of any unauthorised disclosure, misappropriation or misuse of Confidential lnformation after it becomes aware of such unauthorised disclosure, misappropriation or misuse.
10.7 lf any Party becomes aware that it will be required, or is likely to be required, to disclose Confidential lnformation in order to comply with applicable laws or regulations or with a court or administrative order, it shall, to the extent it is lawfully able to do so, prior to any such disclosure - notify the Disclosing Party, and - comply with the Disclosing Party's reasonable instructions to protect the confidentiality of the information.
The Party shall make such disclosure only to the extent it is required.
Art. 8 - Trattamento fiscale, previdenziale e assicurativo
Agli assegni si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all’articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476, nonché, in materia previdenziale, quelle di cui all’articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, in materia di astensione obbligatoria per maternità, le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007, e, in materia di congedo per malattia, l’articolo 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.
L’Università provvede alla copertura assicurativa per quanto riguarda i rischi da infortuni e responsabilità civile alle condizioni previste dalle relative polizze stipulate dall’Ateneo.
Il trattamento di missione del titolare di assegno ricade sui fondi del Responsabile Scientifico della ricerca o sui fondi di ricerca attribuiti all'assegnista o su fondi della Struttura ospitante secondo le modalità previste dal vigente Regolamento di Ateneo per le Missioni.
Art. 9 - Verifica dell'attività dell'assegnista
Le modalità di verifica dell’attività, stabilite dal Consiglio di Direttivo, prevedono:
Al fine di accertare il conseguimento delle finalità del finanziamento, il Responsabile Scientifico, di concerto con l’Assegnista di Ricerca, dovrà presentare al Direttore del Centro una relazione finale sull’attività svolta nell’ambito del progetto, sui risultati scientifici ottenuti e sugli sviluppi della ricerca avviata, entro 60 giorni dalla conclusione dell’Assegno di ricerca.
Il Responsabile scientifico sarà altresì chiamato a fornire un parere rispetto all’attività svolta dall’Assegnista di ricerca nell’ambito del progetto.
La relazione finale, accompagnata dal parere del Direttore di Centro, sarà valutata dal Consiglio Direttivo del Centro.
La valutazione negativa dell’attività svolta dell’assegnista sarà causa di risoluzione del contratto, senza obbligo di preavviso da parte dell’Università.
Art. 10 – Norme di salvaguardia
Per quanto non specificato nel presente bando si fa riferimento alle norme contenute nella Legge
n. 240/2010 s.m.i. e norme attuative, nel vigente Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca ai sensi dell’art. 22 della Legge 240/2010 dell'Università degli Studi di Padova e alla normativa vigente.
La Struttura si riserva la facoltà di accertare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atti di notorietà rese dai candidati ai sensi del D.P.R. 445/2000, in ogni fase della procedura. Qualora dal controllo sopra indicato emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, fermo restando le disposizioni di cui all'art. 76 del decreto del D.P.R. 445/2000, in merito alle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia.
Il responsabile del procedimento è il Direttore del Centro interdipartimentale di ricerca per le decisioni giuridico-ambientali ed etico-sociali sulle tecnologie emergenti (CIGA), Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx.
Il presente bando è tradotto anche in lingua inglese ai soli fini divulgativi, per ogni effetto di legge è valida solo la versione italiana.
Art. 11 - Trattamento dei dati personali
Il trattamento dei dati personali forniti dai candidati avviene nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE 27.04.2016 n. 679 (General Data Protection Regulation - GDPR).
I dati personali dei concorrenti saranno trattati, in forma cartacea o informatica, ai fini della presente procedura e dell’eventuale costituzione del rapporto di lavoro.
Il conferimento e la raccolta dei dati è obbligatoria ai fini della partecipazione al procedimento di selezione e, qualora si tratti di dati sensibili, è effettuata ai sensi della Legge 68/1999 e della Legge 104/1992.
L’informativa completa sul trattamento dei suoi dati personali è disponibile al seguente link xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxxxx
Padova, 26 novembre 2018
Il Direttore del Centro CIGA
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx
(x.xx digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005)