CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
MULTIRISCHIO VIAGGI
POLIZZA VIAGGIO ANNULLAMENTO
MODELLO 0116 – EDIZIONE 01.11.2019
Il Set Informativo prevede i seguenti documenti:
a) Dip Base;
b) Dip Aggiuntivo;
c) Glossario;
d) Condizioni di assicurazione
che devono essere consegnati al contraente prima della sottoscrizione del contratto.
Prima della sottoscrizione leggere attentamente l’Informativa Precontrattuale
Documento redatto secondo le linee guida del tavolo tecnico ANIA – Associazioni dei consumatori – Associazioni intermediari – per “Contratti semplici e chiari”.
INDICE
SEZIONE I – GLOSSARIO E DEFINIZIONI 1
SEZIONE II – CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE 3
Art. 1 – Determinazione del premio – dichiarazioni relative alle circostanze del rischio 3
Art. 2 – Persone non assicurabili 3
Art. 3 – Esclusione di compensazioni alternative 3
Art. 4 – Validità decorrenza e durata delle garanzie 3
Art. 5 – Obblighi dell’assicurato in caso di sinistro 3
Art. 6 – Criteri di liquidazione dei sinistri 3
Art. 7 – Liquidazione dei danni/nomina dei periti 3
Art. 8 – Legge - giurisdizione 3
Art. 9 – Integrazione documentazione di denuncia del sinistro 3
Art . 10 – Recesso in caso di sinistro 4
Art . 10 Bis – diritto di recesso (valido solo per polizze commercializzate con la c.d. vendita diretta) 4
Art. 11 – Imposte e tasse 4
Art. 12 – Rivalsa 4
Art. 13 – Esclusioni e limiti validi per tutte le garanzie 4
Art. 14 – Pagamento del premio e decorrenza della garanzia 5
Art. 15 – Durata del contratto 5
SEZIONE III – GARANZIE OFFERTE DALL’ASSICURAZIONE 6
CAPITOLO 1 – ANNULLAMENTO VIAGGIO 6
Art. 16 – Oggetto dell’assicurazione 6
Art. 17 – Annullamento viaggio all risk 6
Art. 18 – Massimale, scoperto, franchigie 6
Art. 19 – Obblighi dell’assicurato in caso di sinistro 7
Art. 20 – Impegno dell’impresa 7
Art. 21 – Diritto di subentro 7
Art. 22 – Riprotezione viaggio 7
Art. 23 – Esclusioni e limiti specifici per la garanzia riprotezione viaggio 7
Art. 24 – Interruzione viaggio 7
SEZIONE IV – DENUNCIA DI SINISTRO E INDENNIZZO 8
Art. 25 – Cosa fare in caso di sinistro 8
APPENDICE NORMATIVA 10
Informativa ai sensi del capo III sezione 2 del Regolamento UE 2016 / 679 (GDPR) 12
SEZIONE I – GLOSSARIO E DEFINIZIONI
Al fine di agevolare la lettura e la comprensione del presente documento si riporta di seguito la spiegazione di alcuni termini del glossario assicurativo, nonché quei termini che all’interno della polizza assumono un significato specifico. Quando i termini di cui alla presente sezione sono riportati, all’interno della polizza, essi assumono il significato di seguito indicato.
Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione;
Assicurazione: il contratto di assicurazione;
Atti di terrorismo: un’azione di pubblico dominio – comprendente gravi forme di violenza illegittima contro una comunità (o parte di essa) e i relativi beni – finalizzata a incutere terrore nei membri di una collettività organizzata e/o a destabilizzarne l’ordine costituito e/o a limitare le libertà individuali (compresa quella di culto), mediante attentati, rapimenti, dirottamenti di aerei, di navi etc. e atti simili purché idonei a mettere in pericolo la vita degli individui;
Centrale Operativa: la struttura dell’Impresa costituita da tecnici ed operatori, in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno che provvede al contatto telefonico con l’assicurato ed organizza ed eroga le prestazioni di Assistenza;
Compagno di viaggio: la persona assicurata che, pur non avendo vincoli di parentela con l’Assicurato che ha subito l’evento, risulta regolarmente iscritto al viaggio contemporaneamente all’Assicurato stesso;
Contraente: la persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione; Day hospital: la degenza senza pernottamento presso un istituto di cura; Domicilio: il luogo d’abitazione, anche temporanea, dell’Assicurato;
Durata contratto: il periodo di validità del contratto scelto dall’assicurato;
Europa e Mediterraneo: tutti i paesi d’Europa e del bacino del Mediterraneo con esclusione della Federazione Russa. Familiari: coniuge/convivente more uxorio, genitori, fratelli, sorelle, figli, suoceri, generi, nuore, nonni, zii e nipoti sino al 3° grado di parentela, cognati.
Franchigia: importo prestabilito che rimane comunque a carico dell’assicurato per ciascun sinistro;
Furto: è il reato previsto dall’art. 624 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui,
sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri;
Guasto: il danno subito dal veicolo per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di sue parti (con esclusione di qualsiasi intervento di ordinaria manutenzione), tali da renderne impossibile per l’assicurato l’utilizzo in condizioni normali;
Impresa: Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.;
Incendio: la combustione con sviluppo di fiamma;
Incidente: l’evento, subito dal veicolo, dovuto a caso fortuito, imperizia, negligenza, inosservanza di norme o regolamenti, connesso con la circolazione stradale, così come definita dalla Legge, che provochi danni al veicolo tali da renderne impossibile l’utilizzo in condizioni normali;
Indennizzo o Indennità: la somma dovuta dall’Impresa in caso di sinistro coperto dalle garanzie di polizza;
Infortunio: evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche oggettivamente constatabili le quali
abbiano per conseguenza la morte o un’invalidità permanente oppure un’inabilità temporanea totale o parziale.
Intervento chirurgico: atto medico praticato in sala operatoria di un istituto di cura o di un ambulatorio all’occorrenza attrezzato, perseguibile attraverso una azione cruenta sui tessuti ovvero mediante l’utilizzo di sorgenti di energia meccanica, termica o luminosa. Agli effetti assicurativi, si intende equiparata ad un intervento chirurgico anche la riduzione incruenta di fratture e lussazioni;
Invalidità Permanente: la definitiva perdita, a seguito di infortunio, in misura totale o parziale, della capacità dell’Assicurato
allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione;
Istituto di cura: l’ospedale, la casa di cura, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), la clinica universitaria, regolarmente autorizzati dalle competenti autorità – in base ai requisiti di legge – all’erogazione dell’assistenza ospedaliera. Sono esclusi gli stabilimenti termali, le strutture sanitarie di riabilitazione e rieducazione, le residenze sanitarie per anziani (RSA), le cliniche aventi finalità dietologiche ed estetiche nonché i centri, comunque intesi, eroganti le prestazioni definite all’art. 2 Legge 15.03.10 n. 38.
Malattia: ogni alterazione dello stato dì salute non dipendente da infortunio;
Malattia preesistente (vedi art. 13 delle Condizioni di Assicurazione)
(assicurato con meno di 80 anni al momento della stipula del contratto): una malattia, infortunio o condizione medica che – diagnosticata o meno al momento dell’acquisto della polizza – sia stata comunque oggetto di consultazione o esame da parte di un medico e/o di trattamento medico e/o di ricovero ospedaliero e/o prescrizione di medicine e/o accertamenti nei 12 mesi precedenti la data di emissione della polizza stessa;
(assicurato con un’età pari o superiore a 80 anni al momento della stipula del contratto): una malattia, infortunio o condizione medica che – diagnosticata o meno al momento dell’acquisto della polizza – sia stata comunque oggetto di consultazione o esame da parte di un medico e/o di trattamento medico e/o di ricovero ospedaliero e/o prescrizione di medicine e/o accertamenti nei 48 mesi precedenti la data di emissione della polizza stessa;
Massimale: somma fino a concorrenza della quale l’Impresa risponde per ogni sinistro nell’assicurazione;
Medicinali: sono considerati tali quelli che risultano descritti sull’Annuario Italiano dei Medicamenti. Quindi non sono tali i prodotti parafarmaceutici, omeopatici, cosmetici, dietetici, galenici, ecc., anche se prescritti da un medico;
Mondo e Federazione Russa: tutti i paesi del mondo esclusi Stati Uniti e Canada;
Mondo Intero incluso Stati Uniti e Canada: tutti i paesi del mondo inclusi Stati Uniti e Canada;
Nucleo Famigliare: il coniuge/convivente ed i figli conviventi con l’Assicurato;
Polizza: il documento che prova l’assicurazione;
Premio: la somma dovuta dal Contraente all’Impresa;
Rapina: la sottrazione di cosa mobile a chi la detiene, mediante violenza o minaccia alla sua persona;
Residenza : il luogo in cui la persona fisica/giuridica ha la sua dimora abituale/sede come risulta dal certificato anagrafico;
Ricovero: la degenza, comportante pernottamento, in istituto di Cura;
Rischio: probabilità che si avveri l’evento dannoso contro cui è prestata l’assicurazione;
Scoperto: la parte di danno indennizzabile a termini di polizza che l’assicurato tiene a suo carico per ciascun sinistro;
Servizi Turistici: passaggi aerei, sistemazioni alberghiere, trasferimenti, noleggi auto, ecc venduti dal Contraente all’Assicurato;
Sinistro: il verificarsi del fatto o dell’evento dannoso per il quale è prestata l’assicurazione;
Terzo: di norma non rivestono qualifica di terzi: a) il coniuge, i genitori, i figli dell’assicurato non ché qualunque altro affine o parente con lui convivente e risultante dallo stato di famiglia; b) i dipendenti dell’assicurato che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio;
Vendita diretta: contratti stipulati dal contraente/assicurato direttamente con l’Impresa, tramite il sito internet xxx.xxxxx.xx, senza alcun tipo di intermediazione;
Veicolo: mezzo meccanico di trasporto guidato dall’assicurato, azionato da motore e destinato a circolare sulle strade, sulle aree pubbliche nonché su quelle private
Viaggio/Locazione: lo spostamento e/o soggiorno a scopo turistico, di studio e di affari; il viaggio/locazione inizia successivamente al momento del check-in (se con volo aereo), dell’ingresso in hotel/appartamento (se solo soggiorno), dell’imbarco (se con nave o traghetto), dell’accomodarsi in carrozza (se con treno).
Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente Set informativo.
Il Rappresentante legale Dr. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx
SEZIONE II – CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Condizioni di Assicurazione Polizza Viaggio modello ANN 0116 (ed. 2019-11) Ultimo aggiornamento 01/11/2019
In questa sezione il contraente trova le norme che regolano il rapporto tra l’Impresa ed il contraente medesimo, prevedendo diritti ed obblighi a carico delle parti.
Art. 1 – DETERMINAZIONE DEL PREMIO – DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO
Il premio è determinato in base ai dati indicati sulla scheda di polizza con riferimento alla destinazione, al prezzo del viaggio, alla durata del viaggio, ai massimali scelti e al numero degli Assicurati.
Il contraente/Assicurato è tenuto a dare immediata comunicazione all’Impresa delle eventuali modifiche intervenute in corso di contratto. In caso di dichiarazioni inesatte o reticenti del Contraente, rese al momento della stipula del contratto, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, o di mancata comunicazione di ogni variazione delle circostanze stesse che comportano aggravamento di rischio, il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta in applicazione di quanto previsto dagli artt. 1892 - 1893 - 1894 e 1898 del Codice Civile.
Art. 2 - PERSONE NON ASSICURABILI
Premesso che l’Impresa, qualora fosse stata a conoscenza che l’Assicurato fosse in una delle seguenti condizioni escluse dalla polizza: uso non terapeutico di farmaci o sostanze stupefacenti, tossicodipendenze da alcool e droghe, patologie HIV correlate, AIDS, disturbi mentali e sindromi organiche cerebrali non avrebbe consentito a prestare l’assicurazione, si conviene che, nel caso una o più delle malattie o disturbi
sopra richiamati insorgano durante il periodo di validità della polizza, si applicherà quanto previsto dall’art.1898 del Codice Civile, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute dell’Assicurato. Per i residenti all’estero la garanzia Annullamento Viaggio non è operante.
Art. 3 - ESCLUSIONE DI COMPENSAZIONI ALTERNATIVE
Qualora l’Assicurato non fruisca di una o più prestazioni, l’Impresa non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative a titolo di compensazione.
Art. 4 - VALIDITÀ DECORRENZA E DURATA DELLE GARANZIE
La durata della polizza è quella scelta dal Contraente ed indicata nella scheda di polizza sempreché sia stato corrisposto il relativo premio.
La garanzia “ANNULLAMENTO VIAGGIO” decorre dalle ore 24.00 del giorno di emissione della polizza e termina il giorno della partenza del viaggio al momento in cui l’Assicurato inizia a fruire del primo servizio turistico acquistato.
La garanzia “ANNULLAMENTO VIAGGIO” deve essere sottoscritta al momento della prenotazione (conferma dei servizi turistici acquistati) del viaggio o, al più tardi, entro le ore 24.00 del giorno seguente.
Art. 5 - OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro, l’Assicurato deve darne avviso telefonico e scritto all’Impresa secondo le modalità previste alle singole garanzie. L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’articolo 1915 del Codice Civile.
Art. 6 - CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI
Il pagamento di quanto contrattualmente dovuto, viene effettuato, previa presentazione in originale delle relative notule, distinte e ricevute debitamente quietanzate. A richiesta dell’Assicurato l’Impresa restituisce i precitati originali, previa apposizione della data di liquidazione e dell’importo liquidato.
Qualora l’Assicurato abbia presentato a terzi l’originale delle notule, distinte e ricevute per ottenere il rimborso, l’Impresa effettuerà il pagamento di quanto dovuto in base al presente contratto previa dimostrazione delle spese effettivamente sostenute, al netto di quanto a carico dei predetti terzi. I rimborsi verranno sempre eseguiti in Euro.
L’Impresa provvederà a rimborsare l’Assicurato, solo dopo la presentazione completa della documentazione richiesta necessaria alla valutazione del sinistro.
Art. 7 – LIQUIDAZIONE DEI DANNI/NOMINA DEI PERITI
La quantificazione del danno sarà effettuata dall’Impresa mediante accordo diretto fra le Parti o, in mancanza, stabilito da due Periti nominati uno per parte. In caso di disaccordo essi ne eleggeranno un Terzo. Se una delle due Parti non provvede a nominare il proprio Perito o manca l’accordo sulla scelta del terzo, la nomina sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione si trova la sede legale dell’ Impresa. Ciascuna delle Parti sostiene la spesa del proprio Perito e metà di quella del Terzo Perito. Le decisioni sono prese a maggioranza con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione dei patti contrattuali.
Sarà in ogni caso facoltà delle Parti ovvero di una di esse rivolgersi direttamente all’Autorità giudiziaria per la tutela dei propri diritti.
Art. 8 – LEGGE - GIURISDIZIONE
Le Parti convengono che il presente contratto sarà regolato dalla Legge Italiana. Le Parti convengono altresì che qualunque controversia nascente dal presente contratto sarà soggetta alla giurisdizione italiana.
Art. 9 - INTEGRAZIONE DOCUMENTAZIONE DI DENUNCIA DEL SINISTRO
L’Assicurato prende atto e concede espressamente a Nobis Compagnia di Assicurazioni la facoltà di richiedere, per agevolare la liquidazione del danno, ulteriore documentazione rispetto a quella indicata nella singola garanzia/prestazione.
La mancata produzione dei documenti, relativi al caso specifico può comportare la decadenza totale o parziale del diritto al
rimborso.
Art. 10 - RECESSO IN CASO DI SINISTRO
Dopo ogni sinistro denunciato e sino al sessantesimo giorno da quello in cui l’indennizzo è stato pagato od il sinistro è stato
altrimenti definito, Il Contraente o l’Impresa possono recedere dal contratto. Il recesso ha effetto:
nel caso di recesso del Contraente: dalla data di invio della sua comunicazione;
nel caso di recesso dell’Impresa: trascorsi trenta giorni dalla data di ricezione da parte dell’assicurato della comunicazione inviata dall’Impresa;
In caso di recesso esercitato dall’Impresa, quest’ultima entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la quota
parte di premio relativa al periodo di rischio assicurativo non corso, escluse soltanto le imposte.
Art. 00 Xxx - XXXXXXX XX XXXXXXX (xxxxxx solo per polizze commercializzate con la c.d. vendita diretta)
L’Assicurato dispone di un termine di quattordici giorni per recedere dal contratto senza penali e senza dover indicare il motivo. Il termine durante il quale può essere esercitato il diritto di recesso decorre alternativamente:
a) dalla data della conclusione del contratto;
b) dalla data in cui il consumatore riceve le condizioni contrattuali e le informazioni di cui all’articolo 67-undecies del D.Lgs
n. 209 del 07 settembre 2005, se tale data e’ successiva a quella di cui alla lettera a). Il diritto di recesso non si applica:
- alle polizze di assicurazione viaggio e bagagli o alle analoghe polizze assicurative a breve termine di durata inferiore a un mese;
Per esercitare il diritto di recesso, l’Assicurato deve inviare, prima dello scadere del termine, una comunicazione scritta al fornitore, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento presso la sede legale dell’Impresa all’indirizzo poco sopra richiamato, dichiarando, con questa comunicazione, che in tale periodo non siano avvenuti sinistri di alcun tipo.
Qualora si sia effettivamente verificato un sinistro, il diritto al recesso non potrà essere esercitato. Nel caso di dichiarazione non rispondente alla realtà dei fatti, l’Impresa avrà diritto di rivalersi nei confronti dell’Assicurato per ogni spesa e/o onere sostenuto direttamente e/o indirettamente connesso.
Nei confronti dell’Assicurato che esercita il diritto di recesso l’Impresa trattiene la frazione di premio relativa al periodo in cui
il contratto ha avuto effetto.
Qualora l’Assicurato non eserciti il diritto di recesso, il contratto troverà piena ed integrale applicazione nei termini pattuiti.
Art. 11 – IMPOSTE E TASSE
Gli oneri fiscali e tutti gli altri oneri stabiliti per legge relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.
Art. 12 – RIVALSA
L’eventuale rivalsa, ai sensi dell’art. 1916 del Codice Civile, nei confronti di terzi responsabili o di altri soggetti obbligati sarà esercitata dall’Impresa per lo stesso titolo dell’indennizzo pagato.
Art. 13 – ESCLUSIONI E LIMITI VALIDI PER TUTTE LE GARANZIE
Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri avvenuti durante e per effetto di:
- stato di guerra, rivoluzione, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo ad eccezione della garanzia Annullamento Viaggio All Risk, vandalismo, scioperi;
- terremoti, inondazioni, alluvioni ed altri fenomeni atmosferici dichiarati calamità naturali nonché fenomeni verificatisi in connessione con trasformazione od assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati artificialmente.
- viaggio verso un territorio ove sia operativo un divieto o una limitazione (anche temporanei) emessi da un’Autorità pubblica competente;
- inquinamento di qualsiasi natura, infiltrazioni, contaminazioni dell’aria, dell’acqua, del suolo, del sottosuolo, o qualsiasi danno ambientale;
- fallimento del Vettore o di qualsiasi fornitore;
- errori od omissioni in fase di prenotazione o impossibilità di ottenere il visto o il passaporto;
- dolo o colpa grave del Contraente o dell’Assicurato;
- suicidio o tentativo di suicidio;
- malattie che siano l’espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche croniche, già note all’Assicurato alla sottoscrizione della polizza. Sono comprese le malattie che siano l’espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche preesistenti, fermi i limiti meglio definiti nel Glossario di polizza alla voce “Malattia preesistente”. Sono anche comprese le riacutizzazioni imprevedibili di patologie croniche che si verifichino dopo la prenotazione dei servizi turistici o del viaggio;
- patologie riconducibili a complicazioni dello stato di gravidanza oltre la 24ma settimana;
- interruzione volontaria di gravidanza, espianto e/o trapianto di organi;
- uso non terapeutico di farmaci o sostanze stupefacenti, tossicodipendenze da alcool e droghe, patologie HIV correlate, AIDS, disturbi mentali e disturbi psichici in genere, ivi compresi i comportamenti psicotici e/o nevrotici;
Non è consentita la stipulazione di più polizze Polizze Viaggio per elevare il massimale o per prolungare il periodo di copertura di un rischio già in corso.
Resta espressamente inteso come il contratto di assicurazione dovrà essere stipulato obbligatoriamente prima dell’inizio del viaggio. Qualora l’emissione avvenga successivamente alla data di partenza, l’Impresa non prenderà in carico alcun sinistro.
Art. 14 – PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA
Per sottoscrivere la presente polizza il premio e le eventuali rate di premio successive indicati nella scheda di polizza devono essere pagate alle previste scadenze, contro rilascio di quietanze emesse dall’Impresa che indicano la data del pagamento e recano la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio.
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nella scheda di polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
Art. 15 – DURATA DEL CONTRATTO
La durata della polizza è quella scelta dal Contraente ed indicata nella scheda di polizza.
Il contratto cesserà alla data indicata nella scheda di polizza con espressa esclusione di qualsivoglia tacito rinnovo.
SEZIONE III – GARANZIE OFFERTE DALL’ASSICURAZIONE
Questa sezione si compone di un capitolo (Annullamento viaggio) che disciplina la garanzia, oggetto della presente Assicurazione incluse le relative prestazioni, limiti ed esclusioni.
CAPITOLO 1 – ANNULLAMENTO VIAGGIO
La presente garanzia è valida ed operante solo se è stata richiamata sulla scheda di polizza ed è stato corrisposto il relativo premio.
Art. 16 - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
L’Impresa indennizzerà, in base alle condizioni della presente polizza, l’Assicurato ed un solo compagno di viaggio purché assicurato ed iscritto allo stesso viaggio, il corrispettivo di recesso derivante dall’annullamento dei servizi turistici, determinato ai sensi delle Condizioni Generali di contratto, che sia conseguenza di circostanze imprevedibili al momento della prenotazione del viaggio o dei servizi turistici determinate da:
- decesso, malattia o infortunio dell’Assicurato o del Compagno di viaggio del loro coniuge/convivente more uxorio, genitori, fratelli, sorelle, figli, suoceri, generi, nuore, nonni, zii e nipoti sino al 3° grado di parentela, cognati, Socio contitolare della Ditta dell’Assicurato o del diretto superiore, di gravità tale da indurre l’Assicurato a non intraprendere il viaggio a causa delle sue condizioni di salute o della necessità di prestare assistenza alle persone sopra citate malate o infortunate.
- danni materiali all’abitazione, allo studio od all’impresa dell’Assicurato o dei suoi familiari che ne rendano indispensabile
e indifferibile la sua presenza;
- impossibilità dell’Assicurato a raggiungere il luogo di partenza a seguito di gravi calamità naturali dichiarate dalle competenti Autorità;
- guasto o incidente al mezzo di trasporto utilizzato dall’assicurato che gli impedisca di raggiungere il luogo di partenza del viaggio;
- citazione in Tribunale o convocazione a Giudice Popolare dell’Assicurato, avvenute successivamente alla prenotazione;
- furto dei documenti dell’Assicurato necessari all’espatrio, quando sia comprovata l’impossibilità materiale del loro rifacimento in tempo utile per la partenza
- impossibilità di usufruire da parte dell’Assicurato delle ferie già pianificate a seguito di nuova assunzione o
licenziamento da parte del datore di lavoro;
- impossibilità di raggiungere la destinazione prescelta a seguito di dirottamento causato da atti di pirateria aerea;
- impossibilità ad intraprendere il viaggio a seguito della variazione della data: della sessione di esami scolastici o di abilitazione all’esercizio dell’attività professionale o di partecipazione ad un concorso pubblico;
- impossibilità ad intraprendere il viaggio nel caso in cui, nei 7 giorni precedenti la partenza dell’Assicurato stesso, il cane o il gatto di proprietà di quest’ultimo (regolarmente registrati) debbano essere sottoposti a un intervento chirurgico improrogabile salvavita per infortunio o malattia dell’animale.
In caso di sinistro che coinvolga più Assicurati iscritti allo stesso viaggio, l’Impresa rimborserà tutti i familiari aventi diritto e uno solo dei compagni di viaggio alla condizione che anch’essi siano assicurati.
Art. 17 – ANNULLAMENTO VIAGGIO ALL RISK
Nel caso in cui l’Assicurato abbia scelto e sottoscritto la garanzia Annullamento Viaggio in forma “All Risk” risultante dalla
scheda di polizza, l’Art. 16 s’intende così integralmente modificato:
L’Impresa indennizzerà, in base alle condizioni della presente polizza, l’Assicurato ed un solo compagno di viaggio purché assicurato ed iscritto allo stesso viaggio, il corrispettivo di recesso derivante dall’annullamento dei servizi turistici, determinato ai sensi delle Condizioni Generali di contratto, che sia conseguenza di circostanze imprevedibili al momento della prenotazione del viaggio o dei servizi turistici determinate da qualsiasi evento non prevedibile, oggettivamente documentabile, indipendente dalla volontà dell’Assicurato e tale da comportare all’Assicurato l’impossibilità ad intraprendere il viaggio.
In caso di sinistro che coinvolga più Assicurati iscritti allo stesso viaggio, l’Impresa rimborserà tutti i familiari aventi diritto e uno solo dei compagni di viaggio alla condizione che anch’essi siano assicurati.
Si intendono incluse in garanzia anche le cancellazioni da parte degli Assicurati dovute ad atti terroristici avvenuti successivamente alla sottoscrizione del contratto di assicurazione e nei 30 giorni che precedono la data di partenza del viaggio, a condizione che tali atti avvengano comunque nel raggio di 100 km dal luogo dove era previsto il soggiorno risultante dalla prenotazione del viaggio assicurato o dall’Aeroporto di destinazione unicamente in caso di acquisto del solo biglietto aereo (c.d. formula “Solo Volo”).
Art. 18 – MASSIMALE, SCOPERTO, FRANCHIGIE
L’assicurazione è prestata fino al costo totale del viaggio entro il massimale per Assicurato indicato nella scheda di polizza e con il limite di euro 50.000,00 per evento (i.e. fatto che colpisce una o più persone collegate oggettivamente dall’acquisto dello stesso viaggio, che deve essere prenotato presso il medesimo operatore professionale) e per ciascun contratto (indipendentemente dal numero degli assicurati).
Si intendono inclusi, sempreché siano stati inseriti nel costo complessivo del viaggio assicurato, i costi di gestione pratica, le fees di agenzia, gli adeguamenti carburante già previsti alla data di emissione della polizza (purché risultanti dall’estratto conto di prenotazione) e il costo dei visti. Sono sempre escluse le tasse aeroportuali.
Gli indennizzi avverranno previa deduzione del seguente scoperto:
- 25% da calcolarsi sulla penale applicata con un minimo di € 50,00 nei casi in cui la penale sia pari al 100%;
- 15% da calcolarsi sulla penale applicata con un minimo di € 50,00 per tutti gli altri casi.
Lo scoperto non verrà applicato nei casi di Decesso o ricovero ospedaliero.
Per le polizze emesse successivamente alla data di prenotazione lo scoperto è pari al 25% per qualsiasi causa.
Art. 19 – OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
L’Assicurato o chi per esso è obbligato, entro le ore 24 del giorno successivo al giorno dell’evento (intendendosi per tale il manifestarsi delle cause che determinano l’annullamento del viaggio), a fare immediata denuncia telefonica contattando il numero verde 800.894124 oppure al numero 039/9890.703 attivo 24 ore su 24 o ad effettuare la Denuncia On-Line mezzo internet sul sito xxx.xxxxx.xx sezione “Denuncia On-Line” seguendo le relative istruzioni.
L’Assicurato è altresì obbligato a comunicare l’annullamento del viaggio o dei servizi turistici acquistati al Tour Operator organizzatore e/o all’Agenzia di Viaggio presso la quale si è conclusa la prenotazione.
Nel caso in cui l’Assicurato si trovi nelle condizioni di rinunciare al viaggio per malattia o infortunio, senza ricovero ospedaliero, la Centrale Operativa provvederà, con il consenso dell’Assicurato, ad inviare gratuitamente il proprio medico fiduciario al fine di certificare che le condizioni dell’Assicurato siano tali da impedire la sua partecipazione al viaggio e per consentire l’apertura del sinistro attraverso il rilascio da parte del medico dell’apposito certificato. In questo caso il rimborso verrà effettuato applicando lo scoperto indicato nell’articolo 18.
L’Impresa, a fronte della sopracitata richiesta da parte dell’Assicurato, si riserva il diritto eventualmente di non inviare il proprio medico fiduciario; in questo caso l’apertura del sinistro verrà effettuata direttamente dal medico della Centrale Operativa. Anche in questo caso il rimborso verrà effettuato con l’applicazione dello scoperto indicato nell’articolo 18.
Qualora l’Assicurato non consenta all’Impresa di inviare gratuitamente il proprio medico fiduciario al fine di certificare che le condizioni dell’Assicurato siano tali da impedire la sua partecipazione al viaggio e/o non denunci il sinistro entro le ore 24.00 del giorno successivo il giorno dell’evento (mezzo internet o telefonicamente), lo scoperto a suo carico sarà pari al 35% tranne nei casi di decesso o ricovero ospedaliero.
L’Assicurato deve consentire all’Impresa le indagini e gli accertamenti necessari alla definizione del sinistro nonché produrre alla stessa, tutta la documentazione relativa al caso specifico liberando, a tal fine, dal segreto professionale i Medici che lo hanno visitato e curato eventualmente investiti dall’esame del sinistro stesso.
L’inadempimento di tali obblighi e/o qualora il medico fiduciario dell’Impresa verifichi che le condizioni dell’Assicurato non siano tali da impedire la sua partecipazione al viaggio e/o in caso di mancata produzione da parte dell’assicurato dei documenti necessari all’Impresa per la corretta valutazione della richiesta di rimborso possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo.
IMPORTANTE: L’indennizzo spettante all’Assicurato è pari al corrispettivo di recesso (cioè alla penale prevista dal contratto di viaggio, nel caso di cancellazione dello stesso), calcolato alla data in cui si è manifestato l’evento, ovvero il verificarsi delle circostanze che hanno determinato l’impossibilità ad intraprendere il viaggio. L’eventuale maggior corrispettivo di recesso, addebitato dal Tour Operator in conseguenza di un ritardo da parte dell’Assicurato nel segnalare l’annullamento del viaggio al Tour Operator resterà a carico dell’Assicurato.
Art. 20 – IMPEGNO DELL’IMPRESA
L’Impresa, qualora l’Assicurato denunci telefonicamente il sinistro entro le ore 24 del giorno successivo al giorno dell’evento, si impegna a liquidare il sinistro entro 45 giorni dalla data di denuncia a condizione che la documentazione completa arrivi entro il 15° giorno dalla data di denuncia stessa.
Qualora per ragioni imputabili a Nobis Compagnia di Assicurazioni la suddetta liquidazione avvenga dopo 45 giorni, sarà riconosciuto all’Assicurato l’interesse legale (composto) calcolato sull’importo da liquidare.
Art. 21 – DIRITTO DI SUBENTRO
Per ogni annullamento viaggio di cui all’art. 16 - Oggetto dell’assicurazione, soggetto a corrispettivo di recesso superiore al 50%, l’Assicurato riconosce espressamente che la proprietà ed ogni diritto connesso allo stesso si intendono trasferiti all’Impresa che ne potrà disporre liberamente sul mercato acquisendone in via definitiva e senza richiesta alcuna di risarcimento da parte dell’Assicurato, gli eventuali corrispettivi che ne dovessero derivare.
Art. 22 – RIPROTEZIONE VIAGGIO
L’Impresa rimborserà all’Assicurato il 60%, con un massimo di € 500,00 per persona e di € 1.500,00 per evento), gli eventuali maggiori costi sostenuti per acquistare nuovi titoli di viaggio (biglietteria aerea, marittima o ferroviaria), in sostituzione di quelli non utilizzabili per ritardato arrivo dell’Assicurato sul luogo di partenza determinato da una delle cause o eventi imprevedibili indicati all’art. 16 – Oggetto dell’Assicurazione della garanzia Annullamento Viaggio e semprechè i titoli di viaggio acquistati vengano utilizzati per usufruire dei servizi precedentemente prenotati.
Art. 23 – ESCLUSIONI E LIMITI SPECIFICI PER LA GARANZIA RIPROTEZIONE VIAGGIO
La garanzia non è operante se l’Assicurato decide di rinunciare al viaggio rendendo operativa l’eventuale garanzia Annullamento Viaggio.
Art. 24 – INTERRUZIONE VIAGGIO
L’Impresa rimborserà, entro il limite di € 5.000,00, all’Assicurato, ai suoi famigliari e ad un compagno di viaggio purché assicurati ed iscritti allo stesso viaggio, un importo pari al costo in pro - rata del soggiorno non usufruito dall’Assicurato a causa del verificarsi di uno dei seguenti eventi:
a) Utilizzo delle prestazioni “Trasporto Sanitario Organizzato”, “Trasporto della salma” e “Rientro Anticipato” che determini il rientro alla residenza dell’Assicurato;
b) Decesso o ricovero ospedaliero superiore a 5 giorni di un familiare dell’Assicurato;
c) Decesso o ricovero ospedaliero superiore alle 24 ore dell’Assicurato.
SEZIONE IV – DENUNCIA DI SINISTRO E INDENNIZZO
In questa sezione vengono previste le regole e le modalità per denunciare un sinistro e per ottenere un indennizzo Art. 25 – COSA FARE IN CASO DI SINISTRO
IN CASO DI SINISTRO
Tutti i sinistri devono essere denunciati attraverso una delle seguenti modalità:
- via internet (sul sito xxx.xxxxx.xx sezione “Denuncia On-Line”) seguendo le relative istruzioni;
- via telefono al numero +39.039/9890.712 e per la garanzia Annullamento Viaggio al numero verde 800.894124.
La corrispondenza o la documentazione andrà inviata a:
Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. Ufficio Sinistri
Viale Xxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, 21 – Xxxxxx Xxxxxxxx 00000 XXXXXX XXXXXXX (XX)
In base alle norme generali e quelle che regolano ciascuna prestazione, occorre specificare correttamente il danno subito ed, al fine di accelerare i tempi di liquidazione, occorre allegare alla denuncia del sinistro la documentazione indicata in ciascuna prestazione assicurativa e di seguito riassunta:
IN CASO DI ANNULLAMENTO VIAGGIO
- In caso di malattia o infortunio, certificato medico attestante la data dell’infortunio o dell’insorgenza della malattia, la diagnosi specificata e i giorni di prognosi;
- in caso di ricovero, copia della cartella clinica;
- In caso di decesso, il certificato di morte;
- in caso di incidente al mezzo di trasporto copia della constatazione amichevole di incidente (C.I.D) e/o verbale dei vigili;
- estratto conto di conferma prenotazione al viaggio;
- fattura relativa alla penale addebitata;
- programma e regolamento del viaggio;
- ricevute (acconto, saldo, penale) di pagamento del viaggio;
- documenti di viaggio;
- Contratto di prenotazione del viaggio;
- numero della polizza.
In caso di penale addebitata dal vettore aereo:
- conferma dell’acquisto del biglietto o documento analogo;
- ricevuta di pagamento del biglietto;
- dichiarazione del vettore aereo attestante la penale addebitata;
- originale del biglietto aereo.
IN CASO DI SPESE DI RIPROTEZIONE VIAGGIO
- numero della polizza;
- documentazione oggettivamente provante la causa del ritardo, in originale se di ordine medico il certificato deve
riportare la patologia;
- i nuovi titoli di viaggio acquistati per raggiungere il luogo previsto dal contratto di viaggio, in originale;
- contratto di viaggio con ricevute di pagamento, in copia;
- estratto conto di prenotazione emesso dal Tour Operator organizzatore del viaggio, in copia;
- titoli di viaggio non utilizzati, in originale.
NOTA IMPORTANTE
Occorre sempre fornire all’Impresa gli originali delle fatture delle riparazioni nonché gli originali di ogni spesa sostenuta a seguito del sinistro.
L’Impresa si riserva il diritto di richiedere ogni ulteriore documentazione necessaria per una corretta valutazione del sinistro denunciato. La mancata produzione dei documenti sopra elencati, relativi al caso specifico può comportare la decadenza totale o parziale del diritto al rimborso.
È necessario comunicare all’Impresa ogni modifica del rischio che dovesse intervenire successivamente alla stipula del
contratto.
Ricordarsi che il diritto all’indennizzo si prescrive trascorsi due anni dall’ultima richiesta scritta pervenuta all’Impresa in merito al sinistro. (art. 2952 Codice Civile).
Importante!
In ogni caso di sinistro insieme alla documentazione, l’assicurato invia all’Impresa gli estremi del conto corrente su cui desidera che venga accreditato il rimborso o l’indennizzo (numero di conto corrente, banca, indirizzo, numero di agenzia, codici ABI, CAB e CIN).
Per eventuali reclami scrivere a Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. Ufficio Reclami
Centro Direzionale Colleoni
Xxxxx Xxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, 00
00000 Xxxxxx Xxxxxxx – MB – fax 000.0000.000 – xxxxxxx@xxxxx.xx
In caso di mancato riscontro scrivere a:
IVASS – Servizio Tutela degli Utenti Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00
00000 XXXX (XX)
APPENDICE NORMATIVA
In questa sezione vengono richiamate le norme principali citate nel contratto, affinché il contraente possa comprendere meglio i riferimenti di legge.
CODICE CIVILE
Art. 1341 – Condizioni generali di contratto
Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell’altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l’ordinaria diligenza.
In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l’esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell’altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell’autorità giudiziaria.
Art. 1342 – Contratto concluso mediante moduli o formulari
Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate.
Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell’articolo precedente.
Art. 1892 – Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave
Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l’assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave.
L’assicuratore decade dal diritto d’impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l’impugnazione.
L’assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l’annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.
Se l’assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce
la dichiarazione inesatta o la reticenza.
Art. 1893 – Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave
Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l’assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza.
Se il sinistro si verifica prima che l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall’assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.
Art. 1894 – Assicurazione in nome o per conto di terzi
Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell’inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell’assicuratore le disposizioni degli art. 1892 e 1893.
Art. 1898 – Aggravamento del rischio
Il contraente ha l’obbligo di dare immediato avviso all’assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall’assicuratore al momento della conclusione del contratto, l’assicuratore non avrebbe consentito l’assicurazione o l’avrebbe consentita per un premio più elevato.
L’assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all’assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l’avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell’aggravamento del rischio.
Il recesso dell’assicuratore ha effetto immediato se l’aggravamento è tale che l’assicuratore non avrebbe consentito l’assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l’aggravamento del rischio è tale che per l’assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore. Spettano all’assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.
Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l’efficacia del recesso, l’assicuratore non risponde qualora l’aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito la assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.
Art. 1901 – Mancato pagamento del premio
Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l’assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto.
Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del
quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.
Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risoluto di diritto se l’assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l’assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.
Art. 1913 – Avviso all’assicuratore in caso di sinistro
L’assicurato deve dare avviso del sinistro all’assicuratore o all’agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l’assicurato ne ha avuto conoscenza. Non è necessario l’avviso, se l’assicuratore o l’agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro.
Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l’avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore.
Art. 1915 – Inadempimento dell’obbligo di avviso o di salvataggio
L’assicurato che, dolosamente, non adempie l’obbligo dell’avviso o del salvataggio perde il diritto all’indennità.
Se l’assicurato omette colposamente di adempiere a tale obbligo l’assicuratore ha diritto di ridurre l’indennità in ragione del pregiudizio sofferto.
Art. 1916 – Diritto di surrogazione dell’assicuratore
L’assicuratore che ha pagato l’indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell’ammontare di essa, nei diritti dell’assicurato verso i
terzi responsabili.
Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell’assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.
L’assicurato è responsabile verso l’assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.
Art. 1917 – Assicurazione della responsabilità civile
Nell’assicurazione della responsabilità civile (1) l’assicuratore è obbligato a tenere indenne l’assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell’assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi.
L’assicuratore ha facoltà, previa comunicazione all’assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l’indennità dovuta, ed è obbligato al pagamento diretto se l’assicurato lo richiede.
Le spese sostenute per resistere all’azione del danneggiato contro l’assicurato sono a carico dell’assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
L’assicurato, convenuto dal danneggiato, può chiamare in causa l’assicuratore.
Art. 2952 – Prescrizione in materia di assicurazione
Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.
Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni.
Nell’assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all’assicurato o ha promosso contro di questo l’azione.
La comunicazione all’assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell’azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto.
La disposizione del comma precedente si applica all’azione del riassicurato verso il riassicuratore per il pagamento dell’indennità.
CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE
Art. 166 – Criteri di redazione
Il contratto e ogni altro documento consegnato dall’impresa al contraente va redatto in modo chiaro ed esauriente.
Le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazione delle garanzie ovvero oneri a carico del contraente o dell’assicurato sono
riportate mediante caratteri di particolare evidenza.
INFORMATIVA AI SENSI DEL CAPO III SEZIONE 2 DEL REGOLAMENTO UE 2016 / 679 (GDPR)
AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’Art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR), recante disposizioni in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. (di seguito anche la “Compagnia”), Titolare del trattamento dei dati personale, fornisce l’Informativa ai soggetti interessati che forniscono i propri dati personali durante il rapporto contrattuale e intende trattare tali dati nell’ambito delle attività prestate dalla Compagnia.
1. Titolare del trattamento
Il Titolare dei trattamenti dei dati personali di cui alla presente informativa è Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. con sede legale in xxx Xxxxx 00, 00000 Xxxxxxx Xxxxxxxx (XX).
2. Tipologia di dati raccolti
I dati raccolti sono dati personali riguardanti persone fisiche identificate o identificabili di cui all’Art. 4, par. 1 del GDPR e dati di categorie
particolari di cui all’Art. 9, par. 1 del GDPR.
3. Finalità
I dati sono raccolti per finalità connesse alle attività della Compagnia come segue:
a) finalità correlate a trattamenti legati all’emissione e gestione di contratti assicurativi stipulati con la Compagnia, alla gestione di obblighi attinenti pratiche di risarcimento danni, all’adempimento di specifiche richieste dell’interessato. Il conferimento dei dati è necessario al perseguimento di tali finalità essendo strettamente funzionali all’esecuzione dei citati trattamenti. Il rifiuto dell’Interessato può comportare l’impossibilità per la Compagnia di eseguire la prestazione richiesta (natura del conferimento Obbligatoria, base giuridica Contrattuale);
b) finalità correlate a obblighi imposti da leggi, regolamenti e disposizioni delle Autorità, normativa comunitaria. Il conferimento, da parte dell’Interessato o di terzi, dei dati necessari al perseguimento di tali finalità è obbligatorio. Un eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità di instaurare o proseguire il rapporto contrattuale al quale la presente informativa si riferisce (natura del conferimento Obbligatoria, base giuridica legale);
c) finalità correlate ad attività di post vendita rivolte a valutare il grado di soddisfazione degli utenti o danneggiati e per analisi e ricerche di mercato sui servizi offerti. Un eventuale rifiuto comporterebbe l’impossibilità per la Compagnia di avere riscontri utili per il miglioramento delle attività oggetto di trattamento ma non avrebbe conseguenze sull’esecuzione delle pratiche in corso (natura del conferimento Volontaria, base giuridica Consensuale);
d) finalità correlate ad attività commerciali di promozione di servizi e prodotti assicurativi offerti dalla Compagnia e dal Gruppo Nobis quali invio di materiale pubblicitario e di comunicazioni commerciali mediante il ricorso a comunicazione tradizionali (quali ad esempio posta cartacea e chiamate con l’intervento dell’operatore), automatizzate (quali ad esempio chiamate senza l’intervento dell’operatore, email, telefax, mms, sms ecc.), nonché mediante l’inserimento dei messaggi pubblicitari e promozionali nell’area del sito web della Compagnia riservata ai propri clienti, prevista ai sensi dell’Art. 38 bis del Regolamento Ivass 35./2010 e s.m.i. Un eventuale rifiuto comporterebbe l’impossibilità per la Compagnia di promuovere e fornire informazioni utili all’Interessato ma non avrebbe conseguenze sull’esecuzione delle pratiche in corso (natura del conferimento Volontaria, base giuridica Consensuale).
4. Modalità di trattamento
I dati sono oggetto di trattamento improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza.
La Compagnia garantisce la riservatezza, l’integrità e la disponibilità dei dati personali raccolti, la non visibilità e la non accessibilità da alcuna area pubblica di accesso.
Il trattamento è svolto in forma automatizzata e/o manuale, ad opera di soggetti appositamente incaricati, in ottemperanza alla sicurezza del trattamento come previsto dall’Art. 32 del GDPR.
La Compagnia predispone misure organizzative e tecnologiche idonee affinché questa politica sia seguita all’interno della società al fine di
proteggere i dati personali raccolti.
I trattamenti e la conservazione dei dati saranno svolti in Italia. Su richiesta esplicita dell’interessato i dati personali trattati potrebbero essere trasmessi a soggetti esteri coinvolti nella trattazione delle pratiche, fatto salvo impedimenti dettati da normativa stringente, manifesta carenza del soggetto ricevente su misure di sicurezza atte a tutelare la riservatezza dell’informazione trasmessa, indicazioni delle Autorità.
5. Profilazione
La Compagnia non esegue attività di profilazione utilizzando i dati personali raccolti relativi alle finalità di cui al paragrafo 3.
6. Comunicazione e diffusione dei dati
I dati personali trattati per le finalità di cui sopra potranno essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti:
soggetti interni della Compagnia incaricati dei trattamenti sopraindicati;
soggetti esterni di supporto ai trattamenti quali medici e organismi sanitari, periti, officine e carrozzerie, soggetti facenti parte della rete
distributiva della Compagnia;
altre funzioni aziendali o soggetti esterni di natura accessoria o strumentale, quali società consortili proprie del settore assicurativo, banche e società finanziarie, riassicuratori, coassicuratori, società incaricate della consegna di corrispondenza, soggetti addetti alle attività di consulenza ed assistenza fiscale, finanziaria, legale, informatica, conservazione dati, revisione contabile e certificazione del bilancio;
soggetti preposti da provvedimenti delle Autorità di vigilanza alla raccolta dati polizze per finalità statistiche, antifrode, antiriciclaggio,
antiterrorismo.
società controllanti e/o collegate alla Compagnia;
Autorità pubbliche di controllo, vigilanza e di pubblica sicurezza.
Non è prevista alcuna forma di diffusione dei dati raccolti.
7. Periodo di conservazione
I dati personali raccolti sono inseriti nel database aziendale e conservati per il per il periodo di tempo consentito, o imposto, dalle normative applicabili nella gestione del rapporto contrattuale e per il tempo necessario ad assicurare la tutela legale, a lei ed al Titolare al termine del quale saranno cancellati o resi anonimi entro i tempi stabiliti dalla norma di legge.
Qualora intervenga la revoca del consenso al trattamento specifico da parte dell’interessato, i dati verranno cancellati o resi anonimi entro 30 giorni lavorativi dalla ricezione della revoca.
8. Diritti dell’interessato
L’interessato può far valere i diritti previsti dall’Art. 15 (diritto di accesso dell’interessato), dall’Art. 16 (diritto di rettifica), dall’Art. 17 (diritto alla cancellazione, “diritto all’oblio”), dall’Art. 18 (diritto di limitazione di trattamento), dall’Art. 20 (diritto alla portabilità dei dati) e dall’Art. 21 (diritto di opposizione) del Regolamento 2016/679, rivolgendosi mediante lettera RR indirizzata alla sede operativa di Agrate Brianza (MB), presso la Direzione Risorse Umane, o mediante e-mail agli indirizzi xxxx@xxxxx.xx oppure xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xx.
L’interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo direttamente all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, nei termini previsti
dalla normativa vigente e seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell’Autorità su xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx.
Notes
Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.
Sede Legale:
Xxx Xxxxx, 00 - 00000 Xxxxxxx Xxxxxxxx (XX)
Direzione Generale:
Xxxxx Xxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx Xxxxxxx (XX) T + 39 039.9890001
F + 39 039 9890694
Il presente Set Informativo
è aggiornato alla data del 1 novembre 2019
Set Informativo Polizza Viaggio Annullamento - modello 0116 - aggiornamento 01.11.2019