SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO PER I LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, RESTAURO E ADEGUAMENTO FUNZIONALE ED IMPIANTISTICO DELL’EDIFICIO DENOMINATO CASA D’ITALIA, SITA IN VIA ERISMANNSTRASSE 6 / ERNASTRASSE 2, ZURIGO, SVIZZERA
SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO PER I LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, RESTAURO E ADEGUAMENTO FUNZIONALE ED IMPIANTISTICO DELL’EDIFICIO DENOMINATO CASA D’ITALIA, SITA IN XXX XXXXXXXXXXXXXXX 0 / XXXXXXXXXXX 0, XXXXXX, XXXXXXXX
CIG 9460377611
Il Consolato Generale d’Italia a Zurigo, con sede in Xxxxxxxxxxx 00, 0000 Xxxxxx, Xxxxxxxx, C.F. 80213330584, nella persona del Console Generale Nome Cognome, titolare di passaporto diplomatico n. DAXXXXXX, rilasciato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale in data XX.XX.XXXX, (di seguito denominata anche solo “Committente” o “Stazione Appaltante”)
E
XXXXXX, sede legale in XXXXXXX, xxx XXXXXXX, XXXXX, Codice Fiscale XXXXXX e Partita IVA XXXXX, in persona del legale rappresentante XXXXXX XXXXX, nato a XXXXX il XXXXX, residente in XXXXX, C.F. XXXXX , OE domiciliato ai fini del presente atto in XXXXX , XXXXX , nella sua qualità di impresa XXXXX;
(di seguito denominata anche solo “Contraente” o “OEA”).
PREMESSO CHE
- il Committente intende provvedere all’intervento di ristrutturazione, restauro e adeguamento funzionale ed impiantistico dell’edificio denominato Casa d’Italia di Zurigo, sita in xxx Xxxxxxxxxxxxxxx 0 / Xxxxxxxxxxx 0 da adibire a sede della Scuola Italiana Statale di Zurigo e del Consolato Generale d’Italia;
- a tale scopo, con determina a contrarre del 19 settembre 2022, il Committente ha autorizzato l’avvio di una procedura aperta di cui all’art. 27 della Direttiva 2014/24/UE per l’affidamento dei lavori di ristrutturazione, restauro e
adeguamento funzionale ed impiantistico dell’edificio denominato Casa d’Italia a Zurigo, sita in xxx Xxxxxxxxxxxxxxx 0 / Xxxxxxxxxxx 0, da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 11 del DM 192/2017 e conformemente all’art. 95, comma 6 del D.Lgs. 50/2016;
- il bando di gara è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (GUUE n. 2022/S XXXXXX) in data XX ottobre 2022, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (V Serie Speciale Contratti Pubblici, n. XXX) in data XX ottobre 2022 nonché sui quotidiani locali e sul sito web del Committente;
- con Decreto del XXXXXX prot. XXXXXX è stata dichiarata l’aggiudicazione definitiva in favore di XXXXXX, che ha conseguito il punteggio più alto pari a XXXXXX con offerta economica pari a CHF XXXXXX a seguito di ribasso d’asta del XX %;
- i controlli di cui agli artt. 80 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., conformemente a quanto disposto ex art. 9 del Regolamento MAECI n. 192/2017, sono stati espletati con esito positivo;
- che in data XXXXXX, tramite consultazione sulla Banca Dati Nazionali Antimafia (B.D.N.A.), sono state inviate le richieste di Informazione antimafia di cui all’art. 84, comma 3, del D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii e – nelle more del rilascio delle predette da parte della Prefettura competente tramite la BDNA – considerata l’urgenza dei lavori di che trattasi, ai sensi dell’art. 92, comma 3, del D.Lgs. 159 sopra menzionato, si procede a stipulare il presente contratto con la pertinente condizione risolutiva di cui al successivo art. 14;
- che è decorso il termine ordinario di 35 giorni previsto dalla direttiva 2007/66/CE per la presentazione di eventuali reclami;
- il Contraente ha presentato la seguente documentazione ai fini della stipula del presente contratto:
1) copia autentica, ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. 445/2000, della polizza
n.xxxxxxxx rilasciata da xxxxxxx in data xxxxxx sotto forma di fideiussione/cauzione per l’importo di CHF xxxxxxxxxxx come garanzia definitiva ex art. 15 del D.M. 192/2017, di cui al successivo art. 11;
2) copie autentiche, ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. 445/2000, delle polizze
n.xxxxxxxx rilasciate da xxxxxxx in data xxxxxx sotto forma di fideiussione/cauzione per gli importi di CHF xxxxxxxxxxx, come garanzie di cui al successivo art. 24;
Tutto ciò premesso
Le parti convengono e stipulano quanto segue:
ARTICOLO 1 – ALLEGATI E NORMATIVA APPLICABILE
1.1. Le Premesse e gli allegati al Contratto costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso.
1.2. Sono dunque parte integrante del Contratto, ancorché non materialmente uniti al medesimo, ma depositati agli atti del Committente, i seguenti documenti:
Appendice A – Informativa sul trattamento dei dati personali.
Allegato A – Bando di gara;
Allegato B – Disciplinare di gara e relativi allegati;
Allegato 1 – Progetto esecutivo predisposto dal Raggruppamento temporaneo composto da RINA CONSULTING s.p.a. P.I. ITA03476550102, in qualità di capogruppo mandataria e dalle seguenti mandanti: a) Xxxxxxx + Multari srl, P.I. ITA07843010633, b) ZPF Ingenieure AG., P.I. CHE109426601, c) Gartenmann Engineering AG,
P.I. CHE103533888, d) Fontana & Xxxxxxx AG, P.IVA CHE112403411;
Allegato 2 – Descrizione del progetto;
Allegato 3 – Descrizione di costruzione secondo CCC;
Allegato 4 – Piano dei pagamenti;
Allegato 5 – Offerta tecnica presentata dal Contraente;
Allegato 6 – Offerta economica e tempo presentata dal Contraente.
Il Bando di gara, il Disciplinare e relativi allegati, i quesiti/risposte della Stazione appaltante alle richieste degli OE in sede di gara, i verbali della Commissione giudicatrice, ancorché non allegati al Contratto, ne costituiscono un parametro di riferimento per eventuali questioni interpretative e per i casi di risoluzione/recesso ed eventuale scorrimento della graduatoria.
1.3. In caso di contrasto tra i documenti di gara e il presente Contratto, prevarranno le previsioni dei documenti di gara.
1.4. Per quanto non previsto e in ogni caso non specificato nel presente contratto ed in ogni altro documento di gara, l’esecuzione del presente contratto è disciplinato, per espressa volontà delle parti, dalla normativa svizzera. In particolare, è disciplinato dal Codice delle obbligazioni svizzero (CO) sul contratto d’opera e dalla norma SIA 118. I riferimenti alla normativa italiana inseriti nel presente documento si applicano se non in contrasto con quella svizzera.
1.5. In tutti i casi si applica il diritto sostanziale svizzero, ad esclusione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci dell’11 aprile 1980 ("Convenzione di Vienna").
ARTICOLO 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO
2.1. Il Committente affida al Contraente l’esecuzione dei lavori di ristrutturazione, restauro e adeguamento funzionale ed impiantistico dell’edificio denominato Casa d’Italia sita in xxx Xxxxxxxxxxxxxxx 0 / Xxxxxxxxxxx 0, Xxxxxx. L’immobile sarà riconsegnato al Committente nei tempi di cui al successivo articolo 4, pronto per essere utilizzato dal Consolato Generale d’Italia e dalla Scuola Italiana Statale di Zurigo.
2.2. Il Contraente si impegna a svolgere i lavori di cui al presente contratto secondo la legge edilizia in vigore nella città di Zurigo e nel rispetto di tutti gli standard e direttive SIA pertinenti, tra le quali in particolare la norma SIA 118 (edizione 2013 ad esclusione degli articoli da 59 a 82 espressamente abrogati).
2.3. In caso di discordanza tra i testi in lingua italiana e tedesca della documentazione di gara prevarrà la versione italiana.
2.4. Il Contraente conferma di aver controllato tutte le parti del contratto nonché di aver verificato in particolare, prima della relativa stipula, la completezza e la cantierabilità del progetto esecutivo posto a base di gara non avendo riscontrato manchevolezze o imprecisioni.
2.4. Il Contraente ha esaminato la situazione di fatto e le seguenti condizioni di carattere tecnico, giuridico ed operativo nell’ambito delle quali saranno eseguiti i lavori:
a) Quadro tecnico generale:
• Contesto: posizione, geometria e topografia del lotto; situazione geologica e archeologica; strutture esistenti (comprese le utenze e i servizi dell’immobile);
• Edificio: infrastrutture esistenti (impianti di riscaldamento, ventilazione, aria condizionata, ecc.); involucro edilizio (facciate, coperture piane e inclinate, fondazioni, ecc.); contaminazioni e presenza di sostanze inquinanti nell’edificio;
• Vicinanze: allacci ai servizi (energia, acqua, elettricità, ecc.), smaltimento (rifiuti, acque reflue, ecc.); raggiungibilità del sito (rete stradale, rete ferroviaria, trasporto pubblico, ecc.);
b) Quadro giuridico generale:
• Fattori di diritto privato: titolarità della proprietà; avvisi di priorità, annotazioni esistenti; regolamenti sui diritti di vicinato;
• Fattori di diritto pubblico: salvaguardia della pubblica incolumità; rispetto delle norme di costruzione, in particolare le norme della polizia antincendio e la legislazione sulla protezione dell’ambiente (comprese le norme sulla protezione dell’acqua e dal rumore).
c) Condizioni generali di esercizio: esecuzione dei lavori, sicurezza sul cantiere, attività di coordinamento delle differenti tipologie di lavorazione, ottimizzazione dei successivi costi di esercizio.
Il Contraente garantisce altresì al Committente che:
- l’opera sarà eseguita nel rispetto delle sopra indicate condizioni di carattere tecnico, giuridico ed operativo senza costi aggiuntivi rispetto al prezzo offerto;
- ha controllato le infrastrutture esistenti (come gli impianti di riscaldamento, di ventilazione, di aria condizionata, l’ombreggiamento, le installazioni sanitarie ed elettriche, ecc. e l’analisi strutturale) e che, a seguito del completamento dei lavori di cui al presente contratto, garantisce che l’edificio sarà consegnato in condizioni d’uso idonee alle funzioni cui è destinato. Non saranno pertanto necessari, con riguardo all’infrastruttura esistente, interventi aggiuntivi non ricompresi nell’importo contrattuale necessarie per creare le condizioni idonee all’utilizzo previsto.
2.5. Il Contraente conferma di essersi informato sull’ubicazione e le condizioni del sito, nonché su tutte le altre circostanze rilevanti per l’esecuzione del presente contratto (come strade di accesso, condizioni del suolo, condizioni delle acque sotterranee, proprietà confinanti, possibilità di allacciamento per acqua, acque reflue, gas ed elettricità) prima della stipula del presente contratto e di averne tenuto conto nella formulazione del prezzo a corpo (a forfait) offerto.
Il Contraente è a conoscenza altresì delle annotazioni, riserve e servitù esistenti che potrebbero gravare sulla proprietà come da documentazione catastale esistente.
Il Contraente garantisce inoltre al Committente che la prestazione del presente contratto, tenuto conto dei diritti e degli obblighi che ne derivano, può essere eseguita senza alcuna restrizione e senza costi aggiuntivi non ricompresi nel prezzo a corpo offerto.
Il Contraente si obbliga a controllare l’esattezza e la completezza del progetto esecutivo e dell’ulteriore documentazione consegnata dal Committente e dai suoi incaricati, e a controllare l’esattezza e la fattibilità delle istruzioni impartite dal Committente. Qualora il Contraente rinvenisse incompletezze, contraddizioni, ambiguità nella documentazione progettuale allegata al presente contratto e già consegnata in fase di gara all’atto del sopralluogo, ha l’obbligo di informare per iscritto tempestivamente - prima dell’avvio dei lavori - il Committente su eventuali obiezioni (avvertimento) e presentare proposte per le misure che ritiene necessarie per rimediare alle incompletezze e/o discordanze rinvenute. In caso contrario, il Contraente sarà ritenuto responsabile per i difetti e i danni derivanti dalla documentazione consegnata dal Committente.
Il Contraente si obbliga a fornire tutte le informazioni necessarie affinché il Committente possa prendere decisioni in tempo utile al fine di raggiungere lo scopo definito contrattualmente.
ARTICOLO 3 – OBBLIGHI GENERALI DEL CONTRAENTE
3.1. Ciascuna fase in cui si articola l’incarico dovrà essere espletata secondo la normativa di cui al successivo articolo 28.
3.2. Il Contraente assicura al Committente che le nuove parti dei lavori saranno costruite secondo le più recenti norme di sicurezza antisismica e
che, tenuto conto dell’ubicazione dell’immobile in una eventuale zona di pericolo o di inondazione, saranno prese le misure richieste dalla legislazione federale sulla protezione dell’ambiente e dalle leggi cantonali e comunali per garantire la protezione dalle inondazioni.
3.3. Il Contraente deve eseguire a proprie spese tutte le misure necessarie per il risanamento dell’area e lo smaltimento dei contaminanti esistenti nell’edificio (ad esempio metalli pesanti, acidi, alcali, solventi, amianto, PAH, PCB, ecc.). Tutti i costi associati sono a carico del Contraente.
Il risanamento e lo smaltimento degli inquinanti esistenti di cui si dovrà occupare il Contraente sono quelli indicati nel relativo rapporto presente nella documentazione di gara.
ARTICOLO 4 - TEMPI DI ESECUZIONE
4.1. Prima dell’inizio dei lavori il Contraente dovrà presentare un programma esecutivo dettagliato nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione. Il programma dovrà rispettare i tempi indicati dall’aggiudicatario in sede di offerta come di seguito specificati:
- tempo di esecuzione per la riconsegna della porzione di edificio e di area esterna destinata alle attività della Scuola Italiana Statale di Zurigo: xxx (xxxxxxxxx) giorni naturali e consecutivi;
- tempo di esecuzione per la riconsegna dell’intero immobile xxx (xxxxxxxxx) giorni naturali e consecutivi.
4.2. Il Contraente eseguirà i lavori secondo il programma esecutivo dettagliato. Le scadenze ivi contenute sono date di scadenza ai sensi dell’art. 102 comma 2 del Codice delle obbligazioni svizzero (CO).
4.3. Se il Contraente non esegue i lavori con la diligenza necessaria (impiego di personale, materiale e macchinari nonché organizzazione del lavoro), il Committente ha, ai sensi dell’art. 366 del Codice delle obbligazioni, la facoltà, dopo un sollecito scritto e un breve periodo di tolleranza, senza audire l’autorità giudiziaria, di recedere dal presente contratto oppure di trasferire il completamento dell’opera in tutto o in parte ad altri appaltatori, a spese del Contraente.
Se il completamento del lavoro è ritardato per colpa del Contraente, quest’ultimo è responsabile nei confronti del Committente di tutti i costi diretti ed indiretti che ne deriveranno.
ARTICOLO 5 - ESTENSIONE TERMINI DI ESECUZIONE
5.1. È facoltà del Committente concedere proroghe ai tempi stabiliti al precedente articolo 4 per l’espletamento della prestazione, su richiesta motivata del Contraente, per necessità specifiche e non per inadempimenti del Contraente medesimo.
5.2. In caso di concessione di proroga da parte del Committente i termini contrattuali saranno posticipati del periodo di tempo minimo necessario, cioè con metodi di lavoro efficienti e razionali, per recuperare le lavorazioni che non è stato possibile eseguire e per riparare eventuali danni.
5.3. Il Contraente deve confermare al Committente per iscritto la data di riconsegna dell’edificio, almeno sei mesi prima dei termini previsti contrattualmente. Nessuna proroga sarà concessa dopo tale data.
5.4. In caso di superamento del termine di completamento - eventualmente prorogato in conformità alla disposizione di cui sopra – il Contraente deve pagare per intero tutti i danni (diretti e indiretti), in particolare i costi aggiuntivi sostenuti a causa del ritardo.
ARTICOLO 6 -
PRESTAZIONI RICOMPRESE NEL PREZZO CONTRATTUALE
6.1. Nell’ambito delle prestazioni del presente contratto e nel prezzo a corpo per l’opera indicato in sede di offerta economica sono comprese tutte le lavorazioni necessarie per l’esecuzione completa, professionale, qualitativamente ineccepibile, puntuale e chiavi in mano dell’opera (compresa la gestione del cantiere), secondo le regole riconosciute della tecnica e della scienza delle costruzioni, indipendentemente dal fatto che siano menzionate o specificate in dettaglio nel presente contratto e nei suoi allegati o meno. In particolare, sono da ritenersi incluse nel prezzo a corpo di cui al successivo articolo 7 anche le seguenti prestazioni:
• tutti i lavori previsti nel progetto esecutivo;
• le spese generali e l’utile d’impresa;
• i compensi e le spese per subappaltatori, progettisti e specialisti ecc. chiamati dal Contraente;
• i costi per coordinare le attività di tutte le parti coinvolte nell’esecuzione dell’opera;
• tutte le spese sostenute dal Contraente per conformarsi ai regolamenti e ai requisiti statutari e ufficiali (incluso lo sviluppo e la fognatura, quindi inclusi i costi per conformarsi alle condizioni e ai requisiti del permesso ufficiale di fognatura);
• reclami dei vicini in relazione a immissioni e danni derivanti dalle attività del Contraente e dei suoi subappaltatori;
• i premi per le seguenti assicurazioni:
o Assicurazione di responsabilità civile dell’appaltatore / Unternehmerhaftpflichtversicherung, di cui al successivo articolo 24;
o Assicurazione dell’edificio durante il periodo di esecuzione dei lavori / Gebäudeversicherung während der Bauzeit, di cui al successivo articolo 24;
• i costi per l’indagine, il monitoraggio, lo smaltimento / riciclaggio e la bonifica dei contaminanti presenti nell’edificio e nell’area di cantiere (come metalli pesanti, acidi, alcali, solventi, amianto, PAH, PCB, ecc;);
• i costi per lo smaltimento di tutti i materiali non più necessari in conformità con i regolamenti;
• tutte le spese sostenute, in relazione all’esecuzione dell’opera, per il trasporto e l’assicurazione del trasporto, nonché le spese per le gru e le attrezzature di sollevamento;
• tutti i costi sostenuti necessari allo sviluppo delle opere, escluse le tasse di allacciamento e i contributi ai costi di rete;
• i costi per tutte le misure invernali, meteorologiche o di maltempo;
• il costo di un’adeguata formazione del personale operativo del Committente per la gestione e l’utilizzo dell’edificio;
• il costo di qualsiasi sistemazione temporanea necessaria e delle misure di abbattimento del rumore;
• i costi per mantenere il sito pulito;
• le spese e i costi accessori sostenuti;
• gli eventuali costi sostenuti per l’elaborazione di modelli, disegni, specifiche e altra documentazione la cui predisposizione ricade nelle competenze del Contraente.
6.2. Le uniche prestazioni non incluse nell’oggetto del contratto e i cui costi non sono pertanto ricompresi nel prezzo a corpo di cui all’articolo 7 sono tassativamente le seguenti:
• le variazioni al progetto esecutivo che il Committente si riserva di richiedere per iscritto al Contraente;
• l’indagine e la bonifica di qualsiasi contaminazione presente nel suolo (rifiuti, siti contaminati) e nel sottosuolo;
• allacci alle pubbliche utenze;
• il permesso di costruzione (inclusi i costi per le pubblicazioni richieste);
• xxxxxxx o contributi per i costi di rete per la connessione dei nuovi impianti alle reti di approvvigionamento e smaltimento.
ARTICOLO 7 - IMPORTO
7.1. L’importo contrattuale è pari a CHF XXXXXXX (CHF xxxxxxx/xx), oltre imposta sul valore aggiunto, offerto a seguito di riduzione del xx,xx% sull’importo, soggetto a ribasso, posto a base di gara.
All’importo netto sarà applicato l’imposta sul valore aggiunto al tasso del xx,xx%. Se l’aliquota fiscale venisse modificata nel corso della durata del presente contratto d’opera, la variazione sarà applicata alle prestazioni eseguite successivamente all’introduzione della nuova aliquota (pro rata temporis) e il prezzo del contratto verrà adeguato nella misura corrispondente.
7.2. L’importo verrà liquidato, previa verifica delle attività rese, in base allo stato di avanzamento dei lavori secondo il Piano dei pagamenti di cui all’Allegato 4 al presente documento.
Gli acconti saranno fatturati dal Contraente al Committente alle date di scadenza concordate.
Le fatture saranno liquidate entro 30 giorni dalla data di ricezione da parte del Committente a condizione che il Direttore dei lavori attesti che le
prestazioni che devono essere fornite dal Contraente entro la data di scadenza pertinente sono state effettivamente rese per intero.
Tuttavia, il pagamento finale diventa esigibile solo quando la garanzia per i difetti contrattualmente dovuta è stata fornita in conformità all’articolo 23 comma 2, il conto finale del Contraente è disponibile ed è stato controllato dal Direttore dei lavori e il Committente ha ricevuto la documentazione completa dell’intero impianto in conformità all’articolo 18 comma 2.
Nel caso in cui si verifichino ritardi non imputabili al Contraente e/o si apportino, ai sensi dell’articolo 13, modifiche ai lavori che comportino una variazione dei costi, il Contraente è tenuto ad adeguare il piano di pagamento e a sottoporlo al Committente per sua approvazione scritta.
Il Contraente non ha diritto a pagamenti anticipati.
Il Piano dei pagamenti (e, del caso, i futuri adeguamenti) è strutturato in modo tale che un massimo del 90% delle prestazioni effettivamente rese dal Contraente sia liquidato al raggiungimento della scadenza.
7.3. La responsabilità della fornitura dei materiali, dei componenti e delle attrezzature necessarie per lo svolgimento delle prestazioni del presente contratto è in capo al Contraente.
Tutti i costi per le misure di mitigazione dei rischi associati alle condizioni del terreno dell’edificio (statica, idrodinamica, geologia, sicurezza antisismica, protezione dalle inondazioni, ecc.) sono inclusi nel prezzo a corpo concordato.
7.4. L’importo netto complessivo indicato al punto 7.1 per la realizzazione dei lavori oggetto del presente contratto è stabilito, ai sensi dell’art. 373 comma 1 (CO), a corpo (a forfait) e deve intendersi pertanto fisso ed invariabile. Esso è altresì comprensivo degli eventuali aumenti del costo della vita che pertanto saranno a carico del solo Contraente.
7.5. Il Contraente rinuncia espressamente ai diritti che gli spettano ai sensi dell’art. 373 comma 2 (CO) e dell’art. 59 della norma SIA 118. Di conseguenza, anche in caso di circostanze straordinarie (ad esempio, difetti del terreno di costruzione, ecc.), prevedibili o imprevedibili, il Contraente non ha il diritto di chiedere un aumento del prezzo dei lavori o la risoluzione del contratto.
7.6. Nel prezzo contrattuale di cui al punto 7.1 sono ricompresi tutti gli onorari, i lavori, le forniture, i compensi, le spese, i costi accessori, le tasse, i contributi, ecc, necessari per l’esecuzione dell’opera in modo completo, professionale, qualitativamente ineccepibile e puntuale secondo le regole riconosciute della costruzione. Il termine “esecuzione completa, professionale, qualitativamente ineccepibile e tempestiva dell’opera” deve essere interpretato in modo tale da comprendere tutto ciò che è necessario per fornire le prestazioni stabilite nel presente contratto, al fine di garantire che l’opera venga consegnata al Committente in ottime condizioni, senza difetti e usufruibile per gli scopi previsti. In tale ambito rientrano espressamente anche le prestazioni che non sono specificamente menzionate in questo contratto d’opera e nei suoi allegati, ma che sono, per analogia, parte dell’ambito di esecuzione del contratto (clausola di completezza). Qualora vi fossero discordanze tra le parti sul fatto che alcuni lavori e/o forniture siano o meno incluse nello scopo concordato delle prestazioni contrattuali, il Contraente deve eseguirle su richiesta scritta del Committente in modo da rispettare le scadenze previste. Contestualmente all’esecuzione delle suddette prestazioni e al massimo entro quattro mesi dal completamento dei lavori, le parti si impegnano a risolvere le divergenze in questione. Il Contraente non ha il diritto di rifiutare l’esecuzione di alcune prestazioni a causa di tale differenza di interpretazione.
ARTICOLO 8 – MODALITÀ DI PAGAMENTO
8.1. Il pagamento del corrispettivo sarà erogato su emissione di fatture elettroniche in CHF, in conformità alla direttiva (UE) 2014/55, ed indirizzate al Consolato Generale d’Italia a Zurigo con sede in Xxxxxxxxxxx 00, 0000 Xxxxxx, Xxxxxxxx, C.F. 80213330584, (codice IPA: XXXXX) riportando obbligatoriamente all’interno del tracciato il CIG del presente appalto (CIG 9460377611).
Il Contraente è obbligato a indicare separatamente nelle fatture (rate di acconto e rata di saldo finale) l’importo dell’imposta sul valore aggiunto.
8.2. Il pagamento avrà luogo, qualora siano soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 7 comma 2, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fattura trasmessa dal SDI, a mezzo bonifico bancario, sul conto corrente dedicato di cui al successivo art. 9.
[eventuale] In caso di raggruppamento di imprese, prima dell’emissione delle fatture alle scadenze di cui al precedente art. 7, la capofila / mandataria invierà al Committente a mezzo PEC, o mediante posta elettronica ordinaria per gli operatori non in possesso di PEC, un prospetto riepilogativo delle fatture che saranno emesse da ciascuna delle imprese costituenti il raggruppamento, secondo le percentuali previste dal mandato collettivo, per un totale che non potrà superare quello previsto al precedente articolo 7 alle rispettive scadenze.
ARTICOLO 9 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
9.1. Fino all’adempimento di tutti i diritti e gli obblighi del presente contratto, il Contraente deve aprire e mantenere un conto bancario presso un istituto bancario svizzero o cantonale destinato esclusivamente alle operazioni di pagamento relative all’esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto. Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3 della legge italiana
n. 136/2010 e ss.mm.ii. il Contraente si obbliga a comunicare al Committente, all’indirizzo PEC xxx.xxxxxx@xxxx.xxxxxx.xx entro 7 giorni dalla accensione del conto, gli estremi del conto corrente dedicato tramite dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante del Contraente o da persona dotata di idonei poteri di rappresentanza. La dichiarazione sul conto corrente dedicato dovrà contenere le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui detti conti.
Il Contraente si impegna a comunicare altresì al Committente, entro 7 giorni, ogni eventuale variazione relativa al predetto conto ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso.
9.2. Il Committente pagherà le rate di acconto e quella di saldo solo sul conto corrente in questione. Il Contraente si impegna ad utilizzare solo questo conto in relazione al presente contratto. Inoltre, si impegna a utilizzare gli acconti versati dal Committente esclusivamente per pagare i subcontraenti cui sono state affidate prestazioni relative all’esecuzione del presente contratto.
9.3. Il Contraente è responsabile nei confronti del Committente dell’effettuazione dei pagamenti in favore dei subappaltatori in accordo con l’avanzamento dell’esecuzione dei lavori. Con la firma del presente
contratto d’opera, il contraente autorizza irrevocabilmente il Committente ad ottenere le seguenti informazioni dalla banca titolare del conto:
a) informazioni scritte sul saldo del conto corrente;
b) informazioni scritte su quali contraenti siano stati pagati, in quale momento e in quale misura dal suddetto conto.
La procura corrispondente rimane in vigore anche in caso di fallimento della società (o in caso di liquidazione del patrimonio).
9.4. Il Contraente si obbliga, altresì, ad inserire nei contratti sottoscritti con i componenti del raggruppamento e i subcontraenti un’apposita clausola, a pena di nullità, con la quale ciascuno di essi assumerà gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla legge 136/2010 e ss.mm.ii.
9.5. Il Contraente si impegna a dare immediata comunicazione al Committente ed alla Prefettura italiana territorialmente competente della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
9.6. Il Contraente si impegna, inoltre, a trasmettere i predetti contratti al Committente, ai fini della verifica di cui al comma 9 dell’art. 3 della legge 136/2010 e ss.mm.ii..
ARTICOLO 10 - OBBLIGHI SPECIFICI DEL CONTRAENTE
10.1. Il Contraente si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del contratto a perfetta regola d’arte, con la massima diligenza ed elevati livelli qualitativi, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità e i termini previsti nel presente contratto.
10.2. Fermo quanto previsto nel precedente comma il Contraente si obbliga, altresì, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
a) ad adempiere a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché in materia di sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi;
b) ad attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili nel luogo in cui si svolge l’attività, nonché condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni ed in genere da ogni altro contratto
collettivo successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località di svolgimento delle prestazioni;
c) ad osservare la massima riservatezza su notizie o informazioni di qualsiasi natura in ogni modo acquisite nello svolgimento delle attività oggetto dell’appalto per tutta la durata del contratto medesimo nonché oltre la cessazione di efficacia del rapporto contrattuale, come meglio dettagliato al successivo articolo 25;
d) a comunicare al Committente ogni informazione ritenuta idonea per il corretto svolgimento delle attività;
e) ad organizzare una struttura tale da garantire lo svolgimento delle attività in conformità ai tempi e alle modalità previste dal presente contratto;
f) ad eseguire le prestazioni conformemente a quanto stabilito nel presente contratto e secondo quanto indicato nell’offerta tecnica ed economica;
g) a manlevare e tenere indenne il Committente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme applicabili alle attività oggetto di affidamento;
h) a consentire al Committente di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del contratto ed a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
10.3. Sono a carico del Contraente gli oneri ed il tempo impiegato per partecipare a riunioni collegiali indette dal Committente per l’illustrazione del progetto e della sua esecuzione.
ARTICOLO 11 – GARANZIA DEFINITIVA
11.1. Il Contraente, ai sensi dell’art. 15 del D.M. 192/2017, ha prestato la garanzia definitiva (performance bond), polizza n. xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx XXXXXXXXX in data gg.mm.aaaa per l’importo di CHF xxxxxxxxxxxxx (dieci per cento dell’importo contrattuale) a copertura dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché del rimborso delle somme eventualmente sostenute dal Committente in sostituzione del soggetto inadempiente e dei connessi maggiori oneri a qualsiasi titolo sopportati. La garanzia tutela il Committente anche nel caso in cui fossero registrati gravami sulla costruzione (“vincoli di costruzione”).
11.2. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
11.3. Il Contraente è obbligato a reintegrare immediatamente (e, comunque, nel termine di 20 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione) la garanzia di cui il Committente abbia dovuto avvalersi, in tutto o in parte, durante la vigenza contrattuale.
11.4. La garanzia avrà decorrenza dalla stipula del presente contratto e validità per tutta la durata dei lavori. Sarà svincolata trascorsi cinque mesi dalla data ultima di accettazione dell’opera.
ARTICOLO 12 - PENALI
12.1. Qualsiasi ritardo del Contraente nell’esecuzione delle prestazioni del contratto, salvo causa di forza maggiore non imputabile al Contraente, comporta l’applicazione, per ogni giorno di ritardo, di una penale pari a 1 per mille del relativo importo netto contrattuale, di cui al precedente art. 7.
12.2. La richiesta o il pagamento della penale non esonerano in nessun caso il Contraente dall’adempimento dell’obbligazione che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima e resta salvo il diritto al risarcimento dei maggiori danni.
12.3. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite, dovranno essere contestati dal Committente al Contraente a mezzo PEC o altra modalità equipollente con avviso di ricevimento.
12.4. In caso di contestazione dell’inadempimento da parte del Committente, il Contraente dovrà comunicare, in ogni caso per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, nel termine massimo di n. 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.
12.5. Qualora le predette deduzioni non pervengano al Committente nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio del Committente, a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Contraente le penali stabilite nel presente Contratto a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
12.6. Il Committente potrà avvalersi della cauzione di cui al precedente art.
11 senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario per il conseguimento dei crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo.
12.7. In caso di persistente inadempienza del Contraente, ovvero qualora l’importo delle penali raggiunga il 10% dell’ammontare netto contrattuale, il Responsabile del procedimento può disporre, con motivato giudizio, la risoluzione del contratto ed esperire azioni per danni contro il Contraente medesimo, il quale sarà tenuto al pagamento dell’eventuale maggiore spesa che si dovesse sostenere per far eseguire ad altri la prestazione.
ARTICOLO 13 – MODIFICHE E VARIANTI
13.1. Le parti concordano che saranno considerate necessarie, nella misura in cui queste non potevano essere previste con la dovuta diligenza al momento della firma del presente contratto, solo quelle modifiche dovute a cause di forza maggiore e come conseguenza dell’applicazione di nuovi regolamenti e requisiti legali o ufficiali.
13.2. Il Committente si riserva la facoltà di sospendere o introdurre modifiche alle attività oggetto dell’appalto per effetto di mutate esigenze e/o di maggiore utilità, ed in ogni caso per motivate ragioni di interesse pubblico. Le predette variazioni saranno comunicate per iscritto al Contraente, il quale è obbligato ad assoggettarvisi fino alla concorrenza del quinto dell’importo del contratto originario, e alle stesse condizioni dello stesso. Oltre tale limite, il Contraente ha facoltà di risolvere il contratto. Tutti i costi in aumento o in diminuzione dovuti all’introduzione di tali modifiche saranno a carico e/o a favore del Committente e comporteranno un adeguamento del prezzo contrattuale.
Il Committente ha comunque il diritto di far eseguire le modifiche in questione da parte di terzi e a proprie spese.
Il Contraente si impegna a presentare al Committente per iscritto entro 10 giorni dal ricevimento di qualsiasi richiesta di modifiche da parte del Committente un’offerta supplementare vincolante con l’indicazione dei nuovi costi e corredata, se necessario, da un programma di costruzione aggiornato.
Le modifiche possono essere eseguite dal Contraente solo se, e nella misura in cui, il Committente ha approvato i costi aggiuntivi o ridotti associati e la variazione dei termini contrattuali a seguito della stipula di un atto aggiuntivo al presente contratto.
L’attuazione di modifiche senza la corrispondente approvazione scritta costituisce una violazione del contratto e non dà diritto al Contraente ad una remunerazione aggiuntiva o a proroghe dei termini.
La conclusione e l’introduzione di modifiche al presente contratto deve avvenire per iscritto ai sensi dell’art. 16 del Codice delle obbligazioni svizzero. Analogamente si deve procedere nel caso di scioglimento del contratto e di rinuncia ai diritti individuali che ne derivano.
ARTICOLO 14 - RISOLUZIONE E RECESSO
14.1. La Stazione Appaltante recede dal contratto qualora emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa ai sensi dei commi 3 e 4, art. 92, D.Lgs.159/2011, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.
14.2. Il contratto potrà essere risolto per inadempimento, ai sensi dell’art. 1453 codice civile italiano, previa diffida ad adempiere, mediante PEC o altro mezzo con avviso di ricevimento, entro un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento di tale comunicazione.
14.3. Fatti salvi i casi di risoluzione di cui all’art. 108 del D.Lgs. 50/2016, il Committente potrà inoltre risolvere il contratto per una delle seguenti clausole risolutive espresse salvo in ogni caso il diritto al risarcimento di ulteriori danni, nei seguenti casi:
a. il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell’articolo 72 della Direttiva 2014/24/UE;
b. il Contraente ha perso il possesso dei requisiti previsti dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e di cui all’art. 57 della Direttiva 2014/24/UE;
c. l’appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato al Contraente in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati e dalla Direttiva come riconosciuto dalla Corte di giustizia
dell’Unione europea in un procedimento ai sensi dell’articolo 258 TFUE;
d. grave inadempimento successivo a tre diffide, comunicate nei modi di cui al punto 14.2, aventi ad oggetto prestazioni anche di diversa natura;
e. inadempimento agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti all’articolo 9 del presente contratto;
f. applicazione di penali ai sensi del precedente articolo 12 per un importo totale superiore al 10% dell’importo contrattuale;
g. mancata reintegrazione, nel termine di 20 giorni, della garanzia definitiva di cui all’articolo 11 in esito all’escussione della stessa;
h. inosservanza dell’obbligo di riservatezza di cui al successivo art. 25;
i. mancata operatività delle coperture assicurative di cui al successivo art. 24.
14.4. La risoluzione in tali casi opera di diritto, allorquando il Committente comunichi per iscritto al Contraente di volersi avvalere della clausola risolutiva ex art 1456 del codice civile italiano.
14.5. In caso di risoluzione sarà corrisposto al Contraente il prezzo contrattuale delle attività effettuate, detratte le eventuali penalità e spese di cui ai precedenti articoli.
14.6. Si applica l’articolo 109 del D.Lgs. 50/2016 in tema di recesso unilaterale del Committente.
14.7. Il Committente può altresì recedere dal contratto in qualsiasi momento ai sensi dell’art. 377 del Codice delle Obbligazioni svizzero (CO). La dichiarazione di recesso è valida solo in forma scritta.
In questo caso, se il Committente recede dal presente contratto a causa di eventi al di fuori del suo controllo che rendono irragionevole la continuazione del contratto, il Contraente ha diritto al risarcimento di tutti i costi comprovati e sostenuti fino a quel momento, nella misura in cui non trovano copertura assicurativa. Non saranno remunerati i mancati guadagni per le prestazioni non ancora rese.
Se il Committente invece recede dal presente contratto per motivi importanti riconducibili a responsabilità del Contraente, quest’ultimo avrà diritto solo alla remunerazione delle prestazioni rese. Il Committente ha altresì diritto
alla liquidazione dei danni nella misura del 5% del prezzo del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi intervenuti. Qualora i danni sostenuti fossero in misura superiore, il Committente può richiederli in conformità con le disposizioni di legge.
In particolare, sono considerati motivi importanti i seguenti:
1. il Contraente non esegue i lavori in conformità con il presente contratto o trascura ripetutamente di adempiere ai suoi obblighi contrattuali nonostante i solleciti scritti;
2. il Contraente ignora le istruzioni scritte del Committente o si rifiuta di riparare un lavoro mal eseguito o di rimuovere il materiale inadatto dal cantiere o di sostituirlo;
3. il Contraente interrompe arbitrariamente l’avanzamento dei lavori per più di 30 giorni calendariali;
4. la condotta del Contraente inficia seriamente il rapporto di fiducia con il Committente;
5. il Contraente lascia trascorrere inutilmente il periodo di tempo ragionevole stabilito per la correzione di un difetto;
6. il Contraente è in procinto di subire l’apertura di una procedura fallimentare;
7. il Contraente presenta un’istanza in tribunale per l’apertura di una procedura fallimentare o di una moratoria, o viene aperta una procedura fallimentare o di moratoria contro il Contraente;
8. l’esecuzione dei lavori secondo il contratto è compromessa da un ordine di esecuzione emesso contro il Contraente;
9. il Contraente dichiara la liquidazione della propria società (tranne nel caso di una liquidazione volontaria ai fini di una fusione o di una riorganizzazione);
10. il Contraente si trova di fronte al sequestro dei suoi beni.
In caso di recesso per motivi importanti di cui è responsabile il Contraente, il Committente ha il diritto di affidare a terzi il prosieguo delle lavorazioni.
14.8. Il pagamento degli importi per le prestazioni già rese termina alla data della notifica scritta del Committente al Contraente. Qualsiasi saldo a favore del Contraente diventa esigibile solo dopo la conclusione della relativa controversia finanziaria.
14.9. In caso di scioglimento anticipato del contratto per motivi imputabili al Contraente, quest’ultimo è obbligato a consegnare gratuitamente tutti i documenti e i file informatici necessari per l’esecuzione del presente contratto in un formato che può essere ulteriormente elaborato (diverso da
*.pdf, *.dwg, *.dxf).
14.10. In caso di risoluzione del contratto da parte del Committente, il Contraente deve consegnare senza indugio al Committente tutti i documenti e le registrazioni necessarie per la continuazione dei lavori e deve creare tutti i presupposti per la continuazione senza ostacoli dei lavori a cura di una parte terza incaricata dal Committente. Il Contraente non ha diritto ad alcun compenso per questo e rinuncia al diritto di ritenzione ai sensi dell’art. 895 del Codice civile svizzero.
ARTICOLO 15 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI
15.1. È fatto assoluto divieto al Contraente di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità.
15.2. La cessione dei crediti per i corrispettivi delle prestazioni comprese nel presente contratto è consentita nei casi, entro i limiti e con le modalità stabilite nell’art. 106 comma 13 del D.Lgs. 50/2016 e, in particolare, con riserva di rifiuto da parte della Stazione Appaltante.
ARTICOLO 16 - SUBAPPALTO
16.1. Il Contraente ha il diritto di avvalersi dei subappaltatori indicati in sede di gara. Il Contraente deve stipulare contratti in forma scritta con i subappaltatori che, per le prestazioni di loro competenza, dovranno assicurare una costruzione dell’opera completa, puntuale e impeccabile.
La stazione appaltante approva i contratti di subappalto prima dell’inizio dell’esecuzione della prestazione subappaltata, e impone al Contraente di sostituire i subappaltatori in merito ai quali la verifica del possesso dei requisiti ha dimostrato che sussistano motivi obbligatori di esclusione, anche in corso di esecuzione.
16.2. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Contraente, il quale rimane l’unico e solo responsabile nei confronti del Committente, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte affidata in subappalto.
Ad ogni riunione con il Committente, il Contraente deve fornire la lista aggiornata dei subappaltatori che ha contrattualizzato.
Il Contraente è pienamente responsabile nei confronti del Committente per le prestazioni dei subappaltatori come se fossero prestazioni proprie del Contraente stesso. Non si applica l’art. 29 comma 5 della norma SIA 118, pertanto il Contraente è pienamente responsabile anche quando il Committente ha espressamente autorizzato il subappalto.
16.3 Il Contraente dovrà prevedere nei contratti con i subappaltatori l’applicazione del diritto svizzero e prevedere la giurisdizione di un tribunale svizzero (statale) competente per qualsiasi controversia derivante dai contratti stipulati con i subappaltatori. Inoltre, il Contraente deve prevedere l’obbligo da parte dei subappaltatori del rispetto delle disposizioni della normativa svizzera in materia di trattamento economico e normativo dei lavoratori, ed in particolare della legge federale del 8 ottobre 1999 sui lavoratori distaccati in Svizzera.
Il Contraente si obbliga altresì, ai sensi dell’art. 112 comma 2 (CO), a prevedere nei contratti con i subappaltatori il diritto del Committente a “richiedere direttamente al subappaltatore l’adempimento della prestazione contrattuale. A tal fine, il Contraente deve includere nei contratti con i subappaltatori la seguente clausola: “Il Committente si riserva la facoltà di effettuare pagamenti direttamente ai subappaltatori per le prestazioni rese, alle seguenti condizioni: se un subappaltatore dimostra al Committente che una fattura, relativa ad una lavorazione eseguita in relazione al presente contratto, non è stata pagata dal Contraente nonostante un sollecito, il Committente ha diritto di richiedere al Contraente di effettuare il pagamento dovuto entro cinque giorni lavorativi. Se il Contraente non fornisce la prova del pagamento né giustifica il suo rifiuto di pagare (compensazione, riduzione della remunerazione del lavoro), il Committente può effettuare pagamenti diretti con effetto liberatorio per il presente contratto.
16.4. Il Contraente pagherà i suoi fornitori e subappaltatori in base all’avanzamento dei lavori. Qualora richiesto, il Contraente fornirà al Committente l’evidenza degli avvenuti pagamenti.
Il Contraente deve prendere tutte le necessarie precauzioni per evitare che i subappaltatori registrino gravami sulla costruzione (“vincoli di
costruzione”). Se, nonostante ciò, venisse registrato un gravame a sfavore del Contraente, quest’ultimo è obbligato a sostituirlo immediatamente con altra forma di garanzia.
Se il Contraente non ottempera immediatamente a questo obbligo, il Committente ha il diritto di pagare immediatamente il fornitore o il subappaltatore e di detrarre l’importo pagato (oltre spese di gestione, legali e di giudizio) dalla rispettiva somma da liquidare al Contraente.
Il Contraente dovrà pertanto prevedere nei contratti con i subappaltatori la seguente condizione: “Prima che un appaltatore o fornitore richieda la registrazione provvisoria di un gravame sulla costruzione presso il tribunale competente, deve dare al Consolato Generale d’Italia a Zurigo la possibilità di fornire altre garanzie (ad esempio, garanzia bancaria, fideiussione) per il credito in questione”.
ARTICOLO 17 – DIREZIONE DEI LAVORI
17.1. Il Committente ha affidato le attività di direzione dei lavori al Raggruppamento temporaneo composto dalla società RINA CONSULTING s.p.a., in qualità di capogruppo mandataria, e dalle seguenti mandanti: a) Xxxxxxx + Multari srl, b) ZPF Ingenieure AG., c) Gartenmann Engineering AG, d) Xxxxxxx & Fontana AG, nella persona dell’Xxx. Xxxx Xxxxxx, della società ZPF Ingenieure AG, che svolgerà pertanto, nel corso dello svolgimento delle prestazioni del presente contratto, il ruolo di Direttore dei lavori.
17.2. In particolar modo, saranno demandati al professionista sopracitato le seguenti prestazioni professionali previste dalle norme SIA:
A) Campo dell’architettura (norma SIA 102):
- Esecuzione: tutte le prestazioni previste all’art. 4.52 ovvero sia la direzione architettonica che la direzione dei lavori nonché l’aggiornamento del computo metrico estimativo conformemente agli articoli 4.52 e 4.53, in base all’offerta presentata dal contraente oltre all’elaborazione di un piano dettagliato di pagamento;
- Messa in esercizio, conclusione: tutte le prestazioni base previste all’art. 4.53;
B) Campo dell’ingegneria civile (norma SIA 103):
- Esecuzione: tutte le prestazioni base previste all’art. 4.3.52 nonché l’aggiornamento del computo metrico estimativo conformemente agli articoli 4.3.52 e 4.3.53, in base all’offerta presentata dal contraente;
- Messa in esercizio, conclusione: tutte le prestazioni base previste all’art. 4.3.53;
C) Campo dell’ingegneria impiantistica (norma SIA 108):
- Esecuzione: tutte le prestazioni base previste all’art. 4.52 nonché l’aggiornamento del computo metrico estimativo conformemente agli articoli 4.52 e 4.53, in base all’offerta presentata dal contraente;
- Messa in esercizio, conclusione: tutte le prestazioni base previste all’art. 4.53.
17.3. Relativamente alle condizioni di pagamento dell’appaltatore, fermo restando quanto disciplinato agli articoli 7 e 8 del presente contratto, al Direttore dei Lavori sono demandate le seguenti prestazioni:
- Controllo dello stato di avanzamento del piano di pagamento allegato e dello scadenzario;
- Verifica supplementi (costi aggiuntivi/ridotti).
ARTICOLO 18 - ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO E RESPONSABILI
18.1. Il Contraente si obbliga a implementare l’organigramma funzionale aziendale presentato in sede di gara. L’OEA garantisce che il personale impiegato con compiti di coordinamento (caposquadra, capocantiere ecc.) è adeguatamente formato sulle procedure e tecniche per la riduzione degli impatti ambientali del cantiere con particolare riguardo alla gestione degli scarichi, dei rifiuti e delle polveri. I cambiamenti di personale nel team di gestione del contratto da parte del Contraente richiedono - salvo cause di forza maggiore e licenziamenti da parte dei dipendenti interessati - il consenso scritto del Committtente. Quest’ultimo ha il diritto di richiedere al Contraente di sostituire le figure indicate nell’organigramma se questi non eseguono con la dovuta diligenza il lavoro loro assegnato.
18.2. Il Contraente deve tenere un registro di costruzione che fornisce informazioni sull’avanzamento dei lavori, il rispetto delle scadenze, il numero di persone impiegate in cantiere (compresi i dipendenti dei
subappaltatori), l’inizio e la fine dei lavori (giornata lavorativa), il tempo e le temperature, gli incontri con terze parti (autorità, architetti, direttore dei lavori e i suoi incaricati, ecc.) e gli eventi speciali. Settimanalmente, una copia del giornale dei lavori sarà inviata al Committente e al Direttore dei lavori. Inoltre, il Contraente deve preparare una documentazione fotografica digitale in cui sono registrate tutte le lavorazioni non più ispezionabili. Il Contraente deve consegnare questa documentazione fotografica in forma digitale al Committente congiuntamente alla documentazione tecnica relativa alle lavorazioni eseguite.
18.3. Le funzioni di Responsabile del contratto per il Contraente sono svolte dal dott. / Ing. XXXXX XXXXX, referente nei confronti del Committente per l’esecuzione del presente contratto, con capacità quindi di rappresentare ad ogni effetto il Contraente.
Il Contraente si impegna a tenere una riunione con il Committente sul cantiere almeno ogni due settimane dall’avvio dei lavori. I verbali delle riunioni saranno predisposti dal Contraente con le modalità che saranno indicate dal Committente.
Il Contraente deve garantire che durante l’intero periodo di costruzione almeno un rappresentante della sua organizzazione sia sul posto e disponibile per la supervisione di tutte le lavorazioni eseguite in proprio o dai propri subcontraenti.
18.4. Il Contraente è obbligato a ottenere tutte le informazioni e i documenti necessari per la costruzione dell’opera in tempo utile e, sulla base di ciò, a realizzare in tempo utile tutta la necessaria programmazione dei lavori.
Il Contraente è anche responsabile per l’ottenimento in tempo utile dei permessi di qualsiasi tipo ancora in sospeso per l’esecuzione dei lavori per conto del Committente.
Nella misura in cui il Contraente dipende da decisioni e informazioni del Committente o di terzi, deve richiederle in modo tale che il Committente possa prepararle e fornirle in tempo utile.
18.5. Per l’esecuzione del presente appalto, il Committente designa un proprio rappresentante nei confronti del Contraente, i cui costi non saranno a carico di quest’ultimo.
Il rappresentante del Committente è il Responsabile unico del procedimento (RUP), dott. Xxxxxxx Xxxxx, funzionario di ruolo in servizio presso il Consolato Generale d’Italia a Zurigo.
18.6. Le funzioni di Direttore dei lavori di cui al precedente articolo 17 saranno invece svolte dall’Xxx. Xxxx Xxxxxx della società ZPF Ingenieure AG.
ARTICOLO 19
GARANZIA DI QUALITÀ E MONITORAGGIO DELLE SCADENZE
19.1. Per l’esecuzione dei lavori, il Contraente crea e istituisce un sistema PQM (Process Quality Management), la cui implementazione e il cui rispetto fanno parte delle prestazioni contrattuali del Contraente. Il concetto e le linee guida si basano sulle regole della norma ISO 9001/2015.
Il sistema PQM del Contraente deve ricomprendere in particolare tutte le prestazioni incluse nel presente contratto, con l’inclusione delle attività affidate ai subappaltatori e ai fornitori quali, in via esemplificativa e non esaustiva:
- questioni organizzative (responsabilità, competenze, ecc.);
- questioni amministrative (controllo dei documenti, identificazione e tracciabilità, correzione e segnalazione degli errori, registri di qualità, ecc.);
- i controlli e le ispezioni (liste di controllo, piani di ispezione). Il sistema QA (Quality Assurance) assicura in particolare che:
- tutte le persone coinvolte nel progetto lavorino con una documentazione valida in ogni momento;
- siano elaborati piani e liste di controllo adeguati per l’esecuzione delle ispezioni di qualità;
- tutte le ispezioni di qualità siano registrate e visualizzate con valori target e reali;
- piani validi e liste di controllo di accettazione siano disponibili per tutte le accettazioni e le accettazioni preliminari;
- le prove di qualità e le accettazioni preliminari necessarie siano effettuate prima della chiusura dei pozzi e delle aperture;
- le misure e le istruzioni rilevanti per la sicurezza siano note a tutti gli interessati e vengano regolarmente controllate e registrate;
- il disturbo delle proprietà vicine sia ridotto al minimo inevitabile.
19.2. Il Contraente deve monitorare continuamente e in modo proattivo il rispetto della qualità, dei costi e delle scadenze richieste. Se le deviazioni dalle specifiche contrattuali diventano evidenti, il Contraente deve prendere le misure necessarie per garantire la conformità. Il Contraente deve riferire periodicamente al Committente sullo stato del suo sistema di qualità e del monitoraggio delle scadenze.
Il Contraente deve raccogliere tutte le registrazioni originali delle ispezioni e presentarle, su richiesta, al Committente per l’ispezione.
19.3. Il Contraente deve garantire, attraverso il personale e le misure organizzative appropriate, che le linee guida del sistema PQM siano rispettate.
19.4. Su richiesta, il Contraente deve fornire al Committente le copie delle registrazioni di accettazione e dei Q-test delle proprie attività, di quelle dei subappaltatori e dei fornitori. Questi documenti devono essere presentati al Committente al più tardi al momento dell’accettazione, senza che gli venga richiesto (vedasi articolo 22).
ARTICOLO 20
SICUREZZA SUL LAVORO / CONFORMITÀ AI REQUISITI UFFICIALI / RESPONSABILITÀ VERSO TERZI
20.1. Il Contraente è responsabile del mantenimento dell’ordine e della sicurezza nel cantiere. È obbligato a prendere tutte le misure necessarie e appropriate per la protezione delle persone (prevenzione degli incidenti) e delle cose durante tutta la durata dei lavori di costruzione, in conformità con le norme di legge pertinenti (in particolare nel settore della prevenzione degli incidenti, della polizia sanitaria, della polizia edilizia, dei vigili del fuoco, della polizia stradale) così come le norme e i regolamenti riconosciuti di organizzazioni e istituzioni private. Questo include in particolare, ma non esclusivamente, l’erezione e la manutenzione di una recinzione per la costruzione, l’installazione di segnali di divieto per le persone non autorizzate, la messa in sicurezza delle installazioni e delle attrezzature per prevenire pericoli per le persone e le cose, l’adeguata illuminazione dei
luoghi di lavoro e delle strade di accesso, la segnalazione e la messa in sicurezza delle strade di accesso nell’area delle strade pubbliche, nonché l’adeguata rimozione della neve e del ghiaccio dalle vie di circolazione all’interno del cantiere così come dalle strade di accesso.
20.2. Il Contraente si impegna a redigere un piano di allarme e salvataggio nel caso in cui si verifichino incidenti, catastrofi naturali o atti di vandalismo, ecc. durante i lavori di costruzione. (qui di seguito denominati collettivamente “eventi incidentali”). Il piano di allarme e salvataggio deve garantire che, in caso di incidente, i servizi di emergenza responsabili siano avvisati immediatamente e che le misure necessarie per minimizzare i danni siano avviate senza indugio. Il Contraente deve informare immediatamente il Committente di qualsiasi incidente che provochi lesioni personali o danni alla proprietà.
20.3. Il Contraente assicura altresì che il personale impiegato nel cantiere abbia permessi di lavoro validi e rispetti i contratti collettivi di lavoro applicabili secondo il diritto locale.
20.4. Il Contraente si impegna a garantire che durante i lavori le emissioni non superino il livello legalmente consentito. Il Contraente deve anche assicurare che le emissioni inevitabili (cioè rumore, polvere e sporcizia, ecc.) a danno degli edifici vicini siano ridotte al minimo tecnicamente possibile.
In caso di violazione delle norme in materia di emissioni, tutte le corrispondenti richieste di danni da parte dei residenti sono a carico del Contraente.
20.5. Il Contraente deve garantire l’accesso agli edifici vicini.
ARTICOLO 21 – ULTERIORI RESPONSABILITÀ DEL CONTRAENTE
21.1. Il Contraente indennizza il Committente per qualsiasi pagamento di danni, spese legali e altre spese derivanti da incidenti subiti dai dipendenti del Contraente e dai loro assistenti o da altre terze parti nel corso della realizzazione dell’opera.
Il Contraente solleva il Committente da ogni eventuale responsabilità penale e civile verso terzi in ogni caso connessa alla realizzazione ed all’esercizio
delle attività affidate. Nessun altro onere potrà dunque derivare a carico del Committente, oltre al pagamento del corrispettivo contrattuale.
21.2. A fronte dell’obbligo di cui al precedente comma, il Contraente ha presentato la polizza assicurativa conforme ai requisiti indicati nel Disciplinare di gara, menzionata nelle premesse al presente contratto e dettagliata al successivo art. 24. Ogni successiva variazione alla citata polizza deve essere comunicata alla stazione appaltante.
ARTICOLO 22 – ACCETTAZIONE DEL LAVORO, COLLAUDO E DOCUMENTAZIONE DELL’IMPIANTO
22.1. Tre mesi prima del primo collaudo, il Contraente predispone, ad integrazione di quanto previsto dagli artt. 157 e seguenti della norma SIA 118, un “Piano delle attività di collaudo” che contempli la messa in servizio, le prove intermedie, l’eliminazione dei difetti, l’accettazione dell’opera, le prove integrali (operative e ufficiali), il collaudo finale, la messa in servizio e il controllo finale.
Il Piano fornisce anche informazioni sulle prestazioni da testare, il tempo da impiegare, le responsabilità e il gruppo di partecipanti alle riunioni. Contiene inoltre una relazione dettagliata dei test integrali con l’indicazione dei possibili pericoli che potrebbero occorrere. Definisce anche la piattaforma per la registrazione/amministrazione dei difetti (piattaforma elettronica) e i rispettivi “diritti di amministrazione”.
In deroga all’art. 158 della norma SIA 118 la messa in servizio di parti dell’opera non ha alcun effetto sull’accettazione della stessa.
22.2. La messa in funzione comprende le attività per l’avvio graduale del funzionamento e le prove meccaniche, elettriche ed elettroniche da parte del Contraente per verificare la qualità, la funzionalità e le prestazioni dell’opera in conformità al contratto. La messa in servizio è responsabilità del Contraente.
Il Contraente deve notificare in tempo utile al Committente e al suo rappresentante l’inizio delle singole fasi di messa in servizio. Il Committente ha il diritto ma non l’obbligo di fornire al Contraente il personale operativo per la messa in servizio a spese di quest’ultimo.
22.3. Se ritenuto necessario o opportuno, parti dell’opera possono essere ispezionate nel quadro delle ispezioni intermedie. Le prove intermedie
devono essere effettuate in particolare su parti dell’opera che non sono più facilmente accessibili al momento dell’accettazione finale, o dove ha senso fornire una prova di funzionamento o di prestazione prima dell’accettazione finale. Queste ispezioni intermedie devono essere usate solo per identificare difetti evidenti dei materiali impiegati. I diritti del Committente in relazione ai difetti non sono in alcun modo influenzati da tali risultati. Le ispezioni intermedie non hanno alcun effetto sull’accettazione.
22.4. Prima dell’accettazione finale, il Contraente deve garantire, attraverso test operativi e integrali ufficiali, che la funzionalità e le prestazioni di tutti i sistemi individualmente, in combinazione l’uno con l’altro e in combinazione con i sistemi esistenti a cui sono collegati, compreso il comportamento e le prestazioni in caso di guasti prevedibili come la rottura dei cavi, la mancanza di corrente, gli elementi critici di guasto, ecc., siano completamente testati per la conformità ai requisiti con registrazione dei risultati dei test effettuati. I test di performance sono un prerequisito per l’accettazione finale. Il Contraente esegue i test integrali interamente a proprie spese e coordina anche terzi chiamati dal Committente (specialisti, ecc.).
22.5. Il Contraente deve organizzare tutte le ispezioni necessarie da parte delle autorità responsabili, società di servizi, comunità, ispettorati, associazioni professionali, ecc. in tempo utile prima dell’accettazione, ottenere i certificati corrispondenti e consegnarli al Committente in originale prima dell’accettazione.
In particolare, il necessario rilascio dell’occupazione e del funzionamento deve essere assicurato in una fase iniziale.
Il Contraente deve notificare al Committente per iscritto il completamento dei lavori e consegnare al Committente la documentazione tecnica necessaria per l’accettazione. Il Committente inviterà quindi le parti a un’ispezione di accettazione congiunta, a condizione che l’appaltatore abbia allora eseguito tutti i servizi da lui dovuti ai sensi del presente contratto e abbia ricevuto tutti i necessari registri di accettazione e ispezione, certificati, conferme e rapporti dalle autorità competenti, dai servizi pubblici, dalle autorità locali e dagli ispettorati.
Se l’ispezione congiunta rivela difetti sostanziali, il Committente può rifiutare l’accettazione del lavoro. Dopo l’eliminazione dei difetti rilevanti dei materiali impiegati (e la notifica scritta da parte del Contraente che i difetti rilevanti sono stati eliminati), il Committente invita a una nuova ispezione di accettazione. L’ispezione congiunta sarà ripetuta, se necessario, fino a quando non ci sono più difetti sostanziali. I costi del nuovo test di accettazione sono a carico del Contraente. I risultati di ogni prova di accettazione devono essere registrati in un rapporto di prova dettagliato che deve essere firmato da entrambe le parti.
I difetti rilevanti, ai sensi della presente articolo, sono in particolare quelli che pregiudicano direttamente e sostanzialmente l’idoneità dell’oggetto del contratto per l’uso abituale o concordato, che comportano un rischio per gli utenti dell’opera oggetto del contratto, così come l’accumulo eccessivo di difetti che sono di per sé irrilevanti.
L’accettazione delle attività svolte dal Contraente è soggetta alla condizione che questi abbia eseguito tutti le prestazioni dovute ai sensi del presente contratto e che sia disponibile il rapporto di accettazione firmato da entrambe le parti, secondo il quale non sono stati identificati difetti materiali o che qualsiasi difetto materiale identificato è stato riparato. Se queste condizioni non sono soddisfatte al momento della data di accettazione concordata contrattualmente, l’accettazione sarà rinviata a spese del Contraente che si farà altresì carico dei conseguenti costi e danni (sia diretti che indiretti). È esclusa l’accettazione dell’opera senza ispezione.
Una rinuncia da parte del Committente all’affermazione di difetti accertati può essere validamente fatta solo espressamente e per iscritto. Una rinuncia tacita è esclusa in ogni caso, anche se i difetti rilevati non sono stati elencati nel rapporto di ispezione per qualsiasi motivo.
Il Contraente non ha diritto all’accettazione parziale del lavoro da parte del Committente.
Il Contraente si impegna a fornire tutte le istruzioni necessarie per il corretto funzionamento delle installazioni esistenti in occasione della prova di accettazione in presenza del Committente o dei suoi rappresentanti. La prova di accettazione con esito positivo è il presupposto per l’accettazione del lavoro da parte del Committente.
Il test di accettazione superato è il prerequisito per l’accettazione del lavoro da parte del Committente. Al momento dell’accettazione, l’opera passa sotto la tutela del Committente. Fino a quel momento, il Contraente deve sopportare il rischio così come la responsabilità e i costi per tutti i lavori di manutenzione e assistenza necessari sull’opera. L’accettazione deve essere registrata per iscritto dalle parti contraenti. Con l’accettazione, il Committente assume il lavoro nella sua totalità. I periodi di garanzia e di limitazione per l’intero lavoro decorrono da questo momento.
22.6. In tempo utile prima della scadenza del termine di reclamo o di prescrizione di 5 o 10 anni, le parti contraenti effettuano congiuntamente il controllo finale secondo l’art. 177 della norma SIA 118.
22.7. Il Contraente si obbliga a fornire al Committente la documentazione tecnica e amministrativa completa dell’intero impianto (due copie fisiche e una in formato digitale) in conformità con le specifiche della descrizione del progetto esecutivo.
Il Contraente si obbliga altresì a conservare, a proprie spese, in modo sicuro tutti i documenti e le registrazioni relative alle prestazioni contrattuali svolte per almeno 10 anni dalla data di accettazione finale. Dopo la scadenza di questo periodo, è consentita la distruzione della documentazione solo se il Committente rifiuta la presa in consegna gratuita delle registrazioni e dei documenti.
ARTICOLO 23 – GARANZIA PER VIZI DI ESECUZIONE
23.1. Il Contraente deve garantire che l’opera sia esente da vizi.
Qualora il Committente segnali che una lavorazione non sia stata realizzata a regola d’arte e che quindi presenti un difetto d’esecuzione, spetta al Contraente l’onere della dimostrazione che la lavorazione è stata invece eseguita secondo le previsioni contrattuali.
Il Contraente è responsabile del raggiungimento dei livelli di prestazione indicati nelle specifiche di costruzione.
Il Contraente deve garantire che al momento dell’accettazione negli ambienti d’uso non vi sia presenza di umidità residua.
Il Contraente deve garantire che le condizioni e i requisiti della licenza edilizia legalmente vincolante siano pienamente rispettati durante la costruzione dell’opera.
23.2. Dopo la consegna dell’opera, si applicano le regole di garanzia e di responsabilità per i difetti, previste dagli artt. 165 e seguenti della norma SIA 118.
Per i vizi non occulti, il periodo di garanzia (periodo di reclamo) è di due anni dalla consegna / accettazione completa (accettazione finale) dell’intero lavoro.
Per i vizi occulti la responsabilità del Contraente è regolata dagli artt. 178 e seguenti della norma SIA 118. Tuttavia, in deroga all’art. 179 comma 2, per i vizi occulti si concorda un termine di reclamo di sessanta giorni. Inoltre, il Contraente concede un periodo di garanzia di 10 anni per l’involucro edilizio (tetto, facciata e fondamenta, ecc.) invece del periodo di garanzia di 5 anni. Il termine di prescrizione - in deroga all’art. 180 della norma SIA 118 - è fissato a dieci anni dalla consegna.
Il Contraente è anche responsabile senza alcuna limitazione delle attività svolte dai propri subcontraenti.
Il Contraente è obbligato a porre rimedio gratuitamente alle lavorazioni eseguite non a regola d’arte immediatamente dopo aver ricevuto la notifica dei difetti da parte del Committente (rettifica). Se il Contraente non vuole o non può porre rimedio senza indugio a un difetto notificato dal Committente, quest’ultimo ha il diritto, indipendentemente dalla natura e dall’entità del difetto, di:
- far porre rimedio al difetto in questione, e a tutti gli altri difetti non ancora rimossi sino a quel momento (con costi a carico del Contraente), da un terzo di sua scelta senza autorizzazione giudiziaria (adempimento sostitutivo);
- ridurre adeguatamente il compenso spettante al Contraente (riduzione). Il Contraente è obbligato - nella misura in cui il Committente decida di far effettuare una prestazione sostitutiva - ad anticipare i costi per l’eliminazione dei difetti esistenti.
Il Contraente è pienamente responsabile nei confronti del Committente per tutti i danni subiti da quest’ultimo come conseguenza diretta o indiretta di una violazione del dovere o di un’esecuzione non conforme del contratto. Se una attività condotta dal Contraente comporta danni a persone e/o a cose a causa di un cattiva esecuzione, il Contraente è obbligato ad assumersi la
responsabilità per tutte le rivendicazioni riconducibili alla cattiva esecuzione e conseguentemente a risarcire il Committente.
In deroga all’art. 150 comma 3 della norma SIA 118, le parti concordano che qualsiasi ritenuta rispetto al prezzo contrattuale dell’opera non è soggetta a limitazione di importo.
In ogni caso, ai sensi dell’art. 82 del Codice delle Obbligazioni svizzero, il Committente è autorizzato a trattenere dal prezzo dell’opera l’importo debitorio complessivo del Contraente per l’eliminazione dei difetti.
Se il Contraente fallisce o viene messo in amministrazione controllata, tutti i crediti del Contraente nei confronti dei fornitori, dei subappaltatori o delle compagnie di assicurazione devono essere ceduti al Committente con effetto immediato, in modo che il Committente possa far valere direttamente nei loro confronti i crediti per responsabilità e difetti. In questo caso, il Committente ha anche il diritto di far valere da solo i relativi diritti di concordato.
Il Contraente è obbligato a predisporre misure di garanzia delle prove (ad esempio attraverso constatazioni ufficiali, perizie) prima e dopo l’esecuzione di lavori che potrebbero portare a danni agli edifici e alle strutture direttamente interessati e/o vicini (lavori di demolizione, palificazione, ecc.). I costi di tali misure di protezione delle prove sono a carico del Contraente.
23.2. Il Contraente deve fornire al Committente una garanzia sotto forma di una fideiussione bancaria pari all’importo indicato al successivo articolo 24. Questa garanzia deve coprire la responsabilità per tutti i difetti che si verificano durante il periodo di garanzia di due anni (difetti in sospeso). Finché questa garanzia bancaria non è in atto, l’ultimo 10% del compenso per il lavoro non diventa esigibile per il pagamento. Questa garanzia bancaria, valida fino a 25 mesi dopo l’accettazione completa dell’opera, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
ARTICOLO 24 – ASSICURAZIONI
24.1. Il Contraente assicura a proprie spese i seguenti rischi (compresi i rischi derivanti dal coinvolgimento dei subappaltatori, fornitori, subcontraenti in genere):
Assicurazione di responsabilità civile Lesioni personali:
Somma assicurata per evento: CHF 3.000.000; Danni alla proprietà:
Somma assicurata per evento: CHF 10.000.000; Difetti dell’edificio e dell’impianto:
Somma assicurata per evento: CHF 1.000.000; Perdite finanziarie pure
Somma assicurata per evento: CHF 500.000;
24.2. Il Contraente in data odierna ha consegnato al Committente le copie delle polizze/appendici di polizza relative alle assicurazioni di cui al presente articolo. In dettaglio:
- polizza RCT n. XXXXX rilasciata da YYYYYYYYY in data gg.mm.aaaa;
- polizza RCT n. XXXXX rilasciata da YYYYYYYYY in data gg.mm.aaaa.
I crediti del Contraente nei confronti dei suoi assicuratori in relazione al presente contratto sono dati in garanzia a favore del Committente.
Resta ferma l’intera responsabilità del Fornitore anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalle polizze di cui al precedente comma 2.
24.3. L’OEA si impegna a trasmettere al Committente, entro 7 giorni dalla data di scadenza delle polizze di cui al precedente comma 2, idonea documentazione a comprova della piena operatività delle stesse.
24.4. Qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività delle coperture assicurative di cui al precedente comma 2, il Contratto potrà essere risolto di diritto, con conseguente escussione della cauzione di cui al precedente art. 11 e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
ARTICOLO 25 – CLAUSOLA DI RISERVATEZZA
25.1. Il Contraente ha l’obbligo, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dal Committente, di mantenere riservati, anche successivamente alla scadenza del contratto, i dati, le notizie e le informazioni in ordine alle attività svolte in adempimento del contratto, nonché quelli relativi alle attività svolte dalla stazione appaltante di cui sia, comunque, venuto a conoscenza nel corso di esecuzione del contratto stesso.
25.2. L’obbligo di cui al precedente comma si estende a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto, fatta eccezione per i dati, le notizie, le informazioni ed i documenti che siano o divengano di pubblico dominio.
25.3. Il Contraente è responsabile per l’esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché da parte dei propri subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza di cui al comma 1 del presente articolo e, pertanto, si impegna a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi atto o documento di cui sia venuto in possesso in ragione dell’incarico affidatogli con il contratto.
ARTICOLO 26 – DIRITTI D’AUTORE / APPOSIZIONE DI SUPPORTI PUBBLICITARI
26.1. I diritti appartenenti e acquisiti dal Contraente (diritti d’autore, diritti d’uso dei diritti d’autore e altri diritti di proprietà intellettuale), nel corso dello svolgimento delle proprie attività connesse al presente contratto, diventano proprietà del Committente al momento della liquidazione della rata di saldo finale. Per permettere questo trasferimento di diritti, il Contraente deve assicurarsi che, nei contratti e negli eventuali addenda che deve concludere con i propri subcontraenti, i relativi diritti (diritti d’autore, diritti di utilizzo dei diritti d’autore e altri diritti di proprietà immateriale) siano trasferiti interamente al Contraente. Se il Contraente viola questa disposizione e qualora venissero rivendicati da parte di terzi diritti d’autore o altri diritti di proprietà intellettuale, il Contraente deve indennizzare completamente il Committente e prendere le misure necessarie a proprie spese per garantire che i diritti in questione siano trasferiti a quest’ultimo.
26.2. Il Contraente è autorizzato a installare mezzi pubblicitari nel perimetro della proprietà solo con il previo consenso scritto del Committente. Questi devono essere conformi ai requisiti ufficiali. Il reddito derivante dall’affitto di qualsiasi spazio pubblicitario (ad esempio lo spazio dell’impalcatura) è dovuto esclusivamente al Committente.
ARTICOLO 27 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
27.1. Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE/2016/679 del 27 aprile 2016 e ss.mm.ii. il Committente, quale titolare del trattamento dei dati forniti nell’ambito della presente procedura, informa che tali dati verranno utilizzati esclusivamente ai fini delle prestazioni contrattuali e che verranno trattati con sistemi elettronici e manuali, e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza.
27.2. Il Contraente dichiara di essere stato informato sugli obblighi di pubblicazione conformemente a quanto previsto dall’art. 13 del RGPD e la relativa informativa è in Appendice A al presente documento.
ARTICOLO 28 - COMUNICAZIONI
29.1. Le comunicazioni relative al presente contratto vanno indirizzate dal Committente al Contraente all’indirizzo PEC xxxxxx@xxx.xx, e dal Contraente al Committente all’indirizzo PEC xxx.xxxxxx@xxxx.xxxxxx.xx.
ARTICOLO 29 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE
30.1. Le parti concordano, fatti salvi i paragrafi seguenti, che qualsiasi controversia derivante dal presente contratto sarà decisa esclusivamente dal Tribunale Commerciale del Cantone di Zurigo o, se per quest’ultimo non può essere rivendicata alcuna giurisdizione di materia, dal Tribunale distrettuale di Zurigo.
Se il Committente viene citato da un terzo davanti a un tribunale diverso dal Tribunale commerciale del Canton Zurigo o (se il Tribunale commerciale del Canton Zurigo non è competente per materia) davanti a un tribunale diverso dal Tribunale distrettuale di Zurigo, il Committente è autorizzato a citare il Contraente davanti a tale altro tribunale, se sono soddisfatti i requisiti per precedere in tal senso, mediante un’azione di notifica della controversia.
Inoltre, se il Committente cita un terzo davanti a un tribunale diverso dal Tribunale commerciale del Canton Zurigo (o, se il Tribunale commerciale
del Canton Zurigo non è competente per materia, davanti a un tribunale diverso dal Tribunale distrettuale di Zurigo), il Committente è autorizzato a citare il Contraente anche davanti a tale altro tribunale se sono soddisfatti i requisiti della causa semplice comune.
30.2. A tal fine, la Stazione Appaltante elegge il proprio domicilio presso l’Avvocatura Generale dello Stato. Il Contraente elegge il proprio domicilio presso la sede legale di XXXXXXX, sita in XXXXXXXXX.
30.3. Se una o più disposizioni di questo contratto dovessero essere o diventare totalmente o parzialmente invalide o inefficaci, ciò non pregiudicherà la validità del resto del contratto. Le parti si impegnano a cooperare in buona fede per sostituire una tale disposizione con un’altra che si avvicini il più possibile allo scopo economico perseguito. Analogamente si procederà nel caso in cui il contratto non dovesse disciplinare tutti gli aspetti ritenuti necessari per questa tipologia di contratto d’opera.
30.4. Nessuna clausola contrattuale può essere interpretata come una rinuncia esplicita o implicita alle immunità riconosciute al Committente dal Diritto Internazionale.
ARTICOLO 30 - SPESE CONTRATTUALI
31.1. Tutte le spese di contratto, di eventuale registrazione ed accessorie, inerenti e conseguenti al presente atto, nessuna esclusa ed eccettuata, sono ad esclusivo carico del Contraente, che dichiara di accettarle.
Il presente atto, formato digitalmente, consta di 38 (trentotto) pagine.
Zurigo, xx gennaio 2023
Il Committente Il Contraente
Il Console Generale d’Italia XXXXXXXXXX
Nome Cognome XXXXXXXXXX