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CONDIZIONI GENERALI
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DEFINIZIONI
I. Assicurato: soggetto giuridico indicato nelle Condizioni Particolari.
II. Compagnia: Credendo – Guarantees & Speciality Risks, sede secondaria in Italia di Credendo – Guarantees & Speciality Risks SA - C.B.F.A. 2364, Xxx Xxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxx, Codice Fiscale e Partita IVA 03262690161.
III. Polizza: contratto scritto costituito dalle Condizioni Generali, Condizioni Particolari e dalla Proposta e che specifica gli obblighi e i diritti condivisi e accettati dall’Assicurato e dalla Compagnia.
IV. Cliente/i: soggetto giuridico che si indebita con l’Assicurato a seguito di una
Fornitura di Beni e/o Prestazione di Servizi.
V. Linea di Credito: la massima esposizione assicurabile dalla presente Polizza, determinata dall’Assicurato per il/i proprio/i Cliente/i, calcolata come previsto all’art.2 basandosi sulle Linee di Credito di Xxxxx Xxxxxxx richieste e concesse dall’Assicuratore di Xxxxx Xxxxxxx.
VI. Linea di Credito di Primo Livello: Linea di Credito concessa dalla Compagnia di Xxxxx Xxxxxxx all’Assicurato per ogni Cliente. Ciò include anche le Linee di Credito temporanee concesse dall’Assicuratore di Xxxxx Xxxxxxx, ma non le Linee di Credito concesse con la sottoscrizione di Polizze e/o prodotti assicurativi addizionali.
VII. Compagnia di Xxxxx Xxxxxxx: la Compagnia di assicurazione la cui ragione sociale e il cui indirizzo sono indicati all’art.2 delle Condizioni Particolari della presente Polizza e che concede e determina le Linee di Credito di Xxxxx Xxxxxxx per ogni Cliente dell’Assicurato.
VIII. Polizza di Xxxxx Xxxxxxx: contratto assicurativo del credito commerciale (Polizza di Assicurazione Credito) tra la Compagnia di Primo Livello e l’Assicurato.
IX. Proposta: documento compilato in modo veritiero e completo in ogni sua parte e sottoscritto dall’Assicurato dove si precisa la sua attività, il profilo e l’esperienza di pagamento del suo portafoglio Clienti. La Proposta è allegata alla presente Polizza e ne costituisce parte integrante (Allegato A).
X. Sofferenza/e: qualsiasi evento o informazione riguardante il Cliente, circa la richiesta di apertura di una procedura fallimentare (ad esempio tutti i tipi di liquidazioni, sanzione amministrative, ecc.), informazioni riguardo procedimenti giudiziari o amministrativi nei confronti del Cliente, informazioni su procedimenti penali o per reati fiscali, informazioni sulla vendita di beni di valore sostanziale. Le informazioni summenzionate sono prese in considerazione se accessibili al pubblico o consegnate direttamente all’Assicurato.
XI. Perdita/e: l’importo totale del credito vantato dall’Assicurato nei confronti del proprio Cliente che si trova in uno stato di Mancato Pagamento, al netto di eventuali recuperi.
XII. Sinistro/i: importo relativo ad una Perdita che è assicurata secondo le condizioni stabilite dalla presente Polizza.
XIII. Indennizzo/i: importo liquidabile all’Assicurato dalla Compagnia relativo ad un Mancato Pagamento di un Cliente, ritenuto indennizzabile dalla Compagnia secondo le condizioni della presente Polizza.
XIV. Fornitura di Beni e/o Prestazione di Servizi: beni forniti e fatturati o nel caso di servizi prestati e fatturati dall’Assicurato al proprio Cliente, così come specificato nelle Condizioni Particolari art.1.
XV. Xxxxxxx Xxxxxxx di Pagamento: la massima dilazione di pagamento che l’Assicurato concede al proprio Cliente specificata nelle Condizioni Particolari art.4 che deve coincidere con la massima dilazione di pagamento indicata nella Polizza di Primo Livello.
XVI. Data di scadenza di pagamento: la data di scadenza originale, non posteriore a quella indicata sulla fattura, che indica il termine entro il quale il pagamento deve essere effettuato dal Cliente all’Assicurato.
XVII. Scaduto: si verifica quando un credito non è stato pagato alla Data di Scadenza di Pagamento originale, a seguito di Fornitura di Beni e/o Prestazione di Servizi.
XVIII. Blocco delle Forniture: data dalla quale le Forniture di Beni e/o Prestazioni di Servizi dell’Assicurato ai suoi Clienti non sono più assicurate. Il Blocco delle
Forniture si può verificare nel momento stabilito dalla Polizza di Xxxxx Xxxxxxx, o nel momento in cui i crediti relativi alla Fornitura di Beni e/o Prestazione di Servizi sono Scaduti da un numero di giorni superiore a quello indicato nelle Condizioni Particolari art.5, oppure nel momento in cui il Cliente è in uno stato di Mancato Pagamento, oppure nel momento in cui c’è/ci sono una/delle Sofferenza/e – in base alla scadenza tra quelle indicate anteriormente che si verifica per prima.
Se la Compagnia di Xxxxx Xxxxxxx concede un’ulteriore copertura, nonostante il Blocco delle Forniture, la Compagnia garantisce l’ulteriore copertura in base alle condizioni della Polizza, semprechè la Linea di Credito di Xxxxx Xxxxxxx non sia stata azzerata.
1. OGGETTO
La presente Polizza alle condizioni e nei limiti stabiliti dalle Condizioni Generali e Particolari e dalla Proposta, ha per oggetto la copertura delle Perdite subite dall’Assicurato in conseguenza del Mancato Pagamento dei suoi crediti da parte di uno o più Clienti a seguito di Fornitura di Beni e/o Prestazione di Servizi così come descritto nella Proposta e precisato nelle Condizioni Particolari art.1.
2. ARBITRAGGIO DEI RISCHI
L’importo della Linea di Credito attribuita a ciascun Cliente, è pari alla differenza tra la Linea di Credito richiesta dall’Assicurato alla Compagnia di Primo Livello e la Linea di Credito di Primo Livello, fino ad un importo massimo pari alla Linea di Credito di Xxxxx Xxxxxxx. Nel caso in cui l’Assicurato debba ottenere garanzie (riserva di proprietà, fideiussione personale, fideiussioni bancarie, ecc.) per la concessione della Linea di
Credito di Xxxxx Xxxxxxx, le stesse garanzie devono essere ottenute nella stessa misura per la concessione della Linea di Credito.
La data di validità della Linea di Credito attribuita a ciascun Cliente coinciderà con la data di delibera della Linea di Credito di Primo Livello (anche nei casi di conferma, di incremento, di riduzione e di azzeramento dell’importo della Linea di Credito di Xxxxx Xxxxxxx).
Qualora la delibera relativa ad una Linea di Credito di Xxxxx Xxxxxxx, o più in generale la Polizza di Primo Livello, preveda che la data di validità della Linea di Primo Livello sia posticipata rispetto alla data di delibera, la stessa data di validità verrà applicata alla Linea di Credito della presente Polizza.
Qualora la delibera relativa ad una Linea di Credito di Xxxxx Xxxxxxx, o più in generale la Polizza di Xxxxx Xxxxxxx, preveda l’applicazione della retroattività di validità, la stessa varrà anche per la Linea di Credito solo nel caso in cui si tratti di prima delibera su uno specifico Cliente o nel caso in cui al momento della nuova delibera della Linea di
Credito di Xxxxx Xxxxxxx per uno specifico Cliente, fosse già attiva precedentemente una
Linea di Credito per il medesimo Cliente.
Nel momento in cui si verifica una riduzione della Linea di Credito di Xxxxx Xxxxxxx:
> La nuova Linea di Credito sarà pari al risultato della seguente moltiplicazione: Esposizione coperta dalla presente Polizza al momento della riduzione della
Linea di Credito di Primo Livello, moltiplicata per il coefficiente ottenuto
dividendo la Linea di Credito di Xxxxx Xxxxxxx dopo la riduzione con la Linea di Credito di Primo Livello prima della riduzione.
> Riduzioni della Linea di Credito di Xxxxx Xxxxxxx successive e avvenute entro 6 mesi dalla prima, ridurranno di conseguenza la Linea di Credito che sarà pari al risultato della seguente moltiplicazione:
Linea di Credito moltiplicata il coefficiente ottenuto dividendo la Linea di Credito di Primo Livello dopo la riduzione con la Linea di Credito di Primo Livello prima della riduzione.
Trascorsi 6 mesi contati dalla data di validità dell’ultima riduzione della Linea di Credito di Xxxxx Xxxxxxx e, se non si sono verificate ulteriori riduzioni/cancellazioni e l’Assicurato non sia a conoscenza di ulteriori riduzioni/cancellazioni previste dalla Compagnia di Xxxxx Xxxxxxx, la Linea di Credito sarà ripristinata secondo il metodo di calcolo indicato nel primo paragrafo del presente articolo.
Se durante i 6 mesi contati dalla data di validità dell’ultima riduzione della Linea di Credito di Xxxxx Xxxxxxx, quest’ultima venisse incrementata almeno fino all’importo concesso prima della riduzione della Linea di Credito di Xxxxx Xxxxxxx, la Linea di Credito sarà ripristinata secondo il metodo di calcolo indicato nel primo paragrafo del presente articolo.
3. RISCHI COPERTI
Sono coperti alle condizioni della presente Polizza le Perdite definitive derivanti da crediti non pagati dovuti all’Assicurato, relativi a Clienti che si trovano in uno stato di Mancato Pagamento.
3.1. Mancato Pagamento (evento assicurato).
3.1.1. Sono considerati insolventi e quindi in uno stato di Mancato Pagamento i Clienti ai quali la Compagnia di Xxxxx Xxxxxxx ha accettato di pagare l’Indennizzo dovuto in conformità alla Polizza di Primo Livello e incorsi in una delle seguenti procedure.
> per l’Italia: atto di precetto notificato, una volta decorso invano il termine ivi indicato per l’adempimento dell’obbligazione; irreperibilità del Cliente certificata dall’Ufficiale Giudiziario ai sensi art. 140 CPC; sentenza
dichiarativa di fallimento; ammissione alla procedura di Concordato ex art. 161 e seguenti L.F.; omologa accordo di ristrutturazione dei debiti art. 182 BIS L.F.; ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria delle grandi aziende in crisi; ammissione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa; conclusione di un Concordato Stragiudiziale accettato da tutti i creditori, nessuno escluso;
> per tutti gli altri Paesi: procedure collettive e individuali omologate dal tribunale secondo le leggi della nazione di appartenenza del Cliente o quando l’omologazione di tali procedure è stata respinta, poichè il
patrimonio del Cliente è stato valutato insufficiente, mediante decisione giudiziaria, o quando si è perfezionato un Concordato Stragiudiziale accettato da tutti i creditori, nessuno escluso.
3.1.2. Se è previsto e regolamentato nella Polizza di Primo Livello il pagamento dell’Indennizzo con il solo Protracted Default, i Clienti sono considerati insolventi e quindi in uno stato di Mancato Pagamento anche per
la presente Xxxxxxx semprechè tale Mancato Pagamento si verifichi conformemente ai termini e alle condizioni previste nella Polizza di Primo Livello e in questo caso la data di Mancato Pagamento coincide:
> con la data di pagamento dell’Indennizzo effettuato dalla Compagnia di Primo Livello semprechè i Clienti non siano incorsi nella procedura di Concordato, di Concordato Stragiudiziale e di accordo di ristrutturazione dei debiti; oppure
> con la data di invio effettuata dall’Assicurato alla Compagnia della domanda di Concordato Giudiziale o della proposta di concordato stragiudiziale o della copia dell’accordo di ristrutturazione dei debiti, unitamente alla proposta del Cliente con indicata la percentuale concordataria o di soddisfo dei creditori.
3.1.3. In tutti i casi, ad eccezione di Clienti incorsi nella procedura di Concordato, di Concordato Stragiudiziale e di accordo di ristrutturazione dei debiti, la data di Mancato Pagamento (evento assicurato) coincide con la data di pagamento dell’Indennizzo effettuato dalla Compagnia di Primo Livello all’Assicurato, a condizione che: (1) la/e Perdita/e dell’Assicurato è / sono coperta/e secondo quanto stabilito dall’art. 3.2, e che (2) il Cliente è coperto secondo quanto indicato all’art.3.3. Nel caso in cui la Compagnia di Primo Livello paghi un Indennizzo all’Assicurato non dovuto e/o relativamente ad una Perdita non coperta secondo i termini e le condizioni della Polizza di Primo Livello, in questo caso il Mancato Pagamento (evento assicurato) non è assicurato dalla presente Polizza.
3.2. Sinistri. Ai sensi della presente Xxxxxxx, le Perdite dell’Assicurato sono coperte, se:
3.2.1. i crediti sono dovuti a seguito di Fornitura di Beni e/o Prestazione di Servizi effettuate dalla data di decorrenza specificata nelle Condizioni Particolari art.3 fino alla data di scadenza della presente Polizza e
3.2.2. i crediti sono stati fatturati entro 60 giorni dalla data del documento di trasporto relativo alla Fornitura di Beni e/o ordine di acquisto relativo alla Prestazione di Servizi e
3.2.3. i crediti non sono contestati e
3.2.4. sono al netto di eventuali recuperi o recuperi derivanti da ufficiali procedure collettive giudiziali e stragiudiziali specificate nei precedenti artt. 3.1.1. e
3.1.2. e
3.2.5. i crediti sono stati fatturati conformemente alla capienza e in base alla
Linea di Credito esistente in quel momento e
3.2.6. il Termine Xxxxxxx di Pagamento non eccede il termine indicato nelle Condizioni Particolari art.4 e
3.2.7. l’Assicurato ha esaurito tutte le possibili azioni di recupero tra cui l’escussione di garanzie bancarie e garanzie da terze parti e
3.2.8. la Linea di Credito di Primo Livello sul singolo Cliente è almeno pari all’importo specificato nelle Condizioni Particolari art.10a, Non Qualifying Loss (NQL) e
3.2.9. il Mancato Pagamento si è verificato nel periodo di durata della presente
Polizza. Nel caso in cui sia stato concordato nella Polizza di Primo Livello un periodo differente entro il quale devono verificarsi i Mancati Pagamenti, anch’esso sarà valido per la presente Polizza e alle stesse
condizioni di quelle stabilite nella Polizza di Xxxxx Xxxxxxx, ritenendo coperte esclusivamente le fatture emesse in decorrenza della presente Polizza ai sensi dell’ art.3.2.1.
3.3. Clienti assicurati. Ai sensi dellle condizioni della presente Polizza, sono coperti gli importi dovuti dai seguenti Clienti in stato di Mancato Pagamento:
3.3.1. Clienti che sono titolari di partita I.V.A. e iscritti alla C.C.I.A.A. o ad altra analoga entità ufficiale a seconda della legislazione del Paese dove sono domiciliati e
3.3.2. Clienti che sono domiciliati in uno dei Paesi menzionati nelle Condizioni Particolari art.6 e
3.3.3. Clienti che si trovano nei confronti dell’Assicurato in una condizione di assoluta indipendenza sia sul piano giuridico che finanziario e sui quali non vi sia alcuna interferenza da parte dell’Assicurato nella direzione o gestione degli affari (cfr. art. 2359 c.c.) e viceversa e
3.3.4. Clienti che al momento della firma della presente Polizza, non hanno fatture scadute da un periodo di tempo superiore ai giorni stabiliti nelle Condizioni Particolari art.5, decorrenti dalla Data di Scadenza di Pagamento originale.
3.4. Onere della prova. Al sorgere di una contestazione tra l’Assicurato e la Compagnia, relativamente a un Sinistro, spetterà all’Assicurato provare che le condizioni della Polizza e le Procedure di Gestione e di recupero del Credito stabilite nella Proposta siano state rispettate. La comunicazione da
parte dell’Assicurato del nome di un Cliente nella Proposta o in qualsiasi altro documento inviato prima o dopo la firma della Polizza non implica la copertura del Cliente nominato, valendo quanto previsto dall’art.3.3.
4. GESTIONE DEI RISCHI
L’Assicurato gestisce i rischi coperti dalla presente Polizza come se non fosse assicurato dalla Compagnia, con prudenza e con il buon senso richiesto ad un esercente attività commerciale e in particolare:
4.1. L’Assicurato è obbligato a:
4.1.1. monitorare le Date di Scadenza di Pagamento, richiedere il pagamento e aggiornare le singole posizioni, praticando la gestione del credito commerciale relativa all’oggetto dell’assicurazione conformemente alle procedure indicate nelle Condizioni Generali, nelle Condizioni Particolari e nelle Appendici della Polizza di Primo Livello. Prendere nei confronti del Cliente tutte le misure ragionevoli e compiere tutti i passi necessari per evitare un insoluto o al limite per limitarne l’importo e
4.1.2. rispettare tutti gli obblighi previsti dalla Polizza di Xxxxx Xxxxxxx e dalla
Compagnia di Xxxxx Xxxxxxx.
4.2. Nel caso in cui l’Assicurato realizzi una Fornitura di Beni e/o Prestazione di Servizi
a Clienti:
4.2.1. oltre i termini di Blocco delle Forniture stabilito nelle Condizioni Particolari art.5;
4.2.2. che sono in uno stato di Mancato Pagamento e/o
4.2.3. quando l’Assicurato è a conoscenza di qualsiasi evento (Sofferenza) relativo al Cliente che potrebbe ragionevolmente portare ad uno stato di Mancato Pagamento;
4.2.4. quando l’Assicurato ha prorogato la Data di Scadenza di Pagamento originale, superando il Xxxxxxx Xxxxxxx di Pagamento stabilito dalle Condizioni Particolari art.4;
questa Fornitura di Beni e/o Prestazione di Servizi non è assicurata.
4.3. La Compagnia si riserva il diritto di effettuare tutte le verifiche necessarie per accertarsi che l’Assicurato si attenga agli obblighi descritti nella presente Polizza e per verificare la veridicità delle informazioni e delle procedure contenute nella Proposta. L’Assicurato deve dare la sua piena collaborazione affinché queste verifiche vengano portate a termine e deve fornire alla Compagnia in qualsiasi momento la documentazione integrativa richiesta.
5. GESTIONE DELLA POLIZZA
Per la valutazione del rischio, per la stipula della Polizza e per il calcolo del Premio da parte della Compagnia è indispensabile che l’Assicurato si impegni a:
5.1. comunicare alla Compagnia nel mese successivo ad ogni Annualità Assicurativa:
> il fatturato realizzato nell’Annualità Assicurativa trascorsa. L’Assicurato dichiarerà il fatturato assicurabile totale realizzato in ogni Paese e il fatturato assicurabile omnicomprensivo. Tale segnalazione deve essere inoltrata utilizzando il modulo che la Compagnia invierà alla fine di ogni Annualità Assicurativa all’Assicurato (Allegato D);
> la Percentuale di Accettazione della Polizza di Xxxxx Xxxxxxx, calcolata
come segue: somma totale di tutte le Linee di Credito di Xxxxx Xxxxxxx concesse dalla Compagnia di Primo Livello diviso la somma totale di tutte le Linee di Credito di Primo Livello richieste dall’Assicurato (si escludono dal calcolo i Clienti con Linea di Credito di Primo Livello concesso pari a zero), moltiplicato per 100. La Percentuale di Accettazione alla data della firma della presente Polizza è indicata nelle Condizioni Particolari art.13;
5.2. trasmettere alla Compagnia entro un mese dalla fine di ciascuna Annualità Assicurativa l’elenco completo di tutte le Linee di Credito di Xxxxx Xxxxxxx concesse dalla Compagnia di Xxxxx Xxxxxxx e l’elenco completo di tutte le Linee di Credito di Primo Livello richieste dall’Assicurato;
5.3. comunicare immediatamente alla Compagnia ogni Sofferenza che ha un’alta probabilità di diventare un Mancato Pagamento e comunicare alla Compagnia nel mese successivo ad ogni quadrimestre solare:
> la situazione delle Perdite e dei contenziosi, intendendosi per tali le pratiche passate al legale per il recupero sia extra-giudiziale che giudiziale; tale segnalazione deve essere inoltrata utilizzando il modulo che quadrimestralmente la Compagnia invierà all’Assicurato (Allegato C);
5.4. comunicare alla Compagnia ogni informazione utile alla verifica del rispetto delle condizioni della Polizza e in modo particolare quelle relative al calcolo del Premio e all’analisi dei Sinistri denunciati;
5.5. dichiarare i Sinistri per i quali si domanda l’Indennizzo alla Compagnia entro 30 giorni calendario dalla data in cui è venuto a conoscenza del Mancato Pagamento così come definito all’art.3.1 precedente, per mezzo di un modulo fornito dalla Compagnia, debitamente compilato e firmato con l’indicazione espressa della Perdita richiesta, di cui un esemplare è allegato alla presente Polizza (Allegato B) e nel quale vengono indicati i documenti che l’Assicurato deve trasmettere alla Compagnia per ottenere l’Indennizzo. L’Assicurato dovrà dimostrare di aver rispettato le condizioni indicate all’art.4.1 precedente.
L’Assicurato trasmetterà alla Compagnia non appena possibile:
> nel caso di procedure concorsuali, la prova dell’ammissione al passivo dei crediti da lui vantati nei confronti del Cliente insolvente, nonchè il decreto di omologa;
> nel caso di procedure esecutive, il verbale di pignoramento mobiliare, atto di
pignoramento immobiliare, atto di pignoramento presso terzi e dichiarazione del terzo;
5.6. trasmettere alla Compagnia una copia della Polizza di Xxxxx Xxxxxxx comprese tutte le condizioni generali e particolari e tutte le clausole aggiuntive e tutte le relative appendici;
5.7. informare immediatamente la Compagnia:
> del recesso e/o risoluzione e/o cancellazione della Polizza di Primo Livello e
> della sottoscrizione di una Polizza di Xxxxx Xxxxxxx con la stessa Compagnia di Xxxxx Xxxxxxx differente da quella indicata alla data di decorrenza della presente Polizza e trasmettere alla Compagnia una copia della nuova Polizza di Xxxxx Xxxxxxx comprese tutte le condizioni generali e particolari e tutte le clausole aggiuntive e tutte le relative appendici e
> della sottoscrizione di una Polizza di Xxxxx Xxxxxxx con una Compagnia di Primo Livello diversa da quella indicata nelle Condizioni Particolari art.2
e trasmettere alla Compagnia una copia della nuova Polizza di Xxxxx Xxxxxxx comprese tutte le condizioni generali e particolari e tutte le clausole aggiuntive e tutte le relative appendici;
5.8. trasmettere alla Compagnia la documentazione e la corrispondenza avvenuta tra l’Assicurato e la Compagnia di Primo Livello relativa alle denunce di Sinistri e alle relative richieste di Indennizzo per ogni Cliente in uno stato di Mancato Pagamento, includendo il calcolo dell’Indennizzo effettuato dalla Compagnia di Primo Livello o il rifiuto al pagamento di un Indennizzo e – su richiesta della Compagnia – tutte le decisioni della Compagnia di Primo Livello riguardanti le Linee di Credito di Xxxxx Xxxxxxx (ad esempio, riduzioni, cancellazioni, cambiamenti della Percentuale di Copertura, riduzione Xxxxxxx Xxxxxxx di Pagamento);
5.9. fornire un’adeguata garanzia (ad esempio: cauzione, fideiussione, lettera di patronage) a favore della Compagnia, ogni qualvolta e nella stessa misura in cui la Compagnia di Xxxxx Xxxxxxx lo richieda come condizione per concedere e/o mantenere la copertura.
5.10. La Compagnia non è responsabile circa le informazioni e/o i documenti inviati dall’Assicurato e/o dal broker incaricato, alle autorità fiscali e giudiziarie. La Compagnia considera le informazioni e/o i documenti ricevuti corretti ed è responsabilità dell’Assicurato controllare e garantire la loro veridicità ed esattezza.
6. PREMIO
6.1. L’importo e/o la modalità in cui il Premio viene calcolato sono precisati nelle Condizioni Particolari. Il Premio va pagato entro 30 giorni dalla data dell’Avviso di Pagamento che viene emesso ed inviato via email dalla Compagnia all’Assicurato;
> al momento della firma della Polizza e alla data di decorrenza della nuova Annualità Assicurativa in caso di rinnovo, per quanto riguarda il Premio Minimo Annuo;
> al termine di ogni Annualità Assicurativa per quanto riguarda il Premio di
Regolazione, calcolato come indicato nelle Condizioni Particolari art. 8.1
6.2. Il Premio Xxxxxx Xxxxx è definitivamente acquisito dalla Compagnia e non è rimborsabile.
6.3. I Premi vengono maggiorati dell’imposta governativa, il cui pagamento deve essere effettuato contestualmente al Premio.
6.4. Si conviene espressamente che, all’occorrenza, la Compagnia potrà compensare i Premi dovuti dall’Assicurato, con gli Indennizzi dovuti all’Assicurato fermo restando quanto segue:
> l’importo dell’imposta calcolato sui Premi originariamente dovuti dovrà essere pagato; e
> l’importo degli Indennizzi sia stato dichiarato indennizzabile e definitivo dalla
Compagnia all’Assicurato, tramite la sottoscrizione della quietanza.
6.5 Il Premio Minimo Annuo e il Premio di Regolazione sono dovuti per intero e devono essere effettivamente versati dall’Assicurato per avere il diritto di richiedere un Indennizzo.
7. INDENNIZZO
I Sinistri e i relativi Indennizzi avvenuti in una determinata Annualità Assicurativa verranno attribuiti per competenza all’Annualità Assicurativa o alle Annualità Assicurative nella/e quale/i sono sorti i relativi crediti assicurati non pagati, ed è dunque la data di emissione originale delle fatture assicurate insolute che determina la competenza. Per il calcolo dell’Indennizzo si dovrà applicare per competenza la Franchigia Annua Globale ai sensi dell’art.7.1 seguente di ogni Annualità Assicurativa. Per quanto riguarda la Franchigia per Sinistro ai sensi dell’art.7.4, la stessa dovrà riferirsi all’Annualità Assicurativa relativa alla prima fattura insoluta assicurata sino ad assorbimento del Sinistro e, se non del tutto assorbita, alle fatture insolute assicurate successive del Sinistro stesso.
7.1. Xxxxxxxxxx Xxxxx Globale (FAG): la somma di Sinistri coperti dalla Polizza e ritenuti indennizzabili dalla Compagnia precisata nelle Condizioni Particolari ai sensi dell’art.9, che rimangono a carico dell’Assicurato per ogni Annualità Assicurativa.
7.2. Percentuale di Copertura: la Percentuale di Copertura dei crediti coperti in eccesso alla Franchigia Annua Globale precisata nelle Condizioni Particolari ai sensi dell’art.11. La percentuale scoperta resta ad esclusivo carico dell’Assicurato. La Percentuale di Copertura non può essere superiore alla percentuale di copertura della Compagnia di Primo Livello.
7.3. a) Massimale di Polizza: importo massimo di Indennizzi liquidabili dalla Compagnia nel corso di un’Annualità Assicurativa e/o nel corso della durata della presente Polizza. Il Massimale di Polizza precisato nelle Condizioni Particolari ai sensi dell’art.12.a diminuisce nella stessa misura degli Indennizzi pagati e si ricostituisce con i recuperi pagati alla Compagnia.
b) Massimale di Polizza per singolo Sinistro: importo massimo di Indennizzo liquidabile dalla Compagnia relativamente ad ogni singolo Sinistro coperto dalla Polizza, ritenuto indennizzabile dalla Compagnia. Il Massimale di Polizza per Singolo Sinistro è precisato nelle Condizioni Particolari ai sensi dell’art.12.b.
7.4. Franchigia per Sinistro: importo deducibile da ogni Sinistro coperto dalla Polizza, ritenuto indennizzabile dalla Compagnia precisato nelle Condizioni Particolari ai sensi dell’art.10b.
7.5. NQL (Non Qualifying Loss): sono escluse dalla copertura della presente Polizza le Perdite di un singolo Cliente la cui Linea di Credito di Primo Livello è inferiore all’importo precisato nelle Condizioni Particolari ai sensi dell’art.10a.
7.6. Calcolo dell’Indennizzo: ammontare del Sinistro relativo a Fornitura di Beni e/o Prestazione di Servizi coperto ai sensi dell’art.3.2 e dell’art.3.3 precedenti e
> diminuito dell’importo della Linea di Credito di Xxxxx Xxxxxxx
> limitato alla Linea di Credito
> meno recuperi pre-Indennizzo (al netto di quanto dovuto alla Compagnia di Xxxxx Xxxxxxx) e in caso di Concordato o di Concordato Stragiudiziale o di
accordo di ristrutturazione dei debiti, meno l’importo dell’esposizione coperta moltiplicata per la percentuale concordataria omologata o percentuale di soddisfo dei creditori.
> meno la Franchigia per Sinistro
> meno la Franchigia Annua Globale non ancora assorbita
> il risultato moltiplicato per la Percentuale di Copertura
> limitato al Massimale di Polizza per singolo Sinistro
> limitato al Massimale di Polizza non ancora utilizzato.
L’Indennizzo relativo ad una specifica Perdita non può mai essere superiore all’Indennizzo finale pagato dalla Compagnia di Xxxxx Xxxxxxx.
7.7. Data dell’Indennizzo: l’Assicurato può richiedere il pagamento dovuto alla Compagnia una volta che la Compagnia di Xxxxx Xxxxxxx ha pagato l’Indennizzo relativo allo stesso Cliente, semprechè siano state rispettate le condizioni della seguente Polizza. La Compagnia pagherà all’Assicurato l’Indennizzo dovutogli entro 30 giorni calendario decorrenti dalla data della ricezione di tutti i documenti richiesti dalla Compagnia che dimostrino l’indennizzabilità del Sinistro.
7.8. Surroga: con la liquidazione dell’Indennizzo da parte della Compagnia, la Compagnia è surrogata in tutti i diritti ed azioni che competono all’Assicurato nei confronti del Cliente o di una parte terza per quanto concerne il recupero del credito.
8. PAGAMENTI E RECUPERI
8.1. Qualsiasi pagamento e somma recuperata (come ad esempio: vendite di resi, escussione di garanzie, pagamenti di quote concordatarie) e qualsiasi credito vantato dal Cliente nei confronti dell’Assicurato che possa compensare i crediti assicurati oggetto del Mancato Pagamento, sono dedotti dall’Indennizzo dovuto all’Assicurato se e nella misura in cui influiscono esclusivamente e in via definitiva sulla/e Perdita/e coperta/e dalla presente Polizza.
8.2. Se non è possibile determinare se i pagamenti e recuperi sono esclusivamente relativi alla Perdita coperta o non coperta dalla presente Polizza, o sono esclusivamente relativi alla Perdita che è stata indennizzata dalla Compagnia di Primo Livello, tali pagamenti e recuperi sono ripartiti pro-rata in maniera proporzionale tra l’Assicurato, la Compagnia di Primo Livello e la Compagnia in funzione della rispettiva quota di partecipazione alla Perdita.
8.3. Ogni importo recuperato relativamente ad un Sinistro, rimasto a carico dell’Assicurato ai sensi dell’art.7.1, è corrisposto all’Assicurato, ma andrà a ricostituire per lo stesso ammontare la Franchigia Annua Globale (FAG) non ancora assorbita.
8.4. L’Assicurato è obbligato immediatamente a comunicare ed a fornire prova alla Compagnia di qualsiasi pagamento ricevuto. Questo obbligo si applica nel caso di Sinistri che rimangono a carico dell’Assicurato ai sensi dell’art.7.1 e nel caso di Sinistri dove l’Assicurato ha ricevuto pagamenti e recuperi di credito
successivi all’Indennizzo da parte della Compagnia. In questi casi la Compagnia fornirà un nuovo calcolo dell’Indennizzo e l’Assicurato è obbligato a rimborsare la Compagnia degli Indennizzi liquidati che presentano un importo liquidato superiore a quello dovuto.
9. ESCLUSIONI
9.1. Sono escluse dalla copertura della presente Polizza i Sinistri derivanti da: guerra, occupazione, rivoluzione, sciopero generale, tumulti, atti di terrorismo; confisca, requisizione o distruzione dei beni ordinata dalla pubblica autorità; direttamente o indirettamente da qualsiasi fenomeno di origine nucleare o da danni dovuti agli effetti diretti o indiretti di esplosioni o di emanazione di calore; dalle conseguenze dirette o indirette di eruzioni vulcaniche, terremoti o altro cataclisma, assestamento cedimento slittamento del terreno od ogni altra calamità naturale; fluttuazioni
del tasso di cambio e/o svalutazioni monetarie; impossibilità di trasferimento di fondi; transazioni concluse infrangendo le leggi o i regolamenti del Paese di destinazione, del Paese di transito o di quello del compratore; introduzione di restrizioni all’importazione o all’esportazione od ogni altra misura di embargo, dovute all’infrazione delle leggi del Paese dell’Assicurato e/o del Cliente.
9.2. Non sono coperti gli importi dovuti: da qualsiasi Stato, regione, provincia, comune e altre entità pubbliche che non possono essere dichiarate fallite o che non possono essere soggette a forme di procedure collettive decretate dal tribunale del Paese del Cliente; da persone giuridiche che non siano iscritte alla C.C.I.A.A. o altro
ente similare all’estero, da non titolari di partita I.V.A.; da Clienti che dipendono dall’Assicurato sul piano giuridico o economico-finanziario o sui quali l’Assicurato esercita un controllo gestionale o che comunque partecipa alla direzione e alla gestione degli affari; da Clienti che rientrano nella fascia di autodeterminazione della Linea di Credito di Primo Livello (latitudine, limite discrezionale); relativi a crediti coperti da altra assicurazione.
9.3. Sono esclusi dalla copertura della presente Xxxxxxx gli importi relativi a: IVA, altre tasse e dazi doganali dovute a commerci internazionali, perdite di potere di acquisto della valuta, fatture emesse che comportano un superamento della Linea di Credito stabilita e una Fornitura di Beni e/o Prestazione di Servizi in violazione a quanto stabilito dall’art.4.2; interessi di ritardo, danni, interessi, penalità contrattuali e spese legali per azioni di recupero; ai costi relativi alla soluzione
di litigi o contestazione delle forniture e ai costi legati alla produzione di beni o a servizi incompleti, che non sono stati portati a termine nel momento in cui si è verificato il Mancato Pagamento.
10. VIGENZA – DURATA – RINNOVO
10.1. La presente Polizza è sottoscritta per la durata specificata nelle Condizioni Particolari all’art.14.
10.2. Salvo quanto stabilito nelle Condizioni Particolari, la Polizza entra in vigore al momento della firma dell’Assicurato e della Compagnia, alla condizione
sospensiva che il Premio sia pagato secondo quanto stabilito al precedente art.6.
10.3. Salvo deroga specificata nelle Condizioni Particolari, la Polizza si rinnova tacitamente per una Annualità Assicurativa di 12 mesi e alle medesime condizioni, salvo che una delle parti non la disdetti, inviando una lettera raccomandata, almeno 30 giorni prima della scadenza.
11. MODIFICA – RISOLUZIONE – RECESSO – ANNULLAMENTO DELLA POLIZZA
11.1. Cambiamento della Compagnia di Primo Livello e/o della Polizza di Primo Livello: la presente Polizza è risolta di pieno diritto e senza messa in mora nel momento in cui l’Assicurato non ha più in vigore una Polizza di Primo Livello, né con la Compagnia di Primo Livello indicata all’art.2 delle Condizioni Particolari, né con qualsiasi altra Compagnia di Assicurazione Credito. Qualora
l’Assicurato stipuli una Polizza di Primo Livello con un’altra Compagnia di Primo Livello diversa da quella specificata nelle Condizioni Particolari art.2 o qualora l’Assicurato stipuli una diversa Polizza di Primo Livello con la stessa Compagnia di Primo Livello specificata nelle Condizioni Particolari art.2, la Compagnia ha il diritto di comunicare il recesso della presente Polizza entro 30 giorni decorrenti dal
momento in cui viene a conoscenza del cambiamento della Compagnia di Xxxxx Xxxxxxx o del cambiamento della Polizza di Xxxxx Xxxxxxx.
11.2. Procedure concorsuali o esecutive nei confronti dell’Assicurato: la Polizza è risolta di pieno diritto e senza messa in mora alla data di assoggettamento dell’Assicurato a una delle procedure.
11.3. Condizioni del recesso: se la Compagnia recede dal contratto per l’applicazione dell’art.11.1 o dell’art.11.2 e nessun Indennizzo relativo all’Annualità Assicurativa in corso è stato pagato o è dovuto, la Compagnia rimborserà il Premio pro-rata non goduto.
11.4. Annullamento: l’Assicurato conviene e accetta che:
> ogni sua dichiarazione inesatta, reticenza od omissione nella Proposta e nella relativa corrispondenza, relative a circostanze tali che la Compagnia non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose e
> atti con dolo o colpa grave a danno della Compagnia o che impediscano
alla stessa l’esercizio del proprio diritto di controllo sono causa di annullamento della presente Polizza ove l’Assicurato abbia agito con dolo o colpa grave, così come previsto dall’art.1892 c.c.
Se l’Assicurato ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento della presente Polizza, ma la
Compagnia potrà recedere dalla presente Polizza alle condizioni tutte previste dall’art.1893 c.c. In caso di annullamento della presente Polizza, la Compagnia
- fermo il diritto ad essere risarcita di ogni eventuale danno conseguentemente sofferto (ove occorra anche ai sensi di quanto prevede l’art.1224 c.c.) - avrà
in ogni caso il diritto di trattenere tutti i Premi corrispostole dall’Assicurato e di ottenere dall’Assicurato la restituzione di tutti gli Indennizzi pagati dalla Compagnia, a titolo di penale. Se l’Assicurato non rispetta puntualmente gli
obblighi indicati agli artt.5.1, 5.2 e 5.3, non trasmettendo le informazioni e i dati richiesti alla Compagnia, la Compagnia applicherà l’art.11.1 o il presente art.11.4 a seconda di quale sia quello più conforme.
12. CONSEGUENZE AL MANCATO RISPETTO DEGLI OBBLIGHI DI POLIZZA
Senza pregiudizio per le norme di legge in materia di risoluzione e di ogni altra previsione contenuta altrove a questo riguardo nella Polizza, il contratto assicurativo oggetto
della presente Polizza potrà essere immediatamente risolto dalla Compagnia ai sensi dell’art.1456 c.c., a mezzo di comunicazione scritta trasmessa all’Assicurato, qualora si verifichi una qualsiasi delle seguenti circostanze:
> l’Assicurato non rispetti puntualmente i termini di pagamento del Premio
assicurativo; e/o
> mancata segnalazione ed attribuzione delle somme recuperate, mancata restituzione di Xxxxxxxxxx e importi non spettanti all’Assicurato.
In caso di risoluzione del contratto assicurativo oggetto della Polizza, la Compagnia - fermo il diritto ad essere risarcita di ogni eventuale danno conseguentemente sofferto (ove occorra anche ai sensi di quanto prevede l’art. 1224 c.c.) - avrà in ogni caso il diritto di trattenere tutti i Premi corrispostigli dall’Assicurato, a titolo di penale.
Sempre in caso di risoluzione, l’Assicurato sarà inoltre tenuto al pagamento del Premio Minimo Xxxxx garantito, sino alla scadenza dell’Annualità Assicurativa in corso al momento della risoluzione. Per effetto della risoluzione l’Assicurato decade da ogni diritto all’Indennizzo e ciò anche quando le circostanze suddette fossero rilevate successivamente alla cessazione della Polizza per qualsiasi motivo.
13. PRESCRIZIONE:
Il termine di prescrizione afferente i diritti che scaturiscono dalla presente Polizza è di:
> 12 mesi decorrenti dalle singole scadenze, per quanto concerne il pagamento delle rate del Premio;
> 24 mesi dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto, per
quanto concerne gli altri diritti derivanti dalla presente Polizza.
14. LEGGE APPLICABILE E GIURISDIZIONE
Salvo deroga precisata nelle Condizioni Particolari, la presente Polizza è soggetta al diritto del Paese dell’Assicurato.
La Compagnia e l’Assicurato convengono di sottoporre ogni controversia che non si sia potuta risolvere d’accordo fra le parti, al Foro specificato nelle Condizioni Particolari.
La documentazione relativa a conflitto di interessi, gestione dei reclami e remunerazione e incentivazione degli intermediari è disponibile sul nostro sito web.
Emessa a Milano in 2 esemplari il:
L’Assicurato:
Firma:
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Nome:
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Titolo/funzione:
Titolo/funzione:
Luogo:
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Data:
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La Compagnia: Credendo – Guarantees & Speciality Risks SA, Xxx Xxxxxxxx 00, 00000 Xxxxxx
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Titolo/funzione:
Luogo:
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