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<.. image(Document Cover Page. Document Number: 5291/21. Subject Codes: IXIM 14 JAI 31 AVIATION 8. Heading: NOTA DI TRASMISSIONE. Originator: Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Xxxxxxx XXXXXX, direttrice. Recipient: Xxxxx XXXXXXXX-XXXXXXXXX, segretario generale del Consiglio dell'Unione europea. Subject: RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO sulla valutazione congiunta dell'accordo tra gli Stati Uniti d'America e l'Unione europea sull'uso e il trasferimento delle registrazioni dei nominativi dei passeggeri al dipartimento degli Stati Uniti per la sicurezza interna. Commission Document Number: COM(2021) 18 final. Preceeding Document Number: Not Set. Location: Bruxelles. Date: 20 gennaio 2021. Interinstitutional Files: Not Set. Institutional Framework: Consiglio dell'Unione europea. Language: IT. Distribution Code: PUBLIC. GUID: 5021914264297598617_0) removed ..>
Consiglio dell'Unione europea
Bruxelles, 20 gennaio 2021 (OR. en)
5291/21
IXIM 14
JAI 31
AVIATION 8
NOTA DI TRASMISSIONE
Origine: Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Xxxxxxx XXXXXX, direttrice
Data: 12 gennaio 2021
Destinatario: Xxxxx XXXXXXXX-XXXXXXXXX, segretario generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.: COM(2021) 18 final
Oggetto: RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E
AL CONSIGLIO sulla valutazione congiunta dell'accordo tra gli Stati Uniti d'America e l'Unione europea sull'uso e il trasferimento delle registrazioni dei nominativi dei passeggeri al dipartimento degli Stati Uniti per la sicurezza interna
Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2021) 18 final.
All.: COM(2021) 18 final
5291/21 md
JAI.1 IT
COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 12.1.2021
COM(2021) 18 final
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO
sulla valutazione congiunta dell'accordo tra gli Stati Uniti d'America e l'Unione europea sull'uso e il trasferimento delle registrazioni dei nominativi dei passeggeri al dipartimento degli Stati Uniti per la sicurezza interna
{SWD(2021) 4 final}
IT IT
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO
sulla valutazione congiunta dell'accordo tra gli Stati Uniti d'America e l'Unione europea sull'uso e il trasferimento delle registrazioni dei nominativi dei passeggeri al dipartimento degli Stati Uniti per la sicurezza interna
Introduzione
L'accordo tra gli Stati Uniti d'America (USA) e l'Unione europea (UE) sull'uso e il trasferimento delle registrazioni dei nominativi dei passeggeri (Passenger Name Record - PNR) al dipartimento degli Stati Uniti per la sicurezza interna (Department of Homeland Security - DHS) è entrato in vigore il 1° luglio 20121. L'articolo 23, paragrafo 1, dell'accordo prevede che quattro anni dopo la sua entrata in vigore le parti procedano a una sua valutazione congiunta.
La valutazione congiunta consiste in un esame più approfondito dell'accordo, effettuato analizzandone il più ampio funzionamento e valore aggiunto a livello operativo e considerando risultati, effetti, efficacia, necessità e proporzionalità. Essa offre inoltre l'occasione per fare il punto sugli eventuali effetti prodotti dall'evoluzione del quadro giuridico e della giurisprudenza pertinenti di entrambe le parti. La valutazione congiunta adotta pertanto un approccio più ampio rispetto alle verifiche congiunte, in cui entrambe le parti valutano la corretta attuazione dell'accordo.
Processo di preparazione della valutazione congiunta e della relazione
• In vista della valutazione congiunta, il 2 agosto 2019 la Commissione ha inviato un questionario agli Stati Uniti. Il dipartimento per la sicurezza interna ha fornito bozze di risposte scritte al questionario prima della valutazione congiunta e, successivamente, una versione consolidata definitiva.
• L'équipe dell'UE ha effettuato, il 5 e il 6 settembre 2019, la visita finalizzata alla valutazione congiunta, cui ha fatto seguito, il 22 e il 23 ottobre 2019, una visita degli
1 Accordo tra gli Stati Uniti d'America e l'Unione europea sull'uso e il trasferimento delle registrazioni dei nominativi dei passeggeri al dipartimento degli Stati Uniti per la sicurezza interna (GU L 215 dell'11.8.2012, pag. 5).
Stati Uniti presso le unità d'informazione sui passeggeri (UIP) di Belgio e Paesi Bassi ed Europol.
• L'équipe dell'UE ha inoltre avuto l'opportunità e il tempo di rivolgere ulteriori domande al personale del DHS responsabile del programma PNR e di affrontare tutti i vari aspetti dell'accordo.
• Le conclusioni dell'équipe dell'UE sono state esposte nel documento di lavoro dei servizi della Commissione allegato, che è stato condiviso con il DHS; gli Stati Uniti hanno così avuto modo di formulare osservazioni sulle inesattezze e di rilevare le informazioni non divulgabili al pubblico.
Il documento di lavoro dei servizi della Commissione allegato fornisce informazioni più dettagliate e un'analisi completa della metodologia della valutazione congiunta e di tutte le questioni oggetto della presente relazione.
Risultati della valutazione congiunta
I risultati principali della valutazione congiunta possono essere riassunti come segue.
Le équipe di valutazione hanno discusso le diverse modalità di utilizzo dei dati PNR a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati connessi e di taluni altri reati di natura transnazionale. La valutazione congiunta ha confermato che i dati PNR contengono elementi non disponibili con altri mezzi e che, in particolare, le informazioni contenute nei dati PNR non sono reperibili in nessun altro tipo di raccolta di dati.
La necessità di raccogliere i dati PNR è stata dimostrata anche dall'aiuto che tali dati sono in grado di fornire alle autorità competenti nell'individuare i viaggiatori ad alto rischio che non sarebbero noti alle autorità di contrasto con altri sistemi. Inoltre, l'utilità dei dati PNR conservati (o "storici") è stata dimostrata da numerosi esempi in cui essi si sono rivelati fondamentali per risolvere casi di antiterrorismo di alto profilo non solo negli Stati Uniti ma anche nell'UE.
La valutazione congiunta prende inoltre atto del crescente interesse per l'uso dei dati PNR a livello mondiale a fini di contrasto e di lotta al terrorismo e degli obblighi internazionali recentemente introdotti. In tal senso essa fa particolare riferimento all'adozione della direttiva
PNR2 dell'UE e, a livello mondiale, ai nuovi standard e pratiche raccomandate sulla raccolta, l'uso, il trattamento e la protezione dei dati PNR da parte dell'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale (ICAO), come prescritto dalla risoluzione 2396 (2017) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite3.
La valutazione congiunta ha inoltre analizzato e valutato le salvaguardie contenute nell'accordo PNR UE-Stati Uniti, tra cui: l'applicazione del processo di convalida e riesame dei diritti di accesso per i funzionari e le regole mirate, il trattamento dei dati sensibili da parte delle autorità statunitensi, nonché i meccanismi atti a garantire la trasparenza, l'accesso, la correzione e i mezzi di ricorso. Inoltre, la valutazione ha riguardato anche le attività di sorveglianza svolte dagli Stati Uniti e l'ulteriore condivisione dei dati PNR sia con soggetti statunitensi esterni al DHS che con paesi terzi.
Infine, le équipe di valutazione hanno anche discusso il parere 1/15 della Corte sull'accordo PNR previsto tra l'UE e il Canada4.
Conclusioni
La valutazione congiunta ha dimostrato chiaramente il valore aggiunto e l'efficacia operativa dell'accordo nella lotta al terrorismo e ai reati gravi di natura transnazionale. Gli esempi forniti nel corso della valutazione hanno evidenziato che, trattandosi di un insieme di dati unico nel suo genere, i dati PNR, compresi quelli storici, sono stati fondamentali per impedire il ritorno dei combattenti terroristi stranieri e per contrastare in particolare i reati di droga e lo sfruttamento dei minori. Gli obiettivi dell'accordo sono inoltre coerenti con gli obblighi internazionali che impongono di raccogliere, trattare e analizzare i dati PNR per l'attuazione di controlli di frontiera efficaci miranti a prevenire spostamenti di terroristi, a contribuire all'individuazione dei legami esistenti tra persone associate alla criminalità organizzata e a perseguire questo tipo di criminalità e il terrorismo.
La Commissione riconosce gli sforzi compiuti dagli Stati Uniti nel rispettare quanto prescritto dall'accordo del 2012 in merito agli aspetti sia tecnici che organizzativi e raccomanda al DHS di continuare ad impegnarsi per: i) limitare il numero di utenti che hanno diritto di accedere ai
2 Direttiva (UE) 2016/681 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, sull'uso dei dati del codice di prenotazione (PNR) a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 132).
3 Risoluzione 2396 (2017) adottata dal Consiglio di sicurezza nella 8148a sessione del 21 dicembre 2017.
4 Parere 1/15 della Corte (Grande Sezione), ECLI:EU:C:2017:592.
dati PNR, ii) osservare le prescrizioni sui dati sensibili e introdurre meccanismi che permettano di cancellare immediatamente tali dati nel caso in cui venissero ricevuti,
iii) rivedere la necessità di conservare i PNR in stato inattivo, iv) migliorare i sistemi esistenti che consentono l'ulteriore condivisione dei dati, caso per caso, con enti statunitensi esterni al DHS e con altri paesi terzi, v) garantire riscontri sull'efficacia di regole mirate a livello regionale e locale e vi) garantire che l'obbligo dei vettori aerei di consentire l'accesso del DHS ai dati in casi specifici sia valutato periodicamente e sia ridotto al minimo indispensabile.
Contestualmente, l'équipe dell'UE ha rilevato che, nonostante le numerose salvaguardie contenute nell'accordo, alcuni aspetti non sono pienamente in linea con il parere 1/15 della Corte di giustizia sull'accordo PNR previsto con il Canada, poiché l'accordo con gli Stati Uniti è stato concluso prima che la Corte emettesse il suo parere. Tali aspetti riguardano: la conservazione dei dati PNR, il trattamento dei dati sensibili, la notifica ai passeggeri, il controllo preliminare e indipendente dell'uso dei dati PNR, le norme per lo scambio di dati a livello nazionale e i trasferimenti successivi, l'indipendenza della supervisione e l'uso esclusivo delle banche dati in relazione alla lotta al terrorismo e ai reati gravi di natura transnazionale per il controllo incrociato dei dati PNR.
La Commissione prende atto della posizione espressa e delle argomentazioni avanzate dagli Stati Uniti e prende altresì atto dell'importanza che gli Stati Uniti attribuiscono alla necessità di conservare i dati PNR storici.
In tale contesto, le parti si sono impegnate a proseguire il dialogo costruttivo sull'attuazione dell'accordo e a lavorare sulle raccomandazioni scaturite dalla verifica congiunta del 2015 e dalla presente valutazione alla luce del parere della Corte sull'accordo PNR previsto tra l'UE e il Canada. Alla luce di quanto sopra, la Commissione valuterà quali azioni sarà necessario intraprendere anche a seguito dei riscontri ricevuti dal Parlamento europeo e dal Consiglio sulla presente valutazione.
In generale, la Commissione riesaminerà l'anno prossimo la strategia esterna dell'UE in materia di trasferimenti di dati PNR verso i paesi terzi.