CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA
CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA
Art. 1 - Definizioni
ARERA: Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente istituita con L. 481/1995.
Fornitore o ASEC Trade: ASEC Trade S.r.l., con sede a Catania, Xxx X. Xxxxxxx 000/X.
Cliente: persona fisica o giuridica che acquista l’energia elettrica o il gas dal Fornitore per proprio uso.
Distributore: indica l’esercente l’attività di distribuzione dell’energia elettrica, comprendente tra l’altro le operazioni di gestione, esercizio, manutenzione e sviluppo delle reti di distribuzione affidate in concessione in un ambito territoriale di competenza, ovvero l’esercente l’attività di distribuzione del gas, comprendente tra l’altro le operazioni di trasporto di gas naturale attraverso reti di gasdotti locali in affidamento agli enti locali, dai punti di consegna presso le cabine REMI fino ai punti di consegna della rete di distribuzione gas presso i clienti finali.
Parti: il Fornitore ed il Cliente.
Contratto: il contratto per la fornitura di energia elettrica o gas, formato dalla Richiesta di Fornitura, dalle presenti Condizioni Generali di Contratto e dai relativi allegati.
Punto di Consegna o PDR: indica il punto di consegna del gas naturale dal Fornitore al Cliente, ubicato presso la rete del Distributore in corrispondenza della connessione con l’impianto di utenza del Cliente Finale e la Rete di Distribuzione.
Punto di prelievo o POD: indica il punto fisico in cui l’energia elettrica viene consegnata dal Fornitore e prelevata dal Cliente.
SII: indica il Sistema Informativo Integrato istituito ai sensi della L. 129/10.
Switching: indica il processo relativo al cambio di fornitore di energia elettrica o di gas.
Trasportatore: indica l’esercente l’attività di trasporto del gas naturale, che consiste nel servizio integrato della messa a disposizione della capacità di trasporto, e nel trasporto del gas consegnato presso i punti di entrata della Rete Nazionale di gasdotti fino ai punti di riconsegna della Rete Regionale.
TIME indica l’Allegato B della deliberazione dell’ARERA 568/2019/R/EEL e successive modifiche recante “Testo Integrato Misura Elettrica”.
TIMG: indica l’Allegato A alla deliberazione dell’ARERA ARG/gas/99/11, e successive modifiche ed integrazioni, recante “Testo Integrato Morosità Gas”.
TIMOE: indica l’Allegato A alla deliberazione dell’ARERA 258/2015/R/com, e successive modifiche ed integrazioni, recante “Testo Integrato Morosità Elettrica”.
TIQV: indica l’Allegato A alla deliberazione dell’ARERA ARG/com/164/2008, e successive modifiche ed integrazioni, recante “Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas naturale”.
TICO: indica l’Allegato A alla deliberazione dell’ARERA 209/2016/E/com, e successive modifiche ed integrazioni, recante “Testo integrato in materia di procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie tra clienti o utenti finali e operatori o gestori nei settori regolati dall’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (Testo Integrato di Conciliazione)”.
TIF: indica l’Allegato A alla deliberazione dell’ARERA 463/2016/R/com, recante “Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico in materia di fatturazione del servizio di vendita al dettaglio per i clienti di energia elettrica e gas naturale”.
TIV: indica l’Allegato A alla deliberazione dell’ARERA n. 156/07, e successive modifiche ed integrazioni, recante “Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas per l’erogazione dei servizi di vendita dell’energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007 n. 73/07”.
TIVG: indica l’Allegato A alla deliberazione dell’ARERA ARG/gas/64/09, e successive modifiche ed integrazioni, recante “Testo Integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane”.
Art. 2 - Oggetto
2.1 Il Contratto ha per oggetto la fornitura di energia elettrica, ai sensi del D.Lgs. 16 marzo 1999, n. 79, e/o di gas naturale, ai sensi del D.Lgs. 23 maggio 2000 n. 164, da parte del Fornitore al Cliente, in base a quanto indicato dallo stesso nella Richiesta di Fornitura, per i Punti di Prelievo individuati in dettaglio nella medesima Richiesta di Fornitura e/o in tutti gli ulteriori documenti richiamati all'interno della Richiesta di Fornitura di Gas e/o di energia elettrica e alla stessa allegati, che il Cliente dichiara di aver ricevuto, compreso e accettato integralmente e che costituiscono parte integrante e inscindibile del Contratto.
2.2 Le disposizioni contrattuali contenute nella Richiesta di Fornitura prevalgono sempre sulle presenti Condizioni Generali e sugli allegati.
2.3 Il Contratto sarà disciplinato, oltre che dalle clausole in esso contenute, dalle leggi, norme e regolamenti, aventi carattere obbligatorio e vincolante, emanate dal legislatore e dalle autorità competenti, compresa l'ARERA. Tali disposizioni si intenderanno automaticamente recepite nel Contratto, tenuto conto delle modifiche ed integrazioni intervenute durante l'esecuzione del rapporto contrattuale.
2.4 Il Fornitore conclude, direttamente o indirettamente, i necessari contratti di dispacciamento e trasporto ovvero di distribuzione con i gestori di rete interessati, secondo le disposizioni di cui all’Articolo 5 e Articolo 6 per quanto concerne l’energia elettrica e Articolo 7 per il gas naturale.
2.5 Sono impianti e apparecchi del Cliente quelli situati a valle del Contatore, ossia quelli situati oltre il punto di raccordo di uscita del contatore stesso. Sono invece del Distributore competente gli apparecchi diversi da quelli del Cliente che servono alla fornitura di gas o dell’energia elettrica.
2.6 Secondo l’art.8 del D.M. 37/08, in caso di nuova fornitura, il Cliente entro 30 giorni dall’allacciamento deve consegnare al Fornitore copia della Dichiarazione di Conformità dell’impianto (esclusi i relativi allegati obbligatori) o copia della Dichiarazione di Rispondenza. In mancanza di questa documentazione, dopo 30 giorni dall’avvenuto allacciamento, il Fornitore e/o il Distributore competente potranno sospendere la fornitura, nel rispetto delle norme previste dall’ARERA. Il Cliente che non procede con la consegna delle dovute dichiarazioni di Conformità sarà responsabile di ogni conseguenza di legge per la violazione degli obblighi di cui al D.M. n. 37/08 e anche di ogni onere che dovesse derivare per questo motivo al Fornitore e/o Distributore.
2.7 Il Fornitore gestisce esclusivamente il servizio commerciale di vendita del gas naturale o dell’energia elettrica ed è estraneo alle attività del servizio di distribuzione sulla rete locale e del trasporto sulla rete nazionale. Il gas sarà consegnato al Cliente presso il PDR alla pressione di fornitura resa disponibile sulla rete di distribuzione gestita dal Distributore, con le caratteristiche e nelle condizioni in cui il gas medesimo è trasportato nella rete locale. Il Fornitore non potrà essere in nessun caso ritenuto responsabile in caso di diminuzione o limitazione della pressione di somministrazione del gas riconducibile all'esercizio dell'impianto di distribuzione.
2.8 Il Cliente ha l’obbligo di utilizzare l’energia elettrica o il gas messi a disposizione dal Fornitore per alimentare unicamente il Punto di fornitura di cui al Contratto. Al Cliente è fatto divieto di utilizzare l’energia elettrica o il gas per usi differenti da quelli dichiarati, oltre i limiti della potenzialità massima installata e in luoghi diversi da quelli indicati nel Contratto.
2.9 È inoltre fatto divieto al Cliente di cedere l’energia elettrica o il gas a terzi mediante derivazioni o altri metodi di consegna.
Art. 3 - Modalità di conclusione del contratto - Attivazione della fornitura
3.1 Per ottenere la fornitura di energia elettrica o di gas, il Cliente inoltra al Fornitore la richiesta di fornitura con gli allegati obbligatori richiesti dal Fornitore, sottoscritti in ogni loro parte. La richiesta di fornitura è irrevocabile e vincolante per 45 (quarantacinque) giorni decorrenti dalla data della sua sottoscrizione. Trascorso tale termine, in mancanza dell'accettazione del Fornitore, la richiesta si intende revocata.
3.2 Il Contratto si intende concluso per adesione quando il Cliente, attraverso i canali di vendita del Fornitore, aderisce alla sua proposta commerciale secondo quanto contenuto nei documenti contrattuali. Qualora il Contratto sia concluso mediante tecniche di comunicazione a distanza (ad esempio online o telefonicamente), ai sensi del Codice del Consumo, il Contratto si intende concluso con la ricezione da parte del Cliente della conferma da parte del Fornitore del Contratto concluso su un mezzo durevole, da effettuarsi entro il terzo mese successivo dalla data di conclusione del Contratto. Il Fornitore si riserva la facoltà di non dare esecuzione alla fornitura nel caso in cui il Cliente fornisca i propri dati in modo incompleto o non corretto. Il Cliente si assume ogni responsabilità sulla veridicità delle dichiarazioni inserite nel contratto e l'obbligo di comunicare ogni eventuale variazione.
3.3 L'attivazione della fornitura avverrà alla data indicata nella richiesta di fornitura, nel rispetto dei termini contrattualmente previsti con il precedente fornitore per il recesso e compatibilmente con la normativa sui termini di attivazione del servizio di distribuzione, salvo eventi non dipendenti dalla volontà del Fornitore. Nel caso in cui la data effettiva di avvio dell'esecuzione del contratto non corrisponda a quanto indicato nella richiesta di fornitura, il Cliente verrà informato, mediante comunicazio- ne scritta, circa l'eventuale diversa data di avvio o di mancato avvio in accordo alla normativa vigente e delle cause che l'hanno determinata.
3.4 L'esecuzione del Contratto avrà inizio a condizione che: (a) il Cliente abbia presentato tutti gli atti e i documenti necessari per la stipula del Contratto; (b) esista già un allacciamento alla rete di distribuzione adeguato alle caratteristiche della fornitura; (c) il Cliente sia dotato di un impianto interno conforme ai requisiti stabiliti dalla normativa vigente.
3.5 Nel caso in cui il Punto di Riconsegna non risulti connesso alla rete di distribuzione, il Fornitore provvederà ad interessare il Distributore presentando, per conto del Cliente, richiesta di preventivo di allacciamento. Il Fornitore provvederà a comunicare al Cliente il preventivo predisposto dal Distributore e richiederà l'esecuzione del lavoro previa accettazione del preventivo e pagamento dell'importo richiesto, da parte del Cliente medesimo. In caso di nuovo allacciamento, l'attivazione della fornitura è subordinata: (a) all'ottenimento da parte del Cliente delle autorizzazioni, concessioni o servitù necessarie;
(b) al rilascio a favore del Fornitore e/o del Distributore dei permessi e delle autorizzazioni richiesti dalla legge; (c) all'esecuzione dei lavori necessari da realizzarsi a cura del Cliente.
3.6 La fornitura è in ogni caso condizionata all’esito positivo dell’eventuale verifica sull’assenza di precedenti morosità nei confronti del Fornitore e all’esito positivo dell’eventuali valutazioni sull’affidabilità creditizia del Cliente (credit check). L’attività di credit check qualora venga effettuata, verrà svolta, ad esempio, per riscontrare la presenza di protesti, pregiudizievoli, anche attraverso banche dati dei punti di prelievo e dei Clienti finali appositamente istituite dalle autorità competenti relativamente ai mercati di energia elettrica e gas. A seguito di queste verifiche, il Fornitore potrà anche decidere di non accogliere la richiesta di fornitura, fornendo adeguata comunicazione al cliente, altrimenti le condizioni sospensive di cui sopra si intenderanno verificate positivamente.
3.7 Il Cliente domestico può esercitare il diritto di ripensamento, senza oneri, entro quattordici giorni dalla conclusione del Contratto. Il Cliente può esercitare il diritto di ripensamento utilizzando l’apposito modulo allegato al contratto o reperibile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx. Il diritto di ripensamento può essere esercitato anche attraverso una semplice telefonata registrata al numero verde 800 850166.
3.8 Le procedure per l’attivazione del contratto verranno avviate solo una volta decorso il periodo previsto per l’esercizio del diritto di ripensamento. Il Cliente può richiedere espressamente, anche avvalendosi del modulo tipo reso disponibile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx, che le procedure per dar corso all’attivazione vengano avviate prima che sia decorso il termine per il ripensamento. Laddove il Cliente eserciti il ripensamento dopo aver fatto richiesta dell’esecuzione anticipata, il venditore potrà applicare un corrispettivo massimo non superiore a 23,00 Euro iva esclusa, come previsto dal TIV e dalla delibera ARERA 301/2012 e s.m.i..
Art. 4 - Durata del Contratto e recesso
4.1 Gli effetti del presente Contratto decorrono dal giorno dell’avvenuta attivazione della Fornitura, come disciplinata
dall’Art.3.
4.2 Il presente Contratto ha la durata di 1 anno, ed è tacitamente rinnovabile di anno in anno, salvo che non intervenga recesso del Cliente.
4.3 In caso di Contratto per cambio Fornitore, il Cliente, con la conclusione del presente Xxxxxxxxx, conferisce mandato con rappresentanza al Fornitore affinché proceda in suo nome e per suo conto a recedere dal Contratto con il precedente Fornitore con le modalità di cui al successivo comma 4.4. Il mandato si intende conferito a titolo gratuito.
4.4 Il Fornitore esercita il recesso in nome e per conto del Cliente trasmettendone la relativa comunicazione al precedente venditore o al SII nei termini e con le modalità indicate dalla normativa vigente.
4.5 In caso di recesso per cambio Fornitore, per le forniture di energia elettrica relative a punti di prelievo nella titolarità di clienti finali domestici e/o destinati ad altri usi alimentati in bassa tensione (forniture BT), ai sensi della Delibera ARERA 302/2016 e ss.mm.ii., il Cliente può esercitare la facoltà di recedere unilateralmente dal Contratto. La facoltà di recesso dovrà essere manifestata, ai sensi della delibera ARERA 302/2016, entro e non oltre il giorno 10 del mese precedente la data di cambio Fornitore, per il tramite del Fornitore entrante in nome e per conto del cliente finale, a seguito di procura da quest’ultimo conferita allo stesso Fornitore entrante con le modalità definite dalla normativa vigente.
4.6 Per le forniture di energia elettrica in media tensione (forniture MT), il termine di preavviso per il recesso è pari a 6 (sei) mesi e potrà essere esercitato solo successivamente all’attivazione della fornitura. Nel caso in cui il Cliente abbia sottoscritto delle condizioni tecniche economiche con prezzo fisso valido per 24 (ventiquattro) mesi di fornitura, il termine di preavviso per il recesso del Cliente è pari a 12 (dodici) mesi, e potrà essere esercitato solo successivamente all’attivazione della fornitura. Il recesso dovrà essere esercitato per il tramite del Fornitore entrante, in nome e per conto del Cliente finale, a seguito di procura da quest’ultimo conferita allo stesso Fornitore entrante, con le modalità definite dalla normativa vigente.
4.7 In caso di recesso per cambio Fornitore, per le forniture di gas naturale relative a punti di prelievo nella titolarità di clienti finali domestici e/o di condominio ad uso domestico, o destinati ad altri usi, limitatamente a consumi annui complessiva- mente inferiori a 200.000 Smc/anno, ai sensi della Delibera ARERA 302/2016 e ss.mm.ii. il Cliente può esercitare in qualsiasi momento la facoltà di recedere unilateralmente dal Contratto. La facoltà di recesso dovrà essere manifestata, ai sensi della delibera ARERA 302/2016, entro e non oltre il giorno 10 del mese precedente la data di cambio Fornitore, per il tramite del Fornitore entrante in nome e per conto del Cliente finale, a seguito di procura da quest’ultimo conferita allo stesso Fornitore entrante, con le modalità definite dalla normativa vigente. Nel caso in cui il Cliente sia titolare di un contratto che preveda sia le forniture di cui al presente articolo che di altro tipo (ovvero clienti multi sito, qualora per almeno un PdR i consumi annui siano superiori a 200.000 Smc/anno), il termine di preavviso per il recesso è da intendersi quello di cui all’art. 4.8.
4.8 Per le forniture di gas naturale diverse da quelle di cui all’articolo che precede (consumi annui complessivamente superiori a 200.000 Smc/anno, ovvero clienti multi sito, qualora per almeno un PdR i consumi annui siano superiori a 200.000 Smc/anno), il termine di preavviso per il recesso è pari a 6 (sei) mesi e potrà essere esercitato solo successivamente all’attivazione della fornitura. Nel caso in cui il Cliente abbia sottoscritto delle condizioni tecniche economiche con prezzo fisso valido per 24 (ventiquattro) mesi di fornitura, il termine di preavviso per il recesso del Cliente è pari a 12 (dodici) mesi, e potrà essere esercitato solo successivamente all’attivazione della fornitura. Il recesso dovrà essere esercitato per il tramite del Fornitore entrante, in nome e per conto del Cliente finale, a seguito di procura da quest’ultimo conferita allo stesso venditore entrante, con le modalità definite dalla normativa vigente.
4.9 Nel caso in cui il Cliente – tramite il Fornitore entrante o direttamente – abbia inviato recesso dal presente Contratto nei termini e nelle modalità dallo stesso previsti, e non pervenga al Fornitore notizia di switching da parte del Fornitore entrante relativa al/ai punto/i di fornitura oggetto del recesso, il Fornitore avrà facoltà di inviare al Distributore e/o al SII comunicazio- ne di cessazione amministrativa. In ogni caso, il Fornitore avrà diritto a fatturare al Cliente i quantitativi di energia elettrica e/o gas naturale indicati dal Distributore locale, fino alla data di effettivo cambio Fornitore.
4.10 Nel caso in cui il Cliente non intenda cambiare Fornitore, ma intenda cessare la fornitura e i contratti ad essa collegati (disattivazione), lo stesso può esercitare il recesso in qualsiasi momento, dandone comunicazione al Fornitore attraverso l’apposita modulistica con anticipo di 10 (dieci) giorni rispetto alla data prevista per la disattivazione.
4.11 Il Fornitore, in ogni caso, mediante raccomandata AR o PEC, può esercitare in qualsiasi momento la facoltà di recedere unilateralmente dal Contratto, comunicandolo al Cliente con un termine di preavviso di 6 (sei) mesi. Il termine di preavviso decorre dal primo giorno del primo mese successivo a quello di ricevimento da parte del Cliente della comunicazione di recesso.
4.12 In ogni caso di cessazione del Contratto, le obbligazioni di pagamento relative al Contratto si esauriscono con l’emissione dell’ultima fattura.
4.13 La comunicazione di disattivazione da parte del Cliente finale si perfeziona solo a seguito dell’effettiva chiusura del contatore ad opera del Distributore, secondo quanto riportato all’Art. 21.5. Il Cliente resta direttamente responsabile verso il Fornitore dei corrispettivi maturati sino al perfezionamento della disattivazione. Sarà onere del Cliente consentire al personale del Distributore di intervenire sul contatore per effettuarne la chiusura.
Art. 5 - Dispacciamento e servizio di bilanciamento - Energia Elettrica
5.1 Con la sottoscrizione del presente Contratto, il Cliente conferisce al Fornitore mandato senza rappresentanza ex art. 1705 c.c., e autorizza lo stesso, ai sensi dell’art. 1717 c.c., ad avvalersi di altre società, per la stipula del contratto di dispacciamen- to. Il Fornitore si impegna a porre in essere tutti gli adempimenti necessari a rendere operativo tale servizio.
5.2 Gli oneri di dispacciamento previsti dalla normativa vigente pro tempore sono a carico del Cliente.
5.3 Si dà atto che il Fornitore non è utente del trasporto e del dispacciamento per i punti di prelievo oggetto della fornitura e che lo stesso Fornitore ha pertanto stipulato con un utente del trasporto e dispacciamento apposito contratto. Nell’ipotesi di risoluzione del contratto fra l’utente del trasporto e dispacciamento e il Fornitore per inadempimento del Fornitore, il Fornitore ne dà comunicazione, con riferimento a ciascun punto di prelievo oggetto del contratto, al SII secondo le modalità di cui al Titolo II dell’Allegato B alla deliberazione 487/2015/R/eel. Al verificarsi di tale condizione il presente contratto di Xxxxxxxxx dovrà intendersi risolto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c.. In tale ipotesi ne conseguirà che: (a) il contratto di fornitura continuerà a essere eseguito in coerenza coi termini previsti dall’Allegato B alla deliberazione 487/2015/R/eel, che saranno successivamente comunicati; (b) la fornitura verrà comunque garantita da parte dell’esercente la maggior tutela ovvero dall’esercente la salvaguardia o dall’esercente le tutele graduali.
Art. 6 - Gestione del servizio di connessione - Energia Elettrica
6.1 Con la sottoscrizione della Richiesta di Xxxxxxxxx, il Cliente conferisce altresì al Fornitore mandato con rappresentanza ex art. 1704 c.c. per la sottoscrizione del Contratto di connessione allegato allo stesso contratto di trasporto di cui all’articolo 5 e autorizza altresì lo stesso, ai sensi dell’art. 1717 c.c., ad avvalersi di altre società.
6.2 Il Cliente conferisce al Fornitore, ai sensi dell’art. 1717 c.c., mandato senza rappresentanza, autorizzando lo stesso ad avvalersi di altre società, affinché provveda a svolgere le pratiche e le attività relative alla esecuzione del Contratto di Connessione (a mero titolo esemplificativo, modifica caratteristiche tecniche del punto di prelievo, aumento/variazione di potenza, spostamento gruppo misura, ecc.).
6.3 Il Cliente è tenuto a versare al Fornitore gli importi necessari per l’adempimento delle obbligazioni di cui ai punti precedenti. A tal fine, il Cliente riconoscerà al Fornitore il pagamento degli importi di competenza del Distributore previsti per le singole prestazioni del TIC (allegato C Delibera ARERA ARG/elt 199/11 e ss.mm.ii.), ivi compresa la componente CTS, ai sensi della Delibera dell’Autorità 247/04 e ss.mm.ii., nel caso in cui venga addebitata al Fornitore dal Distributore.
6.4 Il Fornitore si riserva inoltre, per ciascuna richiesta inoltrata al Distributore competente, la facoltà di addebitare al Cliente un corrispettivo di importo pari al contributo in quota fissa e/o variabile previsto dalla normativa di volta in volta vigente.
6.5 Rientrano tra le prestazioni di cui sopra, ad esempio, la voltura, il subentro, la disattivazione della fornitura a seguito di richiesta del Cliente, etc. L’accettazione della Richiesta di Fornitura da parte del Fornitore comporta per quest’ultimo anche l’accettazione dei predetti mandati senza rappresentanza e con rappresentanza.
6.6 I mandati conferiti dal Cliente al Fornitore sono a titolo gratuito, esclusivi ed irrevocabili, si intenderanno cessati alla data di risoluzione o estinzione del Contratto di fornitura, per qualsivoglia causa.
6.7 Il Cliente resta titolare di ogni rapporto giuridico con il Distributore e/o del gestore della rete competente inerente la connessione alla rete dei propri siti e impianti.
6.8 Il Cliente esonera il Fornitore da ogni responsabilità riguardante il servizio di connessione.
Art. 7 - Conclusione dei contratti con il Distributore - Gas
7.1 Per le offerte di gas naturale il Fornitore chiede al Distributore, con riferimento al Punto di fornitura, l’accesso al servizio di distribuzione secondo quanto previsto dalla regolazione vigente.
7.2 Il Cliente si impegna a prestare tutta la necessaria collaborazione a fornire e sottoscrivere tutti i documenti utili e necessari agli scopi di cui sopra.
7.3 Il Cliente, ove applicabile, si impegna a sostenere tutti, nessuno escluso, gli oneri e costi derivanti dalla stipula ed esecuzione del contratto per il servizio di allacciamento e a tenere indenne il Fornitore in relazione a qualsiasi onere e costo derivante dall’esecuzione dei mandati conferiti con il presente Contratto.
Art. 8 – Garanzie
8.1 All'atto della stipula del Contratto ed a garanzia delle obbligazioni derivanti dallo stesso, il Cliente sarà tenuto, a richiesta del Fornitore, al versamento di un deposito cauzionale o alla prestazione di una equivalente garanzia. Sono considerate forme di garanzia equivalenti al deposito cauzionale altri strumenti che assicurino il Fornitore circa l'esatto adempimento da parte del Cliente. Ove non venga prestata la garanzia equivalente, il deposito cauzionale potrà essere addebitato con la prima fattura.
8.2 L'ammontare del deposito cauzionale o della garanzia equivalente è determinato nella misura prevista dalla Delibera 229/01 e dal TIVG ed è indicato nella richiesta di fornitura. L'ammontare del deposito cauzionale è soggetto alle variazioni disposte dall’ARERA o dalla diversa autorità competente, che saranno vincolanti per il Cliente anche successivamente alla sottoscrizione del Contratto. Il Fornitore potrà quindi richiedere al Cliente, durante l'esecuzione del Contratto, il versamento delle integrazioni necessarie per adeguare l'ammontare del deposito cauzionale alle variazioni nel frattempo intervenute, mediante addebito del relativo importo nella prima bolletta utile.
8.3 Al Cliente non potrà essere sospesa la fornitura per un debito il cui valore sia inferiore o pari a quello del deposito cauzionale versato. In caso di presenza di deposito cauzionale il Fornitore potrà trattenere la somma versata e fatturare nuovamente l'ammontare corrispondente al deposito cauzionale nella bolletta successiva.
8.4 Il deposito cauzionale o la quota residua saranno restituiti al Cliente entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione degli effetti del Contratto, maggiorati degli interessi legali, senza la necessità per il Cliente di esibire alcun documento attestante l'avvenuto versamento, previa verifica da parte del Fornitore dell'avvenuto pagamento di tutti i corrispettivi dovuti in base al Contratto.
Art. 9 - Condizioni tecnico economiche della fornitura gas e oneri a carico del Cliente
9.1 Le Condizioni Economiche per la fornitura di gas sono indicate nel documento "Condizioni Tecnico Economiche” (CTE-GAS) allegato alla Richiesta di Fornitura di Gas, fermo restando il diritto del Fornitore, per giustificato motivo, di modificare unilateralmente i corrispettivi previsti nel rispetto di quanto indicato nell'Art. 22.
9.2 Il corrispettivo per la fornitura sarà maggiorato con le accise e l'IVA e gli altri oneri fiscali disposti per legge, i cui valori saranno indicati in bolletta.
9.3 Ai fini dell'applicazione della vigente normativa sulle imposte sul gas immesso in consumo, il Fornitore assoggetterà il
gas prelevato dal Cliente alla aliquota corrispondente all'uso dichiarato, in base ai documenti previsti dalle norme in materia; per la corretta applicazione di dette disposizioni il Cliente si obbliga a fornire al Fornitore nei tempi prescritti tutti i necessari elementi per la determinazione e la liquidazione delle imposte, assumendosi la responsabilità dell'esattezza dei medesimi e dei relativi aggiornamenti.
9.4 Contestualmente ai consumi potranno essere inseriti direttamente in bolletta altri importi accessori come corrispettivi di servizi forniti dal Fornitore o dal Distributore, su autorizzazione del Cliente o per disposizione di legge, quali a titolo esemplificativo: diritti fissi per apertura o riapertura del Misuratore; deposito cauzionale; imposta di bollo gravante sui contratti e/o sulle dichiarazioni sostitutive di atto notorio; arrotondamenti; interessi moratori; spese postali per solleciti di pagamento; contributo di disattivazione e/o riattivazione della fornitura in caso di sospensione del servizio per morosità. Inoltre, potranno essere inseriti direttamente in bolletta, su specifica autorizzazione del Cliente, i corrispettivi per eventuali ulteriori servizi aggiuntivi richiesti al Fornitore tramite apposita modulistica quali volture, subentri e pratiche amministrative.
9.5 Le spese di contratto e i relativi bolli sono a carico del Cliente nella misura indicata nella Richiesta di Fornitura e potranno essere addebitati in bolletta. Sono, altresì, a carico del Cliente i costi relativi all'accertamento della sicurezza dell’impianto di utenza, che saranno addebitati in bolletta nella misura e secondo le modalità previste dalla delibera ARERA 40/2004 e successive modificazioni e integrazioni.
9.6 Qualora il cliente sia allacciato alla rete di Distribuzione, saranno a carico del Cliente i conseguenti oneri di distribuzione, con i corrispettivi stabiliti e aggiornati periodicamente dall’ARERA. Ai sensi della Delibera ARERA ARG/gas 120/08 e ss.mm.ii. il Fornitore si riserva la facoltà di addebitare al Cliente eventuali oneri applicati dal Distributore locale, derivanti anche dalle attività di gestione del gruppo di misura, e per prestazioni accessorie e opzionali di cui al Codice di Rete (CRDG).
9.7 In presenza di servizi aggiuntivi, quali ad esempio la realizzazione o installazione di impianti e/o caldaie, il Fornitore si riserva la facoltà, in caso di scioglimento del rapporto contrattuale anticipato, di addebitare nell’ultima fattura l’importo pari alle mensilità non ancora incassate.
9.8 Il Prezzo del gas naturale, fisso o soggetto alla indicizzazione prevista nelle CTE-GAS, sarà adeguato mensilmente al valore del Potere Calorifico Superiore (PCS) mensile espresso in kJ/Smc ovvero in MJ/Smc, sulla base dei dati comunicati dal Trasportatore. I valori di PCS saranno indicati in fattura. Qualora l’impianto del Cliente sia dotato di correttore volumetrico, i volumi addebitati saranno quelli corretti da tale strumento.
9.9 I prezzi contrattuali specificati nelle CTE-GAS che prevedono una determinata durata temporale (in relazione alla componente materia prima) rimarranno validi sino alla data specificata nelle CTE-GAS. In caso di eventuale variazione dei prezzi e/o di altre condizioni economiche e del relativo periodo di validità, si applicano le disposizioni di cui all’Art. 22. Art.10 - Condizioni tecnico economiche della fornitura di energia elettrica e oneri a carico del Cliente
10.1 All’energia prelevata dal Cliente e alle perdite di rete come definite dall’ARERA, verranno applicati i prezzi così come determinati e specificati nelle “Condizioni Tecnico Economiche” (CTE-EE). I prezzi contrattuali specificati nelle CTE-EE che prevedono una determinata durata temporale (in relazione alla componente materia prima) rimarranno validi sino alla conclusione del mese in cui scade il termine di validità del prezzo sottoscritto o sino ad altra specifica data indicata dalla medesima società nelle stesse CTE-EE. In caso di eventuale variazione dei prezzi e/o di altre condizioni economiche e del relativo periodo di validità, rispetto a quanto indicato nelle CTE-EE, il Fornitore, tre mesi prima di tale termine di variazione, comunicherà per iscritto al Cliente le suddette variazioni. Il Cliente potrà esercitare il recesso senza oneri a suo carico con le modalità ed i termini indicati nella sopraccitata comunicazione. Nel caso di prezzi indicizzati, gli stessi varieranno in base all’indice concordato, con la cadenza e le modalità specificate nelle CTE-EE. In questo caso il Cliente finale è informato della variazione nella prima fattura in cui le variazioni sono applicate.
10.2 Nel caso di corrispettivi di riferimento determinati dall’ARERA, i corrispettivi varieranno con la cadenza e la modalità determinati da quest’ultima.
10.3 Sono a carico del Cliente gli oneri di trasporto, gli oneri di sistema stabiliti dalle Delibere ARERA in vigore, quali ad esempio, le componenti ASOS, ARIM. Qualora dai dati trasmessi dal Distributore sia attribuibile al Cliente un prelievo di energia reattiva, saranno a carico del Cliente gli eventuali oneri derivanti.
10.4 Sono altresì a carico del Cliente gli oneri di dispacciamento di cui alla Delibera ARERA 111/06, ad esclusione di quelli previsti per lo sbilanciamento, ove non diversamente specificato nelle CTE-EE, nonché gli altri oneri che dovessero essere posti a carico dell’utente del dispacciamento dalle autorità competenti. Tali oneri sono applicati all’energia e alle perdite di rete. Il Cliente riconosce al fornitore il corrispettivo per l’aggregazione delle misure previsto dalla Delibera ARERA 107/09 (TIS).
10.5 Inoltre il Fornitore si riserva di addebitare al Cliente un eventuale corrispettivo inerente il Conguaglio Compensativo di importo pari a quanto previsto dall’Art. 21 della Delibera ARERA 278/07 e ss.mm.ii., limitatamente ai casi previsti per la sua applicazione dall’art. 20 della Delibera stessa.
10.6 Il Fornitore ha diritto di rivalsa sul Cliente relativamente ad eventuali oneri per adeguamenti automatici della potenza disponibile che siano stati addebitati dal Distributore ai sensi della normativa vigente.
10.7 Contestualmente ai consumi potranno essere inseriti direttamente in bolletta altri importi accessori come corrispettivi di servizi forniti dal Fornitore o dal Distributore, su autorizzazione del Cliente o per disposizione di legge, quali a titolo esemplificativo: diritti fissi per apertura o riapertura del Misuratore; deposito cauzionale; imposta di bollo gravante sui contratti e/o sulle dichiarazioni sostitutive di atto notorio; arrotondamenti; interessi moratori; spese postali per solleciti di pagamento; contributo di disattivazione e/o riattivazione della fornitura in caso di sospensione del servizio per morosità. Inoltre, potranno essere inseriti direttamente in bolletta, su specifica autorizzazione del Cliente, i corrispettivi per eventuali ulteriori servizi aggiuntivi richiesti al Fornitore tramite apposita modulistica quali volture, subentri e pratiche amministrative.
10.8 I Prezzi di fornitura si intendono comprensivi degli eventuali benefici derivanti dalle assegnazioni di diritti CIP6 e import, nonché degli eventuali altri diritti che le Autorità competenti dovessero assegnare ai clienti finali. Inoltre i prezzi includono gli oneri derivanti dall’applicazione della normativa in materia di emissioni di Emission Trading (Direttiva 2003/87/CE), e gli oneri derivanti dall’obbligo di immissione in rete di energia rinnovabile (Certificati Verdi).
10.9 Il Cliente è tenuto a versare al Fornitore gli importi necessari per l’adempimento delle obbligazioni che, a tal fine, il Fornitore ha contratto in esecuzione dei mandati per il servizio di connessione di cui all’articolo 6 delle presenti Condizioni Generali di Fornitura.
10.10 Resta in ogni caso inteso che saranno addebitati al Cliente tutti gli oneri, anche fiscali, per assicurazioni, corrispettivi, maggiorazioni, componenti tariffarie, penali, stabiliti dal Contratto, dalla legge o dalle autorità, purché espressamente posti a carico del medesimo.
Art. 11 - Lettura del Gruppo di misura gas
11.1 Il Distributore è responsabile dell'attività di misura dei consumi, comprensiva del servizio di rilevazione delle letture presso il PDR. La rilevazione delle letture del Misuratore avviene tramite personale incaricato dal Distributore o tramite apparecchiature telegestite.
11.2 I tentativi di lettura diretta del Misuratore avvengono da parte del Distributore secondo quanto previsto dal TIVG; in particolar modo il Distributore è tenuto a rispettare la periodicità di seguito indicata, fatte salve diverse previsioni di legge eventualmente intervenute: (a) per i punti di riconsegna con consumo annuo fino a 500 Smc/anno: 1 tentativo di raccolta l’anno; (b) per i punti di riconsegna con consumo annuo superiore a 500 Smc/anno e fino a 1.500 Smc/anno: 2 tentativi di raccolta l’anno; (c) per i punti di riconsegna con consumo annuo superiore a 1.500 Smc/anno e fino 5.000 Smc/anno: 3 tentativi di raccolta l’anno; (d) per i punti di riconsegna con consumo annuo superiore a 5.000 Smc/anno: un tentativo mensile.
11.3 I dati di misura rilevati dal Distributore e comunicati al Fornitore secondo le modalità e le tempistiche previste dall'ARERA sono utilizzati ai fini della fatturazione dei consumi da parte del Cliente.
11.4 In caso di mancata raccolta della misura secondo la periodicità suddetta, per i clienti titolari di un PDR dotato di Misuratore accessibile, il Fornitore ribalterà al Cliente nella prima bolletta utile l’indennizzo automatico qualora ricevuto dal Distributore ai sensi di quanto prevede il TIF.
11.5 Il Cliente può effettuare direttamente la lettura del Misuratore comunicando il dato al Fornitore tramite uno dei diversi canali messi a disposizione dal Fornitore e come riportato nella fattura. Il Fornitore trasmette al Distributore i dati di consumo rilevati dal Cliente mediante autolettura per le procedure di validazione previste dal TIVG. L'autolettura è valida ai fini della fatturazione, salvo il caso di non verosimiglianza statistica del dato comunicato dal Cliente rispetto ai consumi storici del Cliente stesso. L'autolettura è valida ai fini della fatturazione a conguaglio, salvo eventuale successiva rettifica a seguito di raccolta di misura effettiva.
11.6 Il Fornitore ha comunque la facoltà di fare eseguire al Distributore, quando lo ritenga opportuno, letture supplementari o di controllo a sua discrezione.
Art. 12 - Misurazioni dell’energia elettrica
12.1 Il Distributore è responsabile dell'attività di misura dei consumi, comprensiva del servizio di rilevazione delle letture presso il POD. La rilevazione delle letture del Misuratore avviene tramite personale incaricato dal Distributore o tramite apparecchiature telegestite.
12.2 Le modalità di esecuzione del servizio di misura da parte del Distributore sono regolate dall’ARERA.
12.3 Le Parti convengono che, in caso di anomalie di misura, sarà richiesta al Distributore la verifica del misuratore. Tale richiesta avverrà in conformità con quanto previsto dal contratto di trasporto. Qualora la richiesta pervenga da una sola delle parti, l’altra parte faciliterà le relative attività e operazioni. Gli eventuali oneri derivanti da tale iniziativa saranno a carico del richiedente, qualora gli errori di misura dovessero risultare compresi entro i limiti di precisione previsti per il misuratore.
12.4 Il Cliente si impegna a comunicare al Fornitore eventuali interventi effettuati dal Distributore sui misuratori, entro 10 (dieci) giorni lavorativi. In caso contrario, eventuali oneri derivanti dalla mancata comunicazione tempestiva saranno addebitati al Cliente medesimo.
12.5 Il Fornitore s’impegna a ribaltare sul Cliente gli eventuali indennizzi automatici ricevuti dal Distributore ai sensi del TIME.
Art. 13 - Modalità di calcolo dei consumi
13.1 I consumi di gas del Cliente saranno calcolati sulla base dei dati di misura rilevati dal Distributore o comunicati dal Cliente mediante autolettura. Fra una lettura o autolettura e quella successiva, la fatturazione può avvenire sulla base dei consumi presunti, stimati dal Fornitore sulla base dei consumi storici del Cliente.
13.2 Per i Clienti nuovi, la prima fatturazione stimata o in acconto si effettua sulla base dei consumi che il Fornitore ritiene possano essere attribuiti al Cliente in relazione a quanto dichiarato dal Cliente al momento della richiesta di allacciamento alla rete di distribuzione, di subentro o di voltura in ordine alla destinazione d'uso del gas, al numero ed al tipo di apparecchia- ture alimentate a gas di cui dispone il Cliente secondo quanto prevede la Delibera ARERA 200/1999.
13.3 L'attribuzione dei consumi avviene su base giornaliera considerando convenzionalmente costante il consumo nel periodo (pro die) o attraverso calcoli che prevedano l’influenza dei gradi giorno (curve termiche).
Art. 14 - Fatture e Pagamenti
14.1 Il Cliente è tenuto al pagamento delle bollette entro il termine indicato nelle bollette medesime, che in ogni caso non può essere inferiore a 20 (venti) giorni dalla data di emissione di ciascuna bolletta così come prevede la Delibera ARERA 200/1999. Il pagamento potrà essere effettuato con le modalità indicate in bolletta, di cui almeno una sarà gratuita.
14.2 Il pagamento non potrà essere sospeso, differito o ridotto per alcun motivo, neanche in caso di contestazione della bolletta, né potrà essere compensato con eventuali crediti che il Cliente abbia nei confronti del Fornitore, salvo espresso accordo scritto tra le Parti.
14.3 Il Fornitore procederà alla fatturazione dei consumi secondo quanto stabilito ai sensi del TIF e in particolar modo la
periodicità di fatturazione gas è di seguito specificata: (a) almeno quadrimestrale, per i Clienti con consumi fino a 500 Smc/anno; (b) almeno trimestrale, per i Clienti con consumi superiori a 500 Smc/anno e fino a 5.000 Smc/anno; (c) almeno mensile, per i Clienti con consumi superiori a 5.000 Smc/anno, ad esclusione dei mesi in cui i consumi storici sono inferiori del 90% ai consumi medi mensili.
14.4 In presenza di Misuratore accessibile e di disponibilità dei dati di lettura: (a) per i PDR con consumi fino a 500 Smc/anno, verrà emessa almeno una bolletta di conguaglio ogni anno; (b) per i PDR con consumi superiori a 500 Smc/anno e fino a
5.000 Smc/anno, verrà emessa una bolletta di conguaglio ogni sei mesi; (c) per i PDR con consumi superiori a 5.000 Smc/anno verranno emesse esclusivamente bollette calcolate in base ai consumi effettivi.
14.5 La periodicità di fatturazione dell’elettricità è di seguito specificata: (a) almeno mensile per i Clienti non domestici connessi in bassa tensione e con potenza disponibile superiore a 16,5 kW; (b) almeno bimestrale per i clienti non domestici connessi in bassa tensione e con potenza disponibile inferiore o uguale a 16,5 kW e per i clienti domestici.
14.6 La fattura di periodo è emessa entro 45 giorni solari dalla data dell’ultimo giorno di consumo addebitato nella medesima. In caso di emissione della fattura di periodo oltre tale termine, il Fornitore riconosce, in occasione della prima fattura utile, un indennizzo automatico al Cliente finale. Il valore del predetto indennizzo è pari a: (a) 6 euro nel caso in cui la fattura di periodo sia emessa con un ritardo fino a 10 (dieci) giorni solari successivi al termine massimo di emissione di cui sopra; (b) l’importo di cui alla precedente lettera (a) maggiorato di 2 euro ogni 5 (cinque) giorni solari ulteriori di ritardo, fino ad un massimo di 20 euro, per ritardi fino a 45 (quarantacinque) giorni solari dal termine massimo di emissione di cui sopra. Tale importo è, altresì modificato in ragione di un ritardo ulteriore ed è pari a: (a) 40 euro se l’emissione della Fattura di periodo avviene in un tempo compreso tra 46 (quarantasei) e 90 (novanta) giorni solari dal termine massimo di emissione di cui sopra; (b) 60 euro se l’emissione della Fattura di periodo avviene in un tempo superiore a 90 (novanta) giorni solari dal termine massimo di emissione di cui sopra.
14.7 In caso di Cliente finale del settore elettrico trattato per fasce, egli ha diritto a un indennizzo automatico a carico del Distributore per il tramite del Fornitore pari a 10 euro qualora il Distributore metta a disposizione per 2 (due) mesi consecutivi esclusivamente dati di misura stimati.
14.8 Tutte le fatture sono da intendersi emesse in acconto e salvo conguaglio, errori od omissioni. Le fatture saranno inviate dal Fornitore a mezzo posta o email agli indirizzi forniti dal Cliente in sede di Contratto e/o con altri strumenti innovativi. Le fatture saranno disponibili inoltre all’interno dell’area riservata del sito internet del Fornitore.
14.9 Le Parti convengono che, ai fini della regolazione delle partite economiche relative al Contratto, saranno utilizzati i dati quantitativi comunicati dal Distributore o dal Gestore della rete di traporto competente. Qualora tali dati non fossero disponibili in tempi utili alla fatturazione o comunque non fossero utilizzabili per errori o per incompletezza, ai fini della fatturazione saranno utilizzati, salvo conguaglio, i dati stimati sulla base del consumo previsionale secondo i consumi storici e/o le indicazioni del Cliente.
14.10 Le fatture si intenderanno in ogni caso accettate dal Cliente, con espressa rinuncia ad ogni eventuale contestazione, decorsi 3 (tre) mesi dalla data di emissione della singola fattura.
14.11 La fattura di chiusura è recapitata al Cliente entro 6 (sei) settimane decorrenti dal giorno di cessazione della fornitura. A tal fine essa è emessa entro il secondo giorno solare precedente lo scadere di tale periodo. In caso di fatture in formato cartaceo, il termine per l’emissione è pari all’ottavo giorno solare precedente il termine di 6 (sei) settimane per il recapito.
14.12 In caso di mancato rispetto da parte del Fornitore della tempistica di emissione di cui al comma precedente, il Fornitore riconosce, nella medesima fattura di chiusura, un indennizzo automatico pari a: (a) 4 euro, nel caso in cui la fattura sia emessa con un ritardo fino a 10 (dieci) giorni solari successivi al termine massimo di emissione; (b) l’importo di cui alla precedente lettera (a) maggiorato di 2 euro ogni 10 (dieci) giorni solari di ulteriore ritardo, fino a un massimo di 22 euro per ritardi fino a 90 (novanta) giorni solari successivi al termine massimo di emissione.
14.13 Nei casi in cui il Distributore metta a disposizione al Fornitore i dati di misura funzionali alla cessazione della fornitura, ad esclusione del cambio Fornitore diverso da switching, decorso un tempo superiore a 30 (trenta) giorni dalla cessazione della fornitura, il Cliente finale ha diritto ad un indennizzo automatico a carico del Distributore per il tramite del Fornitore di ammontare pari a 35 euro.
Art. 15 - Ritardato pagamento
15.1 Qualora il Cliente non rispetti il termine di pagamento delle bollette, il Fornitore potrà richiedere al Cliente medesimo, oltre al corrispettivo dovuto e alle spese postali relative ai solleciti di pagamento, gli interessi di mora calcolati su base annua e pari al tasso ufficiale di riferimento, così come definito ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 24 Giugno 1998, n. 213 (di seguito tasso ufficiale di riferimento) aumentato di 3,5 punti percentuali. Il Cliente buon pagatore - cioè il cliente finale che ha pagato nei termini di scadenza le bollette relative all'ultimo biennio - è tenuto al pagamento del solo interesse legale per i primi dieci giorni di ritardo.
15.2 In caso di omesso, parziale o ritardato pagamento delle fatture, ferma restando l’applicazione degli interessi di cui sopra e delle maggiori spese, il Fornitore avrà facoltà di risolvere il Contratto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 c.c.. In caso di morosità, e nell’ipotesi in cui le garanzie rilasciate al Fornitore ai sensi dell’Art. 21, siano inferiori o uguali all’importo del debito maturato dal Cliente, il Fornitore avrà facoltà di porre in essere le procedure previste dall’ARERA ai fini della sospensione della fornitura.
15.3 In caso di mancato pagamento anche solo di una fattura nei termini previsti, il Fornitore si riserva il diritto di attivare le procedure previste in caso di morosità, previo invio al Cliente, a mezzo raccomandata AR, oppure a mezzo PEC, di apposita lettera di costituzione in mora. Qualora il Cliente non provveda a saldare il proprio debito entro i termini indicati nella stessa lettera di costituzione in mora e fermo restando il diritto del Fornitore di risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c., lo stesso potrà procedere, trascorsi 3 (tre) giorni lavorativi, ad inoltrare al Distributore la richiesta di sospensione dell’erogazione di energia elettrica o del gas per uno o più Punti di Prelievo nella titolarità del Cliente, addebitando al medesimo la spesa relativa alla sospensione (e alla eventuale riattivazione) della fornitura secondo quanto previsto dal XXXXX e/o dal TIMG.
15.4 Il termine per provvedere al pagamento, indicato nella costituzione in mora stessa, non può essere inferiore a: (a) per le forniture di gas naturale 40 (quaranta) giorni solari dalla data di notifica della costituzione in mora; decorso tale termine, in caso di mancato pagamento il Fornitore potrà inviare al Distributore la richiesta di sospensione della fornitura, in ogni caso, ai sensi dell’art. 4.2. lett. a) del TIMG, il Fornitore non potrà inoltrare al Distributore una richiesta di chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità, prima che siano trascorsi 3 (tre) giorni lavorativi dal termine ultimo di pagamento comunicato; i costi relativi alla sospensione e all’eventuale riattivazione della fornitura saranno addebitati al Cliente secondo quanto previsto dall’art. 19.1 del TIMG; (b) per le forniture di energia elettrica in BT (Bassa Tensione) 25 (venticinque) giorni solari dalla data di notifica della costituzione in mora; decorso tale termine, in caso di mancato pagamento, il Fornitore potrà inviare al Distributore la richiesta di sospensione della fornitura e, qualora sussistano le condizioni tecniche del misuratore, l’intervento di sospensione della fornitura sarà anticipato da un periodo di 15 (quindici) giorni in cui la potenza sarà ridotta ad un livello pari al 15% della potenza disponibile; in ogni caso, ai sensi dell’art. 3.3. lett.
a) del TIMOE, il Fornitore non potrà inoltrare al Distributore una richiesta di sospensione della fornitura prima che siano trascorsi 3 (tre) giorni lavorativi dal termine ultimo di pagamento comunicato; i costi relativi alla sospensione e all’eventuale riattivazione della fornitura saranno addebitati al Cliente secondo quanto previsto dall’art. 16.1 del TIMOE; (c) per le forniture di energia elettrica in MT (Media Tensione) 40 (quaranta) giorni solari dalla data di notifica della costituzione in mora; decorso tale termine, in caso di mancato pagamento, il Fornitore potrà inviare al Distributore la richiesta di sospensione della fornitura e, qualora sussistano le condizioni tecniche del misuratore, l’intervento di sospensione della fornitura sarà anticipato da un periodo di 15 (quindici) giorni in cui la potenza sarà ridotta ad un livello pari al 15% della potenza disponibile; in ogni caso, ai sensi dell’art. 3.3. lett. a) del TIMOE, il Fornitore non potrà inoltrare all’impresa distributrice una richiesta di sospensione della fornitura prima che siano trascorsi 3 (tre) giorni lavorativi dal termine ultimo di pagamento comunicato; i costi relativi alla sospensione e all’eventuale riattivazione della fornitura saranno addebitati al Cliente secondo quanto previsto dall’art. 16.1 del TIMOE.
15.5 Qualora la costituzione in mora sia relativa ad importi non pagati per consumi risalenti a più di due anni per i quali il cliente finale non ha eccepito la prescrizione, pur sussistendone i presupposti, il fornitore comunicherà che tali importi possono non essere pagati in applicazione della Legge di bilancio 2018 (Legge n. 205/17) come modificata dalla Legge di bilancio 2020 (Legge n. 160/2019), invitando il cliente stesso a comunicare tempestivamente la Sua volontà di eccepire la prescrizione, anche mediante compilazione di eventuale specifico modulo.
15.6 Qualora a seguito del sollecito del Fornitore il Cliente provveda al pagamento delle somme dovute, il Cliente medesimo potrà darne comunicazione al Fornitore a mezzo fax o posta elettronica.
15.7 Nel caso di mancato rispetto della regolazione in materia di costituzione in mora e sospensione della fornitura ai sensi del TIMOE e del TIMG, il Cliente ha diritto ad indennizzi automatici per un importo pari a: (a) Euro 30 (trenta) nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata effettuata una riduzione di potenza nonostante il mancato invio della comunicazione di costituzione in mora; (b) Euro 20 (venti) nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata effettuata una riduzione di potenza nonostante alternativamente il mancato rispetto del termine ultimo entro cui il Cliente è tenuto a provvedere al pagamento o il mancato rispetto del termine minimo tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta all’impresa distributrice per la sospensione della fornitura. Nei casi suddetti, al cliente finale non può essere richiesto il pagamento di alcun ulteriore corrispettivo relativo alla sospensione o alla riattivazione della fornitura.
15.8 Il Fornitore, a seguito dello switching del Cliente a favore di un diverso fornitore, potrà avanzare richiesta di indennizzo CMOR, sempre che ne sussistano i presupposti ai sensi dell’allegato A alla deliberazione ARERA 593/2017/R/com e ss.mm.ii.
15.9 Qualora, data la natura del Cliente, debba applicarsi la disciplina dettata dall’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni e integrazioni, il Fornitore si impegna ad adempiere agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dalla fornitura di energia elettrica e ad inserire una clausola analoga negli eventuali subcontratti da concludersi con le imprese della filiera (a titolo meramente esemplificativo: (a) comunicare al Cliente i dati del conto corrente bancario dedicato, anche in via non esclusiva, nonché i dati delle persone delegate ad operare sugli stessi; (b) richiedere al Cliente il codice identificativo gara – CIG e il codice unico di progetto – CUP, ai sensi dell’articolo 3, comma 5, L. 136/2010;
iii) procedere all’incasso dei pagamenti delle fatture mediante gli strumenti previsti dalla L. 136/2010.
Art. 16 - Sospensione della fornitura
16.1 Il Fornitore potrà sospendere la fornitura, anche senza preavviso, nei seguenti casi: (a) accertata appropriazione fraudolenta del gas; (b) manomissione e rottura dei sigilli dei Gruppi di misura; (c) utilizzo degli impianti in modo non conforme al contratto.
16.2 In tali casi, Il Fornitore determinerà il consumo del gas mediante propri accertamenti tecnici, anche sulla base di elementi presuntivi, basati sull'uso del gas, sulle caratteristiche degli impianti e sui consumi storici, laddove siano rilevanti, e su ogni altro elemento utile.
16.3 Il Cliente è tenuto al pagamento del consumo effettuato abusivamente e risponde di tutti gli eventuali danni arrecati al Fornitore, al Distributore o a terzi.
Art. 17 - Interruzione della fornitura
17.1 Nel caso di fornitura per usi diversi da quello domestico, Il Fornitore ha facoltà di interrompere la fornitura, in qualsiasi momento, preavvertendo ove possibile il Cliente con ogni mezzo idoneo, qualora si verifichino condizioni eccezionali di erogazione o di servizio.
17.2 In presenza di una fuga pericolosa, il Distributore, a sua insindacabile libera discrezione, ha la facoltà di interrompere
l'erogazione di gas a qualunque uso destinata.
17.3 Il Fornitore non assume responsabilità alcuna per eventuali interruzioni, diminuzioni di fornitura dovute a causa di forza maggiore, eventi fortuiti, incidenti, scioperi e manutenzioni. Di questi ultimi Il Fornitore provvede a informare il Cliente ove possibile con ogni mezzo idoneo.
17.4 In tali casi, il Cliente non avrà diritto a risarcimento di danni né ad abbuoni o indennizzi di qualsiasi genere o natura, né di chiedere la risoluzione del Contratto.
17.5 Il Fornitore non risponde di eventuali danni agli impianti interni che siano conseguenza della natura o qualità del gas erogato, salvo che per dolo o colpa grave.
Art. 18 - Gruppo di misura - Impianti interni
18.1 Il Gruppo di misura è di proprietà del Distributore, il quale ne stabilisce la collocazione nel luogo e nella posizione più idonei e di facile accesso al personale incaricato di effettuare verifiche, letture e manutenzioni. Il Gruppo di misura non può essere rimosso o spostato se non per disposizione del Distributore ed esclusivamente a mezzo di suoi incaricati. Il Distributore ha la facoltà di imporre il cambiamento di posto del Gruppo di misura a spese del Cliente, qualora detta apparecchiatura venga a trovarsi in luogo per qualsiasi ragione ritenuto pericoloso o non adatto.
18.2 Il Cliente è responsabile della conservazione e dell'integrità degli impianti e del Gruppo di misura ubicati nei luoghi ove è richiesta la fornitura del gas, con obbligo di preservarli da manomissioni o danneggiamenti. È fatto divieto al Cliente di spostare o manomettere le apparecchiature stesse. In caso di danneggiamento del Gruppo di misura o di violazione degli obblighi di manutenzione e conservazione previsti dal presente articolo, il Cliente sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni conseguenti e dovrà sopportare, a seconda dei casi, le spese relative alla disattivazione, sostituzione e installazione del Gruppo di misura, nonché ogni altro onere necessario al ripristino delle normali condizioni di esercizio della fornitura del gas.
18.3 In qualsiasi momento il Distributore, anche su richiesta del Fornitore, ha diritto di fare ispezionare dai suoi incaricati gli impianti e gli apparecchi destinati alla distribuzione posti all'interno della proprietà privata del Cliente. A tal fine, i soggetti incaricati dal Distributore, muniti di tessera di riconoscimento, hanno diritto di accedere nella proprietà privata del Cliente, eventualmente accompagnati da un pubblico ufficiale, per le verifiche periodiche di consumo ovvero per accertare alterazioni o guasti nelle condutture e nei gruppi di misura o, comunque, per assicurarsi della regolarità dell'impianto e del servizio.
18.4 Qualunque lavoro, verifica, manutenzione o riparazione sul Gruppo di misura sarà eseguito esclusivamente per disposizione e a spese del Distributore. Il Cliente non potrà effettuare direttamente alcun intervento e, in caso di violazione del divieto, sarà tenuto al risarcimento dei danni conseguenti, fermo restando ogni altro diritto a favore del Fornitore. Nel caso in cui il Distributore debba intervenire sul Gruppo di misura o sugli impianti su richiesta del Cliente o per ragioni imputabili allo stesso, il Cliente sarà tenuto a rimborsare le spese sostenute dal Fornitore o dal Distributore, fatto salvo ogni altro diritto di quest'ultimo in relazione alla causa dell'intervento.
18.5 Le tubazioni dell'impianto interno poste tra il Gruppo di misura e gli apparecchi di utilizzazione sono di proprietà del Cliente. L'impianto all’interno della proprietà privata, dopo il gruppo di misura, e la relativa manutenzione, devono essere conformi alle norme di legge e di sicurezza vigenti e sono eseguiti a cura e spese del Cliente, il quale ne è esclusivo responsabile. Il Cliente si impegna ad adeguare tale impianto in caso di necessità o a causa di nuove norme, consegnando entro i termini previsti dalla normativa il certificato di idoneità tecnica al Distributore.
18.6 Il Fornitore è esente da responsabilità per incidenti e danni di qualsiasi natura, che avvengano per effetto dell'uso a valle del Punto di Riconsegna. Nessun abbuono ai consumi sarà ammesso per eventuali dispersioni o perdite degli impianti a valle del gruppo di misura, da qualunque causa siano prodotte, né il Fornitore potrà essere chiamato a rispondere dei danni derivanti da guasti o irregolare funzionamento dell'impianto interno, salvo che tali disfunzioni siano dovute a cause imputabili al Fornitore stesso.
Art. 19 - Verifica del Gruppo di misura su richiesta del Cliente
19.1 Il Cliente può richiedere la verifica del corretto funzionamento del Misuratore, facendone richiesta scritta al Fornitore. La verifica viene effettuata dal Distributore in conformità alle regole previste dalla normativa applicabile.
19.2 Se le verifiche confermano l'inconveniente lamentato dal Cliente, le spese di verifica e degli interventi conseguenti saranno a carico del Fornitore, il quale dovrà anche rimborsare, oltre all'eventuale acconto versato per la verifica, il corrispettivo riscosso in eccesso rispetto ai consumi effettivi. Il rimborso sarà eseguito nella fatturazione dei consumi successivi alla verifica, eventualmente tramite compensazione con i corrispettivi dovuti dal Cliente. Se la verifica evidenzia il corretto funzionamento del Misuratore, il Fornitore addebiterà al Cliente nella bolletta successiva tutte le spese della verifica sulla base dell'importo stabilito dal Distributore, tenendo conto dell'eventuale acconto già versato.
19.3 Se il Misuratore presenta un errore nella misurazione dei consumi eccedente i limiti di tolleranza previsti dalla normativa vigente, il Distributore procede alla ricostruzione dei consumi effettivi e alla determinazione del conguaglio, secondo la normativa vigente. La ricostruzione dei consumi effettivi effettuata dal Distributore sarà utilizzata anche dal Fornitore per eventuali conguagli.
Art. 20 - Integrazioni e modifiche del Contratto
20.1 Il Fornitore si riserva il diritto di modificare unilateralmente le Condizioni Contrattuali ed Economiche in caso di sopravvenute esigenze di servizio o modifiche normative e regolamentari dandone comunicazione scritta al Cliente con un preavviso pari almeno a 3 (tre) mesi rispetto al termine di decorrenza delle stesse. Fatta salva prova contraria, la suddetta comunicazione si presume ricevuta trascorsi 10 (dieci) giorni dall'invio effettuato da parte del Fornitore. In caso di dissenso, il Cliente potrà recedere dal Contratto senza oneri dandone comunicazione con un preavviso non superiore ad 1 (uno) mese mediante lettera raccomandata AR. Qualora il Cliente non abbia comunicato, con le modalità sopra indicate, la propria volontà di recedere, le proposte formulate dal Fornitore si intenderanno accettate e il Contratto stesso modificato di conseguenza a partire dalla data indicata nella comunicazione.
20.2 La comunicazione di modifica delle condizioni contrattuali può essere trasmessa al Cliente (a) all'interno dei documenti di fatturazione o congiuntamente ad essi qualora la variazione unilaterale si configuri come una riduzione dei corrispettivi originariamente previsti in Contratto; (b) non è dovuta in caso di variazione dei corrispettivi che derivano dall'applicazione di clausole contrattuali in materia di indicizzazione o di adeguamento automatico nel qual caso il Cliente è informato della variazione nella prima fattura in cui le variazioni sono applicate.
20.3 In caso di violazione di quanto previsto al precedente punto 20.2, il Fornitore sarà tenuto alla corresponsione, in favore del Cliente, di un indennizzo automatico di Euro 30,00 (trenta/00) secondo i tempi e le modalità previsti dall'Autorità nell'art. 14 dell'Allegato A della Delibera ARG/com 104/10.
Art.21 - Risoluzione del Contratto
21.1 In caso di inadempimento da parte del Cliente, il Fornitore avrà diritto di risolvere il presente Contratto, mediante comunicazione scritta, in ciascuna delle seguenti ipotesi, qualora l'inadempimento del Cliente perduri oltre il termine assegnato dal Fornitore: (a) mora del Cliente nel pagamento di una bolletta/fattura, decorso il termine indicato nel sollecito di pagamento, salvo che l'importo dovuto sia minore o uguale all'ammontare del deposito cauzionale o della garanzia equivalente; (b) impossibilità di eseguire la lettura periodica del Gruppo di misura o di ispezionare gli impianti per causa imputabile al Cliente, trascorso inutilmente il termine di 10 (dieci) giorni dall'invio dall'intimazione scritta al Cliente; (c) mancata reintegrazione del deposito cauzionale o di altra garanzia sostitutiva da parte del Cliente; (d) cambiamento dell'identità, denominazione o ragione sociale del Cliente se non comunicati entro 10 (dieci) giorni dal momento in cui si è verificato l'evento.
21.2 Il Contratto si considererà immediatamente risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., nei seguenti casi: (a) utilizzo degli impianti in modo non conforme a quanto previsto dal presente contratto, compreso l'impiego di gas per usi diversi da quello dichiarato; (b) manomissione e rottura dei sigilli del Misuratore; (c) appropriazione fraudolenta di gas o di energia elettrica; (d) morte ovvero dichiarazione di fallimento o sottoposizione del Cliente ad altra procedura concorsuale; (e) trasferimento del Cliente, fatto salvo il diritto del Fornitore di decidere se proseguire l'esecuzione della fornitura nel nuovo indirizzo del Cliente in caso di consenso del medesimo.
21.3 In caso di risoluzione del Contratto per una delle ipotesi sopra previste, il Cliente non avrà diritto ad alcun indennizzo o risarcimento nei confronti del Fornitore o dei suoi aventi causa.
21.4 In ogni ipotesi di risoluzione del contratto per colpa del Cliente o inadempimento dei suoi obblighi contrattuali, il Fornitore avrà diritto di esigere il pagamento di tutti gli importi dovuti per la fornitura in base al contratto, comprese le spese e gli interessi di mora, nonché il rimborso di tutti i costi sostenuti per la disattivazione e/o la chiusura definitiva del rapporto contrattuale, fatto salvo il diritto del Fornitore al risarcimento del maggior danno.
21.5 In ogni caso di risoluzione del contratto, il Cliente è tenuto a garantire al Distributore l'accesso al Misuratore situato nella sua proprietà privata o in altra area in cui egli ha diritto di accedere, per consentire di rilevare l'ultimo consumo e di provvedere alla chiusura effettiva del Misuratore. La risoluzione del contratto si perfeziona solamente ad avvenuta sigillatura del misuratore ad opera del Distributore. In caso di mancata sigillatura per qualsiasi ragione il Cliente è tenuto, anche se in assenza di consumi, al pagamento di quanto da lui dovuto in termini di corrispettivi vigenti.
Art. 22 - Modifiche contrattuali e variazioni unilaterali
22.1 Il Contratto si intenderà modificato di diritto, mediante l’inserimento automatico di clausole negoziali e regolamentazio- ni tecniche che le Autorità Competenti o il Legislatore vorranno definire; le stesse saranno recepite e applicate con la decorrenza prevista dalle leggi o dai provvedimenti che le hanno introdotte.
22.2 Il Fornitore avrà diritto di apportare unilateralmente eventuali modifiche alle condizioni economiche, normative o tecniche del Contratto, per giustificati motivi (a titolo esemplificativo: mutamento delle condizioni di mercato o della vendita ai Clienti finali o modifiche normative incompatibili con il Contratto), in virtù di quanto previsto dall’articolo 13 della Delibera ARERA 8 luglio 2010, n. 104/10. Il Fornitore si impegna in tal caso a darne comunicazione scritta al Cliente. Tale comunicazio- ne da inviarsi con un preavviso non inferiore a 3 (tre) mesi rispetto alla decorrenza delle variazioni stesse (considerandosi decorrente il suddetto termine dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della suddetta comunicazione da parte del Cliente stesso) dovrà contenere il testo delle disposizioni modificate, gli effetti della variazione, la data di efficacia e la decorrenza delle modifiche. Fatta salva prova contraria, la suddetta comunicazione si presume ricevuta dal Cliente trascorsi 10 (dieci) giorni dall’invio effettuato da parte del Fornitore.
22.3 La comunicazione deve contenere altresì l’intestazione “Proposta di modifica unilaterale del Contratto”, ferme le comunicazioni eseguite in adempimento degli obblighi di legge, i dati personali per le finalità e, per ciascuna delle modifiche proposte, le seguenti informazioni: (a) il testo completo di ciascuna delle disposizioni contrattuali risultante dalla modifica proposta; (b) l’illustrazione chiara, completa e comprensibile dei contenuti e degli effetti della variazione proposta; (c) la decorrenza della variazione proposta; (d) i termini e le modalità per la comunicazione da parte del Cliente dell’eventuale volontà di esercitare il recesso senza oneri. Il Cliente avrà la facoltà di recedere dal Contratto con un preavviso di un mese da effettuarsi con comunicazione scritta da inviare al Fornitore.
NUMERO VERDE
800 850166
22.4 Il Cliente, qualora eserciti tempestivamente il recesso di cui al punto precedente, e fino alla data di efficacia dello
stesso, avrà diritto all’applicazione delle precedenti condizioni contrattuali.
22.5 Qualora il contratto preveda, nell’arco di 12 (dodici) mesi, evoluzioni automatiche delle condizioni economiche che comportino un aumento dei corrispettivi unitari determinati dal venditore, lo scadere o la riduzione di sconti, il passaggio da un prezzo fisso ad un prezzo variabile ovvero il passaggio da un prezzo variabile ad un prezzo fisso, il Fornitore s’impegna a darne comunicazione in forma scritta in modo che tale comunicazione pervenga al Cliente con un preavviso non inferiore a 2 (due) mesi rispetto al termine dei suddetti 12 (dodici) mesi. Fatta salva prova contraria, la comunicazione si presume ricevuta trascorsi 10 (dieci) giorni dall’invio effettuato da parte del Fornitore.
22.6 Il Fornitore è tenuto a corrispondere al Cliente un indennizzo automatico pari a 30 (trenta) euro nel caso di mancato rispetto di quanto previsto ai punti 22.2 e 22.5.
Art. 23 - Disposizioni generali
23.1 Ai fini dell’applicazione dell’art. 1, comma 33.3 della L. 311 del 30/12/2004 e ss.mm.ii., il Cliente sarà tenuto a comunicare al Fornitore, per ogni Punto di Prelievo presso cui è attivata la fornitura, i dati catastali relativi all’immobile in cui è inserito il suddetto Punto. La comunicazione dei dati potrà avvenire anche tramite e-mail o PEC. Tali dati saranno trasmessi all’Anagrafe Tributaria. Ai sensi della circolare n. 44 del 19/10/2015 dell’Agenzia delle Entrate, nell’eventualità che l’utente ometta di comunicare i dati catastali all’ente erogatore dei servizi o li comunichi in maniera inesatta, è prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa da Euro 103,00 a Euro 2.065,00. Nell’ipotesi di mancata comunicazione del Cliente dei dati catastali, il Fornitore ne darà segnalazione all’Agenzia delle Entrate per gli opportuni controlli fiscali a carico dell’utente.
23.2 Il Fornitore potrà emettere una o più fatture di conguaglio in corso d’anno. I conguagli saranno calcolati sulla base dei dati delle fatture di trasporto e o di distribuzione inviate dal Distributore al Fornitore, le sole facenti fede ai fini fiscali, ivi comprese le rettifiche ai sensi delle Delibere ARERA.
23.3 Il Fornitore addebiterà al Cliente anche eventuali importi derivanti da conguagli dovuti a seguito della lettura finale da parte del Distributore effettuata successivamente alla cessazione della fornitura di energia elettrica e/o di gas naturale.
23.4 Il Fornitore potrà conguagliare altre voci di costo eventualmente calcolate in acconto sulle fatture emesse in corso d’anno.
23.5 Il Fornitore avrà facoltà di richiedere importi a titolo di conguaglio anche successivamente alla cessazione della Fornitura, relativamente ad applicazione accise o dati di misura non inerenti la lettura finale del Distributore.
Art. 24 - Informativa Privacy - Trattamento dei dati
24.1 Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Reg. UE 679/2016 (di seguito “Regolamento UE”), il Fornitore informa il Cliente che i dati personali, forniti al momento della conclusione del Contratto e nelle dichiarazioni (tra gli altri, a titolo esemplificati- vo, dati catastali e accise) necessarie per la conclusione e la esecuzione dello stesso, e che, comunque, verranno acquisiti e trattati in fase di esecuzione, modifica od estinzione dello stesso, verranno trattati per le finalità operative, funzionali alla stipula e all’adempimento delle obbligazioni nascenti dal Contratto, e alla gestione degli adempimenti ad esso connessi (fatturazione dei consumi, recupero del credito, espletamento degli adempimenti fiscali, contabili e amministrativi), nonché per finalità assicurative, legate alla gestione delle infrastrutture tecnologiche, per la popolazione del Sistema Informativo Integrato gestito dalla Acquirente Unico S.p.A., nei limiti di quanto ciò sia imposto dalle norme di legge vigenti (v. art 1-bis del d.l. 105/2010).
24.2 Il Fornitore informa altresì il Cliente che il trattamento dei dati effettuato sulla base della necessità di adempiere il Contratto e per l’adempimento dei connessi obblighi di legge, ivi compresi quelli di cui all’art. 1, comma 333 della legge 311/04, potrà avvenire con modalità automatizzate e manuali, con logiche strettamente collegate alle finalità del Contratto garantendo la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
24.3 Il Fornitore informa inoltre che i dati personali potranno essere trattati, sulla base del consenso espresso del Cliente, anche per invio di materiale pubblicitario, di vendita diretta, di compimento di ricerche di mercato e di comunicazione commerciale relativa a prodotti e servizi forniti dal Fornitore nonché da società partner, affiliate partecipate e/o convenziona- te con il Fornitore stesso, e ciò anche sia tramite strumenti tradizionali (es. chiamate telefoniche tramite operatore e/o invio di materiale promozionale cartaceo), sia a mezzo posta elettronica, telefax, Mms (Multimedia Messaging Service) e/o Sms (Short Message Service) o altro tipo di comunicazione avanzata (es. WhatsApp). Il Fornitore, sempre sulla base del consenso del cliente, potrà inoltre procedere alla profilazione del Cliente, in particolare potrà elaborare i dati comuni acquisiti all’atto della conclusione del contratto, e successivamente, nel corso dell’esecuzione della fornitura, per il tramite di un programma per elaboratore appositamente ideato e finalizzato a delineare le abitudini di consumo, così da promuovere la vendita di prodotti e servizi del Fornitore e delle società partner, affiliate, partecipate o convenzionate che si ritengono di interesse del Cliente.
24.4 Il Fornitore informa il Cliente che il conferimento dei dati è facoltativo e si intende conferito con la sottoscrizione del presente Contratto, non potendosi, in difetto, procedere alla conclusione ed esecuzione del presente Contratto. Ai sensi dell’art. 13, comma 1, lett. c, D.P.R. 605/73 e successive modifiche, qualora venga omessa la comunicazione dei dati catastali da parte del Cliente al Fornitore, ovvero qualora tali dati vengano comunicati in maniera inesatta, è applicabile al Cliente la sanzione amministrativa da Euro 103,00 a Euro 2.065,00.
24.5 Ferme le comunicazioni eseguite in adempimento degli obblighi di legge, i dati personali potranno essere comunicati al Fornitore, agli agenti facenti parte della rete del Fornitore, a società di factoring, a istituti di credito e compagnie assicurative, a società di servizi cui sono state affidate le attività di gestione, liquidazione e pagamento di eventuali sinistri o di gestione delle infrastrutture tecnologiche, professionisti e consulenti di cui si avvale il Fornitore nonché, nei limiti di quanto ciò sia previsto dalla normativa vigente, all’Acquirente Unico S.p.A., nei limiti di quanto sia necessario per la popolazione del Sistema Informativo Integrato (SII) previsto dall’art. 1-bis del D.L. 8 luglio 2010 n. 105. Salvo quanto previsto al precedente art. 24.3 per i Clienti che siano qualificabili come persone giuridiche e ai quali non si applica il Regolamento UE, i dati personali non saranno in ogni caso diffusi né verranno trasferiti in paesi extra UE.
24.6 I dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per perseguire le finalità di cui al punto 24.2 e 24.3 e, comunque, in esito alla risoluzione del Contratto, per un massimo di 10 anni. I dati trattati per finalità di marketing e/o per ricerche di mercato, ivi compresa la profilazione, verranno invece conservati fino a quanto il Cliente revocherà il consenso.
24.7 Il Fornitore informa il Cliente che ha il diritto di accedere ai dati, di rettificarli o di cancellarli, di ottenere la limitazione del trattamento e di opporsi allo stesso anche solo in parte (ad es. il Cliente potrà opporsi al solo marketing telefonico, con prosecuzione del marketing elettronico, o vice versa). Il Cliente gode poi anche del diritto di revocare il consenso al trattamento, di ottenere la portabilità dei dati presso altro titolare e di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx).
24.8 Ad ogni effetto di legge, il Titolare del Trattamento è Asec Trade S.r.l. a., con sede legale a Catania (CT), alla Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx 000/x, Tel. 000 0000000, Fax 000 0000000, xxx.xxxxxxxxx.xx, a cui l’interessato può rivolgersi anche per far valere i diritti descritti al punto 24.7. La Società ha designato il Responsabile per la protezione dei dati, contattabile all’indirizzo xxx@xxxxxxxxx.xx.
Art. 25 - Cessione del Contratto
25.1 È fatto divieto al Cliente di cedere il Contratto. Il Fornitore potrà cedere il presente Contratto senza limitazioni ad altra società, direttamente o indirettamente controllata dalla medesima, ovvero a una propria controllante o ad altra società soggetta al medesimo controllo, dandone comunicazione al Cliente.
Art. 26 - Elezione di domicilio e Foro competente
26.1 Il Cliente elegge domicilio, a tutti gli effetti, presso il luogo in cui è erogata la fornitura di gas.
26.2 Per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, validità, applicazione, esecuzione e risoluzione del presente Contratto, sarà competente in via esclusiva il Foro del luogo di residenza e/o di domicilio del cliente medesimo, se si tratta di Cliente domestico che ha stipulato il Contratto in qualità di Consumatore; negli altri casi sarà competente in via esclusiva il Foro di Catania.
Art 27 - Reclami - Informazioni - Servizio di Conciliazione ARERA e Procedure extragiudiziali
27.1 Il Cliente avrà facoltà di inviare in forma scritta al Fornitore eventuali reclami o richiesta di informazioni, utilizzando l’apposito modulo allegato al Contratto ed inviando lo stesso all’indirizzo xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx o compilando direttamente il form sul sito internet alla sezione Reclami. In ogni caso, la comunicazione dovrà contenere, anche in mancanza di utilizzo dei moduli sopra detti: (a) Nome e ragione sociale del dichiarante; (b) Indirizzo di fornitura; (c) Servizio cui si riferisce il reclamo; (d) Indirizzo postale se diverso da quello di fornitura.
27.2 Ai reclami in forma scritta, il Fornitore invierà una risposta motivata, anch’essa in forma scritta, in ottemperanza al TIQV.
27.3 In caso di mancata ottemperanza, da parte del Fornitore, degli standard specifici di qualità commerciale della vendita di energia elettrica e gas naturale di cui alla Tabella 1 dell’Art. 15, comma 1 del TIQV – risposta ai reclami scritti oltre i 30 giorni solari, rettifica di fatturazione oltre i 60 giorni solari; rettifica di doppia fatturazione oltre i 20 giorni solari – il Fornitore stesso, ai sensi dell’art. 19 TIQV, corrisponde al Cliente l’indennizzo automatico base pari a Euro 25,00 crescente secondo i criteri di cui al secondo comma dello stesso articolo e salvi i casi di esclusione previsti dal TIQV.
27.4 Ai sensi dell’Allegato alla delibera 209/2016/E/COM (Testo Integrato Conciliazione – TICO), in caso di controversie, il Cliente può attivare la procedura di conciliazione presso il Servizio Conciliazione dell’ARERA. Secondo quanto previsto dall’Art. 10 del citato XXXX, il verbale di Conciliazione ha titolo esecutivo. Il Cliente potrà altresì, in alternativa ai sensi dell’Art. 14 del TICO, attivare altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie presso le Camere di commercio, così come presso gli organismi iscritti nell’elenco ADR (Alternative Dispute Resolution) per i consumatori, istituito dall’ARERA con la delibera 620/2015/E/com, ai sensi dell’articolo 141– decies del Codice del Consumo, nonché presso gli organismi di mediazione iscritti nel registro ministeriale di cui al d.lgs. n. 28/10, con cui l’ARERA ritenga eventualmente opportuno sottoscrivere appositi protocolli. L’elenco aggiornato degli organismi è disponibile sul sito web dell’ARERA.
27.5 L’esperimento del tentativo di conciliazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. La condizione di procedibilità si considera avverata se il primo incontro presso il Servizio Conciliazione si conclude senza accordo.
27.6 La procedura si applica ai clienti finali di gas naturale e di gas diversi distribuiti a mezzo di reti urbane alimentati in bassa pressione, ai clienti finali di energia elettrica alimentati in bassa e/o media tensione, domestici e non domestici e ai prosumer, per le controversie nei confronti degli operatori e, limitatamente ai prosumer, anche del GSE per il ritiro dedicato e lo scambio sul posto.
27.7 Il Cliente che intende attivare la procedura extragiudiziale di risoluzione delle controversie può presentare la domanda di conciliazione, direttamente o mediante un delegato, anche appartenente alle associazioni dei consumatori o di categoria, dal quale decida di farsi rappresentare, solo dopo aver inviato il reclamo al Fornitore e questi abbia riscontrato con una risposta ritenuta insoddisfacente o siano decorsi 50 giorni dall’invio del predetto reclamo. Le modalità di presentazione della domanda di conciliazione sono definite ai sensi dell’Art. 6 e seguenti del TICO. In ogni caso, lo svolgimento del tentativo obbligatorio di conciliazione non preclude la concessione di provvedimenti giudiziali urgenti e cautelari.
Asec Xxxxx Xxx
X.X. / X.X. 00000000000 - Xx Xxx. Xxx. xx Xxxxxxx: 265941
Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, 000/x - 00000 Xxxxxxx
Tel. 000.0000000 - Fax 000.0000000 - xxxx@xxxxxxxxx.xx
000 0000000
DA MOBILE
xxxxxxxxx.xx