Accordo
Accordo
di assistenza giudiziaria in materia penale
tra il Governo della Confederazione Svizzera e il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare
Concluso il 3 giugno 2006
Entrato in vigore con scambio di note il 16 dicembre 2007
Il Governo della Confederazione Svizzera e
il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare
di seguito le «Parti contraenti»,
nell’intento di rafforzare i rapporti tra i due Stati,
riconosciuta la particolare importanza di sviluppare una cooperazione reciproca tesa a prevenire e combattere la criminalità,
nel rispetto delle convenzioni internazionali firmate dai loro Paesi e delle loro rispet- tive legislazioni,
desiderosi di consolidare i loro rapporti nella lotta contro tutte le forme di criminalità per rendere più efficace la cooperazione nelle indagini, nel perseguimento e nella repressione dei reati,
animati dalla volontà comune di intensificare l’assistenza giudiziaria in materia penale,
hanno convenuto quanto segue:
Art. 1 Concessione dell’assistenza giudiziaria
Il governo della Confederazione Svizzera e il governo della Repubblica algerina democratica e popolare si concedono a vicenda, sul fondamento della reciprocità e in conformità con il loro rispettivo diritto nazionale, la massima assistenza giudiziaria in ogni inchiesta o procedimento relativo a reati la cui repressione è di competenza delle autorità giudiziarie dello Stato richiedente.
Art. 2 Diritti umani
Le Parti contraenti applicano il presente Accordo nel rispetto degli strumenti inter- nazionali a tutela dei diritti umani cui hanno aderito, e in particolare degli obblighi
RU 2007 6933
1 Il testo originale francese è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta.
contenuti nel Patto internazionale del 16 dicembre 19662 relativo ai diritti civili e politici.
Art. 3 Portata dell’assistenza giudiziaria
1. L’assistenza giudiziaria comprende atti e provvedimenti conformi con il diritto nazionale dello Stato richiesto ai fini di un procedimento penale nello Stato richieden- te.
2. Gli atti di assistenza giudiziaria possono comprendere la notificazione di docu- menti, l’assunzione di prove, la consegna di inserti e documenti, come pure altri provvedimenti di assistenza giudiziaria che le Parti contraenti possono autorizzare in conformità con la loro legislazione nazionale.
Art. 4 Modalità di trasmissione
1. La domanda di assistenza giudiziaria è trasmessa per il tramite dei Ministeri di giustizia oppure, all’occorrenza, attraverso i canali diplomatici.
2. Le domande di assistenza giudiziaria per la Svizzera vanno all’Ufficio federale di giustizia del Dipartimento federale di giustizia e polizia; quelle per l’Algeria sono indirizzate alla «Direction générale des Affaires judiciaires et juridiques» presso il Ministero di giustizia.
Ciascuna Parte contraente informa l’altra di eventuali cambiamenti sul piano struttu- rale.
3. In casi urgenti la domanda di assistenza giudiziaria può essere trasmessa pas- sando prima per Interpol.
Art. 5 Forma e contenuto della domanda
1. La domanda di assistenza giudiziaria richiede la forma scritta.
2. La domanda contiene segnatamente:
a) il nome dell’autorità giudiziaria che la presenta;
b) l’oggetto e il motivo;
c) la qualificazione giuridica del reato;
d) i dati quanto più precisi e completi della persona oggetto del procedimento penale, se la sua identità è nota.
3. Per l’apprezzamento giuridico del reato devono essere allegati:
a) un breve esposto dei fatti essenziali, quali la data, il luogo e le circostanze in cui è stato commesso il reato, che nello Stato richiedente danno adito al pro- cedimento penale, eccezion fatta per le domande di notificazione;
b) il testo delle disposizioni di legge applicabili nello Stato richiedente.
2 RS 0.103.2
Acc. con l’Algeria 0.351.912.7
Art. 6 Esenzione dalla legalizzazione e dall’autenticazione
I documenti ufficiali trasmessi in applicazione del presente Accordo sono esentati dalla legalizzazione e dall’autenticazione.
Art. 7 Lingue
La domanda di assistenza giudiziaria e i documenti giustificativi sono redatti nella lingua dello Stato richiedente e corredati di una traduzione in francese.
Art. 8 Presenza nello Stato richiesto di persone coinvolte nel procedimento
1. Su espressa istanza delle autorità richiedenti, le autorità competenti dello Stato richiesto comunicano loro data e luogo dell’esecuzione della domanda.
2. Se lo Stato richiesto acconsente, le persone in causa e le autorità dello Stato richiedente possono presenziare all’esecuzione della domanda alle condizioni stabi- lite dallo Stato richiesto in conformità con la sua legislazione nazionale.
Art. 9 Uso limitato
Le informazioni ottenute per assistenza giudiziaria vanno utilizzate alle condizioni stabilite dallo Stato richiesto.
Art. 10 Spese d’esecuzione della domanda
1. In linea di massima, le spese originate dall’esecuzione della domanda non sono rimborsate. Su istanza dello Stato richiesto, lo Stato richiedente rimborsa unicamen- te le seguenti spese legate all’esecuzione della domanda:
a) indennità, spese di viaggio e spese per testimoni;
b) onorari, spese di viaggio e spese per periti.
2. Se risulta che l’esecuzione della domanda genera spese straordinarie, lo Stato richiesto ne informa lo Stato richiedente per stabilire le condizioni cui è soggetta l’esecuzione della domanda.
Art. 11 Entrata in vigore e denuncia
1. Il presente Accordo entra in vigore 60 giorni dopo la reciproca notifica di adem- pimento delle relative procedure costituzionali.
2. Ciascuna Parte contraente può disdire in qualsiasi momento il presente Accordo indirizzando all’altra, per via diplomatica, una notifica di disdetta. La disdetta pren- de effetto sei mesi dopo la ricezione della notifica.
Fatto ad Algeri, il 3 giugno 2006, in lingua francese e araba, entrambi i testi facenti ugualmente fede.
Per il Governo della Confederazione Svizzera: Xxxxxxxxx Xxxxx-Rey | Per il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare: Xxxxxxxx Xxxxxxxx |