OP – AOP SOCIE LORO SEDI
Roma, 4 ottobre 2012 ALLE
Prot.: 739
OP – AOP SOCIE LORO SEDI
Oggetto: Contratto Tipo cessione prodotti ortofrutticoli – art. 62 D.L. 1/2012.
Come è noto, l’art. 62 del D.L. n° 1/2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge n° 27 del 24 marzo 2012, pubblicata in GU n° 71 – S.O. n° 53/L del 24 marzo 2012, disciplina le relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli ed agroalimentari, introducendo elementi fortemente innovativi per il settore agroalimentare e, conseguentemente, per il comparto ortofrutticolo.
In sede di conversione del D.L. n° 1 nella Legge n° 27, è stato inserito all’art. 62 il comma 11-bis, statuendo che: “Le disposizioni di cui al presente articolo hanno efficacia decorsi sette mesi dalla data di pubblicazione della legge di conversione …”, aggiungendo inoltre che: “Con Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro tre mesi dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità applicative delle disposizioni del presente articolo”.
Pertanto le disposizioni previste all’art. 62 avranno efficacia a partire dal prossimo 24 ottobre c.a., comportando l’immediata applicabilità di quanto in esso statuito. E questo a prescindere dalla emanazione del Decreto “applicativo” Interministeriale sopra richiamato, che lo ricordiamo, avrebbe dovuto essere emanato tre mesi dopo la pubblicazione della Legge di conversione, ma che, allo stato attuale, è ancora in sede di verifica presso il Consiglio di Stato.
Quindi, nelle more della definizione e della pubblicazione del succitato Decreto applicativo, tutti gli operatori economici interessati alle nuove disposizioni saranno comunque obbligati ad attenersi a quanto già previsto all’art. 62, ed in particolare a quanto stabilito al comma 1, dove il Legislatore ha espressamente stabilito che i contratti che hanno ad oggetto la cessione dei prodotti agricoli e alimentari sono stipulati obbligatoriamente in forma scritta, e debbono indicare, a pena di nullità, la durata, le quantità e le caratteristiche del prodotto venduto, il prezzo, le modalità di consegna e quelle di pagamento. Si ricorda che la nullità del contratto può essere anche rilevata d’ufficio dal giudice.
Essendo quindi prossima l’esecutività di quanto disposto nel ricordato art. 62, Unaproa ha ritenuto utile mettere a disposizione dei propri soci una bozza di Contratto Tipo (All. 1 + All. B del Contratto Tipo), che seguendo esattamente le indicazioni stabilite al comma 1 dell’art. 62 - prima fra tutte la obbligatorietà della forma scritta dell’accordo di cessione - si sviluppa nel senso letterale indicato dallo stesso articolo che, lo ricordiamo, fino alla emanazione del Decreto applicativo, è l’unico riferimento
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normativo destinato a disciplinare la materia. Tuttavia, potendo già analizzare, sia pure a livello di proposta, la bozza del futuro Decreto applicativo, abbiamo ritenuto utile recepire da quel contesto alcuni spunti esplicativi, che riteniamo non dovrebbero subire particolari modifiche da qui alla definitiva approvazione.
Invitandovi ad esaminare il testo della bozza del Contratto Tipo allegato, segnaliamo da subito nel preambolo le indicazioni riferite alle generalità dei contraenti ed i riferimenti normativi di base.
L’art. 1) raccoglie i principali elementi qualificativi dell’accordo, così come espressamente richiamati al comma 1 dell’art. 62, ed in particolare: la tipologia del prodotto, le quantità, il prezzo, oltre alle caratteristiche del prodotto ed al periodo di consegna. Ovviamente è possibile aggiungere caselle da compilare per ogni ulteriore prodotto. Nello specifico di ogni singola casella da compilare, per quanto concerne le caratteristiche del prodotto, stante l’opportunità di meglio esplicitare gli elementi qualificativi propri di questo, si è preferito rinviare ad un capitolato, da redigere a cura dell’OP, da allegare al Contratto, al cui interno si potranno inserire i dati e le informazioni tese a meglio identificare il prodotto venduto. Per quanto concerne invece il periodo di consegna dei prodotti, in combinato disposto con il successivo art. 4), le parti indicheranno i periodi concordati di consegna e le relative modalità. Stesso discorso dicasi per il prezzo riportato sempre all’art. 1) e che il successivo art. 5) espliciterà poi nelle modalità di pagamento e di fatturazione, comprendendovi il termine perentorio di pagamento a 30 giorni data ricevimento fattura, espressamente previsto per le cosiddette merci deteriorabili.
A questo riguardo è utile precisare che, per la corretta individuazione dei Prodotti alimentari deteriorabili, altre a quanto indicato al comma 4 dell’art. 62, si deve fare riferimento sia ai “prodotti agricoli” indicati all’Allegato I di cui all’art. 38, comma 3 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (cd. “Trattato di Roma” – All. 2), sia ai “prodotti alimentari” (ergo, alimento o prodotto alimentare o derrata alimentare) di cui all’art. 2 del Reg. CE 178/2002 del 28/01/2002 (All. 3).
Gli articoli 2) e 3) racchiudono le indicazioni legate agli impegni formali delle parti: consegna e ritiro delle quantità concordate; rispetto dei periodi di consegna; dell’impegno a pagare i quantitativi contrattati al prezzo stabilito; ecc… . Le parti potranno indicare eventuali altri obblighi che per prassi normalmente adottano.
L’art. 4) come sopra accennato, è destinato a regolare le modalità di consegna del prodotto; modalità che, lo ricordiamo è obbligatorio indicare in contratto a pena di nullità dello stesso.
L’art. 5) rappresenta il nucleo centrale della nuova disposizione di Xxxxx, finalizzata ad arginare il fenomeno dei ritardi nei pagamenti. In esso, come abbiamo già accennato in sede di commento all’art. 1), ci si è soffermati sulle modalità di pagamento della materia prima, che rientrando nell’ambito dei prodotti alimentari deteriorabili dovranno essere, per obbligo di Legge, pagati entro il termine legale di 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura. Per i prodotti non deteriorabili si ricorda che il termine legale di pagamento è invece a 60 giorni.
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Nel successivo art. 6) vengono esplicitate le procedure atte a riconoscere in favore dell’OP il pagamento degli interessi di mora, a seguito dell’eventuale ritardato pagamento della materia prima da parte del contraente acquirente.
L’art. 7) si sofferma in particolare sul delicato problema delle pratiche commerciali sleali. Qui, oltre ai richiami di cui al comma 2 dell’art. 62, il Contratto si sofferma sulla obbligatorietà delle parti ad attenersi a pratiche ed a comportamenti trasparenti e leali, prendendo al riguardo atto che, ai fini della applicazione della disciplina delle relazioni commerciali in materia di prodotti agricoli ed agroalimentari, rientrano nella definizione di “condotta commerciale sleale”, anche il mancato rispetto dei principi di buone prassi e le pratiche sleali, identificate dalla Commissione europea e dai rappresentanti della filiera agro-alimentare a livello comunitario nell’ambito del Forum di Alto livello per un migliore funzionamento della filiera alimentare (High level Forum for a better functioning of the food supply chain), approvate il 29 novembre 2011 (Vedasi l’Allegato B del Contratto Tipo).
Riteniamo estremamente importante che nel Contratto si faccia espresso riconoscimento ai principi di “buone prassi” in quanto, forse più che nella “consuetudine dilatoria dei pagamenti” - che l’art. 62 intende combattere in prima istanza - è proprio nelle pieghe delle condizioni contrattuali (es.: servizi extra, prestazioni accessorie unilaterali ed onerose, ecc…), che si riscontra la posizione di debolezza della parte fornitrice contraente e quindi il vero campo di prova su cui verificare l’effettivo equilibrio tra prestazione e controprestazione oggetto del Contratto.
Infine l’art. 8) [qui genericamente intitolato alle disposizioni finali contrattuali, solitamente destinate al Foro competente, Privacy, norme di rinvio, ecc…], si sofferma al comma 1 su un altro punto essenziale del Contratto, ovvero la durata dell’accordo tra le parti, che deve essere espressamente indicata a pena di nullità del contratto stesso, così come disposto al comma 1 dell’art. 62. In sintesi il contratto spiegherà i suoi effetti dalla data della sua sottoscrizione fino al termine del regolare pagamento riferito all’ultima consegna di cui alla tabella riportata all’art. 1 del Contratto, coniugando in tal modo l’obbligo della indicazione della durata, con il periodo e le relative modalità di consegna.
Il testo della bozza del Contratto che vi alleghiamo e certamente perfezionabile - e che vi preghiamo di verificare e, se possibile implementare con i vostri suggerimenti - rappresenta un nostro iniziale contributo alla ricerca di una forma di accordo che, nel pieno e formale rispetto di quanto indicato nel più volte ricordato art. 62, tenta di raccogliere tutti quegli elementi essenziali che, al momento – stante l’impossibilità di usufruire ufficialmente delle indicazioni che ci auguriamo quanto prima perverranno dal Decreto applicativo – possono essere certamente utilizzati. D’altra parte l’art. 62 parla espressamente di contratti che devono essere obbligatoriamente stipulati in forma scritta e nel rispetto (a pena di nullità) delle indicazioni previste al comma 1 del citato articolo. Nella estensione di questa nostra proposta, ci siamo quindi attenuti a quanto – ora – indicato dalla Xxxxx, senza pertanto indulgere nel tentativo di “prevedere” e normare altre forme di accordo che potranno eventualmente, se non certamente, trovare esplicitazione nel futuro Decreto interministeriale.
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Tra queste ci sarà certamente la possibilità di effettuare scambi commerciali e contrattazioni nell’ambito della Borsa Merci Telematica Italiana (BMTI), presso la quale i soggetti abilitati all’Intermediazione possono prestare servizi di intermediazione e negoziazione di prodotti agricoli e agroalimentari a favore di committenti pubblici e privati. Con ogni probabilità gli scambi e le comunicazioni effettuati nell’ambito della BMTI, potranno assolvere gli obblighi di cui all’art. 62, comma 1 del D.L. 1/2012, quando sono eseguiti su basi contrattuali generate dalla regolamentazione in essa vigente e contengono gli elementi previsti dal citato comma 1.
A questo riguardo la nostra Unione, in previsione di mettere a disposizione dei propri soci questo ulteriore strumento, ha già proceduto alla costituzione di una Società (Unatel Srl) in grado di operare anche nell’ambito del mercato telematico, allo scopo di prestare servizi di intermediazione e negoziazione di prodotti agricoli ed agroalimentari. I servizi di intermediazione saranno da questa prestati attraverso la Borsa Merci Telematica Italiana, presso la quale Unatel Srl si è iscritta lo scorso mese di luglio. Nei prossimi giorni sarà nostra cura comunicarvi le modalità di utilizzazione dei servizi.
Restando a disposizione per ogni eventuale chiarimento, è gradita l’occasione per porgere cordiali saluti.
Allegati: 4
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BOZZA CONTRATTO DI CESSIONE DI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI TRA
In seguito chiamata nel presente contratto “OP”, che dichiara:
- di essere ORGANIZZAZIONE DI PRODUTTORI ORTOFRUTTICOLI, riconosciuta ai sensi del Reg. CE n° 1234/07;
- di essere associata all’Unione Nazionale UNAPROA.
C.F.
( ) Via
( ) il
nato a
In qualità di Presidente e Legale rappresentante,
Nome
Residente in
Rappresentata da: Cognome
C.F.
CAP P. IVA
L’Organizzazione di Produttori ………………
con sede in ( ) Via
Dati dell’Organizzazione di Produttori CEDENTE e del Rappresentante legale
E
Dati della Ditta ACQUIRENTE e del Rappresentante legale | ||||
La Ditta …………………….. | ||||
con sede in ( ) Via CAP | P. IVA | C.F. | ||
Rappresentata da: Cognome Nome | In qualità di | e Legale rappresentante, | ||
nato a ( ) il Residente in | ( ) Via | C.F. | ||
in seguito chiamata nel presente contratto “Acquirente”. |
SI STIPULA
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1470 e ss. c.c., nonché della Disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli ed agroalimentari di cui all’art. 62 del D.L. n° 1/2012 – convertito, con modificazioni, dalla Legge n° 27/2012, il seguente:
CONTRATTO PER LA CESSIONI DI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI
1) PRODOTTO, CARATTERISTICHE, PERIODO DI CONSEGNA, QUANTITA’ E PREZZO:
Tipologia di prodotto | Caratteristiche qualitative | Periodo Consegna | Quantità | Prezzo €/Kg. |
come da Xxx.xx qualitativo all. A | dal al | |||
come da Xxx.xx qualitativo all. A | dal al | |||
come da Xxx.xx qualitativo all. A | dal al |
OBBLIGHI DELLE PARTI
2) L’OP SI IMPEGNA:
- a consegnare all’Acquirente la quantità di prodotti ortofrutticoli sopra descritti;
- ad effettuare le consegne nel rispetto dei periodi di consegna concordati;
- (altro …….) .
3) L’ACQUIRENTE SI IMPEGNA:
- a ritirare i quantitativi di prodotti ortofrutticoli oggetto del presente contratto;
- a pagare all’OP i quantitativi contrattati al prezzo stabilito e con le modalità di seguito previste dal contratto;
- a comunicare entro il …. eventuali ulteriori richieste di quantitativi di prodotto;
- (altro …….) .
4) MODALITÀ DI CONSEGNA – Specificare secondo prassi ad esempio:
- l’Acquirente ritirerà il prodotto di cui al presente contratto presso …..
- da parte sua l’OP si dichiara disponibile a garantire …..
5) MODALITA’ E TERMINI DI PAGAMENTO E FATTURAZIONE
I pagamenti della materia prima consegnata, essendo prodotti alimentari deperibili, dovranno effettuarsi entro il termine legale di 30 giorni data ricevimento fattura, in favore della OP ….. a mezzo Bonifico Bancario presso la: BANCA ……. Ag. n° ….. IBAN …… Le parti convengono che i termini di pagamento della materia prima consegnata, ai sensi della Disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli ed agroalimentari, di cui all’art. 62 del D.L. n° 1/2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge n° 27/2012, decorrono a favore dell’Organizzazione di Produttori, dall’ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura. Le modalità di emissione della fattura sono regolamentate dalla vigente normativa fiscale. Resta inteso che l’OP emetterà fattura separata per cessioni di prodotto assoggettate a termini di pagamento differenti.
Sono escluse compensazioni per crediti a qualunque titolo vantati tra le parti.
Ai fini della determinazione degli interessi dovuti al creditore in caso di ritardo di pagamento di cui all’art. 62, comma 3 del D.L. n° 1/2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge n° 27/2012, la data di ricevimento della fattura è validamente certificata solo nel caso di consegna della fattura a mano, di invio a mezzo di raccomandata a. r., di Posta Elettronica Certificata (PEC) o di impiego del sistema EDI (Electronic Data Interchange) o altro mezzo equivalente come previsto dalla normativa fiscale vigente.
In mancanza di certezza circa la data di ricevimento della fattura, si assume che la fattura sia ricevuta nella data di consegna dei prodotti ai fini della decorrenza dei termini di cui all’art. 62, comma 3 del D.L. n° 1/2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge n° 27/2012.
6) INTERESSI DI MORA
Le parti concordano e prendono atto che, le disposizioni di cui all’art. 62, comma 3 del D.L. n° 1/2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge n° 27/2012, secondo periodo, stabiliscono in favore del fornitore cedente il pagamento di “interessi” a decorrere automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento, qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni:
a) Il creditore ha adempiuto agli obblighi contrattuali e di legge;
b) Il creditore non ha ricevuto nei termini l’importo dovuto e il ritardo è imputabile al debitore.
Qualora l’OP non adempia agli obblighi contrattuali o di legge, è diritto dell’acquirente invocare la sospensione dei termini di pagamento.
Ai fini dell’applicazione di quanto indicato al primo comma, gli interessi si calcolano utilizzando il tasso degli interessi legali di mora, oppure il tasso degli interessi concordato tra imprese, purché detto tasso non risulti iniquo per il creditore, ferme restando le maggiorazioni previste dalla legge.
Gli interessi legali di mora sono calcolati utilizzando il tasso di riferimento indicato dalla normativa nazionale di recepimento delle direttive comunitarie vigenti in materia di lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.
E’ in ogni caso vietato trattenere l’intero importo di fornitura a fronte di contestazioni solo parziali relative alla fornitura oggetto di contestazione.
7) PRATICHE COMMERCIALI SLEALI
Le parti concordano che nella esecuzione del presente contratto si atterranno sempre e comunque a comportamenti trasparenti e leali, prendendo al riguardo atto che, ai fini della applicazione della disciplina delle relazioni commerciali in materia di prodotti agricoli e agroalimentari, rientrano nella definizione di “condotta commerciale sleale”, anche il mancato rispetto dei principi di buone prassi e le pratiche sleali identificate dalla Commissione europea e dai rappresentanti della filiera agro-alimentare a livello comunitario nell’ambito del Forum di Alto livello per un migliore funzionamento della filiera alimentare (High level Forum for a better functioning of the food supply chain), approvate il 29 novembre 2011 (Allegato B).
Le parti altresì stabiliscono che è vietato qualsiasi comportamento del contraente che, abusando della propria maggior forza commerciale, imponga condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose, ivi comprese quelle che:
a) prevedano a carico di una parte l’inclusione di servizi e/o prestazioni accessorie rispetto all’oggetto principale della fornitura, anche qualora queste siano fornite da soggetti terzi, senza alcuna connessione oggettiva, diretta e logica con la cessione del prodotto oggetto del contratto;
b) escludano l’applicazione di interessi di mora a danno del creditore o escludano il risarcimento delle spese di recupero dei crediti;
c) determinino, in contrasto con il principio della buona fede e della correttezza, prezzi palesemente al di sotto dei costi di produzione dei prodotti oggetto delle relazioni commerciali e delle cessioni da parte degli imprenditori agricoli.
Configura, altresì, una pratica commerciale sleale la previsione nel contratto di una clausola che obbligatoriamente imponga al venditore, successivamente alla consegna dei prodotti, un termine minimo prima di poter emettere fattura, salvo il caso di consegna dei prodotti in più quote nello stesso mese, nel qual caso la fattura potrà essere emessa solo successivamente all’ultima consegna del mese.
Infine, si conviene che l’illiceità di una pratica commerciale non può essere esclusa per il solo fatto che un contraente non possa provare che l’altra parte contraente abusi del proprio potere di mercato o negoziale al fine di ottenere un vantaggio economico non giustificato e ingiustificatamente gravoso, risultando una riscontrata diffusione della pratica uno degli elementi di prova della sussistenza della fattispecie.
8) DISPOSIZIONI FINALI
Il presente contratto spiegherà i suoi effetti dalla data della sottoscrizione fino al termine del regolare pagamento riferito all’ultima consegna di cui alla tabella riportata all’art. 1).
Per le eventuali controversie di carattere giudiziario, il Foro competente è esclusivamente quello di appartenenza territoriale della OP venditrice.
Per quanto non espressamente previsto nel presente Contratto si fa riferimento a quanto stabilito in materia all’art. 62 del D.L. n° 1/2012 – convertito, con modificazioni, dalla Legge n° 27/2012, nonché dalle disposizioni del Codice Civile in materia di vendita.
Ai sensi del D. Lgs 196/2003 si autorizza l’acquisizione ed il trattamento dei dati contenuti nel presente Contratto per lo svolgimento delle relative finalità.
Letto, confermato e sottoscritto. (Luogo), lì (data)
L’ACQUIRENTE L’OP
(Il Legale rappresentante) (Il Legale rappresentante)
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. si approvano le clausole contenute negli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8.
(Luogo), lì (data)
L’ACQUIRENTE L’OP
(Il Legale rappresentante) (Il Legale rappresentante)
Allegati:
A) Capitolato caratteristiche qualitative prodotto; B) Principi di buone prassi
2
ALLEGATI
ALLEGATO I
ELENCO PREVISTO DALL'ARTICOLO 38 DEL TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA
- 1 - Numeri della nomen clatura di Bruxelles | - 2 - Denominazione dei prodotti |
Capitolo 1 | Animali vivi |
Capitolo 2 | Carni e frattaglie commestibili |
Capitolo 3 | Pesci, crostacei e molluschi |
Capitolo 4 | Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale |
Capitolo 5 | |
05.04 | Budella, vesciche e stomachi di animali, interi o in pezzi, esclusi quelli di |
pesci | |
05.15 | Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali |
morti dei capitoli 1 o 3, non atti all'alimentazione umana | |
Capitolo 6 | Piante vive e prodotti della floricoltura |
Capitolo 7 | Legumi, ortaggi, piante, radici e tuberi, mangerecci |
Capitolo 8 | Frutta commestibile; scorze di agrumi e di meloni |
Capitolo 9 | Caffè, tè e spezie, escluso il matè (voce n. 09.03) |
Capitolo 10 | Cereali |
Capitolo 11 | Prodotti della macinazione; malto; xxxxx e fecole; glutine; inulina |
Capitolo 12 | Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali e |
medicinali; paglie e foraggi | |
Capitolo 13 | |
ex 13.03 | Pectina |
Capitolo 15 | |
15.01 | Strutto ed altri grassi di maiale pressati o fusi; grasso di volatili pressato o |
fuso | |
15.02 | Sevi (della specie bovina, ovina e caprina) greggi o fusi, compresi i sevi |
detti «primo sugo» | |
15.03 | Stearina solare; oleo-stearina; olio di strutto e oleomargarina non emul |
sionata, non mescolati né altrimenti preparati | |
15.04 | Grassi e oli di pesci e di mammiferi marini, anche raffinati |
15.07 | Oli vegetali fissi, fluidi o concreti, greggi, depurati o raffinati |
15.12 | Grassi e oli animali o vegetali idrogenati anche raffinati, ma non preparati |
- 1 - Numeri della nomen clatura di Bruxelles | - 2 - Denominazione dei prodotti |
15.13 | Xxxxxxxxx, imitazioni dello strutto e altri grassi alimentari preparati |
15.17 | Residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse, o delle cere |
animali o vegetali | |
Capitolo 16 | Preparazioni di carni, di pesci, di crostacei e di molluschi |
Capitolo 17 | |
17.01 | Zucchero di barbabietola e di canna, allo stato solido |
17.02 | Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele |
naturale; zuccheri e melassi, caramellati | |
17.03 | Melassi, anche decolorati |
17.05 (*) | Zuccheri, sciroppi e melassi aromatizzati o coloriti (compreso lo zuc |
chero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta | |
addizionati di zucchero in qualsiasi proporzione | |
Capitolo 18 | |
18.01 | Cacao in grani anche infranto, greggio o torrefatto |
18.02 | Gusci, bucce, pellicole e cascami di cacao |
Capitolo 20 | Preparazioni di ortaggi, di piante mangerecce, di frutti e di altre piante o |
parti di piante | |
Capitolo 22 | |
22.04 | Mosti di uva parzialmente fermentati anche mutizzati con metodi diversi |
dall'aggiunta di alcole | |
22.05 | Vini di uve fresche; mosti di uve fresche mutizzati con l'alcole (mistelle) |
22.07 | Sidro, sidro di pere, idromele ed altre bevande fermentate |
ex 22.08 (*) | Alcole etilico, denaturato o no, di qualsiasi gradazione, ottenuto a partire |
ex 22.09 (*) | da prodotti agricoli compresi nell'allegato I, ad esclusione di acquaviti, liquori ed altre bevande alcoliche, preparazioni alcoliche composte (dette |
estratti concentrati) per la fabbricazione di bevande | |
22.10 (*) | Aceti commestibili e loro succedanei commestibili |
Capitolo 23 | Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli |
animali | |
Capitolo 24 | |
24.01 | Tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco |
Capitolo 45 | |
45.01 | Sughero naturale greggio e cascami di sughero; sughero frantumato, |
granulato o polverizzato |
- 1 - Numeri della nomen clatura di Bruxelles | - 2 - Denominazione dei prodotti |
Capitolo 54 | |
54.01 | Xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, stigliato, pettinato o altrimenti preparato, ma non |
filato; stoppa e cascami (compresi gli sfilacciati) | |
Capitolo 57 | |
57.01 | Canapa (Cannabis sativa) greggia, macerata, stigliata, pettinata o altrimenti |
preparata, ma non filata; stoppa e cascami (compresi gli sfilacciati) |
(*) Posizione inserita dall'articolo 1 del regolamento n. 7 bis del Consiglio della Comunità economica europea, del 18 dicembre 1959 (GU n. 7 del 30.1.1961, pp. 71/61).
ALLEGATO II
PAESI E TERRITORI D'OLTREMARE CUI SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI DELLA PARTE QUARTA DEL TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA
— Groenlandia
— Nuova Caledonia e dipendenze
— Polinesia francese
— Terre australi ed antartiche francesi
— Isole Wallis e Futuna
— Mayotte
— Saint Xxxxxx e Miquelon
— Aruba
— Antille Olandesi:
— Bonaire
— Curaçao
— Saba
— Sint Eustatius
— Sint Maarten
— Anguilla
— Isole Cayman
— Isole Falkland
— Georgia del Sud e isole Sandwich del Sud
— Montserrat
— Pitcairn
— Sant'Elena e dipendenze
— Territori dell'Antartico britannico
— Territori britannici dell'Oceano indiano
— Isole Turks e Caicos
— Isole Vergini britanniche
— Le Bermude