INTESA spa - Condizioni d’Ordine
INTESA spa - Condizioni d’Ordine
Ordine di Acquisto: il presente Ordine di Acquisto (di seguito Ordine) e gli eventuali suoi allegati e tutti gli eventuali documenti e/o clausole incorporate per riferimento nel presente Ordine, costituiscono il solo ed esclusivo accordo tra INTESA ed il Fornitore per i prodotti ed i servizi oggetto di questo Ordine, e nessun altro documento, compresa la offerta del Fornitore, la quotazione di prezzo o quant’altro faranno parte di questo Ordine, se non espressamente concordato per iscritto da INTESA. I termini contenuti in una eventuale risposta del Fornitore, o sua conferma o accettazione di questo Ordine, che si aggiungano a, o differenti da quanto stabilito nel presente documento, (i cui termini costituirebbero una controfferta da parte del Fornitore), sono specificamente rifiutati da INTESA. Quanto previsto nel presente Ordine non può essere modificato dal Fornitore con una controfferta. Nonostante quanto precede, se questo Ordine è considerato una accettazione da parte di INTESA di un'offerta o di una controfferta del Fornitore, tale accettazione è espressamente subordinata alla approvazione del Fornitore di tutti i termini del presente Ordine, compresi quelli che si aggiungono a, o differenti da, i termini dell'offerta del Fornitore o sua controfferta. I termini e le condizioni di questo Ordine sono soggetti a modifiche senza preavviso.
Prezzi: se nell’Ordine non è indicato alcun prezzo, il prezzo per i prodotti o i servizi forniti sarà al minor prezzo di mercato applicato dal Fornitore per prodotti o servizi similari. Il Fornitore non ha diritto al rimborso delle spese sostenute per soddisfare questo Ordine, salvo quanto diversamente concordato per iscritto da INTESA
Oneri Fiscali: le fatture del Fornitore dovranno indicare tutte le imposte applicabili, se previste dalla normativa fiscale in vigore, con specifica distinzione tra prestazioni di servizi e cessioni di beni imponibili, non imponibili o esenti. Il fornitore si assume la responsabilità di provvedere tempestivamente al pagamento delle imposte dovute alle autorità fiscali di ciascuna giurisdizione. Il Fornitore e INTESA accettano di cooperare per ridurre al minimo, ove possibile, l’impatto delle imposte fornendo ragionevole preavviso e garantendo cooperazione in caso di verifiche e controlli. Il Fornitore sarà responsabile di tutte le imposte e di ogni tributo applicato sul reddito, sugli immobili, sulle attrezzature e software acquistati o locati. Se INTESA fornisce una certificazione che dia titolo ad una esenzione d’imposta o ad una applicazione di imposta ridotta da parte delle autorità fiscali, il Fornitore accetta di non fatturare o pagare alcuna imposta, a meno che l’autorità fiscale accerti detta imposta. In questo caso, il Fornitore dovrà fatturare e INTESA accetterà di pagare qualsiasi imposta che sia legalmente dovuta.
INTESA tratterrà le imposte come previsto dalla legge applicabile sui pagamenti effettuati al Fornitore e sarà tenuta a trasferire al Fornitore solo i proventi al netto di dette imposte. INTESA si impegna a versare tempestivamente alle autorità competenti di ogni giurisdizione tutte le imposte trattenute. Su richiesta di INTESA, il Fornitore fornirà la documentazione necessaria, prevista dalla normativa fiscale di propria competenza, entro 15 giorni lavorativi da tale richiesta. Il Fornitore rimborserà il cliente (INTESA) per eventuali pretese da parte di qualsiasi giurisdizione relativa alle imposte versate da INTESA al Fornitore, nonché per eventuali sanzioni, multe, integrazioni d’Imposta o interessi applicati a causa del mancato versamento tempestivo dell’Imposta alle autorità fiscali di ciascuna giurisdizione. Il Fornitore dovrà inoltre rimborsare il cliente (INTESA) per eventuali richieste da parte delle autorità fiscali per sanzioni, multe, integrazioni d’imposta e interessi applicati a seguito del fatto che il Fornitore non abbia fatturato al cliente (INTESA) il corretto importo dell’Imposta
Condizioni di Pagamento e Accettazione: Salvo diversa disposizione della Legge locale o diversamente stabilito da questo Ordine, i termini di pagamento sono a 60 (sessanta) giorni al netto dalla data di ricevimento della fattura valida da parte Fornitore o dal ricevimento dei prodotti o servizi, se successivi. La liquidazione delle fatture non potrà in alcun caso essere considerata come accettazione da parte di INTESA della fornitura. La fornitura sarà accettata o rifiutata in base a verifiche, ispezioni e test a discrezione di INTESA. In caso di rigetto della fornitura per non conformità della stessa, l’Ufficio Acquisti di INTESA o il Cliente Finale dallo stesso indicato potranno, a loro insindacabile scelta chiedere al Fornitore la ripetizione di quanto liquidato ossia la riparazione della Fornitura in base a istruzioni formalmente comunicate o la sostituzione della Fornitura, o la ripetizione del servizio reso senza oneri aggiuntivi per INTESA ed in tempi adeguati. INTESA restituirà i prodotti non conformi al Fornitore a spese del Fornitore.
Risoluzione e Recesso: INTESA può, inviando preavviso scritto al Fornitore, risolvere o recedere dal presente Ordine, secondo le circostanze, i) per giusta causa, in caso di inadempimento sostanziale da parte del Fornitore o ii) senza giusta causa, in ogni caso con cessazione a partire dalla data specificata nell'avviso di recesso.
Violazione Impegni Etici: La violazione da parte del Fornitore (o la ragionevole convinzione di INTESA che il Fornitore abbia commesso una violazione o è probabile che la commetta) delle disposizioni relative agli Impegni di Etica commerciale di cui al presente Ordine, costituisce inadempimento sostanziale del presente Ordine e, in tal caso, INTESA potrà risolvere il presente Ordine immediatamente, inviando notifica scritta al Fornitore, senza alcuna responsabilità a carico di INTESA.
Effetti della Cessazione: A partire dalla data di efficacia della cessazione, secondo indicazioni scritte da parte di INTESA, il Fornitore interromperà la prestazione di cui al presente Ordine e consegnerà a INTESA, tra le altre cose, tutti i Beni completati alla data di cessazione nonché tutti i lavori in corso. In deroga all’art. 1671 del Codice Civile, in caso di recesso, INTESA compenserà il Fornitore solo per le spese effettive e ragionevoli sostenute dal Fornitore per le attività eseguite alla data di efficacia del recesso.
Importazioni ed esportazioni: il Fornitore è l'importatore e l'esportatore dei Beni, a meno che INTESA non accetti espressamente per iscritto di fungere da importatore o esportatore. Il Fornitore si atterrà a tutte le leggi applicabili in materia di importazione ed esportazione, ai regolamenti e ai requisiti amministrativi, incluso ma non limitato al pagamento di tutti i relativi dazi, tasse e manutenzione di tutte le certificazioni e registrazioni necessarie associate all'importazione o all'esportazione dei prodotti del Fornitore e soddisfazione di tutti i requisiti relativi alla sicurezza del prodotto, alla compatibilità elettromagnetica, alle telecomunicazioni, al ritiro/riciclaggio del prodotto e alla sicurezza ambientale. Su richiesta di INTESA, il Fornitore fornirà prontamente tutte le informazioni necessarie per esportare e importare prodotti, inclusi, ove applicabile, i numeri di classificazione del controllo dell'esportazione (ECCN) e sottovoci o numero di categoria elenco munizioni, classificazioni tariffarie, certificazioni e risultati dei test relativi ai prodotti o Servizi. Il Fornitore notificherà per iscritto a INTESA eventuali modifiche alle informazioni fornite dal Fornitore per l'esportazione e l'importazione di prodotti. La fattura di fatturazione del Fornitore deve essere coerente con la fattura utilizzata dal Fornitore per svuotare le merci per l'importazione. Quando INTESA accetti di servire come importatore o esportatore, il Fornitore fornirà prontamente a INTESA tutte le informazioni, la documentazione, la certificazione e i risultati dei test richiesti da INTESA per conformarsi alle leggi, alle normative e ai requisiti amministrativi applicabili in materia di importazione ed esportazione. In tutti i casi, il Fornitore non può intraprendere alcuna transazione di esportazione instradata, come definito nei Regolamenti
dell'Amministrazione delle Esportazioni degli Stati Uniti {15 CFR, Part 758.3 (b)}, per qualsiasi spedizione di esportazione degli Stati Uniti, o intraprendere un accordo simile per qualsiasi spedizione di esportazione proveniente all'esterno degli Stati Uniti, che indichi INTESA come parte di tali spedizioni.
Imballo / Trasporto: il Fornitore rispetterà: (i) tutte le istruzioni relative al paese di origine e tutte le istruzioni di INTESA relative all’esportazione, (ii) tutti i requisiti di imballaggio ed etichettatura di cui al presente Ordine; e (iii) le linee guida di trasporto citate nel presente Ordine.
Sistema di Gestione Sociale e Ambientale: il Fornitore rispetterà quanto previsto negli accordi fra lo stesso e INTESA.
Rischio di Xxxxxxx; Consegna: la titolarità ed il rischio di perdita restano in carico al Fornitore fino a quando i prodotti acquistati nell'ambito del presente Ordine siano stati consegnati a INTESA nella località specificata nell’Ordine ed accettati da parte di INTESA. La consegna puntuale dei prodotti è essenziale. Nel caso la consegna non avvenga puntualmente INTESA si riserva il diritto di acquistare i prodotti altrove, ed il Fornitore sarà responsabile per i costi effettivi e ragionevoli e per gli eventuali danni di INTESA. Il Fornitore deve informare tempestivamente INTESA se non è in grado di rispettare la data di consegna specificata in questo Ordine.
Garanzie: il Fornitore garantisce:
i. di essere investito dei poteri necessari a sottoscrivere il presente Ordine
ii. di essere informato e che opera e opererà nel pieno rispetto (a proprie spese) di tutte le leggi e regolamenti che sono, o possono diventare, applicabili nella fornitura di prodotti e/o servizi, includendo senza limitazione,
a) le leggi sul lavoro e l’occupazione,
b) le leggi sulla esportazione e importazione applicabili e le leggi, le normative e i regolamenti compresi ma non limitati a:
i. assicurare tutti i requisiti necessari allo sdoganamento, le licenze di esportazione ed importazione ed eventuali deroghe, la presentazione delle dovute richieste agli organi competenti e l’informativa in merito al rilascio o al trasferimento di tecnologie e di software a soggetti non di nazionalità statunitense all’interno o all’esterno degli Stai Uniti, il rilascio o il trasferimento di tecnologia e software con contenuto statunitense o derivato da software o tecnologia statunitense.
ii. di essere informato e di agire in conformità a tutte le raccomandazioni sulla sicurezza della supply chain emanate dal goveno competente e da organizzazioni che definiscono standard industriali in materia
iii. di non trasferire a INTESA qualsiasi, hardware, software, dati tecnici o servizi controllati dall
U.S. International Traffic in Arms Regulations ("ITAR");
c) di rispettare leggi ambientali, regolamenti o ordinanze che disciplinano le caratteristiche ambientali ed energetiche del prodotto, i divieti relativi ai contenuti del prodotto, la gestione del fine-vita del prodotto ed il suo recupero, e/o la sicurezza del prodotto relativa al trasporto del prodotto a INTESA, l’importazione, esportazione, distribuzione, vendita e/o uso dei prodotti del Fornitore o facenti parte di un prodotto di INTESA
d) di rispettare le leggi anticorruzione, e
e) di rispettare leggi e regolamenti in materia di privacy e protezione dei dati;
iii. che la esecuzione del presente Ordine non si tradurrà in una violazione di altri accordi o contratti di cui si è parte;
iv. che nessuna pretesa, obbligo o azione è minacciata o è in corso nei confronti del Fornitore tale che possa interferire con i diritti di INTESA in virtù del presente Ordine;
v. che i beni e/o i servizi non violano alcun diritto di privacy pubblicità, reputazione o i diritti di proprietà intellettuale di terzi;
vi. che (A) ha comunicato a INTESA per iscritto l'esistenza di qualsiasi codice di terze parti, incluso a titolo di esempio il codice sorgente aperto, che è incluso o fornito in associazione con il prodotto o servizi e (B) e di rispettare pienamente tutti gli accordi di licenza applicabili a detta terza parte o codice sorgente aperto;
vii. che tutti gli autori accettano di non far valere i propri diritti morali sui prodotti e servizi, nella misura consentita dalla Legge;
viii. che i prodotti sono esenti da difetti di progettazione, di materiale, di lavorazione e di fabbricazione;
ix. che i prodotti sono sicuri per l'uso coerente e sono conforrmi alle garanzie, alle specifiche e ai requisiti del presente Ordine;
x. che i prodotti non contengono alcun codice nocivo ed il Fornitore non utilizzerà nè predisporrà nel software funzionalità attivabili da remoto dal Fornitore stesso, atte a bloccarne o limitarne anche parzialmente l’utilizzo;
xi. che i prodotti non contengono (e non sono realizzati con) con sostanze note come gli halon, i clorofluorocarburi, idroclorofluorocarburi, metil cloroformio e tetracloruro di carbonio come definito dal protocollo di Montreal e, come specificato da parte di INTESA per iscritto, che danneggiano l’ozono;
xii. che i prodotti sono nuovi e non contengono parti usate o revisionate, se non previamente concordato per iscritto da INTESA;
xiii. che non utilizzerà, divulgherà o trasferirà all’estero le informazioni elaborate per il Cliente che possano condurre all’identificazione di una persona (“Dati Personali”) salvo nei casi richiesti per adempiere al presente Ordine;
xiv. che non offrirà, prometterà o effettuerà, direttamente o indirettamente, alcun pagamento al fine di influenzare impropriamente (o indurre chiunque a influenzare) decisioni o azioni di qualsiasi funzionario di un ente governativo o organizzazione internazionale pubblica.
xv. che (A) porrà in essere e manterrà appropriate protezioni tecniche e misure organizzative e di altro tipo per tutelare i dati personali (inclusi, senza limitazione, evitando di caricare i Dati Personali forniti al Fornitore su (a) qualsiasi computer laptop o (b) qualsiasi supporto di memoria portatile che possa essere rimossa dai locali del Fornitore a meno che per ogni singolo caso (i) i dati siano stati criptati e (ii) tali dati siano caricati su supporti di memoria portatile al solo scopo di trasferire tali dati all’esterno dei locali del Fornitore, (B) comunicherà all’ INTESA eventuali violazioni della protezione dei dati personali immediatamente dopo la scoperta ("Incidente di sicurezza"), (C) coopererà pienamente con INTESA nell’investigazione di qualsiasi incidente di sicurezza, (D) che collaborerà pienamente con INTESA in caso di richiesta di accesso, rettifica e distruzione dei dati personali in possesso del Fornitore, e (E) che rispetterà tutte le istruzioni o altri requisiti previsti o emessi da INTESA di volta in volta in materia di dati personali;
xvi. che non esporterà, direttamente o indirettamente, qualsiasi tecnologia, software o prodotti di origine statunitense o aventi contenuto Statunitense forniti da INTESA o il loro prodotto direttamente a uno dei paesi o ai cittadini di tali paesi, ovunque si trovino, contenuti nell’elenco del US Export Administration Regulation, come modificato di volta in volta, a meno che tale esportazione non sia autorizzata mediante una idonea licenza o regolamento governativo;
xvii. che lui non, e non permetterà nè autorizzerà il suo personale a divulgare, esportare o ri- esportare nessuna informazione di INTESA o nessun processo, o bene prodotto a seguito di questo
Ordine senza preavviso e conformità a tutte le leggi federali, statali e le leggi locali, regolamenti e ordinanze, incluse le norme di controllo Statunitensi sulla esportazione
Proprietà Intellettuale: Il Fornitore concede all'Acquirente tutti i diritti e le licenze necessari all'Acquirente e alle sue affiliate per l'uso, il trasferimento, il pass-through e la vendita dei prodotti e servizi e per esercitare i diritti concessi ai sensi del presente Ordine. Ove applicabile il Fornitore dichiara di adempiere a quanto previsto dall’Articolo 181bis della Legge 633/1941 sulla protezione del copyright, come introdotto dall’Articolo 10 della Legge 248/2000, che contiene nuove dichiarazioni sulla protezione del diritto d’autore di tutti i prodotti sofwtare distribuiti in Italia. Il Fornitore indennizzerà e tutelerà INTESA da qualsiasi danno, costo e/o spesa derivante dalla violazione della precedente dichiarazione e garanzia. Questa sottosezione resterà in vigore anche dopo la cessazione o la scadenza del presente Ordine e resterà in vigore fino alla sua esecuzione.
Proprietà dei Prodotti: fatta eccezione per i prodotti costituiti da software (che è concesso in licenza come previsto sopra), tutto il prodotto del lavoro svolto dal Fornitore e fornito a INTESA come stabilito dal presente Ordine, è e rimarrà di proprietà esclusiva di INTESA.
Indennizzo: il Fornitore si impegna a difendere, manlevare e proteggere INTESA e le sue Consociate da ogni responsabilità (inclusi, senza limitazione, costi, spese e spese legali) derivanti da (a) accusa di violazione dei
diritti di proprietà intellettuale, (b) inadempienza del Fornitore a rispettare le garanzie e obblighi derivanti dal presente Ordine o (c) incidenti di sicurezza. In presenza di contestazioni o rivendicazioni il Fornitore provvederà, a proprie spese, ad esercitare il primo dei seguenti rimedi praticabili: (i) ottenere per INTESA l’autorizzazione a continuare ad utilizzare e vendere i prodotti o servizi oggetto del presente Ordine, (ii) modificare quanto fornito con prodotti o servizi che non siano in violazione,
(iii) sostituire quanto fornito con prodotti o servizi che non siano in violazione; o (iv) accettare la restituzione o la cancellazione del prodotto in violazione e rimborsare tutti gli importi ricevuti.
Limitazione di Responsabilità: nella misura consentita dalla Legge locale, in nessun caso INTESA o le sue Consociate saranno responsabili per i danni derivanti da: lucro cessante, mancati profitti, danni accidentali, indiretti, consequenziali o a carattere esemplare. In nessun caso la responsabilità di INTESA eccederà l’ammontare totale dovuto al Fornitore.
Subappalto: Fatte salve le disposizioni imperative di Xxxxx, il subappalto è vietato, se non altrimenti previsto nel presente Ordine o senza il previo consenso scritto di INTESA. Qualora INTESA consideri beni e servizi oggetto del rapporto confidenziali, i subappaltatori dovranno avere il preventivo gradimento scritto di INTESA e sottoscrivere un accordo di confidenzialità su modello proposto da quest’ultimo.
Cessione: Qualsiasi cessione non autorizzata del presente Ordine è inefficace e nulla. Nel caso in cui al rapporto tra le parti si applichi la legge 192/98 relativa alla disciplina sulla subfornitura, il Fornitore può cedere fino al 50% di tale lavoro a terze parti o a consociate senza il preventivo consenso verbale o scritto di INTESA. Comunque, se il Fornitore assegna più del 50% del lavoro, il Fornitore deve procurarsi il preventivo consenso scritto di INTESA.
Obblighi dei Supappaltatori del Fornitore: il Fornitore dovrà stipulare un contratto scritto con ogni subappaltatore autorizzato ad operare a fronte del presente Ordine e, se del caso, con tale contratto commettere ogni subappaltatore al rispetto di tutti gli obblighi e le responsabilità del Fornitore ai sensi
del presente Ordine. A titolo esemplificativo ma non esaustivo, tali obblighi e responsabilità sono quelle contenute nei “Rapporti Etici”, nel “Diritto di Verifica” e nel “Mantenimento dei Dati” sulla fornitura relativa a questo Ordine. Inoltre, in tale contratto scritto, Xxxxxxxxx dovrà identificare INTESA come diretta e terza parte beneficiaria relativa al “Mantenimento dei Dati e al “Diritto di Verifica”, con l'effetto che INTESA avrà tutti gli stessi diritti che il Fornitore ha con il Subappaltatore. Fermo restando quanto sopra, l'uso da parte del Fornitore di un Subappaltatore non solleverà il Fornitore dai propri obblighi previsti dal presente Ordine o le sue responsabilità per le prestazioni del Subappaltatore.
Scambio di Informazioni: Tutte le informazioni scambiate tra le parti in relazione al presente Ordine saranno considerate non confidenziali, a meno che le parti non abbiano sottoscritto uno specifico accordo di confidenzialità. Per qualsiasi informazione personale di lavoro riguardante i dipendenti o gli appaltatori del Fornitore che il Fornitore fornisca a INTESA, il Fornitore si procurerà l'accordo di tali dipendenti ed appaltatori, dopo averli informati, per la divulgazione delle informazioni a INTESA e per consentire a INTESA di usare tali informazioni in relazione a questo Ordine.
Rapporti Etici: il Fornitore dovrà avere familiarità e rispettare rigorosamente tutte le leggi e i regolamenti in materia di corruzione e delle pratiche commerciali vietate. Il Fornitore e le sue consociate non devono e non dovranno, allo scopo di influenzare o per indurre chiunque ad influenzare le decisioni in favore di INTESA o delle sue consociate, offrire, promettere, fare o accettare di fare, direttamente o indirettamente, (a) qualsiasi contributo politico di qualsiasi tipo o qualsiasi pagamento a, o a beneficio di, un funzionario pubblico, se eletto o nominato, (b) qualsiasi forma di pagamento per regali, pasti, viaggi o altri oggetti di valore per un dipendente del governo o per uno dei suoi familiari, o (c) qualsiasi pagamento o dono, (di denaro o oggetti di valore) a chiunque. INTESA non rimborserà il Fornitore per qualsiasi contributo politico, pagamento o regalo.
Conservazione dei registri e diritti di verifica di INTESA: Il Fornitore conserverà (e, nel rispetto della normativa applicabile, fornirà a INTESA su richiesta) tutti i registri commerciali, tecnici e contabili pertinenti i) per giustificare le fatture del Fornitore; ii) per dare prova del possesso o dell’ottenimento delle licenze professionali e dei permessi richiesti e iii) per dimostrare l’adempimento, da parte del Fornitore, degli obblighi sanciti dal presente Ordine, per non meno di sei (6) anni dopo il completamento o la cessazione dei Servizi di pertinenza. Tutti i registri contabili saranno conservati in conformità con i principi contabili generalmente accettati. Previa notifica, INTESA potrà, senza spese a suo carico, verificare il rispetto da parte del Fornitore degli obblighi sanciti dal presente Ordine e questo include la verifica del rispetto delle normative in vigore e della protezione e integrità dei Materiali INTESA. Nell’ambito di una verifica, il Fornitore garantirà a INTESA (inclusi i revisori di cui INTESA si avvalga e qualsiasi autorità di controllo) accesso in orari ragionevoli (o, in caso di autorità di controllo, in qualsiasi momento stabilito da tale autorità), a qualsiasi struttura presso la quale il Fornitore o un eventuale Subappaltatore stia fornendo o abbia fornito Servizi o Beni regolati dal presente Ordine e a tutti i sistemi, i dati ed i registri commerciali, tecnici e contabili relativi al rispetto da parte del Fornitore (e dell'eventuale Subappaltatore) dei propri obblighi. Il Fornitore offrirà piena collaborazione durante tale verifica, inclusa la designazione di un focal point di supporto delle verifiche e, su richiesta di INTESA, il Fornitore garantirà ad INTESA il diritto di richiedere direttamente a qualsiasi Subappaltatore, accesso a sistemi, dati e documenti relativi alle prestazioni svolto da tale Subappaltatore, garantendo inoltre che quest’ultimo fornisca tempestivamente tale accesso.
Assicurazione: il Fornitore dovrà ottenere e mantenere tutte le assicurazioni applicabili ed appropriate, (incluse, senza limitazione, la polizza assicurativa commerciale generale, la polizza relativa al pagamento delle spettanze dei lavoratori, l’assicurazione automobilistica, l’assicurazione relativa alla
responsabilità civile) per un importo coerente con la prassi del settore di appartenenza del Fornitore. Ciascuna polizza dovrà citare INTESA come beneficiario o assicurato aggiuntivo, a seconda dei casi.
Legge Applicabile: Il presente Ordine sarà regolato dalla Legge Italiana. Il Fornitore dovrà operare in conformità ad essa: a titolo esemplificativo e non limitativo, si indicano le normative relative alla salute dei lavoratori ed alla sicurezza del lavoro. La Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di beni non si applica. Le parti rinunciano espressamente a qualsiasi diritto di un processo con giuria in merito a controversie relative al presente Ordine.
Scelta del Foro Competente: tutte le controversie derivanti da, o in connessione con l'interpretazione, o esecuzione del presente Ordine, sono risolte esclusivamente dal Tribunale di Milano.
Decadenze: Fatte salve le disposizioni inderogabili di Legge senza la possibilità di rinuncia o limitazione contrattuale, qualsiasi azione legale o altro relativi a questo Ordine deve essere avviata entro e non oltre due (2) anni dalla data in cui la causa dell’azione è sorta
Generale:
a) Qualsiasi riproduzione di questo Ordine con mezzi affidabili sarà considerata un originale dello stesso.
b) Nessuna modifica, supplemento o deroga al presente Ordine da parte di INTESA sarà vincolante per le parti se non espressamente concordato in forma scritta e debitamente firmata da entrambe le parti e con specifico riferimento al presente Ordine.
c) La mancanza di INTESA di esercitare un qualunque diritto non è da considerarsi una rinuncia dello stesso.
d) Le licenze Shrinkwrap e Clickwrap che accompagnano ogni prodotto che sia composto da Software e Condizioni D’uso o Condizioni di Servizio Online, relativamente a servizi forniti online, sono da considerarsi nulle e prevarranno le condizioni del presente Ordine.
e) Il Fornitore si impegna ad utilizzare eventuali parti o attrezzi di proprietà di INTESA e concessi in prestito d’uso per poter effettuare quanto richiesto nel presente Ordine, esclusivamente per tale scopo. Il Fornitore sarà responsabile del mantenimento in buono stato degli stessi.
f) Eventuali servizi prestati dal Fornitore devono essere effettuati in qualità di contraente indipendente, ed il Fornitore è l'unico responsabile per tutte le imposte, tasse e tributi associati.
g) Il Fornitore non potrà utilizzare il nome o i marchi commerciali di INTESA o delle sue Consociate, o riferirsi, o identificare INTESA o le sue Consociate, in alcun materiale pubblicitario (inclusi, senza limitazione, testimonianze o elenco clienti) o comunicati stampa senza il preventivo consenso scritto di INTESA.
Fornitore e Personale del Fornitore: Il Fornitore:
i. dovrà, su richiesta di INTESA e nella misura consentita dalla legge in vigore, fornire a INTESA (I) a scopi di valutazione dell'esportazione, la nazionalità, il paese di residenza permanente e lo stato del proprio Personale per quanto riguarda le leggi sull'immigrazione, (II) conferma scritta (i) che il Personale del Fornitore è autorizzato a lavorare nel paese dove vengono forniti i Servizi e (ii) nei limiti di quanto richiesto dalla legge, che i dati sul Fornitore sono inseriti in eVerify in forza di Provvedimenti legislativi in vigore e presso il Dipartimento della Sicurezza interna degli Stati Uniti e,
(III) se INTESA richiede requisiti di istruzione specifici, attestati di studio e istruzione per il Personale del Fornitore;
ii. dovrà spiegare al proprio Personale che eventuali problematiche relative al rapporto di lavoro andranno discusse con il Fornitore (e non con INTESA) e dovrà informare tempestivamente INTESA
nel caso in cui tali problematiche siano correlate ad azioni che si suppone avrebbero dovuto essere intraprese da INTESA o dal suo Personale, per consentire ad INTESA di svolgere le necessarie indagini;
iii. è e rimarrà responsabile della supervisione quotidiana, del controllo, delle condizioni del rapporto di lavoro, dell'assunzione, della verifica dell'idoneità al lavoro, della disciplina, della gestione delle prestazioni, della cessazione, della consulenza, della programmazione, dei compensi, dei benefit e di altre attività, delle ritenute fiscali, della salute e sicurezza del Personale del Fornitore e dovrà assicurarsi che il Personale del Fornitore non cerchi di ottenere le stesse da INTESA;
iv. è consapevole che INTESA non è in alcun modo responsabile dell'esame o dell'approvazione di cartellini di presenza; comunque, INTESA si riserva il diritto di esaminare tali cartellini di presenza solo ai fini della verifica della fatturazione;
v. è responsabile delle azioni e dell'inattività del Personale del Fornitore e del rispetto da parte del Personale dei requisiti del presente Ordine;
vi. concorda sul fatto che INTESA abbia il diritto di rifiutare di accettare il Personale che il Fornitore mette a disposizione per lo svolgimento dei Servizi in virtù del presente atto e che potrà richiedere la rimozione del Personale del Fornitore dall'incarico oggetto del presente Ordine, per qualsiasi motivo, ad esclusiva e ragionevole discrezione di INTESA.
Il personale del Fornitore addetto alla realizzazione dei Beni e/o Servizi, è regolarmente assunto alle dipendenze del Fornitore, che si impegna a:
a) ottemperare a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendone i relativi oneri;
b) supervisionare, controllare la corretta attuazione degli obblighi di legge in materia di trattamenti retributivi, assistenziali, previdenziali e fiscali del personale del fornitore e dei propri subfornitori e manleverà INTESA per ogni danno e responsabilità che possa derivare a quest’ultimo per la violazione dei suddetti obblighi ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs 276/2003 e da ogni sua successiva modifica;
c) attuare, nei confronti di tale personale, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data del possibile Ordine, alla categoria e nella località in cui vengono svolte le attività, nonché condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località;
d) continuare ad applicare i citati contratti collettivi dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. I menzionati obblighi relativi ai contratti collettivi di lavoro vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse per tutto o parte del periodo di validità del rapporto contrattuale. Il Fornitore si impegna a documentare quanto sopra, in qualsiasi momento, qualora INTESA lo richieda;
e) conservare per tutta la durata del presente Ordine la documentazione comprovante l’esecuzione dei pagamenti a mezzo bonifico bancario delle retribuzioni spettanti al proprio personale e a quello dei subappaltatori durante l’esecuzione del presente Ordine. Il Fornitore si impegna a documentare quanto sopra, in qualsiasi momento, qualora INTESA lo richieda;
f) porre in essere con i propri dipendenti opportuni accordi che gli permettano di adempiere a tutte le obbligazioni derivanti dal presente Ordine;
g) essere responsabile per la supervisione, il controllo, la salute e la sicurezza del personale del fornitore ai sensi del D. Lgs n. 81/08;
h) garantire inoltre di collaborare con INTESA per la supervisione, il controllo, ed il coordinamento del proprio personale e quello dei propri subfornitori per l’attuazione delle misure di sicurezza indicate nel Documento Unico;
i) garantire, tra l’altro, che in ottemperanza alle previsioni dell’art. 26 del D. Lgs 81/08, il personale dallo stesso impiegato a qualunque titolo, sarà munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. Il Fornitore, inoltre, garantisce che tale tessera sarà esposta dai lavoratori durante l’espletamento delle proprie mansioni;
j) su richiesta di INTESA, fornire la documentazione per verificare la conformità della presente sezione intitolata "Fornitore e personale del fornitore".
INTESA ha il diritto di risolvere il presente Ordine ai sensi dell’art. 1456 c.c. ove il Fornitore non rispetti la presente Sezione.
Qualora il Fornitore intenda utilizzare il personale del fornitore e/o subappaltatori che sono considerati lavoratori distaccati (come definiti nella Direttiva CE 96/71/CE e/o qualsiasi legislazione comunitaria o nazionale connessa o derivata) o lavoratori di agenzia interinale (come definiti nella Direttiva CE 08/104/CE e/o qualsiasi legislazione comunitaria o nazionale connessa o derivata) (di seguito “Lavoratori Distaccati”) per la fornitura di servizi ad INTESA e/o al/ai Cliente/i di INTESA, il Fornitore dovrà, prima che ogni Lavoratore Distaccato inizi il lavoro nel paese in cui viene inviato, informare INTESA e fornire ad INTESA tutte le informazioni richieste dalla legge, nonché prove di conformità alla suddetta normativa. Il Fornitore garantisce che le informazioni fornite siano sempre corrette, accurate e aggiornate e che il Fornitore accetta di fornire immediatamente informazioni ad INTESA in qualsiasi momento su richiesta di INTESA. Se la violazione di questa disposizione da parte del Fornitore o del subappaltatore del Fornitore dovesse fare in modo che INTESA o il proprio personale sia ritenuto responsabile o che sia inflitta una multa, il Fornitore dovrà indennizzare INTESA e il suo personale contro tutte le rivendicazioni e/o multe che sorgono o si suppongono essere sorte a causa di tale violazione. Nonostante qualsiasi altro elemento contrario nel presente Ordine, INTESA può interrompere immediatamente il presente Ordine per giusta causa in caso di violazione di questa disposizione o qualora INTESA ragionevolmente ritenga che una tale violazione sia avvenuta o sia probabile. Oltre a ciò, INTESA può richiedere l’immediata rimozione dei Lavoratori Distaccati dall’incarico, ai sensi dello Ordine.
Asset INTESA: Il Fornitore istruirà il proprio Personale a:
a) utilizzare Asset INTESA solo per gli scopi previsti dal presente Ordine e a rimborsare INTESA per eventuali utilizzi non autorizzati;
b) limitare la connessione, l'interazione e l'utilizzo solo ai programmi, agli strumenti o alle routine che anche INTESA ritiene necessari per lo svolgimento dei Servizi;
c) non copiare, divulgare o lasciare incustoditi Asset INTESA;
d) informare tempestivamente INTESA di incidenti o eventi relativi alla sicurezza (ad esempio, quelli che comportano la perdita, l'utilizzo improprio o il danneggiamento di Asset INTESA, come definiti di seguito). Il Fornitore consegnerà a INTESA una copia dei rapporti sugli eventi accidentali o incidenti relativi alla sicurezza che riguardano i suddetti Asset.
INTESA può sottoporre periodicamente a verifica l'utilizzo che il Fornitore fa degli Asset INTESA. Per “Asset INTESA” si intendono i sistemi di computer e/o le reti di INTESA o del Cliente, la proprietà di INTESA o del Cliente a cui il Personale del Fornitore accede o che utilizza oppure materiali, dati, documenti o informazioni fornite al Personale del Fornitore da (o per conto di) INTESA.
Accesso del Fornitore alla sede di INTESA o del Cliente:
1. Se il Personale del Fornitore avrà accesso alla sede di INTESA o del Cliente, il Fornitore dovrà condurre sessioni di orientamento con il proprio Personale, prima di assegnare un incarico presso
INTESA o il Cliente, nonché reperire e fornire informazioni sul contatto (che il Fornitore dovrà aggiornare secondo necessità) per tutti i supervisori del Personale del Fornitore.
2. Il Fornitore trasmetterà al proprio Personale le seguenti istruzioni:
a) il Personale del Fornitore assegnato ad una sede di INTESA o del Cliente non può (i) introdurre armi di alcun tipo in tale sede; (ii) possedere, fare uso o essere sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o bevande alcoliche; (iii) essere in possesso di materiali pericolosi di alcun genere senza autorizzazione di INTESA; (iv) inviare o ricevere e-mail non relative ad INTESA o al Cliente tramite i sistemi di posta di INTESA o del Cliente; (v) vendere, pubblicizzare o commercializzare prodotti o distribuire materiali stampati, con testo o grafica senza autorizzazione scritta di INTESA; o (vi) condurre attività commerciali non relative a INTESA o al Cliente mentre svolge l'incarico oggetto del presente Ordine.
b) il Personale del Fornitore assegnato ad una sede di INTESA o del Cliente deve (i) ottenere un badge di identificazione valido da INTESA o dal Cliente e restituire i badge di identificazione, al completamento o alla cessazione delle assegnazioni; (ii) rimanere solo nelle aree autorizzate (limitate agli ambienti di lavoro, alle mense aziendali, alle toilette e ai parcheggi); (iii) visualizzare e utilizzare per lavoro solo i materiali, i documenti, le informazioni e i dati necessari allo svolgimento della mansione e (iv) segnalare immediatamente al Fornitore qualsiasi incidente (ad esempio alterazioni fisiche, aggressioni, molestie e/o comportamenti inappropriati, effettivi o presunti), in modo che il Fornitore possa tempestivamente informare INTESA e fornire ad INTESA una copia del rapporto sull'incidente.
Controllo dei precedenti penali ed altri controlli:
a. Il Fornitore si impegna ad informare INTESA del fatto che un membro del Personale del Fornitore da assegnare allo svolgimento dei Servizi in virtù del presente Ordine, sia stato precedentemente dipendente di INTESA, per cui l'assegnazione è soggetta all'approvazione di INTESA.
b. Nella misura consentita dalla legislazione locale, il Fornitore otterrà dal proprio Personale un documento di identità con fotografia, rilasciato da un ente governativo ufficiale (inclusi, a titolo di esempio, una patente di guida valida o un passaporto).
c. Nella misura consentita dalla legislazione locale, il Fornitore condurrà indagini sui precedenti penali del proprio Personale, secondo quanto indicato nella successiva lettera (d), nei luoghi in cui i membri del Personale del Fornitore hanno stabilito la propria residenza nei sette anni precedenti. Se non risultano condanne penali negli ultimi sette anni, il Personale del Fornitore può essere assegnato allo svolgimento dei Servizi. Nel caso in cui siano state riscontrate condanne penali, il Fornitore non potrà procedere all'assegnazione del proprio Personale, ove tale Personale sia giudicato idoneo allo svolgimento dei Servizi in base ad una valutazione individualizzata della condanna, effettuata dal Fornitore, tenendo conto dei Servizi da svolgere, in conformità con la legislazione e gli orientamenti in vigore, che possono includere, a titolo esemplificativo, le linee guida promulgate dalla Commissione per le pari opportunità di impiego negli Stati Uniti, enunciati simili o altre linee guida promulgate dalle pubbliche autorità, per quanto applicabili.
Se, a seguito di tale valutazione, il Fornitore continua a raccomandare l'assegnazione di un membro del proprio Personale con precedenti penali per lo svolgimento dei Servizi, INTESA deve prima essere informata di tale decisione. In seguito, INTESA esaminerà i precedenti penali e i Servizi che verranno svolti e/o l'accesso consentito al Personale del Fornitore. A meno che non sia strettamente necessario ai fini di tale esame, INTESA non riceverà alcun dato personale (ad esempio, nome o numero di codice fiscale del membro del Personale del Fornitore ecc.).
d. Per i dipendenti del Fornitore residenti negli Stati Uniti, deve essere condotto un controllo a livello federale, oltre ad un controllo a livello di contea o stato, a seconda di quale delle due risulti più
completa. In altri paesi, i controlli di cui alla presente disposizione potranno essere effettuati a livello di contea, stato, provincia e/o a livello nazionale, a seconda di quale risulti più completo.
e. Su richiesta di INTESA e in base alla normativa vigente, il Fornitore consegnerà a INTESA la documentazione attestante la sua conformità alle specifiche di questa sezione.
Tracciabilità dei Flussi Finanziari: Il Fornitore si impegna al pieno rispetto delle disposizioni della Legge 13 Agosto 2010 n.136 (con particolare ma non esclusivo riferimento all’articolo 3 di tale Legge) in tema di Tracciabilità dei Flussi Finanziari relativi a commesse pubbliche. In caso di violazione da parte del Fornitore della predetta normativa il presente Ordine si intende risolto ai sensi dell’art. 1456 c.c. ferma restando la responsabilità del Fornitore per i danni causati con tale violazione.
Applicazione delle leggi in materia di Sicurezza e tutela del lavoratore:
Le parti del presente Ordine si impegnano e garantiscono, ciascuna per la parte di sua competenza, il rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza e tutela del lavoratore tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le disposizioni previste dal D.Lgs. 81/08 e successive modifiche. A tal riguardo, ed al fine di consentire ad INTESA e/o al Cliente di INTESA la redazione del documento di valutazione dei rischi ai sensi dell’art. 26, comma 3 del citato D.Lgs. 81/08 e successive modifiche (di seguito il “Documento Unico”), è fatto obbligo per il Fornitore di consegnare ad INTESA un apposito documento contenente la propria valutazione dei rischi e dei costi associati, nonché quello redatto dai propri subfornitori, che indichi le misure necessarie per eliminare le interferenze delle rispettive attività. Il Fornitore si farà obbligo di allegare la propria valutazione dei rischi con dei costi associati di cui sopra e quella dei propri subfornitori all’offerta che presenterà ad INTESA essendo espressamente stabilito che la documentazione di valutazione dei rischi ed i relativi costi rappresenta condizione essenziale per la validità dell’offerta stessa. In caso di violazione da parte del Fornitore della presente Sezione il presente Ordine si intende risolto ai sensi dell’art. 1456 c.c. ferma restando la responsabilità del Fornitore per i danni causati con tale violazione.
Trattamento dei dati personali: Nel caso in cui, ai sensi del presente Ordine, INTESA comunichi al Fornitore le informazioni relative ad un individuo, una persona giuridica, ente o associazione identificati o identificabili ("Dati Personali") il Fornitore si impegna a porre in essere tutte le misure di sicurezza del caso per proteggere i Dati Personali da distruzione, perdita, alterazione, divulgazione non autorizzata o accesso e da qualsiasi altra forma di trattamento illecito dei medesimi Dati Personali (incluso, e non limitato ad assicurare l'affidabilità del personale che accede ai Dati Personali). Il Fornitore dichiara e garantisce: (i) che agirà in conformità alle leggi e regolamenti in materia di protezione dei dati personali (inclusa qualsiasi richiesta di notifica a, o registrazione con, le autorità competenti in materia di protezione dei dati), e (ii) che accederà, utilizzerà, gestirà comunicherà a terze parti, trasferirà all'estero o in altro modo tratterà Dati Personali in conformità alle istruzioni di INTESA. A tal proposito, in generale, INTESA istruirà il Fornitore al trattamento dei Dati Personali per quanto necessario all'esecuzione del presente Ordine. Il Fornitore assisterà prontamente INTESA nel rispondere a richieste di accesso, correzione, blocco, eliminazione o cancellazione dei Dati Personali, incluso l'obbligo di fornire ad INTESA una copia di tutti i Dati Personali rilevanti in forma tangibile. Il Fornitore non trasferirà alcun Dato Personale al di fuori di uno Stato con una legge e/o provvedimenti in materia di protezione dei Dati Personali restrittivi in merito al trasferimento dei Dati Personali a meno che tale trasferimento sia inevitabile per l'esecuzione da parte del Fornitore dei propri obblighi ai sensi del presente Ordine, o laddove INTESA acconsenta al trasferimento per iscritto. INTESA può, previa opportuna richiesta, verificare e appurare la conformità del Fornitore a quanto previsto nella presente Sezione. Alla data di cessazione del presente Ordine, il Fornitore dovrà, su richiesta di INTESA, restituire o cancellare prontamente tutti i Dati Personali ricevuti.
Espressa Accettazione: le Parti concordano espressamente che la sopravvenuta invalidità di una qualsivoglia clausola del presente Ordine non comprometterà la validità dello stesso nella sua interezza.