Decreto del Direttore generale nr. 77 del 18/05/2022
Decreto del Direttore generale nr. 77 del 18/05/2022
Proponente: Xxxxxxx Xxxxxxx Dipartimento Pisa
Pubblicità/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione integrale (sito internet) Visto per la pubblicazione - Il Direttore generale: Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxx Responsabile del procedimento: Dr. Xxxxxxx Xxxxxxx
Estensore: Xxxxxxxxxx Xxxxxx
Oggetto: Modifica dello schema di Convenzione tra ARPAT e il Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università di Pisa per la collaborazione alla gestione e alla realizzazione di report nell’ambito del progetto europeo INTERREG "Aer Nostrum - Aria bene comune" (Rif. DDG 66/2022) - CUP E55C20000160007
ALLEGATI N.: 1
Denominazione | Pubblicazione | Tipo Supporto |
Allegato A - Schema convenzione tra ARPAT e DST per Progetto Interreg Aer Nostrum | sì | digitale |
Natura dell'atto: immediatamente eseguibile
Trattamento dati personali: Sì Numerosità degli interessati: 1 - 1.000
Il Direttore generale
Vista la L.R. 22 giugno 2009, n. 30 e s.m.i., avente per oggetto "Nuova disciplina dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT)” ;
Richiamato il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 74 del 23.3.2021, con il quale il sottoscritto è nominato Direttore generale dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana;
Considerata la decorrenza dell'incarico di cui sopra dal 1° maggio 2021;
Dato atto che con decreto del Direttore generale n. 238 del 13.09.2011 è stato adottato il Regolamento di organizzazione dell’Agenzia (approvato dalla Giunta Regionale Toscana con delibera n. 796 del 19.09.2011), successivamente modificato con decreti n.1 del 04.01.2013 e n. 108 del 23.07.2013;
Visto l’“Atto di disciplina dell’organizzazione interna” approvato con decreto del Direttore generale n. 270/2011 (ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del Regolamento organizzativo dell’Agenzia), modificato ed integrato con decreti n. 87 del 18.05.2012 e n. 2 del 04.01.2013;
Considerato che ARPAT, ai sensi della Legge Regionale n. 30 del 22.06.2009 “Nuova Disciplina dell’agenzia Regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT)”, concorre alla promozione dello sviluppo sostenibile e contribuisce al mantenimento e al miglioramento dell’ambiente in Toscana, mediante lo svolgimento delle funzioni pubbliche di tutela dell’ambiente e della salute;
Considerato che ARPAT è Ente dotato di autonomia tecnico giuridica, amministrativa e contabile incaricato di svolgere le attività di interesse della Regione Toscana ricomprese nella Legge Regionale n.30/2009, tra cui le attività di ricerca applicata finalizzata al miglioramento della conoscenza ambientale e dell’efficienza dei processi di tutela, ai fini di uno svolgimento ottimale delle attività istituzionali dell’Agenzia, anche in collaborazione con altri Enti;
Considerato inoltre che ARPAT ai fini dello svolgimento ottimale delle attività istituzionali, ai sensi dell’art. 6 della L.R. 30/2009, “collabora con …omissis … nonché con altri Enti pubblici ed istituzioni, anche per la partecipazione all’attività di ricerca applicata, finalizzata in particolare al miglioramento della conoscenza sull’ambiente ed al miglioramento dell’efficienza dei processi di tutela”;
Considerato altresì che la L.R. 30/2009 individua nella Carta dei Servizi, di cui all’art. 13, il principale strumento di disciplina e programmazione delle attività di ARPAT;
Ricordato che ARPAT ha sottoscritto in data 04.05.2020 la Convenzione Interparternariale relativa al Progetto Interreg denominato "Aer Nostrum - Aria bene comune" – 2020-2023, di cui è partner (ARPA Ligura Capofila) – rif. decreto del Direttore generale n. 58/2020;
Dato atto che la Regione Toscana con la DGRT con Delibera n.15 del 10.01.2022 ha approvato il Piano delle Attività di ARPAT 2021-2023 (approvato con decreto del Direttore generale n.188 del 05.11.2021) comprensivo delle attività volte a realizzare il progetto "Aer Nostrum - Aria bene comune", di cui al decreto n.58/2020 sopra citato;
Ricordato il decreto del Direttore generale n. 179 del 29.12.2017 con cui l’Agenzia ha preso atto della convenzione per lo svolgimento di tirocini curriculari tra ARPAT e Università di Pisa - Dipartimento di Scienze della Terra (di seguito Dipartimento), stipulata in data 24.10.2014;
Considerato che il Dipartimento, nel rispetto delle proprie finalità istituzionali in quanto sede naturale della ricerca, è interessato a valorizzare i risultati derivanti dalla sua attività nei diversi settori della chimica, della fisica e della geologia connessi alla protezione dell’ambiente ed alla conservazione delle sue componenti specifiche;
Considerato altresì che il Dipartimento è interessato a sostenere le proprie attività in ambito
formativo promuovendo e sviluppando la collaborazione con istituzioni ed imprese pubbliche e private nel rispetto delle disposizioni statutarie e regolamentari dell’Università di Pisa, in particolare del Regolamento didattico di Ateneo e del Regolamento di Ateneo per l’attribuzione degli incarichi di insegnamento;
Dato atto che ARPAT e il Dipartimento hanno stipulato in data 11.01.2019 una convenzione per collaborazione nell'individuazione e svolgimento di iniziative congiunte nel settore della ricerca, dell’innovazione e della formazione nel campo della protezione dell’ambiente e della conservazione delle sue componenti specifiche (decreto del Direttore generale n. 134/2018);
Considerato che sia l'Università di Pisa che ARPAT sono interessate a proseguire un rapporto di reciproca e continuativa collaborazione, già sviluppato tramite appositi atti convenzionali a partire dal 2005 e fino al 2013, integrando le rispettive e peculiari competenze, al fine di individuare e porre in essere iniziative congiunte nel campo della protezione ambientale, con riferimento ai settori della ricerca, della formazione e della elaborazione e diffusione della conoscenza;
Considerato altresì l’Accordo quadro di collaborazione, di durata quadriennale, tra UNIPI e ARPAT di cui al decreto del Direttore generale n. 212 del 19.12.2021, che definisce i principi generali e le linee guida che informeranno, la cooperazione nel raggiungimento degli obiettivi sopra descritti e dal quale potranno discendere convenzioni attuative, predisposte allo scopo di porre in essere diverse ed articolate tipologie di iniziative;
Dato atto che ARPAT e il Dipartimento, avendo reciproco interesse ad instaurare un rapporto di collaborazione tecnico scientifica nell’ambito dell’elaborazione dei dati di inquinamento atmosferico e dell’attività di comunicazione, per lo svolgimento del progetto "Aer Nostrum - Aria bene comune" nell’ambito del Programma Interreg Marittimo di cooperazione Italia Francia, hanno congiuntamente predisposto specifica convenzione, il cui schema è stato approvato con il decreto del Direttore generale n. 66 del 21.04.2022;
Xxxxxxxxx successivamente l'opportunità, da parte del Dipartimento, di integrare il testo dello schema di Convenzione con specifico articolo relativo alla proprietà intellettuale, che regolamenti la pubblicazione congiunta e l'eventuale brevettazione conseguenti alle attività del progetto, fermi restando tutti restanti articoli, in particolare relativamente a modalità di collaborazione, budget per le attività e modalità e termini del progetto;
Ricordato che con il detto schema di convenzione le Parti definiscono le modalità di cooperazione, utili ad assicurare il perseguimento dei rispettivi obiettivi, nel rispetto dei criteri e dei presupposti fissati dalla normativa vigente, tenuto altresì conto che le attività svolte non conseguono per le Parti coinvolte alcun vantaggio esclusivo e diretto e che le stesse attività, per la loro intrinseca specificità e complessità tecnico-scientifica, non possono che essere effettuate attingendo alle rispettive competenze sui temi oggetto della presente convenzione;
Preso pertanto atto, in accordo con il Dipartimento, del testo modificato dello schema di Convenzione di cui sopra (Allegato "A"), che pertanto annulla e sostituisce il testo precedentemente approvato con il decreto del Direttore generale n. 66/2022;
Visto il decreto del Direttore generale n.192 del 30.12.2015 avente ad oggetto "Modifica del decreto del Direttore generale n. 138 del 26.09.2013 e adozione del "Disciplinare interno in materia di gestione dei rapporti tra le strutture di ARPAT ed il Collegio dei revisori";
Visto il parere positivo di regolarità contabile in esito alla corretta quantificazione ed imputazione degli effetti contabili del provvedimento sul bilancio e sul patrimonio dell'Agenzia espresso dal Responsabile del Settore Xxxxxxxx e contabilità riportato in calce;
Visto il parere positivo di conformità alle norme vigenti, espresso dal Responsabile del Settore Affari generali, riportato in calce;
Visti i pareri espressi in calce dal Direttore amministrativo e dal Direttore tecnico;
decreta
1. di prendere atto dello schema di "Convenzione per la collaborazione alla gestione e alla realizzazione di report nell’ambito del progetto europeo INTERREG "Aer Nostrum - Aria bene comune", così come modificato con lo schema allegato al presente atto (Allegato "A"), che annulla e sostituisce il testo precedentemente approvato con il decreto del Direttore generale n. 66/2022;
2. di ricordare che la Convenzione in oggetto avrà durata di mesi 15 (quindici), per tener conto dell’eventualità di dover fornire documentazione all’Autorità di Gestione del programma Interreg Marittimo anche successivamente al termine del progetto, contraddistinto dal CUP E55C20000160007, ed avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione;
3. di individuare quale responsabile del procedimento il Coordinatore del Progetto "Aer Nostrum
- Aria bene comune" e Referente e Responsabile della Convenzione Dr. Xxxxxxx Xxxxxxx, ai sensi dell’art. 4 della L. n. 241 del 07.08.1990 e s.m.i;
4. di dichiarare il presente decreto immediatamente eseguibile, al fine di attuare quanto prima quanto previsto dal Progetto "Aer Nostrum - Aria bene comune", ai fini della rendicontazione dello stesso.
Il Direttore generale Dr. Xxxxxx Xxxxxxxxx*
* “Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.”
Il Decreto è stato firmato elettronicamente da:
• Xxxxx Xxxxxxxx , responsabile del settore Affari generali in data 12/05/2022
• Xxxxx Xxxxxx , sostituto responsabile del settore Bilancio e Contabilità in data 13/05/2022
• Xxxxxxx Xxxxxxx , il proponente in data 16/05/2022
• Xxxxx Xxxxxx , Direttore amministrativo in data 16/05/2022
• Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxx , Direttore tecnico in data 16/05/2022
• Xxxxxx Xxxxxxxxx , Direttore generale in data 18/05/2022
Convenzione per la collaborazione alla gestione e alla realizzazione di re- port nell’ambito del progetto europeo INTERREG AER NOSTRUM
tra
l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana,con sede le- gale in Firenze, Via Ponte alle Mosse, 211, di seguito denominata ARPAT, nella persona del Direttore generale Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxx, domiciliato per la sua carica presso la sede della medesima Agenzia, Codice Fiscale 04686190481
e
il Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università di Pisa,con sede in Xxx X. Xxxxx, 00 00000 Xxxx, cod. fiscale 80003670504, rappresentato dal Xxxx. Xxxx Xxxxxxxx in qualità di Direttore, di seguito per brevità denomi- nato “DST”;
PREMESSO CHE
ARPAT, ai sensi della Legge Regionale del 22 giugno 2009, n. 30 “Nuova di- sciplina dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT)” concorre alla promozione dello sviluppo sostenibile e contribuisce al mantenimento e al miglioramento dell’ambiente in Toscana, mediante lo svolgimento delle funzioni pubbliche di tutela dell’ambiente e della salute; ARPAT è ente dotato di autonomia tecnico giuridica, amministrativa e conta- bile incaricato di svolgere le attività di interesse della Regione Toscana ricomprese nella Legge Regionale di istituzione di ARPAT (L.R. n.30/2009), tra cui le attività di ricerca applicata finalizzata al miglioramento della conoscenza ambientale e dell’efficienza dei processi di tutela, ai fini di uno svolgimento ottimale delle attività istituzionali dell’Agenzia,
anche in collaborazione con altri Enti;
i ricercatori del DST operano nell’ambito delle linee strategiche in coe- renza con gli obiettivi del prossimo Quadro finanziario pluriennale (QFP) 2021-2027, con il Programma quadro per la ricerca e l’innovazione dell’Unione europea Horizon Europe e con gli Obiettivi per lo sviluppo so- stenibile (Sustainable Development Goals-SDGs) individuati nell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite. Il DST usufruisce delle attrezzature analitiche del CISUP (Centro per l’Integrazione della Strumentazione Scientifica della Università di Pisa);
ARPAT ai fini dello svolgimento ottimale delle attività istituzionali, ai sensi dell’art. 6 della L.R. del 22 giugno 2009, n. 30, “collabora con
…...omissis, nonché con altri enti pubblici ed istituzioni, anche per la partecipazione all’attività di ricerca applicata, finalizzata in particolare al miglioramento della conoscenza sull’ambiente ed al miglioramento dell’efficienza dei processi di tutela”;
ARPAT ha sottoscritto in data 04/05/2020 la Convenzione Interparternariale relativa al Progetto Interreg denominato "Aer Nostrum - Aria bene comune" – 2020-2023, di cui è partner (ARPA Ligura Capofila) – rif. DDG 58/2020;
la Regione Toscana con Delibera n.15 del 10/01/2022 ha approvato il Piano delle Attività di ARPAT 2021 - 2023 (approvato con decreto DG n.188 del 05/11/2021) comprensivo delle attività volte a realizzare il progetto AER NOSTRUM, di cui al decreto DG n.58/2020;
il Manuale per la presentazione delle candidature e la gestione dei progetti
- Sezione D:
- al par. 2.1 esplicita come il coinvolgimento da parte dei Benefi- ciari che fanno parte del Partenariato, di soggetti terzi possa avvenire stipula di accordi con altre autorità pubbliche, qualora il Beneficiario sia esso stesso un’autorità pubblica, per disciplinare lo svolgimento in colla- borazione di attività di interesse comune previste dal Progetto
- al par. 2.1.3 tratta la casistica di attuazione delle operazioni da parte di “autorità pubblica – amministrazione aggiudicatrice” diversa dal Beneficiario, ed esplica la natura di questi rapporti:
“In quest’ultima tipologia rientrano tutti i casi in cui un Beneficiario pubblico realizza le attività progettuali in collaborazione con altri sog- getti pubblici esterni al Partenariato sulla base di accordi e/o convenzio- ni, in base alla normativa di riferimento di ciascuno degli stati membri.
Si precisa che, a differenza dell’operatore economico individuato con pro- cedure di evidenza pubblica, l'autorità pubblica agisce, nell’ambito del Progetto, sotto la responsabilità del Beneficiario che partecipa diretta- mente all’attuazione del Progetto stesso e ha un interesse diretto al ri- sultato finale. Il fondamento di tali forme di collaborazione fra le auto- xxxx pubbliche deve essere lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, ai sensi della normativa UE e nazionale di riferimento9. Lo svolgimento delle attività oggetto di collaborazione deve essere regolato da un accordo scritto (Convenzione), dal quale si devono evincere le atti- vità da realizzare, le attività comuni e i reciproci apporti e contributi finanziari necessari per la realizzazione delle attività, nonché i presup- posti normativi.
La nota 9 sopra riportata esplicita inoltre che gli accordi che disciplinano lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune risultano, in virtù di tale caratterizzazione, al di fuori del campo di applicazione della normativa UE in materia di appalti pubblici, con specifico riferimento alle previsioni delle Direttive 23/2014/UE, 24/2014/UE, 25/2014/UE. In par- ticolare, la Direttiva 2014/24/UE esclude dal suo ambito di applicazione tanto le convenzioni che “…non prevedono una remunerazione in cambio di una prestazione contrattuale”(art. 1, par. 6), quanto le convenzioni/contratti che prevedono l’affidamento di un servizio, come previsto dall’art. 11 e dall’art. 12 par. 4, che stabilisce le condizioni per le quali un contratto concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell’ambito di applicazione della Direttiva (in particolare, la cooperazione finalizzata a conseguire gli obiettivi in comune e di interesse pubblico).
ARPAT ha stipulato in data 17/06/2021 una Convenzione con l’Autorità di Si- stema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale, approvata con decreto DG n.69 del 20/04/2021, per la collaborazione alla realizzazione di alcuni dei pro- dotti di competenza di ARPAT all’interno del progetto AER NOSTRUM. In par- ticolare:
1. all’interno della Componente T1 la collaborazione alla realizza- zione dell’Attività T1.4 “Creazione di una piattaforma congiunta di visua- lizzazione dei dati)”;
2. all’interno della Componente T2 (modellistica della qualità dell’aria) la fornitura di supporto tecnico scientifico per la parte model- listica;
3. realizzazione di un rapporto di sintesi e di un documento di de- scrizione delle misure di mitigazione all’interno della componente T3 (pro- duzione di scenari di qualità dell’aria a seguito delle misure di mitiga- zione e di governance);
4. l'organizzazione di un comitato di pilotaggio;
5. traduzione dei documenti del progetto in lingua francese;
ARPAT e il DST hanno già stipulato in data 11/01/2019 una Convenzione per collaborazione nell'individuazione e svolgimento di iniziative congiunte nel settore della ricerca, dell’innovazione e della formazione nel campo della protezione dell’ambiente e della conservazione delle sue componenti speci- fiche;
il DST, nell’ambito delle proprie finalità istituzionali, quale sede natu- rale della ricerca, è interessato a valorizzare i risultati derivanti dalla sua primaria attività e le proprie competenze in ambito formativo promuo- vendo e sviluppando le forme di collaborazione con le imprese e il trasfe- rimento tecnologico;
presso il DST viene svolta l’attività del corso di studi della Laurea Magi- strale in Scienze ambientali, il cui Presidente è un docente del Diparti- mento, e lo stesso DST collabora alla realizzazione del corso di studi della Laurea in Scienze Ambientali Naturali;
i ricercatori del DST svolgono le loro ricerche di base all'interno di col- laborazioni internazionali mediante l'acquisizione di finanziamenti pubblici quali fondi ministeriali italiani, fondi regionali, fondi provenienti dai finanziamenti europei alla ricerca o fondi derivanti da altre agenzie pub- bliche internazionali e dedicano particolare attenzione al trasferimento
tecnologico attivando convenzioni con enti pubblici e/o imprese nazionali ed estere;
visto l’Accordo quadro di collaborazione, di durata quadriennale, sotto- scritto da UNIPI e ARPAT in data 20 dicembre 2021;
con la sottoscrizione della presente Convenzione, le Parti intendono defi- nire le modalità di cooperazione, utili ad assicurare il perseguimento de- gli obiettivi del progetto, nel rispetto dei criteri e dei presupposti fis- sati dalla normativa vigente, tenuto altresì conto che le attività svolte non conseguono per le Parti coinvolte alcun vantaggio esclusivo e diretto e che le stesse attività, per la loro intrinseca specificità e complessità tecnico-scientifica, non possono che essere effettuate attingendo alle ri- spettive competenze sui temi oggetto della presente convenzione;
Tutto ciò premesso, le PARTI al fine di regolare le rispettive attività STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE
Articolo 1 - Premesse
Le premesse di cui sopra costituiscono elementi integranti ed inscindibili della presente Convenzione.
Articolo 2 – Oggetto
ARPAT e il DST hanno reciproco interesse ad instaurare un rapporto di col- laborazione tecnico scientifica nell’ambito dell’elaborazione dei dati di inquinamento atmosferico e dell’attività di comunicazione, per lo svolgi- mento del progetto AER NOSTRUM nell’ambito del Programma Interreg Marittimo di cooperazione Italia Francia.
L’attività specifica che verrà realizzata secondo un approccio e un pro- gramma condiviso è la seguente:
- ARPAT, tra le altre attività previste è responsabile della componente T1 del progetto AER NOSTRUM all’interno della quale è chiamata alla realizza- zione del Prodotto T1.3.1 che consiste in un documento di sintesi sui ri- sultati delle campagne di monitoraggio. Per quanto concerne la componente C, come tutti i partner del progetto è chiamata alla realizzazione di attività di comunicazione, articolata nelle varie attività di divulgazione e disse- minazione dei risultati del progetto con particolare riferimento alle pub- blicazioni scientifiche e l’informazione al pubblico, attraverso il sito del progetto e il sito istituzionale di ARPAT.
- per il DST: l’attività che sarà svolta sarà esplicitata in un apposito “piano dettagliato” che il DST invierà ad ARPAT, e che riguarderà i seguenti argomenti:
1. Elaborazione di dati di inquinamento atmosferico prodotti dalla rete di monitoraggio;
2. Supporto alla stesura di articoli scientifici;
3. Supporto alla realizzazione della pubblicazione finale di proget-
to;
4. Supporto all’organizzazione di eventi;
5. Supporto alla definizione dei contenuti da inserire nella pagina web del progetto all’interno del sito di ARPAT.
Articolo 3 – Modalità di collaborazione
A seguito dell’esigenza da parte di ARPAT di svolgere le attività di cui al precedente articolo 2, il personale individuato dal DST e da ARPAT, preposti allo sviluppo delle attività in collaborazione, opererà presso le proprie sedi, ma anche presso le sedi del partner.
Ai fini della collaborazione, il DST metterà a disposizione proprio perso- nale, sia strutturato, sia al quale sia stato conferito assegno di ricerca o borsa di ricerca, mentre ARPAT metterà a disposizione la strumentazione e il proprio personale dedicato alle attività.
Articolo 4 – Sicurezza
1. Le Parti, ciascuna per la parte di rispettiva competenza, provvedono all’attuazione delle misure di prevenzione e tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni. Le Parti riconoscono che, al fine di garantire la salute e la sicurezza del personale a vario titolo coinvolto, il soggetto cui competono gli obblighi di datore di lavoro previsti dal D.Lgs. 81/2008 è individuato nel datore di lavoro della strut- tura ospitante, ed il personale ospitato è considerato lavoratore ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 del D. Lgs. 81/2008.
2. Impianti, attrezzature, macchine e strumentazioni, messi a disposizione per l’attività scientifica da ciascuna delle Parti, dovranno essere rispon- denti a tutte le normative di sicurezza attualmente vigenti. In caso di cessione temporanea di macchine/attrezzature/impianti di proprietà di una delle Parti all’altra Parte per scopi di ricerca comune, il cedente dovrà verificare la rispondenza dei beni ceduti ai requisiti richiamati dagli artt.70-72 del D.Lgs 81/08 ed eseguire la cessione con le precauzioni pre- viste dai succitati articoli. Resta a carico dei proprietari dei beni la loro manutenzione sia ordinaria che straordinaria.
3. Il personale afferente alle Parti si atterrà alle disposizioni di emer- genza (anti-incendio, primo soccorso, eventi naturali eccezionali ecc.)
nonché ai regolamenti per l’accesso ai locali delle relative strutture in cui si troverà ad operare.
4. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni vigenti in materia di pre- venzione, protezione ed igiene nei luoghi di lavoro, i datori di lavoro di entrambe le Parti forniscono ai propri lavoratori adeguata formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi dell’Accordo Stato-Regioni;
5. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni vigenti in materia di salute dei lavoratori, i datori di lavoro di entrambe le Parti assicurano ai propri lavoratori la sorveglianza sanitaria attraverso il proprio Medico Competen- te, che deve essere eventualmente integrata in relazione ai rischi connessi alle attività di cui alla convenzione, previo coinvolgimento dei Medici Competenti di entrambe le parti affinché possano adoperarsi per il necessa- rio coordinamento;
6. Fermo restando quanto già previsto ai precedenti commi, i datori di la- voro dell’Università e dell’ARPAT, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni, si impegnano comunque a pro- muovere la cooperazione ed il coordinamento allo scopo di garantire la tu- tela della salute e la sicurezza per le attività svolte da terzi presso i locali e laboratori di propria pertinenza.
Articolo 5 – Durata della Convenzione
Il presente Accordo avrà durata di 15 (quindici) mesi, per tener conto dell’eventualità di dover fornire documentazione all’Autorità di Gestione del programma Interreg Marittimo anche successivamente al termine del pro- getto, ed avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione. La Convenzione sarà
prorogabile d'intesa tra le parti per il completamento delle attività, che potranno essere soggette ad ampliamento per quanto riguarda i temi della Convenzione, previ nuovi Accordi, anche onerosi.
Articolo 6 – Budget delle attività
Il valore complessivo dell'attività di collaborazione tecnico-scientifica della presente Convenzione è pari a € 70.000,00 (settantamila/00), stimato sulla base del costo delle attività previste, incluso il costo del personale dipendente e i costi di gestione e indiretti di entrambe le parti. L'onere finanziario risulta così suddiviso:
- € 20.000,00 (ventimila/00) a carico di DST come costo del proprio perso- nale coinvolto in termini di giorni/uomo e sulla base del costo giornaliero e per acquisto di libri e pubblicazioni, missioni e partecipazioni a conve- gni;
- € 50.000,00 (cinquantamila/00) a carico di ARPAT sulla base delle risorse previste per lo svolgimento delle attività di progetto, di cui € 20.000,00 (ventimila) relativi alla componente T1 e € 30.000,00 (trentamila) relativi alla componente C del Progetto AER Nostrum.
Articolo 7 - Modalità e termini di pagamento
Il trasferimento del contributo a favore del DST avverrà avverrà in un’unica soluzione dietro presentazione di un programma dettagliato delle attività. Il versamento verrà effettuato entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione della Convenzione, dietro presentazione di richieste di versamento del con- tributo emesse dal Dipartimento e liquidato secondo norma vigente.
Articolo 8 - Responsabili del Progetto
ARPAT indica quale proprio referente e responsabile della presente Conven- zione il xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx.
Il DST indica quale proprio referente e responsabile della presente Conven- zione il xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx.
I Responsabili avranno funzioni di coordinamento, indirizzo e sviluppo delle attività previste in convenzione, con il compito di monitorare regolarmente il lavoro oggetto della Convenzione per il rispetto dei termini e delle scadenze previste.
Articolo 9 - Variazione attività previste
Qualora lo si ritenga indispensabile, le parti possono prevedere eventuali ipotesi di modifica in corso d’opera delle attività previste con uno speci- fico patto aggiuntivo di variazione, da stipulare di comune accordo fra le parti, fermo restando che tali modifiche non possono comportare trasforma- zioni sostanziali di quanto concordato.
Articolo 10 – Proprietà intellettuale
Ciascuna Parte è e rimane esclusiva titolare del proprio Background, dove per "Background" si intende tutte le informazioni, compresi i brevetti, il copyright e ogni altro diritto di proprietà intellettuale, di cui le Parti siano titolari prima dell’avvio del rapporto di collaborazione instaurato, che ciascuna delle Parti mette a disposizione in quanto necessario allo svolgimento delle attività oggetto della ricerca. Le Parti avranno la fa- coltà di consentire l'accesso al proprio Background, a titolo gratuito e in via non esclusiva, nella misura necessaria al raggiungimento dei risultati del programma di ricerca, e comunque, non oltre la durata del progetto. Le Parti si danno reciprocamente atto che niente di quanto previsto nella Con-
venzione deve considerarsi in modo diretto o indiretto come implicante la cessione di alcun diritto sul proprio Background.
Le Parti avranno pieno diritto d’uso dei risultati e degli elaborati della ricerca. Qualora una Parte intenda pubblicare su riviste nazionali ed in- ternazionali i risultati delle ricerche svolte congiuntamente o esporre o farne uso in occasione di congressi, convegni, seminari o simili, dovrà farne menzione all’altra Parte e ricevere da quest’ultima consenso scritto entro quindici (15) giorni, trascorsi i quali la richiesta di intenderà in ogni caso accolta. Nelle pubblicazioni e riproduzioni dovrà in ogni caso comparire l’indicazione che si tratta di uno studio compiuto in collabora- zione tra l’Università di Pisa e Arpat a valere sul progetto AER NOSTRUM nell’ambito del Programma Interreg Marittimo di cooperazione Italia Francia. Nel rispetto della normativa nazionale in materia di proprietà industriale (Dlgs. 30/2005 e s. m.), le Parti partecipano ai diritti di proprietà in- tellettuale o industriale sui risultati della ricerca (eventuali invenzioni, nuovi modelli, innovazioni di procedimento o di prodotto, know-how tecnico e commerciale), secondo quote proporzionali al contributo e alle risorse fi- nanziarie messe a disposizione per la realizzazione del Progetto, fatti salvi i diritti morali spettanti per legge ad autori e inventori.
Ciascuna Parte è tenuta a informare tempestivamente l’altra del raggiungi- mento di un risultato inventivo e brevettabile ed a concordare con essi la decisione di procedere al deposito nonché i modi e i termini del deposito medesimo.
Le Parti sono tenute ad indicare nella domanda di brevetto il nome dell’inventore (o degli inventori) e l’Ente di appartenenza. Al fine di di-
sciplinare il rapporto di contitolarità del brevetto, le Parti si impegnano a redigere un regolamento di comunione, avendo cura di determinare nello stesso:
le decisioni relative al mantenimento del brevetto ed alla sua estensione all’estero;
il regime di utilizzazione diretta del trovato;
il regime delle licenze alle consorziate ed a terzi, i canoni delle stesse e la ripartizione dei proventi dell’utilizzazione;
i vincoli alla cessione del brevetto;
ogni altro aspetto meritevole di disciplina uniforme anche al fine di pre- venire situazioni di conflitto.
Analogo regolamento di xxxxxxxxx verrà redatto in caso di decisione di sfruttamento dell’invenzione in regime di segreto.
I costi relativi al deposito di eventuali brevetti oggetto di comunione sa- ranno sostenuti secondo quote proporzionali al contributo e alle risorse economiche messe a disposizione dalle Parti.
Qualora una Parte rifiutasse di procedere al deposito di un eventuale bre- vetto o non aderisse alla formale richiesta di un Partner (elevata a mezzo PEC o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno entro un termine di 30 giorni) di procedere al deposito brevettuale congiunto, la/le Parte/i inte- ressata/i potrà/nno inoltrare domanda di brevetto a proprie spese con un diritto di opzione, da esercitarsi entro 12 mesi, ad acquistare o ricevere in licenza esclusiva la quota di brevetto dell’altra Parte a fronte di un equo prezzo o corrispettivo da stabilire congiuntamente tra le Parti o, in caso di disaccordo, da far determinare ad un arbitratore, designandolo di
comune accordo o, in difetto nominato, su richiesta di una delle Parti, dal Presidente del Tribunale di Pisa.
Articolo 11 - Riservatezza
La documentazione e le informazioni rese disponibili durante lo svolgimento delle attività oggetto del presente atto possono essere dichiarate riservate dalle parti ed in tal caso è fatto divieto utilizzare e trasferire ad altri in qualsiasi formato o pubblicizzare la documentazione e le informazioni sopra citate.
ARPAT e DST si impegnano a garantire, per sé e per il proprio personale, la massima riservatezza riguardo le informazioni e i dati, i metodi di analisi, le ricerche e simili, di cui vengano a conoscenza nell'ambito dello svolgi- mento delle attività convenute, di non divulgarle a terzi e di utilizzarle esclusivamente per il raggiungimento delle finalità oggetto del presente Accordo.
I due Enti suddetti dichiarano reciprocamente di essere informati (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i “dati personali” for- niti, anche verbalmente, per le attività concordate, o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell’esecuzione del presente Accordo, vengano trat- tati esclusivamente per le finalità ivi dichiarate mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento in forma anonima.
Ciascuna Parte provvede al trattamento dei dati personali relativi alla presente convenzione nell’ambito dei propri fini istituzionali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016.
Titolare del trattamento dei dati personali, per quanto concerne il presente articolo, è:
- xxx XXXXX, il Direttore generale Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxx, come sopra indi- viduato;
- per il DST, il direttore del Dipartimento Xxxx. Xxxx Xxxxxxxx. Articolo 12 - Spese ed oneri fiscali
Poiché trattasi di trasferimento di risorse per collaborazione istituzionale per attività di interesse comune ai sensi dell’art. 15 della L. 241/1990, il cofinanziamento correlato è fuori campo di applicazione IVA ai sensi degli artt. 1 e 4 del DPR n. 633/72 e non soggetto peraltro alla ritenuta fiscale di cui all’art. 28 del DPR n. 600/73.
L'imposta di bollo, pari a € 64,00 (sessantaquattro/00) è assolta da ARPAT, in modo virtuale giusta autorizzazione dell'Ufficio Territoriale di Firenze prot. n. 61558 del 14/07/2016.
La presente Convenzione verrà registrata solo in caso d’uso con spese a ca- rico della parte richiedente.
Art. 13 – Obbligo di tracciabilità
Le parti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 136/2010. Nei casi di violazione delle disposizioni di legge, il Dipartimento procederà all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale.
Articolo 14 – Domicilio
Ai fini e per tutti gli effetti della presente Convenzione, i contraenti eleggono il proprio domicilio:
ARPAT, in Firenze, Via Ponte alle Mosse, 211 – Cap 50144
Il DST, in Xxxx, Xxx X. Xxxxx, 00 – Cap 56126 Articolo 15 – Perfezionamento
La presente Convenzione è firmata digitalmente, in unico originale, ex art. 24, commi 1 e 2 del C.A.D. - Codice dell'amministrazione digitale – Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e si perfeziona mediante invio a mezzo posta elettronica certificata ai seguenti indirizzi:
ARPAT: xxxxx.xxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxxxxxx.xx DST: xxx@xxx.xxxxx.xx
Per l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana – ARPAT: Il Direttore Generale, Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxx*
Per il Dipartimento di Scienze della Terra:
Il Direttore, Xxxx. Xxxx Xxxxxxxx*
*Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005