CONTRATTO DI MUTUO
CONTRATTO DI MUTUO
Con il presente atto tra
l’ Istituto per il Credito Sportivo, Ente Pubblico Economico con sede legale in Roma via G. Vico n.5, costituito con legge 24 dicembre 1957 n. 1295, iscritto nell’Albo delle Banche autorizzate da Bankitalia ai sensi dell’art. 13 del D.leg.vo 1/9/93 n. 385, iscritto nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Roma al n. 540312/1996, codice fiscale n. 00644160582 – Patrimonio al 31/12/2010 € 760.536.443,42, rappresentato dalla dott.ssa Xxxxx Xxxxxx Xxxxx, nata a Guardiagrele (CH) il 23/09/1964, domiciliato/a ai fini del presente atto in Roma ove appresso, nella sua qualità di Responsabile dell’U.O. “Crediti a Enti Pubblici”, ai sensi dell’art. 25 dello Statuto sociale ed in forza del regolamento interno concernente le deleghe di funzioni e poteri di firma in data 31 agosto 2015, prendendo atto che il COMUNE DI …….. intende procedere alla ………………………………NELL'AMBITO DEL PROTOCOLLO D'INTESA ANCI ICS (INIZIATIVA SPORT MISSIONE COMUNE), e che ha chiesto all’Istituto per il Credito Sportivo, un mutuo di € ; in relazione al
provvedimento n. .............. del esecutivo ai sensi di legge già acquisito agli atti
e
il COMUNE DI …….. codice fiscale …………………….., rappresentato da nella
sua qualità di Responsabile del Servizio, in base ai poteri attribuiti con Decreto n………………. del ; Premesso:
- che il COMUNE DI……….. ha chiesto all’Istituto per il Credito Sportivo, un mutuo di € ; in relazione al provvedimento n.
.............. del esecutivo ai sensi di legge già acquisito agli atti;
- che l’Istituto per il Credito Sportivo con delibera del ……………… in data …/…./ ha concesso al predetto Comune un mutuo di €
………… per la durata di ….. (……..) anni al tasso corrispondente all'IRS A .... .ANNI + %;
- che, in virtù della deroga contenuta all’art. 204 della legge 267/2000, non si procede a stipula di atto pubblico ed il tasso è stato definito con riferimento all’ IRS rilevato alle 11,00 del giorno lavorativo antecedente quello della determina di accettazione ed assunzione del presente mutuo così come indicato nella determina stessa;
- che il progetto definitivo/esecutivo riguardante il suddetto investimento è stato approvato, ai sensi delle vigenti disposizioni, con delibera di G.M. n……. del …../…../……;
-
che il Comune ha aderito alla concessione del finanziamento richiesto alle condizioni tutte evidenziate nel contesto del presente atto, nel capitolato di patti e condizioni generali ed accettate dal Comune con il suddetto provvedimento n. .............. del ;
- che il Comune conferma l’attuale validità e vigenza delle certificazioni e dell’altra documentazione presentata per l’accesso al presente finanziamento;
- che, per agevolare l'ammortamento del mutuo, l'Istituto per il Credito Sportivo ha disposto, altresì, la concessione a favore del Comune, di un contributo per l'abbattimento totale degli interessi pari a complessivi € ;
- che il versamento di ciascuna delle semestralità di ammortamento del mutuo, nella misura e secondo le modalità di cui al successivo art. 3, verrà garantito (€ semestrali) con delegazione di pagamento a valere sulle entrate afferenti ai primi tre titoli di
bilancio ai sensi dell’art. 206 del Decreto Leg.vo n. 267/2000.
- Tutto quanto premesso ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto, l’Istituto per il Credito Sportivo ed il COMUNE DI
……… dichiarano di confermare, approvare ed accettare ai fini della disciplina e della esecuzione del rapporto contrattuale, le relative condizioni descritte in seguito, nelle quali, L’Istituto per il Credito Sportivo ed il COMUNE DI ……. vengono denominate, rispettivamente ISTITUTO FINANZIATORE e PARTE MUTUATARIA.
ART. 1 (oggetto durata e tasso d’interesse del mutuo)
L'ISTITUTO FINANZIATORE, come sopra rappresentato, concede a titolo di mutuo alla PARTE MUTUATARIA che, a mezzo del rappresentante accetta, la somma di € ……………….. (……………./..), da erogarsi con le modalità e dopo gli adempimenti previsti nel successivo articolo 2 e da restituirsi in …….. ( ) anni con il sistema dell'ammortamento all'italiana, al tasso d'interesse annuo del
............%, tasso annuo effettivo globale (TAEG) %.
Da parte sua la PARTE MUTUATARIA si obbliga ad utilizzare e destinare il mutuo, unitamente ad altri mezzi, per la realizzazione del progetto di cui al provvedimento approvativo citato in premessa.
Il mutuo è regolato ed accettato dai patti e sotto gli obblighi riportati dal presente contratto, dalle norme di legge e di Statuto che regolano l'attività creditizia dell'ISTITUTO FINANZIATORE, nonchè dai patti e dalle condizioni generali contenuti nel Capitolato allegato alla determina di assunzione del mutuo.
ART. 2 (erogazioni)
Il mutuo verrà erogato in unica soluzione all’inizio dell’ammortamento dello stesso e le relative somme potranno essere prelevate secondo la destinazione indicata nel precedente art. 1, 2° comma, nella maniera seguente:
- fino alla concorrenza di € …………… ( /…) per avanzamento lavori;
- fino alla concorrenza di € …………… ( /…) per spese tecniche;
- la rimanente somma di € ……………(………./..) ad avvenuto collaudo.
L’erogazione avverrà con le modalità ed alle condizioni specificate nell’art. 1 del Capitolato di patti e condizioni generali. Il compenso spettante agli incaricati del C.O.N.I. per i pareri specificati all’Art. 1 comma 6 del citato capitolato, è a carico della PARTE MUTUATARIA che dovrà provvedere alla relativa liquidazione a favore dell’avente diritto.
ART. 3 (restituzione della somma mutuata)
La PARTE MUTUATARIA, come sotto rappresentata, si obbliga a restituire all’ISTITUTO FINANZIATORE la suddetta somma mutuata di € ………………. (………………/..), nel termine di … (……..) anni, con decorrenza dal .../…/……, mediante corresponsione di ….. (……) semestralità costanti posticipate calcolate con il sistema dell’ammortamento all’italiana, al tasso d’interesse annuo del %.
Tali interessi semestrali sono calcolati in annualità intere con formula finanziaria e, pertanto, non è influente in tale calcolo l’effetto dell’anno civile o commerciale.
Dette semestralità, comprensive di una quota capitale e di una quota interessi azzerata dal contributo concesso citato nelle premesse dovranno essere versate all’ISTITUTO FINANZIATORE in valuta legale entro il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno di ammortamento, a decorrere dal …/…/…...
A garantire il regolare pagamento delle suddette semestralità la PARTE MUTUATARIA ha deliberato, con l’allegato provvedimento n.
.............. del ..............: il rilascio di delegazione di pagamento sul Tesoriere per la citata semestralità di € ..............................
(....................................................) a valere sulle entrate afferenti ai primi tre titoli di bilancio ai sensi dell’art. 206 del D. Leg.vo 18/08/2000
n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, vincolando e delegando irrevocabilmente “pro-solvendo”, per la durata dell’ammortamento del mutuo, la corrispondente quota annua delle predette entrate a favore dell’ISTITUTO FINANZIATORE.
A tal fine si obbliga a consegnare l’atto di delega di pagamento in originale all’ISTITUTO FINANZIATORE stesso, munito di regolare relata di notifica, non oltre 10 (dieci) giorni dalla stipula del presente contratto di mutuo.
Ad iscrivere annualmente nella parte passiva del proprio bilancio, per tutta la durata dell’ammortamento del mutuo, gli importi delle semestralità dello stesso scadenti nell’anno e ad osservare il disposto dell’art. 3 del Capitolato.
A mantenere le entrate delegate nella congrua misura e non fare con le stesse alcun pagamento o altro impiego prima che sia stato totalmente estinto il debito assunto nei confronti dell’ISTITUTO FINANZIATORE.
ART. 4 (interessi di mora e risoluzione del contratto)
Nel caso di ritardato pagamento, anche parziale e da qualsiasi causa originato, delle semestralità di ammortamento del mutuo alle scadenze convenute, degli eventuali interessi di preammortamento nonché di ogni altra somma dovuta per qualsiasi titolo in dipendenza del presente contratto, anche se conseguente alla risoluzione dello stesso, ovvero alla dichiarata decadenza della PARTE MUTUATARIA dal beneficio del termine, dovranno essere corrisposti all’ISTITUTO FINANZIATORE senza necessità per quest’ultimo di porre in essere formale intimazione o messa in mora, oltre alle somme insolute, gli interessi moratori calcolati dalla data di scadenza o di esigibilità alla data dell’effettivo pagamento, in misura pari al tasso di interesse annuo lordo del mutuo di cui al precedente art. 3, 1° comma, aumentato della metà, attualmente pari a punti percentuali. Su tali interessi di mora non è consentita la capitalizzazione periodica. Siffatti
interessi, relativi alle rate scadute e ad ogni altra somma dovuta come sopra specificato, verranno calcolati con riferimento all’anno civile, come pure verranno conteggiati con riferimento all’anno civile quelli relativi agli interessi di preammortamento non corrisposti alla scadenza prevista.
L’ ISTITUTO FINANZIATORE avrà comunque facoltà, una volta che sarà stata accertata la mora nel pagamento delle rate del mutuo o di una parte di esse protratta per almeno due semestralità, di ritenere il contratto di mutuo risolto di pieno diritto a danno della PARTE MUTUATARIA, ai sensi dell’art. 1456 del cod. civ. ovvero di dichiarare quest’ultima decaduta dal beneficio del termine e con l’effetto che essa PARTE MUTUATARIA sarà tenuta a corrispondere all’ISTITUTO FINANZIATORE, oltre le semestralità scadute e non pagate coi relativi interessi di mora, il pagamento di tutte le somme indicate nel 3° comma lettere “a”, “b”, “c”, “e” ed “f” dell’art. 8 del Capitolato di patti e condizioni generali. Sugli interessi di mora calcolati sull’importo complessivamente dovuto, come previsto nel precedente primo comma, non è consentita la capitalizzazione periodica.
La PARTE MUTUATARIA soggiacerà anche alle conseguenze di cui alla lettera d) del predetto comma ove l'opera sportiva finanziata non sarà stata realizzata all'atto della risoluzione del contratto.
L’ ISTITUTO FINANZIATORE potrà parimenti ritenere il contratto di mutuo risolto di pieno diritto, decorso un periodo di preavviso non inferiore a 60 (sessanta) giorni, in caso di inadempimento, per qualsiasi motivo o ragione, ad ogni altro obbligo assunto dalla PARTE MUTUATARIA col presente contratto, con tutte le conseguenze specificate nell’ultima parte del terzo comma di questo articolo.
ART. 5 (anticipata estinzione)
È consentita l’anticipata estinzione del mutuo alle condizioni indicate nell’art. 10 del Capitolato di patti e condizioni generali.
ART. 6 (rinvio alle norme del capitolato)
Per quanto non previsto specificamente nel presente contratto ed in particolare, per quel che attiene alla disciplina degli interessi di preammortamento, alla disciplina del contributo negli interessi concesso dall’ ISTITUTO FINANZIATORE, ed a quella della revoca del mutuo e comunque di ogni altra condizione del rapporto di finanziamento, si intendono qui richiamate le norme del Capitolato di patti e condizioni generali che disciplinano la materia.
In deroga, modifica o aggiunta a quanto previsto dall’art. 6 del capitolato, le parti convengono che i contributi in conto interessi potranno essere altresì revocati nei seguenti casi:
- inizio dei lavori oltre il termine di 6 mesi dalla data di sottoscrizione del contratto di mutuo;
- ultimazione dei lavori oltre il termine di 18 mesi dalla data di sottoscrizione del contratto di mutuo;
- realizzazione di opere difformi da quelle ammesse al finanziamento;
- realizzazione di opere non eseguite secondo le regole dell’arte (mancato rilascio del certificato di regolare esecuzione da parte del tecnico all’uopo incaricato);
- mancato rispetto delle procedure e dei criteri previsti dalla normativa statale e/o regionale.
ART. 7 (domicilio delle parti e foro competente)
Le parti contraenti convengono espressamente, per qualsiasi azione o controversia dovesse insorgere tra loro in dipendenza del presente contratto, la competenza esclusiva del Foro di Roma ed eleggono domicilio, l’ISTITUTO FINANZIATORE nella sua sede legale di Roma in Xxx X. Xxxx, 0 e la PARTE MUTUATARIA presso la sede comunale.
ART. 8 (luogo e modalità del pagamento)
Tutti i pagamenti dipendenti per qualsiasi titolo dal presente contratto, dovranno essere effettuati in valuta legale: - direttamente nella sua sede di Roma in Via G. Vico, 5 sul conto dell’ ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO codice IBAN XX00X0000000000000000000000. I pagamenti effettuati si intendono eseguiti con valuta del giorno in cui le somme entreranno nella disponibilità dell’ISTITUTO FINANZIATORE.
- ovvero mediante addebito automatico effettuato dal Tesoriere/Cassiere nel conto corrente bancario intestato alla PARTE MUTUATARIA precedentemente comunicato all’ISTITUTO FINANZIATORE. La PARTE MUTUATARIA si impegna a comunicare per iscritto all’ISTITUTO FINANZIATORE, senza indugio, e comunque almeno 20 (venti) giorni prima della data in cui deve essere effettuato il pagamento, l’ eventuale variazione del numero del codice IBAN riferito al conto corrente. A tal fine la PARTE MUTUATARIA impartirà al Tesoriere/Cassiere apposita disposizione di addebito nel conto corrente di cui sopra, di tutti gli ordini di incasso elettronici inviati dall’ISTITUTO FINANZIATORE al Tesoriere/Cassiere e contrassegnati con le coordinate dell’ISTITUTO FINANZIATORE indicate nel Modulo SDD (codice IBAN XX00X0000000000000000000000) di autorizzazione permanente di addebito in conto, redatto secondo il modello predisposto dalla ISTITUTO FINANZIATORE. Sempre allo stesso scopo, la PARTE MUTUATARIA si impegna a trasmettere, prima dell’erogazione del mutuo, la predetta disposizione di addebito debitamente compilata ed a mantenere acceso un conto corrente su cui domiciliare l’addebito.
ART. 9 (spese, trattamento fiscale e comunicazioni)
Ai sensi e per gli effetti della vigente normativa in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari, si precisa che le spese imputabili alla PARTE MUTUATARIA in dipendenza del presente contratto e nel periodo di durata del mutuo risultano dal documento di sintesi che costituisce parte integrante del presente contratto.
Le spese di qualsiasi genere inerenti e conseguenti al presente contratto anche per atti giudiziali e stragiudiziali sono a carico della parte mutuataria.
La PARTE MUTUATARIA provvederà ad inviare alla PEC dell’ISTITUTO FINANZIATORE il presente contratto firmato digitalmente. La PARTE MUTUATARIA dichiara, inoltre, di aver ricevuto i fogli informativi relativi alla presente operazione e, ai sensi della vigente disciplina sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari, di essersi avvalso del diritto di ottenere copia del testo contrattuale idonea per la stipula.
Le parti di comune accordo stabiliscono che le comunicazioni periodiche previste dalla normativa sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari saranno inviate a mezzo PEC senza costi aggiuntivi per la PARTE MUTUATARIA. L’ISTITUTO FINANZIATORE si obbliga ad effettuare, in via telematica, le comunicazioni previste dall’art. 48 della L. 31/12/2009, n.196.
ART. 10 (Piano di ammortamento)
Il piano di ammortamento del mutuo costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto e si trova allegato al documento di sintesi.
ART. 11 (accettazione clausole contrattuali e clausole vessatorie)
Il presente contratto verrà firmato digitalmente dalle parti. La Parte Mutuataria dovrà apporre due firme digitali, intendendosi la prima a sottoscrizione del contratto e la seconda ad approvazione specifica degli articoli elencati ai sensi dell’art. 1341 2° comma, c.c.
Rappresentante dell’Istituto per il Credito Sportivo
Firmato digitalmente
Il Rappresentante dell'Ente mutuatario, dichiara di aver preso visione e di accettare in modo specifico, in relazione a quanto disposto dall'art. 1341 2° co, c.c., i seguenti articoli del presente contratto:
art. 4 (Interessi di mora e risoluzione del contratto); art.7 (domicilio delle parti e foro competente).
Approva altresì in modo specifico i seguenti articoli del capitolato: art.4 (cessione di contributi)
art.6 (sospensione e revoca del contributo negli interessi) art.7 ( imputazione delle somme pagate) art.8 (revoca del mutuo e risoluzione del contratto)
art.9 (eventuali aggravi fiscali) art.10 (estinzione anticipata).
Rappresentante dell'Ente Firmato digitalmente