Fornitura in noleggio (locazione operativa) di stazioni di lavoro per le esigenze dell'Azienda USL di Bologna, dell’Azienda Ospedaliero- Universitaria di Bologna e per l’Azienda USL di Imola
Organizzazione con Sistema di Gestione Certificato da KIWA CERMET secondo la norma UNI EN ISO 9001: 2008
Dipartimento Amministrativo Servizio Acquisti Metropolitano
Il Direttore
Da restituire firmato
Fornitura in noleggio (locazione operativa) di stazioni di lavoro per le esigenze dell'Azienda USL di Bologna, dell’Azienda Ospedaliero- Universitaria di Bologna e per l’Azienda USL di Imola
Capitolato Speciale
Servizio Acquisti Metropolitano Azienda USL di Bologna
Xxxxx Xxxxxxxxx 0 - 00000 Xxxxxxx Sede Legale: Xxx Xxxxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxxx
Tel. x00.000.0000000 fax x00.000.0000000 Tel. x00.000.0000000 fax x00.000.0000000
Codice fiscale e Partita Iva 02406911202
Sommario
1. Premessa 3
2. Oggetto della fornitura 3
3. Durata 4
4. Fase di startup e esercizio della fornitura 4
5. Gestione del servizio, fornitura, garanzia, manutenzione e assistenza delle Pdl 5
6. Caratteristiche delle Pdl in locazione operativa 7
6.1. Requisiti di conformità 7
6.2. Requisiti tecnici e di configurazione 8
6.3 Evoluzione tecnologica delle apparecchiature 8
6.4 Fornitura di Pdl opzionali di fascia evoluta 8
7. Sicurezza e normativa sul trattamento dei dati personali 9
8. Inadempienze contrattuali e penalità 9
8.1 Consegna e intervento on-site 9
8.2 Applicazione 9
9. Obbligo di riservatezza dei dati 9
10. Normativa sul trattamento dei dati personali 10
11. Obbligo in materia di sicurezza e salute sul lavoro 10
12. Risoluzione del contratto 10
13. Responsabilità 11
14. Prezzi e validità del contratto 11
15. Acquisto in danno 12
16. Fatturazione, Pagamento, Ordini e documenti di trasporto 12
17. Modifiche del contratto e subappalto 15
18. Fallimento – liquidazione – ammissione a procedure concorsuali 15
19. Recesso dal contratto 15
20. Segnalazioni all’ANAC 16
21. Controversie e Foro competente 16
1. Premessa
L’Azienda USL di Bologna, l’Azienda USL di Imola e l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Policlinico Sant’Orsola-Malpighi (nel seguito Aziende Sanitarie) intendono procedere all’acquisizione in noleggio (locazione operativa) delle stazioni di lavoro per i propri fabbisogni.
2. Oggetto della fornitura
Per Postazione di lavoro (nel seguito anche “Pdl”) si intende l’insieme delle apparecchiature, comprensivo di tutte le componenti della configurazione base come meglio descritte nel capitolo 6. L'oggetto della fornitura riguarda il noleggio (locazione operativa) delle Pdl o stazioni di lavoro per un quantitativo massimo pari a 4.300 Pdl per tutte le Aziende Sanitarie sopra indicate. Tali quantitativi si riferiscono alla quantità massima ordinabile nell’arco dei 24 mesi dalla data di stipula del contratto.
Nota bene: è richiesta una locazione operativa quindi sono escluse altre forme di servizio come il leasing o la locazione finanziaria o la locazione finanziaria operativa.
Il Fornitore assume verso le Aziende Sanitarie il ruolo di fornitore globale e unico, pertanto dovrà garantire la completezza e l’omogeneità della fornitura stessa, indipendentemente dalla eterogeneità delle componenti delle Pdl previste dalla fornitura.
La fornitura in locazione operativa dovrà conformarsi ai requisiti di seguito indicati:
1. le apparecchiature, costituenti la Pdl, descritte in offerta da ciascun concorrente dovranno essere beni esistenti sul mercato al momento della presentazione dell’offerta.
2. le apparecchiature dovranno presentare caratteristiche tecniche minime non inferiori a quelle riportate al capitolo 6 del presente documento e nell’allegato nr. 4 Scheda offerta tecnica;
3. Le apparecchiature dovranno essere nuove di fabbrica ed essere costruite utilizzando parti nuove;
4. Ciascuna Pdl dovrà essere consegnata e avviata presso le sedi indicate dalle Aziende Sanitarie (una sede unica per ciascuna azienda) già corredata del sistema operativo Windows 10 Pro a 64 bit, con licenza originale Microsoft attivata, comprensivo dell'ultimo aggiornamento "Fall Creators Update";
5. Il Fornitore dovrà certificare e garantire l’interoperabilità di tutti i componenti che costituiscono la Pdl e comunque è responsabile e è tenuto a rispondere di qualsiasi malfunzionamento che si manifesti anche dopo la fornitura nel corso dell’utilizzo;
6. Per ciascun tipo di apparecchiatura dovrà essere fornita alle Aziende Sanitarie, dopo l’aggiudicazione, una copia digitale della manualistica tecnica completa, edita dal produttore; la documentazione dovrà essere in lingua italiana oppure, se non prevista, in lingua inglese.
Il Fornitore dovrà descrivere dettagliatamente, nella propria offerta tecnica, le caratteristiche delle apparecchiature hardware proposte, nel rispetto dei requisiti minimali illustrati nel capitolo 6 del presente Capitolato Speciale.
3. Durata
Le aziende sanitarie ordineranno il quantitativo massimo sotto indicato nell’arco massimo di 24 mesi decorrenti dalla data della sottoscrizione del contratto e il noleggio (locazione operativa) al fine di consentire gradualmente la sostituzione e messa in funzione delle apparecchiature. Il noleggio e i relativi servizi avranno una durata pari a 60 mesi dalla data di collaudo positivo di ciascun lotto.
All’interno del periodo contrattuale potranno essere effettuati ordinativi di quantitativi variabili di Pdl, secondo le necessità delle singole Aziende Sanitarie, sino a concorrere al massimo della disponibilità prevista che è così suddivisa:
– Azienda USL di Bologna: 2.500 Pdl – lotto 1;
– Azienda Ospedaliera di Bologna: 1.300 Pdl – lotto 2;
– Azienda USL di Imola: 500 Pdl – lotto 3; per un totale di 4.300 Pdl.
I singoli contratti di fornitura, stipulati da ciascuna Azienda Sanitaria a seguito dell’aggiudicazione, dovranno avere una durata pari alla durata dei servizi richiesti, in particolare:
– Durata della locazione operativa
di ciascun lotto di Pdl: 60 mesi dalla consegna del lotto;
– Durata della manutenzione full risk
sulle Pdl di ciascun lotto 60 mesi dalla consegna del lotto.
Per riassumere, ciascuna Azienda Sanitaria potrà ordinare lotti separati (es. 200 Pdl, 300 Pdl ecc.) nel corso dei 24 mesi fino a raggiungere il massimo previsto per tale azienda.
La fatturazione, che sarà bimestrale posticipata, seguirà lo stesso andamento riportando per ciascun mese tante righe quanti lotti di Pdl risultino in esercizio effettivo. Ciascuna riga comparirà identica per 60 mesi.
4. Fase di startup e esercizio della fornitura
La fase di startup si pone l’obiettivo di stabilire le modalità operative di dettaglio, pertanto deve avere un tempo minimo o nullo e comunque non superiore a 20 giorni consecutivi dalla stipula del contratto.
Nella fase di startup il fornitore presenterà il piano generale della fornitura, in accordo con quanto stabilito da ogni singola Azienda Sanitaria. La predisposizione del piano generale della fornitura comincerà alla stipula del contratto e dovrà concludersi entro 10 giorni solari.
Dopo questo tempo decorre la fase di esercizio che prevede l’erogazione dei servizi previsti secondo il piano generale della fornitura approvato; l’esercizio a regime si estenderà fino al termine del contratto.
Successivamente alla fase di startup, l’Azienda Sanitaria potrà procedere alle verifiche di collaudo a campione sui beni e sui servizi forniti. L’Azienda Sanitaria, definirà il piano di
collaudo a campione, specificandone attività, tempi, e metodi; il Fornitore darà il necessario supporto tecnico a tutte le attività di collaudo.
Il collaudo comprenderà tutte le verifiche, ispezioni, prove e misure che saranno dalle Aziende Sanitarie ritenute opportune per verificare che le attività siano state realizzate a regola d’arte e in completo accordo con le specifiche contrattuali.
Al termine delle operazioni di collaudo, in caso di esito positivo l’Azienda Sanitaria emetterà il conseguente verbale di collaudo, con l’indicazione analitica delle attività svolte e delle risultanze delle ispezioni, prove e misure eseguite. Copia del verbale di collaudo sarà consegnata al Fornitore.
Nel caso il collaudo non dia esito positivo, l’Azienda Sanitaria comunicherà per iscritto al Fornitore mediante una specifica richiesta di adeguamento, le carenze, le difformità o gli inconvenienti riscontrati. Il Fornitore dovrà realizzare gli adeguamenti richiesti e, al termine, darà formale comunicazione della fine degli interventi adeguativi all’Azienda Sanitaria e richiederà l’effettuazione di un nuovo collaudo. Tale procedura potrà essere ripetuta più volte nel caso in cui il collaudo non dia esito positivo.
In caso di collaudo negativo delle apparecchiature in locazione operativa, il fornitore ha l’obbligo di sostituire le apparecchiature non funzionanti e quelle che presentano caratteristiche difformi da quelle offerte.
Al termine del periodo contrattualmente stabilito, il Fornitore dovrà garantire un periodo di supporto alla transizione verso un nuovo fornitore per un periodo minimo di 30 giorni solari. In tale periodo (che potrà corrispondere, salvo pattuizioni diverse, all’ultimo mese solare del contratto esistente), il Fornitore si impegna a collaborare all’ordinata migrazione di infrastrutture tecnologiche, comprensive dei DBMS utilizzati per il governo della fornitura e l’erogazione dei servizi, e competenze verso le Aziende Sanitarie o a un terzo da esse designato.
Inoltre le apparecchiature in locazione operativa, al termine del periodo di locazione, dovranno essere ritirate dal Fornitore, con cancellazione certificata dei dati presenti sui dispositivi di memoria di massa, entro un termine massimo di 60 giorni dal termine della locazione di ciascun lotto, senza alcun onere aggiuntivo per le Aziende Sanitarie.
5. Gestione del servizio, fornitura, garanzia, manutenzione e assistenza delle Pdl
Trattandosi di fornitura in noleggio (locazione operativa), la garanzia, l’assistenza e la manutenzione sono da intendersi impliciti e in modalità full-risk per tutta la durata del noleggio (a locazione operativa).
Non sono ammesse deroghe alla riparazione e sostituzione di Pdl o loro parti guaste per qualsiasi tipo di danno anche accidentale e derivante da uso improprio. Fanno eccezione solo i casi di danno intenzionale, furto o dolo. La gestione di questi casi sarà definita per ciascuna Azienda Sanitaria nella fase di progetto esecutivo (startup).
Il fornitore deve predisporre e rendere disponibile alle aziende Sanitarie uno strumento di sintesi per il monitoraggio dinamico dell’andamento dei servizi, con dati aggiornati con frequenza mensile corrispondente all’intervallo di fatturazione. Tale strumento dovrà fornire indicazioni sintetiche su alcuni aspetti operativi (es. stato delle consegne, stato delle installazioni (ove previste), ticket evasi/inevasi ecc.) che le singole Aziende Sanitarie potranno concordare a inizio della fornitura.
Il Fornitore deve garantire un servizio di gestione dell’inventario delle apparecchiature che ha l’obiettivo di rendere disponibile e mantenere aggiornata, durante tutta la durata della
fornitura, una base informativa completa e dettagliata del parco macchine in servizio presso ciascuna Azienda Sanitaria e gestite dal Fornitore. Tali informazioni dovranno indirizzare sia gli aspetti logistici e amministrativi che quelli di configurazione hardware e software.
Inoltre, ogni Pdl, se richiesto dalle Aziende Sanitarie e secondo modalità definite da ciascuna singolarmente, dovrà essere etichettata a cura del Fornitore con targhette non asportabili fornite dall’Azienda Sanitaria di competenza. Infatti i beni a noleggio devono comunque essere inventariati da ogni Azienda Sanitaria come “beni di terzi”, pertanto l’apposizione prima della consegna è utile per semplificare il successivo lavoro amministrativo. Analogamente, in caso di ritiro, il bene deve essere messo in “fuori uso” secondo modalità da concordare (tipicamente con la compilazione di un modulo di “fuori uso” oppure con la gestione attraverso lo strumento di monitoraggio descritto nei paragrafi precedenti).
Ciascuna Azienda Sanitaria, che sarà autonoma dalle altre nella gestione del proprio contratto, potrà ordinare, in qualsiasi momento della fase di esercizio, singoli lotti di Pdl in quantitativi da un minimo di 50 a un massimo di 400 unità alla volta. A partire dalla commessa, che prevedrà l’emissione di un ordine informatizzato da parte dell’Azienda Sanitaria e che sarà adeguatamente documentato sul sistema che il Fornitore metterà a disposizione per il monitoraggio del servizio, la consegna deve avvenire entro 30 giorni solari dalla data dell’ordine informatizzato.
I luoghi della consegna per ciascun azienda sanitaria saranno indicati nell’ordine informatizzato e saranno compresi nel territorio sedi delle Aziende Sanitarie, ovvero Bologna e provincia.
In deroga a quanto testé espresso, soltanto la prima fornitura potrà avvenire in un tempo più lungo, ma in ogni caso non superiore a 60 giorni solari dall’avvio della fase di startup.
Per facilitare questo adempimento si rende già nota la consistenza della prima fornitura che sarà la seguente:
– Azienda USL di Bologna: 200 Pdl;
– Azienda Ospedaliera di Bologna: 200 Pdl;
– Azienda USL di Imola: 50 Pdl.
Tuttavia già entro i primi 45 gg solari dall’avvio della fase di startup la ditta dovrà consegnare almeno due PDL a ciascuna Azienda Sanitaria, al fine di consentire alle stesse la predisposizione delle PDL MASTER Standard per l’utilizzo con tutti i software aziendali da replicare successivamente sui lotti completi da installare. Sul piano amministrativo, per semplicità, è richiesto che la locazione di queste prime forniture decorra dal collaudo della prima fornitura dopo la fase di startup.
La fornitura anticipata di Pdl per il master dovrà avvenire anche in caso di aggiornamento tecnologico delle Pdl o di cambio di produttore.
Assenza di servizi aggiuntivi
Si precisa che la fornitura non richiede servizi aggiuntivi a parte quelli di base descritti in questo documento. La consegna dei lotti avverrà sempre in un punto unico, tipicamente un magazzino, stabilito secondo necessità (nel senso che può variare nel tempo) e distintamente da ciascuna Azienda Sanitaria. Non sono richieste attività IMAC: né la consegna all’utente finale, né il ritiro per guasto dall’utente finale, né il recupero dati da Pdl
sostituite, né l’installazione di software aziendale, in quanto tutte queste attività sono svolte dal fornitore dei servizi di help desk già presente e operativo nelle Aziende Sanitarie e unico per tutte. Quest’ultimo provvederà anche a ritirare le Pdl guaste che devono essere ritirate dal Fornitore nel punto unico di cui sopra con periodicità da concordare (e comunque non superiore a quella di ciascuna consegna).
L’assistenza on-site da parte del Fornitore presso l’utente finale è richiesta esclusivamente per la riparazione di guasti non bloccanti per i quali, a insindacabile giudizio delle Aziende Sanitarie, non risulti ragionevole rimuovere la Pdl e sostituirla con una nuova. Ciò al fine di limitare al massimo il disagio per l’utente. In tutti gli altri casi l’assistenza avverrà nel punto di magazzino e sarà erogata direttamente on-site dal Fornitore, oppure erogata mediante sostituzione della Pdl guasta con una nuova (o riparata se precedentemente ritirata come guasta).
L’assistenza on-site, sia presso l’utente, sia presso il magazzino, deve essere erogata necessariamente entro il primo giorno lavorativo successivo alla segnalazione del guasto. Quest’ultima avverrà a opera della società che gestisce l’help desk sul sistema di ticketing che il Fornitore intenderà mettere a disposizione nella sua proposta.
La riparazione definitiva o la sostituzione della PDL guasta dovrà essere garantita entro massimo 10gg lavorativi dalla segnalazione del guasto
6. Caratteristiche delle Pdl in locazione operativa
6.1. Requisiti di conformità
Le apparecchiature fornite in locazione operativa devono essere munite dei marchi di certificazione riconosciuti da tutti i paesi dell’Unione Europea e devono essere conformi alle norme relative alla compatibilità elettromagnetica.
Il Fornitore dovrà garantire la conformità delle apparecchiature alle normative CEI o ad altre disposizioni internazionali riconosciute e, in generale, alle vigenti norme legislative, regolamentari e tecniche disciplinanti i componenti e le modalità di impiego delle apparecchiature medesime ai fini della sicurezza degli utilizzatori.
A titolo esemplificativo e non esaustivo, le apparecchiature fornite dovranno rispettare:
1. i requisiti di compatibilità elettromagnetica stabiliti nella direttiva 2014/30/UE recepita dalla legislazione italiana con X.Xxx. 18 maggio 2016, n. 80;
2. per le componenti opzionali di accessibilità, nonché laddove esplicitamente previsto, i requisiti espressi dal D.M. 8 luglio 2005 "Requisiti tecnici e i diversi livelli per l'accessibilità agli strumenti informatici", Allegato C, nonché dall’articolo 4, comma 1 della Legge n.4 del 2004;
3. la direttiva 2011/65/CE, anche nota come "Restriction of Hazardous Substances (RoHS), recepita dalla legislazione italiana con X.Xxx. n. 27/2014;
4. i Criteri Ambientali Minimi per la fornitura di attrezzature elettriche ed elettroniche d’ufficio adottati con DM 13 dicembre 2013 disponibili al sito xxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xx/. Sono escluse dall’applicazione dei suddetti CAM le apparecchiature Thin Client.;
5. essere in possesso dell’etichetta EPA ENERGY STAR nell’ultima versione disponibile sul sito xxx.xxxxxxxxxx.xxx per computer (versione 6.1); relativamente ai Display essere in possesso dell’etichetta EPA Energy Star for Displays versione
7.1; TCO, ErP Directive: 2009/125/EC; RoHS Directive: 2011/65/EU; EMC Directive: 2014/30/EU; LVD Directive: 2014/35/EU.
Il Fornitore deve produrre l’Ecodeclaration (ECMA International) del prodotto fornito.
6.2. Requisiti tecnici e di configurazione
Le Pdl devono soddisfare i requisiti minimi riportati nell’Allegato 4 Scheda offerta tecnica.
6.3 Evoluzione tecnologica delle apparecchiature
Poiché tra gli obiettivi di un servizio di locazione operativa vi è proprio quello di consentire alle Aziende Sanitarie di mantenere per tutta la durata del contratto le proprie Pdl aggiornate in coerenza con l’evoluzione tecnologica delle stesse e del contesto, il Fornitore deve proporre periodicamente alle Aziende Sanitarie un aggiornamento delle Pdl per far fronte alla loro evoluzione tecnologica, a fronte di significative variazioni del contesto tecnologico avvenute nel periodo. Ciò potrà anche avvenire tipicamente per cessata produzione del modello e/o di parte della componentistica dello stesso.
Pertanto, per tutta la durata del contratto, il Fornitore ha l’obbligo di aggiornare le configurazioni dei nuovi lotti in consegna, in particolare il sistema operativo, rispetto a quanto richiesto al punto precedente. Tali aggiornamenti sono ammessi solo in senso migliorativo e previo accordo con le Aziende Sanitarie, sempre a fronte di significative variazioni del contesto tecnologico avvenute nel periodo, senza alcun onere aggiuntivo per le Aziende Sanitarie.
Si precisa che, indipendentemente dalle variazioni del contesto tecnologico, è ammesso il mutamento della marca delle apparecchiature e/o delle componenti offerte, esclusivamente nel caso di “fuori produzione” e a condizione che nella dichiarazione di “fuori produzione” rilasciata dal produttore, il produttore medesimo dichiari di non disporre di nessuna apparecchiatura avente funzionalità (minime e migliorative) almeno pari a quelle da sostituire e allo stesso prezzo.
In questo caso le apparecchiature proposte in sostituzione dovranno avere caratteristiche tecniche e prestazionali pari o superiori a quelle delle Pdl scelte in fase di gara, che dovranno essere documentate dal proponente con le stesse modalità previste in fase di valutazione, a parità di prezzo. Le Aziende Sanitarie dovranno accettare formalmente la proposta di aggiornamento, effettuando, se necessario tutte le verifiche e gli approfondimenti che riterranno necessari per il buon esito dell’aggiornamento. A far data dall’approvazione formale, tali apparecchiature rappresenteranno la base per le forniture successive sino a esaurimento dei quantitativi contrattualizzati.
6.4 Fornitura di Pdl opzionali di fascia evoluta
Nel periodo contrattuale, ciascuna Azienda Sanitaria potrà chiedere al Fornitore un preventivo per la fornitura di Pdl di fascia evoluta per utilizzi particolari e limitati (per es. workstation per grafica avanzata e per disegno tecnico, per attività di statistica avanzata ecc.), potenziate in una o più caratteristiche (es. aumento di RAM, HD di dimensione superiore ecc.). L’Azienda Sanitaria dovrà accettare formalmente la proposta di fornitura aggiuntiva, effettuando, se necessario tutte le verifiche e gli approfondimenti che riterrà necessari per il buon esito dell’aggiornamento. Dopo l’accettazione il servizio (assistenza, fatturazione ecc.) dovrà svolgersi con le medesime modalità e alle condizioni previste per le Pdl base.
Si sottolinea il carattere eccezionale di tale richiesta che deve essere gestita nell’ambito economico complessivo del contratto (pertanto in alternativa alla fornitura di un numero
economicamente corrispondente di Pdl base) e che non potrà superare il 5% dei quantitativi di cui al Capitolo 3 per ciascuna Azienda Sanitaria.
7. Sicurezza e normativa sul trattamento dei dati personali
Il fornitore è tenuto a rispondere pienamente ai requisiti di cui al D.Lgs. 196/2003, con particolare riferimento alle indicazioni di cui agli Artt. 31; 33-36 e relativo Allegato B. Egli, in particolare, si assumerà l’incarico di Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti della medesima normativa, limitatamente alle operazioni che gli sono consentite per tutte le banche dati delle Aziende Sanitarie.
In particolare deve rispettare quanto previsto per gli “amministratori di sistema” conformemente a quanto stabilito dal Provvedimento del 27 novembre 2008 pubblicato sulla gazzetta ufficiale del 24 dicembre 2008.
In caso di aggiudicazione pertanto, il Fornitore sarà nominato “amministratore di sistema”. Inoltre è richiesto al fornitore di dare evidenza delle procedure adottate al proprio interno per la gestione della sicurezza, con particolare riferimento alle indicazioni di cui al D.Lgs 196/03 (adozione delle misure minime e idonee, nomina di responsabili e incaricati ecc.).
8. Inadempienze contrattuali e penalità
8.1 Consegna e intervento on-site
Il mancato rispetto dei tempi di consegna e intervento, come precisati nel capitolo 5, ferme restando eventuali implicazioni di carattere civile o penale e la richiesta di danni, darà luogo all’applicazione di una penale pari a 100 euro per ogni giorno di ritardo consecutivo (solare).
8.2 Applicazione
L’applicazione delle penali avverrà in modo automatico, previa comunicazione formale, attraverso l’incameramento del deposito cauzionale e/o attraverso l’emissione da parte dell’ufficio amministrativo competente dell’ente, di una nota d’addebito, ai sensi dell’art.15, comma 1, D.P.R. 633/72.
La ditta prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’Azienda Sanitaria a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
Ai sensi dell’art. 113 bis comma 2 del D.lgs 50/2016 e s.m.i., l’entità delle penali legate al ritardo dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali non possono comunque superare, complessivamente il 10 per cento del valore del contratto.
PARTE AMMINISTRATIVA
9. Obbligo di riservatezza dei dati
Il fornitore si impegna, sia nel periodo di presentazione delle offerte, sia in caso di aggiudicazione, a non utilizzare e a non divulgare, notizie, informazioni o altro riguardante le attività svolte, l'organizzazione del lavoro, le metodologie caratterizzanti il processo di produzione e i piani di sviluppo, di cui fosse venuta a conoscenza nell'esecuzione delle attività della collaborazione, nonché a non eseguire e a non permettere che altri eseguano o utilizzino copia degli estratti, note od elaborati di qualsiasi genere di atti, dati, notizie o informazioni di cui fosse eventualmente venuta in possesso in ragione della fornitura.
Tutte le notizie, informazioni o altro, delle quali il fornitore entra in contatto nel corso della fornitura, sono coperte da segreto e sono legalmente tutelate.
La ditta ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente contratto.
L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della fornitura.
La ditta è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
L’inosservanza degli obblighi di riservatezza costituisce grave inadempimento e pertanto le parti convengono che l’Azienda Sanitaria ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.,come espressamente indicato nel presente Capitolato “Risoluzione del contratto”
10. Normativa sul trattamento dei dati personali
Il fornitore è tenuto a rispondere pienamente ai requisiti di cui al D.Lgs. 196/2003, con particolare riferimento alle indicazioni di cui agli Artt. 31; 33-36 e relativo Allegato B. Egli, in particolare, si assumerà l’incarico di Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti della medesima normativa, limitatamente alle operazioni che gli sono consentite per tutte le banche dati delle Aziende Sanitarie.
11. Obbligo in materia di sicurezza e salute sul lavoro
Le Aziende Sanitarie come previsto dall’art 26 c1-lettera b del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i, in un fascicolo informativo, forniscono alle ditte partecipanti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui sono destinate ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività; tali fascicoli sono disponibili sui siti delle Aziende:
Azienda USL di Bologna: xxx.xxxx.xxxxxxx.xx/ sezione informazioni per operatori economici e gare d’appalto – documentazione,
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna, Policlinico X.Xxxxxx Xxxxxxxx: al link
xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxx/xxx.00.xxx ,
Azienda USL di Imola: xxx.xxxx.xxxxx.xx.xx/ sezione bandi di gara – Fascicolo Informativo sui rischi specifici dell’Azienda USL di Imola.
Restano immutati gli obblighi a carico delle imprese e dei lavoratori autonomi in merito alla salute e alla sicurezza sul lavoro.
12. Risoluzione del contratto
L’Azienda appaltante avrà la facoltà di risolvere “ipso facto et jure” il contratto, mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata via pec, secondo quanto stabilito all’art.108 del Codice e nelle seguenti ipotesi:
a) avvalendosi della facoltà di recesso consentita dall’art.1671 c.c.;
b) per motivi di interesse pubblico, adeguatamente specificati nell’atto dispositivo;
c) in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
d) in caso di cessazione dell’attività, oppure in caso di procedure concorsuali o fallimentari intraprese a carico dell’aggiudicatario;
e) in caso di cessione del contratto senza comunicazione all’Azienda USL;
f) in caso di subappalto non autorizzato dall’Azienda USL;
g) qualora l’Azienda USL notifichi n.2 diffide ad adempiere senza che la Ditta ottemperi a quanto intimato;
h) in caso di violazione dell’obbligo di riservatezza;
i) ripetute inadempienza da parte della ditta
In caso di risoluzione del contratto l’Azienda USL applicherà quanto previsto all’art.110 del Codice.
Nei casi di violazione degli obblighi contrattuali (ritardo o mancata consegna, non conformità o altro) l’Azienda Sanitaria incamererà il deposito cauzionale, salvo e impregiudicato il risarcimento degli eventuali maggiori oneri e danni, senza che la parte concorrente possa pretendere risarcimenti, indennizzi o compensi di sorta.
13. Responsabilità
L’Azienda Sanitaria è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse accadere al personale della Ditta aggiudicataria nell’esecuzione del contratto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto stesso.
La Ditta aggiudicataria risponde pienamente per danni a persone e/o cose che potessero derivare dall’espletamento delle prestazioni contrattuali e imputabili a essa e ai suoi dipendenti e dei quali danni fosse chiamata a rispondere l’Azienda USL che fin da ora s’intende sollevata ed indenne da ogni pretesa o molestia.
L’aggiudicatario è responsabile della perfetta esecuzione della fornitura/servizio a lui affidata e degli oneri che dovessero eventualmente essere sopportati dall’Azienda Sanitaria in conseguenza dell’inosservanza di obblighi facenti carico a lui o al personale da esso dipendente.
14. Prezzi e validità del contratto
I quantitativi richiesti sono puramente indicativi e potranno essere aumentati o diminuiti, per particolari esigenze organizzative interne, nei limiti previsti dalla normativa vigente senza che il fornitore possa sollevare eccezione al riguardo e pretendere compensi o indennità di sorta. In tale caso, rimarranno fisse ed invariate le condizioni economiche e contrattuali pattuite in sede di gara.
I prezzi che risulteranno dall’aggiudicazione della gara resteranno fissi e invariabili
Il noleggio e i relativi servizi avranno una durata pari a 60 mesi dalla data di collaudo positivo di ciascun lotto/gruppo di PDL.
I costi definiti dall’offerta economica dovranno essere comprensivi di tutte le spese (trasporto, consegna ecc.) e di ogni altro onere derivante dall’espletamento delle attività previste dal presente documento.
I servizi/beni dovranno corrispondere a quanto pattuito contrattualmente e con quanto autorizzato e riscontrato dalla Direzione dei Sistemi Informatici delle Aziende Sanitarie; eventuali prestazioni non autorizzate non verranno riconosciute e di conseguenza non saranno pagate.
15. Acquisto in danno
Qualora una o più Aziende Sanitarie riscontrassero, anche in sede di prima fornitura, la non conformità, sia nella qualità sia nella quantità, della merce ai requisiti richiesti e pattuiti e qualora non venissero rispettati i termini di consegna previsti dal capitolato, queste invieranno formale contestazione con specifica delle motivazioni e con invito a conformarsi nel termine che sarà ritenuto congruo.
Ciascuna azienda Sanitaria avrà il diritto di acquistare presso altre ditte i prodotti occorrenti a danno del fornitore inadempiente; resterà cioè a carico dell’inadempiente sia la differenza per l’eventuale maggiore prezzo rispetto a quello convenuto sia ogni altro maggiore onere o danno comunque derivante all’Azienda Sanitaria a causa dell’inadempienza stessa.
16. Fatturazione, Pagamento, Ordini e documenti di trasporto
Ai sensi di quanto previsto dall’art.1, commi da 209 a 213 della Legge 24/12/2007 n. 244, e successive modificazioni, e dal Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55, le fatture devono essere trasmesse all’AUSL di Bologna, all’Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna e Azienda USL di Imola esclusivamente in formato elettronico, attraverso il Sistema Di Interscambio (SDI).
L’obbligo di fatturazione elettronica ricade nei confronti dei soggetti italiani titolari di Partita IVA. Sono pertanto esclusi dall’applicazione tutti i fornitori privi di Partita IVA e i fornitori esteri.
La fatturazione sarà bimestrale posticipata, nei termini dettagliati al capitolo 3. Di seguito si riportano i dati essenziali per la trasmissione delle fatture:
Azienda USL di Bologna :
I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) asl_bo codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFVSRG Azienda USL di Imola:
I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) as_BO66 codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFAN47 Azienda Osped. Universitaria di Bologna:
I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) aopso_bo codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFR9WK
Gli originali delle fatture dovranno essere così intestati:
AZIENDA U.S.L. DI BOLOGNA
Codice fiscale: 02406911202
Sede Legale: Xxx Xxxxxxxxxxx 00 – 00000 XXXXXXX
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO S. ORSOLA-MALPIGHI
Codice fiscale: 92038610371
Sede Legale: Xxx Xxxxxxxxx 00 – 00000 XXXXXXX
AZIENDA USL DI IMOLA
Codice Fiscale: 90000900374
Sede Legale: Xxxxx Xxxxxxxx 0 – 00000 XXXXX (XX)
Inoltre ai sensi dell’art. 25 del Decreto Legge n. 66/2014, al fine di garantire l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le PA devono riportare:
• Il codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall’obbligo di tracciabilità di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010;
• Il codice unico di progetto (CUP), (solo per gli investimenti).
Non si potrà procedere al pagamento delle fatture elettroniche qualora le stesse non riportino CIG e CUP ove previsto.
Per l’Azienda USL di Bologna:
Le fatture dovranno, inoltre, contenere tassativamente gli importanti seguenti elementi:
- indicazione dettagliata della merce consegnata/servizio prestato
- indicazione della determina dell’Ente appaltante che ha dato luogo all’ordine
- indicazione del numero dell’ordine aziendale informatizzato
In caso di aggiudicazione a fornitore non residente in Italia, le fatture dovranno essere inviate a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo: xxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxx@xxxx.xx.xx.; al fornitore estero aggiudicatario saranno date ulteriori indicazioni sulla fatturazione nella comunicazione di aggiudicazione.
PER L’AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI BOLOGNA:
I documenti contabili (fatture, documenti di trasporto, verbali, ecc.) dovranno, inoltre, contenere tassativamente gli importanti seguenti elementi:
- indicazione degli estremi dell’ordine (numero, data, sigle dell’operatore, i riferimenti del sottoconto, della richiesta e del progetto),
- indicazione di: referente, telefono, Direzione/Dipartimento/Unità Operativa presso cui è stato consegnato il bene o svolto il servizio
I documenti contabili (fatture e documenti di trasporto) dovranno rispettare l’articolazione prevista dall’ordine nella sua specificazione in righe d’ordine, importo unitario e importo totale.
PER L’AZIENDA USL DI IMOLA:
Le fatture dovranno, inoltre, contenere tassativamente gli importanti seguenti elementi:
- indicazione dettagliata della merce consegnata/servizio prestato
- indicazione della determina dell’Ente appaltante che ha dato luogo all’ordine
- indicazione del numero dell’ordine aziendale
Inoltre, ai sensi della Legge 23 dicembre 2014, n.190 (legge di stabilità per il 2015), le Aziende Sanitarie rientrano fra le Pubbliche Amministrazioni tenute ad applicare lo Split Payment IVA, pertanto il pagamento delle fatture per la cessione di beni e la prestazioni di servizi dei fornitori sarà effettuato separando i pagamenti, ossia versando l’imponibile al fornitore e l’IVA (ancorché regolarmente esposta in fattura) direttamente all’Erario.
A tale scopo dovrà essere riportata in fattura la dicitura seguente “Scissione dei pagamenti
– art.17 TER DPR 633/72 (Decreto MEF 23/01/2015).
L’applicazione dello splyt payment non si applica ai fornitori esteri.
Il mancato rispetto delle disposizioni sopra esplicitate non consentirà il pagamento delle fatture.
Per ulteriori informazioni, relative al pagamento delle fatture, contattare direttamente il Servizio Unico Metropolitano Contabilità e Finanza (SUMCF) - Ufficio Contabilità Fornitori
– tel.n.0000000000 per l’Azienda USL di Bologna e l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna, mentre contattare l’UO Contabilità e Finanza – tel.n. 0000000000 per l’Azienda USL di Imola.
Le Aziende Sanitarie procederanno ai pagamenti delle fatture secondo le normative vigenti in materia.
La Ditta aggiudicataria di un contratto di somministrazione non dovrà opporre eccezioni al fine di ritardare o evitare la prestazione dovuta anche in caso di ritardato pagamento.
La ditta rinuncia a far valere, nei casi previsti dal presente articolo, qualsiasi eccezione d’inadempimento di cui all’art.1460 del Codice Civile. Ogni caso di arbitraria interruzione delle prestazioni contrattuali sarà ritenuto contrario alla buona fede e la ditta sarà considerata diretta responsabile di eventuali danni causati all’Azienda Sanitaria e dipendenti da tale interruzione. Tale divieto nasce dalla necessità e dall’importanza di garantire il buon andamento dell’Ente Pubblico, nonché di tutelare gli interessi collettivi dei quali l' Azienda USL è portatrice.
I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal presente capitolato e saranno subordinati:
- alla regolarità contributiva della ditta (qualora la ditta aggiudicataria risultasse debitrice il pagamento delle fatture sarà in ogni caso subordinato alla regolarizzazione del debito stesso; è fatto salvo, in caso di mancata regolarizzazione dei debiti verso l’INPS il diritto dell’Istituto di trattenere dalle somme dovute alla ditta appaltatrice gli importi di contributi omessi e relativi accessori);
- alla verifica di cui all’articolo 48 bis del DPR 602/73.
La Ditta aggiudicataria, ai sensi dell’art.3, della Legge 136 del 13/08/2010 e s.m., assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari.
In base alle disposizioni della legge regionale n.11/2004 e s.m.i. e dei successivi atti attuativi, le Aziende Sanitarie di cui alla presente gara devono emettere, dal 30 giugno 2016, gli ordini esclusivamente in forma elettronica. Inoltre, da tale data il fornitore deve garantire l’invio dei documenti di trasporto elettronici a fronte degli ordini ricevuti e delle consegne effettuate.
Il fornitore deve, pertanto, dotarsi degli strumenti informatici idonei alla gestione dei nuovi adempimenti telematici. Per i dettagli tecnici si rinvia alla sezione dedicata al sito dell’Agenzia Intercent-ER xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx, che contiene tutti i riferimenti del Sistema Regionale per la dematerializzazione del Ciclo Passivo degli Acquisti (formato dei dati, modalità di colloquio, regole tecniche, ecc.), nonché al Nodo telematico di Interscambio No TI-ER.
In alternativa, le imprese possono utilizzare le funzionalità per la ricezione degli ordini e l’invio dei documenti di trasporto elettronici che sono messe a disposizione sulla piattaforma di Intercent-ER all’indirizzo xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxx- xxxxxxx.xx/xxxxxxx/ previa registrazione.
Le spese di bonifico applicate dall’Istituto Tesoriere, secondo quanto previsto dalla convenzione in essere alla data di pagamento, sono a carico della ditta aggiudicataria.
17. Modifiche del contratto e subappalto
Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell’art.106, comma 1, lett.a) del Codice; la modifica al contratto non potrà superare l’importo massimo indicato nel disciplinare di gara “Tabelle 3”
È ammesso il subappalto nei limiti e con le modalità previste dall’art.105 del D.Lgs.50/2016.
Il contratto tra appaltatore e subappaltatore/subcontraente ai sensi della legge 13 agosto 2010, n.136 e s.m., dovrà contenere le seguenti clausole:
1. L’impresa (…), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’impresa (…) nell’ambito del contratto sottoscritto con l’Ente (…), identificato con il CIG n. (…)/CUP n. (…), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m..
2. L’impresa (…), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’impresa (…), si impegna ad inviare copia del presente contratto all’Ente (…).
18. Fallimento – liquidazione – ammissione a procedure concorsuali
Fermo restando quanto previsto dall’articolo 110 del D.Lgs 50/2016, in caso di fallimento, ai sensi dell’articolo 48 comma 17 del Codice degli Appalti, del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo, le Aziende Sanitarie possono proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dallo stesso codice. Ai sensi dell’articolo 48 comma 18 del Codice degli Appalti, in caso di fallimento di uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo, il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire
19. Recesso dal contratto
Qualora l’impresa aggiudicataria dovesse recedere dal contratto prima della scadenza convenuta, l’Azienda USL, oltre a incamerare il deposito cauzionale, si riserva di addebitare le eventuali maggiori spese insorgenti per l’assegnazione ad altra ditta.
L’Ente Appaltante potrà altresì recedere dal contratto ai sensi dell’art.109 del D.lgs 50/2016.
20. Segnalazioni all’ANAC
Fermo restando quanto previsto dalle Linee Guida n. 6 approvate dall’Anac con delibera n. 1293 del 16.11.2016 In caso di false dichiarazioni rilasciate dall’impresa aggiudicataria in sede di gara, emerse durante la fase della consegna, del collaudo ed esecuzione dei lavori, le Aziende Sanitarie procederanno alla segnalazione all’ANAC (articolo 80 del D.Lgs 50/2016 d’ora in avanti Codice degli appalti) per l’adozione dei provvedimenti che riterrà di dover applicare. Alla segnalazione all’Autorità, le Aziende Sanitarie procederanno ad incamerare il deposito cauzione definitivo.
Qualora le false dichiarazioni attengano ai requisiti di ammissione alla procedura di gara, le Aziende Sanitarie procederanno inoltre, oltre a quanto sopra indicato, alla risoluzione del contratto ed all’applicazione di ogni altra azione prevista dal presente Capitolato Speciale per i casi di risoluzione del contratto.
21. Controversie e Foro competente
Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall’esecuzione del presente contratto, non saranno deferite ad arbitri.
Per ogni controversia giudiziale relativa alla presente gara è competente esclusivamente il Foro di Bologna
Allegato 7 - Clausole vessatorie