Assicurazione danni Estensione di Garanzia e Assistenza
Assicurazione danni Estensione di Garanzia e Assistenza
Documento Informativo relativo al prodotto assicurativo
Compagnia garanzia Gusti Elettromeccanici: AXA France IARD (Francia) - Iscritta in Italia all’albo imprese IVASS n. II.00600 - Compagnia garanzia Assistenza: Inter Partner Assistance S.A.
Rappresentanza Generale per l’Italia - Iscritta in Italia all’albo imprese IVASS n. I.00014
Prodotto: Santander Estensione di Garanzia – Assistenza - POS
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti CHE TIPO DI ASSICURAZIONE È?
ESTENSIONE DI GARANZIA E ASSISTENZA è una polizza di assicurazione in forma collettiva stipulata dalla banca Santander Consumer Bank
S.p.a. (contraente) con le compagnie AXA FRANCE IARD (compagnia francese operante in Italia in libera prestazione di servizi) e Inter Partner Assistance S.A. - Rappresentanza Generale per l’Italia (compagnia belga operante in Italia in regime di stabilimento) per conto dei propri clienti che stipulano un finanziamento finalizzato all’acquisto di autoveicoli, che in qualità di assicurati possono aderire alla polizza collettiva.
Che cosa è assicurato?
Le coperture prestate dalla compagnia AXA France IARD sono:
✓ “guasti elettromeccanici veicolo nuovo e usato”: in caso di sinistro, la compagnia riconosce un indennizzo pari ai costi sostenuti per l’acquisto di pezzi di ricambio e per la manodopera necessaria per la riparazione (in base ai listini ufficiali delle case costruttrici). La garanzia viene prestata unicamente in relazione a guasti a carico di determinati componenti del veicolo, indicati in polizza, e solo a condizione che il veicolo risponda alle condizioni elencate in polizza. Il limite di rimborso massimo per Sinistro, nonché aggregato per l’intero periodo di copertura, non potrà mai essere superiore al valore Quattroruote del Veicolo alla data data del Sinistro
✓ È assicurato il soggetto, persona fisica, titolare di un finanziamento finalizzato all’acquisto di autoveicoli, che sottoscrive il modulo di polizza.
Le coperture prestate dalla compagnia Inter Partner Assistance S.A. Rappresentanza Generale per l’Italia sono:
✓ “assistenza veicolo nuovo e usato”: in caso di sinistro, la compagnia fornisce all’assicurato che si trovi in difficoltà un aiuto tempestivo, in denaro o in natura, per mezzo della centrale operativa della compagnia. Le prestazioni di assistenza includono: la richiesta di informazioni di carattere automobilistico, la riparazione del veicolo sul luogo del fermo, l’invio di soccorso stradale, la messa a disposizione di un veicolo sostitutivo e il recupero del veicolo riparato, il rientro dell’assicurato e degli eventuali passeggeri fino al proprio domicilio in Italia o, in alternativa, fino al luogo della centrale operativa. La compagnia risarcisce i danni fino ad un importo massimo stabilito in polizza (c.d. massimale).
✓ È assicurato il conducente del veicolo, con targa italiana, i cui dati siano stati comunicati al contraente e, se previsto, le persone trasportate a bordo del veicolo.
Che cosa non è assicurato?
🗶 Veicoli adibiti ad uso professionale
🗶 Veicoli con peso complessivo a pieno carico non superiore a 3,5 tonnellate;
🗶 Veicoli usati con una vetustà superiore a 84 mesi e una percorrenza superiore ai 150.000 Km
🗶 Veicoli con valore d'acquisto non superiore a Euro 100.000,00= (cento mila/00=) IVA esclusa;
🗶 ciclomotori e motoveicoli;
🗶 Veicoli non immatricolati in Italia
🗶 Veicoli non acquistati presso la rete dei convenzionati Santander Consumer Bank Italia con finanziamento
🗶 Veicoli diversi dalle autovetture definite dal Codice della Strada
Specificamente con riferimento alla garanzia assistenza:
🗶 la definizione di “Guasto” non include immobilizzi derivanti da manutenzione ordinaria/ periodica, errori,
esaurimento o gelo del carburante, rottura e/o smarrimento delle chiavi, blocco della serratura o dell’antifurto, tentato furto o furto di un pezzo del veicolo;
Ci sono limiti di copertura?
principali esclusioni garanzia per guasti elettromeccanici
La garanzia non copre i Guasti:
! derivanti da un uso del veicolo non previsto dalle caratteristiche tecniche e dai limiti di portata dello stesso;
! relativi alle parti ibride di un veicolo ad alimentazione ibrida;
! imputabili ad usura o logoramento di quelle parti, componenti o materiali naturalmente soggetti ad un progressivo consumo
o deterioramento e per le quali sono indispensabili periodici interventi di manutenzione, rinnovo o ripristino per mantenerne il normale stato di efficienza e funzionamento;
! derivanti da una non corretta o inadeguata riparazione, ovvero da riparazioni effettuate con utilizzo di ricambi e materiali non conformi alle specifiche della casa costruttrice;
! causati da inosservanza delle norme di manutenzione previste dalla casa costruttrice;
! conseguenza di incendio, urto, collisione, scoppio, gelo ed in genere di tutti gli agenti atmosferici, furto, danneggiamento ed atti dolosi in genere, anche se conseguenti a Guasto coperto dall'Assicurazione;
! Autoveicoli che al momento del sinistro per guasto elettromeccanico abbiano una percorrenza massima, dalla data di 1^ immatricolazione, superiore ai 200.000 Km
.principali esclusioni garanzia assistenza:
Le prestazioni non sono dovute per eventi provocati o dipendenti da:
! eventi avvenuti al di fuori del periodo di copertura;
! veicoli adibiti al trasporto di materiale radioattivo o sostanze pericolose;
! xxxxx del veicolo causati da difetti di fabbricazione con richiamo della casa costruttrice o da normali operazione di manutenzione;
! uso improprio del veicolo;
! conduzione del veicolo da parte di persona non autorizzata dal proprietario o sprovvista della patente;
! conduzione del veicolo in stato di ebbrezza o sotto gli effetti di stupefacenti;
! circolazione al di fuori della rete stradale;
! appropriazione indebita (art. 646 del Codice Penale).
Dove vale la copertura?
Con riferimento alla garanzia guasti elettromeccanici:
✓ La copertura vale in Italia, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino e nei paesi dell’Unione Europea presenti nella carta verde di circolazione.
Con riferimento alla garanzia assistenza:
✓ La copertura vale in Italia, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino e nei seguenti Paesi: Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, FYROM, Germania, Gibilterra, Grecia, Gran Bretagna, Islanda, Irlanda, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Monaco, Montenegro, Norvegia, Olanda, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Russia, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia, Ucraina, Ungheria.
Che obblighi ho?
- All’inizio del contratto: hai il dovere di rendere dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare alla compagnia l’esistenza (e, in seguito, la successiva stipulazione) di altre assicurazioni che coprono lo stesso rischio. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti possono comportare la perdita del diritto all’indennizzo.
- Nel corso del contratto: hai il dovere di comunicare alla compagnia ogni circostanza che aggravi il rischio assicurato.
- In caso di presentazione di una richiesta di sinistro, con riferimento alla garanzia per guasti elettromeccanici: hai il dovere, se possibile, di condurre il veicolo presso il riparatore autorizzato più vicino.
Se il sinistro si verifica all’estero devi effettuare la denuncia non oltre il 30° giorno lavorativo successivo al suo verificarsi.
- In caso di presentazione di una richiesta di sinistro, con riferimento alla garanzia assistenza: devi denunciare il sinistro il prima possibile e, in ogni caso, non oltre i 3 giorni successivi al suo verificarsi.
Quando e come devo pagare?
- Il contraente verserà il premio alla compagnia in forma unica e anticipata in tuo nome e per tuo conto.
- L’importo del premio verrà incluso nel finanziamento che hai sottoscritto per acquistare il veicolo oggetto di copertura, e dovrai rimborsarlo al contraente con le stesse modalità previste per le rate del prestito.
Quando comincia la copertura e quando finisce?
- Per i veicoli coperti dalla garanzia convenzionale della casa costruttrice o dalla garanzia legale del venditore, la copertura decorre dalle ore
00.01 del giorno di scadenza della garanzia convenzionale o legale.
- Per i veicoli che non siano più coperti dalla garanzia convenzionale o legale, o siano coperti da tale garanzia per un periodo inferiore a 30 giorni, la garanzia decorre dalle ore 00.01 del trentesimo giorno successivo alla sottoscrizione del modulo di polizza.
- Xxxxxx decidere la durata della garanzia, che potrà essere pari a 12, 24, 36, 48 o 60 mesi dalla data di decorrenza.
- La copertura termina alle ore 24.00 del giorno in cui si verifica la scadenza del periodo di copertura o il raggiungimento del limite massimo di 200.000 Km di percorrenza del veicolo, se precedente.
Come posso disdire il contratto?
- Puoi recedere dal contratto entro 60 giorni dalla data di sottoscrizione del modulo di polizza.
Assicurazione danni Estensione di Garanzia e Assistenza
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)
Impresa garanzia “Guasti Elettromeccanici”: AXA France IARD
Impresa garanzia “Assistenza”: Inter Partner Assistance S.A. -Rappresentanza Generale per l’Italia -
Prodotto: “Santander Estensione di Garanzia – Assistenza – POS”
Versione 31/12/2018
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni (DIP Danni) per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
IMPRESA CHE PRESTA LA GARANZIA “GUASTI ELETTROMECCANICI” |
AXA FRANCE IARD, impresa assicurativa del GRUPPO AXA con sede legale in 313 Terrasses de l'arche, 92727 NANTERRE CEDEX, Iscritta al Registro delle Imprese di Nanterre al nr. 722057460, sito internet per l’Italia xxx.xxx.xxxxxxxx.xxx/it, e-mail xxxxxxx.xxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xxx; tel: x00 00.00.00.00.00. L’Impresa è autorizzata in Francia (Stato di origine) all’esercizio delle assicurazioni (Numero Matricola Registre des organismes d’assurance: 4022109), è vigilata in Francia dalla Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR), è autorizzata ad operare in Italia in regime di libera prestazione di servizi ed è iscritta all’Albo delle imprese di assicurazione tenuto dall’IVASS, in appendice Elenco II, nr. I.00600. |
Patrimonio netto di AXA France IARD: 1.440,5 milioni di euro di cui 214,8 milioni di euro relativi al capitale sociale e 1.225,7 milioni di euro relativi al totale delle riserve patrimoniali, compreso il risultato di esercizio (dati aggiornati al 31/12/2017). |
IMPRESA CHE PRESTA LA GARANZIA “ASSISTENZA” |
Inter Partner Assistance S.A., Compagnia Internazionale di Assicurazioni e Riassicurazioni, con sede in Belgio, 0000 Xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, 000, capitale sociale € 31.702.613 al 100% AXA Partners Holding S.A., opera in Italia in regime di stabilimento. Il contratto viene stipulato dalla Rappresentanza Generale per l’Italia con sede e Direzione Generale in Italia, Xxx Xxxxx Xxxxxxx 000 - 00000 Xxxx, tel. 06 42118.1. Sito internet: xxx.xxx-xxxxxxxxxx.xx – e-mail: xxxxxxxxx.xxxxxx@xx-xxxxxxxxxx.xxx - indirizzo pec: xxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xx Inter Partner Assistance S.A., è stata autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa in Italia con D.M. 19 ottobre 1993 (G.U. del 23.10.1993 n.250). Numero di iscrizione all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione: I.00014. Part. I.V.A. 04673941003 – Cod. Fisc. 03420940151. Inter Partner Assistance S.A. è assoggettata alla vigilanza della NBB (Banque Nationale de Belgique) e della FSMA (Autorités de surveillance des marches financiers). |
Il patrimonio netto di Inter Partner Assistance S.A. è pari a € 176.718.675, e comprende il capitale sociale pari a € 31.702.613 e le riserve patrimoniali pari a € 13.913.888. L’indice di solvibilità di Inter Partner Assistance S.A. relativo all'intera gestione danni, ossia il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, è |
. Al contratto si applica la legge italiana.
GARANZIA “GUASTI ELETTROMECCANICI” – L’Assicurato può scegliere di attivare l’Opzione Base oppure l’Opzione TOP:
Che cosa è assicurato?
GARANZIA “GUASTI ELETTROMECCANICI” –
OPZIONE BASE: L’assicurazione copre i guasti dei componenti meccanici ed elettrici elencati qui di seguito:
• Trasmissione automatica o trasmissione a variazione continua (CVT)
• Scatole e carter
• Frizione
• Impianto elettrico
• Motore
• Cambio manuale
• Albero di trasmissione
• Raffreddamento motore
• Sospensione anteriore e posteriore
• Impianto di alimentazione
• Sterzo (compreso il servosterzo)
• Cinghia distribuzione
• Liquidi operativi
OPZIONE TOP: in caso di scelta dell’Opzione TOP, l’assicurazione copre, oltre ai guasti dei componenti meccanici ed elettrici previsti dalla garanzia Base:
• aria condizionata e riscaldamento
• freni
• marmitta catalitica
• impianto elettrico
• centralina motore
• sistema multimediale montato d’origine
• turbocompressore montato d’origine
• ABS montato d’origine
• sospensione anteriore e posteriore
• trazione integrale
• cuscinetti ruote.
Non sono assicurabili le seguente tipologie di veicoli (oltre a quelli già indicati nel DIP Danni):
• da utilizzarsi per servizio di trasporto di cose per conto terzi, autoveicoli per trasporti specifici e/o per uso speciale;
• da utilizzarsi per servizio di piazza (taxi o ex taxi), di linea, di ambulanza, di scuola guida, di locazione e/o noleggio (con o senza conducente);
• da utilizzarsi a fini sportivi o di competizione e/o che siano stati oggetto di modifiche/trasformazioni tecniche;
• esclusiva alimentazione elettrica o idrogeno;
• ad alimentazione GPL e metano (salvi gli autoveicoli i cui dispositivi GPL e metano siano stati montati in origine dal costruttore, che sono dunque assicurabili);
• senza obbligo di patente di guida;
• immatricolati in Italia in meno di 300 esemplari;
• seguenti marche: ABARTH, ALPINE, ASTON-XXXXXX, BENTLEY, BRISTOL, BUGATTI, BUICK, CADILLAC, CHEVROLET, CORVETTE, DAIMLER, DE TOMASO, DODGE, EXCALIBUR, FERRARI, GINETTA, GREAT WALL, HUMMER, XXXXXX, LADA, LAMBORGHINI, XXXXXXX, LOTUS, MAHINDRA, MAYBACH, MASERATI, MERCURY, MG, MITSUBISHI LANCER, MORGAN, MVS – VENTURI, PGO, PORSCHE, ROLLS-ROYCE, STAG, TATA, TRIUMPH, TVR;
• assistiti da garanzie del venditore o del costruttore che abbiano contenuto e/o durata diversi dalle Garanzie di Vendita
Che cosa non è assicurato?
Altri esclusioni garanzia “guasti elettromeccanici”:
La garanzia non copre i Guasti:
• derivanti da dolo, colpa grave, negligenza o cattivo utilizzo dell’acquirente, conducente o persona terza alla quale il veicolo viene affidato a qualsiasi titolo;
Ci sono limiti di copertura?
• causati da interventi del riparatore di cui lo stesso deve rispondere;
• a componenti oggetto di garanzia, quando causati da componenti non oggetto di garanzia (indiretti); viceversa i componenti esclusi rimangono sempre esclusi;
• derivanti da modifiche od elaborazioni apportate all’Autoveicolo rispetto alle condizioni originarie, anche se apportate da elaboratori ufficiali del costruttore;
• derivanti da difetti ricorrenti di costruzione o di assemblaggio di componenti del veicolo, pubblicamente noti come difetti di serie;
• in caso di utilizzo, anche temporaneo, del veicolo per trasporto pubblico, noleggio, scuola guida o di pilotaggio, competizioni sportive di qualsiasi genere, servizi di polizia pubblica o privata, servizi di ambulanza o soccorso pubblico o privato, per trasporto e/o spedizioni postali;
• derivati da impurità o errato rifornimento del carburante rispetto a quello specificatamente prescritto per il tipo di veicolo;
• per interventi relativi a regolazioni o messe a punto, salvo che l’intervento si renda necessario a seguito di guasto coperto dall’Assicurazione;
• in caso di manomissione, alterazione del contachilometri o di qualsiasi altra strumentazione o componente del veicolo;
Altre esclusioni garanzia “assistenza”
Le prestazioni non sono dovute per eventi provocati o dipendenti da:
• atti di guerra, servizio militare, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, occupazioni militari, invasioni (dopo il 10° giorno dall’inizio delle ostilità qualora l’Assicurato risulti sorpreso mentre si trovava in un paese in pace alla sua partenza);
• eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d’aria, uragani, alluvioni, inondazioni, maremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale;
• sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;
• dolo o colpa grave dell’Assicurato o dei passeggeri, compreso il suicidio o tentato suicidio;
• circolazione stradale di veicoli adibiti al trasporto di materiale radioattivo o di sostanze pericolose;
• xxxxx del veicolo causati per difetti di fabbricazione con acclarato richiamo della casa costruttrice;
• fermi del veicolo causati da normali operazione di manutenzione;
• qualora il mezzo non sia assicurato ai sensi della legge 24.12.1969 n° 990 come sostituita dal D. Lgs. 209/2005, e successive modifiche;
• appropriazione indebita (ART. 646 del Codice Penale);
• per il pagamento di multe,ammende,pene e sanzioni pecuniarie;
• per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove; Inoltre:
• L’Assicuratore non riconosce e quindi non rimborsa spese per interventi non autorizzati preventivamente dalla Centrale Operativa, salvo i casi verificatisi a causa di forza maggiore e ritenuti tali ad insindacabile giudizio dell’Assicuratore;
• L’Assicuratore non riconosce e quindi non rimborsa le spese di riparazione (manodopera compresa) del veicolo, le spese di pedaggio, di carburante e i dazi doganali, le spese di sorveglianza e di parcheggio diverse da quelle convenute con la Centrale Operativa nonché i danni agli effetti personali ed alle merci trasportate a bordo del veicolo, le eventuali perdite economiche a seguito dell’Evento, così come i danni conseguenti ad un mancato o ritardato intervento determinato da circostanze fortuite o imprevedibili.
• L’Assicuratore non si assume responsabilità per eventuali restrizioni o condizioni particolari stabilite dai fornitori, nonché per eventuali danni da questi provocati.
Le prestazioni non sono altresì fornite in quei paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto e nei territori ove sia operativo un divieto o una limitazione (anche temporanea) emessa da un’Autorità pubblica competente.
L’assicuratore non sarà tenuto a fornire una copertura, a pagare un sinistro o a fornire una prestazione a qualsiasi titolo nel caso in cui la fornitura di tale copertura, il pagamento di tale sinistro o la fornitura di tale servizio esponga l’Assicuratore ad una qualsiasi sanzione o restrizione in virtù di una risoluzione delle Nazioni Unite o in virtù delle sanzioni, leggi o embarghi commerciali ed economici dell’Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d’America.
Che obblighi ho?
Cosa fare in caso di sinistro?
Denuncia di sinistro GARANZIA GUASTI ELETTROMECCANICI:
In caso di Xxxxxxxx che non determini il fermo dell’Autoveicolo, l’Assicurato deve condurre il veicolo presso il riparatore più vicino autorizzato dal costruttore del veicolo affinché sia riparato. l’Assicurato potrà contattare il numero di telefono messo a disposizione da AXA Assistance per ricevere indicazioni.
Una volta autorizzata la riparazione, la fattura sarà pagata direttamente da AXA Assistance al riparatore se il centro di riparazione sia convenzionato con AXA Assistance.
Nel caso in cui il centro di riparazione non sia convenzionato con AXA Assistance quest’ultima proporrà all’Assicurato
1) di cambiare centro di riparazione; oppure
2) di sostenere le spese di riparazione con successivo rimborso da parte di AXA Assistance, a fronte di preventiva ricezione da parte di quest’ultima del preventivo relativo alle spese di riparazione effettuato dal centro di riparazione, e solo a seguito di successiva autorizzazione da parte di AXA Assistance. Nessuna riparazione dovrà essere effettuata dall’Assicurato senza la previa autorizzazione da parte di AXA Assistance.
La denuncia del sinistro dovrà essere effettuata dall’Assicurato non oltre il 30° (trentesimo) giorno lavorativo successivo alla data del sinistro.
Inter Partner Assistance S.A. Member of AXA Assistance Group – Rappresentanza Generale per l'Italia – Servizio Estensione di Garanzia Tel.:x00 00 00000000
Fax:+ x00 00 00 00 000
E-mail: xxxxxxxx.xxxxxxxx@xxx-xxxxxxxxxx.xxx
L’Assicurato deve altresì, a pena di decadenza dal diritto all’indennizzo: evitare ulteriore utilizzo dell’ Autoveicolo assicurato al fine di non aggravarne il danno, non procedere a riparazioni in autonomia, fornire a AXA Assistance la seguente documentazione per la definizione del Sinistro:
• descrizione delle cause del Guasto con dichiarazione da parte dell’Assicurato di non essere coperto da altra Assicurazione per il medesimo rischio;
• preventivo di spesa, tramite il Modulo di Autorizzazione ai Lavori, nel formato come da allegato 1 da richiedersi a cura dell’Assicurato in occasione del primo contatto con la Centrale Operativa - per la riparazione del bene danneggiato debitamente compilato in ogni sua parte;
• copia fronte/retro del libretto di circolazione del veicolo Assicurato;
• copia del libretto tagliandi dove risulti effettuata e certificata la manutenzione ordinaria del veicolo secondo le prescrizioni del Costruttore;
• fattura di riparazione del veicolo;
• ogni altra documentazione tecnica necessaria alla valutazione del Sinistro.
In caso di necessità di perizia tecnica l’Assicurato per il tramite del Riparatore dovrà mettere il veicolo oggetto del sinistro a disposizione di AXA Assistance o di suoi delegati. L’intervento di un perito sarà effettuato entro i successivi 3 giorni lavorativi dalla richiesta.
Denuncia di sinistro GARANZIA ASSISTENZA
In caso di sinistro l’Assicurato, o chi agisce in sua vece, dovrà contattare la Centrale Operativa di Inter Partner Assistance SA – Rappresentanza Generale per l’Italia al seguente numero:
x00 00 00000000
La Centrale Operativa è in funzione 24 ore su 24 per accogliere le richieste.
Inoltre, l’Assicurato dovrà qualificarsi come Cliente “Santander“ e comunicare:
• cognome e nome;
• targa dell’autoveicolo;
• numero di targa, tipo e marca del veicolo;
• luogo dove si trova e recapito telefonico al quale essere contattato;
• prestazione richiesta.
La denuncia dovrà essere effettuata prima possibile e, in ogni caso, non oltre i 3 (tre) giorni successivi. L’inosservanza dei suddetti termini può compromettere il diritto alla prestazione.
A parziale deroga resta inteso che qualora la persona fisica titolare dei diritti derivanti dal contratto sia nell’oggettiva e comprovata impossibilità di denunciare il sinistro entro i termini previsti, potrà farlo non appena ne sarà in grado e comunque entro i termini di legge (art. 2952 C.C.).
Gli interventi di assistenza devono essere di norma disposti direttamente dalla Centrale Operativa ovvero
da questa espressamente autorizzati, pena la decadenza dal diritto alla prestazione. | |
Assistenza diretta/in convenzione: Le prestazioni di assistenza sono erogate direttamente da Inter Partner Assistance S.A. Rappresentanza Generale per l’Italia - xxx Xxxxx Xxxxxxx, 000 - 00000 Xxxx. | |
Gestione da parte di altre imprese (GARANZIA GUASTI ELETTROMECCANICI): L’Impresa AXA FRANCE IARD, per la gestione dei Sinistri, si avvale della società Inter Partner Assistance S.A. Rappresentanza Generale per l’Italia - xxx Xxxxx Xxxxxxx, 000 - 00000 Xxxx (“AXA Assistance”). | |
Prescrizione: i diritti spettanti all’Assicurato in base al contratto possono essere comunque esercitati entro 2 (due) anni dal verificarsi del Sinistro, così come indicato dall’Articolo 2952 Codice Civile e successive modificazioni. | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l’omessa comunicazione dell’aggravamento del rischio, possono comportare la perdita totale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del codice civile. |
Obblighi dell’impresa | GARANZIA GUASTI ELETTROMECCANICI: L’Assicuratore, o il Gestore per suo conto, pagherà all’Assicurato o al riparatore, a seconda dei casi e di quanto previsto all’art. 5, il relativo indennizzo entro il 60° giorno successivo alla data di definizione del sinistro. |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | Il Premio di Polizza, comprensivo delle imposte di legge dipende dalla categoria di veicolo oggetto di assicurazione, ed è calcolato sulla base di quanto previsto nel Tariffario allegato alla Polizza. Il Premio di Polizza dipende dalla categoria di veicolo oggetto di assicurazione. |
Rimborso | Hai diritto al rimborso del Premio versato (al netto delle imposte) in caso di esercizio del diritto di recesso entro 60 giorni dalla data di sottoscrizione del Modulo di Polizza. In tal caso, la Compagnia provvederà a rimborsare all’Assicurato, per il tramite del Contraente, l’importo di Premio già versato (al netto delle imposte di legge, non rimborsabili). |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | In caso di durata poliennale della copertura, l’Assicurato beneficia di uno sconto di premio rispetto a coperture di durata annuale. Tale sconto di premio, relativamente la polizza emessa da AXA France Iard è pari mediamente al 5%, mentre lo sconto di premio, della polizza emessa da Inter Partner Assistance S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia è pari mediamente al 36%. |
Sospensione | Non sono previsti casi di sospensione dell’assicurazione |
Come posso disdire la polizza? | |
Ripensamento dopo la stipulazione | L’Assicurato potrà recedere dal contratto (congiuntamente in riferimento ad entrambe le garanzie) entro 60 giorni dalla data di sottoscrizione del Modulo di Polizza mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno inviata al Contraente al seguente indirizzo: Santander Consumer Bank S.p.A., Xxxxx Xxxxxxx X’Xxxxxxx, x. 00/X, 00000, Xxxxxx. |
Risoluzione | Non sono presenti ulteriori informazioni rispetto al DIP Danni |
A chi è rivolto questo prodotto? |
Il prodotto è rivolto ai soggetti titolari di un finanziamento (erogato da Santander Consumer Bank S.p.A.) finalizzato all’acquisto di autoveicoli, al fine di coprirsi da eventuali guasti elettromeccanici o nel caso in cui il conducente del veicolo necessiti di assistenza. |
Quali costi devo sostenere? |
Costi di intermediazione: La quota parte percepita dall’intermediario con riferimento all’intero flusso commissionale relativo al prodotto è pari al 50%, calcolato sul premio imponibile della garanzia Guasti Elettromeccanici |
COME PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’impresa assicuratrice | GARANZIA GUASTI ELETTROMECCANICI: I reclami devono essere inoltrati per iscritto all’impresa AXA FRANCE IARD ai seguenti recapiti: Posta: AXA France IARD c/o AXA CREDITOR - Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx XX e-mail: xxxxxxx.xxxxxxxxxxxxx@xxx.xx; fax: x00 0.00.00.00.00; GARANZIA ASSISTENZA I reclami devono essere inoltrati per iscritto all’Impresa INTER PARTNERS ASSISTANCE S.A. (Rappresentanza Generale per l’Italia) ai seguenti recapiti: mail: xxxxxxxx.xxxxxxx@xx-xxxxxxxxxx.xxx fax: x00 00 0000000 posta: Inter Partner Assistance S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia c.a. Servizio Clienti - Casella Postale 20132 - Xxx Xxxx xx Xxxxxxxxx - 00000 Xxxxxxxxx – Xxxx |
All’IVASS | All’IVASS vanno indirizzati i reclami: - aventi ad oggetto l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private, delle relative norme di attuazione e del Codice del Consumo (relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore), da parte delle compagnie di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi; - in caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva ad un reclamo indirizzato alle Imprese I reclami devono essere inoltrati per iscritto a: IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 00000 Xxxx, fax 00.00000000, pec: xxxxx@xxx.xxxxx.xx Info su: xxx.xxxxx.xx |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: | |
Mediazione | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx (Legge 9/8/2013, n. 98). La mediazione costituisce condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un’azione civile relativa ad una controversia attinente ai contratti assicurativi (ad esclusione delle controversie |
relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti). | |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia. |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | L’arbitrato, disciplinato dagli artt. 806 e ss. del c.p.c., è attivabile o in virtù di una clausola compromissoria, se prevista all’interno del contratto (nelle condizioni generali), o attraverso la stipulazione del c.d. compromesso, un accordo volto ad attribuire agli arbitri il potere di decidere la controversia. Per la risoluzione delle controversie transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente - individuabile al sito xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx - e chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET. |
PER QUESTO CONTRATTO LE IMPRESE NON DISPONGONO DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA, NÉ UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE POLIZZA DI ASSICURAZIONE COLLETTIVA
“ESTENSIONE DI GARANZIA E ASSISTENZA”
CONDIZIONI SPECIALI DELLA GARANZIA GUASTI ELETTROMECCANICI VEICOLO NUOVO E USATO
(prestata da AXA France IARD – Polizza Collettiva n. 8342)
SEZIONE I
Art. 1 – DEFINIZIONI
Assicurato: il soggetto, persona fisica titolare di un finanziamento finalizzato erogato e gestito dalla Contraente il cui interesse è tutelato dalla presente Polizza di Assicurazione, a cui viene effettuata la prestazione prevista dalla Polizza, e che sottoscrive il Modulo di Xxxxxxx.
Autoveicolo: tutti i veicoli a motore con almeno quattro ruote che rientrino nella definizione di autovetture prevista dall’art. 54, co. 1 let. a del D. Lgs 30/04/1992 n.285 Codice della Strada, come di volta in volta modificata ed aventi i requisiti di assicurabilità previsti all'Art. 2.
Compagnia di Assicurazione, Assicuratore: la compagnia AXA France IARD, che assume l’obbligo di coprire i rischi assicurati nella presente Sezione I.
Contraente: la Santander Consumer Bank S.p.A., con sede in Corso Xxxxxxx X’Xxxxxxx, n. 33/E, 10126, Torino
Gestore dei Sinistri o Gestore: Inter Partner Assistance S.A. Rappresentanza Generale per l’Italia - xxx Xxxxx Xxxxxxx, 000 - 00000 Xxxx, di seguito anche “AXA Assistance”.
Guasto: il malfunzionamento di una o più componenti meccaniche, elettriche od elettroniche dovuto a cause interne ed improvvise, vizi o difetti.
Indennizzo: la somma dovuta dalla Compagnia d’Assicurazione in caso di Sinistro. Massimale: il limite massimo d’Indennizzo dovuto all’Assicurato per ciascun Sinistro. Modulo di Polizza: il documento sottoscritto dall’Assicurato per aderire alla Polizza Collettiva
Polizza, Contratto, Contratto di Assicurazione: il presente contratto, disciplinato dalle Condizioni Generali e dalle Condizioni Speciali di Assicurazione.
Polizza Collettiva: il contratto di assicurazione in forma collettiva stipulato dal Contraente per conto dei propri clienti che stipulano un finanziamento finalizzato all’acquisto di autoveicoli, al fine di mettere a loro disposizione le garanzie di cui alla Sezione I prestate da AXA France IARD e di cui alla Sezione II prestate da Inter Partner Assistance S.A. Rappresentanza Generale per l’Italia.
Premio: la somma dovuta alla Compagnia di Assicurazione, che include anche ogni tassa e onere legislativamente previsto.
Sinistro: il verificarsi dell’evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Territorio Italia, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino e Unione Europea limitatamente ai paesi presenti nella carta verde di circolazione.
Veicolo Nuovo: l’Autoveicolo assicurato, non superiore ai 00x.xx, la cui marca e modello non rientri nelle esclusioni di cui all’Art. 2.1, adibito al trasporto di persone e merci ad uso privato, acquistato dall’Assicurato e finanziato da Santander Consumer Bank.
Veicolo Usato: l’Autoveicolo assicurato, non superiore ai 00x.xx, la cui marca e modello non rientri nelle esclusioni di cui all’Art. 2.1, adibito al trasporto di persone e merci ad uso privato, acquistato dall’Assicurato e finanziato da Santander Consumer Bank e garantito dalla presente Polizza e che al momento della vendita non ha una vetustà, dalla data di prima immatricolazione, superiore ai 84 mesi e una percorrenza massima, inferiore o uguale ai 150,000 chilometri.
Art. 2 - OGGETTO E LIMITI DELLE COPERTURE
La Compagnia, previo pagamento del Premio di Polizza, si impegna ad indennizzare l’Assicurato dei danni dallo stesso subiti in conseguenza di un Guasto al Veicolo assicurato, ai termini e alle condizioni di cui alla Sezione I della presente Polizza. Polizza. In nessun caso la presente Xxxxxxx sostituisce o integra la garanzia convezionale del costruttore o quella legale del venditore.
La garanzia di cui alla presente Sezione I viene prestata da AXA France IARD congiuntamente alla garanzia assistenza prestata da Inter Partner Assistance S.A. Rappresentanza Generale per l’Italia di cui alla Sezione II, come un unico inscindibile pacchetto assicurativo, e si attiva solo a seguito della
sottoscrizione del modulo di Polizza (unico per entrambe le garanzie) da parte dell’Assicurato (a condizione che il Premio sia stato versato).
2.1 - Veicoli assicurabili
La copertura può essere concessa solo in caso di acquisto di un Veicolo Nuovo o Usato che risponda a tutte le seguenti caratteristiche:
• Non adibito ad uso professionale;
• Immatricolato in Italia ed acquistato da un rivenditore situato nel Territorio ed appartenente alla rete dei convenzionati Santander Consumer Bank Italia. Ai fini della copertura:
- vengono considerati come nuovi tutti gli Autoveicoli che, al momento della sottoscrizione non abbiano una vetustà superiore a 12 mesi dalla data di I^immatricolazione;
- vengono considerati come usati tutti gli Autoveicoli che, al momento della sottoscrizione abbiano una vetustà non superiore a 84 mesi e una percorrenza non superiore ai
150.000 Km;
- I Veicoli Nuovi che, al momento della sottoscrizione della copertura, abbiano una percorrenza superiore a 30.000 Km vengono comunque considerati quali Veicoli Usati;
• Pagamento del Veicolo Nuovo o Usato effettuato in tutto o in parte attraverso un finanziamento erogato e gestito da Santander Consumer Bank. peso complessivo a pieno carico non superiore a 3,5 tonnellate;
• valore d'acquisto non superiore a Euro 100.000,00= (cento mila/00=) IVA esclusa;
• non siano ciclomotori e motoveicoli;
• non siano autoveicoli diversi dalle autovetture definite dal Codice della Strada, quali ad esempio autobus, autocarri trattori stradali, autotreni, autoarticolati, autosnodati, autocaravan, camper, case su 4 ruote, e mezzi d'opera;
• non siano autoveicoli da utilizzarsi per servizio di trasporto di cose per conto terzi, autoveicoli per trasporti specifici e/o per uso speciale;
• non siano autoveicoli da utilizzarsi per servizio di piazza (taxi o ex taxi), di linea, di ambulanza, di scuola guida, di locazione e/o noleggio (con o senza conducente);
• non siano autoveicoli da utilizzarsi a fini sportivi o di competizione e/o che siano stati oggetto di modifiche/trasformazioni tecniche;
• non siano autoveicoli ad esclusiva alimentazione elettrica o idrogeno;
• non siano autoveicoli ad alimentazione GPL e metano (salvi gli autoveicoli i cui dispositivi GPL e metano siano stati montati in origine dal costruttore, che sono dunque assicurabili);
• non siano veicoli senza obbligo di patente di guida;
• non siano autoveicoli immatricolati in Italia in meno di 300 esemplari;
• non siano autoveicoli delle seguenti marche: ABARTH, ALPINE, ASTON-XXXXXX, BENTLEY, BRISTOL, BUGATTI, BUICK, CADILLAC, CHEVROLET, CORVETTE, DAIMLER, DE TOMASO, DODGE, EXCALIBUR, FERRARI, GINETTA, GREAT WALL, HUMMER, XXXXXX, LADA, LAMBORGHINI, XXXXXXX, LOTUS, MAHINDRA, MAYBACH, MASERATI, MERCURY, MG, MITSUBISHI LANCER, MORGAN, MVS – VENTURI, PGO, PORSCHE, ROLLS-ROYCE, STAG, TATA, TRIUMPH, TVR;
• non siano autoveicoli assistiti da garanzie del venditore o del costruttore che abbiano contenuto e/o durata diversi dalle Garanzie di Vendita.
I veicoli ad alimentazione ibrida sono assicurabili, ma l’assicurazione copre solo le componenti non ibride.
2.2 - Prestazioni oggetto della garanzia - Massimale
La garanzia riconosce, a titolo di indennizzo per un Guasto, il pagamento di un importo pari ai costi sostenuti in relazione all’acquisto di pezzi di ricambio ed alla manodopera necessaria per la riparazione del Guasto stesso.
L’ammontare dell’indennizzo relativo alla manodopera è determinato sulla base dei listini ufficiali delle case costruttrici.
Ai fini di cui sopra, l’Assicurato dovrà premurarsi che il documento fiscale del riparatore esponga separatamente i costi relativi ai ricambi ed alla manodopera, comprensivi di IVA. Il limite di rimborso massimo per Sinistro, nonché aggregato per l’intero periodo di copertura, non potrà mai essere superiore al valore Quattroruote del Veicolo alla data del Sinistro.
2.3 - Componenti coperte dalla Garanzia Guasti Elettromeccanici
La copertura assicurativa viene prestata unicamente in relazione ai Guasti che si verifichino a carico dei componenti di seguito elencati:
Opzione BASE
In caso di scelta dell’ Opzione BASE, l’assicurazione copre i guasti dei componenti meccanici ed elettrici elencati qui di seguito:
• Trasmissione automatica o trasmissione a variazione continua (CVT)
o Tutti i componenti interni della scatola del cambio.
• Scatole e carter
o L’estensione di garanzia per le seguenti scatole e carter è valida solo se il guasto è direttamente causato dalla rottura di un componente coperto dalla garanzia e rientra nell’ambito globale della polizza soggetta alle limitazioni previste: blocco motore, testata cilindri, scatola del cambio, scatola del ponte.
• Frizione
o Disco frizione, spingidisco, cuscinetto reggispinta, cilindro di comando e attuatore (tranne in presenza di tracce di surriscaldamento, usura o fissurazione).
• Impianto elettrico
o Motorino d’accensione, solenoide, relè frecce, impianto tergicristalli e motorino lavavetri.
• Motore
o Albero di distribuzione, compresa la punteria idraulica, valvole di aspirazione e scarico (tranne se carbonizzate, bruciate, butterate o grippate), molle e guidavalvole, guarnizione testata cilindri, steli, camme e bilancieri, pignoni e catena di distribuzione (escluso tensionatore), pompa dell’olio, pistoni e anelli, bielle e manovelle, spinotti, perni e cuscinetti, albero motore e cuscinetti, collettore d’aspirazione, volano e corona dentata.
• Cambio manuale
o Tutti i componenti interni della scatola del cambio.
• Albero di trasmissione
o Differenziale, satelliti e planetari, ingranaggi, assi, cuscinetti e boccole, anelli reggispinta e distanziali, albero e semialberi di trasmissione, compresi giunti omocinetici, flange, giunti universali e mezzi di accoppiamento (escluse le cuffie).
• Raffreddamento motore
o Pompa dell’acqua, ventola, termostato e sede termostato, vaso d’espansione, radiatore e refrigeratore olio sono coperti dalla garanzia (tranne in caso di rottura a causa del gelo).
• Sospensione anteriore e posteriore
o Molle ammortizzatori.
• Impianto di alimentazione
o Corpo farfallato, flussometro, valvola del minimo, valvola avviamento a freddo, regolatore di preriscaldamento, valvola cut-off, potenziometro farfalla, accumulatore carburante, regolatore pressione, sensore pressione assoluta, carburatore, valvola dell’aria, pompa d’aspirazione, pompa benzina meccanica (tranne in caso di guasti causati da corpi estranei o dal mancato rispetto delle norme sulle emissioni inquinanti).
• Sterzo (compreso il servosterzo)
o Cremagliera e pignoni, scatola sterzo, pompa e vite senza fine (tranne cinghie del servosterzo, connessioni esterne e guarnizioni, cuffie, perni del fuso a snodo e perdite olio).
• Cinghia distribuzione
o Se è stata rispettata la periodicità di sostituzione (chilometri o mesi) della cinghia di distribuzione prevista dal costruttore (viene richiesta la ricevuta del tagliando), la rottura è coperta dalla garanzia.
• Liquidi operativi
o Qualora le riparazioni autorizzate dei suddetti componenti richiedano la sostituzione o l’aggiunta di lubrificanti, olio o liquido di raffreddamento, ovvero la sostituzione del filtro dell’olio, questi interventi sono coperti dall’estensione di garanzia, ferme restando le limitazioni previste.
Opzione TOP
In caso di scelta dell’ Opzione TOP, l’assicurazione La presente Polizza oltre ai guasti dei componenti meccanici ed elettrici previsti dalla polizza “BASE” copre anche quelli elencati qui di seguito.
• Aria condizionata e riscaldamento
o Filtro disidratatore e ricarica del fluido dell’aria condizionata (costo superiore a 50€ IVA compresa) ove necessaria a causa del guasto. La manutenzione e la ricarica ordinaria dell’impianto non sono coperti.
• Freni
o Pompa dei freni, pistoncini freno, valvola limitatrice, guarnizioni pinza freno e servofreno (tranne pinze freni maggiorate).
• Marmitta catalitica
o La sostituzione in garanzia della marmitta catalitica a causa del mancato rispetto delle norme sulle emissioni inquinanti è soggetta alle seguenti condizioni:
1. La marmitta catalitica è fuori servizio.
2. I risultati dei controlli effettuati prima della sostituzione devono essere inviati all’ufficio denunce con la richiesta di autorizzazione.
3. I risultati positivi dei controlli effettuati dopo la sostituzione devono essere inviati all’ufficio denunce assieme alla fattura di riparazione.
• Impianto elettrico
o Alternatore, bobina, motorini elettrici alzacristalli e tetto apribile, switch alzacristalli elettrici, switch tetto apribile, motorino e pompa della chiusura centralizzata, elettroventola motore, relè frecce, distributore, pompa carburante elettrica, amplificatore elettronico iniezione, termostato elettroventola motore, antenna, interruttore multifunzione e sonda livello carburante.
• Centralina motore
o Centralina motore.
• Sistema multimediale montato d’origine
o Impianto stereo hi-fi audio/video, schermi LCD, tastierina di comando, presa ausiliaria di alimentazione, trasformatore 12V, lettore CD di primo montaggio con caricatore, navigatore satellitare, lettore DVD (tranne i DVD). I comandi a distanza e le cuffie sono esclusi.
• Turbocompressore montato d’origine
o Tutti i componenti interni sono coperti dall’estensione di garanzia, a condizione di essere ricambi originali del costruttore, compresa la valvola wastegate se non è venduta separatamente.
• ABS montato d’origine
o Tutti i componenti interni sono coperti dall’estensione di garanzia, tranne i tubi, i manicotti e i cablaggi.
• Sospensione anteriore e posteriore
o Sfere idropneumatiche, molle ammortizzatori, bracci di sospensione superiori e inferiori, sfere e giunti a snodo (tranne le boccole).
• Trazione integrale
o Tutti i componenti interni della scatola di trasferimento e del carter sono coperti dall’estensione di garanzia tranne i tubi, i manicotti e i cablaggi.
• Cuscinetti ruote
o Cuscinetti ruote anteriori e posteriori.
Art. 3 - ESCLUSIONI DELLA GARANZIA
La garanzia non copre i Guasti:
a) derivanti da dolo, colpa grave, negligenza o cattivo utilizzo dell’acquirente, conducente o persona terza alla quale il veicolo viene affidato a qualsiasi titolo;
b) derivanti da un uso del veicolo non previsto dalle caratteristiche tecniche e dai limiti di portata dello stesso;
c) relativi alle parti ibride di un veicolo ad alimentazione ibrida;
d) imputabili ad usura o logoramento di quelle parti, componenti o materiali naturalmente soggetti ad un progressivo consumo o deterioramento e per le quali sono indispensabili periodici interventi di manutenzione, rinnovo o ripristino per mantenerne il normale stato di efficienza e funzionamento;
e) causati da interventi del riparatore di cui lo stesso deve rispondere;
f) a componenti oggetto di garanzia, quando causati da componenti non oggetto di garanzia (indiretti); viceversa i componenti esclusi rimangono sempre esclusi;
g) derivanti da modifiche od elaborazioni apportate all’Autoveicolo rispetto alle condizioni originarie, anche se apportate da elaboratori ufficiali del costruttore;
h) derivanti da difetti ricorrenti di costruzione o di assemblaggio di componenti del veicolo, pubblicamente noti come difetti di serie;
i) derivanti da una non corretta o inadeguata riparazione, ovvero da riparazioni effettuate con utilizzo di ricambi e materiali non conformi alle specifiche della casa costruttrice;
j) causati da inosservanza delle norme di manutenzione previste dalla casa costruttrice;
k) in caso di utilizzo, anche temporaneo, del veicolo per trasporto pubblico, noleggio, scuola guida o di pilotaggio, competizioni sportive di qualsiasi genere, servizi di polizia pubblica o privata, servizi di ambulanza o soccorso pubblico o privato, per trasporto e/o spedizioni postali;derivati da impurità o errato rifornimento del carburante rispetto a quello specificatamente prescritto per il tipo di veicolo;
l) per interventi relativi a regolazioni o messe a punto, salvo che l’intervento si renda necessario a seguito di guasto coperto dall’Assicurazione;
m) conseguenza di incendio, urto, collisione, scoppio, gelo ed in genere di tutti gli agenti atmosferici, furto, danneggiamento ed atti dolosi in genere, anche se conseguenti a Guasto coperto dall’Assicurazione;
n) in caso di manomissione, alterazione del contachilometri o di qualsiasi altra strumentazione o componente del veicolo;
o) Autoveicoli che al momento del sinistro per guasto elettromeccanico abbiano una percorrenza massima, dalla data di 1^ immatricolazione, superiore ai 200.000 Km.
Art. 4 – DECORRENZA, DURATA E CESSAZIONE DELLA GARANZIA – VENDITA DEL VEICOLO
La garanzia decorre:
• per i Xxxxxxx che al momento della decorrenza dell’assicurazione siano ancora coperti dalla garanzia convenzionale della casa costruttrice o dalla garanzia legale prestata dal venditore: dalle ore 00.01 del giorno di scadenza della predetta garanzia convenzionale o legale.
• per i Xxxxxxx che al momento della decorrenza dell’assicurazione non siano più coperti dalla garanzia convenzionale della casa costruttrice o dalla garanzia legale prestata dal venditore, o siano coperti dalla predetta garanzia per un periodo inferiore a 30 (trenta) giorni: dalle ore 00.01 del trentesimo giorno successivo alla sottoscrizione del Modulo di Polizza.
N.B.: si ricorda che il venditore deve prestare la garanzia legale del bene per 12 o 24 mesi prevista dal Codice del Consumo (Decreto Legislativo n. 206 del 6 settembre 2005).
La garanzia avrà una durata – a scelta dell’Assicurato - pari a 12, 24, 36, 48 e 60 mesi dalla suddetta data di decorrenza, secondo quanto indicato nel Modulo di Polizza.
In caso di vendita del veicolo a terzi, fatta salva la facoltà dell’Assicurato di chiedere il rimborso del rateo di Premio pagato e non goduto, per il trasferimento della garanzia al nuovo proprietario, intestatario del veicolo, l’Assicurato o quest’ultimo, deve darne tempestivo avviso all’Assicuratore entro 15 giorni dall’effettivo cambio di proprietà inviandone relativa documentazione. La restituzione del rateo di Premio pagato e non goduto comporterà l’ interruzione della copertura alla data del passaggio del veicolo a terzi. La garanzia termina alle ore 24.00 del giorno in cui si verifica il primo tra i seguenti eventi:
• la scadenza del periodo di copertura concesso dall'Assicuratore e scelto dall’Assicurato in sede di sottoscrizione del Modulo di Polizza;
• il raggiungimento del limite massimo di 200.000 Km di percorrenza del veicolo.
Art. 4.1 – ALTRE ASSICURAZIONI
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1910 del Codice Civile, l’Assicurato deve comunicare prontamente e per iscritto all’Assicuratore l'esistenza e/o la successiva stipulazione di altra assicurazione a favore dell’Assicurato medesimo aventi per oggetto lo stesso Xxxxxxx, sottoscritta relativamente allo stesso Xxxxxxx, anche se da soggetto diverso dall’Assicurato, pena la decadenza dal diritto alla Prestazione.
In caso di Xxxxxxxx, l’Assicurato deve dare avviso di tale circostanza ad ogni impresa assicuratrice e specificamente a:
Posta: AXA France IARD c/o AXA CREDITOR - Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx XX
e-mail: xxxxxxx.xxxxxxxxxxxxx@xxx.xx;
fax: x00 0.00.00.00.00;
nel termine di 3 (tre) giorni decorrente dalla data in cui l’Assicurato è venuto a conoscenza di tale circostanza, e si applica, ai fini della liquidazione, quanto previsto dall’art. 1910 del Codice Civile.
Art. 5 - OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
5.1 In caso di Xxxxxxxx che non determini il fermo dell’Autoveicolo, l’Assicurato deve condurre il veicolo presso il riparatore più vicino autorizzato dal costruttore del veicolo affinché sia riparato. In caso di sinistro che determini il fermo dell’Autoveicolo, l’Assicurato potrà contattare il numero di telefono messo a disposizione da AXA Assistance per ricevere indicazioni.
N.B. In caso di necessità di perizia tecnica l’Assicurato per il tramite del Riparatore dovrà mettere a disposizione di AXA Assistance o di suoi delegati il veicolo oggetto del sinistro.
Una volta autorizzata la riparazione, la fattura sarà pagata direttamente da AXA Assistance al riparatore se il centro di riparazione sia convenzionato con AXA Assistance.
Nel caso in cui il centro di riparazione non sia convenzionato con AXA Assistance quest’ultima proporrà all’Assicurato
1) di cambiare centro di riparazione; oppure
2) di sostenere le spese di riparazione con successivo rimborso da parte di AXA Assistance, a fronte di preventiva ricezione da parte di quest’ultima del preventivo relativo alle spese di riparazione effettuato dal centro di riparazione, e solo a seguito di successiva autorizzazione da parte di AXA Assistance.
Nessuna riparazione dovrà essere effettuata dall’Assicurato senza la previa autorizzazione da parte di AXA Assistance.
5.2 Qualora il sinistro si verifichi all’estero l’Assicurato potrà procedere alla riparazione dell’Autoveicolo assicurato senza preventiva autorizzazione da parte di AXA Assistance. La denuncia del sinistro dovrà essere effettuata dall’Assicurato non oltre il 30° (trentesimo) giorno lavorativo successivo alla data del sinistro.
Inter Partner Assistance S.A. Member of AXA Assistance Group – Rappresentanza Generale per l'Italia – Servizio Estensione di Garanzia Tel.:x00 00 00000000
Fax:+ x00 00 00 00 000
E-mail: xxxxxxxx.xxxxxxxx@xxx-xxxxxxxxxx.xxx
5.3 L’Assicurato deve altresì, a pena di decadenza dal diritto all’indennizzo:
- evitare ulteriore utilizzo dell’ Autoveicolo assicurato al fine di non aggravarne il danno;
- non procedere a riparazioni in autonomia salvo il caso previsto all’Art. 5.2;
- fornire a AXA Assistance la seguente documentazione per la definizione del Sinistro:
• descrizione delle cause del Guasto con dichiarazione da parte dell’Assicurato di non essere coperto da altra Assicurazione per il medesimo rischio;
• preventivo di spesa, tramite il Modulo di Autorizzazione ai Lavori, nel formato come da allegato 1 da richiedersi a cura dell’Assicurato in occasione del primo contatto con la Centrale Operativa - per la riparazione del bene danneggiato debitamente compilato in ogni sua parte;
• copia fronte/retro del libretto di circolazione del veicolo Assicurato;
• copia del libretto tagliandi dove risulti effettuata e certificata la manutenzione ordinaria del veicolo secondo le prescrizioni del Costruttore;
• fattura di riparazione del veicolo;
• ogni altra documentazione tecnica necessaria alla valutazione del Sinistro.
N.B. In caso di necessità di perizia tecnica l’Assicurato per il tramite del Riparatore dovrà mettere il veicolo oggetto del sinistro a disposizione di AXA Assistance o di suoi delegati. L’intervento di un perito sarà effettuato entro i successivi 3 giorni lavorativi dalla richiesta.
Art. 6 - LIQUIDAZIONE DEL DANNO
La Compagnia indennizzerà il danno relativo al Guasto elettromeccanico con il rimborso del costo dei ricambi e della manodopera necessari alla riparazione dell’Autoveicolo assicurato. L’Assicuratore si
riserva facoltà di richiedere al riparatore o all’Assicurato copia della documentazione comprovante l’avvenuta riparazione del guasto.
L’Assicuratore, o il Gestore per suo conto, pagherà all’Assicurato o al riparatore, a seconda dei casi e di quanto previsto all’art. 5, il relativo indennizzo entro il 60° giorno successivo alla data di definizione del sinistro.
Il rimborso dei Sinistri autorizzati avverrà mediante bonifico bancario direttamente sul numero di conto corrente dell’Assicurato o del riparatore.
Art. 7 – DECADENZA
Il mancato adempimento agli obblighi previsti al precedente Art. 5 può comportare la decadenza dell’Assicurato da ogni diritto all’indennizzo, valendo quale omissione dolosa agli obblighi normativi previsti negli artt. 1913 – 1914 – 1915 del Codice Civile.
Art. 8 - ESTENSIONE TERRITORIALE
La garanzia ha effetto unicamente per atti e fatti occorsi sul territorio Italiano, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino inclusi e dell’Unione Europea limitatamente ai paesi presenti nella carta verde di circolazione.
Art. 9 - PREMIO
Il Premio di Polizza della garanzia Guasti Meccanici di cui alla presente Sezione I, comprensivo delle imposte di legge (pari al 13,5%), dipende dalla categoria di veicolo oggetto di assicurazione, ed è calcolato sulla base di quanto previsto nell’ Allegato 1 (Tariffario) delle presenti condizioni di assicurazione. Nel Modulo di Polizza viene data evidenza all’Assicurato dell’importo di Premio complessivo per entrambe le garanzie (Guasti Meccanici ed Assistenza).
Il Premio sarà versato dal Contraente all’Assicuratore, in forma unica ed anticipata in nome e per conto dell’Assicurato che ha sottoscritto il Modulo di Polizza; esso è incluso nel capitale finanziato all’Assicurato e il pagamento a titolo di rimborso da parte sua al Contraente avverrà con le modalità previste per la restituzione del finanziamento stipulato dall’Assicurato con il Contraente per l’acquisto del veicolo oggetto di copertura.
Art. 10 – DIRITTO DI RECESSO
L’Assicurato potrà recedere dal presente Contratto (congiuntamente in riferimento ad entrambe le garanzie di cui alla Sezione I ed alla Sezione II) entro 60 giorni dalla data di sottoscrizione del Modulo di Polizza mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno inviata al Contraente al seguente indirizzo: Santander Consumer Bank S.p.A., Corso Xxxxxxx X’Xxxxxxx, n. 33/E, 10126, Torino.
In tal caso, la Compagnia provvederà a rimborsare all’Assicurato, per il tramite del Contraente, l’importo di Premio già versato (al netto delle imposte di legge, non rimborsabili).
In caso di durata poliennale della copertura, l’Assicurato non ha diritto di recesso alla scadenza di ciascuna annualità di durata dell’assicurazione in quanto beneficia di uno sconto di premio rispetto a coperture di durata annuale. Tale sconto di premio, relativamente la polizza emessa da AXA France Iard è pari mediamente al 5%, mentre lo sconto di premio, della polizza emessa da Inter Partner Assistance S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia è pari mediamente al 36%.
Art. 11 – ESTINZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO
In caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento, la copertura assicurativa resterà in vigore sino alla sua naturale scadenza.
Art. 12 - LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
La legge applicabile è la legge Italiana.
Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra, da una parte, l’Assicuratore e/o il Contraente e, dall’altra parte, l’Assicurato, sarà competente in via esclusiva il foro di residenza o domicilio dell’Assicurato.
Art. 13 - SERVIZIO CLIENTI TELEFONICO E RECLAMI
Ogni eventuale informazione relativa al rapporto contrattuale potrà essere richiesta al seguente recapito telefonico di Customer Care:
Tel.:x00 00-000000000
Ogni eventuale informazione relativa alla gestione dei sinistri potrà essere richiesta ai recapiti di cui al precedente Art. 5.2.
Eventuali reclami possono essere presentati alla Compagnia di Assicurazione, all’intermediario e all’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) secondo le disposizioni che seguono:
- Alla Compagnia
Vanno indirizzati i reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell’attribuzione di responsabilità, della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all’avente diritto o dei Sinistri.
I reclami devono essere inoltrati ai seguenti recapiti della compagnia:
Posta: AXA France IARD c/o AXA CREDITOR - Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx XX
e-mail: xxxxxxx.xxxxxxxxxxxxx@xxx.xx;
fax: x00 0.00.00.00.00;
- All’intermediario
Per i reclami inerenti al comportamento dell’intermediario, o per comunque tutti i reclami che rientrino nella competenza dello stesso (ivi inclusi quelli relativi ai comportamenti dei propri dipendenti e collaboratori), l’Assicurato o qualsiasi altro soggetto legittimato si possono rivolgere direttamente a Santander Consumer Bank S.p.A. Per ogni ulteriore informazione relativa alla gestione dei reclami, all’indicazione della funzione per la gestione degli stessi da parte dell’intermediario, nonchè per i relativi recapiti, si rimanda all’informativa contenuta nell’Allegato 7B.
I reclami devono contenere i seguenti elementi: nome, cognome e domicilio del reclamante, denominazione dell’impresa, dell’intermediario o dei soggetti di cui si lamenta l’operato, breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze.
La Compagnia e l’intermediario, ricevuto il reclamo, devono fornire riscontro entro il termine di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo, all’indirizzo fornito dal reclamante.
- All’IVASS
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi per iscritto a: IVASS – Servizio Tutela degli Utenti, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 – 00000 XXXX. Il reclamo dovrà essere inviato all’IVASS a mezzo posta, oppure trasmesso al fax 00.00000000. La presentazione del reclamo può avvenire anche via PEC all'indirizzo xxxxxx.xxxxxxxxxxx@xxx.xxxxx.xx. In tal caso, per velocizzarne la trattazione, è opportuno che gli eventuali allegati al messaggio PEC siano in formato PDF. I reclami indirizzati all’IVASS devono contenere:
a) nome,cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
d) copia del reclamo presentato all’Assicuratore o intermediario e dell’eventuale riscontro fornito;
e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere il reclamo può essere presentato direttamente al sistema estero competente, ossia quello del Paese in cui ha sede l'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (rintracciabile accedendo al sito: xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxx/xxx-xxx/) o all'IVASS, che provvede lei stessa all'inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante.
È possibile reperire dettagliate informazioni sulle modalità di presentazione dei reclami sul sito internet xxx.xxxxx.xx, sezione “Per il consumatore – Come presentare un reclamo”, ove sono disponibili anche facsimili di reclamo da scaricare.
Si ricorda che nel caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, fatta salva in ogni caso la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria, il reclamante potrà ricorrere ai seguenti sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie:
• procedimento di mediazione innanzi ad un organismo di mediazione ai sensi del Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n. 28 (e successive modifiche e integrazioni); in talune materie, comprese quelle inerenti le controversie insorte in materia di contratti assicurativi, il ricorso al procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. A tale
procedura si accede mediante un’istanza da presentare presso un organismo di mediazione tramite l’assistenza di un avvocato di fiducia, con le modalità indicate nel predetto Decreto;
• procedura di negoziazione assistita ai sensi del Decreto Legge 12 settembre 2014 n. 132 (convertito in Legge 10 novembre 2014 n. 162); a tale procedura si accede mediante la stipulazione fra le parti di una convenzione di negoziazione assistita tramite l’assistenza di un avvocato di fiducia, con le modalità indicate nel predetto Decreto.
Resta salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria.
CONDIZIONI SPECIALI DELLA GARANZIA ASSISTENZA VEICOLO NUOVO E USATO
(prestata da Inter Partner Assistance S.A. Rappresentanza Generale per l’Italia)
– Polizza Collettiva n. 667064 –
SEZIONE II
1. DEFINIZIONI
Assicurato: il conducente del Veicolo, con targa italiana, i cui dati siano stati comunicati dal Contraente nonché, qualora la prestazione lo preveda, le persone trasportate a bordo del Veicolo stesso.
Assistenza: l’aiuto tempestivo, in denaro o in natura, fornito all’Assicurato che si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di un Sinistro, prestata tramite la Centrale Operativa.
Centrale Operativa: l’organizzazione interna della Compagnia di Assicurazione, costituita da risorse umane ed attrezzature, in funzione 24 ore su 24 e tutti i giorni dell'anno, che provvede a garantire il contatto telefonico con l’Assicurato, organizzare gli interventi sul posto ed erogare le prestazioni di assistenza previste in Polizza.
Compagnia di Assicurazione, Assicuratore: la compagnia Inter Partner Assistance S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia, xxx Xxxxx Xxxxxxx, 000- 00000 Xxxx.
Contraente: la Santander Consumer Bank, con sede in Xxxxx Xxxxxxx X’Xxxxxxx, x. 00/X, 00000, Xxxxxx
Evento: il singolo fatto o avvenimento che si può verificare nel corso di validità del presente contratto e che determina la richiesta di assistenza dell’Assicurato.
Furto: il reato previsto all’art. 624 C.P., commesso da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.
Guasto: l’evento meccanico, elettrico o idraulico improvviso ed imprevisto che metta il Veicolo in condizioni tali da non poter continuare il viaggio previsto o che lo metta in condizioni di circolazione anormale o pericolosa sul piano della sicurezza delle persone o dei veicoli.
Non sono considerati guasti gli immobilizzi derivanti da operazioni di manutenzione ordinaria/periodica, da montaggio di accessori o da interventi sulla carrozzeria, nonché le conseguenze di un malfunzionamento di tipo meccanico, elettrico o idraulico del sistema di manutenzione dei sistemi di sollevamento che possono equipaggiare il veicolo assicurato o il relativo rimorchio.
Non sono egualmente considerati guasti:
• errore, esaurimento o gelo carburante;
• rottura e/o smarrimento chiavi;
• blocco della serratura o dell’antifurto/immobilizer;
• tentato Furto o furto di un pezzo o componente del Veicolo;
Incidente: l’evento accidentale subito dal veicolo durante la circolazione stradale, incluso l’urto o la collisione con ostacolo mobile o fisso, con altri veicoli identificati e non, il ribaltamento o l’uscita di strada, anche se dovuto ad imperizia, negligenza ed inosservanza di norme e regolamenti (così come definiti dalla legge), tale da provocare un danno che determina l’immobilizzo immediato del veicolo stesso ovvero ne cons ente la marcia con il rischio di aggravamento del danno ovvero non gli consente di circolare autonomamente in normali condizioni di sicurezza.
Italia: il territorio della Repubblica Italiana, la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano.
Massimale: la somma massima garantita dall’Assicuratore in caso di sinistro.
Modulo di Polizza: il documento sottoscritto dall’Assicurato per aderire alla Polizza Collettiva
Polizza: il documento che prova il contratto di assicurazione.
Polizza Collettiva: il contratto di assicurazione in forma collettiva stipulato dal Contraente per conto dei propri clienti che stipulano un finanziamento finalizzato all’acquisto di autoveicoli, al fine di mettere a loro
disposizione le garanzie di cui alla Sezione I prestate da AXA France IARD e, di cui alla Sezione II prestate da Inter Partner Assistance S.A. Rappresentanza Generale per l’Italia.
Rete stradale pubblica: ai sensi della presente polizza si intendono le strade di cui alle lettere da A ad F, art. 2, Titolo I, del NCdS (Nuovo Codice della Strada – D.Lgs. 285/92 e s.m.i) ed in particolare:
A: Autostrade, B: Strade extraurbane principali, C: Strade extraurbane secondarie, D: Strade urbane di scorrimento, E: Strade urbane di quartiere, F: Strade locali.
Sinistro: il verificarsi dell’evento dannoso, futuro ed incerto, per il quale è prestata l’assicurazione. Veicolo: ai sensi della presente Sezione II si intende lo stesso veicolo su cui sia stata attivata la Garanzia Guasti Elettromeccanici di AXA France IARD.
2. ESTENSIONE TERRITORIALE
Ferme le eventuali limitazioni territoriali previste per le singole prestazioni, l’assicurazione è valida per i sinistri avvenuti nel territorio della Repubblica Italiana, la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano e nei seguenti Paesi :
Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, FYROM, Germania, Gibilterra, Grecia, Gran Bretagna, Islanda, Irlanda, Italia (inclusi lo Stato della Città del Vaticano e la Repubblica di San Marino), Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Monaco, Montenegro, Norvegia, Olanda, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Russia, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia, Ucraina, Ungheria.
3. PRESTAZIONI DI ASSISTENZA
(Le seguenti prestazioni di Assistenza sono in funzione 24 ore su 24, 7 giorni su 7)
In caso di Sinistro, la Compagnia garantisce all’Assicurato - previo pagamento del Premio di Polizza - le prestazioni dei servizi di assistenza di cui alla presente Sezione II.
La garanzia di cui alla presente Sezione II viene prestata da Inter Partner Assistance S.A. Rappresentanza Generale per l’Italia, congiuntamente alla garanzia Guasti Elettromeccanici prestata da AXA France IARD di cui alla Sezione I, come un unico inscindibile pacchetto assicurativo, e si attiva solo a seguito della sottoscrizione del Modulo di Polizza (unico per entrambe le garanzie) da parte dell’Assicurato (persona fisica titolare del finanziamento finalizzato erogato e gestito dalla Contraente), sempre a condizione che il Premio sia stato versato.
3.1 - Informazioni di carattere automobilistico
In caso di sinistro l’Assicurato potrà richiedere alla Centrale Operativa informazioni circa i seguenti argomenti:
• rete di assistenza convenzionata delle case costruttrici di auto;
• rete di assistenza per riparazioni agli pneumatici;
• informazioni sul traffico della rete autostradale italiana;
• stazioni di rifornimento della rete autostradale italiana.
3.2 - Dépannage (riparazione del veicolo sul luogo del fermo)
Qualora il Veicolo non sia in grado di circolare autonomamente a seguito di guasto, la Centrale Operativa, valutata la possibilità di effettuare la riparazione sul posto e la disponibilità di un fornitore sul luogo, organizzerà il dépannage tenendo a proprio carico le spese di uscita e del percorso chilometrico (andata e ritorno) del riparatore incaricato.
Le spese per gli eventuali pezzi di ricambio restano a totale carico dell’Assicurato salvo operi la copertura di cui alla Sezione I.
Alternativamente, la Centrale Operativa provvederà al soccorso stradale del veicolo come descritto nella garanzia 3.3 – Soccorso stradale.
3.3 - Soccorso stradale
Qualora il veicolo non sia in grado di circolare autonomamente a seguito di Guasto, Incidente o incendio, la Centrale Operativa si occuperà di reperire ed inviare un mezzo di soccorso per il traino del veicolo presso il più vicino punto di assistenza della Rete Santander. In alternativa, in accordo con l’Assicurato, la Centrale Operativa potrà organizzare il traino del veicolo presso l’officina di marca più vicina.
Il Soccorso stradale sarà fornito, ad insindacabile giudizio della Centrale Operativa, anche qualora il sinistro abbia come conseguenza il danneggiamento del Veicolo o di sue parti tali da consentirne la marcia, ma con rischio di aggravamento del danno o delle condizioni di pericolosità per l’Assicurato o per la circolazione stradale.
In caso di scoppio, foratura o rottura di un pneumatico occorso durante la circolazione stradale o in caso di esaurimento della batteria la Centrale Operativa provvederà ad organizzare, in funzione delle specifiche circostanze in cui si trova il veicolo, il Depannage o il Traino.
L’Assicuratore, tramite la Centrale Operativa, terrà a proprio carico i relativi costi entro il limite di euro 150,00 per sinistro. Si specifica che:
• nel massimale unico sopra indicato sono incluse le eventuali spese di custodia del veicolo presso il deposito dell’autosoccorritore dal giorno del suo ingresso fino al giorno di consegna al punto di assistenza, con il massimo di 5 (cinque) giorni;
• nel massimale unico sopra indicato sono incluse le eventuali spese di traino, dal deposito dell’autosoccorritore al punto di assistenza (secondo traino), qualora si sia reso necessario il rimessaggio del veicolo presso il deposito dell’autosoccorritore stesso causa la chiusura temporanea del punto di assistenza;
• in caso di immobilizzo avvenuto in autostrada, l’operatore della Centrale Operativa fornirà informazioni specifiche all’Assicurato;
• la prestazione si intende operante a condizione che il veicolo, al momento del sinistro, si trovi in un luogo raggiungibile da un mezzo di soccorso ordinario, ovvero durante la circolazione stradale pubblica o in aree ad essa equivalenti;
• la prestazione non è fornita nel caso di immobilizzo del veicolo assicurato presso un deposito o garage o rimessa (intervento difficoltoso);
• il recupero, il trasferimento e la custodia degli effetti personali e della merce trasportata sono a totale carico dell’Assicurato, unico responsabile degli eventuali danni e delle perdite economiche subite a seguito del sinistro;
• si intende comunque esclusa ogni responsabilità dell’Assicuratore per la custodia del veicolo.
3.4 - Auto in sostituzione
Qualora il Veicolo rimanga immobilizzato a seguito di Guasto, Incidente o incendio e necessiti di un intervento di riparazione superiore a 8 (otto) ore di manodopera effettiva, certificata dal capo officina in linea con le indicazioni ufficiali della casa costruttrice, o qualora al momento del sinistro il punto di assistenza sia chiuso (notturno e festivo), l’Assicuratore, tramite la Centrale Operativa metterà a disposizione dell’Assicurato un veicolo sostitutivo alle seguenti condizioni:
• a chilometraggio illimitato;
• per un periodo massimo di 3 (tre) giorni;
• compresa la copertura assicurativa obbligatoria R.C.A.;
• di cilindrata 1.200 c.c.;
• con esclusione delle spese di carburante, così come il mancato rabbocco al momento della riconsegna al noleggiatore, il drop-off (riconsegna del veicolo in un paese diverso da quello di presa in consegna), le assicurazioni facoltative, la franchigia furto e Kasko, i pedaggi in genere (autostrade, traghetti, ecc.), le eventuali multe, e quant’altro non espressamente previsto, così come il tempo eccedente i giorni garantiti, che rimangono a carico dell’Assicurato.
Si specifica che:
• il tempo necessario per la ricerca del guasto e per il reperimento dei pezzi di ricambio non è considerato nel calcolo delle ore di manodopera effettiva;
• la prestazione non è fornita in caso di immobilizzo del veicolo per l’effettuazione del tagliando periodico e in caso di campagna di richiamo;
• Il veicolo sostitutivo è messo a disposizione presso società di autonoleggio convenzionate con la Centrale Operativa, negli orari di apertura delle stesse, in base alla disponibilità ed alle condizioni contrattuali previste;
• al momento del ritiro del veicolo a noleggio è previsto il rilascio di un deposito cauzionale sotto forma di carta di credito;
• l’Assicurato, su richiesta della Centrale Operativa, è tenuto a fornire la documentazione dell’officina da cui risultino le ore di manodopera necessarie ad eseguire le riparazioni del veicolo;
• la prestazione non è fornita qualora l’Assicurato abbia già richiesto il “Rientro al domicilio/prosecuzione del viaggio”.
3.5 - Rientro al domicilio/prosecuzione del viaggio (prestazione valida ad oltre 50 km dal domicilio dell’Assicurato)
Qualora il Veicolo resti immobilizzato a seguito di Guasto, Incidente o incendio e necessiti di oltre 8 (otto) ore di manodopera effettiva certificata dal capo officina in linea con le indicazioni ufficiali della casa costruttrice, oppure in caso di Furto del Veicolo, la Centrale Operativa organizzerà il rientro dell’Assicurato e degli eventuali passeggeri fino al proprio domicilio in Italia o, in alternativa, fino al luogo di destinazione inizialmente previsto. Il rientro o il proseguimento sarà effettuato, ad insindacabile giudizio
della Centrale Operativa, in aereo (classe turistica) qualora il viaggio superi i 500 Km di percorrenza, in treno (prima classe) o con un’auto in sostituzione.
L’Assicuratore tramite la Centrale Operativa, terrà a proprio carico:
• il costo dei biglietti aerei entro il limite di euro 300,00 per sinistro, indipendentemente dal numero di persone coinvolte;
• il costo dei biglietti ferroviari entro il limite di euro 200,00 per sinistro, indipendentemente dal numero di persone coinvolte;
• il costo del noleggio dell’auto in sostituzione a chilometraggio illimitato, per la durata massima di 24 (ventiquattro) ore.
Si specifica che:
• in caso di Furto del Veicolo, la prestazione opera previa presentazione alla Centrale Operativa di copia della regolare denuncia inoltrata alle Autorità competenti del luogo;
• le spese prese in carico dall’Assicuratore tramite la Centrale Operativa sono esclusivamente quelle per i biglietti di viaggio dell’Assicurato e degli eventuali passeggeri;
• il tempo necessario per la ricerca del Guasto e per il reperimento dei pezzi di ricambio non è considerato nel calcolo delle ore di manodopera effettiva;
• la prestazione non è fornita in caso di immobilizzo del veicolo per l’effettuazione del tagliando periodico e in caso di campagna di richiamo;
• l’eventuale auto sostitutiva è messa a disposizione secondo quanto previsto dalla prestazione “Auto sostitutiva”;
3.6 - Recupero del veicolo riparato (prestazione valida ad oltre 100 km dal domicilio dell’Assicurato)
Qualora il veicolo venga riparato sul luogo in cui si è fermato e le riparazioni abbiano richiesto più di 8 (otto) ore di manodopera effettiva certificata dal capo officina in linea con le indicazioni della casa costruttrice, la Centrale Operativa, a suo insindacabile giudizio, metterà a disposizione dell’Assicurato:
• un biglietto aereo di classe turistica di sola andata in caso di percorrenza superiore a 500 km entro il limite di euro 300,00 per sinistro;
• un biglietto ferroviario di prima classe di sola andata entro il limite di euro 200,00 per sinistro;
• un’auto in sostituzione a chilometraggio illimitato, per la durata massima di 24 (ventiquattro) ore. Si specifica che:
• il tempo necessario per la ricerca del Guasto e per il reperimento dei pezzi di ricambio non è considerato nel calcolo delle ore di manodopera effettiva;
• la prestazione non è fornita in caso di immobilizzo del veicolo per l’effettuazione del tagliando periodico e in caso di campagna di richiamo;
• le spese prese in carico dall’Assicuratore tramite la Centrale Operativa sono esclusivamente quelle per il biglietto di viaggio dell’Assicurato;
• l’eventuale auto sostitutiva è messa a disposizione secondo quanto previsto dalla prestazione “Auto in sostituzione”.
4. ASSICURATI
L’assicurazione si intende valida a favore del soggetto Assicurato, inteso come il conducente del Veicolo, con targa italiana, i cui dati siano stati comunicati dal Contraente nonché, qualora la prestazione lo preveda, le persone trasportate a bordo del Veicolo stesso.
5. OPERATIVITA’ DELLA POLIZZA – DECORRENZA, DURATA E CESSAZIONE
Salvo quanto diversamente specificato all’interno delle singole prestazioni, la garanzia opera:
• mediante contatto telefonico con la Centrale Operativa 24 ore al giorno, 365 giorni l’anno;
• in caso di sinistro occorso al veicolo la cui targa sia stata comunicata all’Assicuratore;
• con costi a carico dell’Assicuratore entro il limite di 3 (tre) sinistri per veicolo, durante ciascun anno di validità della copertura;
• senza limite di numero di prestazioni nell’ambito del medesimo Sinistro;
• entro il limite del massimale previsto per ciascun tipo di prestazione di assistenza.
Per le prestazioni di consulenza o di informazioni, qualora non fosse possibile prestare una pronta risposta, l’Assicurato sarà richiamato entro le successive 48 (quarantotto) ore.
La decorrenza, la durata e le ipotesi di cessazione della garanzia assistenza di cui alla presente Sezione II coincidono con quelle della garanzia Guasti Elettromeccanici di cui alla Sezione I – Art. 4.
6. ESCLUSIONI
1) Le prestazioni non sono dovute per eventi provocati o dipendenti da:
a) atti di guerra, servizio militare, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, occupazioni militari, invasioni (dopo il 10° giorno dall’inizio delle ostilità qualora l’Assicurato risulti sorpreso mentre si trovava in un paese in pace alla sua partenza);
b) eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d’aria, uragani, alluvioni, inondazioni, maremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale;
c) sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;
d) dolo o colpa grave dell’Assicurato o dei passeggeri, compreso il suicidio o tentato suicidio;
e) eventi il cui accadimento sia fuori dal periodo di copertura;
f) circolazione stradale di veicoli non previsti in polizza (vedi DEFINIZIONI, Veicolo assicurato);
g) circolazione stradale di veicoli adibiti al trasporto di materiale radioattivo o di sostanze pericolose;
h) fermi del veicolo causati per difetti di fabbricazione con acclarato richiamo della casa costruttrice;
i) fermi del veicolo causati da normali operazione di manutenzione;
j) uso improprio del veicolo e specificatamente: atti di pura temerarietà, gare su strada, rally e relative prove;
k) conduzione del veicolo da parte di persona non autorizzata dal proprietario o sprovvista della patente di guida o non abilitata alla conduzione del veicolo a norma delle disposizioni di legge vigenti;
l) conduzione del veicolo in stato di ebbrezza o sotto gli effetti di psicofarmaci, di stupefacenti e allucinogeni e conseguentemente il conducente rifiuta di sottoporsi agli accertamenti previsti;
m) circolazione del veicolo al di fuori della rete stradale pubblica o ad essa equivalente (percorsi fuoristrada o zone non raggiungibili da un mezzo di soccorso ordinario);
n) qualora il mezzo non sia assicurato ai sensi della legge 24.12.1969 n° 990 come sostituita dal D. Lgs. 209/2005, e successive modifiche;
o) appropriazione indebita (ART. 646 del Codice Penale);
p) per il pagamento di multe,ammende,pene e sanzioni pecuniarie;
q) per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove;
2) L’Assicuratore non riconosce e quindi non rimborsa spese per interventi non autorizzati preventivamente dalla Centrale Operativa, salvo i casi verificatisi a causa di forza maggiore e ritenuti tali ad insindacabile giudizio dell’Assicuratore;
3) L’Assicuratore non riconosce e quindi non rimborsa le spese di riparazione (manodopera compresa) del veicolo, le spese di pedaggio, di carburante e i dazi doganali, le spese di sorveglianza e di parcheggio diverse da quelle convenute con la Centrale Operativa nonché i danni agli effetti personali ed alle merci trasportate a bordo del veicolo, le eventuali perdite economiche a seguito dell’Evento, così come i danni conseguenti ad un mancato o ritardato intervento determinato da circostanze fortuite o imprevedibili.
4) L’Assicuratore non si assume responsabilità per eventuali restrizioni o condizioni particolari stabilite dai fornitori, nonché per eventuali danni da questi provocati.
Le prestazioni non sono altresì fornite in quei paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto e nei territori ove sia operativo un divieto o una limitazione (anche temporanea) emessa da un’Autorità pubblica competente.
L’assicuratore non sarà tenuto a fornire una copertura, a pagare un sinistro o a fornire una prestazione a qualsiasi titolo nel caso in cui la fornitura di tale copertura, il pagamento di tale sinistro o la fornitura di tale servizio esponga l’Assicuratore ad una qualsiasi sanzione o restrizione in virtù di una risoluzione delle Nazioni Unite o in virtù delle sanzioni, leggi o embarghi commerciali ed economici dell’Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d’America.
7. OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro l’Assicurato, o chi agisce in sua vece, dovrà contattare la Centrale Operativa di Inter Partner Assistance SA – Rappresentanza Generale per l’Italia al seguente numero:
x00 00 00000000
La Centrale Operativa è in funzione 24 ore su 24 per accogliere le richieste. Inoltre, l’Assicurato dovrà qualificarsi come Cliente “Santander“ e comunicare:
• cognome e nome;
• targa dell’autoveicolo;
• numero di targa, tipo e marca del veicolo;
• luogo dove si trova e recapito telefonico al quale essere contattato;
• prestazione richiesta.
La denuncia dovrà essere effettuata prima possibile e, in ogni caso, non oltre i 3 (tre) giorni successivi. L’inosservanza dei suddetti termini può compromettere il diritto alla prestazione.
A parziale deroga resta inteso che qualora la persona fisica titolare dei diritti derivanti dal contratto sia nell’oggettiva e comprovata impossibilità di denunciare il sinistro entro i termini previsti, potrà farlo non appena ne sarà in grado e comunque entro i termini di legge (art. 2952 C.C.).
Gli interventi di assistenza devono essere di norma disposti direttamente dalla Centrale Operativa ovvero da questa espressamente autorizzati, pena la decadenza dal diritto alla prestazione.
Art. 8 SERVIZIO CLIENTI TELEFONICO E RECLAMI
Ogni eventuale informazione relativa al rapporto contrattuale potrà essere richiesta al seguente recapito telefonico di Customer Care:
Tel.:x00 00-000000000
Eventuali reclami possono essere presentati alla Compagnia di Assicurazione, all’intermediario e all’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) secondo le disposizioni che seguono:
- Alla Compagnia
Vanno indirizzati i reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell’attribuzione di responsabilità, della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all’avente diritto o dei sinistri.
I reclami devono essere inoltrati per iscritto alla Compagnia ai seguenti recapiti:
• mail: xxxxxxxx.xxxxxxx@xx-xxxxxxxxxx.xxx
• fax: x00 00 0000000
• posta: Inter Partner Assistance S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia
• c.a. Servizio Clienti - Casella Postale 20132 - Via Eroi di Cefalonia - 00128 Spinaceto – Roma
- All’intermediario
Per i reclami inerenti al comportamento dell’intermediario, o per comunque tutti i reclami che rientrino nella competenza dello stesso (ivi inclusi quelli relativi ai comportamenti dei propri dipendenti e collaboratori), l’Assicurato o qualsiasi altro soggetto legittimato si possono rivolgere direttamente a Santander Consumer Bank S.p.A. Per ogni ulteriore informazione relativa alla gestione dei reclami, all’indicazione della funzione per la gestione degli stessi da parte dell’intermediario, nonchè per i relativi recapiti, si rimanda all’informativa contenuta nell’Allegato 7B.
I reclami devono contenere i seguenti elementi: nome, cognome e domicilio del reclamante, denominazione dell’impresa, dell’intermediario o dei soggetti di cui si lamenta l’operato, breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze.
La Compagnia ricevuto il reclamo deve fornire riscontro entro il termine di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo, all’indirizzo fornito dal reclamante.
- All’IVASS
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi per iscritto a: IVASS – Servizio Tutela degli Utenti, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 – 00000 XXXX. Il reclamo dovrà essere inviato all’IVASS a mezzo posta, oppure trasmesso al fax 00.00000000. La presentazione del reclamo può avvenire anche via PEC all'indirizzo xxxxxx.xxxxxxxxxxx@xxx.xxxxx.xx. In tal caso, per velocizzarne la trattazione, è opportuno che gli eventuali allegati al messaggio PEC siano in formato PDF. I reclami indirizzati all’IVASS devono contenere:
a) nome,cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
d) copia del reclamo presentato all’Assicuratore o intermediario e dell’eventuale riscontro fornito;
e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere il reclamo può essere presentato direttamente al sistema estero competente, ossia quello del Paese in cui ha sede l'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (rintracciabile accedendo al sito: xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxx/xxx-xxx/) o all'IVASS, che provvede lei stessa all'inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante.
È possibile reperire dettagliate informazioni sulle modalità di presentazione dei reclami all’impresa ed all’IVASS (e relative procedure) sul sito internet xxx.xxxxx.xx, sezione “Per il consumatore – Come presentare un reclamo”, ove sono disponibili anche facsimili di reclamo da scaricare per l’invio dei reclami ed un facsimile di reclamo da scaricare.
Si ricorda che nel caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, fatta salva in ogni caso la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria, il reclamante potrà ricorrere ai seguenti sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie:
• procedimento di mediazione innanzi ad un organismo di mediazione ai sensi del Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n. 28 (e successive modifiche e integrazioni); in talune materie, comprese quelle inerenti le controversie insorte in materia di contratti assicurativi, il ricorso al procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. A tale procedura si accede mediante un’istanza da presentare presso un organismo di mediazione tramite l’assistenza di un avvocato di fiducia, con le modalità indicate nel predetto Decreto;
• procedura di negoziazione assistita ai sensi del Decreto Legge 12 settembre 2014 n. 132 (convertito in Legge 10 novembre 2014 n. 162); a tale procedura si accede mediante la stipulazione fra le parti di una convenzione di negoziazione assistita tramite l’assistenza di un avvocato di fiducia, con le modalità indicate nel predetto Decreto.
Resta salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria.
Art. 9 - PREMIO
Il Premio di Polizza della garanzia Assistenza di cui alla presente Sezione II, comprensivo delle imposte di legge (pari al 10%), è calcolato sulla base di quanto previsto nell’ Allegato 1 (Tariffario) delle presenti condizioni di assicurazione. Nel Modulo di Polizza viene data evidenza all’Assicurato dell’importo di Premio complessivo per entrambe le garanzie (Guasti Meccanici ed Assistenza).
Il Premio di Polizza, comprensivo delle imposte di legge (pari al 10%) dipende dalla categoria di veicolo oggetto di assicurazione ed è indicato nel Modulo di Polizza.
Il Premio sarà versato dal Contraente all’Assicuratore, in forma unica ed anticipata in nome e per conto dell’Assicurato che ha sottoscritto il Modulo di Polizza; esso è incluso nel capitale finanziato all’Assicurato e il pagamento a titolo di rimborso da parte sua al Contraente avverrà con le modalità previste per la restituzione del finanziamento stipulato dall’Assicurato con il Contraente per l’acquisto del veicolo oggetto di copertura.
Art. 10 - RECESSO
L’Assicurato potrà recedere dal presente Contratto (congiuntamente in riferimento ad entrambe le garanzie di cui alla Sezione I ed alla Sezione II) entro 60 giorni dalla data di sottoscrizione del Modulo di Polizza mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno inviata al Contraente al seguente indirizzo: Santander Consumer Bank S.p.A. – Xxxxx Xxxxxxx X’Xxxxxxx, x. 00/X, 00000, Xxxxxx.
In tal caso, la Compagnia provvederà a rimborsare all’Assicurato, per il tramite del Contraente, l’importo di Premio già versato (al netto delle imposte di legge, non rimborsabili).
In caso di durata poliennale della copertura, l’Assicurato non ha diritto di recesso alla scadenza di ciascuna annualità di durata dell’assicurazione in quanto beneficia di uno sconto di premio rispetto a coperture di durata annuale. Tale sconto di premio, relativamente la polizza emessa da AXA France Iard è pari mediamente al 5%, mentre lo sconto di premio, della polizza emessa da Inter Partner Assistance S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia è pari mediamente al 36%.
Art. 11 – ESTINZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO
In caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento, la copertura assicurativa resterà in vigore sino alla sua naturale scadenza.
Art. 12 - LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
La legge applicabile è la legge Italiana.
Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra, da una parte, l’Assicuratore e/o il Contraente e, dall’altra parte, l’Assicurato, sarà competente in via esclusiva il foro di residenza o domicilio dell’Assicurato.
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
SEZIONE III
Le presenti Condizioni Generali di Assicurazione si applicano sia alla garanzia Guasti Elettromeccanici di cui alla Sezione I che alla garanzia Assistenza di cui alla Sezione II.
1. DICHIARAZIONI CONCERNENTI IL RISCHIO
La presente Xxxxxxx è sottoscritta sulla base di informazioni che hanno determinato l’accettazione del rischio da parte della Compagnia di Assicurazione e in relazione a loro è stato calcolato il Premio.
L’Assicurato ha il dovere di informare l’Assicuratore della natura e delle circostanze del rischio ed all’occorrenza di ogni fatto a sua conoscenza che può aggravarlo o modificarlo.
Secondo quanto previsto dall’art. 1893 cod. civ., la Compagnia di Assicurazione avrà diritto di recedere dal Contratto per mezzo di raccomandata A.R. da indirizzarsi all’Assicurato nei 3 (tre) mesi dall’avvenuta conoscenza del fatto che questi abbia fornito informazioni inesatte o reticenti sul rischio. In tal caso il Premio già versato sarà trattenuto dall’Assicuratore.
Se il danno interviene prima che l’Assicuratore invii tale comunicazione, il pagamento dell’Indennizzo avverrà secondo quanto previsto dall’art. 1893, secondo comma, cod. civ.
Secondo quanto previsto dall’art. 1892 cod. civ., quando l’Assicurato abbia agito con dolo o colpa grave, l’Assicuratore decade dal diritto di impugnare il contratto se, entro 3 (tre) mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara all’Assicurato di voler esercitare l’impugnazione. Tuttavia, se il Sinistro si verifica prima che siano decorsi 3 (tre) mesi dal giorno in cui l’Assicuratore ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza, l’Assicuratore medesimo sarà liberato dal pagamento dell’Indennizzo. In ogni caso, qualora l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza si traducano in un aggravamento del rischio, l’Assicuratore avrà comunque diritto ad un adeguamento del premio, con effetto retroattivo, in ragione del maggior rischio assicurato anche decorsi 3 (tre) mesi dalla scoperta dell’inesattezza o della reticenza.
2, AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO E POTERI DELL’ASSICURATORE
L’Assicurato deve informare l’Assicuratore nel più breve tempo possibile di ogni circostanza che possa aggravare il rischio e di ogni altra circostanza che, se conosciuta dall’Assicuratore al momento del perfezionamento della Polizza, non avrebbe fatto stipulare a quest’ultimo la Polizza, o lo avrebbe fatto stipulare con Premio maggiore per l’Assicurato.
Qualora durante la vigenza del Contratto all’Assicuratore sia comunicato un aggravamento del rischio, questi avrà diritto di proporre una modificazione del Premio del Contratto nel periodo di 30 (trenta) giorni dalla data in cui l’aggravamento del rischio sia stato comunicato. In tal caso l’Assicurato entro 30 (trenta) giorni dalla sua ricezione potrà accettare o rifiutare la proposta. Una volta che tale termine sia trascorso, sia che la proposta sia stata rifiutata, sia che l’Assicurato non abbia manifestato alcuna risposta, l’Assicuratore avrà facoltà di recedere dalla Polizza ai sensi e per gli effetti dell’art. 1898 del Codice Civile.
3. MANCATA COMUNICAZIONE DELL’AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO
Se accade un Sinistro prima che l’aggravamento del rischio sia stato a lui dichiarato, l’Assicuratore sarà liberato dal pagamento dell’Indennizzo se l’Assicurato abbia agito con dolo o colpa grave ovvero se l’aggravamento è tale che l’assicuratore non avrebbe stipulato la Polizza se l’avesse conosciuto. Qualora non ricorra tale caso, il pagamento dell’Indennizzo dall’Assicuratore sarà ridotto proporzionalmente sulla base della differenza tra il Premio concordato e quello che sarebbe stato applicabile qualora fosse stata conosciuta la vera natura del rischio.
4. RIDUZIONE DEL RISCHIO
Durante l’esecuzione del Contratto, l’Assicurato può informare l’Assicuratore di ogni circostanza che può ridurre il rischio e tale che se fosse stata conosciuta dall’Assicuratore al momento dell’adesione dell’Assicurato alla polizza, quest’ultimo sarebbe stato perfezionato in modo più favorevole per l’Assicurato.
In questo caso, alla fine del periodo coperto dal Premio, l’Assicuratore dovrà ridurre proporzionalmente l’ammontare del Premio o della rata di Premio successivo.
5. ALTRE ASSICURAZIONI
L’Assicurato deve informare l’Assicuratore dell’esistenza di ogni altra polizza sottoscritta con altri assicuratori che coprano il medesimo rischio per un uguale periodo di tempo.
Qualora la dichiarazione di esistenza di altre polizze di Assicurazione sia stata omessa volontariamente, nel caso in cui ricorra un Sinistro in situazione di sovra-Assicurazione, l’Assicuratore opererà come assicuratore di secondo rischio e non procederà al pagamento dell’Indennizzo, se non per la parte di danno effettivamente scoperta.
6. SURROGAZIONE
A seguito del pagamento dell’Indennizzo, l’Assicuratore potrà surrogarsi nei diritti e nelle azioni spettanti all’Assicurato, a seguito della richiesta di risarcimento, nei confronti dei terzi responsabili.
7. PRESCRIZIONE
I diritti spettanti all’Assicurato in base al presente Contratto possono essere comunque esercitati entro 2 (due) anni dal verificarsi del Sinistro, così come indicato dall’Articolo 2952 Codice Civile e successive modificazioni.
8. ESCLUSIONI RELATIVE A TUTTE LE COPERTURE
Senza pregiudizio alcuno delle esclusioni indicate nelle rispettive sezione, l’Assicuratore non coprirà:
- Sinistri originati da dolo o colpa grave, da parte dell’Assicurato
- Sinistri che avvengano o siano conseguenza di:
(i) eventi sociali o politici, scioperi, sommosse e simili;
(ii) guerre civili o internazionali, benché non ufficialmente dichiarate, e in generale ogni tipo di operazione militare o di polizia;
(iii) eruzioni vulcaniche, terremoti, tifoni ed ogni altro evento sismico o meteorologico straordinario o di natura catastrofica;
(iv) sinistri conseguenza di eventi causati da reazioni nucleari;
(v) danni cagionati indirettamente dal Sinistro o che ne siano ulteriore conseguenza;
(vi) sinistri occorsi a beni in genere che non siano oggetto di produzione in serie;
(vii) sinistri che costituiscono effetto di un rischio che non sia espressamente garantito
ALLEGATO 1 – TARIFFARIO
(canale punto vendita)
Garanzia Gusti Meccanici (AXA France IARD) Polizza Collettiva n. 8342
Premi espressi in Euro, al lordo delle imposte pari al 13,5%
PRODOTTO TOP | AUTO NUOVE O AUTO USATE < 12 MESI & < 30.000 KM AUTOVETTUTRE + VEICOLO COMMERCIALI LEGGERI < 3,5 T | |||
Durata della copertura oltre la garanzia del costruttore auto | <1.500 CC | 1.500 – 1.999 CC | 2.000 – 2.699 CC | >=2.700 CC |
12 mesi | 212 | 292 | 389 | 487 |
24 mesi | 384 | 531 | 707 | 884 |
36 mesi | 580 | 803 | 1.070 | 1.337 |
48 mesi | 855 | 1.184 | 1.578 | 1.972 |
60 mesi | 1.079 | 1.494 | 1.992 | 2.489 |
PRODOTTO TOP | AUTO USATE (>12 MESI o > 30.000 KM) AUTOVEICOLI + VEICOLO COMMERCIALI LEGGERI < 3,5 T | |||
Durata della copertura oltre la garanzia del rivendiore auto (min 12 mesi) | <1.500 CC | 1.500 – 1.999 CC | 2.000 – 2.699 CC | >=2.700 CC |
12 mesi | 355 | 490 | 654 | 817 |
24 mesi | 588 | 815 | 1.085 | 1.356 |
36 mesi | 1.007 | 1.394 | 1.858 | 2.322 |
48 mesi | 1.356 | 1.876 | 2.502 | 3.127 |
60 mesi | 1.711 | 2.369 | 3.158 | 3.947 |
PRODOTTO BASE | AUTO NUOVE O AUTO USATE < 12 MESI & < 30.000 KM AUTOVETTUTRE + VEICOLO COMMERCIALI LEGGERI < 3,5 T | |||
Durata della copertura oltre la garanzia del costruttore auto | <1.500 CC | 1.500 – 1.999 CC | 2.000 – 2.699 CC | >=2.700 CC |
12 mesi | 128 | 176 | 234 | 292 |
24 mesi | 230 | 319 | 425 | 531 |
36 mesi | 349 | 482 | 643 | 803 |
48 mesi | 513 | 711 | 948 | 1.184 |
60 mesi | 648 | 897 | 1.196 | 1.494 |
PRODOTTO BASE | AUTO USATE (>12 MESI o > 30.000 KM) AUTOVEICOLI + VEICOLO COMMERCIALI LEGGERI < 3,5 T | |||
Durata della copertura oltre la garanzia del rivendiore auto (min 12 mesi) | <1.500 CC | 1.500 – 1.999 CC | 2.000 – 2.699 CC | >=2.700 CC |
12 mesi | 213 | 295 | 393 | 490 |
24 mesi | 354 | 489 | 651 | 815 |
36 mesi | 605 | 838 | 1.116 | 1.394 |
48 mesi | 814 | 1.126 | 1.502 | 1.876 |
60 mesi | 1.027 | 1.423 | 1.896 | 2.369 |
Garanzia Assistenza (Inter Partner Assistance S.A.) Polizza Collettiva n. 660764
DETERMINAZIONE DEL PREMIO UNITARIO “USATO” | |||
Durata copertura (mesi) | Premio netto € | Imposte (10%) € | Premio lordo € |
12 | 27,61 | 2,76 | 30,37 |
24 | 38,65 | 3,87 | 42,52 |
36 | 53,84 | 5,38 | 59,22 |
48 | 69,02 | 6,90 | 75,92 |
60 | 82,83 | 8,28 | 91,11 |
DETERMINAZIONE DEL PREMIO UNITARIO “NUOVO” | |||
Durata copertura (mesi) | Premio netto € | Imposte (10%) € | Premio lordo € |
12 | 22,73 | 2,27 | 25,00 |
24 | 31,82 | 3,18 | 35,00 |
36 | 44,32 | 4,43 | 48,75 |
48 | 56,82 | 5,68 | 62,50 |
60 | 68,18 | 6,82 | 75,00 |
INFORMATIVE PRIVACY DELLE COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE
AXA FRANCE IARD S.A.
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati) si informa l’ “Interessato” (cliente/contraente/aderente alla polizza collettiva/ assicurato/co-assicurato/beneficiario/loro aventi causa) di quanto segue.. |
AVVERTENZA PRELIMINARE |
In caso di prodotti assicurativi intermediati ai singoli aderenti a Polizze Collettive o convenzioni, la presente Informativa viene resa dalla compagnia assicurativa (Titolare del Trattamento) anche nell’interesse degli altri titolari del trattamento nell’ambito della c.d. catena assicurativa, ai sensi del Provvedimento del Garante Per la Protezione dei Dati Personali del 26 aprile 2007 (doc. web n. 1410057). |
1. IDENTITA’ E DATI DI CONTATTO DELAE COMPAGNIA TITOLARI DEL TRATTAMENTO |
AXA FRANCE IARD iscritta al registro di commercio delle Imprese di Nanterre n°722 057 460 con sede legale al 313, Terrasses de l'Arche – 00000 Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx, autorizzata ad operare in Italia in regime di Libera Prestazione di Servizi con Provvedimento IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) emesso l’ 1 Aprile 2003 ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 209/2005, iscritta all’Albo delle imprese di assicurazione tenuto dall’IVASS, in appendice Elenco II, nr. II.00600. |
2. DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO) |
L’Interessato può contattare il Responsabile della Protezione dei dati (DPO - Data Protection Officer) della compagnia Titolare del Trattamento scrivendo ai Titolari (sopra indicati) ai seguenti contatti: • per posta: - Xxx.xx del Data Protection Officer - Corso Como n. 17 – 00000 XXXXXX |
3. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO CUI SONO DESTINATI I DATI PERSONALI E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO |
Le finalità del trattamento dei dati personali raccolti sono le seguenti: a. finalità strettamente connesse e strumentali all'offerta, conclusione ed esecuzione del contratto di assicurazione stipulato (inclusi gli eventuali rinnovi), al pagamento dei premi, alla gestione e liquidazione dei sinistri e alla gestione dei reclami, ivi inclusa la prevenzione, l’individuazione e il perseguimento di frodi assicurative; b. espletamento di attività amministrativo – contabili e di quelle attinenti all’esercizio dell’attività assicurativa, alle quali la compagnia Titolare del Trattamento sono autorizzate, ivi inclusa la redistribuzione del rischio attraverso co-assicurazione e/o riassicurazione. c. finalità derivanti da obblighi di legge, da regolamenti, dalla normativa comunitaria, da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo. Il trattamento dei dati di cui alle lettere “a” e “b” è da considerarsi lecito in quanto necessario per dare esecuzione al contratto di assicurazione (dalla fase precontrattuale di assunzione del rischio alla fase liquidativa di accertamento del diritto alla prestazione), in quanto l’Interessato esprime il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali, anche relativi al proprio stato di salute, per le finalità sopra indicate (mediante apposita dichiarazione resa in forma scritta), nonché per il perseguimento e tutela di un legittimo interesse della compagnia Titolare del Trattamento. In mancanza di consenso non sarà possibile finalizzare il rapporto contrattuale e/o eseguire le prestazioni. Il trattamento dei dati di cui alla lettera “c” è da considerarsi lecito perché effettuato in adempimento ad obblighi di legge gravanti sulla compagnia Titolare del Trattamento. |
4. LE CATEGORIE DI DATI PERSONALI OGGETTO DI TRATTAMENTO |
Possono essere oggetto di trattamento, solo ed esclusivamente per le finalità sopra indicate, le seguenti categorie di dati personali dell’Interessato: a. dati identificativi dell’Interessato, quali: il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza anagrafica e il domicilio, estremi del documento di identificazione, il codice fiscale, e-mail, numero di telefono; b. dati dell’Interessato idonei a rivelare lo stato di salute, solo qualora strettamente necessari a dare esecuzione al contratto di assicurazione, dalla fase precontrattuale di assunzione del rischio alla fase liquidativa di accertamento del diritto alla prestazione. In caso di polizze connesse a finanziamenti o mutui, sono altresì oggetto di trattamento i dati relativi al finanziamento/mutuo strettamente necessari per l’assicurazione (ad esempio: numero del finanziamento assicurato, decorrenza e durata del finanziamento ai fini della copertura, società finanziaria erogante, capitale erogato e rata mensile ai fini della quantificazione delle prestazioni in caso di sinistro). In caso di polizze vendute aventi ad oggetto rischi sugli autoveicoli, sono altresì oggetto di |
trattamento i dati che identificano il mezzo assicurato (targa, numero di telaio, data di immatricolazione). In caso di pagamento premi con modalità bonifico bancario o SEPA direct debit, saranno altresì oggetto di trattamento le coordinate bancarie (IBAN) dell’Interessato, così come in caso di liquidazione delle prestazioni previste dal contratto. |
5. DESTINATARI / CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI |
Destinatari dei dati personali dell’Interessato sono anzitutto i dipendenti e/o collaboratori della compagnia Titolare del Trattamento, facenti parte della organizzazione interna delle compagnie, che trattano i dati raccolti esclusivamente nell’ambito delle rispettive mansioni (ad es.: ufficio sinistri, ufficio reclami, ufficio back-office, ufficio underwriting), in conformità alle istruzioni ricevute dal Titolare e sotto la sua autorità. Destinatari dei dati personali dell’Interessato sono altresì le seguenti categorie di soggetti terzi, esterni alla organizzazione della compagnia Titolare del Trattamento, ai quali i dati personali possono essere comunicati. Tali soggetti agiscono in qualità di autonomi titolari del trattamento, salvo il caso in cui siano stati designati responsabili del trattamento. Tali soggetti sono: a. altri soggetti del settore assicurativo (c.d. catena assicurativa), quali assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, broker, agenti ed altri intermediari assicurativi intermediari assicurativi (e relativi addetti all’attività di intermediazione); b. professionisti, consulenti, studi o società operanti nell’ambito di rapporti di consulenza e assistenza professionale, quali studi legali, medici di fiducia, periti, consulenti privacy, consulenti antiriciclaggio, consulenti fiscali, consulenti/società antifrode, professionisti/società di recupero crediti, società incaricate del monitoraggio/controllo qualità dell’offerta e collocamento dei contratti di assicurazione, etc.; c. soggetti che svolgono attività connesse e strumentali all’esecuzione del contratto di assicurazione e alla gestione e liquidazione del sinistro, quali: attività di stoccaggio, gestione, archiviazione e distruzione della documentazione dei rapporti intrattenuti con la clientela e non; attività di trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela; attività di assistenza alla clientela (es.: call center, help desk); attività di offerta e collocamento a distanza di contratti di assicurazione (call center esterni); attività di assunzione medica del rischio, gestione, liquidazione e pagamento dei sinistri; attività di amministrazione delle polizze e supporto alla gestione ed incasso dei premi; d. organismi associativi consortili propri del settore assicurativo (ANIA) o finanziario, cui le Titolari o gli altri titolari della catena assicurativa sono iscritti; e. società del gruppo di appartenenza della compagnia Titolare del Trattamento o degli altri titolari della catena assicurativa (società controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge). La comunicazione di dati ed informazioni personali all'interno del Gruppo AXA in tutto il mondo è coperta dalle BCR (Binding Corporate Rules) del Gruppo AXA. f. altri soggetti nei cui confronti la comunicazione dei dati è obbligatoria per legge quali, a titolo esemplificativo: IVASS, Banca d’Italia - UIF (Unità d’informazione finanziaria), Agenzia delle Entrate, Magistratura, Forze dell’Ordine. |
6. TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI A DESTINATARI UBICATI IN PAESI TERZI |
I dati personali dell’Interessato non sono trasferiti a destinatari ubicati in paesi terzi. Eventuali dati sensibili non saranno trasferiti al di fuori dello Spazio economico europeo senza che il cliente sia stato precedentemente informato di tale trasferimento o senza che sia raccolto il consenso dell’interessato qualora necessario ai sensi di legge |
7. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI |
I dati personali sono conservati per un periodo di 10 anni dalla scadenza o anticipata cessazione, per qualsiasi causa, del contratto di assicurazione e, in ogni caso, in conformità alle regole dell’autorità di vigilanza di settore. |
8. DIRITTI DELL’INTERESSATO |
L’Interessato ha il diritto di chiedere alla compagnia Titolare del trattamento: a. l’accesso ai dati personali che lo riguardano; b. la rettifica dei dati personali che lo riguardano; c. la cancellazione dei dati personali che lo riguardano; d. la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano. L’Interessato ha altresì i seguenti diritti nei confronti delle Titolari: e. diritto di opporsi al trattamento dei dati personali che lo riguardano; f. diritto alla portabilità dei dati che lo riguardano. Per “diritto alla portabilità” si intende il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i dati personali forniti alle Titolari, nonché il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte delle Titolari cui li ha forniti (ai sensi dell’Art. 20 del Regolamento); g. diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca. L’Interessato ha, infine, il seguente diritto: h. diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati Personali, per lamentare una violazione della disciplina in |
materia di protezione dei dati personali. Il reclamante potrà far pervenire il reclamo al Garante utilizzando la modalità che ritiene più opportuna, consegnandolo a mano presso gli uffici del Garante (all'indirizzo di seguito indicato) o mediante l'inoltro di: i. raccomandata A/R indirizzata a: Garante per la protezione dei dati personali - Xxxxxx xx Xxxxx Xxxxxxx, 000 - 00000 Xxxx; ii. e-mail all'indirizzo: xxxxxxx@xxxx.xx, oppure xxxxxxxxxx@xxx.xxxx.xx; iii. fax al numero: 06/000000000. |
9. FONTE DA CUI HANNO ORIGINE I DATI PERSONALI |
La compagnia Titolare del Trattamento raccoglie i dati personali dell’Interessato direttamente dall’Interessato stesso (anche tramite propri outsourcer che entrano in contatto con esso) oppure presso gli intermediari assicurativi (e relativi addetti all’attività di intermediazione) incaricati o comunque coinvolti nella distribuzione del prodotto assicurativo oppure presso il Contraente della Polizza Collettiva o convenzione. |
10. INFORMAZIONI SU PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI E PROFILAZIONI |
I dati personali raccolti non sono oggetto di processi decisionali automatizzati, né sono oggetto di profilazione. |
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Inter Partner Assistance S.A. - Rappresentanza Generale per l’Italia
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati) si informa l’ “Interessato” (cliente/contraente/aderente alla polizza collettiva/ assicurato/co-assicurato/beneficiario/loro aventi causa) di quanto segue. |
AVVERTENZA PRELIMINARE |
La presente Informativa viene resa dalla Compagnia assicurativa (Titolare del Trattamento) anche nell’interesse degli altri Titolari del trattamento nell’ambito della c.d. « catena assicurativa », ai sensi del Provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati Personali del 26 aprile 2007 (doc. web n. 1410057). |
1. IDENTITA’ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO |
Inter Partner Assistance S.A. - Rappresentanza Generale per l’Italia, con sede in Roma Via Xxxxx Xxxxxxx n. 121, Part. IVA 04673941003 – Cod. Fisc. 00000000000, Tel: 06/42118.1. |
2. DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO) |
L’Interessato può contattare il Responsabile della Protezione dei dati (DPO - Data Protection Officer) della Compagnia assicurativa, Titolare del Trattamento dei dati, scrivendo ai seguenti contatti: • per posta: Inter Partner Assistance S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia Xxx Xxxxx Xxxxxxx x. 000 – 00000 Xxxx; |
3. FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO |
Le finalità del trattamento dei dati personali raccolti sono le seguenti: a. finalità strettamente connesse e strumentali all'offerta, conclusione ed esecuzione del contratto stipulato (inclusi gli eventuali rinnovi), attinenti l’esercizio dell’attività assicurativa e riassicurativa, cui Inter Partner Assistance S.A. - Rappresentanza Generale per l’Italia è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge (es: pagamento premi, gestione e liquidazione dei sinistri); b. finalità di ridistribuzione del rischio mediante riassicurazione o coassicurazione, nonché di prevenzione, individuazione e/o perseguimento di frodi assicurative e relative azioni legali; c. finalità derivanti da obblighi di legge, da regolamenti, dalla normativa comunitaria, da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo Il trattamento è da considerarsi lecito in quanto necessario per dare esecuzione al contratto di cui l'interessato è parte (in proprio o in qualità di rappresentante di una persona giuridica) o per dare esecuzione agli adempimenti precontrattuali relativi a tale contratto. Il trattamento è altresì da considerarsi lecito in quanto l’interessato ha espresso il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali, anche sensibili, per le finalità sopra indicate. Precisiamo che senza i suoi dati non saremo in grado di fornire le prestazioni, i servizi e/o i prodotti citati. Quindi, in relazione a questa specifica finalità, il suo consenso è presupposto necessario per lo svolgimento del rapporto contrattuale. |
4. LE CATEGORIE DI DATI PERSONALI OGGETTO DI TRATTAMENTO |
Sono oggetto di trattamento, solo ed esclusivamente per le finalità sopra indicate, le seguenti categorie di dati personali dell’interessato: c. Dati identificativi dell’interessato, quali ad esempio a titolo esemplificativo: il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza anagrafica e il domicilio, estremi del documento di identificazione, il codice fiscale; d. Dati sensibili dell’interessato strettamente necessari a dare esecuzione al contratto di assicurazione. |
5. DESTINATARI/CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI |
Destinatari dei dati personali dell’Interessato sono anzitutto i dipendenti e/o collaboratori del Titolare del trattamento, facenti parte dell’organizzazione interna, che trattano i dati raccolti esclusivamente nell’ambito delle rispettive mansioni (ad es.: ufficio sinistri, ufficio reclami, ufficio back-office, ufficio underwriting), in conformità alle istruzioni ricevute dal Titolare e sotto la sua autorità. Destinatari dei dati personali dell’Interessato sono altresì le seguenti categorie di soggetti terzi, esterni alla organizzazione del Titolare del trattamento, ai quali i dati personali possono essere comunicati. Tali soggetti agiscono in qualità di autonomi titolari del trattamento, salvo il caso in cui siano stati designati responsabili del trattamento. Tali soggetti sono: a. altri soggetti del settore assicurativo (c.d. catena assicurativa), quali assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, intermediari assicurativi (e relativi addetti all’attività di intermediazione); b. professionisti, consulenti, studi o società operanti nell’ambito di rapporti di consulenza e assistenza professionale, quali studi legali, medici di fiducia, periti, consulenti privacy, consulenti antiriciclaggio, consulenti fiscali, consulenti/società antifrode, professionisti/società di recupero crediti, società incaricate del monitoraggio/controllo qualità dell’offerta e collocamento dei contratti di assicurazione, etc.; c. soggetti che svolgono attività connesse e strumentali all’esecuzione del contratto di assicurazione e alla gestione e liquidazione del sinistro, quali: attività di stoccaggio, gestione, archiviazione e distruzione della documentazione dei rapporti intrattenuti con la clientela e non; attività di trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela; attività di assistenza alla clientela (es.: call center, help desk); attività di offerta e collocamento a distanza di contratti di assicurazione (call center esterni); attività di gestione, liquidazione e pagamento dei sinistri; attività di back office di amministrazione delle polizze e supporto alla gestione ed incasso dei premi; d. organismi associativi consortili propri del settore assicurativo (ANIA) o finanziario, cui il Titolare o gli altri titolari della catena assicurativa sono iscritti; e. società del gruppo di appartenenza del Titolare del Trattamento o degli altri titolari della catena assicurativa (società controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); f. altri soggetti nei cui confronti la comunicazione dei dati è obbligatoria per legge quali, a titolo esemplificativo: IVASS, Banca d’Italia - UIF (Unità d’informazione finanziaria), Agenzia delle Entrate, Magistratura, Forze dell’Ordine. I dati personali non sono soggetti a diffusione. |
6. TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI A DESTINATARI UBICATI IN PAESI TERZI |
Nei casi in cui potrebbe risultare necessario trasferire i dati, anche sensibili, in un luogo al di fuori dell’Unione Europea, Inter Partner Assistance S.A. - Rappresentanza Generale per l’Italia garantisce ai dati un livello di protezione simile a quello richiesto dalla legge italiana ed europea sulla protezione dei dati ed in linea con la normativa sul trasferimento. |
7. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI |
I dati personali saranno conservati per tutto il tempo necessario per le finalità indicate in precedenza e nel rispetto delle normativa vigente. Alcuni dati personali saranno conservati anche successivamente alla fine del rapporto contrattuale, in particolare al fine di risolvere eventuali controversie e per procedimenti legali in corso o futuri, mantenere registrazioni dei nostri servizi, e in ogni caso tutelare diritti innanzi all’Autorità Giudiziaria ed in ogni altra sede giurisdizionale o extra giudiziale. I dati personali saranno trattati in sicurezza, confidenzialità, e saranno mantenuti accurati ed aggiornati per il periodo di durata di utilizzo qui autorizzato. Alla fine del periodo di conservazione, i dati personali saranno resi anonimi o distrutti. |
8. DIRITTI DELL’INTERESSATO |
L’Interessato in merito ai dati personali ha il diritto di chiedere al Titolare del Trattamento: a. l’accesso; b. la rettifica; c. la cancellazione; d. la limitazione del trattamento. L’Interessato ha altresì i seguenti diritti nei confronti del Titolare del Trattamento: e. diritto di opporsi al trattamento dei dati personali; f. diritto alla portabilità dei dati che lo riguardano. Per “diritto alla portabilità” si intende il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i dati personali forniti al Titolare del Trattamento, nonché il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del Titolare del Trattamento cui li |
ha forniti; g. diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca. L’Interessato ha, infine, il seguente diritto: h. diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati Personali per lamentare una violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali. Il reclamante potrà far pervenire il reclamo al Garante utilizzando la modalità che ritiene più opportuna, consegnandolo a mano presso gli uffici del Garante (all'indirizzo di seguito indicato) o mediante l'inoltro di: 1. raccomandata A/R indirizzata a: Garante per la protezione dei dati personali - Xxxxxx xx Xxxxx Xxxxxxx, 000 - 00000 Xxxx; 2. e-mail all'indirizzo: xxxxxxx@xxxx.xx, oppure xxxxxxxxxx@xxx.xxxx.xx; 3. fax al numero: 06/000000000 |
9. FONTE DA CUI HANNO ORIGINE I DATI PERSONALI |
Il Titolare del Trattamento ottiene i dati personali raccogliendoli direttamente presso l’Interessato oppure presso i propri addetti (interni ed esterni) all’attività di intermediazione assicurativa od outsourcer che entrano in contatto con l’Interessato (i quali agiscono in qualità di responsabili esterni del trattamento dati). |
10. INFORMAZIONI SU PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI E PROFILAZIONI |
I dati personali raccolti non sono oggetto di processi decisionali automatizzati, né sono oggetto di profilazione. La nostra policy sui cookie, presente sui nostri siti internet, fornisce informazioni circa i termini di utilizzo dei cookie. Durante il primo accesso al sito sarà richiesto di prestare il consenso all’utilizzo dei cookie secondo quando previsto nella relativa policy raggiungibile tramite link presente sulla homepage. |
11. DATI DEI MINORI |
Alcune informazioni sui minori possono essere raccolte e utilizzate dal Titolare del Trattamento in relazione alla sottoscrizione del contratto o all’erogazione del servizio. |
AXA France IARD, compagnia assicurativa del gruppo AXA iscritta al registro di commercio delle Imprese di Nanterre n° 722057460, con sede legale al 313, Terrasses de l'Arche – 00000 Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx. La compagnia è autorizzata ad operare in Italia in regime di Libera Prestazione di Servizi, è iscritta all’Albo delle imprese di assicurazione tenuto dall’IVASS (appendice Elenco II, nr. II.00600), è soggetta alla vigilanza dell’Autorità Francese ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiele et de Résolution).
Inter Partner Assistance S.A., Compagnia Internazionale di Assicurazioni e Riassicurazioni, con sede in Belgio, 0000 Xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, 000, capitale sociale € 31.702.613 al 100% AXA Assistance, opera in Italia in regime di stabilimento. La garanzia viene prestata dalla Rappresentanza Generale per l’Italia con sede e Direzione Generale in Italia, Xxx Xxxxx Xxxxxxx, 000- 00000 Xxxx tel. 06 42118.1. E-mail xxxxxxxxx.xxxxxx@xx-xxxxxxxxxx.xxx. Inter Partner Assistance S.A., è stata autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa in Italia con D.M. 19 ottobre 1993 (G.U. del 23.10.1993 n.250). Numero di iscrizione all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione: I.00014. Part. I.V.A. 04673941003 – Cod. Fisc. 03420940151. Inter Partner Assistance S.A. è assoggettata alla vigilanza della BNB (Banque Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx 00 XX-0000 Xxxxxxxxx).