Accordo
Traduzione1
Accordo
0.975.278.5
tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica del Venezuela concernente la promozione e la protezione reciproche degli investimenti
Concluso il 18 novembre 1993
Entrato in vigore mediante scambio di lettere il 30 novembre 1994
(Stato 30 novembre 1994)
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero e
il Governo della Repubblica del Venezuela,
detti qui di seguito «Parti contraenti»
animati dal desiderio di rafforzare la cooperazione economica nel reciproco interesse dei due Stati,
nell’intento di garantire e mantenere condizioni favorevoli agli investimenti effet- tuati da investitori di una Parte contraente sul territorio dell’altra Parte, in particolare il trattamento giusto ed equo degli investimenti,
consapevoli della necessità di incoraggiare e proteggere gli investimenti esteri allo scopo di promuovere la prosperità economica dei due Stati,
hanno convenuto quanto segue:
Art. 1 Definizioni Ai fini del presente Accordo:
(1) Il termine «investitore» designa, per quanto concerne ciascuna Parte contraente:
(a) le persone fisiche che, secondo la legislazione di detta Parte, hanno la citta- dinanza della medesima;
(b) gli enti giuridici, comprese le società, le società registrate, le società di per- sone o altri enti costituiti o organizzati altrimenti conformemente alla legislazione di detta Parte contraente;
(c) gli enti giuridici che non sono costituiti secondo la legislazione di questa Parte contraente, ma che sono effettivamente controllati da persone fisiche o
RU 1999 2149
1 Dal testo originale francese.
da enti giuridici di questa Parte contraente, rispettivamente secondo le lette- re (a) e (b) del presente paragrafo.
(2) Il termine «investimenti» include ogni tipo di averi, segnatamente ma non esclu- sivamente:
(a) la proprietà di beni mobili e immobili, come anche qualsiasi altro diritto reale;
(b) le azioni, quote sociali e altre forme di partecipazione a società;
(c) i crediti monetari e i diritti a qualsiasi prestazione in virtù di un contratto;
(d) i diritti di proprietà intellettuale, procedimenti tecnici, know-how e clientela;
(e) le concessioni e altri diritti conferiti conformemente al diritto pubblico.
(3) Il termine «territorio» designa il territorio di ciascuna Parte contraente, incluse le zone marittime adiacenti allo Stato costiero che può, in conformità del diritto inter- nazionale, esercitare su di esse la sua sovranità o la sua giurisdizione.
Art. 2 Campo di applicazione
Il presente Accordo si applica agli investimenti effettuati da investitori di una Parte contraente sul territorio dell’altra, conformemente alle sue leggi e ai suoi regola- menti, prima o dopo l’entrata in vigore dell’Accordo. Tuttavia, il presente Accordo non si applica alle divergenze o controversie sorte prima della sua entrata in vigore.
Art. 3 Promozione, ammissione
(1) Nei limiti del possibile, ciascuna Parte contraente promuove gli investimenti effettuati sul proprio territorio da investitori dell’altra Parte contraente e ammette tali investimenti in conformità delle proprie leggi e regolamenti.
(2) Ciascuna Parte contraente facilita il rilascio, conformemente alle proprie leggi e regolamenti, delle autorizzazioni necessarie a tali investimenti, incluse quelle per l’esecuzione di contratti di licenza, d’assistenza tecnica, commerciale o amministra- tiva, nonché le autorizzazioni richieste per le attività di consulenti o di esperti.
Art. 4 Trattamento
(1) Ciascuna Parte contraente garantisce, conformemente alle regole e principi del diritto internazionale, un trattamento giusto ed equo nonché una protezione piena ed intera agli investimenti effettuati sul proprio territorio da investitori dell’altra Parte contraente; nessuna delle Parti contraenti ostacola, con provvedimenti ingiustificati o discriminatori, la gestione, il funzionamento, il mantenimento, l’uso, il godimento, l’estensione, l’alienazione o la liquidazione di tali investimenti.
(2) Il trattamento accordato da ciascuna Parte contraente sul proprio territorio agli investimenti degli investitori dell’altra Parte contraente, o agli investitori stessi in merito ai loro investimenti, non sarà meno favorevole del trattamento accordato agli investimenti dei suoi propri investitori o di quelli di uno Stato terzo, o agli investitori interessati per quanto concerne i loro investimenti.
(3) Se una Parte contraente accorda privilegi particolari agli investitori di uno Stato terzo in virtù di un accordo istitutivo di una zona di libero scambio, di un’unione doganale o di un mercato comune o in virtù di un accordo al fine di evitare la doppia imposizione, detta Parte non sarà costretta ad accordare tali privilegi agli investitori dell’altra Parte contraente.
Art. 5 Libero trasferimento
Ciascuna Parte contraente permette agli investitori dell’altra Parte contraente il trasferimento senza indugio in moneta liberamente convertibile dei pagamenti rela- tivi a tali investimenti, in particolare:
(a) gli utili, i dividendi, gli interessi, i canoni e altri redditi legati a un investi- mento;
(b) gli importi necessari al rimborso di prestiti e altri debiti, al pagamento di canoni o di qualsiasi altro pagamento relativo alla proprietà intellettuale o a diritti analoghi;
(c) gli importi necessari all’acquisto di beni e servizi destinati al mantenimento, al funzionamento o all’accrescimento dell’investimento;
(d) il ricavo della vendita o della liquidazione totale o parziale di un investi- mento;
(e) qualsiasi importo ricevuto come indennizzo.
Art. 6 Espropriazione
Nessuna Parte contraente prende, direttamente o indirettamente, provvedimenti di espropriazione o nazionalizzazione, né provvedimenti analoghi o equivalenti nei confronti degli investimenti di investitori dell’altra Parte contraente, tranne che per ragioni di interesse pubblico e a condizione ch’essi siano presi su base non discrimi- natoria, siano conformi alle prescrizioni legali e implichino un indennizzo effettivo e adeguato. L’indennizzo ammonta al valore commerciale dell’investimento espro- priato immediatamente prima che il provvedimento di espropriazione sia intrapreso o sia di pubblica ragione, il primo di questi fatti essendo determinante; l’indennizzo comprende gli interessi a partire dalla data di espropriazione, è versato senza indugio all’avente diritto in moneta liberamente convertibile ed è liberamente trasferibile.
Art. 7 Compensazione delle perdite
Gli investitori di una Parte contraente i cui investimenti sul territorio dell’altra Parte contraente abbiano subìto perdite a seguito di una guerra o di qualsiasi altro conflitto armato, rivoluzione, stato di emergenza, rivolta, insurrezione o disordini civili sop- raggiunti sul territorio di quest’ultima Parte contraente, fruiscono di un trattamento non meno favorevole di quello accordato nelle medesime circostanze a un investito- re di questa stessa Parte contraente o a un investitore di uno Stato terzo per quanto concerne la restituzione, l’indennizzo, la compensazione o qualsiasi altra liquidazio- ne.
Art. 8 Surrogazione
Se una Parte contraente o una persona giuridica pubblica o privata debitamente autorizzata da questa Parte contraente corrisponde un indennizzo a uno dei propri investitori a titolo di garanzia contro i rischi non commerciali in relazione a un investimento effettuato sul territorio dell’altra Parte, quest’ultima riconosce la surro- gazione della prima Parte contraente o della persona giuridica debitamente autoriz- zata nei diritti dell’investitore in virtù del presente Accordo.
Art. 9 Controversie tra una Parte contraente e un investitore dell’altra Parte contraente
(1) Per trovare una soluzione amichevole alle controversie tra una Parte contraente e un investitore dell’altra Parte contraente, le parti interessate procedono a consulta- zioni.
(2) Se tali consultazioni non portassero ad alcuna soluzione entro sei mesi dalla domanda delle consultazioni, l’investitore può sottoporre la controversia per arbitra- to al Centro internazionale per la composizione delle controversie relative agli investimenti (CIRDI), istituito dalla Convenzione per la composizione delle contro- versie relative agli investimenti fra Stati e cittadini di altri Stati, aperta alla firma a Washington il 18 marzo 19652.
(3) Qualora le due parti in causa vi acconsentano, la controversia può essere sotto- posta, invece che al CIRDI, a un tribunale arbitrale ad hoc che, salvo accordo con- trario delle parti in causa, sarà costituito secondo le norme d’arbitrato della Com- missione delle Nazioni Unite per il Diritto Commerciale Internazionale (UNCI- TRAL). Tale arbitrato s’impone nel caso in cui quello del CIRDI non fosse possibile per qualsivoglia ragione.
(4) La sentenza arbitrale si limita a stabilire se la Parte contraente in causa ha disat- teso a un obbligo in virtù del presente Accordo, se ne è risultato un danno per l’investitore e fissa, se del caso, l’ammontare dell’indennizzo che questa Parte con- traente deve pagare all’investitore.
(5) Ciascuna Parte contraente consente a sottoporre all’arbitrato internazionale qual- siasi controversia in merito a un investimento, conformemente alle disposizioni del presente articolo.
(6) La Parte contraente che è parte in causa non può, in nessun momento della pro- cedura d’arbitrato, eccepire la sua immunità o il fatto che l’investitore ha ottenuto, in virtù di un contratto di assicurazione, un indennizzo a copertura totale o parziale del danno subìto.
(7) La sentenza arbitrale è definitiva e vincolante per le parti in causa.
Art. 10 Controversie tra Parti contraenti
(1) Le controversie tra Parti contraenti in merito all’interpretazione o all’applicazione delle disposizioni del presente Accordo sono composte in via diplomatica.
2 RS 0.975.2
(2) Se le due Parti contraenti non giungono a un’intesa entro sei mesi dall’insorgere della controversia, quest’ultima è sottoposta, a richiesta dell’una o dell’altra Parte, a un tribunale arbitrale di tre membri. Ciascuna Parte contraente designa un arbitro e i due arbitri così designati nominano un presidente, che deve essere cittadino di uno Stato terzo.
(3) Se una Parte contraente non ha designato il proprio arbitro e non ha dato seguito all’invito rivoltole dall’altra Parte di procedere entro due mesi a tale designazione, l’arbitro è nominato, a richiesta di quest’ultima Parte, dal Presidente della Corte internazionale di giustizia.
(4) Se i due arbitri non si accordano sulla scelta del presidente nei due mesi succes- sivi alla loro designazione, quest’ultimo è nominato, a richiesta dell’una o dell’altra Parte contraente, dal Presidente della Corte internazionale di giustizia.
(5) Se, nei casi previsti nei paragrafi (3) e (4) del presente articolo, il Presidente della Corte internazionale di giustizia è impedito di esercitare il suo mandato o è cittadino di una Parte contraente, le nomine sono fatte dal Vicepresidente o, se quest’ultimo fosse impedito o fosse cittadino di una Parte contraente, dal membro più anziano della Corte che non sia cittadino di una Parte contraente.
(6) Salvo disposizione contraria delle Parti contraenti, il tribunale stabilisce la pro- pria procedura.
(7) Le decisioni del tribunale sono definitive e vincolanti per le Parti contraenti.
Art. 11 Altri obblighi
(1) Se le disposizioni della legislazione di una Parte contraente o obblighi di diritto internazionale accordano agli investimenti degli investitori dell’altra Parte con- traente un trattamento più favorevole di quello previsto nel presente Accordo, tali disposizioni o obblighi prevalgono sul presente Accordo in quanto siano più favore- voli.
(2) Ciascuna Parte contraente si conforma agli obblighi da essa assunti nei confronti degli investimenti effettuati sul proprio territorio da investitori dell’altra Parte con- traente.
Art. 12 Entrata in vigore e durata
(1) Le Parti contraenti si notificheranno l’adempimento delle procedure interne richieste per l’entrata in vigore del presente Accordo. Il presente Accordo entrerà in vigore alla data in cui la seconda Parte contraente farà tale notifica.
(2) Il presente Accordo rimarrà in vigore per un periodo iniziale di dieci anni; dopo questo termine, sarà rinnovato per una durata indeterminata. Ciascuna delle Parti contraenti può denunciare il presente Accordo alla scadenza del periodo iniziale o in qualsiasi momento successivo, notificandolo per scritto all’altra Parte contraente con preavviso di almeno un anno.
(3) In caso di denunzia, le disposizioni del presente Accordo si applicheranno per un periodo aggiuntivo di dieci anni agli investimenti effettuati prima della denunzia medesima.
Fatto a Caracas, il 18 novembre 1993, in due originali, in francese in spagnolo e in inglese, ogni testo facente parimenti fede. In caso di divergenze d’interpretazione, prevarrà il testo inglese.
Per il
Consiglio federale svizzero: Xxxxx Xxxx
Per il Governo
della Repubblica del Venezuela: Xxxxxxxx Xxxxxxx