FIGURE CONSORTILI
FIGURE CONSORTILI
• I CONSORZI
•
• LE SOCIETA’ CONSORTILI NAZIONALI
•
• LA GEIE
• L’ASSOCIAZIONE TEMPORANEA D’IMPRESA
• L’ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE
• IL CONTRATTO DI COINTERESSENZA
• IL PATRIMONIO PER DESTINAZIONE
2602. Nozione e norme applicabili. —
Con il contratto di consorzio più imprenditori istituiscono un’organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese.
Il contratto di cui al precedente comma è
regolato dalle norme seguenti, salve le diverse
disposizioni delle leggi speciali.
La Società Consortile dopo
la riforma del Diritto Societario
2615ter. Società consortili.
Le società previste nei capi III e seguenti del titolo V [2291 ss.] possono assumere come oggetto sociale gli scopi indicati nell’articolo 2602.
In tal caso l’atto costitutivo può stabilire l’obbligo dei soci di versare contributi in denaro
(1) (2).
Consorzio di Urbanizzazione
Xxxxxxxxxx X.xx 00000 Xxxxxxxx X.xx 00000
ATTO COSTITUTIVO DI CONSORZIO
tra i proprietari del terreno in Comune di Ardea Loc
Repubblica Italiana
L’anno duemilaquattro, il giorno venti del mese di febbraio
20 FEBBRAIO 2004
In Ariccia, nel mio studio notarile in Xxx xxxxx Xxxxxxxxx X.xx 0
Avanti a me dottor XXXXXXXX XXXXXXXXX Xxxxxxx Xxxxxx in Ariccia, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, ,
sono presenti:
XXXX XXXXXXXXX XXXXX
comparenti della cui identità personale io Notaio sono certo.
Premesso
- che i signori XXXXX, CAIO e SEMPRONIO sono proprietari e titolari delle seguenti area di terreno tutte in Comune di Ardea Loc:
1) Tizio terreno di Mq censito nel NCT del Comune di Ardea al Foglio con il Mappale
2) Caio terreno di Mq censito nel NCT del Comune di Ardea al Foglio con il Mappale
3) Sempronio terreno di Mq censito nel NCT del Comune di Ardea al Foglio con il Mappale
- che dette aree sono inserite nel Piano di lottizzazione ad iniziativa provata denominato “PRATONE 2” approvato con delibera del Consiglio Comunale X.xx del comprendente un’area per una superficie complessiva di Mq
- che le aree di terreno sopraidentificate si inseriscono nelle previsione del Piano regolatore generale del Comune di Ardea approvato con delibera del Consiglio Comunale X.xx del
- che detto piano di Lottizzazione “PRATONE 2” si inserisce nel Piano regolatore generale del suddetto comune;
- che al fine di dare avvio alla fase esecutiva del Piano di Lottizzazione con il presente atto i comparenti intendono costituirsi in un Consorzio di urbanizzazione
Conferendo nel medesimo ente le aree destinate ad infrastrutture del comprensorio da cedere successivamente al Comune di Ardea
Mettendo in comunione tra loro le aree destinate ad infrastrutture del comprensorio da cedere successivamente al Comune di Ardea
Conferendo nel medesimo ente le aree in funzione di una successiva redistribuzione tra i consorziati delle aree di terreno al fine di attribuire ad ogni consorziato una cubatura
edificatoria proporzionale al lotto di terreno conferito,
Tutto ciò premesso
La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e cn esso unico contesto.
ARTICOLO UNO
Le parti comparenti in funzione dello scopo consortile da perseguire costituiscono un Consorzio di urbanizzazione avente per oggetto e scopo la realizzazione del Piano di Lottizzazione in Comune di Ardea denominato “PRATONE 2” fino alla sua ultimazione.
A tal fine il Consorzio si prefigge:
1) di realizzare il progetto di lottizzazione e con esso dare avvio al procedimento di approvazione presso tutte le Autorità compenti;
2) di sottoscrivere la relativa convenzione con il Comune di Ardea convenendo se del caso la cessione delle aree da assegnare ad opere pubbliche o la creazione di vincoli di destinazione sulle aree medesime;
3) di curare la realizzazione delle opere di urbanizzazione primarie e secondarie;
4) di provvedere alla distribuzione uniforme delle volumetrie edificabili in proporzione alla partecipazione di ciascun consorziato
il Consorzio ha altresì lo scopo di provvedere alla gestione dei beni posti in comunione tra i consorziati, di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade delle piazze pubbliche e private dello smaltimento delle acque alla irrigazione degli spazi comuni alla illuminazione viaria al servizio rifiuti ed in particolare alla tutela dei diritti e degli interessi del consorzio
ARTICOLO DUE
Il Consorzio ha sede in Ardea presso
Il Consorzio ha durate a tempo indeterminato e comunque fino all’esaurimento dell’oggetto sociale.
In consorziato fino a che è proprietario dell’area compresa nella suddetta lottizzazione non può in alcun modo recedere dall’ente salvo per giusta causa.
Le parti danno atto che il presente consorzio rimane comunque aperto a successive adesioni di altri proprietari di terreni sito nella suddetta area di lottizzazione “PRATONE 2” previa delibera favorevole dell’assemblea dei consorziati con la maggioranze di almeno il 50% dei consorziati presenti.
ARTICOLO TRE
Viene istituito un Fondo Consortile costituito dai contributi ordinari dei consorziati che vengono calcolati in proporzione al terreno posseduto Pertanto la partecipazione a spese ed oneri consortili è proporzionata alla superficie catastale di rispettiva proprietà. Con i contributi straordinari disposti dal Comitato Direttivo da eventuali sussidi comunali o regionali.
Sono Organi del Consorzio
a) l’Assemblea dei Consorziati;
b) il Consiglio direttivo
c) Il Presidente
ARTICOLO QUATTRO
ARTICOLO CINQUE
Gli esercizi sociali si chiudono al 31 Dicembre di ogni anno.
ARTICOLO SEI
Gli eventuali avanzi di gestione saranno destinati secondo quanto deliberato dall'assemblea dei consociati che approva il rendiconto di gestione ma sempre per finalità legate al fini consortili..
ARTICOLO SETTE
Nelle ipotesi previste dalla legge o quando lo deliberi l'assemblea dei consociati viene istituito un Collegio di Revisori o un Revisore dei Conti. per il controllo della gestione sociale e per il controllo legale dei conti.
ARTICOLO XXXX
Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società l'assemblea determinerà le modalità della liquidazione, nominerà uno o più liquidatori e determinerà i loro poteri.
ARTICOLO NOVE
Qualunque controversia attinente ai soli diritti disponibili dovesse sorgere fra i consorziati o fra i consorziati e l’Ente, sarà rimessa ad un collegio arbitrale composto di tre membri di cui i primi due nominati uno ciascuno dalle parti ed il terzo, che fungerà da Presidente, dai primi due di comune accordo o, in caso di disaccordo dalla Camera di Commercio di Roma. Gli arbitri decideranno inappellabilmente quali amichevoli compositori senza formalità di procedura ai sensi degli articoli 806 e seguenti del cpc.
Richiesto io Notaio ho redatto il presente atto e ne ho dato lettura alle parti, che da me interpellate, lo hanno in tutto confermato e con me sottoscritto. Scritto da persona di mia fiducia ed in parte da me notaio occupa otto pagine intere e la successiva fin qui di tre fogli bollati ai termini di legge essendo le ore
Ipotesi di consorzio finlandese per l’energia nucleare
REGOLAMENTO (CEE) N. 2137/85 DEL CONSIGLIO
del 25 luglio 1985
relativo all'istituzione di un gruppo europeo di interesse economico (GEIE) IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
considerando che uno sviluppo armonioso delle attività economiche ed una espansione continua ed equilibrata nell'insieme della Comunità dipendono dall'instaurazione e dal buon funzionamento di un mercato comune che assicuri condizioni analoghe a quelle esistenti in un mercato nazionale; che la realizzazione di tale mercato unico e il rafforzamento della sua unità rendono auspicabile segnatamente la creazione per le persone fisiche, società ed altri enti giuridici, di un contesto giuridico che faciliti l'adattamento delle attività alle condizioni economiche della Comunità; che a tal fine è necessario che le persone fisiche, la società e gli altri enti giuridici possano effettivamente cooperare oltre le frontiere;
considerando che tale cooperazione può incontrare difficoltà di carattere giuridico, fiscale o psicologico; che la creazione di uno strumento giuridico adatto a livello comunitario sotto forma di un gruppo europeo di interesse economico contribuisce alla realizzazione dei suddetti obiettivi ed è quindi necessaria;
considerando che il trattato non ha previsto i poteri d'azione specifici per la creazione di tale strumento giuridico;
'
considerando che la capacità d adattamento del gruppo alle condizioni economiche deve essere garantita dalla notevole libertà lasciata ai suoi membri per organizzare i loro rapporti contrattuali e il funzionamento interno del gruppo;
considerando che il gruppo si differenzia da una società soprattutto per il suo scopo che è soltanto quello di facilitare o di sviluppare l'attività economica dei suoi membri per permettere loro di migliorare i propri risultati; che, a causa di tale carattere ausiliario, l'attività del gruppo deve collegarsi all'attività economica dei suoi membri e non sostituirsi ad essa e che, in tale misura, per esempio, il gruppo stesso non può esercitare nei confronti dei terzi libere professioni e che la nozione di attività economica deve essere interpretata nel senso più largo;
considerando che l'accesso al gruppo deve essere consentito nel modo più ampio possibile alle persone fisiche, alle società e agli altri enti giuridici nel rispetto delle finalità del presente regolamento; che le disposizioni di quest'ultimo non pregiudicano tuttavia l'applicazione, a livello nazionale, delle norme legali e/o deontologiche relative alle condizioni di esercizio di un'attività o di una professione;
considerando che il presente regolamento non conferisce, da solo, ad alcuna persona il diritto di partecipare ad un gruppo neppure quando sono soddisfatte le condizioni prescritte nel medesimo;
considerando che il potere previsto dal presente regolamento di vietare o limitare, per motivi di interesse pubblico, la partecipazione ad un gruppo non pregiudica le legislazioni degli stati membri che disciplinano l'esercizio di attività e che possono prevedere ulteriori divieti o restrizioni ovvero vigilare o sorvegliare in altro modo la partecipazione ad un gruppo di persone fisiche, società o altri enti
giuridici, di qualsiasi categoria;
considerando che per permettere al gruppo di raggiungere i suoi scopi, occorre dotarlo di capacità giuridica propria e prevedere che un organo giuridicamente distinto dai suoi membri lo rappresenti nei confronti dei terzi;
considerando che la protezione dei terzi esige che si organizzi una ampia pubblicità e che i membri del gruppo rispondano sempre e solidalmente dei debiti di quest'ultimo, compresi quelli in materia fiscale e di sicurezza sociale, senza che tale principio pregiudichi tuttavia la libertà di escludere o di ridurre, mediante specifico contratto tra il gruppo ed un terzo, la responsabilità di uno o più dei suoi membri per un determinato debito;
considerando che il gruppo è soggetto alle disposizioni del diritto nazionale che disciplinano l'insolvenza e la cessazione dei pagamenti e che tale diritto può prevedere altre cause di scioglimento del gruppo;
considerando che il presente regolamento stabilisce che i risultati delle attività del gruppo sono assoggettabili ad imposizione soltanto nei confronti dei singoli membri; che resta inteso che per ogni altro aspetto si applica il diritto tributario nazionale, in particolare per quanto riguarda la ripartizione dei profitti, le procedure fiscali e tutti gli obblighi imposti dalle legislazioni fiscali nazionali;
considerando che nei settori non previsti dal presente regolamento le disposizioni legislative degli stati membri e della Comunità sono applicabili, per esempio, per quanto concerne:
- il settore del diritto sociale e del diritto del lavoro;
- il settore del diritto della concorrenza;
- il settore del diritto della proprietà intellettuale;
considerando che gli stati membri sono liberi di applicare o di adottare qualsiasi misura legislativa, regolamentare o amministrativa che non sia in contraddizione con il contenuto e gli obiettivi del presente regolamento; HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. Il presente regolamento stabilisce le condizioni, le modalità e gli effetti secondo cui sono costituiti i gruppi europei di interesse economico.
A tal fine, coloro che intendono costituire un gruppo devono stipulare un contratto e procedere alla iscrizione prevista all'articolo 6.
1. Il fine del gruppo è di agevolare o di sviluppare l'attività economica dei suoi membri, di migliorare o di aumentare i risultati di questa attività; il gruppo non ha lo scopo di realizzare profitti per se stesso. La sua attività deve collegarsi all'attività economica dei suoi membri e può avere soltanto un carattere ausiliario rispetto a quest'ultima.
2. Pertanto il gruppo non può:
a) esercitare, direttamente o indirettamente, il potere di direzione o di controllo delle attività proprie dei suoi membri o delle attività di un'altra impresa, segnatamente nei settori relativi al personale, alle finanze e agli investimenti;
b) detenere direttamente o indirettamente, a qualsiasi titolo, alcuna quota o azione sotto qualsiasi forma, in un'impresa membro; il possesso di quote o di azioni in un'altra impresa è possibile solo qualora sia necessario per realizzare lo scopo del gruppo e avvenga per conto dei suoi membri;
c) contare più di cinquecento lavoratori salariati;
d) essere utilizzato da una società per concedere un prestito a un dirigente di una società o a qualsiasi persona a lui legata quando siffatti prestiti siano soggetti a restrizioni o a controllo in virtù delle leggi degli stati membri applicabili alle società; un gruppo non può neppure essere utilizzato per il trasferimento di un bene tra la società e un dirigente, o qualsiasi persona a lui legata, salvo nei limiti consentiti dalle leggi degli stati membri applicabili alle società. Ai fini della presente disposizione, il prestito comprende qualsiasi operazione avente effetto analogo e il bene può essere mobile od immobile
e) essere membro di un altro gruppo europeo di interesse economico.;
Articolo 4
1. Possono essere membri di un gruppo soltanto:
a) le società, ai sensi dell'articolo 58, secondo comma del trattato, nonché gli
altri enti giuridici di diritto pubblico o privato, costituiti conformemente alla legislazione di uno stato membro ed hanno la sede sociale o legale e l'amministrazione centrale nella Comunità; qualora, secondo la legislazione di uno stato membro, una società o altro ente giuridico non sia tenuto ad avere una sede sociale o legale, è sufficiente che la società o altro ente giuridico abbia l'amministrazione centrale nella Comunità;
b) le persone fisiche che esercitano un'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, una libera professione o prestano altri servizi nella Comunità.
2. Un gruppo deve essere composto almeno:
a) da due società o altri enti giuridici, ai sensi del paragrafo 1, aventi l'amministrazione centrale in stati membri diversi;
b) da due persone fisiche, ai sensi del paragrafo 1, che esercitano un'attività a titolo principale in stati membri diversi;
c) ai sensi del paragrafo 1, da una società o altro ente giuridico e da una persona fisica, di cui il primo abbia l'amministrazione centrale in uno stato membro e la seconda eserciti la sua attività a titolo principale in uno stato membro diverso.
3. Uno stato membro può prevedere che i gruppi iscritti nei suoi registri ai sensi dell'articolo 6 non possano avere più di 20 membri. A tal fine detto stato membro può prevedere che, conformemente alla sua legislazione, ogni membro di un ente giuridico costituito conformemente alla sua legislazione, diverso da una società iscritta, sia considerato come membro individuale del gruppo.
4. Ogni stato membro è autorizzato ad ecludere o a limitare, per ragioni di pubblico interesse, la partecipazione di talune categorie di persone fisiche, di società o di altri enti giuridici a qualsiasi gruppo.
Articolo 5
Nel contratto di gruppo devono figurare almeno:
a) la denominazione del gruppo preceduta o seguita dall'espressione “ gruppo europeo di interesse economico ” o dalla sigla “ GEIE ”, a meno che tale espressione o sigla figuri già nella denominazione;
b) le sede del gruppo;
c) l'oggetto del gruppo;
d) i nomi, la ragione o la denominazione sociale, la forma giuridica, il domicilio o la sede sociale e, eventualmente, il numero ed il luogo di iscrizione di ciascun membro del gruppo;
e) la durata del gruppo, se quest'ultimo non è costituito a tempo indeterminato.
Articolo 6
Il gruppo è iscritto nello stato in cui si trova la sede nel registro
designato a norma dell'articolo 39, paragrafo 1.
Articolo 7
Il contratto di gruppo è depositato presso il registro di cui all'articolo 6.
Devono altresì formare oggetto di deposito presso detto registro gli atti e le indicazioni seguenti:
Articolo 8
Devono formare oggetto di pubblicazione nel bollettino di cui al paragrafo 1 dell'articolo 39 e alle condizioni stabilite in applicazione di tale articolo:
Articolo 9
1. Gli atti e le indicazioni soggetti all'obbligo di pubblicazione a norma del presente regolamento sono opponibili dal gruppo ai terzi alle condizioni previste dalla legge nazionale applicabile in conformità
dell'articolo 3, paragrafi 5 e 7, della direttiva 68/151/CEE del Consiglio, del 9 marzo 1968, intesa a coordinare, per rederle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli stati membri, alle società a mente dell'articolo 58, secondo xxxxx, del trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi (1).
2. Qualora siano stati compiuti degli atti in nome di un gruppo prima della sua iscrizione conformemente all'articolo 6 e il gruppo non assuma dopo l'iscrizione gli obblighi che derivano da tali atti, le persone fisiche, le società o gli altri enti giuridici che li hanno compiuti ne sono responsabili solidalmente e illimitatamente.
Articolo 10
Ogni dipendenza del gruppo situata in uno stato membro diverso da quello della sede è oggetto di una iscrizione in tale stato. Ai fini dell'iscrizione, il gruppo deposita presso il registro competente di quest'ultimo stato una copia dei documenti il cui deposito presso il registro dello stato membro in cui si trova la sede è obbligatorio, corredata, se necessario, da una traduzione, elaborata conformemente agli usi, esistente presso il registro di iscrizione della dipendenza.
Articolo 17
1. Xxxxxxx membro dispone di un voto. Tuttavia il contratto di gruppo può attribuire più voti a taluni membri, a condizione che nessuno di essi disponga della maggioranza dei voti.
2. I membri decidono all'unanimità
Fatto a Bruxelles, addì 25 luglio 1985.
Titolo VII
2549.
Nozione.
Con il contratto di associazione in
partecipazione l’associante attribuisce all’associato una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari verso il corrispettivo di un determinato apporto.
2552. Diritti dell’associante e dell’associato.
La gestione dell’impresa o dell’affare spetta all’associante.
Il contratto può determinare quale controllo possa esercitare l’associato sull’impresa o sullo svolgimento dell’affare per cui l’associazione è stata contratta.
In ogni caso l’associato ha diritto al rendiconto dell’affare compiuto, o a quello annuale della gestione se questa si protrae per più di un anno.
ATTO COSTITUTIVO
Con la presente scrittura privata valida con forza di legge tra le Società:
- Cooperativa Sociale a Responsabilità Limitata Consorzio fra Cooperative Sociali "Il Pellicano", con sede legale in Xxxx, Xxx xx Xxx Xxxxxxxx X.xx 0, iscritta nel Registro Imprese di Roma al X.xx 00000/00 - Xxxxxxxxx xx Xxxx e alla C.C.I.A.A al X.xx 911719, codice fiscale e Partita IVA 05653571009, rappresentata in quest'atto dal Consigliere della Cooperativa:
- Signora XXXXXXX XXXX nata a Nettuno il 18 gennaio 1955 ed domiciliata, per la carica, in Roma presso la sede sociale, in virtù dei poteri conferitigli dal consiglio di amministrazione della Cooperativa del giorno 27 marzo 2002 la cui copia, in estratto autenticato dal Notaio JANNITTI XXXXXXXXX Xxxxxxx xx Xxxxxxx in data 12 aprile 2002, Rep. X.xx 00.000, xxxxxxx allegata sotto la lettera "E", al precedente atto del medesimo Notaio Jannitti del 12 aprile 2002, Rep. X.xx 00000;
- Cooperativa Sociale a Responsabilità Limitata "OBIETTIVO UOMO", con sede legale in Roma, Xxx Xxxxxxxxx xx Xxxxxxx X.xx 00, iscritta nel Registro Imprese di Roma al X.xx 4105/81 - Tribunale di Xxxx x xxxx X.X.X.X.X xx X.xx 000000, codice fiscale 05054940589 e Partita IVA 01348121003, rappresentata in quest'atto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e come tale Legale Rappresentante della stessa:
- Dottoressa XXXXX XXXX XXXX nata a Foggia il giorno 29 gennaio 1955 ed domiciliata, per la carica, in Roma presso la sede sociale, in virtù dei poteri conferitigli dal consiglio di amministrazione della Cooperativa del giorno 29 marzo 2002, la cui copia, in estratto autenticato dal Notaio JANNITTI XXXXXXXXX Xxxxxxx xx Xxxxxxx in data 12 aprile 2002 Xxx. X.xx 00000, che trovasi allegato sotto la lettera "A", al precedente atto del medesimo
Notaio Jannitti del 12 aprile 2002, Rep. X.xx 00000;
- Cooperativa Sociale a Responsabilità Limitata "CONFORTO", con sede legale in Xxxx, Xxx Xxxxxxxxxx X.xx 000, iscritta nel Registro Imprese di Roma al X.xx 456/81 - Tribunale di Xxxx x xxxx X.X.X.X.X xx X.xx 000000, codice fiscale 03915490589 e Partita IVA
01260631005, rappresentata in quest'atto dal Vice Presidente del Consiglio di
Amministrazione e come tale Legale Rappresentante della stessa:
- XXXXXX XXXXX nata a Roma il 12 febbraio 1961 e domiciliata, per la carica, in Roma presso la sede sociale, in virtù dei poteri conferitigli dal consiglio di amministrazione della Cooperativa del giorno 24 luglio 2004, la cui copia, in estratto autenticato dal Notaio JANNITTI XXXXXXXXX Xxxxxxx xx Xxxxxxx in data odierna si allega al presente atto sotto la lettera "A" previa lettura datane;
- Cooperativa Sociale a Responsabilità Limitata "Servizio Psico Socio Sanitario", con
sede legale in Xxxx, Xxx Xxxxxx X.xx 00, iscritta nel Registro Imprese di Roma al X.xx 3615/78 - Tribunale di Xxxx x xxxx X.X.X.X.X xx X.xx 000000, codice fiscale 80420680581 e Partita IVA 02141241006, rappresentata in quest'atto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e come tale Legale Rappresentante della stessa:
- Dottor CORTESE XXXXXXXX XXXXXXX nato a Castelsilano il giorno 20 Marzo 1949 ed domiciliato, per la carica, in Roma presso la sede sociale, in virtù dei poteri conferitigli dal consiglio di amministrazione della Cooperativa del giorno 4 dicembre 2001 la cui copia, in estratto autenticato dal Notaio JANNITTI XXXXXXXXX Xxxxxxx xx Xxxxxxx in data 12 aprile 2001, Xxx. X.xx 00000, che trovasi allegata sotto la lettera "C", al precedente atto del medesimo Notaio Jannitti del 12 aprile 2002, Rep. X.xx 00000;
- Cooperativa Sociale a Responsabilità Limitata "AISS", con sede legale in Xxxx, Xxx Xxxxxxxxx X.xx 000, iscritta nel Registro Imprese di Roma al X.xx 000000/00 - Xxxxxxxxx
xx Xxxx e alla C.C.I.A.A al X.xx 770161, codice fiscale e Partita IVA 04462601008, rappresentata in quest'atto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e come tale Legale Rappresentante della stessa:
- Dottor PESARE XXXXXXXX nato a Guastalla il giorno 16 Marzo 1964 ed domiciliato, per la carica, in Roma presso la sede sociale, in virtù dei poteri conferitigli dal consiglio di amministrazione della Cooperativa del giorno 2 aprile 2002 la cui copia, in estratto autenticato dal Notaio JANNITTI XXXXXXXXX Xxxxxxx xx Xxxxxxx in data 12 aprile 2002, Rep. X.xx 84750, trovasi allegata sotto la lettera "D", al precedente atto del medesimo Notaio Jannitti del 12 aprile 2002, Rep. X.xx 84754;
premesso:
- che con atto autenticato dal medesimo Dottor XXXXXXXX XXXXXXXXX Xxxxxxx, Xxxxxx in Ariccia in data 12 aprile 2002, Rep. X.xx 84.754 i medesimi comparenti ebbero a costituire una Associazione Temporanea d'Impresa a norma dell'art. 10 del DL 24.7.1992 X.xx 358 e dell'art. 11 del DL 157/95;
- che con detta scrittura privata autenticata i comparenti stessi ebbero a nominare quale Organismo Capogruppo mandatario la Cooperativa Sociale a responsabilità Limitata "CONFORTO";
" "
- che gli stessi comparenti, fermo restando l'Associazione Temporanea d'Impresa come sopra a suo tempo costituito, intendono sostituire il Capofila e mandatario nella Cooperativa Sociale a Responsabilità Limitata Consorzio fra Cooperative Sociali Il Pellicano e riconfermare e ripetere l'Associazione come sopra costituita;
tutto ciò premesso
la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e con esso unico contesto. I comparenti tutti convengono, di comune accordo e stipulano una
ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE
a norma dell'Art. 10 D.L. 24/07/1992 X.xx 358. ed ex art 11 del DL 157/95
ARTICOLO UNO
Con il presente atto da valere ad ogni effetto di legge la Cooperativa Sociale a responsabilità limitata Consorzio fra Cooperative Sociali "il Pellicano",Cooperativa Sociale a Responsabilità Limitata "OBIETTIVO UOMO", la Cooperativa Sociale a Responsabilità Limitata "CONFORTO", la Cooperativa Sociale a Responsabilità Limitata "Servizio Psico Socio Sanitario", e la Cooperativa Sociale a Responsabilità Limitata "AISS" come in comparsa meglio rappresentate ed in virtù delle Allegate Deliberazioni, si costituiscono, con decorrenza dalla data odierna, in raggruppamento temporaneo d'imprese a norma del D.L. 24/7/1992 X.xx 358 ed ex art. 11 del DL 157/95 per attuare il servizio derivante dalla gara di licitazione privata relativa alla realizzazione del progetto della Ricerca Intervento a favore di pre-adolescenti ed adolescenti con problemi psicosociali aggiudicata con determinazione dirigenziale del IV^ Municipio del Comune di Roma al X.xx 316 dell'11 febbraio 2002, secondo le risultanze dell'apposita commissione tecnica.
ARTICOLO DUE
Con appendici successive, la validità della presente scrittura potrà essere d'accordo tra le parti prolungata nel tempo od estesa ad altre attività municipali collaterali.
Pertanto, salvo ulteriori accordi da prendere con appendici successive alla presente scrittura, le parti convengono che l'appalto rientrante nelle disposizioni della presente scrittura, non potrà dalle parti essere assunto singolarmente, bensì dovrà essere effettuati dai cinque organismi riuniti. L'offerta degli organismi riuniti determina la loro
responsabilità solidale nei confronti del soggetto appaltante. ARTICOLO TRE
Con il presente atto gli Enti comparenti danno pieno mandato, per quanto sopra e
nominano,
pertanto,
quale Organismo capogruppo mandatario la Cooperativa Sociale a
responsabilità limitata Consorzio fra Cooperative Sociali "il Pellicano",
L'Organismo Capogruppo resta pertanto autorizzato a presentare autonomamente, per conto e nell'interesse di tutti gli Enti raggruppati, ogni domanda, documentazione od altro richiesto o necessario per l'aggiudicazione o l'esecuzione del presente appalto.
Il medesimo Capogruppo è autorizzato a fatture tutti gli importi relativi all'appalto ed ad incassare le relative somme con rilascio di quietanza all'ente pagatore.
Pertanto il medesimo Capogruppo e solo lui potrà intrattenere rapporti di ogni tipo con l'Ente appaltante.
ARTICOLO QUATTRO
Il mandato è gratuito e irrevocabile; l'eventuale revoca del mandato per giusta causa non avrà effetto nei confronti dell'Ente appaltante. Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, degli Enti mandanti nei confronti del soggetto appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo l'estinzione di ogni rapporto. Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione e associazione fra gli organismi riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione e degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.
ARTICOLO CINQUE
Gli Organismi così riuniti con la presente scrittura partecipano agli utili ed alle perdite che deriveranno dalla attività svolta ai sensi della presente scrittura stessa in proporzione alla attività da ciascuno svolta e così in ragione del 20% (venti percento) ciascuno. Il
presente raggruppamento di imprese si estinguerà automaticamente ed "ipso facto" nell'ipotesi di mancata acquisizione dell'appalto in parola o nell'ipotesi di esaurimento della presente prestazione d'opera.
ARTICOLO SEI
Per quanto non stabilito dalla presente scrittura, si fa riferimento alle norme di legge vigenti in materia e in particolare alla Legge 358/92 ed al DL 157/95 citati.
Roma Lì Ventisei Luglio Duemilaquattro
ATTO INTEGRATIVO DI ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESA E
CONFERIMENTO DI MANDATO SPECIALE CON RAPPRESENTAZA
Tra parti:
ICT SERVICES S.r.l. - con sede in Xxxxxx Xxx Xx Xx Xxxx ,0 XXXX – c.a.p. 00183, capitale di Euro 50.000,00 part. IVA n. 01227341003 iscritta nella Sezione Ordinaria del Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Roma al n. 985215 – REA 985215 (qui di seguito ICT , o Società Mandataria), rappresentata dalla Xxxx.xx Xxxxxxx Xxxxxxx nata a Frattamaggiore (NA) il 03/01/1954 domiciliata per l’incarico presso la sede della società, nella sua qualità di amministratore unico della società
ONE TO ONE S.r.l., con sede in 00000 Xxxxxx Xxx Xxxxxxx, 000, Xxxx xxxxxxxxx 00000 Xxxxxx Via Lucana, 156 - capitale di Euro 10.000,00, iscritta nel Registro delle Imprese di Napoli, P.IVA - C.F. 07875410636, REA n. 671453 ( qui di seguito ONE TO ONE, o Società Mandante) in persona di Xxxxx Xxxx Xxxxxxx nata a Roma 03/10/1955 nella qualità di amministratore unico della società, qui di seguito congiuntamente denominate “Le Parti” ICT Contact Srl, con sede in Xxxx, Xxx Xxxxxxxx Xxxxxx xx 00, capitale di Euro 100.000,00= interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese di Roma e P. IVA - C.F.
'
08342731007, REA n. 1088734 (qui di seguito ICT CONTACT, o Società Mandante) in persona dell Amministratore Unico della Società Avvocato:
- Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxx nato a Napoli il 4 Luglio 1954, giusta i poteri di ordinaria e di straordinaria amministrazione di cui all'atto costitutivo ed allo statuto sociale,
qui di seguito congiuntamente denominate «Le Parti» premesso che
Nell’ambito del gruppo TELECOM ITALIA, le società TELECOM ITALIA S.p.A. E TELECOM ITALIA MEDIA S.p.A. (di seguito denominate committente) hanno in programma di appaltare servizi di Call Center manuali o automatici· ICT SERVICES, per la fornitura dei servizi sopra indicati potrà avvalersi della collaborazione di altre aziende mediante la costituzione di apposite Associazioni Temporanee di Impresa (di seguito “ATI”) senza alcun vincolo di esclusività;
Con atto autenticato nelle firme dal Dottor JANNITTI XXXXXXXXX Xxxxxxx, Notaio in Ariccia del giorno 10 Novembre 2004 Rep. X.xx 00.000, debitamente registrato all'Agenzia delle Entrate di Albano Laziale in data 26 Novembre 2004 la predetta ICT SERVICES aveva stipulato un'Associazione Temporanea d'impresa con la Società ONE TO ONE;
Che ora anche la Società ICT CONTACT nel riconoscere tale facoltà alla ICT SERVICES intende partecipare ala presente Associazione Temporanea d'Impresa per l'oggetto di cui in premessa;
· Le parti intendono collaborare al fine di realizzare gli appalti relativi ai suddetti servizi sul territorio nazionale costituendo una ATI secondo quanto previsto dalle leggi vigenti nell'ambito delle quali “ICT” assume la qualità di mandataria e ONE TO ONE e ICT CONTACTS la qualità di mandanti.
Tutto ciò premesso le imprese sottoscritte convengono quanto segue :
Art. 1) La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto.
Art. 2) Le imprese sottoscritte costituiscono, ai fini dell’esecuzione degli appalti di cui in premessa, un’Associazione Temporanea d’Imprese ai sensi della normativa vigente.
Art. 3) Le Imprese sottoscritte, pur associate in via temporanea, provvederanno all’esecuzione delle opere, ciascuna per la quota di rispettiva competenza concordemente stabilita, a cura, spese, con
personale e mezzi propri, avvalendosi pertanto della propria organizzazione con piena autonomia gestionale.
Per i lavori di cui sopra, le sottoscritte Imprese assumono responsabilità solidale nei confronti del committente.
Art. 4) Le Società ONE TO ONE e ICT CONTACT riconoscono ed attribuiscono alla ICT SERVICES S.r.l. il ruolo e la funzione di Impresa capogruppo e mandataria.
A tale scopo conferiscono alla ICT, che dichiara di accettare, mandato speciale gratuito ed irrevocabile, e relativa procura, affinché la rappresenti nei confronti del committente in tutte le operazioni e gli atti connessi agli appalti di cui in premessa, fino alla estinzione di ogni rapporto.
All’Impresa mandataria spetta anche la rappresentanza processuale nei confronti del committente.
Il mandato è conferito con ogni più ampio potere e con promessa di rato e valido.
Art. 5) Pertanto il procuratore dell’Impresa capogruppo e mandataria è autorizzato a
compiere, oltre che in nome e per conto della Società stessa, anche in nome e per conto delle Imprese mandanti, tra gli altri, anche gli atti di seguito elencati in via meramente esemplificativa e non tassativa:
firmare e presentare le offerte per l’affidamento degli appalti di cui in premessa;
stipulare tutti gli atti consequenziali e necessari per l’affidamento, gestione e l’esecuzione degli appalti di cui sopra, con facoltà di determinare ogni clausola, condizioni e termini, comprese le clausole arbitrali e quelle concernenti la responsabilità solidale;
eseguire la fatturazione verso il committente;
incassare le somme dovute e rilasciare quietanza liberatoria, sia in acconto che a saldo, ed esonerare il committente da responsabilità per i pagamenti effettuati ad esso mandatario, eseguire depositi cauzionali, richiedere la prestazione di fideiussioni e polizze fidejussorie, sottoscrivere documenti di ogni genere e fare tutto quanto altro necessario per l’assegnazione, la gestione e l’esecuzione degli appalti predetti.
Art. 6) Per l’esecuzione del presente mandato con rappresentanza l’Impresa capogruppo e mandataria ha facoltà di avvalersi sia dell’opera del suo legale rappresentante, sia dei suoi procuratori secondo i poteri ad essi attribuiti.
Art. 7) Il presente rapporto di mandato non determina alcun vincolo societario tra le Imprese riunite, ognuna delle quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione interna, adempimenti fiscali ed oneri sociali.
Art. 8) Con il presente atto le sottoscritte Imprese formalmente assumono tutti gli impegni ed obblighi previsti dagli atti posti a base degli appalti di cui in premessa.
Art. 9) Si scioglierà altresì, automaticamente, nel caso di affidamento degli appalti: a seguito dell’estinzione di tutti i rapporti e dell’adempimento di tutte le obbligazioni derivanti o connessi con l’esecuzione dei lavori in premessa indicati;
per il verificarsi di una delle cause di estinzione del contratto di appalto previste dalle norme vigenti.
Per il verificarsi di esecuzione delle opere in modo negligente o non a perfetta opera d’arte ad insindacabile giudizio del committente.
Si scioglierà inoltre, automaticamente, alle ore 24.00 del 31/01/2006, fermo restando che continuerà a produrre efficacia per quanto attiene all’esecuzione degli appalti assegnati alle sottoscritte Imprese entro la preindicata data.
Art. 10) Per quanto non disposto dal presente atto si applicano le norme di Legge vigenti in materia.
Art. 11) Le parti dichiarano, a tutti gli effetti, che la cessione di beni e le prestazioni di servizio menzionate nel presente atto sono effettuate nell’esercizio d’impresa commerciale e sono pertanto soggette ad I.V.A.
2549. NOZIONE
Con il contratto di associazione in partecipazione l’associante attribuisce all’associato una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari verso il corrispettivo di un determinato apporto.
2550. PLURALITA’ DI ASSOCIAZIONI
Salvo patto contrario, l’associante non può attribuire
partecipazioni per la stessa impresa o per lo stesso affare ad altre persone senza il consenso dei precedenti associati.
2551. DIRITTI ED OBBLIGAZIONI DEI TERZI
I terzi acquistano diritti e assumono obbligazioni soltanto verso l’associante (2554).
2552. DIRITTI DELL’ASSOCIANTE E DELL’ASSOCIATO.
La gestione dell’impresa o dell’affare spetta all’associante
(2554).
Il contratto può determinare quale controllo possa esercitare l’associato sull’impresa o sullo svolgimento dell’affare per cui l’associazione è stata contratta.
In ogni caso l’associato ha diritto di rendiconto dell’affare compiuto, o a quello annuale della gestione se questa si protrae per più di un anno.
2553. DIVISIONE DEGLI UTILI E DELLE PERDITE.
Salvo patto contrario, l’associato partecipa alle perdite nella stessa misura in cui partecipa agli utili, ma le perdite che colpiscono lì’associato non possono superare il valore del suo apporto.
CONTRATTO DI
ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE
Con la presente scrittura privata, redatta in duplice copia, a valere a tutti gli effetti di legge tra:
la ditta , di seguito denominata “associante”, con sede legale in ( ); partita I.V.A. , iscritta al Registro delle Imprese del Comune di ( ) , con numero
, nella persona del legale rappresentante Xxx.
, nato a
, esercente l’attività di
( ) il / / , CF
; iscritta alla Confesercenti provinciale di Modena;
e
il Sig. , di seguito denominato “associato”, nato a
( ) il / / , domiciliato a in via n. , CF ;
premesso
che la Ditta associante svolge l’attività di , per la quale intende avvalersi dell’apporto del lavoro dell’associato;
che a sua volta l’associato si è reso disponibile a fornire la propria opera;
che è esclusivo interesse delle parti stipulare un contratto contenente gli elementi specifici previsti dall’associazione in partecipazione, ai sensi degli articoli 2549 e seguenti del Codice Civile;
che l’associante e l’associato dichiarano espressamente, in modo obiettivo e certo, di voler instaurare un rapporto contrattuale di natura autonoma;
che l’associante non richiede al collaboratore l’esclusività della sua prestazione; tutto ciò premesso e convenuto fra le parti
si stipula quanto segue:
La premessa che precede fa parte integrante ed essenziale del presente atto e ne costituisce il primo patto.
1. L’associato si impegna ad apportare nella ditta presso la sede di
……………………………esclusivamente la propria attività lavorativa che consiste in:
L’associato apporterà esclusivamente il proprio lavoro senza alcuna subordinazione e obbligo di orario, ma nel contempo s'impegna a prestare la propria opera in modo assiduo e continuativo tenendo presente le esigenze connesse al buon andamento della gestione aziendale, svolgendo la sua attività con le modalità di carattere generale che saranno fornite dall’associante, nei limiti del presente contratto.
2. L'apporto lavorativo dell’associato avrà inizio il giorno e termine il giorno
3. Qualora una delle parti contraenti decidesse di anticipare la risoluzione del contratto deve darne disdetta all’altra con raccomandata A.R. con un preavviso di 30 giorni.
Se il contratto ha una durata superiore ai 60 giorni, le parti contraenti si incontreranno almeno 30 giorni prima della scadenza per valutare l’eventuale rinnovo del contratto, che comunque dovrà avvenire esclusivamente per iscritto.
A fronte del suo apporto di lavoro, all'associato spetterà la partecipazione pari al ...% degli utili dell'impresa (Qualora il contratto abbia una durata superiore ai 60 giorni, l’associato avrà diritto ad acconti mensili di €...… che saranno oggetto di conguaglio alla chiusura contabile del bilancio fiscale.)
Ai sensi dell’art. 2552 comma 3° del Codice Civile, l’associante si impegna a fornire all’associato la rendicontazione contabile circa l’andamento dell’attività oggetto del presente contratto desumendo i dati dal bilancio aziendale e/o dalle scritture contabili, con la seguente cadenza temporale:
a) ogni tre mesi, se la durata del contratto è stabilita fino a sei mesi;
4. Quando il contratto ha una durata superiore all’anno, l’associato avrà diritto ad assentarsi dal prestare la sua attività nel periodo convenuto con la ditta associante, senza pregiudizio per l’importo che gli verrà riconosciuto ai sensi dell’art. 4 del presente contratto.
5. La ditta associante dichiara di essere in regola con gli adempimenti della legge 626, con particolare riferimento con quanto previsto dall’art. 7.
6. Le parti contraenti potranno risolvere unilateralmente il presente contratto senza il rispetto delle condizioni di disdetta di cui al punto 3 in caso di un’inadempienza contrattuale, da specificare nell’atto risolutivo, la quale, per la sua gravità, non consenta la prosecuzione del contratto in corso. La parte che ha ricevuto la disdetta del contratto potrà sempre, se lo ritiene opportuno far pervenire all’altra, le proprie osservazioni entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione della risoluzione.
7. L’associato non potrà cedere a terzi il presente contratto a nessun titolo, essendo il rapporto vincolato imprescindibilmente alla fiducia personale e alla professionalità dell’associato stesso.
8. Eventuali regolamentazioni o precisazioni interpretative, atte a chiarire nel dettaglio i doveri ed i diritti delle parti, nell’ambito del presente contratto, verranno sottoscritti e conservati dalle parti. Diversamente si farà riferimento al presente atto e alle norme delle leggi vigenti che regolano la materia.
9. Tutte le clausole del presente atto sono da intendersi essenziali ed inderogabili, pertanto in caso di mancato rispetto anche di una sola di esse produrrà ipso iure la risoluzione del contratto.
10. Le spese relative alla redazione e registrazione del presente atto sono interamente a carico dell’associante.
Xxxxx, approvato e sottoscritto Data
L’associante L’associato
Si approvano specificatamente gli artt. Data
L’associante L’associato
CONTRATTO di COINTERESSENZA
2554. Partecipazione agli utili e alle perdite.
— Le disposizioni degli articoli 2551 e 2552 si applicano anche al contratto di cointeressenza agli utili di un’impresa senza partecipazione alle perdite e al contratto con il quale un contraente attribuisce la partecipazione agli utili ed alle perdite della sua impresa, senza il corrispettivo di un determinato apporto.
Per le partecipazioni agli utili attribuite ai prestatori di lavoro resta salva la disposizione
dell’articolo 2102 .
Sezione XI
2447bis. Patrimoni destinati ad uno specifico affare.
La società può:
a) costituire uno o più patrimoni ciascuno dei quali destinato in via esclusiva ad uno specifico affare;
b) convenire che nel contratto relativo al finanziamento di uno specifico affare al rimborso totale o parziale del finanziamento medesimo siano destinati i proventi dell’affare stesso, o parte di essi.
Salvo quanto disposto in leggi speciali, i patrimoni destinati ai sensi della lettera a) del primo comma non possono essere costituiti per un valore complessivamente superiore al dieci per cento del patrimonio netto della società e non possono comunque essere costituiti per l’esercizio di affari attinenti ad
attività riservate in base alle leggi speciali.
TRASFORMAZIONE DI SOCIETA‘ da COOPERATIVE
in CONSORZI
ART. 2545 Decies del CC Trasformazione
Le Società Cooperative diverse da quelle a mutualità prevalente possono deliberare con voto favorevole di almeno la metà dei soci della cooperativa, la trasformazione in una società del tipo previsto dal Titolo V, capi II, III, V, VI e VII o in consorzio.
Quando i soci sono meno di cinquanta, la deliberazione deve essere approvata con il voto favorevole dei due terzi di essi. Quando i soci sono più di diecimila, l’atto costitutivo può prevedere che la trasformazione sia deliberata con il voto favorevole dei due terzi dei votanti se all’assemblea sono presenti, personalmente o per delega, almeno il venti per cento dei soci.
All’esito della trasformazione gli strumenti finanziari con diritto di voto sono convertiti in partecipazioni ordinarie, conservando gli eventuali privilegi.
Trasformazione omogenea
Trasformazione eterogenea
TRASFORMAZIONE ETEROGENEA
Requisiti Soggettivi:
Soci Imprenditori
Requisiti Oggettivi:
Obbligo di Devoluzione delle Riserve Indivisibili al Fondo Mutualistico
Obbligo di Predisporre una Perizia di Stima da parte di un Perito nominato dal Presidente del Tribunale competente
ART. 2615 CC Responsabilità verso terzi
Per le obbligazioni assunte in nome del consorzio dalle persone che ne hanno la rappresentanza, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo consortile. (Articolo aggiunto dall’art. 4 della l. 10.5.1977 x.xx 377)
Per le obbligazioni assunte dagli organi del consorzio per conto dei singoli consorziati rispondono questi ultimi solidalmente col fondo consortile. In caso d’insolvenza nei rapporti tra i consorziati il debito dell’insolvente si ripartisce tra tutti in proporzione delle quote.
Maggioranza o Totalità dei soci della Cooperativa?
MAGGIORANZA
Diritto di Recesso del Socio della Cooperativa dissenziente