ACCORDO DI COOPERAZIONE TRA LA REGIONE LAZIO E L’AUTOMOBILE CLUB ITALIA IN MATERIA DI TASSE AUTOMOBILISTICHE REGIONALI
ACCORDO DI COOPERAZIONE TRA LA REGIONE LAZIO E L’AUTOMOBILE CLUB ITALIA IN MATERIA DI TASSE AUTOMOBILISTICHE REGIONALI
(ai sensi dell’articolo 15, della legge 7 agosto 1990, n. 241)
Tra
la Regione Lazio, con sede in xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx x. 000, codice fiscale 80143490581, (d’ora in avanti Regione), legalmente rappresentata dal xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx nato a Latina il 01/12/1968 C.F. MRFMRC68T01E472C, domiciliato presso la sede dell’Ente, nella sua qualità di Direttore della Direzione Regionale Programmazione Economica, Bilancio, Demanio, Patrimonio della Regione, il cui incarico è stato conferito con D.G.R. n. 86 del 30/04/2013, autorizzato alla stipula del presente accordo di cooperazione ai sensi della L. R. n. 6/2002 e ss.mm.ii
e
l’Automobile Club d’Italia, con sede in Roma, Xxx Xxxxxxx 0, 00000 Xxxx, codice fiscale 00493410583 e partita IVA 00907501001 (di seguito ACI), nella persona dell’Xxx. Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx, nato a Sternatia (LE) il 17 luglio del 1945, nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante dell’Ente in virtù dei poteri di cui all’art. 21 dello Statuto dell’ACI,
premesso
a) che la Legge n. 449/97, “Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica”, all’art. 17, comma 10, stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 1999, la riscossione, l’accertamento, il recupero, i rimborsi, l’applicazione delle sanzioni ed il contenzioso amministrativo relativo alle tasse automobilistiche non erariali siano demandati alle regioni a statuto ordinario e svolti con le modalità stabilite con decreto da emanarsi a cura del Ministero delle Finanze;
b) che il D.M. n. 418/98 stabilisce che il controllo e la riscossione delle tasse automobilistiche sono effettuati direttamente dalle regioni e al comma 2 che tali attività possono essere affidate alla gestione di un Ente Pubblico in avvalimento;
c) che ai sensi dell’articolo 4 del proprio Statuto l’ACI studia i problemi automobilistici, formula proposte, dà pareri alle autorità competenti, presidia i molteplici versanti della mobilità, diffondendo una cultura dell’auto in linea con i principi della tutela ambientale e dello sviluppo sostenibile, della sicurezza e della valorizzazione del territorio; attua le forme di assistenza […] legale, tributaria […] ecc., dirette a facilitare l’uso degli autoveicoli;
d) che ai sensi dell’articolo 5 del proprio Statuto l’ACI gestisce con la propria organizzazione e con separata evidenza nel proprio bilancio: a) il Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.) istituito presso l’A.C.I. con R.D.L. 15 marzo 1927 n. 436, convertito in legge 19 febbraio 1928, n. 510; b) i servizi in materia di tasse automobilistiche affidati all’A.C.I. dalle Regioni e dalle Province Autonome; c) tutti gli altri servizi che potranno essere
delegati o affidati all’A.C.I. dallo Stato, dalle Regioni o da altri Enti Pubblici. Per lo svolgimento dei servizi di cui alle lettere b) e c), l’A.C.I. si avvale degli Uffici degli AC;
e) che l’art. 2 comma 21 della Legge Regionale n° 17 del 2014, ha autorizzato la Giunta Regionale ad attivare le procedure ad evidenza pubblica per l’affidamento della gestione dei servizi di riscossione e controllo della tassa automobilistica e a rinnovare la convenzione con l’Automobile Club d'Italia (ACI), di cui all'articolo 29 della legge regionale n. 10 del 10 maggio 2001, nelle more del perfezionamento delle citate procedure;
f) con Deliberazione della Giunta Regionale n.412 del 18/07/2017 è stato approvato il presente schema di convenzione.
g) che l'ACI, riconosciuto con Legge 20 marzo 1975, n. 70 Ente pubblico non economico, dispone della necessaria organizzazione amministrativa e strumentale e della esperienza pluriennale di gestione del servizio e detiene le tecnologie idonee a garantire la continuità del servizio stesso in corrispondenza con le aspettative regionali;
h) che l'ACI garantisce alla Regione, attraverso le proprie strutture centrali e periferiche, gli Automobile Club locali e la Società in house ACI Informatica SpA, la gestione delle attività di riscossione e quelle strumentali alle funzioni di riscossione e controllo delle tasse automobilistiche, assicurando al contempo i necessari e connessi servizi accessori, finalizzati alla verifica del regolare assolvimento dell'obbligo tributario, nonché i servizi di informazione, assistenza e consulenza ai contribuenti, oltre che la compatibilità con l’archivio unitario nazionale e gli archivi regionali, relativi alla tassa automobilistica, laddove costituiti presso le altre Regioni e Province Autonome;
i) che le attività di cui al presente accordo di cooperazione sono svolte dalle Parti ai sensi dell’art. 4, comma 5 secondo periodo, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633;
j) che sono soddisfatte le condizioni a), b) e c) previste dall’articolo 5 comma 6 del DLGS 18 aprile 2016, n. 50.
TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI CONVENGONO ESPRESSAMENTE
Articolo 1
Oggetto della Cooperazione
1. La Regione e l’ACI, nella sua integrale configurazione federativa comprendente gli Automobile Club provinciali, cooperano, in ottemperanza alle proprie finalità e prerogative istituzionali, per la gestione della fiscalità dei veicoli e delle connesse ripercussioni di natura ambientale, delle annesse attività di informazione ed assistenza, trattazione delle istanze dei contribuenti, allo scopo di garantire servizi di riscossione e assistenza efficienti, contrasto dei fenomeni di evasione ed elusione fiscale, la tutela dei diritti dei cittadini automobilisti e dell’ambiente, anche mediante il sinergico aggiornamento dell’archivio regionale delle tasse automobilistiche ed il Pubblico Registro Automobilistico. L’ACI potrà altresì avvalersi, sotto la propria responsabilità, anche delle reti di operatori autorizzati all’intermediazione automobilistica ai sensi della legge 264/1991, coordinati e monitorati da ACI.
2. A tal fine Regione ed ACI cooperano per il raggiungimento delle finalità indicate al precedente comma 1, ognuno per le rispettive attività di competenza, come segue:
2.1 ACI assicura:
a. la digitalizzazione di tutti i processi di gestione del tributo sull’Archivio e la graduale eliminazione dell’uso carta in applicazione del CAD;
b. la gestione, l’aggiornamento e la bonifica dell’Archivio Integrato delle Tasse Automobilistiche (d’ora in avanti Archivio), quale porzione autonoma dell’archivio nazionale delle tasse automobilistiche nelle sue declinazioni attuali (SGATA) e future, sulla base dei dati del Pubblico Registro Automobilistico, dei dati trasmessi dagli Enti certificatori individuati dal D.M. n. 418/98 e degli eventuali dati messi a disposizione dalla Regione;
c. la riscossione della tassa automobilistica:
• garantendo l’accesso all’Archivio da parte degli intermediari alla riscossione della tassa automobilistica autorizzati dalla Regione Lazio che ne facciano richiesta, senza costi per la Regione;
• garantendo la multicanalità, l’utilizzo dei pagamenti in modalità elettronica ed, eventualmente, se richiesta dalla Regione, tramite la domiciliazione bancaria, al fine di facilitare le modalità di assolvimento dell’obbligazione tributaria ai contribuenti, semplificare ed automatizzare le procedure di calcolo del dovuto, versamento e aggiornamento dell’Archivio;
• sotto la propria responsabilità, la riscossione diretta della tassa automobilistica anche per il tramite delle delegazioni AC autorizzate (infra modalità di riscossione cd “accentrata”) e la relativa gestione amministrativa della stesse;
d. il controllo di merito attraverso l’elaborazione e fornitura dei flussi informatici relativi alle posizioni non in regola con il tributo finalizzati alla riscossione alla scadenza e il recupero bonario degli omessi, insufficienti o tardivi versamenti e all’emissione di atti di recupero della tassa automobilistica (avvisi di accertamento e cartelle esattoriali) secondo i tempi indicati dalla Regione;
e. con le proprie strutture pubbliche e attraverso la rete degli operatori autorizzati all’intermediazione ai sensi della l. 264/91 di cui si avvale:
• l’informazione di carattere generale e specifica sulla materia tassa automobilistica; l’informazione e l’assistenza ai cittadini in ogni fase del processo di riscossione, di accesso alle esenzioni e riduzioni di imposta, ai rimborsi e per la presentazione delle istanze correlate alla gestione del tributo, al fine di tutelare i diritti di accesso, garantire la massima trasparenza, prevenire gli errori e conseguentemente ridurre l’applicazione delle sanzioni e l’emissione degli atti di recupero della tassa automobilistica;
• l’accettazione, l’istruzione e la definizione, secondo la normativa vigente e le direttive regionali impartite ad ACI, delle contestazioni e delle istanze presentate dai contribuenti relative alle procedure di recupero bonario (e coattivo del tributo, se delegate ad ACI) ed alle procedure di rimborso;
f. agli operatori commerciali di veicoli, che ne abbiano titolo, l’accesso alle procedure di messa in sospensione dei veicoli destinati alla rivendita, con oneri a loro carico;
g. la riscossione della tassa automobilistica per i veicoli di cui le Pubbliche Amministrazioni siano soggetti passivi di imposta, secondo procedure che ne agevolino il pagamento alla scadenza, il recupero bonario degli omessi, insufficienti o tardivi pagamenti e le connesse attività di informazione ed assistenza, anche ricorrendo ad accordi di cooperazione diretta ai sensi dell’art. 15
l. 7 agosto 1990 n. 241, senza costi ed oneri per la Regione;
h. ai possessori e collezionisti di auto storiche, che ne abbiano titolo, l’informazione, l’assistenza e la tutela per l’accesso alle eventuali riduzioni ed esenzioni di imposta previste dalla legge;
i. fornitura di dati statistici e relazioni/report informativi periodici o richiesti dalla Regione, atti a fornire informazioni correlate al tributo, con particolare riguardo agli aspetti più strategici della sua gestione.
2.2 La Regione, in base alle predette attività assicurate da ACI, procederà:
a. a definire e ad indicare i tempi per l’eventuale emissione delle comunicazioni bonarie da parte di ACI (Note di Cortesia, Avvisi Bonari, altre comunicazioni da inviare ai contribuenti ritenute necessarie dalla Regione), approvandone i relativi contenuti;
b. a definire e comunicare ad ACI i tempi per la formazione e la consegna dei flussi informatici all’Agente postale per le posizioni non in regola con il tributo, per il recupero del tributo tramite l’emissione degli avvisi di accertamento;
c. a definire e comunicare ad ACI, oltre che al gestore dell’archivio nazionale della tassa automobilistica, la data di chiusura delle regolarizzazioni delle posizioni non in regola con il tributo, adottato con un apposito atto amministrativo, ai fini dell’inibizione dei pagamenti sui citati archivi ed al fine di consentire l’attivazione delle procedure per il controllo di merito e la formazione dei flussi informatici contenenti le posizioni ancora irregolari, per il recupero coattivo della tassa automobilistica tramite ruolo;
d. a definire e comunicare ad ACI i tempi per la consegna dei flussi informatici contenenti le posizioni non in regola con il tributo, per il recupero del tributo tramite ruoli, per le successive fasi di propria competenza della consegna all’Agente della Riscossione della minuta di ruolo, del relativo visto di esecutorietà, al fine di consentire allo stesso Agente la notifica delle cartelle esattoriali ai contribuenti interessati;
e. ad adottare e comunicare eventuale specifica delega ad ACI per l’acquisizione e la lavorazione delle memorie difensive presentate dai contribuenti a cui siano stati notificati cartelle esattoriali;
f. ad inviare, ai contribuenti interessati, i provvedimenti amministrativi, dopo aver effettuato un controllo a campione sulle lavorazioni delle memorie difensive di cui al punto precedente, con esito positivo, per la chiusura delle relative istruttorie;
g. a liquidare e ad emettere il relativo mandato di pagamento per i rimborsi da effettuare ai contribuenti interessati, a seguito di controllo a campione delle pratiche lavorate da ACI;
x. xx istruire le domande in seconda istanza, relative alla richiesta di esenzione dal pagamento della tassa automobilistica per disabilità;
i. ad istruire, con le proprie strutture centrali e periferiche, le istanze e i reclami/ricorsi presentati dai contribuenti a seguito della notifica di atti di recupero del tributo (avvisi di accertamento e cartelle esattoriali);
j. a definire e chiedere ad ACI i dati in suo possesso e le correlate relazioni riferite alla gestione della tassa automobilistica e all’andamento del tributo;
k. a definire e comunicare ad ACI i criteri per l’individuazione dei veicoli assoggettabili alla procedura di radiazione d’ufficio;
l. ad inviare ad ACI, volta per volta, le documentazione necessaria per l’aggiornamento dell’Archivio nell’ambito delle istruttorie eseguite;
m. a supportare ACI, nella raccolta a termini di legge dei dati della Posta Elettronica Certificata dei contribuenti obbligati per legge ad avere indirizzo PEC, se rientrano nella disponibilità della Regione e nel rispetto delle norme contrattuali in vigore con il fornitore dei dati;
n. fornire ad ACI ogni dato ritenuto utile all’aggiornamento dell’archivio, quando disponibile, nei termini previsti dalla legge;
o. adottare tutti i provvedimenti di competenza richiesti dalle norme vigenti per consentire il trattamento dei dati e l’accesso alle banche dati delle tasse automobilistiche per la gestione e l’erogazione dei servizi previsti nella presente convenzione;
p. acquisire e comunicare le autorizzazioni Regionali e/o provinciali previste dall’articolo 4, comma 10 deliberate dagli organi competenti.
Articolo 2
Digitalizzazione di tutti i processi di gestione interni ad ACI per la graduale eliminazione dell’uso carta in applicazione del CAD.
1. Ai fini della riduzione della spesa, della tutela ambientale, della ottimizzazione ed accelerazione delle procedure di accesso ai servizi da parte dei cittadini, della maggiore sicurezza dei processi di formazione e conservazione dei documenti richiesti dalla normativa vigente e per garantire una maggiore tutela degli automobilisti, ACI assicura, entro il 31 dicembre 2018, la digitalizzazione di tutti i processi e le procedure di gestione delle tasse automobilistiche e, in particolare, la formazione, la circolazione e la conservazione digitale di tutta la relativa documentazione in applicazione del Codice dell’Amministrazione Digitale e delle disposizioni statali, regionali e provinciali.
2. Entro lo stesso termine di cui al punto precedente, ACI assicura, attraverso l’identificazione digitale dei soggetti interessati, la digitalizzazione dei seguenti processi in ingresso ed uscita:
i. di riscossione e, in particolare, quello di rilascio e conservazione della ricevuta, anche annullate, registrate nell’ Archivio;
ii. di rimborso, esenzione e sospensione di imposta;
iii.di recupero della tassa automobilistica, per le attività informatiche implementate sull’Archivio. Resta ferma l’esigenza di raggiungere, con le previste comunicazioni, anche i soggetti privi di indirizzo ed identificativo digitale;
3. ACI, renderà operativi per i contribuenti della Regione Lazio entro il 31/12/2018, i seguenti servizi:
a) il Cassetto del Cittadino Automobilista, che contiene e rende sempre disponibili e aggiornati, tutti i documenti fiscali storicizzati di competenza del contribuente, a cui lo stesso potrà facilmente accedere previa registrazione sul portale ACI nella pagina Web appositamente costituita. Nel Cassetto, sarà inserita anche la modulistica per comunicare eventuali scostamenti o variazione dei dati dei veicoli associati al suo codice fiscale;
b) un sistema di notifiche delle scadenze di pagamento del bollo auto dei veicoli di propria competenza, inseriti anche nel Cassetto di cui al precedente punto a);
c) il pagamento della tassa automobilistica mediante la piattaforma ACI per smartphone denominata EasyCar. Il progetto EasyCar è strettamente interconnesso col progetto di Integrazione Banche Dati, attraverso cui si ottengono i documenti, le informazioni e le scadenze che vanno a implementare i servizi di cui al presente articolo;
d) senza oneri per la Regione, un sistema di notifiche push, per comunicare o confermare al cittadino eventi non programmabili, ovvero non necessariamente noti allo stesso (Es: l’iscrizione del Fermo Amministrativo, la radiazione da parte dell’Autodemolitore, la trascrizione dell’Atto di Vendita, quest’ultimo come deterrente contro le frodi).
Al fine di consentire alla Regione il monitoraggio dello stato di avanzamento del progetto ACI, trasmetterà ogni sei mesi una relazione illustrativa delle attività di progetto poste in essere, delle funzioni rilasciate e dei benefici conseguiti.
Articolo 3
Gestione dell’Archivio Integrato delle Tasse Automobilistiche (infra Archivio), quale porzione autonoma dell’archivio nazionale delle tasse automobilistiche nelle sue declinazioni attuali (SGATA) e futura.
1. ACI costituisce ed aggiorna l’Archivio per conto della Regione, sulla base dei dati giuridici, tecnici e fiscali dei veicoli di proprietà, o in regime di diritto reale di godimento, o in leasing, delle persone fisiche e giuridiche residenti nella Regione Lazio, come risultanti dal Pubblico Registro Automobilistico, dall’Archivio della MCTC e dagli archivi tributari nazionale (oggi SGATA) e regionali e, comunque, ai sensi di quanto previsto all’art. 5, comma 1 e successivi, del decreto ministeriale 418/98 e di eventuali altre normative statali e regionali emanate, provvedendo al contestuale aggiornamento dell’archivio nazionale, in ottemperanza allo stesso decreto ministeriale 418/98.
2. L'archivio è di esclusiva proprietà della Regione Lazio, che ne ha la piena ed incondizionata disponibilità. ACI assicura il pieno accesso all'archivio, anche a tutti i soggetti, pubblici e privati, individuati dalla Regione. In tali casi, gli eventuali costi di connessione sono a carico del richiedente. ACI fornisce su richiesta della Regione Lazio, con formato da condividere, la replica dell’archivio regionale.
3. ACI assicura il costante e tempestivo aggiornamento dell’Archivio in particolare con i dati:
• delle immatricolazioni dei veicoli;
• delle riscossioni;
• dei rimborsi;
• delle esenzioni, riduzioni e sospensioni di imposta;
• degli atti di data certa previsti dalla normative vigenti;
• dei veicoli provenienti dalle altre Regioni o Province Autonome, a seguito di variazione di residenza, trasferimento di proprietà;
• cessione in regime di diritto reale di godimento e leasing;
• relativi, in generale, alle variazioni dello status fiscale, giuridico e tecnico dei veicoli, come desunte sulla base degli archivi di cui al comma 1.
4. L’Archivio è costituito ed aggiornato quale porzione regionale ed integrata del più ampio Archivio Nazionale. ACI garantisce il costante allineamento dei due archivi, compatibilmente con le procedure di aggiornamento e trasferimento dati adottate dal gestore dell’archivio nazionale e assicurandone l’accesso, tramite specifici gestionali, da parte di tutti i soggetti individuati dalla Regione.
5. ACI garantisce che l’Archivio è, in linea con la normativa dettata dal CAD, un archivio aperto ed interoperabile ed è strutturato per ricevere i dati dall’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente e dalle Camere di Commercio. A questo riguardo, ACI implementerà l’Archivio con i dati della Posta Elettronica Certificata dei contribuenti obbligati per legge ad avere indirizzo PEC, al fine di poterli utilizzare nelle comunicazioni con gli stessi contribuenti.
6. I dati contenuti nell’Archivio Integrato delle Tasse Automobilistiche costituiscono il ruolo regionale della tassa automobilistica. Sulla base di essi sono determinati:
a) il soggetto passivo di imposta
b) il periodo di imposta
c) il dovuto
d) le sanzioni e gli interessi
e) le cause di sospensione e esenzione
7. Nell’Archivio Integrato delle Tasse Automobilistiche, sono impostate le seguenti funzioni, alcune finalizzate anche all’eventuale autonomo utilizzo da parte della Regione:
a. calcolo del dovuto on line;
b. controllo di merito per la verifica periodica della regolarità delle posizioni tributarie;
c. estrazione, per i periodi selezionati, delle posizioni irregolari per insufficiente, tardivo e omesso pagamento;
d. individuazione delle targhe con la potenziale possibilità di attivare la procedura della radiazione d’ufficio, ai sensi della normativa vigente, che consiste nella individuazione dei veicoli assoggettabili alla procedura di radiazione d’ufficio sulla base dei parametri di volta in volta impostati in ottemperanza alla legislazione vigente e alle direttive regionali;
e. i software di gestione del tributo e del rapporto con il contribuente quali:
i. il software gestionale della visura fiscale, che consiste nella estrazione di tutti i dati relativi alla posizione fiscale dei veicoli appartenenti ad un medesimo codice fiscale ed in particolare sui versamenti effettuati e sulle procedure di recupero in corso;
ii. il software gestionale dei rimborsi, delle esenzioni e delle sospensioni di imposta;
iii. i software di controllo del tributo e di supporto alle decisioni strategiche della Regione quali: il datawerehouse e il sistema di integrazione delle banche dati su base ontologico semantica di cui al successivo comma 8;
iv. il software per l’acquisizione nell’Archivio degli atti di data certa come previsti e disciplinati dalla normativa regionale e statale;
v. il software per l’acquisizione e gestione dei pagamenti cumulativi, previsti dalla normativa regionale a favore delle imprese concedenti veicoli in locazione finanziaria o noleggio e degli altri Grandi Enti individuati dalla Regione Lazio;
vi. i software che gestiscono, controllano e registrano gli accessi nell’Archivio Integrato delle Tasse Automobilistiche secondo i diversi livelli di abilitazione comunicati dalla Regione e adottati da ACI;
vii. il software gestionale delle radiazioni di ufficio ai sensi della vigente normativa.
g) I predetti software gestionali utilizzano sempre le informazioni disponibili sull’Archivio al momento dell’operazione e aggiornano, previo controllo di merito, la base dati in tempo reale. E’ sempre previsto il rilascio di ricevuta o attestazione o dispositivo in tempo reale ed in formato elettronico, con archiviazione ottica dello stesso a termini di legge, nel Cassetto del Contribuente Automobilista di cui al precedente articolo 3.
8. Per migliorare l’azione di contrasto dell’evasione fiscale e di gestione della fiscalità e della mobilità dei veicoli, anche ai fini della sicurezza della circolazione e della tutela ambientale e su questi temi favorire forme evolute di cooperazione sul territorio con tutti gli Enti Locali, ACI e Regione Lazio potranno cooperare per la realizzazione di un progetto operativo di integrazione banche dati basato sulla semantica ontologica, i cui ambiti di intervento, i relativi requisiti tecnici e tempistica, saranno definiti in un documento tecnico congiunto. Le banche dati utilizzate, tra le quali l’Archivio ed il PRA, sono messe a disposizione da ACI, nel rispetto della normativa sulla tutela della privacy, e sono trattate nel rispetto delle norme vigenti, esclusivamente per le predette finalità. Le informazioni, i report ed ogni dato utile per il perseguimento delle citate finalità, potranno essere messe a disposizione dalla Regione, per il tramite di ACI, agli Enti territoriali titolari dei singoli tributi e gestori della relativa posizione tributaria per le conseguenti attività di competenza. ACI garantisce per tutta la durata del progetto, consulenza ed assistenza tecnica e supporto operativo alle attività ed alle azioni di recupero, assicurando altresì informazione ed assistenza con i propri Uffici e gli Automobile Club provinciali.
Articolo 4
Riscossione - Collegamenti telematici – multicanalità – domiciliazione bancaria e riscossione diretta
A. Organizzazione e gestione dei collegamenti telematici
L’ACI assicura l'organizzazione e la gestione dei collegamenti telematici e dei flussi informativi tra gli intermediari della riscossione che riscuotono in connessione telematica con l’Archivio ed il gestore dell’archivio nazionale. In caso di richiesta di collegamento telematico all’archivio regionale da parte di nuovi soggetti individuati alla riscossione delle tasse automobilistiche in forza di disposizioni normative statali o regionali, tali collegamenti dovranno essere concessi senza oneri finanziari a carico dell’amministrazione regionale.
B. Riscossione della tassa automobilistica
1. Sono intermediari della riscossione, per conto della Regione, le categorie di soggetti di seguito elencati :
• ACI;
• gli Studi di consulenza automobilistica autorizzati ai sensi della Legge 264/1991, comprese le Delegazioni AC;
• i Tabaccai autorizzati;
• Poste Italiane;
• Banche e Prestatori Servizi di Pagamento autorizzati;
• eventuali altri soggetti che la Regione potrà autorizzare in forza di disposizioni normative statali o regionali.
2. ACI, attraverso la gestione dell’Archivio, assicura la riscossione delle tasse automobilistiche regionali mediante le rete dei soggetti autorizzati, ai sensi della normativa regionale e statale vigente, collegati all’Archivio. A tal fine tutti i soggetti autorizzati sono dotati della procedura di riscossione in grado di determinare l’importo dovuto in tempo reale in connessione con l’Archivio o, per i residenti fuori Regione, con il rispettivo archivio regionale o con l’archivio nazionale delle tasse automobilistiche, garantendo il corretto calcolo del dovuto in tempo reale.
3. ACI assicura, altresì, l’accesso alla riscossione da parte dei contribuenti, con i medesimi livelli di garanzia di cui al comma precedente, mediante Internet (Bollonet), ATM ed Internet Banking (presso gli sportelli di tutte le banche o PSP aderenti alla convenzione tipo con ACI). In tal caso il servizio di riscossione è garantito 24 ore al giorno per tutti i giorni dell’anno, compatibilmente con la funzionalità dei sistemi messi a disposizione dalle banche o dai PSP aderenti con pagamento con moneta elettronica.
4. E’ attivato e gestito da ACI il pagamento delle tasse automobilistiche della Regione tramite la piattaforma PagoPA nel rispetto delle disposizioni vigenti. Tale modalità di pagamento, potrà essere eventualmente gestita in cooperazione con la società di informatica regionale in base alle direttive impartite dalla Regione.
5. La Regione, per il tramite di ACI, allo scopo di rafforzare ulteriormente le azioni di contrasto all’evasione ed elusione fiscale ed introdurre elementi di semplificazione e razionalizzazione del processo di riscossione, potrà prevedere per i proprietari o locatari (purché il contratto di locazione decorra dalla data di attivazione della domiciliazione bancaria) di uno o più veicoli, residenti nella Regione Lazio o iscritti all’Anagrafe Italiani Residenti all’Estero (A.I.R.E.), la domiciliazione bancaria del pagamento della tassa automobilistica. Il servizio è gestito da ACI, che a tal fine si avvale dell’Archivio per controllo di merito in tempo reale e per il conseguente calcolo del dovuto e per la registrazione del versamento. ACI gestirà le richieste di pagamento della tassa automobilistica mediante domiciliazione bancaria, provvedendo ad assicurare prima della data della sua attivazione, le procedure elettroniche di adesione a tale modalità di pagamento. Il servizio sarà attivato previa quantificazione delle spese vive e solo a seguito di formale richiesta e accettazione delle stesse da parte di Regione. ACI e Regione si impegnano, entro 90 giorni dalla data della richiesta di attivazione, a redigere un documento di progetto, ove saranno indicati anche i benefici per la Regione ed i cittadini, le modalità e le procedure di gestione i sistemi di accesso ed adesione al servizio e la ripartizione delle attività tra gli attori coinvolti.
6. La Regione, per il tramite di ACI, allo scopo di semplificare e accelerare i processi di riscossione e recupero del tributo e ridurre i relativi costi, gestisce i pagamenti in compensazione su richiesta del contribuente o automaticamente in sede di controllo della posizione fiscale, nel rispetto dei termini di prescrizione del tributo. Nel primo caso le compensazioni possono essere effettuate
on line o per il tramite delle strutture centrali e periferiche di ACI, per gli anni tributari non ancora oggetto di recupero tramite gli avvisi di accertamento e cartelle esattoriali, a seguito della formazione dei relativi ruoli. Le tasse automobilistiche che per effetto del controllo di merito risultino dall’Archivio, per lo stesso contribuente, in parte da recuperare e in parte da rimborsare e che sono oggetto di compensazione, sono acquisite nell’Archivio all’atto dell’effettuazione della compensazione.
7. Gli importi pagati dai contribuenti a titolo di tassa automobilistica e riscossi dalla “rete di riscossori ACI”, costituita dalle Delegazioni AC, dagli Automobile Club o tramite ATM, internet (Bollonet) o Internet Banking, sono prelevati da ACI dai singoli operatori autorizzati, e riversati dallo stesso ACI alla Regione entro il terzo giorno lavorativo successivo alla settimana contabile di riferimento, mediante “SEPA Direct Debit B2B” lanciato nel sistema interbancario dal Tesoriere della Regione Lazio, secondo i dati del “dovuto” fornito da ACI per il tramite della propria Società in House ACI Informatica.
8. Tale sistema di riscossione, ai sensi del presente accordo di cooperazione, viene definito “sistema di riscossione accentrata”, già in vigore con la precedente convenzione stipulata tra ACI e la Regione, per la gestione e le attività di controllo delle tasse automobilistiche regionali. Con il “sistema di riscossione accentrata”, ACI rappresenta per la Regione Lazio l’unico riscossore e l’unico responsabile della riscossione della tassa automobilistica e delle relative attività amministrative correlate alla “rete di riscossori ACI” come sopra definita. A tal riguardo, ACI garantisce, con la propria ed intera dotazione patrimoniale, l'attività di riscossione e di riversamento di tutte le somme riscosse a titolo di tassa automobilistica tramite il “sistema di riscossione accentrata” dalla “rete di riscossori ACI”.
9. Al fine di garantire la corretta e tempestiva imputazione contabile delle somme incassate, ACI mette a disposizione della Regione una procedura di supporto alla rendicontazione contabile on line. La procedura consente la visualizzazione degli incassi per singolo operatore e gli importi in compensazione con le altre Amministrazioni titolari del tributo.
10. Gli importi incassati da ACI con il “sistema di riscossione accentrata” ai sensi del precedente comma 8, previa autorizzazione delle singole Amministrazioni presso le quali il sistema di prelievo e riversamento di cui al predetto comma 8 è attivo, sono riversati da ACI per Regione competente, in base alla residenza del soggetto passivo di imposta quale risultante dagli archivi regionali o nazionale delle tasse automobilistiche.
Articolo 5
Controllo di merito – Riscossione alla scadenza e recupero degli omessi, insufficienti o tardivi versamenti delle tasse automobilistiche ed i relativi servizi di recapito - Supporto operativo alla gestione contabile.
A. Controllo di merito
Il controllo di merito consiste nella verifica incrociata dei dati presenti tra i vari moduli di cui si compone l’Archivio: dati presenti nell’archivio tributario, nell’archivio dei versamenti, nell’archivio delle sospensioni ed esenzioni di imposta, al fine di eseguire il tempestivo accertamento delle eventuali evasioni totali o parziali del tributo, il rimborso delle somme pagate in eccedenza o il recupero delle minori somme versate e la correzione degli errori formali commessi nell’espletamento delle singole operazioni di pagamento.
Il controllo di merito dovrà evidenziare i versamenti di spettanza di altre amministrazioni ai fini dell’attività di compensazione.
B. Riscossione alla scadenza
Nel secondo semestre del 2017, per coloro che non hanno autorizzato l’invio dell’avviso di scadenza via SMS o mail, la Regione ed ACI potranno sperimentare, in sostituzione dell’avviso di scadenza, una nota di sollecito del pagamento. Il sollecito di pagamento sarà inviato entro la fine dell’anno, insieme all’avviso bonario relativo all’anno 2016 per le posizioni residuali che risultano non essere in regola con il pagamento del tributo.
Salvo diversa comunicazione scritta da parte della Regione, dall’anno tributario 2018 i contribuenti interessati a ricevere le notifiche di scadenza della tassa automobilistica, dovranno registrarsi sul servizio ACI di “ricorda scadenza” per ricevere mediante sms e/o e-mail, l’avviso di scadenza. A questo riguardo, ACI dovrà garantire la registrazione “on-line” degli interessati e la possibilità di modifica dei dati registrati (nuova targa; nuovo numero telefonico; nuova e- mail, ecc.) sempre attraverso una procedura “on-line” efficace e facilmente accessibile e fruibile dai cittadini.
C. Recupero degli omessi, insufficienti o tardivi versamenti delle tasse automobilistiche ed i relativi servizi di recapito
Le parti cooperano per le attività di recupero del mancato, insufficiente o tardivo pagamento delle tasse automobilistiche regionali. A tal fine, ACI mette a disposizione della Regione sull’Archivio Integrato delle Tasse Automobilistiche, per ogni singola posizione tributaria, il dato relativo all’omesso, insufficiente o tardivo pagamento ed il dato relativo alla eventuale compensazione con rimborsi dovuti per gli anni precedenti o per l’anno in corso.
ACI esegue sull’Archivio la funzione di estrazione dei dati, secondo i tempi indicati dalla Regione Lazio, sia in fase di recupero con Avviso bonario, che di Avviso di accertamento o di recupero coattivo tramite ruolo, relativi alle posizioni tributarie omesse, insufficienti, tardive. Sulla base delle citate estrazioni, ACI, su indicazione della Regione, predispone le comunicazioni di recupero (avvisi bonari, avvisi di accertamento) e ne garantisce la stampa, l’imbustamento e recapito o notifica e predispone il flusso da inviare alla Regione per la formazione dei ruoli esattoriali.
Sia i dati estratti, che le comunicazioni sono assoggettate da ACI, prima del recapito, a controlli di qualità finalizzati a verificare la correttezza delle richieste rispetto alle risultanze del ruolo. Le stampe e i testi delle comunicazioni e degli avvisi, sono sottoposti all’approvazione della Regione. Per garantire una migliore performance, l’attività di controllo è svolta da ACI, sia in forma automatizzata, che procedendo alla analisi diretta di un congruo numero di posizioni estratte.
ACI gestisce i mancati recapiti ai fini del controllo sulla esattezza delle informazioni concernenti la residenza o il domicilio utilizzando anche i dati forniti dall’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (infra ANPR). I dati raccolti sono comunicati ed acquisiti sull’Archivio Integrato delle Tasse Automobilistiche.
Tutte le attività di cui ai precedenti commi devono essere svolte, tenendo conto dei termini di prescrizione del tributo.
Per l’invio degli Avvisi Bonari, ove disponibile, verrà utilizzato l’indirizzo PEC per i contribuenti obbligati per legge ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata, al fine di ridurre i costi di spedizione delle comunicazioni bonarie di cui trattasi. Negli altri casi la posta ordinaria.
Flusso informatico per la formazione degli avvisi di accertamento
Nel caso di emissione di avvisi di accertamento per le posizioni non in regola con il tributo, è necessario rendere complementari le attività amministrative della Regione con l’Archivio gestito da ACI, attraverso una sequenza temporale di attività, che dovranno essere eseguite con sistematicità, tenendo conto dei termini di prescrizione del tributo. A questo riguardo, è necessario che:
1) sull’archivio integrato delle tasse automobilistiche, venga creata da ACI la pratica identificata come avviso di accertamento, che può generarsi anche durante le istruttorie delle memorie difensive eseguite sia dalla Regione, che eseguite o delegate ad ACI;
2) ACI estragga dall’Archivio e invii il flusso con le posizioni sulle quali emettere l’avviso di accertamento all’Agente Postale, per la generazione e la notifica degli avvisi di accertamento secondo le vigenti norme. I citati flussi, dovranno essere tecnicamente predisposti in modo da poter acquisire dall’Agente postale i dati informatici degli esiti delle notifiche e dei pagamenti;
3) ACI acquisisca e ponga a disposizione della Regione: a) i flussi informatici relativi agli esiti delle notifiche e dei pagamenti; b) le immagini delle notifiche degli avvisi di accertamento che, unitamente alle immagini delle copie degli avvisi prodotti, andranno inseriti, a cura di ACI, direttamente sull’Archivio, o vengano posti a disposizione della Regione su appositi link. ACI assicura la custodia degli originali delle ricevute di ritorno degli avvisi di accertamento con relativo esito.
D. Supporto operativo alla gestione contabile
Tale attività consiste:
a) nella contabilizzazione, controllo e nella messa a disposizione della Regione dei dati inerenti il gettito incassato da tutti gli intermediari della riscossione collegati con il ruolo regionale;
b) nel riscontro contabile dei dati dei versamenti ricevuti dagli altri intermediari della riscossione.
I quadri contabili derivanti dal trattamento dei dati di tutti i versamenti effettuati saranno consultabili dalla Regione mediante l’applicativo Sinta “Supporto contabile”.
Articolo 6
Assistere i cittadini in ogni fase del processo di riscossione, controllo e recupero e rimborso, con le proprie strutture pubbliche e attraverso la rete degli operatori autorizzati all’intermediazione automobilistica ai sensi della l. 264/91, al fine di tutelare i diritti di accesso, garantire la massima trasparenza, prevenire gli errori e conseguentemente ridurre l’applicazione delle sanzioni.
1. Le Parti, nel preminente interesse dei contribuenti e degli automobilisti all’accesso alle informazioni concernenti il proprio status fiscale, la propria posizione debitoria, le norme che regolamentano l’obbligazione tributaria e per la tutela del diritto alla risoluzione delle controversie tributarie, cooperano per la realizzazione di un articolato, multicanale, diffuso e accessibile sistema di assistenza diretta, tramite le proprie strutture centrali, territoriali e, per quanto concerne ACI, di ACI Informatica.
2. Oltre a garantire tutte le informazioni sulla normativa concernente la tassa automobilistica regionale, i predetti uffici ricevono e definiscono le istanze avverso le richieste di pagamento bonarie, le istanze di rimborso, le richieste di esenzione e di sospensione.
3. ACI, per garantire la massima accessibilità alle informazioni ed alle procedure di assistenza di cui ai commi precedenti, assicura attraverso le proprie Unità Territoriali, l’erogazione di servizi di assistenza “on demand”. Inoltre, gestisce un call center on demand, con un numero telefonico, di fax ed e-mail appositamente dedicati. Il call center, fornisce informazioni ed assistenza di carattere generale sulla tassa automobilistica, sui pagamenti, sulle scadenze e gli importi per singola tipologia di veicolo, istruisce e definisce domande, istanze e contestazioni.
4. Sempre al fine di garantire la massima accessibilità alle informazioni ed alle procedure sopra indicate, ACI attiva i medesimi servizi e le medesime funzioni in modalità web consentendo, nell’ambito dei processi di digitalizzazione di cui al precedente articolo 2, la gestione dell’intero processo, dalla presentazione della domanda alla trasmissione del provvedimento in formato digitale.
5. Le Unità Territoriali e gli Automobile Club Provinciali ricevono, istruiscono e definiscono le pratiche di assistenza come definite nel precedente art. 1, presentate presso gli Studi di Consulenza abilitati, utilizzando le procedure automatizzate di gestione rilasciate da ACI. A tal fine gli Studi di Consulenza trasmettono la documentazione relativa alle pratiche in formato digitale entro la giornata lavorativa successiva alla ricezione ad ACI, che provvede ad assegnarla per la lavorazione all’Unità Territoriale o all’Automobile Club di competenza o per il controllo di qualità a campione ad una delle Unità Territoriali.
Articolo 7
Gestione, su apposita delega scritta della Regione, delle attività di recupero in sede di ruoli esecutivi
L’ACI nella sua integrale configurazione federativa, su eventuale delega scritta della Regione, con la quale verranno definiti anche i relativi dettagli, cura l’istruttoria delle memorie difensive presentate dai contribuenti a seguito di notifica di cartelle esattoriali o avvisi di accertamento e i relativi servizi di informazione ed assistenza ai contribuenti, secondo l’organizzazione ed i processi di seguito descritti:
– ACI provvede alla ricezione delle memorie difensive presentate dai contribuenti, con la relativa documentazione allegata e al contestuale rilascio dell’attestazione di presa in carico dell’istanza, con indicazione della data e dell’Ufficio ricevente;
– ACI assicura la tempestiva istruttoria delle citate memorie difensive, la definizione del relativo esito, l’aggiornamento dell’Archivio e l’invio alla Regione, con cadenza definita nell’atto di delega, di un flusso informatico con gli esiti delle singole pratiche lavorate, secondo le specifiche amministrative e tecniche già in uso e collaudate tra Regione Lazio ed ACI.
– La Regione effettuerà controlli a campione sulle pratiche lavorate da ACI, richiedendo copia della documentazione presentata dai contribuenti per il campione prescelto.
– Qualora il controllo sul campione estratto, evidenzi una pratica errata, il relativo flusso dell’Ufficio ACI di riferimento sarà respinto, con l’obbligo di rivedere tempestivamente, entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento del relativo elenco inviato tramite e-mail dalla Regione Lazio, tutte le pratiche del flusso respinto, prima del successivo invio dello stesso per un nuovo controllo. In caso di mancato rispetto del termine indicato, salvo giustificato motivo, ACI sarà chiamato a rispondere degli eventuali danni da ritardo provocato ai contribuenti interessati. Solo le partite positive al controllo, saranno immesse nei sistemi informatici di Equitalia, per il completamento dell’istruttoria. Se il controllo sul campione estratto, sarà positivo per tutte pratiche campionate, il corrispondente intero flusso informatico lavorato da ACI, sarà immesso informaticamente nei sistemi di Equitalia, per il completamento dell’istruttoria. Successivamente, la Regione, provvederà ad inviare le lettere di comunicazione dell’esito dell’istruttoria ai contribuenti.
– Il numero delle partite che superano i controlli sono inserite nei sistemi di Equitalia; le stesse saranno oggetto di rendicontazione e di fatturazione da parte di ACI.
– La Regione effettuerà le lavorazioni delle memorie difensive presentate presso i propri Uffici, in particolare quelle presentate presso l’Agente della riscossione ai sensi dell’articolo 1, commi da 537 a 543 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 – Legge di stabilità 2013, al fine di non incorrere all’annullamento di diritto delle partite, previsto dalla medesima legge.
Articolo 8
Gestione delle istanze di esenzione, di sospensione di imposta e di rimborso
1. Esenzioni Disabili
ACI, tramite le proprie Unità Territoriali, riceve ed istruisce le domande di esenzione dei disabili, presentate in prima istanza, entro 90 giorni perentori. In caso di carenza documentale sarà cura delle predette Unità Territoriali richiedere agli interessati la documentazione carente, prima di definire l’istruttoria. Ogni quadrimestre, entro il mese di maggio, settembre e gennaio successivi ai quadrimestri interessati, ACI invierà su supporto informatico (es.: DVD) o altra modalità da concordare, l’elenco nominativo e numerico delle pratiche istruite, distinte in accolte e respinte.
ACI provvederà a curare l’attività di produzione, stampa e postalizzazione delle lettere di risposta agli utenti per le istanze istruite. In caso di mancato accoglimento della domanda, invierà la comunicazione agli interessati mediante Pec o Raccomandata con Avviso di ricevimento. La Regione potrà effettuare controlli a campione sulle pratiche definite da ACI.
2. Esenzioni servizi esenti ed altre esenzioni previste dalle normative vigenti
ACI, tramite le proprie Unità Territoriali, riceve ed istruisce le domande di esenzione servizi esenti, secondo la normativa vigente, entro 90 giorni perentori.
ACI provvederà a curare l’attività di produzione, stampa e postalizzazione delle lettere di risposta ai contribuenti. In caso di mancato accoglimento della domanda, invierà la comunicazione agli interessati mediante Raccomandata con Avviso di ricevimento.
In caso di eventuali altre esenzioni previste dalle normative vigenti, la Regione ed ACI, ognuno per l’ambito di propria competenza, ne definiranno le relative procedure amministrative, ai fini dell’espletamento di un servizio efficace ed efficiente nei confronti dei contribuenti.
3. Sospensioni di imposta
ACI, tramite le proprie Unità Territoriali, riceve ed istruisce le domande di sospensione dal pagamento della tassa automobilistica in ragione di particolari condizioni di agevolazione tributaria. Per le istanze di sospensione dal pagamento delle tasse automobilistiche dei veicoli avanzate da parte delle imprese autorizzate o comunque abilitate al commercio degli stessi, tali imprese dovranno inviare i registri di carico e scarico, il bollettino di pagamento relativo al diritto fisso corrisposto ed altra documentazione necessaria allo scopo, per i veicoli per i quali viene richiesta la sospensione, esclusivamente tramite PEC. Il costo del servizio correlato alle citate richieste di sospensione, è totalmente a carico delle medesime imprese che lo richiedono.
4. Istanze di rimborso
ACI, tramite le proprie Unità Territoriali, istruisce e definisce le istanze finalizzate alla richiesta di rimborso entro 60 giorni perentori dalla presentazione dell’istanza. In caso di carenza documentale, sarà cura delle predette Unità Territoriali richiedere agli interessati la documentazione carente, prima di definire l’istruttoria. Successivamente alla lavorazione delle istanze, ACI trasmetterà alla Regione Lazio il cartaceo delle pratiche istruite e il relativo file informatico, secondo il formato concordato, per l’inserimento nei propri sistemi informatici, ai fini del prosieguo dell’iter istruttorio. ACI provvederà a curare l’attività di produzione, stampa e postalizzazione delle lettere di risposta agli Utenti in seguito al mancato accoglimento della domanda. La Regione potrà effettuare controlli a campione delle pratiche definite da ACI.
Articolo 9
Supporto all’acquisizione da parte della Regione dei dati e delle correlate relazioni riferiti alla gestione della tassa automobilistica
1. ACI mette a disposizione della Regione una piattaforma informativa per il rilevamento e l’analisi statistica in materia di tasse automobilistiche, il cui accesso, tramite username e password, sarà garantito agli incaricati indicati dalla Regione. ACI svilupperà la piattaforma informativa anche in base alle esigenze manifestate dalla Regione Lazio.
2. ACI mette a disposizione della Regione dati e files contenenti i dati estratti direttamente dall’Archivio, entro 20 giorni dalla specifica richiesta della Regione, fatti salvi i casi di richieste che per la loro concentrazione nello stesso periodo di tempo o per la loro particolare complessità o articolazione richiedono tempi di elaborazione ed estrazione più lunghi.
3. ACI, sulla base dei dati in proprio possesso, redigerà apposite relazioni sull’attività fiscale della tassa auto, atta a rappresentare la situazione per gli ambiti di interesse della Regione Lazio. Le relazioni dovranno essere rimesse alla Regione, entro 30 giorni dalla richiesta, fatti salvi i casi di richieste che per la loro concentrazione nello stesso periodo di tempo o per la loro particolare complessità o articolazione richiedono tempi più lunghi. Anche in assenza di una specifica richiesta della Regione, ACI dovrà comunque garantire almeno la redazione di una relazione annuale sull’andamento del tributo nella Regione Lazio, atta ad evidenziare l’andamento del parco veicoli nella stessa Regione, rispetto ai precedenti anni tributari e i relativi andamenti dei pagamenti (effettuati entro la scadenza; derivanti da ravvedimento operoso; effettuati dopo il periodo del ravvedimento operoso; le posizioni da inviare a recupero, ecc.). La relazione, dovrà comprendere anche il numero e le somme riferite ai pagamenti di competenza della Regione Lazio e incassati dalle altre Regioni e viceversa. La relazione annuale, dovrà essere redatta e recapitata alla Regione Lazio entro e non oltre il 31 marzo dell’anno solare successivo a quello appena concluso.
4. La Regione Lazio, potrà richiedere ed ottenere i dati relativi agli andamenti in entrata e in uscita dal territorio regionale dei veicoli di particolari categorie di contribuenti o individuati tramite il codice fiscale.
Articolo 10 Modalità di erogazione dei servizi
1. Le attività sopra descritte sono espletate nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza ed economicità di gestione, con l’impegno reciproco di attivare prontamente ogni ulteriore cooperazione necessaria al fine di migliorare la qualità e l’efficacia dei servizi erogati ai cittadini.
2. E’ fermo il principio in base al quale le parti restano titolari esclusivi del potere e delle prerogative attribuiti loro dalle normative vigenti.
Art. 11– Allegati
Il presente accordo di cooperazione comprende:
• Allegato A): Rimborso delle spese vive sostenute
Art. 12 - Decorrenza e durata dell’accordo di cooperazione
1. Al fine di garantire senza soluzione di continuità le attività di cui al presente accordo, lo stesso decorre dal 01/07/2017, fino al 31/10/2019, salvo eventuali proroghe richieste dalla Regione e subordinate ad espressa accettazione da parte di ACI.
2. Nel periodo di vigenza del presente Accordo di Cooperazione, nell’ambito dell’eventuale processo di internalizzazione della gestione dell’Archivio tributario delle tasse automobilistiche da parte della Regione, le parti cooperano, su richiesta della Regione Lazio, per la gestione in parallelo tra il costituendo archivio delle tasse automobilistiche e l’Archivio di proprietà della Regione, attualmente gestito da ACI. Regione dovrà rimborsare ad ACI le spese vive sostenute per la gestione del periodo transitorio, che saranno calcolati sulla base del progetto di migrazione dell’archivio proposto da Regione. Contestualmente non saranno più riconosciuti ad ACI i rimborsi per i servizi xxx xxx xxxxxxxxxxxxxx.
0. Il presente accordo di cooperazione si interrompe nel caso in cui il tributo automobilistico venga soppresso. In tale caso vengono portate a termine le sole attività che si trascinano temporalmente e corrisposti i relativi rimborsi, salvo diverso accordo assunto tra le parti.
Art. 13 – Modifiche normative e gestione dell’Archivio
1. Nel caso in cui norme primarie o secondarie, atti amministrativi statali o regionali apportino modifiche alla gestione degli archivi delle tasse automobilistiche regionali e nazionali, al regime tariffario, ai regimi agevolativi e speciali, alla disciplina giuridica, contabile, amministrativa, al contenzioso tributario, al sistema sanzionatorio tributario, al sistema delle scadenze di pagamento, alle situazioni contributive pregresse o in corso, relative alle tasse automobilistiche, ACI provvederà ad assicurare l’adeguamento di Archivio Integrato delle Tasse Automobilistiche e di tutti gli applicativi e le procedure organizzative interessate.
Art. 14 - Modificazioni delle attività
1. Le Parti si riservano la facoltà, in relazione alle proprie funzioni e prerogative istituzionali, di procedere alla modificazione, integrazione o rinuncia di una o più delle attività di cui al presente Accordo di Cooperazione, quando il loro mantenimento ed il modello organizzativo e gestionale non siano ritenuti funzionali o non rispondano più ai principi di efficienza, efficacia, economicità e tutela dell'interesse pubblico.
2. In caso di rinuncia ad una o più attività, non si procederà al rimborso delle spese vive sostenute per la quota parte di costo corrispondente.
3. In caso di modificazione o integrazione di una o più attività previste nel presente accordo di cooperazione, si procederà ad una separata riquantificazione dei relativi costi.
Art. 15 - Formazione ed aggiornamento del personale
1. Allo scopo di garantire agli automobilisti ed ai contribuenti la soddisfazione delle aspettative e servizi e prestazioni efficienti ed affidabili, le Parti cooperano, ai fini della migliore esecuzione delle attività da parte delle strutture pubbliche coinvolte, anche mediante la formazione e l’aggiornamento del personale adibito alla gestione dei rapporti con l’utenza.
Art. 16 – Rimborso delle spese vive sostenute
1. Il rimborso forfettario delle spese vive sostenute per l’esecuzione delle attività di cui al presente Accordo, è riportato nell’Allegato A predisposto da ACI quale parte integrante del presente accordo di cooperazione.
2. In relazione ai servizi attivi nell’anno solare di riferimento i rimborsi forfettari da corrispondere ad ACI (esclusi le attività a consumo) sono i seguenti:
A. euro 3.114.456 oltre IVA se ed in quanto dovuta, per il periodo che intercorre dal 01/07/2017 al 31/12/2017;
B. euro 6.109.991 oltre IVA se ed in quanto dovuta, per il periodo che intercorre dal 01/01/2018 al 31/12/2018;
C. euro 4.992.557 oltre IVA se ed in quanto dovuta, per il periodo che intercorre dal 01/01/2019 al 31/10/2019.
D. In caso di proroga della durata dell’Accordo o di anticipata rescissione, i costi saranno, rispettivamente, corrisposti o decurtati dal totale, in base ai giorni di proroga o di anticipata rescissione.
E. Per il servizio di istruzione e definizione delle contestazioni e memorie difensive avverso i ruoli esecutivi, il rimborso delle spese vive sostenute sarà corrisposto in base al numero delle pratiche lavorate da correttamente ACI. La pratica si considera correttamente eseguita da ACI qualora gli esiti dell’istruttoria siano coerenti con la documentazione presentata dal contribuente e quella eventualmente già agli atti e qualora ci sia una carenza di informazioni nell’archivio regionale non imputabile ad ACI.
F. Per il servizio di stampa, imbustamento e recapito il rimborso delle spese vive sostenute è riconosciuto per ogni atto prodotto e consegnato per il recapito, oltre IVA se dovuta.
G. Eventuali ulteriori servizi richiesti ad integrazione del presente accordo di cooperazione, saranno oggetto di autonomo e separato rimborso delle spese vive sostenute.
3. Il presente accordo di cooperazione non viene a configurarsi come scambio di prestazioni di servizi verso corrispettivo, bensì come modalità di coordinamento tra uffici di strutture di derivazione pubblica, in cui ognuna di esse può porre al servizio dell’altra le proprie strutture tecnologiche e competenze, con esclusione quindi di qualsiasi forma di erogazione di corrispettivo dall’una all’altra parte, salvo il riconoscimento e rimborso delle spese vive sostenute preventivamente valorizzate, sostenuti e rendicontati. Tutto ciò è coerente anche con quanto affermato nel parere del Consiglio di Stato, Seconda Sezione, Adunanza di Sezione del 22 aprile 2015, n. 1178, il quale rileva che gli accordi di cooperazione tra pubbliche amministrazioni, anche appartenenti a ordinamenti autonomi e/o in rapporto di reciproca indipendenza, non sono soggetti alle direttive appalti e sono quindi legittimi, se il trasferimento di risorse resti nei ristretti limiti del riconoscimento di un corrispettivo forfettario a copertura delle spese vive sostenute.
Art. 17 - Modalità di fatturazione e pagamento
Il rimborso delle spese vive sostenute quantificato all’articolo precedente, sarà corrisposto ad ACI come segue:
a) in due soluzioni trimestrali, per quanto concerne il periodo 01/07/2017 – 31/12/2017;
b) in tre soluzioni quadrimestrali per l’anno 2018 (01/01/2018 al 31/12/2018);
c) in due soluzioni quadrimestrali per il periodo di attività dal 01/01/2019 al 31/08/2019 e una soluzione bimestrale per il periodo 01/09/2019 al 31/10/2019, il tutto previa consuntivazione delle attività eseguite.
2. Le fatture sono liquidate ad ACI entro 30 giorni dalla data di emissione. La relativa rendicontazione dovrà pervenire alla Regione 20 giorni prima della data di emissione della fattura.
3. Nell’ipotesi di mancata liquidazione nei termini pattuiti dei corrispettivi di cui al precedente comma 2, ACI potrà interrompere il servizio sino alla corresponsione di quanto dovuto, oltre gli interessi di legge egli eventuali danni.
Art. 18 - Obblighi a carico dell'ACI
1. L'ACI si impegna a mantenere indenne il personale della Regione, responsabile del trattamento dei dati nell'esercizio delle proprie funzioni, dalle conseguenze di ogni sanzione, azione, ricorso e domanda comminati o promossi nei suoi confronti dal Garante per il trattamento dei dati personali, dall'Autorità Giudiziaria e dagli interessati del trattamento, dovute al mancato rispetto della specifica normativa da parte dell'ACI medesimo.
2. L’ACI si impegna a mantenere riservati i dati degli archivi e quelli relativi alle attività prestate per la Regione, nonché tutti quelli di cui verrà in possesso e/o a conoscenza nell'esecuzione del presente accordo di cooperazione, nel rispetto delle leggi vigenti in materia di tutela della salute, sicurezza sui posti di lavoro e di protezione dei dati personali, sensibili e giudiziari.
3. Le cause di forza maggiore sollevano l'ACI da qualsiasi responsabilità per la mancata prestazione, anche parziale, di uno o più servizi. Tuttavia, in tale eventualità, l'ACI si impegna a darne immediata notizia alla Regione, con il mezzo più rapido, non appena abbia conoscenza di tali eventi.
4. L’ACI, ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. b) della legge 190/2012 e succ. modifiche, ha approvato e pubblicato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione. Il Responsabile Anticorruzione dell’ACI è Direttore del Servizio Trasparenza ed Anticorruzione con sede in Xxx Xxxxxxx, 0 Xxxx.
Art. 19 - Obblighi a carico della Regione
1. La Regione si impegna a predisporre le migliori condizioni per l'esecuzione dei servizi con l'adeguato standard di qualità e a far pervenire tempestivamente all'ACI direttive, documenti, autorizzazioni a ciò necessarie. A tal fine, la Regione metterà a disposizione un proprio ufficio di riferimento.
2. Nell'ipotesi di modifiche normative che determinino variazioni nell'erogazione dei servizi in oggetto, la Regione concorderà con l'ACI tempi e modalità di adeguamento delle procedure organizzative ed informatiche, definendo altresì, anche nell'interesse dei contribuenti, gli aspetti interpretativi ed applicativi delle nuove norme in vigore.
Art. 20 - Designazione del responsabile esterno del trattamento di dati Personali
1. Ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera f) e dell’art. 28 del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” il titolare dei trattamenti dei dati personali è la Regione.
2. Con la sottoscrizione della presente accordo di cooperazione, ai sensi e per gli effetti del predetto Codice e del Regolamento Regionale n. 1/2002, l’ACI è designata responsabile esterno dei trattamenti dei dati personali effettuati in esecuzione delle attività ad essa attribuite per effetto del presente accordo di cooperazione.
3. I compiti e le funzioni conseguenti a tale individuazione sono indicati nel D.lgs. n. 196/2003.
Art. 21 - Organismi di gestione della cooperazione
1. Le Parti entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo di cooperazione istituiscono una Commissione Paritetica, con apposito atto amministrativo adottato dal Direttore della Direzione
Regionale Programmazione Economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio. Essa è formata da due rappresentanti della Regione, di cui uno con funzioni di coordinamento, e due rappresentanti di ACI. I rappresentanti possono farsi coadiuvare di volta in volta dalle professionalità richieste dall’ordine del giorno.
2. La Commissione ha compiti propositivi e di verifica dello stato di attuazione del presente Accordo di cooperazione, la loro rispondenza ai livelli di servizio dichiarati. Può formulare alle parti firmatarie del presente Accordo, proposte di miglioramento ed ottimizzazione ed evidenziare le criticità che dovessero manifestarsi nella esecuzione del presente accordo di cooperazione, sia tra le parti, che in danno dei cittadini nell’interesse dei quali le parti perseguono i loro obiettivi istituzionali.
3. La Commissione Paritetica viene convocata di norma una volta ogni tre mesi e comunque ogni volta che se ne presenti la necessità, secondo le relative regole di funzionamento ed è convocata dal coordinatore che redige altresì l’ordine del giorno ed il verbale della riunione. I rappresentanti designati da ACI, devono essere comunicati alla Regione, per l’adozione del relativo atto amministrativo istitutivo, entro sette giorni dalla sottoscrizione del presente accordo di cooperazione.
Art. 22 - Proprietà dei mezzi e programmi. Licenze d'uso
1. Al fine di eseguire i servizi previsti dal presente accordo di cooperazione, l'ACI metterà a disposizione, in via non esclusiva, tutti i mezzi hardware necessari allo scopo, che sono e resteranno di sua esclusiva proprietà. Resteranno, altresì, di proprietà dell'ACI tutte le procedure automatizzate e non, utilizzate per la resa dei servizi, nella misura in cui detti programmi siano stati realizzati dall'ACI con l'utilizzo di propri mezzi e know-how e senza alcun apporto da parte della Regione.
2. Eventuali programmi di proprietà dell'ACI che dovessero essere installati su elaboratori di proprietà della Regione, di suoi enti, dovranno intendersi concessi in licenza d'uso non esclusiva, per il solo tempo di durata del presente accordo di cooperazione.
3. La Regione non ha facoltà di modificare, elaborare, decompilare, disassemblare o alterare i programmi o parte di essi e, salvo quanto inderogabilmente disposto dalla legge, non potrà riprodurre o duplicare i programmi concessi in uso. Inoltre, la Regione non potrà dare in visione a terzi o, comunque, divulgare il contenuto dei programmi, delle relative analisi e della relativa documentazione e ciò anche nel caso in cui ACI abbia dato in visione o provvisoriamente in uso alla Regione medesima copia dei programmi, delle analisi e della documentazione, per la valutazione della fornitura dei servizi.
4. I programmi di terze parti, anche se oggetto di modifiche per esigenze di interoperabilità, di cui ACI abbia ottenuto la disponibilità ai fini dei servizi, le relative analisi e documentazioni dovranno essere restituiti all'ACI, negli stessi termini e con le medesime modalità previste per i programmi di proprietà ACI.
Art. 23 - Tributi Aggiuntivi
1. Il presente accordo di cooperazione si applica anche ai tributi che dovessero essere istituiti, nell'ambito delle tasse automobilistiche regionali, in aggiunta o sostituzione a quelli previsti dalle vigenti norme.
Art. 24 - Difformità nell’esecuzione delle attività
1. Qualora una delle parti riscontri difformità nella esecuzione dei servizi disciplinati nel presente accordo di cooperazione, provvederà sulla base di rapporti circostanziati, a richiedere all’altra tramite PEC o raccomandata a. r., l'immediato ripristino delle condizioni stabilite.
Art. 25 - Foro competente
1. Per qualsiasi controversia derivante o connessa al presente accordo di cooperazione, ove la Regione sia parte attrice o convenuta, è competente il Foro di Roma con espressa rinunzia a qualsiasi altro.
Art. 26 - Spese di registrazione e imposte di bollo
1. Per il presente Accordo di cooperazione non vi è obbligo di registrazione ai sensi dell'art. 5 della tabella allegata al Testo Unico dell'imposta di registro, approvata con DPR 26/4/1986, n. 131.
2. Tutte le spese derivanti dal presente atto, in caso di registrazione, sono a totale carico della parte richiedente. Le imposte di bollo del presente Accordo, sono a carico di ACI.
Art. 27 - Norme finali
1. Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo di cooperazione si rinvia alle disposizioni normative vigenti.
Xxxxx, approvata e sottoscritta
Per la Regione
Il Direttore della Direzione Regionale Programmazione Economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio
Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx
Documento firmato digitalmente
Signed by Xxxxx Xxxxxxxx C=IT
O=Regione
Lazio/80143490581
Per l'Automobile Club d'Italia Il Presidente
Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx
Documento firmato digitalmente