CONTRATTO REGIONALE DI LAVORO PER I DIPENDENTI DELLE IMPRESE ARTIGIANE METALMECCANICHE, INSTALLATRICI DI IMPIANTI E DELL’AUTORIPARAZIONE DELLA REGIONE VENETO
CONTRATTO REGIONALE DI LAVORO PER I DIPENDENTI DELLE IMPRESE ARTIGIANE METALMECCANICHE, INSTALLATRICI DI IMPIANTI E DELL’AUTORIPARAZIONE DELLA REGIONE VENETO
Il 1 Luglio 2020 presso la sede di EBAV sita in Marghera Venezia
tra
CONFARTIGIANATO IMPRESE VENETO, rappresentata dal Presidente Xxxxxxxx Xxxxxx, con l’assistenza del Direttore Regionale Xxxxxx Xxxxx, del Responsabile delle relazioni sindacali Xxxxxxx Xxxxxxx e dei presidenti e dei delegati categorie Metalmeccanica di produzione, Installazione di impianti e Autoriparazione Xxxxxxxx Xxxx, Xxxxx Xxxxx Xxxxx e Xxxxxxxxxx Xxxxx ;
CNA Veneto, rappresentata dal Presidente Xxxxxxxxxx Xxxxx, con l’assistenza del Segretario Regionale Xxxxxx Xxxxx ;
CASARTIGIANI Veneto rappresentata dal Presidente Xxxxxx Xxxxxx, assistito dal segretario generale Xxxxxx Xxxxxx e dal responsabile regionale per le relazioni sindacali Xxxxxxx D’Xxxxxxxx;
e
FIOM – CGIL rappresentata dal segretario regionale Xxxxxxx Xxxxxxxxx e da Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx
FIM - CISL rappresentata dal segretario regionale Xxxxxxxxxxxx Xxxxx
UILM –UIL rappresentata dal segretario regionale Xxxxx Xxxxxx
è stato stipulato il presente contratto collettivo regionale valido per i dipendenti delle imprese artigiane della regione Veneto del settore Metalmeccanici Installatori di impianti ed Autoriparatori , di seguito anche il CCRL .
INDICE
Art. 1 – Osservatorio regionale sulla situazione economico-sociale dell’artigianato metalmeccanico-installazione impianti-autoriparazione;
Art. 2 – Formazione degli addetti del settore
RETE DI WELFARE CONTRATTUALE VENETO
Art. 3 – Welfare contrattuale
Art. 4 – Prestazioni di secondo livello EBAV
Art. 5 – Assistenza sanitaria integrativa SANI IN VENETO Art. 6 - Obblighi in capo all’impresa che non versa EBAV Art. 7 – Clausola di premialità
ELEMENTO ECONOMICO DI SECONDO LIVELLO
Art. 8 - Elemento Regionale Transitorio (ERT)
Art. 8 bis – Elemento Retributivo Veneto (ERV)
Art.8 ter – Welfare aziendale su base contrattuale
ISTITUTI IN MATERIA DI ORARIO DI LAVORO, DI CONTRATTI A TERMINE E DI APPRENDISTATO
Art. 9 - Gestione dei regimi di orario
Art. 10 – Accantonamento annuo in compensazione (Banca Ore)
Art. 11 – Contratto a termine
Art. 12 – Apprendistato
Art. 12 bis- welfare bilaterale a favore dell’apprendistato
FUNZIONI IN MATERIA DI COMMISSIONE REGIONALE E DI PROCEDURA IN CASO DI CRISI
Art. 13 –Materie di competenza della Commissione Regionale Art. 14 – Procedura per le imprese del settore in situazione di crisi Art. 15 – Efficacia della contrattazione
Art.16 - Deposito del presente CCRL
Art. 17 – Effetti sul contratto regionale di eventuali normative di legge
Art. 18 – Decorrenza e durata del contratto collettivo regionale
ALLEGATI
All.1. Comunicazione ai lavoratoti utilizzo regimi orario fino a 4 mesi All.2. Accordo con i lavoratori utilizzo regimi orario oltre i 4 mesi
All.3. Comunicazione a Commissione Paritetica per utilizzo regimi orario oltre i 4 mesi All.4 Comunicazione monitoraggio
All.5 Tabella paga al 1.9.2020
Premesse
a) tenuto conto che a livello nazionale non è ancora stato rinnovato il CCNL Area Meccanica scaduto a dicembre 2018;
b) considerate le prossime scadenze degli strumenti negoziali in essere per il settore metalmeccanico, installazione d’impianti e autoriparatori;
c) visto che le parti stipulanti il presente accordo reputano importante una soluzione unitaria per la disciplina contrattuale regionale nei settori sopraindicati;
d) considerato che i verbali di accordi sulle nuove prestazioni di secondo livello EBAV del 16 ottobre 2019 e 19 novembre 2019 non sono ancora operativi ;
e) considerato il grave quadro di dissesto economico e di incertezza di mercato in cui operano le aziende del settore a seguito dell’emergenza epidemiologica da covid-19 ;
f) considerato che l’80% delle ditte del settore in Veneto hanno sottoscritto verbali di FSBA causale covid-19 per superare il momento di crisi salvaguardando il quadro occupazionale ;
g) considerato che nonostante il periodo di difficoltà le parti intendono salvaguardare il complesso normativo, economico e di welfare bilaterale che il CCRL garantisce ad imprese e lavoratori del settore in Veneto e valorizzare l’ingresso di giovani nel settore tramite l’apprendistato.
Tutto ciò premesso le parti hanno convenuto quanto segue:
Art.1 OSSERVATORIO REGIONALE SULLA SITUAZIONE ECONOMICO-SOCIALE
DELL’ARTIGIANATO
AUTORIPARAZIONI
METALMECCANICO-INSTALLAZIONE
IMPIANTI-
Le parti, confermando quanto previsto dalla precedente contrattazione, convengono:
- di richiedere all’Ebav la classificazione dei dati delle imprese/lavoratori del settore suddivisa nei tre grandi comparti della Meccanica, dell’Installazione Impianti e dell’Autoriparazione procedendo alle modifiche della raccolta dei dati/anagrafiche necessarie;
- di ritrovarsi semestralmente per esaminare i dati NCE (Note Congiunturali Ebav) e/o delle altre fonti concordate tra le parti;
- di richiedere che l’EBAV realizzi per il tramite del proprio Osservatorio, una ricerca sulle fonti esistenti in grado di assicurare in tempi rapidi, dati aggiornati sul PIL regionale e sul valore aggiunto regionale per addetto dei settori della Meccanica, Installazione Impianti ed Autoriparazione.
Per dare applicazione all’osservatorio regionale sulla situazione economico-sociale del settore, anche alla luce dei sopraggiunti effetti economici e di mercato conseguenti alla pandemia covid-19, le parti si incontreranno entro la fine di settembre 2020 per programmare l’avvio dell’attività.
Art.2 FORMAZIONE DEGLI ADDETTI DEL SETTORE
Le parti concordano che la formazione e l’aggiornamento professionale degli imprenditori e dei lavoratori rappresentino un fattore indispensabile per la qualificazione e sviluppo delle imprese artigiane dei settori Meccanica, Installazione Impianti e Autoriparazione.
Allo scopo le parti convengono di acquisire i dati, già analizzati dalla Commissione di cui all’art. 13, riguardanti il fabbisogno professionale dei settori sopraindicati contenute:
- nell’indagine condotta dalla bilateralità;
- nell’indagine Excelsior condotta dalle Camere di Commercio così come ampliata nel Veneto.
Ciò al fine di procedere ad un approfondito confronto sulle esigenze di formazione e di aggiornamento professionale degli addetti e di concordare le azioni formative necessarie per far fronte ai fabbisogni.
Valutazioni comuni potranno tradursi in iniziative congiunte da svolgersi nei confronti della Regione Veneto al fine di migliorare l’utilizzo delle risorse comunitarie, adeguare le politiche formative e l’offerta formativa alle necessità individuate.
Verrà infine richiesto all’EBAV ed a Fondartigianato di produrre i dati sul numero di corsi, ore e partecipanti effettuate negli ultimi 4 anni nei settori della Meccanica, Installazione Impianti e Autoriparazione al fine di un esame congiunto dell’attività svolta. Inoltre saranno messi a disposizione i dati dell’articolazione regionale di Fondartigianato relativi ai fabbisogni formativi delle imprese e dei lavoratori.
RETE DI WELFARE CONTRATTUALE VENETO
Art. 3 WELFARE CONTRATTUALE
Le parti si danno atto che nel Veneto attraverso gli strumenti bilaterali dell’artigianato è stata creata una rete di welfare contrattuale che, oltre a fornire una risposta ai bisogni dei lavoratori, ha supportato ed orientato lo sviluppo dell’imprese aderenti.
In questo quadro le parti intendono rafforzare le prestazioni della bilateralità sulla base dei seguenti indirizzi:
a) PREVIDENZA COMPLEMENTARE
Nel darsi reciprocamente atto che la normativa di legge in materia di previdenza complementare sia livello nazionale che a livello regionale ha subito notevoli evoluzioni, le parti esprimono la loro preoccupazione che le riforme del sistema pensionistico, malgrado la correzione sui requisiti pensionistici introdotta dalla legge di bilancio 2018, , hanno modificato riducendolo l’ammontare della pensione pubblica. Tale riduzione, anche per effetto della particolare dinamica del mercato del lavoro, rischia di avere un effetto dirompente rispetto alle aspettative di un “reddito decente” al momento del pensionamento.
Le Parti firmatarie convengono che la previdenza complementare sia uno strumento indispensabile al lavoratore (ed all’imprenditore artigiano) per assicurare prestazioni integrative alle pensioni erogate dallo Stato.
Da sempre le iscrizioni dei dipendenti dell’artigianato alla previdenza complementare, in particolare quella di natura negoziale, rappresentano un numero esiguo. Sotto questo profilo le medesime parti fanno proprie le affermazioni contenute nella lettera unitaria inviata alle parti sociali nazionali lo scorso 7 giugno 2018.
Alla luce di quanto sopra esposto le Parti firmatarie il presente CCRL si impegnano:
1) ad attivare azioni, laddove possibili congiunte, di informazione sulla previdenza complementare, da concordare a livello provinciale;
2) sperimentare nella prossima contrattazione strumenti per agevolare l’adesione dei lavori del settore alla previdenza complementare anche sulla base delle novità legislative sopraindicate;
3) già fin d’ora convengono che il contributo a carico azienda per i dipendenti nuovi iscritti ad un Fondo di previdenza complementare di natura negoziale dell’artigianato sarà pari all’1%; trascorso il biennio la quota di versamento sarà adeguata al valore di 1,2%.
b) ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA
Nel quadro degli accordi interconfederali regionali di SANI IN VENETO che qui trovano recepimento, le parti intendono nella prossima contrattazione regionale identificare le prestazioni sanitarie maggiormente utilizzate dai dipendenti per una maggiore promozione di questo strumento bilaterale ed accentrare tutte le prestazioni sanitarie oggi in Ebav direttamente in SANI IN VENETO;
c) ENTE BILATERALE ARTIGIANATO VENETO (EBAV)
Nella consapevolezza dei vincoli posti dallo statuto di Ebav (se non modificati da specifico accordo interconfederale regionale) circa la data di conclusione dell’esperienza dell’ente bilaterale veneto, le parti riaffermano il ruolo di Ebav sotto il profilo dell’erogazione di welfare e di supporto alle imprese.
In questo ambito intendono aprire un tavolo di confronto che possa favorire il consumo di risorse.
Si danno analogamente atto che va promossa attraverso specifica contrattazione con le categorie Orafi ed Odontotecnici l’unificazione dei due fondi con il Fondo della metalmeccanica.
Art. 4 PRESTAZIONI DI SECONDO LIVELLO EBAV
Le parti riconfermano i fondi di secondo livello già attivati con le intese precedenti.
Alimentazione dei fondi di secondo livello: Contribuzioni a carico di imprese e lavoratori
I fondi categoriali hanno la seguente alimentazione mensile: 3,15 euro a carico ditta e 1,57
euro a carico dipendente.
FONDI | IMPRESE | LAVORATORI |
Promozione | € 1,00 | € 0,10 |
Formazione | € 0,55 | € 0,21 |
Sussidi assistenziali | € 0,60 | € 0,60 |
Professionalità | € 0,60 | € 0,60 |
Ambiente e Sicurezza | € 0,40 | € 0,06 |
Utilizzo 1% destinato al Fondo di categoria metalmeccanica
La quota dell’1% dei versamenti di primo livello è destinata ad alimentare il fondo crisi area settore.
Le risorse già accantonate fino al 31 dicembre 2013 a titolo di crisi area settore rimarranno vincolate e la relativa destinazione sarà concordata tra le parti stipulanti il presente contratto. Le parti confermano la prestazione in materia di appalti prevista nel precedente CCRL a favore delle imprese che si avvalgano nel merito di consulenza da parte di professionisti o di servizi associativi nonché misure e modalità ivi previste.
Le parti stabiliscono che le prestazioni di cui agli accordi del 16 ottobre 2019 e 19 novembre 2019 siano rese operative e facciano parte del catalogo di EBAV dal 1.1.2021.
Art. 5 ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA SANI. IN. VENETO
Trovano integrale recepimento nel presente accordo tutte le disposizioni sul Fondo Regionale di Assistenza sanitaria SANI IN VENETO derivanti dagli accordi interconfederali regionali del 12 giugno 2013, del 5 luglio 2013 e dalle successive modifiche ed integrazioni.
L’impresa, aderendo al sistema regionale artigiano di sanità integrativa ed ottemperando ai relativi obblighi contributivi, assolve ad ogni suo obbligo nei confronti del dipendente. Il dipendente, nel caso in cui l’impresa non aderisca e non operi il versamento dei relativi contributi, matura nei confronti dell’impresa medesima il diritto alle medesime prestazioni il diritto all’erogazione diretta delle medesime prestazioni erogate dal Fondo Sanitario. L’azienda artigiana non aderente è tenuta a consegnare al dipendente in forza, o all’atto dell’assunzione, il nomenclatore di SANI.IN.VENETO e gli eventuali successivi aggiornamenti. Il lavoratore, all’atto della consegna del nomenclatore, sottoscriverà una dichiarazione attestante il ricevimento della documentazione in questione.
L’azienda inoltre è tenuta a conservare le richieste pervenute dai dipendente in merito alle prestazioni e la documentazione attestante l’erogazione.
Art. 6 OBBLIGHI IN CAPO ALL’IMPRESA CHE NON VERSA EBAV
L’impresa artigiana non aderente alla bilateralità e che non versa la contribuzione EBAV di
primo e di secondo livello, oltre a quanto previsto dalle disposizioni contenute negli accordi interconfederali regionali è altresì tenuta a corrispondere al lavoratore, se dovuti, i medesimi importi delle prestazioni di primo e di secondo livello erogate da EBAV.
L’azienda artigiana non aderente e che non versa la contribuzione Ebav di primo e secondo livello è tenuta a consegnare al dipendente in forza, o, se neo assunto, al momento dell’assunzione, l’informativa, desumendola dal sito EBAV, di tutte le prestazioni e degli eventuali successivi aggiornamenti.
Il lavoratore, alla consegna dell’informativa, sottoscriverà una dichiarazione attestante il ricevimento della documentazione in questione.
Tale disposizione è cedevole rispetto ad un eventuale accordo interconfederale regionale in materia che lo modifichi sostanzialmente.
ART. 7 CLAUSOLA DI PREMIALITÀ
Le parti confermano che gli istituti riguardanti la gestione dell’orario di lavoro di cui agli artt. 9 e 10 del presente contratto potranno essere applicati esclusivamente dalle imprese iscritte e regolarmente versanti all’Ente Bilaterale Artigianato Veneto ed a SANI IN VENETO.
In mancanza di uno dei due requisiti non si potrà dar luogo all’applicazione delle suddette normative.
ELEMENTO ECONOMICO DI SECONDO LIVELLO
Art 8. ELEMENTO REGIONALE TRANSITORIO (E.R.T.)
L’elemento regionale transitorio (ERT) viene erogato in continuità del CCRL del 2 Agosto 2019 per le ore effettivamente lavorate ad operai, impiegati e quadri a decorrere dal 1° settembre 2019 e sino al 31 Agosto 2020 nelle misure mensili/orarie sotto indicate in euro.
ERT | 1 | 2 | 2B | 3 | 4 | 5 | 6 |
mensile | 55,91 | 50,75 | 47,99 | 46,20 | 43,55 | 42,00 | 40,19 |
orario | 0,32317 | 0,29335 | 0,27739 | 0,26705 | 0,25173 | 0,24277 | 0,23231 |
Tale elemento è omnicomprensivo, viene escluso dal calcolo del TFR ed include le incidenze su ferie, gratifica natalizia e/o tredicesima mensilità.
Non avendo caratteristiche di premio di produttività tale somma non potrà godere dei benefici della tassazione agevolata di cui alla legge 208/2015 e s.m.i
Ai fini dell’erogazione del premio saranno considerate come ore lavorate le ore di permessi retribuiti per assemblee, le ore di permesso per l’esercizio di cariche sindacali elettive previste dal contratto regionale di lavoro nonché il periodo di astensione obbligatoria per maternità. Inoltre la retribuzione riconosciuta al dipendente assente per infortunio sul lavoro avvenuto all’interno dell’azienda dovrà tener conto anche dell’ERT.
LAVORATORI ASSUNTI CON APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE
Per i soli lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante si prevede l’erogazione di un importo ERT pari ad € 30,00 mensili (0,17341 su base oraria). Tale elemento viene erogato sulla base delle stesse regole previste per gli altri dipendenti.
Dal 1 Settembre 2019 è stata sospesa la possibilità del lavoratore di conferire l’importo di cui sopra ad un Fondo negoziale di previdenza complementare dell’artigianato (di seguito Fondo), in alternativa all’erogazione nel cedolino paga: sono fatte salve le adesioni pervenute sino al 31 agosto 2019 al fondo su base volontaria dei singoli lavoratori e , pertanto, i lavoratori aderenti potranno continuare ad operare il versamento.
Art 8 bis ISTITUZIONE ELEMENTO RETRIBUTIVO VENETO ( E.R.V.)
Dal 1 ° Settembre 2020 :
l’elemento retributivo transitorio ERT di cui all’art.8 che precede cessa di essere erogato;
la voce retributiva a titolo di “elemento retributivo regionale/ERR” pari a euro 0,44 lordi mensili di cui all’accordo interconfederale veneto del 23.8.1989 art.12 viene conglobata nella nuova voce retributiva veneta che segue e per gli apprendisti professionalizzanti e duali ( artt.43,44,45 D.lgs.81/15 e s.m.i) cessa di essere erogata;
l’IRR di cui all’articolo 7 del CCRL del 22 dicembre 1995, di cui agli importi in tabella, cessa di essere erogato e viene conglobato nella nuova voce retributiva veneta che segue.
IRR | 1 | 2 | 2B | 3 | 4 | 5 | 6 |
mensile | 70,75 | 62,49 | 56,29 | 52,16 | 46,48 | 43,38 | 39,77 |
orario | 0,40896 | 0,36121 | 0,32538 | 0,30150 | 0,26867 | 0,25075 | 0,22988 |
Dal 1° Settembre 2020 a tutti gli operai, impiegati, quadri sarà erogato l’elemento retributivo veneto ( E.R.V.) nelle misure mensili/orarie come da prospetto che segue indicate in euro :
ERV | 1 | 2 | 2B | 3 | 4 | 5 | 6 |
mensile | 115,00 | 103,00 | 95,00 | 89,00 | 81,00 | 77,00 | 72,00 |
orario | 0,66474 | 0,59538 | 0,54913 | 0,51445 | 0,46821 | 0,44509 | 0,41618 |
Per gli apprendisti professionalizzanti l’importo mensile di E.R.V. è pari a euro 25,00 ( 0,14451 su base oraria) a prescindere dallo scaglione temporale di progressione retributiva in essere.
Gli importi erogati a titolo di E.R.V. rappresentano retribuzione, su base mensile o oraria, che ha efficacia su tutti gli istituti diretti, indiretti e differiti di origine legale o contrattuale TFR compreso.
Nell’allegato 5 la tabella paga vigente in Veneto dalla data del 1 settembre 2020.
Art 8 ter WELFARE AZIENDALE SU BASE CONTRATTUALE
Viene prevista la messa a disposizione di strumenti di welfare aziendale del valore di :
80,00 € per operai, impiegati, quadri ( 10,00 € mensili) ;
64,00 € per apprendisti professionalizzanti ( 8,00 € mensili).
Per i lavoratori a tempo parziale il cui orario di lavoro concordato è pari o inferiore al 50% del normale orario di lavoro nel mese di maturazione il valore spettante è convenzionalmente il seguente :
40,00 € per operai, impiegati, quadri ( 5€ mensili)
32,00 € per apprendisti professionalizzanti (4 € mensili).
Per I lavoratori il cui orario di lavoro a part time concordato è nel mese di maturazione superiore al 50% spettano i valori di cui al comma 1 che precede.
Per i lavoratori assunti con contratto intermittente la quota sarà dovuta per intero o al 50% sulla base dell’orario di lavoro in ragione della prestazione effettivamente svolta in ciascun mese del periodo di riferimento, utilizzando il medesimo criterio del part time di cui sopra.
Hanno diritto agli strumenti di welfare aziendale i lavoratori in forza al 1.7.2020 in proporzione all’attività effettivamente svolta nel periodo di riferimento di otto mesi dall’1.7.2020 e fino al 28.2.2021.
Ai fini della maturazione della quota mensile spettante rileva il superamento della metà dei giorni lavorabili in ciascun mese del periodo.
Una giornata s’intende lavorata anche in presenza di una sola ora di effettivo lavoro nel giorno considerato. Si considerano come lavorate le giornate di assenza per congedo di maternità/paternità (ex astensione obbligatoria per maternità), quelle per infortunio sul lavoro avvenuto all’interno dell’azienda, quelle per esercizio di permessi retribuiti per assemblee e per l’esercizio di cariche sindacali.
L’assegnazione avverrà entro la fine di Marzo 2021 e spetterà in base al maturato anche caso di cessazione anticipata del rapporto.
Gli importi di welfare aziendale qui stabiliti sono comprensivi altresì di ogni loro incidenza sugli istituti di retribuzione diretta, indiretta e differita di origine legale e contrattuale e non costituiscono base di computo del trattamento di fine rapporto, in ordine al quale le parti ne escludono espressamente l’incidenza ai sensi dell’art. 2.120 del codice civile.
Sono privilegiate le soluzioni welfare di cui all’art.51 del TUIR ( DPR N.917/1986 e s.m.i) comma 3 del medesimo articolo.
Su richiesta del lavoratore l’impresa potrà altresì destinare l’intero valore spettante alla previdenza complementare, laddove il lavoratore richiedente sia iscritto ad un fondo di previdenza complementare. In tal caso il valore spettante sarà assoggettato alla contribuzione previdenziale di legge, l’erogazione si configura come contribuzione aggiuntiva a carico del datore di lavoro e sarà data indicazione del conferimento nelle paghe di Febbraio 2021.
L’impresa accompagnerà la consegna del cedolino di dicembre 2020 con un’informativa al lavoratore in merito alla possibilità di scegliere quale soluzione welfare sia preferita all’interno del piano proposto che il lavoratore deve restituire entro il 31 Gennaio 2021.
Laddove il lavoratore richiedesse di ricevere l’equivalente valore del piano di welfare aziendale spettante in retribuzione o non restituisse alcuna scelta in merito al piano proposto entro il termine fissato, il valore spettante di cui al comma 1 o al comma 2 del presente articolo sarà assoggettato a normale contribuzione (carico datore e dipendente) e a imposizione fiscale.
ISTITUTI IN MATERIA DI ORARIO DI LAVORO, DI CONTRATTI A TERMINE E DI APPRENDISTATO
ART. 9 GESTIONE DEI REGIMI ORARIO
Nell’ambito delle disposizioni previste dal CCNL rispetto alla gestione dei regimi di orario e fermo restando l’utilizzo in alternativa agli istituti della “flessibilità” previsti dal vigente contratto nazionale, per far fronte alle frequenti e non programmabili variazioni di intensità nell’attività aziendale, viene istituita la seguente gestione dell’orario di lavoro.
9.a Regimi di orario su base quadrimestrale
L’orario contrattuale di lavoro settimanale (40 ore) potrà essere realizzato come media nell’arco temporale del mese di calendario, previo accordo tra ditta e dipendente (Allegato 1).
Nel caso in cui alla fine di ciascun mese le ore prestate siano eccedenti quelle normali retribuibili del mese, la parte eccedente sarà accantonata in un conto ore individuale.
Nel caso risultasse nel mese una media settimanale inferiore all’orario contrattuale, la quantità necessaria di ore per raggiungere l’orario medio contrattuale sarà prelevata nell’ordine fino a concorrenza rispettivamente dal conto ore individuale, dall’accantonamento annuo di compensazione (banca ore) di cui all’articolo successivo, o, eccezionalmente, in carenza di capienza del citato monte ore, utilizzando altri istituti retributivi differiti nel rispetto delle norme contrattuali o di legge. Qualora l’accantonamento non sia sufficiente per far fronte alla riduzione dell’orario, si farà ricorso agli ammortizzatori sociali previsti dalla legge. Le parti convengono che a fronte di un elevato utilizzo, iniziale o anche successivo, dell’accantonamento annuo, le ore prestate eccedenti quelle normali saranno destinate nei mesi successivi a ripristinare il medesimo accantonamento fino ad un massimo di 48 ore.
Le ore accantonate e non utilizzate del conto ore individuale saranno erogate con la busta paga del mese successivo alla scadenza del periodo di gestione quadrimestrale del regime di orario con l’applicazione della retribuzione corrente al momento della liquidazione, incrementata dalla maggiorazione del 30%.
Tale gestione dell’orario di lavoro sarà possibile per 4 mesi continuativi nell’arco di 12 mesi.
9.b.Regimi di orario superiori ai 4 mesi
L’azienda che intenda procedere ad una estensione temporale fino ai 12 mesi della compensazione di orario oltre i 4 mesi o già programmare periodi superiori ai 4 mesi, dovrà stipulare accordo scritto con i lavoratori e/o RSA ove esistenti (Allegato 2); la stessa dovrà inoltre inviare specifica comunicazione (Allegato 3) alla Commissione Regionale Paritetica, costituita presso il comitato di categoria dell’Ebav (anche per il tramite di apposito applicativo nel sito di EBAV in via di implementazione), che avrà il compito di monitorare
l’andamento delle richieste, anche per una verifica delle modalità organizzative della produzione del settore artigiano. La possibilità di adottare tale modalità gestionale dell’orario sarà vincolata all’invio di tale comunicazione alla Commissione.
Tale gestione dell’orario avverrà con le stesse modalità previste per la durata quadrimestrale, con l’unica eccezione che il saldo avverrà nel mese successivo alla scadenza del periodo di 12 mesi.
I lavoratori che aderiscono a tale regime di orario con periodi superiori ai 4 mesi avranno diritto all’applicazione della tabella retributiva riportata in calce all’articolo, per il periodo indicato nella comunicazione
Fermo restando il computo massimo dei dodici mesi, la durata di tale gestione di orario potrà oltrepassare la scadenza del CCRL, fermo restando che continuerà ad essere applicata la tabella retributiva di cui al capoverso precedente.
La Commissione fornirà annualmente alle parti un elaborato contenente l’andamento delle richieste che diventerà oggetto di confronto congiunto.
La comunicazione alla Commissione, redatta secondo lo schema allegato, dovrà contenere il nominativo dell’impresa, il tipo di attività svolta, il numero di dipendenti complessivamente in forza, il numero di dipendenti che hanno aderito a tale modalità di compensazione di orario. Entro 30 gg dal ricevimento, EBAV provvederà ad inviare comunicazione dell’avvenuto ricevimento.
Qualora si ampli il numero di dipendenti a cui si applica tale compensazione, l’azienda provvederà a operare la relativa integrazione.
Tutti gli istituti retributivi differiti ed indiretti saranno calcolati su un orario medio settimanale contrattuale (40 ore) ovvero su un orario inferiore nel caso di part time.
Xxxxxxx retributiva aggiuntiva per i lavoratori in regime di orario oltre i 4 mesi
Livello | Valore Mensile Orario | |
1 | 13,32 | 0,07699 |
2 | 12,03 | 0,06953 |
2bis | 10,81 | 0,06248 |
3 | 10,05 | 0,05809 |
4 | 8,91 | 0,05150 |
5 | 8,30 | 0,04797 |
6 | 7,61 | 0,04398 |
Apprendisti | 5,80 | 0,03352 |
9.c monitoraggio
Le parti intendono attuare ai sensi dell’art.13 del presente CCRL il monitoraggio sull’utilizzo dei regimi su base quadrimestrale, il tutto per misurarne la diffusione della sua applicazione e valutarne eventuali adeguamenti e/o altre soluzioni.
Il modello per effettuare il monitoraggio è l’allegato 4 al presente accordo e andrà inviato alla commissione regionale presso l’EBAV (anche per il tramite di apposito applicativo nel sito di EBAV in via di implementazione).
Per tanto le imprese che :
a far data dal 1 settembre 2019 hanno utilizzato e/o stanno utilizzando i regimi di orario su base quadrimestrale alla data del 31 Agosto 2020 invieranno il modello allegato 4 entro il 30 Settembre 2020;
introdurranno i regimi di orario su base quadrimestrale per periodi con decorrenza dal 1 Settembre 2020 in poi invieranno il modello allegato 4 entro la fine del mese successivo a quello d’introduzione ( l’invio andrà ripetuto per il dipendente/i aggiuntivo/i) .
ART. 10 ACCANTONAMENTO ANNUO IN COMPENSAZIONE (Banca Ore)
Fermo restando l’istituto della flessibilità e del conto ore individuale, al fine di compensare normalmente i periodi di minor attività produttiva con permessi che garantiscono al lavoratore una maggior copertura previdenziale e di retribuzione, senza per questo elevare il costo del lavoro, le parti confermano l’"Accantonamento annuo di compensazione" (BANCA ORE) che comprenderà:
- le quote orarie spettanti annualmente per festività coincidenti con la domenica ivi inclusa la festività del 4 novembre
- le quote orarie eventualmente spettanti per festività cadenti nella sesta giornata della settimana nel caso di distribuzione dell'orario settimanale in cinque giorni.
- i permessi retribuiti relativi alle festività soppresse di cui al CCNL
- le 16 ore di permessi retribuiti all’anno di cui al CCNL.
Il monte ore così costituito nel corso dell'anno verrà utilizzato dall'azienda per far fronte a periodi di minore attività lavorativa tramite la concessione di permessi retribuiti.
Il monte ore avrà maturazione per dodicesimi nell'anno solare (1° gennaio - 31 dicembre). Nel caso di fermate collettive ai lavoratori che non avessero maturato le necessarie quote orarie (es. neoassunti etc) saranno concessi i permessi non retribuiti necessari per far fronte alla fermata collettiva.
In ogni caso, del monte ore come sopra costituito, 16 ore di permessi retribuiti all’anno sono a disposizione del lavoratore per proprie esigenze personali.
In caso di cessazione del rapporto di lavoro al lavoratore sarà corrisposto quanto accantonato a tale titolo
Di norma, con la mensilità di settembre di ogni anno, saranno liquidate ai dipendenti, con la retribuzione in atto, le quote orarie del "monte ore" eccedenti le 48 ore.
ART. 11 CONTRATTO A TERMINE
Le parti valuteranno la problematica dei contratti a termine, ivi compresi quelli stagionali,
all’interno della prossima contrattazione regionale al fine di condividere gli strumenti più opportuni per superarne le criticità.
ART. 12 APPRENDISTATO
Al fine di rendere operativo il comma 4 dell’art. 47 del D. lgs. 81/2015, le parti convengono
che i lavoratori, di età superiore ai 29 anni e beneficiari di un trattamento di disoccupazione, assunti con contratto di apprendistato professionalizzante, possano godere, durante tutto il periodo di tirocinio, di un trattamento economico che sarà calcolato sulla retribuzione corrispondente al livello di arrivo previsto dal CCNL sulla base della percentuale più alta prevista dalle tabelle del CCNL. Si rinvia al CCNL per quanto riguarda la parte normativa, ivi compreso la disciplina dei profili formativi.
Le clausole contenute negli accordi interconfederali riguardanti il rimborso dell’assistenza sull’attività formativa si estendono anche all’apprendistato disciplinato dal presente articolo.
ART. 12 BIS WELFARE CONTRATTUALE A FAVORE DELL’ APPRENDISTATO
Le parti intendono valorizzare gli interventi premiali del welfare contrattuale garantito dalla bilateralità artigiana veneta a beneficio di imprese che investono sulla crescita professionale di giovani nel settore e a favore dei giovani stessi introducendo i tre seguenti interventi.
a.
Il contributo esistente per assunzione a tempo indeterminato di ex apprendisti professionalizzanti (servizio EBAV A12) già alle dipendenze dell’impresa viene incrementato di 100 € per un totale di 600 € , per le trasformazioni che si realizzeranno dal 1.1.2021.
b.
Viene introdotto dal 1.1.2021 il premio formazione apprendistato professionalizzante nel settore (servizio di Xxxx X00 già esistente per altre categorie), per il quale ai lavoratori, che nel corso dell’anno di competenza risultino essere confermati con contratto a tempo indeterminato dopo aver precedentemente effettuato un periodo di almeno 24 mesi alle dipendenze della stessa azienda come apprendisti professionalizzanti saranno riconosciuti 150 € , laddove il periodo sia stato di 36 mesi l’importo a favore del giovane sarà di 300 € .
c.
Viene introdotto dal 1.1.2021, per premiare le prosecuzioni dei rapporti di apprendistato duale ( art.43 del D.lgs.81/2015 e successive modifiche ed integrazioni) in apprendistato professionalizzante senza soluzione di continuità, un nuovo contributo all’apprendista e al datore di lavoro che sarà erogato da EBAV decorsi almeno 12 mesi dalla trasformazione stessa del rapporto. Il contributo non è ripetibile e ricorrendone le condizioni potrà essere erogato con riferimento al medesimo apprendista duale una sola volta. Il contributo di EBAV a favore del giovane lavoratore sarà di 400€ quello a favore dell’impresa sarà di 200 €.
FUNZIONI IN MATERIA DI COMMISSIONE REGIONALE E DI PROCEDURA IN CASO DI CRISI
ART 13. ULTERIORI MATERIE DI COMPETENZA DELLA COMMISSIONE REGIONALE
La Commissione Regionale opererà un monitoraggio per quanto concerne l’utilizzo dei regimi di orario ex art. 9 del presente CCRL sulla base del vigente regolamento. Le Organizzazioni sindacali stipulanti il presente accordo esprimeranno congiuntamente tre componenti.
Le Parti stipulanti il presente CCRL si danno atto che le competenze di detta Commissione saranno estese anche alle seguenti tematiche:
1. monitoraggio sulla previdenza complementare, mediante la raccolta di informazioni dai Fondi negoziali di previdenza complementare relative all’andamento dell’iscrizione dei lavoratori del settore metalmeccanico artigiano;
2. monitoraggio sui percorsi formativi e sulle attività conseguentemente svolte per i dipendenti del settore acquisendo informazioni dall’ente bilaterale e da Fondartigianato;
ART. 14 PROCEDURA PER LE IMPRESE DEL SETTORE IN SITUAZIONE DI CRISI
La seguente procedura si applica alle imprese del settore comprese nella sfera di applicazione del CCRL che subiscono una modifica strutturale del rapporto con i committenti ed a quelle nelle quali perdura da tempo una situazione di crisi finanziaria con effetti sull’occupazione.
L’impresa che si trova nelle condizioni di cui al capoverso precedente, per il tramite dell’associazione provinciale cui aderisce o conferisce mandato, invia una richiesta d’incontro alle OOSS di categoria territoriali. L’incontro dovrà essere svolto non oltre i 10 giorni successivi al ricevimento della lettera con le OOSS che hanno dato riscontro alla richiesta dell’impresa.
Durante tale incontro la ditta fornirà i dati aggiornati sull’andamento aziendale sotto il profilo economico e finanziario, le modalità con cui intende procedere alla ristrutturazione e presenterà un piano articolato di proposte volto al risanamento ed al rilancio dell’attività.
Al termine della procedura, qualora le parti presenti al tavolo trovino un’intesa sulle tematiche affrontate, sarà sottoscritto un verbale d’accordo che definisca gli interventi di tipo contrattuale concordati tra le parti.
Copia del verbale di accordo dovrà essere inviata alla Commissione di categoria di cui all’art. 13.
ART 15. EFFICACIA DELLA CONTRATTAZIONE
Gli accordi ed i contratti collettivi di categoria sottoscritti in precedenza mantengono la loro efficacia, se non sostanzialmente modificati dal presente CCRL, sino alla scadenza prevista all’art. 18.
ART 16. DEPOSITO DEL PRESENTE CCRL
Il presente CCRL sarà depositato a cura di CNA Veneto.
ART 17. EFFETTI SUL CONTRATTO REGIONALE DI EVENTUALI NORMATIVE DI LEGGE
Le parti, nel riaffermare l’importanza della contrattazione territoriale quale elemento distintivo dell’artigianato, si incontreranno entro 15 giorni dalla data di approvazione di eventuali normative di legge sul salario per valutarne le ricadute sul contratto regionale.
ART 18. DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO REGIONALE
Con il presente accordo, si dà continuità alla decorrenza del CCRL precedente fissata al 1 Settembre 2019 e si stabilisce che la scadenza del CCRL è prevista per il 28 Febbraio 2021 , che ha quindi una durata complessiva di diciotto mesi.
Il presente CCRL , salve le decorrenze previste per singoli istituti s’intenderà rinnovato per un periodo pari a quello di cui al prima comma del presente articolo se non disdetto tre mesi prima della scadenza con raccomandata a/r o pec.
In caso di disdetta il CCRL resta in vigore fino a che non venga sostituito da quello successivo.
Le parti s’impegnano ad incontrarsi entro 30 giorni dalla firma del rinnovo del CCNL di settore ove questa intervenisse prima della scadenza sopra indicata .
Letto, confermato, sottoscritto
CONFARTIGIANATO IMPRESE Veneto FIOM CGIL Veneto
CNA Veneto FIM CISL Veneto
CASARTIGIANI del Veneto UILM UIL Veneto
PAGINA BIANCA
ALLEGATO 1 CCRL METALMECCANICI INSTALLATORI IMPIANTI 2020
Al /alla lavoratore/trice Sig/ra
COMUNICAZIONE AI LAVORATORI PER L’UTILIZZO REGIME ORARIO CCRL METALMECCANCI INSTALLATORI IMPIANTI ARTIGIANO
Il sottoscritto in qualità di (titolare / legale rappresentante)
della ditta
p.iva / cod. fiscale
con sede in
cap
via
esercente l’attività di
con in forza dipendenti ( di cui nr. apprendisti, nr. operai e nr. impiegati)
Con la presente comunica alla S.V.
che intende applicare dal al , il regime di orario così come previsto dall’art. 9 del CCRL metalmeccanici installatori impianti artigiano del 1.7.2020.
Voglia restituire copia della presente debitamente controfirmata per ricevuta ed accettazione. Data / /
Ditta
Il/la lavoratore/trice :
per accettazione e ricevuta.
/ /
(data e firma)
ALLEGATO 2 CCRL METALMECCANICI INSTALLATORI IMPIANTI 2020
Tra la ditta . sita in _ in via
e rappresentata dal/la sig/ra
ed i
dipendenti della medesima, i cui nomi sono riportati di seguito, visto l’art. 9 del CCRL settore metalmeccanici installatori di impianti artigiani del 1.7.2020.
si conviene di adottare a decorrere dal / /
/ /
il regime di orario lì previsto con le seguenti caratteristiche:
e sino al
dalla data sopraindicata l’orario contrattuale di lavoro settimanale (40 ore) sarà realizzato come media nell’arco temporale del mese di calendario.
Nel caso in cui alla fine di ciascun mese le ore prestate siano eccedenti quelle normali retribuibili del mese, la parte eccedente sarà accantonata in un conto ore individuale.
Nel caso risultasse nel mese una media settimanale inferiore all’orario contrattuale, la quantità necessaria di ore per raggiungere l’orario medio contrattuale sarà prelevata nell’ordine fino a concorrenza rispettivamente dal conto ore individuale, dall’accantonamento annuo di compensazione (banca ore) di cui all’articolo successivo, o, eccezionalmente, in carenza di capienza del citato monte ore, utilizzando altri istituti retributivi differiti nel rispetto delle norme contrattuali o di legge. Qualora l’accantonamento non sia sufficiente per far fronte alla riduzione dell’orario, si farà ricorso agli ammortizzatori sociali previsti dalla legge.
Al termine del periodo le ore accantonate e non utilizzate saranno saldate con l’applicazione della maggiorazione del 30%.
I lavoratori che aderiscono a tale regime di orario hanno diritto durante il relativo periodo di applicazione all’erogazione incrementata dell’ERT come previsto dal CCRL.
L’azienda provvederà ad effettuare le comunicazioni di rito alla Commissione Regionale Data
/ _/_
Il legale rappresentante
Nome e Cognome | Firma |
ALLEGATO 3 CCRL METALMECCANICI INSTALLATORI IMPIANTI 2020
Alla Commissione regionale paritetica c/o Comitato Categoria Metalmeccanici
di EBAV
COMUNICAZIONE PER MONITORAGGIO DELL’UTILIZZO REGIMI DI ORARIO EX ART. 9 CCRL METALMECCANICI INSTALLATORI IMPIANTI ARTIGIANO
Il sottoscritto in qualità di (titolare / legale rappresentante) della ditta
p.iva/cod. fiscale
con sede in
cap
via
_ esercente l’attività di
con in forza
dipendenti ( di cui nr. apprendisti, nr. operai e nr. impiegati)
con la presente comunica:
1) che intende applicare dal al _ (date comprese), i regimi di orario così come previsto dall’art. 9 del vigente CCRL metalmeccanici installatori impianti artigiani al seguente numero di lavoratori:
xx. xxxxxxxxx
x xx. xxxxxx
x xx. apprendisti.
2) che ha stipulato specifico accordo scritto con i lavoratori interessati e/o rsa ove esistenti (allegato 2).
Data
/ _/_
Ditta
- -
ALLEGATO 4 CCRL METALMECCANICI INSTALLATORI IMPIANTI 2020
Alla Commissione Regionale Paritetica c/o Comitato Categoria Metalmeccanici presso EBAV
COMUNICAZIONE PER MONITORAGGIO DELL’UTILIZZO REGIMI ORARIO EX ART.9 REGIMI DI ORARIO SU BASE QUADRIMESTRALE
Il sottoscritto
in qualità di titolare/legale
rappresentante della ditta p.iva/c.fiscale con sede in
_cap via n_ _esercente l’attività di ( vedi ateco prevalente) con in forza dipendenti, come da ultimo modello B01 Ebav disponibile che si allega .
con la presente comunica che :
TIPOLOGIA COMUNICAZIONE MONITORAGGIO (compilare il caso che ricorre) | numero lavoratori ai cui si applica | |
A | applica/ha applicato il regime di orario quadrimestrale alla data dal 31.8.2020* nel rispetto di quanto previsto dall’art.9 del CCRL | nr…….impiegati nr…….operai nr…….apprendisti |
B | intende applicare il regime di orario quadrimestrale a far data dal / /_ ** per un massimo di 4 mesi continuativi nell’arco di 12 mesi di cui all’art.9 del CCRL | nr…….impiegati nr…….operai nr…….apprendisti |
Data_ _/_ _/
Firma per la Ditta
…………………………………………………
* da inviare entro il 30.9.2020
**dal 1.9.2020 in poi inviare entro la fine del mese successivo
ALLEGATO 5 CCRL METALMECCANICI INSTALLATORI IMPIANTI 2020
TABELLA RETRIBUTIVA VALEVOLE IN VENETO PER LE IMPRESE DELL’AREA MECCANICA ARTIGIANA settori metalmeccanica, installazione d’impianti, autoriparazione che applicano il CCNL ( accordo di rinnovo del 24 aprile 2018 e s.m.i.) e il CCRL Veneto del 1 Luglio 2020 | |||||||
1* | 2 | 2BIS | 3 | 4 | 5 | 6 | |
retribuzione tabellare nazionale | 1747,39 | 1625,88 | 1535,23 | 1476,25 | 1391,41 | 1340,12 | 1277,93 |
elemento retributivo Veneto (ERV) | 115,00 | 103,00 | 95,00 | 89,00 | 81,00 | 77,00 | 72,00 |
TOTALE AL 1.9.2020 | 1862,39 | 1728,88 | 1630,23 | 1565,25 | 1472,41 | 1417,12 | 1349,93 |
10,7653 | 9,9935 | 9,4233 | 9,0477 | 8,5110 | 8,1914 | 7,8031 |
*Per la meccanica di produzione il rinnovo del CCNL ( 24.4.2018 e 18.5.2018) prevede anche la figura del quadro 1Q con un’ indennità di 70,00 euro e ai lavoratori impiegati con funzioni direttive prevede un’indennità di 50,00 euro.
Per applicazione dell’ Ente Bilaterale Artigianato Veneto EBAV : xxx.xxxx.xx
Per applicazione del fondo di assistenza sanitaria integrativa Sani.In.Veneto : xxx.xxxxxxxxxxx.xx